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D O T T R I N A Carlo Ibba Prof. ord. dell’Università di Sassari IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI (*) Sommario: 1. Considerazioni preliminari. — 2. Funzioni e principi del sistema pubblicita- rio. — 3. Efficacia dichiarativa, iscrizione e archiviazione. — 4. Efficacia dichiarativa, deposito e « pubblicazione ». La decorrenza dell’opponibilità nelle società di capitali e in materia di fusione e scissione. Rilevanza della conoscenza effettiva di atti non iscritti. — 5. Due problemi di tipicità delle iscrizioni: la pubblicità casuale e la pubblicità in- completa. — 6. Il trattamento pubblicitario dei patrimoni destinati ad uno specifico af- fare. — 7. Il ruolo dell’iscrizione nel conflitto fra più acquirenti della stessa quota di s.r.l. — 8. L’articolazione del registro in più sezioni. — 9. Sezioni speciali ed effetti del- l’iscrizione. Efficacia dichiarativa e disciplina codicistica nelle società semplici esercenti attività agricola. 1. — Due precisazioni sul titolo. La prima è che per pubblicità d’impre- sa intendo quella imperniata sul registro delle imprese e tradizionalmente definita come pubblicità « commerciale »; attributo, questo, giustificato in origine dalla commercialità dell’oggetto o della forma delle imprese obbliga- te all’iscrizione ( 1 ), ma che pare corretto abbandonare nel momento in cui il campo di applicazione della pubblicità di cui parliamo — com’è a tutti noto — va ormai ben oltre l’area della commercialità, coinvolgendo qualunque soggetto esercente attività (giuridicamente qualificabile come) imprendito- riale. Pubblicità d’impresa, dunque; ma nel titolo si parla anche di « sistema ». Ora, se per sistema intendiamo un insieme ordinato e coordinato di norme ( 2 ), (*) Il lavoro è il frutto della rielaborazione e dello sviluppo della relazione su « Il ruolo del registro delle imprese dopo la riforma delle società » svolta al Convegno « Riforma delle società e piccole e medie imprese », organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Eco- nomia dell’Università di Macerata (Macerata, 2-3 dicembre 2003), nonché di tre lezioni aventi ad oggetto i riflessi della riforma societaria sul registro delle imprese, rispettivamente tenute presso le Camere di Commercio di Como (14 luglio 2003) e di Varese (31 ottobre 2003) e — nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi — nell’Aula Magna dell’Università di Sassari (22 aprile 2004). Esso apparirà anche in una raccolta di scritti sulla pubblicità delle imprese di prossima pubblicazione per i tipi della Cedam. ( 1 ) Pur non essendovi notoriamente coincidenza fra la categoria delle imprese soggette a registrazione e quella delle imprese commerciali (per tutti G. Oppo, Materia agricola e « forma » commerciale, ora negli Scritti giuridici, I, Diritto dell’impresa, Padova, 1992, spe- cie p. 116 ss.; A. Nigro, Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione, nel Tratt. Rescigno, XV, 2 2 , Torino, 2001, pp. 597 ss., 646 ss., 665 s.). ( 2 ) Sul sistema come esito (puramente eventuale) del processo interpretativo le belle

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D O T T R I N A

Carlo IbbaProf. ord. dell’Università di Sassari

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI (*)

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. — 2. Funzioni e principi del sistema pubblicita-rio. — 3. Efficacia dichiarativa, iscrizione e archiviazione. — 4. Efficacia dichiarativa,deposito e « pubblicazione ». La decorrenza dell’opponibilità nelle società di capitali ein materia di fusione e scissione. Rilevanza della conoscenza effettiva di atti non iscritti.— 5. Due problemi di tipicità delle iscrizioni: la pubblicità casuale e la pubblicità in-completa. — 6. Il trattamento pubblicitario dei patrimoni destinati ad uno specifico af-fare. — 7. Il ruolo dell’iscrizione nel conflitto fra più acquirenti della stessa quota dis.r.l. — 8. L’articolazione del registro in più sezioni. — 9. Sezioni speciali ed effetti del-l’iscrizione. Efficacia dichiarativa e disciplina codicistica nelle società semplici esercentiattività agricola.

1. — Due precisazioni sul titolo. La prima è che per pubblicità d’impre-sa intendo quella imperniata sul registro delle imprese e tradizionalmentedefinita come pubblicità « commerciale »; attributo, questo, giustificato inorigine dalla commercialità dell’oggetto o della forma delle imprese obbliga-te all’iscrizione (1), ma che pare corretto abbandonare nel momento in cui ilcampo di applicazione della pubblicità di cui parliamo — com’è a tutti noto— va ormai ben oltre l’area della commercialità, coinvolgendo qualunquesoggetto esercente attività (giuridicamente qualificabile come) imprendito-riale.

Pubblicità d’impresa, dunque; ma nel titolo si parla anche di « sistema ».Ora, se per sistema intendiamo un insieme ordinato e coordinato di norme (2),

(*) Il lavoro è il frutto della rielaborazione e dello sviluppo della relazione su « Il ruolodel registro delle imprese dopo la riforma delle società » svolta al Convegno « Riforma dellesocietà e piccole e medie imprese », organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Eco-nomia dell’Università di Macerata (Macerata, 2-3 dicembre 2003), nonché di tre lezioniaventi ad oggetto i riflessi della riforma societaria sul registro delle imprese, rispettivamentetenute presso le Camere di Commercio di Como (14 luglio 2003) e di Varese (31 ottobre2003) e — nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi— nell’Aula Magna dell’Università di Sassari (22 aprile 2004).

Esso apparirà anche in una raccolta di scritti sulla pubblicità delle imprese di prossimapubblicazione per i tipi della Cedam.

(1) Pur non essendovi notoriamente coincidenza fra la categoria delle imprese soggettea registrazione e quella delle imprese commerciali (per tutti G. Oppo, Materia agricola e« forma » commerciale, ora negli Scritti giuridici, I, Diritto dell’impresa, Padova, 1992, spe-cie p. 116 ss.; A. Nigro, Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione, nel Tratt.Rescigno, XV, 22, Torino, 2001, pp. 597 ss., 646 ss., 665 s.).

(2) Sul sistema come esito (puramente eventuale) del processo interpretativo le belle

ci sarebbe da chiedersi dove sia andato a finire il sistema della nostra pubblici-tà d’impresa.

Come sappiamo, infatti, il registro delle imprese ha trovato attuazioneper effetto della l. 29 dicembre 1993, n. 580 e del d.p.r. 7 dicembre 1995, n.581; e già in queste sedi è stato risolto in modo non sempre felice (o forse, piùesattamente: non è stato nemmeno affrontato) il problema del coordinamentocon le preesistenti — e persistenti — disposizioni del codice civile.

Successivamente, esso è stato investito da tutta una serie di interventinormativi aventi altro oggetto che, disciplinando un determinato fenomeno oistituto, ne hanno regolato anche i risvolti pubblicitari; sicché, in definitiva, ladisciplina di questa materia risulta oggi dal susseguirsi e lo stratificarsi disvariati provvedimenti occasionalmente chiamati a risolvere questo o quelproblema (anche sotto il profilo) pubblicitario ma sicuramente privi di unavisione d’insieme del « sistema » della pubblicità d’impresa.

Ultimo di questi interventi, la « riforma organica » del diritto delle socie-tà di capitali (dd. legisl. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, in attuazione della dele-ga contenuta nella l. 3 ottobre 2001, n. 366). Naturalmente, non era questala sede per rimettere ordine in campo pubblicitario: non lo prevedeva la dele-ga e non lo consentiva la parzialità dell’intervento (concernente non tutto ildiritto dell’impresa ma il solo diritto delle società di capitali); certo è che, nelriformare organicamente il diritto societario, si è dato un ulteriore contributoalla « disorganicità » del diritto della pubblicità d’impresa.

Ma, poiché dove non mette ordine il legislatore deve cercare di farlo l’in-terprete, proviamo a osservare un po’ più da vicino la materia della pubblicitàd’impresa per vedere come è andata evolvendosi, tenendo presenti alcuni prin-cipi e alcuni problemi di fondo del nostro sistema di pubblicità; principi e pro-blemi in buona parte preesistenti ma sui quali la riforma societaria è andata adincidere e con i quali essa, nel momento dell’applicazione, deve fare i conti.

2. — L’angolo visuale che si adotterà sarà essenzialmente quello degli ef-fetti di volta in volta ricondotti all’espletamento di questo o quell’adempi-mento pubblicitario.

Non è allora inutile ricordare brevemente, in apertura dell’indagine, qua-li siano le funzioni ascritte o ascrivibili alla pubblicità d’impresa e quali iprincipi fondamentali che connotano (o dovrebbero connotare) il funziona-mento del sistema, anche al fine di poter poi valutare fino a che punto le sin-gole regole operative via via introdotte si conformino alle finalità perseguite eai principi indicati.

Cominciando dalle funzioni, l’art. 8, l. 29 dicembre 1993, n. 580 e lanormativa di attuazione hanno fortemente valorizzato il ruolo del registro

(ancorché pessimistiche) pagine di N. Irti, I frantumi del mondo (sull’interpretazione siste-matica delle leggi speciali), ora in L’età della decodificazione4, Milano, 1999, p. 162 ss.;Id., Il diritto come ricerca, ivi, p. 179 ss.

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delle imprese quale strumento di informazione del mercato (3), volto a mette-re a disposizione di tutti gli interessati notizie sulle principali vicende di qua-lunque soggetto esercente attività d’impresa, al fine di favorire la certezzadelle contrattazioni e la sicurezza dei traffici giuridici.

La riforma delle società, dal canto suo, per un verso, al servizio di esigen-ze di certezza, stabilità e funzionalità dell’attività sociale, ha accentuato lafunzione costituiva (4) e quella sanante (5) dell’iscrizione; per un altro — al

(3) E v., con particolare enfasi, E. Bocchini, in vari luoghi fra cui Manuale del registrodelle imprese, Padova, 1999, specie pp. 50 ss. e 163 ss.

(4) Alla categoria della pubblicità costitutiva, ad es., è oggi certamente ascrivibile quel-la prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo dall’art. 2436, comma 5o, là dove, risol-vendo una questione in precedenza molto dibattuta, dispone che « la deliberazione nonproduce effetti se non dopo l’iscrizione » (e v. G. Marasà, Il ruolo della pubblicità nella ri-forma delle società di capitali e delle cooperative, ora in La riforma di società, cooperative,associazioni e fondazioni - Scritti, Padova, 2005, p. 33 s.; Id., Prime note sulle modifichedell’atto costitutivo della s.p.a. nella riforma, ivi, p. 57 s.).

Malgrado la formulazione dell’art. 2484 (« gli effetti dello scioglimento si determinano[...] alla data dell’iscrizione ») e i convincimenti espressi nella Relazione governativa al d.legisl. n. 6/2003 (§ 12: « il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto si è inogni caso fissato all’iscrizione nel registro »), non ha la stessa assolutezza la costitutivitàdella pubblicità delle cause di scioglimento, essendo impensabile che almeno alcuni effettinon prescindano dagli adempimenti pubblicitari: ciò vale certamente per il sorgere dell’ob-bligo degli amministratori di accertare e pubblicizzare il verificarsi di tali cause, come pureper il contenimento del loro potere gestorio a finalità meramente conservative (cfr. gli artt.2485 e 2486; e fra i primi commentatori G. Niccolini, in Società di capitali - Commentarioa cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, III, Napoli, 2004, p. 1725 s.; AssociazionePreite, Il diritto delle società, a cura di G. Olivieri-G. Presti-F. Vella, Bologna, 2004, p.450 s.; L. Pintus, Lo scioglimento, in La nuova s.r.l. - Prime letture e proposte interpretati-ve, a cura di F. Farina-C. Ibba-G. Racugno-A. Serra, Milano, 2004, pp. 440 s., 454 ss.;A.D. Scano, Dimissioni degli amministratori e successivo scioglimento della società: effica-cia e regime pubblicitario, nota a Trib. Cagliari, 31 marzo 2004, decr., di prossima pubbli-cazione in Giur. comm., 2005, anche per l’esame di analogo problema concernente l’effica-cia [parzialmente o totalmente] costitutiva della pubblicità della nomina dei liquidatori aisensi dell’art. 2487 bis, comma 3o).

(5) Per un quadro d’insieme sulla categoria, variamente intesa, della c.d. pubblicità sa-nante anteriormente alla riforma delle società, mi permetto di rinviare a C. Ibba, Gli effettidell’iscrizione, in G. Marasà-C. Ibba, Il registro delle imprese, Torino, 1997, p. 249 ss.

Sembrando corretto discorrere di efficacia sanante ogni qual volta all’iscrizione conse-gua un effetto preclusivo dell’accertamento di vizi o quanto meno della declaratoria di nul-lità (per certi vizi) dell’atto iscritto, può dirsi che la riforma ha certamente incrementatol’effetto sanante dell’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali (riducendo il cata-logo delle cause di nullità di cui all’art. 2332) ed esteso alla trasformazione la sanatoria giàprevista in materia di fusione e di scissione (art. 2500 bis). Sull’irretrattabilità degli effettidella scissione, una volta perfezionati gli adempimenti pubblicitari prescritti, è d’obbligo ilrinvio alla trattazione di G. Scognamiglio, Le scissioni, nel Tratt. Colombo-Portale, VII**,2, Torino, 2004, p. 364 ss.; sui pericoli insiti nella citata estensione alla trasformazione —pericoli evidenziati ad es. da G. Marasà, Spunti sulla nuova disciplina di trasformazioni efusioni, in La riforma ecc., cit., p. 100 — è istruttiva la vicenda giurisprudenziale sfociatain Trib. Lanusei, 5 ottobre 2004, ord., in G. it., 2005, p. 299 (decisione poi ribaltata daTrib. Lanusei, 9 febbraio 2005, ined.).

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servizio di interessi che, come vedremo (6), è assai più difficile identificare —ha configurato il registro come strumento per la soluzione di conflitti relativia vicende circolatorie (7).

Sul piano del diritto positivo appare tuttora centrale, comunque, il ruologiocato dall’art. 2193 c.c. quale norma generale regolatrice dell’efficacia dellapubblicità (8). In base ad essa, l’iscrizione ha di regola efficacia dichiarativa ele eccezioni — volte a « ridurre » o ad « accrescere » gli effetti della pubblici-tà — devono essere disposte dalla legge. Resta dunque intatta la funzione delregistro delle imprese inteso quale strumento di opponibilità a terzi delle si-tuazioni iscritte; una funzione — detto per inciso — che non contraddice mafavorisce le più generali finalità informative sottese al sistema, poiché l’im-prenditore interessato a conseguire l’effetto dell’opponibilità è « costretto » arendere accessibili a chiunque le situazioni da opporre (9).

Quanto ai principi, sui quali altrove ho avuto occasione di soffermarmipiù diffusamente (10), ricorderei qui quello che potremmo chiamare dellaesclusività (o unicità) dello strumento di opponibilità, in base al quale in unsistema di pubblicità dichiarativa chi intenda opporre qualcosa ai terzi lo puòfare solo avvalendosi dell’unico mezzo offerto dal sistema (nel caso nostro,l’iscrizione nel registro delle imprese) e non di altri mezzi, pur astrattamente

Su un piano più ampio, e non sempre correlato al perfezionamento delle formalità pub-blicitarie eventualmente prescritte, si registra la tendenza a ridurre la contestabilità di deli-bere e decisioni assembleari (ben rimarcabile nella disciplina di cui agli artt. 2377 ss. e2479 ter).

Nel già ricchissimo dibattito su questi temi v. fra gli altri C. Angelici, La riforma dellesocietà di capitali - Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003, p. 96 ss.; F. d’Alessan-dro, La tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e strumenti risarcitori, in questaRivista, 2003, I, p. 707 ss.; P. Spada, C’era una volta la società..., in R. not., 2004, I, p. 10;e, con accenti critici o fortemente critici, G. Oppo, Le grandi opzioni della riforma e la so-cietà per azioni, in questa Rivista, 2003, I, p. 480; A. Nigro, Tutela demolitoria e tutela ri-sarcitoria nel nuovo diritto societario, in R. soc., 2004, p. 881 ss.: E. Gliozzi, Le condona-bili deroghe a norme inderogabili nel nuovo diritto societario, in G. comm., 2004, I, p. 16ss.

(6) Nel § 7.(7) Il riferimento va, evidentemente, al nuovo testo dell’art. 2470 c.c. e alla regola ivi

dettata in materia di plurima alienazione della stessa quota di società a responsabilità limi-tata.

(8) Cfr. ancora C. Ibba, op. cit., p. 209 ss.; più di recente il permanere della centralitàdell’art. 2193 c.c. è rimarcato da A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, nel Trattatodi dir. comm. diretto da V. Buonocore, Torino, 2001, p. 100.

(9) E v. già G. Marasà, Il nuovo registro delle imprese: obiettivi, soluzioni, problemi, inG. Marasà-C. Ibba, Il registro delle imprese, cit., p. 3 s.

La pluralità (e l’eterogeneità) degli interessi perseguiti dalla pubblicità d’impresa è ri-marcata di recente da C. Angelici, Diritto commerciale, I, Roma-Bari, 2002, p. 45 ss.

(10) In particolare in C. Ibba, Registro delle imprese e pubblicità dichiarativa: principigenerali e regole operative, negli Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, I, 2, Milano,1999, p. 485 ss.

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idonei allo scopo (11); quello del rapporto fra opponibilità e conoscibilità, se-condo cui è opponibile solo ciò che è conoscibile: (possono, cioè, opporsi aiterzi solo quegli atti o fatti che la consultazione dello strumento pubblicitariorende loro accessibili) (12); e quello della tipicità delle iscrizioni (13), per ilquale sono iscrivibili solo quegli atti o fatti la cui iscrizione è prevista dallalegge, in modo che i terzi possano sapere in anticipo rispetto a quali situazionihanno l’onere di consultare il registro.

Ultima avvertenza: l’esposizione che segue — un’esposizione « per proble-mi » — prende in considerazione la sola pubblicità attuata tramite il registrodelle imprese; l’unica, a ben vedere, meritevole di essere mantenuta, essendoormai ingiustificato duplicare o diversificare le fonti di cognizione delle infor-mazioni su imprese e imprenditori (14), come avviene quando si prescrive, inaggiunta all’iscrizione nel registro delle imprese (15) o in sua sostituzione (16), lapubblicazione nella Gazzetta ufficiale; ed essendo ancor meno giustificabileche, realizzatasi tale duplicazione, si ricolleghino effetti rilevanti per i terzi alsecondo invece che al primo dei due citati adempimenti pubblicitari (17).

3. — Nel sistema del codice civile è l’« iscrizione », e dunque la « messa adisposizione » del pubblico di un determinato atto o fatto, a determinare ilprodursi rispetto ad esso dell’effetto tipico della pubblicità dichiarativa (art.

(11) Principio, questo, che tornerà utile quando — nel § 9 — dovremo interrogarci suimeccanismi di opponibilità oggi fruibili dalle società semplici in genere (testo e nota 150) eda quelle esercenti attività agricola (testo corrispondente alle note 175-177).

(12) Se ne farà applicazione nel § 3, a proposito della distinzione fra « iscrizione » e« archiviazione » degli atti assoggettati a pubblicità; nonché nel § 4, testo e nota 24, per re-spingere l’eventualità di iscrizioni produttive di effetti retroattivi.

(13) Sulla cui esatta portata avremo modo di soffermarci nel § 5, specie sub b.(14) E v. già P. Abbadessa-F. Guerrera, Pubblicità degli atti societari, in Armonie e di-

sarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, a cura di G. F. Campobasso, I,Milano, 2003, pp. 206 s., 209 ss.

(15) Mi riferisco agli artt. 2545 septiesdecies e 2545 octies, in tema di scioglimento disocietà cooperative disposto dall’autorità di vigilanza, e al doppio regime di pubblicità inessi previsto.

(16) Gli adempimenti pubblicitari che, com’è noto, s’inseriscono nel procedimento difusione sono oggi attuati tutti tramite il registro delle imprese (cfr. gli artt. 2501 ter, 2502bis, 2504, relativi rispettivamente alla pubblicità del progetto, della decisione e dell’atto difusione; e quanto si dirà oltre, nel § 4, sub b, testo e nota 50) tranne uno (quello concer-nente l’avviso circa la facoltà di conversione di cui all’art. 2503 bis). Ne risulta che i pos-sessori di obbligazioni convertibili dovranno « tenere d’occhio » sia il registro delle imprese,ai fini dell’esercizio del diritto di opposizione (combinato disposto degli artt. 2502 bis,2503 e 2503 bis, comma 1o), sia la Gazzetta ufficiale, ai fini dell’esercizio della facoltà diconversione (art. 2503 bis, comma 2o).

(17) Non si comprende, ad es., perché il termine per chiedere la nomina del commissa-rio liquidatore di cooperative « inerti » decorra (a norma dell’art. 223 septiesdecies disp.trans.) dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale piuttosto che dall’iscrizione nel registrodelle imprese.

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2193, comma 2o, c.c.). In questo modo la così detta presunzione assoluta diconoscenza è bilanciata dalla possibilità, per i terzi che assolvano l’onere diconsultazione del registro delle imprese, di venire effettivamente a conoscenzadegli atti o fatti iscritti.

In sede di attuazione del registro delle imprese, tuttavia, si è definita« iscrizione » la memorizzazione, e la messa a disposizione del pubblico suterminali, dei soli « dati contenuti nel modello di domanda » (art. 11, comma8o, d.p.r. n. 581/1995), assoggettando invece gli atti da pubblicizzare, inte-gralmente considerati, ad una successiva « archiviazione » (art. 8, d.p.r. n.581) (18); e per di più si sono approvati dei modelli di domanda che si disco-stano dalle previsioni del codice civile talora per eccesso, talaltra per difettodelle informazioni soggette a pubblicità (19).

Per porre rimedio a questa situazione e alle incongruenze da essa deri-vanti, conciliando le previsioni regolamentari con quelle codicistiche ed evi-tando dissociazioni fra l’opponibilità e la conoscibilità dei dati « iscritti » manon (ancora) archiviati, si è proposta un’interpretazione correttiva delle pri-me secondo la quale l’archiviazione costituisce parte essenziale del procedi-mento di iscrizione, che potrà dirsi completato solo quando tutte le sue fasi(inclusa, appunto, l’archiviazione) saranno state portate a compimento (20).

La bozza del nuovo regolamento di attuazione del registro delle imprese,

(18) Al tentativo di negare la netta distinzione fra (oggetto dell’)iscrizione e (oggetto del-l’)archiviazione disposta dal regolamento, e la sua incompatibilità col sistema codicistico, sonorivolti la circolareMin. industria 3407/C del 9 gennaio 1997 (che può consultarsi in G.Marasà-C. Ibba, op. cit., p. 425 ss.); e alcuni scritti di E. Bocchini, fra cui Il registro delle imprese. Primiproblemi, inG. comm., 1998, I, p. 811 ss. eManuale del registro delle imprese, cit., pp. 22 ss. e142 s., con argomentazioni del seguente tenore: « i regolamenti di attuazione non possono ripe-tere le affermazioni legislative perché ciò è contrario alla gerarchia delle fonti, in quanto la ripe-tizione di una norma di legge indebolisce la forza della norma primaria » (p. 143).

(19) Indicazioni di maggior dettaglio su tutto ciò in L.A. Miserocchi, L’attuazione delregistro delle imprese: un inizio difficile o l’inizio delle difficoltà?, in R. d. priv., 1996, speciep. 160 ss.; G. Marasà, Il nuovo registro delle imprese ecc., cit., pp. 10 ss. e 14 s.; C. Ibba,Gli effetti dell’iscrizione, cit., pp. 257 ss. e 260 ss.: Id., L’iscrizione nel nuovo registro delleimprese: fattispecie ed effetti, in R. d. priv., 1997, pp. 37 ss. e 52 s.; ulteriori rilievi A. Pavo-ne La Rosa, L’attuazione del registro delle imprese: una svolta « storica » nel regime italia-no della pubblicità commerciale, in Il registro europeo delle imprese — European Compa-nies Registry, 2003, p. 25; i nuovi moduli informatici, approvati con d.m. 31 ottobre 2003e modificati con d.m. 30 marzo 2005, possono vedersi in www.minindustria.it.

(20) C. Ibba, opp. locc. ultt. citt.; col quale sostanzialmente concordano G. Marasà, op.loc. ult. citt.; P. Abbadessa-F. Guerrera, op. cit., p. 198; G. Nigro, La « soppressione » delBusarl, negli Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, I, 2, Milano, 1999, p. 942 ss.; M.Sciuto, La « mancanza dell’atto costitutivo » di società per azioni, Padova, 2000, p. 79 ss.;v. inoltre R. Vigo, Note in tema di pubblicità delle società di persone presso il registro delleimprese, in R. soc., 1997, p. 983 ss.; A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, cit., p. 19s., testo e nota 9, e p. 147 s., nota 31; e A. Pavone La Rosa-G. Nigro, Il procedimento di co-stituzione della società per azioni, nel Tratt. Colombo-Portale, I, 1, Torino, 2004, p. 396ss., nota 136, ove si condivide l’impostazione del problema pur giudicandosi non piena-mente soddisfacente la soluzione.

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attualmente in discussione (21), pare orientata a recepire tale soluzione, pre-vedendo esplicitamente che « se ha per oggetto fatti, l’iscrizione si consideraavvenuta allorquando i dati contenuti nel modulo siano stati inseriti nel siste-ma informatico; se ha per oggetto atti, l’iscrizione si considera avvenuta allor-quando i dati contenuti nel modulo siano stati inseriti nel sistema informaticoe l’atto e tutti i documenti che devono essere allegati per espressa previsionedi legge siano stati archiviati [...] e siano a disposizione del pubblico per la vi-sura diretta tramite rete telematica pubblica » (22).

4. — Il sistema del codice conosce due modalità di attuazione della pub-blicità — l’iscrizione e il semplice deposito (non finalizzato all’iscrizione) — esolo alla prima ricollega in via generale l’efficacia dichiarativa, com’è testualenell’art. 2193 e pacifico in dottrina (23).

Quanto alla decorrenza, in linea generale l’efficacia positiva della pubbli-cità, ossia la possibilità di opporre ai terzi quel che è stato iscritto, opera « dalmomento in cui l’iscrizione è avvenuta » (art. 2193, comma 2o); senza alcunapossibilità di far decorrere l’efficacia (dichiarativa o costitutiva che sia) da unmomento anteriore a quello in cui l’iscrizione è avvenuta (24), dunque, e senzaalcun periodo di vacatio (25).

Nell’ambito delle società di capitali quest’ultima regola subisce però untemperamento, la cui precisa portata è tuttavia divenuta sempre meno chiara

(21) Mi riferisco alla bozza di regolamento elaborata da una Commissione di studio isti-tuita da Unioncamere e la cui approvazione, data per imminente sin dall’autunno 2003,appare oggi assai meno certa; ad essa farò comunque riferimento qui e in altri passaggi delpresente lavoro, segnalandone alcune disposizioni volte a risolvere problemi del sistema dipubblicità affrontati nel testo.

(22) Così l’art. 15, comma 10o della citata bozza, previsione che a mio avviso dovrebbeessere completata definendo i tempi dell’archiviazione e prescrivendo che anche le certifica-zioni riflettano il contenuto degli atti assoggettati a pubblicità (non del tutto sicura è poil’opportunità di subordinare gli effetti dell’iscrizione all’avvenuta archiviazione dei docu-menti che devono essere allegati alla domanda).

(23) Per tutti A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, cit., pp. 100, 106, 107 ss.,171 s.; G. Marasà, L’iscrizione su domanda, in G. Marasà-C. Ibba, op. cit., p. 167; A. Ni-gro, Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione, cit., p. 673, nota 79; e da ulti-mo V. Donativi, in Società di capitali - Commentario a cura di G. Niccolini-A. Stagno d’Al-contres, I, Napoli, 2004, p. 208.

(24) Come ha invece fatto, in un caso in cui la ritardata iscrizione avrebbe dovuto verosi-milmente determinare il sorgere di un obbligo risarcitorio in capo ai responsabili del ritardo,Trib. Bolzano, 19 gennaio 2002, decr. Giud. reg., in D. fall., 2003, II, p. 63 ss., con nota giu-stamente contraria di A. Di Sapio, Iscrizione retroattiva nel registro delle imprese?; cui addele osservazioni di A.D. Scano, Dimissioni degli amministratori ecc., cit.; e la considerazioneche la retroattività dell’iscrizione — in riferimento alle ipotesi di pubblicità dichiarativa —violerebbe il principio che esclude l’opponibilità di dati non conoscibili (v. sopra, § 2).

(25) Pur essendo tutt’altro che ingiustificata una diversa scelta normativa — certamentepiù protettiva nei confronti dei terzi — volta a equiparare sotto il profilo dell’opponibilità,per un breve lasso di tempo, l’atto iscritto a quello non iscritto.

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a seguito di una serie di successivi interventi legislativi la cui cronistoria evi-denzia il progressivo scadimento della nostra produzione normativa.

a) In attuazione della prima direttiva comunitaria, con l’art. 15 deld.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127, venne inserita nel codice civile a tutela deiterzi una norma (l’art. 2457 ter) in base alla quale — per quanto qui interes-sa — il prodursi della così detta conoscenza legale discendente dall’iscrizione(26) da un lato veniva subordinato all’avvenuta pubblicazione nel Busarl, dal-l’altro non precludeva ai terzi — per le operazioni compiute entro il quindice-simo giorno da tale pubblicazione — di provare la loro eventuale impossibili-tà di conoscenza (27). Pur non introducendosi un vero e proprio periodo di va-catio (28), dunque, il regime generale dell’opponibilità veniva temperato, insostanza, rendendo assoluta la così detta presunzione di conoscenza degli attiiscritti solo dopo il decorso del termine indicato (29).

Una volta entrato in funzione il registro delle imprese su base informati-ca, ritenendosi sostanzialmente superflui il mantenimento del Busarl e la du-plicazione di adempimenti pubblicitari che ne derivava, si stabilì fra l’altro,senza toccare il testo dell’art. 2457 ter, che « a decorrere dal 1o ottobre 1997l’obbligo di pubblicazione nel Busarl è assolto con l’iscrizione o il deposito nelregistro delle imprese » e che « gli effetti della pubblicazione di cui all’art.2457 ter c.c. decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delleimprese » (così l’art. 29, l. 7 agosto 1997, n. 266).

Tali previsioni ponevano svariati dubbi interpretativi (30). La dottrinaebbe modo di precisare che restava ferma la connessione fra efficacia dichia-rativa e iscrizione sancita dall’art. 2193: gli « effetti della pubblicazione di

(26) È fuori discussione che la norma in questione incida solo sull’efficacia dichiarativa,e non anche su quella costitutiva o sanante, dell’iscrizione: così per tutti F. Ferrara jr.-F.Corsi, Gli imprenditori e le società10, Milano, 1996, p. 530 s.; G.F. Campobasso, Dirittocommerciale, I, Diritto dell’impresa4, Torino, 2003, p. 118 s.; ulteriori indicazioni e riferi-menti in C. Ibba, Gli effetti dell’iscrizione, cit., p. 245.

(27) Può così sintetizzarsi la comune interpretazione della norma, per la quale v. P. Ab-badessa-F. Guerrera, op. cit., p. 215 ss. e spec. p. 223 s., pur evidenziando che il suo teno-re letterale parrebbe accreditare l’idea di una « opponibilità » (anche) degli atti soggetti amero deposito, discendente dalla loro pubblicazione nel Busarl; nello stesso senso N. Atlan-te, La pubblicazione nel Busarl e nel Busc, in G. Marasà-C. Ibba, Il registro delle imprese,cit., p. 275.

(28) Termine, questo, che viene adoperato qui e nel seguito per mera comodità espositi-va.

(29) E consentendo invece ai terzi, rispetto alle operazioni compiute entro quel termine,di vincere la presunzione con la prova (non della mancata conoscenza, bensì) dell’oggettivaimpossibilità di conoscenza degli atti pubblicati nel Busarl.

(30) Relativi in particolare all’effettiva soppressione del Busarl e al rispetto della disci-plina comunitaria: cfr. A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, cit., p. 2 ss.; G. Nigro,La « soppressione » del Busarl, cit., p. 935 ss., P. Abbadessa-F. Guerrera, op. cit., specie p.205 s.; A.M. Pascale, Il Busarl non c’è più, in La riforma delle società per azioni non quo-tate, a cura di M. Porzio-M. Rispoli Farina-G. Rotondo, Milano, 2000, p. 211 ss.

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cui all’art. 2457 ter », dunque, sarebbero stati dichiarativi o meramente in-formativi a seconda che si riferissero ad atti iscritti o semplicemente deposita-ti (31). Rispetto alle fattispecie di pubblicità dichiarativa, inoltre, si sciolsetendenzialmente in senso affermativo il dubbio concernente il permanere o nodella vacatio di quindici giorni, di cui veniva semplicemente a modificarsi ladecorrenza (dall’iscrizione nel registro delle imprese invece che dalla pubbli-cazione nel Busarl) (32).

L’art. 2457 ter è stato poi radicalmente modificato dall’art. 33, com-ma 2o, l. 24 novembre 2000, n. 340. Il testo che ne risulta toglie ognidubbio residuo sulla persistenza della vacatio ma suscita nuovi interrogati-vi là dove stabilisce che « gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizioneo il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto do-po tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne eranoa conoscenza ».

L’enunciato ricalca quello precedente, sostituito il riferimento alla pubbli-cazione nel Busarl con quello a una (non meglio identificata) « pubblicazione »nel registro delle imprese (33). Se s’ipotizza che il legislatore abbia inteso ricom-prendere nell’espressione virgolettata entrambe le modalità pubblicitarie pro-prie del registro delle imprese (iscrizione e deposito), tutt’altro che agevoli di-ventano l’interpretazione e l’inquadramento sistematico della norma.

Rispetto agli atti soggetti a iscrizione, infatti, essa appare sostanzialmentesuperflua in quanto ripetitiva della regola già dettata nell’art. 2193 c.c. (34):

(31) P. Abbadessa-F. Guerrera, op. cit., p. 223 s.; G. Nigro, op. cit., p. 945 s.(32) In tal senso, argomentando dal tenore letterale della norma e da esigenze di confor-

mità alla prima direttiva, G. Nigro, op. cit., p. 947 ss.(33) Riferimento, quest’ultimo, ancor più esplicito nella (nuova) rubrica della norma

ma pressoché sconosciuto alla nomenclatura codicistica in materia di registro delle impre-se, se si eccettua la « pubblicazione del bilancio » presente (per le ragioni chiarite alla no-ta 39) nella rubrica dell’art. 2435 e la « pubblicazione degli atti del procedimento di fu-sione » che — originariamente riferita alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale — com-pare ora, per mera trascuratezza legislativa, nella rubrica dell’art. 2505 ter (v. oltre, inquesto §, sub b).

La consapevolezza che il sistema del registro delle imprese non conosca propriamente« pubblicazioni » emerge con chiarezza nel lessico legislativo anche recente (v. infatti la so-stituzione della parola « pubblicazione » con la parola « iscrizione » nel testo dell’art. 2503bis, ad opera dell’art. 30, comma 4o, l. 24 novembre 2000, n. 340; ed ora l’art. 2545 sep-tiesdecies disp. trans. c.c.) ed è ben presente agli interpreti: cfr., a proposito della procuradegli agenti di assicurazione « pubblicata nelle forme richieste dalla legge » (art. 1903 c.c.),le considerazioni di G. Minervini, Note in tema di rappresentanza degli agenti di assicura-zione, in Assicuraz., 1954, II, p. 52; e quelle di C. Ibba, Rappresentanza commerciale, rap-presentanza di diritto comune e registro delle imprese, in questa Rivista, 2000, II, p. 160s.).

(34) E più precisamente della regola secondo cui « i fatti dei quali la legge prescrivel’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato arichiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza »(art. 2193, comma 1o).

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l’opponibilità discende dall’iscrizione (ovvero dalla prova dell’effettiva cono-scenza) (35).

Rispetto agli atti soggetti a semplice deposito, invece, la norma sembrerebbesovvertire i principi, attribuendo alla pubblicità attuata tramite deposito quell’ef-ficacia dichiarativa che in via generale le è negata; ne deriverebbe, fra l’altro, cheil deposito di atti produrrebbe effetti dichiarativi se effettuato da una società dicapitali e meramente informativi, invece, in tutti gli altri casi (36).

La conclusione appena tratteggiata, verosimilmente non voluta (37) eproduttiva di conseguenze non preventivate (quale ad esempio l’opponibilitàai terzi di tutti i dati risultanti dai bilanci depositati ai sensi dell’art. 2435)(38), può forse essere evitata valorizzando la circostanza che il termine atecni-co « pubblicazione » è propriamente riferibile alla sola iscrizione e non ancheal deposito (39); sicché gli atti depositati — in coerenza con i principi generali— resterebbero fuori dal campo di applicazione della norma (40).

Il quadro non è però ancora completo. La formulazione del previgenteart. 2457 ter ha infatti resistito (41) alla riforma delle società (sicché restanoimmutati i termini del problema appena esposti), ma non è stata inserita —

(35) Alcuni dubbi a quest’ultimo riguardo sono affrontati (e superati) oltre, nel testo,sub c.

(36) In tal senso A. Graziani-G. Minervini-U. Belviso, Manuale di diritto commerciale,Padova, 2004, p. 115; nel senso del testo, sembrerebbe, L. Salamone, in Società di capitali- Commentario a cura di G. Niccolini-A. Stagno d’Alcontres, II, Napoli, 2004, p. 1287.

(37) Considerate la travagliata evoluzione storica della disposizione e le finalità di tuteladei terzi della normativa comunitaria che ne imposero l’introduzione, la formulazione chene è risultata appare ispirata più dall’ignoranza dei principi della pubblicità dichiarativache dalla volontà di rovesciarli.

(38) E v. già G.E. Colombo, Il bilancio d’esercizio, nel Tratt. Colombo-Portale, VII, 1,Torino, 1994, p. 476, testo e nota 323, che rimarca « la coerenza del mero deposito con lafunzione della pubblicità riferita al bilancio », puntualizzando che « scopo di tale pubblici-tà non è certo quello di rendere “opponibile” il bilancio ai terzi, quasi che da esso discen-dessero effetti giuridici nei rapporti tra società e terzi; lo scopo è invece quello meramenteconoscitivo, proprio della pubblicità-notizia: consentire a tutti gli interessati di esaminare ilbilancio, per trarne tutte le conclusioni che credono in ordine all’instaurazione o allo svolgi-mento di rapporti con la società ».

(39) E v., per il consapevole accostamento fra « pubblicazione » e « iscrizione » nel regi-stro delle imprese, rubrica e testo dell’art. 2505 ter (nonché, per la consapevole contrappo-sizione dei termini « deposito » e « pubblicazione », l’art. 122, comma 1o e 2o, d. legisl. 24febbraio 1998, n. 58).

Cfr. inoltre G. Minervini, Sulla pubblicità del bilancio annuale delle società per azioni,in G. it., 1953, IV, c. 105 ss., il quale giustifica il riferimento alla « pubblicazione » presen-te nella rubrica dell’art. 2435 quale residuo della bozza di art. 369 del libro del lavoro, nel-la quale si prevedeva che il bilancio dovesse essere non semplicemente depositato — comepoi dispose l’art. 2435 c.c. — bensì « depositato per la pubblicazione ».

(40) Pur se resterebbe da chiarire, nella prospettiva adottata, il senso della loro menzio-ne nella prima parte della norma, peraltro presente fin dall’originaria formulazione dell’art.2457 ter (e v. sopra, testo e nota 27).

(41) Salva una correzione volta a eliminare un « non » superfluo.

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come pure sarebbe stato certamente possibile e corretto — fra le disposizionicomuni a tutte le società di capitali. Essa compare infatti nell’art. 2448 c.c.,dettato per la sola società per azioni (42), e non è riprodotta né richiamata perla società a responsabilità limitata (43), alla quale parrebbe dunque inapplica-bile.

La vacatio di quindici giorni, tuttavia, è soluzione imposta dalla primadirettiva comunitaria anche per la s.r.l. Non resta allora che attribuire la suamancata previsione ad una svista del legislatore; svista produttiva di una la-cuna, da colmare — per evitare la violazione della normativa comunitaria —con l’applicazione analogica dell’art. 2448, che non è certo preclusa dalla au-tonomia del « tipo » s.r.l. voluta dalla riforma (44) (45).

b) Al tema appena trattato si connette la previsione, contenuta nell’art.2505 ter e apparentemente priva di qualunque significato precettivo, secondocui « alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 2501 ter, 2502bis e 2504 [quelle aventi ad oggetto il progetto, la delibera e l’atto di fusione]conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2448 » (e quindi, fondamentalmen-te, la possibilità per i terzi di provare l’impossibilità di conoscenza in relazionea operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dall’iscrizione).

La regola (46) sembrerebbe inutiliter data poiché le iscrizioni in essamenzionate dovrebbero già essere ricomprese nel campo di applicazione del-l’art. 2448, ricadendo fra gli atti « per i quali il codice prescrive l’iscrizione[...] nel registro delle imprese » cui quest’ultima norma testualmente si riferi-sce (47).

(42) Applicabile anche all’accomandita per azioni in virtù del rinvio generale contenutonell’art. 2454.

(43) Anteriormente alla riforma, l’art. 2497 bis stabiliva che « si applicano alla societàa responsabilità limitata le disposizioni dell’art. 2457 ter ».

(44) La possibilità di colmare lacune della disciplina della s.r.l. mediante applicazioneanalogica di norme della s.p.a. non è certo da escludere in via generale (cfr. G. Zanarone,Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in R. soc., 2003, p. 81 ss.); tantomeno lo è in relazione al problema affrontato nel testo, non essendo certo quello del regimepubblicitario il terreno su cui misurare l’autonomia del « tipo » s.r.l. rispetto al « tipo »s.p.a.

(45) Quanto ai dubbi circa l’applicabilità dell’art. 2448 alle società cooperative, si rin-via a L. Salamone, op. cit., p. 1286 s.

(46) Applicabile anche alle iscrizioni di progetto, delibera e atto di scissione in virtù delrichiamo contenuto nell’art. 2506 ter.

(47) E v. G. Scognamiglio, Le scissioni, nel Tratt. Colombo-Portale, cit., p. 347 ss., oveanche la puntualizzazione che solo in senso atecnico può discorrersi di opponibilità ai terzidi atti endoprocedimentali, quali sono il progetto e la delibera di scissione; alla stessa a.,op. loc. ultt. citt., si rinvia sul problema (già segnalato da G. Oppo, Fusione e scissione dellesocietà secondo il d. legisl. 1991, n. 22: profili generali, ora in Scritti giuridici, VI, Principie problemi del diritto privato, Padova, 2000, p. 402) del coordinamento fra la norma inesame e quella (l’art. 2504 bis, comma 2o) che in via generale disciplina il prodursi deglieffetti dell’operazione.

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Il tentativo di attribuirle un significato passa attraverso un rapido sguar-do retrospettivo alla materia da essa disciplinata. Il d. legisl. 16 gennaio1991, n. 22, nel regolare il procedimento di fusione, assoggettò il progetto, ladelibera e l’atto di fusione delle operazioni cui partecipassero società di capi-tali — oltre che all’iscrizione nel registro delle imprese ordinariamente previ-sta — alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale; e la stessa disci-plina fu introdotta in relazione alla scissione (48).

A evitare discrasie in ordine agli effetti delle due forme di pubblicità, fuanche previsto che « alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale [...] dispostadagli artt. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effettile disposizioni dettate dall’art. 2457 ter », vale a dire quelle aventi ad oggettogli atti (allora) assoggettati a pubblicazione nel Busarl; con ciò subordinando laloro opponibilità (anche) alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed esten-dendo la vacatio ai quindici giorni successivi a tale pubblicazione (49).

Successivamente la l. 24 novembre 2000, n. 340, poc’anzi citata, sempli-ficò il procedimento di fusione e di scissione sopprimendo l’obbligo di proce-dere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (50); e riformulò il precetto re-lativo alla decorrenza dell’opponibilità stabilendo (51) che « alle iscrizioni nelregistro delle imprese ai sensi degli articoli 2501 bis, 2502 bis e 2504 conse-guono gli effetti previsti dall’articolo 2457 ter ». Del tutto corrispondente è laformulazione riprodotta a seguito della riforma societaria nell’art. 2505 ter,dalla quale siamo partiti e alla quale ora torniamo.

La nomogenesi appena ricostruita fa pensare a un enunciato rimasto nelcodice per una semplice svista del legislatore. Come si diceva, infatti, la nor-ma parrebbe meramente ripetitiva di un precetto più generale già applicabileanche agli atti tipici che scandiscono i procedimenti di fusione e scissione. Aben vedere, tuttavia, ciò è esatto solo nei limiti in cui tali atti provengano dasocietà di capitali, le uniche cui si applichi l’art. 2448; non invece là dove sitratti di atti provenienti da società di persone, per i quali sono sì previste lestesse forme di pubblicità (52) ma non varrebbe — in assenza dell’art. 2505ter — la regola speciale in ordine alla decorrenza dell’opponibilità dettatanell’art. 2448.

(48) Cfr. rispettivamente, nel testo introdotto dal d. legisl. n. 22/1991, gli artt. 2501bis, 2502 bis, 2504 (e v. inoltre gli artt. 2503 e 2503 bis), relativi alla fusione ma tutti ap-plicabili anche alla scissione (come pure la norma citata alla norma seguente) per effettodei rinvii contenuti negli artt. 2504 octies e 2504 novies.

(49) Testo originario dell’art. 2504 sexies, su cui v. M.S. Spolidoro, Effetti della pubbli-cazione degli atti del procedimento di fusione, in A. Serra-M.S. Spolidoro, Fusioni e scis-sioni di società, Torino, 1994, p. 184 ss.

(50) Salvo che per l’avviso previsto all’art. 2503 bis, concernente la facoltà di conver-sione delle obbligazioni convertibili; eccezione, questa, che ha dato luogo all’incongruenzasegnalata sopra, nella nota 16.

(51) Nell’art. 2504 sexies.(52) V. infatti gli artt. 2501 ter, comma 3o; 2502 bis; 2504.

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Supponendo, dunque, che il legislatore non si dedichi alla (ri)produzionedi norme inutili sarebbe allora questo, in definitiva, il significato precettivoattribuibile all’art. 2505 ter (quale che sia il giudizio sulla sua congruità):estendere la regola speciale sulla decorrenza dell’opponibilità per le società dicapitali, in modo da farle coprire integralmente i procedimenti di fusione e discissione coinvolgenti (anche o solo) società di persone.

c) Nell’art. 2448 è testualmente affermata la possibilità di giungere al-l’opponibilità di atti non iscritti attraverso la prova della loro effettiva cono-scenza da parte dei terzi (53).

In dottrina si è tuttavia dubitato della correttezza (e dell’inevitabilità) ditale conclusione (54), prospettandosi un’interpretazione correttiva volta aescludere qualunque rilevanza, là dove sia mancata l’iscrizione nel registrodelle imprese, alla conoscenza acquisita aliunde (e provata da chi abbia inte-resse a farla valere). Argomenti a sostegno: per un verso il principio per cuinel diritto delle società di capitali la realtà extradocumentale non può maifornire dati identificanti l’organizzazione societaria che non siano stati iscritti,per un altro la formulazione della norma anteriore alla citata l. n. 340/2000(55), secondo la quale — ad avviso di questa dottrina (56) — la conoscenza ef-fettiva poteva acquistare rilevanza solo in relazione ad atti non pubblicati(nel Busarl) ma tuttavia iscritti (nel registro delle imprese).

Le pur puntuali osservazioni appena riferite nonmi sembrano, tuttavia, ido-nee a scalfire il senso della disposizione quale risulta non solo dal significato pro-prio e dalla connessione delle parole usatema, altresì, dalla sua ratio. Riterrei in-fatti che l’art. 2448 (come del resto l’art. 2457 ter, in tutte le sue formulazioni,pur non sempre ineccepibili, via via succedutesi nel tempo) incida suimeccanismidella così detta conoscenza legale, temperando l’automatismo iscrizione-opponi-bilità instaurato in via generale dall’art. 2193, ma senza per questo neutralizzarei possibili effetti ricollegati alla (prova della) conoscenza effettiva dal medesimoart. 2193 (57). In definitiva l’irrilevanza di dati extradocumentali, come tali non

(53) E v. infatti, fra gli altri, A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, cit., p. 4 s.Pure testuale — non nell’art. 2448 c.c. ma nella direttiva 68/151/CEE del Consiglio —

è che « i terzi possono [...] sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono sta-te ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li rendainefficaci » (art. 3, co. 7, sia del testo originario della prima direttiva che di quello modifi-cato dalla dir. 2003/58/CE del Parlamento e del Consiglio).

(54) Ciò in relazione al testo dell’art. 2457 ter successivo alla l. n. 340/2000, ma conargomenti certamente estensibili al(l’identico) testo dell’attuale art. 2448.

(55) « Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l’iscrizione o il deposito nel registrodelle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsa-bilità limitata, sono opponibili ai terzi dopo tale pubblicazione, a meno che la società nonprovi che i terzi ne erano a conoscenza ».

(56) M. Sciuto, La « mancanza dell’atto costitutivo » di società per azioni, cit., p. 302ss.; col quale concorda L. Salamone, op. cit., p. 1285.

(57) E ribaditi ora dall’art. 2448.

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pubblicizzati, mi pare certa là dove tramite il loro utilizzo si pretenda di smentiredati iscritti sui quali i terzi abbiano fondato il loro affidamento; non invece là do-ve di essi i terzi abbiano avuto altrimenti conoscenza (58).

Del resto, in termini più generali, quando dalla regola dell’inopponibilitàdegli atti non iscritti si fa discendere il corollario dell’inopponibilità — rispet-to agli atti iscritti — di significati diversi da quelli oggettivamente percepibili(59), s’intende con ciò escludere, rispetto a quei significati, l’opponibilità assi-curata dall’iscrizione, non anche quella assicurata dalla prova della loro co-noscenza diretta da parte del terzo (60).

5. — Al principio di tipicità degli atti assoggettati a pubblicità, espressa-mente codificato all’art. 2188 c.c. in relazione agli atti soggetti a iscrizionema certamente operante anche per quelli soggetti a deposito (61), sono ricon-ducibili alcuni problemi interpretativi.

a) Il primo riguarda i patti parasociali concernenti le società per azionifacenti ricorso al mercato del capitale di rischio, per i quali la legge-delegaper la riforma del diritto societario imponeva di prevedere una disciplina che« ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate dipubblicità » (62).

(58) Si pensi ad es. a una trattativa precontrattuale nel corso della quale una società perazioni fornisca alla controparte informazioni (iscrivibili ma) non risultanti dai dati iscritti;ponendosi successivamente un problema di conoscenza o meno di un determinato fatto,può forse consentirsi a colui al quale quel fatto era stato comunicato di invocare la man-canza della conoscenza legale?

(59) Così, scindendo problemi di interpretazione e problemi di opponibilità, G. Oppo,Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, ora in Scritti giuridici, III, Obbli-gazioni e negozio giuridico, Padova, 1992, specie pp. 175 e 177 s.; e C. Ibba, L’interpreta-zione degli statuti societari fra criteri oggettivi e criteri soggettivi, in questa Rivista, 1995,II, p. 528 ss.; ma v. anche N. Irti, Testo e contesto, Padova, 1996, pp. 117 ss. e spec. 125ss.; e da ultimo lo stesso M. Sciuto, L’interpretazione dell’atto costitutivo di società a re-sponsabilità limitata, in questa Rivista, 2004, II, p. 284 s.

In giurisprudenza Cass., 10 dicembre 1996, n. 10970, pubblicata fra l’altro in Nuovagiur. civ. comm., 1998, I, p. 134 ss., che ha ritenuto inammissibile la conversione, ex art.1424 c.c., di una clausola nulla contenuta nello statuto di una società per azioni, afferman-do fra l’altro che « non possono essere attribuiti alla clausola statutaria nulla gli effetti diuna diversa clausola che non figura nello statuto, poiché ciò equivarrebbe ad opporre aiterzi un atto non iscritto ».

(60) Argomentandosi dai principi enunciati all’art. 2193 s’intende dire, insomma, chel’iscrizione rende opponibile l’atto nel suo significato oggettivo, fermo restando che signifi-cati diversi saranno opponibili qualora si dimostri la loro effettiva conoscenza da parte deiterzi (conclusione che è già in C. Ibba, Gli effetti dell’iscrizione, cit., p. 224).

(61) In tal senso, esplicitamente, C. Ibba, Gli atti da iscrivere, in G. Marasà-C. Ibba, op.cit., p. 81 s.; V. Donativi, I poteri di controllo dell’ufficio del registro delle imprese, Napoli,1999, p. 44 s.; e da ultimo A.D. Scano, Brevi considerazioni su fondamento e portata delprincipio di tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese, nota a Trib. Macerata, 17agosto 2002, ord., in R. d. comm., 2004, II, p. 311.

(62) Così l’art. 4, comma 7o, lett. a, l. 3 ottobre 2001, n. 366.

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Il legislatore delegato, tuttavia, non ha ritenuto di prescrivere — sullafalsariga di quanto previsto, per le società quotate, nell’ambito del T.U. inmateria d’intermediazione finanziaria (63) — una pubblicità avente ad ogget-to i patti parasociali in quanto tali. Ha invece disposto che i patti siano comu-nicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, sancendo poil’obbligo di depositare nel registro delle imprese i verbali assembleari conte-nenti la trascrizione delle citate « dichiarazioni » (art. 2341 ter c.c.).

Tale attuazione della delega è apparsa subito criticabile in quanto (a dirpoco) approssimativa, sia per difetto che per eccesso (64). Da un lato, infatti,essa non rende conoscibile il patto parasociale ma solo — nei limiti in cui siastata effettivamente resa in assemblea e trascritta nel verbale — una dichiara-zione indiretta, (più o meno) sinteticamente e fedelmente ricognitiva dei con-tenuti del patto stesso; dall’altro, questo risultato dovrebbe essere raggiunto— almeno stando alla lettera della norma — attraverso la pubblicizzazioneintegrale di tutti i verbali assembleari contenenti la (trascrizione della) citatadichiarazione (65), provocando così la pubblicità « casuale » di tutte le delibe-re in essi documentate.

Quale che ne sia l’oggetto, infatti, queste ultime sarebbero pubblicizza-te per la circostanza, puramente accidentale, di comparire in un verbaleche contiene la trascrizione relativa a un patto parasociale (66); ciò che, ol-tre a comportare un aggravio degli adempimenti pubblicitari inutile (67) eincongruo (68), rappresenta un singolare modo d’intendere il principio ditipicità.

Più che giustificati, dunque, i tentativi di superare per via interpretativala lettera della legge (69), quanto meno nel senso di reputare consentito (se

(63) V. infatti l’art. 122, d. legisl. 24 febbraio 1998, n. 58, che ha prescritto, per quelche qui interessa, il deposito dei patti presso il registro delle imprese entro quindici giornidalla stipulazione, sanzionando con la nullità del patto la violazione dell’obbligo.

(64) V. Donativi, in Società di capitali - Commentario, cit., p. 204 ss.(65) Vale a dire — là dove gli obblighi di comunicazione e/o dichiarazione siano stati

adempiuti (e v. in proposito le considerazioni di V. Donativi, op. ult. cit., specie pp. 188 ss.e 192 ss.) — tutti i verbali assembleari di società aperte nelle quali siano stati stipulati pattiparasociali rientranti nel campo di applicazione dell’art. 2341 ter.

(66) E la cosa dovrebbe ripetersi per ogni successiva assemblea di quella società.(67) Cfr. A. Pavone La Rosa, I patti parasociali nella nuova disciplina della società per

azioni, in G. comm., 2004, I, p. 14 s.(68) Dal momento che « per una circostanza imputabile in via esclusiva ai suoi soci, la

società si vedrebbe costretta a rendere pubblici per intero i verbali delle proprie delibera-zioni assembleari anche oltre quanto necessario per assicurare la dovuta trasparenza ai pat-ti parasociali » (V. Donativi, op. ult. cit., p. 206).

(69) Di cui altrimenti potrebbe sospettarsi l’illegittimità per eccesso di delega, posto chequesta a ben vedere contemplava l’ampliamento delle fattispecie oggetto di pubblicità lega-le solo limitatamente all’informazione concernente i patti parasociali (così ancora V. Dona-tivi, op. ult. cit., p. 206 s.).

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 601

non addirittura imposto) il deposito di un estratto del verbale (70) dal qualerisulti la trascrizione della dichiarazione concernente il patto parasociale(71).

b) Se il legislatore della riforma ha mostrato d’intendere in senso moltolato il principio di tipicità, ben diversa è la lettura che ne danno svariati ufficidel registro delle imprese.

L’esame della casistica rivela infatti la tendenza ad attenersi a un’inter-pretazione rigorosamente letterale delle norme di legge che impongono gliadempimenti pubblicitari, col risultato di escludere l’iscrivibilità di un deter-minato atto o fatto ogni volta che non si riscontri un’apposita previsione chequell’iscrizione esplicitamente preveda; e ciò pur quando l’atto o il fatto inquestione incida su una situazione già iscritta.

Emblematici in tal senso, in particolare, alcuni rifiuti dell’iscrizioneaventi ad oggetto la rinuncia a una procura institoria, per mancata corri-spondenza dell’atto o del fatto del quale si richiedeva l’iscrizione conquanto previsto dalla legge (72), contemplando l’art. 2207 c.c. la pubblicitàdella sola revoca (o di atti limitativi) della procura (73); motivazione che,alla stessa stregua, potrebbe condurre a rifiutare altresì l’iscrizione dellacessazione dall’ufficio del rappresentante comune degli obbligazionisti o de-gli azionisti di risparmio (essendo prevista la pubblicità della loro sola no-mina) (74), del verificarsi di condizioni sospensive o risolutive apposte adatti iscritti (la cui iscrizione non è prevista da alcuna norma) (75), nonché— dopo la riforma del diritto societario — della cessazione dall’ufficio delrappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari partecipativi(la cui sola nomina è assoggettata a pubblicità) (76) o della decisione mo-dificativa delle condizioni del prestito connesso all’emissione di titoli di de-

(70) Così V. Donativi, op. loc. ultt. citt.; e così l’art. 13, comma 7o, bozza reg. cit., a mioavviso legittimo nei limiti in cui tale soluzione sia raggiungibile attraverso l’interpretazionecorrettiva di cui si dice nel testo; in caso contrario, infatti, la gerarchia delle fonti parrebbeescludere la legittimità di una « correzione » della norma codicistica ad opera di quella re-golamentare.

(71) Più difficile evitare la ripetizione di tale adempimento ad ogni assemblea, pur es-sendo ragionevole imporre la pubblicità solo in presenza di eventi modificativi o estintividel rapporto parasociale.

(72) Ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 6o, lett. c, d.p.r. 581/1995.(73) Uff. registro Torino 11 settembre 1996, riformata da Giud. Reg. Torino 6 novem-

bre 1996, in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, I, Sassari, 1999, p. 259 ss.; Uff.reg. Biella 13 marzo 1997 e Uff. reg. Biella 18 marzo 1997, citt. da V. Donativi, I poteri dicontrollo dell’ufficio del registro delle imprese, cit., p. 52, nella nota 15.

(74) V. infatti l’artt. 2417, comma 3o, c.c.; cui rinvia l’art. 147, comma 1o, d. legisl. 24febbraio 1998, n. 58.

(75) Sul punto F. Tassinari, L’iscrizione nel registro delle imprese degli atti ad efficaciasospesa o differita, in R. not., 1996, p. 93 ss.

(76) Mediante rinvio all’art. 2417 contenuto nell’ult. comma dell’art. 2447 octies.

602 CARLO IBBA

bito (dal momento che è stata prevista l’iscrizione della sola delibera diemissione) (77).

Soluzioni del genere, intuitivamente insoddisfacenti, contraddicono esi-genze di verità che il sistema pubblicitario non può ignorare e, a ben vedere,non ignora. Com’è infatti evidente, iscrivere la situazione « x » e negarel’iscrizione di un suo mutamento successivamente verificatosi (in quanto, inipotesi, non espressamente prevista dalla legge), significherebbe continuare apubblicizzare una situazione — quella originaria — ormai non più esistente;diffondere, dunque, informazioni non (più) veritiere.

D’altra parte, non è arbitrario ritenere che il principio di tipicità sia ri-spettato non solo là dove l’obbligo di registrazione di un determinato atto ofatto sia testualmente sancito da una specifica previsione di legge, ma anchelà dove l’esistenza di tale obbligo sia comunque ricavata, in via interpretativa,dal sistema legislativo.

A questo riguardo, appare significativa la presenza nel sistema di numero-se disposizioni di legge aventi ad oggetto l’iscrizione di eventi che incidono susituazioni iscritte (78), determinandone la modifica o la cessazione (79); disposi-zioni che, per quanto precede, pare corretto considerare espressive di un princi-pio generale in virtù del quale devono essere iscritti, pur in assenza di appositeprevisioni, tutti gli eventi modificativi o estintivi di situazioni già iscritte (80).

Il principio di tipicità, insomma, non esclude un principio di completez-

(77) Art. 2483, comma 3o.Per l’esame di ulteriori (e più gravi) problemi in materia di patrimoni destinati a uno

specifico affare si rinvia al § 6.(78) O anche solo iscrivibili, pur se in concreto non iscritte: così l’art. 2207.(79) Cfr. in particolare gli artt. 2196, ult. comma; 2300; 2309; 2385, ult. comma;

2400, ult. comma; 2436; 2487 bis; 2497 bis, comma 1o e 3o; 2612, ult. commaSi veda inoltre l’art. 2444, relativo alla pubblicità dell’attestazione dell’avvenuto au-

mento del capitale sociale.(80) In tal senso fra gli altri G. Marasà-C. Ibba, Il registro delle imprese, cit., pp. 98,

109, 112 s., 128 s., 225; C. Ibba, Rappresentanza commerciale, rappresentanza di dirittocomune e registro delle imprese, cit., p. 156 s.; V. Donativi, op. ult. cit., p. 44 ss. e spec. pp.47 ss., 50 ss.; G. Cabras, in Società di capitali - Commentario a cura di G. Niccolini-A. Sta-gno d’Alcontres, III, cit., p. 1704; recente rimeditazione del tema e ulteriori riferimenti inA.D. Scano, Brevi considerazioni su fondamento e portata del principio di tipicità delleiscrizioni nel registro delle imprese, cit., p. 306 ss.

Sul punto interviene l’art. 13, comma 12o, bozza reg. cit., stabilendo che « ogni qualvol-ta la legge o il presente regolamento prevedano l’iscrizione o il deposito di un determinatoatto o fatto, i soggetti obbligati o anche solo legittimati alla presentazione della relativa do-manda sono altresì, rispettivamente, obbligati o legittimati a presentare domanda di iscri-zione o di deposito di ogni atto o fatto modificativo o estintivo di quello precedentementeiscritto o depositato, entro lo stesso termine e con le stesse modalità prescritti per la presen-tazione della domanda di iscrizione o di deposito dell’atto o del fatto modificato o estinto »;previsione, questa, che in sostanza codifica il principio di completezza e che proprio perquesto, alla luce di quanto stabilito all’art. 2188 c.c., dovrebbe propriamente comparire inun testo legislativo piuttosto che regolamentare (cfr. C. Ibba, Gli atti da iscrivere, cit., p.105; e quanto si dirà oltre, nel § 6, sub a, testo corrispondente alle note 94 e 95).

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 603

za, sia pure circoscritto nei termini appena descritti e non arbitrariamente di-latabile dall’interprete (81).

6. — Com’è stato anche di recente ricordato (82), innegabile è il nessoesistente — nei fenomeni di autonomia o separazione patrimoniale — fra ilvincolo di destinazione con rilievo reale e l’esigenza di un appropriato regimepubblicitario.

In relazione al nuovo istituto dei patrimoni dedicati ad uno specifico af-fare (83), del resto, era la stessa legge-delega a richiedere opportunamente laprevisione di « adeguate forme di pubblicità » (84). Alla verifica di tale « ade-guatezza » sono perciò dedicate le riflessioni che seguono, che prenderanno inesame, separatamente, le vicende costitutive e quelle estintive dei patrimonidedicati ad uno specifico affare (85).

a) Cominciando dal momento del sorgere del vincolo di destinazione,l’art. 2447 quater stabilisce da un lato che la delibera costituiva del patrimo-nio destinato « deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 »

(81) Così, ad es., dal principio in questione — oltre che dalle previsioni degli artt. 2806,2470, 2478 bis — potrebbe argomentarsi, malgrado il silenzio dell’art. 2471 bis relativa-mente a pegno, usufrutto, sequestro (cui si contrappone l’espresso assoggettamento allapubblicità sancito dall’art. 2471 per il pignoramento: e v. M. Pinnarò, in Società di capitali- Commentario a cura di G. Niccolini-A. Stagno d’Alcontres, III, cit., p. 1525; N. Salanitro,I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, I,p. 5 ss.; P. Revigliono, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da G. Cottino-G.Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, II, Bologna, 2004, p. 1833; M. Tola, Usufrutto, pe-gno e sequestro di quota, in La nuova s.r.l. - Prime letture e proposte interpretative, cit., p.159 s.), l’iscrivibilità degli atti costitutivi di diritti su quote di s.r.l., necessaria a dare com-pletezza al sistema di pubblicità concernente la situazione « proprietaria » e le vicende cir-colatorie delle partecipazioni di s.r.l. (anteriormente alla riforma, per l’iscrivibilità del pe-gno su quote di s.r.l. Trib. Bologna, 26 ottobre 1995, decr. Giud. reg., in G. comm., 1997,II, p. 477 ss.; contro l’iscrivibilità della costituzione di un fondo patrimoniale avente ad og-getto quote di s.r.l. Trib. Milano, 8 luglio 1998, decr. Giud. reg., in Il registro delle impresenella giurisprudenza, I, cit., p. 244 s.).

In proposito le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica (circ. Min. att.prod. 3573/C del 7 aprile 2004) precisano, in relazione al modulo S6, che esso « va utiliz-zato per l’iscrizione nel registro delle imprese degli atti di (a titolo esemplificativo):

— trasferimento della proprietà di quota di s.r.l.— costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto (e correlativamente

della nuda proprietà) di quota di s.r.l.— costituzione, modificazione, estinzione del diritto di pegno di quota di s.r.l.— intestazione fiduciaria ai sensi della l. 23 novembre 1939, n. 1966— pignoramento (ed eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.— sequestro (ed eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l. »

(82) Da A. Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patri-moni separati della società per azioni, in questa Rivista, 2002, I, p. 563.

(83) Introdotto e regolato, com’è noto, dagli artt. 2447 bis ss. c.c.(84) Art. 4, comma 4o, lett. b, l. 3 ottobre 2001, n. 366.(85) Con specifico riferimento alla fattispecie descritta alla lett. a) dell’art. 2447 bis.

604 CARLO IBBA

(il cui comma 5o prevede che « la delibera [modificativa dello statuto] nonproduce effetti se non dopo l’iscrizione » [86]), dall’altro che nei sessanta gior-ni successivi all’iscrizione della delibera i creditori sociali anteriori possonofare opposizione, nel qual caso il tribunale « può disporre che la deliberazionesia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia ».

L’art. 2447 quinquies aggiunge che « i creditori della società non posso-no far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare » do-po che siano decorsi i sessanta giorni dall’iscrizione della delibera o dopo chesia stato iscritto nel registro delle imprese il provvedimento del tribunale ap-pena citato.

Può dunque parlarsi di una pubblicità costitutiva, pur non essendo chia-rissimo quale sia il momento in cui si produce l’effetto della separazione pa-trimoniale (87). Alla tesi dell’efficacia immediata — per la quale il vincolo didestinazione sorge nel momento dell’iscrizione, salvo il suo differimento o co-munque la sua inopponibilità rispetto ai creditori sociali anteriori (88) — sicontrappone (e a mio avviso si lascia preferire) quella secondo cui l’iscrizioneè necessaria ma non sufficiente al fine della produzione dell’effetto reale, chedeve ritenersi sospesa in pendenza del termine per l’opposizione e impeditadall’accoglimento di questa (89).

Seguendo la seconda impostazione, più precisamente, l’effetto reale sa-rebbe sospensivamente condizionato ad alcuni eventi fra loro alternativi: lamancanza di opposizioni tempestive, il rigetto delle opposizioni eventualmen-te proposte, la prestazione da parte della società delle garanzie eventualmenterichieste dal tribunale; ed è subito evidente l’interesse dei terzi di venire a co-noscenza degli eventi dai quali dipende la realizzazione (o la mancata realiz-zazione) della separazione patrimoniale.

Secondo la prima tesi, invece, realizzandosi la separazione patrimonialecon l’iscrizione della delibera, la sua conoscibilità è assicurata appunto daquesto adempimento pubblicitario. Ciò non esclude, tuttavia, l’esigenza dipubblicizzare anche le vicende relative all’opposizione, dalle quali dipenderàil perpetuarsi o meno, sui beni facenti parte del patrimonio separato, della

(86) V. già sopra, § 2, testo e nota 4.(87) E fermo restando quanto si dirà oltre, a proposito dell’art. 2447 quinquies, comma

2o, per l’ipotesi in cui il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati.(88) G. Giannelli, in Società di capitali - Commentario a cura di G. Niccolini-A. Stagno

d’Alcontres, II, cit., p. 1235; nonché, sembrerebbe, B. Inzitari, I patrimoni destinati ad unospecifico affare, in Società, 2003, p. 298.

(89) Così fra gli altri G.E. Colombo, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: pri-me considerazioni, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, I, p. 35; R. Lenzi, I patrimoni destina-ti: costituzione e dinamica dell’affare, ivi, 2003, I, p. 558, nota 40, p. 563; P. Spada, Re-sponsabilità patrimoniale e articolazione del rischio, in Principi civilistici nella riforma deldiritto societario, a cura di V. Afferni-G. Visintini, Milano, 2005, p. 171; R. Arlt, I patri-moni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane, in Contratto eimpr., 2004, p. 339 ss.

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 605

garanzia patrimoniale generica nei confronti dei creditori sociali opponenti(90); circostanza, questa, i cui riflessi sulla posizione di tutti coloro che con-tratteranno con il patrimonio separato non c’è bisogno di sottolineare (91).

È in ogni caso evidente, in definitiva, l’esigenza di pubblicizzare adegua-tamente per un verso il momento del prodursi (o del non prodursi) del vinco-lo di destinazione, per un altro tutte le vicende suscettibili d’incidere sul-l’« ampiezza » e sulla portata di tale vincolo (92).

Le norme citate, tuttavia, prevedono l’iscrizione della delibera e (indiret-tamente) del provvedimento del tribunale che imponga alla società la presta-zione di garanzie; non invece delle opposizioni proposte, né dei provvedimentiche, senza imporre la prestazione di alcuna garanzia, le rigettino o che le ac-colgano (93).

La già ricordata bozza di nuovo regolamento di attuazione del registrodelle imprese parrebbe incaricarsi di colmare la lacuna (94), ma non è sicuroche possa riuscirvi: consentendo l’art. 2188 c.c. le sole iscrizioni « previstedalla legge », le disposizioni regolamentari non possono innovare il catalogodelle situazioni iscrivibili risultante dalla fonte primaria, ma solo esplicitaresoluzioni da essa già ricavabili. Solo l’applicazione del principio di completez-za della pubblicità (95), dunque, potrebbe consentire di risolvere il problema,assicurando la conoscibilità della conclusione — quale che essa sia — dell’iteraperto dalla (iscrizione della) delibera di costituzione del patrimonio destina-to.

Incidentalmente può aggiungersi che ulteriori problemi, analoghi a quelliappena evidenziati, si pongono là dove la delibera istitutiva includa nel patri-monio destinato beni per i quali esista una specifica « legge di circolazione ».A questo riguardo, si legge nell’art. 2447 quinquies, comma 2o, che « qualoranel patrimonio siano compresi beni immobili o beni mobili iscritti in pubbliciregistri, la disposizione del comma precedente [vale a dire quella che rende ilpatrimonio destinato insensibile alle pretese dei creditori sociali anteriori] non

(90) Secondo la prospettiva accolta da G. Giannelli, op. cit., p. 1235 ss.(91) Altro è, infatti, vantare una garanzia esclusiva sui beni facenti parte del patrimonio

destinato, altro dover subire il concorso (di alcuni) dei creditori sociali.(92) E v. G. Giannelli, op. cit., p. 1239, testo e nota 26, anche in ordine alla possibilità

di accoglimento parziale dell’opposizione.(93) Per la cui iscrizione si pronuncia A. Maffei Alberti, in Il nuovo diritto delle socie-

tà, Commento sistematico a cura di A. Maffei Alberti, III, Milano, 2005, p. 1688.(94) Vi si legge infatti, all’art. 13, comma 14o, che « nell’ipotesi dei patrimoni destinati

ad uno specifico affare [...] gli amministratori [...] depositano una relazione da cui risultiche sono state proposte opposizioni ovvero che non è stata proposta alcuna opposizione oche le opposizioni proposte sono state ritirate. Ove siano proposte opposizioni, gli ammini-stratori depositano altresì copia del provvedimento con cui il tribunale, nonostante l’oppo-sizione, autorizza l’esecuzione della deliberazione [...] e copia delle sentenze definitive oprovvisoriamente esecutive di rigetto o di accoglimento delle opposizioni ».

(95) La cui esistenza si è argomentata nel § prec., sub b.

606 CARLO IBBA

si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta neirispettivi registri » (96).

La norma non appare troppo ben coordinata col sistema della trascrizio-ne. Intanto, più che sancire l’obbligo di trascrivere le delibere costituive dipatrimoni includenti beni immobili, essa pare muovere dal presupposto del-l’esistenza di tale obbligo; presupposto peraltro tutto da verificare, alla lucedel catalogo degli atti soggetti a trascrizione di cui all’art. 2643 c.c. (97), dellatassatività delle trascrizioni (98) e della circostanza che, nei casi in questione,di un effetto traslativo in senso proprio (mancando l’alterità soggettiva neces-saria a concepire un trasferimento di beni dalla società al patrimonio destina-to) non è dato parlare. Non è un caso, del resto, che la soluzione di un proble-ma per certi versi analogo relativo all’istituto del fondo patrimoniale abbia ri-chiesto apposite previsioni di legge (quelle contenute nell’art. 2647 c.c.) (99)qui del tutto assenti.

Esclusa la ricomprensibilità delle nostre fattispecie nel novero di quelleelencate all’art. 2643, l’obbligo di trascrizione potrebbe forse essere fondato,in mancanza di appigli normativi più sicuri, sulla stessa formula che paredarne per scontata l’esistenza, vale a dire il citato art. 2447 quinquies, com-ma 2o. Sembrerebbero comunque restare scoperti, sotto il profilo della trascri-zione, gli « acquisti » immobiliari verificatisi, a favore e a carico del patrimo-nio, successivamente alla sua costituzione (100) (come rivela anche la compa-razione con l’esplicita disciplina dettata in tema di fondo patrimoniale nel-l’art. 2647, commma 2o), con evidenti riflessi in ordine alla loro opponibilitàai terzi, che certo non è assicurata dalla contabilizzazione delle relative opera-zioni nelle scritture relative al patrimonio destinato.

b) Venendo ora alla fase estintiva del vincolo di destinazione, l’unicaprescrizione pubblicitaria esplicita che si rinviene impone agli amministratori— quando l’affare cui è stato destinato il patrimonio si realizza o è divenutoimpossibile (art. 2447 novies, comma 1o) o quando si è verificata un’altracausa di cessazione della destinazione (art. 2447 novies, ult. comma) — didepositare presso l’ufficio del registro delle imprese un rendiconto finale.

Non è dunque prevista alcuna pubblicità per il verificarsi della causa discioglimento del vincolo di destinazione in sé considerata, della quale i terzi

(96) E v. G. Giannelli, in Società di capitali - Commentario, cit., p. 1243 s.(97) Pur nella sua (circoscritta) estensione consentita dall’art. 2645 c.c.(98) Ultimamente chiamata in causa, ad altro proposito ma con osservazioni in parte

utilizzabili anche nel nostro caso, da G. Gabrielli, Diritti di riscatto attribuiti dalla legge epubblicità immobiliare dell’atto di esercizio, in questa Rivista, 2004, I, pp. 695 s., 699.

(99) Peraltro discusse sotto altro profilo: riferimenti in M. Bianca, Vincoli di destinazio-ne e patrimoni separati, Padova, 1996, p. 212 s., testo e note.

(100) Mi riferisco in particolare agli « acquisti » del patrimonio dalla società o della so-cietà dal patrimonio (per i quali l’espressione virgolettata è evidentemente impropria, do-vendosi più correttamente parlare di assoggettamento al vincolo di destinazione per i primie di liberazione dallo stesso vincolo per i secondi).

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 607

potranno venire a conoscenza, in un secondo tempo e in modo indiretto, soloattraverso la pubblicità del rendiconto finale (101).

Nemmeno sono previsti, a carico degli amministratori, l’obbligo di accer-tare il verificarsi delle cause di cessazione del vincolo e quello di astenersi dalcompiere, in loro presenza, operazioni non meramente conservative del patri-monio destinato; ciò che induce a chiedersi se obblighi del genere siano co-munque ravvisabili, come sembrerebbe ragionevole (102), e in caso affermati-vo quali siano le conseguenze della loro violazione. Al riguardo va notato chela pubblicità di cui si è detto, consistendo nel mero deposito e non nell’iscri-zione del rendiconto, non pare idonea ad assicurare, sia pure tardivamente,l’opponibilità dello scioglimento (103), sicché non sembra possa essere messain dubbio l’imputabilità delle « nuove operazioni » (104) al patrimonio desti-nato.

Ancora. Dalla pubblicità in questione l’art. 2447 novies, comma 2o, fadecorrere il termine di novanta giorni entro il quale i creditori del patrimoniodestinato insoddisfatti « possono chiederne la liquidazione ». Se ne ricava amio avviso che, in pendenza di quel termine, la separazione patrimoniale nonè ancora venuta meno (in caso contrario non si porrebbe alcun problema diliquidazione del patrimonio) (105) e che l’apertura di una vera e propria faseliquidatoria del patrimonio è puramente eventuale (pur non comprendendosiperché il creditore insoddisfatto debba chiedere la liquidazione, piuttosto cheagire individualmente [106]).

Verificandosi tale eventualità, la legge dispone che si applichino nei limitidella compatibilità (107) le disposizioni dettate per la liquidazione delle societàdi capitali, inclusa, sembrerebbe, quella che prevede la cancellazione dal regi-

(101) La cui redazione potrebbe evidentemente richiedere tempi non brevi (e v. glispunti critici di C. Comporti, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli-V. Santoro,II, Torino, 2003, p. 1010).

(102) E v., in relazione all’obbligo di compiere solo atti conservativi, G. Mignone, in Ilnuovo diritto societario, Commentario diretto da G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P.Montalenti, II, cit., p. 1664, che peraltro, pur argomentando analogicamente dall’art. 2486c.c., ricollega tale obbligo al deposito del rendiconto finale invece che al mero verificarsi diuna causa di cessazione della destinazione.

(103) V. infatti quanto detto sopra, in apertura del § 4, a proposito dell’efficacia mera-mente informativa del deposito (non seguito dall’iscrizione).

(104) Intendendo per tali, per quanto detto nel testo, non solo quelle compiute fra il ve-rificarsi della causa di cessazione del vincolo e il deposito del rendiconto finale, ma anchequelle compiute successivamente a tale adempimento.

(105) E v. B. Inzitari, op. cit., p. 301 s.; G.E. Colombo, op. ult. cit., pp. 40 e 42; G.Giannelli, in Società di capitali - Commentario, cit., p. 1267 s.

(106) Ma, a dire il vero, non è sicuro se la norma sia preclusiva della seconda possibilitào se invece, pur ignorandola, la faccia salva.

(107) Ma, entro quei limiti, « esclusivamente »: così puntualizza il testo dell’art. 2447novies, comma 2o, a seguito della modifica apportata dall’art. 20, d. legisl. 28 dicembre2004, n. 310.

608 CARLO IBBA

stro delle imprese su domanda dei liquidatori (108), alla quale sarebbe dunquericollegato l’effetto costitutivo-estintivo del vincolo di destinazione.

In caso contrario (109), è ragionevole credere che il decorso del terminedetermini l’estinzione del patrimonio separato per confusione nel restante pa-trimonio sociale (110); ma (anche) per questa circostanza — certo non irrile-vante per i terzi — non è prevista alcuna forma di pubblicità.

Sembrerebbe, dunque, che il vincolo di destinazione venga meno senzache vi sia una pubblicità speculare a quella necessaria a farlo sorgere (111),che produca (o concorra a produrre) l’effetto costitutivo-estintivo del vincolostesso; ciò che rappresenta già quanto meno un’incoerenza logica.

Sul piano puramente conoscitivo, ne deriverebbe che in casi del genere ilsistema pubblicitario continuerebbe a diffondere l’informazione relativa allacostituzione del patrimonio separato ma non quella della sua estinzione; ingan-nevolmente, dunque, immetterebbe sul mercato informazioni non veritiere.

Ma non è tutto. La mancanza della pubblicità determinerebbe l’inoppo-nibilità dell’estinzione ai terzi (salva la prova dell’effettiva conoscenza), conpossibili conseguenze in ordine all’imputazione di atti compiuti in nome delpatrimonio destinato successivamente all’estinzione.

In conclusione: malgrado la « vicinanza » con i problemi tipici della faseestintiva delle società (una vicinanza, del resto, avvertita dallo stesso legislatore[112]), scioglimento ed estinzione dei patrimoni destinati sono stati oggetto diuna disciplina a dir poco scarna e — se l’analisi che precede è corretta — nonpriva di lacune tutt’altro che trascurabili (113), non solo sul piano pubblicitario

(108) Si tratta dell’art. 2494 c.c.(109) Qualora, cioè, nei novanta giorni non sia stata presentata alcuna (fondata) richie-

sta di liquidazione.(110) Quanto al significato dell’art. 2447 novies, comma 3o, secondo cui « sono comunque

salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei credi-tori previsti dall’articolo 2447 quinquies », rinvio alle (non convergenti) ipotesi di G.E. Co-lombo, op. cit., p. 41 s.; B. Inzitari, op. cit., p. 302; G. Giannelli, op. ult. cit., p. 1268 s.; e N.Rocco Di Torrepadula, Patrimoni destinati e insolvenza, in G. comm., 2004, I, p. 43 ss.

(111) Non è tale, come si è visto, la pubblicità consistente nel deposito del rendiconto fi-nale (come invece sembra ritenere B. Inzitari, op. cit., p. 301).

Conseguentemente, non è chiaro a quale evento possa ricollegarsi, nei certificati d’iscri-zione nella sezione ordinaria (vedine l’ultimo modello, approvato con d. Min. att. prod. 25febbraio 2005), l’informazione relativa alla « cessazione del patrimonio » destinato a unospecifico affare; una « annotazione » (della cessazione del vincolo di destinazione) che pergli amministratori sarebbe doveroso chiedere una volta spirato il termine trimestrale per larichiesta di liquidazione è ipotizzata da G. Mignone, op. cit., p. 1663.

(112) Là dove — nel già cit. art. 2447 novies, comma 2o — regola l’eventuale liquida-zione mediante rinvio (a giudizio di G.E. Colombo, op. ult. cit., p. 41, nota 22, verosimil-mente foriero di non pochi problemi applicativi) alla disciplina della liquidazione contenutanegli artt. 2484 ss. c.c.

(113) Di regole « lacunose e problematiche » parla G.E. Colombo, op. ult. cit., p. 40; diuna disciplina « poco chiara e lacunosa » A. Maffei Alberti, op. cit., p. 1694.

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 609

ma anche su quello sostanziale; le prime colmabili, forse, ricorrendo ancorauna volta al principio di completezza del sistema di pubblicità (114), le secondetali, invece, da richiedere a mio avviso un appropriato intervento legislativo.

7. — Negli ultimi anni (115) si era venuta a creare una situazione di incer-tezza in ordine al criterio da adottare per la soluzione del conflitto fra più ac-quirenti della stessa quota (o — sia pure entro limiti più ristretti (116) — dellastessa azienda), sostenendosi da alcuni la prevalenza di chi per primo avesseottenuto l’iscrizione dell’acquisto, da altri quella di chi per primo avesse sti-pulato il relativo contratto.

Per i primi, infatti, la soggezione delle vicende circolatorie di quote eaziende a un sistema di pubblicità dichiarativa portava con sé l’utilizzabilitàdi tale sistema nella risoluzione dei conflitti inerenti quelle vicende. Per i se-condi, invece, l’abbandono della regola della priorità dell’acquisto (ovvero —nel caso della cessione della quota — della regola della priorità dell’iscrizionenel libro soci, secondo una tesi che ebbe una certa diffusione soprattutto ante-riormente alla l. n. 310/1993 [117]) avrebbe richiesto una precisa scelta nor-mativa in tal senso, della quale nel sistema della pubblicità d’impresa —avente ad oggetto situazioni organizzative, e solo occasionalmente vicende cir-colatorie — non vi era traccia (118).

Nell’ambito della riforma delle società di capitali, com’è noto, si è risoltoil problema — limitatamente alle quote di società a responsabilità limitata(119) — con l’inserimento di una norma in base alla quale « se la quota è alie-

(114) Sul quale v. sopra, § prec., sub b.(115) Successivamente alla c.d. legge Mancino (l. 12 agosto 1993, n. 310), i cui artt. 1 e 2

assoggettarono a iscrizione nel registro delle imprese i trasferimenti inter vivos e mortis causadi quote di società a responsabilità limitata. Per quanto riguarda le aziende, la questione furiportata all’attenzione generale dall’entrata in vigore del registro delle imprese (a seguito deiprovvedimenti normativi ricordati nel § 1), con la generalizzazione dell’obbligo di registra-zione, la sua attuazione anche rispetto agli imprenditori individuali e l’applicazione dell’art.2556, comma 2o (prima esclusa dall’art. 100, ult. comma, disp. att. e trans. c.c.).

(116) Dovendosi tener conto anche delle eventuali regole sulla circolazione dei beni (mobili,immobili, ecc.) componenti l’azienda: e v. R. Vigo, Impresa e pubblicità immobiliare, Milano,2001, p. 27 ss.; e A. PavoneLaRosa,La pubblicità degli atti di trasferimento dell’azienda, inG.comm., 2003, I, p. 113 ss.; nonché C. Ibba,Gli effetti dell’iscrizione, cit., p. 227 s.

(117) Cenni al riguardo in P. Spada, La « legge Mancino » e la circolazione della ricchez-za imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia, in R. d. comm., 1994, I, p. 290 ss.;e in C. Angelici, Sul nuovo testo dell’art. 2479, ivi, 1994, I, p. 326.

(118) Per un quadro critico delle diverse posizioni cfr. C. Ibba, op. ult. cit., p. 226 ss.;più analiticamente P. Revigliono, Il trasferimento della quota di società a responsabilità li-mitata - Il regime legale, Milano, 1998, p. 157 ss.; e da ultimo A.D. Scano, Il conflitto frapiù acquirenti della stessa quota, in La nuova s.r.l. ecc., cit., p. 121 ss.

(119) I termini del problema restano sostanzialmente immutati, invece, rispetto alleaziende e alle quote di società personali (salvo verificare i riflessi che la presenza della nuo-va regola nell’ambiente normativo eventualmente determini anche rispetto ad esse).

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nata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima haeffettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita allealtre, anche se il suo titolo è di data posteriore » (art. 2470, comma 3o, c.c.)(120) (121).

Il criterio così adottato è già stato oggetto di numerose critiche (122), perlo più incentrate sul ruolo attribuito all’elemento della buona fede (per di piùriferita al momento dell’iscrizione piuttosto che al momento dell’acquisto), lacui rilevanza nella fattispecie normativa in questione effettivamente non è fa-cile giustificare.

Per rendersene conto occorre ricordare che la soluzione naturale per risol-vere i conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto è quella basata sull’anterio-rità del titolo d’acquisto (123), che si fonda sul principio consensualistico e sul-

(120) Anche da ciò si ricava che il « deposito » di cui al comma 1o è (come esplicitamen-te e correttamente stabiliva il previgente art. 2479, comma 4o) un deposito « per l’iscrizio-ne »: e v. R. Rosapepe, Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazio-ne sociale nella s.r.l., in G. comm., 2003, I, p. 488 s.; M. Stella Richter jr., in N. Abriani ealtri, Diritto delle società [Manuale breve]2, Milano, 2005, p. 289; A.D. Scano, op. ult. cit.,p. 135 s., testo e nota 32; contra R. Guidotti, Riflessioni sulla pubblicità del trasferimentodella quota di s.r.l. dopo la riforma, in G. comm., 2004, I, p. 775 ss., la cui tesi, peraltro, ècostretta a ipotizzare una duplicazione di adempimenti pubblicitari (semplice deposito, acura del notaio; iscrizione, a cura dell’acquirente) oggettivamente inutile e a mio avviso nonsupportata dai dati normativi.

(121) Quanto al problema dell’utilizzabilità del medesimo criterio per la soluzione deglialtri possibili conflitti fra soggetti che vantino diritti incompatibili sulle quote, si rinvia aicenni dubitativi di Associazione Preite, Il diritto delle società, cit., p. 264 s.; G. Zanarone,La società a responsabilità limitata, in V. Allegri e altri, Diritto commerciale4, Bologna,2004, p. 308; M. Pinnarò, sub art. 2470, in Società di capitali - Commentario, cit., p. 1515s., testo e nota 12; G. Presti-M. Rescigno, Corso di diritto commerciale, II, Società, Bolo-gna, 2005, p. 222 s.

(122) V. in particolare quelle di F. Di Sabato, Riflessioni sparse sulla riforma del dirittosocietario, in G. comm., 2002, I, p. 676 ss.; Id., Diritto delle società, Milano, 2003, p. 424ss.; C. Zaganelli, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli-V. Santoro, III, Torino,2003, p. 70 ss.; R. Rosapepe, op. cit., p. 488 ss.; A.D. Scano, p. 135 ss. e spec. p. 140 ss.;M. Pinnarò, in Società di capitali - Commentario, cit., p. 1514 ss.; P. Revigliono, in Il nuo-vo diritto societario, Commentario a cura di G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Mon-talenti, II, cit., p. 1828 s.; M. Maltoni, in Il nuovo diritto delle società, Commento sistema-tico a cura di A. Maffei Alberti, III, Milano, 2005, p. 1854 ss.; una difesa della scelta legi-slativa è invece in F. Galgano, Diritto commerciale, II, Le società14, Bologna, 2004, p. 467,ove se ne sottolinea la coerenza con i principi generali in materia di opponibilità codificatinell’art. 2193.

Quando il presente lavoro era già in bozze ho avuto la possibilità di leggere il contributodi V. De Stasio, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti, ed.provv., Milano, 2005, ove ampio riesame del problema e la proposta — che non ho modo didiscutere in questa sede se non constatandone la riduttività — di circoscrivere la rilevanzadel criterio enunciato nell’art. 2470, comma 3o, ai soli conflitti relativi all’iscrizione nel li-bro soci (mentre la soluzione dei conflitti sulla titolarità della quota resterebbe affidata alcriterio della priorità dell’acquisto).

(123) Per tutti P. Spada, Introduzione al diritto dei titoli di credito, Torino, 1992, p. 16.

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 611

l’inefficacia della seconda alienazione (124) in quanto compiuta da un soggettonon più legittimato per essersi già spogliato del diritto (125). Per quale ragione,allora, in talune vicende circolatorie (ad esempio, quelle concernenti diritti suimmobili e mobili registrati) la legge opta per la soccombenza di colui che haconcluso l’acquisto per primo a beneficio di colui che, pur avendo perfezionatol’acquisto successivamente, per primo lo ha pubblicizzato?

La risposta, come sappiamo, è che nella prospettiva del mercato la solu-zione (che ho chiamato) naturale si rivela poco congrua, perché non consenteai terzi — ai potenziali acquirenti — di accertare in modo sicuro e rapido latitolarità dell’alienante. Adottare la regola dell’anteriorità dell’iscrizione, allo-ra, serve a rendere più sicura e più rapida la circolazione, consentendo achiunque intenda acquistare un determinato bene di accertare agevolmente sesta comprando bene (ovvero, se l’alienante ne è titolare) (126) e di mettersi alriparo da ogni rischio iscrivendo subito l’acquisto. Insomma, in vicende comequeste sono in gioco non solo gli interessi individuali dei due acquirenti ma,altresì, l’interesse generale alla sicurezza dei traffici giuridici; ed è in nome diquest’ultimo che si giustifica la prevalenza di colui che per primo ha iscrittonei confronti di colui che per primo ha acquistato (127).

Si potrebbe obiettare che l’analogia con la pubblicità immobiliare nonregge, o che nel caso che c’interessa non si è voluto riprodurre quel regime pernon giungere al « risultato paradossale [...] di tutelare maggiormente chi ac-quista una posizione giuridica non tipicamente destinata alla circolazione, co-me la partecipazione in società a responsabilità limitata, rispetto a chi acqui-sta un titolo azionario che invece si caratterizza per quella tipica destinazio-ne ». L’obiezione — che compare nella Relazione governativa al d. legisl. n.6/2003 (128) — non è però troppo convincente (129), anche perché la soluzione

(124) In ordine alla produzione dell’effetto traslativo immediato.(125) Di recente P.M. Vecchi, Il principio consensualistico. Radici storiche e realtà ap-

plicative, Torino, 1999, p. 137.(126) « Funzione primordiale di un qualunque sistema di pubblicità proprietaria è quel-

la di indicare con certezza ai terzi il soggetto con cui debbono contrattare » (parole di A.Gambaro, Il diritto di proprietà, nel Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1995, p. 726).

(127) Cfr. A. Gambaro, op. loc. citt.; l’analogia di problemi fra regole di soluzione deiconflitti nella circolazione dei beni mobili e dei beni immobili, con un rafforzamento ulte-riore delle ragioni dell’acquisto su quelle della proprietà assicurato, nel primo caso, dallapossibilità di acquisti a non domino, è ben evidente in P. Spada, op. ult. cit., p. 14 ss.; sullasicurezza della circolazione nel diritto comune e nel diritto cartolare v. le belle pagine diPellizzi, Principi di diritto cartolare, Bologna, 1967, p. 5 ss.; con riferimento alla ratio del-l’art. 1153 c.c., infine, F. Galgano, Diritto privato11, Padova, 2001, p. 153 ss.; Id., Lexmercatoria - Storia del diritto commerciale, Bologna, 1993, p. 124 ss.; L. Mengoni, voceAcquisto a non domino, in Dig. disc. priv. - sez. civ., I, Torino, 1987, p. 73 s.

(128) Nel § 11.(129) Analoghi rilievi in F. Di Sabato, Riflessioni sparse ecc., cit., p. 677 ss.; Id., Diritto

delle società, cit., p. 425 s.; C. Zaganelli, op. loc. citt.; R. Rosapepe, op. cit., p. 490 s.Diversamente C. Angelici, La riforma delle società di capitali, cit., p. 87 ss., per il quale

612 CARLO IBBA

che privilegia chi per primo pubblicizza il suo acquisto a prescindere dal suostato soggettivo è già da tempo consolidata anche per « beni » non tipicamen-te destinati alla circolazione, come i marchi e i brevetti per invenzioni indu-striali (130).

Il vero è che solo ancorando la soluzione dei conflitti a indici oggettivie inequivoci si raggiungono gli obiettivi indicati, che vengono invece fru-strati là dove si dia rilevanza a circostanze di difficile accertamento qualisono gli stati soggettivi (131). Ipotizziamo, infatti, una doppia alienazionedella stessa quota in relazione alla quale chi ha comprato per primo iscrivaper secondo, e « vediamo all’opera » il congegno predisposto dall’art. 2470,comma 3o.

In situazioni del genere — non è azzardato prevederlo — sarà pressochédi routine il contenzioso circa la buona fede del secondo acquirente-primoiscrivente. Ma, soprattutto, chi successivamente voglia rendersi acquirente diquella quota ed effettui le opportune visure al registro delle imprese (venendocosì a conoscenza della data delle due iscrizioni e delle due alienazioni) nonsarà comunque in grado di sapere se compra bene, perché per saperlo do-vrebbe indagare sullo stato soggettivo di buona o mala fede del primo iscri-vente: rischierà, dunque, di contrattare con un soggetto non legittimato a tra-sferirgli la titolarità della quota (132).

l’inutilizzabilità delle tecniche cartolari e di quelle equivalenti operanti in regime di dema-terializzazione, rendendo meno agevole la formazione di un mercato delle quote, giustificaper queste un distacco dalle regole circolatorie proprie del diritto cartolare.

(130) V. infatti, l’art. 51, comma 2o, r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (su cui G. Marasà, Cir-colazione del marchio, in G. Marasà-P. Masi-G. Olivieri-P. Spada-M.S. Spolidoro-M. Stel-la Richter, Commento tematico della legge marchi, Torino, 1998, p. 126 s., ove anche ilraffronto col diverso regime circolatorio del marchio comunitario); e l’art. 68, comma 2o,r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.

(131) Cfr., con specifico riferimento al nostro problema, P. Revigliono, Il trasferimentodella quota di società a responsabilità limitata ecc., cit., p. 172 s. nonché — in una prospet-tiva (allora) de iure condendo — p. 197 ss.; e in termini generali F. Gazzoni, La trascrizioneimmobiliare, I2, in Comm. Schlesinger, Milano, 1998, p. 35 s. (« è, in astratto, ipotizzabileche il legislatore affianchi alla rilevanza della trascrizione la rilevanza della buona fede e cosìpretenda, ai fini della prevalenza della prima trascrizione di un atto di data posteriore rispet-to alla seconda trascrizione di un atto di data anteriore [...], che il secondo acquirente sia inbuona fede, cioè ignori che il proprio dante causa ha in precedenza concluso un contratto coneffetti incompatibili, ma in tal modo si svuoterebbe di significato la funzione della trascrizio-ne nel quadro della circolazione giuridica perché si affiancherebbe ad un sistema di pubblici-tà legale una pubblicità di fatto assolutamente aleatoria, affidata alle incertezze delle risul-tanze probatorie »); in senso critico circa l’irrilevanza della mala fede nel sistema della tra-scrizione immobiliare v. invece G. Gabrielli, Pubblicità legale e circolazione dei diritti: evo-luzione e stato attuale del sistema, in questa Rivista, 1988, I, p. 448 ss.

(132) Ipotizzando che chi ha comprato per primo iscriva per secondo, infatti, il subac-quirente « comprerà » a non domino qualora acquisti dal primo acquirente se il secondo èin buona fede e qualora acquisti dal secondo acquirente se questi non è in buona fede; e inentrambi i casi, per quanto si dirà appresso, nel testo, a causa del difetto di legittimazione avendere dell’alienante non diventerà titolare della quota.

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 613

Il regime circolatorio predisposto per il bene-quota (con la rilevanza dataall’elemento della buona fede), insomma, rende quanto mai incerto l’acqui-sto. Aggiungo che questo non succede nella disciplina della circolazione deibeni mobili, alla quale il legislatore della riforma — è ancora la Relazione adattestarlo — si è dichiaratamente ispirato (133), poiché la regola dettata nel-l’art. 1155 c.c. per la doppia vendita di beni mobili (e sostanzialmente ripro-dotta nel comma 3o dell’art. 2470 per le quote di s.r.l., sostituita l’iscrizione alpossesso) è accompagnata da quella sugli acquisti a non domino contenutanell’art. 1153, in virtù della quale il subacquirente, se in buona fede, acquistacomunque il diritto a prescindere dalla titolarità o meno in capo all’alienante;e questa regola, che non è stata riprodotta in relazione alle quote, certamentenon è estensibile analogicamente in ragione della sua eccezionalità (134).

Così com’è stata congegnata, dunque, la disciplina introdotta non assicu-ra minimamente il raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero giustificar-ne l’introduzione. E a questo punto è difficile comprendere perché il conflittodebba essere risolto « innaturalmente » a favore di chi ha acquistato per se-condo, senza che ciò faccia guadagnare nulla in termini di certezza della cir-colazione; anzi, a ben vedere, perdendo qualcosa anche sotto questo profilo,perché è certamente più facile accertare la data di un contratto che la buona omala fede di chi lo ha concluso.

De iure condendo auspicherei, dunque, una modifica della norma che,eliminando ogni riferimento a circostanze di ordine soggettivo, ricolleghiesclusivamente alla priorità dell’iscrizione la soluzione del conflitto.

E poiché alcuni altri inconvenienti derivano dalla mancata armonizza-zione della norma in esame con la disciplina del procedimento d’iscrizio-ne nel registro delle imprese, tutt’altro che inopportuni sarebbero anchealcuni adattamenti del sistema della pubblicità d’impresa alla nuovafunzione affidatagli: mi riferisco, in particolare, all’inserimento di rego-le che assicurino meglio di quanto avvenga adesso la tempestività delladomanda (135) e il rispetto dei tempi e dell’ordine delle iscrizioni (136), co-

(133) « Nel comma 3o dell’art. 2470 si è adottata una soluzione che appare equilibrata sulpiano di una valutazione degli interessi e che viene sostanzialmente a riprodurre quella del-l’articolo 1155 per la circolazione dei beni mobili: nel caso di conflitto tra acquirenti dellapartecipazione la prevalenza di colui che per primo ottiene l’iscrizione del trasferimento neregistro delle imprese non consegue semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiedeinoltre il requisito soggettivo della buona fede »: Relazione governativa, cit., § 11.

(134) Cfr. L. Mengoni, op. cit., p. 77; e, per l’esplicita affermazione dell’inammissibilitàdi acquisti a non domino aventi ad oggetto quote di s.r.l., C. Angelici, op. ult. cit., p. 87 s.

(135) Non a caso in relazione agli acquisti immobiliari è stabilito che il notaio ha l’obbli-go di curare che la trascrizione avvenga « nel più breve tempo possibile », con esplicita af-fermazione di una responsabilità risarcitoria qualora ciò non avvenga (art. 2671 c.c.; e v.A.D. Scano, op. ult. cit., p. 143 s.).

(136) In materia di marchi e brevetti le trascrizioni devono avvenire « senza ritardo » esecondo l’ordine « determinato dall’ordine di presentazione delle domande » (cfr. rispetti-

614 CARLO IBBA

mepure di regoleche codifichino il principio di continuità delle iscrizioni(137).

8. — Un ultimo rilievo (o un’ultima serie di rilievi) riguarda, per così di-re, la struttura inutilmente « complessa » del registro delle imprese, articolatonella sezione ordinaria e nelle sezioni speciali, queste ultime in un numero chegli umori del legislatore hanno già fatto variare più volte in pochi anni.

In un registro informatico la pluralità delle sezioni — che in un registrocartaceo potrebbe essere volta a facilitare le operazioni di ricerca, una voltaconosciuta la sezione in cui un determinato soggetto è iscritto — appare privadi ogni giustificazione. L’informatizzazione del registro, infatti, consente direperire rapidamente i dati relativi a qualunque soggetto a prescindere dallasua collocazione in una sezione piuttosto che in un’altra e senza che essa age-voli la ricerca.

Non a caso, all’indomani dell’attuazione del registro numerose voci ave-vano rilevato l’assoluta inutilità delle sezioni speciali riservate rispettivamentea piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, artigiani e società semplici, fo-riere com’erano unicamente di complicazioni, di problemi e di costi per gliutenti e per i gestori del sistema di pubblicità (138).

Tali critiche avevano trovato parziale accoglimento nel provvedimento

vamente l’art. 50, comma 3o e 5o, r.d. 21 giugno 1942, n. 929; e l’art. 67, co. 3o e 5o, r.d.29 giugno 1939, n. 1127).

Ben diverse sono la situazione normativa e la prassi seguita in materia di registro delleimprese, come risulta dalle preoccupazioni espresse in C. Ibba, Gli effetti dell’iscrizione, cit.,p. 253 ss.; e condivise ad es. da R. Rosapepe, op. cit., p. 489 s.

In proposito la circ. Min. att. prod. 3572/C del 25 febbraio 2004 — ribadite le esigenzedi rispetto dei termini procedimentali e di coincidenza fra ordine di protocollazione e ordinedi iscrizione delle singole pratiche già rimarcate nella circ. Min. att. prod. 3563/C del 1agosto 2003 — segnala una modifica del sistema informatico che, se utilizzata, consente diinibire il trattamento di una pratica relativa a cessioni o altre operazioni su quote di s.r.l.qualora risulti già protocollata (e ancora pendente) una domanda avente ad oggetto la me-desima quota (entrambe le circolari sono consultabili sul sito www.minindustria.it).

La bozza di nuovo regolamento di cui si è detto più volte, dal canto suo, prevede che« quando una medesima iscrizione sia richiesta da diversi soggetti e il conflitto tra i medesi-mi sia risolto dalla legge a favore di chi per primo ha eseguito l’iscrizione, ai soli fini dellarisoluzione del conflitto l’iscrizione s’intende avvenuta al momento della protocollazione »(art. 15, comma 11o); previsione a mio avviso di non sicura legittimità (dal momento chesostanzialmente introduce, sia pure solo a certi fini, una nozione di iscrizione diversa daquella risultante dalle fonti di rango superiore) e rispetto alla quale ci sarebbe da chiedersise in base ad essa il momento della protocollazione diventi rilevante anche ai fini dell’accer-tamento della buona fede.

(137) Senza il quale la sicurezza della circolazione resta comunque assai relativa, poten-do il secondo acquirente-primo iscrivente vedersi opporre l’acquisto, precedentementeiscritto, di un subacquirente dal primo acquirente (e v., in materia di acquisti immobiliari,l’art. 2650 c.c.); diversamente C. Angelici, op. ult. cit., p. 88, per il quale l’art. 2470 regolasolo il conflitto fra più acquirenti da un medesimo soggetto.

(138) Per tutti G. Marasà, Il nuovo registro delle imprese: obiettivi, soluzioni, problemi,cit., p. 8 ss.

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 615

normativo che sanciva l’accorpamento delle quattro sezioni speciali in una so-la (139), nel quale con un po’ di ottimismo (140) si poteva vedere il primo passosulla strada della successiva, auspicata unificazione fra la residua sezione spe-ciale e la sezione ordinaria. Quel provvedimento, peraltro, appena entrato invigore (141) veniva subito contraddetto dalla norma che istituiva una nuovasezione speciale, riservata alle società tra professionisti, al fine di consentirvil’iscrizione delle società fra avvocati (142).

Il legislatore della riforma societaria ha poi proseguito... nella direzionesbagliata istituendo una ulteriore sezione, « nella quale sono indicate le societào gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi so-no soggette » (143); una sezione che, come si vede, non è destinata ad accogliereuna categoria di soggetti diversi rispetto a quelli già tenuti all’iscrizione, e dellacui previsione è dunque ancor più difficile scorgere una plausibile giustificazio-ne (così come non sarebbe stata giustificata l’istituzione di sezioni speciali perle società che istituiscono patrimoni destinati ad uno specifico affare o nell’am-bito delle quali si stipulano patti parasociali, e via dicendo).

Se infatti ciò che s’iscrive è null’altro che una particolare situazione — di« controllo » (144) attivo o passivo — nella gran parte dei casi relativa a sog-getti già iscritti o tenuti a iscriversi (145), perché non prescrivere semplicemen-te di aggiungere l’indicazione di quella situazione (alfa « controlla » o « ècontrollata da » beta) ai dati dei soggetti interessati (alfa e beta) già assogget-tati ad iscrizione?

(139) Artt. 2 e 15, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, favorevolmente accolti in particola-re da A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, cit., p. 6, testo e nota 6; e C. Ibba, L’iscri-vibilità delle procure, in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, II, Atti del Convegnodi Sassari, 5-6 novembre 1999, Sassari, 2000, p. 121 s.

(140) Del quale ho ingenuamente dato prova in L’iscrivibilità delle procure, cit., p. 121.(141) Essendo stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272.(142) Si tratta dell’art. 16, comma 2o, d. legisl. 2 febbraio 2001, n. 96; sul quale rinvio

alle critiche già svolte in C. Ibba, La società fra avvocati: profili generali, in questa Rivista,2002, II, p. 371; ed a quelle, concordi, di O. Cagnasso, L’iscrizione nella sezione speciale el’invalidità della società, in La società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003,p. 136 s.

(143) Così l’art. 2497 bis, comma 2o (ma v. anche il comma 1o), nel testo emendato dald. legisl. 6 febbraio 2004, n. 37; diffusamente criticato da A. Pavone La Rosa, Nuovi profilidella disciplina dei gruppi societari, in R. soc., 2003, p. 774 ss.; V. Cariello, in Società dicapitali - Commentario, cit., p. 1876 ss.; e M. Pirazzini, in Il nuovo diritto delle società,Commento sistematico a cura di A. Maffei Alberti, III, cit., p. 2355 ss.

(144) L’espressione è adoperata qui e nel seguito per brevità, non essendovi necessariacoincidenza fra la nozione di « controllo » e quella di « attività di direzione e coordinamen-to ».

(145) Ciò che è sicuro per la controllata, vale a dire per la « società » i cui amministrato-ri sono destinatari del precetto dell’art. 2497 bis, comma 1o, mentre potrebbe non esserloper l’ente controllante (di ciò tiene conto l’art. 21, comma 4o, bozza reg. att. cit., riportatoalla nota 147), cosa che peraltro non pare spostare i termini del problema esposti nel testo.

616 CARLO IBBA

La scelta della « apposita sezione », fra l’altro, porta con sé oneri aggiun-tivi e problemi operativi. Fra i primi può segnalarsi quello della doppia iscri-zione: una s.p.a. sottoposta ad altrui direzione e coordinamento, ad esempio,dovrà essere iscritta nella sezione ordinaria in quanto s.p.a. e nella sezioneistituita dall’art. 2497 bis, appunto, in quanto società sottoposta ad attivitàdi direzione e coordinamento (146).

Fra i secondi, che la normazione secondaria dovrà farsi carico di risolve-re, c’è quello di evitare sfasature in ordine alla reale conoscibilità dei datiiscritti da parte del pubblico, ad esempio evitando che una visura relativa allas.p.a. appena citata, e « mirata » sui dati iscritti nella sezione ordinaria, oc-culti l’esistenza della situazione di direzione e coordinamento (147).

9. — Tutt’altro che limpido è anche il quadro relativo all’efficacia delleiscrizioni nelle sezioni speciali.

Com’è noto, l’art. 8, comma 5o, l. n. 580/1993 ha ricollegato alla diversi-tà della « sede » dell’iscrizione una diversificazione degli effetti della pubblici-tà, attribuendo all’iscrizione nelle sezioni speciali riservate a imprenditoriagricoli, artigiani, piccoli imprenditori e società semplici (poi unificate) un’ef-ficacia meramente e genericamente informativa; non, dunque, l’efficacia di-chiarativa propria delle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell’art.2193 c.c.

Ne deriva che tali iscrizioni non producono l’effetto dell’opponibilità (sal-vo che siano accompagnate dalla prova che il terzo ha consultato il registronella parte che interessa), né danno luogo ad una presunzione relativa di co-noscenza di ciò che è iscritto (impregiudicata resta invece — ma è tutt’altroproblema — la tutelabilità dell’affidamento dei terzi sulle situazioni iscritte)(148).

(146) Enuncia esplicitamente una regola già desumibile dal sistema, pertanto, l’art. 5,comma 5o, bozza reg. att., precisando che « l’iscrizione nella sezione speciale dei soggettiche esercitano attività di direzione e coordinamento e delle società che vi sono sottopostenon esonera [...] dall’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale se-condo le norme generali ».

(147) A ciò verosimilmente mira l’art. 21, comma 4o, bozza reg. att., là dove stabilisceche « dell’iscrizione eseguita nell’apposita sezione speciale del registro, ai sensi dell’articolo2497 bis c.c., viene fatta altresì menzione nella sezione ordinaria del registro presso cui so-no iscritte le società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento e le società o gli entiche esercitano tale attività, sempre che si tratti di società o enti iscritti, a loro volta, nel re-gistro delle imprese ».

Al momento, tuttavia, il già citato modello di certificato d’iscrizione nella sezione ordi-naria non prevede alcuna informazione in merito all’esistenza di situazioni di direzione ecoordinamento attive o passive (essendo solo previsto che si dia atto dell’esercizio di in-fluenza dominante derivante dall’esistenza di patti parasociali: in attuazione, dunque, del-l’art. 2341 ter e non dell’art. 2497 bis), generando così l’incongruenza segnalata nel testo.

(148) La capacità delle iscrizioni di generare nei terzi affidamenti tutelabili, infatti, di-pende da vari indici (concernenti fra l’altro la natura della situazione iscritta e la conoscibi-

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 617

In tal modo si è creata una disparità di trattamento, che è subito apparsapriva di ogni ragionevolezza, fra i soggetti tenuti all’iscrizione nelle sezionispeciali e quelli tenuti all’iscrizione nella sezione ordinaria: i primi soggiaccio-no ai medesimi obblighi e alle medesime sanzioni applicabili ai secondi in ca-so d’inadempimento, ma non beneficiano degli effetti favorevoli normalmenteassicurati dall’iscrizione (149).

Tale disparità, che non (mi) sembra eliminabile per via interpretativa(150), si rivela ancor più ingiustificata se si pensa che essa opera a sfavore diquei soggetti — piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, ecc. — che il siste-ma codicistico considerava (e considera tuttora), per ragioni connesse alle di-mensioni o alla natura dell’attività svolta, meritevoli di un trattamento di fa-vore (151).

Può inoltre osservarsi che la mancanza di effetti favorevoli al soggettoobbligato all’iscrizione non giova al raggiungimento delle finalità informativeperseguite, se è vero che « la razionalità del sistema sta [...] nella sua capacitàdi conciliare l’interesse dell’imprenditore con quello del mercato. L’interesseall’informazione del mercato viene realizzato subordinando alla sua soddisfa-zione il conseguimento da parte dell’imprenditore di particolari benefici, co-me l’effetto della conoscenza legale » (152). In assenza di questi benefici, gliimprenditori in questione potrebbero non avere alcun particolare interesse a

lità dei suoi eventuali vizi) la cui ricorrenza o meno prescinde dalla natura dichiarativa onon dell’iscrizione (più ampiamente C. Ibba, Gli effetti dell’iscrizione, cit., pp. 218 ss. e249).

(149) V. però C. Angelici, Diritto commerciale, I, cit., p. 46 s., che spiega la diversità ditrattamento valorizzando le esigenze di oggettività proprie delle imprese commerciali (me-dio-grandi).

(150) Mi riferisco al tentativo (che si deve a O. Cagnasso, fra l’altro in La società sempli-ce, nel Tratt. Sacco, Torino, 1998, pp. 59 s., 78 ss., 120 s., 160 s., 229 s.; e poi, con qual-che attenuazione, in L’iscrizione nella sezione speciale ecc., cit., p. 144 s.) di porre parzialerimedio all’infelice scelta legislativa qualificando automaticamente l’iscrizione nella sezionespeciale quale « mezzo idoneo » (ai sensi degli artt. 2266, 2267, 2290 c.c.) che consenta al-le società semplici di conseguire il risultato dell’opponibilità di ciò che è iscritto; opponibili-tà che peraltro potrebbe raggiungersi, in caso di mancata iscrizione, anche attraverso l’uti-lizzo di altri possibili « mezzi idonei » (attribuendosi così all’iscrizione nella sezione specia-le, in sostanza, l’efficacia positiva ma non anche quella negativa prevista all’art. 2193 c.c.),sicché una pubblicità legislativamente qualificata come meramente notiziale produrrebbe,per i soggetti tenuti a richiederla, effetti più favorevoli di quelli propri della pubblicità di-chiarativa (argomenti, questi, che a mio avviso sconsigliano l’accoglimento della soluzionein esame, lasciando in ogni caso ad una valutazione da compiersi caso per caso il giudiziosull’« idoneità » del mezzo pubblicitario utilizzato: e v., per maggiori approfondimenti, C.Ibba, Gli effetti dell’iscrizione, cit., p. 265 ss.; Id., La società fra avvocati ecc., cit., p. 375s.).

(151) Diffuse critiche ad es. in G. Marasà, Il nuovo registro delle imprese: obiettivi, solu-zioni, problemi, cit., p. 6 ss.; A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, cit., p. 8 s.; U.Belviso, Il regime pubblicitario dell’imprenditore agricolo (la riforma d’inizio secolo), negliStudi in onore di P. Schlesinger, IV, Milano, 2004, pp. 2301 s., 2307 s., 2324.

(152) Parole di G. Marasà, op. ult. cit., p. 3; e v. già sopra, § 2, testo e nota 9.

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richiedere l’iscrizione, ma solo l’alternativa fra il pagamento (sicuro e imme-diato) delle tasse dovute per l’iscrizione e il pagamento (futuro ed eventuale)delle sanzioni pecuniarie previste per l’inosservanza dell’obbligo d’iscrizione(153) (sicché non è improbabile una loro opzione per la seconda possibilità,con conseguente sottrazione di informazioni al mercato).

La scelta fatta nel ’93 ha verosimilmente influenzato, otto anni dopo, ladisciplina delle società tra avvocati, pur esse iscritte in una sezione speciale eper le quali pure si è stabilito che « l’iscrizione ha funzione di [...] pubblicità-notizia » (154), con ciò escludendosi — per ragioni che ancora una volta sfug-gono (155) — l’effetto tipico della pubblicità dichiarativa (156), altrimenti ri-chiamato dal rinvio alle norme della società in nome collettivo (157).

Più dubbio è se la previsione riportata precluda la possibilità di ricono-scere alla società fra avvocati iscritta nel registro delle imprese (158) lo stessogrado di autonomia patrimoniale riconosciuto alla collettiva regolare (159);

(153) Sanzioni invero non particolarmente elevate (cfr. l’art. 2194 c.c.).(154) Così l’art. 16, comma 2o, d. legisl. 2 febbraio 2001, n. 96.(155) Tanto che in C. Ibba, La società fra avvocati: profili generali, cit., p. 372, avanza-

vo l’ipotesi che la scelta legislativa fosse stata ispirata unicamente dall’ingenuo (e, ovvia-mente, erroneo) presupposto dell’inidoneità delle sezioni speciali ad accogliere iscrizioniproduttive di effetti non meramente notiziali; l’incomprensibilità della scelta legislativaemerge anche nelle pagine di O. Cagnasso, L’iscrizione nella sezione speciale ecc., cit., pp.137 s., 145.

È il caso di segnalare che nell’ambito della pluriprogettata riforma delle libere profes-sioni il legislatore sembrerebbe orientato a correggere l’errore iniziale, riconoscendo al-l’iscrizione nella sezione speciale della società tra professionisti « l’efficacia di cui all’artico-lo 2193 c.c. » (così sia l’art. 7, comma 5o del c.d. Vietti bis [d.d.l. « Riforma del diritto del-le professioni intellettuali », testo del 20 novembre 2004]; sia l’art. 25, comma 3o della c.d.bozza Castelli [Sen. Rep., Comm. 2a Giustizia, « Disciplina delle professioni intellettuali »,testo unificato], che possono leggersi rispettivamente in www.aiga.it ed in www.assoprofes-sioni.org).

(156) Con conseguenze non del tutto sicure in ordine al modo in cui la società potrà op-porre ai terzi, ad es., una modifica statutaria: solo attraverso la prova della sua effettiva co-noscenza o anche, come parrebbe più congruo, mediante l’utilizzo di mezzi idonei (soluzio-ne per la quale si pronunciano O. Cagnasso, op. ult. cit., p. 144; L. De Angelis, La societàtra avvocati: uno sguardo d’insieme, in La società tra avvocati, cit., p. 53 ss.; e che è argo-mentabile a mio avviso — per la società fra avvocati iscritta nel registro delle imprese —dall’art. 2293 c.c.: C. Ibba, op. ult. cit., specie p. 374 s.)?

Quanto al problema se l’iscrizione nella sezione speciale costituisca, in sé e per sé, unmezzo idoneo, si rinvia a quanto detto sopra, testo e nota 150.

(157) « La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non di-versamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capoIII del titolo V del libro V del codice civile »: così si legge in apertura del citato art. 16,comma 2o, d. legisl. n. 96/2001.

(158) Non invece a quella non iscritta, ricadendo essa sotto il campo di applicazione del-l’art. 2297 c.c.: C. Ibba, op. ult. cit., p. 378.

(159) Con conseguente operatività, a favore dei soci, del beneficio di preventiva escus-

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conclusione che si è cercato di scongiurare argomentando, fra l’altro, dall’ir-ragionevolezza della disciplina che altrimenti scaturirebbe, nella quale il trat-tamento sanzionatorio previsto dall’art. 2297 c.c. per la collettiva irregolarecolpirebbe allo stesso modo la società fra avvocati iscritta e quella non iscrit-ta, realizzandosi una equiparazione quanto meno insolita fra le società chehanno adempiuto gli obblighi pubblicitari e quelle che non vi hanno adem-piuto (160).

Sempre nel 2001, un altro intervento parziale ha stabilito che « l’iscrizio-ne degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società sempliciesercenti attività agricola nella sezione speciale [...] ha l’efficacia di cui al-l’art. 2193 » c.c. (161). Così facendo — e parificate dunque le imprese agrico-le, sul piano della pubblicità, ai soggetti iscritti nella sezione ordinaria — si èeliminata una disparità di trattamento e se ne è creata un’altra: quella frapiccole imprese e società semplici agricole da una parte, piccole imprese e so-cietà semplici aventi altro oggetto dall’altra, sottoposte a regimi pubblicitariincomprensibilmente diversi (162).

sione del patrimonio della società in ordine al pagamento dei debiti sociali e insensibilitàdel patrimonio sociale, durante societate, alle pretese dei creditori particolari.

(160) Più ampio sviluppo dell’argomentazione in P. Spada, Schegge di riforma del dirittodelle società di persone, in questa Rivista, 2002, I, p. 351 ss.: e C. Ibba, op. ult. cit., p. 372 ss.:Id., Società fra avvocati e tipi societari, in G. comm., 2003, I, p. 587; con i quali concorda G.Scognamiglio,Amministrazione e responsabilità, in R. Baratta-V. Ficari-C. Ibba-G.Marasà-N.Riccardelli-G. Scognamiglio-M. Stella Richter, Le società di avvocati, Torino, 2002, p. 118s.; il prevalere di questa interpretazione è altresì auspicato in A. PavoneLaRosa, La pubblicitàcommerciale: non più differibile unmeditato intervento legislativo per un « riordino » dell’istitu-to, inGoverno dell’impresa e mercato delle regole - Scritti giuridici per Guido Rossi, I, Milano,2002, p. 78 s.; e in Id.,L’attuazione del registro delle imprese ecc., cit., p. 24; in senso contrario,nel presupposto che il rafforzamento dell’autonomia patrimoniale debba necessariamente fon-darsi su una pubblicità con effetti dichiarativi, O. Cagnasso, op. ult. cit., p. 143 s.; e dopo anali-tico esame, pur non escludendo soluzioni diversificate a seconda che entrino in gioco la posizio-ne dei creditori particolari o quella dei creditori sociali, A. Viscusi, La società tra avvocati: il re-gime della responsabilità patrimoniale, professionale e disciplinare, in La società fra avvocati,cit., p. 222 ss.; le cui perplessità sono forse superabili osservando per un verso che non apparecosì anomalo che una pubblicità priva di effetti dichiarativi (ma— significativamente— pro-duttiva di effetti sananti: art. 20, d. legisl. n. 96/2001; e su di esso M. Stella Richter, Costitu-zione, modifiche e nullità, in Le società di avvocati, cit., p. 91; O. Cagnasso, op. ult. cit., p. 141)incida sul grado di autonomia patrimoniale della società; per un altro che, con riguardo all’art.2307 c.c., gli effetti dell’iscrizione rilevanti per il creditore particolare sono di tipo costitutivo (aifini della decorrenza del termine per l’opposizione) e non dichiarativo (cfr. C. Ibba, Gli effettidell’iscrizione, cit., specie pp. 239 e 244), sicché non necessariamente paiono influenzati dallamancanza dell’effetto dell’opponibilità.

(161) Art. 2, d. legisl. 18 maggio 2001, n. 228.(162) E v. U. Belviso, Il regime pubblicitario dell’imprenditore agricolo ecc., cit., specie

pp. 2308 s. e 2324; nonché A. Pavone La Rosa, La pubblicità commerciale ecc., cit., pp. 75s., 79 s.; Id., La pubblicità degli atti di trasferimento dell’azienda, cit., p. 113; G. Marasà,L’evoluzione della normativa sul registro delle imprese tra semplificazione e privilegi, ora inId., La riforma ecc., cit., p. 25 s.; M. Bione, La nozione di imprenditore agricolo dal codicedi commercio ad oggi, negli Studi in onore di P. Schlesinger, IV, cit., p. 2342.

620 CARLO IBBA

Resta da chiarire, nel silenzio dell’art. 2497 bis, quali siano gli effetti del-l’iscrizione nella sezione speciale riservata alle società controllate e controllanti.

Che si tratti di una semplice pubblicità-notizia è forse argomentabile in-vocando la regola in virtù della quale le iscrizioni nelle sezioni speciali, inquanto tali, non producono effetti dichiarativi (163); ma l’esistenza di quellaregola è, in realtà, quanto meno dubbia.

È vero infatti che l’art. 8, comma 5o, l. n. 580/1993, pur dettato in rela-zione alle quattro sezioni speciali inizialmente istituite (e successivamenteunificate), parrebbe testualmente enunciare una regola di portata generale,valevole in relazione a qualunque sezione speciale (vi legge infatti che« l’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di [...] pubblicità-notizia »).

È anche vero però che successivamente, al momento dell’accorpamento del-le quattro sezioni originarie, s’introdusse una norma in base alla quale « ogni rife-rimento alle sezioni speciali contenuto nella l. 29 dicembre 1993, n. 580, ed inogni altra disposizione, si intende operato con riferimento alla sezione speciale dicui al comma 1o » (164) (quella, appunto, risultante dall’unificazione).

Tale norma, verosimilmente scritta — nel presupposto dell’esistenza diun’unica sezione speciale — solo per evitare che nella normativa comparisseroriferimenti a sezioni speciali non più esistenti (165), acquista un altro significa-to, ma non per questo può essere ignorata, ora che l’ambiente normativo va po-polandosi di nuove sezioni speciali. Da essa discende, infatti, che a queste ulti-me non si applica la regola sancita nel citato art. 8, comma 5o, la cui operativitànon va al di là della sezione speciale destinata a imprenditori agricoli, artigiani,piccoli imprenditori e società semplici (ed è ulteriormente ridotta, come si è vi-sto, dal provvedimento di riforma dell’impresa agricola [166]).

Se poi si considera che tutte le sezioni (ordinaria e speciali) costituisconoparte integrante del registro delle imprese, la cui unitarietà appare indiscuti-bile (167), se ne ricava che le altre sezioni speciali ricadono sotto il campo di

(163) Mi pare questo il ragionamento di A. Irace, in La riforma delle società, a cura diM. Sandulli-V. Santoro, III, cit., p. 325 s.; e A. Muratore, in Il nuovo diritto societario,Commentario diretto da G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, III, Bologna,2004, p. 2194; nello stesso senso N. Salanitro, Società di capitali e registro delle imprese,in G. comm., 2003, I, p. 687; e, sia pure con accenti critici, V. Cariello, in Società di capi-tali - Commentario, cit., p. 1878.

(164) Si tratta dell’art. 2, comma 2o, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558.(165) Il legislatore, all’atto di unificare le quattro sezioni speciali esistenti, non pensava

certo che subito dopo, colto da schizofrenia, ne avrebbe istituite delle altre.(166) V. sopra, in questo §.(167) E ciò anche a prescindere dall’espressa statuizione regolamentare secondo cui « il

registro è unico e comprende le sezioni speciali » (art. 7, comma 1o, d.p.r. 7 dicembre1995, n. 581, che anzi, alla luce dell’art. 2, comma 2o, d.p.r. n. 558/1999, dovrebbe oggiessere letto con esclusivo riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1o dello stessoart.), posto che il concetto stesso di « sezione speciale del registro delle imprese » (così oral’art. 2, comma 1o appena ricordato; come già l’abrogato art. 8, comma 4o, d.p.r. n. 580/1993), ovvero di « sezione del registro delle imprese » (così l’art. 2497 bis, comma 1o,

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 621

applicazione dell’art. 2193 c.c., in base al quale tutte le iscrizioni nel registrodelle imprese prescritte dalla legge, in assenza di una norma derogatoria, so-no produttive di effetti dichiarativi.

Nel contesto appena descritto si spiega perché, volendosi (168) negare l’ef-ficacia dichiarativa alle iscrizioni delle società fra avvocati, si sia dovuta det-tare una disposizione speciale volta a sottrarle al principio enunciato nell’art.2193, riconoscendo loro solamente funzione di pubblicità-notizia; disposizio-ne altrimenti superflua e priva di ogni significato.

Non essendo stato previsto alcunché di analogo in merito alla sezione del-le società controllate e controllanti (169) sembrerebbe doversi concludere, allo-ra, nel senso dell’opponibilità ai terzi delle situazioni di direzione e coordina-mento iscritte (170) (171), senza con ciò disconoscere che la pubblicità è fonda-mentalmente finalizzata a soddisfare l’interesse dei terzi alla conoscenza ditali situazioni (172).

Tornando alle società semplici esercenti attività agricola, l’intervento le-

c.c.) è quello di una articolazione interna al registro (e v. già C. Ibba, Gli atti da iscrivere,cit., p. 86).

(168) Del tutto inspiegabilmente (v. sopra, in questo §, testo e nota 155).(169) Che, a dire il vero, la legge nemmeno qualifica come « speciale » (bensì come

« apposita »: art. 2497 bis, comma 2o; e v. anche il comma 1o), ma che tale di fatto è (e v.infatti la citata bozza reg. att., che più volte chiama « speciale » la sezione di cui all’art.2497 bis); cfr. tuttavia M. Pirazzini, op. cit., p. 2365 ss., che dalla natura « non speciale »della sezione argomenta l’efficacia non meramente notiziale delle iscrizioni.

(170) Ciò peraltro non dimostra che l’iscrizione sia rilevante ai fini della decorrenza deltermine per l’esercizio del diritto di recesso spettante al socio di una società (per azioni) ri-spetto alla quale inizi o cessi una situazione di direzione e coordinamento passiva (art.2497 quater, lett. c), dal momento che l’inizio o la cessazione di cui si discute discenderan-no, almeno di regola, da un « fatto [...] diverso da una deliberazione », e per tale eventuali-tà l’art. 2437 bis fa decorrere il termine non dall’iscrizione bensì dalla conoscenza avutanedal socio (sicché sembrerebbe rilevante la conoscenza effettiva e non quella legale). Non èsicurissimo, tuttavia, che tale regola generale valga anche per il caso nostro, caratterizzatoda ciò che il mutamento che legittima il recesso, benché prodotto da un fatto e non da unadelibera, è tuttavia soggetto a iscrizione, il che potrebbe indurre a ricollegarvi l’effetto (pe-raltro, non dichiarativo: v. sopra, nota 160) di fissare il dies a quo per il recesso (sul punto,con propensione per la rilevanza del semplice fatto dell’esercizio — o della cessazione —dell’attività di direzione e coordinamento, anche se sulla base di altri argomenti, V. Cariel-lo, in Società di capitali - Commentario, III, cit., p. 1891 s.).

(171) Altro problema è se l’opponibilità possa essere fatta valere (sussistendo un interes-se) solo da parte della società sottoposta a direzione e coordinamento o anche da quella che laesercita; problema trascendente i limiti del presente lavoro e la cui soluzione (per le ragioniesposte in C. Ibba, Gli effetti dell’iscrizione, cit., p. 225 s.) è verosimilmente connessa all’indi-viduazione dei soggetti gravati degli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2497 bis.

(172) Come dimostra la responsabilità risarcitoria posta a carico degli amministratoriche non pubblicizzino una situazione di « controllo » esistente o ne pubblicizzino una non(più) esistente: art. 2497 bis, comma 3o (su cui A. Irace, op. cit., p. 326 s.; e V. Cariello,in Società di capitali - Commentario, cit., p.1881 s.).

622 CARLO IBBA

gislativo del 2001 sembrerebbe aver determinato la contemporanea fruizionedi due diversi meccanismi di opponibilità: l’uno basato sull’iscrizione nel regi-stro delle imprese, l’altro imperniato sui mezzi idonei richiamati dagli artt.2266 (173), 2267 e 2290 c.c.

Si avrebbe dunque una deroga al principio dell’esclusività dello strumen-to di opponibilità (174), dal momento che, se l’iscrizione di una determinatasituazione la renderebbe senz’altro opponibile, alla mancata iscrizione po-trebbe ovviarsi (non solo dando la prova dell’effettiva conoscenza da partedel terzo, ma anche) adducendo l’idoneità di altri mezzi pubblicitari even-tualmente utilizzati per portarla a conoscenza dei terzi.

Il trattamento pubblicitario delle società semplici esercenti attività agrico-la, dunque, sarebbe più favorevole di quello di qualunque altro soggetto iscrit-to nella sezione ordinaria, rispetto al quale la così detta efficacia positiva (art.2193, comma 2o) trova un bilanciamento nell’efficacia negativa (art. 2193,comma 1o); e, correlativamente, assai peggiore sarebbe la posizione dei terzi,che nemmeno consultando il registro delle imprese sarebbero certi di non ve-dersi opporre ciò che nel registro non risulta (ma che magari è stato pubblicatosu un quotidiano o affisso nei locali adibiti alla vendita dei prodotti).

L’incongruenza sistematica non è tuttavia inevitabile. Le citate disposi-zioni — volte a consentire di raggiungere il risultato dell’opponibilità median-te l’utilizzo di mezzi idonei — si fondano infatti sul presupposto della inesi-stenza di un sistema di pubblicità legale con efficacia dichiarativa; e tale pre-supposto è ora venuto meno proprio per effetto dell’art. 2, d. legisl. n. 228/2001, che esplicitamente richiama l’efficacia dell’iscrizione (inclusa dunquequella negativa) così come regolata dall’art. 2193 c.c.

Mi pare dunque corretto concludere che, a seguito del d. legisl. n. 228/2001, le regole dettate negli artt. 2266, 2267 e 2290 c.c. cessano di essereapplicabili alle società semplici agricole per sopravvenuta incompatibilità conl’art. 2193, comma 1o (175). La disciplina speciale sopravvenuta, insomma,nell’assoggettare le società semplici con oggetto agricolo al sistema della pub-blicità dichiarativa le ha escluse dal campo di applicazione delle norme gene-rali anteriori volte a sopperire all’inapplicabilità di tale sistema (norme checontinueranno ad applicarsi alle società semplici con oggetto diverso) (176).

Altro problema è se la pubblicità così regolata produca effetti anche inordine al grado di autonomia patrimoniale riconoscibile alla società semplice

(173) Col suo rinvio all’art. 1396 c.c.(174) V. sopra, § 2.(175) Esame del problema, e propensione sia pure dubitativa per la soluzione esposta

nel testo, già in U. Belviso, op. cit., p. 2322 s.(176) Naturalmente, questo e altri problemi non avrebbero più ragione di porsi se un le-

gislatore finalmente ragionevole eliminasse ogni partizione interna al registro delle impresee riconducesse ai principi dell’art. 2193 c.c. — in assenza di effettive ragioni di deroga —qualunque iscrizione in esso effettuata.

IL « SISTEMA » DELLA PUBBLICITÀ D’IMPRESA, OGGI 623

agricola iscritta nel registro delle imprese, equiparandolo a quello della socie-tà in nome collettivo regolare e differenziandolo da quello della società sem-plice non iscritta (ovvero iscritta ma non agricola); problema che non può es-sere qui adeguatamente approfondito ma che risolverei negativamente, sem-brando tuttora plausibile, malgrado le novità legislative in questione, che il« rafforzamento » dell’autonomia patrimoniale sia ricollegato dalla legge nonall’iscrizione tout court, ma all’iscrizione delle società (di persone) di formacommerciale (177).

(177) Mi pare, insomma, che la disciplina speciale sopravvenuta non determini il supe-ramento — in relazione alle società semplici agricole — delle regole codicistiche nelle qualisi concreta il diverso grado di autonomia patrimoniale riconosciuto alla società semplice ri-spetto alla società in nome collettivo.

Diversamente P. Spada, Schegge di riforma del diritto delle società di persone, cit., p.355, argomentando dalla soggezione alle regole della pubblicità c.d. commerciale e dal fa-vor per il settore agricolo dichiaratamente ispiratore del d. legisl. n. 228/2001.

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