SSpl 6.3.2015 Imputazione dell’impresa, rischio e responabilità.

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SSpl6.3.2015

Imputazione dell’impresa, rischio e responabilità

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Acquisto della qualità di imprenditore

- Soggezione alla disciplina dell’attività di impresa

- Applicazione dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale

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Art. 2082 c.c.

Attività di impresa: esercizio in fatto di attività dotata degli elementi indicati dalla norma (economicità, professionalità, organizzazione ecc.)

Imputabilità giuridica dell’attività: va rapportata alle modalità di svolgimento (serie di atti eterogenei e coordinati)

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Esercizio dell’attività di impresa

• Esercizio diretto: compimento degli atti di impresa da parte dello stesso imprenditore

• Esercizio indiretto: compimento degli atti di impresa da parte di un soggetto diverso dall’imprenditore (dissociazione tra chi compie l’attività di impresa e chi beneficia dei relativi risultati)

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Esercizio diretto dell’impresa

- Principio generale: spendita del nome

Imputazione degli effetti dell’attività a colui il cui nome viene speso nel compimento degli atti

- art. 1388 c.c. (mandato con rappresentanza)- art. 1705 c.c. (mandato senza rappresentanza)

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Art. 1705 c.c.

“il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume di obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”

Dissociazione tra: spendita del nometitolarità dell’interesse

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Imputabilità dell’impresa

• Insussistenza di un criterio diverso dalla “spendita del nome”

E’ imprenditore il rappresentato anche quando il rappresentante sia munito di ampi poteri di gestione

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Sostituzione nell’esercizio dell’impresa

s. volontaria: minore, interdetto, inabilitato

s. legale: curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa (art. 104 l. fall.)

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Esercizio indiretto dell’impresa

Fenomeno analogo al mandato senza rappresentanza:

Dissociazione tra: titolarità dell’impresatitolarità dell’interesse

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Esercizio dell’impresa tramite interposta persona “cd. “prestanome”

Imprenditore palese compie in proprio l’attività di impresa

Imprenditore occulto fornisce i mezzi finanziari, dirige in fatto l’impresa, tratta con i fornitori, si appropria dei guadagni

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Imprenditore palese

- Spende il proprio nome- Assume il rischio di impresa- Fallisce in caso di insolvenza- In genere è una persona fisica nullatenente o una società di

comodo con capitale esiguo- Il rischio d’impresa viene riversato sui creditori considerata

l’incapienza del patrimonio del “prestanome

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Imprenditore occulto o “dominus”

- Esercita l’attività di impresa- beneficia dei risultati dell’attività- non assume il rischio in quanto l’attività non è a lui imputabile- In caso di insolvenza è esentato dal fallimento cui è sottoposto il

solo “imprenditore commerciale”

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Superamento del principio formale della spendita del nome

-affermazione del principio sostanziale della titolarità dell’interesse:

1)Per l’impresa valgono principi differenti da quelli sul mandato senza rappresentanza

2)Al dominus vanno imputati i risultati dell’attività e, in caso di insolvenza,va sottoposto al fallimento

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Titolarità dell’interesse

• Chi esercita il potere sull’impresa deve assumerne la relativa responsabilità:

• Principio generale desumibile da: artt. 2267, c. 1; 2291; 2318; 2320 c.c.

• La responsabilità dell’impresa esercitata da un prestanome grava sul dominus

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Teoria dell’imprenditore occulto

• insolvenza del prestanome fallisce anche il dominus

• Art. 147 l. fall. Fallimento in estensione: chiunque eserciti il potere sull’impresa a lui non formalmente imputabile è esposto a responsabilità e a fallimento

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Fallimento per dominio occulto o palese dell’altrui impresa

1) Socio sovrano• Esercizio del dominio sull’impresa in base ad una partecipazione di

controllo

Trib. Monza 31/3/2005, inapplicabilità delle disposizioni sulla responsabilità dell’unico socio salva la prova dell’intestazione fittizia della partecipazione di minoranza

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Fallimento per dominio occulto o palese dell’altrui impresa

2) Socio tiranno•Usa la società come cosa propria e in assoluto dispregio delle regole di diritto societario (confusione dei patrimoni; uso del patrimonio sociale per scopi personali; uso del patrimonio personale per i debiti sociali; prestazione di garanzie in favore della società)

•Trib. Milano, 11/4/2011, n. 276 (fallimento della persona fisica che agisce mediante società di cui non è socio o amministratore)•Trib. Sulmona, 8/11/2005 (fallimento del socio che usa la società come cosa propria e dell’amministratore unico che si avvale in proprio dell’organizzazione aziendale della società amministrata)•Trib. Ancona, 10/8/2009 (fallimento della holding persona fisica per effetto del governo unitario di società)•Trib. Ferrara, 7/3/1994, (fallimento dell’amministratore di srl che abbia gestito la società come cosa propria)

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Critica alla teoria dell’imprenditore occulto

Nega rilevanza al criterio sostanziale:

1) art. 2259 c.c., nelle società di persone i soci sono responsabili anche se non incaricati della gestione

2) artt. 2325 e 2462 c.c., il socio unico è responsabile solo in difetto di condizioni oggettive e formali

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3) Art. 147 l. fall.: fallimento in estensione

• Fallimento di socio palese di società palese

• Fallimento di socio occulto di società palese

• Fallimento di socio occulto di società occulta

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Fallimento di socio occulto di società palese

1)Esistenza di una società con soci a responsabilità illimitata2)Dopo la dichiarazione fallimento si scopre l’esistenza di altri soci3)Gli atti di impresa sono realizzati in nome della società4)In quanto parte della società il socio occulto risponde allo stesso modo dei soci palesi

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Fallimento del socio occulto di società occulta

1) Esistenza di una società con soci a responsabilità illimitata2) Gli atti di impresa sono realizzati in nome di un imprenditore

individuale (questi opera all’esterno come un mandatario senza rappresentanza: deroga al principio della spendita del nome)

3) Si sanzionano i soci per l’uso distorto dello schermo societario

4) Il socio viene coinvolto nel fallimento sulla base di un criterio formale: l’appartenenza alla società

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Carattere eccezionale art. 147 l. fall.

• Si applica solo ai casi in esso contemplati: società con soci illimitatamente responsabili (snc, sas, sapa)

• Deroga l’art. 1 l. fall. che sottopone al fallimento l’imprenditore commerciale (Cass. 12/4/1984, n. 2359)

• il socio risponde verso i terzi in quanto socio anche se la sua partecipazione (o la stessa società) non è stata esteriorizzata (rilevanza dell’esistenza della società)

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•Assenza di un vincolo societario tra dominus e prestanome•Il dominus non vuole una società con il prestanome•Il prestanome è mandatario senza rappresentanza del dominus

•Mancano gli elementi richiesti dall’art. 147 l.fall.

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Irrilevanza criterio sostanziale

1) Unico socio, artt. 2362 e 2462 e c.c.: non risponde dei debiti sociali se rispetta le regole organizzative delle società di capitaliTrib. Monza, 31/3/2005, la partecipazione totalitaria non comporta confusione del patrimonio personale del socio con quello della società; conf.Cass. 16/11/2000, n. 14870

2) Attività di direzione e coordinamento di società, art. 2497 c.c.: la controllante non risponde per i debiti delle controllate salvo violazione dei principi di corretta gestione societaria (responsabilità risarcitoria)

Queste due ipotesi dimostrerebbero che il dominio di fatto non è sufficiente ad esporre chi lo esercita a responsabilità e fallimento

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• Il mancato coinvolgimento del dominus danneggia i creditori dell’imprenditore palese (non possono aver fatto affidamento sul patrimonio del dominus)

• Il coinvolgimento del dominus danneggia i suoi creditori personali (hanno concesso credito ignorando l’esercizio indiretto dell’impresa)

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Tecniche di repressione dell’uso distorto degli istituti di limitazione della responsabilità d’impresa

• Coinvolgimento del dominus nei debiti contratti dall’imprenditore palese:

• A) impresa fiancheggiatrice: finanziamento sistematico, concessione di garanzie, ingerenza negli affari sociali ecc. costituisce autonoma attività di impresa (impresa a latere): Trib Milano, 11/4/2011; App. Ancona, 5/3/2010

• Fallimento del dominus quale imprenditore ex se:• B) holding persona-fisica: coordinamento di più società quali

strumenti di svolgimento di un’attività individuale (confusione di patrimoni, trasferimento di fondi da una società all’altra) Trib. Vicenza, 26/11/2006; Trib. Napoli, 8 gennaio 2007; Trib. Ancona, 10 agosto 2009