PROFILI DELL’IMPRESA

22
PROFILI DELL’IMPRESA ALBERTO ASQUINI Sommario 1. Premessa. — 2. L’impresa in senso economico. — 3. L’impresa nella legislazione anteriore al nuovo codice civile (codice civile del 1865, codice di commercio, legislazione infortunistica) secondo l’ordinamento corporativo e il nuovo codice civile. — 4. Diversi profili giuridici. — 5. A) Profilo sogget- tivo: l’impresa come imprenditore. — 6. Nozione di imprenditore. — 7. B) Profilo funzionale: l’impresa come attivit` a imprenditrice. — 8. Nozione di attivit` a imprenditrice. — 9. C) Profilo patrimoniale e oggettivo: l’impresa come patrimonio aziendale. — 10. e come azienda. — 11. Posizione del codice. — 12. D) Profilo corporativo: l’impresa come istituzione. — 13. Nozione di istituzione. — 14. Gli elementi istituzionali dell’impresa. — 15. Conclusioni. 1. — Nei primi contatti della pratica col nuovo codice civile sul tema dell’im- presa si ` e creato un certo disorientamento. Non ` e piaciuto a molti che il codice non abbia dato una definizione giuridica dell’impresa. Meno incoraggiante ` e sembrata la posizione discordante presa al riguardo dai commentatori del codice (1), la quale si ` e prestata alle solite facili ironie sull’opera dei giuristi: Bisogna superare questo stato d’animo di insoddisfazione, vedendo le cose come sono. Il concetto di impresa ` e il concetto di un fenomeno economico poliedrico, il quale ha sotto l’aspetto giuridico non uno, ma diversi profili in relazione ai diversi elementi che vi concorrono. Le definizioni giuridiche dell’impresa possono quindi essere diverse secondo il diverso profilo, da cui il fenomeno economico ` e riguardato. ` E questa la ragione della mancata definizione legislativa; ` e questa, almeno in parte, la ragione del mancato incontro delle diverse opinioni finora manifestate nella dottrina. Uno ` e il concetto di impresa, come fenomeno economico; diverse le nozioni giuridiche relative ai diversi aspetti del fenomeno economico. Quando si parla genericamente di diritto dell’impresa, di diritto dell’impresa commerciale (diritto 1 Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50 RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Transcript of PROFILI DELL’IMPRESA

Page 1: PROFILI DELL’IMPRESA

PROFILI DELL’IMPRESA

ALBERTO ASQUINI

Sommario

1. Premessa. — 2. L’impresa in senso economico. — 3. L’impresa nellalegislazione anteriore al nuovo codice civile (codice civile del 1865, codice dicommercio, legislazione infortunistica) secondo l’ordinamento corporativo eil nuovo codice civile. — 4. Diversi profili giuridici. — 5. A) Profilo sogget-tivo: l’impresa come imprenditore. — 6. Nozione di imprenditore. — 7. B)Profilo funzionale: l’impresa come attivita imprenditrice. — 8. Nozione diattivita imprenditrice. — 9. C) Profilo patrimoniale e oggettivo: l’impresacome patrimonio aziendale. — 10. e come azienda. — 11. Posizione delcodice. — 12. D) Profilo corporativo: l’impresa come istituzione. — 13.Nozione di istituzione. — 14. Gli elementi istituzionali dell’impresa. — 15.Conclusioni.

1. — Nei primi contatti della pratica col nuovo codice civile sul tema dell’im-presa si e creato un certo disorientamento. Non e piaciuto a molti che il codice nonabbia dato una definizione giuridica dell’impresa. Meno incoraggiante e sembratala posizione discordante presa al riguardo dai commentatori del codice (1), la qualesi e prestata alle solite facili ironie sull’opera dei giuristi: Bisogna superare questostato d’animo di insoddisfazione, vedendo le cose come sono.

Il concetto di impresa e il concetto di un fenomeno economico poliedrico, ilquale ha sotto l’aspetto giuridico non uno, ma diversi profili in relazione ai diversielementi che vi concorrono. Le definizioni giuridiche dell’impresa possono quindiessere diverse secondo il diverso profilo, da cui il fenomeno economico e riguardato.E questa la ragione della mancata definizione legislativa; e questa, almeno in parte,la ragione del mancato incontro delle diverse opinioni finora manifestate nelladottrina.

Uno e il concetto di impresa, come fenomeno economico; diverse le nozionigiuridiche relative ai diversi aspetti del fenomeno economico. Quando si parlagenericamente di diritto dell’impresa, di diritto dell’impresa commerciale (diritto

1

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 2: PROFILI DELL’IMPRESA

commerciale), di diritto dell’impresa agricola (diritto agrario), si considera l’im-presa nella sua realta economica unitaria (materia di diritto). Ma quando si parladell’impresa in relazione alla sua disciplina giuridica, occorre operare con nozionigiuridiche diverse, secondo i diversi aspetti giuridici del fenomeno economico.

L’interprete puo correggere talune incertezze di linguaggio del codice; pero allasola condizione di non confondere i concetti che occorre tener distinti e special-mente quelli che il codice ha voluto tener distinti. Per arrivare a cio il concettoeconomico di impresa deve essere il punto di partenza; ma non puo essere un puntodi arresto.

2. — Il concetto economico di impresa fatto proprio dal codice civile e quellodell’ordinamento corporativo che e un ordinamento a base professionale.

Come tale il concetto economico di impresa e essenzialmente riferito all’econo-mia di scambio, poiche solo nell’orbita dell’economia di scambio l’attivita dell’im-prenditore puo acquistare carattere professionale. E quindi impresa nel senso delcodice civile ogni organizzazione di lavoro e di capitale al fine della produzione dibeni o servizi per lo scambio (2). Non sono imprese, nel senso del codice civile,quelle forme di organizzazione della produzione, che, pure impiegando lavoro edeventualmente capitale altrui ed avendo una struttura tecnica analoga a quelladell’impresa operante per lo scambio, sono destinate a provvedere esclusivamenteal consumo diretto dell’imprenditore (coltivazione di un fondo per gli esclusivi bi-sogni famigliari del produttore; costruzione di una casa in economia per uso delcostruttore; esercizio della navigazione per diporto dell’armatore, che certamenteinvece e impresa per il codice della navigazione) (3).

La dottrina economica dell’impresa fa parte della dinamica dell’economia, poi-che il fenomeno della produzione si svolge necessariamente nel tempo ed e soprat-tutto in relazione alla variabilita nel tempo del risultato utile dell’impresa perl’imprenditore (rischio dell’impresa), che il lavoro organizzativo dell’imprenditoreassume rilievo economico. Il rischio dell’impresa — rischio tecnico, inerente a ogniprocedimento produttivo, e rischio economico, inerente alla possibilita di coprire icosti del lavoro (salari) e del capitale (interessi) impiegati con i ricavi dei beni oservizi prodotti per lo scambio (4) — fa si che all’imprenditore si richieda un la-voro di organizzazione e di creazione per determinare conformemente ad adeguateprevisioni le modalita di attuazione della produzione e della distribuzione dei beni.E questo l’apporto tipico dell’imprenditore; donde quella speciale rimunerazionedell’imprenditore che dicesi profitto (margine differenziale tra i ricavi e i costi) eche costituisce il normale motivo della attivita imprenditrice sul piano economico.

2

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 3: PROFILI DELL’IMPRESA

Anche nell’economia di scambio la funzione dell’imprenditore e dunque unafunzione creativa di ricchezza e non soltanto intermediaria. Vero e che attraver-so l’attivita dell’imprenditore trovano impiego il lavoro e i capitali disponibili sulmercato e viene soddisfatta la domanda di beni o servizi da parte del mercato.Ma nei beni o servizi forniti dall’imprenditore al mercato sono incorporati nonsolo il lavoro esecutivo e i capitali impiegati, ma anche il lavoro organizzativo ecreativo dell’imprenditore. Cio vale qualunque sia l’oggetto dell’impresa; consistaesso nella trasformazione di beni preesistenti in nuovi beni o servizi, come av-viene nell’attivita agricola e industriale, o nell’accrescimento dell’utilita di benipreesistenti, mediante la loro distribuzione al mercato di consumo, come avvie-ne nell’attivita commerciale (intermediaria) in senso stretto; operi l’impresa sulmercato delle merci, come avviene nel campo dell’attivita agricola, industriale ocommerciale, oppure operi sul mercato dei capitali, come avviene nel campo del-l’attivita bancaria e assicurativa. La funzione organizzatrice dell’imprenditore epiu evidente nelle imprese di maggiori dimensioni — grandi e medie imprese — incui il lavoro organizzativo dell’imprenditore si distacca nettamente dal lavoro deisuoi dipendenti; ma sussiste anche nella piccola impresa, in cui la prestazione dellavoro personale dell’imprenditore e dei suoi famigliari prevale bensı sull’impiegodel lavoro altrui, oltre che sull’impiego di capitale, ma non esclude che, in scalaridotta, un impiego di lavoro altrui e di capitale ci sia.

Nell’economia di scambio il carattere professionale dell’attivita dell’imprendi-tore e un elemento naturale dell’impresa. Il principio della divisione del lavoro e lanecessita di ripartire nel tempo le spese organizzative di primo impianto, infatti,orientano naturalmente l’imprenditore a specializzare la sua funzione attraver-so un’attivita a serie dando luogo a un’organizzazione di durata, normalmente ascopo di guadagno. L’estensione della durata dell’impresa e inoltre spesse volteinerente allo stesso oggetto dell’impresa (es. costruzione di una strada, sommini-strazione periodica di una merce). L’impresa momentanea puo pertanto venire inconsiderazione nell’economia solo come un fenomeno marginale (5).

3. — E appena il caso di rilevare che il concetto di impresa, entrando nel codicecivile attraverso l’ordinamento corporativo col significato economico sopraindicato,si e staccato dai diversi significati che la parola �impresa � aveva nella legislazioneanteriore.

Nel codice del 1865, che ricalcava il codice napoleone, impresa era nella locatiooperis (contrat d’entreprise) la prestazione del conductor operis (imprenditore)(art. 1627, n. 3); mentre nella locatio operarum impresa era uno dei possibilitermini di riferimento per la determinazione delle operae dovute dal locator ope-

3

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 4: PROFILI DELL’IMPRESA

rarum (art. 1628), nel qual caso appariva come imprenditore il datore di lavoro(conductor operarum).

Nel codice di commercio il concetto di impresa era bensı adottato in senso eco-nomico, come organizzazione della produzione per lo scambio, pero solo sotto ilprofilo di atto obiettivo di commercio (prescindendo quindi dall’elemento profes-sionale) (6) e solo nel limitato settore della produzione industriale, con esclusionedell’artigianato (art. 3, n. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 21); mentre la professionalita del-l’attivita dell’imprenditore diveniva rilevante solo per conferire all’imprenditore laqualita di commerciante (art. 18).

Nella legislazione infortunistica, nel settore dell’industria e considerata impresaqualsiasi organizzazione produttiva che impieghi piu di cinque operai e, in questilimiti, imprenditore e sinonimo di datore di lavoro, anche se produca esclusiva-mente per il proprio consumo (t. u. 31 gennaio 1904, n. 51) (7). In analogosenso nella legislazione infortunistica, nel settore dell’agricoltura, e usata la parolaazienda, prescindendosi anche dal requisito minimo dell’impiego di cinque operai(r. d. 23 agosto 1917, n. 1450).

E stato l’ordinamento corporativo ad assumere per la prima volta nella no-stra legislazione il concetto di impresa nel suo significato economico tecnico diorganizzazione della produzione per lo scambio, con riferimento ad ogni settoredell’economia e a riconoscere e a identificare in relazione a tale concetto le diversecategorie professionali: datori di lavoro o imprenditori da un lato, prestatori dilavoro dipendente nell’impresa, dall’altro lato.

In questo senso le parole �imprenditore � e � impresa �, che non ricorronoancora nella prima legge 3 aprile 1926, n. 525, sono usate nella legislazione corpo-rativa successiva (r. d. 1 luglio 1926, n. 1130, r. d. 6 maggio 1928, n. 1251; I. 25gennaio 1934, n. 150; cod. pen. art. 330, 331) e anzitutto nella Carta del lavoro(Dich. VII, XIV, XVIII ecc.). In questo senso il concetto di impresa e entrato nelnuovo codice civile, come e espressamente dichiarato nella relazione � Il concettodi impresa accolto nel codice e quello della Carta del lavoro, non legato a par-ticolari settori dell’economia, ma abbracciante ogni forma di attivita produttivaorganizzata, agricola, industriale, commerciale, creditizia, non legato a particolaridimensioni quantitative, ma comprendente cosi la grande e la media impresa, co-me la piccola impresa del coltivatore diretto del fondo, dell’artigiano, del piccolocommerciante, salvo per la piccola impresa la particolarita del suo statuto �.

4. — Affermare, pero, che la nozione di impresa e entrata nel nuovo codi-ce civile con mi determinato significato economico non vuoi dire che la nozione

4

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 5: PROFILI DELL’IMPRESA

economica di impresa sia immediatamente utilizzabile come nozione giuridica. Larelazione al nuovo codice ha assolto il suo compito politico definendo i terminieconomici secondo i quali il concetto di impresa e entrato nel nuovo codice. Tra-durre i termini economici in termini giuridici e compito dell’interprete, come harettamente avvertito SANTORO-PASSARELLI nel precedente fascicolo di questaRivista. Ma poiche di fronte al diritto il fenomeno economico dell’impresa si pre-senta come un fenomeno avente diversi aspetti, in relazione ai diversi elementi chein esso concorrono, l’interprete non deve operare con il preconcetto che il fenomenoeconomico dell’impresa debba per forza entrare in uno schema giuridico unitario.Al contrario, occorre adeguare le nozioni giuridiche dell’impresa ai diversi aspet-ti del fenomeno economico. Dove per indicare un particolare aspetto giuridicodell’impresa economica il codice ha adottato un particolare nomen iuris, questodeve essere rispettato. Negli altri casi, dove la parola impresa e usata dal codice— per comodita pratica di linguaggio o per poverta di vocabolario — in diversosignificato giuridico, spetta all’interprete chiarire il diverso significato. In questosenso sono dettate le note che seguono, rivolte a fermare l’attenzione sui diversiprofili giuridici sotto cui il codice considera il fenomeno economico dell’impresa.Si vedra, almeno spero, che questi profili non sono riducibili a quelli del tempo edello spazio, come vorrebbe il sistema dualistico di CARNELUTTI (8), ne tantomeno ad un problema di dimensione, come vorrebbe SANTORO-PASSARELLI.

5. — A) Profilo soggettivo: l’impresa come imprenditore. — Il codice civilee le leggi speciali considerano spesso l’organizzazione economica dell’impresa dalsuo vertice, usando la parola in senso soggettivo come sinonimo di imprenditore(cod. civ. 2070, 2188, 2570; legge fall. art. 1, 2, 195, 166, 202, 205, ecc.; T. d. 1luglio 1926, n. 1130, art. 8; T. d. 6 maggio, art. 2; d. m. 11 gennaio 1931 sull’in-quadramento sindacale, ecc.). Alcune leggi usano come sinonimo di imprenditoreanche la parola � azienda �: es. r. d. 16 agosto 1934, n. 1386 sull’inquadramentodelle aziende esercenti il credito e l’assicurazione. Si tratta di metonimie giusti-ficate dalla considerazione che l’imprenditore, non solo sta nell’impresa (in sensoeconomico), ma ne e il capo e l’anima. Cio non toglie che nel linguaggio giuridicol’uso della parola � impresa � per �imprenditore � e un traslato che puo essereevitato, anche se l’imprenditore e una persona giuridica (cosı anche il codice, art.2221) (9).

6. — La definizione di imprenditore secondo il codice, risulta dall’art. 2082:�E imprenditore chi esercita professionalmente un’attivita economica organizzataal fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi �. Emerge da questa de-

5

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 6: PROFILI DELL’IMPRESA

finizione (malgrado qualche imperfezione, inevitabile come in tutte le definizioni) ilpuntuale riferimento della nozione giuridica d’imprenditore alla nozione economicadi impresa, come sopra delineata.

Dall’analisi della definizione dell’art. 2082 risulta infatti che, secondo il codice,e imprenditore:

a) � chi esercita �, cioe il soggetto di diritto (persona fisica o persona giuridica,persona giuridica privata o pubblica) che esercita in proprio nome: quindi, sevi e gestione rappresentativa, il rappresentato, non il rappresentante; la personagiuridica, non gli organi sociali, attraverso cui la persona giuridica esplica la suaattivita;

b) � un’attivita economica organizzata � cioe un’attivita imprenditrice (or-ganizzazione del lavoro altrui e del capitale proprio od altrui) il che importa daparte dell’imprenditore la prestazione di un lavoro autonomo di carattere organiz-zativo e l’assunzione del rischio tecnico ed economico correlativo. Non e quindiimprenditore chi esercita un’attivita economica alle dipendenze altrui e a rischioaltrui. Non e nemmeno imprenditore chi presta un lavoro autonomo di carattereesclusivamente personale, sia di carattere materiale, sia di carattere intellettuale.Non e quindi imprenditore chi esercita un semplice mestiere (la guida, il media-tore, il portabagagli, ecc.), ne di regola chi esercita una professione intellettuale(l’avvocato, il medico, l’ingegnere, ecc.), a meno che l’esercizio della professioneintellettuale non � dia luogo a una speciale attivita organizzata a forma d’impresa� (art. 2238), come nel caso dell’esercizio della farmacia, dell’esercizio di un casadi cura, dell’esercizio di un istituto di istruzione, ecc. La nozione di imprendi-tore non e pero legata a una particolare dimensione dell’impresa economica. Adifferenza di quanto prevedeva il progetto di codice di commercio del 1940, che-distingueva tra � impresa � (Unternehmen) (art. i) ed � esercizio professionale� dell’artigiano e del piccolo commerciante (art. 2) (Gewerbebetrieb), secondo ilnuovo codice civile (art. 2083) chiunque eserciti un’attivita organizzata, anche sedi modeste dimensioni, e imprenditore, sia pure con uno statuto speciale: quellodi piccolo imprenditore: il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo com-merciante, ne sono esempi. Il piccolo imprenditore si distingue dall’imprenditoreordinario solo per la prevalenza che nell’organizzazione della piccola impresa ha ilcoefficiente rappresentato dal lavoro proprio dell’imprenditore e dei suoi familiari,rispetto al coefficiente rappresentato dal lavoro altrui o dal capitale proprio odaltrui. In questo senso la precisazione contenuta nell’art. i della legge fallimentareha carattere interpretativo, non innovativo, rispetto all’art. 2083 (10).

c) � al fine della produzione per lo scambio di beni o servizi � rectius: � alfine della produzione per lo scambio o dello scambio di beni o servizi �. Risulta da

6

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 7: PROFILI DELL’IMPRESA

cio l’essenziale riferimento della nozione di imprenditore al concetto- economicodi impresa operante per il mercato (n. 2) (11). Ma qualunque organizzazioneproduttiva ai fini dello scambio da luogo a un’attivita imprenditrice. La distinzionetra � produzione (per lo scambio) � e � scambio � puro e semplice, fatta dall’art.2082, e una distinzione empirica, in relazione alla tradizionale distinzione dei duemomenti economici della produzione e della distribuzione dei beni. Ma anchela distribuzione dei beni, cioe il loro avvicinamento al mercato di consumo, e unaforma di accrescimento della loro utilita, cioe una forma di produzione. In sostanzacon le parole � al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi � il codiceintende dire che il concetto di imprenditore va riferito ad ogni settore dell’economia;agricola, industriale, commerciale, creditizia, ecc., salvo il raggruppamento dellediverse figure dell’imprenditore, in relazione all’oggetto dell’attivita imprenditrice,nei due fondamentali tipi di imprenditore agricolo e imprenditore commerciante aifini del loro diverso statuto legislativo;

d) � professionalmente�, cioe non occasionalmente, ma con carattere continua-tivo. Ne e conferma la disposizione dell’art. 2070, che volendo estendere l’efficaciadel contratto collettivo di lavoro, anche ai rapporti di lavoro relativi all’esercizionon professionale di un’attivita organizzata, considera il caso come estraneo allasfera dell’impresa. L’elemento della professionalita e naturalmente assorbito dallo� scopo statutario �, quando imprenditore e una persona giuridica costituita peruna determinata attivita imprenditrice; cosı nel caso delle societa.

Nel concetto di professionalita entra come elemento naturale, non pero essen-ziale, il fine di rimunerazione (profitto) come motivo dell’attivita dell’imprenditore(n. 2). Cio e in perfetta armonia anche con i principii della carta del lavoro, chericonosce espressamente il servizio sociale prestato dall’imprenditore (Dich. VII).L’abrogato codice di commercio distingueva tra semplice fine di produzione perlo scambio (fine di intermediazione) essenziale all’impresa come atto oggettivo dicommercio (art. 3) (12) e fine di speculazione, essenziale al concetto di imprendito-re professionale, cioe di commerciante (art. 8). Il nuovo codice si e pero staccato daqueste posizioni. Esso annovera infatti tra gli imprenditori anche gli enti pubblici,che esercitano un’attivita economica organizzata al fine della produzione e delloscambio di beni o servizi (art. 2093, 2201), indipendentemente dalla circostanza seessi si propongano o meno un fine di profitto, a rimunerazione della loro attivitaimprenditrice. E dunque certo che secondo il nuovo codice il concetto della pro-fessionalita dell’attivita imprenditrice si riduce al concetto della sua continuita,mentre l’elemento del fine di profitto entra in tale concetto solo come elementonaturale, non essenziale (13).

7

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 8: PROFILI DELL’IMPRESA

7. — B) Profilo funzionale: l’impresa come attivita imprenditrice. Poichel’impresa economica e un’organizzazione produttiva che opera per definizione neltempo, guidata dall’attivita dell’imprenditore, dal punto di vista funzionale o dina-mico l’impresa appare come quella particolare forza in movimento che e l’attivitaimprenditrice diretta a un determinato scopo produttivo.

Il progetto di codice di commercio del 1940 dava effettivamente la nozione diimpresa sotto questo profilo, considerando l’impresa come un particolare mododi attivita economica: � attivita organizzata ad impresa � (art. i). Anche ilnuovo codice civile usa molte volte la parola �impresa � in questo significato; cosıtutte le volte che parla di esercizio dell’impresa, di inizio dell’impresa, di duratadell’impresa (art. 2084, 2085, 2087, 2196, 2198, 2203, 2204, ecc.) e la relazioneministeriale espressamente avverte che l’impresa in senso funzionale �e l’attivitaprofessionale organizzata dell’imprenditore �. Nello stesso senso la parola impresae usata anche da altre leggi (ad es. cod. pen. art. 330, 331). E questo, infine, ilsenso che al concetto di impresa — come fatto giuridico — intenderebbe attribuireCARNELUTTI (in contrapposto al concetto di azienda come situazione giuridica)(14).

Poiche il nostro vocabolario non dispone di un’altra parola semplice come laparola impresa per esprimere il concetto di attivita imprenditrice,

non e facile resistere contro l’uso della parola impresa in tale senso, purche nonsia un uso monopolistico. Comunque, a parte la questione di parole, e indubbio cheil concetto di attivita imprenditrice ha una notevole rilevanza nella teoria giuridicadell’impresa; anzitutto perche per arrivare alla nozione di imprenditore bisognapartire dal concetto di attivita imprenditrice (n. 6); in secondo luogo perche dalladiversa natura dell’attivita imprenditrice — agricola o commerciale — dipende laqualificazione dell’imprenditore, come imprenditore agricolo o commerciale (art.2135, 2195); in terzo luogo per l’applicazione delle norme particolari relative airapporti di impresa.

8. — Secondo le premesse economiche anteposte, il concetto di attivita im-prenditrice implica un’attivita rivolta da un lato a raccogliere e a organizzare leforze di lavoro e il capitale necessari alla produzione o alla distribuzione di de-terminati beni o servizi, rivolta dall’altro lato a realizzare lo scambio dei beni oservizi raccolti o prodotti. L’analisi giuridica di questo concetto e stata gia fatta,per quanto di ragione, dalla teoria dell’impresa come atto obiettivo di commercio,secondo l’abrogato codice di commercio. Secondo tale teoria si consideravano co-me opera, zioni fondamentali d’impresa le operazioni passive rivolte alla raccolta e

8

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 9: PROFILI DELL’IMPRESA

all’organizzazione del lavoro e del capitale e le operazioni attive rivolte allo scam-bio dei beni e servizi raccolti o prodotti; e come operazioni accessorie d’impresa leoperazioni ausiliarie alle precedenti. Il collegamento di queste diverse operazioniveniva posto nel fine o motivo di organizzare la produzione per lo scambio (fine diintermediazione) (15). Quest’analisi conserva tutto il suo valore anche in relazioneall’ampio concetto di impresa adottato dal nuovo codice civile; cosı vale anche neiriguardi dell’imprenditore agricolo, che in tanto e imprenditore in quanto orga-nizza capitale e lavoro, o almeno lavoro altrui, e in quanto dirige la produzioneai fini dello scambio. L’attivita imprenditrice si risolve dunque in una serie dioperazioni (fatti materiali e atti giuridici) succedentisi nel tempo, e collegati fraloro da un fine comune. La professionalita dell’attivita imprenditrice importa, inpiu, l’elemento della costanza nel tempo di tale serie di operazioni e normalmenteil loro preordinamento al fine di profitto, connaturale se non essenziale all’impresaeconomica (n. 6 d).

Sulla base di quest’analisi, per accertare l’esistenza dell’attivita imprenditrice,occorre accertare l’esistenza delle operazioni fondamentali d’impresa. Per accer-tare l’esistenza dell’imprenditore occorre accertare in piu il carattere professionaledell’attivita imprenditrice. Accertata l’esistenza di un’attivita imprenditrice pro-fessionale, tutte le operazioni che vi sono funzionalmente connesse acquistano ilcarattere di operazioni di impresa e sono come tali soggette alla particolare disci-plina che il codice da ai rapporti di impresa (art. 1330, 1368, 1722, ecc.). Dallanatura agricola o commerciale dell’attivita imprenditrice, a norma degli art. 2135,e 2195, cod. civ., deriva poi la qualita dell’imprenditore, come imprenditore agri-colo o commerciale (16). Con analoghi criteri per le persone giuridiche pubbliche sideve accertare se e in quale misura il loro scopo riguardi l’esercizio di una attivitaimprenditrice, agli effetti di considerarle istituzionalmente imprenditrici (e cometali, di regola, inquadrate nelle associazioni professionali) oppure di considerarleimprenditrici �limitatamente alle imprese da esse esercitate � (art. 2093): Conanaloghi criteri, infine, va tracciata la linea di demarcazione tra societa (art. 2247)e comunione di godimento di beni (art. 2248), perche l’� attivita economica � ilcui esercizio in comune allo scopo di dividerne gli utili, e posto dall’art. 2247 comeoggetto tipico della societa, e precisamente l’attivita imprenditrice; la quale nellecosiddette societa di fatto puo essere solo occasionale (17).

9. — C) Profilo patrimoniale e oggettivo: l’impresa come patrimonio aziendalee come azienda. — Poiche l’esercizio dell’attivita imprenditrice da luogo al for-marsi d’un complesso di rapporti giuridici che fanno capo all’imprenditore (dirittosui beni di cui l’imprenditore si serve, rapporti coi prestatori di lavoro, coi fornitoridi merci e di capitali, con la clientela), il fenomeno economico dell’impresa, pro-

9

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 10: PROFILI DELL’IMPRESA

iettato sul terreno patrimoniale, da luogo ad un patrimonio speciale distinto peril suo scopo dal rimanente patrimonio dell’imprenditore (tranne se l’imprenditoree una persona giuridica, costituita per l’esercizio di una determinata attivita im-prenditrice, nel quale caso l’intero patrimonio della persona giuridica serve quelloscopo).

E noto che non sono mancate dottrine tendenti a personificare tale patrimo-nio speciale e a identificare in esso �l’impresa � come soggetto di diritto (personagiuridica) distinto dall’imprenditore (18). Ma queste tendenze non hanno trovatoaccoglimento ne nel nostro, ne in altri ordinamenti giuridici. Il nuovo codice (art.2362) ha adottato anzi particolari misure per contenere il fenomeno della societaper azioni con un solo azionista, al fine di evitare che questo mezzo indiretto serva asdoppiare la personalita dell’imprenditore: quella fisica e quella giuridica, costitui-ta dal suo patrimonio per l’esercizio della sua attivita professionale. E noto altresıche il nostro ordinamento giuridico ha sempre escluso ed esclude ogni costruzionetendente a fare del patrimonio speciale, di cui si parla, un patrimonio giuridica-mente separato dal rimanente patrimonio dell’imprenditore (patrimonio allo scopo;Sondervermogen; Patrimoine d’affectation) (19). Vale in proposito il principio ge-nerale per cui ciascuno risponde delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti efuturi, salve le limitazioni della responsabilita ammesse dalla legge (art. 2740 cod.civ.); ne vi e alcuna norma generale che deroghi a tale principio per l’imprenditore.Anche nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali dell’imprenditore, concor-rono tutti i suoi creditori, qualunque sia la causa del loro credito, inerente o noninerente all’esercizio delle attivita professionali dell’imprenditore (nel fallimento vie certo un fenomeno di separazione di patrimonio, ma secondo un diverso criterio)(19 bis).

L’individualita dell’organizzazione patrimoniale cui da luogo l’esercizio dell’at-tivita professionale dell’imprenditore, rispetto al rimanente patrimonio dell’im-prenditore, e tuttavia un fenomeno estremamente rilevante per il diritto, oltre cheagli effetti dei particolari obblighi legali incombenti all’imprenditore in relazionea tale patrimonio speciale (obbligo di uno speciale inventario, se il patrimonio ap-partiene a minori, art. 365; obbligo dell’indicazione analitica degli elementi di talepatrimonio, nell’inventario dell’imprenditore commerciale, art. 2217), soprattuttoagli effetti dei molteplici rapporti giuridici che possono riguardare tale patrimoniospeciale nella sua unita organica: rapporti di gestione volontaria (procura istitoria)e coatta (amministrazione giudiziaria); rapporti di trasferimento (vendita, donazio-ne, apporto in societa, legato, ecc.); rapporti di godimento (usufrutto, locazione);rapporti di concorrenza.

Tale patrimonio speciale dell’imprenditore e stato percio particolarmente stu-diato dalla dottrina (20) in relazione alle seguenti considerazioni: che si tratta di

10

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 11: PROFILI DELL’IMPRESA

un patrimonio risultante da un complesso di rapporti giuridici eterogenei (reali,obbligatori,, attivi e passivi) e aventi oggetti eterogenei (beni materiali, immobilie mobili, beni immateriali, servizi); che il contenuto di tale patrimonio speciale eseparabile, per modo che nei rapporti giuridici che lo riguardano e nei quali nonopera la legge (come nei casi di gestione coatta), ma la volonta privata (gestionevolontaria, trasferimenti, ecc.) questa puo allargare e restringere il contenuto ditale patrimonio a sua discrezione (patrimonio lordo; patrimonio netto da debiti oda alcuni debiti, ecc.); che infine la caratteristica eminente di tale patrimonio edi risultare da un complesso di rapporti organizzati da una forza in movimento— l’attivita dell’imprenditore — la quale ha la capacita di staccarsi dalla personadell’imprenditore e di acquistare in se stessa un valore economico (organizzazio-ne, avviamento); cosicche tale patrimonio appare come un’entita dinamica, nonstatica.

A tale patrimonio si e dato talora il nome di azienda, concepita questa comeuniversitas iurium (21). In realta azienda in questo senso vuol dire patrimonioaziendale (22).

10. — Col nome di azienda la dottrina dominante ha invece piu precisamenteindicato non il complesso dei rapporti giuridici che fanno capo all’imprenditoreper l’esercizio della sua attivita imprenditrice — cioe il patrimonio aziendale, —ma il complesso di beni (materiali e immateriali, mobili e immobili, secondo alcunianche i servizi) che sono gli strumenti di cui l’imprenditore si avvale per l’eserciziodella sua attivita imprenditrice. L’azienda in questo senso, come e noto, vieneda alcuni considerata come un’unita economica, ma non giuridica (cosiddette teo-rie atomistiche dell’azienda) (23); da altri invece come universitas rerum (24) ocome oggetto di diritti sui generis a certi particolari effetti (25). A queste teo-rie si contrappone infine la teoria che condensa il concetto di azienda — comeautonomo oggetto di diritto — essenzialmente nell’elemento (bene immateriale)dell’organizzazione dei diversi strumenti della produzione e quindi dell’avviamento(26).

11. — Non intendo in questa sede prendere posizione rispetto a queste diverseteorie, dal punto di vista dogmatico. Mi limito a rilevare che la nozione di azienda,data dal codice, � complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’eserciziodell’impresa � (art. 2555), considera certamente l’azienda come res. Pero e veroche sotto il titolo � dell’azienda � e in altre disposizioni (es. art. 2112) il co-dice non da solo la disciplina dell’azienda, come definita nell’art. 2555, ma da

11

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 12: PROFILI DELL’IMPRESA

anche sotto certi riflessi la disciplina del patrimonio aziendale, come complessodi rapporti giuridici facenti capo all’imprenditore per l’esercizio della sua attivitaimprenditrice. I due concetti di patrimonio aziendale (complesso di rapporti giu-ridici) e di azienda res (complesso di beni) risultano pertanto acquisiti al nuovocodice.

Si potra discutere se l’azienda, come complesso di beni, secondo il nuovo codice,rientri nel concetto di � universalita di mobili �, come definita nell’art. 816, o siaun oggetto di diritti sui generis, e in quest’ultimo caso se il suo nucleo essenzialenon sia veramente l’elemento immateriale costituito dall’organizzazione e dall’av-viamento (in questo senso, nel testo coordinato della relazione ministeriale e stataopportunamente soppressa la qualificazione dell’azienda come universitas rerum).Si potra altresı discutere se cio che il codice disciplina come patrimonio aziendalepossa a sua volta essere riguardato a certi effetti come autonomo oggetto di diritti,punto di vista non nuovo nella dottrina (vedi FADDA e BENSA, loc. cit.), a cuisostanzialmente ritorna SANTORO-PASSARELLI, nel configurare l’azienda comecentro di collegamento di rapporti giuridici (27).

Ma non par dubbio che, sulla base del codice, la distinzione gia fatta dalladottrina precedente tra il concetto di patrimonio aziendale e di azienda in sensostretto conservi tutto il suo valore. Del resto la distinzione risponde alla realtadelle cose, la quale insegna che nei diversi rapporti giuridici (di gestione, di tra-sferimento, ecc.) puo essere dedotta sia l’azienda come res, sia l’azienda comepatrimonio aziendale (compresi quindi i debiti). La disciplina data dal codice neltitolo VIII del libro del lavoro ha in proposito solo questa portata: che il codi-ce considera normalmente implicito nel trasferimento dell’azienda come res ancheil trasferimento, in certi limiti, del patrimonio aziendale; ma il codice lascia inmateria all’autonomia privata i piu larghi margini di liberta.

Comunque entrato nel codice il nomen iuris d’azienda, per designare il feno-meno economico dell’impresa sotto il profilo oggettivo, questo nomen iuris vincolal’interprete a non usare in senso giuridico la parola �impresa � nel significatoche il codice da alla parola � azienda �; anche perche la titolarita del dirittosull’azienda, per quanto normalmente spettante all’imprenditore, puo disgiunger-si dall’imprenditore, come nel caso di usufrutto e di affitto dell’azienda, in cuiimprenditore — colui che esercita l’attivita imprenditrice — e l’usufruttuario oil conduttore, pur conservando il nudo proprietario e il locatore la titolarita delproprio diritto sull’azienda. In questo senso non potremmo seguire il MOSSA, cheusa le parole impresa o azienda come sinonimi (28). Meno che meno possiamoseguire SANTORO-PASSARELLI, che considera l’impresa come una particolarespecies del genus azienda, nel senso che l’azienda si riferirebbe a qualsiasi organiz-zazione economica (azienda domestica, azienda del piccolo imprenditore, azienda

12

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 13: PROFILI DELL’IMPRESA

professionale del non imprenditore) e l’impresa si riferirebbe invece solo all’orga-nizzazione economica dell’imprenditore ordinario, cioe sarebbe l’azienda del medioe grande imprenditore (29).

La terminologia adottata da SANTORO-PASSARELLI e una terminologia per-sonale, in contrasto con quella del codice e come tale non ci sembra la piu idoneaa orientare l’interprete. La sola cosa che si puo dire e che oltre l’azienda dell’im-prenditore, considerata dal codice, vi sono altri tipi di azienda (es. l’azienda delprofessionista intellettuale) a cui si possono estendere talune regole dettate dalcodice per l’azienda dell’imprenditore.

12. — D) Profilo corporativo: l’impresa come istituzione. — Ho lasciato perultima la considerazione dell’impresa come istituzione, secondo il nostro ordina-mento corporativo e il nuovo codice civile. Mentre secondo i diversi profili sopraesaminati (impresa come imprenditore, impresa come attivita imprenditrice, im-presa come patrimonio aziendale e come azienda), l’impresa e considerata dal puntodi vista individualistico dell’imprenditore, secondo il profilo corporativo l’impresaviene considerata come quella speciale organizzazione di persone che e formatadall’imprenditore e dai prestatori d’opera, suoi collaboratori. L’imprenditore e isuoi collaboratori — dirigenti, impiegati, operai — non sono infatti semplicementeuna pluralita di persone legate fra di loro da una somma di rapporti individuali dilavoro, con fini individuali; ma formano un nucleo sociale organizzato, in funzionedi un fine economico comune, in cui si fondano i fini individuali dell’imprendito-re e dei singoli collaboratori: il raggiungimento del migliore risultato economiconella produzione. L’organizzazione si realizza attraverso la gerarchia dei rapportitra l’imprenditore — dotato di un potere di comando — e i collaboratori, tenutiall’obbligo di fedelta e di obbedienza nell’interesse comune.

Che sia questo il profilo corporativo dell’impresa non vi ha dubbio. Intendonol’impresa in questo senso la Carta del lavoro (Dich. VII) quando parla dell’impren-ditore come � organizzatore dell’impresa � e del prestatore d’opera come � col-laboratore attivo dell’impresa �; la relazione ministeriale al codice civile quandodice che l’impresa in senso istrumentale e l’� organizzazione del lavoro cui da luogol’attivita professionale dell’imprenditore� distinguendola dall’azienda � proiezionepatrimoniale dell’impresa � (rel. n. 834; n. 1035); il testo del codice civile quandosotto il titolo � Del lavoro nell’impresa � Libro V, Tit. II, da insieme lo statutodell’imprenditore e dei collaboratori nell’impresa; quando dice che l’imprenditoree il �capo dell’impresa � (art. 2086) e che i prestatori di lavoro hanno verso l’im-prenditore l’obbligo di Obbedienza e di fedelta, con le relative sanzioni disciplinari(art. 2104, 2105, 2106); quando parla dei requisiti delle diverse categorie di col-

13

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 14: PROFILI DELL’IMPRESA

laboratori �in relazione alla struttura dell’impresa � (art. 2095), e in numerosealtre disposizioni (art. 2145, 2173, ecc.) (30).

Solo sotto questo profilo si coglie inoltre il sostanziale significato del principiocorporativo che vuole considerato il lavoro come soggetto, e non come oggetto del-l’economia; perche se l’azienda appartiene all’imprenditore, dell’impresa, in sensocorporativo, formano parte come soggetti di diritto tanto l’imprenditore, quantoi suoi collaboratori. Solo sotto questo profilo si spiega infine l’orientamento dellalegislazione corporativa verso la considerazione dei prestatori di lavoro nell’impre-sa come � associati � dell’imprenditore per un fine comune, donde la tendenza afavorire la partecipazione dei prestatori di lavoro ai benefici dell’� impresa � e acreare adeguati organi corporativi, anche nell’interno dell’impresa, che permettanoai prestatori di lavoro di partecipare all’esame degli interessi comuni dell’impresa.

13. — La considerazione dell’impresa come organizzazione di persone, per unfine comune, nel senso ora indicato, porta ad inquadrare giuridicamente l’impresanella figura dell’� istituzione �.

La nozione di �istituzione � e stata elaborata dalla scienza del diritto pub-blico, in Italia specialmente da ROMANO (31), e precedentemente in Germaniada GIERKE (32), in Francia da HAURIOU (33). Istituzione e ogni organizza-zione di persone — volontaria o coatta — fondata su un rapporto di gerarchia edi cooperazione tra i suoi membri in funzione di uno scopo comune. Ogni istitu-zione crea nel suo interno un ordinamento elementare che, in quanto riconosciutodall’ordinamento giuridico dello Stato, che e l’istituzione sovrana, puo a sua voltaconsiderarsi come un ordinamento giuridico di grado inferiore (teoria della pluralitadegli ordinamenti giuridici di ROMANO).

Il riconoscimento di un’organizzazione di persone come istituzione non significapersonificazione — ne perfetta, ne imperfetta — dell’organizzazione. Istituzionee persona giuridica operano in direzioni diverse. Il conferimento della personalitagiuridica a un’organizzazione di persone ha essenzialmente lo scopo di riferire aun soggetto diverso dai singoli i rapporti giuridici esterni dell’organizzazione. Ilriconoscimento di un’organizzazione di persone come istituzione implica solo il rico-noscimento di un determinato modo di essere dei rapporti interni tra i componentidell’organizzazione in relazione a un fine comune. Certo, quando un’organizzazio-ne di persone e elevata dal diritto al grado di persona giuridica, il fenomeno dellapersonalita puo assorbire quello dell’istituzione anche nei rapporti interni (cosınelle societa). Ma la vita di un’organizzazione di persone come istituzione e unavita interna che per se stessa non implica affatto personificazione.

14

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 15: PROFILI DELL’IMPRESA

Il fenomeno giuridico della istituzione ha interessato particolarmente la scienzadel diritto pubblico, perche e nel campo del diritto pubblico dove — a parte laconsiderazione dello Stato come istituzione — il fenomeno ha le sue manifestazionipiu eminenti (il Partito, l’esercito, la scuola, ecc.). Ma anche nel dominio del dirittoprivato, e specialmente in quei settori che sono al confine col diritto pubblico,il fenomeno della istituzione ha gia richiamato l’interesse della scienza: esempiotipico di istituzione e certamente la famiglia.

14. — Ora l’impresa, sotto il profilo corporativo, offre un esempio tipico di isti-tuzione. Nell’impresa come organizzazione di persone, comprendente l’imprendito-re e i suoi collaboratori, ricorrono infatti tutti gli elementi caratteristici dell’istitu-zione: il fine comune, cioe il conseguimento di un risultato produttivo socialmenteutile, che supera i fini individuali dell’imprenditore (intermediazione, profitto) e deiprestatori di lavoro (salario); il potere ordinatore dell’imprenditore rispetto ai pre-statori di lavoro subordinati; il rapporto di cooperazione tra di essi; la conseguenteformazione di un ordinamento interno dell’impresa, che conferisce al rapporto dilavoro, oltre l’aspetto contrattuale e patrimoniale, un particolare aspetto istitu-zionale (34). Certamente la configurazione dell’impresa come istituzione prenderilievo solo nelle imprese di maggiori dimensioni: ma cio non impedisce di conside-rate come istituzione anche la piccola impresa a base familiare; si puo dire solo chein tal caso l’impresa come istituzione tende a coincidere con l’istituzione familiare.

E merito dei cultori del diritto del lavoro di avere per primi esaminato il fe-nomeno dell’impresa sotto il profilo istituzionale, in Italia soprattutto di GRECO(35). Le conclusioni di GRECO meritano pero qualche riserva per quanto riguardai rapporti fra il concetto di impresa come istituzione e quello di azienda. SecondoGRECO l’azienda rientrerebbe nel concetto di impresa-istituzione come parte deltutto. Ora, se con questo si vuol dire che l’impresa come istituzione non e un’or-ganizzazione di persone campata in aria; ma un’organizzazione di persone nellaquale l’imprenditore opera con i beni che costituiscono l’azienda, si dice una veritaovvia. Ma cio non vuol dire che il rapporto tra il concetto di impresa-istituzione eil concetto di azienda sia quello del � tutto � rispetto a � una parte �. Si tratta diaspetti diversi del fenomeno economico dell’impresa. L’azienda e oggetto di diritti,rispetto all’imprenditore; l’impresa-istituzione e un’organizzazione di persone, chenon ha diritti propri sull’azienda. L’azienda interessa soprattutto i rapporti ester-ni dell’imprenditore con i terzi; l’impresa-istituzione interessa i rapporti internitra l’imprenditore e i prestatori di lavoro. Il concetto di impresa-istituzione e diazienda stanno cioe su piani diversi.

Vero e solo che la titolarita dell’impresa, in senso economico, significa insie-

15

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 16: PROFILI DELL’IMPRESA

me, in senso giuridico, titolarita del patrimonio aziendale e titolarita del potere dicomando nell’impresa-istituzione. Cosicche col trasferimento dell’azienda si tra-sferiscono normalmente non solo i rapporti patrimoniali dell’imprenditore con iprestatori di lavoro (art. 2112), ma anche il potere ordinatore dell’imprenditore(attraverso una specie di investitura). Ma il complesso dei rapporti patrimoniali eil potere di comando, che fanno capo all’imprenditore, precisamente perche hannoun contenuto diverso — l’uno attinente all’aspetto patrimoniale, l’altro all’aspet-to istituzionale dell’impresa — non hanno nulla da guadagnare ad essere confusi.Comunque il codice non ha inteso confonderli mantenendo distinti il concetto diimpresa da quello di azienda e di patrimonio aziendale (36).

15. — Conclusioni. — Le osservazioni precedenti presuppongono che si usi ilconcetto di istituzione nel senso tecnico sopra delineato. Che se invece si usa ilconcetto di istituzione in senso generico, e si designa come istituzione il fenomenoeconomico dell’impresa nella sua interezza come il concetto di impresa e usato daSOPRANO (37) — allora nel concetto di impresa entra tutto: l’imprenditore co-me soggetto, l’attivita imprenditrice, il patrimonio aziendale e l’azienda, l’impresacome istituzione in senso tecnico. Come ho premesso, l’analisi dei diversi profiligiuridici dell’impresa sopra considerati non intende rompere l’unita del concetto diimpresa come fenomeno economico e quindi come materia di diritto; che l’impresaesiste e vive come fenomeno economico unitario, senza fratture. Ne tale anali-si intende negare che a certi effetti la disciplina giuridica dell’impresa investa ilfenomeno economico dell’impresa sotto tutti gli aspetti; cosı per es. per quantoriguarda le distinzioni tra impresa e piccola impresa; tra impresa pubblica e impre-sa privata; tra impresa agricola e impresa commerciale. Ma la tecnica del dirittonon puo dominare il fenomeno economico dell’impresa per darne una compiutadisciplina giuridica, senza considerarne distintamente i diversi aspetti, in relazioneai diversi elementi che vi concorrono.

In questo senso, a parte le quistioni di parole, le diverse opinioni della dottrinasul tema dell’impresa sopra esaminate, per quanto discordanti, sono destinate nonad elidersi a vicenda, ma, in certi limiti, a completarsi; e l’analisi dei diversi profilidell’impresa sopra compiuta contiene gia in se la traccia della teoria giuridicadell’impresa, la quale dovrebbe precisamente comprendere le seguenti parti: a)statuto professionale dell’imprenditore; b) ordinamento istituzionale dell’impresa(disciplina del lavoro nell’impresa); c) disciplina del patrimonio aziendale e dellaazienda; d) disciplina dell’attivita imprenditrice nei rapporti esterni (rapporti diimpresa).

Poiche la materia piu viva e piu ricca di contenuto nella teoria giuridica dell’im-

16

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 17: PROFILI DELL’IMPRESA

presa e data dall’impresa commerciale, la costruzione di questa teoria e soprattuttocompito — il nuovo compito — della scienza del diritto commerciale (38).

ALBERTO ASQUINI

Prof. ord. nell’Universita di Roma.

(1) SOPRANO, Il libro del lavoro nel nuovo codice civile, Torino, 1942 � Impresa e l’esercizioprofessionale di un’attivita economica organizzata ai fini di produzione o di scambio � (pag. 65);� l’azienda e parte dell’impresa che puo staccarsi dal tutto � (pag. 67); MOSSA, Trattato delnuovo diritto commerciale, Milano, 1942 (� Impresa e l’organismo vivente di lavoro e di cosemateriali ed immateriali destinato, in comunione di uomini e di capi, agli scopi dell’economiasociale � (pag. 165); � Noi impieghiamo il termine unico d’impresa, perche azienda non vuol direnulla di diverso � (pag. 337, nota 3); CARNELUTTI, Le nuove posizioni del diritto commerciale,in questa Rivista, 1942, I, 67. � L’impresa e un atto, l’azienda in atto; l’azienda e un ente,l’impresa in quiete � (pag. 68); GRECO, Profilo dell’impresa economica, Torino, 1942, L’impresae istituzionale in quanto �organizzazione costitutiva di un nucleo sociale � (pag. 14) e l’aziendae � una parte dell’impresa � (pag. 48); SANTORO PASSARELLI, L’Impresa nel codice civile,in questa Rivista, 1942, I, 376. � L’impresa e la stabile azienda produttiva di grande e inediadimensione � (pag. 390).

(2) Conforme il concetto d’impresa nell’economia moderna secondo la scienza economica:PAPI, Lezioni di economia politica e corporativa, 1940, pag. 99; VITO, Economia politicacorporativa, pag. 56 e seg.; DE FRANCISCI GERBINO, Economia politica corporativo, pag.324.

(3) Codice della navigazione, Libro I, Tit. III, da cui risulta che il concetto di � impresa dinavigazione � ha riguardo al fatto tecnico dell’armamento della nave indipendentemente dalloscopo economico dell’esercizio della navigazione.

(4) Sul concetto di fischio dell’impresa vedi CARNELUTTI, Il concetto di impresa nella leggesugli infortuni, Studi sugli infortuni, I, pag. 74; ASQUINI, Il contratto di trasporto di persone,1915, pag. 23; WIELAND, Handelsrecht, I, pag. 145.

(5) Il fenomeno economico dell’impresa e stato particolarmente studiato dalla scienza econo-mica nel sistema dell’economia liberale, che ha avuto nel secolo XIX — il secolo della rivoluzioneindustriale — il suo apogeo, ed ha segnato il definitivo passaggio dalla fase dell’economia artigia-na alla fase delle ’grandi concentrazioni di capitale e di lavoro moderne (grande industria, grandecommercio, grandi organizzazioni bancarie, ecc.). Ma l’impresa e la cellula fondamentale di qua-lunque tipo di economia organizzata. Diverso ne e solo l’ordinamento . Nel sistema dell’economia

17

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 18: PROFILI DELL’IMPRESA

liberale l’iniziativa privata nell’impresa era soggetta solo alle leggi naturali del mercato; mentre loStato si riservava essenzialmente la funzione di garantire l’ordine nella concorrenza (che, di frontealle dimensioni assunte dalle crisi economiche nella moderna produzione di massa, aveva finito coldivenire, in realta, disordine). Dove, come in Russia, il crollo dell’economia capitalistica priva-ta ha portato all’instaurazione di un’economia capitalistica collettivizzata, l’impresa e divenutaparte dell’organizzazione monopolistica della produzione da parte dello Stato e come tale operasulla base di piani politici piu o meno mastodontici, imposti dallo Stato, arbitro del mercato.Nella maggior parte dei paesi, anche di quelli sedicenti liberali, in cui il superamento dell’econo-mia del secolo scorso ha portato all’instaurazione di un’economia controllata, qualunque ne siail sistema, l’impresa e rimasta di regola affidata all’iniziativa privata, pero sulla base di pianiindividuali coordinati dallo Stato nell’interesse collettivo. A questi principi e particolarmenteinformato il nostro sistema di economia corporativa, secondo la Carta del lavoro, che consideral’impresa privata come � lo strumento efficace e piu utile nell’interesse della Nazione � (Dich.VII). Solo � quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in gioco interessipolitici dello Stato � l’impresa privata viene sostituita dall’impresa pubblica in gestione direttadallo Stato (Dich. IX). Non e vero dunque che in regime di economia corporativa l’imprenditoreprivato si trasformi in un pubblico funzionario della macchina economica burocratica dello Statosenza proprio rischio. Anche in regime di economia corporativa l’impresa privata gode di unapropria sfera di autonomia e l’imprenditore svolge una propria iniziativa a proprio rischio, cheimplica un lavoro creativo e organizzativo, avente nel � profitto � la sua specifica rimunerazione.Solamente, l’applicazione del principio del rischio e del profitto non resta piu rimessa al solo giocomeccanico delle leggi economiche, in funzione delle condizioni di concorrenza e di monopolio incui operi l’impresa, ma viene moderata politicamente dallo Stato, in relazione ai fini superioridi interesse nazionale. In relazione a questi fini ha in particolare assunto nuove forme o almenonuovi atteggiamenti l’organizzazione del lavoro nell’impresa, considerandosi i prestatori di lavoronell’impresa come collaboratori dell’imprenditore a servizio di un interesse comune. Cio puo in-fluire sulla stessa struttura giuridica del rapporto di lavoro, che puo assumere forme associativein luogo della forma di un rapporto di scambio (come avviene nell’organizzazione dell’impresaagricola a mezzadria); ma influisce comunque sull’aspetto istituzionale della impresa e quindidel rapporto di lavoro, anche quando questo conserva sotto l’aspetto patrimoniale la strutturadi un rapporto di scambio (salariato) (n. 14). In questo senso l’impresa corporativa perde quelcarattere individualistico e speculativo che ha l’impresa capitalistica nell’economia liberale, perassumere una funzione non solo economica, ma anche politica ed etica (cfr. PAPI, op. cit., pag.108; VITO, op. cit. pag. 60; DE FRANCISCI GERBINO, op. cit., pag. 353).

(6) L’impresa come atto obiettivo di commercio era prevalentemente considerata sotto ilprofilo di atto di intermediazione nello scambio del lavoro. BOLAFFIO, Commentario, I, n. 40;ROCCO, Principii, n. 46; CARNELUTTI, Il concetto d’impresa, cit., pag. 67, nota 2.

(7) CARNELUTTI, idem, pag. 72.

(8) CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, 1940. La forza e la debolezza della Teoria diCARNELUTTI stanno nel suo modo di concepire il diritto, che fa piu credito alla logica che allastoria. Metodo a certi effetti certamente semplificatore, quando e usato da un grande maestrocome CARNELUTTI; ma metodo che nasconde la relativita storica dei concetti giuridici, chepure e essenza del diritto. Il concettualismo di CARNELUTTI, fondato sulle categorie del tempoe dello spazio, e lineare e avvincente; ma postula un ordinamento giuridico staccato dalla storia,cioe.... fuori dal tempo e dallo spazio.

(9) Concordi in questo rilievo: CARNELUTTI, Le nuove posizioni; SANTORO-PARSARELLI,

18

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 19: PROFILI DELL’IMPRESA

loc. cit.

(10) L’interpretazione del concetto di piccolo imprenditore data dalla legge fallimentare (nelsenso che viene presunto piccolo imprenditore, iuris et de iure, colui che dimostri di trovarsi nellecondizioni — sufficienti, non necessarie — ivi previste) spiega quindi la sua efficacia anche oltrei limiti dell’istituto fallimentare. Conf. BIGIAVI, Sulla nozione di piccolo imprenditore, Dir.fall., 1942, II, pag. 188. Allo stesso risultato giungono GRECO, Profilo, pag. 25; MOSSA, Foroit., 1942, I, 1129; FERRARA j., Gli imprenditori e le societa, 1942, pag. 26, 27; SANTOROPASSARELLI, in questa Rivista, 1942, I, pag. 384, pur considerando la disposizione dellalegge fallimentare derogatrice, non interpretatrice del codice civile. Dissenzienti nel senso cheil concetto di piccolo imprenditore dato dalla legge fallimentare spiegherebbe il suo effetto solonei limiti di applicazione della legge fallimentare: ANDRIOLI, Sul piccolo imprenditore, Foroit., 1942, 796-797; SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, 1943, pag. 28; JAEGER, Il piccoloimprenditore, in questa Rivista, 1942, II, 290; VALERI, Brevi note, in questo fascicolo pag. 51.

(11) Il dubbio manifestato in proposito da SANTORO PASSARELLI, cit., pag. 387, nota49, non ha ragione d’essere, tenuto conto dell’art. 2070, di cui appresso sub d).

(12) Vedi autori citati alla nota 5.

(13) Confr. GRECO, Profilo, pag. 30.

(14) CARNELUTTI, Le nuove posizioni, cit., pag. 68. Conf. NAVARRINI, Tratt., I,pag. 228, nota 3. La distinzione di CARNELUTTI tra impresa e azienda corrisponderebbe alladistinzione che si fa nella dottrina germanica tra Die Unternelmung e Das Unternehmen.

(15) Vedi autori citati a nota 5.

(16) Le nozioni di attivita commerciale e di attivita agricola sono complementari. La nozionedi attivita agricola serve in realta solo a limitare il concetto di attivita industriale, di cui all’art.2195, n. 1. Cosicche si pub dire che nel sistema del codice ogni attivita imprenditrice che nonrientri nel concetto di attivita agricola, e commerciale, e che la suddistinzione delle diverse cate-gorie di attivita commerciali, fatta nell’art. 2195, ha solo carattere descrittivo. Che poi l’eserciziodelle professioni intellettuali non sia di regola considerato dal codice attivita imprenditrice risultadall’art. 2238. Conf. FERRARA j., op. cit.

(17) Dalla natura commerciale dell’attivita imprenditrice, come oggetto della societa, derivapoi la natura commerciale della societa, con il rilievo che per le societa di fatto la commercialita ein funzione di un’attivita imprenditrice commerciale anche occasionale. In questo senso VALERI(Brevi note, in questo fascicolo, pag. 46), acutamente osserva che l’atto obiettivo di commerciosopravvive a certi effetti anche nel nuovo codice civile.

(18) ENDEMANN, Deutsche Handelsrecht, 25-17; VALERY, Annales de droit commercial,1902, n. 14.

(19) BEKKER, Pandekten, I, 40, app. I, pag. 134; Zweckvermogen, ecc., in Zeits.f. dasHandelsrecht, IV, pag. 499; VALERY, loc. cit.

(19 bis) La sola ipotesi in cui il patrimonio aziendale trova forse nel nuovo Codice unaspeciale disciplina come patrimonio separato e quella dell’amministrazione giudiziale previstadall’art. 2091.

19

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 20: PROFILI DELL’IMPRESA

(20) FADDA e BENSA, Note alle Pandette di WINDSCHEID, I, 2, pag. 491 e seg.; LALUMIA, Trattato di dir. commerc., pag. 222; ASCARELLI, Istituzioni, pag. 40; WIELAND,Handelsrecht, pag. 244; PISKO, Lehrbuch des Oest. Handelsrecht, pag. 55.

(21) FADDA e BENSA, loc. cit.

(22) Vedi autori citati a nota 20. Confr. GRECO, Profilo, pag. 51. Nello stesso sensoSOPRANO parla dell’azienda come entita patrimoniale � (op cit., n. 75).

(23) SCIALOJA, Foro it., 1883, I, 1906; BARASSI, Diritti reali, pag. 151; MESSINEO, Ist.,§ 28; ASCARELLI, Ist., pag. 41.

(24) In questo senso la dottrina dominante: VIVANTE, Tratt., II, n. 842; NAVARRINI,Tratt., II, n. 1418; COVIELLO, Manuale, pag. 259; ROCCO, Principi, pag. 275; ROTONDI,Diritto industriale, n. 29.

(25) In questo senso FERRARA, Trattato dir. civ., n. 17o, considera l’azienda come or-ganizzazione di cose o istituzione (aderente VALERI, in questa Rivista, 1928, II, pagina 108);CASANOVA, Studi sull’azienda, pag. 105, considera l’azienda come un collegamento di beni adestinazione complementare; BARBERO, Le universita patrimoniali, n. 103, vede nell’aziendaun particolare modo di considerare i beni che la compongono a particolari effetti; CARNELUT-TI, Le nuove posizioni, pag. 62, sembra voler considerare l’azienda come una sintesi sui generisdi due universitates rerum et personarum.

(26) ISAY, Das Rechts des Unternehmens, pag. 10, 23, 27; PISKO, Lehrbuch, pag. 56;MULLER-ERZBACH, Deutsches Handelsrecht, I, pag. 72; THALLER-PERCEROU, Traite I,n. 79 e seg.

(27) SANTORO PASSARELLI, op. cit., pag. 14-15. La novita della tesi di SANTOROPASSARELLI starebbe in questo: che cio che egli chiama � centro di riferimento di soggetto didiritto (n. 15). E cio perche col concetto di patrimonio e di successione nella titolarita del patri-monio non si spiegherebbe la permanenza della proposta, dell’accettazione, del mandato, dellarappresentanza, malgrado il mutamento della persona dell’imprenditore, e non si spiegherebbeneppure quale sia il bene tutelato dalla legge nella repressione della concorrenza sleale. Sono dueargomenti poco probanti. La successione nella proposta, nell’accettazione, nel mandato, nellarappresentanza, gia ammessa da molte legislazioni straniere come principio generale, indipenden-temente da ogni riferimento all’azienda, e stata sempre giustificata anche da noi (BONFANTE,La successione nella promessa, in questa Rivista, 1927, I, 1) operando col concetto di successionenel patrimonio. La epressione della concorrenza sleale, d’altra parte, tutela l’organizzazione el’avviamento dell’azienda, che la dottrina piu moderna sull’azienda (aut. cit., nota 26) consideracome il nucleo essenziale dell’azienda, autentico bene immateriale oggetto di diritto.

(28) MOSSA, Trattato, I, n. 387 e seg.

(29) SANTORO PASSARELLI, op. Cit., n. 9. Conf. MESSINEO, Ist., § 28; LA LUMIA,Tratt., n. 150. La distinzione tra azienda e impresa, corrisponderebbe alla distinzione che si fanella letteratura germanica tra Betrieb e Unternehmen. Pero secondo la terminologia germanica,i concetti di Betrieb e di Unternehmen non differiscono per ragione di dimensioni, ma stanno sudue piani diversi. Betrieb e l’organizzazione produttiva in rapporti giuridici � si troverebbe inuna zona intermedia tra il puro oggetto e il puro relazione a suoi fini tecnici (uno stabilimento, unufficio); Unternehmen e l’organizzazione produttiva in relazione ai suoi fini economici (HUECK,

20

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 21: PROFILI DELL’IMPRESA

NIPPERDEY-DIETZ, Kommentar alla legge germanica sull’ordinamento del lavoro, 3a ediz.,pag. 96, 97).

(30) E giusto il rilievo di SANTORO PASSARELLI (pag. 386) che la disciplina del rapportodi lavoro dipendente e unitaria, sia che si svolga nell’impresa o fuori dell’impresa. Il codicenon dice nulla di diverso, perche pure avendo collocato — per ragioni di opportunita — taledisciplina sotto il titolo dell’impresa, alla stessa disciplina si richiama anche per i rapporti dilavoro estranei all’impresa (art. 2238, 2339). Pero dove c’e l’impresa �il mezzo proprio in cui sisvolge il rapporto di lavoro � e, per definizione, l’impresa. Che poi i rapporti di lavoro relativiall’impresa, sotto l’aspetto patrimoniale, entrino nel concetto di azienda, in senso ampio (rectius:di patrimonio aziendale), e un altro modo di considerarli.

(31) ROMANO, L’ordinamento giuridico, 1917, § 6; RASPONI, Il potere disciplinare, 1942,pag. 57; ORIGONE, Su di una combinazione fra la teoria del diritto naturale e quella dell’isti-tuzione, in Scritti in onore di ROMANO, I, pag. 367.

(32) GIERKE, Deutsches privatrecht, I, § 15, 19, 59.

(33) HAURIOU, Principes de droit public, 1916, pag. 48; Precis de droit constitutionnel1929, I, 2, § 3; RENARD, La theorie de l’institution, 1930.

(34) SANTORO PASSARELLI, pag. 385 e nota 44, don si nasconde questo profilo dell’impre-sa, che anche nell’ordinamento germanico del lavoro ha acquistato un rilievo eminente, secondola nozione della Betriebsgemeinschaft (HUECK-NIPPERDEY-DIETZ. Komm. cit., pag. 23),da non confondersi col generico concetto di Gemeinschaft applicato alle situazioni contrattua-li. La Betriebsgemeinschaft corrisponde precisamente al nostro concetto di impresa-istituzione.Ma allora non vedo perche SANTORO PASSARELLI, pag. 380, ritenga che il concetto diimpresa-istituzione sia � un’artificiale nozione legislativa, senza aderenza con la realta �.

(35) GRECO, Contratto di lavoro, n. 24, 26; Profilo, pag. 14 e autori ivi citati, nota 2.Aggiungi ora VALERI, in questo fasc., pag. 33.

(36) Un istituto che nel suo contenuto economico e sociale sta all’estremo opposto dell’im-presa corporativa, ma che puo essere tuttavia utilmente evocato per intendere i due aspettiistituzionale e patrimoniale dell’impresa (impresa-istituzione e azienda), e l’istituto medioevaledel feudo terriero, la cui titolarita importava oltre che la titolarita di un complesso di dirittipatrimoniali, la titolarita di un complesso di poteri sovrani. In questo senso si potrebbe dire cheanche nell’impresa vi e una sfera di signoria (Herrschaftsbereich) (impresa in senso stretto) e unasfera di patrimonialita (azienda). Alcuni autori germanici, operando con questi concetti, vor-rebbero bensı unificarli nel concetto di Unternehmen (cosı FEHR, Unternehmen, in Handw. derRechtswissenschaft, VI, pag. 246, richiamandosi agli studi di OPPIKOFER). Ma, come riconoscelo stesso OPPIKOFER (Das haufmannische Unternehmen in Rechtsvergleichendes Handw., VII,pag. 24), anche nel diritto germanico, il concetto di Unternehmen, come azienda, e usato solonel suo contenuto patrimoniale.

(37) SOPRANO, Il libro del lavoro, n. 39.

(38) Fondamentale per la storia della dottrina commercialistica dell’impresa e il recenteappassionato volume di MOSSA (Trattato del nuovo diritto commerciale, Milano, 1942), di cuiho potuto tener conto solo parzialmente in questo scritto.

21

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.

Page 22: PROFILI DELL’IMPRESA

22

Documento in concessione a Eustachio Cardinale <[email protected]> (cod. 157072x872073b76e) -- Il 02/10/2015 alle 17:50:50

RivistaDelDirittoCommerciale.it (c) - Tutti i diritti sono riservati.