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Osservazioni all’impianto a biogas di Gallicano nel Lazio Nella giornata di ieri (31 marzo’014) sono state trasmesse, alla Regione Lazio, le osservazioni all’impianto di produzione di energia elettrica da biogas che il Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) vorrebbe realizzare nella tenuta di Passerano. Lo studio, redatto dal p.i. Giancarlo Ceci e dal Comitato per Gallicano e fatto proprio da tutti i consiglieri di opposizione del Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI, (BIOMASSE E FOTOVOLTAICO ), PREVISTO NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO (RM) LOCALITA’ COLLE DEGLI ZECCHINI. (Proponente il progetto: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO)

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Osservazioni all’impianto a biogas di Gallicano nel LazioNella giornata di ieri (31 marzo’014) sono state trasmesse, alla Regione Lazio, le osservazioni all’impianto di produzione di energia elettrica da biogas che il Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) vorrebbe realizzare nella tenuta di Passerano. Lo studio, redatto dal p.i. Giancarlo Ceci e dal Comitato per Gallicano e fatto proprio da tutti i consiglieri di opposizione del Comune di Gallicano nel Lazio (Rm)

OSSERVAZIONI

AL PROGETTO DI UN IMPIANTO PER LA

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA

FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI,

(BIOMASSE E FOTOVOLTAICO ), PREVISTO

NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO (RM)

LOCALITA’ COLLE DEGLI ZECCHINI.(Proponente il progetto: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO)

Documento prodotto a valle dell’audizione tenuta in

Commissione Ambiente del Consiglio Regionale del Lazio in

data 11/02/2014

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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014

INDICE

1. PREMESSA

2. INQUADRAMENTO NEL CONTESTO COMUNALE

3. UBICAZIONE DELL’IMPIANTO

4. AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

5. VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO

6. CRITICITÀ E NORMATIVE

a. Normative Europee

b. Normative Nazionali

c. Normative Regionali

7. OSSERVAZIONI TECNICO-AMBIENTALI

8. AMBIENTE IDROGRAFICO

9. COGENERAZIONE: POTENZA ELETTRICA E POTENZA TERMICA

PRODOTTE

10. COMPOST PRODOTTO

11. IMPATTI NEGATIVI SUL PAESAGGIO

12. CONSIDERAZIONI DELL’ A.S.P.

13. RUMORE

14. EMISSIONI ODORIFERE

15. STUDIO DEI VENTI

16. BIOTUNNEL

17. MONITORAGGIO SCARICHI IN ATMOSFERA

18. EMERGENZA EMISSIONI (FERMO MOTORE E ATTIVAZIONE

“TORCIA”)

19. EMERGENZA INCENDIO

20. TRAFFICO VEICOLARE

21. QUADRO PROGETTUALE

22. QUALITA AMBIENTE – BENESSERE E SALUTE UMANA

23. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

24. FIDEJUSSIONE

25. CONCLUSIONI

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1 - PREMESSA

L’impianto per la produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili che il Comune di

Gallicano, come proponente, vorrebbe realizzare, si collocherebbe in un appezzamento di terreno

della tenuta Passerano. L’azienda agricola ha un’estensione di quasi 900 ettari, pari a circa 1/1000

della superficie agricola laziale, in essa, attualmente, sono allevati circa 350 bovini della razza

frisona italiana, e praticate le attività agricole per le coltivazioni di: grano, orzo, mais e fieno

utilizzate per l’alimentazione animale.

L’intera tenuta di Passerano, all’interno della quale si trova un castello medioevale, è passata di

proprietà alla Regione Campania che la gestisce attraverso la SAUIE s.r.l. di Napoli. L’Ente

Regionale Campania ha l’obbligo di utilizzare i profitti ricavati da tali beni, con attività a favore

dell’Istituto pro ciechi Colosimo di Napoli.

Nel progetto si fa riferimento alla realtà urbana di Gallicano e alle sue zone rurali con bassa

intensità abitativa, ma non viene messo nella giusta evidenza il nucleo abitativo di prossimità.

L’impianto, nella posizione definita, dista meno di 400 mt. dalle prime abitazioni di “VALLE

MARTELLA”, frazione del Comune di Zagarolo, urbanisticamente complessa e con circa 5.000

residenti.

2 - INQUADRAMENTO NEL CONTESTO COMUNALE

Nel vigente piano Regolatore del Comune di Gallicano, l’area interessata dal progetto ricade nella

Zona Agricola E3. In data 10-06-2011, con delibera n. 259, la Giunta Regionale del Lazio ha

approvato la variante generale al P.R.G. di Gallicano del Lazio, riclassificando l’area interessata

dall’intervento in E2 Agricola.

Si evidenzia che il terreno sul quale si vorrebbe realizzare l’impianto di “Trattamento Rifiuti e

produzione di Energia Elettrica”, risulta essere, a tutt’oggi, di proprietà della Regione Campana.

L’Amministrazione Comunale di Gallicano non ha mai prodotto documentazione inerente la

procedura di esproprio della parte del territorio, interessata dal progetto, della tenuta Agricola di

Passerano, che risulta essere ancora della Regione Campania, che la gestisce attraverso la SAUIE

s.r.l. di Napoli.

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Si fa presente, inoltre, che sull’intero comprensorio della tenuta di Passerano pende tuttora dinanzi

al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana

procedimento, contraddistinto con il numero di R.G. 9/1992, con il quale l’Università Agraria di

Gallicano nel Lazio rivendica l’esistenza di usi civici gravanti sulla tenuta in questione; che la

qualitas soli in via di accertamento nel suddetto procedimento è tutt’altro che indifferente ai fini

dell’acquisizione e dell’acquisibilità delle terre in questione, anche tramite il procedimento

espropriativo, potendo essa condizionare l’esperibilità e comunque la validità del procedimento

stesso; a tal fine si evidenzia che a pag. 307 del piano regionale dei rifiuti, tabella 16-2.1, quarta

riga, in "criteri di localizzazione degli impianti" è indicata come TUTELA INTEGRALE le aree

assegnate alle università agrarie L.R. 24/98 art. 11 e s.m.i. e N.T.A. P.T.P.R. art.39. In particolare

la L.R. 24/98  introduce il criterio di tutela integrale di tutte le aree dichiarate di notevole

interesse, interessate da preesistenze archeologiche, o da vincoli idrologici, inoltre richiama

esplicitamente l'adozione della L. 431/85 su: fasce costiere marine, fasce costiere lacunari, corsi di

acque pubbliche, montagne sopra i 1200 mt, parchi e riserve naturali, aree buscate, AREE DELLE

UNIVERSITÀ AGRARIE e di USO CIVICO, zone umide, aree di interesse archeologico.

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3 - UBICAZIONE DELL’IMPIANTO

Nell’individuazione di Prossimità di elementi rilevanti, indicati nei criteri localizzativi del Piano

Regionale di Gestione dei Rifiuti, sono riportate le distanze dall’area di progetto, dell’urbanizzato

e delle attività antropiche significative. Si segnala che dette distanze non coincidono con quelle

verificate dal Comitato e dai proprietari/titolari di aziende agricole e/o edifici

Dall’impianto in progetto, le abitazioni distano meno di 400 mt. mentre ad una distanza di c.a. 600

mt si rilevano delle Presenze Antropiche significative che non sono state minimamente

menzionate nell’elaborato, quali : Scuole, Attività commerciali, Attività ricreative.

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La scelta dell’ubicazione dell’impianto si pone in contrasto, anche, con le prescrizioni di cui

all’art. 177, comma 4, D.Lgs 152/2006 che stabilisce, tra l’altro, che i rifiuti devono essere gestiti

“senza danneggiare il paesaggio ed siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa

vigente”.

Tale localizzazione, inoltre, non tenendo affatto conto delle disposizioni in materia di tutela

individuate sia dal PTPR che dal PTP n.9 che dal PTPG, viola anche le disposizioni di sostegno

del settore agricolo, che le sottendono, ed è totalmente incompatibile con le stesse.

Detta localizzazione, relativa ad un impianto industriale che dovrebbe trattare rifiuti solidi urbani

per 40.000 t/anno, è, quindi, in contrasto anche con il disposto dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs

387/2003, in quanto si pone in direzione totalmente contraria al sostegno del settore agricolo

auspicato dal Legislatore, “con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni

agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del

paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”, che trovano il loro necessario presupposto

proprio nella tutela garantita dagli strumenti urbanistici sopra richiamati.

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L’art.7 della legge 57/2001 dispone che: “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in

coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo

economico e sociale dell'agricoltura, (…), individuando i presupposti per l'istituzione di distretti

agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della

biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale (..), privilegiando le iniziative dell'imprenditoria

locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, (..), comprese quelle

relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti

alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, (..), di trasformazione e commercializzazione dei

prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle

imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la

qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione,

promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva

biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle

condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei

prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e

regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il

rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e

tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare

riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia

con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo

occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire

l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione

della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale; (…)”.

Tali condizioni, per quanto attiene l’agricoltura, hanno trovato riscontro nel D.Lgs. 18 maggio

2001, n. 228 Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, proprio al fine di

sostenere lo sviluppo di una realtà agricola di qualità ed in linea con gli indirizzi europei, volta a

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favorire l’imprenditoria giovanile ed a valorizzare la figura dell’imprenditore agricolo per un

nuovo tipo di impresa agricola multifunzionale.

La realizzazione dell’impianto de quo nell’area indicata non tiene conto di nulla di tutto questo

compromettendo le linee di sviluppo delineate in detta importantissima normativa a danno di tutti

coloro che da sempre tutelano, vivendoci e coltivando quel territorio, e che oggi grazie a questa

legge sono messi in condizione di fare una attività agricola diversa e più competitiva, in

conformità agli indirizzi di sviluppo europei.

Nessuna di queste disposizioni consente la realizzazione di impianti industriali di smaltimento

rifiuti nel luogo prescelto.

4 - AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Il sito indicato nel progetto è indicato nel P.T.P.R. come “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore”

e a norma dell’art. 51 della L.R. 38/99 è inserito nelle aree tipizzate del Piano Paesaggistico come

“Area agricola identitaria della campagna romana delle bonifiche agrarie”.

Il sito ricade ed è individuabile nelle aree dei Parchi Archeologici e culturali indicati nella Tavola

C del P.T.P.R. – “Beni del Patrimonio Culturale” , art. 31 ter L.R. 34/98. L’area di progetto è

prossima al bene puntuale di natura archeologica denominato Colle degli Zecchini, dal quale la

normativa di tutela prevede una distanza di rispetto di 100 mt. Nell’area di progetto è indicata,

inoltre, la presenza di una viabilità antica per la quale è prevista una fascia di rispetto di 50 mt.

(“Forma Italiae “ – Un. Accademica Nazionale, Istituto di Topografia Antica dell’Università di

Roma. “Carta Archeologica” – Prof. Giuseppe Lugli) .

La procedura autorizzativa, alla quale è stato sottoposto il progetto, ha visto il MIBAC (Ministero

dei Beni Ambientali e delle Attività Culturali) emettere parere negativo, con conseguente

sospensione della Conferenza dei servizi e in attesa, inoltre, della VIA (Valutazione di Impatto

Ambientale) regionale.

In data 05/04/2013 con la Determina N° 05/04/2013, la VIA otteneva, dagli uffici regionali

preposti, “Parere favorevole con prescrizione”. Non definendo e superando di fatto, nella

pronuncia di Compatibilità Ambientale, i dubbi emersi in prima istanza.

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(riferimenti da sito regionale)

5 - VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO

La Provincia di Roma sulla base della richiesta dei Comuni del territorio e del mondo

dell’associazionismo, avviava, nel 2000, la redazione di un programma di interventi finalizzati alla

tutela ed alla valorizzazione degli habitat naturali, dei paesaggi e dell’ambiente dell’Agro Romano

Antico, da redigere nel rispetto delle linee guida di Agenda 21 locale e tenendo contro dei progetti

già in essere o in corso di elaborazione presso le Amministrazioni locali interessate da integrare in

un’ottica d’area vasta.

Il  Programma di interventi per la valorizzazione dell’Agro Tiburtino-Prenestino redatto da un

gruppo coordinato dal prof. Giuseppe Imbesi del Dipartimento di Architettura e Urbanistica per

l’Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza, veniva adottato dalla Giunta Provinciale con

propria Deliberazione n. 402/19 del 12/05/2004. Il Programma si presentava come un sistema di

interventi con contenuti diversi, di competenza di differenti figure istituzionali (amministrazioni,

enti locali, privati, ecc), realizzabile per parti e secondo una gradualità temporale che, partendo

dalla vocazione propria dell’area, delinea un modello di sviluppo fortemente connesso ai requisiti

ambientali del territorio.

Sulla base del Programma, e considerato che l’Agro Tiburtino Prenestino rappresenta un’area

vasta omogenea con un patrimonio ambientale e culturale di notevole interesse da tutelare e

valorizzare, anche per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area stessa, la Provincia di Roma,

in qualità di capofila ed a nome e per conto dei Comuni interessati,  presentava nel 2005,  alla

Regione Lazio, ai sensi dell’art.2 della legge regionale 40/99, la candidatura dell’Agro Tiburtino

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Prenestino, quale area di programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e

turistica del territorio.

Sempre nel 2005 veniva avviata una collaborazione con le Sezioni di Roma e Tivoli

dell’Associazione Italia Nostra per la realizzazione di azioni preliminari e propedeutiche

all’attuazione del suddetto Programma e, in particolare di una Guida e di un progetto di

comunicazione integrata rivolta agli utenti esterni per promuovere gli aspetti ambientali, culturali

e paesaggistici del territorio e la sua corretta fruizione. 

Nell’aprile del 2007 il Servizio Ambiente stipulava una Convenzione con la Federazione Italiana

Escursionismo – Comitato Lazio e le Sezioni CAI di Tivoli e Palestrina per affidare loro le attività

di pulitura, segnatura e messa in sicurezza di 10 percorsi a piedi e che sarebbero stato descritti

nella Guida e rappresentati nella Carta dei sentieri.

Veniva stipulato, nel dicembre 2007, un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione, la tutela e lo

sviluppo sostenibile dell’Agro Romano antico tra la Provincia di Roma e sette delle

amministrazioni comunali dell’Agro (Casape, Castel San Pietro Romano, Castel Madama,

Gallicano nel Lazio, Poli, San Gregorio da Sassola e Tivoli).  Il Protocollo, fortemente voluto dai

Comuni ed  approvato con Deliberazione di G.P. n. 1463/43 del 21/11/2007, costituisce un atto

programmatico che impegna gli Enti sottoscrittori a caratterizzare la propria politica territoriale

sulla base di obiettivi di valorizzazione generale del territorio stesso.

Veniva stipulato, l’8 febbraio 2008, tra l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Roma (oggi

Assessorato alle Politiche dell’Agricoltura) e il Dipartimento di Architettura e Urbanistica per

l’Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” un Accordo di collaborazione

culturale e scientifica per la realizzazione di un Museo dei territori degli acquedotti antichi

(virtuale e non). Sulla base di questo accordo, nel giugno 2009, la Provincia, presentava alla

Regione, all’interno del POR FESR Lazio 2007-2013 Attività II.5 Interventi per la valorizzazione

e la promozione dei Grandi Attrattori Culturali  una proposta di progetto dal titolo “Il Museo

territoriale e virtuale degli acquedotti romani dell’Agro Tiburtino Prenestino – una nuova modalità

di valorizzazione e fruizione del territorio” che, ancorché valutata positivamente, non veniva

finanziata.

Con propria Deliberazione di Giunta del luglio 2008 la Regione Lazio, recependo la proposta di

candidatura presentata nel 2005 dalla Provincia di Roma,  istituiva l’ Agro Tiburtino Prenestino

quale nuova area di programmazione integrata (API) ai sensi dell’art. 3 della L.R. 40/99. Tale area

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comprende i territori dei Comuni di Casape, Castel Madama, Poli, San Gregorio da Sassola, Tivoli

e Roma VIII Municipio.  Dell’API  non facevano parte i Comuni di Castel San Pietro Romano,

Gallicano nel Lazio e Palestrina che facevano già parte di altra API precedentemente istituita dalla

Regione stessa. L’istituzione dell’API Agro Tiburtino Prenestino avviava un percorso di

valorizzazione culturale, ambientale e turistica dell’area in questione, le cui linee strategiche e gli

interventi proposti sono stati indicati nel Piano Operativo d’Area (POA) del cd. Agro romano

antico, predisposto dalla Provincia di Roma - in qualità di soggetto capofila - in collaborazione

con i Comuni dell’Area, a cui la Regione stessa destina specifiche risorse. La finalità principale

del Piano  è quella di costruire una efficace e coerente strategia di promozione, comunicazione e

fruizione del patrimonio culturale e naturale dell’area integrata ravvisandone i tratti caratterizzanti,

puntando all’individuazione di identità riconoscibili e su un numero contenuto di valori come

chiave di lettura, rappresentativa (ma non esaustiva) e multidisciplinare del territorio stesso.

Obiettivo minimo/primario è la realizzazione, in un arco temporale di breve periodo (da 1 a 3

anni), di circuiti e sistemi di fruizione del proprio patrimonio di risorse e del relativo piano di

promozione e marketing a partire dall’elaborazione di una immagine coordinata. Sulla base dei

tematismi individuati dalla Regione Lazio quali chiavi di lettura preferenziali di questo territorio, 

ovvero le “Vie d’acqua, zone umide e termali” e le “Ville, palazzi e residenze storiche”, il Piano

individua 9 itinerari tematici territoriali.

Nel maggio del 2009 il Servizio Ambiente  trasmetteva alla Regione Lazio il Piano Operativo

(POA) dell’API Agro Tiburtino Prenestino elaborato con il concorso di tutti i Comuni dell’API, di

Provinciattiva e del prof. Imbesi. Il POA veniva adottato con Deliberazioni di Giunta Comunale

dai Comuni di Casape, Castel Madama, Poli, San Gregorio da Sassola, Tivoli e con deliberazione

del Consiglio Municipale da parte dell’VIII Municipio di Roma. La Giunta Provinciale lo adottava

con propria deliberazione 988/41 del 18/11/09.

Nel Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato dal Consiglio Provinciale in data

18 gennaio 2010 con Delibera n.1,  l’obiettivo della tutela e valorizzazione del territorio agricolo

provinciale veniva sviluppato con la duplice attenzione alle attività produttive dei luoghi, da

preservare e sostenere, ed al paesaggio rurale da valorizzare come immagine-valore del territorio

stesso nelle diversità colturali, d’identità e memoria prodotte dall’azione antropica nel tempo. Per

questo il PTPG individua, nel territorio provinciale extraurbano, 12 tipologie di paesaggi rurali,

espressive delle componenti e dei valori che ne costituiscono l’immagine paesistica e dei caratteri

economici che ne sono il supporto attuale,  articolati in 6 ambiti tra cui quello della campagna

romana nord-orientale (Agro Prenestino-Tiburtino, Gabii, Lago di Castiglione). Per questi ambiti,

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definiti aree agricole da sottoporre a particolare tutela, il PTPG propone l’attivazione sperimentale

prioritaria di una rete di parchi agricoli, collegati ai parchi agricoli previsti dal nuovo PRG di

Roma, dove programmare e sviluppare nuovi modelli di produzione agricola che tengano conto

delle potenzialità ambientali e paesaggistiche del territorio, con l’obiettivo di indirizzarli verso una

produzione di qualità rivolta alla conservazione e valorizzazione del territorio ed integrata con

altre attività compatibili (turismo, formazione e servizi) che possono produrre nuove forme di

redditività complementare (Progetto strategico della Provincia di Roma 2011).

6 - CRITICITÀ E NORMATIVE

6 a - Normative Europee

Il comune di Gallicano annualmente produrrebbe, se si attestasse sul trend attuale, solo 500-600

t/a di rifiuti umidi. Un impianto come quello in oggetto, che tratta una quantità di soli rifiuti

organici (FORSU) pari a 25.000 ton/anno, di conseguenza, appare eccessivamente

sovradimensionato rispetto alle esigenze locali.

Il bacino di utenza di tale impianto, inoltre, non è meglio individuato e non sono state prese in

considerazione (al fine del raggiungimento delle 45.000 t/anno complessive) le singole raccolte

differenziate di rifiuti dei Comuni limitrofi a Gallicano. Questi ultimi non sono stati in alcun

modo identificati e conseguentemente non si è a conoscenza di una loro disponibilità a sversare

nell’impianto in progetto i rifiuti umidi e non, da trattare.

La mancata individuazione del bacino di utenza non permette, inoltre, una seria progettazione e

pianificazione dell’intervento a causa della mancata valutazione delle capacità di trattamento dei

rifiuti di altri impianti esistenti e/o in corso di autorizzazioni sul territorio.

Per quanto sopra riportato, si ritiene la scelta di localizzare l’impianto a biogas nel Comune di

Gallicano, assolutamente in contrapposizione con il Principio di Prossimità e con il Principio di

Autosufficienza espressi nella Direttiva europea 2006/12/CE, richiedenti rispettivamente che i

centri di trattamento dei rifiuti debbano essere localizzati in vicinanza delle fonti primarie di

produzione, minimizzando i costi di trasporto stradale e favorendo la chiusura del ciclo dei rifiuti

all’interno del territorio stesso che li ha prodotti.

Più in generale, tale localizzazione, prossima ad un area più volte definita critica dal punto di vista

ambientale, (ricade tra la i siti ad alto impatto ambientale di Colleferro, Guidonia e Roma) si

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troverebbe ad essere contraria al “Principio di Precauzione” in ambito di cautela e da adottarsi

all’interno di decisioni scientificamente rilevanti. Tutto ciò espresso dalla Conferenza

sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992,

ribadito dall'Unione Europea, ratificando la Convenzione sulla diversità biologica di Rio de

Janeiro (626/93/CE), poi ripreso dalla Costituzione Europea art. III-233.

La realizzazione di un simile impianto, inoltre, costituirebbe violazione alla direttiva 2008/98/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che stabilisce un quadro giuridico

per il trattamento dei rifiuti all’interno della Comunità Europea e che mira a proteggere l’ambiente

e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione

dei rifiuti.

Tale norma comunitaria prevede l’utilizzo del rifiuto, sia esso indifferenziato, differenziato e della

frazione organica, come produttore di energia “solo in ultima istanza”, dopo aver preventivamente

provveduto a mettere in atto politiche volte a rispettare la seguente gerarchia di processi:

1) Riduzione (prevenzione)

2) Riuso

3) Riciclo

4) Compostaggio (preparazione per il riutilizzo)

5) Recupero di altro tipo, come lo smaltimento ed il recupero energetico

Nel comune di Gallicano appare opportuno, data la esigua quantità di rifiuti umidi prodotta,

perseguire politiche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico e appurare la possibilità

di effettuare il compostaggio aerobico di comunità per lo smaltimento dei rifiuti umidi.

Infine, il progetto si pone in contrasto con la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e

gestione della qualità dell’aria ambiente dell’Unione che, all'art. 1 individua tra i suoi obiettivi

quello di " mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri

casi".

Per approvare il progetto, con riferimento ai suoi possibili effetti sulla salute e sulla qualità

dell'ambiente, sarebbe dunque opportuno imporre questa condizione: con l'entrata in funzione

dell'impianto a biogas, la qualità dell'aria e delle diverse matrici ambientali interessate dalle sue

emissioni, deve migliorare o per lo meno restare uguale a quella preesistente.

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Il miglioramento potrebbe verificarsi solo se, nel sito interessato, le biomasse o il biogas

sostituissero un combustibile più inquinante, oppure se il presente impianto sostituisse un altro

impianto già esistente e/o meno efficiente da punto di vista energetico.

Non essendo questo il caso dell’impianto in questione, il progetto risulta in contrasto con la norma

europea sopra richiamata.

6 b - Normative Nazionali

La realizzazione del progetto presentato risulta contraria al principio dello Sviluppo Sostenibile

così come enunciato nell’art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006.

Fattori quali:

l’evidente sovradimensionamento dell’impianto rispetto alle reali e concrete esigenze di

smaltimento della FORSU;

l’ubicazione in una zona agricola di pregio, con una rilevante presenza abitativa, a poche

centinaia di metri (Valle Martella con 5.000 residenti) e con imprese agricole e zootecniche

poste in aree prossime all’impianto;

la viabilità, sia di collegamento con i paesi limitrofi, sia a servizio della zona circostante l’area

di progetto, gravata dal traffico, verrebbe ulteriormente appesantita;

l’appartenenza del comune di Gallicano ad un ambito territoriale estremamente delicato e

attenzionato dal punto di vista sanitario a causa di una troppo alta percentuale di morti,

prematuri e non, riconducibili a patologie collegabili all’inquinamento ambientale ,

potrebbero determinare un significativo peggioramento della qualità della vita e

compromettere le potenzialità di sviluppo futuro del territorio.

La realizzazione del suddetto progetto si porrebbe, altresì, in contrasto con quanto enunciato nel

comma 3 del sopra citato articolo, il quale precisa che: “il principio dello sviluppo sostenibile deve

consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da

risparmiare e quelle da trasmettere, affinché, nell'ambito delle dinamiche della produzione e del

consumo, si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la

qualità dell'ambiente anche futuro”:

La costruzione di detto impianto viola il suddetto Principio di Solidarietà poiché non si inserisce

nella prospettiva di salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente a causa:

delle emissioni prodotte dalla combustione del gas metano;

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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014

dell’aumento di traffico che comporta;

degli impatti acustici ed odorigeni connessi alla sua entrata in esercizio.

Per le ragioni sopra esposte e di seguito meglio specificate, si ritiene, quindi, che la valutazione

ambientale finalizzata ad assicurare la compatibilità delle attività antropiche con le condizioni per

uno sviluppo sostenibile, ai sensi dell’art. 4 comma 3, D.Lgs 152/2006, debba essere riconsiderata.

6 c - Normative Regionali

L’individuazione dell’area, oggetto dell’intervento, appare in contrasto, anche, con i criteri di

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti individuati dall’attuale Piano Gestione

Rifiuti della Regione Lazio, per quanto riguarda:

i fattori di attenzione progettuale relativi ad aspetti idrogeologici e di difesa del suolo:

“interferenze con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee”

i fattori di attenzione progettuale relativi ad aspetti territoriali:

“assenza di idonea distanza dall’edificato urbano >1000 m (>500 m se case sparse)”

la “baricentricità” rispetto al bacino di produzione e agli impianti esistenti e/o in corso di

autorizzazione.

l’accessibilità da parte dei mezzi di conferimento senza aggravio del traffico locale. Nello

studio progettuale, sono stati erroneamente valutati gli impatti provocati dal traffico

veicolare su via Prenestina.

la presenza in aree adiacenti di impianti tecnologici, Cabina Primaria (TERNA) e

Sottostazione Elettrica (F.S.) con relativo inquinamento elettromagnetico, non può essere

considerato un fattore includente per installazione, nelle prossimità, di impianti per il

trattamento dei rifiuti.

La Legge Regionale 38/99 all’art. 54 vieta nelle zone agricole:

a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla

produzione vegetale, all’allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti,

nonché ad attività connesse e compatibili;

b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;

c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l’utilizzazione

agricola e forestale del suolo.

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L’impianto progettato si configura come “un impianto di trasformazione della frazione organica

del rifiuto solido urbano (FORSU) e di altre tipologie di rifiuto organico”, finalizzato soprattutto,

a differenza di quanto sostenuto dalla Amministrazione di Gallicano, alla produzione non solo di

compost ma soprattutto di energia elettrica e termica.

Un impianto di così grandi dimensioni costituirebbe un onere ecologico sproporzionato anche per

le comunità confinanti, le quali condividerebbero, per il principio di prossimità, gli aspetti negativi

connessi alla sua realizzazione.

Si rilevavano, quindi, le conseguenze negative in termini di:

aumento del traffico pesante,

inquinamento da polveri pericolose, soprattutto per la salute della popolazione residente

nei comuni di Gallicano e Zagarolo,

impoverimento dell’intera area non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Sono presumibili ingenti danni economici a causa del deprezzamento immobiliare di

abitazioni e terreni,

effetti negativi sulle produzioni agricole, sull’immagine dell’intero territorio e sulla

vocazione turistica ed eno-gastronomica.

Dovrebbe essere affermata l’indisponibilità del territorio alla realizzazione di tali impianti e di

tali dimensioni e ribadita, con forza, la contrarietà di scaricare sulle piccole comunità della

Provincia il disagio provocato dal trattamento dei rifiuti provenienti, in gran parte, dalla città di

Roma.

Si vuole sottolineare l’inesistenza di atti sulla disponibilità dei comuni confinanti a conferire la

loro FORSU nell’impianto di trattamento rifiuti e non esistono esplicite richieste di fabbisogno in

materia. Non è stato mai stilato dal Comune di Gallicano un protocollo d’intesa con i Comuni

vicini per quantificare e legittimare l’apporto della frazione organica che dovrebbe far entrare a

pieno regime l’impianto a biogas. Esistono solo dei generici riferimenti, riportati in alcune

Delibere, sulla possibilità di fissare “prezzi convenienti” per le varie realtà confinanti, di

conseguenza, non si sostiene con dati concreti la presunta manifestazione di interesse da parte dei

Comuni limitrofi.

Nel quadro progettuale non viene in alcun modo specificata la provenienza delle biomasse

integrative, in particolare dei fanghi di depurazione e il progetto risulta sprovvisto di qualsivoglia

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indagine conoscitiva del comparto dal quale dovrebbero afferire le biomasse vegetali necessarie al

processo produttivo.

7 - OSSERVAZIONI TECNICO-AMBIENTALI

L’impianto di Biodigestione con produzione di compost e generazione da 1000 kWel, che

l‘Amministrazione vorrebbe realizzare a Gallicano, è di rilevanti dimensioni e lo si ipotizza su un

terreno a destinazione e vocazione agricola.

L’impianto, per le sue caratteristiche, è da considerarsi insalubre di prima classe e andrebbe

realizzato solo in aree industriali lontano dalle civili abitazioni e dalle aziende agricole.

La sua eventuale realizzazione avrebbe un impatto assolutamente negativo sul territorio e sui

residenti a causa:

delle emissioni in atmosfera provocate dal trasporto e stoccaggio dei rifiuti;

dai rumori provenienti dalle apparecchiature utilizzate nei vari processi di lavorazione;

dalla produzione di scarti e rifiuti della lavorazione della FORSU;

dalla produzione di Energia Elettrica con uso di Biogas.

Nei vari documenti, redatti a supporto del progetto, sono spesso contenute affermazioni

confutabili e a volte prive delle indispensabili valutazioni tecnico-scientifiche, o addirittura sono

riportate affermazioni che vengono smentite in altri capitoli dei vari elaborati.

Spesso i dati, riproposti per esigenze progettuali, non sono univoci ma li si adegua di volta in volta

nel tentativo, forse, di dimostrare l’assoluta bontà delle scelte ipotizzate.

Si riportano di seguito alcune valutazioni e osservazioni, stimolate dai dubbi e perplessità,

scaturite dalla lettura e analisi degli elaborati (di seguito indicati come “documento”) :

8 - AMBIENTE IDROGRAFICO

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Nella Relazione Istruttoria, del Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale

Ambientale - Area VIA-VAS, si afferma in maniera troppo semplicistica che: nell’impianto è

previsto principalmente l’impiego di acqua proveniente da attività di recupero, riportando per

esteso quanto affermato dal progettista “… la gestione dei flussi idrici dell’intero impianto è

strutturata in maniera tale da assicurare il totale recupero della “risorsa” acqua e il suo riuso

all’interno del processo produttivo oltre che per la gestione ambientale dell’area…”.

Nessun riferimento o considerazione viene posta a quanto previsto dallo stesso progettista nel

Quadro “B” di Riferimento Progettuale. Sulla base di una non meglio definita “piovosità media” si

prevede di intercettare e riusare, per gli autoconsumi dell’impianto, un quantitativo di acqua pari a

~ 35.000 mᵌ/a. Un quantitativo di acqua enorme e al quale va a sommarsi un consumo previsto di

acqua potabile, per usi civili, di ~ 1.200 mᵌ/a.

L’acqua potabile si ipotizza che verrà prelevata dalla rete pubblica esistente nella zona, mentre per

gli usi industriali si fa si affidamento ad una sperata piovosità, ma per “esigenze di sicurezza e

anche per fronteggiare periodi di siccità”, si prevede anche la realizzazione di un pozzo.

Le contraddizioni rilevate nel progetto sono evidenti, in quanto nel capitolo “Riserva di acqua

antincendio” si afferma : “Nell’ipotesi di utilizzo di quest’acqua per il suo uso specifico, la riserva

viene ricostituita automaticamente dall’acqua proveniente dal pozzo e, in via eccezionale

(apertura manuale), mediante prelievo dall’acquedotto comunale”.

L’area dove si ipotizza l’impianto si trova nella Zona di salvaguardia delle sorgenti: Acqua

Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese ed è posta a qualche centinaio di metri dalla

frazione di Valle Martella (Comune di Zagarolo). L’approvvigionamento idrico per tale realtà di

circa 5.000 abitanti, viene effettuato tramite pozzi gestiti da ACEA-ATO 2 . Da 2007 i residenti

sono impegnati con petizioni, denunce e trattative con l’Amministrazione Comunale di Zagarolo,

la Provincia, la Regione, il Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio, e il Gestore

del Servizio Idrico, nel tentativo, fino ad oggi disatteso, di migliorare il servizio e la continuità

dell’erogazione, eliminando le frequenti interruzioni della fornitura. La sottoscrizione da parte di

ACEA, Regione Lazio e Provincia di Roma di un protocollo contenente impegni e obiettivi, non è

servita a migliorare la carenza idrica nel territorio e a garantire agli utenti le quantità minime

necessarie a soddisfare i loro bisogni primari.

In assenza di garanzie sulla continuità di approvvigionamento idrico, non è comprensibile come si

possa autorizzare una VIA per un impianto ad alto consumo di acqua (migliaia di mᵌ) in un

contesto idrografico così fragile e insufficiente.

La piovosità media annua, della zona, è al di sotto della media regionale mentre la temperatura

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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014

ambientale è superiore alla media. Tale situazione fa presupporre che quanto previsto per il

recupero delle acque piovane, sarà insufficiente alle esigenze dell’impianto, quindi,

necessariamente, il fabbisogno d’acqua dovrà prevedere una integrazione “normale” e non

straordinaria di prelievo dal pozzo e/o dalla rete idrica locale. Le locali falde acquifere sono fin

troppo sfruttate e un ulteriore emungimento provocherebbe ulteriori e gravi disagi ai residenti di

Valle Martella. Si ritiene, inoltre, che l’equilibrio idrografico dell’area particolarmente

vulnerabile, possa essere alterato anche dalle operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

umidi, che potrebbero, per cause accidentali, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche.

Si riportano, a suffragio di quanto descritto, due diagrammi dell’ ARSIAL - Assessorato alla

Agricoltura – Regione Lazio, elaborati con i valori registrati dalla “Stazione di Zagarolo, Santa

Apollaria”, riguardanti i dati della piovosità e delle disponibilità idriche nel conteso in esame

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Il Bilancio Idroclimatico rappresenta la differenza tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione

potenziale (ETP). Consente di stimare le disponibilità idriche e le eventuali condizioni di siccità

che hanno caratterizzato le diverse aree della regione nel corso dell’anno. 

9 - COGENERAZIONE: POTENZA ELETTRICA E POTENZA TERMICA PRODOTTE

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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014

Nel quadro progettuale si afferma che l’energia elettrica prodotta contribuirà alla riduzione delle

emissioni di gas serra e del consumo di risorse fossili, mentre poca importanza viene attribuita alla

energia termica prodotta. La stessa sarà in minima parte utilizzata per il fabbisogno di calore di

processo dell’impianto, mentre la parte restante, notevole, non verrà utilizzata né all’interno né

all’esterno del sistema produttivo.

Nel Bilancio Termico dell’Impianto, si prevede che verrà prodotta una quantità di Energia

Termica pari a 7.806.837 KWh/a, ma ne verranno utilizzati, per il fabbisogno dell’impianto, solo

1.524.024 KWh/a. Ne deriva un surplus di calore di 6.282.812 KWh/a, che, seppur disponibile,

non verrà utilizzato solo perché tale produzione termica non rientra nei processi di incentivazione

previsti dalle leggi vigenti.

Nel progetto non viene in alcun modo presa in considerazione la natura, la quantità e la distanza

degli edifici che potrebbero essere serviti da una rete di teleriscaldamento. Si può prefigurare il

sostanziale non utilizzo di oltre l’80% dell’energia termica prodotta che, di conseguenza, non

contribuisce ad alcun vantaggio per le attività limitrofe.

Si afferma, ancora, che l’energia elettrica prodotta, sia tramite il cogeneratore a biogas che dai

pannelli fotovoltaici, verrà ceduta alla rete elettrica locale, alle condizioni economiche stabilite

dalla normativa e dal mercato, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e del

consumo di risorse fossili. In sintesi si prevede di vendere, immettendoli nella rete del Gestore, i

7.616.426 KWh/a prodotti con il Biogas e i 1.586.098 KWh/a prodotti con il fotovoltaico e

successivamente o contestualmente prelevare dalla stessa rete l’energia elettrica, pari a c.a.

4.000.000 KWh/a, necessaria al funzionamento dell’impianto.

Quanto ipotizzato nel progetto, lo si ritiene un errore progettuale macroscopico, in quanto solo

l’eccedenza, tolto l’auto consumo, può essere venduta al Gestore della Rete Nazionale.

Anche in questa attività produttiva detto progetto si pone in contrasto con la L.R.38/99, nella parte

in cui, all’art. 54, vieta nelle zone agricole “ogni attività comportante una trasformazione dell'uso

del suolo diverso dalla sua utilizzazione per la produzione vegetale o l'allevamento animale e per

la valorizzazione dei relativi prodotti, nonché dalle attività connesse e compatibili”.

In sostanza, in zone agricole, sono vietate attività per la valorizzazione delle biomasse a fini

commerciali e non connesse alle attività agricole.

10 - COMPOST PRODOTTO

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Nell’impianto di Gallicano è prevista l’attivazione di un processo anaerobico, ossia la digestione

della biomassa in assenza d’aria, processo fondamentale per la produzione di biogas, tale attività

impone temperature medio-alte (in media 55°C) per effetto delle quali si verifica una selezione

batterica a favore dei gruppi termofili. Nella digestione anaerobica non vengono inattivati

completamente funghi, batteri e virus. Poiché molti di essi sono resistenti al calore, è possibile il

verificarsi di una ricrescita batterica e ricontaminazione e trovare, nel Compost derivante, un

numero significativo di spore di questi batteri tra i quali quelli dell’epatite A, della Salmonella e i

pericolosissimi Clostridium. Il Clostridium botulini e il Clostridium tetani sono capaci di produrre

le note neurotossine mortali. Il Compost prodotto, nel momento in cui viene usato come

ammendante agricolo, può provocare la contaminazione del terreno e quindi delle piante e degli

ortaggi in particolare.

Il processo anaerobico comporta una drastica perdita del carbonio organico delle biomasse liberato

sotto forma di gas metano, questo fatto riduce in maniera consistente la quota di macromolecole

organiche che viceversa fanno la ricchezza e il valore aggiunto di ogni compost aerobico.

Nel “compost” da fermentazione anaerobica gli acidi humici e fulvici, elementi essenziali di ogni

buon compost perché inglobano l’azoto a lenta cessione e che hanno la capacità di complessare

micro e macroelementi nutritivi, sono notevolmente inferiori per quantità e qualità rispetto a quelli

presenti nel “compost” da processo aerobico.

11 - IMPATTI NEGATIVI SUL PAESAGGIO

Il progetto determina una radicale trasformazione dello stato dei luoghi, inserendosi quale

elemento estraneo, dal punto di vista sia funzionale che visivo, in un paesaggio agrario che fino ad

oggi ha mantenuto quasi intatte le sue caratteristiche di pregio: i manufatti previsti risultano

estranei infatti per destinazione d’uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si collocano.

L’esistenza in loco della bretella autostradale e delle Stazioni Elettriche pregiudica in parte i

caratteri qualitativi dell’area, ciononostante non appare opportuno introdurre un’ulteriore attività

potenzialmente compromissiva degli aspetti paesistici e ambientali.

L’impianto si pone dunque quale elemento di profonda e duratura alterazione di un’area

estremamente caratterizzata a livello paesistico e quale elemento lesivo dei valori culturali di un

paesaggio meritevole, invece, di tutela.

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12 - CONSIDERAZIONI DELL’ A.S.P.

Sulla opportunità di inserire un ulteriore impianto nel nostro territorio, l’ASP-Roma - Agenzia

Sviluppo della Provincia di Roma/Colline Romane, a valle di uno studio sull’impatto ambientale,

con riferimento alla gestione ottimizzata dei rifiuti, suggerisce: “Questo tematismo ha interessato

principalmente lo stato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’area

di interesse giungendo alle seguenti considerazioni propositive. In larga parte i comuni dell’area

di studio conferiscono i propri rifiuti negli impianti discarica di Albano ed in quello di Colleferro.

Il primo di questi è dotato di un impianto di trattamento meccanico preliminare finalizzato alla

riduzione volumetrica ed al recupero della frazione organica. Il secondo ospita il

termoinceneritore che agisce in regime di procedura semplificata ex DM 5.2.1998. La proposta

in tal senso si sostanzia nella ricerca di autosufficienza del bacino in oggetto. Occorre cioè che

gli impianti presenti nell’area giungano a diventare rispondenti alle esigenze di smaltimento di

tutti i comuni dell’intera area di studio, anche in una prospettiva temporale di medio-lungo

periodo. Ciò evidentemente al fine di ridurre l’impatto ambientale da trasporto dei rifiuti che

risulta nella nostra Regione uno dei più significativi generatori di impatto da traffico veicolare”

Nel documento si afferma, in maniera troppo semplicistica, che gli impianti a biogas, nonostante

la presenza di un processo di combustione, presentano un basso impatto soprattutto per quel che

riguarda le emissioni inquinanti in atmosfera visto l’uso di gas di origine biologica.

Evidentemente non è stata mai analizzata nel dettaglio la tematica dei gas ad effetto serra e la

metodologia adottata per il bilancio delle emissioni.

Questa situazione dipende anche da una inadeguata o mancata classificazione di questi impianti,

tanto è vero che l’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) delle Marche e l’AUSL di Vercelli

hanno classificato l’attività di produzione di energia elettrica come industria insalubre di 1^ classe

come previsto dal DM 05/09/94 al punto 7 lettera C (centrale termoelettrica).

13 - RUMORE

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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014

Nello studio di compatibilità si ritiene che la realizzazione del progetto in esame non determinerà

una significativa alterazione del clima acustico nei pressi dell’Impianto.

Le fonti di rumore sono legate prevalentemente alle apparecchiature utilizzate nelle varie sezioni,

ed in particolare provocate da pompe, compressori, soffianti, ventilatori, motori, mezzi per la

movimentazione dei rifiuti etc. Alcune di queste apparecchiature superano, alla fonte, il valore di

db. consentito (60 db di giorno e 50 db di notte) e i livelli di conformità acustica previsti dalle

norme vigenti e dal Piano del Comune di Gallicano e dalle disposizioni in materia per il Comune

di Zagarolo.

L’inquinamento acustico che ne deriva e del quale è necessario tener conto, in termini fisici non

ha possibilità di accumulo e scompare non appena cessa di agire la causa che lo ha determinato,

ma dal punto di vista psicofisico le sue conseguenze possono accumularsi ed essere estremamente

dannose.

14 - EMISSIONI ODORIFERE

Uno dei problemi degli impianti a biogas è l’emissione di odori e l’odore è a tutti gli effetti un

inquinante.

L‘odore è prodotto dall‘azione batteriologica di demolizione dei composti organici, per cui le

prime fasi a rifiuto fresco, ricezione, stoccaggio e triturazione del rifiuto, sono le fasi più critiche.

Prima di essere inviata ai digestori, la FORSU deve essere raccolta, stoccata, trasferita e trattata e i

vari processi diventano importanti sorgenti di odore.

Trattandosi di aspetti non normati dalla legislazione italiana, non si possono affrontare utilizzando

solo un approccio chimico analitico alla questione o predisponendo uno studio previsionale delle

emissioni odorifere o esprimendo valutazioni tramite simulazione modellistica.

L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) tutela il diritto della persona al

rispetto della propria vita privata e familiare, non solo da aggressioni fisiche ma anche da rumori,

emissioni, odori, o altre forme di interferenze, allorché queste gli impediscano di godere le

amenità della sua residenza (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo – 2

novembre 2006).

La salute (bene che trova tutela negli artt. 32 Cost. e 2059 c.c.) va intesa come stato di benessere

psico-fisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a provocare stress,

esasperazione e tensione psicologica anche a prescindere dalla prova dell'esistenza di patologie

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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014

(Tribunale di Mantova, Sez. II - Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 5

novembre 2004).

Si evidenzia che:

- per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute

dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che

l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso

di essi (Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203).

- può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata

preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni

atmosferiche inquinanti (Cass. Sez.I , 7 aprile 1994, n. 6598, Gastaldi).

- il contenimento verso l’esterno di emissioni di odori provenienti dall’area di stoccaggio,

nonostante i sistemi di apertura/chiusura automatici previsti, non è assolutamente assicurato vista

la continua movimentazione dei mezzi ipotizzata.

- il digestato verrà stoccato in cumuli per il processo di biostabilizzazione, nonostante sia

prevista tale fase in ambiente confinato, inevitabilmente si verificherà un trasferimento verso

l’esterno di cattivi odori e rilascio in atmosfera di anidrite carbonica.

15 - STUDIO DEI VENTI

Lo studio Anemometrico effettuato dal Comitato di opposizione al Biogas di Gallicano, non fa

che rafforzare la preoccupazione del trasferimento via aerea degli inquinanti emessi dall’impianto

verso Gallicano, Valle Martella-Zagarolo, Palestrina ecc.

Tali emissioni si sommano a quelle già presenti provenienti dalla zona industriale di Guidonia e di

Colleferro.

16 - BIOTUNNEL

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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014

La valutazione indicata nel progetto per il calcolo del numero dei Biotunnel è abbastanza

singolare, difatti a seguito dello studio si ritiene che cinque (5) tunnel siano sufficienti a garantire

lo stoccaggio della miscela, tuttavia per uno strana valutazione “cautelativa”, si prevede la

realizzazione di un sesto tunnel sempre da 375 mᵌ. Negli elaborati, a corredo del progetto, spesso

si fa riferimento ad un totale di rifiuti da trattare pari a 45.000 t/a e non alle 40.000 t/a ufficiali, è

forse questo il nesso con la maggiore capacità volumetrica prevista dei Biotunnel ?

17 - MONITORAGGIO SCARICHI IN ATMOSFERA

Nel progetto si afferma che, vista la presenza della Bretella Autostradale nel contesto ambientale

(inquinamento derivato) e tenendo conto dell’inquinamento producibile dall’impianto, risulterebbe

improbabile un peggioramento dell’inquinamento nell’area.

La presenza sul territorio di concentrazione di NO2 (Biossido di Azoto) e Polveri sottili (PM10),

le caratteristiche dell’impianto e le non meglio definite “misure preventive” per il mantenimento

della qualità dell’aria, vanno a rafforzare l’idea della pericolosità di tale impianto in un’area non

del tutto compromessa.

Nel progetto si confonde l’inquinamento da idrocarburi “evitato”, con quello da biogas

“provocato”. La forzatura emerge, in tutta evidenza, nel momento in cui vengono valutati i bilanci

energetici netti delle centrali. Essi risultano modestamente positivi, a fronte di una serie di impatti

ambientali negativi. La constatazione che il risparmio di energia fossile e di emissioni

climalteranti è marginale, se non nullo, mette in discussione i presupposti della utilità di tali

impianti.

In fase di esercizio si presuppongono impatti positivi in termini di emissioni evitate perché

prodotte da energia rinnovabile e che con tale produzione le emissioni climalteranti si possono

considerare ad effetto nullo.

E’ opportuno precisare che :

1. L’impianto in progetto è previsto che funzioni per circa 8000 ore/anno. Stando ai dati

forniti, sulla base delle quantità di biogas prodotto e per analogia con altri impianti da 1

MW, si presume verosimile una quantità di circa 30 milioni di mc fumi/anno prodotti e una

quantità annua di inquinanti pari a circa :

- COT (composti organici totali, compresi cancerogeni) 3,5 ton/anno

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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014

- CO Monossido di carbonio 15,5 “

- NOX - OSSIDI DI AZOTO 14 “

(tra i responsabili dell’inquinamento atmosferico)

- NO2 Biossido di azoto 13,5 “

- Polveri totali (sommate alle polveri secondarie) 1,5 “

- HCl Acido cloridrico 0,3 ”

- SO2 biossido zolfo o anidrite solforosa 10 ”

- HF acido fluoridrico 2 “

- Ozono (in estate, è un inquinante secondario derivato da emissione di ossidi d’azoto)

- Diossine che si formano (per effetto del cloro e di composti organici ad opportune

temperature) sono poche, ma non nulle, e ne bastano poche per avere un impatto sanitario

significativo.

“Le emissioni giornaliere in atmosfera di un impianto a biogas da un mega watt, (da Alberto

Zolezzi, specialista in pneumatologia, Mantova) equivalgono a circa 35 kg di ossidi di azoto, i

principali precursori delle polveri sottili. Questa quantità di emissioni corrisponde ai fumi

prodotti da 10.000 automobili che in un giorno percorrono una distanza di 20 km.” Siamo di

fronte a rilevanti quantità annue di sostanze pericolose, tonnellate di prodotti che inquinano l’

ambiente e la popolazione; inoltre ossidi d’azoto e di zolfo producono piogge acide. A queste

emissioni vanno aggiunte anche quelle dei mezzi di trasporto (centinaia di camion o più all’anno,

per molti Km).

18 - EMERGENZA EMISSIONI (FERMO MOTORE E ATTIVAZIONE

“TORCIA”)

Nel progetto si evidenzia che in caso di un fermo macchina del motore-generatore, la produzione

di biogas non può essere istantaneamente arrestata e pertanto si rende necessario attivare la torcia

di combustione ad attivazione automatica. Il fermo dell’impianto per manutenzione ordinaria e

straordinaria e la conseguente accensione della torcia, non è stato ipoteticamente quantizzato nella

stesura dell’elaborato, ma si può prevedere, nelle migliori delle ipotesi, che sia molto vicino alle

1000-1200 ore/anno. L’attivazione della “TORCIA” di emergenza, provoca forti emissioni

inquinanti (complessivamente per diverse tonnellate-anno) dovute alla combustione del gas. In

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particolare si avrebbero emissioni di CO2, NOx, SO2, CO, Hg, Benzene, Toluene, metalli pesanti

e polveri sottili (PM 10, 2,5, 1 e 0,1), composti complessi come IPA, diossine, ecc.

La Torcia si attiverebbe anche in caso di saturazione del volume degli accumulatori e nelle fasi di

purificazione dei digestori. Si prevede di attivare la Torcia di sicurezza anche nel caso in cui dal

digestore pervenisse gas di scarsa qualità.

Non è quantizzabile il tempo totale di tale funzionamento, ma la preoccupazione di inquinamento

aggiuntivo è certa.

19 - EMERGENZA INCENDIO

In questo tipo di impianti, proprio per la presenza di biogas (molto simile al metano) si può

facilmente formare una miscela esplosiva concentrata in zone potenzialmente pericolose.

L’intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza ottimali della miscela metano-ossigeno,

debbono essere eseguite manualmente, agendo sulle valvole di intercettazione, dal personale

presente nell’impianto, si evidenzia che l’attività notturna prevede una presenza minima di

operatori.

E’ evidente la pericolosità di tali soluzioni impiantistiche dove oltre ai probabili incendi, non

debbono escludersi anche possibili fenomeni di ignizione ed esplosione, eventi assai pericolosi.

20 - TRAFFICO VEICOLARE

Gli impatti generati da un incremento dei veicoli pesanti e leggeri sulla via Prenestina non sono

stati adeguatamente valutati ma, al contrario di quanto sostenuto nelle relazioni di progetto, non si

possono certo definire trascurabili.

Un’analisi del traffico veicolare connesso all’attività dell’impianto, pur mantenendo fisse alcune

stime indicate nel progetto, dà risultati di emissioni assolutamente diversi. Applicando per i mezzi

pesanti un fattore di carico adeguato alla realtà , inevitabilmente, aumenta il numero dei viaggi, il

numero dei mezzi utilizzati e il km percorsi. Accettando verosimili i fattori di emissione, anche se

non tutti i mezzi commerciali utilizzati saranno “Euro 3”, si avranno valori di emissioni annue

(stime dei flussi di massa) molto elevati (complessivamente per diverse tonnellate) per: CO –

NOx – NM_COV – e Polveri Sottili (PM 10)

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Tabella elaborata sulla base delle considerazioni descritte

21 - QUADRO PROGETTUALE

- Il pretrattamento delle matrici organiche fermentescibili (FORSU e altre), fin dalla prima

operazione dovrebbe assicurare l’eliminazione, il più possibile, degli inerti-plastiche-vetro-metalli

ecc. per garantire al materiale organico la massima resa in termini di cessione di biogas nella fase

anaerobica. Nel progetto si prevede una successiva fase di vagliatura/raffinazione per

l’eliminazione dei corpi estranei dal compost e aumentarne, in tal modo, la qualità.

Dalla “purea” difficilmente si potrà sottrarre del materiale di piccole dimensioni o addirittura

eliminare sezioni di vetro o plastiche triturate nel pretrattamento. Tali scorie, inevitabilmente,

saranno presenti nel compost e di conseguenza nei terreni concimati.

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- La digestione anaerobica provoca sul cosiddetto compost non solo l’aumento degli

inquinanti chimici e della salinità, ma anche una drastica perdita del carbonio e di macromolecole

organiche che viceversa fanno la ricchezza e il valore aggiunto di ogni compost aerobico

correttamente prodotto.

- L’impianto di filtrazione, non garantisce il confinamento degli odori solo all'interno delle

strutture di processo. I filtri trattengono solo parti grossolane di inquinanti, mentre iniettano

all'esterno MERCAPTANI-AMMINE-ACIDI ORGANICI-ALDEIDI.

A loro volta i biofiltri, costituiti da pacchetti vegetali, una volta saturati dai molteplici inquinanti

dell’aria, proveniente dagli ambienti di trattamento, costituiscono anch’essi materiale solido

inquinantissimo da smaltire periodicamente.

- Nonostante le ipotesi progettuali, difficilmente il percolato presente nell’impianto resterà

confinato all’interno della struttura, con grave danno all’ambiente circostante.

- Si afferma che i composti osmofori verranno completamente eliminati tramite la

combustione del biogas. In tal modo può diminuire la presenza di composti maleodoranti, ma

non li si elimina del tutto

- Negli scarti di natura organica non si può escludere la presenza di pericolose

concentrazione di metalli pesanti .

- L’area dell’impianto ricade in zona mediamente ventilata e questo favorisce lo spandersi,

verso l’esterno dell’impianto, di polveri e odori provenienti dal compost stoccato per la vendita.

- Dalla vasca di laminazione, il surplus delle acque di seconda pioggia verrebbero sversate

nei terreni adiacenti. Ogni nuova immissione proveniente da un’area comunque a rilevante

impatto ambientale, altererebbe la situazione già delicata dei luoghi.

Una attenta valutazione di costi benefici, anche e soprattutto ambientali, dimostrerebbe che tali

investimenti hanno ragione di esistere solo grazie all’esistenza di interventi economici di supporto

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e di incentivi, celando di fatto una mera azione di profitto economico attraverso attività (poco)

ecosostenibili.

I costi e le energie dissipate per la raccolta e trasporto delle matrici principali, gli stoccaggi

parziali e intermedi dei vari prodotti della lavorazione, il trasporto dei materiali di risulta da

smaltire in impianti terzi, la produzione di energia elettrica ottenuta con gas da fermentazione,

fanno sì che i prodotti finali (energia elettrica e termica) non siano affatto competitivi con quelli

ottenuti da uso di combustibili fossili.

22 - QUALITA AMBIENTE – BENESSERE E SALUTE UMANA

E’ ormai scientificamente provata l’associazione dell’inquinamento da polveri sottili con un

aumento della mortalità generale e per cause cardio-vascolari e respiratorie, con l’insorgenza di

patologie acute quali l’infarto del miocardio, l’ictus cerebrale, le infezioni delle vie respiratorie

(polmoniti e bronchiti), con l’esacerbazione di patologie croniche quali la broncopneumopatia

cronico ostruttiva (BPCO) e l’asma bronchiale.

Numerosi studi epidemiologici supportano tali conclusioni: gli aumenti della mortalità generale e

specifica e l’aumento delle ospedalizzazioni per patologie respiratorie e cardiovascolari provocate

dall’inquinamento sono stati riportati in diversi studi effettuati. L’insieme dei dati disponibili

conferma che l’esposizione ad inquinanti di lunga durata è associata ad una riduzione della

speranza di vita. Tra i vari inquinanti ambientali, il materiale particolato di dimensione inferiore ai

10 micron (PM10) e il particolato fine (dimensione inferiore 2,5 micron, PM2,5) sono ritenuti

responsabili dei danni osservati nei diversi studi. L’attenzione è anche rivolta alla frazione di

particolato con diametro inferiore a 0.1 micron, le polveri ultrafini. Altri importanti inquinanti

sono quelli di natura gassosa, quali il biossido di azoto (NO2), l’anidride solforosa (SO2), l’ossido

di carbonio (CO) e l’ozono (O3).L’intensità degli effetti sulla salute umana è direttamente

proporzionale alla concentrazione degli inquinanti, e la relazione è di tipo lineare senza soglia.

E’ semplicemente vergognoso come nel progetto sono stati, o per meglio dire come non sono stati

trattati nella maniera corretta elementi importantissimi quali : l’Analisi della struttura antropica –

e i dati sulle cause di Morte nel territorio in esame.

I pochi dati ISTAT riportati sono del 2002 e non contemplano nessun riferimento storico

sull’argomento o ipotesi di indagine epidemiologica delle realtà di Gallicano e soprattutto di

Zagarolo, distante qualche centinaio di mt.

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In questi ultimi anni i cittadini di Gallicano hanno evidenziato, in più occasioni pubbliche, ai vari

rappresentanti della Amministrazione Comunale, la necessità di effettuare nel Comune una seria

indagine epidemiologica con studio Osservazionale di Coorte, visti i numerosi decessi di bambini

in età prescolare e scolare. Malattie spesso associate a danni provocati dall’ inquinamento

ambientale.

23 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Si ritiene necessario ed opportuno che l’Amministrazione di Gallicano chiarisca le modalità e i

criteri di scelta del soggetto che realizzerà e gestirà l’impianto o se è prevista una partecipazione

diretta del Comune di Gallicano nel Lazio nell’eventuale ente o soggetto esistente o da costituire;

che fornisca un Piano Economico Finanziario e una stima dettagliata della valutazione della

redditività del progetto e della sostenibilità finanziaria, compresa la cosiddetta “bancabilità” di

eventuali soci.

In altri termini, va valutata comparativamente la capacità che accompagna il “progetto” di attrarre

i finanziatori, a titolo di debito (le banche) e a titolo di capitale (investitori). Sarebbe opportuno

che l’Amministrazione Comunale presentasse un Piano di Sostenibilità/Capacità Finanziaria

“certificato” con indicata la disponibilità di mezzi economici propri o l’eventuale esistenza di altri

investitori.

Il tutto a fronte di un Calcolo sommario di Spesa e di un “Business Plan” che individuano un costo

di investimento dell’impianto pari a c.a. € 30.000.000.

Il profilo della valutazione della redditività dovrebbe riguardare la sostenibilità finanziaria del

progetto, anche nella prospettiva degli istituti di credito che saranno chiamati a finanziarlo. In

altri termini, il progetto potrebbe essere redditizio, ma presentare un profilo temporale di flussi di

cassa non compatibile con le aspettative delle banche di vedere rimborsato il finanziamento

erogato e pagati gli interessi secondo i ritmi desiderati.

Tali analisi e valutazioni dovrebbero essere svolte anche in considerazione delle tariffe offerte per

lo smaltimento della FORSU che si presumono come un importante ricavo nella gestione

dell’impianto. La tariffa di smaltimento è un ingrediente fondamentale del piano e quindi ne va

valutata la plausibilità per dare credibilità al piano stesso, inoltre costituisce un onere per la

collettività indistinta, il che la caratterizza come componente del “rating” e quindi classificabile in

uno specifico e distinto elemento di valutazione.

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24 - FIDEJUSSIONE

Manca una Stima dei Costi e, mancando una ipotesi societaria, manca anche un piano di

dismissione e ripristino dei luoghi e di conseguenza l’ipotesi di una fidejussione a copertura del

costo di dismissione. Sarebbe opportuno, nel caso in cui l’impianto venisse autorizzato e

realizzato con prevalente capitale privato, che tale fidejussione fosse, nei tempi e nei modi,

conforme a quanto si prescrive nell’ Art 12 D.L. 387/2003 comma 4 nel quale viene previsto che il

rilascio dell’autorizzazione unica costituisca titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità

al progetto approvato e precisa che la stessa deve contenere l’obbligo, a seguito della dismissione

dell’impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto/i titolare/i

dell’autorizzazione.

Inoltre sarebbe opportuno applicare quanto previsto al punto 13.1.j del D.M. 10/09/2010 che

recita: “….impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia

della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a

favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo

l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore

delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La

cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa

in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto

inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5

anni. …..”

25 - CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra osservato e,

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta essere in contrasto con gli obiettivi di

tutela e gli indirizzi di sviluppo del territorio e con le disposizioni in materia di sostegno del

settore agricolo;

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CONSIDERATO che il progetto presentato è in contrasto con i Principi di Prossimità e

Autosufficienza espressi nella direttiva europea 2006/12/CE, con il principio di Precauzione

enunciato nella Costituzione Europea art III-233, con quanto previsto dalla Direttiva

2008/98/CE in materia di smaltimento rifiuti e dalla Direttiva 96/62/CE in materia di

valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente;

CONSIDERATO che il progetto presentato è in contrasto con il Principio di Sviluppo

Sostenibile così come enunciato all’art. 3 quater del D.Lgs 152/2006 e con l’art. 182 dello

stesso decreto;

CONSIDERATO che il progetto presentato è in contrasto con i criteri di localizzazione

individuati dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e con le prescrizioni della L.R. 38/99;

CONSIDERATE le criticità progettuali evidenziate, in termini di carenza di indagini e stime

tecniche, inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto, impatti negativi sul paesaggio ed

effetti cumulativi;

CONSIDERATI i rischi di natura tecnica e ambientale evidenziati;

CONSIDERATO che il progetto si pone, quindi, in contrasto con l’art.177 comma 4 del D.

Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che la Convenzione di Aarhus di cui alla Decisione 2005/370/CE del 17

febbraio 2005, recepita dal nostro ordinamento con legge numero 108 del 16 marzo 2001,

concernente: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia

ambientale, fatta ad Aarhus in 25 giugno 1998”, stabilisce che la partecipazione del pubblico

alle decisioni che interessano la collettività in materia ambientale, con la possibilità di

presentare osservazioni di cui le autorità pubbliche devono tener conto, risulta una necessaria

procedura da percorrere, per cercare soluzioni condivise tramite la concertazione del territorio;

Si chiede :

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CHE si riconsideri l’autorizzazione concessa alla V.I.A. presentata;

CHE qualsiasi valutazione venga solo a valle di un’indagine epidemiologica con

studio osservazionale sullo stato di salute della popolazione di Gallicano nel

Lazio, Zagarolo e dei comuni limitrofi;

CHE a norma dell’Art. 1 Direttiva 2011/92/UE, le indagini epidemiologica e

valutazione del rischio, finalizzate al miglioramento dell’ambiente costruito e la

promozione della salute, vengano accompagnate da una Valutazione di Impatto

Sanitario (VIS).

Per il Comitato di Gallicano