On. Maria Antonietta Farina Coscioni C.248
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 248—
PROPOSTA DI LEGGED’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI,BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI
Modifica all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, inmateria di rapporto tra separazione dei coniugi e domanda di
scioglimento del matrimonio
Presentata il 29 aprile 2008
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro ordi-namento, le persone che intendono divor-ziare devono celebrare due cause, una di se-parazione e una di divorzio, ciascuna con trepossibili gradi di giudizio, secondo un iterche puo protrarsi per buona parte della vita.
Se, nel diritto penale, il processo spessorappresenta una punizione in se, a pre-scindere dall’esito di esso, altrettanto puoavvenire nell’ambito civile, specie in unamateria cosı coinvolgente come quella inoggetto.
Avviene, cosı, che molte persone, dopoaver affrontato le spese e lo stress conse-
guenti al primo giudizio, non regolarizzinola propria posizione e restino in uno statointermedio, con confusione di situazioni ediritti, non per scelta, ma solo per inerziae stanchezza.
La duplicazione di giudizi non ha giu-stificazioni e, oltre a penalizzare il citta-dino, mortifica l’idea stessa di diversita traseparazione e divorzio, non lasciando li-bere le persone che intendono divorziaredi accedere immediatamente a questo tipodi giudizio e non riservando il primo acoloro i quali non vogliono (o almeno nonvogliono ancora) il divorzio e desiderano
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
una regolamentazione temporanea deiloro rapporti, in attesa di decisioni fu-ture.
Il procedimento di divorzio contienegia in se tempi di riflessione e di pausa,senza che si debba artificiosamente ricor-rere a una duplicazione di giudizi.
Oltre a cio, si osserva che, nelle causein materia di diritto di famiglia, e oppor-tuno iniziare il cammino che conduce,
come gia avvenuto in altri Paesi europei,dalla cultura dell’intervento autoritativodello Stato a quella della mediazione edell’aiuto per una ricerca di soluzione aopera delle parti stesse.
Per raggiungere tale obiettivo la pre-sente proposta di legge reca una modificaall’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970,n. 898, che disciplina i casi di scioglimentodel matrimonio.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 248
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE__
ART. 1.
1. Dopo la lettera b) del numero 2)dell’articolo 3 della legge 1o dicembre1970, n. 898, e successive modificazioni, einserita la seguente:
« b-bis) i coniugi hanno svolto, conesito negativo, un tentativo di conciliazionein sede non contenziosa davanti al giudicedi pace ai sensi dell’articolo 322 del codicedi procedura civile e in tale sede il giudicedi pace ha accertato l’esistenza di una crisiconiugale grave, che non e stato possibilerisolvere con tecniche conciliative. Taleaccertamento, che e condizione di ammis-sibilita della domanda di scioglimento o dicessazione degli effetti civili del matrimo-nio, deve essere compiuto dal giudice dipace nell’ambito del procedimento previ-sto dal citato articolo 322 del codice diprocedura civile, su istanza di almeno unodei coniugi, valendosi dell’opera di unausiliario scelto tra psicologi, medici oavvocati professionisti, specializzati in pro-blematiche familiari e di mediazione fa-miliare ».
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