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DECRETO N. 24957 del 11.12.2002 Oggetto: Influenza aviaria. Programma di vaccinazione. IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIA VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34; VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; VISTO il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988; VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria; VISTO il D.M. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria; VISTO il D.D.U.O. N. 23154 del 27 novembre 2002 “Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia – Abrogazione del D.D.U.O. n. 21448 del 12/11/2002.” VISTA la Decisione della Commissione Europea, approvata in data 4 dicembre 2002 che approva il piano di vaccinazione di emergenza nei confronti dell’influenza aviaria presentato dall’Italia; VISTA la nota n. 600.8/IA/862 del 9 dicembre 2002 della Direzione Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute, che autorizza, dal 10 dicembre 2002, l’attivazione del piano di vaccinazione nei confronti dell’influenza aviaria nei Comuni delle province di Verona, Vicenza, Padova, Brescia e Mantova conformemente a quanto previsto dal programma di vaccinazione di emergenza; CONSIDERATO che il Ministero della Salute con nota n. 608/BT/678 del 22 novembre 2002 e nota n. 608/IA/681 del 25 novembre 2002 ha autorizzato l’importazione di due vaccini inattivati contenenti rispettivamente il sottotipo H7N3, ceppo CK/PAK/95-H7N3, e il sottotipo N7N1, ceppo A/ck/Italy/AG-473/1999-H7N1, del virus dell’influenza aviaria, attribuendo all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il compito di curare la distribuzione del vaccino;

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DECRETO N. 24957 del 11.12.2002 Oggetto: Influenza aviaria. Programma di vaccinazione.

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA VETERINARIA VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34; VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; VISTO il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988; VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria; VISTO il D.M. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria; VISTO il D.D.U.O. N. 23154 del 27 novembre 2002 “Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia – Abrogazione del D.D.U.O. n. 21448 del 12/11/2002.” VISTA la Decisione della Commissione Europea, approvata in data 4 dicembre 2002 che approva il piano di vaccinazione di emergenza nei confronti dell’influenza aviaria presentato dall’Italia; VISTA la nota n. 600.8/IA/862 del 9 dicembre 2002 della Direzione Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute, che autorizza, dal 10 dicembre 2002, l’attivazione del piano di vaccinazione nei confronti dell’influenza aviaria nei Comuni delle province di Verona, Vicenza, Padova, Brescia e Mantova conformemente a quanto previsto dal programma di vaccinazione di emergenza; CONSIDERATO che il Ministero della Salute con nota n. 608/BT/678 del 22 novembre 2002 e nota n. 608/IA/681 del 25 novembre 2002 ha autorizzato l’importazione di due vaccini inattivati contenenti rispettivamente il sottotipo H7N3, ceppo CK/PAK/95-H7N3, e il sottotipo N7N1, ceppo A/ck/Italy/AG-473/1999-H7N1, del virus dell’influenza aviaria, attribuendo all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il compito di curare la distribuzione del vaccino;

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RITENUTO indispensabile stabilire le modalità di distribuzione e somministrazione dei citati presidi immunizzanti individuando con precisione, nelle diverse fasi operative, i soggetti responsabili di tale attività; CONSIDERATO che il piano di vaccinazione in oggetto prevede l’adozione di misure igienico-sanitarie e l’applicazione di specifiche norme restrittive alla movimentazione di volatili vivi e loro prodotti, nonché di automezzi e di persone che operano nell’ambito della filiera avicola; RITENUTO necessario definire i protocolli di attuazione e di verifica di dette misure da parte rispettivamente dei produttori e del Servizio veterinario delle AA.SS.LL.; CONSIDERATO che il piano di vaccinazione di emergenza dispone l’attuazione di un intenso programma di monitoraggio sia negli allevamenti vaccinati, sia nelle aziende avicole non sottoposte alla vaccinazione, per valutare da un lato l’efficacia del presidio immunizzante impiegato, dall’altro l’evoluzione della situazione epidemiologica; RITENUTO che l’elevato numero di visite ispettive e di campioni di materiale patologico, che devono essere effettuati dai Servizi veterinari delle ASL interessate, richiede l’impiego di veterinari liberi professionisti all’uopo convenzionati; CONSIDERATO che il virus influenzale a bassa patogenicità può circolare negli allevamenti avicoli in assenza di sintomatologia clinica evidente; CONSIDERATO che il piano di vaccinazione di emergenza non prevede misure specifiche per le aziende che allevano e commercializzano volatili destinati agli allevamenti rurali; RITENUTO opportuno disciplinare l’attività di tali allevamenti, al fine di garantire il proseguimento delle attività produttive minimizzando, nello stesso tempo, i rischi di diffusione del contagio; VISTI gli art.3 e 18 della legge della Regione Lombardia n.16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti; VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n.VII/7622 del 27 dicembre 2001 “Determinazione in ordine all’assetto organizzativo della Giunta Regionale” (4° provvedimento 2001); VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sanità della Regione Lombardia n.18800 del 27 luglio 2000 “Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai Dirigenti delle Strutture “Edilizia Sanitaria”, “Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne”, “Comunicazione ed Educazione Sanitaria” integrato dal ddg n.872 del 15.1.2001 ;

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D E C R E T A

Sezione I

Distribuzione del vaccino

Articolo 1 1. La distribuzione del vaccino anti-influenzale è effettuata dall’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie attraverso il centro di distribuzione costituito presso la Sezione Diagnostica di Verona in conformità a quanto previsto all’allegato VII del piano di vaccinazione di emergenza (PVE).

2. In analogia a quanto previsto all’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 196/99, i veterinari elencati in allegato I sono ufficialmente incaricati del ritiro e della somministrazione del vaccino, che devono avvenire secondo le procedure riportate nel PVE, applicando le linee operative e i modelli di cui all’allegato II. I veterinari incaricati devono operare sotto il controllo e la vigilanza del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

3. I veterinari elencati in allegato I devono trasmettere sistematicamente al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione Veneto i dati relativi all’accasamento dei volatili ed al loro invio alla macellazione per quanto riguarda sia gli allevamenti sottoposti a vaccinazione, sia quelli non sottoposti a trattamento immunizzante, utilizzando i modelli di cui all’allegato III.

Sezione II

Misure previste dal programma di vaccinazione di emergenza.

Articolo 2 1. La corretta attuazione e verifica dell’applicazione delle misure previste dal programma di

vaccinazione di emergenza è garantita dal Servizio veterinario delle ASL interessate attraverso l’utilizzo dei protocolli e dei modelli di cui all’allegato IV.

2. I Servizi veterinari territoriali, entro una settimana dalla data di emanazione del presente Decreto, devono indicare alla U.O. Veterinaria:

- i centri di imballaggio a cui possono essere destinate le uova da consumo prodotte dagli allevamenti situati nelle zone di vaccinazione

- i macelli avicoli aventi caratteristiche strutturali e funzionali atte a consentire la macellazione dei volatili provenienti dagli allevamenti di dette zone conformemente a quanto previsto dall’allegato X del PVE

3. La competente U.O. Veterinaria designerà, con successivo provvedimento, gli impianti deputati all’imballaggio delle uova da consumo ed alla macellazione dei volatili vaccinati. Lo stesso provvedimento dovrà definire, inoltre, le modalità per l’identificazione delle uova da consumo destinate ai centri di imballaggio e le misure di sicurezza da adottare per il trasporto dei volatili al macello.

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Sezione III

Monitoraggio negli allevamenti

Articolo 3 1. I monitoraggi sierologici e virologici previsti dal PVE devono essere effettuati da veterinari

ufficiali, da veterinari liberi professionisti convenzionati a norma del DPR 11 febbraio 1961 n. 264 o da veterinari formalmente incaricati dal Servizio veterinario dell’ASL in analogia a quanto previsto dal citato del D.Lgs. 196/99.

2. Nelle aree territoriali non interessate dal PVE, i Servizi veterinari provvederanno alla rigorosa attuazione di un piano di monitoraggio degli allevamenti avicoli previsto dal D.D.U.O .n. 13606 del 17.07.2002 “Approvazione del piano di controllo degli allevamenti avicoli sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n.17177 del 12 luglio 2001 “Piano di controllo regionale degli allevamenti avicoli”

3. Le azioni di monitoraggio di cui ai precedenti punti 1 e 2 e riportate in forma sintetica in allegato V devono essere effettuate utilizzando, come accompagnatoria dei campioni, esclusivamente la scheda riportata all’allegato VI, debitamente compilata in tutte le sue parti;

4. Il piano di monitoraggio dell’efficacia della vaccinazione deve essere predisposto dall’U.O. Veterinaria ed effettuato dai veterinari elencati in allegato I.

Sezione IV

Scambi intracomunitari

Articolo 4 1. Possono essere destinati agli scambi intracomunitari uova da cova e pulcini di un giorno

provenienti da allevamenti e impianti situati nelle aree territoriali non interessate dal piano di vaccinazione di emergenza.

2. Le uova da cova devono essere:

- prodotte in allevamenti da riproduzione testati sierologicamente (prelievo di almeno 30 campioni di sangue) almeno ogni 30 giorni con esito costantemente negativo;

- trasportate direttamente all’incubatoio di destinazione; - disinfettate, unitamente agli imballaggi, prima del carico; - destinate ad incubatoi che garantiscano la rintracciabilità delle uova.

3. I pulcini di un giorno devono originare da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui al precedente punto 2.

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Sezione V

Svezzatori e commercianti

Articolo 5 1. I volatili delle aziende in cui sono allevati o detenuti animali di specie sensibili destinati agli

allevamenti rurali non devono essere vaccinati. 2. Le aziende situate nell’area di vaccinazione definita dal PVE che detengono e

commercializzano volatili destinati agli allevamenti rurali devono essere: - identificate con l’attribuzione del codice aziendale da parte dell’ASL di appartenenza; - sottoposte ad ispezione ufficiale almeno ogni 45 giorni. Il veterinario ufficiale deve

provvedere, con la stessa cadenza, al prelievo di 10 campioni di sangue per l’esame sierologico e di tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene con metodica immunoenzimatica.

3. Svezzatori e commercianti devono essere in grado di garantire la rintracciabilità delle partite, e in particolare:

a) i volatili dall’incubatoio allo svezzatore e da quest’ultimo al commerciante devono spostarsi accompagnati da regolare dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 integrato);

b) gli svezzatori devono essere in possesso di un registro di carico e scarico in cui devono essere riportate per ogni singola partita le seguenti informazioni:

- numero di animali - specie - provenienza e destinazione - data della movimentazione c) chiunque esercita l’attività di vendita di volatili di specie sensibili deve essere in possesso

di un registro in cui siano riportate tutte le informazioni indicate al punto precedente. Inoltre, gli esercenti attività di trasporto e di commercio di volatili devono rilasciare per ogni partita la dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 integrato);

4. I volatili delle aziende di cui al precedente punto 2, che soddisfano i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo possono essere movimentati verso allevamenti situati sul territorio delle Regioni Lombardia e Veneto.

Sezione VI

Disposizioni generali

Articolo 6

Su tutto il territorio interessato dal piano di vaccinazione di emergenza è fatto divieto di mostre, fiere, mercati, esposizioni, raduni e vendita ambulante di animali delle specie sensibili all’influenza aviaria. In relazione alla situazione epidemiologica (assenza di circolazione virale attiva), il Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio può derogare al divieto di cui al presente articolo 6.

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Articolo 7 1. I proprietari degli automezzi del settore avicolo che operano nell’area di vaccinazione devono

garantire la puntuale compilazione e la corretta tenuta del registro di bordo di cui all’allegato VII.

2. I responsabili degli stabilimenti operanti nell’ambito del settore avicolo devono assicurare la disponibilità delle informazioni relative al protocollo di controllo della movimentazione degli automezzi riportato nell’allegato VIIa.

Articolo 8

Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto saranno applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99. Inoltre, in caso di conferma della malattia in allevamento, ai trasgressori non verranno riconosciuti gli indennizzi previsti dalla L. 218/88 .

Articolo 9 Il presente Decreto entra immediatamente in vigore ed è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità.

Dott. Cesare Bonacina

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Allegato I ELENCO VETERINARI INCARICATI DEL RITIRO E DELLA SOMMINISTRAZIONE

DEL VACCINO

AZIENDA VETERINARIO N° ISCRIZIONE ORDINE

VETERINARI Bellani Maurizio Como – Lecco 135 Gavazzi Luigi Milano - 1337

GRUPPO GES.CO - AMADORI

Brighi Paolo Forlì - 262 Luisetto Patrizio Treviso - 193 Ferdinandi Stefano Perugia - 635

GRUPPO ARENA HOLDING

Dall’Angelo Alberto Padova - 480 Bernardi Zeno Verona - 520 Bianchi Ezio Verona - 307 Bissaro Paolo Padova - 383 Cremonesi Maurizio Udine - 297 Della Valentina Marco Milano - 812 Frison Sergio Padova - 289 Furlattini Veniero Verona - 242 Morandini Emilio Verona - 488 Ortali Giovanni Treviso - 198

GRUPPO A.I.A.

Zuanni Sandro Verona - 286 Belloni Gianpiero Milano - 2373 Battistoni Ferdinando Verona - 639

BIGNAMI

Vinco James Leonardo Verona - 533 Artegiani Daniale Verona - 359 AVECO Alessandri Enrico Arezzo - 108 Dall’Angelo Alberto Padova - 480 LA FARAONA Luisetto Patrizio Treviso - 193

PARMOVO Burzoni Giovanni Piacenza - 219 CASCINA ITALIA SPA Daolio Aldino Bergamo 320 POLLO DEL CAMPO Ravaioli Mauro Forlì 353

Prando Lucio Verona - 321 AGRICOLA BIONATURE Fin Massimo Verona - 356 Artuso Andrea Padova - 532 NATURAVI Ragazzini Andrea Parma - 343

PASQUALI (UOVADOR) Vassili Kipriamidis Pordenone 92 Fin Massimo Verona - 356 AGRICOLA GUIDI Prando Lucio Verona - 321 Pizzabiocca Andrea Padova - 475 Sega Marco Verona - 542 Trentin Tiziano Vicenza - 353

GRUPPO BERICA/ILTA

Sinigaglia Renato Padova - 437 EUROVO Matteucci David Forlì - 237 DIUSAFARM Streparola Gianluigi Cremona 354 FATTORIE GUGLIELMI Tonolini Leonardo Mantova 516 SANTA RITA Treccani Alberto Brescia 465

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Allegato II

DISTRIBUZIONE VACCINO

- RICHIESTA ACCASAMENTO - MOD. B E C (Piano vaccinale vaccino omologo) - MOD. 12 (Avvenuta vaccinazione)

VETERINARIO AZIENDALE INCARICATO AULSS

- AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO - MOD. B E C (Piano vaccinale vaccino omologo)

- MOD. A, B e C (Piano vaccinale vaccino eterologo/omologo - REPORT INTERVENTI VACCINALI Mappatura sentinelle)

- MODELLO 12 (Avvenuta vaccinazione)

CREV (IZS –LEGNARO (PD))

- ELENCO AZIENDE A CUI CONSEGNARE IL VACCINO (previa verifica e vidimazione programma vaccinazioni)

-RICETTA -AUTORIZZAZIONI ACCASAMENTO

- RICETTA

IZS - SEZ. DI VERONA - CONSEGNA VACCINO VETERINARIO AZIENDALE

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PRESENTAZIONE PIANO VACCINALE ALL’IZS LEGNARO (CREV) DA PARTE DELLE DITTE AL FAX 049/8830268 MOD. A

MODULO DA UTILIZZARE PER LE AZIENDE IN CUI VIENE RICHIESTA LA VACCINAZIONE CON VACCINO ETEROLOGO DITTA RICHIEDENTE _______________________________________________________________________ N. PROT. RICHIESTA __________________ DATA RICHIESTA ___/___/___

ELENCO ALLEVAMENTI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE PER CUI SI RICHIEDE IL VACCINO:

Asl Codice Aziendale Denominazione Azienda Comune Prov Specie/ind.Prod

(Tacch.carne/ ovaiole/ecc.)

Data schiusa

Data accasam.

N capi da accasare

Sesso

(M/F) Date interventi vaccinali

programmati

N. Dosi totali

richieste

Data Macel.

(prevista)

Veterinario richiedente : cognome e nome …………………………………………………………………………. Totale dosi richieste……………. Timbro, firma e recapito telefonico richiedente Timbro e firma addetto IZS ______________________________________Tel________________ _________________________

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PRESENTAZIONE PIANO VACCINALE ALL’IZS LEGNARO (CREV) DA PARTE DELLE DITTE AL FAX 049/8830268 MOD. B

MODULO DA UTILIZZARE PER LE AZIENDE IN CUI VIENE RICHIESTA LA VACCINAZIONE CON VACCINO OMOLOGO PREVIA VIDIMAZIONE DA PARTE DELL’ASL (Allegare obbligatoriamente il mod. C compilato per ogni azienda)

DITTA RICHIEDENTE _______________________________________________________________________ N. PROT. RICHIESTA __________________ DATA RICHIESTA ___/___/___

ELENCO ALLEVAMENTI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE PER CUI SI RICHIEDE IL VACCINO:

Asl Codice Aziendale Denominazione Azienda Comune Prov Specie/inProd. (Tacch.carne/ ovaiole/ecc.)

Data schiusa

Data accasam

N.capi da accasare

Sesso

(M/F) Date interventi vaccinali

programmati

N. Dosi totali

richieste

Data Macel.

(prevista)

Veterinario richiedente : cognome e nome …………………………………………………………………………. Totale dosi richieste …………….

Timbro, firma e recapito telefonico richiedente Timbro e firma Veterinario Ufficiale Timbro e firma addetto IZS ______________________________________Tel________________ _____________________________ _________________________

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SCHEDA MAPPATURA SENTINELLE NELLLE AZIENDE VACCINATE CON OMOLOGO DA PARTE DELLE DITTE MOD. C (ALLEGARE AL MOD. B ED INVIARE AL CREV FAX 049/8830268)

Asl Codice Aziendale Denominazione Azienda Comune Specie/ind. Prod. Timbro e firma Veterinario autorizzato

Disegnare schematicamente una mappa relativa alla disposizione dei vari capannoni dell’allevamento indicando, per ciascuno di essi: 1) N. animali da vaccinare 2) N°. e localizzazione sentinelle MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE DELLE SENTINELLE: ! MARCA ALARE ! ANELLO ! DECARUNCOLAZIONE ! ALTRO ___________________________

Timbro e firma Veterinario aziendale Timbro e firma Veterinario Ufficiale ________________________________________________________ _______________________________________________________

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Sentinelle: Batteria n° 2 da dx a sx Lato : sx Piano : 1 Gabbie 1-9 N° Tot.: 100

Capannone 1: Ovaiole da vaccinare: 50.000

Box Sentinelle: Totale Animali: 100

Capannone 1: Tacchini da vaccinare: 10.000 ESEMPI

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Allegato III

PROGRAMMA ACCASAMENTO ALLEVAMENTI NON SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE DITTA SOCCIDANTE ______________________________________________

Asl Codice Aziendale Denominazione Azienda Comune Specie/Ind.

Produttivo

N.capi accasati Sesso (M/F) Data accasamento

Il veterinario aziendale _______________________________________________ Firma _____________________________

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MACELLAZIONE ALLEVAMENTI AVICOLI (VACCINATI E NON VACCINATI) DITTA SOCCIDANTE ______________________________________________

Asl Codice Aziendale Denominazione Azienda Comune Specie/Ind. Produttivo

Data

macellazione

Il veterinario aziendale _______________________________________________ Firma _____________________________

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Allegato IV PROTOCOLLI E MODELLI PER L’ATTUAZIONE E LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE DI EMERGENZA (PVE)

- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO/COMUNICAZIONE PRESENZA ANIMALI

- SCHEDA RILEVAMENTO CARATTERISTICHE STRUTTURALI\MANAGERIALI AZIENDE

- AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO E VINCOLO ALLEVAMENTO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; - AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO POLLINA E LETTIERE; - TRASPORTO MANGIME - TRASPORTO UOVA DA COVA O ANIMALI - TRASPORTO UOVA DA CONSUMO - RACCOLTA CARCASSE E RIFIUTI DA ALLEVAMENTI - RACCOLTA DI AVANZI E RIFIUTI DAI MACELLI - TRASPORTO AL MACELLO - TRATTAMENTO POLLINA - RICHIESTA VACCINO (Facsimile ricetta) - SCHEDA RILEVAMENTO DATI AZIENDE NON VACCINATE - SCHEDA RILEVAMENTO DATI PERSONALE E MOVIMENTAZIONE VOLATILI - REGISTRO MOVIMENTI DA E PER L’AZIENDA

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REGIONE: ASL: SERVIZIO VETERINARIO INFLUENZA AVIARIA - PROGRAMMA DI VACCINAZIONE DI EMERGENZA (PVE)

! RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO ! COMUNICAZIONE PRESENZA ANIMALI _____________________, _____/____/________ Il sottoscritto _____________________________________________________________, ! Proprietario ! Detentore

Codice Allevamento

Comune Via Ditta soccidante

! chiede l’autorizzazione all’accasamento di: ! comunica la presenza di: N° volatili Specie e tipologia Età Sesso ! M ! F Provenienza Data arrivo/consegna Negli allevamenti sottoposti a vaccinazione si garantisce la presenza di animali sentinella in ogni capannone come stabilito ai punti 3 e 4 del PVE. In fede.

Il richiedente ___________

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REGIONE: ASL: SERVIZIO VETERINARIO INFLUENZA AVIARIA - PROGRAMMA DI VACCINAZIONE DI EMERGENZA (PVE)

SCHEDA RILEVAMENTO DATI AZIENDA - (Allegato III, PVE)

Azienda CODICE Comune Via

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI Locali di allevamento con pavimento in cemento o in materiale lavabile ! SI ! NO Pareti e soffitti pulibili ! SI ! NO Accesso aree di allevamento Controllo:

! Recinzione – Cancelli ! Sbarre mobili !

Presenza efficaci reti antipassero su tutte le aperture ! SI ! NO Ingressi capannoni dotazione chiusure adeguate ! SI ! NO Piazzole di carico di idonee dimensioni antistanti l’entrata pulibili e disinfettabili

! SI ! NO

Aree di stoccaggio dei materiali d’uso (lettiere vergini, mezzi meccanici, ecc.) protette

! SI ! NO

Zone filtro all’ingresso degli ambienti di allevamento, con presenza di dotazione minima costituita da calzature e tute dedicate per ogni allevamento, presenza di cartelli di divieto di accesso agli estranei

! SI ! NO

Presenza celle di stoccaggio animali morti all’esterno dei capannoni ! SI ! NO Attrezzature d’allevamento e di carico uniche per ogni allevamento (muletti, nastri di carico, macchine di carico, ecc.)

! SI ! NO

Spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti. ! SI ! NO Superficie larga un metro pulita lungo il perimetro del capannone ! SI ! NO REQUISITI IGIENICO – SANITARI E MANAGERIALI Accesso, all’area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all’attività di allevamento e previa accurata disinfezione;

! SI ! NO

Allevamento: ! attrezzato carico esterno del mangime nei silos ! non attrezzato ! presenza calzari e camici per autista camion trasporto mangime

Dotazione di strumenti di pulizia e disinfezione idonei per effettuare tali operazioni sulle strutture di allevamento, le attrezzature e gli automezzi in ingresso e uscita

! SI ! NO

Imballaggi e portauova ! Monouso ! Materiale lavabile e disinfettabile

Verifica del carico degli animali morti al di fuori dell’area di allevamento ! SI ! NO Capienza celle di stoccaggio animali: - utile fino a fine ciclo - necessità ritiro animali morti durante il ciclo

! SI ! NO ! SI ! NO

Divieto al personale di detenere volatili propri ! SI ! NO Esistenza registro di allevamento per registrazione di tutti i movimenti da e per l’azienda di animali, personale, automezzi ed attrezzature

! SI ! NO

Esistenza programma aziendale di derattizzazione e di lotta agli insetti nocivi

! SI ! NO

Conoscenza norme programma vaccinazione di emergenza da parte dell’allevatore

! SI ! NO

Data, _____/______/_________

Il rappresentante dell’Azienda Il Veterinario Ufficiale

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AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO E VINCOLO ALLEVAMENTO (Punto 2 e 7 e Allegato IV, PVE)

! ANIMALI A BREVE VITA Specie ! M / ! F ! ANIMALI A LUNGA VITA Specie ! M / ! F A richiesta del Sig. ! Proprietario ! Detentore

Codice Allevamento

Comune Via Ditta soccidante

Verificato quanto segue: • l’esistenza dei requisiti previsti dagli allegati III e IV del PVE; • l’avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e dei silos ultimata in data

_________; • allevamento vuoto dal _____________ e nel rispetto di quanto previsto al punto 7, I,

lettera d, quarto trattino del PVE; Preso atto da parte dell’allevatore che: ! i pulcini devono essere introdotti nell’allevamento nell’arco massimo di sei giorni; ! i broiler saranno avviati alla macellazione entro il 60° giorno di allevamento comprensivo dei giorni necessari al carico; ! lo svuotamento dell’impianto dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni anche nel caso di allevamenti di tacchini in cui siano stati accasati contemporaneamente maschi e femmine; si autorizza l’accasamento di n. capi _______________________. Data, _____/______/__________ Il conduttore dell’allevamento Il Veterinario Ufficiale ______________________ ________________________

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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

(Allegato VII, PVE) Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a ______________________________________ il _________________________, e residente in ____________________________________________________________ presente in data odierna in qualità di vaccinatore nell’allevamento del Sig. ________________________________________________________________________ dichiara di non essere venuto in contatto con altri animali appartenenti alle specie avicole

nei tre giorni precedenti la data odierna e si impegna a non venire in contatto con altri

animali appartenenti alle specie avicole per i prossimi tre giorni, nonché a lavare e

disinfettare con idonei mezzi gli indumenti indossati.

Data, _____________________ Firma _________________________

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AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO POLLINA E LETTIERE

(Allegato XI, PVE) A richiesta del Sig. ! Proprietario ! Detentore

Codice Allevamento

Comune Via Ditta soccidante

Visti gli esiti negativi dei test di laboratorio, si autorizza lo smaltimento della pollina e delle lettiere nel rispetto della vigente normativa in materia Data, _____/______/__________ IL VETERINARIO UFFICIALE ________________________

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TRASPORTO MANGIME (Allegato XIII, del PVE)

_____________________, _____/____/________ Il sottoscritto _____________________________________________________________ titolare del mangimificio ____________________________________________________ garantisce che il trasporto del mangime destinato agli allevamenti avicoli siti nella zona di vaccinazione sarà effettuato secondo le disposizioni previste dall’allegato XIII del PVE. In fede. Firma

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TRASPORTO UOVA DA COVA O ANIMALI (Punto 7, PVE)

_____________________, _____/____/________ Il sottoscritto _____________________________________________________________ titolare dell’incubatoio _____________________________________________________ ! sito all’interno della zona di vaccinazione; ! sito all’esterno della zona di vaccinazione; garantisce che: ! il trasporto degli animali destinati ad allevamenti avicoli:

! siti all’interno della zona di vaccinazione; ! siti all’esterno della zona di vaccinazione;

! il trasporto delle uova da cova provenienti da allevamenti avicoli siti nella zona di vaccinazione; sarà effettuato secondo le disposizioni previste dall’allegato XIII del PVE In fede. Firma

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TRASPORTO UOVA DA CONSUMO (Allegati: III e XIII, PVE)

_____________________, _____/____/________ Il sottoscritto _____________________________________________________________ titolare del: ! centro di imballaggio uova ________________________________________________ ! stabilimento sgusciatura _________________________________________________ designato dalla competente autorità regionale con nota n.______ del _________________ garantisce che il trasporto delle uova da consumo provenienti da allevamenti avicoli siti nella zona di vaccinazione sarà effettuato secondo le disposizioni previste dall’allegato XIII del PVE. In fede. Firma

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RACCOLTA CARCASSE E RIFIUTI DA ALLEVAMENTI (Allegato XIII, PVE)

_____________________, _____/____/________ Il sottoscritto _____________________________________________________________ titolare dello stabilimento ___________________________________________________ autorizzato alla raccolta di carcasse e rifiuti prelevati negli allevamenti avicoli siti nella zona di vaccinazione, dichiara che il trasporto sarà effettuato secondo le disposizioni previste dall’allegato XIII del PVE. In fede. Firma

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RACCOLTA DI AVANZI E RIFIUTI DAI MACELLI (Allegato XIII, PVE)

_____________________, _____/____/________ Il sottoscritto _____________________________________________________________ titolare dello stabilimento ___________________________________________________ autorizzato alla raccolta di avanzi e rifiuti prelevati nei macelli avicoli siti nella zona di vaccinazione, dichiara che il trasporto sarà effettuato secondo le disposizioni previste dall’allegato XIII del PVE In fede. Firma

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TRASPORTO AL MACELLO (Punto7, PVE)

_____________________, _____/____/________ Il sottoscritto _____________________________________________________________ titolare dello stabilimento di macellazione _______________________________________ ! sito all’interno della zona di vaccinazione; ! sito all’esterno della zona di vaccinazione; garantisce che il trasporto di animali destinati alla macellazione provenienti da allevamenti avicoli siti nella zona di vaccinazione e/o al di fuori della stessa, sarà effettuato secondo le disposizioni previste al punto 7 lettera e) del PVE. In fede. Firma

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TRATTAMENTO POLLINA (Allegato XI, PVE)

_____________________, _____/____/________ Il sottoscritto _____________________________________________________________ titolare dello stabilimento ___________________________________________________ autorizzato alla raccolta, stoccaggio e lavorazione della pollina garantisce che il trasporto della pollina e delle lettiere prelevate negli allevamenti avicoli siti nella zona di vaccinazione sarà effettuato secondo le disposizioni previste dall’allegato XI, lettere e, f, g, h, i del PVE. In fede. Firma

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INFLUENZA AVIARIA PROGRAMMA VACCINAZIONE DI EMERGENZA

RICHIESTA VACCINO INATTIVATO CONTRO L’INFLUENZA AVIARIA

(Allegato VII del Piano di vaccinazione di emergenza) _____________________, _____/____/________ Il sottoscritto veterinario aziendale Dott.

Via Recapito Comune Prov

ASL di residenza N° iscrizione albo telefono Destinatario della fornitura:

Codice Allevamento

Comune ASL Prov Via Ditta soccidante

consistente in n. ________________ capi della specie ___________________________ richiede n. ________ dosi, pari a n ______ confezioni di vaccino antinfluenzale da utilizzare, nell’ambito dello schema vaccinale già presentato, per l’intervento vaccinale sotto indicato: Intervento 1° [] 2° [] 3° [] 4° [] Che verrà effettuato in data ____________________ Il sottoscritto assicura che: • gli interventi vaccinali sono eseguiti sotto la sua diretta responsabilità come previsto dall’O.M. 19.7.1991,

nel rispetto delle disposizioni del piano di vaccinazione di emergenza e sulla base della posologia e delle modalità di somministrazione riportate nella confezione del vaccino

• l’azienda attua il sistema del tutto pieno – tutto vuoto a livello aziendale (allevamenti di ovaiole) • nell’allevamento sono presenti n. ________ animali sentinella come previsto al punto 4 del piano di

vaccinazione di emergenza • le dosi residue di vaccino saranno restituite alla Sezione Diagnostica di Verona dell’Istituto

Zooprofilattico delle Venezie.

Firma e timbro del veterinario Dott.

PARTE DA COMPILARSI A CURA DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA DI VERONA DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE. Data di consegna ____________________ Firma e timbro IZS

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REGIONE ASL SERVIZIO VETERINARIO

SCHEDA RILEVAMENTO DATI AZIENDA NON SOTTOPOSTA A VACCINAZIONE (Allegato IX, PVE) Azienda CODICE Comune Via ALLEVAMENTO: ! DA RIPRODUZIONE ! OVAIOLE ! ANATRE ! OCHE ! STRUZZI ! SVEZZATORE !_________________

CAMPIONAMENTI DATA ESAME CLINICO

MORTALITÀ

Sangue Tamponi cloacali Veterinario Uff.

(firma)

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REGIONE ASL SERVIZIO VETERINARIO

SCHEDA RILEVAMENTO DATI PERSONALE ADDETTO E MOVIMENTAZIONE VOLATILI Azienda CODICE Comune Via

PERSONALE ADDETTO ALL’ALLEVAMENTO

VARIAZIONI IL TITOLARE DELL’ALLEVAMENTO (firma)

ACCASAMENTO VOLATILI INVIO ANIMALI AL MACELLO DATA N° DATA N°

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REGIONE ASL SERVIZIO VETERINARIO

REGISTRO MOVIMENTI DA E PER L’AZIENDA Azienda CODICE Comune Via

ENTRATA IN ALLEVAMENTO USCITA DA ALLEVAMENTO DATA TIPOLOGIA (*) PROVENIENTI DA DATA TIPOLOGIA (*) DESTINATI A

(*) Persone (nome – cognome – indirizzo), automezzi (targa – ditta) e attrezzature (descrizione).

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MONITORAGGIO NELL’AREA DI VACCINAZIONE Allegato V

ALLEVAMENTI SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE

MONITORAGGIO EFFICACIA VACCINAZIONE (a campione) MONITORAGGIO SITUAZIONE SANITARIA (tutte le aziende) ! Quindicinale ⇒Ogni ! Sierologico ⇒Sierologico ! 20 animali vaccinati/allevamento ⇒10 animali sentinella/allevamento

In caso di positività: Monitoraggio sierologico e virologico

ALLEVAMENTI NON SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE: MONITORAGGIO SITUAZIONE SANITARIA (tutte le aziende)

Riproduttori

! Mensile ⇒Bimensile ♦Tutti i gruppi da macello ♣Ogni 45 giorni ! Sierologico ⇒Virologico ♦Sierologico ♣Sierologico ! 10 soggetti /allevamento ⇒30 tamponi cloacali ♦10 campioni/allevamento 10 campioni/allevamento (Prima del carico) ♣ Virologico

10 campioni di feci

Tacchini da carne Ovaiole Capponi Galletti

Riproduttori Pollastre non vaccinate

Oche Anatre Struzzi

Allevamenti da carne (non vaccinati es. Broiler)

Svezzatori Commercianti

45 giorni per vaccino eterologo

28 giorni per vaccino omologo

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Allegato VI

INFLUENZA AVIARE 2002 - 2003 SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

REGIONE ______________________ PROVINCIA _______________ ASL N. _____ N. Prot. ASL ___________ Veterinario prelevatore Recapito telefonico Fax _

Data prelievo ___/___/___Sez.IZS competente per territorio: __

N° registro IZS Fax n. Tel. n. _

DATI ANAGRAFICI ALLEVAMENTO

Proprietario/ragione sociale ______________________________________________________________

Codice aziendale (da riportare obbligatoriamente) ______________________________________________ Comune ___________________________________ Via/Loc. _________________________Prov.______ Ditta Soccidante ________________________________________________________________________

Tip. allevamento: ! industriale ! rurale ! svezzatore ! rivenditore ! altro ___________

SPECIE ED INDIRIZZO PRODUTTIVO

! Broiler n. ___________ ! Polli riprod. n. ___________ ! Ovaiole legg. n. ___________

! Tacch. carne n. ___________ !Tacch. riprod. n. ___________ ! Faraone n. ___________

! Oche n. ___________ ! Anatre n. ___________ ! Quaglie n. ___________

! Fagiani n. ___________ ! Capponi n. ___________ ! Galletti n. ___________

! Altro _______________________________________________________________________ n. ___________ Data accasamento ___/___/___ Sesso M ! F ! misto !

CAUSALE PRELIEVO

! Sospetto focolaio data sospetto ____________ ! Focolaio confermato ! Connessione epidemiologica con un focolaio → Denom. e cod. azienda del focolaio _________________________ _____________________________________________________________________________________________ ! Allevamento ubicato in zona protezione → Denom. e cod. azienda del focolaio ____________________________ _____________________________________________________________________________________________ ! Allevamento ubicato in zona sorveglianza → Denom. e cod. azienda del focolaio __________________________ _____________________________________________________________________________________________ MONITORAGGI ! Monitoraggio al macello ! Visita per movimentazione animali ! Monitoraggio allevamenti VACCINATI (prelievo animali sentinella) Tipo Vaccino: ! omologo ! eterologo ! Monitoraggio allevamenti NON vaccinati ! Monitoraggio EFFICACIA VACCINAZIONE (prelievo animali vaccinati) Tipo Vaccino: ! omologo ! eterologo Richiesta TEST DISCRIMINATORIO per tacchini vaccinati destinati a scambi intracomunitari

! Altro ________________________________________________________________________________________

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Allegato VI

LUOGO PRELIEVO

! In allevamento ! Al macello: Denominazione stabilimento macellazione _______________________________________ cod. ______________ Comune. _____________________________________ Prov. __________________ ASL __________________ ! Altro _________________________________________________________________________________________

ANAMNESI CLINICA

Specie animale

Data inizio sintomi

Sintomi % mortalità dal/al

--------------------- --------------- ----------------------------------------------- -------------- ---------------

------------------------------------------------ --------------------- --------------- ----------------------------------------------- -------------- ---------------

----------------------------------------------- --------------------- --------------- ----------------------------------------------- -------------- ---------------

-----------------------------------------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI

Tipo ricerca N. capannone Specie animale Tipo materiale prelevato

N campioni Anticorpi Virus

! !

! !

! !

! !

! !

NOTE: _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

Timbro e Firma del Veterinario

________________________________

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Allegato VII

REGISTRO DI BORDO AUTOMEZZO MARCA TARGA

VIAGGIO OPERAZIONI ESTERNE

ALL’AUTOMEZZO DATA

STABILIMENTO N° ORA

PARTENZA

PRODOTTO CARICATO

CLIENTE OGGETTO DELLA

CONSEGNA LAVAGGI

EFFETTUATI

DISINFEZIONI EFFETTUATE

ORA DI

CONSEGNA

FIRMA LEGGIBILE

DELL’AUTISTA CHE DICHIARA EFFETTUATE LE OPERAZIONI

RIPORTATE

VERIFICA/CONTROLLO FIRMA

LEGGIBILE DEL CONTROLLORE

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO SCRUPOLOSAMENTE DALL’AUTISTA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI E CONSERVATO PER LA DURATA DEL P.V.

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Allegato VIIa

PROTOCOLLO DI CONTROLLO AUTOMEZZI

1. Bolla di consegna materiali ! Giorno

! Ora !Quantità

2. Avvenuta disinfezione alla partenza ! Giorno ! Ora ! Firma incaricato al trasporto

3. Registro di bordo ! Ora arrivo e consegna in azienda ! Esecuzione disinfezione in arrivo e in

partenza 4. Rientro presso la ditta ! Peso della tara

! Controllo orari di viaggio

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EPIDEMIA DI INFLUENZA AVIARE DA VIRUS A BASSA

VIRULENZA (H7N3) IN LOMBARDIA E VENETO:

PROGRAMMA DI VACCINAZIONE DI EMERGENZA

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Epidemia di influenza aviare da virus a bassa virulenza (H7N3) in Lombardia E Veneto: programma di vaccinazione di emergenza

Premessa

Nel 1999-2000 il settore avicolo italiano era stato interessato dalla più grave epidemia di influenza aviaria mai manifestatasi in Europa, con insorgenza, dal 17 dicembre 1999 al 5 aprile 2000, di 413 focolai di infezione, per la maggior parte (365 focolai) localizzati in aree ad elevatadensità zootecnica del Veneto e della Lombardia. Circa 16 milioni di volatili domestici erano venuti a morte o erano stati abbattuti e distrutti al fine di eradicare l’infezione, con un danno economicodiretto pari a più di 110 milioni di €. Ai costi legati al pagamento degli indennizzi agli allevatoridevono essere aggiunte le rilevanti perdite economiche di tipo indiretto, pari a circa 400 milioni di €, correlate alla limitazione o al blocco, per diversi mesi, della normale attività produttiva ecommerciale dell’industria avicola nelle due regioni maggiormente interessate dal contagio. E’indispensabile sottolineare che tale epidemia era stata generata dalla circolazione, per circa un anno, di un virus influenzale a bassa virulenza (LPAI) appartenente al sottotipo H7N1, che èsuccessivamente mutato dando origine ad uno stipite ad alta patogenicità (HPAI).

LPAI (H7N1) nelle province di Verona e Padova (2000 – 2001)

La successiva ricomparsa, in agosto 2000, del virus LPAI in allevamenti di tacchini da carnedella provincia di Verona era stata seguita dall’adozione di rigorose misure di eradicazione quali lo stamping out o la macellazione controllata dei gruppi infetti e la pronta messa in atto di misurerestrittive nelle aree territoriali circostanti i focolai. Questi interventi se da un lato avevanoconsentito di limitare la diffusione dell’infezione ad un’area circoscritta della provincia di Verona,dall’altro non avevano impedito la trasmissione del contagio tra allevamenti contigui o collegati funzionalmente, con insorgenza, da agosto a novembre 2000, di 55 focolai di malattia di cui 51 in allevamenti di tacchini da carne. Al fine di controllare la diffusione del contagio, ridurre le perditeeconomiche causate dalla malattia ed evitare il verificarsi di una nuova epidemia da virus ad alta virulenza, la Commissione ha autorizzato, a far data dal 15 novembre 2000, l’impiego della profilassi immunizzante con vaccino eterologo (H7N3) negli allevamenti di tacchini da carne, diovaiole e di capponi presenti nell’area di interessata.

Tuttavia, il 21 dicembre 2000 il virus LPAI è stato isolato in un allevamento di tacchini da carne non vaccinato posto nell’area di vaccinazione e, successivamente, in allevamenti di aree territoriali contigue della provincia di Padova non interessati dal piano di vaccinazione. In totale, fino a fine marzo 2001, erano stati notificati 23 focolai, tutti causati da virus LPAI, di cui la maggior parte localizzati in un’area limitata della provincia di Padova, da cui la malattia è stataeradicata senza il ricorso alla profilassi immunizzante. Un unico focolaio di infezione era stato individuato, in gennaio 2001, in un allevamento di tacchini da carne vaccinato, posto nelle immediate vicinanze (circa 200 metri) di un’azienda di tacchini, non sottoposti a vaccinazione, precedentemente colpita dalla malattia. Il virus non si era però diffuso ad altri allevamenti di tacchini vaccinati posti in vicinanza (da 800 metri a 1 km) dei focolai.

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Piano di vaccinazione di emergenza in provincia di Verona

Il piano di vaccinazione, approvato dalla Commissione con Decisione 2000/721/CE e avviato indata 15 novembre 2000, era stato realizzato utilizzando un vaccino inattivato eterologo (sottotipoH7N3), che da un lato proteggeva gli animali nei confronti dell’infezione, dall’altro consentiva, attraverso l’impiego di un appropriato test discriminatorio, la distinzione degli animali infetti dai vaccinati non infetti. Il controllo sierologico sistematico degli allevamenti vaccinati e di quelli nonvaccinati dell’area di vaccinazione aveva evidenziato, dopo pochi mesi dall’inizio della campagnavaccinale, una completa assenza di circolazione del virus influenzale. Sulla base di tali evidenze la Commissione aveva autorizzato con Decisione 2001/847/CE la commercializzazione, in ambito comunitario, delle carni degli animali vaccinati, previa esecuzione, con esito negativo, di un appropriato test discriminatorio. La rigorosa adozione delle misure di biosicurezza negliallevamenti, la messa in atto di efficaci norme di restrizione della movimentazione di animali vivi, la rapida identificazione e l’eliminazione attraverso lo stamping out o la macellazione controllatadei volatili degli allevamenti infetti, unita all’impiego sistematico della vaccinazione e al monitoraggio continuo della situazione epidemiologica, aveva portato all’eradicazione dellamalattia, con costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli sostenuti per eradicare il virus HPAI.

Epidemia da virus LPAI (H7N3) in Lombardia e Veneto (2002)

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2002, il piano di monitoraggio sierologico attivato in Italia per individuare precocemente eventuali focolai di influenza aviaria ha consentitol’identificazione di positività sierologiche nei confronti del sottotipo H7 del virus dell’influenza in tre allevamenti di tacchini da carne e in un allevamento rurale del comune di Isorella (BS), in assenza di isolamento virale. L’eliminazione di tutti animali degli allevamenti positivi e la messa in atto di rigorose misure di restrizione nell’area colpita sono state seguite da un rafforzamento delle azioni di monitoraggio in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che non avevano evidenziato, fino al 10 ottobre del corrente anno, la presenza di altri allevamenti infetti. In tale data, campioni di sangue prelevati al macello da tacchini da carne provenienti da un allevamento sito in comune di Ospitaletto di Brescia sono risultati positivi per il sottotipo H7. I successivi interventi di monitoraggio nell’area territoriale interessata hanno evidenziato la presenza di altri 5 allevamenti di tacchini sierologicamente positivi in tre comuni della provincia di Brescia. Nonostante la prontaadozione di rigorose misure di eradicazione, l’infezione si è successivamente diffusa ad aree ad elevata densità zootecnica delle province di Mantova, Verona e Vicenza.

Nei focolai di malattia è stato isolato un virus influenzale a bassa virulenza appartenente alsottotipo H7N3. Sulla base dell’analisi filogenetica è stato stabilito che lo stipite in causa presentadifferenze sostanziali sia rispetto al ceppo vaccinale impiegato in provincia di Verona, sia rispetto alvirus del sottotipo H7N1 circolato in Italia nel periodo 1999-2001. Inoltre, dati preliminari sulla assenza di siti di glicosidazione a livello della porzione globulare dell’emoagglutinina fannoritenere che lo stipite in causa sia caratterizzato da un basso livello di adattamento ai volatili domestici. Risulta, pertanto, probabile una sua introduzione dall’ospite selvatico.

Proposta di un piano di vaccinazione di emergenza in Lombardia e Veneto

La ricomparsa del virus LPAI, 2 mesi dopo il rilievo delle prime positività sierologiche, è correlabile alla perpetuazione dell’infezione in serbatoi non ancora identificati. Ciò rende possibile la persistenza del virus nelle aree attualmente colpite, anche in tempi successivi all’eventualeeradicazione dell’epidemia in atto, e rende obbligatoria l’adozione di piani di intervento straordinariche permettano, in ogni caso, di evitare il verificarsi di una nuova epidemia da virus ad alta

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virulenza. Infatti, la ricomparsa del virus LPAI in un’area caratterizzata da un’elevata densità di allevamenti di specie sensibili, spesso tra loro contigui e funzionalmente collegati, rende opportuna la messa in atto di tutti gli interventi necessari per limitare la diffusione dell’infezione, associandoalle misure di eradicazione l’impiego della profilassi immunizzante, in aree, tipologie di allevamento e secondo piani ben definiti e condivisi.

Si deve sottolineare che la presenza nell’area in oggetto di un elevato numero di animali di diverse specie recettive e, di conseguenza, il rischio di passaggi seriali interspecifici rende estremamente probabile, come del resto si era già verificato nel 1999, una mutazione del virus verso l’alta virulenza.

L’impiego della profilassi immunizzante con vaccino inattivato specifico nei confronti del sottotipo H7 può consentire di ridurre il livello di escrezione virale in caso di infezione, con conseguente diminuzione della carica virale nell’allevamento infetto e della correlatacontaminazione ambientale, da cui può derivare una riduzione del rischio di diffusione del contagio. Ne deriva che la vaccinazione dei tacchini da carne e di altri animali a lunga vita dovrebbecomportare una riduzione della pressione infettante nella zona a rischio. Inoltre, l’uso di uno stipite vaccinale eterologo, caratterizzato da un sottotipo di neuroamminidasidiversa (es. H7N7 o H7N1) rispetto al virus presente sul territorio (H7N3), può consentire il monitoraggio della situazione epidemiologica nella popolazione degli animali vaccinati attraverso l’uso di un appropriato test discriminatorio. L’applicazione di una strategia DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals), consentendo la discriminazione tra gli allevamenti vaccinati/infetti rispetto agli allevamenti vaccinati/sani, rappresenta la base per la messa in atto e la gestione di razionali programmi di sorveglianza anche negli allevamenti vaccinati per un precoceriscontro di eventuali casi di infezione.

Nelle aree sottoposte a vaccinazione saranno applicate misure restrittive sulle movimentazioni di volatili e loro prodotti, che dovranno essere modulate in funzione dell’andamento della situazioneepidemiologica e basate su una corretta analisi del reale rischio di diffusione del contagio attraverso la commercializzazione degli animali presenti nella zona di vaccinazione e dei loro prodotti.

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1. Ambito territoriale

La vaccinazione sarà effettuata nelle zone riportate in allegato I. Il numero di allevamenti e di volatili presenti nell’area di vaccinazione è illustrato nell’allegato II.

2. Specie avicole sottoposte a vaccinazione e tempi di esecuzione

La profilassi immunizzante obbligatoria dovrà essere effettuata in tutti gli allevamenti di tacchinida carne e negli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo, che applicano il tutto pieno–tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva. Devono, inoltre, essere sottoposti avaccinazione obbligatoria gli allevamenti di galletti golden, galletti livornesi e capponi presenti nelle zone di vaccinazione.

Gli allevamenti di altre specie e tipologie non saranno vaccinati. Nelle zone in oggetto l’accasamento dei volatili sarà disciplinato dall’autorità regionale

competente. I Servizi veterinari delle Az-ULSS competenti per territorio autorizzeranno l’accasamento di volatili esclusivamente negli allevamenti che soddisfano i requisiti minimistrutturali, igienico-sanitari e manageriali di cui all’allegato III e nel rispetto delle regole di cui all’allegato IV.

La realizzazione degli interventi vaccinali dovrà essere modulata sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, seguendo le linee guida di seguito riportate.

Aree territoriali infette

L’accasamento di volatili negli allevamenti presenti nelle aree territoriali colpite dall’infezione da virus LPAI, la cui estensione sarà definita dal Servizio veterinario della Regione competente perterritorio anche in base alla tipologia e distribuzione delle aziende avicole, potrà essere autorizzatoalmeno due settimane dopo il completamento della macellazione o dell’abbattimento di tutti i volatili degli allevamenti risultati infetti o sospetti di infezione e l’esecuzione, con esito negativo, diun monitoraggio ufficiale negli allevamenti di volatili ancora in attività. I Servizi veterinaricompetenti per territorio assicureranno che il risanamento degli allevamenti infetti sia effettuato nelrispetto di quanto riportato nell'allegato V.

I tacchini da carne di età maggiore ai 70 giorni per le femmine ed ai 80 giorni per i maschipresenti in tale zona prima dell’inizio della campagna di vaccinazione non saranno sottoposti adinterventi immunizzanti, ma avviati alla macellazione anticipata. Per quanto concerne gli allevamenti di galletti, i volatili di età superiore ai 70 giorni non saranno vaccinati, ma avviati alla macellazione anticipata.

Le aziende di ovaiole per la produzione di uova da consumo, che applicano il tutto pieno – tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva, gli allevamenti di capponi, di galletti e gli allevamenti di tacchini da carne accasati precedentemente alla data di inizio del piano vaccinale dovranno essere sottoposti, prima dell’intervento vaccinale, a monitoraggio ufficiale con prelievo di almeno 30 campioni di sangue (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è ² 5%) per l’esame sierologico e di 10 tamponi tracheali per laricerca dell’antigene virale. I campioni dovranno essere esaminati dagli IZS di Brescia o di Padovaper la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7.

Aree territoriali non infette

L’accasamento sarà effettuato iniziando dal territorio dei comuni non coinvolti nell’epidemia da virus LPAI. La vaccinazione interesserà gli allevamenti di tacchini da carne, gli allevamenti di

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ovaiole per la produzione di uova da consumo, che applicano il tutto pieno – tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva, gli allevamenti di capponi e di galletti.

La vaccinazione delle aziende interessate presenti in tali zone dovrà essere completata entro iltermine massimo di un mese.

Inizio e durata del piano di vaccinazione

Il piano avrà inizio il 10 dicembre 2002 e troverà attuazione per almeno 18 mesi.La vaccinazione dovrà essere obbligatoriamente attuata secondo lo schema riportato in allegato

VI e applicando le linee guida di cui all’allegato VII.

3. Caratteristiche, composizione e modalità di impiego dei vaccini

Il documento della Commissione Europea SANCO/B3/AH/R17/2000 sottolinea l’importanza di poter discriminare i soggetti vaccinati dagli infetti nella lotta contro l’influenza aviaria. Al fine di raggiungere questo obiettivo, viene ipotizzato l’utilizzo di una strategia “DIVA” e sono suggeriti altri metodi ritenuti validi al fine di svelare la presenza dell’infezione all’interno di una popolazionevaccinata, come ad esempio il sistema delle sentinelle non vaccinate.

In particolare, l’impiego di sentinelle non vaccinate consente l’utilizzo di vaccini inattivati preparati con ceppi sia omologhi, e quindi appartenenti allo stesso sottotipo del virus di campo (H7N3), sia eterologhi

Vaccino inattivato eterologo - Studi sperimentali indicano che vaccini con la medesimaemoagglutinina inducono la produzione di anticorpi neutralizzanti e pertanto protettivi nei confronti di virus appartenenti allo stesso sottotipo H. La vaccinazione con un vaccino eterologo potrebbefungere da vaccino “marker” naturale (SANCO/B3/AH/R17/2000).

Infatti, nel documento citato documento SANCO/2000, viene ipotizzato l’utilizzo di un vaccinoche abbia un sottotipo di neuroamminidasi diversa rispetto al virus presente sul territorio. In un esaustivo studio effettuato dal Dr. D.E.Swayne, dell’United States Department of Agriculture(USA), pubblicato nel 1999 e riportato nel rapporto SANCO/2000, viene, infatti, dimostrato che l’antigene che induce la produzione di anticorpi neutralizzanti è rappresentato dall’emoagglutinina.Tale conclusione è stata confermata dalle prove di infezione sperimentale effettuate dal Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria e per la malattia di Newcastle nel 2000, che hanno dimostrato che la vaccinazione con lo stipite H7N3 proteggeva dalla malattia animali infettatisperimentalmente con il virus di campo ad alta patogenicità H7N1 e che tale protezione siaccompagnava ad un’evidente riduzione del livello di escrezione virale. Per analogia, si ritiene che anche in questo caso l’utilizzo di un vaccino eterologo (H7N1) consenta nel contempo, sia laprotezione degli animali nei confronti dell’infezione sia la distinzione degli animali infetti dai vaccinati. Infatti, il virus di campo e quello vaccinale presentando gruppi N diversi (N3-N1), inducono la produzione di anticorpi anti-N specifici, rilevabili mediante il test immunofluorescenzaN3-N1 (iIFA-test) analogo a quello validato nel 2001 e utilizzato, previa approvazione della Commissione (Decisione 2001/847/CE), nel corso della campagna vaccinale 2000-2002.

Vaccinazione con vaccino inattivato omologo - Un’indagine di mercato ha accertato la seguentedisponibilità di vaccini inattivati reperibili in tempi utili per la realizzazione della campagnavaccinale:

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- 6.7 milioni di dosi di vaccino omologo (H7N3) ceppo A/ck/Pak/95-H7N3 immediatamentedisponibili;

- 6/7 milioni di dosi di vaccino eterologo (H7N1) ceppo A/ck/Italy/AG-473/1999-H7N1disponibili nella prima settimana di gennaio 2003 .

E’ pertanto opportuno avviare immediatamente la vaccinazione con lo stipite omologo,privilegiando le aree a più elevato rischio di infezione e le tipologie di allevamento in cui è più semplice una precisa identificazione dei volatili sentinella (volatili allevati in gabbia). L’impiegodel vaccino omologo potrà essere autorizzato esclusivamente previa predisposizione da parte delveterinario aziendale e approvazione da parte del veterinario ufficiale di un programma vaccinale in cui siano almeno riportati:

- identificazione dell’allevamento;

- numero e distribuzione nei capannoni degli animali da sottoporre alla vaccinazione con vaccino omologo;

- numero, distribuzione e modalità di identificazione dei volatili sentinella

- piano vaccinale

- data prevista per la macellazione degli animali

Vaccinazione con vaccino inattivato eterologo - Dal momento in cui sarà sul mercato, la campagnavaccinale si baserà sull’impiego del vaccino eterologo disponibile (H7N1). Le condizioni di baseper attuare la vaccinazione rimangono comunque le seguenti:

- gli animali sentinella dovranno essere impiegati in tutti gli allevamenti vaccinati secondoquanto stabilito al successivo punto 4;

- i volatili presenti in una stessa unità produttiva vaccinati con vaccino omologo non potrannomai essere sottoposti a profilassi immunizzante con vaccino eterologo;

- il Servizio veterinario garantirà una puntuale identificazione e registrazione di tutti i gruppi divolatili vaccinati sulla base del vaccino impiegato.

Le caratteristiche di produzione e le modalità di impiego del vaccino omologo e di quelloeterologo sono riportate in allegato VIII.

4. Schemi vaccinali

Negli allevamenti interessati dovranno essere vaccinati tutti i soggetti dell’allevamento, adeccezione di un numero definito di animali sentinella, che dovranno essere adeguatamenteindividuati, per distinguerli dai soggetti vaccinati, e distribuiti in tutti i reparti dell’allevamento. Il numero di animali sentinella per allevamento dovrà essere pari almeno all’1% dell’effettivo e, in ogni caso, non inferiore a 100 soggetti. In ogni capannone dovranno essere presenti almeno 100 sentinelle.

Gli schemi vaccinali che devono essere obbligatoriamente seguiti sono riportati nell’allegato VI.

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5. Piani di monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei programmi di vaccinazione

Sulla base del numero totale di allevamenti vaccinati, sarà estratto, con criteri di casualità e con stratificazione per comune ed eventualmente per specie animale, un numero di allevamentisottoposti a profilassi immunizzante che garantisca l’individuazione di almeno un gruppo non immunizzato se la prevalenza di tali aziende è ² 10%, con un livello di confidenza del 95%. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue almeno 20 volatili, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive. I campioni saranno esaminati per la ricerca dianticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7.

Il monitoraggio in oggetto sarà effettuato, dal veterinario ufficiale o da un veterinario riconosciuto conformemente al D.Lgs. n. 196/99, negli allevamenti selezionati al fine di valutare l’efficacia della protezione immunitaria anche in termini temporali.

6. Piani di monitoraggio per valutare l’evoluzione della situazione epidemiologica

Almeno ogni 45 giorni, in tutti gli allevamenti vaccinati dovranno essere prelevati, dalveterinario ufficiale o da un veterinario riconosciuto conformemente al D.Lgs. n. 196/99, 10 campioni di sangue (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è ² 30%) dalle sentinelle non vaccinate. Tali campioni di siero saranno sottoposti alla ricerca degli anticorpi anti-H7 mediante prova di inibizionedell’emoagglutinazione, o altra prova sierologica per la ricerca dell’antigene di gruppo A dei virus influenzali (AGID o ELISA) Se necessario, potrà essere impiegato anche il test discriminatorio perla ricerca degli anticorpi anti-N3 (iIFA-test). L’impiego del test iIFA sarà limitato agli allevamentiin cui la profilassi immunizzante si basa sull’impiego del solo vaccino eterologo.

Negli allevamenti in cui è impiegato il vaccino omologo, il monitoraggio sierologico delle sentinelle dovrà essere effettuato almeno ogni 28 giorni.

Al momento dell’esecuzione dei prelievi per il monitoraggio sierologico, il veterinario deve inoltre effettuare un accurato esame clinico dei volatili sentinella, per evidenziare eventuali sintomiriferibili alla malattia;

Il riscontro di positività sierologiche negli allevamenti vaccinati dovrà essere seguito dall’esecuzione, su almeno 10 sentinelle, di opportuni accertamenti sierologici e/o virologici su materiale patologico prelevato in accordo con quanto previsto dall’allegato III del DPR 656/96.

Tutti gli esami di laboratorio previsti dal presente piano di vaccinazione devono essere effettuatipresso i laboratori degli IZS di Brescia o di Padova.

Negli allevamenti da riproduzione, nelle aziende di galline ovaiole non vaccinate, negli allevamenti di anatre, oche e struzzi dovranno essere adottate le misure di controllo ed effettuate leazioni di monitoraggio di cui all’allegato IX.

7. Misure restrittive per la movimentazione di volatili da e verso le aree sottoposte alprogramma di vaccinazione

I. Nella zona di vaccinazione si applicheranno le seguenti misure:a) esecuzione, a cura del Servizio veterinario dell'Az-Ulss, dell'identificazione di tutte le aziende

che detengono volatili; b) vincolo di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono

essere isolati;

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c) ricorso, a cura dei detentori, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;

d) divieto di uscita e di introduzione di volatili di specie sensibili dalle/nelle aziende di allevamento di tipo intensivo. L’autorità competente, in deroga al divieto di cui al presente punto d), può autorizzare il trasporto di: - pulcini di un giorno e pollastre/allievi prima dell’entrata in deposizione destinati

all’accasamento in allevamenti siti nelle zone di vaccinazione, purché in tali allevamentisia stato rispettato il periodo di vuoto di cui all’allegato III, sezione C, punti 3 e 4;

- pollastre vaccinate di allevamenti posti all’interno dell’area di vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell’ambito dell’area in oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione, a: ¶ esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal presente programma di

vaccinazione;¶ ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l’inizio del

carico;¶ prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali sentinella, di almeno 10

campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l’indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l’inizio del carico, per la ricerca dell’antigene virale;

- volatili di allevamenti non vaccinati situati all’interno dell’area di vaccinazione, purchénon destinati agli scambi comunitari e trasportati direttamente nella sede di destinazione. La concessione, da parte del Servizio veterinario dell'Az-Ulss, delle autorizzazioni per il trasporto dei volatili non vaccinati e destinati ad allevamenti sia dell’area di vaccinazione,sia di zone situate al di fuori dell’area di vaccinazione è subordinata a: ¶ provenienza da allevamenti non vaccinati; ¶ esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal presente programma di

vaccinazione;¶ esecuzione, con esito favorevole, di un’ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi

nelle 24 ore precedenti l’inizio del carico;¶ prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5

giorni precedenti l’inizio del carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 24-48 precedenti l’inizio del carico, per la ricerca dell’antigene virale;

¶ trasporto diretto agli allevamenti di destinazione, in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto di cui all’allegato III, sezione C, punti 3 e 4;

- volatili destinati a macelli situati all’interno o all’esterno della zona di vaccinazione,purché il carico di tutti gli animali dell’allevamento sia completato entro un massimo di 10 giorni. Nel caso di volatili vaccinati nei confronti dell’influenza aviaria, questi devono essere trasportati direttamente ad un impianto, situato all’interno o all’esterno delle zone di vaccinazione, designato dall’autorità competente. Il macello dovrà provvedere affinché i volatili vaccinati non testati con il test discriminatorio N3-N1 siano macellati secondo modalità in grado di garantire la separazione dagli altri volatili (non vaccinati o vaccinati e testati, con esito negativo, utilizzando il test discriminatorio N3-N1), ed assicurare che dopo la macellazione di tali capi vengano effettuate, sotto controllo ufficiale, accurate operazioni di lavaggio e disinfezione degli impianti, secondo le linee guida illustrate in allegato X. La concessione, da parte del Servizio veterinario dell'Az-Ulss, delle autorizzazioni per il trasporto dei volatili allevati nella zona di vaccinazione al macello è subordinata a: ¶ esecuzione, con esito favorevole, di un’ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi

nelle 48 ore precedenti l’inizio del carico;

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¶ trasporto dei volatili destinati al macello con automezzi che siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni viaggio e che trasportino una singola partita di animali destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;

¶ per gli allevamenti non sottoposti a profilassi immunizzante, prelievo, nei 5 giorni precedenti l’inizio del carico, di almeno 10 campioni di sangue per allevamento. I campioni devono essere esaminati per la ricerca di anticorpi nei confronti del virusinfluenzale sottotipo H7;

¶ in via transitoria, fino al completamento della vaccinazione in tutti gli allevamenti di tacchini presenti nell’area di vaccinazione e solo per i tacchini di allevamenti non vaccinati per influenza aviaria, esame, con esito favorevole, di almeno 10 campionidi sangue, nei 5 giorni precedenti l’inizio del carico, e di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale prelevati nelle 24-48 ore precedenti l’inizio del carico;

e) nei macelli situati all’interno dell’area di vaccinazione è consentita la macellazione dei volatiliprovenienti da allevamenti situati al di fuori o nell’ambito di detta area, a condizione che ilmacello provveda affinché gli automezzi siano lavati e disinfettati dopo ogni trasporto e trasportino una singola partita di animali destinata ad un singolo impianto senza effettuareulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;

f) l’autorità regionale competente consente l’uscita dalle aziende di allevamento di: - uova da cova, previa disinfezione delle stesse e dei relativi imballaggi, purché:

¶ destinate direttamente ad un incubatoio, purché situato sul territorio nazionale siaall’interno, sia all’esterno della zona di vaccinazione, che assicuri la rintracciabilità delle partite;

¶ i riproduttori siano stati regolarmente sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dal presente programma di vaccinazione;

- uova da consumo purché: ¶ destinate direttamente ad un centro di imballaggio o ad un impianto per il

trattamento termico appositamente designato dall’autorità regionale competente. Il trasporto delle uova deve essere effettuato con utilizzo di imballaggi a perdere o costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;

¶ gli animali siano stati regolarmente sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dal presente programma di vaccinazione;

g) negli incubatoi presenti nelle zone di vaccinazione è consentita:- l’introduzione di uova da cova provenienti da allevamenti localizzati al di fuori dell’area

di vaccinazione e da allevamenti situati in dette zone, purché trasportate direttamentedall’azienda di produzione e previa disinfezione delle uova e dei relativi imballaggi;

- l’uscita, per l’accasamento in allevamenti situati situato sul territorio nazionale sia in aree territoriali non interessate dal programma di vaccinazione di emergenza, sia nella zona di vaccinazione, di pulcini di un giorno, purché questi siano non siano destinati agli scambicomunitari e siano trasportati direttamente ad aziende in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto di cui all’allegato III, sezione C, punti 3 e 4;

h) divieto di spostamento, spandimento e trasporto, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente punto h) sarà subordinato al rispetto delle norme di cui all’allegato XI;

i) introduzione di selvaggina cacciabile delle specie sensibili esclusivamente previa esecuzione dicontrolli sierologici per influenza aviaria su almeno 10 soggetti di ogni partita introdotta;

j) divieto di fiere, mercati e esposizioni di volatili o altri uccelli. In relazione alla situazioneepidemiologica (assenza di circolazione virale attiva), l’Autorità competente può derogare al divieto di cui al presente punto j).

II. Le carni dei volatili vaccinati nei confronti dell’influenza aviaria devono essere bollate secondo le modalità definite all’articolo 5 del DPR 558/92 e successive modifiche. La

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commercializzazione di dette carni avverrà esclusivamente in ambito nazionale. In deroga a quanto stabilito al presente punto II, le carni prodotte da tacchini vaccinati non devono essere bollate secondo quanto definito all’articolo 5 del citato DPR 558/92 e possono essere destinate agli scambi intracomunitari, purché i tacchini:i. provengano da allevamenti vaccinati con vaccino eterologo (sottotipo H7N1) e

regolarmente testati, con esito negativo, nei confronti del virus dell’influenza aviaria sottotipo H7N3 con le modalità e le cadenze previste al precedente punto 6. Al momentodei prelievi il veterinario ufficiale deve inoltre aver effettuato un accurato esame clinico dei volatili sentinella, per evidenziare eventuali sintomi riferibili alla malattia;

ii. siano sottoposti a visita clinica ufficiale effettuata nelle 48 ore precedenti il carico. Ilveterinario ufficiale deve provvedere ad un accurato esame clinico dei volatili sentinella;

iii.siano testati sierologicamente, con esito negativo, con il test discriminatorio N3-N1. Nelle48 ore precedenti il carico, almeno 10 campioni di sangue devono essere prelevati ufficialmente da altrettanti animali vaccinati, scelti con criteri di casualità, in ciascun gruppo di tacchini alloggiati in uno stesso ricovero;

iv. siano inviati direttamente ad un macello designato dall’autorità competente. Al macello gli animali devono essere separati dai volatili vaccinati non soggetti alle misure sopra riportate.

III. Le uova da consumo prodotte negli allevamenti vaccinati nei confronti dell’influenza aviaria devono essere commercializzate esclusivamente in ambito nazionale.

IV. In caso di isolamento del virus influenzale a bassa patogenicità o di riscontro di positivitàsierologiche in allevamenti non sottoposti a vaccinazione il Servizio veterinario dell'Az-Ulsscompetente per territorio dispone l’applicazione delle misure previste agli articoli 4 e 5 delD.P.R. 656/96, con applicazione delle norme di indennizzo previste dalla Legge 218/88. In deroga al disposto del presente punto IV, il Servizio veterinario della Regione competente per territorio può disporre l’avvio di tutti i volatili dell’allevamento alla macellazione controllata,non prima di tre settimane dalla data del prelievo positivo. Le carni prodotte da tali volatilidevono essere bollate secondo le modalità definite all’articolo 5 del DPR 558/92 e successivemodifiche. La commercializzazione di dette carni avverrà esclusivamente in ambito nazionale.

V. In caso di isolamento del virus influenzale a bassa patogenicità o di rilievo di positivitàsierologiche (prelievo di animali sentinella) in allevamenti vaccinati, il Servizio veterinariodell'Az-Ulss competente per territorio dispone l’applicazione delle misure previste all’articolo 4 del D.P.R. 656/96. Sulla base della situazione epidemiologica e dei rischi di diffusione del contagio, l’autorità regionale competente può disporre: - la messa in atto delle misure previste all’articolo 5 del citato DPR 656/96, con

applicazione delle norme di indennizzo previste dalla Legge 218/88, oppure - l’avvio di tutti i volatili dell’allevamento alla macellazione controllata, non prima di tre

settimane dalla data del prelievo positivo. Le carni prodotte da tali volatili devono essere bollate secondo le modalità definite all’articolo 5 del DPR 558/92 e successive modifiche.La commercializzazione di dette carni avverrà esclusivamente in ambito nazionale.

VI. In caso di isolamento del virus influenzale a bassa patogenicità o di rilievo di positivitàsierologiche correlate alla presenza del virus LPAI in allevamenti di volatili situati all’internodella zona di vaccinazione, il Servizio veterinario dell'Az-Ulss o, qualora sia interessato il territorio di più Az-Ulss, il Servizio veterinario della Regione competente per territorio provvede all’istituzione di una zona di restrizione di almeno 3 chilometri di raggio attorno all’allevamento infetto da virus LPAI. In tale zona devono essere applicate almeno le misure dicui all’allegato XII.

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VII. I produttori che operano nell’area in oggetto devono garantire una totale separazione funzionale fra gli allevamenti situati nell’area di vaccinazione e gli allevamenti di volatili di specie sensibili siti in altre aree territoriali, attraverso l’adozione delle misure di cui all’allegato XIII.

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Allegato I

Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviare

Regione Veneto

Provincia di Verona

In provincia di Verona è incluso nell’area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni:

Albaredo d'AdigeAngiariArcoleBelfioreBevilacquaBonavigoBoschi Sant'AnnaBovoloneButtapietraCaldiero area territoriale a sud dell’autostrada A4 CasaleoneCastel d'AzzanoCastelnuovo del Garda area territoriale a sud dell’autostrada A4 CereaCologna Veneta Colognola ai Colli area territoriale a sud dell’autostrada A4 ConcamariseErbe`Gazzo Veronese Isola della Scala Isola Rizza Lavagno area territoriale a sud dell’autostrada A4 MinerbeMonteforte d'Alpone area territoriale a sud dell’autostrada A4 MozzecaneNogaraNogarole Rocca OppeanoPalu`Peschiera del Garda area territoriale a sud dell’autostrada A4 Povegliano Veronese PressanaRonco all'AdigeRoverchiaraRoveredo di Gua` S. Bonifacio area territoriale a sud dell’autostrada A4

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S. Giovanni Lupatoto area territoriale a sud dell’autostrada A4 S. Martino Buon Albergo area territoriale a sud dell’autostrada A4 S. Pietro di Morubio SalizzoleSanguinettoSoave area territoriale a sud dell’autostrada A4 SommacampagnaSona area territoriale a sud dell’autostrada A4 Sorga`TrevenzuoloValeggio sul Mincio Verona area territoriale a sud dell’autostrada A4 VeronellaVigasioVillafranca di Verona ZevioZimella

Provincia di Vicenza In provincia di Vicenza è incluso nell’area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni:

AgugliaroAlbettoneAlonteAsigliano VenetoBarbarano Vicentino Campiglia dei Berici CastegneroLonigoMontegaldaMontegaldellaMossanoNantoNoventa Vicentina OrgianoPoiana MaggioreS. Germano dei Berici SossanoVillaga

Provincia di Padova In provincia di Padova è incluso nell’area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni:

CarceriCasale di Scodosia Este

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Lozzo Atestino Megliadino S. Fidenzio Megliadino S. Vitale MontagnanaOspedaletto Euganeo PonsoS. Margherita d'AdigeSalettoUrbana

Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviare

Regione Lombardia

Provincia di Mantova

In provincia di Mantova è incluso nell’area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni:

Acquanegra Sul Chiese AsolaBigarelloCanneto Sull'oglioCasalmoroCasaloldoCasalromanoCastel D'arioCastel Goffredo CastelbelforteCastiglione Delle StiviereCavrianaCeresaraGazoldo Degli IppolitiGoitoGuidizzoloMariana Mantovana MarmiroloMedoleMonzambanoPiubegaPonti Sul Mincio Porto Mantovano RedondescoRodigoRoncoferraroRoverbellaSan Giorgio Di Mantova SolferinoVillimpentaVolta Mantovana

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Provincia di BresciaIn provincia di Brescia è incluso nell’area di vaccinazione il territorio dei seguenti comuni:

AcquafreddaAlfianelloAzzano Mella Bagnolo Mella BarbarigaBassano Bresciano BerlingoBorgo San GiacomoBorgosatolloBrandicoBrescia area territoriale a sud dell’autostrada A4 Calcinato area territoriale a sud dell’autostrada A4CalvisanoCapriano del Colle CarpenedoloCastegnato area territoriale a sud dell’autostrada A4 Castel Mella CastelcovatiCastenedolo area territoriale a sud dell’autostrada A4 CastrezzatoCazzago San Martino ChiariCigoleCoccaglioCologneComezzano-CizzagoCorzanoDelloDesenzano del Garda area territoriale a sud dell’autostrada A4Erbusco area territoriale a sud dell’autostrada A4 FiesseFleroGambaraGhediGottolengoIsorellaLenoLogratoLonato area territoriale a sud dell’autostrada A4 LonghenaMaclodioMairano

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ManerbioMilzanoMontichiariMontironeOfflagaOrzinuoviOrzivecchiOspitaletto area territoriale a sud dell’autostrada A4 Palazzolo sull'Oglio area territoriale a sud dell’autostrada A4 Pavone del Mella PompianoPoncaralePontevicoPontoglioPozzolengo area territoriale a sud dell’autostrada A4 PralboinoQuinzano d'Oglio RemedelloRezzato area territoriale a sud dell’autostrada A4 RoccafrancaRoncadelle area territoriale a sud dell’autostrada A4 Rovato area territoriale a sud dell’autostrada A4 RudianoSan Gervasio BrescianoSan Paolo San Zeno Naviglio SenigaTorbole Casaglia TravagliatoTrenzanoUrago d'OglioVerolanuovaVerolavecchiaVillachiaraVisano

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Allegato II

Consistenza di allevamenti e volatili nell’area da sottoporre a vaccinazione

Specie allevata N. allevamenti N. capi

Tacchini carne 584 10.067.685

Ovaiole 134 9.058.638

Polli carne 563 20.644.928

Tacchini riproduzione 10 111.900

Polli riproduzione 58 1.902.049

Selvaggina 43 2.918.395

Faraone 54 1.750.300

Struzzi 39 5.266

Anatre 29 396.900

Altre specie 37 1.079.512

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ZONA DI VACCINAZIONE

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Allegato III

Ai fini dell’applicazione del presente allegato si intende per:

a) allevamento di tipo intensivo: lo stabilimento la cui attività consiste nell’allevamento dellespecie di cui all’art. 2 punto 2 lettera a) del DPR 587/93 e successive modifiche, anche secostituito da più unità produttive (capannoni) ed in cui sono presenti più di 250 volatili;

b) allevamento di tipo rurale: l’azienda familiare di capacità inferiori a quella del punto precedente;

c) allevamento di svezzamento: l’azienda in cui sono presenti più di 250 volatili delle specie di cui all’art. 2 punto 2 lettera a) del DPR 587/93 e successive modifiche, nei quali detti animalivengono allevati soltanto per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinati agli allevamenti rurali di cui alla lettera b);

d) unità epidemiologica : insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nella stessaazienda, per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. Laseparazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali;

e) unità produttiva: per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone; per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o in un mercato.

A. Requisiti strutturali minimi

1. I locali di allevamento (capannoni) devono avere:

- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia edisinfezione ad eccezione dei parchetti esterni;

- pareti e soffitti pulibili;- attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili;- efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di:

- barriere all’ingresso idonee ad evitare l’ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);

- agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materialid’uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e didimensioni minime pari all’apertura del capannone;

- per i nuovi fabbricati destinati all’allevamento dei riproduttori dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall’esterno della recinzione;

- una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita;

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- le aree di stoccaggio dei materiali d’uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette;

- all’entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche, dotandosi di cartelli di divieto di accesso agli estranei;

- le attrezzature d’allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) siconsiderano di norma dotazione di ogni singolo allevamento o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita;

- deve esserci assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni; - deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.

3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

B. Norme di conduzione

1. È fatto obbligo al detentore dell’allevamento di:

- vietare l’ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l’accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili, e comunque obbligandoli all’uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati;

- dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento;- consentire l’accesso, all’area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati

all’attività di allevamento e previa accurata disinfezione;- tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l’azienda del personale(indicandone

le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;- predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;- vietare al personale di detenere volatili propri.

2. Per l’imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.

3. Il detentore deve verificare tramite l’apposita scheda l’avvenuto lavaggio dell’automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essereattestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l’impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolareattenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.

5. Il carico per il macello di tutti i volatili dell’unità produttiva deve essere completato entro unmassimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all’impianto di destinazione.

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C. Pulizia e disinfezioni

1. Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell’inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali.

2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione deisilos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l’anno.

3. L’immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto. Dal giorno di svuotamento dell’allevamento a quello di immissione di nuovi volatili: - 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinati alla produzione di carne, i riproduttori e le ovaiole

per la produzione di uova da consumo in fase pollastra; - 15 giorni: per i polli da carne.

Dal giorno di svuotamento delle singole unità produttive a quello di immissione di nuovi volatili: - 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole); - 15 giorni per i galli golden e livornesi, le faraone e la selvaggina da penna; - 10 giorni per le quaglie e per le aziende di svezzamento.

4. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell’inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un vuoto sanitario di almeno 7 giorni dell’intero allevamento o delle unitàproduttive secondo la distinzione di cui al precedente punto 3.

D. Animali morti

1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazionecollocate all’esterno del perimetro dell’area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato daditte regolarmente autorizzate. La capienza delle celle deve essere determinata in funzione dellasuperficie di allevamento e delle specie animali.

2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimentiautorizzati ad alto rischio, ai sensi del Decreto Legislativo 508/92, accompagnati da certificazione veterinaria.

3. In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anchedurante il ciclo di allevamento nel caso di:- mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive sempre e comunque previa

certificazione veterinaria; - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq. Allevamenti a ciclo lungo come i

riproduttori e allevamenti a ciclo continuo quali quelli di galline ovaiole devono dotarsi dicelle di congelamento che permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese, così puregli svezzatori avranno un ritiro delle carcasse ad intervalli non al mese.

4. Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi del Decreto legislativo 508/92 tramite mezzi autorizzati.

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E. Gestione delle lettiere

1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamentestoccate presso l’allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate. 2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

F. Verifiche

Il Servizio veterinario dell'Az-Ulss, nell'ambito dell'attività di controllo, è incaricato della verificadei requisiti strutturali e gestionali di quanto sopra espresso.

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Allegato IV

Regole per l’accasamento di animali negli allevamenti intensivi delle zone di vaccinazione

Animali a breve vita

a) Accasamento di pulcini da carne per aree omogenee, nelle quali l’accasamento deve avvenire in tempi sincronizzati tra le varie aziende;

b) I pulcini debbono essere introdotti nell’allevamento nell’arco massimo di 6 giorni; c) Accasamento in ogni allevamento esclusivamente di tacchini da carne dello stesso sesso (solo

maschi o solo femmine). In deroga a quanto previsto al presente punto c), il Servizio veterinario competente per territorio può autorizzare l’accasamento nello stesso allevamento sia di maschiche di femmine, purché il proprietario degli animali garantisca per iscritto lo svuotamentodell’impianto al termine del ciclo di allevamento entro il termine massimo di 10 giorni;

d) Per quanto riguarda i polli da carne è tassativo il completamento del carico per il macello di tutti gli animali dell’allevamento entro il termine massimo di 60 giorni dall’accasamento, con rigoroso rispetto dei tempi di carico previsti al paragrafo 7, punto I, d), quarto trattino;

e) L’accasamento deve essere autorizzato dall’Az-Ulss competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all’allegato III e dell’avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento

f) Monitoraggio di tutte le forme respiratorie e dei casi di mortalità anomale.

Animali a lunga vita

Riproduttori

a) L’accasamento deve essere autorizzato dalla Az-Ulss competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all’allegato III e dell’avvenuta pulizia e disinfezione dei locali diallevamento;

b) La fase pollastra può essere effettuata in allevamenti situati all’interno dell’area di vaccinazione. I volatili, che non devono essere vaccinati nei confronti dell’influenza aviaria, possono esseresuccessivamente accasati, previo esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 7, punto I, d), terzo trattino, in allevamenti da produzione posti sia nell’ambito delle zone di vaccinazione, sia in altre aree del territorio nazionale, ma non possono essere avviati agli scambi intracomunitario all’esportazione.

Ovaiole per uova da consumo

a) La fase pollastra può essere effettuata in allevamenti situati all’interno dell’area di vaccinazione. Se i volatili sono vaccinati nei confronti dell’influenza aviaria, in base allo schema riportato nell’allegato VI, essi possono essere successivamente accasati esclusivamente in allevamenti da produzione posti nell’ambito delle zone di vaccinazione. Qualora i volatili non siano vaccinatinei confronti dell’influenza aviaria, essi possono essere accasati, previo esito favorevole deicontrolli di cui al paragrafo 7, punto I, d), terzo trattino, in allevamenti da produzione posti sia nell’ambito delle zone di vaccinazione, sia in altre aree del territorio nazionale, ma non possono essere avviati agli scambi intracomunitari o all’esportazione

b) Le pollastre provenienti da aziende situate al di fuori dell’area oggetto del piano vaccinaledovranno essere vaccinate all’accasamento secondo lo schema vaccinale di cui all’allegato VI.

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Allegato V

Risanamento degli allevamenti

a) I Servizi veterinari competenti per territorio devono stilare un elenco degli allevamenti infetti(isolamento virale e/o sieropositività) e di quelli sottoposti ad abbattimento preventivo in cui sono state completate le operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni e di stoccaggio/smaltimento della pollina. Tali allevamenti devono essere sottoposti ad ispezioneufficiale;

b) I Servizi veterinari competenti per territorio devono definire il programma di risanamento degliallevamenti infetti o sottoposti ad abbattimento preventivo, con individuazione dei modi e tempidi eliminazione della pollina/liquami e di ogni altro materiale contaminato o sospetto dicontaminazione ancora presente;

c) I Servizi veterinari verificheranno l’avvenuto completamento delle operazioni di depopolamento, con censimento di tutti gli allevamenti avicoli sottoposti a vuoto sanitario.

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Allegato VI

Schemi vaccinali

Per tutte le specie e le tipologie produttive del presente piano di vaccinazione è necessario che venga rispettato un intervallo minimo di 15 giorni tra il primo ed il secondo intervento vaccinale. La somministrazione del vaccino anti-influenzale deve essere effettuata evitando di miscelare lo stesso ad altri presidi immunizzanti.

Tacchini da carne

1° intervento: 5-20 giorni2° intervento: 35-45 giorni

3° intervento*:60-70 giorni

*Intervento vaccinale da effettuarsi solo negli allevamenti in cui sono accasati tacchini da carne di sesso maschile

Galletti golden e livornesi

1° intervento: 15-30 giorni 2° intervento: 40-50 giorni

Capponi

1° intervento 15-30 giorni 2° intervento 40-50 giorni

Ovaiole leggere

Pollaio di svezzamento all’interno dell’area di vaccinazione:

1° intervento 15-30 giorni 2° intervento 40-50 giorni 3° intervento 100-110 giorni

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Pollaio di svezzamento all’esterno dell’area di vaccinazione:

1° intervento 16 settimane (all’accasamento)2° intervento 22 settimane

A seconda dell’andamento dei titoli sierologici è possibile prevedere una rivaccinazione delleovaiole leggere in deposizione, verso le 40 settimane.

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Allegato VII

Linee guida per l’esecuzione della campagna di vaccinazione

L’autorità competente organizza e coordina la campagna di vaccinazione provvedendo a:

a) stilare ed aggiornare la lista di allevamenti da sottoporre a vaccinazione, degli allevamentivaccinati, degli allevamenti che non devono essere vaccinati, delle dosi di vaccino acquisite, delle dosi vaccinali e del materiale distribuito;

b) compilare ed aggiornare un registro degli allevamenti da ispezionare e testare (sia vaccinati, sia non vaccinati), in cui devono essere riportati i risultati degli esami diagnostici;

c) distribuzione del vaccino – Il vaccino deve essere distribuito da un centro di distribuzioneappositamente istituito. I Servizi veterinari dell’Az-ULSS competenti per territorio provvedono, se necessario, alla fornitura e distribuzione di siringhe, aghi, disinfettanti, camici e stivali a perdere;

d) individuazione ed istruzione dei vaccinatori – La vaccinazione può essere eseguita dai detentoridei volatili o da squadre di vaccinatori che devono essere accuratamente istruiti ed operare sottola responsabilità del veterinario ufficiale o di un veterinario riconosciuto conformemente al D.Lgs. n. 196/99. Ogni singolo allevamento deve essere dotato di strumentazione dedicata. Particolare attenzione va posta all’adozione di rigorose norme igieniche in entrata ed uscita dagli allevamenti, al fine di evitare la diffusione del virus da parte dei vaccinatori.

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Allegato VIII

Caratteristiche, composizione e modalità di impiego del vaccino

Vaccino omologo (ceppo A/chicken/Pakistan/1995-H7N3)

Vaccino eterologo (ceppo A/ck/Italy/AG-473/1999-H7N1)

Il dossier presentato dalla Intervet indica:

- Sono già stati effettuati, con risultati soddisfacenti, tutti i test richiesti dalla FarmacopeaEuropea per il “Master seed”;

- E’ stata realizzata, con risultati favorevoli, una prova sperimentale di cross-protezionecon uno stipite di virus influenzale ad alta patogenicità sottotipo H7N1;

- Non sono disponibili informazioni sulla innocuità e sull’efficacia dei singoli lotti di vaccino in quanto ancora prodotti;

- I seguenti dati saranno disponibili sui singoli lotti di prodotto: Sterilità : prima della consegna ¶

¶ ¶ ¶

Titolo del virus: prima della consegna Inattivazione: prima della consegna Innocuità (reazioni locali al punto di inoculazione): questa prova richiede circa 4 settimanePotenza: questa prova richiede circa 4 settimane

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Allegato IX

Allevamenti non sottoposti a vaccinazione

Allevamenti da riproduzione e di ovaiole

a) Le aziende interessate devono essere poste sotto stretta vigilanza da parte dei Servizi veterinari dell’Az-ULSS competente per territorio, con esecuzione di un’ispezione da parte del veterinario ufficiale e prelievo di 10 campioni di sangue con cadenza almeno mensile;

b) Il personale addetto all’allevamento deve essere preventivamente segnalato al Servizio veterinario;

c) Al termine del ciclo di allevamento o, per gli allevamenti a ciclo continuo, a cadenza prestabilita, qualora tutti gli esami di laboratorio per influenza aviaria siano risultati negativi,sarà consentita la macellazione degli animali e lo smaltimento delle lettiere.

Allevamenti di anatre e oche

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni due mesi con prelievo di 30 tamponi cloacali per l’esame virologico.

Allevamenti di struzzi

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni due mesi con prelievo di 30 tamponi cloacali per l’esame virologico.

Allevamenti di svezzamento

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni 45 giorni con prelievo di 10 campioni di sangue per l’esame sierologico. Qualora nell’azienda disvezzamento siano presenti anatre, il veterinario ufficiale provvede, con la medesima cadenza,all’esecuzione di 10 campioni di feci per l’esame virologico.

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Allegato X

Linee guida per gli impianti di macellazione e lavorazione carni

Il veterinario ufficiale dispone che tra la macellazione dei volatili vaccinati nei confronti dell’influenza aviaria e quella dei capi non vaccinati, siano adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti, delle attrezzature, del vestiario degli operatori, ecc.

In particolare, il veterinario ufficiale deve impartire disposizioni specifiche laddove si ritenga di perfezionare le misure già adottate dai responsabili degli stabilimenti interessati. A tal proposito siritiene opportuno indicare, in modo non esaustivo, alcune misure da attuare negli stabilimentiinteressati:

- utilizzo di procedure di sanificazione di efficacia collaudata, in grado cioè di garantirel’inattivazione del virus dell’influenza aviare

- effettuazione di verifiche, con carattere di imprevedibilità, durante lo svolgimento delle operazioni di sanificazione. (lasciando traccia documentata e puntuale di tali verifiche edel loro esito)

- utilizzo, ove possibile, di attrezzature appositamente dedicate alla lavorazione delle carni di volatili provenienti dalle zone di vaccinazione

- magazzinaggio nelle celle frigorifere in aree chiaramente individuate o, laddove possibile,in celle appositamente dedicate

- adeguata protezione delle carni - verifica nei laboratori di sezionamento dell’apposizione del bollo a croce sulla parte di

carcassa e carni disossate prodotte da carcasse riportanti il predetto bollo

I veterinari ufficiali degli stabilimenti interessati, sulla base degli aspetti peculiari di ciascunimpianto, dovranno dunque individuare i punti critici di maggiore rilievo provvedendo ad impartiredisposizioni ed a comunicarle, con i mezzi ritenuti più idonei, non tralasciando in ogni modo la forma scritta.

I responsabili degli stabilimenti interessati dovranno provvedere affinchè le disposizioni impartite dal veterinario ufficiale vengano scrupolosamente applicate.

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Allegato XI

Trasporto e spandimento della pollina

Su tutto il territorio in oggetto devono trovare costante e puntuale applicazione le seguenti misure:

a) Lo spandimento a fini agronomici delle lettiere e della pollina deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) Al termine del ciclo di allevamento o, per gli allevamenti a ciclo continuo, a cadenza prestabilita, qualora i test di laboratorio previsti siano risultati negativi, il Servizio veterinarioautorizzerà lo smaltimento della pollina e lettiere;

c) Negli allevamenti infetti o sieropositivi lo smaltimento della pollina e delle lettiere dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all’allegato II del DPR 656/96;

d) Gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollinadevono essere sottoposti a vigilanza da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio;

e) Il trasporto della pollina deve essere effettuato con automezzi a tenuta ed il carico deve essere adeguatamente coperto, al fine di evitare lo spargimento di tale materiale durante il trasporto;

f) Nell’area oggetto del piano di vaccinazione la raccolta della pollina deve essere effettuata esclusivamente con automezzi che operano nell’area di interesse;

g) Gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollinadevono essere dotati di attrezzature idonee per il lavaggio e la disinfezione delle strutture dellostabilimento e degli automezzi in uscita;

h) Gli automezzi per il trasporto della pollina devono essere lavati e disinfettati prima del carico odopo lo scarico negli impianti di cui al precedente punto g) e, in ogni caso, prima della loro uscita da detti stabilimenti;

i) Gli automezzi di cui al precedente punto h) devono essere scortati da un attestato di avvenuta disinfezione presso lo stabilimento di partenza.

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Allegato XII

Misure di restrizione da applicare in una zona di almeno 3 chilometri di raggio attorno ai focolai da virus LPAI

a) Esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

b) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;

c) divieto di introduzione ed accasamento di volatili; d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;e) i volatili destinati alla macellazione potranno lasciare l’azienda per essere inviati ad un impianto

di macellazione situato nella zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall’autorità sanitaria purché i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall’art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche;

f) la concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioniper il trasporto al macello è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell’allevamento;

- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell’antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso l’IZS competente per territorio;

g) le misure previste per la zona di restrizione resteranno in vigore per 15 giorni dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell’azienda infetta;

h) è vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna.

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Page 69: Oggetto: Influenza aviaria. Programma di vaccinazione.normativasan.servizirl.it/port/GetNormativaFile?fileName=323_DDG... · DECRETO N. 24957 del 11.12.2002 Oggetto: Influenza aviaria.

Allegato XIII

Separazione funzionale tra allevamenti della zona di vaccinazione e allevamenti di altre aree

a) I titolari dei mangimifici devono garantire che il trasporto di mangime destinato agli allevamentiavicoli siti nella zona di vaccinazione sia effettuato con automezzi che operano, nella stessa giornata, esclusivamente nell’area in oggetto, che il mangime sia consegnato senza che vi sia frazionamento del carico in più allevamenti e che al termine delle operazioni l’automezzo rientridirettamente al mangimificio. Gli stessi titolari devono inoltre garantire che gli automezzi per il trasporto del mangime siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;

b) Il trasporto di volatili, con l’esclusione dei pulcini di un giorno, se destinati ad allevamenti cheapplicano il tutto pieno – tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva, e delle uova, sia da cova che da consumo, deve essere effettuato con automezzi che operano, nella stessa giornata, esclusivamente nell’area in oggetto. Gli automezzi devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono inoltre trasportare una singola partita di uova destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;

c) La raccolta di carcasse e rifiuti dagli allevamenti deve essere effettuata con automezzi che operano esclusivamente nell’area in oggetto, senza che siano eseguiti carichi consecutivi in più allevamenti. Gli automezzi devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico;

d) Gli automezzi destinati alla raccolta di avanzi e rifiuti dai macelli devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono inoltre trasportare una singola partita destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto. Tali rifiuti devono essere destinati ad impianti che garantiscono il trattamento termico di sicurezza;

e) Gli automezzi per il trasporto degli animali, delle uova e del mangime devono essere muniti diun attestato di avvenuta disinfezione presso lo stabilimento di partenza. Il Dirigente delcompetente Servizio veterinario può formalmente incaricare personale, anche delle ditteinteressate, ad assicurare l’espletamento delle operazioni suddette.

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