NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI
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NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA
DI IMPOSTA SUI REDDITI
LEGGE DELEGAPER LA RIFORMA DEL SISTEMA
FISCALE STATALE
(L. n.80 del 07/04/2003)
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LEGGE DELEGAN. 80 DEL 07/04/2003
ISTITUZIONE DELLA NUOVA IRE
(Art. 3)
ISTITUZIONE DELL’ IRES(Art. 4)
(Attuazione con Dlg. 344/2003
RIFORMA DELL’IVA
Sullo standard Comunitario
(Art. 5)
ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SUI SERVIZI (Art. 6)
GRADUALE ELIMINAZIONE
DELL’IRAP(Art. 8)
RIFORMA DEL SISTEMA DELL’ACCISA
(art. 7)
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NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI
IMPOSTA SUI REDDITI
L’ART. 3 DELLA LEGGE DELEGA 7 APRILE 2003 N.80 CONTIENE I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI
ENTRO I QUALI IL GOVERNO DOVRA’ PROCEDERE ALL’EMANAZIONEDI DECRETI LEGISLATIVI DI
ATTUAZIONE DELLA DELEGA INMATERIA DI IRE DESTINATA A SOSTITUIRE
L’ATTUALE IRPEF.
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OBIETTIVI DELL’IRE
RAZIONALIZZARE E RAFFORZARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSTA
PERSONALE
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SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO PERSONALE- Persone fisiche residenti e non- Enti pubblici e privati diversi dalle società
commerciali (NO PROFIT)Attualmente ancora collocati nell’ambito IRES
SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO DI IMPRESA
REGIME INVARIATO PER LE SOCIETA’ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI.
SOGGETTI PASSIVI
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Fino a € 100.000…………23%Oltre € 100.000…………33%
RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE PREVISTE
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NO TAX AREA
L’ART. 2 LEGGE 289/2002
HA GIA’ DATO AVVIO, NELLA SOSTANZA, AL PROCESSO DI RIFORMA DELL’IMPOSTA
PERSONALE CON
L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA DEDUZIONE NUOVE DETRAZIONI VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI RELATIVI
SCAGLIONI CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
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La nuova tabella delle aliquote e scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2003:
Gli scaglioni di reddito e le nuove aliquote si applicano ai redditi che sono imputabili al periodo di imposta CHE INIZIA IL 1° GENNAIO 2003.
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Lavoro dipendente€ 4.500
Pensione€ 4.000
Lavoro autonomo e impresa minore
€ 1.500
Deduzione teoricabase
€ 3.000+
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE
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Deduzione base € 3.000
Non va ragguagliata ad anno
Ulteriori deduzioniVanno sommate alla deduzione base
Per lavoro dipendente - Va ragguagliata al periodo di € 4.500 lavoro nell’anno
Per pensione - Va ragguagliata al periodo di € 4.000 pensione nell’anno
Per lavoro autonomo - Non va ragguagliata al periodo di € 1.500 lavoro nell’anno
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE
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Le deduzioni previste per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo NON SONO MAI CUMULABILI TRA LORO
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali il contribuente potrà usufruire della deduzione più conveniente.
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE
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DEDUZIONEEFFETTIVAMENTE SPETTANTE
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ESEMPI
Reddito annuo di PENSIONE € 8.000Oneri deducibili € 1.500
2.
Essendo il risultato maggiore di 1 la deduzione spetta per intero (3.000+4.000) = 7.000
Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE € 20.000Oneri deducibili € 1.500
3.
Essendo il risultato compreso tra 0 e 1, la deduzione effettivamente spettante è pari a (3.000+4.500) x 0,5769 = 4.327
Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE € 36.000Oneri deducibili € 1.500
1.
Essendo il risultato del rapporto minore di zero la deduzione non spetta
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ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE
1. L’ IMPOSTA NON E’ DOVUTAQUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO E’ COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA :
-- PENSIONE NON SUPERIORE A € 7.500 -- REDDITI DI TERRENI NON SUPER. A € 185,92-- REDDITO INERENTE L’ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE
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ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE
2. SE L’ IMPORTO DEI REDDITI DA PENSIONE E’ COMPRESO TRA € 7.500 E € 7.800, NON E’ DOVUTA LA PARTE D’IMPOSTA NETTA EVENTUALMENTE ECCEDENTE LA DIFFERENZA TRA REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE EL’ IMPORTO DI € 7.500.
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LE NUOVE DETRAZIONI
1. Sono finalizzate al mantenimento della progressività della imposizione e non più al riconoscimento forfetario di spese sostenute per la produzione di reddito.
2. Vanno commisurate sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale
3. L’importo di detrazione spettante non deve essere più rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, ma compete in misura piena.
4. NON SONO CUMULABILI TRA LORO, ma se alla formazione di reddito concorrono due o più tipologie reddituali il contribuente potrà fruire della detrazione più favorevole.
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LE NUOVE DETRAZIONI
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E’ una clausola di garanzia che ha lo scopo di tutelare il contribuente da eventuali penalizzazioni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni.
Con tale clausola è riconosciuta la possibilità al contribuente di applicare, IN SEDE DI DICHIARAZIONE, le disposizioni del Testo Unico in vigore al 31.12.2002, qualora queste ultime risultino più favorevoli.
Tale clausola può essere applicata nelle dichiarazioni relative ai redditi del 2003 e del 2004.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
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