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Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti armati Nozioni, Evoluzione e Principi fondamentali del D.I.U Alessandro Valacchi Croce Rossa Italiana DTR IV Area

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Diritto Internazionale Umanitario dei conflitti armati

Nozioni, Evoluzione e Principi fondamentali del D.I.U

Alessandro Valacchi

Croce Rossa Italiana

DTR IV Area

• a)

- Ha condannato il ricorso alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti (jus ad bellum)

- Ha affermato il principio dello “jus contra bellum” ponendo un divieto alla soluzione bellica per favorire la ricerca di soluzioni politiche e diplomatiche.

• b)

- Nella constatazione della impossibilità di evitare i conflitti, a fianco dello jus contra bellum è andato sviluppandosi lo:

- “Jus in bello” con lo scopo di regolare il modo di fare la guerra per contenere i suoi effetti verso i civili, verso l’ambiente e verso i combattenti stessi.

Guerra ?????? In proposito la comunità internazionale si evoluta sviluppando 2 direttrici

• ART. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite:

“I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.

“Guerra-Azione”

“Guerra-Situazione” STATO di GUERRA

Può esserci SdG senza GA

Ostilità economica,

politica etc….

“Non-Guerra” che è “Guerra”

“Guerra dissimulata”

Il Diritto Internazionale (pubblico) umanitario dei conflitti armati (Jus in bello)

Si è evoluto negli ultimi 150 anni, constata l’impossibilità di eliminare il fenomeno

“Guerra”. Si propone di mitigarne gli effetti ponendo regole e limitazioni alla

condotta dei belligeranti.

Limitazioni in via generale riguardanti:

Chi può legittimamente compiere atti bellici.

Quali mezzi e quali metodi sono vietati e in quale proporzione, rispetto ai risultati

possono essere impiegati.

Persone, beni e luoghi verso cui non può essere usata la vis bellica.

Quale protezione è da assicurare a: a) civili, b) combattenti “out”.

Condotta dei belligeranti verso neutrali e dei neutrali verso bell.

Obbligo diffusione DIU.

Obbligo di prevenire e reprimere violazioni al DIU.

Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna, 1864

- Istituzione di un Comitato di Soccorso (poi CICR), Ginevra 1863

- Conferenza diplomatica promossa dal governo svizzero su proposta del

Comitato dei Cinque cui parteciparono sedici stati europei, Ginevra 1864

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU

• 1856 - Parigi 16 Aprile - Dichiarazione sul diritto marittimo.

• 1864 - Ginevra 22 Agosto - Convenzione per il

miglioramento dei militari feriti in guerra

• 1874 - Bruxelles 27 Luglio – Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi di guerra (progetto che

influisce sulle successive).

• 1899 – Aja 29 Luglio – I,II,III Convenzione, I,II,III Dichiarazione. La IIIC

adatta alla guerra marittima la C1864

• 1904 – Aja – Navi ospedale

• 1906 – Ginevra – Convenzione per assistenza dei malati e feriti in geuerra

PRINCIPI FONDAMENTALI (22/8/1864)

NEUTRALITA’ del personale, dei posti di pronto soccorso e degli ospedali militari (artt. 1 e

2).

RISPETTO degli abitanti del luogo che prestano soccorso ai feriti (art. 5).

CURA dei militari feriti o malati qualunque sia la nazione di appartenenza (art. 6).

ADOZIONE di un simbolo protettivo per il personale adibito ai soccorsi e per i luoghi di

soccorso (art. 7).

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue

Strumenti internazionali applicabili alle operazioni militari alla vigilia della I guerra mondiale:

• Adottati all’Aja nel 1899:

• Dichiarazione relativa al divieto di impiegare proiettili destinati a spargere gas asfissianti o deleteri;

• Dichiarazione relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano e schiacciano nel corpo umano.

• D. di adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra.

• Adottati all’Aja nel 1907:

• Convenzione concernente le leggi e gli usi di guerra terrestre;

• due Convenzioni relative ai diritti e doveri dei neutrali rispettivamente nella guerra terrestre e marittima;

• convenzione relative alla guerra marittima.

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue

“…constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni

adottate, le popolazioni civili e i belligeranti restano sotto la

salvaguardia e l’imperio dei princìpi del diritto delle genti, quali

risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e

dalle esigenze della pubblica coscienza.”

“Clausola Martens”

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU - segue

• 1907 – Aja 16 Ottobre – 13 Convenzioni, 1 Dichiarazione

• IV – C. su leggi e usi guerra terrestre (clausola Martens)

• V – Diritti e doveri dei neutrali

• VI – Estensione di alcuni provvedimenti alla guerra sul mare

Tutte le convenzioni erano si qui attenuate dal principio di “necessità militare e dalla

clausola “si omnes”.

Per questo, consapevoli dell’incompletezza si accettò, in un preambolo, la:

- Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle armate in campagna, Ginevra 1929 - Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 1929 (“potenza protettrice”)

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU

L’evoluzione tra la I e la II Guerra mondiale

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU

L’evoluzione dopo la II Guerra mondiale

Due fattori favorirono l’impulso allo sviluppo del DIU dopo gli orrori della II

Guerra Mondiale:

La constatazione della relativa efficacia delle Convenzioni vigenti;

L’affermazione di nuove concezioni giuridiche in tema di diritti

dell’uomo.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO (1948)

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU

L’evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue

• 1948 – New York – Convenzione per la prevenzione e la repressione del

delitto di genocidio

• 1949 – Ginevra 12 Agosto – 4 Convenzioni per la protezione delle vittime

della guerra

I Convenzione – Per il miglioramento della sorte dei feriti e malati in campagna;

II Convenzione - Per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle FFAA sul mare;

III Convenzione – Per il trattamento dei prigionieri di guerra;

IV Convenzione – Per la protezione delle persone civili in tempo di guerra.

• 1954 – Aja 14 Maggio – Convenzione per la protezione dei beni culturali in

caso di conflitto.

• 1976 – Ginevra 10 Dicembre – Convenzione per la difesa dell’ambiente

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU

L’evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue

• Fattori di spinta verso l’evoluzione del DIU

• Lotte di indipendenza da regimi coloniali

• Ricorso alla Guerriglia

• Allargamento della comunità internazionale

• attività dell’assemblea dell’ONU

Portano alla integrazioni delle 4 Convenzioni del 1949 con:

• 1977 – Ginevra 8 Giugno – I Protocollo circa i conflitti internazionali.

• 1977 – Ginevra 8 Giugno – II Protocollo circa i conflitti NON

internazionali.

Le tappe fondamentali nella evoluzione del DIU

L’evoluzione dopo la II Guerra mondiale - Segue

• Temi principali dei due Protocolli del 1977

• metodi e mezzi di guerra

• statuto di combattente

• distinzione tra combattenti e non

• comportamento tra combattenti

• rappresaglie

• rispetto del DIU e repressione delle sue violazioni

La diffusione del DIU - Principali regole poste dalle Convenzioni

• Ogni Stato è tenuto a rispettare e far rispettare le norme

• Ogni Stato ha l’obbligo di diffondere le norme DIU a militari e civili

• Ogni stato deve esigere che i comandanti militari si assicurino della

conoscenza delle norme da parte dei loro subordinati

Le violazioni alle norme DIU, prevenzione e repressione

• Ogni Stato deve stabilire sanzioni penali per le persone che abbiano

commesso o dato ordine di commettere infrazioni gravi (crimini di guerra)

• La Comunità Internazionale ha approntato Corti di Giustizia (Aja) per

punire i colpevoli

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - I

• Sono C. e hanno titolo di partecipare alle ostililità ed al trattamento di

prigioniero, i membri delle FORZE ARMATE

• Sono da intendersi FFAA i gruppi posti sotto un comando

responsabile che assicuri il rispetto delle regole e che siano

riconoscibili

• Il Combattente DEVE:

• Conoscere e rispettare le regole DIU

• Farsi distinguere dalla popolazione civile

Combattente

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - II

• Non esiste un diritto illimitato nella scelta di mezzi e metodi

• Vietato l’uso di mezzi che provochino mali superflui o sofferenze inutili

• Nella messa a punto di nuovi mezzi, valutare e stabilire a priori se non siano vietati

• Vietati mezzi dai quali ci si può attendere che provochino danni estesi all’ambiente

• Vietato l’uso di proiettili esplosivi, incendiari, a espansione, di mine terrestri etc., di armi

incendiarie

• Vietato l’impiego di armi chimiche e batteriologiche

• Limitazioni sono previste da specifiche Convenzioni e trattati circa le armi nucleari

• Non aggredibili obiettivi non militari, si industriali

• Attenzione alle precauzioni adottabili

• le rappresaglie sono consentite solo verso combattenti e obiettivi militari

• Divieto di aggressione verso persone o cose che abbiano SEGNO DISTINTIVO (Croce o

Mezzaluna o Cristallo rosso o altri)

Mezzi e Metodi

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - III

• Vietate le rappresaglie e ogni atto violento, le spoliazioni ai danni di feriti e prigionieri

• Vietato ferire o catturare un avversario con atti di perfidia (contro buona fede)

• Vietato Nella messa a punto di nuovi mezzi, valutare e stabilire a priori se non siano vietati

• Vietato l’uso indebito di segni distintivi impropri

• vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti o di non fare sopravvissuti o solo di

minacciarlo

• Vietato di attaccare persone fuori combattimento

• Vietato attaccare persone che si lanciano col paracadute per salvarsi

• vietato attaccare stabilimenti sanitari militari

• vietato aggredire personale militare o religioso addetto alla cura feriti

Regole per la protezione dei combattenti

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - IV

Regole per la protezione dei prigionieri

• I PRIGIONIERI SONO IN POTERE DELLO STATO CATTORE E NON DEGLI INDIVIDUI CHE LI HANNO CATTURATI;

• LA POTENZA DETENTRICE È DIRETTAMENTE RESPONSABILE DEL LORO TRATTAMENTO;

• I PRIGIONIERI DEBBONO SEMPRE ESSERE TRATTATI CON UMANITÀ ED HANNO DIRITTO AL RISPETTO DELLA

LORO PERSONA E DEL LORO ONORE;

• OGNI ATTO OD OMISSIONE ILLECITA CHE PROVOCHI LA MORTE O METTA GRAVEMENTE IN PERICOLO LA

VITA O LA SALUTE DEL PRIGIONIERO E’ CONSIDERATO INFRAZIONE GRAVE;

• E’ VIETATA OGNI DISCRIMINAZIONE FONDATA SU RAZZA, NAZIONALITÀ, RELIGIONE, OPINIONI POLITICHE,

ETC;

• I PRIGIONIERI CONSERVANO PIENA CAPACITÀ CIVILE;

• L’USO DELLE ARMI CONTRO I PRIGIONIERI E’ UNA MISURA ESTREMA CHE DOVRA’ ESSERE PRECEDUTA DA

ADEGUATE INTIMAZIONI

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - V

• Vietato il saccheggio

• Vietata la presa di ostaggi

• Vietate azioni le rappresaglie contro:

• la popolazione civile

• i beni di carattere civile

• i beni culturali

• i beni indispensabili alla sopravvivenza dei civili

• vietato far soffrire i civili

• Vietato atti o minacce di violenza per diffondere il terrore

•vietato utilizzare civili a scopi militari (es. farsene scudo)

Regole per la protezione della popolazione civile

Le principali regole desumibili dalle Convenzioni e dai Protocolli - VI

• Vietati gli atti indiscriminati, quelli cioè:

• che non sono diretti verso un obiettivo militare determinato

• che impiegano mezzi e metodi i cui effetti non possono essere limitati

• che sono atti a colpire indiscriminatamente obiettivi militari e non

• eseguiti con bombardamenti “a tappeto” su obiettivi militari distanti

• Dai quali, comunque, ci si può attendere che colpiscano la popolazione o beni civili

Regole per la protezione della popolazione civile

ALTRI TRATTATI D.I.U.

1954. Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali.

1972. Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi

batteriologiche o a base di tossine e sulla loro distruzione.

1980. Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell’impiego di alcune armi

convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati:

schegge non localizzabili, limitazione all’impiego di mine, limitazione all’impiego

di armi incendiarie.

1993. Convenzione sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio e uso di

armi chimiche o sulla loro distruzione.

1995. Protocollo sull’uso delle armi laser accecanti

Riassumendo: SONO PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

I. PRINCIPIO DI UMANITA’ O ‘CLAUSOLA MARTENS’

II. PRINCIPIO DI DISTINZIONE

III. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ IN RAPPORTO ALLA NECESSITA’

MILITARE

IV. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

V. PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI

COMBATTIMENTO

Onde evitare MALI SUPERFLUI E SOFFERENZE INUTILI

Grazie per l’attenzione,

Alessandro Valacchi

Croce Rossa Italiana DTR IV Area