Nozioni di diritto penale

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Seminario collegato al modulo V (I reati informatici) Nozioni di Diritto Penale di Gianluca Satta e Federico Aresti A.A. 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ a cura dell’Avv.to Gianluca Satta Nell’ambito del Corso di Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina [email protected]

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Modulo integrativo - Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie

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Seminario collegato al modulo V(I reati informatici)

Nozioni di Diritto Penaledi Gianluca Satta e Federico Aresti

A.A. 2014/15Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/

Slides a cura dell’Avv.to Gianluca Satta

Nell’ambito del Corso di Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie

Docente: Massimo Farina

[email protected]

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Nozioni di

diritto penale

Modulo V

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TIPOLOGIE RICORRENTI DI COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI AI COMPUTER’S CRIMES

a) appropriazione e sottrazione di contenuti archiviati nella struttura informatica;

b) divulgazione di dati inerenti a segreti di produzione delle tecnologie informatiche;

c) lesione dei diritti di utilizzazione economica del software;

d) alterazione e falsificazione dei dati documentali conservati nelle memorie elettroniche di archivi pubblici e privati;

e) utilizzazione delle strutture informatiche per la commissione di truffe e di altri reati a contenuto patrimoniale;

f) violazione della privacy dei terzi i cui dati sono archiviati in una banca dati;

g) danneggiamenti attentati e sabotaggi delle tecnologie informatiche, hardware e software.

Computer crimesT i p o l o g i e r i c o r r e n t i

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DATA DIDDLINGDetta anche manipolazione dei dati, consiste nella trasformazione dei dati (eliminandone una parte o sostituendola con altri) che può essere compiuta sia al momento del loro inserimento nella memoria dell’elaboratore che successivamente, solitamente da chi ben conosce il sistema.

Es.: frodi alle banche; far scomparire dati personali riguardanti una determinata persona (magari dagli archivi delle forze dell’ordine); sabotare processi produttivi e/o colpire il know how di aziende concorrenti; contraffare documenti pubblici o privati.

SALAMI TECHNIQUES

Casi di sottrazione periodica di piccole somme di denaro da una grande quantità di accrediti, per poi trasferirle su un altro conto bancario. Es. frodi bancarie.

T i p o l o g i e r i c o r r e n t i

Computer crimes

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TECNICA DELLA BOTOLA

Consiste nello sfruttare le vie d’accesso al programma (lasciate appositamente ai progettisti per operare modifiche o integrazioni) da parte di terzi non autorizzati, per sfruttare a fini illeciti il programma principale.

TROYAN HORSE

Introduzione all’interno di un programma di istruzioni aventi funzioni (aggiuntive a quelle del programma in cui sono state nascoste) diverse da quelle assolte dal programma che operano in contemporanea ed indipendentemente dal programma principale, così da impedire, almeno in primo momento, al titolare della licenza d’uso del programma, di accorgersi della manomissione; il meccanismo potrebbe consistere nell’inserimento all’interno di un programma, di un altro che duplica i files del programma legittimo “nascondendoli” in qualche luogo recondito della memoria dell’elaboratore, in attesa di essere prelevati dall’ hacker (= sabotatore). Es.: frodi, acquisizione di informazione sul contenuto dei sistemi altrui, come nello spionaggio industriale.

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SUPERZAPPINGDeriva il suo nome da un programma di utilities (superzap) diffuso nei centri IBM, il quale aveva la funzione di consentire all’operatore di intervenire aggirando qualsiasi ostacolo o blocco software, in presenza di malfunzionamenti del software ordinario.Tale programma, avente una funzione di “soccorso” all’operatore di difficoltà nell’uso del programma principale, è previsto in molti software complessi ma è ovviamente pericolosissimo se finisce in mani sbagliate, consentendo di accedere ad ogni dato e informazione memorizzata, come un passepartout.

PIGGY BACKING

Consiste nell’inserirsi abusivamente in una comunicazione telematica in corso per acquisire ad esempio la password inviata dall’utente abilitato al sistema di connessione e poterla poi utilizzare abusivamente sostituendosi (impersonation) poi alla persona legittima titolare della password.

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SCAVENGING(da to scavenge spazzare), consistente nel

raccogliere informazione tra i materiali di scarto (informatici o anche cartacei) generati da un sistema informatico (Es.: stampe del codice).

LOGIC BOMB(o back door) consistente in un programma

occultato nel software di un sistema informatico altrui predisposto ad “autoattivarsi” al fine di consentire l’accesso a persone non autorizzate o anche a distruggere il software inserito. Es: virus informatici; questa tecnica è stata utilizzata da software houses per cautelarsi contro l’illecita duplicazione dei programmi e l’uso degli stessi da parte di utenti non autorizzati (la cui liceità è però molto dubbia poiché l’intento di autotutela può andare in realtà ben oltre i limiti, causando maggiori danni alla vittima).

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Sistema normativo italiano

P r o b l e m a d i i n a d e g u a t e z z a

applicazione in via analogica delle norme della L. 22.04.1941 n. 633 sul diritto d’autore, incontrando la difficoltà della includibilità del software tra le opere dell’ingegno

impossibilità di affermarne la fisicità e, quindi, la includibilità tra i beni materiali di cui all’art. 635 c.p. danneggiamento ovvero fra le cose mobili come previsto per il reato di furto.

impraticabilità dell’applicazione analogica della normativa previgente in ambito penale, così come statuisce la costituzione e secondo il principio nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 25 Cost.)

Tutela penale del software:

Tutela civile del software:

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Definizioni

DIRITTO PENALE DELL‘INFORMATICA

Complesso delle norme penali riferite all'utilizzo illecito delle tecnologie informatiche o dell'informazione

REATI INFORMATICI

Fatti previsti da una norma penale

Fatti commessi attraverso le tecnologie dell'informazione o rivolti contro un bene informatico

DEFINIZIONE ALTERNATIVA: comportamenti previsti e puniti dal codice penale o da leggi speciali in cui qualsiasi sistema informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.

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R e a t i i n f o r m a t i c i ( i n s e n s o l a t o )

Tutti i reati a forma libera teoricamente “consumabili” con lo strumento informatico possono essere considerati “reati informatici in senso lato”.

ESEMPIO La diffamazione (art. 595 c.p.) via internet o l’ingiuria (art. 594 c.p.) via e

mail;

Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) cancellazione, dalla memoria del computer, delle tracce di un precedente reato commesso da altri

L’associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati informatici;

L’estorsione (art. 629 c.p.) tramite minaccia telematica;

La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) in una comunicazione telematica.

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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”.

Introduzione nel codice penale di una serie di ipotesi di reato di natura “informatica e telematica”

LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica

Modifiche al codice di procedura penale ed al D.Lgs. 196/03:prova elettronica, modifica dell’art. 132, D.Lgs. 196/03, modifica dell’art. 51 c.p.p.

R e a t i i n f o r m a t i c i ( i n s e n s o s t r e t t o )

Definizioni

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REATO

ELEMENTI

ESSENZIALI

ELEMENTO

OGGETTIVO

CONDOTTA UMANA

POSITIVA (azione)

NEGATIVA (omissione)

EVENTO

RAPPORTO DI

CAUSALITÀ

ELEMENTO

SOGGETTIVO

DOLO

COLPA

RESPONSABILITÀ

ELEMENTI

ACCIDENTALI CIRCOSTA

NZE (ATTENUANTI

E AGGRAVANTI)

I l r e a t o

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P r i n c i p i

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1 - Diritto penale Branca del diritto pubblico (opposto a diritto privato). Insieme di regole e norme che stabiliscono quali fatti costituiscono reati e a questi fanno seguire una pena. Reati prevedono sempre una offesa a un bene giuridico (principio dell’offensività) – per questo si tratta di fatti antigiuridici.

2- Principi del diritto penale:- legalità: (art.1 del c.p.) - "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. - Principio di tassatività e divieto di analogia a sfavore del reo: il giudice che valuta il fatto commesso da un individuo, deve attenersi al tenore letterale della norma, non può quindi punire un fatto mediante l’utilizzo di norme disciplinanti casi simili o uscire dal tenore letterale della norma.- irretroattività: (Art. 25 Cost.) - Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.- colpevolezza: un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere che sia obiettivamente ed oggettivamente imputabile al suo agente. Art. 27 Cost. "la responsabilità penale è personale“.

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P r i n c i p i

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2- Principi del diritto penale:

- sussidiarietà: la pena deve essere utilizzata come ultima ratio. La pena deve essere utilizzata solo quando nessun altro strumento è idoneo ad assicurare una tutela nei confronti di determinate forme di aggressione al bene giuridico (Il legislatore, in presenza di due possibili strumenti di tutela idonei posti a garanzia di un determinato bene giuridico, tutela amministrativa e penalistica, si opta per la tutela non penalistica). Vedi art. 27 e art. 13 Cost.

- offensività: non può sussistere un reato se non vi è offesa a un bene giuridico, cioè ad una situazione di fatto o giuridica, offendibile da un comportamento umano. Si può essere puniti solo per fatti che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico.

- la pena si applica per finalità di prevenzione generale, entro i limiti della rieducazione del condannato

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Art. 13 della Costituzione

La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

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P r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e

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Art. 27 della Costituzione

La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.Non è ammessa la pena di morte.

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3- Il reato:Il reato può essere definito come ogni fatto umano espressamente previsto dalla legge, ritenuto offensivo di beni costituzionalmente tutelati o quantomeno non incompatibili con la Costituzione stessa e sanzionato con una pena proporzionata alla rilevanza del bene tutelato e alla personalità dell'agente(c.d. nozione formale – sostanziale)

Teorie sul reato: il reato si compone dei seguenti elementi:“Teoria della tripartizione”:  il reato si compone di tre elementi: 1- il fatto tipico, comprendente gli elementi materiali del reato, quali condotta,

evento e nesso di causalità; 2- la colpevolezza, criteri in base ai quali è possibile muovere all’agente un

rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico (dolo, colpa, assenza di scusanti, capacità di intendere e di volere, conoscibilità della norma penale);

3- l'antigiuridicità , rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e l'intero ordinamento giuridico.

“Teoria della bipartizione”:  il reato si compone di due elementi:1- elemento oggettivo, fatto materiale comprensivo di tutti gli elementi necessari

per l'esistenza del reato (condotta, evento, nesso di causalità); 2- elemento soggettivo, atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la

commissione di un reato (dolo, colpa, preterintenzione).

Il reato

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3- Il reato:

A questi elementi si aggiunge anche la punibilità: perché sussisita un reato, non solo deve esservi un fatto, antigiuridico e colpevole, ma questo deve anche essere punibile.Punibilità: insieme delle condizioni ulteriori ed esterne al fatto antigiuridico e colpevole, che possono fondare o escludere l’opportunità di punire l’agente che ha commesso il fatto.Alcuni escludono la punibilità quale elemento della struttura del reato.

Condizioni obiettive di punibilità: art. 44 c.p. Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto. (fallimento nella bancarotta)

Cause di esclusione della punibilità: - Cause personali (649 c.p.)- Cause sppravvenute (la ritrattazione a seguito di reato di falsa testimonianza)- Cause di estinzione della punibilità (morte del reo, prescrizione del reato)

Il reato

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• Condotta:  comportamento umano che si estrinseca nella realtà esterna.principio di materialità  (nullum crimen sine actione), sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.La condotta può consistere in - un'azione: qualsiasi movimento dell'uomo idoneo a modificare la realtà esterna- un’omissione: mancato compimento di un'azione che il soggetto aveva l'obbligo di compiere.• evento:  l'evento è l'effetto della condotta. Esso può essere inteso sia quale evento materiale, ovvero quale manifestazione naturale della condotta umana, sia quale evento giuridico, ovvero quale offesa o messa in pericolo del bene/interesse tutelato dalla norma.• nesso di causalità:  relazione tra la condotta e l'evento dannoso o pericoloso. Art. 40 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Tale collegamento tra fatto ed evento principio di personalità sancito dall'art. 27 Cost.

Elemento oggettivo del reato

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Il principio di colpevolezza, sancito dall'art. 27,comma 1, Cost.: la responsabilità penale è personale (il reato è un fatto umano colpevole).

Tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l’età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale.

Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Per aversi reato, occorre: •la commissione da parte del soggetto agente di un fatto materiale •il fatto commesso sia attribuibile da un punto di vista psicologico.Principio di colpevolezza: art. 42, comma 1: “nessuno può essere punito per una azione

od omissione prevista dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà".

Il soggetto, pertanto, deve aver compreso il significato sociale della propria condotta e deve aver aderito psicologicamente ad essa.

La colpevolezza può assumere tre forme diverse: dolo, colpa, preterintenzione:

Elemento soggettivo del reato

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Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.).

Due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo:•la rappresentazione: il soggetto agente deve rappresentarsi anticipatamente il fatto che sta per compiere, in tutti i suoi elementi costitutivi•la volontà: il soggetto agente deve volere la realizzazione del fatto stesso. Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione del dolo:

a) dolo generico e dolo specifico•dolo generico: ricorre quando è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice, senza che vi sia anche la necessità di indagare in merito al fine perseguito dall'agente; (art. 575 – omicidio; oppure art. 615-ter)•dolo specifico: ricorre quando si richiede che il soggetto agisca per una finalità ulteriore che lo stesso deve prendere di mira. Configurandosi, però, come elemento soggettivo del reato e non quale elemento costitutivo del fatto materiale, non è necessario che si realizzi effettivamente per aversi reato (Ad esempio il reato di furto (art. 624 c.p.), per il quale è richiesto al soggetto agente il fine di trarre profitto, ma non occorre che il profitto si sia realizzato in concreto). (art. 615-quater)

Il dolo

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c) dolo d'impeto e dolo di proposito

• dolo d'impeto: la decisione di commettere il delitto sorge nel soggetto improvvisamente e il fatto viene immediatamente eseguito, senza che intercorra alcun intervallo di tempo tra momento conoscitivo e momento volitivo;

• dolo di proposito: tra il momento del sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione intercorre un considerevole lasso di tempo. Si ha l'aggravante della premeditazione ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione criminosa e l'azione durante il quale perduri nell'animo del soggetto, senza soluzioni di continuità, la risoluzione criminosa;

d) dolo antecedente, concomitante e susseguente•dolo antecedente: ricorre quando il dolo sussiste nel momento iniziale dell'azione o

dell'omissione;•dolo concomitante: ricorre quando il dolo perdura per tutto lo svolgimento della condotta;•dolo successivo: ricorre quando il dolo si manifesta dopo il compimento della condotta.Il dolo deve distinguersi dal movente, inteso quale mero motivo per il quale il soggetto si è

determinato a compiere un fatto costituente reato.In genere, nel nostro ordinamento, i delitti sono puniti a titolo di dolo, salvo nei casi

espressamente previsti dalla legge (art. 42, comma 2, c.p.).

Il dolo

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Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza  o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza  di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Due elementi strutturali fondamentali: a) la mancanza di volontà dell'evento, il soggetto, pertanto, non deve aver voluto né

accettato il rischio del suo verificarsi;

b) la verificazione dell'evento a causa dell'inosservanza di regole cautelari, ossia per imprudenza, negligenza, imperizia, o per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In particolare, il fondamento della colpa risiede:• nella prevedibilità dell'evento, ovvero nella possibilità per l'agente di rappresentarsi nella mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione (che va accertata in concreto, con riguardo al momento in cui la condotta è posta in essere);- nella evitabilità dell'evento, ovvero nella possibilità di scongiurare l'evento la cui verificazione è stata prevista.

La colpa

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La dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione della colpa e, per schematizzare si potrebbe distinguere:

• colpa generica derivante da:• negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa);• imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo

determinate modalità);• imperizia (agire con negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di

particolari abilità o cognizioni)

• colpa specifica derivante dall’inosservanza di:• leggi (atti del potere legislativo o comunque atti ad essi equiparati, come ad esempio il

D.P.R. 547/1995 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro);• regolamenti (atti del potere esecutivo, come ad esempio il regolamento di esecuzione

del codice della strada);• ordini (atti di altre pubbliche autorità, generalmente diretti ad una cerchia determinata di

soggetti, come ad esempio le prescrizioni rivolte da un vigile urbano ad un incrocio);• discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose, volto a regolamentarne

l’esercizio).

La colpa

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Inoltre si suole distinguere in:

-colpa propria (l’evento non è voluto dall’agente)

-colpa impropria (l’evento è voluto dall’agente ma non tanto da farlo rientrare nell’ipotesi del dolo);

-colpa incosciente (ricorre quando l'agente non si rende conto della possibilità di provocare eventi dannosi con la propria condotta)

-colpa cosciente (ricorre quando l'agente, pur essendosi rappresentato la possibilità del verificarsi dell'evento quale conseguenza della sua condotta, agisce nella piena convinzione che lo stesso non si verificherà)

- colpa professionale (riguarda attività di per sé pericolose, ma che l'ordinamento consente in quanto socialmente utili) (esempio: attività medico-chirurgica )

La colpa

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Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente (art. 43 c.p.).

Il soggetto cagiona un evento più grave di quello voluto.

Elementi strutturali:

• la volontà di realizzare il reato meno grave• la non volontà di realizzare quello più grave • nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento più grave

concretamente realizzatosi

(Es: sparo per ferire, ma uccido)

La preterintenzione

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A seconda della pena prevista dall’ordinamento, I reati si distinguono in:- delitti (reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e della

multa)- contravvenzioni (reati puniti con le pene dell’arresto o dell’ammenda).

A seconda del comportamento del soggetto agente- reati commissivi (l’evento si verifica per un comportamento attivo e

volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente)

- reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest’ultima ipotesi, va detto che l’ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo (L’art. 40 comma 2 c.p. dispone che “non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.)

Classificazione dei reati

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Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall’Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l’applicazione di una sanzione penale.

I reati di omissione a loro volta si distinguono:- propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento

dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale – Omissione di Soccorso, omissione di atti d’ufficio)

- impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo di impedire. (es. bagnino – reato di omicidio)

Classificazione dei reati

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A seconda della figura soggettiva di chi lo commette,

I reati possono distinti in:-comuni: commessi indifferentemente da qualunque soggetto-propri. riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica

(ad esempio il peculato e la concussione - reati contro la PA - possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio)

A seconda dell’offesa arrecata al bene giuridico protetto distinguiamo:

- reati di danno (quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice) (art. 614 c.p.)

- reati di pericolo (l'evento giuridico si sostanzi nella vera messa in pericolo del bene o valore tutelato dalla norma penale. In tal caso dunque la tutela offerta dal diritto penale ai beni giuridici è anticipata in quanto viene anticipata la stessa soglia di tutela del bene. (art. 422 c.p.)

Classificazione dei reati

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Art. 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

Art. 42 c.p. – Responsabilità obiettiva

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Pene:- delitti: ergastolo, reclusione e multa.- contravvenzioni: arresto e ammenda.

Delitti: reati per cui è previsto che vi sia l’elemento soggettivo del dolo, o della colpa (quando è previsto dall’ordinamento)

Contravvenzioni: l’elemento soggettivo viene attenuato, può essere punito qualunque fatto commesso, sia con dolo che colpa. Non è rilevante quindi.

I reati e le pene

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Nozioni di diritto penale

- Aggravanti: un elemento di fatto o una situazione che può accompagnare l'azione o l'omissione illecita prevista come reato e che il legislatore ha preso in considerazione quale motivo di inasprimento della pena.

Comuni (o specifiche, quando previste solo per determinati reati):1) l'avere agito per motivi abietti o futili;2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; (art. 61 c.p.)

- Attenuanti: un elemento di fatto non essenziale per la configurazione del reato e del quale il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave

Comuni (o specifiche, quando previste solo per determinati reati)1) l’avere reagito in stato di ira derivato da un fatto ingiusto altrui2) nei delitti contro il patrimonio, l'aver provocato un danno patrimoniale tenue, con un evento dannoso o pericoloso tenue; (art. 62 c.p.)

Le circostanze del reato

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E l e m e n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e

Denuncia: atto con cui ogni persona, anche se diversa dalla persona offesa dal reato, informa il PM o un ufficiale di PG, di un fatto che può costituire reato perseguibile d’ufficio. Alcune categorie di soggetti (come i Pubblici ufficiali) hanno l’obbligo di denuncia. Con la denuncia si ha l’acquisizione di una notizia di reato, e iniziano così le indagini.

Querela: atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la volontà che si proceda nei confronti dell’autore dello stesso. E’ condizione di procedibilità dell’azione penale. (non può essere iniziata e nemmeno proseguita, se già iniziata). Entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato.

L’azione penale

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Art. 332. Contenuto della denuncia. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333. Denuncia da parte di privati. 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240

Art. 336. Querela. 1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

La denuncia e la querelaE l e m e n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e

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Art. 352. Perquisizioni. 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. (1)2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres ì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione

Perquisizioni

E l e m e n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e

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Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. (1) Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

SequestroE l e m e n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e

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Sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e precautelari in quanto rappresentano un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida. Tanto l’arresto quanto il fermo sono vietati quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.)

D e f i n i z i o n i

Arresto e fermo

Arresto e fermo

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TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE LA P.G. DISPONE A CARICO

DI…

"chi viene colto nell’atto di commettere il reato" (c.d. flagranza propria)

chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.).

Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore

alla giustizia

A r r e s t o

Arresto e fermo

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ARRESTO OBBLIGATORIO (art. 380 c.p.p.):

Deve procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell’ordinato vivere civile

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.):

Può procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 383 c.p.p.):

Può procedere all’arresto quando l’arresto è obbligatorio per la P.G. e si versi in flagranza di un reato perseguibile d’ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia“.

C h i p r o c e d e a l l ’ a r r e s t o

POLIZIA GIUDIZIARIA

PRIVATI

Arresto e fermo

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TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE IL P.M.

DISPONE A CARICO DELLA PERSONA GRAVEMENTE INDIZIATA

“di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico”

"di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della

flagranza, non può procedersi all’arresto

F e r m o

NOTA: Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero".

Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga.

Arresto e fermo

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Il processo penaleNOTIZIA CRIMINIS

INDAGINI PRELIMINARI

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO (esercizio dell’azione

penale)

ARCHIVIAZIONEInfondatezza della notizia criminis, reato

estinto, fatto non è reato, autore è ignoto

UDIENZA PRELIMINARE

SENTENZA DINON LUOGO A PROCEDERE

Se reato è estinto (morte del reo), azione penale non doveva essere iniziata (manca

querela, o remissione di querela), il fatto non è reato, il fatto non sussiste (mancano gli elementi essenziali del reato – condotta,

evento, nesso causalità), l’imputato non lo ha commesso,, il fatto non è reato (manca il

dolo, o la colpa)

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

DIBATTIMENTO

SENTENZA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO

G i u d i z i o d i p r i m o g r a d o

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La sentenzaFATTO STORICO RICOSTRUITO

ATTRAVERSO LE PROVE

FATTO TIPICO RICOSTRUITO

MEDIANTE L’INTERPRETAZIONE

DELLA LEGGE

GIUDIZIO DI CONFORMITA’

Premessa minore

Premessa maggiore

Conclusione

ASSOLUZIONE CONDANNA

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PRIMO GRADO

GIUDICE DI PACEReati minori

TRIBUNALECognizione di prima istanza

CORTE D’ASSISEReati gravi. Giudici popolari.

SECONDO GRADOMezzo di impugnazione ordinario. Nuova valutazione nei limiti dei motivi dedotti. Si giudica anche sul merito (gravame). Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

CORTE D’APPELLO CORTE D’ASSISE D’APPELLO

TERZO GRADO - CORTE DI CASSAZIONE

Mezzo di impugnazione ordinario costituzionalmente garantito. Motivi deducibili limitati (solo questioni di diritto). Decisioni: annullamento con rinvio.

Annullamento senza rinvio. Funzione nomofilattica (SS.UU.) – esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge.

I gradi del processo

Page 44: Nozioni di diritto penale

A.A. 2014/15Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/

Grazie per l’attenzioneDocenti: Gianluca Satta e Federico Aresti

http://www.massimofarina.ithttp://www.diricto.it/

http://ict4forensics.diee.unica.it/

[email protected][email protected]

Page 45: Nozioni di diritto penale

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Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0

o Tu sei libero:• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in

pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera; • di modificare quest’opera;• Alle seguenti condizioni:

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