Nozioni di Diritto Amministrativo

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Pescara, 27.09.2013 Nozioni di Diritto Amministrativo Seminario curato dal Direttore dei SS.GG.AA. Dott. Fabrizio Costantini

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Nozioni di Diritto Amministrativo. Seminario curato dal Direttore dei SS.GG.AA. Dott. Fabrizio Costantini. Fonti del Diritto Amministrativo. Le fonti del diritto amministrativo certe sono sostanzialmente di due tipologie: I regolamenti; Gli statuti degli enti pubblici. I regolamenti. - PowerPoint PPT Presentation

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Seminario curato dal

Direttore dei SS.GG.AA. Dott. Fabrizio Costantini

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Fonti del Diritto Amministrativo

Le fonti del diritto amministrativo certe sono sostanzialmente di

due tipologie:

1. I regolamenti;

2. Gli statuti degli enti pubblici

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I regolamentiI regolamenti sono atti amministrativi che possono essere emanati da

organi statali, dalle amministrazioni comunali, regionali e provinciali, dalle amministrazioni indipendenti, CC.II.AA e ordini professionali.

Essi sono:1. Generali: ossia rivolti ad una pluralità di destinatari non individuabili a

priori;2. Astratti: ossia capaci di regolare una serie indefinita di casi;3. Innovativi: ossia idonei a produrre delle modifiche e delle nuove

statuizioni in seno all’ordinamento giuridico.

Non possono:a. Derogare o contrastare la Costituzione e le leggi ordinarie;b. Non possono regolare le materie riservate alla Costituzione;c. Non possono mai derogare al principio di irretroattività della legge;d. Non possono contenere sanzioni penali;e. Non possono regolare istituti fondamentali dell’ordinamento;f. Sono ordinati in maniera gerarchica.

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Tipi di regolamento

• Di esecuzione: contengono norme di dettaglio necessarie a meglio applicare una fonte legislativa;

• Di attuazione e integrazione: sono quelli che integrano il contenuto di una legge o di un D.Lgs.;

• Indipendenti: la legge 400/88 autorizza il Governo a legiferare su materie in cui essa non sia ancora intervenuta purché non si tratti di discipline soggette a riserva relativa o assoluta di legge;

• Di organizzazione: disciplinano il funzionamento della P.A. secondo le disposizioni dettate dalla legge;

• Delegati:emanati sulla base di autorizzazione legislativa in materie non coperte da riserva assoluta di legge;

• Di riordino:sono utilizzati per fare il punto, con cadenza periodica, circa le disposizioni legislative vigenti, abrogate o che anno esaurito il loro potere normativo.

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Gli Statuti

Lo Statuto è un atto normativo che ha per oggetto l’organizzazione dell’ente e le linee principali delle sue attività.

Possono essere:1. Regionali: quelli delle regioni a statuto

ordinario hanno forza di legge regionale rinforzata (è prevista una doppia approvazione ed eventualmente il referendum popolare) mentre quelli delle regioni a statuto speciale sono posti al pari delle leggi costituzionali;

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• Comunali, provinciali o delle città metropolitane;

• Di altri enti pubblici: si tratta di statuti emessi da enti minori che sono di regola sottoposti ad approvazione preventiva e vincolante da parte dello Stato o delle Regioni.

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Le situazioni giuridiche soggettive

La situazione giuridica soggettiva è un sostanziale interesse facente capo ad un soggetto o ad un ente, riconosciuta dall’ordinamento giuridico.

Da essa possono derivare vantaggi (diritto soggettivo, interesse legittimo, aspettativa, ecc…) oppure degli svantaggi (dovere, onere, soggezione, ecc…)

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Diritto Soggettivo

Esso consiste in una posizione soggettiva di vantaggio riconosciuta in capo ad un soggetto dall’ordinamento giuridico.

La tutela del diritto soggettivo è affidata alla cognizione del G.O. e solo in casi tassativamente indicati dalla legge a quella del G.A.

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Interesse Legittimo

L’interesse legittimo è previsto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. Esistono diverse definizioni di esso:

1. L’i.l. è una posizione individuale tutelata qualora essa sia funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico;

2. L’i.l. consiste nell’interesse del singolo a ricorrere in giudizio affinché un atto amm.vo illegittimo a lui destinatato venga rimosso;

3. L’i.l. consiste nella pretesa a che la P.A. si astenga dal porre in essere atti illegittimi;

4. L’i.l. è la possibilità, riconosciuta al provato, di partecipare alla formazione di un provv.to amm.vo per tutelare un bene pertinente alla sua sfera di interesse.

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segue

• Quando si lamenta un cattivo del potere discrezionale della P.A. si configura la lesione di un interesse legittimo, quindi, la cognizione è riservata al G.A.;

• Quando manca, in radice, il potere discrezionale della P.A. siamo di fronte alla lesione di un diritto soggettivo azionabile al cospetto del G.O.

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Tipologia interessi legittimi

• Pretensivi: pretesa a che la P.A. adotti un provvedimento o ponga in essere un dato comportamento;

• Oppositivi: sono quelli diametralmente opposti ai pretensivi;

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Interessi collettivi e diffusi

• Diffusi: sono quelli che afferiscono a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e riguardano beni non fruibili in maniera differenziata;

• Collettivi:sono quelli attinenti un ente esponenziale di un gruppo non occasionale (es.: ordini professionali). Essi fanno capo all’ente e non ai singoli partecipanti; è quest’ultimo che può lamentarne la lesione.

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Interessi semplici e di fatto

• Semplici: rappresentano la pretesa a che la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, si attenga a criteri di opportunità e convenienza. Possono essere fatti valere solo attraverso il ricorso gerarchico.

• Di fatto: rappresentano la pretesa a che la P.A. osservi i doveri giuridici posti a suo carico e a vantaggio della collettività. Non godono di alcuna forma di tutela e non legittimano neanche l’accesso agli atti. (Es.: interesse alla buona manutenzione delle strade, alla corretta illuminazione, ecc…)

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La competenza in diritto amministrativo

La competenza consiste nei poteri riservati dalla legge alla P.A. per il perseguimento di fini di interesse pubblico.

La competenza si distingue in:

1. Esterna: poteri e funzioni che l’organo può esercitare nei confronti dei terzi destinatari;

2. Interna: insieme dei compiti svolti dall’organo all’interno della P.A. cui appartiene con efficacia nei soli confronti di essa.

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Tipi di competenza• Per materia: è quella riferita ai singoli compiti e in

base alla quale vengono a crearsi settori particolari della P.A., ognuno, con attribuzioni particolari;

• Per territorio: presuppone la competenza per materia e identifica l’ambito territoriale all’interno del quale un organo della P.A. può esercitare i suoi poteri;

• Per grado: presuppone la competenza per materia e per territorio e riguarda singoli organi appartenenti alla medesima amm.ne. Deriva dalla c.d. organizzazione piramidale;

• Per valore: è prevista talvolta dalla legge in relazione a determinati effetti.

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Casi eccezionali di trasferimento di competenza

La competenza amministrativa si fonda sul principio di inderogabilità della stessa poiché le sfere di attribuzione della P.A. sono fissate per legge.

In casi eccezionali può essere attivato il trasferimento di competenza attraverso i meccanismi giuridici di cui alla prossima slide.

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Segue

• Delega dei poteri: opera nei soli casi consentiti dalla legge e realizza non il trasferimento della titolarità del potere ma solo l’esercizio dello stesso. Quando avviene da un organo ad un altro siamo in presenza di delega interorganica mentre, quando viene attivata da un soggetto ad un altro, abbiamo quella intersoggettiva;

• Avocazione: si configura quale trasferimento dell’esercizio del potere da un organo inferiore ad un sovraordinato per ragioni di pubblico interesse;

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• Sostituzione: al pari dell’avocazione presuppone un passaggio dell’esercizio del potere da un organo ad un altro in presenza dell’inerziadell’inerzia di quest’ultimo. Anche la sostituzione può operare nei soli casi previsti dalla legge e presuppone un rapporto gerarchico tra gli organi coinvolti.

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Difetto di competenzaIl difetto di competenza ad emanare un atto o a compiere

una data attività può essere di tre tipi:1. Acompetenza: si ha quando l’atto o l’attività sono

posti in essere da un soggetto non previsto quale organo della P.A.;

2. Incompetenza assoluta: si verifica quando l’atto viene adottato dalla P.A. in una materia riservata ad altro potere dello Stato, oppure quando promana da un soggetto nell’esercizio di un potere estraneo alle sue attribuzioni ovvero quando l’atto è relativo ad un oggetto che si trova nell’ambito territoriale di altro organo della P.A. L’atto che ne deriva è nullo ab origine.

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3. Incompetenza relativa: essa si verifica quando un atto amministrativo viene emesso da un organo ma la competenza sussiste in capo ad altro organo ed entrambi appartengono alla medesima P.A.

L’atto che ne deriva è illegittimo, ossia, inidoneo a produrre degli effetti giuridici.

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Il funzionario di fatto

Quando un atto promana da un soggetto (titolare dell’organo) la cui investitura manchi o sia viziata.

Gli atti compiuti dal funzionario di fatto, decorsi i termini per l’impugnatura dell’atto di investitura, sono considerati validi in virtù dei principi: di conservazione degli atti, di affidamento dei terzi e di tutela della buona fede del destinatario dell’atto.

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Il Procedimento amministrativo

• L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

• IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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L’attività amministrativa

• Per comodità di spiegazione si considera l’amministrazione come uno dei tre poteri dello Stato, per meglio dire la si identifica con il potere esecutivo, ossia un potere che esegue quanto gli altri (Parlamento e Consigli Regionali) hanno voluto in via generale ed astratta.

• Si tratta,comunque, di un potere condizionato, in quanto troverebbe nella legge una forma di legittimazione in positivo (a fini di realizzazione dell’interesse pubblico) ed in negativo (non può uscire dai limiti che la legge ha imposto). Ciò differenzia l’agire dei soggetti di p.a. rispetto ai privati, per i quali ultimi vige solo il limite negativo (del rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume), ma non un vincolo in positivo.

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Atto Amministrativo e Provvedimento Amministrativo

Spesso i due concetti vengono confusi o usati come sinonimi ma non è così.

L’atto amministrativoL’atto amministrativo è l’atto posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa.

Il provvedimento amministrativoIl provvedimento amministrativo è l’atto amministrativo volto alla cura di un concreto interesse pubblico e diretto a produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti con i destinatari (GAROFOLI-FERRARI).

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Da ciò deriva che l’atto amministrativo è lo strumento di cui l’amministrazione si serve per formalizzare la propria volontà mentre, il provvedimento amministrativo è l’unico in grado di ledere la sfera giuridica del destinatario.Di conseguenza ciò che si impugna, eventualmente, è il provvedimento e non l’atto.

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Elementi atto amministrativo

• EssenzialiEssenziali: sono quelli necessari per dar vita ad un atto;

• AccidentaliAccidentali: sono elementi eventuali dell’atto usati per ampliare o restringere il contenuto dell’atto; possono essere apposti solo negli atti discrezionali a condizione che non confliggano con le norme di legge e che non ne alterino il contenuto tipico;

• NaturaliNaturali: sono quelli previsti dalla legge per un determinato tipo di atto e chi considerano presenti anche se non vi appaiono espressamente.

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Elementi essenziali

Secondo Virga sono:

1. Agente, destinatario, forma, oggetto e volontà.

Secondo Sandulli sono:

• Soggetto, oggetto, forma, contenuto e finalità.

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Definizioni

• Agente o soggettoAgente o soggetto: chi pone in essere l’atto amministrativo;

• DestinatarioDestinatario: soggetto ne cui confronti l’atto produce i suoi effetti;

• VolontàVolontà: nessun atto può essere attribuito ad un agente senza che esso l’abbia consapevolmente voluto;

• OggettoOggetto: è il comportamento, il fatto o il bene cui afferisce l’atto;

• ContenutoContenuto: ciò che l’atto dispone;• FinalitàFinalità: ciò che l’atto persegue;• FormaForma: in genere si ritiene che essa sia libera.

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Struttura formale atto amministrativo

• IntestazioneIntestazione: indicazione dell’autorità da cui l’atto promana;

• PreamboloPreambolo: indicazione delle norme in base alle quali l’atto viene adottato e attestazione degli atti preparatori;

• MotivazioneMotivazione: indicazione degli interessi coinvolti nel procedimento (parte descrittiva) e valutazione degli stessi con indicazione di quello o di quelli che si è deciso di privilegiare a discapito degli altri (parte valutativa);

• DispositivoDispositivo: è la parte precettiva dell’atto;• Luogo, data e sottoscrizioneLuogo, data e sottoscrizione.

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La Motivazione

La motivazione è un elemento di fondamentale importanza in quanto consente di comprendere i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base dell’atto amministrativo.

L’art. 3 della legge 241/1990 prevede l’obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi ad eccezione di quelli normativi o a contenuto generale.

La ratio sottesa all’obbligo di motivazione risiede negli artt. 97 e 113 della costituzione.

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Il primo recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione…”Il secondo invece: ” Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa…”

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La motivazione consente quindi di verificare l’operato della P.A. e, qualora l’atto leda una situazione giuridica del destinatario, la tutela in sede giurisdizionale.La motivazione deve essere congruacongrua, ossia, estrinsecazione dei percorsi logici seguiti dall’amministrazione ed anche sufficientesufficiente, ovvero, capace di fugare qualsiasi dubbio di irrazionalità o arbitrio nell’operato della P.A.

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E’ ammessa anche la c.d. motivazione per motivazione per relationemrelationem, ossia, la possibilità di desumerla da altri atti posti in essere nel corso dell’iter procedimentale. Ovviamente tali atti vanno espressamente richiamati e messo a disposizione, pena la configurazione di un vizio di legittimità.

L’art. 3 della legge 241/90 prevede che l’atto debba indicare il termine e l’autorità a cui è possibile fare ricorso.

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La mancanza di motivazione può essere considerata quale violazione di legge da cui discende un vizio di legittimità, quindi, l’annullabilità dell’atto.

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Elementi accidentali• TermineTermine: indica il momento a partire dal quale prende

avvio l’efficacia dell’atto (termine iniziale) oppure il momento in cui essa cessa (termine finale);

• CondizioneCondizione: elemento futuro ed incerto dal quale dipende l’inizio o la cessazione dell’efficacia dell’atto amministrativo;

• OnereOnere: è un comportamento posto a carico del destinatario dell’atto al cui assolvimento è subordinata la produzione dei benefici verso di esso;

• RiserveRiserve: sono atti che la P.A. si riserva di compiere in relazione all’oggetto dell’atto emanato.

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Requisiti di legittimità e di esecutività

I requisiti di legittimità sono quelli che la legge sancisce affinché un atto sia legittimo, ossia, valido. La mancanza di uno solo di essi prevede l’annullabilità dell’atto.

Ai sensi dell’art. 21 quater della legge 241/90 i provvedimenti efficaci sono immediatamente esecutivi salvo che, la legge o il provvedimento stesso, dispongano diversamente.

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A tal proposito bisogna parlare di: ProrogaProroga: è il provvedimento con cui la P.A. differisce il termine di scadenza di un atto. Essa deve intervenire prima della scadenza di esso. SospensioneSospensione: è un provvedimento posto in essere in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario dalla stessa autorità che ha emanato l’atto, oppure, da altro organo sancito per legge. (Es. provvedimento cautelare)

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Patologia dell’atto amministrativo

Si considera vizio dell’atto amministrativo vizio dell’atto amministrativo la differenza tra la fattispecie in concreto posta in essere dalla P.A. e il modello predeterminato in sede normativa.

I vizi possono essere:1.1. di legittimitàdi legittimità: l’atto non è conforme alle

disposizioni di legge;2.2. Di meritoDi merito: l’atto non è rispondente al principio

di buona amministrazione ex art. 97 Cost., quindi, non finalizzato in concreto al perseguimento dell’interesse pubblico.

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Stati patologici dell’atto amministrativo

• InvaliditàInvalidità: quando l’atto difetta o è viziato uno degli elementi prescritti dalla legge, ovvero vi sia lesione dell’interesse tutelato dalla norma. L’atto invalido può essere nullo o annullabile;

• IrregolaritàIrregolarità: quando il vizio dell’atto non incide sugli effetti tipici dello stesso ma comporta solo delle sanzioni a carico dell’agente.

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Ipotesi in cui l’atto è conforme alla legge ma inidoneo a produrre effetti• ImperfezioneImperfezione: si realizza allorché non si è

concluso l’iter di formazione dell’atto (es. D.P.R. non controfirmato dal Ministro);

• InefficaciaInefficacia: si verifica quando l’atto difetta di alcuni requisiti di efficacia previsti:– Dalla legge (controlli);– Dalla natura dell’atto ricettizio

(comunicazione);– Dallo stesso provv.to (condizione sospensiva)

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Segue…

• IneseguibilitàIneseguibilità: l’atto diviene temporaneamente inefficace per la presenza di un elemento ostativo (es. ordinanza di sospensione).

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Invalidità dell’atto amministrativo

Come detto in precedenza quando l’atto è contrario ad una norma giuridica siamo in presenza di un vizio di legittimità mentre, se lo stesso è contrastante con le cd. norme di buona amministrazione abbiamo il vizio di merito.

Quando l’atto difetti di uno dei requisiti essenziali, manchi di attribuzione, se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato nonché negli altri casi previsti dalla legge è nullo ab originenullo ab origine.

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Quando l’atto è adottato in violazione di legge, oppure sia viziato da eccesso di potere o da incompetenza è annullabileè annullabile tramite pronuncia giurisdizionale.

L’invalidità può essere testuale (si evince espressamente dalla legge), virtuale (si ricava dall’interpretazione del sistema normativo), parziale o totale, diretta o derivata (l’invalidità di un atto presupposto ad un altro provoca l’invalidità di quest’ultimo)

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La nullità

L’atto nullo si distingue da quello inesistente. L’inesistenza si verifica quando l’atto non è stato emesso in rerum natura (ovvero sovvertendo l’ordine delle cose), quando il procedimento di riferimento non si è mai concluso, oppure sia stato formato per scherzo (ioci causa) o per ragioni didattiche (docendi causa).

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La disciplina processualistica della nullità ha disciplinato l’azione di accertamento e relativa declaratoria di annullamento delle nullità previste dalla legge (art. 31 del C.P.A.).

L’art. 133 del C.P.A. ha attribuito giuridisdizione esclusiva al G.A. nelle controversie in materia di nullità dell’atto amministrativo adottato in violazione di legge o elusione del giudicato.

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Effetti della nullità

• Inesistenza giuridica ed inefficaciaInesistenza giuridica ed inefficacia (quod nullum est, nullum effectum producit);

• InesecutorietàInesecutorietà: l’atto nullo non può essere eseguito; in caso caso contrario è ammesso il dirittto di resistenza;

• InannullabilitàInannullabilità: l’atto è nullo e non può essere annullato;

• Insanabilità e inconvalidabilitàInsanabilità e inconvalidabilità: è ammessa la sola conversione in altro atto purché ne abbia i requisiti di legge e realizzi, attraverso essa, l’interesse pubblico.

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Illegittimità e IlliceitàL’atto amministrativo che presenti dei vizi di

legittimità che incidono su elementi essenziali di esso, è illegittimo, e come tale annullabile.

L’atto amministrativo affetto da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza è è illegittimoillegittimo.

L’atto illegittimo è efficace sino alla pronuncia di annullamento del G.A. oppure fintanto che la P.A. non lo rimuova con un provvedimento in autotutela.

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L’atto amministrativo non potrà mai essere illecito poiché tale ipotesi riguarda esclusivamente i comportamenti lesivi di diritti soggettivi ex art. 2043 c.c.

La legge 15/2005 sancisce che l’atto è illegittimo solo se viola una norma di carattere sostanziale. Infatti la legge 241/90 prevede che il provv.to amm.vo adottato in violazione di una norma sul

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procedimento o sulla forma degli atti non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

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L’incompetenza

La competenza indica la misura della sfera di attribuzione di un dato organo.

Vedi diapositive 14-15-18 e 19.

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L’eccesso di potere

Per aversi eccesso di potere devono ricorrere tre requisiti:

1.1. Potere discrezionale della P.A.Potere discrezionale della P.A.; questo perché il contenuto degli atti vincolati è sancito per legge, quindi, non può esserci eccesso di potere;

2.2. Uno sviamento di questo potereUno sviamento di questo potere. Ossia un esercizio del potere per fini diversi da quelli stabili per esso dalla legge;

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3.3. La prova dello sviamentoLa prova dello sviamento.

Esempi di eccesso di potere sono: illogicità o contradditorietà della motivazione, inosservanza delle circolare, disparità di trattamento.

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Violazione di legge

Questa è una figura residuale di illegittimità e si sostanzia in un contrasto fra l’atto e l’ordinamento giuridico.

Il vocabolo legge si riferisce a tutte le fonti del diritto. Si deve trattare di norme che regolano l’esercizio del potere.

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Casi di violazione di legge

• Vizio di formaVizio di forma;

• Difetto o insufficienza di motivazioneDifetto o insufficienza di motivazione;

• Inosservanza delle norme sulla Inosservanza delle norme sulla costituzione dei collegicostituzione dei collegi;

• Contenuto illegittimoContenuto illegittimo;

• Difetto dei presupposti di leggeDifetto dei presupposti di legge;

• Violazione dei criteri di efficienza, Violazione dei criteri di efficienza, economicità, imparzialità e trasparenzaeconomicità, imparzialità e trasparenza.

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Segue…

L’atto illegittimo è giuridicamente esistente, è efficace ed è eseguibile dalla P.A. sino a che non interviene la pronuncia di illegittimità da parte del G.A.

Anche quando il G.O. dichiara l’illegittimità incidentale dell’atto esso può essere eseguito sino alla sentenza del G.A.

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I Vizi di merito

Essi consistono nella violazione di norme giuridiche inerenti norme di opportunità, equità, eticità ed economicità.

Possono riguardare solo gli atti discrezionali e non quelli obbligatori.

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I rimedi contro gli atti illegittimi e inopportuni

Un atto amministrativo viziato può essere preservato con un atto che ne sani la patologia o ne provochi la conservazione.

Se ciò non è possibile può essere annullato:

1. Tramite una sentenza del G.A.;

2. Una decisione del G.A. provocata da un ricorso dell’interessato;

3. Attraverso un atto spontaneo della P.A. diretto a ritirare lo stesso (cd. Atto di ritiro).

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Gli atti di ritiro

Gli atti di ritiro sono: discrezionali, sono esecutori, sono atti formali, vanno motivati obbligatoriamente, sono ricettizi (vanno comunicati al destinatario) e l’avvio del procedimento di emanazione va portato a conoscenza di chi ne abbia interesse.

Un limite agli atti di ritiro è rappresentato dal principio di affidamento ingenerato nel cittadino. La P.A. prima di ritirare un atto deve bilanciare l’interesse pubblico al ritiro dell’atto con quello dei terzi interessati alla sua conservazione.

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L’annullamento d’ufficio

Esso è un provv.to amm.vo teso a ritirare con efficacia ex tunc (dalla data di emanazione) un atto amm.vo illegittimo per vizi di legittimità originari.

L’art. 21 novies della legge 241/90 prevede infatti che un atto illegittimo possa essere annullato d’ufficio, entro un termine ragionevole, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. L’annullamento è ammesso qualora sussistano ragioni di pubblico interesse a che ciò accada.

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Tipologie di annullamento

• GerarchicoGerarchico;• Ministeriale su atti dirigenzialiMinisteriale su atti dirigenziali: è ammesso

anche se il D.lgs. 165/2001 abbia ridotto il potere di intervento dei ministri sugli atti dirigenziali;

• GovernativoGovernativo: è ammesso come extrema ratio per preservare l’ordinamento amm.vo;

• AutoannullamentoAutoannullamento: è quello in autotutela posto in essere dalla stessa autorità che ha emesso l’atto viziato.

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Autoannullamento doveroso e discrezionale

• DiscrezionaleDiscrezionale: la P.A. può esercitare l’autotutela tutte le volte che lo esiga un interesse pubblico;

• Doveroso: quando l’atto è stato dichiarato illegittimo in via incidentale dal G.O. (che non ha il potere di annullarlo) con sentenza passata in giudicato; quando l’atto è stato dichiarato illegittimo da un’autorità di controllo che non ha il potere di annullarlo e in alcuni casi espressamente previsti dalla legge.

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Atti annullabili d’ufficio

• Atti preparatoriAtti preparatori: dopo che sono stati comunicati ai destinatari;

• Atti di controlloAtti di controllo;

• Atti decisoriAtti decisori.

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La revoca

E’ un provvedimento con cui la P.A. ritira, con efficacia ex nunc (dalla data del ritiro) un atto viziato nel merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.

La revoca dipende dal sopravvenire di una nuova circostanza alla luce della quale il provvedimento in precedenza adottato non è più idoneo a salvaguardare l’interesse pubblico.

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Tipologie di revoca

• AutorevocaAutorevoca: è quella posta in essere dall’autorità che ha emanato l’atto;

• Revoca gerarchicaRevoca gerarchica: tale facoltà non è ammessa ove l’autorità inferiore abbia competenza esclusiva nella materia oggetto dell’atto viziato.

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Segue…

L’art. 21 quinquies della legge 241/90 prevede che se la revoca incide negativamente su rapporti negoziali, l’indennizzo dovuto dall’amministrazione per danno emergente terrà conto:

1. Della eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amm.vo all’interesse pubblico;

2. Dell’eventuale concorso dei contraenti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.

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Atti irrevocabili

Sono revocabili solo gli atti discrezionali che non siano per legge irrevocabili e costitutivi di status o diritti quesiti (diritti che, una volta entrati nella sfera giuridica di un soggetto, sono immutabili).

Sono irrevocabili: gli atti vincolati, quelli la cui efficacia è esaurita, quelli costitutivi di status o diritti quesiti, i provv.ti sui contenziosi, gli atti di mera esecuzione o imperfetti.

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Abrogazione

E’ un atto di ritiro che consegue al sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l’atto non più rispondente al pubblico interesse. Differisce dalla revoca perché manca una nuova valutazione delle circostanze originarie poste a fondamento dell’atto.

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Segue …

Gli atti che possono essere abrogati sono gli stessi di quelli che oggetto di revoca; gli effetti dell’abrogazione sono sempre ex nunc.

Esiste, come si evince, una lieve differenza tra i due istituti e questo porta a considerare l’abrogazione come revoca.

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Altri atti di caducazione

• La pronuncia di decadenzaLa pronuncia di decadenza: questo è un provvedimento con efficacia ex nunc che la P.A. esercita nei confronti di precedenti atti amministrativi che ampliano le facoltà dei privati destinatari dell’atto. Esistono tre diverse tipologie di decadenza:– Per inadempimento di obblighi ed oneri: è

una sanzione comminata a fronte di inadempimenti gravi e reiterati;

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Segue…

– Per mancato esercizio di facoltà derivanti dall’atto amministrativo: es.: mancato esercizio di un’attività nei tempi stabili;

– Per il venir meno di requisiti di idoneità stabiliti dalla legge: es. il sopravvenire di una condanna penale e la legge prevede il requisito dell’incensuratezza per il conseguimento di un’autorizzazione.

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Segue…

• Il mero ritiroIl mero ritiro: circostanza che si realizza quando un atto della P.A., privo di efficacia, vengono ritirata dalla stessa poiché ritenuti illegittimi o inopportuni. Naturalmente la conditio sine qua non è che l’atto sia ancora in fase, per cosi dire, di perfezionamento. Es.un atto recettizio che non viene trasmesso al destinatario; la non trasmissione equivale a ritiro.

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Impugnativa degli atti di ritiro

Qualora un atto di ritiro sia affetto da vizi di legittimità esso potrà essere impugnato dal privato. Ovviamente la fondatezza dell’impugnazione porterà alla caducazione dell’atto di ritiro e alla reviviscenza di quello ritirato. Tuttavia se essa non fosse possibile, per mutamenti dello status medio tempore intervenuto, il privato potrà essere risarcito per il danno subito se l’atto ritirato ampliava la sfera del destinatario.

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Convalescenza dell’atto amministrativo

Gli atti illegittimi (quindi annullabili) e non quelli nulli ab origine possono, in alternativa all’annullamento, essere sanati e mantenuti in vita mediante:

1. Un atto che elimini il vizio (convalescenza);

2. Un atto o un fatto che rendano l’atto illegittimo inattaccabile sia sul piano amministrativo che giurisdizionale (conservazione).

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Provvedimenti di convalescenza

• Convalida: è un atto proveniente dalla stessa autorità che ha emesso quello viziato; esso rimuove il vizio. (Es. integrazione della motivazione insufficiente, inserimento elementi mancanti, ecc…) Il provvedimento di convalida deve indicare: l’atto da convalidare, il vizio da cui affetto e l’aninus convalidandi (volontà di sanare).

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Segue…

• Ratifica: è un provvedimento attraverso cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell’autorità astrattamente competente che appartiene allo stesso ramo dell’amministrazione di quella incompetente.

• Sanatoria: Si ha quando un atto o un presupposto di legittimità dell’atto amministrativo, viene emesso successivamente in modo da perfezionare ex post l’atto illegittimo. E’ ammesso solo per alcuni atti (es. proposte).

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Conservazione dell’atto amministrativo

Essa è ammessa, in generale, quando un atto pur essendo viziato nella forma è idoneo a perseguire in modo efficace l’interesse pubblico.

Le tipologie di conservazione sono:

1. Consolidazione: quando decorre inutilmente il termine perentorio per ricorrere contro l’atto invalido esso diviene inoppugnabile. L’unico rimedio è l’annullamento d’ufficio.

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Segue…

2. Acquiescienza: quando un atto è viziato e il destinatario ne è a conoscenza questo rimane valido ed immutato. Ovviamente è necessario che il destinatario dimostri in maniera esplicita di essere d’accordo con l’operato della P.A.;

3. Conversione: consiste nel considerare un atto nullo come appartenente, avendone i requisiti di forma e sostanza, ad un altro tipo.

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Segue…4. Conferma: essa consiste nel provvedimento

attraverso cui la P.A. verifichi l’insussistenza di vizi dell’atto sottoposto a riesame. Abbiamo due tipi di conferma:

1. Quella propria: rinnovazione dell’iter procedimentale ed emissione dell’atto di conferma;

2. Quella impropria: conferma della motivazione e del dispositivo del provvedimento precedente.