n* 2 - Febbraio 2011
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n. 2 FEBBRAIO 2011
BASTA “FURBETTI DEL CASSONETTO” Sopralluoghi della Polizia Municipale e ispettori Hera per la campagna di verifica e controllo sul funzionamento del sistema E-gate. 24 gen ’11 - Monitorati diversi cassonetti "sotto
stress", segnalati dai cittadini e dagli operatori di
Hera addetti alla raccolta quotidiana dei rifiuti. Tre le contravvenzioni accertate stamane, grazie a bollettini postali o buste indirizzate contenute nei rifiuti abbandonati. Altri sopralluoghi sono in programma nei prossimi giorni. Il monitoraggio proseguirà anche con l'ausilio della telecamera mobile, che verrà installata di volta in volta a sorveglianza delle postazioni più disordinate e problematiche
A qualche mese dalla loro installazione, i dispositivi E-gate
applicati ai cassonetti dei rifiuti
per favorire e incentivare la raccolta differenziata all'origine
hanno già dato buoni risultati. Ma in alcuni casi sono emersi
anche problemi e
malfunzionamenti nel conferimento dei rifiuti da parte
dei cittadini. Diversi sono i cassonetti finiti "sotto stress"
con sacchetti depositati a terra
o lacerati, e materiali ingombranti abbandonati alla
rinfusa fuori dai contenitori. Per verificare lo stato di fatto,
vale a dire sia il funzionamento meccanico delle calotte, che
l'atteggiamento di chi
sistematicamente preferisce abbandonare all'esterno del
cassonetto i propri rifiuti, si è svolto stamane un primo sopralluogo di verifica di tutti le
postazioni ecologiche finite nella lista nera degli operatori
di Hera addetti alla raccolta dei rifiuti, o segnalati a più ripresa dai cittadini, stanchi del disordine e della
sporcizia davanti la propria abitazione. Il sopralluogo, svolto da agenti della Polizia Municipale e
da un ispettore di Hera Ambiente con il coordinamento
dello staff del Sindaco in rappresentanza del gruppo di
lavoro sul decoro cittadino, è servito a dare il quadro
esatto della situazione dei provvedimenti da adottare per risolvere i casi più problematici.
Dodici sono state le postazioni controllate, su un centinaio
segnalate. In tre casi è stato possibile individuare con nome
cognome i responsabili
dell'abbandono dei rifiuti. In questi tre casi gli agenti hanno
emesso le relative contravvenzioni. In un paio
di occasioni sono stati rilevati
problemi di blocco delle calotte e-Gate, dovuto a
malfunzionamento. In questi casi è lo stesso dispositivo
elettronico installato sul cassonetto a rilevare il proprio
malfunzionamento e a inviare
un segnale alla centrale di Hera, che dispone l'intervento
di un tecnico entro 24 ore. I sopralluoghi congiunti
proseguiranno anche nei
prossimi giorni, fino a verificare un centinaio di postazioni, tra
le 263 postazioni E-gate esistenti a Riccione sopra la
ferrovia (ne rimangono altre 70
che ancora non sono state convertite al nuovo sistema. La
pulizia delle postazioni di raccolta dei rifiuti avviene sei
giorni su sette nei cassonetti E-gate di più recente
conversione, e tre giorni su
sette in quelle dove il sistema si è già consolidato e minore è
la necessità di intervento manuale da parte degli operatori.
Nella campagna di controllo delle isole ecologiche, che
proseguirà dunque anche nei prossimi giorni, verrà impiegata anche la telecamera mobile in dotazione al
Gruppo di lavoro sul decoro urbano, che consente una individuazione incontestabile del responsabile
dell'abbandono del rifiuto.
LA NORMATIVA SULL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE
Il Decreto 205/2010 L’articolo 34 in vigore dal 25/12/2010. (Modifiche all’art. 255 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 1. All’articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro a seicentoventi euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro a tremila euro” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio.”.
Il Decreto 152/2006
L’articolo 192. Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
L’articolo 255.
Abbandono dei rifiuti 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque
superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro. 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui
all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
Il Regolamento comunale di Riccione. Delibera CC 52/98
L’articolo 12. Abbandono dei rifiuti 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E’ altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D. Lgs 22/97 del dell’art. 71 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.
L’articolo 33. Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni. 1. In caso di nevicate con
persistenza delle neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. 2. Nel casso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’intero fronte dell’edificio. L’obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscono il regolare deflusso dell’acqua.
L’articolo 34. Asporto degli scarichi abusivi. 1. Ove avvengano scarichi abusivi in aree pubbliche, o di uso pubblico il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l’identità del responsabile il quale sarà tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento. 2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all’ordinanza, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.
L’articolo 72. Accertamenti. 1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale. 2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), a seguito di apposita convenzione può, come previsto dalla Legge Regionale 23/89, art. 3, accertare le violazioni previste e redigere un verbale sulle infrazioni rilevate da trasmettere alle autorità competenti. 3. Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 224 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
L’articolo 74. Sistema sanzionatorio. La tabella riportata all’articolo 74 del Regolamento comunale prevede sanzioni per le piccole violazioni di cui all’articolo 12 e seguenti pari ad un minimo di 25 euro e un massimo di 600 euro.
L’articolo 52. Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati. 1. Chiunque produca, a seguito
della potatura di alberi e sfalci di erba dal proprio
giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti
agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il
Comune e/o il gestore del servizio.
2. I rifiuti di cui al punto 1, purchè non inquinanti da altre sostanze, devono
essere avviati ad impianto ddi compostaggio, o all’autosmaltimento come specificato al successivo punto 5. 3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà l’azienda per concordare il momento di raccolta. 4. E’ fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU. 5. I produttori possono procedere all’autosmaltimento con sistemi di cippatura e compostaggio compatibili con l’ambiente circostante e opportunamente certificati dagli uffici competenti. La stessa operazione può essere svolta anche dall’Azienda Geat per i propri servizi, pressi i centri di raccolta.
Direttive Dirigente del Settore Ambiente
Quinto punto della Direttiva del Dirigente del Settore Ambiente Prot. N. 4 del 31 luglio 2007. “…che i comportamenti difformi dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, come sopra esposto, da parte degli utenti del servizio di igiene ambientale, siano sanzionati come previsto dall’art. 74 del Vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti.”
Dispositivo della Direttiva del Dirigente del Settore Ambiente Prot. N. 1226 del 14 gennaio 2010. “omissis…dispone un controllo selettivo e non generalizzato, dei sacchetti contenenti rifiuti e del materiale ingombrante abbandonati nei pressi dei cassonetti abilitati al sistema E-GATE, con
particolare attenzione nelle zone del territorio comunale dove con maggiore frequenza avvengono abbandoni, al fine di accertare l’identità del colpevole, e imporre la relativa sanzione; un controllo selettivo e non generalizzato dei materiali conferiti nei contenitori della raccolta differenziata, al fine di verificare l’effettiva compatibilità del rifiuto con la scelta del contenitore, e procedere all’accertamento dell’identità del colpevole per imporre la relativa sanzione; che gli operatori di Hera avvertano l’ufficio Ambiente del Comune o direttamente il Servizio di Polizia Municipale il luogo di tali abbandoni al fine di programmare eventuali verifiche…omissis…l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sia sanzionata a norma delle disposizioni dell’art. 7 bis del DL 267/2000 e s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalla disposizione di legge in materia…”.
Controlli e videosorveglianza
Par fare rispettare le norme il Comune di Riccione svolge controlli costanti attraverso una task force in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale ed i servizi di Hera s.p.a., con l’ausilio di una telecamera mobile che viene spostata da una
postazione all’altra allo scopo di monitorare la situazione ed intervenire in caso di violazioni.
Per Segnalazioni chiamare 0541608303
NEWSLETTER: “RICCIONE CITTA’ IN MOVIMENTO” – N. 2 GENNAIO 2011 A cura degli uffici interni del Comune di Riccione – In formato .pdf e c.i.p.
www.comune.riccione.rn.it - su Facebook al profilo “BOULEVARD PAESAGGI RICCIONE” – mail: [email protected]