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Sede Provinciale di Venezia Mestre - Venezia, via Torino, n. 180 Chioggia (Ve), via Venturini, n. 92 / piazzale Italia, n. 21/A tel. 329-3682286 fax 041-5541974 e-mail: [email protected] www.confabitare.it Sede Provinciale di Venezia NEWSLETTER DI APRILE 2016 SOMMARIO 1) INFORMATIVE E ARTICOLI DI INTERESSE 2) POSTA – ESPERTO RISPONDE 3) CONVENZIONI

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NEWSLETTER DI

APRILE 2016

SOMMARIO

1) INFORMATIVE E ARTICOLI DI INTERESSE

2) POSTA – ESPERTO RISPONDE

3) CONVENZIONI

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INFORMATIVE

ENTRO IL 31 MAGGIO 2016 È POSSIBILE ESSERE RIAMMESSI ALLE RATEIZZAZIONI CON EQUITALIA S.P.A.

È finalmente stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 13/E del 22 aprile scorso), con cui vengono definite le modalità di

riammissione alle rateizzazioni scadute con Equitalia S.p.A., come previsto dalla legge di stabilità per il 2016.

Sono previsti dei limiti piuttosto stringenti per la riammissione.

Anzitutto, è possibile essere riammessi alla rateizzazione alle seguenti condizioni:

1) essere decaduti dalla rateizzazione nei 3 anni antecedenti al 15 ottobre 2015 (quindi, la decadenza dev’essersi verificata tra il 15 ottobre 2012 ed il

15 ottobre 2015);

2) la rateizzazione doveva essere stata concessa a seguito di definizione di accertamento con adesione o per intervenuta acquiescenza (quindi, a

seguito del mancato pagamento di rate diverse dalla prima);

3) le somme per cui si è chiesta la rateizzazione devono riguardare le imposte dirette (ad es. IRPEF, IRES, addizionali, IRAP).

Dal tenore delle disposizioni si evince che non possono essere riammessi coloro i quali hanno ottenuto la rateizzazione tramite altri istituti deflattivi del

contenzioso (come la mediazione o la conciliazione), ma soprattutto che l’opportunità di essere riammessi al pagamento rateale non può riguardare,

ad esempio, l’IVA o i contributi, i cui importi continueranno a ritenersi decaduti dal beneficio della rateizzazione, con scomputo degli stessi in caso di

riammissione.

Per poter essere riammessi alla rateizzazione è sufficiente provvedere al pagamento della prima delle rate scadute (cioè, della rata il cui mancato

pagamento ha determinato la decadenza dalla rateizzazione) entro il termine del 31 maggio 2016.

Il pagamento dovrà essere fatto tramite F24, con onere a carico del contribuente di comunicare l’avvenuto pagamento all’Agenzia delle Entrate entro

10 giorni dal versamento.

Tale comunicazione è importante in quanto consente all’Agenzia delle Entrate di provvedere:

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1) al ricalcolo del piano di ammortamento;

2) alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo (quindi, in sostanza la sospensione delle eventuali azioni esecutive).

Si avverte che, in caso di riammissione alla rateizzazione, il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determinerà la definitiva decadenza

dal beneficio della rateizzazione.

L’Associazione è a disposizione dei propri associati per ogni chiarimento in merito..

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: OBBLIGO E OPPORTUNITA!

Con il D.Lgs 102/14, decreto di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, è stato introdotto in Italia l’obbligo di installare

sistemi di contabilizzazione del calore. Cosa vuol dire? Significa che è stata stabilita una scadenza, il 31 dicembre 2016, entro la quale tutti gli impianti

centralizzati dovranno dotarsi di contatori di calore.

Si tratta di sistemi che consentono di calcolare il calore effettivamente erogato da un impianto ad un appartamento o anche ad un singolo corpo scaldante

(ad es. radiatore). Questo intervento va valutato di volta in volta da un tecnico competente ed ha un certo costo che varia in funzione delle dimensioni

dell’impianto e che è a carico dei condomini.

Va subito detto però che lo scopo finale di tale obbligo è quello diminuire i consumi e di premiare l’efficienza energetica. Per questo va visto, non solo

come un spesa imposta, ma anche come un buona opportunità di risparmio economico (sul medio periodo) e di miglioramento del benessere interno della

propria abitazione.

Ad oggi la situazione riscontrata nei condominii in cui tale accorgimento tecnico è assente (quasi la totalità di quelli costruiti da più di dieci anni) la

ripartizione della spesa viene effettuata in base al calcolo dei millesimi (il quale avviene in base al valore dell’appartamento non in base al suo consumo).

Questo meccanismo è totalmente disincentivante ad avere un comportamento virtuoso, dal momento che non si avrebbe nessun vantaggio percepibile nel

ridurre i consumi (ad esempio abbassando la temperatura interna) dal momento che si avrebbe sempre la medesima percentuale sul consumo totale.

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Considerando questo comportamento per ogni condomino si ha un generale aumento dei consumi ed una generale insoddisfazione circa i costi e le

prestazioni dell’impianto.

Stiamo ancora pagando lo scotto di impianti centralizzati che, non consentendo di personalizzare le impostazioni di utilizzo ne di risparmiare, hanno diffuso

un malcontento tale per cui, pur con tecnologie impiantistiche molto evolute rispetto a venti anni fa, assistiamo alla realizzazione di edifici nuovi con

impianti inefficienti (“caldaiette” murali istantanee, magari all’esterno) e al distacco dagli impianti centralizzati in quelli esistenti.

Come bisogna regolarsi?

Il concetto di pagare per quanto effettivamente si consuma è di per se molto chiaro e, in generale, desiderabile, ma per far si che questo abbia effetto

bisogna affiancare al sistema di contabilizzazione anche uno di termoregolazione. Vuol dire mettere in condizione ogni condomino di regolare la

temperatura nella propria abitazione non consentendo superamenti della temperatura di comfort. Ciò significa non tollerare calore inutile per poi doverlo

anche pagare direttamente. Viceversa chi vorrà tenere una temperatura maggiore (entro i limiti consentiti dalla legge: 20 + 2 °C) potrà farlo accettando di

pagare di più.

Quindi, il sistema vincente è formato da due funzioni: contabilizzazione e termoregolazione.

In cosa consiste l’intervento di adeguamento, in pratica?

Il sistema di contabilizzazione può essere di tipo diretto o indiretto. Nel caso in cui l’impianto ha già una struttura tale per cui è possibile contabilizzare

intere zone (appartamenti) si parla di sistema diretto in cui viene calcolata l’energia termica effettivamente assorbita dall’appartamento. Nel caso in cui,

invece, il sistema sia distribuito per colonne (tipico dei vecchi impianti a radiatori) allora bisogna procedere ad installare dei ripartitori su ogni singolo

radiatore. In questo caso si parla di sistema indiretto perché non viene calcolata l’energia spesa ma solo la quota che compete a quel radiatore. Ovvero

viene ripartita la spesa totale per ogni singolo radiatore attraverso i ripartitori.

Nel caso di radiatori, la termoregolazione più efficace è costituita da valvole termostatiche che vanno installate al posto dell’attuale detentore (manopola di

chiusura del radiatore). Nei casi più fortunati in cui il detentore installato sia compatibile è possibile installare solamente la testina termostatica.

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Il resto degli interventi va fatto in centrale, in cui verrà installato un conta calorie generale per contabilizzare il calore in uscita e nella quale vanno riviste le

pompe di distribuzione. Anche i consumi elettrici della centrale potranno abbassarsi sensibilmente in virtù del nuovo comportamento dell’impianto con il

sistema di regolazione.

Un aspetto interessante da sottolineare per la ripartizione dei costi è che esiste una normativa tecnica, recentemente aggiornata, di riferimento: la UNI

10200 che prevede la definizione di una quota fissa (che tiene conto dei costi di gestione e delle dispersioni) e di una variabile in funzione dei consumi

(forniti dall’impianto di contabilizzazione).

Un aspetto da non sottovalutare, però, è quello di una giusta valutazione della spesa comune. Infatti potrebbe succedere che, sebbene si verifichi ad un

calo della spesa complessiva dei consumi da parte del condominio, qualche condomino veda i propri costi crescere.

Questo è possibile laddove, a parità di tipologia di strutture dell’edificio (pareti e finestre uguali per tutti) alcuni appartamenti risultano maggiormente

esposti e quindi più disperdenti. Un caso tipico è quello degli appartamenti dell’ultimo piano che presentano notevoli dispersioni attraverso il tetto.

Come comportarsi in questi casi?

L’ideale sarebbe poter affiancare l’intervento di contabilizzazione e termoregolazione con l’isolamento delle superfici possibili. Prima su tutte quella della

copertura (il caso ideale a dato dalla presenza di un sottotetto che consentirebbe interventi di isolamento a costi modici).

A conclusione vorrei ricordare che il decreto 102/04 oltre all’obbligo prevede anche delle sanzioni per chi non rispetterà gli obblighi di contabilizzazione con

multe da 500 a 2500 euro

Fonte: www.confabitare.it

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CANONE RAI: INFORMATIVA

La Legge di Stabilità per il 2016 n. 208/15 ha previsto una nuova modalità di pagamento del canone televisivo, ossia attraverso la bolletta elettrica dell’immobile di

residenza. L’importo del canone, che quest’anno e di Euro 100,00, sarà suddiviso in 10 rate addebitate nella bolletta elettrica, dove sarà presente una specifica

voce, denominata “Canone di abbonamento RAI”. Il nuovo sistema di pagamento sarà a regime dal 01/07/2016, pertanto nella prima fattura successiva al 1° luglio

2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, mentre dal 2017 il canone RAI sarà diviso in 10 rate da Euro 10,00 da gennaio a ottobre (quindi per

un importo di Euro 20,00 a bolletta, escluso l'ultimo bimestre dell'anno). Al fine di evitare doppie richieste di pagamento, le quali sarebbero illegittime, alle società

fornitrici di energia elettrica è stato concesso qualche mese per adeguare i sistemi di fatturazione e per raccogliere le informazioni necessarie, posto che il canone

di abbonamento alla televisione “per uso privato” è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora,

dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli

di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può

essere anche costituita da una sola persona).

Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente bloccato il decreto ministeriale sul canone RAI in relazione alla definizione di “apparecchio tv” e sulla questione “privacy”.

Quindi ad oggi si attende una risposta definitiva dal Governo in merito a tutta questa nuova procedura.

Dal sito abbonamenti.rai.it si riportano le seguenti informazioni:

Cos'è e chi deve pagare

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV.

Trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti

televisive.

Per quali apparecchiature si deve pagare il Canone tv

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od

adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente

(RDL 246/1938).

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In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di

radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi

radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato

del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Riportiamo di seguito la tabella – elaborata dal Ministero - dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone

TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.

Va precisato che per i canoni ordinari in ambito familiare la detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.

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Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

La dichiarazione sostitutiva è presentata:

direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali

Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla

ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato

senza busta al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 – Torino

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

ATTENZIONE: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

La dichiarazione sostitutiva è inoltre disponibile sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it.

QUANDO VA PRESENTATA

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro il 16 maggio 2016 per

avere effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto

per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1º luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per

l'anno 2017.

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Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone TV:

ESEMPIO 1

Famiglia composta da due coniugi

Più abitazioni

Più utenze elettriche (di tipo residenziale) intestate ad uno dei due coniugi

Apparecchi TV presenti solo in alcune delle abitazioni

D: E' necessario presentare la dichiarazione sostitutiva?

R: NO, i titolari di più contratti per la fornitura di energia elettrica riceveranno l'addebito solo su una delle utenze elettriche.

ESEMPIO 2

Famiglia composta da due coniugi

Un'abitazione

Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito Nessun apparecchio televisivo nè altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive presente

nell'immobile

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?

R: SI', da parte del marito, per mancanza di apparecchi televisivi nell'unità immobiliare collegata all'utenza elettrica, compilando il quadro A della dichiarazione

sostitutiva.

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ESEMPIO 3

Famiglia composta da due coniugi

Un'abitazione

Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito

Abbonamento TV intestato alla moglie

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?

R: NO, se marito e moglie risiedono nella stessa abitazione, il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica

intestata al marito.

Lo sportello SAT procederà alla voltura del canone TV nei confronti del marito.

Sia la moglie che il marito non devono, quindi, presentare alcuna dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 4

Famiglia composta da due coniugi

Due abitazioni A e B

I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A

Utenze elettriche:

abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito

abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione”

contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.

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Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia.

ESEMPIO 5

Famiglia composta da due coniugi

Due abitazioni A e B

La moglie ha la residenza anagrafica nell’abitazione A e il marito ha la residenza anagrafica nell’abitazione B

Utenze elettriche:

abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie

abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: NO, nelle abitazioni A e B sono presenti due distinte famiglie anagrafiche e il canone è dovuto per ciascuna di esse.

ESEMPIO 6

Famiglia composta da genitori e figli

Due abitazioni A e B

Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A mentre la B è data in affitto

Utenze elettriche:

abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito

abitazione B (l’immobile affittato): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

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R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione”

contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.

Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se è tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12)

ESEMPIO 7

Famiglia composta da genitori e figli

Due abitazioni A e B

La moglie e il marito hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A e i figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B

Utenze elettriche:

abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie

abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: SI, il marito che fa parte della famiglia anagrafica residente nell’abitazione A può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B per comunicare che

il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale intestata alla moglie, di cui deve indicare il codice fiscale.

I figli che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone mediante versamento

con modello F24 entro il 31 ottobre 2016.

ESEMPIO 8

Famiglia composta da genitori e figli

Due abitazioni di cui la A è abitata dalla famiglia e la B è data in affitto

Genitori e figli hanno la medesima residenza anagrafica nell’abitazione A

Entrambe le utenze elettriche di tipo residenziale, sia per l’abitazione A che per l’immobile affittato B, sono intestate al marito

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Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: NO, il canone è addebitato su una sola utenza elettrica.

Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se sia tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12)

Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia

ESEMPIO 9

Famiglia composta da una sola persona

Un'abitazione

Una utenza elettrica(di tipo residenziale)

Apparecchi televisivi presenti nell’abitazione

Decesso del titolare dell’utenza elettrica

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: SI, l’erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto, compilando la sezione

“Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello se l’erede stesso sia intestatario di un’utenza su cui è dovuto il canone.

L’erede deve riportare nel Quadro B il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto

ESEMPIO 10

Famiglia composta da due coniugi

Un'abitazione

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Una utenza elettrica intestata al marito (di tipo residenziale)

Già presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento prima del 2016.

Nessun altro apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive è presente nell’abitazione.

D: E’ necessario presentare la dichiarazione?

R: SI, bisogna compilare l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 11

Inquilino di un appartamento preso in affitto

Utenza elettrica tipologia residenziale intestata al proprietario dell’abitazione

Un apparecchio televisivo presente nell’abitazione

D: L’inquilino può presentare la dichiarazione?

R: NO, in quanto non è intestatario dell’utenza elettrica.

Attenzione:

L’inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell’appartamento e dall’intestazione dell’utenza elettrica, perché detiene un

apparecchio tv nell’appartamento preso in affitto. Dovrà effettuare il pagamento con il modello F24. Per il 2016 la scadenza di pagamento è fissata al 31 ottobre.

L’inquilino non è, invece, tenuto al pagamento del canone in relazione all’abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad

esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) oppure se per un’altra abitazione è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico

residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone. In questi casi, non deve comunque presentare alcuna dichiarazione.

ESEMPIO 12

Inquilino di un appartamento preso in affitto

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Utenza elettrica tipologia residenziale intestata all’inquilino

Un apparecchio televisivo presente nell’abitazione

D: L’inquilino può presentare la dichiarazione?

R: NO perché, in linea generale, è tenuto al pagamento in quanto detiene un apparecchio tv, a meno che non faccia parte di una famiglia anagrafica che già paga il

canone, avendo mantenuto la residenza anagrafica, ad esempio, nella casa dei genitori. Solo in questo caso può presentare la dichiarazione compilando il quadro B e

indicando il codice fiscale del soggetto intestatario dell’utenza (nell’esempio, il padre o la madre) su cui è dovuto il canone.

Se, poi, l’inquilino è proprietario di un’altra abitazione in cui è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già

addebitato il canone non dovrà presentare alcuna dichiarazione, in quanto il canone è comunque addebitato una sola volta.

DOMANDE FREQUENTI - RISPOSTE

Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?

Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di

energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva

deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

Ho una seconda casa: devo pagare un altro canone tv?

No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti

alla stessa famiglia anagrafica.

Il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?

Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a

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tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di

età pari o superiore a 75 anni. Le modalità di fruizione dell’esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il

Ministro dello Sviluppo Economico.

L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.

La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?

La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente

fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.

Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti

canoni si devono pagare?

Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti

compilando il Quadro B del Modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it. La

Dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web –disponibile a partire dal 4 aprile 2016- presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli

intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì

presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat -c.p.22 Torino- per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un

valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. Tale dichiarazione non

deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B (ad esempio perché il famigliare è

uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere presentata una ulteriore Dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti”

contenuta nel Quadro B del modello.

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Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come faccio a superare la presunzione di detenzione?

Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la Dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della

Dichiarazione Sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it.

Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace?

La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale

dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun

componente della famiglia anagrafica.

Chi può presentare la Dichiarazione di non detenzione?

Possono presentare la Dichiarazione di non detenzione i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome

proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.

Come si deve presentare la Dichiarazione di non detenzione?

Si può presentare mediante una applicazione web - disponibile a partire dal 4 aprile 2016 - presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati:

la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma

cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di

riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Cosa devo fare se, successivamente alla Dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?

In questo caso si deve presentare una nuova Dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro

A del Modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

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In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla Dichiarazione di non detenzione?

No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata

l’apposita sezione del Quadro A del Modello di Dichiarazione sostitutiva.

Le dichiarazioni di non detenzione presentate su modelli non conformi dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle

entrate (24.3.2016) sono valide?

Le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a

quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e

contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della Dichiarazione di non detenzione?

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro il 16 maggio 2016 per

avere effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto

per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1º luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per

l'anno 2017.

A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della Dichiarazione di non detenzione?

Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;

dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La Dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di

detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

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Chi attivi una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detenga alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la Dichiarazione

di non detenzione?

I soggetti che attivano una utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione,

saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. La

dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche non nuove. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate

nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione sostitutiva per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata mediante

raccomandata oppure in via telematica entro il 16 maggio 2016.

Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?

Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di

energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva

deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

Fonte: www.confabitare.it

MUTUI CASA OK DEFINITIVO AL DECRETO: PIGNORAMENTO DOPO 18 RATE NON PAGATE

Via libera definitivo del consiglio dei ministri, dopo i pareri espressi dalle commissioni parlamentari, al cosiddetto decreto mutui, il decreto legislativo che attua la

direttiva europea sui «contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali». Confermata l’estensione a 18 mesi di rate mensili (rispetto alle 7 della

versione iniziale) non pagate la soglia oltre la quale si ha “inadempimento” da parte del consumatore e si rischia il pignoramento della casa da parte della banca senza

passate dal tribunale. Alla riunione odierna del Cdm non era presente il premier Matteo Renzi, in missione in Messico.

È slittato invece alla settimana prossima l'attesissimo decreto banche, il provvedimento d'urgenza annunciato da giorni e che servirà da un lato per introdurre misure

per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e dall'altro avviare i rimborsi per i risparmiatori delle quattro banche poste in risoluzione lo scorso 22 novembre. Il

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provvedimento è alle ultime limature. «Sì, abbiamo raggiunto un accordo con il Governo italiano sui ristori ai risparmiatori delle quattro banche», ha confermato oggi la

commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, rispondendo a chi gli chiedeva se vi fosse un'intesa.

Ok del Cdm a decreto, pignoramento dopo 18 rate non pagate

Nello specifico, si legge nel comunicato stampa diffuso al termine della riunione, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri applica una direttiva Ue che ha la

finalità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche

o finalizzati all'acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l'altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate

su un Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del

tasso annuo effettivo globale (Taeg). Il decreto legislativo chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a mutui aventi ad oggetto la

concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale; mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un

immobile edificato o progettato. Vengono individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai

consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori).

Recependo i contenuti dei pareri parlamentari sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in difficoltà a pagare le rate del mutuo. Viene previsto

che la Banca d'Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi

informativi e di correttezza del finanziatore. Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del

consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se

il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al

debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell'immobile in caso di

inadempimento prevede l'applicabilità solo per i futuri contratti. È stata altresì prevista l'assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda

sottoscrivere questa clausola. Ed è stata estesa a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha “inadempimento” da parte del consumatore.

Fonte: www.ilsole24ore.com

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RUMORI IN CASA, LIMITI ELEVATI Quando, a casa nostra, siamo disturbati dal vociare o dalla Tv dei vicini, oppure dal trascinamento delle

sedie o del camminare al piano di sopra, spesso la causa non è la maleducazione delle persone, ma lo

scarso isolamento acustico dei muri.

Per legge, l’isolamento acustico deve rispettare certi limiti, espressi in decibel (dB): il muro di

separazione tra due appartamenti deve avere almeno 50 dB, così quando il nostro vicino parla o sente la

Tv a 70 dB noi sentiamo 20 dB e non ne siamo disturbati. Ma se l’isolamento acustico fosse soltanto 40

dB, noi sentiremmo 30 dB e saremmo disturbati, soprattutto di notte, quando c’è più silenzio e vorremmo

dormire. E altrettanto per il rumore dal piano di sopra. Per misurare l’isolamento del calpestio si usa una

speciale macchina normalizzata, con dei martelli che battono sul pavimento, e al piano di sotto si misura

il rumore, che non deve superare 63 dB.

Questo secondo la legge italiana, che è il Dpcm del 5 dicembre 1997. Ma l’equivalente tedesco (la norma

DIN 4109) prescrive di non superare 53 dB per il calpestio. La differenza di 10 dB è tanta, perché

corrisponde a un’intensità sonora maggiore di ben 10 volte, a causa della definizione logaritmica del

decibel.

Le controversie giudiziarie sul rispetto dei limiti nei confronti dei costruttori sono molto più numerose in

Italia rispetto alla Germania e anche agli altri Paesi europei. Il primato italiano è certamente dovuto

anche ad altri fattori: la grande litigiosità e l’inefficienza della pubblica amministrazione contro le attività

rumorose.

Questo primato ha prodotto una specifica giurisprudenza (sentenze e ordinanze) numerosa, pacifica e

consolidata, che fissa il limite massimo della normale tollerabilità in non più di 3 decibel oltre il rumore di

fondo (cioè in assenza del rumore lamentato).

Il Dpcm del 5 dicembre 1997 è affetto da imprecisioni tecniche e incertezze nel campo di applicazione,

con defatiganti discussioni e persino liti tra consulenti tecnici, acquirenti degli immobili e costruttori edili. Il

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ministero dell’Ambiente da tempo redige bozze del decreto che dovrebbe sostituire l’attuale. Da ultimo, la

legge 161/2014, all’articolo 19, delega al Governo a emanare «uno o più decreti legislativi per il riordino

dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo

dall’inquinamento acustico (...)» e la delega scadrà il 25 novembre 2016. Nella tabella qui a fianco si

possono confrontare le situazioni dei vari Paesi, e dei possibili effetti delle modifiche attualmente in

discussione all’Ambiente.

Fonte: www.ilsole24ore.com

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POSTA – ESPERTO RISPONDE

Da www.fiscooggi.it

Mutuo prima casa: separazione coniugi

Mi sono separata da mio marito e ho pertanto cambiato casa. Posso continuare a detrarre la mia quota di interessi passivi sul mutuo per l'acquisto

abitazione principale, dove continua a vivere mio marito? Patrizia C.

Il coniuge che, a seguito di separazione, ha trasferito la propria dimora abituale può comunque usufruire della detrazione degli interessi passivi

derivanti da un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa qualora presso l'immobile acquistato abbia la propria dimora abituale un

suo familiare (paragrafo 1.3.3 della circolare 55/E del 2011). Rientra in tale casistica anche l’ipotesi del coniuge separato, fino a quando non

interviene una sentenza di divorzio. Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Pertinenza di due abitazioni: deducibilità

Due soggetti, proprietari di due appartamenti, ognuno dei quali prima casa, acquistano un garage in comproprietà per utilizzarlo congiuntamente.

Può essere considerato pertinenza da entrambi ai fini delle imposte sul reddito? Luciano M.

Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Ogni

comproprietario può infatti dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di

possesso della pertinenza stessa (paragrafo 1.4 della circolare 3/E del 2016). Sono pertinenze le unità immobiliari, classificate o classificabili in

categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad

abitazione principale delle persone fisiche (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir). A tal fine, è necessario il rispetto del requisito oggettivo della

relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà

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effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od

ornamento di quello principale (paragrafo 11.1.2 della circolare 98/E del 2000). Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Bonus ristrutturazioni: seconda casa dell'erede

Mia madre, deceduta, riportava nel 730 le spese per la ristrutturazione della casa, non usufruendo della detrazione per incapienza. Sono unica

erede. Per me, è seconda casa. Posso detrarre le restanti rate? Se la cedo in comodato? Pina S.

È possibile continuare a fruire della detrazione da parte dell'erede qualora lo stesso abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di

esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale

(paragrafo 1.1. della circolare 24/E del 2004). Qualora però l'erede conceda in comodato l'immobile, non potrà più disporre dello stesso in modo

diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius

(paragrafo 2.2. della circolare 20/E del 2011). Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Indennità di occupazione immobile

Alla scadenza della locazione, l'inquilino non mi ha rilasciato l’immobile, nonostante lo sfratto, continuando a pagare l’importo che corrispondeva

come canone. Ai fini del registro, come mi devo comportare? Francesca I.S.

Qualora il locatore si sia materialmente adoperato per sfrattare l’inquilino, le somme versate da quest’ultimo hanno natura risarcitoria e scontano,

all’atto della registrazione, l’aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale (articolo 9 della parte prima della tariffa allegata al Dpr

131/1986). Le indennità di occupazione di immobili non costituiscono infatti canoni di locazione (con conseguente applicabilità dell’imposta di

registro al 2%), ma assumono, invece, una connotazione risarcitoria del danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene da parte del

proprietario (circolare 43/E del 2007). Risponde Gianfranco Mingione

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* * *

Sostituzione caldaia e bonus mobili

Ho recentemente sostituito la caldaia nel mio appartamento. Questo intervento consente di usufruire dell’agevolazione per l’acquisto dei mobili?

Luigi F.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su una singola unità immobiliare, per i quali è possibile usufruire della detrazione

attualmente del 50%, costituiscono presupposto per accedere anche al bonus mobili, qualora si configurino almeno come interventi di

manutenzione straordinaria (paragrafo 3.2 della circolare n. 29/E del 2013). Gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono riconducibili alla

manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (paragrafo 5.1 della circolare n. 11/E del 2014). La sostituzione della caldaia, in

quanto qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria, consente pertanto l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici

conseguiti rispetto alla situazione preesistente (paragrafo 1.5 della circolare 3/E del 2016). Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Ristrutturazioni: omessa indicazione prima rata

Nel 730/2015 ho dimenticato di detrarre la prima rata delle spese sostenute per lavori straordinari condominiali del 2014. È possibile recuperare

tale importo? Se sì, in che modo? Raimondo Paci

Nulla osta al recupero della prima rata. Infatti, in caso di errori od omissioni che determinino un maggior reddito, un maggior debito o un minor

credito d’imposta, è possibile integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando il modello Unico Pf entro la scadenza prevista per la

dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo ovvero - relativamente ai redditi del 2014 - entro il 30 settembre 2016 (articolo 2, comma 8-

bis, Dpr 322/1998 e circolare 6/E del 2002). Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.

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L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. In alternativa, è possibile presentare apposita istanza

di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973 (paragrafo 2.1.2 della circolare 95/E/2000). Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Rent to buy: imputazione canoni percepiti

Sono un privato. Ho affittato con riscatto un appartamento di mia proprietà. Come devo considerare ai fini delle imposte dirette le somme

percepite? Federico P.

Il contratto rent to buy consente di concedere un immobile in godimento con il diritto del conduttore di acquistarne la proprietà, tenendo conto, in

tutto o in parte, dei canoni versati (articoli da 21 a 23 del Dlgs 133/2014). Il trattamento fiscale da applicare al canone pagato dal conduttore è

diversificato in considerazione della funzione (godimento dell’immobile e acconto prezzo) per la quale dette somme sono corrisposte: per la quota

di canone imputata al godimento dell’immobile, trovano applicazione le disposizioni previste, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte

indirette, per i contratti di locazione; la parte residua andrà imputata a corrispettivo dell’eventuale trasferimento (circolare 4/E del 2015).

Quest’ultima, infatti, ha natura di anticipazione e deve essere assimilata, ai fini fiscali, agli acconti prezzo della successiva vendita dell’immobile.

Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Bonus mobili giovani coppie: l'acquisto della casa

Due contribuenti, uno di 36 anni, l’altra di 31, si sono sposati nel 2015. Uno dei due acquisterà la loro prima casa. Comprando anche i mobili,

hanno diritto al relativo bonus per le giovani coppie? Barbara G.

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi oppure da conviventi more uxorio da almeno tre anni, in cui almeno uno dei

due non ha superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione

Irpef del 50% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di quell'immobile (articolo 1, comma 75, legge 208/2015).

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Per beneficiare della detrazione, l’acquisto della casa può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi oppure da uno solo di essi. In

quest’ultimo caso, però, deve provvedervi il componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia, cioè chi non ha superato il

trentacinquesimo anno di età (circolare 7/E del 2016). Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Limite di spesa per il bonus ristrutturazioni

Ho acquistato nel 2014 un immobile che ho ristrutturato, beneficiando della relativa detrazione. Se lo vendo per acquistarne uno nuovo, sempre da

ristrutturare, potrò godere di un’ulteriore detrazione? Laura S.

Il limite di spesa massimo sui cui calcolare la detrazione d'imposta (attualmente del 50%) è fissato, fino al 31 dicembre 2016, a 96mila euro per

ciascuna unità immobiliare. Il problema della verifica del limite massimo di spesa detraibili, dunque, si pone in caso di interventi su un unico

immobile; in tale ipotesi, se si tratta di prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, si deve tener conto anche delle spese sostenute in quegli

anni. Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati

nel medesimo anno, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Ristrutturazioni: nudo proprietario e usufruttuario

Nel caso di ristrutturazione di un immobile in cui la proprietà è suddivisa tra l’usufruttuario e il nudo proprietario, chi può usufruire della detrazione

fiscale? Lucia Carolina

La detrazione Irpef per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, fino a un ammontare massimo delle stesse di

96mila euro per unità immobiliare (fino a tutto il 2016), spetta al possessore (o al detentore) dell'immobile che ha sostenuto le spese, nella misura

in cui le stesse sono rimaste effettivamente a suo carico (articolo 16-bis del Tuir). Nello specifico, hanno diritto alla detrazione sia il nudo

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proprietario che l’usufruttuario, quest’ultimo in quanto titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. Per verificare in concreto a chi spetti la

detrazione, è necessario verificare chi sostiene materialmente le spese (circolare 57/E del 1998). Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Modello Rli e oneri accessori

Devo compilare il modulo Rli per la registrazione di un contratto d'affitto in cui ho diviso il canone (6mila euro) dalle spese condominiali (600 euro).

Nella sezione I, alla voce importo del canone, cosa devo scrivere? Andrea Tafi

I cosiddetti oneri accessori sono adempimenti ulteriori cui il conduttore è tenuto per legge, oltre al pagamento del canone (articolo 9 della legge

392/1978). Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la base imponibile per i contratti di locazione è costituita dall’ammontare del

corrispettivo in denaro pattuito per l’intera durata del contratto (articolo 43, comma 1, del Dpr 131/1986). Gli oneri accessori al contratto di

locazione, qualunque sia la natura degli stessi, non concorrono alla determinazione della base imponibile del contratto stesso per l'applicazione

dell'imposta di registro (risoluzione 251167/1980). Sono infatti semplici movimenti finanziari (rimborsi) e non corrispettivi di prestazioni di servizi

imponibili (circolare 9/E del 1992). Nel modello Rli, pertanto, andrà inserito l’importo del canone di locazione annuo, in cui non rientrano gli oneri

accessori o, in caso di contratti di durata inferiore a un anno, l’importo relativo all’intera durata. Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Accordo di riduzione temporanea canone

Ho deciso di ridurre per un periodo di tempo il canone del contratto di locazione di un appartamento di mia proprietà, per venire incontro al mio

inquilino. Devo registrare la variazione? Devo pagare bollo e registro? Mario S.

La registrazione dell’atto, con cui le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione, è esente dall’imposta di

registro e di bollo (articolo 19, comma 1, del Dl 133/2014). L’agevolazione spetta anche qualora le parti concordino la riduzione del canone solo

per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno). Il beneficio non spetta, invece, se, successivamente alla registrazione dell’accordo di

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riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, lo stesso venga riportato al valore inizialmente pattuito, in quanto l’agevolazione trova

applicazione esclusivamente per l’accordo di riduzione (circolare 12/E del 2016). Risponde Gianfranco Mingione

* * *

Spesa per assistente familiare

Ho assunto un assistente familiare per mia madre, anziana e non autosufficiente. Mi spetta qualche agevolazione fiscale per questa spesa?

Eleonora A.

È possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per gli addetti all’assistenza personale di familiari non autosufficienti, fino a un tetto massimo di

2.100 euro l’anno e sempre che il reddito del contribuente non superi 40mila euro annui (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir). La

persona non autosufficiente non deve essere necessariamente a carico del dichiarante. Basta, infatti, che a provvedere alla retribuzione

dell’assistente sia uno dei familiari civilmente obbligati, ovvero il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti

prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle. Per fruire dello sconto fiscale, occorre essere in possesso del certificato

medico attestante lo stato di non autosufficienza e del documento di spesa, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che

presta l’assistenza; dalla ricevuta devono risultare il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza (se la

spesa è sostenuta in favore di un familiare, vanno indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo). Tale detrazione si cumula

con la deduzione integrale dei contributi previdenziali versati all’Inps per le prestazioni di lavoro domestico fino a un massimo di 1.549,37 euro. In

questo caso, però, potrà fruire dell’agevolazione solo il datore di lavoro o il familiare cui lo stesso risulti fiscalmente a carico. Risponde Gianfranco

Mingione

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CONFABITARE INFORMA

1) Si comunica che entro il 15.06.2016 sarà possibile provvedere all’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili strumentali

(categorie catastali D ed E);

2) Entro il 31.05.2016 è possibile recuperare le rateazioni con Equitalia S.p.A., decadute nel periodo 15.10.2012 – 15.10.2015. Le

rateizzazioni riguardano solamente le imposte dirette (IRPEF, IRES, addizionali, IRAP), non IVA o imposte indirette.

3) Sono state pubblicata dall'Agenzia delle Entrate le edizioni di marzo 2016 delle guide sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni

edilizie, sulle agevolazioni fiscali nel risparmio energetico e sul bonus mobili ed elettrodomestici (marzo 2016). Potrete scaricarle

gratuitamente cliccando sulle parole sottolineate.

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