Medioevo 2

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Storia del diritto medievale e moderno 2

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Storia del diritto medievale e moderno2

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Rinascita cittadina (XI-XII sec.)

• Sviluppo economico e demografico provoca sviluppo delle Città in Europa occidentale.

• Fenomeno delle conjurationes (ass. di mercanti e artigiani)

• Fenomeno originato dalla insofferenza nei cfr. della signoria territoriale e degli oneri (reali e personali) che gravavano sui sudditi. Nasce da un desiderio di libertà e dalla necessità della pace.

• Comunità di liberi che si organizza per la difesa e la giustizia.

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Elementi della Città o Comune

• Pace essa deriva dall’accordo tra le persone che vi abitano nel rispetto dei diritti reciproci.

• Libertà chi viveva nella città (da almeno un anno) acquisiva lo status di libero (piena capacità e disponibilità patrimoniale) “L’aria della città rende liberi”

• Diritto particolare: Ius proprium ogni comune era caratterizzato da un suo ordinamento specifico, diverso da quello degli altri comuni;

• Organizzazione: l’ordinamento comunale era organizzato attraverso una sua struttura istituzionale.

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Governo della città

• La libertà dei comuni favorì lo sviluppo economico e commerciale.

• Creazione consuetudinaria di norme riguardanti la produzione e il commercio.

• Governo della città autonomo oppure diarchico (comune/Signoria)

• Consoli: autorità cittadine

• Fenomeno delle consorterie (gruppi di potere costituiti da gruppi di famiglie cittadine)

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Pace di Costanza

• Lotta dei comuni lombardi ( Lega lombarda ) contro l’Imperatore Federico I Barbarossa

• Pace di Costanza 1183 riconosce l’autonomia dei comuni

• Dal XIII sec. Prassi della nomina di Podestà –forestiero, mandato molto breve 1 o 2 anni

• Corporazioni di arti e mestieri organizzate da Statuti

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Pace di Costanza 1183

• 1) Noi Federico … concediamo per sempre a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini sia nella città, sia sul contado … Ciò avverrà in modo che nella città voi possiate avere tutte queste cose come finora le avete possedute o le possedete sul contado eserciterete senza alcuna contraddizione tutte le consuetudini che da antica data avete esercitato o che esercitate, cioè sul fodro [approvigionamento] , sui boschi e sui pascoli, sui ponti, sulle acque e sui mulini, come da antica data siete stati soliti avere o avete, e poi sull'arruolamento degli uomini per formare l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione sia nelle cause criminali sia in quelle pecuniarie, dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie che riguardano l'interesse delle città.

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Teoria della permissio

• Teoria della permissio

• Statuti comunali

• Libri legales

• Corporazioni di arti e mestieri

• Statuti corporativi

• Giurisdizione della corporativa (esempio di castigatio domestica

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Signoria

• Affermazione della Signoria dalla fine del ‘200

• Potere di una famiglia si stabilizza sul territorio

• Mandati sempre più lunghi fino a mandati a vita

• Legittimazione formale con i titoli di Vicario imperiale o di Vicario apostolico

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“Rinascimento giuridico” medievale

• FINE XI-XII SEC. ESIGENZE DELLA PRATICA - nuovi traffici commerciali, sviluppo economico, aumento delle controversie civili e comm. stimolano un maggiore interesse per il diritto

• SVILUPPO DELLA SCIENZA GIURIDICA - maggiore elaborazione e raffinatezza - astrazione. Ricorso al diritto giustinianeo e suo studio scientifico

• SCUOLA DI BOLOGNA - fondamentale impulso allo sviluppo della scientia iuris - Qualche notizia su Pepo o Peponeiniziatore degli studi di diritto romano giustinianeo prima di Irnerio

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Scuola di Bologna

• Irnerio, fondatore della Scuola. Giudice tra il 1112 e il 1125. E’ detto lucerna iuris.

• Concentra lo studio sulle fonti giustinianee considerate diritto vigente a tutti gli effetti.

• Scuola dei glossatori attira studenti da tutta Europa

• Scuola sorta spontaneamente a Bologna

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Libri legales

• IL CORPUS IURIS CIVILIS, considerato testo fondamentale, assimilato ai testi sacri, ritenuto di ispirazione divina. La Scuola di Irnerio realizza la ricostruzione integrale dell’intero Corpus. Testi definiti Libri legales.

Digestum vetus (libri 1-24.2)

Digestum novum (libri 39-50)

Digestum infortiatum (libri 24.3-38)

Codex (Libri I-IX del Codex)

Volumen parvum (Tres libri - Institutiones - Novellae - 9

collationes - X Collatio -Libri feudorum)

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Glossatori

• Il diritto scienza autonoma - Prima insegnato con la retorica nel Trivium (grammatica, dialettica, retorica); Quadrivium (geometria, aritmetica, astrologia, musica).

• Studio scientifico del diritto legato alla didattica. Metodo della Glossa sono detti Glossatori i giuristi della Scuola. Spiegazione letterale dei testi interlineare o marginale - richiamo ai passi paralleli o discordanti (similia et contraria)

• Bulgaro, Martino Gosia, Ugo, Jacobo allievi di Irnerio.

• Accursio apice della Scuola con la redazione della Magna Glossa, o Glossa ordinaria. Raccolta di 96.000 glosse di autori precedenti. Pubblicata abitualmente insieme con il Corpus Iuris come apparatus, nelle edizioni a stampa del XV e XVI sec.

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Generi letterari dei glossatori

• OPERE ESEGETICHE: glossae, lecturae, repetitiones, commenta, casus

• OPERE SISTEMATICHE: summae titulorum, summulae (tema partic.), summae (tema generale)

• AEQUITAS come principio superiore di giustizia.

• Possibilità di un contrasto tra ius ed aequitas.

• Per Bulgaro è lo ius a dover prevalere sull’aequitas, per Martino Gosia è invece l’aequitas a dover prevalere.

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Aequitas

• Aequitas distinta in

• Aequitas Rudis (o Primaeva) non ancora espressa e formalizzata

• Aequitas Constituta (o Scripta) formalizzata nel diritto positivo

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GIUSTIZIA BASSOMEDIOEVO

• Nei Comuni ai giudici cittadini (consoli, podestà) si affiancano giudici signorili. Si tratta di una sorta di duumvirato.

• Con l’affermazione delle Signorie nel ‘300 i giudici signorili saranno scelti dal Signore e costituiranno i Tribunali di ultima istanza (origine delle Corti sovrane dell’età moderna)

• Consilium sapientis definito iudiciale quando commissionato dal giudice che lo utilizzava per emettere la sentenza. I Consilia sono le raccolte di tali pareri.

• Parere pro veritate è invece un parere richiesto da una parte di un processo civile. Il giurista ragiona come se fosse il giudice. La controparte risponde con un altro parere.

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PROCESSO ROMANO-CANONICO

• Il Processo romano-canonico enfatizza ruolo del Giudice. Ruolo costitutivo del giudice

• Fasi del processo

– Libellum dell’attore un breve scritto che spiega l’oggetto del processo Petitum e la Causa petendi.

– Litis contestatio . Le parti prestavano il “giuramento di calunnia“ (Iuramentum calumniae).

– Scambio di domande tra le parti dette Positiones (erano le allegationes).

– Decisione del giudice (oppure richiesta di un Consilium sapientis iudiciale).

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Processo penale

• Materia penale dapprima il processo è accusatorio. La vittima o un parente presentavano l’accusa al giudice e dovevano provarla (se non era provata l’accusatore era sanzionato). Si affermò (per influenza del dir. Canonico) la Denuntiatio da parte della vittima che dava avvio alla procedura che svolgeva il giudice.

• Fine Duecento si afferma il sistema inquisitorio. Derivazione canonistica. Sulla base di qualsiasio notizia di reato (Notitia criminis) l’iniziativa appartiene al giudice che inizia a raccogliere le prove. Normalmente per il processo penale era escluso l’appello.

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• Pene pecuniarie e il Bando. Dal Duecento si afferma la pena di morte. Regredisce l’istituto della Pace privata (Concordia).

• Si afferma l’esemplarità della pena e funzione pubblica e sociale.

• Concezione pubblicistica della pena e del reato.

• Sistema delle prove legali. Probae plenae et semi-plenae. Sistema rigido di pre-valutazione delle prove. La confessione quale “prova regina”.

• Il sistema del libero convincimento del giudice si affermerà solo nel XIX sec.