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Manuale Europeo di corretta prassi per la produzione industriale di mangimi sicuri Settori: triturazione dei semi oleosi, raffinazione dell’olio e trasformazione dell’ amido Versione 2.2 In vigore dal: Avenue de Tervueren 168(bte 12) Tutti i diritti riservati. B- 1150- Brussels Tel.: + 32 (0)2 771 53 30 Fax: + 32 (0)2 771 38 17 E-mail: [email protected] Sito web: www.efip-ingredients.org

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Manuale Europeo di corretta prassi per la produzione industriale di mangimi sicuri Settori: triturazione dei semi oleosi, raffinazione dell’olio e trasformazione dell’ amido Versione 2.2 In vigore dal: Avenue de Tervueren 168(bte 12) Tutti i diritti riservati. B- 1150- Brussels

Tel.: + 32 (0)2 771 53 30

Fax: + 32 (0)2 771 38 17

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SEZIONE 1 INTRODUZIONE Il presente Manuale Europeo di corretta prassi per la produzione industriale di mangmi è in linea con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti igienici dei mangimi (Regolamento 183/2005/CE), in particolare con gli articoli dal 20 al 22 che incoraggiano la stesura di manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene e l'applicazione dei principi del sistema HACCP. L’attuazione del Manuale mira a incoraggiare le misure da mettere in atto per garantire la sicurezza dei mangimi, l'attività delle imprese in conformità ai requisiti igienici dei mangimi europei e al Codex Alimentarius e una migliore traccibilità. Il presente Manuale è stato elaborato nel quadro della Piattaforma Europea degli Ingredienti dei Mangimi, EFIP: www.efip-ingredients.org in collaborazione con l'associazione dei produttori di mangimi composti, FEFAC (cfr. Appendice 1 per maggiori dettagli). Esso è stato sviluppato in modo da essere comparabile e/o compatibile con gli altri manuali o codici di condotta, in linea con l’EFIP Feed Ingredients standard for sector guides (Codice di Benchmark)1. Questo codice serve come riferimento trasparente e oggettivo ai fini del confronto e del mutuo riconoscimento dei sistemi di gestione della sicurezza dei mangimi. La produzione zootecnica svolge un ruolo importante in agricoltura all’interno della Comunità Europea. La sua vitalità dipende dalla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale e dalla disponibilità di mangimi che non abbiano effetti negativi sulla salute degli animali allevati. L'Unione europea ha istituito un sistema molto solido di regolamentazione che mira a garantire la sicurezza lungo tutta la filiera alimentare. Questo sistema normativo comprende i principi generali rivolti agli operatori e alle autorità interessate, le norme igieniche per gli operatori, le norme per la sicurezza dei mangimi e le norme per i controlli da parte delle autorità. Questo nuovo quadro giuridico garantisce la necessaria armonizzazione delle norme di sicurezza dei mangimi a livello comunitario. Gli obiettivi fissati possono essere raggiunti solo attraverso il massimo impegno degli operatori coinvolti. Le associazioni di categoria possono svolgere un ruolo importante nell’aiutare i loro operatori a conseguire tali obiettivi. Uno dei principi fondamentali della legislazione in materia di prodotti alimentari/mangimi si basa sul presupposto che ogni operatore della filiera debba accettare la propria responsabilità nel fornire prodotti sicuri. La normativa prescrive le misure che l'operatore deve attuare per raggiungere tale obiettivo. L'operatore applicherà queste regole formulate genericamente e, in questo modo, adatterà le norme in modo da garantire la sicurezza dei mangimi in una prospettiva aziendale. Questa attività può essere armonizzata a livello settoriale e il risultato deve essere trasparente per tutti i partner della filiera. Il principio fondante del presente Manuale consiste quindi nella sussidiarietà della sicurezza della filiera alimentare e dei mangimi e nell’autogestione della sicurezza dei mangimi.

1 Cfr. www.efip-ingredients.org/Default_files/page0001.htm

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Le disposizioni del presente Manuale sono state sviluppate in linea con le attuali disposizioni dei documenti di orientamento già validi o che sono in procinto di essere applicati dai diversi settori della filiera alimentare comunitaria. Inoltre, il presente Manuale è stato sviluppato in linea con alcuni dei precetti di gestione fissati nello standard ISO22000: 2005. Il presente Manuale è volto a garantire un livello equivalente di protezione contro i rischi legati ai mangimi, come previsto dalla normativa. Il fatto che l'approccio HACCP come strumento di gestione di controllo del rischio alimentare sia stato attuato ampiamente e con successo negli impianti di trasformazione alimentare ha messo in evidenza il suo potenziale per ciò che riguarda l’adozione di un approccio analogo all'interno del settore dei mangimi. Ma i principi del sistema HACCP da soli non sono sufficienti e, anche se i benefici di tale approccio stanno per diventare una realtà, questi ultimi devono essere sostenuti da un sistema di gestione, da procedure di tracciabilità (come previsto dal Regolamento 178/2002/CE) e da una buona comunicazione tra gli operatori del settore dei mangimi ed ogni altro settore. Tale approccio richiede il monitoraggio interno e il controllo di tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei mangimi. Il testo del Manuale è stato concepito per delineare i requisiti generali che possono essere utilizzati dagli operatori come strumento di riferimento nel momento in cui essi necessitano di sviluppare il loro sistema di gestione della sicurezza dei magimi. Questo Manuale sarà sottoposto a una revisione periodica in linea con i nuovi sviluppi tecnologici, scientifici e legislativi o con le modifiche statutarie dei settori.

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CONTENUTO 1 INTRODUZIONE 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI 7

2.1 Campo di applicazione e finalità: uso del Manuale 7 2.2 Definizioni applicabili al presente Manuale 8 2.2.1 Definizioni legali 8 2.2.2 Altre definizioni 10

3 REQUISITI PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA

SICUREZZA DEI MANGIMI 13 4 SISTEMA DI GESTIONE 14 4.1 Responsabilità della direzione 14 4.1.1 Impegno, responsabilità e politica della direzione 14 4.1.2 Il responsabile del gruppo HACCP: responsabilità, autorità

e comunicazione 14 4.1.3 Riesame della direzione 15 4.2 Gestione risorse 16 4.2.1 Messa a disposizione delle risorse 16 4.2.2 Risorse umane 16 4.2.2.1 Organigramma 16

4.2.2.2 Competenze, consapevolezza e formazione 16 4.2.2.3 Igiene del personale 17 4.2.3 Infrastrutture e ambiente di lavoro 17 4.2.3.1 Requisiti di base 17 4.2.3.2 Requisiti per impianti, aree e macchinari di produzione 17 4.2.3.3 Impianti ed aree di produzione 17 4.2.3.4 Macchinari 18 4.2.4 Controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione 18 4.2.5 Manutenzione 19 4.2.6 Pulizia e sanificazione 19 4.2.7 Controllo degli infestanti 19 4.2.8 Gestione dei rifiuti 20 4.3 Regole operative 21 4.3.1 Generalità 21 4.3.2 Requisiti delle materie prime in ingresso 21 4.3.3 Gestione delle materie prime in ingresso 21 4.3.4 Misure per la prevenzione della contaminazione crociata 22 4.3.5 Rilavorazione 22 4.3.6 Produzione di magimi semplici 22 4.3.7 Mangimi semplici finiti 22 4.3.8 Stoccaggio 23 4.3.9 Trasporto 23

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4.4 Elementi del sistema di gestione 25 4.4.1 Requisiti relativi alla documentazione 25 4.4.2 Tracciabilità 25

4.4.3 Ispezione, campionamento e analisi 26 4.4.4 Controllo dei prodotti non conformi 27

4.4.5 Gestione delle crisi, sospensione e ritiro per motivi di sicurezza 27 4.4.6 Audit interni campo di applicazione, finalità e definizioni 28 4.5 Relazioni con fornitori e clienti 29 4.5.1 Relazioni con i fornitori 29 4.5.2 Relazioni con i clienti 29

5 PROGRAMMI DEI PREREQUISITI 30 5.1 Costruzione e lay-out degli edifici 30 5.2 Lay-out dei locali e dell’ ambiente di lavoro 30 5.3 Servizi 30 5.4 Smaltimento rifiuti 30 5.5 Macchinari, pulizia e manutenzione 30 5.6 Gestione delle materie prime in ingresso 30 5.7 Misure per la prevenzione della contaminazione crociata 30 5.8 Pulizia e sanificazione 30

5.9 Controllodegli infestanti 30 5.10 Igiene personale 30 5.11 Servizi per il personale 30 5.12 Rilavorazione 30

5.13 Richiamo del prodotto 30 5.14 Stoccaggio 30

6 SISTEMA HACCP 31

6.1 Introduzione generale 31 6.2 Requisiti generali 31

6.3 Il gruppo ed il responsabile del gruppo HACCP 32 6.4 Specifiche delle materie prime in ingresso e del prodotto finito 32 6.5 Informazioni di processo 33 6.6 Analisi dei pericoli 34 6.7 Valutazione dei rischi 34 6.8 Determinazione dei punti critici di controllo (CCP) 35 6.9 Limiti critici e monitoraggio 37 6.10 Correzione 38

6.11 Validazione del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi 38 6.12 Verifica del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi 39

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7 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 40 8 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DEL SETTORE 41 APPENDICE 1: ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI CONSULTATE. 42 APPENDICE 2: ELENCO DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI. 45 APPENDICE 3: DOCUMENTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE

IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DELL’AMIDO APPENDICE 4: DOCUMENTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DELL’OLIO E

DEI SEMI OLEOSI.

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2 CAMPO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI 2.1 Campo di applicazione e finalità: uso del Manuale Lo scopo del presente Manuale Comunitario è quello di garantire la sicurezza delle mangimi semplici attraverso le seguenti misure:

• Riducendo al minimo il rischio che materie prime non sicure entrino nella filiera mangimistica.

• Permettendo agli operatori di implementare gli obiettivi del regolamento sull’igiene dei mangimi (Regolamento 183/2005/CE).

• Fornendo misure che garantiscano l’attuazione degli ulteriori requisiti applicabili e relativi alla sicurezza dei mangimi.

Questo Manuale si occupa della produzione di mangimi ottenuti dalla triturazione dei semi oleosi, dalla raffinazione dell’olio e dalla trasformazione dell’ amido, a partire dal punto di ingresso delle materie prime in entrata fino al punto di trasferimento della proprietà.

Esso non riguarda la produzione primaria, la produzione di additivi e il commercio dei mangimi.

Inoltre, è stato sviluppato per soddisfare le legittime aspettative dei produttori di mangimi composti di lavorare con produttori di mangimi impegnati a garantirne la sicurezza. Il presente Manuale può essere applicato solo dagli operatori che producono mangimi su scala industriale (di seguito denominati "operatori"). Si tratta di un documento accessibile al pubblico, le cui indicazioni possono essere volontariamente seguite da qualsiasi produttore del settore. Il rispetto delle indicazioni del Manuale non esonera l’operatore dal soddisfare i requisiti di legge o regolamentari del paese in cui opera.

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2.2 Definizioni applicabili al presente Manuale Nel Manuale e nei relativi allegati vengono utilizzate le seguenti definizioni:

2.2.1 Definizioni legali

a) Ai fini di questo documento si intende per:

Lotto: quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, il confezionamento , il consegnatario o l'etichettatura; e, nel caso di un processo di produzione, un'unità di produzione proveniente da un singolo impianto che applica parametri di produzione uniformi o se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso momento (Regolamento 767/2009/CE).

Stabilimento: una qualsiasi unità facente parte del settore mangimistico (Regolamento 183/2005/CE).

Mangime (o foraggio): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere utilizzato per l’alimentazione per via orale degli animali (Regolamento 178/2002/CE).

Additivi per mangimi: sostanze, microrganismi o preparati, differenti dai mangimi e dalle premiscele, che vengono intenzionalmente aggiunti al mangime o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più delle seguenti funzioni: • Agire favorevolmente sulle caratteristiche dei mangimi;

• Agire favorevolmente sulle caratteristiche dei prodotti animali;

• Agire favorevolmente sul colore dei pesci e dei volatili ornamentali;

• Soddisfare i bisogni nutrizionali degli animali;

• Agire favorevolmente sulle conseguenze ambientali della produzione animale;

• Agire favorevolmente sulla produzione, le prestazioni e il benessere animale, in modo particolare agendo sulla flora gastro-intestinale o sulla digeribilità dei mangimi ;

• oppure avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico.

(Regolamento 1831/2003/CE e Regolamento 183/2005/CE).

Impresa nel settore dei mangimi: qualsiasi azienda a scopo di lucro o meno , pubblica o privata che porti avanti una qualsiasi operazione di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso un qualsiasi produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare nella sua azienda agricola (Regolamento 178/2002/CE e successive modifiche). Vedi paragrafo “Fasi di produzione, trasformazione e distribuzione”. Operatore del settore dei mangimi: le persone fisiche o giuridiche responsabili di garantire che nell'impresa di mangimi posta sotto il loro controllo vengano soddisfatti i requisiti della legislazione in materia di prodotti alimentari/mangimi. (Regolamento 178/2002/CE e successive modifiche). Cfr. “Impresa di mangimi”

Igiene dei mangimi: le misure e le condizioni necessarie a controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di una materia prima, tenendo conto del suo uso previsto (Regolamento 183/2005/CE).

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Mangimi semplici: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, il cui scopo principale è quello di soddisfare i bisogni nutrizionali degli animali, nel loro stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, e le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o no additivi per mangimi, che sono destinate all'alimentazione degli animali per via orale, allo stato naturale o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti o come supporto delle premiscele (Regolamento 767/2009/CE). Prima immissione sul mercato: l'immissione iniziale sul mercato dell'Unione Europea di una materia prima per mangimi dopo la sua produzione o la sua importazione (Regolamento 1831/2003/CE e successive modifiche).

Alimento (o prodotto alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato o ragionevolmente destinato ad essere ingerito da esseri umani.

Gli “Alimenti” includono le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Gli “Alimenti” non includono: i mangimi e gli animali vivi, a meno che non siano preparati per l'immissione sul mercato e destinati al consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; i residui e i contaminanti (Regolamento 178/2002/CE).

Pericolo: agente biologico, chimico o fisico presente nella filiera alimentare in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (Regolamento 178/2002/CE).

Etichettatura: l'attribuzione di qualsiasi parola, indicazione, marchio, nome commerciale, immagine o simbolo ad un mangime attraverso l’inserimento di questa informazione su un qualsiasi supporto che si riferisca o che accompagni il mangime , come imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, anelli, collari o la rete internet, anche a fini pubblicitari (Regolamento 767/2009/CE).

Operatore: cfr. Operatore dell’impresa di mangimi.

Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, compresa l'offerta di vendita o ogni altra forma di cessione, a titolo gratuito o non, nonché la vendita, la distribuzione e le altre forme di trasferimento stesse (Regolamento 178/2002/CE). Coadiuvanti tecnologici: una qualsiasi sostanza non consumata come mangime allo stato naturale, che viene volontariamente utilizzata nella trasformazione dei mangimi per animali o dei mangimi semplici con lo scopo di esercitare una funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione, che può dar luogo alla non intenzionale ma inevitabile presenza tecnologica di residui della sostanza o suoi derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano alcun effetto negativo sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul mangime finito (Regolamento 1831/2003/CE).

Rischio: una funzione della probabilità di un effetto nocivo per la salute e la gravità di tale effetto, conseguente alla presenza di un pericolo (Regolamento 178/2002/CE).

Valutazione dei rischi: si intende un processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio (Regolamento 178/2002/CE).

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Fasi di produzione, trasformazione e distribuzione: una qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento fino al suo stoccaggio, trasporto, vendita o fornitura al consumatore finale e, ove applicabile, l'importazione, la produzione, il confezionamento, lo stoccaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e la fornitura di mangimi (Regolamento 178/2002/CE).

Tracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad essere incorporata in un alimento o nel mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione (Regolamento 178/2002/CE).

Sostanze indesiderabili: qualsiasi sostanza o prodotto, fatta eccezione per i microrganismi patogeni, che sia presente nel e/o sul prodotto destinato al mangime degli animali e che costituisca un pericolo potenziale per la salute animale e umana, per l'ambiente o che influisca sfavorevolmente sulla produzione di bestiame (Direttiva 2002/32/CE).

b) Nel presente documento con i termini 'ove necessario', 'ove opportuno', 'adeguato' e 'sufficiente' si intende rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Manuale (Regolamento 852/2004/CE e successive modifiche).

2.2.2 Altre definizioni

Ai fini di questo documento:

Calibrazione: la dimostrazione che un particolare strumento o dispositivo produce risultati entro limiti ben definiti attraverso la comparazione con quelli prodotti da un riferimento o da uno standard tracciabile su una gamma adeguata di misurazioni.

Verifica/controllo: lo stato in cui le procedure corrette da seguire vengono rispettate ed i criteri vengono soddisfatti (Codex Alimentarius). Codice di Condotta: documento che identifica i principi di igiene dei mangimi essenziali per garantire la sicurezza dei mangimi per animali e di conseguenza la sicurezza dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Contaminante: qualsiasi agente biologico o chimico, corpo estraneo o altre sostanze non intenzionalmente aggiunte agli alimenti o ai mangimi che possano compromettere la sicurezza o l’idoneità degli alimenti e/o dei mangimi (Codex Alimentarius e successive modifiche). Contaminazione: l'introduzione o la presenza di un contaminante nell’alimento/mangime o nell’ambiente dell’alimento/mangime (adattato da Codex Alimentarius). Misura di Controllo: ogni azione e attività che possa essere utilizzata per prevenire o eliminare un pericolo per la sicurezza del mangime/alimento o per ridurlo ad un livello accettabile (Codex Alimentarius e successive modifiche).

Azione Correttiva: qualsiasi azione intrapresa per eliminare la causa di una non conformità rilevata o altre situazioni rilevanti (ISO 22000:2005).

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Contaminazione Crociata: contaminazione di una materia prima o di un prodotto con un’altra materia prima o prodotto.

Punto Critico di Controllo (CCP): una fase a cui può essere applicato il controllo e che è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo per la sicurezza del mangime/ alimento o per ridurlo ad un livello accettabile (adattato da Codex Alimentarius).

Limite Critico: un criterio che separa l'accettabilità dall'inaccettabilità (Codex Alimentarius).

Sicurezza dei Mangimi: alto livello di garanzia in base al quale i mangimi o le mangimi semplici, se preparati o consumati in base alla destinazione d'uso, non causeranno danni né agli animali allevati né al consumatore finale. In tutto il Manuale, la parola ‘sicurezza’ ha lo stesso significato di ‘Sicurezza del Mangime.

Diagramma di flusso: una rappresentazione sistematica della sequenza di fasi o di operazioni utilizzate nella produzione o nella fabbricazione di un particolare alimento o del mangime (adattato dal Codex Alimentarius).

Analisi dei pericoli (HACCP): il processo di raccolta e valutazione delle informazioni sui pericoli e le condizioni che portano alla loro presenza, al fine di stabilire quali di questi siano rilevanti per la sicurezza dei mangimi e vadano quindi affrontati nel piano HACCP (Codex Alimentarius).

Materia prima in ingresso: un termine generico usato per indicare le materie prime consegnate all'inizio del processo di produzione.

Prodotto intermedio: una qualsiasi materia prima trasformata dall’operatore prima che sia ottenuto il prodotto finale.

Fabbricazione/produzione: comprende tutte le operazioni di ricevimento delle materie prime, lavorazione, confezionamento, riconfezionamento, etichettatura, rietichettatura, controllo qualità, rilascio, stoccaggio e distribuzione dei mangimi semplici e i relativi controlli.

Piano: stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati che siano in accordo con le politiche dell’operatore in materia di qualità e sicurezza.

Programma dei Prerequisiti: procedure o istruzioni specifiche caratteristiche della natura e della dimensione dell’operazione, che migliorano o mantengono le corrette condizioni operative per consentire un controllo più efficace dei pericoli di sicurezza dei mangimi, e/o che controllano la probabilità di introduzione di pericoli di sicurezza dei mangimi e la loro contaminazione o proliferazione nel prodotto/nei prodotti o nell’ambiente di trasformazione del prodotto. Per i PRP possono essere utilizzati termini alternativi. Ad esempio, i termini Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP), Corretta Prassi Agricola (GAP) e Corretta Prassi Igienica (GHP). (adattato da ISO 22000:2005 e successive modifiche). Procedura: una modalità specifica per svolgere un'attività o un processo (ISO 9000:2005).

Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti (ISO 9000:2005).

Materia prima : una qualsiasi materia che entra nel processo produttivo dei mangimi semplici.

Registrazione: documento che certifica i risultati ottenuti o fornisce evidenze delle attività svolte (ISO 9000:2005).

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Requisito: esigenza o aspettativa che viene espressa, generalmente implicita o obbligatoria (ISO 9000:2005).

Rilavorazione: azione attuata su un prodotto non conforme al fine di renderlo conforme ai requisiti (ISO 9000:2005).

Sicurezza: cfr. sicurezza dei mangimi.

Durata di conservazione: un periodo di tempo definito durante il quale un prodotto, se conservato in modo appropriato, è pienamente conforme alle sue specifiche.

Sottoscrizione/Firma: la conferma di una persona autorizzata per iscritto o per via elettronica con accesso controllato.

Specifica: documento che certifica un requisito (ISO 9000:2005).

Validazione: ottenere evidenza del fatto che le misure di controllo siano in grado di essere efficaci (ISO 22000:2005).

Verifica: conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento dei requisiti specificati (ISO 22000:2005).

Documenti scritti: documenti stampati su carta. Questi ultimi possono essere sostituiti da dati elettronici, fotografici, o da altri sistemi di elaborazione dati a condizione che essi siano conservati per il periodo di archiviazione previsto (archivio) e possano essere resi disponibili in forma leggibile.

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3 REQUISITI PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI MANGIMI Qualsiasi sistema di gestione della sicurezza dei mangimi applicato dall’operatore deve basarsi sui tre seguenti pilastri:

1) Un sistema di gestione basato su un approccio per processi e sull’attenzione al cliente.

2) Un programma dei prerequisiti avente lo scopo di aiutare a controllare la probabilità d‘introduzione di pericoli nei prodotti destinati all’alimentazione animale attraverso l'ambiente di lavoro, il processo di produzione dei mangimi, le materie prime in ingresso, l'igiene dei lavoratori e la contaminazione crociata tra i prodotti. L'applicazione di queste buone pratiche di fabbricazione include i requisiti di igiene dei mangimi stabiliti dal Regolamento dell'Unione Europea (183/2005/CE) e relativi testi. Il programma dei prerequisiti deve essere fissato, attuato e mantenuto regolarmente in funzione secondo le migliori pratiche igieniche.

3) Un efficace sistema HACCP (Analisi del Rischio e dei Punti Critici di Controllo) attuato, implementato , documentato e mantenuto . Il sistema HACCP nella produzione di mangimi semplici deve tener conto dei sette principi fissati dal Codex Alimentarius. L'analisi dei pericoli è utile per identificare tutti i pericoli rilevanti, alcuni dei quali possono essere gestiti attraverso il programma dei prerequisiti e altri possono essere posti sotto il controllo dei CCP specifici fissati dal sistema HACCP.

L’HACCP e il programma dei prerequisiti sono dinamicamente interagenti. I pilastri possono essere combinati in un unico sistema di gestione, come richiesto dalla norma ISO 22000:2005.

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4 SISTEMA DI GESTIONE 4.1 Responsabilità della direzione aziendale 4.1.1 Impegno, responsabilità e politiche della direzione aziendale

La direzione (dall’alta direzione aziendale ai livelli inferiori) dovrà essere impegnata nell’attuazione dei principi del Manuale, al fine di contribuire a garantire la sicurezza alimentare dei prodotti. La direzione dovrà garantire che le responsabilità e le autorità siano definite, documentate e comunicate all'interno dell'organizzazione. Essa dovrà:

a) Stabilire delle politiche di sicurezza dei mangimi, assicurarsi che gli obiettivi siano stati fissati e comunicare tali politiche a tutta l’organizzazione.

b) Garantire che gli obiettivi e le politiche siano conformi al presente Manuale e ai requisiti normativi.

c) Definire e documentare l'ambito di applicazione del sistema HACCP, individuando le categorie di prodotto, i siti di produzione/le linee di processo e le attività esternalizzate che sono nell’ambito di applicazione del sistema.

Il Personale nominato dall’alta direzione avrà responsabilità ben definite e il potere di:

a) Identificare e registrare eventuali problemi relativi alla sicurezza dei prodotti e al sistema HACCP.

b) Avviare misure correttive e di controllo di tali problemi.

c) Avviare azioni mirate a prevenire il verificarsi di non conformità relative alla sicurezza dei prodotti.

4.1.2 Il responsabile del team HACCP: responsabilità, autorità e comunicazione La direzione nominerà un responsabile del team HACCP che, indipendentemente da altre responsabilità, dovrà organizzare il lavoro di un team HACCP e avrà le responsabilità e l'autorità per:

a) Verificare che il sistema di gestione sia stato stabilito , applicato, mantenuto e aggiornato in conformità con il presente Manuale.

b) Fornire resoconti sull'efficacia e l’adeguatezza del sistema di gestione direttamente alla direzione dell'organizzazione.

c) Organizzare la formazione e l’istruzione dei membri del team HACCP.

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Il responsabile del team HACCP sarà un rappresentante della direzione o potrà avere accesso diretto alla direzione. La direzione fornirà risorse adeguate per la creazione, l’implementazione, la manutenzione, l’aggiornamento e il controllo del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi. Dovrà essere attuata un'adeguata comunicazione al fine di informare il team HACCP delle modifiche significative apportate ai prodotti o ai processi. 4.1.3 Riesame della direzione La direzione documenterà le misure di controllo adottate per garantire che il sistema di gestione della sicurezza dei mangimi funzioni in modo efficace. Queste misure comprenderanno la pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio di processi che dimostrino la conformità del prodotto. I processi di monitoraggio includeranno la raccolta delle rilevazioni , l'analisi dei dati e, se del caso, le misure per migliorare l'efficacia del sistema. Una procedura documentata definirà la struttura/le strutture per identificare e gestire le azioni correttive, tra cui:

a) L’analisi delle cause della non conformità. b) La definizione dell’azione correttiva. c) Il controllo della realizzazione dell’azione . d) La verifica dell’efficacia della azione, ove opportuno.

Tutti i passaggi di cui sopra saranno dimostrabili attraverso, ad esempio, registrazioni o verbali delle riunioni. Ogni anno, direzione esaminerà l'attuazione, l'efficacia e la validità del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi valutando:

a) Le azioni derivanti dal riesame della direzione precedente. b) I risultati delle verifiche interne ed esterne. c) I risultati della verifica HACCP. d) I reclami e gli altri feedback dei clienti. e) La realizzazione di importanti azioni correttive e preventive. f) Le modifiche che potrebbero avere un impatto sulla validità del sistema di

gestione della sicurezza dei mangimi. Gli elementi in uscita del riesame comprenderanno:

a) Le conclusioni sull'attuazione, l'efficacia e la validità del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi.

b) Le azioni e gli obiettivi per migliorare il sistema di gestione della sicurezza dei mangimi.

Il verbale del riesame sarà prontamente disponibile.

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4.2 Gestione Risorse 4.2.1. Messa a disposizione delle risorse

La direzione dovrà individuare e fornire le risorse necessarie in modo che i processi di trasformazione, fabbricazione e lo stoccaggio dei prodotti siano effettuati in modo efficiente e sicuro.

Le imprese operanti nel settore delle mangimi devono disporre di personale sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie per la fabbricazione dei prodotti in questione.

La direzione dovrà fornire infrastrutture, ambiente di lavoro, aree di produzione e macchinari sufficienti e adeguatamente progettati.

4.2.2 Risorse umane 4.2.2.1 Organigramma La direzione fisserà un organigramma. Le responsabilità relative alla sicurezza dei mangimi devono essere documentate e costantemente aggiornate. 4.2.2.2 Competenze, consapevolezza e formazione Tutto il personale che svolge attività riguardanti la sicurezza dei mangimi dovrà essere competente e disporre di adeguata formazione , addestramento, abilità ed esperienza sulla base della descrizione del ruolo. I programmi di formazione devono essere rivisti e aggiornati regolarmente, ove necessario. La direzione dovrà:

a) Identificare e definire chiaramente nella descrizione del ruolo le abilità e le competenze necessarie per il personale le cui attività hanno un impatto sulla sicurezza dei mangimi.

b) Fornire la necessaria istruzione e/o formazione sulla base della descrizione del ruolo per garantire e mantenere il rispetto di tali necessarie competenze.

c) Assicurarsi che il personale responsabile del monitoraggio dei processi di sicurezza dei mangimi sia addestrato alle tecniche adeguate di monitoraggio e che vengano intraprese le azioni necessarie in caso di processo fuori controllo.

d) Valutare l'efficacia delle attività di cui sopra.

e) Assicurarsi che il personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività individuali nel contribuire alla sicurezza dei mangimi.

f) Assicurarsi che il personale sia consapevole della necessità di una comunicazione efficace.

g) Conservare registrazioni appropriate relative all’istruzione, alla formazione, alle competenze e all’esperienza di tutto il personale che ha un impatto sulla sicurezza dei mangimi.

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4.2.2.3 Igiene personale

La direzione dovrà:

a) Garantire che le strutture adibite all’igiene personale siano correttamente e opportunamente progettate e localizzate e garantirne la manutenzione.

b) Fornire un abbigliamento da lavoro appropriato, come ad esempio indumenti protettivi e calzature di sicurezza, ove necessario, e mantenerli in buone condizioni igieniche.

c) Chiarire le norme sul divieto di fumo e sul divieto di mangiare/bere in loco. Se necessario, fornire strutture separate adatte a tale scopo.

d) Assicurarsi che i visitatori e gli appaltatori rispettino i requisiti in materia di

igiene durante le visite/ o i lavori in sito . 4.2.3 Infrastrutture e ambiente di lavoro

La direzione dovrà fornire le risorse per la creazione e la manutenzione delle infrastrutture necessarie a raggiungere la conformità con i requisiti del sistema di gestione. 4.2.3.1 Requisiti di base

Per ottenere la conformità dei prodotti la direzione dovrà fornire un ambiente di lavoro adeguato, in linea con le disposizioni locali e i regolamenti nazionali ed europei.

4.2.3.2 Requisiti per impianti, aree e macchinari di produzione

La direzione dovrà fornire impianti e macchinari con lay-out, design, costruzione e dimensione appropriati, in modo da evitare contaminazione, contaminazione crociata e qualsiasi effetto negativo sulla sicurezza dei mangimi.

4.2.3.3 Impianti e aree di produzione

La direzione dovrà fornire, ove necessario, soffittatura e strutture sospese progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la formazione di condensa, la crescita di microrganismi indesiderabili e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità di mangimi.

Se necessario, per mantenere gli spazi privi di vapore e condensa eccessivi, dovrà essere prevista una sufficiente ventilazione.

L’acqua, il vapore e l’aria utilizzati nella fabbricazione dei mangimi devono essere di qualità adeguata. La direzione deve essere certa che l'acqua o il vapore utilizzati durante la pulizia o per la produzione dei mangimi siano sicuri per gli animali. La direzione deve assicurare che l'acqua o il vapore utilizzati non causino alcun danno alla salute degli animali.

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In tutti gli impianti e le aree di produzione deve essere fornita sufficiente illuminazione. Gli impianti di drenaggio devono essere adatti allo scopo; inoltre, devono essere progettati e costruiti in modo da scongiurare qualsiasi rischio di contaminazione.

4.2.3.4 Macchinari

La direzione deve fornire macchinari di produzione ubicati, progettati, costruiti e manutenuti al fine di soddisfare la produzione di mangimi semplici sicuri.

Ove applicabile, i macchinari devono essere collocati lontano dalle pareti per consentire un facile accesso per la pulizia e per evitare infestazioni. 4.2.4 Controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione La direzione dovrà assicurarsi che le attività di monitoraggio e misurazione possano essere effettuati conformemente alle procedure documentate. Ove necessario, per assicurare risultati validi, i dispositivi di misurazione dovranno:

a) Essere tarati o verificati ad intervalli specificati o prima dell'uso, a fronte di standard di misurazione riconducibili a norme internazionali o nazionali. In assenza di norme, dovrà essere registrata la base per la calibrazione o la verifica.

b) Essere regolati o regolati di nuovo, quando necessario.

c) Essere identificati per conoscere lo stato di taratura.

d) Ove possibile, essere protetti da eventuali regolazioni che potrebbero invalidare il risultato della misurazione.

e) Essere protetti da danneggiamenti e deterioramenti durante la manipolazione, la manutenzione e lo stoccaggio.

Inoltre, la direzione dovrà valutare e registrare la validità dei precedenti risultati di misurazione, quando si constati la non conformità dell'apparecchiatura ai requisiti. In tal caso, la direzione prenderà gli opportuni provvedimenti. Le registrazioni dei risultati di taratura e di verifica dovranno essere conservate.

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4.2.5 Manutenzione

La direzione dovrà porre in atto attività di manutenzione programmata nello stabilimento. Dovrà essere inoltre in funzione un programma di manutenzione degli impianti e andrà conservato un registro relativo al lavoro svolto. I lubrificanti usati devono essere di grado alimentare, ove applicabile. 4.2.6 Pulizia e sanificazione

La direzione dovrà intraprendere e documentare un programma di pulizia. L’efficacia di tale programma dovrà essere dimostrata.

Assicurarsi che tutte le aree interne ed esterne, gli edifici, gli impianti e le attrezzature siano mantenute pulite ed in buono stato, in modo da operare come previsto e prevenire la contaminazione.

I macchinari devono essere progettati per facilitare la pulizia manuale o la pulizia CIP.

I contenitori e i dispositivi utilizzati per il trasporto, lo stoccaggio, l’invio , la manipolazione e la pesatura dei mangimi dovranno essere mantenuti puliti.

Dovrà essere stilato un piano di pulizie contenente il metodo, i prodotti utilizzati e la frequenza di pulizia, e che includa le responsabilità relative ai compiti.

I prodotti per la pulizia dovranno essere utilizzati e conservati secondo le istruzioni del produttore, chiaramente etichettati, conservati separatamente dalle materie prime in ingresso e dai prodotti finiti e applicati correttamente per evitare la contaminazione delle materie prime e dei prodotti finiti.

4.2.7 Controllo degli infestanti

La direzione presenterà un piano scritto per il controllo degli infestanti, che includa la descrizione dei controlli periodici. L’efficacia di tale piano dovrà essere dimostrata.

Verrà compilato un elenco con le aree, gli impianti e i macchinari da controllare, che includa la frequenza, le specifiche dei pesticidi, degli agenti di fumigazione e delle trappole utilizzate, nonché le responsabilità relative ai vari compiti.

I pesticidi, gli agenti di fumigazione e le trappole utilizzate saranno idonei e conformi alle normative locali per i fini in questione, utilizzati e conservati secondo le istruzioni del produttore, chiaramente contrassegnati, conservati separatamente dai mangimi in ingresso e dai prodotti finiti e applicati correttamente, per evitare la contaminazione delle materie prime in ingresso e dei prodotti finiti.

La posizione delle trappole e delle esche dovrà essere mappata.

Il piano HACCP dovrà prendere in considerazione il rischio di contaminazione causato dall’infestazione o dall'uso di pesticidi.

Gli scarti e le polveri dovranno essere controllati per evitare invasioni degli infestanti.

I risultati del controllo degli infestanti fanno parte del riesame annuale di direzione .

Quando vi è un potenziale rischio di contaminazioni da infestanti le finestre esterne, gli aeratori o le ventole dei tetti, ove presenti, verranno schermati contro gli insetti. Le porte esterne dovranno essere chiuse o schermate quando non utilizzate.

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4.2.8 Gestione dei rifiuti

L'operatore controllerà i rifiuti e le materie prime contenenti livelli pericolosi di sostanze contaminanti o altri pericoli. Questi dovranno essere smaltiti in modo adeguato per prevenire la contaminazione dei mangimi.

Ove necessario, per evitare tali pericoli:

a) Smaltirli in modo da evitare la contaminazione.

b) Conservare i rifiuti in contenitori chiusi o coperti in aree di accumulo di rifiuti ben definite.

c) I contenitori dei rifiuti devono essere chiaramente contrassegnati.

d) I rifiuti verranno smaltiti secondo le normative locali e in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza dei mangimi non vengano compromesse.

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4.3 Regole operative 4.3.1 Generalità La direzione attuerà tutte le attività di produzione in conformità con il presente Manuale. 4.3.2 Requisiti delle materie prime in ingresso La direzione deve porre particolare attenzione a garantire che le materie prime in ingresso siano conformi alla normativa dell’UE:

a) Le informazioni di acquisto dovranno descrivere le materie prime da acquistare, compresi i requisiti richiesti per l'approvazione del prodotto acquistato.

b) I requisiti per il monitoraggio analitico saranno definiti sulla base di una valutazione dei rischi.

c) Dovranno essere tenuti registri contenenti tutti i risultati analitici e di monitoraggio rilevanti e le azioni necessarie derivanti da tale valutazione.

La direzione includerà, nelle informazioni d’acquisto, il requisito di conformità alla legislazione dell’UE. In caso di materie prime in ingresso provenienti da un paese o da una regione che presenti un rischio particolare di non conformità, a causa, ad esempio, dei LMR o degli OGM, la direzione dovrà applicare il monitoraggio analitico appropriato, sulla base di una valutazione dei rischi.

4.3.3 Gestione delle materie prime in ingresso La direzione dovrà assicurarsi che ogni partita di materia prima che entra nel sito sia registrata in modo univoco attraverso un numero di lotto , nome completo del prodotto, data di ricevimento e quantità ricevuta. Eventuali problematiche saranno comunicate ad un’apposita unità responsabile, come l'unità di controllo qualità.

Per le materie prime in ingresso deve essere attuata una procedura di ricevimento e stoccaggio. Se i silos vengono svuotati tale procedimento dovrà essere registrato.

Le materie prime in ingresso devono essere controllate sulla base dei criteri di sicurezza dei mangimi. Campioni di queste materie prime vanno prelevati in quantità sufficiente, utilizzando una procedura predeterminata dal produttore e conservati in modo da garantirne la tracciabilità. I campioni devono essere sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere qualsiasi modifica anomala nella composizione del campione o qualsiasi adulterazione. Inoltre, devono essere conservati per un periodo commisurato all'uso per il quale la materia prima è stata immessa sul mercato.

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4.3.4 Misure per la prevenzione di contaminazione crociata

La direzione dovrà aver attuato un programma per prevenire, controllare e rilevare la contaminazione. Questo include le misure per prevenire la contaminazione fisica, chimica e microbiologica.

4.3.5 Rilavorazione

La direzione dovrà gestire la rilavorazione in modo da garantire la sicurezza dei mangimi, la tracciabilità e la conformità normativa.

L’approvazione e l’uso di rilavorati (ad esempio da scarti, resi da parte dei clienti o versamenti) devono essere considerati all’interno del sistema HACCP. Rilavorati potenziali che non vengono approvati per l’uso previsto vengono gestiti come prodotti non conformi (cfr. §4.4.4), e se comportano la formazione di materiale di scarto devono essere trattati conformemente alle procedure di smaltimento rifiuti (cfr. § 4.2.8), a meno che non siano diretti a un uso tecnico industriale.

4.3.6 Produzione di mangimi

La direzione dovrà assicurare la costante disponibilità delle istruzioni di lavoro:

a) Le diverse fasi di produzione verranno svolte secondo procedure scritte volte a definire, controllare e monitorare i punti critici del processo di fabbricazione.

b) Queste comprendono le procedure per affrontare il rischio di trascinamento.

La gestione dovrà pianificare e portare avanti la produzione e la fornitura di servizi in condizioni controllate. Le aree di produzione saranno controllate in modo da evitare l'accesso da parte di personale non autorizzato.

4.3.7 mangimi finiti

La direzione deve fornire, ove applicabile, le informazioni relative ai seguenti punti:

a) Ogni prodotto avrà una specifica scritta.

b) Ogni prodotto avrà un nome o un codice univoco.

c) Ogni lotto sarà etichettato con un codice univoco (che può consistere in una combinazione di codici), in modo che possa successivamente essere identificata e rintracciata. L'etichettatura deve essere conforme con la legislazione comunitaria sui mangimi.

d) Tutti i prodotti finiti devono essere ispezionati prima della spedizione, in conformità con le procedure scritte, per garantire che soddisfino le specifiche. Un controcampione di dimensioni adeguate deve essere prelevato da ciascuna partita e conservato, come minimo, per un tempo pari alla durata di conservazione del prodotto. I campioni devono essere sigillati, etichettati e conservati in modo tale da impedire alterazioni anomale per il tempo pari alla durata di conservazione.

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Se i prodotti vengono rifiutati e quindi non vengono messi in circolazione per un qualsiasi motivo legato alla loro sicurezza, il loro smaltimento, la destinazione o la restituzione al fornitore dovranno essere registrati.

4.3.8 Stoccaggio

La direzione controllerà tutte le attività di stoccaggio delle materie prime in ingresso, dei coadiuvanti tecnologici e del prodotto finito. Norme di controllo dello stoccaggio:

a) Le materie prime in ingresso dovranno essere conservate in luoghi appositamente progettati, adattati e mantenuti in modo da assicurare condizioni di stoccaggio appropriate che impediscano i rischi di contaminazione e la possibile infestazione da parte di organismi dannosi. Le materie prime imballate saranno conservate in confezioni appropriate.

b) I prodotti finiti dovranno essere chiaramente identificati e conservati in ambienti asciutti e puliti.

c) Le materie prime devono essere conservate in modo da consentire una facile identificazione, impedire la contaminazione incrociata e prevenire il deterioramento.

4.3.9 Trasporto Il trasporto di mangimi finiti su strada, fiume, ferrovia o via mare rappresenta un punto critico del processo.

Qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato il contraente del trasporto e il trasportatore sono tenuti a garantire che i mezzi utilizzati per il trasporto dei mangimi siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi stessi.

Impurità pericolose per l'uomo o per gli animali possono entrare in contatto con il prodotto finale. Pertanto devono essere adottate misure per assicurare che il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti sia adeguato, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione. La direzione dovrà assicurare che qualsiasi tipo di trasporto interno o esterno offerto sia adatto a ricevere le materie prime e dovrà applicare le seguenti norme generali:

a) È stato identificato il personale autorizzato e/o il supervisore incaricato del controllo dei compartimenti prima del carico.

b) Il compartimento di carico è vuoto, pulito, inodore e asciutto.

c) Devono essere disponibili le registrazioni che documentino i tre carichi precedenti (per compartimento di carico) e, se rilevanti, tutte le operazioni di pulizia che sono state svolte.

d) Prima di caricare i mangimi, tutti i residui visibili del carico precedente devono essere rimossi dalla parte esterna del veicolo.

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e) La conformità dei risultati di controllo, così come le non conformità e le azioni correttive, devono essere registrate.

f) Durante il trasporto, i compartimenti di carico devono essere coperti con protezioni impermeabili che li difendano dalla pioggia e da altre contaminazioni.

Se la distribuzione o il trasporto è effettuato da un subappaltatore, il vettore deve essere selezionato sulla base del fatto che possa soddisfare i criteri di sicurezza e di affidabilità. L’impresa di trasporto deve essere registrata secondo la normativa vigente. L'azienda di mangimi deve comunicare i suoi requisiti relativi al trasporto; tali requisiti dovranno essere documentati.

Deroghe all'obbligo sulla pulizia possono essere fatte se il carico precedente non compromette la sicurezza del carico successivo .

Per informazioni sui carichi precedentemente trasportati consultare l’elenco del Comitato Internazionale per il Trasporto su Strada (ICRT). Se la distribuzione o il trasporto è di competenza del cliente, l'operatore deve comunicare a quest’ultimo eventuali anomalie rilevate prima del carico .

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4.4 Componenti del sistema di gestione

4.4.1 Requisiti relativi alla documentazione La direzione dovrà mantenere un manuale relativo al sistema di gestione della sicurezza dei mangimi che comprenda tutti gli aspetti affrontati nel presente documento. Tutti i documenti e le registrazioni dovranno essere facilmente accessibili al personale interessato e efficacemente controllati. Il controllo della documentazione e delle registrazioni deve essere definito in una procedura documentata. Tutti i documenti relativi al sistema di gestione della sicurezza dei mangimi dovranno essere autorizzati, sotto controllo e distribuiti in modo controllato. L'operatore dovrà attuare un sistema che impedisca l'uso di documenti ridondanti. Altri documenti rilevanti per la sicurezza dei mangimi dovranno essere identificati e gestiti. Le registrazioni dovranno essere sempre aggiornate, leggibili, facilmente identificabili e accessibili. La direzione dovrà identificare tutte le registrazioni pertinenti, il tempo e il luogo di archiviazione. Il tempo di archiviazione è definito, come periodo minimo, dalla data di scadenza della merce prodotta più un anno.

4.4.2 Tracciabilità La direzione dovrà elaborare e attuare un sistema di tracciabilità in grado di identificare le materie prime in ingresso provenienti dai fornitori diretti e la distribuzione dei mangimi al cliente diretto, nonché di consentire l'identificazione delle partite di mangimi prodotti e la loro relazione con i lotti o i codici delle materie prime in ingresso.

Quando viene eseguita una rilavorazione o una qualsiasi operazione di rilavorazione, la tracciabilità dovrà essere mantenuta.

Nell’industria dei mangimi la tracciabilità dal ricevimento delle materie prime alla spedizione dei prodotti finiti deve riflettere la natura del processo di produzione (continuo, discontinuo, ecc.)

Un sistema di tracciabilità dovrà includere almeno:

a) I codici o i lotti delle materie prime in ingresso; i prodotti in lavorazione, gli imballi e i prodotti chimici.

b) Il numero di tini, cisterne, silos o attrezzature utilizzate.

c) I documenti relativi alla produzione e tutti i documenti operativi utilizzati.

d) La durata delle operazioni e dei controlli.

e) La quantità e il flusso.

In generale tutte le registrazioni necessarie per la tracciabilità devono essere conservate per un periodo di 5 anni, in conformità alla legislazione comunitaria pertinente, in particolare al Regolamento 178/2002 e alle Linee Guida per l'attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 178/2002 SULLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE GENERALE e/o alle disposizioni nazionali.

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I registri relativi alla tracciabilità dovranno essere sempre aggiornati, leggibili, facilmente identificabili e accessibili. La direzione dovrà identificare tutti i dati pertinenti, il loro periodo di tempo e luogo di archiviazione e la loro posizione.

Campioni di mangime in ingresso e di prodotto finito devono essere conservati per un periodo commisurato all'uso per il quale il mangime è stato immesso sul mercato. Essi devono essere conservati in contenitori idonei, sigillati ed etichettati ed essere smaltiti in modo controllato. Le condizioni di stoccaggio devono prevenire qualsiasi deterioramento o danno ai campioni stessi. Le registrazioni relative alla produzione, alla distribuzione e all'uso di mangimi devono essere conservati e prontamente disponibili per facilitare la rapida tracciabilità dalle materie prime allo step immediatamente precedente e per tracciare i movimenti verso i destinatari successivi, se sono conosciuti o se sono identificati effetti negativi sulla salute dei consumatori. La direzione dovrà verificare la validità delle sue procedure di tracciabilità attraverso un test di a monte e a valle, da effettuarsi almeno una volta all'anno. Tali test devono essere documentati e valutati per poter essere migliorati. 4.4.3 Ispezione, campionamento e analisi La direzione dovrà disporre di un sistema documentato di campionamento e di analisi, sia per il controllo che per la verifica. Tale sistema sarà adeguato alle materie prime e ai prodotti da analizzare. La direzione dovrà tener conto in modo dimostrabile della legislazione pertinente e delle linee guida. Le procedure di campionamento saranno adottate:

• Per controllare la conformità delle materie prime in ingresso e dei prodotti (intermedi), il metodo di campionamento dovrà rappresentare adeguatamente le caratteristiche dell’intero lotto .

• Per verificare la validità di altre misure di controllo, possono essere utilizzati il campionamento e l’analisi. Il metodo e la frequenza saranno adattati alla efficacia attesa di queste misure di controllo.

La direzione disporrà di procedure documentate su campionamento, metodi di validazione, qualifiche e responsabilità. Per le analisi effettuate internamente relativamente alla sicurezza dei mangimi, che non richiedono per legge un laboratorio o dei metodi accreditati, l'adeguatezza del metodo e della sua applicazione devono essere convalidate secondo standard e/o ring test appropriati. In generale, per analisi subappaltate e per le analisi relative alla sicurezza delle materie prime per cui è richiesto per legge l’uso di un laboratorio e di metodologie accreditate, il laboratorio che effettua le analisi, così come i metodi utilizzati, devono essere accreditati conformemente allo standard ISO 17025.

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4.4.4 Controllo dei prodotti non conformi La direzione definirà una procedura documentata per il trattamento dei prodotti non conformi ai requisiti previsti.

La procedura deve includere:

a) L’identificazione.

b) La segregazione dei lotti interessati dalla non conformità.

c) Le disposizioni per lo smaltimento dei prodotti, ove necessario.

d) La valutazione della causa principale della non conformità.

e) La documentazione della non conformità, l'analisi delle cause, le azioni correttive e le verifiche.

f) La registrazione delle informazioni interne delle parti interessate.

Devono essere definite le responsabilità per il riesame e lo smaltimento del prodotto non conforme.

Un prodotto non conforme deve essere rivalutato in base a procedure documentate e gestito in uno dei seguenti modi:

a) Rilavorazione (cfr. rilavorazione §4.3.5).

b) Riclassificazione (ad esempio come prodotto destinato ad uso industriale).

c) Deroga (non in caso di problema relativo alla sicurezza dei mangimi).

d) Scarto e successiva distruzione o smaltimento secondo le procedure di smaltimento (cfr. §4.2.8).

4.4.5 Gestione crisi, ritiro e richiamo per motivi di sicurezza La direzione deve attuare una procedura documentata di ritiro e richiamo che garantisca che i clienti e le autorità competenti vengano informati tempestivamente in caso di eventuali irregolarità che possono influire negativamente sulla sicurezza dei mangimi. Se la direzione ritiene o ha motivo di credere che una materia prima che essa stessa ha prodotto, trattato o trasformato non soddisfi i requisiti di sicurezza dei mangimi dovrà avviare immediatamente procedure per ritirarla dal mercato e, se necessario, richiamare dagli utilizzatori e dal mercato la materia prima in questione e informarne le autorità competenti.

a) La procedura di ritiro e richiamo dovrà essere documentata.

b) Dovranno essere definite le responsabilità per la notifica ai clienti e alle autorità competenti.

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c) Dovranno essere definite le responsabilità nell’ambito delle operazioni di ritiro e richiamo.

d) Deve essere predisposto e tenuto aggiornato un elenco di tutti i contatti rilevanti (compresi quelli con le autorità competenti).

i mangimi considerati non sicuri verranno trattati come un prodotto non conforme (cfr. §4.4.4).

La procedura di richiamo deve essere testata annualmente attraverso una simulazione in modo da confermarne la validità.

4.4.6 Audit interni

La direzione deve garantire che vengano effettuati degli audit interni per verificare che il sistema di gestione della sicurezza dei mangimi sia:

a) Attuato e mantenuto efficacemente.

b) Conforme ai requisiti di regolamentazione e agli altri requisiti definiti.

Gli audit interni possono essere utilizzati anche per identificare potenziali opportunità di miglioramento. La pianificazione degli audit interni dovrà essere documentata. La procedura documentata di audit deve includere almeno:

a) Preparazione e definizione dei piani di audit.

b) scopo degli audit.

c) Frequenza degli audit.

d) Metodi utilizzati per condurre gli audit.

e) Comunicazione dei risultati e proposte di miglioramento.

f) Diffusione dei rapporti.

g) Attuazione di azioni correttive e di follow-up.

h) Selezione e formazione di auditor competenti.

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4.5 Relazioni con fornitori e clienti 4.5.1 Relazioni con i fornitori La scelta dei fornitori e la selezione delle materie prime costituiscono un aspetto fondamentale del sistema/dei sistemi di gestione della sicurezza di tutti gli operatori. Materie prime in ingresso di scarsa qualità possono portare alla produzione di prodotti finiti di qualità scadente e possono compromettere la sicurezza dell’intero processo dell'operatore. Tutti gli operatori devono quindi concentrarsi per assicurarsi che i fornitori e i mangimi siano della qualità e dello standard richiesti. I fornitori di materie prime ritenute critiche devono essere valutati su base annua attraverso una valutazione dei rischi. Per i requisiti delle materie prime in ingresso cfr. § 4.3.2. 4.5.2 Relazioni con i clienti

L’operatore dovrà garantire una comunicazione adeguata con i clienti per determinare i requisiti di sicurezza dei mangimi del cliente. I contratti e gli ordini saranno sottoposti a revisione per determinare se l'operatore sia in grado di soddisfare tali requisiti. Il riesame del contratto dovrà includere anche la notifica al responsabile del team HACCP prima della produzione o della consegna qualora le esigenze dei clienti possono avere un impatto sulla sicurezza dei mangimi. Ogni reclamo del cliente dovrà essere esaminato secondo una procedura documentata che stabilisca il flusso di lavoro e le responsabilità per la gestione dei reclami.

Per ogni reclamo devono essere conservati i seguenti dati:

a) Nome del prodotto, quantità e numero di lotto per il quale è stato presentato reclamo.

b) Nome del cliente e luogo di consegna.

c) Caratteristiche del reclamo.

d) Indagini per individuare le cause.

e) Azioni adottate per prevenire il ripetersi del problema.

f) Feedback al cliente.

I reclami dei clienti in materia di sicurezza alimentare verranno registrati in modo che possano essere agevolmente recuperati in sede di verifica del sistema HACCP.

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5 Programmi dei prerequisiti Al fine di realizzare un efficace sistema HACCP, deve essere fissato dall’operatore un programma dei prerequisiti. Tale programma dovrà essere documentato e affrontare, come minimo, i punti elencati di seguito. Disposizioni più dettagliate sono presenti in questo documento nel paragrafo 4.2 Gestione delle risorse e nel paragrafo 4.3 Regole operative. Inoltre, sono disponibili ulteriori informazioni nella valutazione dei rischi nei documenti di riferimento del settore (appendice 3 - documento di riferimento del settore relativo alla trasformazione dell’amido e della fecola, appendice 4 - documento di riferimento del settore relativo alla trasformazione dell’olio e dei semi oleosi). I link indicati nel testo in basso forniscono un riferimento al testo più specifico presente nei punti 4.2 e 4.3. 5.1 Costruzione e lay-out degli edifici (cfr. §4.2.3.2). 5.2 Lay-out dei locali e delle aree di lavoro (cfr. §4.2.3.3). 5.3 Servizi (cfr. §4.2.3.3). 5.4 Smaltimento rifiuti (cfr. §4.2.8). 5.5 Macchinari, pulizia e manutenzione (cfr. §4.2.3.4). 5.6 Gestione delle materie prime in ingresso (cfr. §4.3.3). 5.7 Misure per la prevenzione della contaminazione (cfr. §4.3.4). 5.8 Pulizia e sanificazione (cfr. §4.2.6). 5.9 Controllo degli infestanti (cfr. 4.2.7). 5.10 Igiene personale (cfr. §4.2.2.3). 5.11 Attrezzature del personale (cfr. §4.2.2.3). 5.12 Rilavorazione (cfr. §4.3.5). 5.13 Ritiro e richiamo del prodotto (cfr. §4.4.4 e §4.4.5). 5.14 Stoccaggio (cfr. § 4.3.8).

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6 Sistema HACCP 6.1 Introduzione generale HACCP è l'acronimo di Hazard Analysis and Critical Control Points (Analisi dei Rischi e dei Punti Critici di Controllo) ed è uno "strumento" che aiuta l'operatore a identificare i pericoli per la sicurezza e a quantificare il rischio associato ai suoi prodotti e processi. Il sistema permette quindi all'operatore di documentare, controllare e verificare l'effetto delle misure attuate per tenere sotto controllo questi pericoli per la sicurezza.

La produzione di mangimi richiede che il sistema HACCP sia costruito su una solida base di programmi dei prerequisiti. I programmi dei prerequisiti forniscono le condizioni ambientali e operative di base, necessarie per la produzione di materie prime sicure. Sebbene i programmi dei prerequisiti possano avere un impatto sulla sicurezza di una materia prima per mangimi, si occupano anche di garantire che i mangimi siano sani e idonei al consumo. I sistemi HACCP hanno un campo di applicazione più ristretto, limitato a garantire che i mangimi siano sicuri da consumare. La natura del PRP varia tra i singoli operatori, ma i principi generali si applicano in tutta l'industria europea delle mangimi.

I prerequisiti sono la spina dorsale del sistema e senza di loro nessun sistema HACCP potrà avere successo. Queste procedure forniscono una solida base di funzionamento, consentendo al team HACCP di concentrarsi sulle poche questioni critiche che non possono essere affrontate come parte del programma giornaliero ma richiedono un’attenzione particolare.

Il metodo HACCP si basa su sette principi fondamentali:

1. Condurre l’analisi dei pericoli.

2. Determinare i punti critici di controllo (CCP).

3. Stabilire i limiti critici.

4. Stabilire un sistema per monitorare il controllo di ogni CCP.

5. Definire azioni correttive da adottare nel caso in cui i controlli dovessero fallire.

6. Stabilire una procedura per verificare che tutti gli aspetti del sistema HACCP siano attuati efficacemente.

7. Documentare tutte le procedure e le registrazioni per dimostrare che il sistema HACCP stia funzionando efficacemente.

6.2 Requisiti generali L’operatore dovrà avere un sistema HACCP ben documentato e pienamente attuato, che abbracci tutte le attività all’interno del campo di applicazione. Quest’ultimo inizia nel punto in cui l’operatore entra in possesso delle materie prime in ingresso e termina ove la proprietà del prodotto finito viene trasferita al consumatore. L'applicazione pratica e l'attuazione del sistema HACCP richiede un approccio strutturale che può essere suddiviso nelle seguenti strategie di attuazione;

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6.3 Il team e il responsabile del team HACCP Il sistema HACCP dovrà essere sviluppato e mantenuto da un team multidisciplinare che avrà la responsabilità della redazione, dello sviluppo, della manutenzione e della revisione del sistema HACCP. Questo gruppo dovrà avere conoscenze multidisciplinari ed esperienza pratica nei sistemi di gestione della sicurezza dei mangimi. È fondamentale che questo gruppo abbia il pieno appoggio della direzione dell'impresa e, idealmente, il team dovrebbe essere guidato da un rappresentante della direzione. Esso deve includere persone che abbiano una conoscenza d’insieme approfondita e dimostrabile relativa a:

a) L’applicazione dei principi HACCP. b) I processi di produzione e le attrezzature utilizzate. c) I prodotti, le materie prime in ingresso e loro relativi pericoli. d) I requisiti legali e di settore.

Gli incontri del gruppo saranno presieduti dal responsabile del team HACCP. Egli riporta direttamente alla direzione. Gli incontri del team verranno programmati regolarmente. L'esito di questi incontri, la composizione del team HACCP e le competenze individuali dei membri della squadra dovranno essere documentati. 6.4 Specifiche delle materie prime in ingresso e dei prodotti finiti Il sistema HACCP comprende la produzione di tutte i mangimi già esistenti e/o nuovi. Le informazioni dettagliate su ogni prodotto sono obbligatorie al fine di valutare i pericoli presentati dal processo di produzione o dal procedimento di consegna al cliente finale. Assicuratevi di considerare le materie prime in ingresso del prodotto e l'applicazione del prodotto finito da parte dei vostri clienti. Entrambi i prodotti finiti e le materie prime in ingresso possono essere valutate in gruppo, a patto che gli aspetti di sicurezza dei mangimi siano comparabili. Per ragioni pratiche si consiglia di raggruppare i prodotti simili, ove opportuno. In tal caso, tutte le materie prime contenute in un gruppo dovranno essere dichiarate nelle specifiche relative. Per i prodotti finiti, le specifiche documentate dovranno essere definite indicando:

a) Il nome o altre informazioni d’identificazione. b) Caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche rilevanti in materia di

sicurezza dei mangimi. c) L’imballaggio (se presente). d) La composizione. e) L’etichettatura/le dichiarazioni sanitarie. f) La durata di conservazione/le condizioni di stoccaggio. g) Le direttive per l’applicazione/la destinazione d’uso. h) La legislazione vigente in materia. i) La destinazione d’uso del prodotto sarà identificata e documentata.

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Per le materie prime in ingresso, le specifiche documentate dovranno essere definite indicando:

a) Il nome o altre informazioni d’identificazione. b) L’origine e il metodo di produzione. c) Le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche rilevanti che riguardano la

sicurezza dei mangimi, incluse le caratteristiche determinate nell’analisi dei pericoli.

d) L’imballaggio (se presente). e) La durata di conservazione/le condizioni di stoccaggio. f) La legislazione vigente in materia.

6.5 Informazioni di processo Tutti i processi relativi al campo di applicazione saranno documentati in diagrammi di flusso di processo. I flussi di processo avranno un livello di dettaglio che consente un’analisi approfondita da parte del team HACCP. Il diagramma di flusso deve indicare i passaggi richiesti per ottenere il prodotto. Ogni singolo blocco nel flusso di processo deve riflettere una fase del processo.

Il diagramma di flusso dovrà includere: a) La produzione, lo stoccaggio e i processi logistici. b) I processi di produzione o di trattamento delle acque, del vapore, dell’aria

compressa, del gas o di qualsiasi altra sostanza che venga a contatto diretto con il prodotto.

c) Le attrezzature per la pulizia in loco (CIP), ove queste possano costituire un pericolo per il prodotto finito.

d) I processi appaltati all’esterno . e) La rilavorazione e/o lo stoccaggio intermedio. f) Input dei coadiuvanti tecnologici. g) Le variazioni di line-up inerenti al processo.

Lo schema deve essere il più semplice possibile, con diagrammi chiari e termini inequivocabili. Il suo livello di dettaglio deve essere in linea con la conoscenza del processo da parte dei membri del team HACCP. Un esempio molto semplice viene fornito di seguito:

L'accuratezza del diagramma di flusso di processo deve essere confermata in situ, controllandolo attraverso il confronto con il processo operativo reale degli impianti.

1. Acquisto

2. Ricevimento

3. Stoccaggio 4. Miscelazione

5. Pellettizzazione

6. Spedizione

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Se la contaminazione crociata può costituire un rischio, le informazioni di processo dovranno includere una disposizione dei locali che mostri il flusso dei prodotti (finiti), dei rifiuti e del personale e la posizione dei raccoglitori di rifiuti e dei servizi del personale. Tutte le informazioni di processo dovranno essere validate in modo dimostrabile dal team HACCP attraverso il confronto con i processi e i locali reali. 6.6 Analisi dei pericoli Il team HACCP dovrà condurre e documentare un’analisi dei pericoli che copra le materie prime e tutte le fasi di processo nel campo di applicazione definito. Il diagramma verrà utilizzato per identificare i potenziali pericoli in ogni fase del processo, prendendo in considerazione le circostanze particolari della fase, dal punto di vista:

Chimico – Pesticidi, lubrificanti, diossine, metalli pesanti, agenti di pulizia ecc.

Biologico – Microrganismi indesiderati come salmonella, E. coli, muffe, ecc.

Fisico - Corpi estranei come vetro, legno, gioielli, pietre, oggetti in metallo ecc.

Ad esempio, per la Fase 1, la prima considerazione dovrà essere sempre: "Come valuto la qualità della materia prima che mi è stata fornita?"

Deve essere specificata sia la fonte che il pericolo, ad esempio: "temperatura di spremitura troppo bassa che causa la sopravvivenza della Salmonella".

Per tutti i pericoli individuati verranno definite le relative misure. Queste saranno attuate sia attraverso la ridefinizione del programma dei prerequisiti sia mediante la definizione di misure di controllo nel manuale del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi. 6.7 Valutazione dei rischi Per tutti i pericoli individuati, il livello di rischio sarà valutato determinando la gravità dell’effetto del pericolo sulla salute e la probabilità che questo effetto si verifichi in quella fase, in caso di assenza di misura di controllo in atto (rischio assoluto). Il team HACCP confronterà i livelli di rischio calcolati con un livello di rischio predefinito per identificare i rischi significativi e quelli non rilevanti. Il livello di rischio predefinito e la sua motivazione, così come la valutazione e la determinazione dei rischi (non) rilevanti dovranno essere documentati.

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6.8 Determinazione dei punti critici di controllo (CCP) Tutti i rischi rilevanti dovranno essere valutati con un metodo strutturale per determinare se la fase del processo relativa sia fondamentale per la sicurezza dei mangimi (CCP). Questo metodo deve tener conto, almeno:

a) Della necessità di una misura di controllo specifica. b) Della possibilità di monitorare e/o controllare la fase di produzione. c) Della validità della misura di controllo per eliminare il rischio o ridurlo ad un

livello accettabile. d) Della presenza di una fase di processo successiva che eliminerà o ridurrà il

rischio ad un livello accettabile. Se un pericolo rilevante necessita di un controllo specifico e non c'è altro punto a valle del processo che possa ridurlo o eliminarlo, ci troviamo di fronte ad un punto critico di controllo (CCP). Se non si tratta di un CCP sarà sufficiente un controllo meno rigido o la corretta applicazione del programma dei prerequisiti. Esempio:

Gravità

Alta 3 4 4

Media 2 3 4

Bassa 1 2 3

Probabilità

di occorrenza

Bassa Media Alta

Per determinare i CCP presenti nel processo, ci sono due metodi di valutazione riconosciuti da applicare:

Il primo metodo si basa sulla valutazione del livello di rischio di cui sopra. Con il modello di valutazione dei rischi possono essere determinati quattro livelli di rischio. In caso di livello di rischio 1 può non essere necessaria alcuna misura. In caso di livello di rischio 2 devono essere effettuate misure periodiche. Il livello di rischio 3 richiede l'applicazione di requisiti quali ad esempio i programmi di igiene, manutenzione e taratura, procedure di acquisto, ecc. In caso di livello di rischio 4, ed in mancanza di una fase successiva in grado di eliminare il pericolo, la fase di processo in esame è un CCP e sono necessarie misure di controllo specifiche.

Il secondo metodo è facilitato dall’applicazione di un albero delle decisioni (vedi figura sotto), che indica, attraverso quattro domande, un approccio di decisione logica. Per evitare la presenza di un elevato numero di CCP non reali, l'albero decisionale deve essere applicato solo sui pericoli rilevanti, ad esempio quelli caratterizzati da livelli di rischio 3 e 4.

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Il numero totale di CCP dipenderà dai processi e dai prodotti, ma seguendo il metodo corretto sarà possibile ottenere il numero effettivo di CCP. Cercate di mantenere il numero totale al livello più basso possibile. Il monitoraggio risulterà più efficace prendendo in considerazione soltanto pochi CCP chiave piuttosto che una vasta gamma.

Dopo aver identificato la fase di processo ed il relativo pericolo, che necessita di un controllo specifico, deve essere definita la misura di controllo. Il controllo deve essere possibile, misurabile ed essere in grado di eliminare o ridurre il rischio a un livello accettabile. Se il CCP è fuori controllo va previsto un’azione correttiva immediata.

La motivazione e il risultato della determinazione del CCP devono essere documentati.

Esistono misure di controllo preventive?

In questa fase è necessario il controllo ai fini della sicurezza?

Questa fase è specificatamente progettata per eliminare o ridurre ad un livello accettabile la probabile insorgenza di un pericolo?

La contaminazione con un pericolo identificato/dei pericoli identificati può manifestarsi in eccesso rispetto ai livelli accettabili o questi possono aumentare fino a raggiungere

livelli inaccettabili?

Una fase successiva sarà in grado di eliminare il pericolo/i pericoli o ridurrà ad un livello accettabile la probabilità di insorgenza?

Modificare fase, processo o prodotto SÌ

NEIN

NO Non è un CCP Stop

NO

SÌ NO Non è un CCP Stop

PUNTO CRITICO DI CONTROLLO

SÌ NO

Non è un CCP Stop

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6.9 Limiti critici e monitoraggio Per tutti i CCP identificati devono essere definiti i limiti critici. Questi limiti devono essere validati attraverso, ad esempio, la legislazione, dati scientifici o challenge test. Fissare un valore obiettivo come media e un limite critico che servirà a distinguere l’accettabile dal non accettabile. I limiti devono rispettare tutti gli obblighi di legge, ma in assenza di limiti legali verranno prese in considerazione le ricerche proprie, analitiche e bibliografiche, nonché l'esperienza (personale o di un consulente). Tali elementi devono essere utilizzati per raggiungere il giusto equilibrio tra sicurezza e operabilità.

Una chiara distinzione verrà effettuata tra i limiti che innescano (soltanto) regolazioni di processo e i limiti critici che, se superati, richiedono azioni correttive sul prodotto. I limiti critici e la loro validazione devono essere documentati. Il monitoraggio di un CCP è una misurazione pianificata dei parametri di processo volta a stabilire se un CCP è sotto controllo. Esso deve disporre di una schedulazione, di limiti definiti come sopra, di una procedura scritta, di dipendenti responsabili con una formazione adeguata e una registrazione scritta delle misurazioni/osservazioni/risultati.

Il monitoraggio dei CCP deve essere valido per: a) Segnalare il superamento dei limiti critici. b) Dimostrare la continuità con certezza accettabile.

Se viene usato un monitoraggio indiretto o un limite qualitativo, la validazione del metodo e/o del livello di competenza dell’operatore devono essere documentate.

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6.10 Correzione Il team HACCP definirà le correzioni da applicare ai prodotti qualora venga oltrepassato un limite critico. Tale correzione dovrà essere estesa a tutti i prodotti per cui non è possibile dimostrare che sono stati processati entro i limiti critici. I rapporti di correzione dovranno riportare i valori realmente misurati, data/ora, le iniziali del dipendente coinvolto e qualsiasi correzione, compreso il volume e la destinazione finale del prodotto in questione. L’operatore documenterà una panoramica di tutti i CCP, che comprenda le misure di controllo, i limiti critici, la frequenza e il metodo di monitoraggio, le correzioni, i registri e le relative responsabilità. Questa panoramica verrà attuata nella documentazione operativa del manuale per il sistema di gestione della sicurezza dei mangimi. Esempio:

Fase Pericolo Categoria CCP Monitoraggio Limite

critico Azione correttiva

Registrazione & verifica

Cosa Come Quando Chi 4.Miscelazione

Corpi estranei nella materia prima

Fisico

(qualsiasi)

3

(terzo nel processo)

Setaccio Ispezionato per assicurarsi che sia operativo e in buone condizioni

Giornalmente

Dipart. manutenzione

Tutti i fori

< 2 mm

Il setaccio ruota a 50 rivoluzioni/minuto

Bloccare il prodotto dall’ultima ispezione effettuata con risultato a norma

Sostituire o riparare il setaccio o azzerare la sua velocità se non rientra nelle specifiche.

Numero di reclami relativi a corpi estranei nel prodotto finale

6.11 Validazione del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi Per validare il sistema HACCP l'operatore può consultare il presente Manuale, compresi i relativi documenti di riferimento del settore.

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6. 12 Verifica del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi Il team HACCP dovrà verificare il sistema di gestione della sicurezza dei mangimi almeno una volta all'anno per confermarne efficacia e validità. Tale verifica dovrà considerare in modo dimostrabile:

a) L'attuazione e l'efficacia di tutti i prerequisiti. b) L’attuazione e l'efficacia di tutte le misure di controllo. c) Tutte le deviazioni nel controllo dei CCP e le azioni correttive intraprese. d) Le notifiche interne ed esterne (reclami) relative alla sicurezza dei mangimi. e) I risultati delle analisi chimiche e microbiologiche pertinenti. f) Incidenti e richiami. g) Modifiche nei prodotti, nei processi e nella legislazione.

Tale verifica porterà a conclusioni esplicite sull'attuazione, l’efficacia e la validità del sistema di gestione della sicurezza dei mangimi. La verifica dovrà essere completamente documentata, far parte idealmente del programma di audit interno della società e essere utilizzata come input per il riesame della direzione.

Saranno necessari un certo numero di documenti come parte integrante del sistema HACCP. Un elenco minimo è qui di seguito indicato:

a) Team HACCP (membri ed esperti). a) b)I verbali delle riunioni del gruppo HACCP. b) Le specifiche del prodotto finito. c) Le specifiche delle materie prime. d) diagrammi di processo. e) I prerequisiti. f) Le tabelle di analisi dei pericoli, comprese la determinazione dei CCP e la

validazione. g) Il piano HACCP che include tutti i CCP, i limiti critici, il monitoraggio e le azioni

correttive. h) Le procedure operative definite per i CCP. i) I rapporti delle azioni correttive e i documenti ad essi associati. j) l) Le procedure di verifica e i risultati relativi a tutti i punti di cui sopra.

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7 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO Al fine di allineare il Manuale alla normativa vigente in materia di mangimi e alle varie attività a livello nazionale, industriale e/o di associazione, il presente documento tiene conto dei principi di sicurezza dei mangimi e degli alimenti nonché dei principi del sistema HACCP che sono contenuti nei diversi documenti internazionali elencati di seguito e nella normativa comunitaria, in particolare:

Il Regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (178/2002/CE)

Il Regolamento che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi (183/2005/CE)

Il Regolamento relativo ai controlli ufficiali (882/2004/CE)

Il Regolamento sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1831/2003/CE)

La Direttiva relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (2002/32/CE)

Il Regolamento sui livelli massimi di residui di antiparassitari (396/2005/CE)

Il Regolamento sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (1829/2003/CE)

Il Regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (767/2009/CE)

La Raccomandazione della Commissione sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali (2006/576/CE)

Il Codex Alimentarius, Codice di Buona Prassi in Materia di Alimentazione Animale

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8 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DEL SETTORE Un manuale di settore deve includere o fare riferimento allo sviluppo di un’analisi del rischio globale a livello di settore che si occupi di mangimi coinvolte:

- L'individuazione dei pericoli per la sicurezza dei mangimi. - La definizione di misure per controllare tali pericoli.

La responsabilità relativa all’HACCP dei singoli siti/operatori resta inalterata. I seguenti settori di di mangimi hanno sviluppato documenti di riferimento del settore che riguardano i problemi legati alla sicurezza dei mangimi: APPENDICE 3: DOCUMENTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE RELATIVO ALLA

TRASFORMAZIONE DEGLI AMIDI E DELLA FECOLA APPENDICE 4: DOCUMENTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE RELATIVO ALLA

TRASFORMAZIONE DELL’OLIO E DEI SEMI OLEOSI

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APPENDICE 1: ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI CONSULTATE L’EFIP ha contattato e ha incontrato una nutrita rappresentanza dei settori industriali legati alla produzione e al consumo di mangimi e altre parti interessate in tutta la Comunità. L'obiettivo di questi incontri era quello di invitare tutti i principali interessati, associati con l'industria alimentare dell'UE, a fornire commenti sul presente Manuale, sia prima che dopo la sua prima pubblicazione nel giugno 2009. Gli obiettivi finali di questo processo di consultazione, che è tuttora aperto e continuo, sono i seguenti:

a) Ricercare contributi, stabilire una discussione costruttiva e invitare le parti interessate a formulare osservazioni e proposte sul testo per il suo miglioramento continuo.

b) Fornire una buona conoscenza di approccio del Manuale ad altri settori. c) Raggiungere un sufficiente grado di fiducia all'interno della filiera dei mangimi e

degli alimenti, assicurando la massima cura delle aspettative di sicurezza legittime degli altri settori industriali.

d) Fornire al Manuale un approccio collaborativo e il coordinamento con le altre parti interessate.

Una menzione speciale va riservata alla partecipazione attiva di AAF e FEDIOL nell'ambito della Piattaforma EFIP, la Piattaforma Europea per gli Ingredienti dei Mangimi, della quale sono soci fondatori. L’EFIP è costituita dalle principali associazioni europee e federazioni che rappresentano i settori che forniscono mangimi al mercato dell'Unione europea, ed è una piattaforma su base volontaria avente il fine di valutare i manuali di settore, condividere esperienze, collaborare e offrire indicazioni concordate a tutti i suoi membri in merito all'attuazione del Regolamento sull'Igiene dei Mangimi e ai relativi regimi di sicurezza. Insieme, i membri dell’EFIP rappresentano la stragrande maggioranza di tutte le "materie prime" che entrano nella filiera alimentare attraverso i mangimi composti (cereali, prodotti vegetali o animali trasformati, additivi e co-prodotti provenienti dall'industria di trasformazione alimentare).

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Storia del processo di consultazione: - Ottobre 2006 Riunione EFIP- FEFAC - Dicembre 2006 Riunione EFIP- FEFAC - Gennaio 2007 Riunione del Comitato Tecnico EFIP - Gennaio 2007 Riunione Plenaria EFIP - Febbraio 2007 Riunione EFIP- FEFAC - Marzo 2007 Riunione del Comitato Tecnico EFIP - Marzo 2007 Riunione Plenaria EFIP - Maggio 2007 Riunione EFIP- FEFAC - Giugno 2007 Riunione Plenaria EFIP - Luglio 2007 Riunione Plenaria EFIP - Settembre 2007 Riunione del Comitato Tecnico EFIP - Ottobre 2007 Riunione Plenaria EFIP - Novembre 2007 Riunione Plenaria EFIP - Gennaio 2008 Riunione Plenaria EFIP - Marzo 2008 Riunione del Comitato Tecnico EFIP - Maggio 2008 Riunione Plenaria EFIP - Giugno 2008 Riunione Plenaria EFIP - Settembre 2008 Riunione del Comitato Tecnico EFIP - Settembre 2008 Riunione Plenaria EFIP - Dicembre 2008 Riunione Plenaria EFIP - Febbraio 2009 Riunione Plenaria EFIP - Marzo 2009 Riunione EFIP- FEFAC - Aprile 2009 Riunione del Comitato Tecnico EFIP - Aprile 2009 Riunione Assalzoo - Giugno 2009 Riunione Plenaria EFIP - Settembre 2009 Riunione del Comitato Tecnico EFIP - Dicembre 2009 Riunione Plenaria EFIP - Gennaio 2010 Riunione del Comitato Tecnico EFIP - Marzo 2010 Riunione del Comitato Tecnico EFIP

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EFIP

In linea con la pubblicazione del Regolamento sull'Igiene dei Mangimi (Reg. CE n. 183/2005) e in particolare gli articoli 7, 20 e 22, tutte le principali associazioni europee o federazioni che rappresentano i settori che forniscono mangimi al mercato dell'UE hanno adottato misure per garantire che tutte le loro rispettive guide di settore soddisfino gli obblighi del Reg. CE n. 183/2005, e più in generale tutti i requisiti regolamentari dei mangimi, e siano conformi con la guida Codex Alimentarius sulla corretta alimentazione animale CAC/RCP 54-2.004.

Queste associazioni o federazioni hanno formato l’EFIP, la Piattaforma Europea per gli Ingredienti dei Mangimi. L’EFIP è una piattaforma su base volontaria avente il fine di valutare i manuali di settore, condividere esperienze, collaborare e offrire indicazioni concordate a tutti i suoi membri in merito all'attuazione del Regolamento sull'Igiene dei Mangimi e ai relativi regimi di sicurezza.

Insieme, i membri della EFIP rappresentano la stragrande maggioranza di tutte le "materie prime" che entrano nella filiera alimentare attraverso i mangimi composti (cereali, prodotti vegetali o animali trasformati, additivi e coprodotti provenienti dall'industria di trasformazione alimentare), sia quelle prodotte in Europa che quelle importate da paesi terzi.

Le seguenti associazioni sono membri dell’EFIP: • AAF - Association des Amidonniers et Féculiers - European Starch Industry

Association • The Brewers of Europe • CEFS - Comité Européen des Fabricants de Sucre • CIAA - Confederation of the EU Food and Drink Industry • COCERAL - Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux,

huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures • EFPRA - European Fat Processors and Renderers Association • FAMI-QS - Feed Additive and Premixture Quality System European Association • FEDIOL - The EU Oil and Protein meal Industry • The European Flour Millers’ association

AAF L’AAF (Association des Amidonniers et Féculiers) è l'associazione di categoria che rappresenta gli interessi dell'industria europea dell'amido e della fecola sia a livello europeo che internazionale. L'industria dell’amido e della fecola è presente in 21 paesi europei e conta attualmente 24 membri e 7 membri associati. Per un elenco completo consultare il sito web della AAF: http://www.aaf-eu.org/index.php

FEDIOL

La FEDIOL è la federazione europea che rappresenta l'industria olearia dell’UE. I membri FEDIOL sono 14 associazioni nazionali di frantoi e trasformatori di olio con sede in diversi paesi dell'UE. Attraverso la sua rete di associazioni, oltre 35 aziende sono affiliate alla FEDIOL, tra cui AAK, A.D.M., CARGILL, BUNGE, IOI Loders Croklaan, Lipidos Santiga, Sovena, Thywissen, Wilmar Edible Oils, ecc. Un elenco completo delle società affiliate alle associazioni FEDIOL può essere consultato sul nostro sito web: http://www.fediol.be/4/index.php

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APPENDICE 2: ELENCO DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI

o As: Arsenico o B: Biologico o C: Chimico o Cat.: Categoria o CCP: Punto Critico di Controllo o Cd: Cadmio o UFC/g: Unità Formanti Colonie per grammo o CIP: Pulizia in Loco o DDT: Diclorodifeniltricloroetano o CE: Commissione Europea o EFIP: Piattaforma Europea per gli Ingredienti dei Mangimi o UE: Unione Europea o FEFAC: Federazione Europea dei Produttori di Mangimi Compositi o GMP: Buone Pratiche di Fabbricazione o HACCP: Analisi dei Rischi e dei Punti Critici di Controllo o HCH: Esaclorocicloesano o HCN: Cianuro di Idrogeno o Hg: Mercurio o ISO: Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni o LMR: Limite Massimo di Residui o SM: Stati Membri o F: Fisico o IPA: Idrocarburi policiclici aromatici o Pb: Piombo o PCB: Policlorobifenili o PCDD: Policloro-dibenzo-para-diossine o PCDF: Dibenzofurano policlorurato o PRP: Programma dei Prerequisiti o SLM: Sano, Leale e Mercantile o SO2: Anidride solforosa o T°C: Temperatura Gradi Celsius o TEF: Fattore di Tossicità Equivalente o OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità