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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti SMD-G-014 MANUALE DI DIRITTO UMANITARIO VOLUME II ISTRUZIONI CONCERNENTI I PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI ROMA 1991

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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti

SMD-G-014

MANUALE DI DIRITTO UMANITARIO

VOLUME II ISTRUZIONI CONCERNENTI I

PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI

ROMA 1991

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INDICE

Registrazioni delle aggiunte e varianti ................................. Pag. V Premessa ......... ...................................................................................................... » VII

PARTE PRIMA

CAPITOLO I CATTURA DI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI 3

CAPITOLO II CONCENTRAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

5

CAPITOLO III TRASFERIMENTO DEI PRIGIONIERI 9

CAPITOLO IV SORVEGLIANZA E SCORTA ALLE COLONNE ED AI CONVOGLI DI PRIGIONIERI 12

CAPITOLO V INTERROGATORIO DEI PRIGIONIERI E DEI DISERTORI 14

CAPITOLO VI VIGILANZA SANITARIA DEI P.G. 15

CAPITOLO VII PRIGIONIERI FERITI ED AMMALATI 18

CAPITOLO VIlI PRIGIONIERI DI GUERRA GRAVEMENTE FERITI GRAVEMENTE AMMALATI 20

CAPITOLO IX DISERTORI NEMICI 22

CAPITOLO X MATERIALI, CARTE, DOCUMENTI, ECC. SEQUESTRATI AL NEMICO ED APPARTENENTI AI PRIGIONIERI 23

CAPITOLO XI SCHEDE PERSONALI – ELENCHI – DATI STATISTICI 24

PARTE SECONDA

CAPITOLO XII TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI (ASSEGNI) 29

CAPITOLO XIII SERVIZIO POSTALE 32

CAPITOLO XIV CURE RELIGIOSE E INTELLETTUALI. ATTI DI PROCURA, ECC. 36

CAPITOLO XV IMPIEGO DELLA MANO D’OPERA DEI PRIGIONIERI 38

PARTE TERZA

CAPITOLO XVI COSTITUZIONI E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI PER PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI 43

CAPITOLO XVII TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI 47

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ALLEGATI ALLEGATO A — Elenco nominativo dei prigionieri di guerra . pag. 51 ALLEGATO B — Scheda personale per prigionieri di guerra » 52 ALLEGATO C — Cartellino per prigionieri, materiali e documenti » 55

ALLEGATO D — Rapporto situazione dei prigionieri e dei disertori » 56 ALLEGATO E — Situazione numerica dei posti disponibili » 57 ALLEGATO F — Buoni fiduciari ........................................... » 58 ALLEGATO G — Cartolina postale per prigionieri di guerra .... » 59

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PREMESSA

La III Convenzione di GINEVRA del 12 agosto 1949 (vds. Volume III) cui si riferisce la presente pubblicazione, è impegnativa per l'ITALIA e per tutte le Nazioni che l'hanno firmata e ratificata. Essa costituisce la base di tutto quanto concerne l'argomento e deve quindi essere a completa conoscenza degli esecutori. Nel caso che le Alte Parti Contraenti, valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della Convenzione predetta, concludessero convenzioni speciali su qualunque questione relativa ai prigionieri di guerra, esse saranno oggetto di particolari comunicazioni ai Comandi ed Enti interessati. Le presenti norme relative al trattamento dei prigionieri di guerra sono valide, con gli adattamenti organizzativi dovuti alla peculiarietà della situazione, anche in caso di impiego delle Forze Armate in compiti di sicurezza internazionale.

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CAPITOLO I CATTURA DI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI

Prigionieri di guerra 1. Sono prigionieri di guerra (P.G.) i legittimi belligeranti, caduti in potere delle Forze Armate dello Stato. Possono essere dichiarati prigionieri di guerra, se cadono in potere delle predette Forze Armate, il Capo dello Stato nemico, le personalità politiche e gli alti funzionari civili dello Stato stesso. I prigionieri di guerra sono in potere dello Stato Italiano e non degli individui, dei reparti o dei corpi che li hanno catturati. Ha diritto allo Statuto ed al trattamento di prigioniero di guerra il personale indicato nell'art. 4 della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, il cui testo è riportato nel Volume III della presente collana.

La situazione descritta al para. 3 dell'ari. 44 dei protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, riportato al Volume III può sussistere solo in territorio occupato dalle Forze Armate italiane. Il personale nemico catturato con le armi in pugno che non rientri nelle categorie dei belligeranti legittimi indicate nell'art. 4 della summenzionata convenzione, deve essere trattato dalle unità catturanti come prigioniero di guerra.

Tuttavia esso deve essere custodito e sgomberato a parte, accompagnato da un rapporto di cattura, da redigersi a cura del reparto che lo ha catturato. Tale rapporto deve essere dettagliato il più possibile ed idoneo a mettere il giudice militare nazionale in condizione di attribuire al personale catturato lo statuto che gli compete.

La cattura di prigionieri di guerra

2. Può avvenire in Zona di Combattimento o in Zona Territoriale. I prigionieri di guerra devono essere trattati in ogni caso con umanità.

Eventuali disertori e rinnegati nemici che si presentassero, devono essere custoditi e sgomberati separatamente dagli altri prigionieri, non solo per il loro alto interesse dal punto di vista informativo, ma anche per sottrarli a possibili violenze da parte dei loro compatrioti.

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Cattura in zona di combattimento 3. Dai reparti che hanno proceduto alla cattura i prigionieri, immediatamente disarmati, vengono avviati, sotto scorta e quanto più rapidamente possibile, ai punti di raccolta di gruppo tattico o di Brigata e da questi alle zone di transito di Corpo d'Armata e quindi ai campi per prigionieri di guerra di Scacchiere.

Le disposizioni per i feriti sono indicate al para. 51 e seguenti.

Cattura in zona territoriale 4. Dai reparti delle varie Forze Armate, dalle Stazioni CC o dalle Forze di Polizia che hanno proceduto alla cattura, i prigionieri (naufraghi, equipaggi di aerei abbattuti o costretti a prendere terra, disertori comunque pervenuti) vengono custoditi in appositi locali fino a quando potranno essere avviati, sotto scorta, ai punti di raccolta territoriali.

Sgombero successivo dei P.G. 5. Successivamente, dai campi per P.G. di Scacchiere e dai punti di raccolta territoriali, i prigionieri vengono trasferiti ai campi per prigionieri di guerra territoriali secondo gli ordini impartiti, di volta in volta, da SME-ISPELOG. I prigionieri di guerra vengono presi in semplice sussistenza dal corpo o reparto che li cattura o presso cui sostano temporaneamente; sono, invece, considerati effettivi al campo per P.G. territoriale presso il quale vengono definitivamente assegnati.

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CAPITOLO II

CONCENTRAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Punti di raccolta

6. I punti di raccolta per P.G. possono essere costituiti a qualunque livello di Comando, dal gruppo tattico alla Grande Unità elementare. A livello Grande Unità essi sono di costituzione normale mentre a livello inferiore essi sono di costituzione eventuale. I prigionieri, appena catturati, devono: — essere immediatamente disarmati e privati di ogni documento o materiale

militare di interesse ad eccezione degli abiti e dei materiali protettivi indicati all'articolo 18 della Convenzione di Ginevra;

— essere separati, per quanto possibile, per grado, arma, sesso, nazionalità, in particolare qualora si tratti di disertori o personale preposto all'indottrinamento politico;

— essere sottoposti, compatibilmente con le possibilità del reparto, a un primo interrogatorio sommario al fine di acquisire informazioni di valore tattico locale immediato;

— essere trattati con la dovuta correttezza e fermezza militare senza permettere che parlino fra di loro o che fraternizzino onde evitare di pregiudicare il futuro interrogatorio;

— essere avviati al più presto possibile, sotto stretta vigilanza (normalmente i tentativi di fuga dei prigionieri avvengono immediatamente dopo la cattura quando la situazione è ancora molto fluida) al più vicino punto di raccolta, o recinto per P.G., assieme alle armi ed ai materiali catturati per l'esame preliminare, sui quali è stato affisso il cartellino standardizzato (Ali. C).

Il punto raccolta di gruppo tattico, qualora costituito, è composto da personale tratto dalla Compagnia Comando e Servizi e dai complessi arretrati o in riserva. Il punto, di norma unico, è dislocato nella Zona dei Servizi di gruppo tattico, quanto più lontano possibile dalla linea di contatto ed in località protetta all'offesa nemica. La movimentazione dei prigionieri di guerra avviene sia sfruttando i mezzi adibiti all'alimentazione logistica del gruppo tattico e dei complessi minori avanzati sia a piedi costituendo idonei drappelli.

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Il punto di raccolta di Grande Unità elementare è di costituzione normale. È ubicato nell'area di schieramento del Centro Logistico della Grande Unità ed in esso vengono svolte tutte le operazioni preliminari relative alla documentazione dei P.G. ed al loro interrogatorio, i punti raccolta di Grande Unità provvedono a: — separare, qualora ulteriormente necessario, per esigenze di interrogatorio, i P.G.

fatti affluire dai punti di raccolta di gruppo tattico secondo il rango, grado, arma, sesso, nazionalità, disertori, civili e personale addetto all'indottrinamento politico, senza violare le disposizioni contenute nell'articolo 16 della III Convenzione di Ginevra. |

— inviare con tempestività i P.G. appartenenti alle Forze Navali e/o Aeree nella più vicina unità di interrogatorio ove sia inserito personale all'uopo preposto della Marina e/o dell'Aeronautica;

— rendere edotti i P.G. dei diritti loro concessi dalla Convenzione di Ginevra - Parte V;

— compilare la scheda personale (AU. B) in lingua italiana ed in una delle lingue NATO;

— scortare i P.G. sino alla più vicina zona di transito.

Zone di transito 7. Sono costituite di norma a livello di Corpo d'Armata o superiore con l'indispensabile personale - compresi Carabinieri - da trarsi da reparti non impegnati. Sono dislocate, di massima, nell'ambito dei Centri Logistici utilizzando anche infrastrutture protette, per quanto possibile, dall'offesa nemica. Qualora la Grande Unità elementare agisca in modo autonomo il punto di raccolta di Grande Unità svolge anche le funzioni di zona di transito. In tali zone di transito si provvede a: — far sostare temporaneamente i prigionieri assicurando loro vettovagliamento e

ricovero; — interrogare eventualmente i P.G. O);

(1) Vedasi STANAG 2033 "Interrogatorio dei prigionieri di guerra (P.G.)" e 2044 " Procedure per la deten-zione dei prigionieri di guerra".

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— riempire il questionario (scheda personale) nelle parti d'interesse; — comunicare al Comando Superiore il numero complessivo dei prigionieri,

distinto in Ufficiali, Sottufficiali e Truppa che vengono avviati ai campi per P.G. di Scacchiere o della Zona di Combattimento;

— far accompagnare, sotto scorta, ai campi per P.G. di Scacchiere i P.G. designati dal Comando Superiore.

Campi per P.G. di scacchiere

8. Sono costituiti a cura del Comando Logistico di Scacchiere tenendo conto delle esigenze operative globali. Sono dislocati verso il margine posteriore della Zona di Combattimento ed in località tali da non disturbare i normali traffici logistici. I prigionieri sono normalmente accantonati o, eventualmente, accampati. La sorveglianza è affidata ad appositi reparti di vigilanza integrati da Carabinieri. I Comandi dei campi per P.G. di Scacchiere provvedono a: — segnalare, subito dopo la cattura e telegraficamente, tramite Comando di

Scacchiere, allo SME(1) il numero, distinto per gradi, dei prigionieri nemici catturati dai reparti dipendenti;

— assicurare la bonifica sanitaria dei prigionieri affluiti ai campi; — riempire, per ciascun prigioniero, nelle parti d'interesse, la "scheda personale"

(2); — effettuare l'interrogatorio vero e proprio dei P.G. ed esaminare i documenti loro

sequestrati (2) (3); — alloggiare i P.G. secondo le norme previste; — trasmettere, appena possibile, tramite Comando di Scacchiere, allo SME, un

elenco nominativo, in triplice copia, di tutti i prigionieri giunti al campo, compilato secondo il tracciato di cui all'Allegato A;

— far scortare i prigionieri fino ai campì per P.G. territoriali quando e come prescritto, di volta in volta, dallo SME - 1SPELOG.

(1) La custodia per conto dello Stato italiano dei prigionieri di guerra è compito tradizionalmente affidato, nell'ambito delle Forze Armate, allo Stato Maggiore dell'Esercito. (2) Vds. STANAG 2033 "Interrogatorio dei prigionieri di guerra (P.G.)" e 2044 "Procedure per la detenzio-ne dei prigionieri di guerra". ….. (3) Vds. STANAG 2084 "Trattamento e sfruttamento dei materiali e documenti nemici catturati".

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9. I Comandi o reparti che, in Zona Territoriale, hanno proceduto alla cattura di P.G. provvedono a: — disarmarli e perquisirli; — notificare immediatamente l'avvenuta cattura al competente Comando

Territoriale, per la successiva immediata comunicazione allo SME, segnalando il grado ed il nome dei prigionieri e se incolumi o feriti;

— compilare il cartellino standardizzato per prigionieri (Ali. C) da apporre sugli abiti del personale catturato e/o sui materiali e documenti a loro sequestrati (O;

— custodire i P.G. - sotto sicura vigilanza - in appositi locali. Ufficiali separati dai Sottufficiali e Truppa, in attesa di conoscere la località, stabilita dal Comando Territoriale, come punto di raccolta territoriale.

Punti di raccolta territoriali 10. I Comandi Territoriali, informati dell'esistenza, nel loro territorio, di P.G. nemici (se appartenenti alla Marina o alla Aeronautica degli Stati nemici, dopo presi diretti accordi rispettivamente con il più vicino Comando della Marina o dell'Aeronautica, ai quali compete il loro interrogatorio) designano i punti di raccolta territoriali, ai quali debbono essere fatti affluire i P.G.. I Comandi presso i quali sono costituiti dei punti di raccolta territoriali si comporteranno analogamente a quanto detto nel precedente n. 7. Per l'interrogatorio dei P.G. e l'esame dei documenti, eventualmente agli stessi sequestrati, potranno provvedere i Comandi Operativi Territoriali e il Comando di Regione Militare, con l'eventuale supporto delle unità mobili di interrogatorio (UMI). Qualora il numero dei prigionieri sia limitato soltanto ad alcuni individui, possono essere designati come punti di raccolta territoriali gli stessi comandi o reparti che hanno proceduto alla cattura dei prigionieri.

(1) Vedasi STANAG 2033 "Interrogatorio dei prigionieri di guerra (P.G.)" e 2044 " Procedure per la detenzione dei prigionieri di guerra".

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CAPITOLO III

TRASFERIMENTO DEI PRIGIONIERI

Generalità

11. Il trasferimento dei prigionieri verso la Zona Territoriale è affidato al Comando Logistico di Scacchiere nella Zona di Combattimento ed alla Direzione Superiore dei Trasporti, nella Zona Territoriale e per i trasferimenti per via ferroviaria, aerea o marittima.

12. Di massima i trasferimenti hanno luogo: — nella Zona di Combattimento di norma per via ordinaria, utilizzando i mezzi

impiegati per i rifornimenti logistici. Eventuali trasferimenti a piedi devono essere effettuati con tappe che, normalmente, non devono superare i 20 Km giornalieri;

— nella Zona Territoriale, di norma a mezzo ferrovia, nave o aereo. 13. I prigionieri sono autorizzati a portare con loro gli effetti personali, valori, denaro, corrispondenza e pacchi di loro proprietà.

Movimenti dei prigionieri in zona di combattimento 14. Il Comando di Scacchiere, non appena ricevuta la situazione dei prigionieri di guerra, da disposizioni ai comandi di G.U. interessati, per l'affluenza dei vari nuclei di prigionieri ai campi per P.G. di Scacchiere. Successivamente (dopo trascorso il periodo di osservazione) sulla base delle comunicazioni dello SME circa i campi per P.G. territoriali sui quali avviare, in via definitiva, i prigionieri, il Comando di Scacchiere richiederà i necessari mezzi di trasporto specificando la nazionalità e il numero dei prigionieri, distinto in Ufficiali, Sottufficiali e Truppa, e le stazioni di carico e di scarico.

Movimenti di prigionieri in zona territoriale 15. I movimenti dei prigionieri dalla Zona di Combattimento (campi per P.G. di Scacchiere o dai punti di raccolta territoriali, ai campi per P.G. territoriali e da questi ad altre località del territorio stesso, sono disposti dallo SME-ISPELOG sulla base delle richieste che, di volta in volta, riceve dai Comandi Territoriali, nonché dal Comando di Scacchiere.

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16. I trasferimenti dei prigionieri di guerra da un campo all'altro oltre che per esigenze di servizio o ragioni disciplinari, possono aver luogo anche su domanda degli interessati e per i seguenti motivi: — di salute, comprovata da certificato medico; — di parentela (padre e figlio, fratello, zio e nipote, suocero e genero) con i

prigionieri presenti presso altri campi; — di opportunità, quando cioè il prigioniero chieda il trasferimento in seguito a

gravi ed accertati attriti coi compagni di prigionia. 17. Prima di ogni trasferimento ad altre località della Zona Territoriale i prigionieri debbono essere preavvisati ufficialmente della loro nuova destinazione. 18. Dei trasporti suddetti per conto dello SME è incaricata la Direzione Superiore dei Trasporti che, a mezzo di ordine di movimento, da comunicazione: — SME-ISPELOG; — al Comando di Scacchiere ed ai Comandi Territoriali nel cui territorio di

giurisdizione sono situati i campi per P.G. interessati nel trasporto; — ai Comandi Militari di Stazione interessati;

e per conoscenza: — ai Comandi dei campi per P.G. territoriali ai quali i prigionieri sono destinati; — ai Comandi Militari Provinciali nel cui territorio di giurisdizione hanno sede i

campi medesimi. 19. I trasporti per ferrovia debbono essere, possibilmente, predisposti in modo da non doverli interrompere per pernottamento o lunghe soste. 20. L'Ente che ha richiesto il trasporto deve rilasciare, all'atto della sua effettuazione, al comandante della scorta: — il ruolino di marcia, in duplice copia, di cui una deve essere restituita, per

ricevuta, dal comando del campo di affluenza dei prigionieri; — le schede personali relative ai prigionieri che vengono trasferiti. 21. L'internamento dei prigionieri di guerra in Zona Territoriale è effettuato, di norma, con treni appositi e con carrozze o scompartimenti riservati. Gli Ufficiali viaggiano separati dalla truppa.

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Vettovagliamento 22. Ai prigionieri di guerra in viaggio sono distribuiti i viveri previsti per ogni giornata di viaggio per i militari nazionali.

Gli ordini di movimento, compilati dalla Direzione Superiore dei Trasporti, debbono indicare i Comandi Militari di Stazione incaricati, viaggio durante, della eventuale ulteriore distribuzione di viveri.

23. Di massima, i prigionieri debbono essere soddisfatti, a tutto il giorno di arrivo nella nuova destinazione, a cura del campo per P.G. o del punto di raccolta territoriale di partenza.

Nelle eventuali lunghe soste - specie durante la stagione invernale - possono essere distribuiti, in deroga a quanto disposto al para, precedente, ranci caldi, adibendo al servizio di cucina, se del caso, prigionieri idonei allo scopo.

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CAPITOLO IV SORVEGLIANZA E SCORTA ALLE COLONNE ED

AI CONVOGLI DI PRIGIONIERI

In movimento per via ordinaria o per ferrovia

24. Fino ai punti di raccolta di Grande Unità elementare provvedono, di loro iniziativa, impiegandovi forza adeguata a fini di scorta, i Comandanti dei gruppi tattici che hanno catturato i prigionieri. Dai punti di raccolta di Grande Unità alle zone di transito di Corpo d'Armata provvedono i comandi di G.U. evacuando i prigionieri, normalmente, utilizzando i mezzi di trasporto che servono per l'alimentazione logistica.

25. Dalle zone di transito di C. A. ai campi per P.G. di Scacchiere, provvedono i comandi di C. A. in relazione agli ordini impartiti, di volta in volta, dal Comando Logistico di Scacchiere.

26. Dai campi per P.G. di Scacchiere a quelli in Zona Territoriale, o ai porti d'imbarco, provvede il Comando dello Scacchiere impiegando scorte dì forza adeguata fornite da reparti presidiari con il concorso, se necessario, dell'Arma.dei Carabinieri.

27. I Comandi Militari Provinciali, nel cui territorio ha termine il servizio di scorta ai drappelli di prigionieri di guerra, debbono provvedere perché la scorta stessa venga fatta rientrare, al più presto, al reparto di provenienza.

Per mare

28. Nei trasporti di prigionieri per mare, le scorte, dalla località d’imbarco fino a destinazione, sono fornite a cura dei Comandi nella cui giurisdizione si trovano i porti d'imbarco.

29. Dette autorità, pertanto, debbono ricevere in tempo dalla Direzione Superiore, dei Trasporti:

— l'ordine di movimento che predispone il trasporto dei prigionieri via mare;

— la comunicazione relativa alla forza e composizione della scorta da fornire.

30. La stessa Direzione Superiore dei Trasporti provvede, poi, per il ritorno al porto d'imbarco della scorta di cui al numero precedente.

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Forza delle scorte

31. 1 Ufficiale ed 1 Sottufficiale ogni 200 prigionieri; truppa: lOVo, fino a 200 prigionieri, 5%, oltre i 200 prigionieri. Quando i prigionieri siano in numero esiguo la scorta può essere costituita esclusivamente di Carabinieri.

Norme per i comandanti delle scorte 32. Prima di iniziare il servizio di scorta il Comandante di essa deve ritirare, dall'ente che ha predisposto il movimento, i ruolini di marcia, in duplice copia, e le schede personali relative ai prigionieri da scortare. 33. Durante il trasferimento il Comandante della scorta deve tener presente che: — sempre ed in qualunque contingenza nessuno, all'infuori del personale di scorta,

può avvicinare comunque i prigionieri od entrare in comunicazione con essi; — durante le soste, i prigionieri non debbono abbandonare per alcun motivo la

colonna di cui fanno parte o il treno sul quale viaggiano. Nelle stazioni possono essere autorizzati, rimanendo sui treni ad acquistare generi alimentari solo dai venditori che smerciano commestibili per conto dei ristoranti;

— nel caso di necessità di manovra, cambio di treno, coincidenze ecc., che obblighino i prigionieri a scendere dal treno sul quale viaggiano, essi nell'attesa, debbono essere ricoverati e custoditi in locali chiusi e fuori del contatto col pubblico.

34. Il Servizio di vigilanza nella stazione di arrivo ed il trasferimento dalla stazione stessa al campo per P.G. territoriale, sono regolati dal Comando Militare Provinciale competente. 35. Il Comando del campo ricevente deve far trovare nella stazione di arrivo personale idoneo per la guida dei drappelli dalla stazione stessa al campo.

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CAPITOLO V

INTERROGATORIO DEI PRIGIONIERI E DEI DISERTORI

36. L'interrogatorio dei prigionieri e dei disertori e l'esame dei documenti ad essi sequestrati, debbono svolgersi secondo le disposizioni contenute: — nello STANAG 2033: "Interrogatorio dei prigionieri di guerra (P.G.)"; — nello STANAG 2084: "Trattamento e sfruttamento dei materiali e dei

documenti nemici catturati".

37. Nessuna coercizione può essere esercitata sui prigionieri per ottenere informazioni relative alla situazione del loro esercito e del loro paese. I prigionieri che si rifiutassero di rispondere non debbono essere ne minacciati, ne insultati, ne esposti a molestie o svantaggi di qualsiasi specie.

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CAPITOLO VI

VIGILANZA SANITARIA DEI P.G.

38. I prigionieri di guerra debbono essere considerati dal punto di vista sanitario come provenienti da zona sospetta. Pertanto, subito dopo loro cattura, debbono essere avviati, al più presto, ai campi per P.G. di Scacchiere, evitando, per quanto possibile, i contatti con truppe nazionali o alleate. 39. I campi per P.G. di Scacchiere debbono essere organizzati come campi contumaciali ed i prigionieri debbono, in essi, essere sottoposti ad un periodo di osservazione corrispondente alla durata di incubazione della forma epidemica sospettata o in atto. 40. Tale periodo di osservazione - determinato di volta in volta dai competenti organi sanitari e comunque non inferiore a 15 giorni - deve essere trascorso per intero nei campi per P.G. di Scacchiere, a meno che la situazione militare in atto non consigli diversamente. In quest'ultimo caso il Comando Logistico di Scacchiere competente chiederà allo SME tempestive disposizioni. 41. All'atto della partenza di convogli di prigionieri per campi per P.G. territoriali il dirigente il servizio sanitario del campo per P.G. di Scacchiere rilascerà una dichiarazione da apporre sul ruolino di marcia da cui risulti che non sono in atto forme epidemiche tra i prigionieri trasferiti. 42. I campi per P.G. di Scacchiere debbono comprendere due sezioni: una di ricezione, con stazione di bonifica, ed una per prigionieri bonificati. È opportuno, inoltre, che ogni campo disponga di più settori di isolamento, di un adeguato servizio d'infermeria, di una conveniente sistemazione delle cucine, del servizio idrico e dei servizi igienici. 43. Il dirigente il servizio sanitario del campo fissa le disposizioni di dettaglio per la bonifica della persona e per la disinfezione degli indumenti dei prigionieri. A tale scopo ogni campo deve disporre di un'adeguata dotazione di oggetti di corredo da fare indossare ai prigionieri nell'attesa che siano bonificati e sterilizzati quelli loro appartenenti.

- 15 - 44. Tutto il personale di sanità addetto al campo deve adottare per sé stesso le medesime cautele adottate per i prigionieri affidati alle sue cure. Deve essere evitato ogni contatto tra la truppa di guardia al campo ed i prigionieri. 45. Gli ufficiali medici addetti ai campi cercheranno di avere dagli stessi prigionieri informazioni sulla loro provenienza e sugli eventuali rapporti con malati contagiosi. Così facendo, i sanitari possono essere in grado di isolare, in ambienti separati, prigionieri presumibilmente contagiati dalle medesime forme infettive e determinare la necessaria e speciale profilassi. 46. Durante la permanenza nei campi per P.G. di Scacchiere tutti i prigionieri debbono essere sottoposti ai vari accertamenti clinici e di laboratorio che si rendessero necessari. I prigionieri riconosciuti portatori di agenti patogeni o affetti da malattie contagiose, debbono essere immediatamente isolati, in appositi locali o tende del campo per essere bonificati, oppure al più presto, inviati negli ospedali per infettivi. Anche i gruppi di prigionieri che abbiano avuto contatto con i predetti infermi e portatori devono essere subito isolati, ma separatamente dai malati e dai portatori. 47. Perché questo complesso di provvedimenti riesca di facile e rapida esecuzione, il Comando dei Servizi Sanitari di Scacchiere deve prestabilire per ogni campo per P.G. di Scacchiere: — un servizio sanitario in relazione alla forza che si prevede per ciascun campo

(ufficiali medici e personale di sanità pratico del servizio). È normale avvalersi a tal fine anche di personale sanitario del nemico, secondo quanto disposto dall'ari. 33 della III Convenzione di Ginevra;

— un laboratorio di analisi chimiche e batteriologiche, incaricato delle ricerche di gabinetto;

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— gli ospedali specializzati sui quali sgomberare gli eventuali infermi affetti da malattie contagiose.

Inoltre, la stessa Direzione di Sanità di Scacchiere, deve designare gli ospedali sui quali sgomberare i feriti o gli ammalati comuni da tenere in osservazione contumaciale per il necessario periodo di tempo e secondo le norme previste per il personale nazionale. 48. Il dirigente il servizio sanitario del campo per P.G. di Scacchiere sorveglia con ogni cura tutti i servizi igienico-sanitari del campo stesso. 49. Analogamente debbono regolarsi i comandi dei punti di raccolta territoriali per i P.G. catturati in Zona Territoriale. 50. Nei campi per P.G. territoriali il servizio sanitario deve svolgersi analogamente a quanto è previsto per i reparti nazionali.

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CAPITOLO VII

PRIGIONIERI FERITI ED AMMALATI

51. I feriti, appartenenti all'esercito nemico, che siano stati catturati, debbono essere assistiti come se fossero feriti nazionali. Per l'assistenza sanitaria e religiosa, per l'igiene e per le cure mediche dei P.G. nemici è normale avvalersi di personale sanitario e religioso catturato e trattenuto allo scopo, secondo le norme indicate dell'articolo 33 della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. I feriti leggeri - dopo medicati - seguono la sorte dei prigionieri catturati illesi; i feriti ed ammalati trasportabili, invece, debbono essere sgomberati sugli ospedali designati in precedenza del Comando dei Servizi Salutari dello Scacchiere. 52. Non appena i prigionieri ricoverati presso le formazioni sanitarie siano in grado di viaggiare, comunque però dopo trascorso il periodo contumaciale, vengono sgomberati, a cura del Comando Logistico dello Scacchiere: — quelli completamente guariti, sui campi per P.G. territoriali designati dallo SME; — quelli ancora abbisognevoli di cure, sugli ospedali militari territoriali designati

dallo SME. 53. I prigionieri feriti ed ammalati comunque ricoverati nei luoghi di cura debbono essere curati, se possibile, in appositi locali isolati. Nei loro riguardi i direttori degli stabilimenti sanitari esercitano le attribuzioni dei Comandanti di Campo per P.G.. 54. Gli ospedali da campo, gli stabilimenti sanitari dislocati in Zona di Combattimento e gli stabilimenti sanitari territoriali non appena ricoverano prigionieri nemici ne danno comunicazione - indicandone il numero, distinti per grado - al Comando della G.U. o al Comando Territoriale da cui dipendono, per la successiva comunicazione allo SME.

Trasmettono poi, al più presto, per via gerarchica, allo SME l'elenco nominativo, in triplice copia, di cui all'Allegato A.

Quindi i detti stabilimenti sanitari: — compilano la scheda personale per prigionieri; — trasmettono, successivamente, le varianti interessanti i prigionieri ricoverati.

55. Le unità sanitarie di campagna che ricoverano prigionieri di guerra li prendono in semplice sussistenza e assicurano ad essi trattamento di vitto e di alloggio previsti per i pari grado dell'esercito nazionale.

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CAPITOLO VIII

PRIGIONIERI DI GUERRA GRAVEMENTE FERITI E

GRAVEMENTE AMMALATI

56. Per i prigionieri di guerra gravemente feriti e gravemente ammalati potranno essere applicate le disposizioni previste dal titolo IV, Sez. I, della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, in base all'accordo tipo in Allegato I alla Convenzione predetta o altro accordo che venga stabilito tra le potenze belligeranti. 57. I prigionieri che si trovano nelle condizioni volute per il rimpatrio diretto o per l'ospedalizzazione in paese neutrale e che siano in grado di viaggiare, debbono essere concentrati negli ospedali designati tempestivamente dallo SME distintamente: — per quelli provenienti direttamente dalla Zona di Combattimento (dopo s'intende

la prescritta contumacia); — per quelli provenienti dai campi per P.G. territoriali. In tal modo nei campi per P.G. o negli ospedali debbono rimanere soltanto quei prigionieri che siano intrasportabili.

58. Il Comando Logistico di Scacchiere (per i prigionieri gravemente feriti o gravemente ammalati da sgomberare dalla Zona di Combattimento) ed i Comandi Territoriali (per quelli da sgomberare direttamente dagli ospedali o dai campi per P.G. territoriali) richiedono i mezzi di trasporto alla Direzione Superiore dei Trasporti indicando: numero degli sgomberando natura delle lesioni o delle malattie, entità della scorta.

59. Il viaggio dei prigionieri di cui trattasi deve essere compiuto in scompartimenti ferroviari riservati o con treni ospedale, a seconda della durata del viaggio e delle condizioni sanitarie in cui i prigionieri stessi si trovano.

La scorta viaggia nel medesimo scompartimento dei prigionieri; essa è costituita, in genere, da militari del servizio sanitario, nel numero ritenuto indispensabile per essere in aiuto, se necessario, e nello stesso tempo vigilare, tutti i prigionieri viaggianti.

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Il Comandante della scorta deve essere munito del ruolino di marcia dal quale, tra l'altro, devono risultare tutte le indicazioni desunte dalle rispettive schede personali per accertare l'identità dei singoli prigionieri, la natura delle lesioni o delle malattie che ne autorizzano il rimpatrio diretto o l'ospedalizza-zione in paese neutrale. 60. L'invio negli ospedali di cui al n. 59 deve essere segnalato tempestivamente e direttamente, alla Direzione Generale della Sanità Militare e, per conoscenza, allo SME - ISPELOG. La Direzione Generale suddetta, in seguito a diretti accordi presi di volta in volta con la Croce Rossa Italiana, cede a questa l'organizzazione dell'ulteriore viaggio di rimpatrio dei prigionieri di cui trattasi, dandone notizia allo SME - ISPELOG.

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CAPITOLO IX

DISERTORI NEMICI

61. La raccolta ed il concentramento dei disertori si effettuano in modo analogo alla raccolta ed al concentramento dei prigionieri di guerra, tenendo presente che i disertori debbono essere: — separati dai prigionieri di guerra e tenuti lontani dalle località di concentramento

di questi ultimi; — trattati come prigionieri di guerra; — consegnati, dopo l'interrogatorio d'uso, ai Carabinieri per essere condotti nelle

località designate dai Comandi di G.U.; — sottoposti alle misure sanitarie di isolamento e di bonifica prescritte per i

prigionieri di guerra. 62. Per il concentramento dei disertori in Zona Territoriale lo SME, in relazione al loro numero ed alla situazione politico-militare del momento, impartisce tempestive disposizioni.

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CAPITOLO X

MATERIALI, CARTE, DOCUMENTI, ECC. SEQUESTRATI AL

NEMICO ED APPARTENENTI AI PRIGIONIERI

63. I Comandi dei reparti a cui i prigionieri si sono arresi debbono provvedere a: — ritirare le armi, le munizioni, i quadrupedi, i materiali ed i mezzi d'uso militare

che portassero seco e curarne l'affluenza presso il centro di raccolta più vicino. Nel caso di affluenza di numerosi prigionieri e quindi di raccolta di rilevanti quantità di materiali, i Comandi di cui sopra costituiscono essi stessi dei centri di raccolta segnalando, al più presto, ai Comandi superiori, perché ne sia informato il Comando Logistico di Scacchiere, le località prescelte, la quantità approssimativa e le specie dei materiali raccolti;

— sequestrare le carte ed i documenti che - in seguito a perquisizione - siano stati trovati in possesso dei prigionieri. Tale operazione, da farsi sempre sotto la sorveglianza di un Ufficiale, ed il successivo invio dei documenti ai Comandi interessati, debbono svolgersi secondo le modalità indicate dallo STANAG 2084;

— compilare, non appena possibile, la parte inferiore (C) del cartellino per prigionieri, materiali e documenti, e fissarla ai materiali stessi.

64. I Comandi di Grande Unità sulla base delle segnalazioni di cui al precedente paragrafo, provvedono, coi mezzi a loro disposizione, a far trasportare se del caso e non appena possibile, i materiali di cui trattasi, nei previsti centri di raccolta. 65. Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso strettamente personale, i documenti, i distintivi di grado, le decorazioni e gli oggetti di valore di proprietà personale, non possono essere tolti ai prigionieri. Così pure debbono restare in loro possesso l'elmetto e la maschera NBC che avessero seco. 66. Analogamente debbono regolarsi i Comandi Territoriali nel caso di cattura di P.G. in Zona Territoriale: tutti i materiali sequestrati ai P.G. vengono subito inviati, sotto scorta, all'ente che - a richiesta del Comando Territoriale interessato - sarà, di volta in volta, indicato dagli organi centrali competenti.

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CAPITOLO XI

SCHEDE PERSONALI - ELENCHI - DATI STATISTICI

67. I campi per P.G. di Scacchiere, i punti di raccolta territoriali e gli stabilimenti sanitari (mobilitati o in Zona Territoriale) che ricevano nuovi prigionieri, provenienti direttamente dalla Zona di Combattimento o catturati in Zona Territoriale, debbono al più presto, compilare i seguenti documenti: — un elenco nominativo, in triplice copia, di tutti i prigionieri giunti, compilato

secondo il tracciato di cui all'Ali. A; — una scheda personale, in duplice originale, per ogni prigioniero (vedi Ali. B). 68. Gli elenchi debbono essere inviati al più presto allo SME, che costituirà nel proprio ambito l'Ufficio Nazionale di Informazioni sui P.G. previsto dall'articolo 122 della III Convenzione di Ginevra (*). Lo SME provvedere ad inviare copia degli elenchi al Ministero della Difesa, alla Croce Rossa Italiana ed all'Agenzia Centrale di Informazioni per P.G. prevista dagli artt. 123 e 124 della III Convenzione di Ginevra che sarà costituita in caso di conflitto a cura del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Schede personali per i P.G. - Istruzioni per la compilazione 69. La I^ e la 3^ parte della scheda personale per i prigionieri di guerra sono compilate in duplice esemplare, un originale su carta bianca ed una copia su carta verde. Quest'ultima viene compilata normalmente in uno con l'originale, con l'uso di carta carbone. Le schede personali sono compilate possibilmente a macchina, oppure a mano in lettere maiuscole. Tutte le schede in carta verde debbono essere inoltrate all'Ufficio Informazioni per i prigionieri di guerra (2).

(1) Tale Ufficio Nazionale di Informazioni sui prigionieri di guerra potrebbe anche essere costituito per delega ministeriale presso DIFESAN o essere distaccato presso la Croce Rossa Italiana. (2) All'Ufficio Nazionale di Informazioni sui prigionieri di guerra competerà non solo l'informazione dell'Agenzia Centrale di informazioni per P.G. del CICR, prevista dagli artt. 123 e 124 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, ma anche l'informazione dell'Agenzia Centrale di Ricerche del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) prevista per le persone disperse e decedute ed istituita dai Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, in vigore in Italia dal 1986. In ogni caso sarà costituita in caso di conflitto una Agenzia Centrale delle ricerche per persone disperse o decedute a carattere nazionale, secondo i dettati delle Convenzioni internazionali.

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La P e la 2^ parte della scheda bianca accompagnano il prigioniero durante la sua prigionia, compreso il trasferimento alla custodia di altre potenze alleate, e sono conservate dalle unità o enti che hanno in custodia il prigioniero. La 3^ parte della scheda bianca è conservata provvisoriamente dalla unità che ha la custodia del prigioniero. Allorquando tutti i fogli di un blocco (ciascun blocco è composto da 25 serie di schede) siano stati utilizzati, tutte le 3 parti bianche dovranno essere inviate all'Ufficio Nazionale di Informazioni per i prigionieri di guerra ove serviranno di controllo sulla ricezione delle schede verdi. Se un prigioniero si rifiuta di rispondere oppure se il suo stato fisico lo rende incapace di dare tutte le informazioni si dovrà apporre una apposita indicazione nella colonna "Note" della I^ parte della scheda personale. Tutte le informazioni disponibili o che il prigioniero accetta ed è in grado di fornire, debbono essere riportate nella scheda (O. 70. Tutte le successive variazioni interessanti i P.G. (trasferimenti, malattie, decessi, ecc.) debbono essere riportate nelle rispettive "schede personali": sul modulo bianco a cura dell'ente presso il quale trovasi il prigioniero; sul modulo verde, dall'organo ufficiale di informazioni per P.G,, in seguito a segnalazioni periodiche fatte all'organo stesso.

71. In caso di trasferimento in altro campo per prigionieri di guerra, il modulo bianco della scheda personale, che segue sempre il prigioniero al quale è intestato, viene inviato al nuovo campo dopo avervi inscritta la relativa variazione. Il campo ricevente non deve, quindi, che continuare a tenere al corrente la detta copia. 72. Ogni ente che provvede a trascrivere sulla "scheda personale" alcune variazioni, deve comunicare, il 1° ed il 15 di ogni mese, con elenco riepilogativo, le variazioni stesse allo SME, per la successiva segnalazione all'Ufficio Nazionale di Informazioni per P.G.. Tale elenco riepilogativo deve riportare le indicazioni di grado, casato e norme, data di nascita del prigioniero al quale la variazione si riferisce, data e indicazione della variazione stessa.

(1) Secondo la Convenzione di Ginevra, un prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare soltanto il suo nome, cognome, grado, data di nascita e numero di matricola.

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73. Nella compilazione degli elenchi e delle schede personali gli enti interessati debbono servirsi - quando possibile - dell'opera degli stessi prigionieri idonei allo scopo: ciò, specialmente per assicurare la più esatta scritturazione delle generalità relative agli stessi prigionieri. 74. I Comandi dei campi per P.G. territoriali debbono inviare, direttamente allo SME-ISPELOG: - giornalmente il rapporto situazione dei prigionieri e dei disertori conforme

all'Allegato D; - quindicinalmente la situazione numerica dei posti disponibili di cui

all'Allegato E.

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CAPITOLO XII

TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI (ASSEGNI)

75. I campi per prigionieri di guerra hanno gestione autonoma e sono amministrati, ai sensi del R.A.U., come enti, distaccamenti e reparti in base alla previsione ordinativa. Poiché a norma dell'ari. 67 della III Convenzione di Ginevra tutti i pagamenti eseguiti a favore e per conto dei prigionieri di guerra saranno considerati come fatti in nome della Potenza dalla quale essi dipendono, le spese stesse debbono essere tenute in evidenza per potere, a suo tempo, richiederne il rimborso.

76. I versamenti fatti ai prigionieri di guerra a titolo di pagamento assegni o ad altro titolo saranno effettuati secondo quanto previsto dalla sezione IV "Risorse pecuniarie dei P.G." della III Convenzione di Ginevra.

77. Dal giorno della cattura ed in attesa che siano fatte, tra i belligeranti, le comunicazioni e perfezionati gli accordi di cui alla III Convenzione di Ginevra (vedi volume III) sono corrisposti ai prigionieri di guerra gli assegni che vengono stabiliti, con apposite disposizioni ministeriali.

78. Gli assegni spettanti al personale prigioniero sono corrisposti a mensilità maturate.

In casi speciali i comandanti dei campi possono concedere degli anticipi. 79. In attesa che sia fissato (art. 58 - III Convenzione di Ginevra) l'importo massimo di danaro contante che i prigionieri di guerra sono autorizzati a conservare presso di sé, si stabilisce tale importo massimo in Lit. 500.000 per gli Ufficiali, in Lit. 200.000 per i Sottufficiali e per i militari di Truppa, o somma equivalente in monete del paese di origine del prigioniero. Le somme eccedenti in possesso ai P.G. all'atto della cattura, vengono ritirate, presso i campi per P.G. territoriali, d'ordine ed in presenza di un'Ufficiale (che ne rilascia ricevuta) ed accreditate sul conto personale del prigioniero a cui le somme stesse appartengono.

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80. I Comandi di campo debbono impiantare e tenere al corrente, per ogni prigioniero un conto personale sul quale registrare secondo le procedure dell'art. 64 della III Convenzione di Ginevra, i movimenti - in entrata ed in uscita - del denaro a ciascuno appartenente e di cui ai precedenti artt. 78 e 79. 81. I versamenti nel conto personale delle somme in arrivo ai singoli P.G. possono aver luogo, a seconda del desiderio dell'interessato, nella valuta di emissione del vaglia o assegno ricevuto o in moneta italiana. Per il cambio in moneta italiana delle valute estere di proprietà dei prigionieri dovranno essere seguite le norme per la zona ove il campo è dislocato. Assegni e competenze sono pagati in moneta fiduciaria e registrati nel conto personale degli interessati. 82. Il denaro appartenente ai P.G. (rinvenuto all'atto della cattura, i vaglia loro pervenuti, ecc.) ritirato perché eccedente alle somme di cui all'ari. 79, deve essere, a cura dei Comandi di campo, versato in conto corrente in un Istituto di credito di diritto pubblico o Banca d'interesse nazionale. Gli eventuali interessi delle somme di cui trattasi sono devoluti ad esclusivo beneficio dei prigionieri stessi. Nella cassa del campo il denaro di proprietà dei P.G. vi può essere custodito, soltanto per la durata dei controlli di cui al n. 88. 83. Per le spese che i prigionieri sono autorizzati ad effettuare nell'interno del campo sono istituiti appositi buoni (carta moneta fiduciaria). Con gli stessi buoni possono essere pagati, se graditi dagli interessati, tanto gli .assegni, quanto le eventuali rimesse di denaro che ai prigionieri pervenissero. Sempre quando gli interessati lo preferiscano, specie trattandosi di somme rilevanti, può essere rilasciata ai medesimi, invece dell'equivalente moneta fiduciaria (buoni), regolare ricevuta. 84. I buoni (moneta fiduciaria) sono del tipo indicato nell'Allegato E, e sono valevoli soltanto presso lo spaccio del campo che li rilascia. Di essi i Comandi di campo debbono essere sempre sufficientemente provvisti nei diversi tagli. Per gli spezzati i prigionieri si valgono della somma in denaro che viene loro lasciata e di cui all'ari. 79.

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I buoni, che vengono fatti stampare a cura dei Comandi di campo interessati, devono essere numerati progressivamente, recare l'indicazione del campo presso il quale sono in corso ed essere provvisti del bollo d'ufficio e della firma del responsabile amministrativo. 85. Per le spese da farsi fuori del campo per conto dei prigionieri, questi versano ai Comandanti di campo, in buoni o in contanti, le somme corrispondenti all'ammontare delle spese stesse oppure li autorizzano a prelevare l'importo occorrente dai conti personali. 86. Ai prigionieri di guerra è data la facoltà di rinunziare mensilmente ad una parte dei propri assegni in favore delle rispettive famiglie alle quali viene inviata per il tramite degli Uffici Informazioni per P.G. dei Paesi tra loro belligeranti, secondo le disposizioni vigenti in materia valutaria ed a cura dell'ente che amministra i prigionieri stessi. Inoltre, i prigionieri di qualsiasi grado sono autorizzati tanto a ricevere quanto a spedire danari per tramite della posta; tali invii debbono essere fatti esclusivamente mediante vaglia postali del valore non superiore a Lit. 200.000 e quelli in arrivo contenere chiaramente il nome, cognome, grado arma e recapito del destinatario con la indicazione: prigioniero di guerra. I Comandanti dei campi per prigionieri di guerra accreditano le somme in arrivo sul conto personale degli interessati (vedi n. 80) e, a richiesta, consegnano loro l'ammontare in carta fiduciaria (vedi n. 84). 87. In caso di trasferimento di prigionieri di guerra da un campo di concentramento ad un altro, il Comandante del campo cedente ritira ai prigionieri di guerra, contro regolare ricevuta, i buoni dei quali sono in possesso e la somma corrispondente viene accreditata sul conto personale dell'interessato. Il conto personale dei prigionieri trasferiti viene rimesso al più presto dal Comando del campo cedente a quello di nuova residenza. 88. Periodicamente, in giorni da stabilirsi dai comandanti di campo, questi provvedono alla verifica dei conti dei singoli prigionieri ed alla liquidazione dei conti in sospeso. Dopo la verifica i prigionieri devono essere informati della somma rimasta a loro credito e, almeno una volta al mese, devono firmare il conto personale tenuto dal comando del campo.

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CAPITOLO XIII

SERVIZIO POSTALE

Corrispondenza dei prigionieri catturati in Zona di Combattimento 89. In Zona di Combattimento i prigionieri di guerra non possono ricevere, ne spedire corrispondenza. 90. Per informare l'Agenzia Centrale dei P.G., prevista dall'ari. 123 della III Convenzione, e le rispettive famiglie dell'avvenuta cattura essi ricevono, non appena giunti in una zona di transito o presso un campo per P.G. di Scacchiere a cura del Comando del detto campo, un'apposita cartolina in franchigia (Allegato G) in due sezioni. Tali cartoline devono comunque essere spedite al massimo entro una settimana dalla cattura. Dette cartoline, preventivamente stampate nella lingua dei prigionieri di guerra, debbono essere completate dagli stessi P.G. delle indicazioni risultanti dalle cartoline stesse. 91. I Comandi suddetti ritirano le cartoline completate come sopra detto e, dopo aver controllato l'esatta compilazione, le inoltrano, per l'ulteriore avviamento - riunite in plico chiuso indirizzato all'Ufficio Nazionale di Informazioni sui P.G. - all'Ufficio Postale Militare competente. 92. Le cartoline saranno trasmesse con la maggiore celerità possibile (e non potranno essere ritardate in nessun modo) secondo le disposizioni che vengono date in merito dallo SME-ISPELOG, che provvede anche a far pervenire un congrue quantitativo di dette cartoline ai Comandi interessati.

Corrispondenza dei prigionieri catturati in Zona Territoriale 93. I P.G. catturati in Zona Territoriale (naufraghi o equipaggi di aerei abbattuti o costretti ad atterrare) non possono ricevere, ne spedire corrispondenza fino a quando non siano trasferiti in campi per P.G. territoriali. Giunti, però, ai punti di raccolta territoriali ricevono, a cura dei Comandi di detti punti, le cartoline (allegato G) per informare, analogamente a quanto è detto al precedente n. 90, le proprie famiglie dell'avvenuta cattura.

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I Comandi dei punti di raccolta territoriale ritirano le cartoline completate dagli stessi P.G. secondo le indicazioni risultanti dalle cartoline stesse e, dopo aver controllato la esatta loro compilazione, le inoltrano - a mezzo degli uffici postali civili competenti per territorio - riunite in plico chiuso, all'Ufficio Nazionale di Informazioni per P.G. istituito presso lo SME, che provvedere al successivo inoltro.

Corrispondenza dopo l'afflusso dei prigionieri ai campi P.G. 94. Giunti ai campi per P.G. costituiti in Zona Territoriale i P.G. nemici possono corrispondere con le rispettive famiglie. Essi sono allora autorizzati a scrivere ai loro congiunti una lettera e una cartolina per settimana su moduli di cartolina e di lettera conformi all'Allegato IV.C della III Convenzione. Tale corrispondenza, a cura dei Comandi dei campi di concentramento territoriali, viene ritirata aperta e raccolta in appositi pieghi, con la soprascritta "corrispondenza dei prigionieri di guerra". I Comandi dei campi consegnano detti pieghi agli uffici postali civili sui quali si appoggiano i campi stessi, i quali li inoltrano - per la censura - alle commissioni di censura competenti per territorio. 95. Però, qualora in uno stesso campo siano custoditi P.G. appartenenti alla Marina Militare o all'Aeronautica Militare nemica, la corrispondenza di questi prigionieri (raccolta in appositi pieghi) sarà inviata agli Stati Maggiori della Marina e dell'Aeronautica dal Comando del campo per P.G. per lo svolgimento delle operazioni di censura militare. 96. Ciascuno dei pieghi chiusi deve contenere apposito elenco, in triplice copia, dal quale risulti per ogni corrispondenza racchiusa nel piego: cognome, nome e indirizzo del mittente e del destinatario. Per la compilazione di tali elenchi è normale l'impiego di personale idoneo da trarsi dai P.G. stessi. 97. Corrispondenze in partenza non possono essere trattenute o ritardate, dai comandi dei campi di concentramento, per motivi disciplinari.

Corrispondenza in arrivo 98. Le corrispondenze dirette ai prigionieri di guerra provenienti dall'estero o comunque pervenute alla Croce Rossa Italiana, affluiscono tramite lo

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SME alle commissioni di censura competenti per territorio o agli Stati Maggiori della Marina e dell'Aeronautica qualora si tratti di prigionieri nemici appartenenti alle suddette Forze Armate. Subita la censura le corrispondenze di cui trattasi vengono fatte affluire agli uffici postali civili che servono i campi di concentramento territoriali, presso i quali i Comandi dei campi stessi le ritireranno. 99. La censura della corrispondenza spedita dai prigionieri di guerra o ad essi indirizzata dovrà essere effettuata una sola volta e con le modalità previste dall'art. 76 della III Convenzione di Ginevra.

Telegrammi 100. I prigionieri possono essere autorizzati, dai comandanti di campo territoriali, nei casi di riconosciuta gravita ed urgenza, a corrispondere telegraficamente con le rispettive famiglie.

Tale corrispondenza, però, non gode di franchigia postale. 101. Per la spedizione di tali telegrammi debbono essere osservate le seguenti norme: — i telegrammi debbono essere redatti in francese o in inglese o nella lingua madre

del P.G.; — dopo la firma deve essere apposta l'indicazione in lingua italiana "prigioniero di

guerra"; — ogni telegramma, perché sia accettato dagli uffici telegrafici deve portare il

visto ed il bollo del Comando o reparto presso il quale trovasi il prigioniero; perciò, il Comando o reparto interessato deve in precedenza, assicurarsi dell'urgenza dell'invio del telegramma stesso;

— prima di inoltrare i telegrammi di cui trattasi i Comandi interessati, debbono, sotto la propria responsabilità, censurare il loro contenuto.

Pacchi postali 102. I prigionieri sono autorizzati a ricevere invii individuali o collettivi secondo quanto previsto dalla sezione V "Relazioni dei P.G. con l'esterno" della III Convenzione di Ginevra. I pacchi postali ordinari contenenti generi alimentari, oggetti di abbigliamento, libri, non devono superare il peso di 5 Kg.

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Essi possono anche spedire in franchigia pacchi postali ordinari limitatamente però ad oggetti appartenenti ai P.G. stessi prima della loro cattura. I pacchi urgenti sono soggetti al pagamento delle tasse normali.

103. I pacchi sono smistati così come stabilito per la corrispondenza ordinaria. I pacchi diretti ai P.G. debbono portare nell'indirizzo il nome e cognome del destinatario seguito dalle parole "Prigioniero di guerra" con l'indicazione del campo di concentramento ove trovasi il destinatario. I pacchi spediti dai prigionieri debbono portare, nell'indirizzo il bollo d'ufficio del comando del campo ove trovasi il mittente. 104. Per garantirsi contro ogni tentativo di corrispondenza clandestina a mezzo di pacchi in arrivo è necessario che: — i pacchi stessi siano aperti, a cura dei Comandi che custodiscono i prigionieri, in

presenza degli stessi destinatari e, dopo opportuno controllo, il contenuto sia consegnato, senza involucro, agli interessati che debbono rilasciare ricevuta;

— i libri, eventualmente contenuti nei pacchi, siano sottoposti alla censura; — i pacchi dei prigionieri eventualmente diretti alle rispettive famiglie siano

confezionati sotto la diretta sorveglianza e responsabilità degli Ufficiali di vigilanza al campo.

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CAPITOLO XIV CURE RELIGIOSE ED INTELLETTUALI

ATTI DI PROCURA, ECC.

105. I prigionieri di guerra godono ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni del loro culto che i comandanti di campo sono autorizzati a facilitare nei limiti del possibile e delle disposizioni disciplinari in vigore. I ministri di culto, qualunque sia il culto stesso, sono autorizzati ad esercitare il loro ministero fra i propri correligionari. 106. I comandanti dei campi territoriali incoraggiano quanto più possibile le distrazioni intellettuali e sportive organizzate dai prigionieri di guerra. Così gli stessi comandanti di campo possono, valendosi degli elementi disponibili, istituire corsi di istruzione e attività di svago a seconda delle circostanze secondo quanto previsto dal Capitolo V "Religione, attività intellettuali e fisiche" della III Convenzione di Ginevra. 107. Gli Ufficiali prigionieri di guerra, possono liberamente dedicarsi ai loro studi preferiti, che i comandanti di campo debbono agevolare nei limiti del possibile. Per i Sottufficiali ed i militari di truppa prigionieri di guerra tale facoltà è limitata al tempo che rimane loro disponibile dopo adempiuti i lavori ai quali possono venire adibiti. 108. I prigionieri possono avere a disposizione libri inviati loro dai rappresentanti delle Potenze protettrici o dalle associazioni di soccorso debitamente riconosciute ed autorizzate. Tali pubblicazioni sono sottoposte a censura secondo le norme vigenti. 109. È concessa ai prigionieri la facoltà di leggere giornali italiani - quotidiani e riviste illustrate - acquistandoli presso lo spaccio del campo. Può essere autorizzato, se del caso ed in seguito a domanda degl'interessati, l'acquisto - attraverso lo spaccio del campo - e la lettura dei giornali e riviste estere disponibili in Italia. Lo SME si riserva in ogni caso il diramare precise disposizioni in merito.

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Atti di procura, eco. 110. Ai prigionieri di guerra si applicano le disposizioni per gli atti di stato civile, per i testamenti e per gli altri atti giuridici dei militari nazionali in Zona di Combattimento. Sarà concessa ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza Protettrice o della Agenzia Centrale dei prigionieri di guerra, degli atti, certificati o documenti destinati ai prigionieri di guerra, o che provengano da essi, specie per quanto si riferisce alle procure ed ai testamenti secondo quanto previsto dall'ari. 77 della Convenzione di Ginevra.

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CAPITOLO XV

IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA DEI PRIGIONIERI

111. Il lavoro dei prigionieri di guerra è regolato dalla sezione III (articoli da 49 a 57 della Convenzione di Ginevra) e dall'ari. 106 della legge di guerra.

I prigionieri possono essere adibiti: a) nell'interno dei campi:

— a lavori concernenti l'amministrazione, il governo, il vitto, la manutenzione, la pulizia e l'igiene: questi lavori non sono retribuiti;

— a lavori di sarto e di calzolaio, per le riparazioni al corredo ed alle calzature degli altri prigionieri; di barbiere, ecc.. L'eventuale compenso per queste attribuzioni viene fissato, con apposita circolare amministrativa.

b) fuori del campo, a lavori per conto dello Stato o delle amministrazioni pubbliche e private. In tal caso il Comando Militare Territoriale competente, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra determina, di volta in volta: — la retribuzione personale dovuta ai prigionieri, tenendo presenti

indicazioni dell'art. 62 della predetta convenzione; — le norme eventualmente riguardanti il pagamento della somma che

l'amministrazione pubblica o privata deve corrispondere all'Amministrazione Militare per ogni prigioniero al lavoro;

— il vitto, l'orario di lavoro, ecc.; — le forme assicurative per eventuali infortuni sul lavoro.

112. Di massima e preferibilmente, i prigionieri di guerra non debbono essere impiegati in gruppi di forza inferiore a 15 uomini. I prigionieri impiegati in lavori continuano a far parte e ad alloggiare nel campo di concentramento; durante il tragitto di andata e di ritorno, nelle ore di lavoro e negli intervalli sono convenientemente scortati e vigilati a cura dei Comandi dei campi cui sono effettivi. 113. Normalmente la scorta ed il personale di sorveglianza dei prigionieri di guerra addetti ai lavori è compresa tra 1/10 ed 1/5 della forza dei prigionieri stessi.

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114. Ogni mancanza commessa sul lavoro o riluttanza al medesimo è repressa con sanzioni indicate nella Sezione VI, Capitolo III della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. Le misure da adottare variano a seconda della gravita dei casi. 115. Qualora sia necessario, per ragioni di distanza del campo dal luogo di lavoro, possono essere costituiti dei distaccamenti di lavoro secondo le indicazioni fornite dall'articolo 86 della III Convenzione di Ginevra. 116. Alla direzione tecnica dei lavori provvedono le amministrazioni interessate o i privati assuntori.

Spetta altresì, alle amministrazioni predette ed ai privati, la fornitura degli attrezzi e degli arnesi necessari ed ove occorra, anche del relativo vestiario speciale.

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CAPITOLO XVI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI PER

PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI

117. Nei campi per P.G gli Ufficiali prigionieri devono essere separati dai Sottufficiali e dalla Truppa che, di massima, sono riuniti. I campi devono essere organizzati con i requisiti indicati nella Sezione II "Internamento dei prigionieri di Guerra" (Capitoli I - II - III) della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. 118. Ogni campo, oltre ad offrire alloggiamenti che diano ogni garanzia di salubrità e d'igiene, deve disporre di: — adatti locali per mense; — una infermeria, con relativo locale d'isolamento, nella quale i prigionieri

possano ricevere tutte le cure di cui hanno bisogno; — uno spaccio; — un impianto bagno a doccia, adeguato alle esigenze; — sufficiente illuminazione, e quantità di acqua indispensabile per assicurare la

pulizia della persona a tutti i prigionieri ospiti del campo e dei locali costituenti il campo stesso. Ai prigionieri di guerra competono condizioni generali di vita analoghe a quelle dei militari nazionali.

119. I comandanti dei campi provvedono affinchè nei campi stessi sia assicurata la pulizia e l'osservanza delle norme igieniche, al fine di prevenire eventuali epidemie. Almeno una volta al mese i prigionieri sono sottoposti ad una visita medica collettiva di controllo del loro stato sanitario e delle loro condizioni di pulizia. È lecito avvalersi anche dell'opera del personale sanitario nemico trattenuto a tal fine. 120. Gli Ufficiali debbono essere alloggiati in camere semplici,ma sufficientemente arredate, con mobili di casermaggio od in mancanza, con mobili di affitto, strettamente indispensabili. Ove non sia possibile assegnare una camera per ogni Ufficiale prigioniero, possono essere alloggiati due o più Ufficiali per camera tenendo conto del grado e dell'età.

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121. Gli Ufficiali prigionieri di guerra possono avere a disposizione militari di truppa (attendenti) scelti fra i prigionieri stessi, per il disimpegno del loro servizio personale: un soldato per due o più Ufficiali a seconda del grado e delle circostanze.

122. Al personale prigioniero di guerra compete la razione viveri ordinaria. Alla eventuale maggiore spesa per acquisto di generi, in più della razione ordinaria, devono provvedere i prigionieri con mezzi propri. 123. Gli Ufficiali di un medesimo campo sono di massima riuniti ad una mensa, regolata dagli Ufficiali stessi, tenendo presenti le seguenti norme: — la responsabilità disciplinare spetta al più elevato in grado o al più anziano dei

presenti; — sono ammessi vini da tavola leggeri o birra, in misura limitata, stabilita dal

comandante del campo; sono assolutamente vietate bevande alcoliche; — il servizio mensa e cucina è affidato a personale idoneo tratto dai prigionieri

stessi; in mancanza di cuochi può essere assunto un cuoco civile. La gestione della mensa può essere affidata, qualora gli Ufficiali prigionieri lo richiedessero, anche ad un assuntore. 124. Nel caso in cui sia concesso ai Sottufficiali di usufruire di una propria mensa, si debbono osservare norme analoghe a quelle stabilite per gli Ufficiali. 125. L'arredamento delle mense, come la provvista di stoviglie, utensili, ecc., viene fatto a cura e spese dell'Amministrazione Militare, come per i militari nazionali. 126. Alla confezione del rancio per la Truppa sono addetti - nel numero necessario - prigionieri di guerra scelti fra quelli che ne abbiano maggiore attitudine; un graduato prigioniero è responsabile del regolare svolgimento del servizio. 127. I Sottufficiali ed i militari di Truppa prigionieri di guerra sono alloggiati in camerate separate e dispongono di suppellettili e di materiale lettereccio nella quantità e qualità prevista per le truppe nazionali in guarnigione. In caso di necessità i prigionieri possono essere sistemati anche con pagliericci a terra.

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128. Ai servizi di pulizia del campo, lavori di fatica, piantoni alle camerate, ecc. sono adibiti graduati e militari di Truppa tratti dai prigionieri stessi. 129. Gli spacci impiantati ai sensi della III Convenzione di Ginevra, sono gestiti, analogamente agli spacci dei Corpi, da personale tratto dal reparto di vigilanza al campo. Gli utili, devono andare a beneficio dei prigionieri di guerra (militari di Truppa) secondo disposizioni impartite dai comandanti di campo. È consentita la vendita di oggetti di uso corrente, di generi alimentari, purché non razionati, e di bevande: thè, birra, limonate ecc. ed anche di vino in limitata quantità (esclusi però liquori) tabacchi, giornali e riviste italiane, ecc.. È proibita la vendita di francobolli. Negli spacci ha corso la moneta fiduciaria. Nei locali dello spaccio deve essere affissa una tabella indicante i prezzi dei generi in vendita. L'impianto ed il funzionamento degli spacci sono regolati secondo le norme in vigore. 130. I Comandi Territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i campi per P.G., hanno completa giurisdizione sulla attività disciplinare, amministrativa e organizzativa dei campi stessi. L'organizzazione ed il funzionamento interno dei campi sono regolati sulla base delle norme vigenti in materia per le Forze Armate nazionali nelle sedi stanziali, ad eccezione della libera uscita. Nei campi ove sono internati prigionieri di guerra si applica il Regolamento di Disciplina in vigore per le Forze Armate Italiane, compreso quanto previsto in merito agli organi di rappresentanza. 131. La più severa vigilanza deve essere esercitata sui prigionieri per impedire qualsiasi tentativo di evasione. 132. Appelli, controlli, servizio di guardia attorno al campo, ronde, ispezioni, ecc. sono adottati e regolati, in relazione alle esigenze ed alle circostanze, dal comandante del campo. 133. Ai prigionieri è consentito di circolare liberamente nell'interno del proprio campo.

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Per ragioni igieniche tanto agli Ufficiali che lo desiderino, quanto ai Sottufficiali ed alla Truppa, sono fatte eseguire, con le necessarie garanzie di vigilanza, passeggiate militari nei dintorni dei campi stessi. 134. Durante le passeggiate non è consentito ai prigionieri di guerra di fare acquisti diretti di nessuna specie. 135. Ciascun prigioniero di guerra, militare di Truppa, tenuto conto degli oggetti che già possiede, deve disporre di tanti capi di biancheria e di vestiario che ne consentano la lavatura e la riparazione come per i militari nazionali. Le riparazioni sono fatte eseguire con le modalità in vigore per i reparti nazionali. 136. Le rinnovazioni degli oggetti di corredo debbono effettuarsi con le modalità in vigore per i militari nazionali, distribuendo ai militari appartenenti all'esercito nemico (Sottufficiali e Truppa) capi di corredo di uso normale senza però stellette, fregi o spalline. 137. Allo scopo, inoltre, di riconoscere facilmente i P.G. (Sottufficiali e Truppa) è adottato un bracciale di stoffa giallo chiaro, il quale viene ricavato asportando, dalle maniche della giacca o del cappotto e delle camicie estive, una striscia di stoffa della larghezza di 12-15 cm. e sostituendola con altra di uguale dimensione, ma di colore giallo chiaro. 138. Tale operazione viene effettuata sulle maniche di tutti i capi di vestiario a cura dei Comandi dei campi di concentramento territoriale, richiedendo la stoffa di colore giallo chiaro alle competenti Direzioni di Commissariato.

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CAPITOLO XVII

TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI

139. Senza venir meno a quel contegno umano e cortese che è segno di civiltà, si deve usare verso i prigionieri fermezza ed austerità di tratto e far osservare dai medesimi, in ogni circostanza, quelle forme di rispetto e di deferenza che i nostri regolamenti esigono dai militari italiani e che, a maggior ragione, si addicono alla condizione di prigioniero di guerra appartenente ad uno Stato nemico.

140. Il trattamento da farsi ai prigionieri di guerra è in relazione al grado militare rivestito da ciascuno di essi. Qualora dovessero sorgere contestazioni sul grado militare dichiarato e i documenti probatori presentati non fossero ritenuti sufficienti, se ne deve riferire allo SME. Durante la prigionia non si deve tener conto delle eventuali promozioni avvenute in data posteriore alla cattura.

141. Sulla base dell'ari. 108 della legge di guerra e della III Convenzione di Ginevra si applicano ai prigionieri di guerra nemici le leggi penali e le norme disciplinari (regolamento di disciplina) in vigore per le Forze Armate nazionali.

142. Oltre alle forme esteriori di rispetto verso i loro connazionali, previste dal regolamento dell'esercito a cui appartengono, i prigionieri (Sottufficiali e militari di Truppa) debbono il saluto a tutti gli Ufficiali dell'Esercito Italiano. Gli Ufficiali prigionieri nemici sono, invece, tenuti a salutare soltanto gli Ufficiali di grado superiore e il comandante del campo, qualunque sia il suo grado.

143. Ai prigionieri è consentito portare i distintivi del proprio grado e le decorazioni.

144. In ogni campo i prigionieri di guerra sono autorizzati a designare propri fiduciari incaricati di rappresentarli presso le Autorità Militari e le Potenze Protettrici. Essi sono eletti con le modalità previste per la formazione degli organi di rappresentanza nelle Forze Armate nazionali.

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I loro compiti sono quelli previsti dalla sezione VI (cap. I e II - articolo 78-79-80-81) della III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. 145. Pubblicazioni, avvisi, ordini da comunicare ai prigionieri debbono essere tradotti nella lingua dagli stessi conosciuta. 146. In ogni campo per P.G. dovrà essere esposto il testo della Convenzione di Ginevra in lingua comprensibile dai prigionieri stessi.

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ALLEGATI

ALLEGATO A: Elenco nominativo dei prigionieri di guerra;

ALLEGATO B: Scheda personale per prigionieri di guerra;

ALLEGATO C: Cartellino per prigionieri, materiali e documenti;

ALLEGATO D: Rapporto situazione dei prigionieri e dei disertori;

ALLEGATO E: Situazione numerica dei posti disponibili;

ALLEGATO F: Buoni fiduciari

ALLEGATO G: Cartolina postale per prigionieri di guerra.