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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti SMD-G-014 MANUALE DI DIRITTO UMANITARIO INTRODUZIONE E VOLUME I USI E CONVENZIONI DI GUERRA ROMA 1991

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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti

SMD-G-014

MANUALE DI DIRITTO UMANITARIO

INTRODUZIONE E

VOLUME I

USI E CONVENZIONI DI GUERRA

ROMA 1991

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INDICE

Atto di approvazione .............. pag. V

Elenco di distribuzione ............ pag. VII

Registrazione delle aggiunte e varianti pag. XI

INTRODUZIONE

.......................

Premessa ..........................

VOLUME I "USI E CONVENZIONI DI GUERRA"

Capitolo I DELLA DICHIARAZIONE E DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA - DEI BELLIGERANTI - DEGLI ATTI DI OSTILITÀ.

Capitolo II DELL'AGGRESSIONE - DELLA RAPPRESAGLIA - DELLA RITORSIONE

Capitolo III DELLA OCCUPAZIONE MILITARE DEL TERRITORIO:

TERRITORIO NEMICO OCCUPATO — TERRITORIO OCCUPATO DA UNA FORZA DI PACE

Capitolo IV DEI PARLAMENTARI...........................

Capitolo V DELLE CONVENZIONI MILITARI......

Capitolo VI DEI CRIMINI DI GUERRA.......................

Capitolo VII DELLA SALVAGUARDIA.........................

Capitolo VIII DEL SALVACONDOTTO ..........................

Elenco degli allegati ALLEGATO 1: LETTERA - MANDATO PER IL

PARLAMENTARE E IL SUO SEGUITO ALLEGATO 2: SALVAGUARDIA »

ALLEGATO3: ORDINE N:DI RESTARE A SALVAGUARDIA» ALLEGATO 4: SALVACONDOTTO (per le unità) » ALLEGATO 5: SALVACONDOTTO (per le persone) »

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ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la Pubblicazione SMD - G - 014 "Manuale di Diritto Umanitario “ - Edizione 1991.

Roma, 11 novembre 1991

IL CAPO DI SM DELLA DIFESA

Gen. Domenico CORCIONE

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MANUALE DI DIRITTO UMANITARIO INTRODUZIONE

1. Scopi e caratteristiche della pubblicazione

a. Il Diritto Umanitario è materia complessa la cui importanza deve essere riconosciuta da tutte le Nazioni che vogliono definirsi veramente "civili". Esso si è sviluppato nel corso dei decenni con andamento non sempre uniforme. In occasione dei conflitti o al termine di essi, rilevata la necessità di mitigare le atrocità e le sofferenze che ciascuna guerra inevitabilmente apporta all'umanità, si è tentato — talora con limitato successo — di riesaminare i comportamenti delle parti in causa, per porre vincoli alle rispettive azioni belliche. L'ITALIA, come verrà spiegato più avanti, ha tenuto sempre una posizione di "avanguardia" nel ricercare norme giuridiche per impostare le proprie azioni militari sul riconoscimento dei diritti/doveri dei belligeranti e dei Paesi neutrali. Allo scopo di ampliare l'opera divulgativa della materia messa in atto da ciascuna Forza Armata si è dato corso ad un'ampia ricognizione delle norme esistenti sia a livello internazionale sia a livello nazionale ed è stato approntato il presente "Manuale di Diritto Umanitario" riferito ai Conflitti Armati e valido per le F.A. italiane. Esso è articolato su 5 volumi: — Volume I: "Usi e Convenzioni di guerra" che sostituisce, integrandola, la

pubblicazione n. 3768 "Usi e convenzioni di guerra" del Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore (ali. 2 al "Servizio in guerra. Ed. 1940);

— Volume II: "Istruzioni concernenti i prigionieri di guerra nemici" (estratto della Pubblicazione SME-III Reparto n. 6427, Ed. 1989);

— Volume III: "Raccolta delle Convenzioni Internazionali relative ai conflitti armati" (ristampa della Pubblicazione SME-III Reparto n. 6420, Ed. 1989);

— Volume IV: "Raccolta delle leggi nazionali relative ai conflitti armati ed alla neutralità" (integrazione della Pubblicazione SME-III Reparto n. 6449, volume I, Ed. 1989);

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— Volume V: "Indice analitico alfabetico relativo al Diritto Umanitario dei Conflitti Armati vigente in ITALIA" (ristampa e integrazione della Pubblicazione SME-III Reparto n. 6449, volume II, Ed. 1989).

b. Data la vastità della materia, e la finalizzazione militare della pubblicazione, essa è stata limitata al cosiddetto "jus in bello", cioè al diritto in guerra. In sostanza non ci si occuperà del fatto che la guerra sia giusta o ingiusta o, più in generale, dello "jus ad bellum", o "centra bellum", ma solo ed esclusivamente del diritto che il militare italiano deve applicare nel caso in cui si trovi ad operare in situazioni di guerra o di neutralità quando altri Stati sono coinvolti in una guerra e vi sia una dichiarazione di neutralità da parte dell'ITALIA. Poiché anche la dizione "jus in bello" può apparire ambigua è bene specificare che con essa si intende comprendere: — qualunque conflitto di carattere internazionale che coinvolga le Forze

Armate dello Stato Italiano in operazioni militari; — qualunque conflitto di carattere non internazionale o situazione

conflittuale interna, che preveda la partecipazione attiva e diretta delle Forze Armate italiane in operazioni militari;

— qualunque conflitto internazionale (o situazione conflittuale interna intemazionalizzata) nei confronti del quale lo Stato Italiano abbia pronunciato una dichiarazione di neutralità;

— qualunque operazione di forze militari di pace, autonoma o sotto l'egida delle organizzazioni internazionali, che coinvolga contingenti o aliquote di Forze Armate italiane in operazioni militari vere e proprie.

Al termine "situazioni conflittuali" o "situazioni di guerra" si è dato il significato più ampio, comprendente oltre che i conflitti internazionali veri e propri, anche i conflitti di carattere non internazionale o interni o anche l'eventuale coinvolgimento in operazioni militari (belliche vere e proprie, o con caratteristiche assimilabili) di forze di pace che operino sotto egida nazionale o multinazionale, o ancora, nel quadro delle forze di pace per conto delle Organizzazioni Internazionali. Quest'ultimo caso è di particolare rilievo, poiché si potrebbe verificare che una forza di pace multinazionale, se coinvolta in operazioni militari,

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si trovi ad applicare un diritto bellico differenziato a seconda delle nazionalità dei contingenti impegnati(1).

2. Cenni storici Anche dal punto di vista storico, l’Italia può vantare numerosi primati mondiali, in materia di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati. Infatti il Regno di Sardegna, prima, ed il Regno d'Italia, poi, hanno sempre partecipato alla negoziazione di qualunque trattato internazionale che riguardasse l'umanizzazione e la regolamentazione della conflittualità, svolgendo spesso un ruolo trainante e propulsore. Già dal 1859 (ben quattro anni prima della comparsa delle Lieber's Instruc-tions (2)), il nuovo Codice Penale militare per gli Stati di Sua Maestà il Rè di Sardegna non solo puniva molto severamente tutti quei comportamenti che poi sarebbero stati vietati dalle Convenzioni internazionali del 1899, ma stabiliva anche per la prima volta la responsabilità individuale per ciò che si riferiva ai crimini di guerra e la correità tanto del Comandante che avesse impartito l'ordine criminale quanto del militare che lo avesse eseguito. Tale dettato venne ribadito nel codice penale militare del Regno d'Italia del 1869, a suo tempo "il più liberale e progressivo d'Europa", e successivamente in quello del 1941, ancora in vigore. Per ciò che si riferisce al servizio delle truppe in guerra, merita di essere ricordato l'ottimo Regolamento Albertino del 1833 destinato a restare in uso fino al 1882. Infatti, dopo il fallimento della Conferenza di BRUXELLES del 1874, promossa dallo Zar Nicola II nel tentativo di regolamentare la condotta della guerra, venne elaborato dai giuristi dell'Institut International de Droit In-ternational un progetto di regole sulla condotta della guerra. Ne scaturì quel "Manuale di Oxford 1880" relativo alle regole della guerra terrestre che l'ITALIA, per prima nel mondo, adottò ed introdusse nel Regolamento Umbertino del 1881-82, così da anticipare di quasi vent'anni le convenzioni internazionali del 1899.

(1) Ad esempio, un contingente italiano applicherebbe anche i Protocolli di Ginevra del 1977, in quanto gli stessi sono stati ratificati dal nostro Paese (e quindi sono legge dello Stato), mentre non è tenuto a fare altrettanto un contingente di un altro Stato, che non li abbia.

(2) "Istruzioni per le armate degli Stati Uniti di America durante la guerra", intemazionalmente indicate come il primo regolamento nazionale organico, che riunisce tutte le regole e gli usi di guerra consolidatisi tra i popoli civili, provenienti dal così detto diritto consuetudinario.

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Sia il Regolamento del 1833, sia il Codice del 1869, sia i Regolamenti del 1881-82 avevano una chiarissima connotazione interforze, essendo valevoli sia per il Regio Esercito che per la Regia Marina, caratteristica che sarebbe stata mantenuta anche nelle leggi di guerra e di neutralità del 1938, nel Codice del 1941 e infine nella recente legge che ha sancito le Norme di principio sulla disciplina militare.

3. Limitazioni Le leggi ed i codici riportati sono quelli attualmente in vigore, con tutti i loro limiti e necessità di aggiornamento (come sono, ad esempio, il Codice Penale Militare di guerra del 1941 o le stesse leggi di guerra e di neutralità del 1938). Tali documenti tuttavia conservano intatta grandissima parte della loro validità ed è opportuno ricordare che, durante la seconda guerra mondiale, essi costituirono un sicuro vanto per le Forze Armate Italiane e per l’ITALIA, essendo a quel momento le leggi ed i codici più avanzati del mondo in materia di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati e, più in generale, nel campo della così detta umanizzazione della guerra. Per alcuni documenti, allo scopo di non appesantire eccessivamente la raccolta si è ricorso al sistema dello stralcio, limitando la trattazione a quanto di stretto interesse militare. Sono state altresì omesse le convenzioni superate da altre più recenti, quelle non pertinenti ai limiti imposti dal "Diritto di Guerra" e quelle, come gli STANAGs, che non aggiungono dettati o prescrizioni di modifica delle norme intemazionalmente riconosciute dall'ITALIA.

4. Conclusioni I Comandanti, i Quadri e tutto il personale militare ad ogni livello troveranno nel Manuale un valido ausilio nella propria azione ma, soprattutto, potranno avere indicazioni aggiornate sui diritti/doveri che caratterizzano il proprio "status" e quello delle altre Parti con cui potrebbero trovarsi a confronto.

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VOLUME I

USI E CONVENZIONI DI GUERRA

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CAPITOLO I

DELLA DICHIARAZIONE E DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA - DEI BELLIGERANTI - DEGLI ATTI DI OSTILITÀ

DICHIARAZIONE E CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA

1. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Il Presidente della Repubblica ha il Comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, costituito secondo la legge, e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

2. Lo stato di guerra (o la sua cessazione) può essere dichiarato con il provvedimento con il quale viene ordinata l'applicazione (o la cessazione) delle disposizioni delle leggi di guerra.

DEI BELLIGERANTI 3. Si intendono per Forze Armate, le forze, i gruppi e le unità armate ed

organizzate poste alle dipendenze di un Comando responsabile dei propri subordinati di fronte alla Parte in conflitto cui appartengono, anche se la Parte è rappresentata da un Governo o da una autorità non riconosciuti dalla Parte avversaria. Le Forze Armate debbono essere soggette ad un regime disciplinare che assicuri, tra l'altro, il rispetto delle leggi e degli usi di guerra. I mèmbri di tali Forze Armate sono combattenti legittimi, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità e di fruire del trattamento riservato ai prigionieri di guerra in caso di cattura da parte dell'avversario.

4. Sono legittimi combattenti: a. i mèmbri delle Forze Armate; b. i mèmbri delle milizie, dei corpi di volontari, dei movimenti di resistenza

organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto, operanti all'esterno o all'interno del loro territorio, anche se occupato, sempreché riuniscano le seguenti condizioni:

(1) essere sottoposti ad un Capo responsabile dei propri subordinati;

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(2) portare l'uniforme o un segno distintivo fìsso riconoscibile a distanza; (3) portare apertamente le armi; (4) attenersi alle leggi ed agli usi di guerra;

e. la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le forze di invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi di guerra.

5. Per la miglior tutela possibile delle popolazioni civili, i legittimi combattenti hanno l'obbligo di distinguersi dalla popolazione civile quando partecipano ad un attacco o ad una operazione preparatoria di un attacco. Tuttavia nei conflitti armati,,a causa della natura delle ostilità, vi possono essere situazioni in cui un combattente non può distinguersi dalla popolazione civile. In tali situazioni egli conserverà lo statuto di combattente se porterà apertamente le armi: a) durante ogni fatto d'armi; b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario, mentre prende

parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare.

Per la migliore protezione delle popolazioni civili nazionali tali situazioni non sono ammesse sul territorio italiano, ma solamente in territorio occupato. Inoltre con il termine "spiegamento" si deve intendere ogni movimento verso un luogo dal quale sia possibile sferrare un attacco.

6. Le persone non considerate legittimi combattenti ai sensi degli articoli 3, 4, 5, che compiano atti di ostilità, sono puniti secondo la legge penale di guerra. Nei casi dubbi assumerà grande rilievo il rapporto di cattura, redatto dall'unità di cattura, che permetterà al tribunale militare competente di decidere lo Statuto da attribuire al personale catturato, che abbia compiuto atti di ostilità. In ogni caso il mercenario che non sia membro delle Forze Armate di una Parte in conflitto non ha diritto allo Statuto di combattente e di prigioniero di guerra.

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DEGLI ATTI DI OSTILITÀ

7. L'uso dei mezzi bellici e dei metodi di guerra è lecito solo tra coloro che hanno la qualità di legittimi combattenti. Non esiste un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra. Per mezzi di guerra si intendono le armi ed i sistemi d'arma con i quali i combattenti esercitano materialmente la violenza sull'avversario. Per metodi di guerra si intendono i procedimenti tattici o strategici seguiti nella condotta delle operazioni allo scopo di sopraffare l'avversario. È vietato l'uso di mezzi e di metodi di guerra capaci di causare: — mali superflui e sofferenze inutili; — danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

8. È specificatamente proibito: 1° adoperare veleni e armi avvelenate; 2° usare violenza proditoria, ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o

quando questi, avendo deposte le armi o non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione;

3° sparare contro i naufraghi del mare o dell'aria; 4° dichiarare che non si da quartiere; 5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari del peso inferiore ai quattrocento

grammi, salvo che nel tiro aereo o contraereo; 6° impiegare pallottole che si deformino, o frantumino, nel corpo umano, o sulle

quali siano praticate incisioni, o pallottole non rilevabili radiologicamente; 7° saccheggiare le località, ancorché prese d'assalto; 8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che ciò sia fatto per

imperiose necessità di guerra, e salvo le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.

9. Gli stratagemmi di guerra e l'impiego di mezzi atti a procurarsi informazioni concernenti il nemico sono considerati leciti. È però, proibito:

1° usare bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali;

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2° usare indebitamente: — la bandiera parlamentare; — i segni distintivi internazionali, relativi alle persone ed ai luoghi protetti,

quali: i segni distintivi della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, come la protezione civile, l'emblema delle Nazioni Unite, i segni distintivi dei beni culturali e delle opere ed installazioni che racchiudono forze pericolose.

10. È lecito aprire il fuoco contro i nemici che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.

11. È proibito costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese, o a favorirle col prestare servizio di guida alle Forze Armate nazionali, col dare informazioni sulla situazione militare e sui mezzi di difesa del nemico, o in qualsiasi altro modo. Tale disposizione non si applica ai sudditi nemici, che posseggono in pari tempo la nazionalità italiana, o che comunque siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

12. È lecito il bombardamento diretto contro gli obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale, torni a vantaggio delle operazioni militari, e, in particolare, contro le Forze Armate e gli accantonamenti militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere e gli apprestamenti per la difesa, i depositi, le officine, le installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atte ad essere utilizzati per i bisogni delle Forze Armate. Tuttavia è da tenere presente che sono obiettivi militari non solo i beni che per loro natura, ubicazione, destinazione ed impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso, ma anche particolari zone di terreno che sia conveniente acquisire o interdire al nemico, ai fini della riuscita di un'operazione militare. Inoltre il vantaggio militare acquisibile con un attacco deve essere considerato nel suo insieme e non solo da quello di attacchi isolati o parziali, e va valutato sulla base delle informazioni disponibili al momento. I beni culturali ed i luoghi di culto perdono il diritto alla protezione che è loro concessa in ogni circostanza qualora siano impiegati illecitamente a scopi militari.

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13. Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile, o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, è in ogni caso proibito.

14. Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale, le navi-ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al servizio militare devono essere rispettati e protetti. Le formazioni, gli stabilimenti, le navi e gli aeromobili protetti a norma del comma precedente, debbono essere muniti dei segni distintivi previsti dalle convenzioni internazionali, facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata.

15. I beni degli Stati neutrali e le sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari devono essere, per quanto è possibile, rispettati, purché non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale visibile a grande distanza e a quota elevata.

16. In caso di investimento o assedio di una fortezza o di una località comunque apprestata a difesa, il Comandante delle forze attaccanti può impedire l'uscita dei non combattenti. Salvo imperiose esigenze, il Comandante deve consentire l'uscita ai sudditi di Stati neutrali, alle condizioni che egli ritiene di stabilire. In ogni caso, sempreché non siano in corso azioni di combattimento, il Comandante non può vietare, l'uscita agli agenti diplomatici o consolari neutrali, che ne facciano domanda.

17. Il Comandante di una fortezza o di una località assediata o investita può vietare l'uscita di qualunque persona dalla fortezza o località medesima.

18. Fuori dei casi. di necessità delle operazioni militari, il Comandante delle forze attaccanti, prima di intraprendere il bombardamento, deve fare quanto è possibile per darne comunicazione alle autorità locali.

19. L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure di liquidi, materie o procedimenti analoghi, è vietato in conformità delle disposizioni internazionali vigenti. Il divieto vale anche a titolo di reciprocità, e indipendentemente dall'esistenza di convenzioni internazionali, verso i belligeranti che dichiarino di non voler far uso, ed effettivamente non facciano uso, di mezzi batteriologici e chimici.

20. È proibita in ogni circostanza la presa di ostaggi.

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CAPITOLO II

DELL'AGGRESSIONE - DELLA RAPPRESAGLIA - DELLA RITORSIONE

AGGRESSIONE 21. L'aggressione consiste nell'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la

sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'Italia. È considerato atto di aggressione: 1° L'invasione o l'attacco del territorio italiano da parte delle Forze Armate di

un altro Stato, o qualsiasi occupazione militare, anche temporanea, derivante da una tale invasione mediante l'uso della forza, di una parte del territorio italiano;

2° II bombardamento, da parte delle Forze Armate di uno Stato, del territorio italiano o l'uso di qualsiasi genere di armi da parte di uno Stato contro il territorio italiano;

3° II blocco dei porti o delle coste italiane da parte delle Forze Armate di un altro Stato;

4° L'attacco da parte delle Forze Armate di uno Stato contro le Forze Armate terrestri, navali o aeree, o contro la marina e l'aviazione civili italiane;

5° L'impiego delle Forze Armate di uno Stato che sono stazionate sul territorio italiano con l'accordo dell'Italia, fatto in contrasto con le condizioni previste nell'accordo, o qualsiasi prolungamento della loro presenza sul territorio italiano oltre la scadenza dell'accordo;

6° II fatto per uno Stato di ammettere che il proprio territorio, che egli ha messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da quest'ultimo per attuare un atto di aggressione contro l'Italia;

7° L'invio effettuato da uno Stato, o a suo nome, di bande o di gruppi armati, di forze irregolari o di mercenari che si abbandonino ad atti di forza armata contro l'Italia di una gravita tale da equivalere agli atti sopra elencati, o il fatto di impegnarsi in modo consistente in una tale azione.

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RAPPRESAGLIA

22. Le norme del diritto della guerra devono essere lealmente osservate. Nondimeno, se il belligerante nemico viene meno ad alcuno degli obblighi derivantigli dal diritto internazionale, è consentito, a titolo di reazione per l'offesa ricevuta, di non rispettare taluno dei diritti del belligerante inadempiente. La forma più significativa ed importante di autotutela contro un illecito internazionale, cioè la contromisura di legittima difesa, è rappresentata dalla rappresaglia. Essa può consistere tanto in un atto positivo, quanto in una omissione; ricorre la prima ipotesi quando si compiono atti che sarebbero vietati dal diritto di guerra (es. contribuzioni forzate in territorio occupato, ecc.); ricorre l'omissione quando non si compiono atti che sarebbero imposti dal diritto della guerra (es.: preavviso di bombardamento, ecc.).

23. La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare le obbligazioni derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi sia con atti analoghi a quello da esso compiuti illegittimamente, sia con atti di natura diversa. La rappresaglia non ha dunque la natura di una pena, ma è soltanto un mezzo di coercizione diretto a indurre il nemico a rispettare i suoi obblighi nei nostri riguardi. Pertanto la rappresaglia deve essere sufficientemente proporzionata alla gravita dell'offesa ricevuta, e non può consistere, salvo i casi di assoluta necessità, in atti bellici diretti contro la popolazione civile. Data la natura e lo scopo della rappresaglia, essa può essere diretta, in via di massima, soltanto contro il belligerante che ha violato il diritto bellico ai nostri danni.

24. Quando il belligerante nemico, avendo commesso atti illeciti, che hanno determinato o avrebbero potuto determinare la rappresaglia, abbia dato congrua soddisfazione, cessa ogni ragione per continuarla o per iniziarla.

25. Non può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, l'osservanza di norme internazionali, che prevedono espressamente l'obbligo di osservarle in ogni caso, come, ad esempio, le norme relative ai prigionieri di guerra e quelle concernenti i feriti e i malati. Nulla osta però che, per indurre il bellige-

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rante nemico a osservare gli obblighi derivanti dalle predette norme, possano compiersi atti di rappresaglia in altri campi, per i quali non esista uno speciale divieto. Per quanto sopra sono proibite le rappresaglie contro: — feriti, malati, naufraghi, personale, edifici o materiale sanitario protetto; — l'ambiente naturale; — le persone civili protette; — i beni culturali; — i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile; — i prigionieri di guerra;

— opere e istallazioni che racchiudono forze pericolose; — persone e beni protetti.

26. Il Governo italiano ha dichiarato in sede internazionale che contro gravi e sistematiche violazioni, da parte di un nemico, degli obblighi imposti dal diritto internazionale circa la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, l'Italia reagirà con ogni mezzo consentito dal diritto internazionale allo scopo di prevenire il reiterarsi delle violazioni stesse.

27. La rappresaglia è ordinata con provvedimento del Capo del Governo italiano o di autorità da questi legalmente delegata.

28. La legge di guerra italiana, ispirandosi a principi di civiltà e di umanità, in quanto lo consentano le necessità di guerra, ha previsto un trattamento umanitario sia per i combattenti nemici, feriti o prigionieri, sia per la popolazione civile, anche fuori dei casi nei quali esistano speciali obblighi di diritto internazionale di guerra.

29. Qualora il belligerante nemico, pur senza violare gli obblighi derivantigli dal diritto di guerra, non si ispiri ai predetti principi che informano la legge italiana di guerra, è lecito sospendere da parte nazionale l'applicazione di dette misure favorevoli, allo scopo di indurre il belligerante nemico a uniformarsi a sua volta ai principi stessi. In tal caso, si ha la ritorsione che, a differenza della rappresaglia, non è determinata da una violazione del diritto internazionale, bensì dalla mancata osservanza di principi non ancora consacrati da norme giuridiche.

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30. La ritorsione si effettua, in generale, mediante l'attuazione di misure analoghe a quelle prese dal belligerante nemico nei confronti dei combattenti e dei civili nazionali.

31. La ritorsione, così come la rappresaglia, poiché consiste in una deroga a precise norme di legge, deve essere ordinata con provvedimento del Capo del Governo italiano o di autorità legalmente delegata.

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CAPITOLO III

DELLA OCCUPAZIONE MILITARE DEL TERRITORIO: TERRITORIO NEMICO OCCUPATO — TERRITORIO OCCUPATO DA

UNA FORZA DI PACE

TERRITORIO NEMICO OCCUPATO

32. Un territorio nemico è considerato occupato, se si trova di fatto sotto l'autorità delle Forze Armate italiane, cioè quando queste abbiano l'effettivo controllo e siano in grado di farvi valere, immediatamente ed efficacemente, la propria autorità appena ne sorga il bisogno.

Non può, pertanto, essere considerata come occupazione effettiva l'incursione in un tratto del territorio nemico, o l'invasione di questo, al solo fine di compiervi operazioni belliche di carattere assolutamente transitorio.

33. Il territorio nemico, occupato dalle Forze Armate italiane, ai sensi della legge di guerra, è considerato zona delle operazioni, e l'alto comando militare responsabile vi assume anche i poteri civili.

34. L'autorità militare, che occupa il territorio nemico, prende tutti i provvedimenti per ristabilire e assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del Paese occupato. A meno che esigenze politiche, militari o di ordine pubblico ne impongano la sostituzione, mantiene in carica, per l'esercizio delle proprie funzioni, le autorità e i funzionari civili dei territori occupati, che non chiedano di essere esonerati. L'autorità occupante può vietare l'abbandono del proprio posto da parte del personale addetto ai servizi sanitari o che, comunque, interessino la incolumità pubblica, come: medici, farmacisti, ostetriche, personale degli ospedali, personale addetto all'igiene pubblica, vigili del fuoco, organismi di protezione civile, ecc..

35. Alle spese occorrenti per l'amministrazione del territorio occupato, l'autorità militare occupante provvede mediante la riscossione dei tributi già stabiliti dall'amministrazione dello Stato nemico, e nei limiti in cui vi provvedeva lo Stato predetto.

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36. L'autorità militare, che occupa un territorio nemico, deve, in particolare, provvedere, perché siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonché le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.

Gli abitanti del territorio occupato conservano la piena capacità civile e il libero esercizio dei loro diritti. L'occupante, però, per necessità di guerra, può prendere misure preventive atte ad evitare che siano compiute azioni contrarie ai suoi interessi o alla sicurezza delle sue truppe. Così l'occupante può sospendere o limitare l'esercizio della libertà di riunione, della libertà di stampa e del diritto di portare le armi, l'inviolabilità del segreto epistolare, le licenze relative al commercio, ecc..

37. Le autorità, i funzionar! e gli impiegati civili dei territori occupati, che non si siano valsi della facoltà di dimettersi e che siano mantenuti in carica, restano disciplinarmente soggetti all'autorità militare occupante. Essi non possono essere obbligati a prestare giuramento all'autorità militare occupante. Questa può solo esigere una dichiarazione scritta di adempiere con lealtà le funzioni che esercitano.

38. L'occupante non può costringere gli abitanti del territorio occupato a prendere parte, contro il loro Paese, a operazioni di guerra, a favorirne l'esecuzione, col prestare servizio di guida alle forze occupanti, a fornire informazioni sull'Esercito che precedentemente occupava il territorio e sui suoi mezzi di difesa, come pure a prestare giuramento di fedeltà.

39. Gli abitanti del territorio occupato, ancorché abbiano servito alle dipendenze dello Stato italiano prima dell'inizio della guerra, non possono essere costretti ad arruolarsi nelle Forze Armate nazionali, o, comunque, a prestare servizi attinenti direttamente alla guerra, salvo il caso che essi possiedano la nazionalità italiana, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della nostra legge sulla cittadinanza.

40. L'autorità militare occupante ha, però, facoltà di richiedere l'opera degli abitanti del territorio occupato, per servizi inerenti a opere civili, che siano necessario nel territorio predetto, per la vita stessa delle popolazioni, come ad esempio: ristabilire e assicurare le comunicazioni, riattivare acquedotti, spegnere incendi, sgomberare macerie, ecc..

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41. Nei territori occupati le persone civili hanno i diritti di seguito riepilogati: a) al rispetto della persona, onore, diritti familiari, convinzioni e pratiche

religiose, abitudini, consuetudini. Le persone vanno trattate, in ogni circostanza, con umanità e protette contro atti di violenza o intimidazioni, insulti e curiosità pubblica;

b) ad essere trattate senza alcuna distinzione sfavorevole basata su sesso, razza, religione o opinione politica. Nei loro confronti possono essere, però, prese misure di controllo o di sicurezza che fossero necessario per il fatto della guerra. Tali misure possono giungere fino al soggiorno obbligato o all'internamento;

c) a non essere utilizzate per mettere, mediante la loro presenza, località, obiettivi militari, o zone al riparo dalle operazioni militari;

d) a non essere sottoposte a coercizioni fisiche o morali, in particolare per ottenere informazioni da esse o da terzi;

e) a non subire brutalità, violenze contro la vita, pene corporali, mutilazioni, esperimenti medici o scientifici non necessari alla loro salute, torture;

f) a non essere colpite da pene collettive, prese in ostaggio o fatte oggetto di rappresaglia;

g) a comunicare con la potenza protettrice e con il Comitato internazionale della Croce Rossa.

42. Tutti i beni immobili e le aziende, esistenti nel territorio occupato e appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche, passano in possesso dello • Stato occupante, che ne diviene però soltanto amministratore ed usufruttuario. Per contro, il numerario, i capitali, i crediti esigibili, i depositi d'armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e, in generale, tutti i beni mobili, appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche, passano in proprietà dello Stato occupante.

43. La proprietà privata è rispettata e non è soggetta a confìsca. Gli abitanti del territorio occupato conservano, quindi, il diritto di proprietà e il possesso dei loro beni, con tutte le facoltà inerenti.

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Tuttavia, l'autorità militare occupante può disporre di ogni specie di armi e di munizioni, come di tutti i mezzi di comunicazione e di trasporto, navi e aeromobili compresi, appartenenti a persone private, quando siano utilizzabili a scopi di guerra, con la riserva di restituirli o di tenerne conto nell'eventuale regolamento delle indennità, all'atto della conclusione della pace.

44. Resta peraltro salvo il diritto di cattura e confisca stabilito dalla legge di guerra, relativamente alle navi mercantili nemiche e agli aeromobili civili nemici che appartengono a privati.

45. L'autorità militare occupante, quando ricorrano necessità di guerra, ha pure facoltà di imporre agli abitanti dei territori occupati prestazioni o forniture, come: uso di fabbricati per l'alloggio e accantonamento delle truppe e del materiale, uso dei molini e dei forni, macchine e utensili per la riparazione di vie di comunicazione, cura e ricovero per i malati e feriti, medicamenti e materiale sanitario, ecc..

46. I beni delle provincie e dei comuni, nonché gli stabilimenti consacrati ai culti o destinati alla carità, all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici del territorio occupato, sono trattati come proprietà privata. L'autorità militare occupante adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire e reprimere qualsiasi appropriazione, distribuzione o danneggiamento intenzionale dei beni suddetti.

47. In un Paese occupato, specialmente se abitato da popolazioni ostili, i comandi di grandi unità, o di minori unità distaccate, hanno il dovere di garantire, con misure rigorosissime, la sicurezza delle truppe operanti. Nei riguardi della popolazione del territorio occupato saranno presi, a tale scopo, provvedimenti speciali del caso, come: obbligo di tenere aperte le case e illuminati determinati punti o località, divieto di circolazione in determinate zone e in date ore, piantonamento di uffici pubblici, sequestro di documenti e di valori, perquisizioni, ecc.. Per l'esecuzione di detti provvedimenti i comandi si valgono dell'opera dei Carabinieri eventualmente rinforzati da unità delle Forze Armate con compiti di polizia militare.

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48. I doveri dello Stato occupante in territorio occupato sono i seguenti: 1° rispettare, per quanto possibile, ordinamento giuridico, organizzazione

amministrativa, apparato giuridico e legislazione dello Stato occupato; 2° non conferire la propria cittadinanza agli abitanti ne costringere questi a

compiere azioni contrarie agli interessi del loro paese; 3° non modificare lo statuto dei funzionar! e dei magistrati, ne adottare nei loro

confronti sanzioni o misure di coercizione nel caso che essi si astenessero dall'esercitare le loro funzioni per considerazioni di coscienza;

4° non istituire imposte, salvo che per le necessità dell'occupazione; 5° non spoliare il patrimonio culturale e concorrere a proteggerlo; 6° impedire il saccheggio, ed astenersi dalla presa di ostaggi; 7° non privare in nessun caso le persone civili dei benefici stabiliti dal diritto

internazionale; 8° non trasferire forzosamente o deportare fuori del territorio occupato o non, le

persone civili. Può però sgombrare totalmente o parzialmente una data regione, avviando gli abitanti ad un'altra regione del territorio occupato, se lo richiedono la sicurezza della popolazione o necessità militari imperiose. Non può trattenere le persone civili in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che lo esigano la sicurezza della popolazione o necessità militari imperiose. Non può deportare o trasferire una parte della propria popolazione nel territorio occupato;

9° attuare tutte le misure necessario affinchè siano assicurate la cura e l'educazione dei minori;

10° non costringere le persone civili a servire nelle proprie FF.AA., ne svolgere propaganda a favore dell'arruolamento volontario in esse;

11° non costringere al lavoro i minori degli anni quindici. Il lavoro per gli altri civili deve essere volto soltanto a soddisfare i bisogni delle forze occupanti o i servizi di interesse pubblico. In nessun caso, le persone civili possono essere costrette a lavori che le obblighino a prendere parte a operazioni militari. Sono vietate le misure volte a provocare la disoccupazione o a ridurre le possibilità di lavoro ai fini di indurre le persone civili a lavorare per lo Stato occupante. In nessun caso la precettazione di mano d'opera può arrivare ad una mobilitazione di lavoratori sotto regime militare o paramilitare;

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12° non effettuare distruzioni di beni mobili od immobili appartenenti a privati, allo Stato occupato ad altri enti pubblici, cooperative ecc., salvo assoluta necessità militare;

13° assicurare, compatibilmente con i suoi mezzi, i rifornimenti di viveri e medicinali occorrenti alla popolazione civile. Non può requisire viveri e medicinali se non per bisogni delle forze occupanti e tenendo conto dei bisogni della popolazione civile. Le requisizioni debbono essere indennizzate al loro giusto valore;

14° assicurare, con il concorso delle autorità locali, l'igiene e la sanità pubbliche, in particolare il funzionamento degli ospedali, e facilitare il compito del personale sanitario e religioso operante a favore dei feriti e dei malati. La requisizione di ospedali civili per curare i feriti e malati militari è consentita in via temporanea e urgente, purché sia assicurata la cura dei feriti e malati civili;

15° accettare, a determinate condizioni, l'invio di soccorsi collettivi in viveri, medicinali e vestiario da parte di Stati o organi umanitari imparziali, specie nel caso in cui la popolazione del territorio sia rifornita in modo insufficiente;

16° .osservare gli obblighi che gli spettano in materia di protezione civile nel territorio occupato;

17° rispettare le norme appositamente dettate dalle Convenzioni in materia penale a garanzia delle persone civili;

18° stabilire una corretta procedura per l'assegnazione al soggiorno obbligato o all'internamento di persone civili, che fosse imposta da imperiose ragioni di sicurezza, prevedendo anche il diritto di appello da parte degli interessati;

19° attenersi alle norme di diritto internazionale stabilite per il trattamento degli internati civili.

49. I poteri che uno Stato occupante esercita, tramite l'Autorità militare, in un territorio occupato sono i seguenti: 1° legiferare mediante bandi, ordinanze, proclami; 2° compiere atti per provvedere ai propri interessi in vista della prosecuzione

delle operazioni militari; 3° creare, accanto a quelli dello Stato occupato, propri organi amministrativi,

e sottoporre a controllo gli atti delle amministrazioni locali;

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4° istituire propri tribunali militari per reprimere gli attentati alla sicurezza delle forze occupanti e dei beni militari ad esse appartenenti;

5° emanare disposizioni per assicurare il normale svolgimento della vita civile nel territorio occupato, in particolare per mantenervi l'ordine pubblico, ponendo, tra l'altro, alle proprie dipendenze le forze di polizia locali;

6° sospendere in tutto o in parte le libertà costituzionali (libertà personale, di riunione, di associazione, di comunicazione, di stampa);

7° internare i cittadini ritenuti pericolosi; 8° sostituire i funzionar! pubblici che si dimostrassero ostili o che avessero

abbandonato il loro posto; 9° impadronirsi dei beni mobili (in particolare, armi e altro materiale bellico,

mezzi di comunicazione) e del numerario di proprietà dello Stato occupato; confiscare certi beni di proprietà privata, quali armi, munizioni, aziende che producono materiale bellico, mezzi di trasporto e di comunicazione;

10° riscuotere le imposte nella misura in cui le percepiva lo Stato occupato; imporre agli abitanti contribuzioni eccezionali in denaro o in prestazioni;

11° requisire beni privati secondo corrette procedure e in proporzioni alle risorse del paese;

12° sospendere gli effetti dei trattati vigenti fra Stati terzi suoi nemici e lo Stato occupato.

TERRITORIO OCCUPATO DA UNA FORZA DI PACE

50. Il territorio occupato da una Forza di pace, sia che essa faccia parte di una Forza di pace multinazionale, sia che essa operi in modo autonomo, è una forma del tutto particolare di territorio occupato. I doveri ed i poteri sul territorio di impiego del Comandante militare della Forza verranno definiti nel mandato internazionale che la Forza riceve o precisati nella missione conferita alla Forza dalle Autorità nazionali. Pur operando normalmente la Forza in situazioni del tempo di pace, in caso dì coinvolgimento della Forza in operazioni militari devono prevalere, nella gestione del territorio occupato dalla Forza, le considerazioni relative alla sicurezza delle truppe ed all'assolvimento del mandato operativo.

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CAPITOLO IV

DEI PARLAMENTARI

51. "Parlamentare" è la persona autorizzata dall'autorità militare belligerante a mettersi in comunicazione diretta con il nemico; generalmente allo scopo di trattare la conclusione di determinati accordi, destinati ad avere esecuzione sul campo di battaglia.

Il parlamentare deve apparire anche a distanza, come tale, e a questo scopo deve presentarsi con un distintivo visibile, costituito da una bandiera bianca. Egli normalmente può essere accompagnato dal portabandiera, dal trombettiere o tamburino che ne annunzi l'arrivo a distanza e, se del caso, da un interprete.

52. Nel presentarsi il parlamentare deve comprovare la sua qualità e i suoi poteri esibendo una lettera-mandato rilasciatagli dall'autorità militare che lo invia. In tale documento sono, in linea di massima, indicati il nome, cognome e grado del parlamentare, il giorno e l'ora d'invio, la zona di presentazione, l'autorità militare con la quale deve comunicare, la natura e la portata della missione, e, nominativamente, le persone che accompagnano il parlamentare, con l'indicazione della rispettiva qualità (annesso n. 1).

Se il parlamentare non è provvisto di un atto scritto comprovante la sua qualità e i suoi poteri, l'autorità militare, cui si presenta, può trattenerlo adottando le opportune misure di sicurezza, previste dai numeri seguenti e richiedendo istruzioni ai comandi superiori. Questi hanno facoltà di ritenere il parlamentare accreditato per la missione che egli intende compiere, in base ad ogni altro elemento, che i comandi stessi possano considerare equipollente.

53. Il parlamentare, riconosciuto come tale, le persone che lo accompagnano ed i relativi mezzi di trasporto (terrestri, aerei o navali), sono inviolabili per tutto il tempo occorrente all'adempimento della loro missione.

54. I parlamentari devono, di massima essere ricevuti. Circostanze particolari possono, però, consigliare il Comandante delle forze operanti a non riceverli; nel qual caso, al parlamentare sarà intimato di non avanzare e di tornare indietro.

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Se il parlamentare, avendo avuto il tempo sufficiente per ottemperare all'intimazione, continua ad avanzare, oppure non si ritira, perde il diritto all'inviolabilità.

55. Si ha, peraltro, il diritto di dichiarare preventivamente all'avversario che non si riceveranno parlamentari per un certo periodo. Dopo questa dichiarazione i parlamentari che si presentino non hanno diritto all'immunità. Il rifiuto di ricevere parlamentari può essere fatto anche a titolo di rappresaglia.

56. In nessun caso l'apparire di un parlamentare o di una bandiera bianca obbliga il Comandante a sospendere il combattimento o l'inseguimento. Se, pertanto, il parlamentare avanza durante il combattimento, lo fa a suo rischio e pericolo.

Tuttavia, chi intende ricevere un parlamentare deve far sospendere localmente il fuoco per il tempo necessario alla comunicazione e al rientro nelle proprie linee del parlamentare e delle persone che l'accompagnano.

57. Allorché un parlamentare si presenta con le formalità indicate nel n. 52, il Comandante che lo accoglie deve prendere tutte le opportune precauzioni atte a impedire che esso venga a conoscenza di notizie di carattere militare.

All'uopo, il Comandante del reparto o del posto di riconoscimento più vicino lo fa fermare a distanza, ingiungendo a lui e a chi lo accompagna di voltarsi verso una determinata direzione; dopo di che, va a riceverlo, accompagnato da una scorta armata. Se però il Comandante è un graduato, o un sottufficiale, tale incarico spetta all'Ufficiale, dal quale immediatamente dipende e che deve essere subito avvertito. Il predetto Comandante si assicura, nei modi indicati nel n. 52, che il parlamentare abbia tali qualità; indi, se il parlamentare deve soltanto consegnare pieghi, il Comandante li ritira e gliene rilascia ricevuta, rinviandolo immediatamente; se, invece, il parlamentare deve fare comunicazioni a un comando superiore, gli fa bendare gli occhi e lo accompagna, o lo fa accompagnare da un ufficiale o sottufficiale al comando competente, unitamente all'interprete che lo abbia accompagnato e che deve essere anche esso bendato. Il rimanente seguito, del parlamentare è trattenuto, anche esso bendato, presso il reparto o il posto di riconoscimento.

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Per il ritorno alle proprie linee, il parlamentare e il suo seguito sono ricondotti allo stesso posto dal quale sono entrati, adottandosi le medesime precauzioni. Le formalità suindicate devono essere rispettate e fatte rispettare con rigida severità, adoperando modi cortesi, ma fermi e decisi. Ogni conversazione, il cui oggetto esorbiti dalla missione affidata al parlamentare, deve essere evitata tra lui e il personale destinato a riceverlo o ad accompagnarlo, come pure fra la sua scorta e il personale destinato a custodirla.

58. Il parlamentare nemico che comunque, e per circostanze indipendenti alla sua volontà, sia venuto o possa venire a conoscenza di notizie riservate di carattere militare, può essere trattenuto per impedire la divulgazione di tali notizie e finché dura il pericolo di questa divulgazione. La stessa misura si applica al parlamentare che, durante la sua missione, abbia intenzionalmente raccolto informazioni. Se, però, il parlamentare approfitta della sua posizione privilegiata per compiere o tentare di compiere atti di tradimento, perde il diritto alla inviolabilità, ed è punito in conformità della legge penale di guerra.

59. Il Comandante che riceve un parlamentare può autorizzarlo ad avvalersi di un mezzo di trasporto (nave, aeromobile, automezzo, ecc.), per compiere la sua missione. Se concede il mezzo, fissa le condizioni d'impiego, determinando il tempo, l'itinerario, le modalità di sicurezza, ecc.. Nel caso predetto, l'inviolabilità si estende anche al mezzo adoperato, al relativo equipaggio o personale conducente, sempreché vengano osservate le condizioni d'impiego imposte all'atto della concessione.

60. Nell'impiego delle Forze di pace l'uso di parlamentare riveste particolare importanza, non solo per la salvaguardia delle vite umane, ma anche per prevenire e per fermare al più presto eventuali incidenti che si potessero verificare, specie con uso delle armi.

In situazioni formali di pace in caso di implicazioni, o di scontri a fuoco, da parte delle unità di una Forza di pace, è buona norma fare ogni possibile tentativo di parlamentare con l'eventuale aggressore, prima di rispondere al fuoco, per contenere, per quanto è possibile, la gravita dell'incidente.

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CAPITOLO V

DELLE CONVENZIONI MILITARI

61. La facoltà di condurre, con il nemico, armistizi, capitolazioni o altre convenzioni di carattere militare spetta al Capo del Governo italiano. Questi, con autorizzazione temporanea o permanente, in via generale o per casi determinati, può delegare, per la stipulazione di dette convenzioni, gli alti Comandanti o i Comandanti di unità dipendenti, quando, per la loro autonomia di azione o per altre circostanze, lo ritenga opportuno. La delega, in ogni caso, deve indicare la materia che può formare oggetto delle convenzioni stesse.

62. I Comandanti di unità, che non abbiano possibilità di comunicare con i Comandi superiori, possono stipulare con il nemico convenzioni di carattere temporaneo e locale, ai fini dell'azione militare.

63. L'armistizio e tutte le altre convenzioni, che modifichino sostanzialmente la situazione reciproca dei belligeranti, o che stabiliscano preliminari per la conclusione della pace, possono essere stipulate solo con l'assenso del Capo del Governo italiano.

64. La persona incaricata di stipulare una convenzione militare deve essere munita da parte del Comandante competente dei necessari poteri. Il documento, che conferisce detti poteri, deve indicare il nome, il grado e la carica del delegato, nonché l'autorità con la quale è autorizzato a trattare.

65. Le convenzioni sono, di regola, redatte per iscritto. Quando siano state validamente concluse, i Comandanti hanno il dovere di adottare i provvedimenti necessari perché esse siano lealmente osservate.

66. La sospensione d'armi (o tregua) è l'accordo, per effetto del quale si interrompe l'impiego dei mezzi di combattimento, per breve tempo, in una determinata località, allo scopo di provvedere a esigenze, che non interessano la condotta generale della guerra.

La sua durata è convenuta per un certo periodo, che può essere di un determinato numero di ore o di giorni.

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La sospensione d'armi è stipulata, generalmente, per scopi limitati ma urgenti: ad esempio, per lo sgombero dal campo di battaglia dei feriti, per l'inumazione dei cadaveri, per lo scambio dei prigionieri, per dar tempo al Comandante militare interessato di chiedere ordini o istruzioni per trattative più importanti.

67. Gli effetti della sospensione d'armi sono limitati al solo territorio indicato nella convenzione e alle truppe che vi si trovano; essi non si estendono quindi alle altre parti del teatro della guerra e alle truppe ivi dislocate. La sospensione d'armi è richiesta per mezzo di parlamentari, osservate le modalità per questi stabilite.

Finché dura la sospensione d'armi non possono essere mutate le posizioni delle forze operanti, salve espresse intese contrarie.

68. La sospensione d'armi, non appena stipulata, deve essere comunicata alle truppe interessate. Pertanto, un Comandante deve dare esecuzione alla sospensione d'armi soltanto quando ne abbia avuto regolare notifica dai suoi superiori diretti e non in base a notizia che gli sia pervenuta dal nemico o altrimenti.

La convenzione per la sospensione d'armi deve essere rigorosamente osservata nelle condizioni di tempo e con le modalità da essa stabilite. Se il nemico ne viola le condizioni, la convenzione può essere considerata come decaduta.

69. L'armistizio è l'accordo che ha per effetto la sospensione, totale o parziale, delle ostilità, a tempo determinato o indeterminato, su tutto il teatro della guerra o su parte di esso.

L'oggetto dell'armistizio è, perciò, più esteso di quello della sospensione d'armi, sia per limiti di tempo, sia per i luoghi ai quali si applica. In relazione alla sua portata ed efficacia, l'armistizio può essere generale o parziale.

70. L'armistizio generale ha al tempo stesso carattere politico, economico e militare, e, generalmente, precede i negoziati per la pace. L'armistizio generale sospende, per la durata convenuta le operazioni militari dei belligeranti in tutto il teatro della guerra.

71. L'armistizio parziale (o locale) sospende le operazioni soltanto fra parti considerevoli delle opposte forze belligeranti, e solamente in una delimitata zona del teatro della guerra.

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L'armistizio parziale è concluso, non per far fronte a esigenze di carattere locale e temporaneo, come nel caso della sospensione d'armi, ma per gravi motivi, che, mentre non possono essere fronteggiati con una sospensione d'armi, non richiedono, tuttavia, la conclusione di un armistizio generale: come ad esempio: lo svilupparsi di gravi epidemie, un terremoto, ecc..

72. L'armistizio, appena stipulato, obbliga i contraenti all'osservanza rigorosa delle condizioni in esso convenute. La sua applicazione ha inizio dalla data e ora stabilite. A tale scopo, l'armistizio stipulato deve essere subito comunicato ufficialmente alle truppe interessate, perché si uniformino alle disposizioni relative.

Di solito, specialmente quando trattasi di armistizio di breve durata, i belligeranti stabiliscono, d'accordo, un determinato segnale, per indicare materialmente il momento in cui devono cessare le ostilità: quale, ad esempio una bandiera bianca tenuta alzata da ambo le parti fino al termine dell'armistizio.

73. Allorché la durata dell'armistizio è stata convenuta per un tempo determinato, le ostilità possono essere riprese, senza preventiva notifica, allo scadere dei termini stabiliti; se, invece, è stata convenuta per un tempo indeterminato, ciascuno dei belligeranti può riprendere le operazioni in ogni momento, preavvisandone, però il nemico. L'armistizio stipulato per un determinato numero di giorni termina alla mezzanotte dell'ultimo giorno convenuto, salvo che sia stata espressamente stabilita altra ora di scadenza. La durata dell'armistizio può essere prorogata d'accordo tra le parti.

74. Nel corso dell'armistizio i belligeranti devono astenersi da ogni atto di ostilità, evitare spostamenti di truppe intesi ad effettuare occupazioni di terreno o di posizioni oltre il limite delle linee tenute all'inizio dell'armistizio, ed evitare ogni ricognizione fuori delle proprie linee. Nei limiti di territorio stabiliti dall'armistizio è, invece, consentito qualunque movimento di truppe e di materiali, salvo che vi osti una esplicita clausola della convenzione. Se la convenzione non lo consente espressamente, il difensore di una fortezza assediata non ha facoltà di approvvigionarla durante l'armistizio.

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In quanto manchino espresse clausole contrarie, e salvo quanto è indicato nei commi precedenti, si presume che le parti abbiano voluto conservare lo stato di fatto esistente al momento della stipulazione e che, pertanto, nulla sia lecito di quanto possa alterare tale situazione.

75. La sospensione delle ostilità non comporta la sospensione dell'applicazione delle norme del diritto di guerra. La cessazione della guerra non avviene se non quando è stato stipulato il trattato di pace; fino a quel momento, la guerra perdura con tutte le sue conseguenze giuridiche.

76. Data la loro importanza le convenzioni d'armistizio sono redatte per iscritto. Il testo di esse deve essere redatto con la massima chiarezza, in modo da escludere qualsiasi equivoco di interpretazione. Se il testo è redatto in più lingue si deve indicare quella che fa fede, in caso di divergenza. Oltre alle clausole, che, in relazione alle particolari esigenze del caso, possono essere giudicate necessario, allo scopo di precisare diritti e obblighi reciproci durante l'armistizio, la relativa convenzione deve sempre comprendere quelle riflettenti: 1° l'estensione dell'armistizio: se cioè si estenda o meno a tutte le Forze

Armate dello Stato e a tutto il teatro della guerra; 2° il giorno e l'ora dell'entrata in vigore delle sue disposizioni; 3° la durata dell'armistizio o, se essa non sia determinata, l'intervallo che deve

intercorrere tra l'eventuale denuncia dell'armistizio e la ripresa delle ostilità;

4° la proibizione, per tutta la durata dell'armistizio, di qualunque atto di ostilità;

5° l'indicazione delle posizioni occupate, al momento della stipulazione dell'armistizio, dalle Forze Armate, dei movimenti che esse possono compiere, dei limiti territoriali che non si devono oltrepassare e dell'eventuale zona neutralizzata interposta fra le parti; ovvero la convenzione dovrà designare le persone che dovranno stabilire detti limiti e le modalità per provvedervi;

6° il regolamento del blocco, i rapporti ammessi e quelli esclusi fra le truppe avversarie e le popolazioni, e fra le popolazioni stesse; i movimenti ferroviari, marittimi e aerei, i servizi postali e di telecomunicazioni, l'esecuzione di lavori, il rifornimento di munizioni, e ogni altra particolarità relativa alle operazioni;

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7° le norme per le eventuali ratifiche, l'indicazione del termine per lo scambio di esse, precisando in modo speciale se nel frattempo l'armistizio debba o non ritenersi in vigore;

8° la lingua o le lingue adoperate; qualora la convenzione sia redatta in due o più lingue, dovrà essere indicato il testo che fa fede in caso di divergenze.

77. Ogni violazione grave dell'armistizio, da parte di uno dei belligeranti, da all'altro il diritto di denunciare l'armistizio stesso e, in casi particolari, di riprendere immediatamente le ostilità. Il Comandante locale può, in quest'ultimo caso, reagire nel modo che giudichi più rispondente alla gravita degli atti commessi dal nemico, senza pregiudizio degli ulteriori provvedimenti. In ogni caso, e dopo l'avallo del Governo italiano, soltanto lo Stato Maggiore della Difesa ha facoltà di denunciare l'armistizio o di ordinare l'immediata ripresa delle ostilità.

78. Le violazioni dell'armistizio possono consistere: a) in gravi atti di ostilità; nel qual caso l'accordo decade automaticamente e la

reazione segna senz'altro la ripresa delle ostilità; b) in fatti gravi: nel qual caso l'armistizio cessa di aver vigore, di norma,

previa regolare denuncia; e) in violazioni di carattere locale: cessata, in questo ultimo caso, la eventuale

reazione, l'armistizio continua, salva rivalsa di danni contro il belligerante colpevole della violazione.

79. Atti di ostilità compiuti da singoli individui, di loro iniziativa, non costituiscono motivo sufficiente per la denuncia dell'armistizio; ma l'autorità militare può esigere la punizione dei colpevoli e l'eventuale pagamento di indennità per i danni subiti. L'azione dei singoli può invece costituire, ai fini di una ripresa delle ostilità, violazione dei patti d'armistizio quando risultasse autorizzata o comunque approvata dalle superiori autorità.

80. Per la capitolazione, vale quanto, in materia, è stabilito dal codice penale militare di guerra italiano. Le norme seguenti sono valide nei confronti del nemico che capitola.

81. La capitolazione è la convenzione che determina le condizioni di resa di Forze operanti o di una posizione fortificata.

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La convenzione di capitolazione stabilisce: 1° il momento iniziale della sospensione delle ostilità; 2° la sorte ed il trattamento riservato alle Forze che capitolano, e l'eventuale

concessione dell'onore delle armi; 3° i modi di garantire la sicurezza delle Forze occupanti rispetto agli eventuali

mezzi di offesa o di difesa esistenti nella posizione fortificata; 4° le altre clausole relative all'occupazione o alla consegna della posizione

fortificata, delle navi e degli aeromobili, delle armi, degli impianti, dei materiali e dei rifornimenti.

82. Gli appartenenti alle Forze Armate nemiche che capitolano, ancorché senza condizioni, sono trattati come prigionieri di guerra. In nessun caso, al nemico che capitola, possono essere imposte condizioni contrarie all'onore militare. Alla difesa valorosa è uso concedere gli onori di guerra: la guarnigione esce, con armi e bagaglio, e sfila innanzi alle truppe avversarie schierate.

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CAPITOLO VI

DEI CRIMINI DI GUERRA

83. Le leggi italiane prevedono per i crimini di guerra la responsabilità individuale, che coinvolge sia chi ordina sia chi esegue un crimine. Per le Norme di principio ed il conseguente Regolamento di disciplina, "il militare al quale venga impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori".

84. I principali crimini di guerra previsti dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali sono i seguenti: — l'omicidio volontario e qualunque attentato alla integrità fisica o psichica

delle persone che si trovino in potere del belligerante; — il genocidio; — i maltrattamenti e le deportazioni per costringere la popolazione civile dei

territori occupati a eseguire lavori forzati; — l'omicidio volontario ed i maltrattamenti di prigionieri di guerra e di

naufraghi del mare e dell'aria; — la presa di ostaggi; — il saccheggio di beni pubblici o privati; — la distruzione senza motivo di abitati e le devastazioni non giustificate dalla

necessità militare. 85. Sono considerati crimini di guerra anche le infrazioni gravi alle Convenzioni

internazionali ed ai Protocolli aggiuntivi alle stesse, tra le quali meritano di essere citati: — gli attacchi ad unità sanitarie e a zone sanitarie e di sicurezza che devono

essere in ogni tempo rispettate e protette; — la violazione delle garanzie fondamentali di rispetto e tutela della persona

umana e del diritto della stessa ad un giudizio regolare ed imparziale per gli atti commessi in relazione alla guerra;

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— gli attacchi indiscriminati contro: popolazione e beni civili, beni culturali, località non difese e zone smilitarizzate;

— gli attacchi contro persone fuori combattimento; — l'uso perfido ed indebito dei simboli di protezione internazionale; — i trasferimenti e le deportazioni di popolazioni civili; — gli attacchi all'ambiente naturale ed alle installazioni che racchiudono forze

pericolose; — i ritardi ingiustificati nel rimpatrio di prigionieri di guerra; — la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate

sulla discriminazione razziale, che offendono la dignità della persona umana.

86. I crimini di guerra sono imprescrittibili; sono puniti dal codice penale militare di guerra ed è stabilita la cooperazione internazionale in materia di ricerca, arresto, estradizione e punizione delle persone che se ne rendono colpevoli.

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CAPITOLO VII

DELLA SALVAGUARDIA

87. La salvaguardia è una speciale protezione concessa in nome dello Stato italiano: — a quelle persone, che, per la loro condizione o per altro giustificato motivo

sia opportuno proteggere (ad esempio: agenti diplomatici e consolari); — a quelle istituzioni, località, edifici o altre cose, che, per ragioni di umanità,

o per il rispetto dovuto al culto, o nell'interesse della scienza o delle arti e/o delle forze operanti, è conveniente porre sotto speciale protezione (ad esempio: luoghi sacri, stabilimenti d'istruzione o di benefìcienza, conventi, musei, monumenti, opere d'arte, archivi, opifi-ci, magazzini, riserve idriche, case comunali, ecc.).

88. Salvo il caso di necessità assoluta, le persone munite di salvaguardia sono, per quanto concerne la loro abitazione, esonerate dall'obbligo di fornire l'alloggio militare ed esenti da visite domiciliari. Godono della immunità preveduta dal comma precedente anche gli edifici, gli stabilimenti e i luoghi muniti di salvaguardia. Ogni cosa posta sotto salvaguardia non può essere danneggiata o manomessa.

89. Hanno facoltà di concedere salvaguardie gli alti Comandi e, per tutta l'estensione del territorio occupato dalle rispettive unità, i Comandanti di reparti minori distaccati, che abbiano autonomia d'azione.

90. La salvaguardia deve risultare da un documento scritto con il quale, di norma, l'autorità militare competente dichiara di porre sotto salvaguardia una determinata persona o cosa. Il predetto documento, compilato in conformità dell'annesso 2. deve portare un numero d'ordine ed essere firmato dall'autorità che concede la sa1vaguardia, e munito del bollo d'ufficio. È rilasciato in duplice esemplare, di cui uno è affisso nel luogo dove meglio può giovare alla sicurezza della persona o cosa che si vuoi proteggere, l'altro è custodito dalla persona sotto salvaguardia, ovvero dalle persone preposte alla direzione o alla salvaguardia di istituti, stabilimenti, ecc., cui la salvaguardia si riferisce.

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In determinate circostanze, può essere opportuno garantire la protezione concessa a persone, stabilimenti, località, ecc. comandandovi una guardia o una scorta di militari, preferibilmente Carabinieri, delle sezioni addette alle Grandi Unità. In tal caso, al personale comandato per la salvaguardia è rilasciato un ordine scritto conforme all'annesso 3. Occorrendo, il personale predetto può chiedere man forte ai Comandanti delle truppe più vicine, i quali devono aderire alla richiesta. Il Comando, che concede la salvaguardia con scorta o guardia, decide se la persona o l'ente, che ne gode, debba, e in quale misura, corrispondere una retribuzione giornaliera ai militari all'uopo comandati. Nel caso di ritirata delle truppe nazionali, i militari comandati per la salvaguardia, salvo espresso ordine contrario, si ritirano con l'ultimo reparto che abbandona la località.

91. La salvaguardia diviene di diritto inefficace, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli. Ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, la salvaguardia può essere revocata dalle autorità competenti a concederla, o da autorità superiori. L'autorità che revoca la salvaguardia deve darne partecipazione all'interessato, e all'autorità che l'ha concessa. Nei casi suindicati, si provvede al ritiro del documento rilasciato.

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CAPITOLO VIlI

DEL SALVACONDOTTO

92. Il salvacondotto è uno speciale permesso concesso a unità delle Forze nemiche o neutrali, ovvero a persone di qualsiasi nazionalità, perché possano raggiungere una località prestabilita, attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni, senza subire perquisizioni e molestie. Il salvacondotto può essere permanènte o temporaneo. Il primo vale per tutta la durata della guerra; il secondo, invece, ha valore solo per il tempo indicato nel salvacondotto stesso.

93. Hanno facoltà di concedere salvacondotti: gli Alti Comandi ed i Comandi di Grande Unità, nei limiti del territorio occupato dalle rispettive unità. Possono pure concedere salvacondotti, di propria autorità e nei limiti della zona occupata dalle truppe dipendenti, i comandi di reparti minori distaccati, che abbiano autonomia d'azione, com'è il caso dei Comandanti di contingente nazionale all'estero in missione di pace. Tuttavia, la concessione di salvacondotti permanenti è di esclusiva competenza dello Stato Maggiore della Difesa.

94. Il salvacondotto deve constare di un documento scritto, portare un numero d'ordine ed essere firmato dall'autorità che lo rilascia e munito del bollo d'ufficio. Se è concesso ad unità delle forze nemiche o neutrali, il salvacondotto deve indicare l'unità che ne usufruisce, la sua nazionalità e composizione, la località da raggiungere, l'itinerario consentito, la durata della sua validità e l'eventuale facoltà di trasportare beni immobili (annesso n. 4). Se è concesso a una persona, il salvacondotto deve contenere l'indicazione dei connotati, firmata dal titolare, e precisare le generalità della persona, il mezzo di trasporto di cui può servirsi, la durata della validità del documento (se permanente o temporanea), lo scopo per cui è stato rilasciato, l'eventuale facoltà di trasportare beni immobili (annesso n. 5).

95. I salvacondotti permanenti sono rilasciati, di regola, agli ufficiali di potenze amiche, i quali siano stati ammessi, in via eccezionale, a seguire le operazioni militari.

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I salvacondotti temporanei possono invece essere rilasciati alle unità di Forze nemiche o neutrali, ammesse a un determinato transito. Possono essere rilasciati altresì ad agenti diplomatici o consolari di potenze neutrali accreditati presso il nemico, a corrispondenti di giornali e, in generale, a persone che debbano, per un giustificato motivo, attraversare il territorio occupato dalle truppe. Il rilascio dei salvacondotti temporanei è, in ogni caso, subordinato alla condizione che non ostino ragioni di ordine militare o politico e che non sia possibile, a chi richiede il salvacondotto, raggiungere per altra via la propria destinazione.

96. Qualora, per causa di riconosciuta forza maggiore, al titolare di un salvacondotto non sia possibile attraversare il territorio occupato dalle truppe nei limiti di tempo prescritti, le autorità-militari competenti, considerati lo spirito e lo scopo del salvacondotto, continueranno ad accordargli protezione per il tempo da esse autorità ritenuto necessario.

97. Il salvacondotto diviene di diritto inefficace, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli. Ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, il salvacondotto può essere revocato dalle autorità competenti a concederlo, o da autorità superiori. L'autorità, che revoca il salvacondotto, deve darne partecipazione all'interessato e all'autorità che l'ha concesso. Nei casi suindicati, si provvede al ritiro del documento rilasciato.

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ALLEGATO 1

FORZE ARMATE ITALIANE

(1)..........................................................................................................................................

LETTERA - MANDATO PER IL PARLAMENTARE E IL SUO SEGUITO

II(2)................................................................................................ è stato da questo comando incaricato delle funzioni di............................................................................. per recarsi il giorno........................... del mese di........................... anno............ alle ore ....................... presso il comando del(3)................................................................................................. nella zona di .................................................................................::::::::::..................... con la seguente missione(4)......................................................................................................... Egli non ha alcun potere oltre a quelli sopraspecifìcati. Il parlamentare è accompagnato da (5) ..........................................................................

Il Comandante del(6)........................................................

(7)..................................................................................................

(1) Indicare la Grande Unità o il Corpo in caso di Forza in missione di pace all'estero. (2) Grado, corpo, arma, nome e cognome della persona. (3) Indicare eventualmente il comando nemico. (4) Indicare se deve "consegnare un piego" "fare comunicazione a voce al................................ .............................." ovvero........................................................................ (5) Nome, cognome, grado e qualità di chi eventualmente accompagna il parlamentare (porta bandiera,

trombettiere o tamburino, interprete). | (6) Vedi (1). (7) Firma e bollo d'ufficio.

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ALLEGATO 2

FORZE ARMATE ITALIANE

(1)……………………………………………………………………………….

SALVAGUARDIA N.

In nome del Governo e del popolo italiano:

II sottoscritto Comandante(1)......................................................................................................

mette sotto salvaguardia e speciale protezione delle Forze Armate dello Stato(2)

Fa divieto a chiunque di recare danno di sorta a........ medesim........ e ordina a

ogni autorità militare o civile di proteggere di far. rispettare.

addì

II Comandante

(3)_________________________

(1) Indicare la Grande Unità o il Corpo in caso di Forza in missione di pace all'estero. (2) Indicare la persona, o cosa, che si vuole proteggere; per le persone indicare la condizione. (3) Firma e bollo d'ufficio.

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ALLEGATO 3

FORZE ARMATE ITALIANE

(1).................................................................................................................................................

ORDINE N:DI RESTARE A SALVAGUARDIA

II Sottoscritto .............................................................................................................

ordina al(2) ................................................................................................................... di restare a salvaguardia presso(3)................................................................................ per il periodo di..................................................... dalla data del presente ordine e lo autorizza(4)........................................................ a riscuotere per tutta la durata del servizio, la somma di lire(5)........................................... quale retribuzione giornaliera. Ordina alle autorità militari e civili e a ogni altra persona di riconoscere e proteggere il medesimo come posto a salvaguardia e di dargli, occorrendo, man forte.

................................... addì.................................

Il Comandante

(6)_________________________

(1) Indicare la Grande Unità o il Corpo in caso di Forza in missione di pace all'estero. (2) Indicare il grado, nome e cognome dell'individuo al quale è dato l'ordine di restare a salvaguardia e il

reparto a cui appartiene. (3) Indicare la persona, o cosa che si vuoi proteggere. (4) Annullare la parte riflettente detta autorizzazione qualora l'autorità competente non intenda

concederla. (5) Indicare la somma tutta in lettere. (6) Pinna e bollo d'ufficio.

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ALLEGATO 4

FORZE ARMATE ITALIANE

(i)............................................................................................................................

SALVACONDOTTO N. _____________ (PER LE UNITÀ)

che si rilascia a..................................................... nazionalità..................................... composizione.......................................... località da raggiungere...............................

itinerario consentito..................................................................................................... eventuale facoltà di trasportare beni mobili................................................................ durata della sua validità...............................................................................................

Le autorità militari e civili lasceranno passare liberamente il(2).................................

....................................................................................................................................

e, occorrendo, gli accorderanno protezione ..............................................................

................................... addì.....................................

(3)_________________________________

(1) Indicare la Grande Unità o il Corpo in caso di missione nazionale di pace all'estero. (2) Unità delle Forze Armate alla quale è concesso. (3) Grado, firma di chi rilascia il salvacondotto e bollo d'ufficio.

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ALLEGATO 5

FORZE ARMATE ITALIANE

(1) .....................................................................................................................

SALVACONDOTTO N. ________________ (PER LE PERSONE)

Connotati del titolare:

Statura m...........................................

Capelli................................................

Occhi..................................................

Naso ..................................................

Bocca.................................................

Mento.................................................

Viso ..................................................

Barba .................................................

Carnagione.........................................

Segni particolari.................................

che si rilascia a(2)................................

Firma del titolare

_________________________

figlio di .............................................

e di .....................................................

nato a .................................................

provincia di........................................

è valevole per il(3) .............................

e serve per (4)......................................

mezzo di trasporto.............................

eventuale facoltà di trasportare beni mobili ................................................ Le autorità militari e civili

lasceranno passare liberamente

il(2)......................................................

e, occorrendo, gli accorderanno

protezione.

addì.................................................. (5)...........................................................

(1) Indicare la Grande Unità o il Corpo in caso di missione di pace all'estero. (2) Nome, cognome e nazionalità della persona a cui si rilascia il salvacondotto. (3) Indicare se per tutta la durata della campagna o per un tempo determinato. In quest'ultimo caso

indicare i giorni. (4) Indicare lo scopo, e cioè: se per attraversare le linee avanzate; se per recarsi da un luogo all'altro; se

per percorrere liberamente tutto il territorio occupato dalle Forze Armate. (5) Grado, firma di chi rilascia il salvacondotto e bollo d'ufficio.

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