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Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario Cap. com. CRI Renato Pizzi Consigliere Qualificato Istruttore Consigliere Giuridico FF.AA. Membro Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

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Corso InformativosulDiritto Internazionale Umanitario

Cap. com. CRI Renato PizziConsigliere Qualificato IstruttoreConsigliere Giuridico FF.AA.Membro Istituto Internazionale di Diritto

Umanitario

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Il Movimento di Il Movimento di CROCE ROSSACROCE ROSSA

• COMITATO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA - C.I.C.R. -

• SOCIETA’ NAZIONALI DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA.

• FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ NAZIONALI

• AGENZIA CENTRALE DI RICERCHE

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I PRINCIPI FONDAMENTALIDEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI

CROCE ROSSA E MEZZALUNA CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSAROSSA

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UMANITÀUMANITÀ

• "Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli".

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NEUTRALITÀNEUTRALITÀ

• "Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e filosofico".

IMPARZIALITÀIMPARZIALITÀ

• "La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la precedenza agli interventi più urgenti".

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INDIPENDENZAINDIPENDENZA

• "La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però conservare un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce Rossa".

VOLONTARIATOVOLONTARIATO

• "La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata".

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UNITÀUNITÀ

• "In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio".

UNIVERSALITÀUNIVERSALITÀ

• "La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente".

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IL DIRITTO INTERNAZIONALE IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIOUMANITARIO

I PRECURSORII PRECURSORI

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Ferdinando Palasciano

• Medico e Chirurgo di fama internazionale

• Ufficiale medico nell’Esercito del Regno delle Due Sicilie, fu condannato a morte per aver soccorso gli insorti feriti considerati nemici dai Borboni durante l’insurrezione messinese; soltanto la grazia del Re gli fece salva la vita.

• Dopo l’unità, fu nominato Senatore del Regno d’Italia.

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Florence Nightingale

• F. Nightingale si impegnò per il soccorso dei feriti della guerra di Crimea

• Fondatrice della professionalità infermieristica

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Henry Dunant

( 1828 – 1910 )

Il fondatore del Movimento internazionale della Croce Rossa

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H. DunantAttività in Algeria

• A 25 anni entra come impiegato presso un banco di un agente di cambio di Ginevra

• E’ inviato in Algeria in missione temporanea nelle colonie di Setif

• Scrive contro la schiavitù: l“Informazione sulla reggenza di Tunisi” e

• in onore di Napoleone III: “Il Sacro Romano Impero Restaurato”

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H. DunantIl campo di Solferino

• “il sole del 25 giugno 1859 rischiarò uno degli spettacoli più terribili…

• Il campo di battaglia era disseminato di cadaveri, di uomini, di cavalli…”

Testimone della terribile battaglia di San Martino e Solferino, organizza i civili nel soccorso neutrale a tutti i soldati feriti.

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LA BATTAGLIA DI SOLFERINO E LA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINOSAN MARTINO

24 giugno 1859

Francesi Piemontesi Austriaci

morti 1.622 869 2.292

feriti 8.530 3.982 10.807

prigionieri 1.518 774 8.638

* Dati dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Italiano

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Nasce l’ Idea di Croce Rossa

Nel 1862 H. Dunant scrive e pubblica il suo libro di maggior

successo:

Souvenir de Solférino

lo scopo è di sensibilizzare la gente alla

tragedia della guerra

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L’IDEA

• L’idea base è un’assistenza internazionale sotto un simbolo unico, ben riconoscibile da tutti, per soccorrere il soldato ferito che non è più un “nemico”

• L’idea di “neutralità” e di “sacralità” del ferito è estesa anche ai soccorritori e agli abitanti inermi.

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H. DunantIl fallimento

Concentrato nella sua missione, Dunant trascura gli affari.

Il credito ginevrino conduce un’azione legale contro H. Dunant.

Il tribunale civile di Ginevra dichiara fallita la società di Dunant e nel 1867 la sentenza del tribunale viene pubblicata sul “Giornale di Ginevra”.

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Dimissioni dal Comitato

Henry Dunant presenta al Comitato di Ginevra le sue dimissioni da segretario e da socio del movimento che aveva ideato e creato.

Sono accettate!

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H. DunantVita da clochard

• H.D. vive di stenti come un clochard, dormendo nelle stazioni di Parigi, aperte anche la notte.

• Viene perseguitato e scambiato per il fondatore dell’Internazionale (lo stesso nome che prima designava la Croce Rossa e poi sarà la denominazione del partito di Carlo Marx).

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H. DunantLa vecchiaia H. Dunant, ammalato,

nel 1887 giunge in un paesino dell’Appenzell

chiamato Heiden.

Quando arrivò ad Heiden era così povero che non

aveva altri abiti che quelli indossati.

Qui rimarrà fino alla Qui rimarrà fino alla morte.morte.

La camera di Dunant alla “Pensione Paradiso”

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H. DunantIl Giornalista Baumberger

Il giornalista Baumberger lo scopre.

Lo scoop appare su “Uber Land und

Meer” di Stoccarda nell’ottobre 1895

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H. DunantIl premio Nobel

Il 10 dicembre 1901 fu conferito a H. Dunant il primo

Premio Nobel Premio Nobel

per la Paceper la Pace

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H. DunantL’Agonia

“Ospedale! Di tanto in tanto, la mattina, un carro funebre con cavallo viene a prendere una bara…”

H. Dunant muore ad Heiden nel 1910.

Dunant devolve il Dunant devolve il premio in denaro premio in denaro alla Croce Rossa e alla Croce Rossa e ad altri enti e ad altri enti e torna nel villaggio torna nel villaggio di Heidendi Heiden

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Il ruolo del CICRnei conflitti armati.

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Comitato Internazionaledella Croce Rossa (CICR)

Associazione privata regolata dal codice civile svizzero

imparziale indipendenteneutrale

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CICR:missione esclusivamente umanitaria

Proteggere

Assistere

Dirigere e coordinare

Prevenire la

sofferenza

la vita e la dignità delle vittime della guerrae delle violenze interne

le vittime della guerra o delle violenze interne

le attività internazionali di soccorso del Movimento nei conflitti

promozione e diffusione del diritto internazionale umanitario

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Attività in caso di conflitto Attività in caso di conflitto armatoarmato

• Visita ai Prigionieri di Guerra e alle persone private della libertà.

• Intermediario neutro.

• Ristabilire i legami familiari.

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Mappa attività CICR 2004

(10.09.2004)

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Delegazione CICR

• Capo delegazione

• Personale sanitario

• Personale amministrativo / logistico

• Ricercatori Agenzia Centrale di Ricerche

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CICRCICR e persone private della e persone private della libertàlibertà

Il Delegato del CICR:

• visita tutti i detenuti e tutti i luoghi di una stessa

struttura

• si intrattiene senza testimoni con i detenuti

• registra tutti i detenuti presenti

• ripete le visite tutte le volte che lo ritiene necessario

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PG nei conflitti internazionali:attività CICR 2003

PG visitati 6.795

PG nuovi registrati nel 2003 5.210

PG rilasciati 5.902

PG rimpatriati dal / tramite il CICR

1.673

Visite effettuate 57

Luoghi di detenzione 25

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C I

C R

- visitare i campi di prigionia e di internamento- intrattenersi senza testimoni con i prigionieri-proteggere e aiutare le categorie protette -dalle Convenzioni di Ginevra:

- feriti- prigionieri di guerra- internati civili- popolazione nei territori occupati- rifugiati- profughi- sfollati

- redazione di rapporti sull’attività

DISCREZIONE

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La regola della discrezione

• Il CICR, quando rileva una infrazione alle norme del D.I.U., non la rende pubblica, ma la contesta direttamente ai responsabili, ad ogni livello di scala gerarchica.

• Solo quando ogni sforzo diplomatico risulta inutile, il CICR si riserva il diritto di denunciare eventuali illeciti alla opinione pubblica.

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Persone private della libertà: attività CICR 2003

Detenuti visitati 469.648

Detenuti visitati e seguiti individualmente

129.923

Detenuti nuovi registrati nel 2003 34.418

Detenuti rilasciati 54.961

Visite effettuate 5.223

Luoghi di detenzione 1.933

Detenuti che hanno incontrato i famigliari tramite il CICR

10.476

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INTERVENTO

IN CASO DI GUERRA

area deicombattimenti

C I

C R

DELEGAZIONE- MEDICI- INFERMIERI- CONDUCENTI- RICERCATORI ACR

assistenza ai profughifuori zona di combattimento

FICRMRACNUR

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Diritto di iniziativaDiritto di iniziativa

statutariostatutario convenzionaleconvenzionale

Statuto della Croce Rossa Internazionalearticolo VI, § 5 e 6situazioni gestibili

- conflitti armati internazionali

- conflitti armati non int.nali

- tensioni interne- disordini interni

Convenzioni di Ginevra del 1949Protocolli aggiuntivi del 1977situazioni gestibili:

- conflitti armati internazionali

- conflitti armati non int.nali

CICRCICR

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AGENZIACENTRALERICERCHE

AGENZIACENTRALERICERCHE

-raccogliere informazioni relative a:- prigionieri- internati- profughi

- informare le famiglie sulla sorte deipropri congiunti

- cercare materialmente i dispersi- riunire le famiglie

sul postosul posto

a Ginevraa Ginevra

50 milioni di schederaccolte in un archivioinformatico unico

CICR

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II Guerra mondiale:

messaggio ACR

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Messaggi di Croce Rossa:attività ACR 2003

Messaggi raccolti 717.592

da detenuti 89.212

da ragazzi non accompagnati o separati

7.389

da civili 620.991

Messaggi distribuiti 568.734

da detenuti 55.238

da ragazzi non accompagnati o separati

4.064

da civili 509.432

Messaggi non distribuiti (rimandati al mittente)

41.945

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l’ Emblema di Croce Rossa

1864: 1° Convenzione di Ginevra - Art.7“Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di soccorso e le evacuazioni. …Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato… La bandiera ed il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco.”

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LA GUERRA RUSSO - TURCA DEL 1876LA GUERRA RUSSO - TURCA DEL 1876::

il governo Turco comunica che proseguirà a riconoscere le protezioni attribuite all’emblema di Croce Rossa, ma adotterà, per le proprie strutture di sanità militari, l’emblema della mezzaluna rossa.

La Persia chiede di utilizzare un simbolo che rappresenta un leone e un sole rossi. Il Siam vuole introdurre la fiamma rossa.

Solamente i primi due emblemi vengono riconosciuti, con la Convenzione di Ginevra del 1929, esclusivamente per gli Stati che già li adottavano (Persia, Turchia, Egitto). L’origine dell’emblema viene ricondotto all’omaggio per la Svizzera.

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Art. 38 - I Convenzione di Ginevra 1949

• …il segno araldico della croce rossa è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti…

• …sono ammessi la mezzaluna rossa e il leone e sole rossi… (nel 1980 la repubblica islamica dell’Iran annuncia l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa, rinunciando al leone e sole rossi)

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USO DISTINTIVO DELL’EMBLEMA

Art. 44 - I Conv. Ginevra - 1949E’ destinato ad indicare in tempo di pace l’appartenenza di una persona o un bene al movimento internazionale di Croce Rossa…L’uso ne è autorizzato per attività conformi ai Principi Fondamentali……deve essere di dimensioni ridotte...

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USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA

Art. 44 - I Conv. Ginevra - 1949

il simbolo protettivo in tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita a malati, feriti, naufraghi, personale sanitario e religioso, unità e mezzi di trasporto sanitari, poiché non prendono, o non prendono più parte, alle ostilità……deve essere di grandi dimensioni per essere visibile anche a distanza.

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DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO

• Stabilimenti fissi e formazioni sanitarie mobili delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt. 19-42)

• Personale sanitario e religioso permanente delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt. 24, 26, 40)

• personale sanitario delle FF.AA. impiegato temporaneamente (G.I Artt. 25, 41)

• materiale sanitario delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt. 35, 36, 39)

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DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO

• C.I.C.R. organismi internazionali della C.R. e M.R. e loro personale (I P.A.Art. 81)

• società di soccorso riconosciute, anche di un Paese neutrale, non appartenenti alla C.R. (G.I Artt. 26, 27)

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Abuso dell’Emblema

• Art. 53 - I Conv. Ginevra - 1949vieta l’uso dell’emblema da parte di privati, società o ditte commerciali che non vi abbiano diritto in virtù della Convenzione

• Art. 38 - I P.A. - 1977vieta l’uso indebito del segno distintivo…

L. 740 del 30.06.1912… vieta l’abuso dell’emblema e delladenominazione di “Croce Rossa” in Italia

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Il nuovo Emblema

• Dopo anni di discussioni, una Conferenza Internazionale ha adottato nel 2005 il III protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1946

• Il III Protocollo introduce un nuovo EMBLEMA AGGIUNTIVO, a quelli attualmente in uso della croce e della mezzaluna rossa (che restano in vigore)

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Il nuovo Emblema

Perché un emblema aggiuntivo?• Per permettere l’ingresso nella

Federazione di Società Nazionali che non hanno ratificato gli emblemi precedenti.

• Per offrire un ulteriore elemento di PROTEZIONE quando gli emblemi in uso non offrono sufficienti garanzie.

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Il Terzo Protocollo del 2005Il Terzo Protocollo del 2005

• Possono utilizzare il nuovo emblema distintivo aggiuntivo le SOCIETA’ NAZIONALI DELLE PARTI CONTRAENTI (in base alle normative nazionali e internazionali vigenti);

• Le strutture sanitarie e religiose delle forze armate delle Parti Contraenti

• Le Società Nazionali di CR e MR, il CICR e la Federazione in circostanze eccezionali e in via temporanea per garantire la funzione protettiva.

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PER IL MOMENTO CI FERMIAMO QUI…

[email protected]

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Cap. com. CRI Renato PizziConsigliere Qualificato IstruttoreConsigliere Giuridico FF.AA.Membro Istituto Internazionale di Diritto

Umanitario

2° parte2° parte

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COS’ E’ IL COS’ E’ IL DIRITTO INTERNAZIONALE DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - UMANITARIO - D.I.U.D.I.U. - -

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO COSTITUISCE UNA PARTE IMPORTANTE DEL DIRITTO

INTERNAZIONALE PUBBLICO E INCLUDE LE

REGOLE CHE IN TEMPO DI CONFLITTO REGOLE CHE IN TEMPO DI CONFLITTO ARMATO PROTEGGONO LE PERSONE CHE ARMATO PROTEGGONO LE PERSONE CHE NON PRENDONO, O NON PRENDONO PIU’, NON PRENDONO, O NON PRENDONO PIU’, PARTE ALLE OSTILITA’ E PONGONO LIMITI PARTE ALLE OSTILITA’ E PONGONO LIMITI

ALL’IMPIEGO DI MEZZI E METODI DI ALL’IMPIEGO DI MEZZI E METODI DI GUERRA.GUERRA.

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COS’ E’ IL D.I.U.

PIU’ PRECISAMENTE, IL CICR INTENDE PER D.I.U. APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI :

L’INSIEME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI O DELLE REGOLE CONSUETUDINARIE

CHE SONO SPECIFICAMENTE TESI A RISOLVERE

LE QUESTIONI DI CARATTERE UMANITARIO DIRETTAMENTE CAUSATE DAI CONFLITTI

ARMATI, DI NATURA SIA INTERNAZIONALE SIA INTERNA.

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COS’ E’ IL D.I.U.

PER MOTIVI UMANITARI QUESTE REGOLE LIMITANO IL DIRITTO DELLE PARTI IN CONFLITTO NELLA SCELTA DEI MEZZI E DEI METODI DI COMBATTIMENTO (PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ / PRINCIPIO DI NECESSITA’ MILITARE) E PROTEGGONO LE PERSONE E I BENI COINVOLTI, O CHE RISCHIANO DI RIMANERE COINVOLTI, NEL CONFLITTO.

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COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINICOS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI

• NELL’ANTICHITA’ NON ESISTEVA UN D.I.U. IN SENSO PROPRIO, MALGRADO SI CONSERVI TRACCIA DI TRATTATI ED EDITTI TESI A REGOLARE CERTI EVENTI RELATIVI ALLA CONDOTTA DELLE OSTILITA’, GIA’ NEL CODICE DI HAMMURABI (RE DI BABILONIA). PIU’ RECENTEMENTE, CODICI DI GUERRA VENNERO EMANATI DA SINGOLI STATI, MA SENZA VALORE UNIVERSALE.

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COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINICOS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI

• LA PRIMA IDEA DI UN INSIEME DI NORME INTERNAZIONALI FU SVILUPPATA DA HENRY DUNANT, CO-FONDATORE DELLA CROCE ROSSA.

• CON LA FONDAZIONE DEL CICR E LA COLLABORAZIONE DEL GOVERNO SVIZZERO SI GIUNSE ALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 1863/64, DOVE 16 STATI ADOTTARONO LA “CONVENZIONE DI GINEVRA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI FERITI DELLE FORZE ARMATE IN CAMPAGNA”.

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Conferenza Diplomatica (26 ottobre 1863)

Parteciparono 16 paesi:

1. Austria, 2. Bade, 3. Baviera, 4. Spagna, 5. Francia, 6. G. Bretagna, 7. Hanovre, 8. Hesse, 9. Italia, 10. Paesi Bassi, 11. Prussia, 12. Russia, 13. Saxe, 14. Suède, 15. Wurtemberg, 16. Conf. Svizzera.

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COS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINICOS’ E’ IL D.I.U.: LE ORIGINI

NEGLI ANNI SUCCESSIVI IL D.I.U. CONTINUO’ A SVILUPPARSI CON LA ADOZIONE DI NUMEROSI TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI, DAL TRATTATO DI SAN PIETROBURGO DEL 1868, FINO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E AI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977.

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COS’E’ IL D.I.U.COS’E’ IL D.I.U. Le diverse tipologie di conflitto armatoLe diverse tipologie di conflitto armato

• IN UN CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALECONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE HA LUOGO UN COMBATTIMENTO TRA FORZE ARMATE DI DUE O PIU’ STATI (QUESTA DEFINIZIONE INCLUDE LE GUERRE DI LIBERAZIONE NAZIONALE).

• CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALECONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE E’ DEFINITO UN COMBATTIMENTO CHE AVVIENE SUL TERRITORIO DI UNO STATO TRA LE FORZE ARMATE REGOLARI E GRUPPI ARMATI IDENTIFICABILI O FRA GRUPPI ARMATI CHE SI COMBATTONO TRA LORO.

• OGGI PARLIAMO ANCHE DI CONFLITTO ASIMMETRICOCONFLITTO ASIMMETRICO, QUANDO LE PARTI SONO COSTITUITE DA ENTITA’ DI DIVERSO LIVELLO, PER CONSISTENZA, ORGANIZZAZIONE, MODALITA’ OPERATIVE ETC.

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COS’E’ IL D.I.U.LE PRINCIPALI CONVENZIONI

• CONVENZIONE DI GINEVRA 1864• TRATTATO DI S. PIETROBURGO 1868

(clausola Martens)• CONVENZIONI DELL’ AJA 1907• CONVENZIONI DI GINEVRA 1949• CONVENZIONE PER I BENI CULTURALI 1954• PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 1977

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I guerra mondiale:

Personale sanitario con cane da soccorso.

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La protezione della La protezione della popolazione civilepopolazione civile

Chiunque non rientri nella definizione di combattente, viene considerato

POPOLAZIONE CIVILE

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Le norme internazionali proteggono lapopolazione civile in caso di guerra

• In caso di conflitto conflitto

armato armato internazionaleinternazionale

• In caso di guerraguerra civilecivile

Popolazione Civile

IV C.G. 49 I P.A. 77

II P.A. 77

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Protezione generale

• Diritto di protezione inalienabile;• Facoltà per le Parti in conflitto di creare

zone sanitarie e di sicurezza;• Facoltà per le Parti in conflitto di creare

zone neutralizzate nelle regioni dove si svolgono i combattimenti;

• Feriti, malati, invalidi e donne incinte hanno diritto a protezioni particolari;

• Impegno delle Parti in conflitto per sgomberare feriti, malati, vecchi, fanciulli e partorienti dalle zone di guerra;

• Dovere di assistenza per minori di quindici anni orfani di guerra o separati dalle famiglie.

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Protezione dagli effetti della guerra• In generale:

– Il diritto di scegliere mezzi e metodi di combattimento non è illimitato;

– In ogni caso vanno evitati mali superflui e sofferenze inutili;

– In ogni momento vanno distinti• i combattenti dalle persone civili;• gli obiettivi militari da quelli civili

– Va presa ogni precauzione per evitare o minimizzare perdite alla popolazione civile.

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Il principio diproporzionalità

• Il responsabile in comando di una azione militare deve considerare il rapporto tra il vantaggio che intende conseguire e il livello di forza bellica che può utilizzare.

• L’azione è proporzionata quando non provoca danni incidentali a persone o cose, eccessivi rispetto al valore del risultato conseguito.

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Protezione nei territori occupati

• Rispetto della persona, onore, diritti familiari, convinzioni religioni, abitudini e costumi;

• Nessuna discriminazione basata su sesso, razza, religione, opinione politica (possono essere prese misure di controllo per fini militari, come soggiorno obbligato o internamento);

• Divieto di utilizzo come scudi umani;• Rispetto contro brutalità, violenza, uccisione,

mutilazioni, esperimenti medici non necessari, torture;

• Libertà di comunicare con una Potenza protettrice o con il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

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LO STATUS DEL LO STATUS DEL COMBATTENTE NEI COMBATTENTE NEI CONFLITTI ARMATICONFLITTI ARMATI

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Distinzione tra COMBATTENTE E PERSONA CIVILE

• E’ COMBATTENTE chi -prendendo parte attiva al conflitto armato- rientra nella definizione data dalle Convenzioni. Si distingue il combattente LEGITTIMO dal combattente ILLEGITTIMO.

• È PERSONA CIVILE chi non rientra nella definizione di combattente.

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Secondo il Diritto Internazionale Umanitario:

• L’esercizio della forza militare è diretta a mettere fuori combattimento le forze armate nemiche, non a distruggere lo Stato avversario o la sua popolazione (equilibrio tra necessità militare e proporzionalità).

• In un conflitto si devono quindi poter dividere e riconoscere COMBATTENTI e POPOLAZIONE CIVILE (principio di distinzione).

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COMBATTENTI LEGITTIMI

1. Membri delle Forze Armate regolari2. membri di milizie e corpi volontari che tuttavia:

– siano sottoposti a un comando responsabile– portino un segno distintivo riconoscibile a

distanza– portino apertamente le armi– rispettino gli usi e le leggi di guerra

3. la popolazione di un territorio che spontaneamente e senza organizzarsi, reagisce a un’aggressione (c.d. levata in massa)

4. i membri di un movimento di resistenza organizzato, purché rispettino le regole del punto due.

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COMBATTENTI ILLEGITTIMI

Sono coloro che partecipano ai combattimenti senza rispondere ai requisiti dei combattenti legittimi, come:

• spie: persone che clandestinamente raccolgono informazioni in territorio occupato dal nemico (senza uniforme, se militari). Necessario lo stato di flagranza.

• Mercenari: persone che non appartengono allo Stato belligerante le quali prendono parte alle ostilità per ottenere un vantaggio economico e a cui siano state promesse retribuzioni molto superiori ai combattenti di pari grado e funzioni dello Stato belligerante.

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SOLO I SOLO I

COMBATTENTI LEGITTIMI COMBATTENTI LEGITTIMI

DI UNDI UN

CONFLITTO CONFLITTO INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

HANNO DIRITTO ALLO HANNO DIRITTO ALLO STATUS DI STATUS DI

PRIGIONIERO DI GUERRAPRIGIONIERO DI GUERRA

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TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA (PG)

• IL TRATTAMENTO DEI PG E’ REGOLATO DALLA III CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949

• QUALORA LO STATUS DI UN PRIGIONIERO SIA DUBBIO, ESSO SARA’ CONSIDERATO PG FINO A GIUDIZIO DI UN TRIBUNALE COMPETENTE

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DIRITTI DEL Prigioniero di Guerra

• Obbligo di dichiarare esclusivamente nome, cognome, grado, data di nascita e numero di matricola

• divieto per la potenza detentrice di esercitare violenze fisiche o morali per ottenere informazioni

• diritto ad essere trasferiti in condizioni di sicurezza verso zone lontane dal fronte e non essere esposti inutilmente al pericolo

• diritto di godere delle stesse condizioni riservate alle truppe della potenza detentrice in materia di vitto e alloggio

• diritto a non essere impiegati in lavori pericolosi, degradanti o con finalità belliche

• diritto a processo equo in caso di procedimento giudiziario (tentare la fuga comporta solo una sanzione disciplinare)

• diritto all’ immediato rimpatrio al termine delle ostilità.

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Il II Protocollo aggiuntivo del 1977 non attribuisce la qualifica di COMBATTENTE alle persone che prendono parte ad un conflitto armato non internazionale, anche se sono membri delle Forze armate regolari. Queste quindi, se catturate, non godono dello status di PG. Esse hanno diritto alle garanzie minime di umanità, anche in assenza di norme precise di riferimento, (Clausola Martens) ma questa carenza può determinare gravi problemi al rispetto del D.I.U.

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I COMBATTENTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI(c.d. guerre civili)

• Le Convenzioni di Ginevra NON estendono le garanzie ai CONFLITTI NON INTERNAZIONALI

• Le Convenzioni di Ginevra contengono però un articolo, il terzo, per il quale le persone che prendono parte a questi conflitti hanno diritto a garanzie minime di umanità e rispetto

• nel 1977 sono entrati in vigore DUE Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni

• il SECONDO PROTOCOLLO si occupa dei conflitti armati non internazionali.

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IL CICR HA INIZIATO DA ANNI UNA CAMPAGNA DIPLOMATICA MIRATA A ESTENDERE LE PROTEZIONI PREVISTE DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA, ANCHE AI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI. (CONFLITTI INTERNI, GUERRE CIVILI).

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La protezione dei beni culturali durante un conflitto armato

Diritto Internazionale Umanitario

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DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITA’ DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITA’

I DANNI ARRECATI AI BENI CULTURALI,

A QUALSIASI POPOLO ESSI APPARTENGANO,

SONO UN

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Tutti i BENI CULTURALI riconoscibili, anche se privi del segno distintivo

PROTEZIONE GENERALEConvenzione di L’Aja 1954

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DIVIETO DI UTILIZZARE I BENI CULTURALI PER SCOPI MILITARI

DIVIETO DI COMPIERE ATTI DI OSTILITA’ NEI CONFRONTI DEI BENI CULTURALI

OBBLIGO DI PROIBIRE, PREVENIRE, FAR CESSARE SACCHEGGIO, FURTO ED ATTI VANDALICI

DIVIETO DI EFFETTUARE REQUISIZIONI E RAPPRESAGLIE SU BENI CULTURALI

Tutela nei conflitti armati

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• NUMERO LIMITATO DI RIFUGI DI BENI CULTURALI MOBILI

• CENTRI MONUMENTALI• ALTRI BENI CULTURALI IMMOBILI

DI GRANDE IMPORTANZA

PROTEZIONE SPECIALE

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STATUS E PROTEZIONE DEI RIFUGIATI

Diritto Internazionale Umanitario

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CHI E’ UN RIFUGIATO?

• razza• religione• opinione politica• nazionalità• appartenenza ad un determinato

gruppo sociale

è costretto a lasciare il proprio paese d’originee non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per timore di essere perseguitato.

Secondo la C.G. del 1951 (ART.1) relativa allo STATUS DEI RIFUGIATI un rifugiato è colui che, per un fondato timore di persecuzione a motivo della sua:

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RICHIEDENTE ASILO

• Per richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario presentare una domanda motivata con l’indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese.

• Non tutti i richiedenti asilo saranno alla fine riconosciuti come rifugiati.

E’ colui che, lasciato il proprio paese e avendo presentato la domanda d’asilo, è in attesa di una risposta da parte delle autorità dello Stato ospitante in merito alla concessione dello status di rifugiato.

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PROFUGO

E’ un termine giuridico improprio ormai utilizzato in modo consuetudinario per definire colui che è costretto a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni generalizzate o catastrofi.

1) titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea

2) titolare di permesso di soggiorno per protezione umanitaria

Più correttamente si dovrebbe parlare di:

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SFOLLATO E’ colui che lascia la propria abitazione/città, ma rimane all’interno del proprio Paese senza varcarne i confini

MIGRANTE ECONOMICOE’ colui che volontariamente lascia il proprio paese per cercare migliori condizioni economiche.

CLANDESTINO E’ migrante irregolare, che entra irregolarmente in un altro paese, senza validi documenti di viaggio.

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EXTRACOMUNITARIO

E’ una persona non cittadina dei paesi che compongono l’Unione Europea

APOLIDEAPOLIDE E’ una persona che nessuno Stato considera suo cittadino.

ad esempio: Svizzero.

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PRINCIPIO DEL NON-REFOULEMENT

“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere in alcun modo un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”

(ART. 33 C.G.’51)

Il refoulement è anche proibito dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949 (art.45).Il divieto di refoulement è parte del diritto internazionale consuetudinario, in quanto tale, deve essere rispettato anche dagli Stati che non aderiscono alla Conv. sui rifugiati.

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LA PROTEZIONE DEI RIFUGIATI IN CASO DI CONFLITTI ARMATI

• IV C.G.’49 artt.3/44/45• I P.A.’77 artt.1/73

Normativa applicabile

Il D.I.U. stabilisce che le vittime dei conflitti armati (che si tratti o no di sfollati) debbano essere rispettate e protette dagli effetti della guerra e assistite in modo imparziale. Poiché molti rifugiati si trovano coinvolti in conflitti armati internazionali o conflitti armati interni, il loro diritto è spesso strettamente collegato al diritto internazionale umanitario.

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DATI STATISTICI

• Il 45% dei rifugiati è costituito da bambini e adolescenti.

• Richieste d’asilo presentate in Europa: 1.304.110

Origine delle 10 principali popolazioni di rifugiati:

Afghanistan Burundi Sudan Angola Somalia Territori Palestinesi occupati Repubblica Democratica del Congo Iraq Bosnia-Erzegovina Vietnam

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• In Europa vi sono oltre 2 milioni di rifugiati.

• In Italia i rifugiati sono circa 20 mila (esclusi protezione umanitaria). La maggior parte provengono da: - Albania, - Repubblica Federale di Jugoslavia, - Iraq, - Turchia.

RICHIESTE asilo in Italia 16.000 circa,

DINIEGHI anno 2003 14.000 circa

Dati dell’UNHCR al 2003

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L’ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI

• L’UNHCR ha avuto dalle Nazioni Unite il mandato di proteggere i rifugiati e di assisterli nella ricerca di soluzioni alla loro situazione.

• Assicura la protezione internazionale, l’assistenza materiale, ricerca soluzioni durevoli ai problemi dei rifugiati aiutandoli a ritornare nei paesi d’origine, o a reinsediarsi in paesi di secondo asilo.

• In molti paesi l’ UNHCR svolge un ruolo consultivo nelle procedure di determinazione dello Status.

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LaLarepressionerepressione

deideicrimini di guerracrimini di guerra

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Trattato di Versailles(28 giugno 1919)

Articoli 227, 228, 229, 230Le Potenze dell’Intesa chiedono agli Imperi Centrali

la consegna di 900 persone per sottoporle a giudizio penale.Gli imputati saranno giudicati da una Corte Internazionale,

per la violazione delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907

Riduzione degli imputatiDa 900 a 45

Il primo è il Kaiser Guglielmo II

La Corte Internazionale non viene costituitaIl processo viene affidato alla Corte Suprema

del Reich con sede a Lipsia

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IV Convenzione dell’Aja18 ottobre 1907

Leggi ed usi della guerra terrestre

La Parte belligerante che violasse le disposizioni del detto Regolamento sarà tenuta, se del caso, a pagare una indennità.Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi dalle persone appartenenti alle proprie forze armate.

Solo gli Stati possono essere chiamati a risponderedelle violazioni del diritto di guerra

commesse dei propri militari

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LIPSIA23 maggio – 16 luglio 1921

Imputati: Guglielmo II44 alti ufficiali di esercito e marina

Capi d’accusa: maltrattamento dei prigionieri di guerra affondamento di navi ospedale inglesi

Pene comminate: pene detentive minori – Il Kaiser sfugge al carcere riparando in Olanda

Affermazionedella responsabilità penale personale

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Accordo di Mosca30 ottobre 1943

Accordo di Londra8 agosto 1945

Statuto del Tribunale Militare Internazionale

per la punizione dei grandi criminali di guerradelle Potenze dell’Asse

Il percorso di formazione del processo di Norimberga

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Statuto del Tribunale Militare Internazionale

per la punizione dei grandi criminali di guerradelle Potenze dell’Asse

composizione Geoffrey LawrenceGB

Francis BiddleU.S.A.

Donnedieu De Vabres

F

B.Iola NikicenkoU.R.S.S.

giurisdizioneGrandi criminali di guerra

dei paesi dell’Asseche abbiano commesso crimini internazionali

agendo individualmenteo come membri di organizzazioni

a) Crimini contro la paceb) Crimini di guerrac) Crimini contro l’umanità

Articolo 2

Articolo 6

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Statuto del Tribunale Militare Internazionale

per la punizione dei grandi criminali di guerradelle Potenze dell’Asse

Crimini contro la pace

…progettazione, preparazione, scatenamento e continuazionedi una guerra in violazione dei trattati, accordi o garanzie int.nali

…partecipazione ad un piano concertato o ad un complottoPer commettere uno qualsiasi di tali atti

Guerra di aggressione14 dicembre 1974

Risoluzione 3314/XXIX

In realtà la definizione di guerra di In realtà la definizione di guerra di aggressione è sancita solo aggressione è sancita solo trent’anni dopo!trent’anni dopo!

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Statuto del Tribunale Militare Internazionale

per la punizione dei grandi criminali di guerradelle Potenze dell’Asse

Crimini di guerra

…violazione delle leggi e degli usi di guerra

Articolo 8Principio della responsabilità personale

Il fatto che un imputato abbia agito per eseguire un ordinedel suo governo o di un superiore gerarchiconon lo esenterà da responsabilità

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Statuto del Tribunale Militare Internazionale

per la punizione dei grandi criminali di guerradelle Potenze dell’Asse

Crimini contro l’umanità

•Omicidio volontario•Sterminio•Riduzione in schiavitù•Deportazione•Persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi

Ogni altro atto disumano commesso ai danni di una qualsiasipopolazione civile prima e durante la guerra

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1 2 3 41. Goring c c c c

impiccagione2. Ribbentrop c c c c

impiccagione3. Keitel c c c c

impiccagione4. Rosemberg c c c c

impiccagione5. Kaltenbrunner i n c c

impiccagione6. Frank i n c c

impiccagione7. Frick i c c c

impiccagione8. Streicher i n n c

impiccagione9. Sauckel i i c c

impiccagione10. Jodl c c c c

impiccagione11. Seyss – Inquart i c c c

impiccagione12. Hess c c i i

ergastolo13. Funk i c c c

ergastolo14. Raeder c c c n

ergastolo15. Von Schirach i n n c 20 anni16. Speer i i c c 20

anni17. Von Neurath c c c c 15 anni18. Donitz i c c n 10

anni19. Schacht i i n n

assolto20. Von Papen i i n n assolto21. Fritzsche i c i i assolto

1 Complotto e cospirazione

2 crimini contro la pace

3 crimini di guerra

4 crimini contro l’umanità

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Processi di Norimberganovembre 1946 – dicembre 1949

12 processi

199imputati

36Condanne a morte

23Ergastoli

102Pene detentive

38assoluzioni

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Principi di NorimbergaCommissione delle Nazioni Unite

Per il diritto internazionale

1. Principio della responsabilità personale2. Primato del diritto internazionale sul diritto nazionale3. Superamento dell’immunità sulla base degli atti di sovranità4. Superamento dell’immunità sulla base degli ordini superiori5. Diritto ad un processo equo6. Definizione di crimine internazionale7. Qualificazione della complicità come crimine

Risoluzione 95 (I) dell’11 dicembre 1946Riconoscimento della Sentenza emessa dal Tribunale Militare Int.le

come giuridicamente vincolante in ambito internazionale

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Tribunale Internazionale

Presidente

UfficioDel

Procuratore

Consigliodi Sicurezza

Cameradi prima istanza

Cameradi prima istanza

Cameradegli Appelli

P.G.nazionali AJA

Inizio attività17 novembre 1993

Prima udienza7 maggio 1996

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Competenza

•GenocidioGenocidio

•Crimini di guerraCrimini di guerra

•Crimini contro l’umanitàCrimini contro l’umanità

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Conferenza diplomaticaConferenza diplomaticadei plenipotenziaridei plenipotenziari

Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998

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Capitolo Iistituzione della Corte

Articolo 1…istituzione permanente…

che esercita la sua competenzanei confronti delle persone

per i crimini più gravi di rilievo internazionale

Competenza

Complementare rispetto allegiurisdizioni penali nazionali

giurisdizione

Regolata dal presente Statuto128 articoli

Esercizio delle funzioniTerritorio di ciascuno Stato Parte

territorio di qualsiasi Stato previo accordo speciale

Sede: L’Aja

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Crimini contro l’umanità

a) uccisioneb) sterminioc) riduzione in schiavitùd) deportazione o trasferimento coattoe) prigionia o altra forma di restrizione grave della libertà

in violazione delle norme d.i.u.f) torturag) violenza carnale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata

gravidanza forzata, sterilizzazione forzata…h)persecuzione di ogni gruppo o collettivitài) scomparsa forzataj) crimini di apartheidk) altri atti inumani di natura analoga volti a causare intenzionalmente

gravi sofferenze o gravi pregiudizi all’integrità fisicao alla salute fisica o mentale

Presuppostoperpetrati nell’ambitodi un attacco generalizzatoo sistematico, diretto versouna popolazione civile

e si è a conoscenza dell’attacco

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Capitolo IIIPrincipi generali del diritto penalePrincipi generali del diritto penale

Nullum crimen sine lege

Nulla poena sine lege

Non retroattività ratione personae

Responsabilità penale individuale

Esclusione della giurisdizioneper minori di 18 anni

Responsabilità dei capi militarie di altri superiori gerarchici

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Responsabilità dei capi militarie di altri superiori gerarchici

Articolo 28

Comandantefacente funzioni

Responsabilità per omesso controlloa) sapeva o avrebbe dovuto sapere che venivano commessi reatib) non ha preso tutte le misure necessarie o ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l’esecuzione

o per sottoporre il caso alle Autorità

Articolo 33ordine gerarchico o di legge

esimente: a) obbligo legale di obbedireb) non sapere che l’ordine è illegalec) ordine non manifestamente illegale

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Capitolo VII

Le PeneLe Pene

Articolo 77

a) reclusione a termine fino ad un massimodi 30 anni

b) ergastoloestrema gravità del reatosituazione personale del condannato

c) in aggiunta alla pena principale:- pena pecuniaria- confisca di utili, beni, averi ricavati direttamente o indirettamente dal reato

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Capitolo VIIIAppelli

procuratore imputato

- vizio di procedura- errore di fatto- errore di diritto

- vizio di procedura- errore di fatto- errore di diritto- ogni altro motivo di natura tale da compromettere l’equità o la regolarità della procedura o della decisione

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Articolo 120Riserve

Nessuna riservapuò essere apportata al presente Statuto

(la “riserva” è lo strumento con cui uno Stato può ratificare un Trattato senza impegnarsi ad applicarne le parti che non condivide. In

questo caso lo Statuto del TPI deve essere accettato nella sua interezza)

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FINE

Cap.CRI Renato PizziConsigliere Qualificato Istruttore

CREDITI:

Avv. Gerardo Di Ruocco

Dott.ssa Rossana Leone

Dott.ssa Elena Muscaglione

Consiglieri Qualificati Istruttori CRI

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