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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Team Regionale Area IV Croce Rossa Italiana LEZIONE 2 INDICE ARGOMENTI Nozione e definizione di DIU Ius in bello e ius ad bellum Diritto dell’ Aja e diritto di Ginevra Le Quattro convenzioni di Ginevra del 1949 L’art. 3 comune I due Protocolli addizionali del 1977 La Corte Penale Internazionale Regole fondamentali del DIU Tipologie di conflitto armato Combattenti, prigionieri di guerra e civili DEFINIZIONE Cos’è il D.I.U.? Il Diritto internazionale umanitario è l’insieme delle regole di diritto internazionale che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono o non prendono più parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra. Belgrado, Serbia. IUS IN BELLO vs IUS AD BELLUM Il DIU viene circoscritto ai soli casi di ius in bello Tralasciando completamente giudizi di valore per quanto riguarda lo ius ad bellum Insieme di norme volte a definire le regole da osservare in guerra Riguarda la liceità o meno della guerra stessa

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DIRITTO INTERNAZIONALE

UMANITARIO

Team Regionale Area IV

Croce Rossa Italiana

LEZIONE 2

INDICE ARGOMENTI

• Nozione e definizione di DIU

• Ius in bello e ius ad bellum

• Diritto dell’Aja e diritto di Ginevra

• Le Quattro convenzioni di Ginevra del 1949

• L’art. 3 comune

• I due Protocolli addizionali del 1977

• La Corte Penale Internazionale

• Regole fondamentali del DIU

• Tipologie di conflitto armato

• Combattenti, prigionieri di guerra e civili

DEFINIZIONE

Cos’è il D.I.U.?

Il Diritto internazionale umanitario

è l’insieme delle regole di diritto

internazionale che, in tempo di conflitto

armato, proteggono le persone che non

prendono o non prendono più parte alle

ostilità e pongono limiti all’impiego di

mezzi e metodi di guerra. Belgrado, Serbia.

IUS IN BELLO vs IUS AD BELLUM

Il DIU viene circoscritto ai soli casi di

ius in bello

Tralasciando completamente giudizi

di valore per quanto riguarda lo

ius ad bellum

Insieme di norme volte a definire le

regole da osservare in guerra

Riguarda la liceità o meno della guerra

stessa

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UN PO’ DI STORIA …

Già nell’antico evo erano note norme morali e di

concezione quasi “umanitaria”:

- Nell’opera “Arte della guerra”, di Sun Tsu (Cina, 500

a.c.), si ricorda l’importante concetto che la

“neutralizzazione” (o “messa fuori combattimento”)

del nemico, non obbligatoriamente deve coincidere

con la morte.

- Nel Codice di Hammurabi (XVIII a.C.) si ritrovano

vere e proprie leggi di guerra.

- Nei secoli successivi possiamo ritrovare tracce di

leggi di guerra che proclamavano il rispetto per il

nemico in testi quali il Corano e la Bibbia.

Durante il medio evo imperavano istituti quali la

Tregua del Signore e la Pace di Dio.

IL DIU

Diritto dell’Aja e Diritto di Ginevra

Diritto

internazionale

umanitario

Diritto dell’Aja

Diritto di Ginevra

IL DIRITTO DELL’AJA

Fissa i diritti e i doveri dei belligeranti nella condotta

delle operazioni militari e limita la scelta dei mezzi

da impiegare.

Beirut, Libano.

IL DIRITTO DELL’AJA

- 1868 Dichiarazione di San Pietroburgo (proiettili esplosivi

inferiori ai 400 g);

- 1899 Dichiarazione dell’Aja (proiettili dum dum);

- 1907 Convenzione dell’Aja relativa alle leggi e agli usi della

guerra terrestre (clausola Martens);

Ginevra, Museo internazionale CR

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IL DIRITTO DI GINEVRA

Definito Diritto umanitario,

tende a salvaguardare i

militari fuori

combattimento e tutte le

persone che non

partecipano o non

partecipano più alle ostilità.

Sede del CICR, Ginevra.

IL DIRITTO DI GINEVRA

4 I per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati

delle forze armate in campagna (1864)

4 II per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e

naufraghi delle forze armate sul mare (1906)

4 III relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (1929)

4 IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di

guerra (1949)

à Nel 1949 vengono riviste anche le tre Convenzioni precedenti.

Le Convenzioni di Ginevra: Diritto consuetudinario

ARTICOLO 3 COMUNE ALLE CG Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una

delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni

seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che

abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi

altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere

sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro

criterio analogo.

A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra

indicate:

a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le

mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) la cattura di ostaggi;

c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolamentare

costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi

alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato,

di mettere in vigore, mediante accordi speciali,

tutte o parte delle altre disposizioni delle presente Convenzione.

L’applicazione delle disposizioni che precedono

non avrà effetto sullo stato giuridico delle

Parti in conflitto.

ARTICOLO 3 COMUNE ALLE CG

+Trattato in miniatura

+ Conflitto armato non internazionale

+ Protezione per le persone che non partecipano o non

partecipano più alle ostilità;

+ Ruolo del Comitato internazionale della Croce Rossa;

Ginevra, Museo internazionale CR

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PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977

• Primo Protocollo

sulla protezione delle vittime dei

conflitti armati internazionali;

• Secondo Protocollo

sulla protezione delle vittime dei

conflitti armati

non internazionali;

Damasco, Siria

Superamento della distinzione tra

Diritto dell’Aja e Diritto di Ginevra

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977

4 Estensione della normativa alle guerre di

liberazione nazionale;

4Aggiornamento della nozione di

combattente; disciplina dello status di

mercenario e di spia;

4Puntualizzazione delle norme sulla

condotta materiale delle ostilità;

4Disciplina più dettagliata per i conflitti

armati non internazionali;

LE ALTRE CONVENZIONI

1. Convenzione per la protezione dei beni culturali in

caso di conflitto armato, Aja 1954;

2. Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego

di talune armi classiche che possono essere ritenute

capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di

colpire in modo indiscriminato, Ginevra 1980;

3. Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,

produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi

chimiche e sulla loro distruzione, Parigi 1993;

4. Convenzione sulla proibizione dell’uso, stoccaggio,

produzione e trasferimento delle mine anti-persona e

sulla loro distruzione, Ottawa 1997;

5. Protocollo (III) sull’adozione di un emblema distintivo

addizionale, Ginevra 2005;

Emblema

protezione

beni culturali

Lubijana, Slovenia

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 8 à Crimini di guerra

Le infrazioni gravi alle

Convenzioni di

Ginevra del 12 agosto 1949

costituiscono crimine di guerra!

Statuto di Roma, 1998

Beirut, Libano

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I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

1. Distinzione

2. Limitazione

3. Necessità e proporzionalità

4. Umanità

Sarajevo, Bosnia Erzegovina

DISTINZIONE

Distinzione tra obiettivi militari e

popolazione e beni civili!

Si possono dirigere attacchi solo

contro obiettivi militari.

Il personale e gli obiettivi militari

devono sempre essere ben

distinti dai beni civili e dalla

popolazione.

Tuzla, Bosnia Erzegovina

LIMITAZIONE

Limitazione delle perdite inutili e

delle sofferenze superflue

Durante la guerra il solo scopo

legittimo è indebolire le forze

armate nemiche e neutralizzare il

maggior numero possibile di nemici.

Si oltrepassa lo scopo se si usano

armi che

aggravano le sofferenze degli

uomini messi fuori combattimento

Sarajevo, Bosnia Erzegovina

LIMITAZIONE

Proibizione d'armi e sistemi

d'arma tali da colpire con

effetti traumatici eccessivi, così

da recare sofferenze

inalleviabili al bersaglio (laser

accecanti, munizionamento a

frammentazione con schegge

non rilevabili ai raggi X …).

Sarajevo, Bosnia Erzegovina

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NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’

Non esiste un diritto illimitato

nella scelta dei

mezzi e dei metodi di guerra, non

si possono infliggere sofferenze

inutili al nemico.

Vantaggio militare diretto e

concreto in relazione alle perdite

umane e alla distruzione o

danneggiamento di beni

civili o culturali.

Sarajevo, Bosnia Erzegovina

NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’

Perdite umane e

danni alla popolazione civile

incidentalmente causati

Vantaggio militare

concreto e diretto

previsto

UMANITA’

PREAMBOLO

della Convenzione relativa

alle leggi e agli usi della guerra

terrestre, Aja 18 ottobre 1907

In attesa che venga promulgato un Codice più

completo delle leggi relative alla guerra, le Alte Parti

contraenti reputano opportuno dichiarare che, nei

casi non compresi nelle disposizioni regolamentari

da esse adottate, le popolazioni e i belligeranti

rimangono sotto la tutela e sotto l’imperio dei

princìpi del diritto delle genti, quali risultano dagli

usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità

e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Londra, Florence Nightingale Museum

LE TIPOLOGIE DI CONFLITTO ARMATO

Beirut, Libano

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CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

Art. 2 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949: Le Convenzioni si applicano in caso di 1) guerra dichiarata o 2) di qualsiasi altro conflitto armato tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di

guerra non è riconosciuto da una di esse o 3) occupazione (anche se essa non incontra resistenza

armata)

Art. 1 c. 4 I Protocollo aggiuntivo del 1977:

-Guerre di liberazione nazionale (conflitti armati per

l’autodeterminazione)

CONTRO:

- dominazione coloniale

- occupazione straniera

- regimi razzisti

CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

SI APPLICANO:

-Le Convenzioni di Ginevra;

-Primo Protocollo aggiuntivo;

Ginevra, Museo internazionale CR

CONFLITTI ARMATI NON INTERNZIONALI

Art. 1 Secondo Protocollo aggiuntivo:

Conflitti che si svolgono sul territorio di una Alta Parte

contraente tra le sue FF.AA. e forze armate dissidenti o gruppi

armati organizzati

Ginevra, Museo internazionale CR

CONFLITTI ARMATI NON INTERNZIONALI

SI APPLICANO:

-Secondo Protocollo aggiuntivo;

-Articolo 3 comune alle Quattro Convenzioni di Ginevra;

Ginevra, Museo internazionale CR

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DISORDINI INTERNI

Quali sono i criteri per verificare se una situazione può caratterizzarsi

come conflitto armato oppure come tensioni o disordini interni?

Criterio applicato dalla Camera d’appello dell’ICTY per stabilire

l’esistenza di un conflitto armato ai sensi dell’art. 3 comune consta di due

elementi: 1) l’intensità dello scontro armato 2) il livello di organizzazione raggiunto dalle parti a conflitto

Tunisi, Tunisia

c.d. Soglia minima

ESERCITAZIONE

‘Dallo scorso maggio (2009), la guerra per il potere ha già fatto un centinaio di morti in Madagascar. Le ultime vittime del braccio di ferro tra il primo cittadino della capitale e il capo dello stato, sono cadute due giorni fa sotto il piombo dei soldati della guardia presidenziale che ad Atananarivo hanno sparato ad altezza d’uomo. Il bilancio della mattanza di sabato scorso è di 28 morti e 212 feriti. Il presidente ha subito accusato l’opposizione di avere ‘oltrepassato i limiti’, mentre il premier ha annunciato che il coprifuoco notturno in vigore nella capitale verrà prorogato di almeno un’altra settimana’. DOMANDA: Siamo in presenza di un conflitto armato?

Antananarivo, Madagascar

I COMBATTENTI

I combattenti si dividono in:

1) Combattenti legittimi 2) Combattenti illegittimi

Beirut, Libano

I COMBATTENTI

I membri delle FFAA regolari (anche di governi non riconosciuti dalla potenza detentrice – es. i talebani); I gruppi armati, a condizione che: 1) siano sottoposti ad un comando responsabile 2) portino un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza 3) portino apertamente le armi 4) rispettino gli usi e le leggi della guerra La popolazione (leva di massa)

Chi sono i combattenti legittimi?

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I COMBATTENTI

-Tutti coloro che partecipano alle ostilità e che non

rispettano quanto previsto dalle Convenzioni per i

combattenti legittimi;

-LE SPIE (Art.46 del I P.A. 1977);

-I MERCENARI (Art.47 del I P.A. 1977)

Chi sono i combattenti illegittimi?

I PRIGIONIERI DI GUERRA

Tutti i combattenti legittimi, in caso di cattura, devono essere considerati

prigionieri di guerra e devono godere dei diritti garantiti loro dalla

Terza Convenzione di Ginevra per la protezione dei prigionieri di guerra.

Lubijana, Slovenia

I PRIGIONIERI DI GUERRA

I Prigionieri di guerra:

-devono essere trattati con umanità;

-devono essere protetti contro gli atti di violenza, gli insulti e l'interesse

pubblico (perciò non potranno nemmeno essere filmati o fotografati a

fini propagandistici, pubblicitari, mediatici …)

-hanno diritto al rispetto dell'onore e della persona;

-hanno diritto a indossare l'uniforme con relativi gradi, mostreggiature e

decorazioni;

-il trattamento dei PG di sesso femminile dovrà essere così favorevole

come quello dei PG uomini, né discriminazioni basate sulla razza, sulla

religione, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche o altre ragioni

analoghe, potranno essere tollerate;

-la Potenza detentrice dovrà provvedere gratuitamente al

sostentamento e alle cure mediche dei PG;

Il trattamento dei Prigionieri di guerra

GARANZIA

L’articolo 5 della Terza Convenzione di

Ginevra stabilisce che:

in caso di dubbio

circa l’attribuzione dello status delle

persone catturate, queste fruiranno

comunque della protezione della

Convenzione stessa, nell’attesa che il loro

status sia determinato da un tribunale

competente.

In caso di dubbio …

Ginevra, Museo internazionale CR

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I NON COMBATTENTI

A. I civili che non prendono parte alle ostilità;

B. Il personale sanitario, religioso, corrispondenti ecc., al seguito

delle Forze regolari ;

C. Il personale civile addetto a particolari servizi tecnico-logistici al

seguito delle FF.AA.

Il personale religioso e sanitario

al seguito delle FF.AA. se catturato non può essere considerato

prigioniero di guerra e deve essere rilasciato

(o trattenuto come supporto ai PG).

Chi sono?

CHI/CHE COSA E’ CIVILE?

TUTTI COLORO CHE NON

PRENDONO PARTE

ALL’AZIONE BELLICA

TUTTO CIO’ CHE NON

RIENTRA NELLA DEFINIZIONE

DI “OBIETTIVO MILITARE”

Srebrenica, Bosnia Erzegovina

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE

+ divieto di atti di discriminazione;

+ divieto di atti di coercizione fisica o morale;

+ divieto di atti idonei a cagionare sofferenze fisiche;

+ divieto di pene collettive;

+ divieto di saccheggio e rappresaglia;

+ divieto di cattura di ostaggi;

+ divieto di atti o minacce di violenza finalizzati a diffondere il terrore;

+ divieto di affamare la popolazione civile;

+ divieto di attacchi diretti o a titolo di rappresaglia;

+ divieto di utilizzare la presenza o i movimento della popolazione

civile per riparare dagli attacchi zone determinate o obiettivi militari;

+ divieto di attacchi indiscriminati

LE PARTI IN CONFLITTO …

… devono impegnarsi per la

conclusione di accordi per lo sgombero

dalle zone assediate di feriti, malati, vecchi,

donne, bambini, personale sanitario e

religioso … … hanno la facoltà di creare zone

sanitarie e di sicurezza o zone

neutralizzate …

… devono inoltre:

- rispettare e proteggere gli ospedali civili;

- concedere libero passaggio al materiale sanitario, ai viveri, al

vestiario destinato ai civili;

- facilitare lo scambio di corrispondenza tra le persone protette e le

loro famiglie e, ove possibile, favorirne la riunione;

- tutelare i minori e gli orfani nonché la loro identità culturale.

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Grazie per l’attenzione,

Area IV Croce Rossa Italiana

Comitato Regionale Lombardia

[email protected]

Per approfondire:

P. Verri, Cenni sul Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati.

Diritto Internazionale Umanitario - Risposte alle vostre domande.

Questi due testi sono disponibili sul sito della Croce Rossa Italiana al link:

http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4456

Per una trattazione accademica:

N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati.

Slide realizzate a settembre 2013 dal Team Area IV – Comitato

Regionale Lombardia, sotto la supervisione del Delegato Regionale

Area IV Chiara Maria Lévêque, con la collaborazione del Delegato

Regionale DIU S.lla Betty Spezia, del Cons. Giuridico Aldo Piccone,

del Cons. Giuridico Fabiano Beduini e dell’Istruttore DIU Gabriele

Frassanito, secondo il programma stabilito dall’O.C. 592/11 del 7

dicembre 2011

Fotografie di Chiara Maria Lévêque

Slide in attesa di approvazione della Commissione Nazionale DIU