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AZIENDA U.L.SS. n° 8 Sede legale: via Forestuzzo n°41 31011 Asolo MANUALE DELLA SICUREZZA ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 del 09/04/2008 INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DELLA SANITA’ AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO

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AZIENDA U.L.SS. n° 8

Sede legale: via Forestuzzo n°41

31011 Asolo

MANUALE DELLA SICUREZZAai sensi del decreto legislativo n. 81/08 del 09/04/2008

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DELLA SANITA’

AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO

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Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLOunità operative di staff della direzione generale

servizio di prevenzione e protezione - responsabile: dott. Paolo Menna

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Azienda UL.SS. n. 8 - v ia Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel . 0423/5261 - fax 0423/526308 - c. f . e p . i .v .a. 00896810264 -www.ulssasolo.ven. i tservizio di prevenzione e protezione - via Ospedale, 18 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - tel. 0423/732093 - fax 0423/732088 - e mail:[email protected]

La stesura è stata condotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione e il coinvolgimento preventivo delRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

- DATORE DI LAVORO: Dott. Renato Mason

- DIRETTORE SANITARIO Dr.ssa Paola Corziali

- RESPONSABILE SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE: Dott. Paolo Menna

- RAPPRESENTANTE DEI

LAVORATORI PER LA SICUREZZA: rls delegato:

Firme:

.

- DATORE DI LAVORO: ....................................................................................................

- RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: .................................

- MEDICO COMPETENTE: .................................................................................................

- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: .....................................

Asolo,novembre 2008

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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Azienda UL.SS. n. 8 - v ia Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel . 0423/5261 - fax 0423/526308 - c. f . e p . i .v .a. 00896810264 -www.ulssasolo.ven. i tservizio di prevenzione e protezione - via Ospedale, 18 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - tel. 0423/732093 - fax 0423/732088 - e mail:[email protected]

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INDICE

PRESENTAZIONE....................................................................................................................................... 2

ORGANIGAMMA DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE .................................................. 7

TITOLO I ...................................................................................................................................................... 8

TITOLO II .................................................................................................................................................... 22

ELENCO PARZIALI FATTORI DI RISCHIO… …………………………………………………………………………36

TITOLO III .................................................................................................................................................. 40

TITOLO VI.................................................................................................................................................. 46

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RACHIDE E APP. OSTEO-ARTICOLARE .......................... 467

ALLEGATO XXXIV .................................................................................................................................... 54

CAPO II................................................................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

TITOLO X............................................................................................................................................... 7163

NORME GENERALI................................................................................................................................... 72

LA PREVENZIONE NELL’ESPOSIZIONE A LIQUIDI E MATERIALI BIOLOGICI...................................... 74

INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DI ALCUNI DPI. ........................................................................................ 74

INDICAZIONI DI PRIMO SOCCORSO:...................................................................................................... 77

SOSTANZE PERICOLOSE........................................................................................................................ 79

LE RADIAZIONI IONIZZANTI .................................................................................................................... 88

SEGNALI (DIVIETO, PRESCRIZIONE, AVVERTIMENTO, SALVATAGGIO).......................................... 101

NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE............................................ 103

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO.......................................................................................................... 104

GLOSSARIO............................................................................................................................................ 105

TABELLA TIPOLOGIE DI RISCHIO ........................................................................................................ 107

TABELLA MISURE PRECAUZIONALI.................................................................................................... 108

MODULO INFORMATIVO........................................................................................................................ 115

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PRESENTAZIONE

Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – Suppl. Ordinario n. 108 il

Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008; il decreto è entrato in vigore dopo 15 giorni dalla

pubblicazione, cioè il 15 maggio 2008.

A partire da questa data le aziende devono adeguarsi alla nuova norma. Numerosi i cambiamenti

apportati, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori e le

aziende famigliari che devono adempiere ad alcuni obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 mentre

prima erano esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 626/94 .

Alcune disposizioni, tuttavia, diventeranno efficaci successivamente: tutte quelle relative alla

valutazione dei rischi (rischi presenti nell’ambiente di lavoro, rischi fisici quali rumore,

vibrazioni, rischi da sostanze e agenti pericolosi, rischi da cantiere, ecc…) saranno in vigore

decorsi novanta giorni dalla pubblicazione in G.U. e precisamente dal 29 luglio 2008.

Per la valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali il termine è invece

posticipato al 26 aprile 2010 e quello per la valutazione dei rischi da esposizione a campi

elettromagnetici addirittura al 30 aprile 2012. Ciò non significa, ad ogni modo, che i rischi da

radiazioni ottiche e da campi elettromagnetici non vadano valutati prima di queste date: la legge

prevede che vadano valutati TUTTI i rischi. Semplicemente, prima, questi rischi possono essere

valutati con diversi criteri a scelta e sotto la responsabilità del Datore di Lavoro , mentre dopo i

criteri di valutazione si devono obbligatoriamente uniformare a quanto previsto dalla norma.

Entro fine luglio, quindi tutte le aziende soggette devono provvedere ad aggiornare i propri

documenti di valutazione dei rischi che devono essere redatti ai sensi del nuovo D.Lgs. 81/08;

fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e quindi i vecchi

documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 e i piani di sicurezza ai sensi del

D. Lgs. 494/96 e sono ancora validi.

Le aziende con meno di 10 dipendenti, che fino ad oggi erano in regime di autocertificazione,

potranno continuare ad utilizzare questa formula fino al diciottesimo mese dall’emanazione di

procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi e comunque

non oltre il 30 giugno 2012.

L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi è comunque fortemente sconsigliata e si

raccomanda a tutte le aziende di provvedere al più presto alla redazione di un documento

completo: i datori di lavoro, infatti, a fronte dell’autocertificazione sono tenuti comunque a

effettuare una valutazione dei rischi e a provvedere a tutti gli adempimenti che ne derivano.

Senza una traccia scritta risulta difficile provare di aver adempiuto a questi obblighi.

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Il legislatore, con il D. Lgs. 81/08, ha cercato di dare organicità alla normativa sulla sicurezza e

ha riunito in una sola norma molti decreti che con il tempo si sono succeduti e che erano talvolta

incompatibili tra di loro. Il documento è, quindi, molto corposo: sono 306 articoli, suddivisi in 13

titoli, più 51 allegati. La novità più evidente risiede nel fatto che il provvedimento garantisce

l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, compresi quelli a

tempo determinato -flessibili", attraverso il rispetto dei diritti civili e sociali. Inoltre, il nuovo testo

unico si applica in tutti i settori di attività pubblici e privati e a tutte le tipologie di rischio.

La normativa si applica a tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a

distanza (telelavoro) e di impresa familiare.

Molto rilevante è l'introduzione o la rivalutazione di alcune figure e di alcuni temi fondamentali in

questo ambito: dal medico competente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dalla

sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi, passando per le buone prassi e la

responsabilità sociale delle imprese.

Il concetto di salute viene definito, nel testo, come uno stato di completo benessere fisico,

mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia e d'infermità.

Elenchiamo, di seguito, le novità più rilevanti del decreto.

Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, cori

conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i lavoratori.

Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei

rappresentanti dei lavoratori territoriali e creazione di un rappresentante di sito produttivo,

presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio. nei porti).

Rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza. in un'ottica di ottimizzazione delle

risorse e miglioramento dell'efficienza degli interventi.

Creazione di un sistema informativo pubblico, al quale partecipano anche le parti sociali, per

la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche.

Finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle

piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari

della materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007, è

previsto l'arresto da 6 a 18 mesi per il datore dí lavoro che non abbia effettuato la valutazione

dei rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori, in aziende che svolgono attività con

elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece,

che si applichi l'arresto o la sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in

relazione alle singole violazioni.

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Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in

regola non è applicata la sanzione penale, ma pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di

lavoro che inizia ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempie,

pur tardivamente, all'obbligo violato, ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena,

nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria, che va da un

minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro.

Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro è recidivo o qualora si

siano determinati infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore, in seguito della

mancata valutazione del rischio.

Restano inalterate, naturalmente, le norme del codice penale per l'omicidio e le lesioni

colpose causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Eliminazione o semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero

e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti

sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il nuovo testo unico consentirà poi la ridefinizione dei requisiti e delle funzioni di tutti i

soggetti del sistema della salute e sicurezza in azienda.

Viene valorizzato il ruolo della bilateralità, anche quale necessario supporto ai datori di

lavoro per l’adempimento degli obblighi di sicurezza e per il miglioramento delle tutele

negli ambienti di lavoro. Un ruolo fondamentale è affidato alla formazione, intesa come

essenziale strumento di prevenzione e tutela. Sarà previsto l’inserimento della materia

della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi

di formazione, finalizzata alla sensibilizzazione e all’informazione dei giovani.

Consideriamo infine come caratterizzante la previsione della rivisitazione della

normativa sugli appalti, con particolare attenzione ai subappalti e al miglioramento delle

regole che disciplinano il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi. In

particolare saranno previsti strumenti in grado di valutare l’idoneità delle aziende che

lavorino negli appalti utilizzando come parametro il rispetto delle norme di salute e

sicurezza sul lavoro, considerato vincolante anche per l’accesso ad agevolazioni,

finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica di cui usufruiranno quindi solo

le aziende considerate “virtuose”, in una logica premiale.

In sintesi, le parole chiave del nuovo “Testo Unico” sono: riordino, innovazione,

coordinamento, semplificazione, il tutto finalizzato ad una maggiore prevenzione a

controlli più efficaci, oltreché alla diffusione di una cultura della sicurezza.

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Il presente elaborato riporta parte degli articoli della legge, alcuni in forma sintetica; per questova inteso come una guida esplicativa per una corretta applicazione degli adempimenti previsti dalD.Lgs 81/08 alle Aziende.

L’elaborato propone la logica del decreto adattando gli aspetti peculiari, di tipo tecnico eorganizzativo, alle particolarità degli ambienti di lavoro delle strutture.

Vengono poi definite le precauzioni generali, da adottare in generale, in caso di attività checomportano l’esposizione ad agenti biologici, e le norme generali di sicurezza per l’uso dei gascompressi, dei prodotti chimici pericolosi ed infine la segnaletica di sicurezza.

Questa guida non ha pretese di esaustività formativa, ma si pone come un primo approccio,propedeutico ad un momento formativo strutturalmente più articolato, per una corretta edadeguata gestione delle problematiche di sicurezza nelle strutture aziendali.

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ORGANIGAMMA DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

DATORE DI LAVORO

Dott. Renato Mason

SERVIZIO DI SORVEGLIANZASANITARIA

Resp: dr.ssa Patrizia De Matteis

Infermiere: Nadia CavalliEzio PallaoroAdelaide PerinAntonella Vettoretti

SERVIZIO DI PREVENZIONE EPROTEZIONE

Resp. dott. Paolo Menna

Addetti al Spp:

Borin FedericoPolo Carla

Esperti qualificati: dott. Lino Mantovanidott.ssa BiagiaSaittadott. Cristiano Stella

Medico autorizzato:

Dr. Sergio Lafisca:Dirigenti

PREPOSTI

Caposala, Capotecnici, Coordinatori

LAVORATORI

RLS

Barbaro EmilioCasanova Diegodott. Cavasin Eugeniodr. Clemen PierluigiFasan AngeloSbrissa Angelo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Mario Pò

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Paola Corziali

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Componenti:Direttore GeneraleDirettore medico di OspedaleDirettore dipartimento prevenzioneDirettore distretto socio sanitario n. 1Direttore distretto socio sanitario n. 2Responsabile servizio prevenzione e protezioneMedico competenteMedico autorizzato, Esperto qualificatoDirettore struttura farmaceutica ospedalieraResponsabile servizio infermieristicoDirettore unità operativa di line servizi tecnici e tecnologiciDirettore unità operativa di line provveditoratoDirettore unità operativa di line personale dipendente e convenzionatoDirettore unità operativa di line formazioneDirettore unità operativa di line staff programmazione e sviluppo della qualità

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DECRETO LEGISLATIVO N° 81 DEL 09/04/2008

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgeun'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o unaprofessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito èequiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la suaattività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cuiall'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirociniformativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dicui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti dialternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenzadiretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante aicorsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro ingenere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite divideoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato allastrumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; ilvolontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997,n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratorepresta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttivain quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro siintende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non aventequalifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio aventeautonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendoconto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, edotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o diindividuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo divertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoroorganizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poterigerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivitàlavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la correttaesecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

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f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso dellecapacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cuirisponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità edei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera I);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi eprofessionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29,comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stessoper effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata perrappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezzadurante il lavoro;

I) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezziesterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischiprofessionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato disalute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischioprofessionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo laparticolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nelrispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo inun'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali checoncorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi diintervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute esicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propriaattività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e adelaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli disalute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causaredanni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni diimpiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione diservizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale,da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanzanon sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e conle norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute esicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni

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di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e lasicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissioneconsultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede aassicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia disalute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL eapprovati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altrisoggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili allaacquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ealla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'usocorretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale,e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per ladefinizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati dicui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione dellenorme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datorie dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sediprivilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta dibuone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezzasul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria dellepreoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivitàcommerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

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CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 - Misure generali di tutela1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavorosono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonchél'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo inrelazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione deiposti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro eproduzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e diquello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,

esposti al rischio;h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;l) il controllo sanitario dei lavoratori;m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la

sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;n) l’ informazione e formazione adeguate per i lavoratori;o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;p) I informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e dibuone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, dievacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) I' uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;w) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo

ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono innessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, èammessa con i seguenti limiti e condizioni:

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a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla

specifica natura delle funzioni delegate;c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle

funzioni delegate.e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine alcorretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplicaanche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto

dall'articolo 28;b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano edirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi

previsti dal presente decreto legislativo.b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave eimmediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi inrapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito ilresponsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguateistruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischiograve e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delledisposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi diprotezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presentedecreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dareistruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino ilposto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave eimmediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia diprotezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute esicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro incui persiste un pericolo grave e immediato;

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n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, surichiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cuiall'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante diaccedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e perl'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentantidei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possanocausare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificandoperiodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici einformativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro dialmeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agliinfortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei

luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizionidi cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alledimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire ilavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente legeneralità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cuiall'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttiviche hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado dievoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non sianoadibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medicocompetente informazioni in merito a:a) la natura dei rischi;b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e

protettive;c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, aisensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati inuso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ededucative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, allaloro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionaripreposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazionecompetente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni ecompetenze, devono:

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a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighidi legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoroe di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messia loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superioridiretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano allezone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso diemergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato einevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circail rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere laloro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi edelle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione dipericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base dellaformazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai

fini della protezione collettiva ed individuale;c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i

mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e

dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cuivengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle propriecompetenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f per eliminare o ridurre le situazionidi pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per lasicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazioneo di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovveroche possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore dilavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dalmedico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporreapposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità dellavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratoriautonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sonotenuti a provvedervi per proprio conto.

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Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi checompiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cuiall'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolodevono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di

cui al titolo III;c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie

generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolganoattività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri aproprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermirestando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro,incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermirestando gli obblighi previsti da norme speciali.

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali diprevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettualie tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondentialle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature dilavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislativee regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione allaconformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativadocumentazione.

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di lorocompetenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alleistruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione

dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritàpsico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei

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lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorsoconsiderando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalitàorganizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmivolontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocollisanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizziscientifici più avanzati;

c)istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera t),aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio perogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con piùdi 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitariain suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e)consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazionesanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità diconservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casiprevisti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispettodelle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessatopuò chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico dimedicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sonosottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità disottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comportal'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe airappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cuiall'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, alresponsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratoriper la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisceindicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela dellasalute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce inbase alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deveessere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento divalutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati glisono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 alMinistero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratoriautonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneitàtecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavorida affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di

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entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso leseguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria eartigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomidel possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 deltesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblicadel 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistentinell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenzaadottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoroincidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti ilavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alleinterferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'operacomplessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui alcomma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misureadottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulatianteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, ildocumento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Ledisposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delleimprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per ilmancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno deglieventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore odal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza deirischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere almomento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, adesclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 delcodice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propriconnessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodostipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicatientro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A talidati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gliorganismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piùrappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelleprocedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli entiaggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto alcosto del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e

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risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Aifini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previstidalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delledifferenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quellopreso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come daultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovanoapplicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupatodall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera diriconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazionedel datore di lavoro.

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti daorganismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema diqualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute esicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza,acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elementovincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accessoad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati aimedesimi appalti o subappalti.

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio diprevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica personeo servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismiparitetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devonopossedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numerosufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati perlo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dellaattività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di personeesterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare,ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'internodell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dallapropria responsabilità in materia.

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6.L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovverodell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e

successive modificazioni„ soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri emunizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deveessere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essereistituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi atale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e delresponsabile.

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili deiservizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1) Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzionee protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogodi lavoro e relativi alle attività lavorative.

2) Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario esserein possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiorenonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi diformazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivitàlavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione eprotezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestatodi frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia diprevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnicoamministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui aiperiodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14febbraio 2006, e successive modificazioni.

3) Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendoin possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzionirichiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesialla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previstodall'accordo di cui al comma 2.

4) I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per laparte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazionedella Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori

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delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori odagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatoripossono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5) Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23,di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicatonel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministrodell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.Oalla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministrodell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nelS.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondentiai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui alcomma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.

6) I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentarecorsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui alcomma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7) Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui alpresente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel librettoformativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8) Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'altaformazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento direttodei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa ilresponsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articoloche si dichiari a tal fine disponibile;b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presentearticolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9) In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possonoavvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula diapposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, invia subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o conaltro esperto esterno libero professionista.

10) Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprirel'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzionee protezione con un adeguato numero di addetti.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione dellemisure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativavigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cuiall'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

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f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine aiprocessi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presentedecreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti diprevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente icompiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonchédi prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell' allegato 2 dandone preventivainformazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commisuccessivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentarecorsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura deirischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti edelle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesidall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui alperiodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 deldecreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano insede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi diaggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo dicui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cuiall'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza deicorsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro,direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno unavolta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;c) il medico competente, ove nominato;d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:a) il documento di valutazione dei rischi;b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione

individuale;d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai

fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie

professionali;b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

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4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizionidi esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologieche hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presentearticolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante deilavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti perla sua consultazione.

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62 - Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, siintendono per luoghi di lavoro:a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva,

nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile allavoratore nell'ambito del proprio lavoro;

b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:a) ai mezzi di trasporto;b) ai cantieri temporanei o mobili;c) alle industrie estrattive;d) ai pescherecci.

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell' allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le

docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità el'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore dilavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previaautorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misurealternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di unaazienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell' allegato IV.

« Nota: il punto 7 dell'Allegato IV non esiste e deve essere sostituito da "punto 6"»

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Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e

le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ognievenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzionetecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati chepossano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, ondeassicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusisotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi ildatore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e dimicroclima.

3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche peraltre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni nondiano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presentedecreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e ingenerale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gasdeleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita el'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosferamediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolositàdell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta ladurata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accessoa detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di unlavoratore privo di sensi.

Articolo 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchégli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto dellanormativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzionedelle stesse;

b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

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L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescriveremodificazioni in relazione ai dati notificati.

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza dipiù di tre lavoratori.

4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazionidi cui all'articolo 53, comma 5.

CAPO II – SANZIONI

Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro è punito:a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la

violazione dell'articolo 66;b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione

degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione

dell'articolo 67, commi 1 e 2.

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa

le misure predisposte e i comportamenti da adottare;d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di

pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, omettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave edimmediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità dicontattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate perevitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzitecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensionidell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti neidecreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devonoessere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendoconto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ailavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolograve ed immediato.

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Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, siallontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno edeve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare ilcompetente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una gravenegligenza.

Articolo 45 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o dellaunità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessariin materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto dellealtre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con iservizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e lasua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed aifattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successividecreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito ilparere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambitoferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusivacompetenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorionazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela deibeni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idoneemisure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalledisposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministridell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottanouno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze

qualora esso si verifichi;2) misure precauzionali di esercizio;3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali disicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui aldecreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed aisensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, condecreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco,

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dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alleaziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività diassistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presentedecreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina chedi controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili delfuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui alpresente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livellidi sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti

titoli o requisiti:a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e

psicotecnica;b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o

in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o inclinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositipercorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università edella ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo iquali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medicocompetente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre annianteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere lemedesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavorocomprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare alprogramma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivoall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennaledovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina"medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco deimedici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codiceetico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il Medico Competente svolge la propria opera in qualità:a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata

con l’imprenditore;b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.

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3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, nonpuò prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medicocompetente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento ditutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazionedi medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora lavalutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medicicompetenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competentetrasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio leinformazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettiviaggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo ilmodello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui alcomma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni

fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico

competente correlata ai rischi lavorativi.2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavorocui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimereil giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti,qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una voltal'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competentein funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimentomotivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differentirispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competentecorrelata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili dipeggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio diidoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità allamansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativavigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:a) in fase preassuntiva;b) per accertare stati di gravidanza;c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gliesami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medicocompetente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma

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2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cuiall'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell' allegato 3° epredisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2,esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;c) inidoneità temporanea;d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limititemporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e illavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data dicomunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente chedispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudiziostesso.

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medicocompetente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce illavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzionecorrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora illavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cuiall'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto,aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avvienesecondo le modalità di cui al comma 6

2) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante deilavoratori per la sicurezza.

3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante deilavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure èindividuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quantoprevisto dall'articolo 48.

4) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori perla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali inazienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della

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azienda al loro interno.

5) Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori perla sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzionisono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6) L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o dicomparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene dinorma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro,con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con ilMinistro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decretosono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7) In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misuraindividuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8) Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni dirappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cuiagli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e deidatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3,esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttivedel territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2) Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sonoindividuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalleassociazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sulpiano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazionesono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite leassociazioni di cui al presente comma.

3) Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.

4) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaterritoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavvisoindividuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso diinfortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismoparitetico.

5) Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, alrappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismoparitetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

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6) L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alleaziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazioneparticolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti incui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulleprincipali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e icontenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territorialesono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore diaggiornamento annuale.

8) L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale èincompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

1) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguentispecifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994,n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuarecon decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottareentro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri,rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, ancheautonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza dellelavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'areasuperiore a 500.

2) Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza disito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzadelle aziende operanti nel sito produttivo.

3) La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonchéle modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivoesercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cuinon vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra irappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1) Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei

rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dellaprevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di

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prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazionedei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi

e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparatipericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti dilavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista

dall'articolo 37;h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione

idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,

dalle quali è, di norma, sentito;l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati perattuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allosvolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazinecessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accessoai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Nonpuò subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoiconfronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3) Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede dicontrattazione collettiva nazionale.

4) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamentodella sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore dilavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamentodella loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo26, comma 3.

6) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cuial decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alleinformazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento divalutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine aiprocessi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7) L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibilecon la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 51 - Organismi paritetici

1) A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, letteraee).

2) Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei dirittidi rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

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3) Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzionitecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezzasul lavoro;

4) Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti daaccordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5) Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui alcomma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui almedesimo articolo.

6) Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifichecompetenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, neiluoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi perle finalità di cui al comma 3.

7) Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 unarelazione annuale sull'attività svolta.

8) Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, inominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analogacomunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratoriper la sicurezza territoriali e alla pariteticità

1) Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ècostituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratoriper la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui lacontrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanzadei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delledisponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per lasicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, deipiccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali delsettore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.

2) Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore

lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la

parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dallaprevigente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementatodel 10 per cento;

c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera

b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.

3) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con leassociazioni dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i

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criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativoprocedimento amministrativo e contabile di alimentazione.

4) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sullaattività svolta, da inviare al Fondo.

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa ingenerale;b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazionedei luoghi di lavoro;c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, edel medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguatainformazione:a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e ledisposizioni aziendali in materia;b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delleschede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) ec), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deveconsentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratoriimmigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorsoinformativo.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente edadeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, conparticolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzioneaziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,assistenza;b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure diprevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenzadell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definitimediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficienteed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Fermerestando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede

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è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora sitratti di somministrazione di lavoro;b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanzee preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta inrelazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specificaformazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salutee sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione eprotezione.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativiappositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione deiluoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione eun aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto delMinistro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare inmateria di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitala propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principalitecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori perla sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto deiseguenti contenuti minimi:

a. principi giuridici comunitari e nazionali;

b. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d. definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e. valutazione dei rischi;

f. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione eprotezione;

g. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h. nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti inazienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica diapprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di

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aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per leimprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupanopiù di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazionecon gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non puòcomportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deveconsentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute esicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previaverifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorsoformativo.

14 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui alpresente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini dellaprogrammazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini dellaverifica degli obblighi di cui al presente decreto.

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ELENCO PARZIALE DI ALCUNI FATTORI E CONDIZIONI DI RISCHIO PRESENTINELL’AZIENDA

RISCHIO FATTORI DI RISCHIO CONDIZIONI DI RISCHIO

B

I

O

L

O

G

I

C

O

RISCHIO 1: microrganismi che difficilmentecausano malattie nell’uomo o negli animali eche possono costituire un rischio debole perl’individuo singolo e la comunità’(es. saprofiti ambientali).

RISCHIO 2: agenti che possono causaremalattie nell’uomo o negli animali. essituttavia costituiscono un limitato rischio per lapopolazione, poiché sono di norma disponibiliefficaci misure preventive (es. e. coli,streptococco betaemolitico).

RISCHIO 3: agenti che possono causaregravi malattie in soggetti umani ed inoltrepossono propagarsi nelle comunità’, ma sonodisponibili trattamenti efficaci e misurepreventive (es. B. KOCH, SALMONELLA,HIV, HBV, HCV).

RISCHIO 4: agenti biologici che possonoprovocare gravi malattie nell’uomo e neglianimali e che normalmente si diffondonorapidamente da un individuo all’altro,direttamente o indirettamente. non sonodisponibili trattamenti efficaci ne’ misurepreventive. essi sono da considerarsi unrischio elevato per l’individuo e la comunita’(ES. V. HEBOLA, V. MARBURG).

Rapporti con pazienti infetti, manovreinvasive, raccolta/smaltimento dei rifiuti,lavanderia…

Contatto con materiali biologici,strumenti diagnostici e terapeutici, ecc...

Analisi microbiologiche,anatomo-patologiche, istologiche…

Servizio veterinario

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RISCHIO FATTORI DI RISCHIO CONDIZIONI DI RISCHIO

C

H

I

M

I

C

O

Gas anestetici

Farmaci antiblastici

Disinfettanti (alcooli, acidi, alcali, alogenati,fenoli, composti, ammonio quaternario, ecc.)

Detergenti (saponi, tensioattivi)

Solventi e reagenti (acidi e basi forti, aldeidi,chetoni, eteri, esteri,ecc.)

Sterilizzanti, disinfettanti (formaldeide,glutaraldeide, ecc.), e.t.o.

Antiparassitari

Solventi

Polveri di legno

Fumi di saldatura

Componenti di attrezzature (sostanze qualilattice, additivi di gomma e plastica, metalli),farmaci, disinfettanti e detergenti

Toner

Sale operatorie

Preparazione, somministrazione e smaltimentorifiuti

Disinfezione pazienti, strumenti, dispositivi edambienti

Igiene della persona, ambientale, di attrezzature emateriali

Laboratorio

Disinfezione e sterilizzazione di ambienti,strumenti (es. endoscopi)

Giardinaggio, disinfestazione

Verniciatura

Falegnameria

Manutenzione meccanica, elettrica

Usi diversificati

Centro Stampa

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RISCHIO FATTORI DI RISCHIO CONDIZIONI DI RISCHIO

F

I

S

I

C

O

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti

Rumore

Vibrazioni

Microclima e qualita’ dell’aria

Elettricità

Radiologia, radioterapia, laboratorio ria,Medicina nucleare, endoscopiaFototerapia, sala operatoria

Marconiterapia, risonanza magnetica,Sterilizzazione, fotocopiaturaAttività chirurgiche

Attività di officina e manutenzioneimpianti termici, lavanderie, cucinegiardinieri, centro stampa ( maternità)Terapie intensive

Manutenzione automezzi (uso martellopneumatico)

Lavanderia, cucina, centrale termica, officina

Apparecchi elettrificati

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N.B. L’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di Dispositivi di Protezione Collettiva(DPC) riduce il rischio d’infortuni e/o malattie professionali.

RISCHIO FATTORI DIRISCHIO

CONDIZIONI DI RISCHIO

S O

T R

R G

U A

T N

T I

U Z

R Z

A A

L T

E I

V

O

Movimentazione manuale deicarichi

Posture

Stress psichico

Lavoro a turni

Lavoro notturno

Elevato impegno visivo

Magazzini, cucine, lavanderie, guardaroba, raccoltarifiuti,

Videoterminali, microscopi

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TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:a)attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato adessere usato durante il lavoro;b)uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad unaattrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, lariparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoronella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dellostesso;d)lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zonapericolosa;e)operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratoridevono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimentodelle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui alcomma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione dinorme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devonoessere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all' allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruitesecondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decretoPresidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, owero dell'articolo 28 del decretolegislativo 19settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia disalute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa adisposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensidella direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisitiessenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2,ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente pertipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo19 dicembre1994, n. 758, vengono espletate:a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti deldatore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, medianteapposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancatarispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e deisoggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuatodall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cuiall'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgereo adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislativedi recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stessed) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro eper impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondocondizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative,tra le quali quelle dell' allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:a) le attrezzature di lavoro siano:

1)installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;2)oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisitidi sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da appositeistruzioni d'uso e libretto di manutenzione;3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite conspecifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo18, comma l, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoroper cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezzanon configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo,sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dalcostruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione deilavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano aiprincipi dell'ergonomia.

7.Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilitàparticolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarieaffinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbianoricevuto una formazione adeguata e specifica;b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati sianoqualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione sianosottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad uncontrollo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al finedi assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

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2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dareorigine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite daifabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibilidai codici di buona prassi;2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni disicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avereconseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, qualiriparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione el'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da personacompetente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quellirelativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi divigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sededell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzionedell'ultimo controllo con esito positivo.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavororiportate in allegato VIIO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimoallegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Leverifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e I'ISPESL possonoavvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistanola qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblicatitolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all' allegato VII, nonché i criteri perl'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita con laConferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute edello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cuiall'articolo 6, vengono apportate le modifiche all' allegato VII relativamente all'elenco delleattrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavorodi cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stessesiano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazionefinanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all' allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senzaconduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti pertutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore dilavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devonorisultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

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Articolo 73 - Informazione e formazione

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché perogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogninecessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto allasicurezza relativamente:a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'usodelle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamentecircostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di taliattrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature cherichiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano unaformazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneoe sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta unaspecifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di taleabilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dellaformazione.

CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasiattrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlocontro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la

sicurezza e la salute del lavoratore;b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del

personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientementeridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi oprocedimenti di riorganizzazione del lavoro.

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Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, esue successive modificazioni.

2. I DPI d i cu i a l comma 1devono ino l t r e : essere adeguati ai rischi da prevenire,

senza comportare di per sé un rischio maggiore;

a) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;b) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;c) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere traloro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia neiconfronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cuialla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessiDPI;c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredodei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuatealla lettera b);d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di

valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua lecondizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, infunzione di:a) entità del rischio;b) frequenza dell'esposizione al rischio;c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2,fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante lamanutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazionifornite dal fabbricante;b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici edeccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di unostesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcunproblema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e ildeposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento

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circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengaalla terza categoria;b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongonoal programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenutinecessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano iDPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute eall'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei

DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasidifetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell' allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione diquanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezionecollettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

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TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 167 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale deicarichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, inparticolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un caricoad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza dellecondizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccaricobiomeccanico, in particolare dorso-lombari;b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari,muscolotendinee e nervovascolari.

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, inparticolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale deicarichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera deilavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezziappropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio checomporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' allegato XXIII ed inparticolare:a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni disicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di saluteconnesse al lavoro in questione tenendo conto dell' allegato XXIII ;c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misureadeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristichedell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' allegato XXIII ;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base dellavalutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all' allegato XXIII ;

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXIII ; ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e allelinee guida.

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell' allegato XXIII , il datore di lavoro:a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altrecaratteristiche del carico movimentato;b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalitàdi corretta esecuzione delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle correttemanovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

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PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RACHIDE E DELL’APPARATOOSTEOARTICOLARE.

Una postura di lavoro viene definita adeguata quando, oltre a permettere la massima efficienza,non provoca disagio, fatica o dolore a breve termine e non causa patologie a carico dell’apparatoloco-motore o di altri apparati né a breve né a lungo termine.

Le misure di prevenzione si distinguono in:

Interventi sull’ambiente di lavoro; Interventi sull’attività lavorativa; Interventi sul comportamento dell’operatore;

A titolo indicativo secondo il tipo di persona e fascia di età, tali pesi limite sono:

30 kg per maschi adulti.20 kg per femmine adulte.

AMBIENTE DI LAVORO.

L’ergonomia degli ambienti e degli arredi consente lo svolgimento delle attività in modo agevolee sicuro.

Alcune caratteristiche sono elencate di seguito:

sufficiente spazio verticale ed orizzontale libero per consentire i movimentioperativi;

pavimenti con superficie antiscivolo e privi di asperità; manipolazione del carico eseguita allo stesso livello; punti di appoggio stabili; che ogni reparto abbia in dotazione idonei ausili meccanici (cinture, sollevatori,

maniglie, ecc.) per svolgere tali compiti è molto importante.

ATTIVITA’ LAVORATIVA.

L’organizzazione del lavoro deve basarsi su principi ergonomici, in modo da garantire unamaggior comodità nell’esecuzione delle varie attività.

Alcuni accorgimenti sono elencati di seguito:

Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione. Garantire periodi di riposo e di recupero Tenere le distanze minime dai carichi che si devono sollevare, abbassare,

trasportare. Attuare processi operativi in armonia con i ritmi di lavoro.

ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI.

E’ di fondamentale importanza la formazione del personale ad atteggiamenti corretti,

all’attività motoria di prevenzione e all’immediatezza terapeutica e riabilitativa.

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Gli atteggiamenti più corretti consistono nel:

applicare correttamente tutte le manovre che gli vengono insegnate persollevare e movimentare un paziente;

utilizzare gli ausili meccanici ogni volta sia possibile; alternare lavori di movimentazione dei carichi ad attività più leggere, così da

consentire un certo recupero funzionale; evitare torsioni del tronco; Assumere una posizione stabile; evitare movimenti bruschi; Indossare indumenti, calzature ed altri capi di abbigliamento idonei; informare subito il preposto delle cattive condizioni di manutenzione o d’ uso di

sedie a rotelle, sedili da lavoro, letti, ecc. affinché si possa provvedere quantoprima alla loro riparazione o sostituzione.

In ambito assistenziale l’atteggiamento posturale corretto è quello che consente di ridurrelo sforzo complessivo: posizionare correttamente l’utente da assistere, suddividendo losforzo tra 2 o più operatori e, soprattutto, utilizzare gli ausili ogni volta possibile.

MOVIMENTAZIONI DEI PAZIENTI

Qui di seguito vengono riportate esempi di manovre corrette.

QUANDO L’OPERATORE MOVIMENTA DA SOLO UN PAZIENTE COLLABORANTE

POSIZIONATO NEL LETTO (foto A).

Paziente - flette gli arti inferiori e spinge verso il cuscino; L’operatore si pone al lato del paziente e, appoggiato il ginocchio sul bordo del letto,

ponendo una mano sotto la regione glutea del paziente, aiuta la spinta del soggetto verso ilcuscino.

FOTO A

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TRASLAZIONE DEL PAZIENTE DAL LETTO ALLA SEDIA (foto B).

Paziente:

sposta gli arti inferiori al di fuori del bordo del letto; si mette seduto aiutandosi con gli arti superiori in posizione eretta; pone le spalle alla sedia; deve collaborare con l'Unità Operativa per mettersi seduto.

FOTO B

L’operatore posiziona la sedia all'altezza del cuscino del paziente (foto C):

aiuta il paziente a mettersi seduto sul bordo del letto, ponendogli una mano dietro laschiena;

l'operazione deve essere eseguita flettendo le ginocchia e non il busto;

si sostiene il paziente quando è in posizione eretta a livello del bacino; deve guidare (frenare, ecc) la discesa verso la sedia.

FOTO C

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QUANDO IL PAZIENTE NON E' COLLABORANTE.

ROTAZIONE NEL LETTO (foto D).

L’operatore:

pone un piede più avanti dell'altro, allargando la propria base di appoggio; flette le ginocchia non il busto; afferra il paziente a livello di sacro e scapola, quindi esegue la rotazione.

FOTO D

SPOSTAMENTO VERSO IL CUSCINO (2 OPERATORI ) (foto E).

Gli operatori si pongono ciascuno ad un lato del letto

ognuno mette una mano all'altezza della scapola del paziente mettendolo seduto mettono il paziente a braccia conserte; gli operatori a questo punto appoggiano un ginocchio sul bordo del letto; quindi con una "presa crociata", un braccio sotto l'ascella del paziente mentre l'altro al cavo

popliteo lo sollevano e lo spostano verso il cuscino.

FOTO “E”

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FOTO F

TRASFERIMENTO MANUALE DAL LETTO ALLA BARELLA (3 OPERATORI)

(foto F).

2 Operatori si dispongono ai lati del letto con un ginocchio sul bordo. Ponendo le manisotto il bacino e la spalla del paziente, lo spostano verso il bordo del letto;

In questo momento il terzo operatore pone le mani in modo da sostenere gli artiinferiori.

A questo punto, con un movimento ben coordinato, i tre operatori sollevano il pazientetenendolo, se possibile, in posizione orizzontale. Il paziente viene trasportato sino allabarella, in cui le UO nel momento dell'adagiamento devono flettere le ginocchia, tenendoil busto eretto .

SOLLEVAMENTO DA TERRA DI UN PAZIENTE (2 UNITA’ OPERATIVE) (foto G).

II primo operatore si pone alle spalle del paziente con un ginocchio per terra ed effettua unapresa crociata (mani davanti al torace).

FOTO G

Il secondo operatore in posizione seduta sui polpacci (glutei e bicipiti femorali) con il bustoeretto, afferra il cavo popliteo degli arti inferiori del paziente. Quindi, a questo punto, con unmovimento ben coordinato, sollevano il paziente trasferendo lo sforzo sui propri arti superiori,tenendo i piedi ben divaricati.

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SPOSTAMENTO DAL LETTO ALLA CAROZZINA (MINIMO 2 OPERATORI ) (foto H).

E’ una manovra che si esegue congiuntamente agendo in perfetta coordinazione.

La manovra iniziale è quella di mettere il paziente seduto:

poi un operatore si pone alle spalle del pazienteeffettuando una presa crociata (mani davanti altorace);

l'altro operatore dopo aver sistemato la carrozzinaal fianco del letto, afferra il paziente sotto il cavopopliteo, tenendo le proprie ginocchia in posizioneflessa;

quindi, a questo punto, con una manovra congiuntae ben coordinata si sposta il paziente sullacarrozzina.

Gli operatori trasferiscono il paziente sul letto e sullabarella, flettendo le ginocchia nel momento in cui loadagiano.

Foto H

PROMEMORIA:

valutare le condizioni del paziente prima di movimentarlo; informare il paziente che verrà mobilizzato; chiedere sempre aiuto ad un collega per effettuare il sollevamento e/o spostamento di un

paziente ( per compiere determinate operazioni è spesso necessario essere almeno in duepersone);

usare solo le procedure di sollevamento conosciute, non tentare manovre anomale; assicurarsi di avere una buona presa del soggetto con stabilità sulle gambe; tenere il peso da sollevare quanto più vicino al corpo, riducendo così il carico sulla colonna

vertebrale; durante la movimentazione di carichi mantenere la colonna vertebrale in posizione eretta e

piegarsi eventualmente sulle ginocchia.

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TECNICA PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

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ALLEGATO XXXIV

VIDEOTERMINALI

Requisiti minimi

Osservazione preliminare .

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.

I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3,comma 7.

1. Attrezzature

a ) Osservazione generale

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b ) Schermo.

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una formachiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altreforme di instabilità.

La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono esserefacilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili allecondizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alleesigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbiall'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo sueventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più inbasso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi paria circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

c) Tastiera e dispositivi di puntamento.

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismodi variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizioneconfortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti allatastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometrichedell'operatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

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La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli deitasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione dilavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essereposto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di unospazio adeguato per il suo uso.

d) Piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, didimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera,dei documenti e del materiale accessorio.

L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli artiinferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visivadallo schermo.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modotale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

e) Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti,nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in manieraindipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristicheantropometriche dell'utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente.Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve averealtezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissarelo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare unlivello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e devepoter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumereuna postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamentedurante il suo uso.

f) Computer portatili

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouseo altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il correttoposizionamento dello schermo.

2. Ambiente

a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spaziosufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

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b) Illuminazione

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamentosufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto dellecaratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devonoessere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di lucenaturale e artificiale.Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzaturedi colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/oriflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile perattenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbarel'attenzione e la comunicazione verbale.

f) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devonoessere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute deilavoratori

e) Parametri microclimatici

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore chepossa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

3. Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato,come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore dilavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienzadell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essereutilizzato all'insaputa dei lavoratori;c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazionicomprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato aglioperatori;e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione daparte dell'uomo.

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CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 233 - Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori espostiesclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europeadell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali ilavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loroattività lavorativa.

Articolo 234 - Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:a) agente cancerogeno:1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categoriecancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successivemodificazioni;2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazionedi una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per laclassificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabilitidai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successivemodificazioni;3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' allegato XLII, nonchè una sostanzaod un preparato emessi durante un processo previsto dall' allegato XLII,

b) agente mutageno:1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazionedi una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per laclassificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti daidecreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata infunzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona direspirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLII,

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SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 235 - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sulluogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza oun preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivoo risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore dilavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutagenoavvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvedeaffinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamentepossibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilitonell' allegato XLIII.

4. Articolo 236 - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazionedell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati neldocumento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della lorodurata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovveroutilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per lediverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allostato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenutiin una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tenerconto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta lemisure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazionilavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione dellavalutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni omutageni o di processi industriali di cui all' allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i qualisono impiegati agenti cancerogeni;b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovveroutilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni omutageni;d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individualeutilizzati;f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanzee i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifichedel processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ognicaso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restandol'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

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Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazionilavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori allenecessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, informa fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro inquantitativi superiori alle necessità predette;b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti adagenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminateprovviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietatofumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con laloro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenticancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degliagenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissionemediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambientedi lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia dellemisure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomalecausate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e dimisurazione conformi alle indicazioni dell' allegato XLI del presente decreto legislativo;e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati incondizioni di sicurezza;h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e deiresidui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, inparticolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari conquelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni omutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Articolo 238 - Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in postiseparati dagli abiti civili;c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quellidifettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi ebevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca eapplicare cosmetici.

Articolo 239 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:a)gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per lasalute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;c) le misure igieniche da osservare;

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d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositiviindividuali di protezione ed il loro corretto impiego;e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre alminimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine aquanto indicato al comma 1.

3.L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibitialle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunqueogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sulgrado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenticancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. Icontrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decretilegislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Articolo 240 - Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportareun'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoroadotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e neinforma i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accederesoltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossandoidonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a lorodisposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non puòessere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamentenecessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cuial comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenzedannose o pericolose.

Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile,nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili,un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datoredi lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo,ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazionemediante appositi contrassegni;b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale chedevono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta altempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

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SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettivespecifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per lasalute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive eprotettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologicieffettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratoresecondo le procedure dell'articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo aduno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medicocompetente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per

verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cuisono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anchedopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno diessi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valoredell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che necura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed irappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituiree aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1,lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individualicontenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartellasanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per laprevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratoreinteressato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia allavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

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6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e dirischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro edall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenticangerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sonocustoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei datipersonali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivemodificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quantoprevisto ai commi da 1 a 7:a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanzacompetente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi nefacciano richiesta, le variazioni intervenute;b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1all'organo di vigilanza competente per territorio;d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività conesposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioniindividuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio,qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinatidal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stessoMinistro, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il Ministroper le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la commissioneconsultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto deiregistri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

Articolo 244 - Registrazione dei tumori

1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delleordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali daesposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche inapplicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora edanalizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivisul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito dellerispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istitutonazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altreamministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussiinformativi di cui all'articolo 8.

2. I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativipubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizionilavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativiregionali (COR) di cui al commal, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro,di raccolta e trasmissione delle informazioni.

3. Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origineprofessionale, con sezioni rispettivamente dedicate :a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi(ReNaM);

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b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione diRegistro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemidi elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casipossibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significativitàepidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenzasociale, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicitàannuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazionecomplessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero dellasalute, d'intesa con le regioni e province autonome.

Articolo 245 - Adeguamenti normativi

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanzecancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate aisensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivistabiliti e fornisce consulenza ai ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, surichiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita lacommissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nelsettore degli agenti cancerogeni o mutageni;b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi delcomma 1.

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TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 266 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi èrischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiegoconfinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambientedi organismi geneticamente modificati.

Articolo 267 - Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s' intende per:a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, colturacellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi otrasferire materiale genetico;c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismipluricellulari.

Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causaremalattie in soggetti umani;b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani ecostituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono dinorma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggettiumani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nellacomunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi insoggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischiodi propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche oterapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito inmodo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo dirischio più elevato tra le due possibilità.

3. L' allegato XVLI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

Articolo 269 - Comunicazione

1.Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici deigruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguentiinformazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;b) il documento di cui all' articolo 271, comma 5.

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2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di unagente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazionimutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o,comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in viaprovvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

5.Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, aiquali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all' allegato IV del del decreto legislativo 12aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazioneprevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

Articolo 270 - Autorizzazione

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico delgruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell'Istitutosuperiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di unadelle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute diogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di unagente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioniconcesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministerodella salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è statacomunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte leinformazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed inparticolare:a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericoloper la salute umana quale risultante dall' allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata daldatore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo268, commi 1 e 2;b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

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c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazionediretta all'attività lavorativa svolta;e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sulrischio;f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati,le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazionilavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attivitàlavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre annidall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell' allegato XLIV, che, pur non comportando ladeliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratoriagli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274,commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di talimisure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettiveapplicate;e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agentebiologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui alcomma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratoriil datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizionedegli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibileevitare altrimenti l'esposizione;e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agentebiologico fuori dal luogo di lavoro;f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' allegato XLV , e altri segnali di avvertimentoappropriati;g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, senecessario o tecnicamente realizzabile;I) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizionidi sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneotrattamento dei rifiuti stessi;

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m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologiciall'interno del luogo di lavoro.

Articolo 273 - Misure igieniche1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei

lavoratori, il datore di lavoro assicura che:a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda efredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in postiseparati dagli abiti civili;c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici venganotolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare,conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, prestaparticolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o deglianimali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo diattività svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicateprocedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore eper la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare perridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell' allegato XLVII.

Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all' allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'usodi agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animalida laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure dicontenimento in conformità all' allegato XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agenteappartiene al gruppo 2;b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartieneal gruppo 3;c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene algruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeniper l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore dilavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui usopuò far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misurecorrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

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5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità,può individuare misure di contenimento più elevate.

Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all' allegato XLVII, punto 6, nei processi industrialicomportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamentescelte tra quelle elencate nell' allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per lasalute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello dicontenimento.

Articolo 277 - Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologicoappartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata,cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi diprotezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché ilavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato edelle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasiinfortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Articolo 278 - Informazioni e formazione1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,

il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni edistruzioni, in particolare per quanto riguarda:a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;c) le misure igieniche da osservare;d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il lorocorretto impiego;e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo leconseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quantoindicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alleattività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta siverificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure daseguire in caso di infortunio od incidente.

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CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per lasalute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari perquei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali diprotezione, fra le quali:a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuniall'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad unostesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa ildatore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione delrischio in conformità all'articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sonosottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazionedell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell' allegatoXLVI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registroin cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi diesposizione individuale.

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite ilmedico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per lasicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per laprevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicandoad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanzacompetente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1,fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto lerelative cartelle sanitarie e di rischio;c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organodi vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per laprevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio diesposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nelregistro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individualicontenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante perla sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischiosono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a diecianni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali ènoto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con

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recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine taleperiodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segretoprofessionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sonodeterminati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita laCommissione consultiva permanente.

7.L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze delregistro di cui al comma 1.

Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

1.Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia owero di decesso dovuti all'esposizione adagenti biologici.

2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero didecesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3.Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissioneconsultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché lemodalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero della salute fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione deidati del registro di cui al comma 1.

CAPO IV - SANZIONI

Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazionedegli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazionedell'articolo 280, commi 3 e 4.

Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cuiall'articolo 19:a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazionedegli articoli: 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279,commi 1 e 2.

Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro4.000 per la violazione dell'articolo 279, comma 3.

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Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazionedell'articolo 277, comma 3;b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazionedell'articolo 277, comma 1.

Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da 100 a 500 euro.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE ALCUNI AGENTI O VETTORI

EMATICA Es. Virus epatite B,C e HIV, ecc

MUCO-CUTANEA Es. Virus epatite B, C, HIV, Herpes simplex,Candida Albicans, scabbia, pidocchi, ecc.

RESPIRATORIA Mycobacterium tubercolosis, Legionellapneumophila, Brucella, Virus respiratoriosinciziale, Cytomegalovirus, Streptococcuspneumoniae, ecc.

ORALE Salmonella, Shigella, Clostridium difficile, Virusepatite A, ecc.

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NORME GENERALI I SICUREZZA ED IGIENEIN TUTTE LE STRUTTURE DELL’AZIENDA

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ALCUNE NORME SONO FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DI TUTTI.

Mantenere libere le vie di transito interne ed esterne e le uscite di emergenza: non ostruire maineppure temporaneamente con oggetti di arredo o materiale vario.

Non ostacolare l’intervento delle autorità.

Chiunque debba accedere ad ambienti o zone delimitate da segnali di rischio biologico o radiologicoo comunque da divieto di accesso ai non addetti, deve essere preventivamente autorizzato dalresponsabile del personale che opera abitualmente in quella zona.

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio occorre leggere ed attenersi a quanto riportato nel manualed’istruzioni dell’apparecchio allegato allo strumento dal fornitore. L’opuscolo contenente le istruzionideve essere di facile consultazione e quindi scritto in lingua italiana e deve altresì essere conservatoin luogo facilmente accessibile da tutti gli operatori.

E’ vietato utilizzare apparecchi elettrici, in particolare fornelli, stufette, ventilatori che non siano statiforniti dall’Azienda o non autorizzati dal Settore Tecnico. In ogni caso i fornelli elettrici non devonoessere appoggiati su piani di legno o linoleum, ma piastrelle o piani di marmo.

E’ rigorosamente vietato fumare all’interno delle strutture di lavoro, per motivi di ordine igienico-sanitario e di sicurezza antincendio.

E’ vietato realizzare collegamenti elettrici con cavi di prolunga, spine multiple, ecc. L’alimentazione dinuovi apparecchi o le modifiche agli stessi deve essere autorizzata ed effettuata dal Settore Tecnico.

Tutti i recipienti vanno correttamente etichettati in modo che sia possibile riconoscerneil contenuto anche a distanza di tempo.

Conservare sul luogo di lavoro solo quantitativi minimi di sostanze infiammabili o disolventi.

Al verificarsi di un inconveniente che può generare rischio, il lavoratore deve avvertireimmediatamente il responsabile dell’attività e di chi è responsabile in quel momento.

Custodire gli agenti pericolosi sotto chiave e con relativa registrazione, in particolare quellicancerogeni (R45-R49, 40), o ritenuti tali, radioattivi e biologici (gruppo 3 e 4).

Non lavorare mai soli in ambienti a rischio, es. in laboratorio, specialmente fuori dai normali orari dilavoro ed in caso di operazioni complesse o pericolose.

Non lasciare mai senza controllo le situazioni a rischio (es. reazioni in corso, in laboratorio odapparecchi in funzione) ma, se necessario allontanarsi dal luogo di lavoro, avvisare un collega.

Usare sempre idonee cappe di aspirazione nell’utilizzo di sostanze chimiche a rischio (ad es.solventi, farmaci antiblastici, formaldeide, ecc.) e le cappe di sicurezza biologica per la manipolazionedi agenti biologici pericolosi.

Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, biologici e radioattivi, solidi eliquidi.

Al termine dell’attività lavorativa accertarsi che l’ambiente di lavoro sia in ordine e che gli apparecchi,eccetto quelli necessari, siano spenti.

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LA PREVENZIONE NELL’ESPOSIZIONE A LIQUIDI E MATERIALI BIOLOGICI

PRECAUZIONI UNIVERSALI

Tutti gli operatori, la cui attività può comportare un contatto con i liquidi organici di pazienti, devonoadottare misure di barriera idonee e comportamenti atti a prevenire l’esposizione della cute e dellemucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale. Si devono osservare le norme previste dalDecreto del Ministero della Sanità del 28\9\90 (Norme di prevenzione del contagio professionale da HIVnelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) e le Linee guida di comportamento per glioperatori sanitari per il controllo delle infezioni da HIV: Ministero della Sanità 6\9\89.

Per liquidi organici si intendono tutti i tipi di materiale biologico e in particolare: sangue, secrezionivaginali, liquido pericardico o amniotico, latte umano e inoltre qualsiasi altro liquido contenente sangue.

Tutti i campioni, da questo punto di vista, devono essere considerati potenzialmente infetti.

Le precauzioni consistono nel:

lavaggio delle mani;

uso dei GUANTI;

uso degli indumenti protettivi;

uso di filtranti, occhiali, visiere;

uso di contenitori idonei per lo smaltimento dei taglienti e aghi;

decontaminazione degli strumenti;

presenza di dispositivi di protezione collettivi (cappe a flusso laminare, adeguato numero diricambi d’aria).

INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DI ALCUNI DPI

PROTEZIONE MANI: i guanti rappresentano il sistema di barriera più comunemente usato.In commercio sono disponibili guanti realizzati con diversi materiali (lattice, vinile, gomma,neoprene, nitrile). Per i guanti da utilizzare in situazioni di possibile rischio biologico echimico occorre il marchio CE (in ottemperanza alla norma tecnica EN 374); in sua assenzae nell’emergenza, è bene utilizzare il doppio paio di guanti (es. nella manipolazione degliantiblastici o di glutaraldeide).

· · · ·N.B. Si raccomanda di cambiare i guanti non appena presentano dei segni di danneggiamento oimperfezione.

PROTEZIONI RESPIRATORIE: in ambiente sanitario si utilizzano due tipi di protezionirespiratorie:

Maschere chirurgiche: hanno lo scopo di filtrare particelle di saliva contenenti microrganismi,che vengono espulse durante la fonazione, la tosse, lo starnuto. Vanno indossate come protezionedal paziente, durante l’esecuzione di interventi chirurgici e procedure invasive (Dispositivo medicoD. Lgs 46\97):

Facciali filtranti: semimaschere, maschere pieno facciale: sono dispositivi utilizzati in ambitosanitario per prevenire il rischio di trasmissione di agenti infettanti e di sostanze chimiche, per viaaerea o attraverso droplet (D.P.I. D.Lgs 475\92).

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PROTEZIONE OCCHI / VISO: da possibili spruzzi di sostanze chimiche irritanti o di liquidibiologici (nei momenti a rischio): occhiali a mascherina o visiera e schermi trasparenti;entrambi questi ausili devono possedere specifica certificazione UNI-EN 166 per laprotezione da gocce e spruzzi ( con trattamento antiappannante e con lenti otticamenteneutre).

PROTEZIONE PER IL CORPO: protezioni per il corpo da possibili spruzzi di sostanzechimiche irritanti o di liquidi biologici; gli indumenti di protezione da rischio biologico devonotutelare l’operatore dall’esposizione agli agenti più frequentemente connessi allatrasmissibilità di patologie per via ematica e muco-cutanea (HBV, HCV, HIV, ecc.). Sivedano le linee guida ISPESL per la scelta e l’impiego di indumenti di protezione da agentibiologici.

Gli indumenti sono: camici: lunghi, con maniche lunghe e chiuse ai polsi, con allacciatura posteriore, o tuta intera,

con idonee proprietà di barriera; grembiuli: impermeabile, utile in presenza di rischio di versamenti, in aggiunta ad altro indumenti

protettivo; pantaloni: indispensabili in particolare per le operatrici; calzature: di tipo protettivo, antiscivolo, chiuse posteriormente.

MISURE URGENTI DA ADOTTARE IN CASO DI INCIDENTE PROFESSIONALE: PUNTURE, TAGLI,CONTATTO MUCOSO

A. Aumentare il sanguinamento e detergere abbondantemente con acqua e sapone.B. Procedere alla disinfezione della ferita con amuchina al 10%.C. In caso di contatto con il cavo orale procedere a risciacqui con amuchina al 5%.D. In caso di contatto con le congiuntive procedere ad un abbondante risciacquo.E. Avvertire il proprio responsabile di U.O. o, in sua assenza, il medico di reparto.F. Recarsi immediatamente al Pronto Soccorso, dove verrà attivata anche la procedura di infortunio e

sarà effettuato, previo consenso informato, il prelievo per l’accertamento dello stato immunologico deldipendente e del paziente fonte, si valuterà terapia preventiva e si darà avvio al follow-up.

IN CASO DI INFORTUNIO.

Ogni lavoratore ha l’obbligo di denunciare l’infortunio occorso.

In caso di incidente all’interno della struttura, è opportuno:

1. Informare il Direttore o il Responsabile del servizio o reparto ove è avvenuto l’infortunio.2. Recarsi al pronto soccorso per avviare la procedura d’infortunio e svolgere gli accertamenti

adeguati.

Se si è testimoni di un infortunio:

1. prestare i primi soccorsi in base alle proprie competenze;2. avvisare il Pronto Soccorso, segnalando i dati necessari quali: luogo dell’incidente, percorso per

raggiungerlo, recapito telefonico, descrizione dell’episodio, numero delle persone coinvolte e lorocondizioni.

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IN CASO DI INCENDIO:

a) Dare l’allarme secondo le modalità previste dal piano di emergenza.

b) In caso di pericolo grave ed immediato indicare ai pazienti, in grado di farlo, di abbandonare i locali efarli uscire ordinatamente tramite le vie e le uscite di sicurezza. Assistere, per quanto possibile, ipazienti non autosufficienti o disabili. Non mettere mai a repentaglio la vostra incolumità. Riguardol’evacuazione, il personale aziendale dovrà seguire le istruzioni del responsabile della squadrad’emergenza ed evitare di creare panico.

c) Rivolgersi ai Vigili del fuoco (115) solo dopo aver ricevuto precise indicazioni dal responsabile delleemergenze; segnalare immediatamente l’evento al personale responsabile della struttura e, se ingrado di farlo, tentare di contenere l’incendio senza mettere a repentaglio la vostra incolumità

d) Fermare gli impianti di condizionamento, di gas impedendo così apporto d’aria o l’immissione di gase vapori infiammabili.

e) Non utilizzare mai l’ascensore ma seguire le vie di fuga segnalate all’interno dell’azienda.f) Allontanare i materiali infiammabili onde evitare propagazione dell’incendio nelle diverse aree

aziendali.

g) Azionare eventuali impianti fissi di spegnimento presenti nell’azienda.Recarsi rapidamente nei luoghi sicuri indicati nelle planimetrie, se presenti. Se non presentiraggiungere un luogo all’aperto.

h) Mettersi a disposizione delle autorità, qualora richiesto.

CONTROLLI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO

Controlli da parte dei preposti:

verificare che le attrezzature siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali;

verificare il calendario della manutenzione periodica relativa alla funzionalità delle attrezzature;

verificare la percorribilità delle vie di fuga presenti;

verificare che le porte REI (Resistenza Emergenza Incendio):- assicurino una facile e rapida apertura;- il buon funzionamento della chiusura nel caso della presenza di un dispositivo di

autochiusura; verificare la manutenzione della segnaletica esistente.

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INDICAZIONI DI PRIMO SOCCORSO:

1. FERITE CON EMORRAGIE LIEVI:- lavare la ferita con acqua;- disinfettare bene;- premere con un tampone;- tenere l’arto sollevato.

2. INFORTUNI AGLI OCCHI:- agire con cautela;- lavare abbondantemente con acqua in caso di avvenuto contatto con sostanze

chimiche;- non rimuovere eventuali corpi estranei;- proteggere l’occhio senza premere.

3. INFORTUNI ALLE ORECCHIE:- tamponare in caso di ferita esterna;- non rimuovere eventuali corpi estranei, ma se il soggetto non ha subito un trauma alla

colonna, ruotare la testa dell’individuo per favorire l’eventuale; fuoriuscita del materialeostruente.

4. SVENIMENTI:- posizionare supino l’interessato;- sollevargli le gambe;- allentare parti di abbigliamento che possono stringere o impedire una buona

respirazione;- rinfrescare la fronte, il collo.

5. ELETTROCUZIONI:- interrompere l’alimentazione elettrica quando è possibile, isolandosi da terra od usando

un oggetto isolato;- agire con cautela per staccare la persona dalla corrente elettrica.

6. USTIONI LIEVI:- bagnare abbondantemente e ripetutamente con acqua fresca la zona ustionata;- coprire con materiale sterile o pulito.

7. USTIONI GRAVI:- attendere l’arrivo dei soccorritori.

8. CONTATTO CON PRODOTTI CHIMICI:- togliere gli indumenti imbibiti della sostanza;- lavare la parte con acqua corrente per almeno 5 minuti;- leggere quanto riportato sulle schede di sicurezza.

9. AVVELENAMENTO:- chiamare il Centro antiveleno, descrivendo i sintomi ed indicando la sostanza in

questione;- eseguire le operazioni consigliate dal Centro antiveleno;- consegnare un campione della sostanza in questione ai soccorritori.

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10. INTOSSICAZIONI DA GAS E FUMO:- evitare di entrare in locali dove si sospetti la presenza di fumo, gas o vapori tossici;- ove possibile tentare di fermare l’emissione;- avvertire il personale tecnico incaricato;- in presenza di fuga di gas evitare l’uso di corrente elettrica;- in ambiente saturo di fumo procedere tenendosi bassi, il più possibile a livello del

pavimento.

USO DEL LASER

Per l’uso del laser superiore alla classe 3^ compresa, occorre la consulenza di un tecnico per la verificadelle misure di prevenzione. Le apparecchiature laser oltre al marchio CE, devono riportare la lunghezzad’onda di riferimento.Per informazioni dettagliate consultare la “PROCEDURA TECNICA SPECIFICA PER L’UTILIZZO DIAPPARECCHIATURE LASER MEDICALI” (v. procedura aziendale).

USO DEI GAS COMPRESSI

Riservare l’uso dei gas al personale adeguatamente istruito; Ciascuna bombola deve essere fissata in modo sicuro ed indipendente; Non detenere nello stesso locale bombole di gas incompatibili; Durante la movimentazione apporre il cappelletto; L’erogazione del gas deve avvenire mediante riduttori di pressione e, se si tratta di gas combustibile

es. ossigeno, aria, anche mediante dispositivi di non ritorno; Non forzare, né tentare di riparare le valvole di sicurezza e i riproduttori di pressione; Usare condotte compatibili al gas impiegato; Non lubrificare valvole e riduttori con oli e grassi; Le bombole vuote vanno contrassegnate, chiuse e conservate in deposito con le stesse precauzioni di

quelle piene; I liquidi criogeni possono provocare ustioni da congelamento anche gravi, per questo non devono mai

entrare in contatto con la cute e gli occhi.

Principali colorazioni distintive delle ogive delle bombole:

ACETILENE: ARANCIONEAMMONIACA: VERDEANIDRIDE CARBONICA: GRIGIO CHIARO CHIARAZOTO: NEROCLORO:: GIALLOELIO: MARRONEETILENE: VIOLAIDROGENO: ROSSOOSSIGENO: BIANCOPROTOSSIDO D’AZOTO: BLU

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SOSTANZE PERICOLOSE

Molte sostanze, es. detergenti, disinfettanti, usate in ambito lavorativo ma anche domestico, possonopresentare rischi per la salute e la sicurezza.

Si definiscono sostanze:

gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale od ottenuti mediante la lavorazioneindustriale, eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato.

Si definiscono preparati:

miscugli o soluzioni composte da due o più sostanze.

Sono considerate “pericolose” le sostanze o i preparati che rispondono ad una o più caratteristiche traquelle di seguito riportate:

sono in grado di provocare incendi ed esplosioni; sono pericolosi per la salute; sono corrosivi o irritanti; sono pericolosi per l’ambiente.

N.B. Talune sostanze possiedono contemporaneamente diverse proprietà fra quelle enunciate.

L’organismo assorbe tali sostanze attraverso tre vie:

inalazione; ingestione; contatto cutaneo.

NORME DI COMPORTAMENTO.

valutare la possibile sostituzione con altre sostanze e preparati di minor pericolosità (DecretoLegislativo 81/08);

raccogliere ed ordinare in base alle caratteristiche chimiche le schede di sicurezza delle sostanze edei preparati pericolosi;

prendere visione delle etichette e delle schede di sicurezza prima dell’utilizzo della sostanza; immagazzinare e manipolare le sostanze comburenti lontano da quelle infiammabili e comunque

porre sempre attenzione alle caratteristiche di incompatibilità delle sostanze; non accumulare negli ambienti di lavoro materiali pericolosi in quantità superiori alle necessità; conservare i prodotti pericolosi in armadi di sicurezza; recipienti e tubazioni devono essere muniti dell’etichettatura prescritta; in caso di spandimenti provvedere immediatamente al contenimento ed alla bonifica con l’impiego di

appositi kit per l’assorbimento; indossare i dispositivi di protezione appropriati.

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1 ETICHETTATURA

Le etichette presenti sui contenitori degli agenti chimici pericolosi costituiscono per l’operatore la primafonte d’informazione su ciò che egli sta manipolando.Esse contengono informazioni concise ma ben definite, sui rischi insiti nella manipolazione e sulle idoneeprocedure da adottare per la minimizzazione dei rischi.Il tipo di rischio chimico si può riconoscere dei simboli riportati sull’etichetta dei prodotti. Prima diutilizzarli e manipolarli bisogna sempre leggere l’etichetta e seguire le istruzioni per l’uso.

2 SCHEDA DI SICUREZZA

Ogni sostanza è accompagnata da una scheda dove sono indicate tutte le informazioni utili relativi agliaspetti gestionali della stessa:

composizione chimica; caratteristiche chimiche; uso proprio della sostanza; comportamento in caso di fuoriuscita accidentale e contatto con la sostanza, ecc.

N.B. Se una sostanza non ha acclusa tale scheda è obbligatorio chiederla alle ditta fornitrice.

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Le schede di sicurezza devono essere obbligatoriamente suddivise nelle seguenti 16 sezioni:

SEZIONE CONTENUTO COMMENTO1 Elementi identificativi del preparato

e della società produttriceSi trova indicata la denominazione dell’agentechimico già presente in etichetta ed il nominativo dichi ha prodotto o comunque immesso nel mercatoassieme al suo recapito. Spesso è presente ancheun numero di telefono cui rivolgersi in caso diemergenza.

2 Composizione ed informazione sugliingredienti

Consente di identificare agevolmente la sostanza o,nel caso di miscele, i componenti chimici classificaticome pericolosi, assieme alle qualità presenti.

3 Identificazione dei pericoli Ove presenti sono indicati in maniera chiara masuccinta i rischi più importanti che il prodottopresenta, in particolare per l’uomo e per l’ambiente,gli effetti dannosi più caratteristici per la saluteumana ed i sintomi che più probabilmente possonoinsorgere in seguito al suo impegno in caso diesposizione

4 Misure di pronto soccorso Si trovano informazioni brevi e facilmentecomprensibili su cosa fare in caso d’infortunio; perquanto attiene al primo soccorso che può essereportato all’infortunato da persone a lui vicine e perquanto attiene alle eventuali necessità d’interventoda parte di personale specializzato. Questeinformazioni sono fornite in particolare conriferimento alle possibili vie di penetrazione.

5 Misure antincendio Fornisce le informazioni necessarie a chi deveintervenire in caso d’incendio causato dall’agentechimico, o sviluppatosi nelle vicinanze di esso. Sonoevidenziati i mezzi estinguenti più idonei e quelli chenon devono essere impiegati per ragioni disicurezza, l’equipaggiamento protettivo speciale pergli addetti all’estinzione, nonché eventuali rischifisici derivanti dall’agente chimico o dai suoi prodottidi combustione.

6 Misure in caso di fuoriuscitaaccidentale

Si trovano informazioni utili in merito alle particolariprecauzioni da prendere, a seguito di fuoriuscita oversamento, di tipo individuale e ai fini della tutelaambientale e cosa non utilizzare per tali operazioni

7 Manipolazione e stoccaggio Fornisce indicazioni per garantire condizioni distoccaggio sicuro del prodotto chimico, assieme allecondizioni o ai materiali da evitare durantel’immagazzinamento al fine di non comprometternela sicurezza. Possono anche essere indicateulteriori precauzioni.

8 Controllodell’esposizione\protezioneindividuale

Indica, per il particolare tipo di prodotto in questione,le misure precauzionali da adottare per ridurre alminimo la probabilità di venire in contatto con esso.In particolare sono suggeriti gli indumenti protettivipiù idonei da indossare e a volte anche iprovvedimenti

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Di natura tecnica e le misure igieniche checonsentono, al di là della protezione individuale, diminimizzare il rischio d’esposizione

9 Proprietà chimiche e fisiche Sono riportate le più importanti proprietà dell’agentechimico (aspetto, odore, pH, densità, puntod’infiammabilità, solubilità, ecc..) che spesso sirivelano molto utili anche ai fini della sicurezza edella tutela dell’ambiente

10 Stabilità e reattività Indica le condizioni (temperatura, illuminazione,ecc..) che possono dar luogo a reazioni pericolosenonché altri materiali che devono essere evitatidurante la manipolazione dell’agente chimico in usoed eventuali prodotti chimici pericolosi che possonooriginarsi a seguito della sua decomposizione.

11 Informazioni tossicologiche E’ una descrizione concisa e completa, dei varieffetti tossicologici immediati e ritardati sulla saluteche possono insorgere qualora si venga in contattocon l’agente chimico in uso. Vengono anche forniteinformazioni sulle diverse vie di esposizione.

12 Informazioni ecologiche Contiene utili informazioni in merito alla pericolositàdell’agente chimico nei confronti dell’ambiente (aria,acqua, suolo) a seguito di un’eventuale immissionecontrollata.

13 Considerazioni sullo smaltimento Indica come smaltire ed eliminare l’agente chimico oi contenitori da esso contaminati, con riferimentoalle norme di legge vigenti in materia

14 Informazioni sul trasporto E’ possibile rinvenire le precauzioni particolari di cuiun utilizzatore deve essere consapevole e che deveseguire durante il trasporto o la movimentazionedell’agente chimico. Possono essere anche presentiinformazioni in merito alle raccomandazioni dinorme internazionali concernenti l’imballaggio e iltrasporto di merci pericolose.

15 Informazioni sulla regolamentazione Sono rinvenibili le informazioni inerenti laclassificazione e l’etichettatura delle sostanze o delpreparato che sono le stesse rinvenibili sull’etichetta

16 Altre informazioni Si possono recuperare eventuali informazioni per lasicurezza e la salute: raccomandazioni o restrizioniper l’uso, centri di contatto tecnico, fonti e norme dilegge utilizzate per redigere la scheda, data diemissione della scheda, ecc.

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3. FRASI DI RISCHIO (R) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I PREPARATI ETICHETTATI

R 1 Esplosivo allo stato secco

R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione

R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento

R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria

R 7 Può provocare un incendio

R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili

R 9 Esplosivo in miscela con materie combustibili

R 10 Infiammabile

R 11 Facilmente infiammabile

R 12 Estremamente infiammabile

R 14 Reagisce violentemente con l'acqua

R 15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili

R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria

R 18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili

R 19 Può formare perossidi esplosivi

R 20 Nocivo per inalazione

R 21 Nocivo a contatto con la pelle

R 22 Nocivo per ingestione

R 23Tossico per inalazione; CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, superiore a0,25 mg/litro e minore o uguale a 1 mg/litro per 4 ore; CL50 per inalazione, ratto, per gase vapori, superiore a 0,5 e minore o uguale a 2 mg/Iitro per 4 ore.

R 24Tossico a contatto con la pelle, DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, superiore a 50mg/kg e minore o uguale a 400 mg/kg

R 25Tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, superiore a 25 mg/kg, minore ouguale a 200 mg/kg

R 26Molto tossico per inalazione: CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, minoreo uguale a 0,25 mg/Iitro per 4 ore; CL50 per inalazione, ratto, per gas e vapori, minore ouguale a 0,5 mq/litro per 4 ore

R 27Molto tossico a contatto con la pelle: DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, minore ouguale a 50 mg/kg

R 28 Molto tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, minore o uguale a 25 mg/kg

R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici

R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso

R 31 A contatto con acidi libera gas tossico

R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico

R 33 Pericolo di effetti cumulativi'

R 34 Provoca ustioni

R 35 Provoca gravi ustioni

R 36 Irritante per gli occhi

R 37 Irritante per le vie respiratorie

R 38 Irritante per la pelle

R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

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R 40 Possibilità di effetti irreversibili

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari

R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

R 45 Può provocare il cancro

R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

R 47 Può provocare malformazioni congenite

R 48 Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

R 49 Può provocare il cancro per inalazione

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 51 Tossico per gli organismi acquatici

R 52 Nocivo per gli organismi acquatici

R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

R 54 Tossico per la flora

R 55 Tossico per la fauna

R 56 Tossico per gli organismi del terreno

R 57 Tossico per le api

R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

R 59 Pericoloso per lo strato di ozono

R 60 Può ridurre la fertilità

R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità

R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

R 66 L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature alla pelle

R 65 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO (R)

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas infiammabili

R 15/29 A contatto con l'acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili

R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

R 20/22 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

R 21/23 Nocivo a con tatto con la pelle e per ingestione

R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle

R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione

R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle

R 26/28 Molto tossici per inalazione e per ingestione

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R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione

R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle

R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione

R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle

R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R 39/23/24Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto conla pelle

R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione

R 39/24/25Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e peringestione

R 39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione,

R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione

R 39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle

R 39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R 39/26/27Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e acontatto con la pelle

R 39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per ingestione

R 39/26/27/28Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contattocon la pelle e per ingestione

R 40/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione

R 40/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle

R 40/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione

R 40/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle

R 40/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione

R 40/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione

R 40/20/21/22Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle eper ingestione

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle

R 48/20Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungataper inalazione

R 48/21Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata acontatto con la pelle

R 48/22Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata peringestione

R 48/20/21Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata perinalazione e a contatto con la pelle

R 48/20/22Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata perinalazione e ingestione

R 48/21/22Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata acontatto con la pelle e per ingestione

R 48/20/21/22Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata perinalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 48/23Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata perinalazione

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R 48/24Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata acontatto con la pelle

R 48/25Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata peringestione

R 48/23/24Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata perinalazione e a contatto con la pelle

R 48/23/25Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata perinalazione e per ingestione

R 48/24/25Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata acontatto con la pelle e per ingestione

R 48/23/24/25Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata perinalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 50/53Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termineeffetti negativi per l'ambiente acquatico

R 51/53Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effettinegativi per l'ambiente acquatico

R 52/53Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativiper l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA (S) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I PREPARATI ETICHETTATI

S 1 Conservare sotto chiave

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 3 Conservare in un luogo fresco

S 4 Conservare lontano da locali di abitazione

S 5 Conservare sotto ...(liquido appropriato, vedi scheda di sicurezza).

S 6 Conservare sotto ...(gas inerte, vedi scheda di sicurezza).

S 7 Conservare il recipiente ben chiuso

S 8 Conservare al riparo dall'umidità

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente

S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

S 14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili, vedi scheda di sicurezza)

S 15 Conservare lontano dal calore

S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili

S 18 Manipolare e aprire il recipiente con cautela

S 20 Non mangiare ne bere durante l'impiego

S 21 Non fumare durante l'impiego

S 22 Non respirare le polveri

S 23Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriat(o)i, vedi scheda disicurezza).

S 24 Evitare il contatto con la pelle

S 25 Evitare il contatto con gli occhi

S 26In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acquae consultare un medico.

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S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

S 28In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con...(prodotti idonei, vedi scheda di sicurezza)

S 29 Non gettare i residui nelle fognature

S 30 Non versare acqua sul prodotto

S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

S 34 Evitare l'urto e lo sfregamento

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

S 36 Usare indumenti protettivi adatti

S 37 Usare guanti adatti

S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia

S 40Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare ... (vedi schedadi sicurezza)

S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

S 42Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto(termine(i) appropriato(i), vedi scheda di sicurezza).

S 43In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei, vedi scheda di sicurezza. Sel'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua"

S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

S 45In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibilemostrargli l'etichetta).

S 46In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore ol'etichetta

S 47 Conservare a temperatura non superiore a ...°C (vedi scheda di sicurezza).

S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato, vedi scheda di sicurezza)

S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale

S 50 Non mescolare con ... (vedi scheda di sicurezza)

S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato

S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

S 54Procurarsi il consenso delle Autorità di controllo dell'inquinamento prima di scaricarenegli impianti di trattamento delle acque di scarico.

S 55Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature onell'ambiente acquatico.

S 56Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi ospeciali autorizzati.

S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

S 58 Smaltire come rifiuto pericoloso

S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

S 61Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative inmateria di sicurezza.

S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico.

S 63In caso di ingestione per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata emantenerlo a riposo.

S 64In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato ècosciente).

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Le radiazioni ionizzanti

Il decreto legislativo 230 del 17 marzo 1995, (e le sue modifiche successive 241/2000 e 257/2001 che inseguito non verranno più citate), individua, tra i doveri del datore di lavoro, l'obbligo di informazione eformazione dei lavoratori addetti all'utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.Queste pagine vogliono contribuire a far conoscere in modo adeguato i rischi specifici e le modalitàoperative atte a ridurre il rischio di esposizioni indebite alle radiazioni ionizzanti ed essere uno strumentodi ausilio per i datori di lavoro ed i lavoratori nel quotidiano compito di garantire la propria e l'altruisicurezza.

IntroduzioneIl tipo particolare di radiazioni verso cui si rivolge la nostra attenzione è definito, in fisica, con il nome diradiazione ionizzante.Le radiazioni ionizzanti differiscono dalla luce per molte caratteristiche, che possono essere ricondotteall’energia associata alla loro natura: tale energia è responsabile della specificità di queste radiazioni.In base alla energia trasportata ed alla loro tipologia, le radiazioni ionizzanti possono essere in grado diattraversare in modo variabile i materiali esistenti in natura (metalli, minerali, legno o lo stesso corpoumano).Grazie a questa loro particolare proprietà, da più di cento anni le radiazioni X sono utilizzate perosservare l'interno del corpo umano.Difatti, poiché le radiazioni attraversano la materia in maniera più o meno efficace, secondo la differentedensità dei materiali stessi, ponendo una pellicola fotografica a valle dell'oggetto attraversato dalleradiazioni, questa verrà impressionata in modo tale da consentire di ricostruire un'immagine dellastruttura interna dell'oggetto medesimo.Una particolarità delle radiazioni è di non poter essere avvertite dai nostri sensi e ciò, come vedremo nelseguito, può costituire un rischio.

Da dove vengono le radiazioni ionizzanti?Tutte le sostanze sono costituite da particelle chiamate atomi, elettricamente neutri; a loro volta, gli atomisono fatti di particelle ancora più piccole: i protoni, gli elettroni ed i neutroni.Mentre protoni e neutroni si trovano nel cuore dell'atomo, chiamato nucleo, gli elettroni vi girano intornocome in una sorta di microscopico sistema solare.Quanto un elettrone è allontanato dall'atomo quest’ultimo rimane carico positivamente, trasformandosicosì in uno ione: il fenomeno è definito ionizzazione.

Con il termine di radiazioni ionizzanti vengono dunque indicate tutte quelle radiazioni capaci diprodurre ionizzazione negli atomi di un mezzo materiale.Tale capacità può essere posseduta da due tipi di radiazioni: le onde elettromagnetiche di frequenzaelevata (raggi X e raggi gamma), e radiazioni corpuscolari, particelle emesse da nuclei instabili diradioisotopi (particelle o “raggi” alfa e beta).

Generalmente si tende a credere che le radiazioni ionizzanti siano quelle generate dall'uomo che leutilizza a scopi medici, e industriali, di ricerca scientifica e militari. Invece le fonti di esposizione alleradiazioni ionizzanti non sono soltanto queste anzi esse sono in massima parte di origine naturale edaccompagnano da sempre l'uomo nella sua storia. Ne sono un esempio le radiazioni cosmiche cheprovengono dallo spazio e le radiazioni di origine terrestre emesse dai materiali presenti sulla terra, avolte anche sotto forma di gas naturale (es. radon).

D'ora in avanti, per semplicità, quando parleremo di radiazioni riferendoci solo alle radiazioni ionizzanti.

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Riepilogando.

Le sostanze sono costituite da atomi, che in condizioni normali sono elettricamente neutri. Le radiazioni ionizzanti possono allontanare un elettrone dall'atomo, modificando la carica

elettrica complessiva (ionizzazione). Le radiazioni ionizzanti possono essere sia di tipo ondulatorio (raggi X, raggi gamma) che di tipo

corpuscolare (raggi alfa, raggi beta).

La radioattività e le sostanze radioattive.La materia, cioè tutto l'universo che ci circonda e quindi anche il nostro stesso corpo, è costituita daatomi di oltre 90 elementi diversi.Ogni elemento ha caratteristiche fisiche e chimiche che sono tipiche dell'elemento stesso. Questediverse proprietà derivano dalle caratteristiche degli atomi da cui gli elementi sono formati. In particolaregli elementi sono classificati a seconda del numero di protoni presenti nel loro nucleo; a parità di protonipoi, l’eventuale variazione del numero di neutroni determina “isotopi” di quell’elemento.La maggior parte degli elementi costituenti la materia e quindi gli atomi di cui sono composti, sonostabili, cioè mantengono sempre le proprie caratteristiche senza subire alcuna trasformazione.Esistono tuttavia alcuni elementi che sono di natura instabile: questi emettono radiazioni secondo leggifisiche conosciute. Questi elementi instabili sono chiamati elementi o isotopi radioattivi.Ad esempio lo Iodio (I) è un elemento; I-123, I-125 e I-131 sono tre isotopi (in questo caso radioattivi)dello Iodio.

Gli elementi radioattivi ricavano l'energia che emettono sotto forma di radiazione da un processo didisgregazione del nucleo dei propri atomi: l’energia di legame delle particelle nucleari precedentementeposseduta non va persa, ma viene emessa sotto forma di radiazioni.Per questo motivo si parla di energia atomica o di energia nucleare.

Mediante complessi procedimenti chimici ed industriali da materiali naturalmente radioattivi possonovenire isolati singoli elementi radioattivi utilizzabili per scopi particolari, come anche possono essereprodotti elementi radioattivi artificiali, cioè nuovi isotopi o elementi radioattivi non presenti in natura.

La radioattività è dunque la proprietà che hanno taluni isotopi di emettere radiazioni corpuscolari(particelle Alfa e Beta) e/o elettromagnetiche (raggi Gamma).L’emissione radioattiva avviene quindi quando il nucleo di un isotopo radioattivo si trasforma nel nucleodi un isotopo di quell’elemento o di altri elementi; questo, a sua volta, può essere radioattivo e subire undecadimento fino a quando giunge ad essere un elemento stabile, ovvero non radioattivo.

Il tempo necessario perché metà degli atomi radioattivi di una determinata sostanza si trasformi èdefinito periodo o tempo di dimezzamento. Secondo il tipo di sostanza, questo tempo può andare dafrazioni infinitesime di secondo fino a diversi milioni di anni.Un determinato isotopo radioattivo può dar luogo a contaminazione se viene utilizzato allo stato libero: inquesto casi la sorgente si chiama non sigillata; solo precise cautele protezionistiche possono limitare oevitare la dispersione di tali sostanze radioattive nell'ambiente ed il conseguente rischio dicontaminazione.Un esempio di sorgenti non sigillate è quello delle sorgenti utilizzate in medicina nucleare per diversi tipidi indagini diagnostiche. In tal caso, la sostanza radioattiva allo stato libero o dopo essere stata legata(marcatura) chimicamente a determinati farmaci (dando luogo ai cosiddetti radiofarmaci), vienesomministrata al paziente per via endovenosa oppure orale, e va a fissarsi in particolari zone del corposeguendo vie metaboliche prefissate. In questi casi la sicurezza passa attraverso un'accurata opera diprevenzione, mirata ad evitare la dispersione incontrollata dei radioisotopi nell'ambiente e dunque, indefinitiva, a limitare o evitare la contaminazione dell'uomo.Nel caso invece la sostanza radioattiva sia solidamente incorporate in materie solide ed inattive, oppureutilizzata come sigillata in contenitori ermetici e resistenti agli agenti esterni, viene evitata qualsiasipossibilità di contaminazione, e la sorgente si definisce sigillata.Un esempio di tali sorgenti è costituito dalle cosiddette "bombe al cobalto", utilizzate nella terapia dialcune forme di tumore (radioterapia) e cosi denominate nel gergo per la pericolosità dovuta non al

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rischio di contaminazione, ma alla notevole quantità di radioattività presente. Sorgenti sigillate sonoanche le sorgenti di taratura della strumentazione impiegata per misurare le radiazioni ionizzanti.Riepilogando. La maggior parte degli elementi presentati in natura è stabile. Alcuni elementi hanno isotopi instabili, ovvero il cui nucleo si trasforma, emettendo energia sotto

forma di radiazioni ionizzanti: queste sostanza sono chiamate radioattive.

Raggi e particelle.Tutte le radiazioni sono capaci di penetrare la materia e il loro potere di penetrazione dipende, per leradiazioni corpuscolari, dalla massa e dalla velocità delle particelle, mentre per le reazioni di naturaondulatoria la penetrazione è correlata all'energia trasportata.

Raggi X.I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche, e come tali sono particolarmente penetranti e localmentepoco ionizzanti, ma penetrando in profondità nei tessuti hanno ilo tempo di cedere parecchia energia.Essi sono prodotti nei tubi radiogeni accelerando degli elettroni e facendoli incidere violentemente controun bersaglio (anodo). La materia dell’anodo, sottoposta al violento impatto con gli elettroni, riceve dellaenergia che riemette sotto forma di radiazione elettromagnetica dagli orbitali atomici, che si disperdenello spazio circostante.

Raggi gamma.Sono radiazioni elettromagnetiche fisicamente uguali ai raggi X; ne differiscono in quanto provengonodal nucleo dell’atomo e non dagli orbitali atomici, e sono di energia mediamente più elevata.

Particelle Alfa e beta.I raggi alfa sono sostanzialmente una piccola parte del nucleo (2 p e 2 n) che viene espulsa dal nucleocome particella durante il decadimento dal nucleo di 1 elemento instabile. Tale particelle, attualmenteutilizzate raramente in medicina, sono poco penetranti per la loro grande massa, ma per lo stesso motivomolto ionizzanti.Le radiazioni beta sono invece elettroni, espulsi dall'atomo instabile.La massa della particella beta è di gran lunga più piccola di quella delle particelle Alfa, ma la sua velocitàè molto più elevata. In tal modo, la capacità di interagire con la materia sarà inferiore ma la radiazionerisulterà più penetrante. I raggi beta sono infatti capaci di penetrare la cute per qualche cm di profondità..Riepilogando. Le radiazioni possono essere il tipo corpuscolare (raggi alfa e raggi beta) o di tipo ondulatorio

(raggi X e raggi gamma). Il potere di penetrazione delle radiazioni è differente e dipende dalla massa e dalla velocità (per

raggi alfa e raggi beta) o dalla loro frequenza ed energia (per raggi X e raggi gamma).

Interazione delle radiazioni con la materia vivente.L'interazione fra le radiazioni e la materia avviene sostanzialmente attraverso la cessione di energia. Diconseguenza, nel caso in cui la materia attraversata sia costituita da tessuto biologico, esso può esseredanneggiato da tale energia.Quando le radiazioni colpiscono una cellula infatti possono produrre dei danni la cui entità risulta tantomaggiore quanto più rilevante è la quantità di energia rilasciata alla cellula. Se la quantità di energiaassorbita è molto piccola, la cellula può rimanere indenne o, dopo aver subito un leggero danno ripararsi.Se la quantità di radiazione assorbita invece è rilevante, la cellula può andare incontro anche a processidegenerativi irreversibili che possono condurre alla sua morte.Quindi, se veniamo colpiti da radiazioni, potremmo subire un danno più o meno grave, a seconda dellaquantità di energia assorbita e a seconda del numero e della tipologia delle cellule irradiate.Complessivamente irradiando il corpo intero od una sua parte, la possibilità di un danno biologicoaumenta all’aumentare della dose assorbita (che corrisponde in buona sostanza alla quantitàcomplessiva di energia trasferita al corpo intero o a quella sua parte).

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Vi è però una sostanziale differenza nella possibilità del danno:-ad alte dosi, sopra ad una determinata dose, il danno sarà certo: si parlerà di pericolo da radiazioni e sipuò affermare che a maggiore dose corrisponde maggiore danno. Questo tipo di danno viene definitodeterministico (ovvero graduato, a partire da una certa soglia minima);-a basse dosi, invece, il danno è di tipo probabilistico (o stocastico): esso non è mai certo ma solopossibile e quindi si parlerà di rischio. Ad esso non corrisponde una soglia minima precisa e puòmanifestarsi anche dopo diversi anni dal momento dell'esposizione alle radiazioni, in maniera casuale,secondo regole di tipo statistico: le stesse che governano i risultati del lancio di dadi, ma con probabilitàmolto basse di effetti negativi sulla salute.La frequenza con la quale si verificano i danni probabilistici (o stocastici) è direttamente proporzionalealla dose mediamente ricevuta.

Le norme e le cautele di radioprotezione mirano ad una tutela dei lavoratori e della popolazione basatesu di un rigido contenimento anche delle basse dosi ricevute e quindi la sicurezza dai pericoli diesposizione alle alte dosi è a maggior ragione garantita: con tale impostazione si mira infatti a ridurre lapossibilità di comparsa di effetti stocastici o probabilistici a valori trascurabili. Indicativamente si tenta diridurre le dosi alla popolazione al minimo, e comunque ad un valore massimo pari a 1/3 della dosemediamente già ricevuta dal fondo naturale.

Va ricordata, infine, la possibilità, legata a complessi meccanismi biologici e fisiologici, che l'organismoha di riparare, almeno in parte, i danni provocati a livello cellulare dalle radiazioni ionizzanti. Quando leradiazioni colpiscono le cellule del corpo di una persona, essa potrebbe subire dei danni che simanifesteranno nel corso della sua vita. Questo tipo di danno generalmente indicato come dannosomatico.Se invece le reazioni danneggiano cellule direttamente coinvolte nel processo di generazione dei figli siparla di danno genetico. In questo caso, i figli stessi , o addirittura i loro discendenti, potrebbero portarele conseguenze del danno genetico verificatosi in una cellula.Il danno genetico da radiazioni ionizzanti ha le caratteristiche del danno stocastico o probabilistico: se ledosi di radiazioni sono contenute entro livelli ridotti, la probabilità di questo effetto è praticamentetrascurabile rispetto al rischio di “mutazioni spontanee” .

Riepilogando. Le radiazioni danneggiano la materia attraversata cedendole la loro energia e nello stesso modo

possono quindi danneggiare le cellule viventi. La dose assorbita è connessa alla quantità di energia ceduta. Il danno subito dall'organismo alle alte dosi è graduato, aumentando con l'aumentare della dose

assorbita, mentre alle basse dosi è casuale, manifestandosi in maniera probabilistica, con rischioproporzionale alla dose.

Il danno subito può essere somatico se a carico della vita dell’individuo oppure genetico quandodanneggia le sue cellule germinali e quindi, in definitiva, a carico della sua progenie.

Gli effetti delle radiazioni sulla materia e sui tessuti viventi dipendono dalla cessione di energia. Le dosi che coinvolgono i lavoratori sono basse dosi e danno luogo ad un rischio probabilistico; i

limiti di dose fissati per i lavoratori esposti mirano a contenere il rischio a livelli contenuti eparagonabili ai rischi ritenuti accettabili per ogni attività lavorativa.

La misura delle radiazioni.Le radiazioni ionizzanti sono rilevate in genere attraverso strumenti e metodi che si basano sullacapacità di ionizzare il materiale che viene attraversato dalla radiazione stessa.La strumentazione atta alla rivelazione ed alla misurazione delle radiazioni ionizzanti può essere distintain due categorie: Misuratori di intensità di esposizione alle radiazioni, capaci di misurare la quantità di radiazione

nell'unità di tempo, utili a dimensionare il grado di esposizione potenziale alle radiazioni in undeterminato punto ovvero quantificare il campo di radiazione presente.

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Misuratori integrali di dose assorbita, in grado di memorizzare gli effetti delle radiazioni (ovverola "dose") per un determinato periodo di tempo più o meno lungo, ed impiegati quindi perquantificare la dose ricevuta da una determinata persona o in un determinato punto durante quelperiodo di tempo

La dosimetria ambientale consente di controllare che negli ambienti di lavoro la dose da radiazioniionizzanti non sia tale da comportare rischi per lavoratori e per l'insieme della popolazione (misureeseguite per lo più in “intensità di esposizione”).

La dosimetria personale permette invece di verificare che le dosi assorbite dai singoli operatoririmangono al di sotto di valori preventivamente stabiliti e consente di accertare , per via indiretta, chepermangono le condizioni di sicurezza esaminate in fase di verifica ambientale (misure eseguite per lopiù in “dose assorbita”).

Riepilogando Le radiazioni sono misurate con strumenti capaci di rilevare gli effetti della ionizzazione da esse

generata. I dosimetri servono a misurare la dose assorbita per un certo tempo.

La radioprotezione.La radioprotezione è una scienza che ha come obiettivo la sicurezza e la protezione sanitaria dalleradiazioni ionizzanti dei lavoratori, dei pazienti , della popolazione e dell'ambiente nel suocomplesso. Per ottenere ciò, essa si impone di ridurre, a livelli accettabili, i rischi sanitari derivatidall'utilizzo delle radiazioni ionizzanti. I principi fondamentali sui quali si fonda la filosofia dellaradioprotezione sono: Il principio di giustificazione secondo il quale "nessuna attività umana deve essere accolta a

meno che la sua introduzione produca un beneficio netto e dimostrabile". Il principio di ottimizzazione, per il quale" ogni esposizione alle radiazioni deve essere tenuta

tanto bassa quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a considerazioni economiche esociali".

Il principio di limitazione delle dosi, il quale afferma che "la dose ai singoli individui non devesuperare i limiti raccomandati per le varie circostanze".

Scopo della radioprotezione è, dunque , la prevenzione degli effetti dannosi che hanno una soglia didose e la limitazione, a livelli considerati accettabili, delle probabilità di accadimento degli effettistocastici.

Riepilogando. La radioprotezione si occupa di proteggere la collettività e l'ambiente dai rischi derivanti dall'uso

delle radiazioni. La radioprotezione si fonda sia sui principi di giustificazione e di ottimizzazione delle esposizioni,

e di limitazione delle dosi.

Tempo, distanza, schermatura.Vi sono due differenti tipologie di rischio: il rischio di irraggiamento dall’esterno dell’individuo, e quello diirraggiamento interno legato alla sua contaminazione interna da isotopi radioattivi.In generale, i fattori più importanti sui quali si può agire per la riduzione del rischio di irradiazioneesterna sono la distanza dalla sorgente, l’interposizione di determinate schermature, ed il tempo diesposizione:Distanza. L'intensità della radiazione diminuisce con il quadrato della distanza dalla sorgente. Adesempio, a distanza doppia l'intensità si riduce ad un quarto.

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Schermature. Le schermature attenuano, per assorbimento, le radiazioni emesse dalle sorgenteradiogene. La natura del materiale assorbente e lo spessore necessario sono legati al tipo ed all'energiadella radiazione incidente.Tempo. Quando le schermature e la distanza non sono sufficienti a ridurre una esposizione, sarànecessario limitare il tempo di lavoro individuale o il carico di lavoro complessivo.

In particolare, per una corretta progettazione delle schermature dalle radiazioni, compito specificodell'Esperto Qualificato, dovranno essere a lui comunicati, oltre alle caratteristiche della sorgente, iseguenti parametri:

Il carico di lavoro, ovvero la quantità complessiva di radiazioni ionizzanti erogata dalla sorgenteradiogena in un certo tempo di riferimento (settimana, mese, anno);

Il fattore di occupazione, che tiene conto del tempo di permanenza delle persone dietro le schermatureda calcolare;

Il fattore d'uso, ovvero la frazione del carico di lavoro durante la quale la barriera è esposta allaradiazione.

L’impiego dei tre fattori precedenti da una indicazione quantitativa dello spessore di materiale necessarioper attenuare le radiazioni incidenti agli obbiettivi di progetto.

Per quanto riguarda invece la sicurezza nei confronti dei pericoli della contaminazione interna, laprincipale metodica si fonda invece sul contenimento, ovvero sulla necessità di isolare la sorgenteradioadottiva, al fine di impedire ogni dispersione ed, in ultima analisi, la possibilità di contaminazionedegli operatori e della popolazione, alla stregua delle cautele di sicurezza comunemente adottate inpresenza di rischi di natura biologica e chimica.

Riepilogando.

La radioprotezione operativa cambia a seconda si tratti di evitare la irradiazione esterna o lacontaminazione interna.

I parametri fondamentali sui cui agire per diminuire l’irraggiamento esterno sono il tempo, ladistanza e le schermature.

Nel caso di pericolo di contaminazione, bisogna assicurare il contenimento delle sorgenti, ovveroridurre al minimo la possibilità di contaminazione della cute, di ingestione e di inalazione, dimateriale radioattivo.

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I).Determinate categorie di lavoratori devono operare, per motivi insiti nelle operazioni da svolgere, neipressi delle sorgente di radiazione, senza la possibilità di fruire di schermature fisse. E' il caso, adesempio, del personale che utilizza le sorgenti di radiazioni nelle sale operatorie, in terapia intensiva onelle sale di degenza, per esempio.In questi casi, a prescindere dalla necessità di minimizzare I tempi di esposizione, è necessario farericorso a dispositivi di protezione individuale, ovvero indumenti schermati che consentono unaattenuazione delle radiazioni incidenti. Dispositivi di questo tipo sono, ad esempio, i grembiuli realizzatiin materiale antix, le lenti schermate, i guanti in gomma piombifera.

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In complesso, nel caso di una esposizione ai raggi X durante indagini radiologiche in sala operatoria, imezzi di protezione che possono essere impiegati sono quelli indicati in figura:1) Occhiali anti-X e collare per la tiroide.2) Grembiule piombato individuale.3) Paratia pensile in cristallo anti-X.4) Grembiule piombato solidale all'impianto.5) Blocco del diaframma.6) Distanza.7) Paratia fissa anti-X.8) Durata dell'esposizione.

Naturalmente, ciascun lavoratore dovrà utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individualemessi a disposizione dal datore di lavoro, secondo le indicazione dell'esperto qualificato, in funzionedelle esigenze dettate dal tipo di lavoro svolto e dalle modalità operative.

Riepilogando.

Una determinata esposizione deve essere preventivamente giustificata ed ottimizzata nelleschermature fisse e nelle modalità operative (carichi di lavoro, tempi e distanze di esposizione);

Quando necessita una ulteriore protezione del personale per limitare le dosi possono risultare utilii dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Il lavoratore dovrà utilizzare correttamente i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.

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Segnaletica di radioprotezione.In radioprotezione, una corretta segnaletica è considerata come presidio primario di sicurezza e dovràcontenere una puntuale indicazione dei rischi derivanti dalla presenza di sorgenti radiogene. Anche perquanto concerne la segnaletica la radioprotezione ci si preoccupa primariamente di distinguere i rischi diirradiazione esterna da quelli di contaminazione interna.

La segnaletica è utilizzata per delimitare aree di lavoro, per regolamentarne l'accesso e per evidenziarela singola sorgente, come ad esempio nel caso del trasporto di sorgente radioattive o di apparecchiradiologici portatili utilizzati per gli esami a letto.

Obblighi del datore di lavoro.

Al fine di garantire la protezione dai rischi delle radiazioni ionizzanti la legge prevede l'obbligo per i datoridi lavoro, autorizzati ad utilizzare sorgenti di radiazioni ionizzanti, di avvalersi della collaborazione di unesperto qualificato ed, ove è necessario, di un medico autorizzato al fine di svolgere adeguate azionidi sorveglianza.

Sulla base della relazione dell'esperto qualificato, il datore di lavoro, a norma dell'art. 61 del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche integrazioni e rettifiche, dovrà assicurare i seguenti obblighi:a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro (...) vengano (...), individuati, delimitati, segnalati, classificatiin zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati (...);c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare checopia di dette norme sia consultabile, in particolare nelle zone controllate;d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione(...);e) rendere edotti lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione,in relazione alle mansioni (...), dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria,delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità diesecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne (...), usino i mezzi di cui alla letterad) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgentied i tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti,fatta eccezione per quelle in corso di manipolazione;h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, chelo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica (...).

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L'Esperto Qualificato.L’Esperto Qualificato è una qualifica, riconosciuta dallo stato ad una persona che possiede le cognizionie l'addestramento necessari sia per effettuare misure, verifiche di carattere fisico, tecnico oradiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia infine, performulare provvedimenti a garantire la sicurezza dalle radiazioni ionizzanti mediante un processo notocon il nome di sorveglianza fisica della radioprotezione.Rientrano tra le competenze autonome dell'esperto qualificato una serie di fondamentali azioniorganizzative generali, le principali delle quale riguardano:- la classificazione delle aree con rischio da radiazioni ionizzanti;- la classificazione del personale ai fini della radioprotezione;- il supporto per la stesura delle norme interne di radioprotezione;- la segnalazione mediante contrassegni delle sorgenti di radiazione ;- il supporto per la predisposizione del programma di informazione e formazione del personale,finalizzato alla radioprotezione;

Nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti, l'esperto qualificato deve poi:- esaminare i progetti degli impianti, rilasciando il relativo benestare.- provvedere ad effettuare il collaudo e la prima verifica degli impianti;- verificare periodicamente l'efficacia dei dispositivi ovvero delle tecniche di radioprotezione;- effettuare il controllo periodico del buon funzionamento della strumentazione diradioprotezione;

- effettuare la sorveglianza ambientale;- valutare le dosi ricevute dai lavoratori e le introduzioni dei radionuclidi;- procedere alla valutazione sia in fase di progetto che di esercizio delle dosi ricevute o impegnate daigruppi di riferimento della popolazione, in condizioni normali di lavoro e nel caso di incidenti;

Medico Autorizzato e Medico Competente.La sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati come esposti alle radiazioni ionizzanti è affidata,secondo il D.lgs. 230, al "Medico Autorizzato" , un medico in genere specialista in medicina del lavoro,che ha superato un specifico esame di abilitazione nazionale allo svolgimento di tali funzioni e / o al"Medico Competente" di regola solo specialista in medicina del lavoro.La sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori di categoria A è affidata esclusivamente al medicoautorizzato, mentre i controlli sanitari sui lavoratori di categoria B possono essere eseguiti sia dal medicoautorizzato che dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria prevede i seguenti momenti di controllo, finalizzati all'accertamento dell'idoneitàall'esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti:1) visita " preventiva " (prima dell'effettivo inizio dell'esposizione per attività comportanti la classificazionein categoria A o B );2) visita " periodica " (semestrale per la categoria A ed annuale per la categoria B ).

In base al D.lgs. 230/95, norme contrattuali di lavoro possono prevedere scadenze piùravvicinate. In ogni caso, il medico autorizzato e il medico competente, su motivazioni sanitariepossono fare controlli sanitari con periodicità inferiori a quelle previste dalle leggi.

Sono previsti ulteriori controlli sanitari in caso di cambiamento della tipologia o dell'entità del rischio ed incaso di cessazione dell'esposizione per cessazione del rapporto di lavoro o per trasferimento ad attivitàche non comporta esposizione a radiazioni ionizzanti.Le visite preventive e periodiche sono mirate all'accentramento dell'idoneità specifica: viene valutata lacompatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni cui viene assegnato.Le visite a termine del rapporto di lavoro o dell'esposizione si fanno allo scopo di verificare lo stato disalute in relazione alle dosi di radiazioni ricevute.L'idoneità può essere accompagnata da precisazioni/condizioni.

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Il lavoratore può opporsi al giudizio di idoneità mediante il ricorso all'Ispettorato Medico Centrale delLavoro entro 30 giorni.La sorveglianza sanitaria viene registrata su un Documento Sanitario Personale intestato al lavoratore.Tale documento deve essere consegnato in copia al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.

Obblighi dei lavoratori.L'art. 68 del citato decreto, stabilisce anche gli obblighi per i lavoratori.1. I lavoratori devono:a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della

protezione individuale e collettiva e della sicurezza;b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di

sorveglianza e dosimetri predisposti;c) segnalare immediatamente al datore lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei

dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonchéle eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;

d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione dall'espertoqualificato, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e dimisurazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di lorocompetenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza "di chiunque";

f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.

2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio diradiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svoltepresso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analogadichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sonotenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllateprima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

L'art. 69 dispone che:

1) Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratricimadri, le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o,comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1millisievert durante il periodo della gravidanza.

2) E' fatto obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio stato digestazione, non appena accertato.

3) E' altresì vietato adibire le donne che allattano "al seno" ad attività comportanti un rischio dicontaminazione.

Norme Interne di RadioprotezioneLe norme interne di protezione e sicurezza dalle radiazioni sono affisse in tutte le zone classificate,nonché sugli apparecchi portatili, come previsto dalla normativa vigente.Tali norme devono essere osservate da tutti i lavoratori, dagli studenti, dai frequentatori e daiborsisti e quindi tutti ne devono prendere visione.

Preposti.Nella nostra realtà ospedaliera, in genere, il preposto è il responsabile della struttura nella quale sisvolge una attività con esposizione alle radiazioni. A lui spetta di provvedere alla corretta informazione atutto il personale addetto, nonché agli studenti, ai frequentatori, ai borsisti circa i rischi specifici ai qualisono esposti e le norme operative di radioprotezione e sicurezza.Ha il compito inoltre di vigilare sul rispetto delle norme, dell'uso dei mezzi di protezione e dei dosimetri,ove prescritti, sulle corrette modalità operative da impiegare nella esecuzione dei lavori.

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Formazione.Al datore di lavoro, con la collaborazione dell'esperto qualificato, compete la formazione degli operatorisui rischi specifici e sulle precauzioni da adottare.La formazione degli operatori deve essere effettuata prima che questi siano esposti al rischio diradiazione ionizzanti e, oltre a quella relativa a rischi presenti, deve prevedere adeguate istruzioni inmerito a:

generalità sulle radiazioni ionizzanti; effetti delle radiazioni ionizzanti sull'uomo-sorveglianza medica-di limiti di dose; principi fondamentali della radioprotezione e sorveglianza fisica-dosimetria; dispositivi di sicurezza, segnaletica e mezzi di protezione; norme interne di radioprotezione, norme specifiche di impianto e corrette procedure e modalità di

esecuzione del lavoro; rischi collegati con l'utilizzo delle apparecchiature e delle sorgenti radiogene con particolare

riferimento a quelle presenti presso la struttura; procedure di decontaminazione; norme di comportamento in caso di emergenza o pronto soccorso.

La formazione deve essere aggiornata periodicamente e comunque ogni qualvolta si verifichinocambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado del rischio. L'avvenuta formazione deveessere formalizzata.

Classificazione delle aree di lavoro.Secondo il D.Lgs. 230/ 95 devono essere definite delle zone classificate per gli ambienti di lavorosottoposte a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti, quando si superaun determinato rischio. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate.

È classificata zona controllata ogni area di lavoro ove sussiste per i lavoratori ivi operanti il rischio disuperamento di uno qualsiasi dei seguenti valori: 6 mSv/ anno per la dose efficace; 45 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino; 150 mSv/ anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.

È classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro che non debba essere classificata zona controllata,ove sussiste, per i lavoratori ivi operanti, il rischio di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori: 1 mSv/ anno per la dose efficace; 15 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino; 50 mSv/ anno per la dose equivalente alla pelle.

Nell'accertamento delle condizioni di cui sopra, l'esperto qualificato deve tener conto anche delleesposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e a malfunzionamenti che siano suscettibili diaumentare le dosi derivanti dalla normale attività lavorativa programmata.L'individuazione e la classificazione delle aree ove sussiste rischio da radiazioni deve essere indicata permezzo di relazione scritta al datore di lavoro ai sensi dell'art.80, lett. a).Le zone controllate e sorvegliate sono segnalate mediante idonei cartelli di segnalazione posti incorrispondenza degli accessi.

Classificazione dei lavoratori.Allegati III, IV, D.Lgs. 230/ 95

Secondo il D.Lgs. 230/95 anche i lavoratori devono essere classificati a seconda della possibilità chehanno di raggiungere determinati valori-soglia di dose annua assorbita al corpo intero o a singoli organi.La classificazione del lavoratore è quindi un'operazione preliminare, indispensabile per una correttaidentificazione dell'entità del rischio, e come tale deve essere effettuata prima che egli sia adibito alle

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attività con rischio da radiazioni. La classificazione può variare nel tempo in relazione alle attività svoltedal lavoratore.Viene fatta dall'esperto qualificato tenendo presente tutte le attività svolte dal lavoratore in base alleinformazione avute dal datore di lavoro.Secondo le indicazioni del D.Lgs., i lavoratori vengono distinti in lavoratori esposti e lavoratori nonesposti.Sono classificati lavoratori esposti gli operatori che, in ragione dell'attività svolta per conto del datoredel lavoro, sono suscettibili di una esposizione a dosi di radiazioni superiori ad uno dei seguenti valori:

1 mSv /anno per la dose efficace; 15 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino; 50 mSv/anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, caviglie, piedi.

Sono considerati lavoratori non esposti gli operatori sottoposti, in ragione dell'attività svolta per ildatore lavoro, ad una dose di esposizione non superiore ai limiti fissati per le persone del pubblico.

I lavoratori esposti vengono ulteriormente suddivisi in due categorie, A e B.

Appartengono alla categoria A i lavoratori suscettibili di un'esposizione superiore a uno dei seguentivalori:

6 mSv /anno per la dose efficace; 45 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino; 150 mSv/anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, caviglie, piedi.

I lavoratori esposti non classificati in categoria A sono classificati in categoria B.

Nell'accertamento delle condizioni di appartenenza all'una o all'altra delle due categorie, l'espertoqualificato deve tener conto anche delle esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e amalfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi derivanti dalla normale attivitàprogrammata.

Il D.Lgs. 230/95 ha poi introdotto la categoria degli apprendisti e studenti esposti al rischio daradiazioni ionizzanti, che devono essere suddivisi in relazione all'età e al tipo di attività lavorativa o distudio nei seguenti gruppi:a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano a una professione della qualesaranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implichino necessariamente l'impiego di sorgenti diradiazioni ionizzanti;b) apprendisti e studenti, di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni cui alprecedente lettera a)c) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui allaprecedente lettera a)d) apprendisti e studenti, di età inferiore a 16 anni.Agli apprendisti e studenti di cui al precedente punto a) si applicano le stesse modalità di classificazionestabilite per i lavoratori esposti.

Dosimetria individuale.Nel caso dell'irradiazione esterna, la valutazione della dose individuale ricevuta dai lavoratori viene dinorma effettuata mediante dosimetri individuali.A proposito dell'uso pratico di questi strumenti conviene ricordare che: I lavoratore classificati in categoria A ed in genere anche quelli classificati in categoria B sono

tenuti ad operare nelle zone controllate e talvolta nelle zone sorvegliate, muniti dei dosimetripersonali prescritti dall'esperto qualificato.

Il dosimetro è personale e non può essere né ceduto o prestato ad altre persone né o utilizzato aldi fuori dei luoghi per i quali è stato prescritto.

Portare il dosimetro personale, salvo diversa indicazione da parte dell'esperto qualificato:- all'altezza del petto, sul risvolto del colletto o sul taschino del camice;- alla mano o al polso, se rispettivamente dosimetro ad anello o a bracciale;- i dosimetri devono essere indossati sotto o sopra l'eventuale indumento schermante secondo leindicazioni dell'esperto qualificato;

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Non esporlo intenzionalmente a sorgenti di radiazioni ionizzanti ne utilizzarlo durante esposizionimediche personali; il reato commesso è di tipo penale;

Conservare accuratamente il dosimetro: in particolare lo stesso non deve mai né venire acontatto di liquidi, né essere posto vicino a fonti di calore, né essere aperto o manomesso;

Consegnare, secondo la periodicità stabilita, il dosimetro alla persona incaricata di effettuarneregolarmente la sostituzione;

Segnalare tempestivamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro, nell'attesadella quale il lavoratore non può frequentare la zona controllata e sorvegliata, salvo diversadisposizione dell'esperto qualificato;

Conviene infine osservare che portare un dosimetro di per sé non serve a prevenirel'esposizione alle radiazioni. Tuttavia la conoscenza del dato dosimetrico consente di verificare lacorrettezza delle valutazioni protezionistiche preventive e di programmare opportunamente lesuccessive esposizioni, in modo da assicurare che la dose ricevuta da ciascun lavoratore sia lapiù bassa possibile e comunque al di sotto dei limiti stabiliti dalle vigenti leggi.

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ALCUNI SEGNALI DI DIVIETO

ALCUNI CARTELLI ANTINCENDIO

Direzione da seguire(cartelli da aggiungerea quelli che precedono)

Direzione da seguire(cartelli da aggiungerea quelli che precedono)

Direzione da seguire(cartelli da aggiungerea quelli che precedono)

Direzione da seguire(cartelli da aggiungerea quelli che precedono)

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ALCUNI CARTELLI DI PRESCRIZIONE

ALCUNI CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Materialeinfiammabile o altatemperatura

Materiale esplosivoSostanzevelenose

Sostanzecorrosive

Pericologenerico

RaggiLASER

Materialecomburente

RadiazioniNon ionizzanti

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ALCUNI CARTELLI DI SALVATAGGIO

Percorso/uscitadi emergenza

Percorso/uscitadi emergenza

Percorso/uscitadi emergenza

Percorso/uscita diemergenza

Percorso/uscitadi emergenza

ProntoSoccorso

Barella Doccia disicurezza

Lavaggio degliocchi

Telefono persalvataggio epronto soccorso

NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

NOMETELEFONOP.O.MONTEBELLUNA

TELEFONOP.O.CASTELFRANCOVENETO

PRONTO SOCCORSO 0423-6111 0423-7322

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 0423-731909

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

CENTRO ANTIVELENI PAVIA 038-224444

CENTRO ANTIVELENI MILANO 02 66101029

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 0423-611206 0423-732202

SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 0423-611723

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PERLA SICUREZZA

0423-732256

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 0423-732080

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BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

“Il rischio bologico” Giuliano Bressa, Masson, Milano.

“Rischio biologico ospedaliero. Linee guida per la prevenzione”a cura di Anita Caminati, AZIENDA U.S.L. DI CESENA, 1997.

“La protezione collettiva ed individuale (dpi) nella sanita”, a cura di Luciano Villa, Atti del seminarionazionale Azienda Ospedaliera di Sondrio, 1999.

“Rischio da movimentazione manuale dei carichi” lezione tratta dal Progetto INAIL “corso diformazione a distanza”.

“Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici inambiente sanitario”, G.U. n. 236 del 7/10/99.

D.LGS 626 DEL 19/09/94 E successive modifiche.

Linee guida d’uso dei videoterminali G.U. 244 del 18/10/2000.

D.M. 10/03/98 - Criteri generali di sicurezza antincendio.

Il decreto introduce la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e l’adozione di un piano diemergenza per le attività con l’obbligo di CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per quelle che occupano10 o più addetti.

Rappresentati Per La Sicurezza: normativa di riferimento.

A chiarire e meglio definire gli ambiti di attività, le modalità di elezione, la durata dell’incarico, interviene ilD.P.C.M. del 5/06/1996.

In seguito il D.L. del 16/01/97, ha individuato i contenuti minimi per la formazione per gli RLS.

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GLOSSARIO

Ambiente di lavoro L’insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, organizzativi, sociali e culturali checircondano una persona nel suo spazio e tempo di lavoro (norma ISO 6385 del 1981, UNI ENV 26385del 1991 - i fattori sociali e culturali non sono considerati dalla norma UNI ENV 26385).

Attrezzatura da lavoro Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usatodurante il lavoro.

Cancerogeno Agente cancerogeno è una sostanza chimica o un agente fisico che è in grado diprovocare il cancro nell’uomo. Secondo il Decreto legislativo 626/94 si deve fare riferimento ad un elencodi agenti cancerogeni, che riportano nella scheda tecnica le frasi di rischio R45 ("Può provocare ilcancro") o R49 ("Può provocare il cancro per inalazione").

Cartella sanitaria e di rischio Documento del medico competente in cui sono segnati,oltre ai rischi a cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità.

Denuncia di infortunio/denuncia di malattia professionale Comunicazione che il datore deve inviareall’INAIL quando un lavoratore presenta un certificato di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.Una denuncia simile deve essere inviata anche all’organo di vigilanza per gli eventuali adempimenti dipolizia giudiziaria.

Dispositivo di protezione personale Mezzo destinato a essere indossato o tenuto dal lavoratore perproteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro. Sono dispositivi di protezione personale (DPI) adesempio: i caschi, i tappi o le cuffie per le orecchie, i guanti, i grembiuli, le scarpe antinfortunistiche, glistivali, le maschere ecc.

Documento di valutazione Documentazione che il datore di lavoro deve tenere in azienda dopo averfatto la valutazione dei rischi e in cui sono presenti: la relazione di valutazione dei rischi, le misure chesono state prese in considerazione dei rischi, le misure di protezione dei lavoratori e i programmi perl’ulteriore miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro. Nelle piccole aziende il documento puòessere sostituito da una semplice autocertificazione in cui il datore di lavoro dice di aver valutato i rischi edi aver fatto quanto è prescritto dalla legge..Frasi di rischio o di sicurezza Sigle che vengono messe sui contenitori o sulle schede tecniche disostanze. Le sigle formate da "S" e un numero danno indicazioni su come manipolare le sostanze consicurezza: ad esempio, S22 significa "Non respirare le polveri", S25: "Evitare il contatto con gli occhi",S51: "Usare solo in locali ben ventilati" e così via. Le sigle formate da "R" e un numero informano invecesui rischi che le sostanze possono comportare a chi le adopera. Per es. R11= "Altamente infiammabile";R26= "Molto tossico per inalazione"; R38= "Causa irritazione sulla pelle" ecc.

Giudizio di idoneità lavorativa Giudizio che il medico competente esprime a conclusione dell’attività disorveglianza sanitaria, mirata a stabilire se il lavoratore può intraprendere o continuare una precisamansione senza discapito per la propria salute. L’idoneità può essere espressa senza limitazioni oppurepuò essere condizionata a particolari provvedimenti e restrizioni (il lavoratore può svolgere una partedella mansione, ma deve essere esonerato da alcuni compiti particolari per motivi di salute); a sua volta,la non idoneità può essere temporanea (per un periodo di tempo stabilito: in attesa, ad esempio, divalutare l’evoluzione di un problema o di acquisire ulteriori elementi di giudizio) o definitiva. Contro ilgiudizio di inidoneità il lavoratore può presentare ricorso all’organo di vigilanza.

Igiene Complesso delle misure individuali e collettive volte a salvaguardare il mantenimento della salute.

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Infortunio sul lavoro Evento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causaviolenta (= azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro),in occasione di lavoro. Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale oassoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro, mache si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazione contro gli infortunisul lavoro, in Italia, è gestita dall’INAIL.

Interventi organizzativi di prevenzione Interventi finalizzati a ridurre i rischi fatti attraversomodificazioni dell’organizzazione del lavoro. Ad esempio: quando un utensile sia fonte di rischio per chilo usa e non possa essere modificato può essere fatto usare per un tempo minore a ciascun lavoratore,alternandoli nell’uso.

Interventi procedurali di prevenzione Interventi di prevenzione dai rischi che agiscono sui modi dilavorare, cioè sulle procedure. Per es.: si stabilisce qual è il modo più sicuro per utilizzare un utensile ouna sostanza e si prescrive che tutti seguano quella procedura.

Interventi tecnici di prevenzione/ prevenzione tecnica Interventi che possono essere fatti sullestrutture di un ambiente di lavoro (es. creazione di muri separatori tra lavorazioni diverse, trattamentoantiscivolo di pavimenti ecc.), sulle macchine e sugli utensili (es. dotazione di fotocellule per l’arrestodella macchina in caso di pericolo, sostituzione di macchine o utensili rumorosi con macchine silenziate),sulle sostanze utilizzate (es. sostituzione di sostanze pericolose con altre che lo sono meno, dotazione disistemi di aspirazione vicino ai punti di emissione delle sostanze ecc.). In questi casi si dice che laprevenzione viene fatta "alla fonte", cioè proprio dove il rischio si produce.

Malattia professionale (tecnopatia) Malattia contratta nell’esercizio di una attività lavorativa e a causadell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attivitàstessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) diparecchi anni. Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo ildefinitivo abbandono dell’attività lavorativa. Come nel concetto di infortunio è insito quello di causaviolenta (che agisce, cioè, entro un turno di lavoro), nella definizione di malattia professionale ècompreso l’elemento della "causalità diluita" cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente)superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori connessi con il normale svolgimentolavorativo, ma capaci di causare una determinata e, spesso, prevedibile malattia. L’assicurazione controle malattie professionali, in Italia, è gestita dall’INAIL.

Prevenzione Azione diretta a impedire il diffondersi di fatti non desiderati o dannosi, nel nostro caso gliinfortuni e le malattie professionali. Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte lefasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute dellapopolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 626/’94). Si può distinguere (a scopomeramente didattico) in primaria, secondaria e terziaria.

Rischio Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o diesposizione; dimensioni possibili del danno stesso (orientamenti CEE). Combinazione di probabilità e digravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa (Norma UNI EN 292/1991).

Salute Condizione di benessere fisico e psichico; normalità strutturale e funzionale dell’organismo.L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1946, definisce: "… stato di benessere fisico, psichico esociale dell’individuo"; il che non può essere garantito dalla semplice assenza di malattia. Più completa èla seguente definizione: condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo,dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.

Sicurezza Condizione oggettiva esente da pericoli o garantita contro eventuali pericoli.

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Rischio Tipologia Dinamica

Proiezione di materiali

Impigliamento

Urti

Schiacciamento

Tagli, abrasioni

Scivolamento

Cadute dall’alto

Meccanico

Cadute di oggetti o materiali

Incendio

Calore per contatto

Calore radianteTermico

Freddo

Elettricità statica

Contatto con parti in tensioneElettrico

Formazione di archi

IonizzantiRadiazioni

Non ionizzanti (laser, radar, marconiterapia, RMN)

Rumore

Fisico

RumoreVibrazioni

Gas e vapori

Fumi, nebbie

PolveriAerodispersi

Fibre

Manipolazione

Somministrazione

Contatto accidentale

Chimico

Contatto

Emergenza

ContattoBiologico

Inalazione

Ingestione

TABELLA NON ESAUSTIVA CON ELENCAZIONE DELLE PRINCIPALITIPOLOGIE DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI ALL’INTERNO

DELL’AZIENDA

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Rischio Reparto – Servizio Misure precauzionaliRadiazioni ionizzanti - Radiodiagnostica

- Cardiologia: emodinamica e studielettrofisiologici

- Urologia: ambulatorio con attivitàradiologica

- Ortopedia (sala operatoria e salagessi)

- Endoscopia

- Angiografia

- Odontostomatologia- Anestesia e Rianimazione

- Chirurgia

- Cardiologia (laboratorio diemodinamica e Utic)

- Reparti ove sono effettuateindagini con apparecchiatureportatili

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alleindicazioni del Responsabile delReparto/Servizio o suo delegato

- Nell’eventualità di dover accedere agliambienti e/o effettuare prove con gli impiantiin funzione:

- Mantenersi a distanza appropriata;- Evitare di interporsi al fascio di radiazioni;- Ridurre al minimo il tempo d’esposizione;- Utilizzare i DPI specifici;L’intervento sulle attrezzature e sugli impianti èsubordinato ad apposita autorizzazione daparte del Responsabile del Servizio e\o delResponsabile delle apparecchiatureradiologiche e puo’ avvenire a cura del solopersonale autorizzato dalla ditta appaltatrice.

Radiazioni nonionizzanti

- Radiodiagnostica

- Fisioterapia

- Patologia Neonatale- Ambienti ove sono installate

lampade germicide- Risonanza magnetica

Laser:- Oculistica (reparto – ambulatori -

sale operatorie)- Fisioterapia- Dermatologia- Urologia- Ginecologia

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alleindicazioni del Responsabile delReparto/Servizio o suo delegato

- Nell’eventualità di dover accedere agliambienti e/o effettuare prove con gli impianti infunzione: Mantenersi a distanza appropriata; Evitare di interporsi nel raggio d’azione

del fascio luminoso; Ridurre al minimo il tempo d’esposizione; Utilizzare i DPI specifici

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alleindicazioni del Responsabile delReparto/Servizio o suo delegato

- Nell’eventualità di dover accedere agliambienti e/o effettuare prove con gli impiantiin funzione: Mantenersi a distanza appropriata; Non interporsi al raggio d’azione del fascio

luminoso; Utilizzare i DPI specifici

Stress termicodeterminato da AlteTemperature

- Servizio Cucina- Centrali termiche

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza ealle indicazioni del Responsabile di settore odell’Ufficio Tecnico o suo di suo delegato;

- Utilizzare i DPI specifici;

TABELLA NON ESAUSTIVA INDICANTEFATTORI DI RISCHIO - UBICAZIONE – MISURE PRECAUZIONALI

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Stress termicodeterminato daBasse Temperature

- Poliambulatori (Freon);- Rampe di carico- Depositi (Freon - Ossigeno ecc.);- Impianti di raffreddamento e celle

frigorifere;- Deposito di azoto liquido

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alleindicazioni del Responsabile ufficio tecnicoo suo delegato;

- Utilizzare i DPI specifici;

- Non usare fiamme libere o provocarescintille;

- Le attrezzature utilizzate non devono

essere fonte/causa d’innesco né generaresituazioni di pericolo;

MovimentazioneCarichi/spazi di lavoro

- Reparti di degenza e servizi vari

- Ricavare uno spazio di idonee dimensioni inrelazione alla tipologia dell’intervento dasvolgere;

- Movimentare materiale,attrezzature ecc. conpersonale sufficiente e con l’utilizzo diappropriati ausili in modo da evitarespandimenti, cadute o quant’altro possaessere di pregiudizio per la salute degli utentie addetti con dell’ A.O.;

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed ingenerale alla cartellonistica presente ed inparticolare per quanto riguarda portata,ingombri dimensioni,materialepresente,etc...;

Incolumità fisicalegata ad aggressioni

- Psichiatria e Neuropsichiatria- Accettazione Pronto Soccorso- Portineria

- Non rimanere mai da soli con i pazienti edintervenire accompagnati dal personaledel servizio;

- Evitare situazioni, linguaggi e/ocomportamenti che possano essere travisatidai pazienti;

- Non abbandonare o lasciare incustoditiattrezzi, utensili, accendini o quant’altropossa essere indebitamente utilizzato daipazienti;

- Non abbandonare o lasciare incustoditicontenitori sostanze pericolose o quant’altropossa essere di nocumento alla sicurezzadei pazienti

Amianto - Centrali termiche- Attenersi alla segnaletica di sicurezza ealle indicazioni del Responsabile ufficio

- Coibentazione impianti e strutture tecnico o suo delegato;

- Non effettuare interventi che possanocomportare la liberazione di fibreaerodisperse;

- In caso verifiche o interventi che comunqueNON DEVONO comportare liberazione difibre utilizzare guanti monouso e DPI per laprotezione delle vie respiratorie in formaprecauzionale;

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- Nel caso l’intervento preveda la rimozione dimateriale questo deve avvenire secondo idisposti legislativi vigenti ( piano di lavoroautorizzato dall’ ASL/SPISAL) e previaautorizzazione da parte dell’Azienda;

- Il materiale di risulta deve essereimmediatamente trattato come un rifiutopericoloso e adottate tutte le misure dispostedalla normativa vigente;

Rischio biologico Al fine di poter garantire il più- Utilizzare sempre gli appositi

DPI

elevato livello di sicurezza per gli- Attenersi alle misure di sicurezzapreviste

dall’Azienda per iladdetti, il rischio biologico si deve reparto/servizioconsiderare potenzialmente presente - Effettuare l’intervento previsto previain tutti i reparti e servizi dell’azienda Autorizzazione del Responsabile died in ogni caso là dove possa Reparto/Servizo;

avvenire una contaminazione - Non effettuare operazioni non disciplinate

accidentale direttamente medianteed in caso di necessità richiederepreliminare autorizzazione

materiale infetto o potenzialmente al proprio preposto o responsabile;infetto (es. sangue, feci, urine ed - Segnalare immediatamente al Responsabilealtri liquidi biologici ecc.) o Reparto/Servizio ogni contaminazione cheindirettamente entrando in contatto dovesse verificarsi, avvisare il proprio

Con materiali attrezzature,apparecchiature,strumentario,dispositivi medici, presidichirurgici, contenitori, piani di lavoro,letterecci ,etc. potenzialmente infetti,ivi compresi i materiali destinati adessere smaltiti come rifiuti.

responsabile e recarsi al Pronto Soccorsodel Presidio.

Sono da ritenersi a maggior rischio iservizi ed i reparti di degenza destinatiall’accoglimento e ricovero di pazientiche hanno contratto malattie infettivediffusive:- Pronto Soccorso, Medicina,

Pneumologia;

-- reparti e servizi ove sistematica è lamanipolazione o il contatto conliquidi biologici:

Laboratori analisi,Anatomie patologiche,Sale autoptiche,Camere operatorie.

- Impianti e servizi tecnologici:

impianti trattamento acquescarico,depuratori;

impianti di condizionamento/

trattamento aria,

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- Raccolta e conferimento rifiuti:contenitori, zone raccolta,deposito stoccaggio.

Legionellosi -Impianti idro-termosanitari e dicondizionamento

Utilizzare i DPI specifici

Antiblastici -Reparti oncologici (preparazionee somministrazione)- Farmacia- Manutenzione apparecchiature

- Utilizzare sempre i DPI previsti (gli interventida effettuarsi nelle zone di preparazionedevono prevedere camice monouso,doppi guanti di protezione, facciali filtrantiFFP2)

- Attenersi alle indicazioni del Responsabile delServizio o suo delegato e alla segnaletica disicurezza.

- Assicurarsi che le superfici, attrezzatureoggetto dell’intervento siano pulite e noncontaminate. Nel caso l’intervento previstosia quello di pulizia, procedere come previstodalle procedure vigenti all’interno dell’A.O;

Agenti chimiciclassificati:-Gas anestetici(protossido d’azoto,alogenati etc)

- Blocco operatorio;- centrali e reti di distribuzione- prese di adduzioni vari reparti e

servizi- deposito bombole- officine meccaniche- cucine

- Qualunque intervento sui sistemi dierogazione, stoccaggio, deposito, conparticolare riferimento agli interventi destinatiall’interruzione dell’erogazione deve essereoggetto di specifica autorizzazione da partedella direzione dell’ A.O.

- Attenersi alla segnaletica di sicurezzapresente ed alle indicazioni delResponsabile Uff. Tecnico.

- Non usare fiamme libere o provocare scintille;

- Non usare fiamme libere o provocarescintille;

- vuoto, ariacompressa-gas metano-vapore etc

- Le attrezzature utilizzate non devono esserefonte/causa d’innesco né generare situazionidi pericolo;

- Al fine di prevenire concentrazioni ambientalipericolose di aerodispersi gli interventidevono essere eseguiti con porte e finestreaperte o con altro sistema di aerazioneforzata;

- Utilizzare i DPI specifici;

- Intervenire sempre in due addetti

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Agenti chimiciclassificatipericolosi:

1- Formaldeide ederivati(formalina)

2- Glutaraldeide

3- Solventi

- Anatomia Patologica- Laboratorio Analisi- Sala Mortuaria- Dialisi;

- Manutenzione apparecchiature

- Ambulatori Endoscopia- Sala Operatoria- Poliambulatori

- Radiologia

- Reparti di Chirurgia;

- Manutenzione e impianti

- Anatomia patologica- Laboratorio analisi

- Manutenzione e impianti

4- R40,R45, R47,R49 R61, R63, R64

- Anatomia patologica- Laboratori analisi- Manutenzione e impianti

- Attenersi alla segnaletica di sicurezzapresente nei reparti;

- Attenersi alle misure di sicurezzaevidenziate dalle etichette;

- Attenersi alle indicazioni del Responsabiledel Servizio o suo delegato;

- Al fine di prevenire concentrazioni ambientalipericolose di aerodispersi gli interventidevono essere eseguiti con porte e finestreaperte o con altro sistema di aerazioneforzata;

- Manipolare con attenzione i contenitori alfine di evitare rotture, spandimenti ecc.;

- Le attrezzature utilizzate non devono esserefonte/causa d’innesco né generare situazionidi pericolo;

- Utilizzare sempre i DPI specifici- NON travasare o mescolare sostanze

Rumore - Centrali tecnologiche;

- Centrali di sterilizzazione;

- Sala gessi;- Cucina

- Attenersi alla segnaletica disicurezzache evidenzia le zone ove tale

rischio può sussistere;- Prima di accedere all’area provvedere alla

fermata

degli impianti rumorosi se possibile,- Nell’eventualità di dover accedere agli

ambienti e/o effettuare prove con gli impiantiin funzione:

Ridurre al minimo il personale operanteed il tempo d’esposizione;

Utilizzare i DPI specifici Attenersi alle indicazioni del Responsabile

Reparto/Servizio o suo delegato;

Attrezzature ed - Scale portatili; - E’espressamente vietato l’utilizzo di

apparecchiature in genere - Trapani, avvitatori ecc. attrezzature di proprietà dell’A.O.

- Transpallet

Mezzi adibiti al trasporto di - Carrelli elevatori;- E’ espressamente vietato l’utilizzo dei

mezzi di proprietà dell’A.O.

persone e/o cose - Furgoni;

Elettrolocuzione- Cabine elettriche;- Sottocentrali,quadri,impianti,

apparecchiature alimentate

- Gli interventi su apparecchiature, impianti,attrezzature, che espongono a rischio dielettrolocuzione, devono essere sempreeseguiti da persone esperte

elettricamente, e qualificate, con impianti e/o

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Batterie di condensatori; attrezzature fuori tensione, previaautorizzazione da parte del Responsabiledell’Ufficio Tecnico o suo delegatoutilizzando :

- I DPI specifici (guanti e pedane isolantiecc.)

- Utensili e attrezzature idonei all’uso sia perla sicurezza dell’operatore che perl’impianto o attrezzatura;

-Procedure di sicurezza e misureprecauzionali a garanzia di tutti i soggettiinteressati;

Incendio - Centrali tecnologiche;- Attenersi alla segnaletica di

sicurezza e alle

- Depositi di materiale indicazioni del Responsabile delinfiammabile; Reparto /Servizio o suo delegato;

- Impiantistica ed - Manipolare con attenzionei contenitori dielettriche; sostanze o preparati pericolosi al fine di

- Depositi di bombole di rotture, spandimenti ecc.;Gas cucina; - Non usare fiamme libere o provocare

- Guardaroba; - Non fumare;

- Anatomia patologica;- Gli utensili e le attrezzature utilizzate non

devono essere fonte/causa d’innesco négenerare situazioni di pericolo;

- Archivi; - La predisposizione dell’ambiente e/odell’area di lavoro deve prevedere ladisponibilità di dispositivi supplementari perla prevenzione incendio (estintori ecc.)idonei;

- In caso d’incendio cercare di contenerel’evento,ed avvisare immediatamente ilpersonale dell’A.O.;

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Strutture - Tutti i Reparti e Servizi A.O. Prestare attenzione al passaggio di

persone e trasporto di materiali inparticolare in presenza di superfici chepotrebbero essere umide (es. cucine), nonuniformi (es. piazzali esterni,), nonraccordate ( es. rampe) ;

Il trasporto di mezzi, materiali edattrezzature all’interno o all’esterno dellastruttura deve avvenire senza pregiudizioper gli occupanti, gli avventori, gli addetti,gli utenti e senza arrecare danno allastabilità della struttura medesima;

Attenersi alla segnaletica di sicurezza(portata, altezza, larghezza, etc.) oveprevista;

Attenersi alla segnaletica orizzontale everticale, caricare e scaricare materiali emerci nelle zone appositamenteindividuate;

- Attenersi ai sensi di marcia previsti, nonsuperare la velocità prevista

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Fac-simile modello segnalazione per gli RLS

MODULO INFORMATIVOPROBLEMA: (descrivere nel modo più chiaro, dettagliato e comprensibile)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fattori di rischio ipotizzati: (barrare una o più caselle).

Agenti biologici (virus e/o batteri)

Agenti chimici (sostanze, disinfettanti ecc.).

Apparecchiature

Dispositivi di protezione individuale

Farmaci antiblastici

Gas anestetici

Illuminazione

Infortunio

Impianti (elettrici, antincendio, ecc)

Microclima e qualità dell’aria

Mobbing

Movimentazione manuale dei carichi

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti (radiofrequenze, microonde, ultravioletti, laser).

Rumore

Stress (turni notturni e non)

VDT ( videoterminali, microscopi)

Altro

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LAVORATORI COINVOLTI: (barrare una sola casella)

Solo il sottoscritto

………….. (indicare anche solo approssimativamente il numero dei lavoratori coinvolti)

SUGGERIMENTI PER LA SOLUZIONE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome: ………………………………………………………………

Reparto/servizio di appartenenza …………………………………………….

Ospedale . ALTRO……………………….

Firma……………………………..

Firma del RLS. Ricevente……………………………………………..

il..........................................