Malattiadelbambino

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1/13 LA MALATTIA DEL BAMBINO (art. 47, 48, 49, co. 4, D.Lgs. 151/2001; art. 51, D.Lgs. 151/2001 - Min. lav., circ. 53/2000) Materiale didattico a cura di Silvio Grosso CIOFS FP Piemonte – CFP Auxilium Torino

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Guida ai permessi per malattia del bambino. didaLGO.

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LA MALATTIA DEL BAMBINO(art. 47, 48, 49, co. 4, D.Lgs. 151/2001; art. 51, D.Lgs. 151/2001 -

Min. lav., circ. 53/2000)

Materiale didattico

a cura di Silvio Grosso

CIOFS FP Piemonte – CFP Auxilium Torino

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La malattia del bambino DEFINIZIONE

Definizione

In caso di malattia del bambino il lavoratore o la lavoratrice hanno il diritto all’astensionefacoltativa dal lavoro.

Per malattia del bambino deve intendersi non soltanto lo stato patologico nella fase acuta ma anche l’intero periodo di recupero delle normali condizioni biopsichiche del bambino per consentirne il completo ristabilimento. Non può essere considerata malattia del bambino la sua necessità di soggiorno, marino o montano, deciso dalla madre a meno che non trovi giustificazione nella generica necessità di cure elioterapiche.

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La malattia del bambino PERIODO

Periodo (Min. lav., interpello 33/2008):

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a 3 anni di età (compreso il giorno del compimento del terzo anno) senza limiti temporali. Nel caso di figli con età compresa tra i 3 e gli 8 anni (compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età), l’astensione è possibile nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore; il diritto è riconosciuto a decorrere dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino al giorno del compimento dell’ottavo anno di età. Il limite dei 5 giorni non può essere superato neppure nel caso in cui uno dei genitori rinunci ai propri giorni. Il diritto di astenersi per le malattie del bambino spetta anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

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La malattia del bambino ADOZIONE e AFFIDAMENTO

Adozione e affidamento

ADOZIONE e AFFIDAMENTO (art. 50, D.Lgs. 151/2001): i genitori adottivi o affidatari, alternativamente, possono usufruire dei periodi di assenza in caso di malattia dei bambini da loro adottati o affidati in modo seguente: - bambini fino a 6 anni di età, l’assenza dal lavoro è prevista senza limiti temporali; - bambini oltre i 6 anni di età e fino all’ottavo anno di età, l’assenza dal lavoro è prevista nei limiti di 5 giorni all’anno; - nel caso in cui il bambino, al suo ingresso nella famiglia, abbia un’età compresa tra i 6 e i 12 anni di età, l’assenza è prevista nei limiti di 5 giorni l’anno per i primi tre anni dall’ingresso.

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La malattia del bambino ASSENZA

Assenza alternativa

L’astensione alternativa prevista dalla norma comporta che i genitori non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente nello stesso periodo di malattia.

EsempioSi ipotizzi la richiesta di assenza per malattia di un figlio nato il 20 luglio 2007 - fino al 20 luglio 2010 compreso ciascun genitore si può assentare alternativamente per tutta la durata della malattia del bambino (malattia coperta da certificato medico); - dal 21 luglio 2010 al 20 luglio 2015 compreso (giorno del compimento dell’8° anno di età del figlio) ciascun genitore si potrà assentare per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno.

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La malattia del bambino DOCUMENTI

Documentazione

DOCUMENTAZIONE (art. 47, co. 4, D.Lgs. 151/2001; art. 51, D.Lgs. 151/2001 - Min. lav., circ. 53/2000): la malattia del bambino va dichiarata dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.

La lavoratrice e il lavoratore sono tenuti ad autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 al proprio datore di lavoro che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per il medesimo motivo.

La documentazione deve essere presentata solo al datore di lavoro (è esclusa la consegna all’ente previdenziale) nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva ovvero, in assenza, in base al principio di diligenza.

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La malattia del bambino SANZIONE

Sanzione

Sanzione (art. 52, D.Lgs. 151/2001): il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

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La malattia del bambino ACCERTAMENTI

Accertamenti sanitari

ACCERTAMENTI SANITARI (Min. lav., circ. 79/1976; Min. lav., circ. 14/2000; art. 47, co. 5, D.Lgs. 151/2001): ai congedi per malattia del bambino non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore poiché il potere di controllo è consentito soltanto nei confronti della lavoratrice e non anche nei confronti dei bambini malati.

Pertanto, il genitore che si assenta non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.

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La malattia del bambino RETRIBUZIONE

Retribuzione

RETRIBUZIONE (Min. lav., circ. 53/2000; INPS, circ. 15/2001): durante i periodi di congedo per malattia del bambino il genitore non ha diritto ad alcuna retribuzione né a carico del datore di lavoro né a carico dell’INPS, anche se la sua assenza dal lavoro viene considerata giustificata.

Alcuni, ma pochi, contratti di lavoro (CCNL) prevedono il pagamento di una parte dei giorni di assenza per malattia del bambino in qualità di permessi retribuiti (per esempio il contratto della formazione professionale prevede il pagamento in qualità di permesso retribuito di 30 giorni di assenza per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni)

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La malattia del bambino CUMULABILITA’

Cumulabilità

CUMULABILITÀ (Min. lav., circ. 59/1996; INPS, circ. 80/1995, 211/1996 e 8/2003; Min. lav., interpello 3004/2006): in merito alla cumulabilità fra i permessi orari e mensili di cui alla L.104/1992 e le assenze dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni si riportano i 2 seguenti casi:- in presenza di più figli, tra i quali uno sia portatore di handicap ed uno di età inferiore a 3 anni, non portatore di handicap, la malattia comune di quest’ultimo potrà comportare, a scelta tra la madre e il padre, la possibilità di beneficiare dell’astensione non retribuita per malattia del bambino da parte del genitore che fruisce dei permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce;- se anche il figlio con handicap è di età inferiore a 3 anni ed affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia dei riposi orari (ex L. 104/1992) sia dell’assenza non retribuita per le restanti ore di lavoro, la malattia dell’altro figlio non portatore di handicap (minore di 3 anni) consente la scelta, da parte del genitore che non assiste l’handicappato, di una parallela astensione (non retribuita) dal lavoro, per la malattia di tale figlio

In caso in cui il genitore si trovi ad usufruire del congedo parentale, è possibile sospendere la fruizione di detto congedo, su domanda dell’interessato, in caso di insorgenza della malattia del bambino mutando così il titolo dell’assenza dal lavoro.

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La malattia del bambino TFR

Anticipazione del TFR

ANTICIPAZIONE del TFR (artt. 3, 5 e 6, L. 53/2000; Min. lav., circ. 85/2000): oltre ai casi già previsti dall’art. 2120, co. 8, c.c. il trattamento di fine rapporto può essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per malattia del bambino.

Rimangono ferme le condizioni di accesso al beneficio quali la maturazione di almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il contenimento dell’anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data delle richiesta nonché entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.

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La malattia del bambino CONTRIBUZIONE

Contribuzione figurativa

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (art. 49, D.Lgs. 151/2001; Min. lav., circ. 53/2000; INPS, circ. 15/2001): l’assenza dal lavoro per la malattia del bambino fino al 3° anno di vita dà diritto ad una contribuzione figurativa piena.Dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore ha invece diritto ad una copertura contributiva ridotta attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200% del valore massimo dell’assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto (art. 13, L. 1338/1962), ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200% dell’assegno sociale in pagamento nell’anno interessato. Per l’anno 2009 l’importo dell’assegno sociale è di euro 5.317,65, mentre il valore settimanale da attribuire è pari a euro 204,53 (importo assegno sociale x 2 : 52).

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La malattia del bambino Fonti

Diapositive a scopo puramente didattico a cura di Silvio GROSSO completamente tratte da:

SISTEMA FRIZZERA

GUIDA PRATICA PAGHE E CONTRIBUTIa cura di ENZO DE FUSCO

a cura della redazione di GUIDA AL LAVORO – IL SOLE 24 ORE

EDIZIONE 2009

EDITORE IL SOLE 24 ORE

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