Maiani commento art 23 bozza decreto conciliazione job act
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Le misure a sostegno
dell’inserimento lavorativo e
al mantenimento del posto
di lavoro per le donne
vittime di violenza
Prof. ssa Cdl Barbara Maiani
Relazione al convegno «LA VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI GIURIDICI, CRIMINOLOGICI, PSICOLOGICI E SOCIALI» – Modena, 27 marzo 2015
Congedo per donne vittime
di violenza di genere
Lavoratrici dipendenti o collaboratrici a progetto impiegate presso datori di lavoro pubblici o privati imprenditori
•Inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio
Astensione del lavoro per un periodo massimo di 3 mesi (congedo) per lavoratrici dipendenti
•Congedo su base oraria o giornaliera
•Periodo di fruizione pari a 3 anni
Sospensione del rapporto contrattuale per una durata non superiore a 3 mesi per le collaboratrici a progetto
Segue
Preavviso – salvo casi di oggettiva impossibilità –di 7 giorni per la fruizione del congedo
• indicazione dell’inizio e fine del periodo di congedo
• produzione di idonea certificazione
Durante il congedo è dovuta l’intera
retribuzione
Segue
Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (anche ai
fini della maturazione delle ferie, TFR, tredicesima)
La fruizione su base oraria è demandata ad accordi collettivi nazionali
• In mancanza è possibile per una durata massima pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo
Part time
La lavoratrice dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale
Il part time è reversibile in full time a richiesta della lavoratrice
Grazie per l’attenzione