Maiani commento art 23 bozza decreto conciliazione job act

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Le misure a sostegno

dell’inserimento lavorativo e

al mantenimento del posto

di lavoro per le donne

vittime di violenza

Prof. ssa Cdl Barbara Maiani

Relazione al convegno «LA VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI GIURIDICI, CRIMINOLOGICI, PSICOLOGICI E SOCIALI» – Modena, 27 marzo 2015

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Congedo per donne vittime

di violenza di genere

Lavoratrici dipendenti o collaboratrici a progetto impiegate presso datori di lavoro pubblici o privati imprenditori

•Inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio

Astensione del lavoro per un periodo massimo di 3 mesi (congedo) per lavoratrici dipendenti

•Congedo su base oraria o giornaliera

•Periodo di fruizione pari a 3 anni

Sospensione del rapporto contrattuale per una durata non superiore a 3 mesi per le collaboratrici a progetto

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Segue

Preavviso – salvo casi di oggettiva impossibilità –di 7 giorni per la fruizione del congedo

• indicazione dell’inizio e fine del periodo di congedo

• produzione di idonea certificazione

Durante il congedo è dovuta l’intera

retribuzione

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Segue

Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (anche ai

fini della maturazione delle ferie, TFR, tredicesima)

La fruizione su base oraria è demandata ad accordi collettivi nazionali

• In mancanza è possibile per una durata massima pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo

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Part time

La lavoratrice dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di

lavoro a tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale

Il part time è reversibile in full time a richiesta della lavoratrice

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Grazie per l’attenzione