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L’OPERATIVITÀ DEL TRUST ATTRAVERSO Brescia, 24 Febbraio 2014 ATTRAVERSO L’ESPERIENZA CONCRETA

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L’OPERATIVITÀ DEL TRUST ATTRAVERSO

Brescia, 24 Febbraio 2014

ATTRAVERSO L’ESPERIENZA CONCRETA

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1. Il trust: principali nozioni

2. Il contesto

3. L’esperienza concreta

INDICE

3. L’esperienza concreta

4. Bibliografia

5. Allegato: Il Trustee

Trust:Trust:principali principali

nozioninozioni

� L’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1 Luglio 1985 sancisce

per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

� Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

IL TRUST: DEFINIZIONE

� Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

– I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

– I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;

– Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

� Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (DISPONENTE) trasferisce laproprietà di determinati beni ad un terzo (TRUSTEE) affinché quest’ultimo liamministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell’interesse di uno opiù BENEFICIARI o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto lasupervisione di un GUARDIANO.

� I soggetti del trust sono:

− Disponente

− Trustee

IL TRUST: NOZIONE E SOGGETTI

− Trustee

− Beneficiario

− Guardiano

� Il trust interno è il trust istituito in Italia mediante atto pubblico da disponenticittadini residenti in Italia, su beni collocati entro i confini nazionali, a favore disoggetti beneficiari residenti, nei quali il trustee sia pure residente in Italia e svolgala gestione e amministrazione del fondo in Italia. L’unico elemento di estraneità èla legge regolatrice, scelta dal disponente come prevede l’art. 6 della citataConvenzione.

� Le modalità di istituzione di un trust in Italia sono due:

� atto tra vivi;

� testamento.

� La prassi dei trust interni prevede due atti:

� l’Atto istitutivo che disciplina il rapporto tra i diversi soggetti del trust

stabilendo le regole e le modalità di funzionamento dello stesso;

ISTITUZIONE DEL TRUST E LEGITTIMAZIONE

stabilendo le regole e le modalità di funzionamento dello stesso;

� l’Atto dispositivo che disciplina il trasferimento del patrimonio (anche un solo

bene) dalla sfera giuridica del soggetto disponente al fondo in trust (segregato

e vincolato).

� In Italia il trust trova legittimazione giuridica a seguito dell’adesione del nostro

Paese alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1

gennaio 1992.

� Chi può istituire il trust: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.

� Oggetto del trust: tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di

un soggetto.

A titolo esemplificativo, possiamo citare: somme di denaro, strumenti finanziari

(azioni quotate in Italia o all’Estero, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), titoli di

credito, partecipazioni in società non quotate, preziosi ed opere d’arte, immobili.

CARATTERISTICHE GENERALI

credito, partecipazioni in società non quotate, preziosi ed opere d’arte, immobili.

� Durata: Il termine può essere indicato in un numero di anni ovvero essere riferito al

verificarsi di un certo evento (ad esempio: "il compimento del venticinquesimo

anno da parte del più giovane dei miei nipoti"; "due anni dopo la quotazione in

Borsa della società X").

� L'effetto più importante che il Trust produce è rappresentato dalla cosiddettasegregazione patrimoniale.

� Questo significa che i beni posti in Trust, da chiamarsi a tutti gli effetti beni inTrust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui checompongono il patrimonio del disponente, del Trustee e dei beneficiari.

LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

� La conseguenza più importante di un simile "stato di fatto" e che qualunque

vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i

beni in Trust.

� La segregazione fa sì che i beni in Trust non possano essere aggrediti dai creditori

personali del Trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale

fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in

Trust.

� Il trust rappresenta uno strumento assai utile per la famiglia al fine di:

− prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare;

− realizzare una pianificazione successoria.

� Attraverso il trust sono, altresì, perseguibili dalla famiglia finalità non facilmenterealizzabili con gli strumenti giuridici tradizionali, quali ad esempio:

FINALITA’

− la tutela di coppie di fatto o di figli non riconosciuti;

− la tutela di soggetti deboli.

ContestoContesto

� Le istituzioni locali risentono sempre più marcatamente dei tagli infertiall’assistenza pubblica.

� Esistono antinomie fra le diverse Regioni a cui sono ancora affidate le delegheper la sanità pubblica.

Il fenomeno della disabilità interessa un numero significativo di famiglie italiane.

ALCUNI DATI

� Il fenomeno della disabilità interessa un numero significativo di famiglie italiane.

� In molti casi, si tratta di disabilità intellettiva o relazionale, ossia difficoltà ad

autorelazionarsi. L’attuale quadro socio-economico potrebbe comportare sempre

maggiori rischi di esclusione.

� Come si possono apportare risorse aggiuntive a quelle pubbliche per migliorare ladiffusione e la qualità dei servizi a favore di persone disabili ?

� La domanda è accompagnata dalla necessità di fondamentale importanza di

distinguere con precisione tra

� Livello essenziale di servizio garantito per tutti i cittadini;

LA DOMANDA PRELIMINARE

� Livello essenziale di servizio garantito per tutti i cittadini;

� Integrazioni che aumentino il livello qualitativo del servizio.

LIVELLO ESSENZIALE DI SERVIZIO

FINANZIAMENTO PUBBLICO

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

FORMA DI FINANZIAMENTO

SERVIZI INTEGRATIVI CHE AUMENTANO

IL LIVELLO QUALITATIVO

RENDITE DA PATRIMONIOASSICURAZIONI PRIVATE

CONTRIBUTI SOLIDARISTICI

� Per il disabile il sostegno familiare è da sempre la più immediata delle soluzione ai

bisogni assistenziali e ai problemi dell’integrazione sociale.

� La maggiore preoccupazione per i genitori di persone disabili riguarda il “dopo”,

− il momento in cui essi diventano anziani e non possono più assistere un figlioche non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita

LE FAMIGLIE

che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vitaquotidiana;

− il momento in cui essi non ci saranno più e il figlio disabile dovrà trovare chilo assiste.

� Emerge con forza l’esigenza di introdurre nuove forme giuridiche di protezione

finalizzate ad assicurare a ciascuno il proprio progetto personalizzato di vita.

� L’on. Ileana Argentin ha presentato la MOZIONE N. 1-00243 che – in estremasintesi – propone di introdurre nel nostro ordinamento l’istituzione di fondi intrust a favore di persone disabili.

SVILUPPI RECENTI

� “ Occorre disciplinare questa materia offrendo alle famiglie la garanzia di strutture

blindate, rivolte esclusivamente a garantire tutta l’assistenza necessaria e la

migliore qualità della vita possibile ai disabili, con un avigile tutela sui patrimoni

familiari che si intende destinare a tale scopo e con la previsione di regimi fiscali

agevolati su questi particolare fondi in trust ” (affermazione dell’on. Argentin).

Nel contesto finanziario e giuridico attuale diventa un’esigenza prioritaria individuare nuovi soggetti qualificati ed

Famiglia

Trust

UNA POSSIBILE STRUTTURA

soggetti qualificati ed incaricati della gestione di patrimoni destinati all’ottimizzazione della qualità della vita della persona disabile.

Fondazione

Soggetto debole

EsperienzaEsperienzaEsperienzaEsperienzaEsperienzaEsperienzaEsperienzaEsperienzaconcretaconcretaconcretaconcretaconcretaconcretaconcretaconcreta

Famiglia

Trust

� Atto istitutivo di trust

� Atto dispositivo

� Definizione e attuazione del “Progetto di Vita”

MODELLO

Fondazione

Ente Gestore

� Definizione e attuazione del “Progetto di Vita”

� Gestione del “Progetto di Vita” personalizzato

� Servizi diurni e residenziali

� La Famiglia (o un membro di essa), assumendo il ruolo di Disponente, conferisce

mandato ad un professionista ovvero al nominando trustee per la strutturazione

del trust.

� Il trust in favore di soggetti deboli è un atto programmatico nel quale i genitorie/o altro familiare indicano le finalità del trust, i soggetti coinvolti e i rispettiviruoli e le modalità di gestione del patrimonio.

RAPPORTO FAMIGLIA - TRUST

ruoli e le modalità di gestione del patrimonio.

� La costituzione del trust prevede due atti:

� l’Atto istitutivo che disciplina il rapporto tra i diversi soggetti del trust

stabilendo le regole e le modalità di funzionamento dello stesso;

� l’Atto dispositivo che disciplina il trasferimento del patrimonio (anche un

solo bene) dalla sfera giuridica del soggetto disponente al fondo in trust

(segregato e vincolato).

� La nuova struttura si caratterizza per l’estrema flessibilità di impiego.

� E’ possibile mettere a disposizione della famiglia interessata soluzioni diversein funzione delle specifiche esigenze:

� Un solo trust con un solo fondo indistinto;

RAPPORTO FAMIGLIA - TRUST

� Un solo trust con distinti sottofondi;

� Più trust ciascuno con proprio fondo.

� La Famiglia può scegliere liberamente:

� i ruoli, le funzioni e i limiti di ciascun soggetto del rapporto di trust;

� i beni da conferire nel fondo in trust, anche in tempi diversi, e da destinare al

Progetto di Vita individuato per il familiare soggetto disabile;

RAPPORTO FAMIGLIA - TRUST

� se destinare alla data di morte del soggetto disabile il residuo del bene

trasferito nel fondo in trust alla Fondazione (e pertanto alla solidarietà sociale)

ovvero ricondurlo nell’ambito della famiglia di origine indicando altri beneficiari

di capitale.

� Il Trust, per il tramite del trustee, sottoscrive un’apposita convenzione con la

Fondazione in cui la stessa Fondazione

� si impegna a garantire vicinanza e sostegno al nucleo familiare per tutta la

durata del rapporto al fine di assistere la famiglia e la persona con disabilità

nell’accesso e nella fruizione dei servizi pubblici e/o privati del territorio;

RAPPORTO TRUST - FONDAZIONE

� si impegna – nel rispetto delle direttive impartite dalla Famiglia e sancite

nell’Atto Istitutivo di Trust – ad individuare e decodificare i bisogni di vita

della persona con disabilità, delineando un Progetto di Vita personalizzato

per ciascun soggetto diversamente abile indicato come beneficiario del

trust;

� si impegna a presentare il Progetto di Vita al tutore/curatore/amministratore di

sostegno con la finalità di ottenere l’autorizzazione del Giudice Tutelare alla

sottoscrizione del Progetto di Vita e alla realizzazione dello stesso;

� si obbliga, in concorso con il tutore/curatore/amministratore di sostegno

nominato a rappresentare la persona con disabilità nel rapporto con i servizi

socio-sanitari locali al fine di garantire l’attuazione del Progetto di Vita;

RAPPORTO TRUST - FONDAZIONE

socio-sanitari locali al fine di garantire l’attuazione del Progetto di Vita;

� si impegna in accordo con il tutore/curatore/amministratore di sostegno a

svolgere un ‘attività di monitoraggio, controllo, indirizzo e vigilanza della corretta

attuazione del Progetto di Vita.

� La Fondazione, in ottemperanza alla convenzione sottoscritta con il Trust e nel

rispetto delle indicazioni della Famiglia, sottoscrive un’apposita convenzione con

l’Ente Gestore prescelto in cui sarà affidata allo stesso Ente Gestore la gestione

della realizzazione concreta del Progetto di Vita attraverso servizi diurni ovvero, in

caso di necessità, anche di tipo residenziale.

� La Convenzione potrà disciplinare anche l’eventuale attivazione del percorso per il

RAPPORTO FONDAZIONE - ENTE GESTORE

� La Convenzione potrà disciplinare anche l’eventuale attivazione del percorso per il

distanziamento dal nucleo familiare ovvero la sperimentazione di esperienze di

autonomia personale.

� Strumento adeguato in quanto plasmabile in funzione delle diverse realtàpersonali e familiari, garantendo, anche il “durante noi” (non solo il “dopo di

noi”);

� Vincolo impresso su determinati beni affinché le utilità, da essi traibili, sianodestinate nell’esclusivo interesse della persona disabile secondo il

programma e le indicazioni fissate dal disponente nell’atto istitutivo;

ASPETTI POSITIVI

programma e le indicazioni fissate dal disponente nell’atto istitutivo;

� Tutela dell’intera famiglia, includendo i genitori disponenti e gli altri eventuali

figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel

suo complesso;

� Impiego di operatori ad elevata specializzazione, capaci di assistere i soggetti

privi di autonomia, salvaguardando le specifiche esigenze personali.

BibliografiaBibliografia

Il volume nasce

dall’intensa attività di

studio portata avanti

dall’omonimo Gruppo di

lavoro istituito presso

l’Associazione Il Trust in

TRUST E DOPO DI NOI

l’Associazione Il Trust in

Italia e traduce, in circa

300 pagine, gli anni di

lavoro ed applicazione sul

campo del trust accanto

ai genitori.

Allegato:Allegato:Il TrusteeIl Trustee

� L’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1 Luglio 1985 introduce la definizione ditrustee nell’ambito della nozione di trust:

Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto,di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni deltrust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

IL TRUSTEE - NOZIONE

� L’ufficio di trustee in Italia non costituisce ad oggi attività riservata. Ne consegueche l’ufficio di trustee può essere ricoperto da qualsiasi soggetto, persona fisica ogiuridica.

� Sul piano giuridico, il Trustee è colui il quale acquista la titolarità dei beni istituiti intrust, ma in ragione dell’effetto segregativo del trust, detti beni non entrano nelsuo patrimonio personale e non possono essere aggrediti dai suoi creditoripersonali;

� Il patrimonio in trust dovrà essere gestito ed amministrato dal trustee nel rispettodelle finalità del trust e in ottemperanza alle previsioni volute dalla Famiglia eformalizzate nell’atto istitutivo di trust;

IL TRUSTEE - FUNZIONE

formalizzate nell’atto istitutivo di trust;

� Nell’esercizio delle sue funzioni, pur non necessitando delle autorizzazioni previsteper il tutore ed il curatore, ha delle responsabilità nascenti dalla realizzazione delloscopo del trust e dalla legge scelta dal disponente.

� L’esperienza italiana dimostra come il trustee sia prevalentemente rappresentato

da professionisti o da società di emanazione bancaria.

� La scelta del trustee di emanazione bancaria garantisce al cliente:

− certezza di solidità economica del trustee in virtù dell’appartenenza ad un

gruppo bancario;

− un forte controllo in capo al trustee essendo la società soggetta, nell’ambito

FORMA SOCIETARIA

− un forte controllo in capo al trustee essendo la società soggetta, nell’ambito

del gruppo bancario, alla vigilanza di Banca d’Italia;

− elevato livello di riservatezza.

� Il cliente interessato al conferimento dell’incarico ad un trustee deve verificare invia preliminare e preventiva che:

1. Il trustee sia in grado di gestire qualsiasi tipo di bene trasferito nel fondo intrust, valutando le eventuali policies adottate dal trustee interpellato.

Ricordiamo che possono essere oggetto del trust tutti i beni facenti parte del

patrimonio familiare e aziendale di un soggetto.

VERIFICA SUL TRUSTEE

patrimonio familiare e aziendale di un soggetto.

2. L’assetto organizzativo del trustee sia idoneo ed adeguato.

PROCEDURE INFORMATICHE

Il trustee deve adottare

applicativi per la

gestione degli

adempimenti

amministrativi e

contabili dei trust.

PROCESSI AZIENDALI

Il trustee deve mappare

e normare i processi

aziendali (sia interni che

in outsourcing) in modo

rigoroso al fine di

applicare un efficace

sistema dei controlli.

ORGANICO

Il trustee deve avere un

personale interno

altamente qualificato

sia di estrazione

bancaria che di origine

professionale.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

contabili dei trust. sistema dei controlli.

PRESIDIO DEL RISCHIO OPERATIVO

POLIZZA ASSICURATIVAIl trustee deve avere una polizza assicurativa RC Professionale al fine di garantire

ciascun trust in portafoglio.

Francesco RossiPresidente

E-mail: [email protected]

Giovanni Marafante Amministratore Delegato

CONTATTI

Amministratore Delegato

E-mail: [email protected]

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