LINTERPELLO 1 Corso di Diritto Tributario Prof. C. Buccico.

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L’INTERPELLOL’INTERPELLO

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Corso di Diritto TributarioCorso di Diritto TributarioProf. C. BuccicoProf. C. Buccico

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E’ una istanza rivolta all’Amministrazione Finanziaria per conoscere la corretta interpretazione di una norma e la

relativa applicazione ad un caso concreto.

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INTERPELLOINTERPELLO

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In base alla normativa vigente esistono le seguenti forme di interpello:

1.1. Interpello “ordinario”Interpello “ordinario” di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212 (nota come “Statuto

del contribuente”)

2.2. Interpello “speciale”Interpello “speciale” (antielusivo) di cui all’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

3.3. Interpello “speciale”Interpello “speciale” (disapplicativo) di cui al comma 8 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73

4.4. Interpello CFC Interpello CFC di cui all’art.167 e 168 del TUIR

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DIRITTO DI INTERPELLODIRITTO DI INTERPELLO

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Interpello Interpello “ordinario” “ordinario” di di cui all’articolo 11 della cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, legge 27 luglio 2000,

n.212 n.212 (“Statuto del (“Statuto del

contribuente”)contribuente”)

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LE FONTILE FONTI INTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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Norma introduttivaNorma introduttiva -» Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei contribuenti”)

Regolamento attuativoRegolamento attuativo -» Decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, emanato in attuazione dell’art. 11, c.5, L. n.212/2000

Prassi amministrativaPrassi amministrativa -» Circolare del Ministero delle finanze 18 maggio 2000, n. 99/E; Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2001, n. 50/E; Circolare n. 7/E del 3 Marzo 2009.

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LE FONTILE FONTI INTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “(cd. “Statuto dei contribuentiStatuto dei contribuenti”)”)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all‘Amministrazione Finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria

… segue

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… segue art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta

e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, é nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

LE FONTILE FONTI INTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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… segue art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

segue

LE FONTILE FONTI INTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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… segue art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

LE FONTILE FONTI INTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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AMBITO SOGGETTIVOAMBITO SOGGETTIVOINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO

1. Tutti i contribuenti che vantano un interesse personale, concreto ed esistente (non è necessaria l’assistenza di professionisti)

2. I soggetti tenuti per legge ad adempimenti tributari per conto di altri.

CHI NON PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO

1. I soggetti che non hanno un interesse immediato e personale;

2.Le associazioni di categoria o enti rappresentativi di interessi diffusi (quali ad esempio gli ordini professionali).

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PRESUPPOSTO PER LA PRESENTAZIONE PRESUPPOSTO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZADELL’ISTANZAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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Obiettiva condizione di incertezza di una norma primaria o secondaria

1. Mancanza d’interpretazione da parte dell’A.F. (non ha fornito soluzione interpretative a casi analoghi a quello prospettato mediante circolari, risoluzioni, istruzioni o note pubblicate nella banca dati “Documentazione tributaria” disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it)

2. Previsioni normative equivoche Non può essere presentata istanza per i casi per i quali è

previsto il ricorso all’ interpello “speciale” di cui alla L. n. 413/91 (d.m. n 209 del 26/04/2001, art.1, co 1)

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QUANDO PRESENTARE L’ISTANZAQUANDO PRESENTARE L’ISTANZAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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L’istanza può essere presentata solo prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari

La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria

Se l’istanza non è preventiva

1. L’Agenzia può fornire la risposta

2. Non si producono però gli effetti tipici dell’interpello (quali il vincolo per gli uffici ad emettere atti di accertamento conformi alla soluzione interpretativa fornita)

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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZAPRESENTAZIONE DELL’ISTANZAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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Modalità (Art. 1, c. 4)

1. Consegna a mano, ovvero

2. spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.)

3. La forma è libera

Da indirizzare (Art. 2, c. 2)

1. alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente -» Tutti i contribuenti

2. alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

-» solo le amministrazioni centrali

dello Stato gli enti pubblici a rilevanza

nazionale soggetti con ricavi > a 500 mld

di lire

D.M. 26 aprile 2001 n. 209 Emanato in attuazione della L.212/00

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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZAPRESENTAZIONE DELL’ISTANZAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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La trattazione delle istanze di interpello è ripartita in ragione della competenza a gestire il tributo. Tra le competenze dell’ Agenzia delle Entrate vi sono:

Le imposte sui redditi; L’imposta sul valore aggiunto; L’imposta di registro; L’imposta sulle successioni e donazioni; L’imposta di bollo; Le tasse sulle concessioni governative; L’imposta sugli intrattenimenti; L’IRAP (la competenza a gestire l’interpello spetta all’amministrazione

che esercita sulla stessa imposta i poteri di accertamento, e quindi all’Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia)

Altri tributi minori

Oggetto

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CONTENUTO DELL’ISTANZACONTENUTO DELL’ISTANZAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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1. Dati identificativi dell’istante2. Circostanziata e specifica descrizione del caso

concreto e personale con l’indicazione della soluzione proposta

3. Indicazione del domicilio al quale far pervenire la risposta (anche fax o e-mail)

4. Sottoscrizione da parte dell’istante o da chi ne ha la rappresentanza -» violazione sanabile in caso di richiesta dell’ufficio entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza

Art. 3 D.M. n. 209/2001 “l’istanza deve contenere a pena di inammissibilità”

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CONTENUTO DELL’ISTANZACONTENUTO DELL’ISTANZAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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5. Allegazione della documentazione non in possesso dell’ufficio

Art. 4, c. 4, D.M. n. 209/2001

-» l’ufficio può chiedere, una sola volta, l’integrazione della documentazione. La richiesta interrompe i termini per la risposta, che ripartono dalla data di ricezione da parte dell’ufficio dell’integrazione che deve essere fornita con le stesse modalità per l’inoltro dell’istanza

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RISPOSTA DELL’AGENZIARISPOSTA DELL’AGENZIAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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L’Agenzia deve fornire una risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento della istanza

In caso di mancata risposta nel termine si forma il silenzio – assenso (vedi differenze con interpello disapplicativo art.37-bis comma 8)

La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha il potere di sostituirsi alla D.R.E. competente per fornire la risposta ai quesiti inviati all’organo periferico

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RISPOSTA DELL’AGENZIARISPOSTA DELL’AGENZIAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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In caso di un elevato numero di istanze presentate da più soggetti relativi alla stessa questione o questioni analoghe l’A.F. può fornire una risposta collettiva attraverso una circolare o risoluzione da pubblicare su “Documentazione tributaria” e comunicando agli interessati gli estremi del provvedimento

Art. 4, c. 5, D.M. n. 209/2001

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CALCOLO DEI GIORNI UTILI PER LA CALCOLO DEI GIORNI UTILI PER LA RISPOSTARISPOSTAINTERPELLO ORDINARIOINTERPELLO ORDINARIO

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1.In caso di consegna diretta -» dalla data del protocollo dell’ufficio;

2.In caso di raccomandata con A.R. -» dalla data dell’A.R.

3.In caso di richiesta di regolarizzazione della sottoscrizione dell’istanza

-» dalla data dell’avvenuta sottoscrizione

…segue

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CALCOLO DEI GIORNI UTILI PER LA CALCOLO DEI GIORNI UTILI PER LA RISPOSTARISPOSTAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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4. In caso di richiesta di integrazione della documentazione

-» riparte dalla data di ricezione della documentazione integrativa

5. Nel caso di presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente

-» dalla data di ricezione da parte dell’ufficio competente

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EFFETTI DELLA RISPOSTAEFFETTI DELLA RISPOSTAINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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Il contribuente può non uniformarsi alla risposta dell’A.F.

La risposta vincola l’operato degli uffici, che non potranno emettere atti di accertamento in contrasto con la soluzione interpretativa fornita (vedi anche art. 11, comma 2, L. n. 212/2000)

La risposta è efficace esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso prospettato nell’istanza (ciò comporta che la risposta resa dall’Agenzia non produce gli stessi effetti vincolanti in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall’interpellante) - circolare 7/E del 3 Marzo 2009 -

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EFFETTI PRODOTTI DAL SILENZIO – ASSENSOEFFETTI PRODOTTI DAL SILENZIO – ASSENSOINTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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Il silenzio assenso si forma trascorsi inutilmente 120 gg dalla presentazione dell’istanza;

Si intende che l’A.F. concordi con la soluzione prospettata dall’istante;

Eventuali atti di accertamento (a contenuto impositivo o sanzionatorio) emessi in contrasto con la soluzione prospettata dal contribuente sono nulli

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SUCCESSIVA RETTIFICA DELL’ A.F. ALLA RISPOSTA SUCCESSIVA RETTIFICA DELL’ A.F. ALLA RISPOSTA FORNITA SULL’INTERPELLOFORNITA SULL’INTERPELLO INTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ORDINARIO

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SE IL CONTRIBUENTE SI E’ GIA’ ADEGUATO ALLA PRIMA RISPOSTA

- non gli si può contestare alcunché;

- eventuali atti dell’A.F. sono nulli

SE IL CONTRIBUENTE NON SI E’ GIA’ ADEGUATO ALLA PRIMA RISPOSTA

- sono dovute solo le imposte e gli interessi, scaturenti dal mancato adeguamento alla nuova risposta

- non sono dovute le sanzioni (Stesso criterio si applica nel

caso in cui la prima risposta sia stata fornita in assenza di esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento e della soluzione prospettata)

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Interpello “speciale”Interpello “speciale”(Antielusivo)(Antielusivo)

(art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)(art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

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LE FONTILE FONTIINTERPELLO SPECIALEINTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 21 L. n. 413/1991

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Norma introduttiva -» Norma introduttiva -» Articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Regolamenti attuativiRegolamenti attuativi -» -» Decreti del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 194 e 195

Prassi amministrativaPrassi amministrativa -» -» Circolari del Ministero delle finanze 28 maggio 1998, n. 135/E; 18 maggio 2000, n. 99/E; Circ 5/E del 24/02/2009; Circ. 7/E del3/03/2009.

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INTERPELLO SPECIALE INTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 21 L. n. 413/1991

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1. E` istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (soppresso), cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, c. 2 (già art.74, c.2) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

…omissis …segue

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INTERPELLO SPECIALE INTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 (2)Art. 21 L. n. 413/1991 (2)

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9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso (dal 29/11/2008).

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio assenso (abrogato).

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

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Aspetti sostanzialiAspetti sostanzialiINTERPELLO SPECIALEINTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 21 L. n. 413/1991

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può essere utilizzato per conoscere il preventivo parere dell’A.F. sulla correttezza fiscale degli adempimenti contabili conseguenti a determinate operazioni, potenzialmente elusive, già poste in essere o da compiere (anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all’applicazione di determinate disposizioni) ;

l’interpello può essere esercitato solo se il contribuente non ha ancora posto in essere il comportamento sul quale intende avere chiarimenti (ris. 140/E del 2001);

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Aspetti sostanzialiAspetti sostanzialiINTERPELLO SPECIALEINTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 21 L. n. 413/1991

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l’interpello può riguardare esclusivamente l’applicazione a casi concreti rappresentati delle disposizioni contenute nelle seguenti norme:

a) articoli 37, comma 3, e 37-bis del DPR n. 600/73;b) articoli 108, comma 2, (già art. 74, c.2);

che sostanzialmente riguardano:a) interposizione fittizia; operazioni elusive;b) spese di pubblicità o rappresentanza;

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Aspetti sostanzialiAspetti sostanzialiINTERPELLO SPECIALEINTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 21 L. n. 413/1991

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Articolo 37, comma 3, DPR n. 600/73

3. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

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Interposizione fittiziaCioè tale disposizione consente

all’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore.

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Operazioni elusive

L’articolo 37-bis del D.P.R. 600/73, concerne l’inopponibilità all’Amministrazione Finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti dell’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, qualora siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

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Operazioni elusive a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e

distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;

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Spese di pubblicità o rappresentanzaArticolo 108 TUIRTale Interpello riguarda la qualificazione di

determinate spese sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

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Aspetti proceduraliAspetti procedurali INTERPELLO SPECIALEINTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 1, c. 1,2, D.M. n. 195/1997Art. 1, c. 1,2, D.M. n. 195/1997

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L’istanza di parere deve essere inoltrata alla Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate.A pena di inammissibilità (da comunicare all’istante), l’istanza deve contenere:

1. I Dati identificativi del contribuente o del legale rappresentante e delle altre parti interessate;

2. Esposizione dettagliata del caso concreto e indicazione della soluzione interpretativa prospettata;

3. Indicazione del domicilio fiscale al quale far pervenire la risposta;

4. Sottoscrizione da parte dell’istante o da chi ne ha la rappresentanza;

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… segue: Art. 1, c. 3, D.M. n. 195/1997

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“Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata”. Il difetto di idonea di documentazione e la mancanza della soluzione interpretativa prospettata, non comporta l’inammissibilità dell’istanza e la Direzione può procedere a richiedere al contribuente la documentazione necessaria all’esame della fattispecie.

-» L’ufficio può chiedere l’integrazione della documentazione;

-» Le richieste istruttorie interrompono il termine, mentre quelle indirizzate a soggetti diversi dall’interpellante sospendono il termine per un periodo non superiore a 30 gg.

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Silenzio-assenso

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Con l’introduzione della nuova disciplina (D.L. 185 del 29/11/2008 convertito dalla Legge n.2 del 28/01/2009) e la conseguente soppressione del comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive è cambiata la procedura che regola la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti al comma 9 dell’Articolo 21 L.413/91 è stata aggiunta la seguente dicitura ”La mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso”

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Silenzio-assenso

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Pertanto per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate, tramite la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, deve comunicare il proprio parere al contribuente entro 120 giorni dalla richiesta (cioè dalla data di presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale competente);

In caso di mancata risposta entro tale termine il contribuente potrà diffidare l’Agenzia ad adempiere entro i successivi 60 giorni;

La mancata risposta da parte della Direzione Centrale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della formale diffida ad adempiere del contribuente equivale a silenzio- assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente.

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EFFETTI EFFETTI INTERPELLO SPECIALEINTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 21 L. n. 413/1991

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art. 6, c.2, D.Lgs. N. 472/97 (sanzioni tributarie non penali)

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa e` determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Non sono applicabili le sanzioni amministrative in riferimento a fattispecie oggetto di parere favorevole, in seguito disattesi dall’A.F., in virtù di obiettive condizioni di incertezza.

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EFFETTI EFFETTI INTERPELLO SPECIALEINTERPELLO SPECIALE Art. 21 L. n. 413/1991 Art. 21 L. n. 413/1991

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art. 16 D.Lgs. N. 74/2000 (sanzioni penali tributarie)

1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

La condotta conforme all’interpello non dà luogo a fatto punibile ai fini penali.

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Impugnabilità del parere

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In nessun caso è impugnabile in via amministrativa un atto non avente la natura di provvedimento amministrativo;

Il parere reso risulta vincolante unicamente per la medesima Amministrazione – i cui atti eventualmente emessi in difformità dalla risposta fornita al contribuente in sede di interpello sono da ritenersi NULLI – e non anche per il contribuente istante, il quale non è obbligato ad uniformarsi al parere espresso.

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Interpello “speciale” di Interpello “speciale” di cui al comma 8 dell’art. cui al comma 8 dell’art.

37-bis del D.P.R. n. 37-bis del D.P.R. n. 600/73 600/73

(“(“Interpello disapplicativoInterpello disapplicativo”)”)

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LE FONTILE FONTI

Interpello disapplicativo

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Norma introduttiva -» Norma introduttiva -» articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358

Norma di riferimento -» -» articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/73

Regolamento attuativoRegolamento attuativo -» -» Decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259

Prassi amministrativaPrassi amministrativa -» -» Circolari del Ministero delle finanze 19 dicembre 1997, n. 320/E e 18 maggio 2000, n. 99/E; Circolare 7/E del 3 Marzo 2009.

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LE FONTILE FONTI

Interpello disapplicativo

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articolo 7, comma 1, d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358articolo 7, comma 1, d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

“1. Dopo l' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, è inserito il seguente: "Art. 37 bis (Disposizioni antielusive)…8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.”

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Aspetti sostanzialiAspetti sostanziali

Interpello disapplicativo

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può essere utilizzato per ottenere la

disapplicazione di una norma

antielusiva nel caso concreto

prospettato, attraverso la dimostrazione

dell’impossibilità pratica del verificarsi

degli effetti elusivi temuti dal fisco

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Aspetti sostanzialiAspetti sostanziali Interpello disapplicativo

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La tipologia di interpello in esame non è finalizzata a fornire al contribuente un parere in ordine ad una questione interpretativa, ma attraverso un provvedimento del Direttore Regionale, viene eccezionalmente disapplicata una norma antielusiva che, altrimenti, troverebbe applicazione nel caso specifico da lui prospettato

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Aspetti procedurali Aspetti procedurali Interpello disapplicativo

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- Presentazione dell’istanza di parere, utilizzando plico raccomandato con A.R., alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, per il tramite dell’ufficio competente per l’accertamento in base al domicilio fiscale del richiedente

- a pena di inammissibilità (da comunicare all’istante), l’istanza deve contenere:

1. Dati identificativi dell’istante;

2. Esposizione dettagliata del caso concreto al quale ritiene non applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammessi dall’ordinamento tributario;

3. Indicazione del domicilio fiscale al quale far pervenire la risposta;

4. Sottoscrizione da parte dell’istante o da chi ne ha la rappresentanza;

5. Allegazione della documentazione rilevante ai fini dell’individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata

-» l’ufficio può chiedere l’integrazione della documentazione

-» le richieste istruttorie indirizzate al contribuente o a soggetti diversi dall’interpellante sospendono il termine fino al giorno di ricevimento della risposta

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Aspetti proceduraliAspetti procedurali Interpello disapplicativo

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L’istanza deve essere preventiva:

La preventività si intende rispettata se l’istanza è presentata presso il competente Ufficio Locale in tempo utile per ottenere una risposta prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione

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Aspetti proceduraliAspetti procedurali Interpello disapplicativo

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La risposta del Direttore della D.R.E deve essere fornita entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato

La procedura dell’interpello disapplicativo, da esaurirsi complessivamente in 90 giorni, prevede 2 fasi:

1. Una prima fase di istruttoria dell’istanza da parte dell’ufficio locale, al termine della quale esso redige un proprio parere motivato da trasmettere al Direttore Regionale, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza;

2. Una seconda fase di istruttoria e di decisione, di durata pari a 60 giorni, presso la Direzione Regionale che termina con un provvedimento definitivo del Direttore Regionale da emanarsi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

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RISPOSTA DELLA D.R.E. RISPOSTA DELLA D.R.E. Interpello disapplicativo

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In caso di assenza di risposta da parte dell’A.F. la normativa di riferimento non prevede la formazione del silenzio assenso. L’A.F. è comunque tenuta a fornire una risposta

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Diversa applicazione dell’interpello Diversa applicazione dell’interpello ordinarioordinario

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Il legislatore ha previsto anche un diverso utilizzo dell’interpello ordinario (vedi art.167 Tuir disciplina CFC)In taluni casi da strumento a favore del contribuente (nel senso sopra visto di richiesta di interpretazione di una norma per un’applicazione della stessa ad un caso concreto) si trasforma in strumento a tutela dell’Amministrazione finanziaria italiana (il contribuente deve cercare di dimostrare che il suo comportamento è corretto)

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INTERPELLO CFC

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La normativa CFC prevede che il reddito conseguito dalla controllata estera è imputato – a prescindere dalla sua effettiva percezione – al soggetto residente controllante (in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili).

Quindi per procedere all’imputazione dei redditi per trasparenza è necessario che:

oltre al controllo, esista una partecipazione agli utili del soggetto non residente ancora posseduta alla data di chiusura dell’esercizio della controllata

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INTERPELLO CFC

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La normativa in materia di imprese estere partecipate non si applica se i soggetti residenti, tramite apposita istanza di interpello, dimostrino alternativamente:

Che la società non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale nello stato o territorio nel quale ha sede;

Che dalle partecipazioni possedute non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

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INTERPELLO CFC

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Al fine di ottenere la disapplicazione della disciplina CFC è necessario inoltrare in via preventiva l’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

E’ sufficiente dimostrare anche una sola delle cause di disapplicazione per ottenere l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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INTERPELLO CFC

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Ai sensi dell’articolo 167, comma 5 TUIR, l’interpello da presentare all’Agenzia delle Entrate è quello di cui all’articolo 11 della Legge 212/200 (statuto del contribuente)

Tuttavia il richiamo all’articolo 11 individua solo ed esclusivamente le procedure indicate nella disposizione suddetta, essendo profondamente diverse le finalità dell’interpello.

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TABELLE DI CONFRONTOTABELLE DI CONFRONTO

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SintesiSintesiConfronto tra le forme di interpelloConfronto tra le forme di interpello

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AntielusivoAntielusivo

(art. 21, L. n. 413/91)(art. 21, L. n. 413/91)

DisapplicativoDisapplicativo

(art. 37-bis, D.P.R. n. (art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73)600/73)

OrdinarioOrdinario

(art. 11, L. n. 212/2000)

Presupposti per la presentazione dell’istanza

casi concreti ai quali casi concreti ai quali non si rendono non si rendono applicabili le applicabili le disposizionidisposizioni contenute nelle seguenti norme :a) articoli 37, comma 3, e 37-bis del DPR n. 600/73;b) articoli 108, comma 2, del Tuir;

impossibilità impossibilità pratica del pratica del verificarsi degli verificarsi degli effetti elusivieffetti elusivi temuti dal fisco

obiettiva obiettiva incertezza incertezza di una norma primaria o secondaria

1. Mancanza di interpretazione da parte dell’A.F.

2. previsioni normative equivoche

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SintesiSintesiConfronto tra le forme di interpelloConfronto tra le forme di interpello

AntielusivoAntielusivo DisapplicativoDisapplicativo OrdinarioOrdinario

Presentazione Istanza preventiva Istanza preventiva Istanza preventiva (il mancato rispetto non preclude in via di principio la possibilità di acquisire il parere dell’A.F. ma non si producono gli effetti tipici

Tempistica della risposta

120 gg + 60 90 gg 120 gg

Effetti della mancata risposta

in caso di mancata risposta entro 120 gg-» diffida in caso di mancato parere entro ulteriori 60 gg- » silenzio-assenso

Non si produce silenzio -assenso

in caso di mancato parere -» silenzio-assenso

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SintesiSintesiConfronto tra le forme di interpelloConfronto tra le forme di interpello

AntielusivoAntielusivo Disapplicativo OrdinarioOrdinario

EffettiEffetti ottenimento di un parere valido ai fini e nell’ambito del rapporto tributario e solo per operazioni potenzialmente elusive

Il parere reso risulta vincolante unicamente per la medesima Amministrazione – i cui atti eventualmente emessi in difformità dalla risposta fornita al contribuente in sede di interpello sono da ritenersi NULLI – e non anche per il contribuente istante, il quale non è obbligato ad uniformarsi al parere espresso.

l’adeguamento al parere comporta la non punibilità ai fini penali

disapplicazione di una norma antielusiva nel caso concreto prospettato

ottenimento di un parere, al quale il contribuente può non uniformarsi la risposta è efficace esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso prospettato nell’istanza la risposta vincola l’operato degli uffici, che non potranno emettere atti di accertamento in contrasto con la soluzione interpretativa fornita

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