LINEAMENTI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE - Dipartimento di ... · del testo «costituzionale ... assenza...
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ANTONIO BUGGERI ANTONINO SPADARO
LINEAMENTI
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
Parte IV. Le decisioni della Corte 127
del merito della q.l.c. Le prime dovrebbero essere sentenze, le se-conde ordinanze.
In realtà, non poche decisioni formalmente "processuali", a benvedere, hanno invece carattere sostanzialmente "decisorio" e tendonoa chiudere nel merito il giudizio. Ora, senza certo negare la piena au-tonomia processuale della Corte (che comporta una contenuta libertàdi forme), non può accettarsi l'instabilità dei criteri adottati in mate-ria dai giudici costituzionali.
Uno schema può aiutarci a descrivere sinteticamente la situazione.
Decisioni diinerito e proces-suali: schema
PRONUNZIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DECISIONI PROCESSUALI
SENTENZE DIACCOGLIMENTO
DECISIONI DIRIGETTO
- Seni, (ord.) d'inammissibilità— Ord. (sent.) di manifesta
inammissibilità
- Ord. di restituzionedegli atti al giudicea quo
Fondatezza
Fondatezza nei sensidi cui alla motivazione
Sentenze di non fondatezza Ma anche:
Sentenze di non fondatez-za nei sensi di cui alla mo-
(c.d. interpretative di twazione (c.A. interpreta-accoglimento) tive di rigetto)
legittimità consegnai- Sentenze/ordinanze di ma-va'e infesta infondatezza ( in teo-(art. 27,1. n. 87/1953) ria, le prime confermano la
fondatezza, e le seconde lanon fondatezza, di questio-ni identiche o analoghe giàdecise: art. 29,1. n. 87/1953)
— sent. di cessazione della materia del contendere— sent. di irricevibilità— sent. di improcedibilità— sent. di improponibilità- ord. di manifesta improponibilità- ord. di correzione- ord. della Corte come giudice a quo- ord. di rinvio a nuovo ruolo— ord. istruttorie- ord. sull'organizzazione della Corte
E bene precisare subito che - almeno in teoria - sarebbe più logico im-maginare, in prima battuta, sentenze di "inammissibilità", e solo in un se-condo momento - quando la Corte si limita a ribadire il punto di vista già^presso - semplici ordinanze di "manifesta inammissibilità" (in cui la Corte,
'" alto del suo "magistero", manifesta un certo "biasimo" per il giudiceProponente: cfr. A. CERRI [10, 111]). In teoria, si diceva, ma la prassi è di-versa.
Sentenze di i-nammissibilitàe ordinanze dimanifesta i-nammissibilità
Parte IV. Le decisioni della Corte 149
.. di princi-
itigmatizzare'sorbitanti letutte le deci-;t ero-integra-auto-integra-Drdinamentotalvolta riot-•RDi [1, 627],ica, oggi, chii ormai l'esi-ggi per bloc-.n ogni caso,vafeljx», cheile della legi-
ì seguente lo
negare che:parametro
iomani po->ggi, un do-;c. A. RUG-); e b) i con-sincronica-valido, essoivalidità, gli:otale corri-invalidità si• sussiste frazione di ef-il diritto in-
aliano: una:e i suoi de-i sincronia)e "per sem-sono essen-
x' ^(^DECISIONI DI ACCOGLIMENTO
q.l.c. "semplici"(si elimina la disposizione
nei termini richiesti)
q.l.c. "complesse"(insufficienza del mero annullamento)
CADUCATOLETOUT COURT
INTERPRETATIVEDI ACCOGLIMENTO
La decisione, interamenteablatona, elimina dall'or-dinamento una manifesta-zione di volontà positivadel legislatore. Si espungeuna norma positiva
Si espunge una norma di-versa da quella indicata dalgiudice a quv
«ni r/uaiilii multi che» «nella parte in au»
del testo «costituzionale»
DI ACCOGLIMENTOPARZIALE O RIDUTTIVE
ADDITIVEIN SENSO STRETTO
SENTENZEDI REVISIONE
COSTITUZIONALE
La disposizione viene scissa indue parti normative, una dellequali è dichiarata incostituziona-le. Si elimina solo il necessario:solo una "parte" della norma odisposizione
Additivc di garanziae/o di prestazione
Soluzione a "rimeobbligate". Si eli-mina una manife-stazione di volontànegativa del legisla-tore e si introduceuna norma positiva
Additivo di princi-pi o dichiarative
Pluralità di soluzionipossibili. Di solito sisanziona Y inerzia dellegislatore introdu-cendosi un principioche può consentirel'individuazione diuna norma/regola po-sitiva
"Integrano" il parametrocostituzionale
Struttura complessa: la legge èincostituzionale per quel che di-ce (componente ablatona) e perquel che non dice (componenteadditiva}. Si espunge una normapositiva e si introduce una normapositiva
m _esclusione
Illeg. per Semplici Con terminiomissione
«Nella parte in «Lìmiiatamen-cut dice/preve- te alle paro/e»de» (norme) (disposizioni)
«Nella parte «Nella parte in cuiin cui eiclii- non prevede/ con-de» tiene/comprende'»
meno tentasse di).ssistano le condi-nte distaccandosi,), solo ove l'intet-.bile con la Costi-
rigetto avrebbero(così R. ROMBOLIJmeno ordinaria->sene solo in casi-cfr. E. LAMARQUEìi "simili", T. Di
con una semplice;iudice ricorrente,da questi propo-
) della sentenza di01, 127-236-335-
risprudenza della:he interpretative,Dnunciarsi: a) conBere caratterizzate•> o «in quanto» laicolanti" sia nella>97, 138-197-232-05-316-341/2001,con semplici sen-"non vincolanti"te "adeguatrice",nn. 173/2002 e
58-120/1997, 10-53/1999, 73-190-47/2002, 89-158-i "vincolo", è in-imo tipo di deci-s.], V. ONIDA-M.cativo, ci sembra,:icacia di tali sen-iplice sentenza diempre crescente»
Parte IV. Le decisioni della Corte 139
assuntivo di tali
PRONUNCE INTERPRETATIVE(questioni di legittimità "complesse")
norma illegittima se ed inquanto contenuta nella di-sposizione di legge. Ordi-nariamente, effetto dell'in-terpretativa di rigetto
interpretative-adeguatrici. Inter-pretaziune conforme a Cosi, inassenza del (o in difformità dal)diritto vivente
interpretativt-correttive. La Cor-te propone un'interpretazionediversa e "rispettosa" della Costi-tuzione, in conformità al dirittovivente
interjìre/atìve di rigetto in sensostretto. Il dispositivo recita: «neisensi di cui alla motivazione» o«in quanto» la legge venga in-terpretata in un ceno modo (ef-fetto vincolante?)
di rigetto interpretative. L'inter-pretazione conforme a Cost. (osistematica) è solo nella moti-vazione (effetto solo persuasivo?)
5, Le c.d. decisioni "manipolative" della Corte. Loro effetti: a)nello spazio
Al pari delle interpretative, anche le decisioni manipolative sihanno quando la q.l.c. si presenta non semplice, ma "complessa". Inparticolare, quando il mero annullamento - e, dunque, la secca cadu-cazione - della legge incostituzionale non risolverebbe, di per sé, ilproblema posto dalla q.l.c. La manipolazione può riguardare gli ef-fetti nel tempo o nello spazio (e su questi ultimi ora ci soffermeremo).
Di solito, ossia quando la q.l.c. è "semplice", nell'ipotesi - che qui mag-•giormente interessa - di fondatezza, la Coite elimina la disposizione neitermini richiesti dal giudice a quo e, quindi, espunge dall'ordinamento lanorma da questi individuata, adottando una semplice caducatoria, senzainvadere, perciò, la competenza del legislatore, non ponendo così alcunproblema.
Quando, invece, la q.l.c. si presenta "complessa", come si diceva,
Decisione ca-ducatoria toutcourt