LINEAMENTI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE - Dipartimento di ... · del testo «costituzionale ... assenza...

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ANTONIO BUGGERI ANTONINO SPADARO LINEAMENTI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

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ANTONIO BUGGERI ANTONINO SPADARO

LINEAMENTI

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

Parte IV. Le decisioni della Corte 127

del merito della q.l.c. Le prime dovrebbero essere sentenze, le se-conde ordinanze.

In realtà, non poche decisioni formalmente "processuali", a benvedere, hanno invece carattere sostanzialmente "decisorio" e tendonoa chiudere nel merito il giudizio. Ora, senza certo negare la piena au-tonomia processuale della Corte (che comporta una contenuta libertàdi forme), non può accettarsi l'instabilità dei criteri adottati in mate-ria dai giudici costituzionali.

Uno schema può aiutarci a descrivere sinteticamente la situazione.

Decisioni diinerito e proces-suali: schema

PRONUNZIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI PROCESSUALI

SENTENZE DIACCOGLIMENTO

DECISIONI DIRIGETTO

- Seni, (ord.) d'inammissibilità— Ord. (sent.) di manifesta

inammissibilità

- Ord. di restituzionedegli atti al giudicea quo

Fondatezza

Fondatezza nei sensidi cui alla motivazione

Sentenze di non fondatezza Ma anche:

Sentenze di non fondatez-za nei sensi di cui alla mo-

(c.d. interpretative di twazione (c.A. interpreta-accoglimento) tive di rigetto)

legittimità consegnai- Sentenze/ordinanze di ma-va'e infesta infondatezza ( in teo-(art. 27,1. n. 87/1953) ria, le prime confermano la

fondatezza, e le seconde lanon fondatezza, di questio-ni identiche o analoghe giàdecise: art. 29,1. n. 87/1953)

— sent. di cessazione della materia del contendere— sent. di irricevibilità— sent. di improcedibilità— sent. di improponibilità- ord. di manifesta improponibilità- ord. di correzione- ord. della Corte come giudice a quo- ord. di rinvio a nuovo ruolo— ord. istruttorie- ord. sull'organizzazione della Corte

E bene precisare subito che - almeno in teoria - sarebbe più logico im-maginare, in prima battuta, sentenze di "inammissibilità", e solo in un se-condo momento - quando la Corte si limita a ribadire il punto di vista già^presso - semplici ordinanze di "manifesta inammissibilità" (in cui la Corte,

'" alto del suo "magistero", manifesta un certo "biasimo" per il giudiceProponente: cfr. A. CERRI [10, 111]). In teoria, si diceva, ma la prassi è di-versa.

Sentenze di i-nammissibilitàe ordinanze dimanifesta i-nammissibilità

Parte IV. Le decisioni della Corte 149

.. di princi-

itigmatizzare'sorbitanti letutte le deci-;t ero-integra-auto-integra-Drdinamentotalvolta riot-•RDi [1, 627],ica, oggi, chii ormai l'esi-ggi per bloc-.n ogni caso,vafeljx», cheile della legi-

ì seguente lo

negare che:parametro

iomani po->ggi, un do-;c. A. RUG-); e b) i con-sincronica-valido, essoivalidità, gli:otale corri-invalidità si• sussiste frazione di ef-il diritto in-

aliano: una:e i suoi de-i sincronia)e "per sem-sono essen-

x' ^(^DECISIONI DI ACCOGLIMENTO

q.l.c. "semplici"(si elimina la disposizione

nei termini richiesti)

q.l.c. "complesse"(insufficienza del mero annullamento)

CADUCATOLETOUT COURT

INTERPRETATIVEDI ACCOGLIMENTO

La decisione, interamenteablatona, elimina dall'or-dinamento una manifesta-zione di volontà positivadel legislatore. Si espungeuna norma positiva

Si espunge una norma di-versa da quella indicata dalgiudice a quv

«ni r/uaiilii multi che» «nella parte in au»

del testo «costituzionale»

DI ACCOGLIMENTOPARZIALE O RIDUTTIVE

ADDITIVEIN SENSO STRETTO

SENTENZEDI REVISIONE

COSTITUZIONALE

La disposizione viene scissa indue parti normative, una dellequali è dichiarata incostituziona-le. Si elimina solo il necessario:solo una "parte" della norma odisposizione

Additivc di garanziae/o di prestazione

Soluzione a "rimeobbligate". Si eli-mina una manife-stazione di volontànegativa del legisla-tore e si introduceuna norma positiva

Additivo di princi-pi o dichiarative

Pluralità di soluzionipossibili. Di solito sisanziona Y inerzia dellegislatore introdu-cendosi un principioche può consentirel'individuazione diuna norma/regola po-sitiva

"Integrano" il parametrocostituzionale

Struttura complessa: la legge èincostituzionale per quel che di-ce (componente ablatona) e perquel che non dice (componenteadditiva}. Si espunge una normapositiva e si introduce una normapositiva

m _esclusione

Illeg. per Semplici Con terminiomissione

«Nella parte in «Lìmiiatamen-cut dice/preve- te alle paro/e»de» (norme) (disposizioni)

«Nella parte «Nella parte in cuiin cui eiclii- non prevede/ con-de» tiene/comprende'»

meno tentasse di).ssistano le condi-nte distaccandosi,), solo ove l'intet-.bile con la Costi-

rigetto avrebbero(così R. ROMBOLIJmeno ordinaria->sene solo in casi-cfr. E. LAMARQUEìi "simili", T. Di

con una semplice;iudice ricorrente,da questi propo-

) della sentenza di01, 127-236-335-

risprudenza della:he interpretative,Dnunciarsi: a) conBere caratterizzate•> o «in quanto» laicolanti" sia nella>97, 138-197-232-05-316-341/2001,con semplici sen-"non vincolanti"te "adeguatrice",nn. 173/2002 e

58-120/1997, 10-53/1999, 73-190-47/2002, 89-158-i "vincolo", è in-imo tipo di deci-s.], V. ONIDA-M.cativo, ci sembra,:icacia di tali sen-iplice sentenza diempre crescente»

Parte IV. Le decisioni della Corte 139

assuntivo di tali

PRONUNCE INTERPRETATIVE(questioni di legittimità "complesse")

norma illegittima se ed inquanto contenuta nella di-sposizione di legge. Ordi-nariamente, effetto dell'in-terpretativa di rigetto

interpretative-adeguatrici. Inter-pretaziune conforme a Cosi, inassenza del (o in difformità dal)diritto vivente

interpretativt-correttive. La Cor-te propone un'interpretazionediversa e "rispettosa" della Costi-tuzione, in conformità al dirittovivente

interjìre/atìve di rigetto in sensostretto. Il dispositivo recita: «neisensi di cui alla motivazione» o«in quanto» la legge venga in-terpretata in un ceno modo (ef-fetto vincolante?)

di rigetto interpretative. L'inter-pretazione conforme a Cost. (osistematica) è solo nella moti-vazione (effetto solo persuasivo?)

5, Le c.d. decisioni "manipolative" della Corte. Loro effetti: a)nello spazio

Al pari delle interpretative, anche le decisioni manipolative sihanno quando la q.l.c. si presenta non semplice, ma "complessa". Inparticolare, quando il mero annullamento - e, dunque, la secca cadu-cazione - della legge incostituzionale non risolverebbe, di per sé, ilproblema posto dalla q.l.c. La manipolazione può riguardare gli ef-fetti nel tempo o nello spazio (e su questi ultimi ora ci soffermeremo).

Di solito, ossia quando la q.l.c. è "semplice", nell'ipotesi - che qui mag-•giormente interessa - di fondatezza, la Coite elimina la disposizione neitermini richiesti dal giudice a quo e, quindi, espunge dall'ordinamento lanorma da questi individuata, adottando una semplice caducatoria, senzainvadere, perciò, la competenza del legislatore, non ponendo così alcunproblema.

Quando, invece, la q.l.c. si presenta "complessa", come si diceva,

Decisione ca-ducatoria toutcourt