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Lezione del 15/12/2011 1 L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi Sala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano

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Lezione del 15/12/2011 1

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi

A cura di Paolo Fasano

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MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL SEMINARIO

• Frammentazione della condizione giuridica del cittadino migrante, che ha determinato una molteplicità di categorie di cittadini stranieri, ciascuna portatrice di specifici diritti

• Difficoltà del sistema amministrativo di coniugare i diversi livelli di competenza (UE, statale e regionale) per garantire un corretto accesso alle prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini stranieri. In un contesto già sottoposto a forti sollecitazioni per l’effetto dei due principali processi politici tuttora in atto: da un lato quello federalistico e dall’altro quello di integrazione dell’Unione Europea e in un quadro storico - politico di contenimento della spesa pubblica e di ristrutturazione dei sistemi di welfare.

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MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL SEMINARIO

• Da qui l’esigenza di fare il punto sul quadro giuridico attuale, all’interno del quale noi operatori ci muoviamo, secondo le rispettive competenze e responsabilità, focalizzando poi l’attenzione su alcune pregnanti criticità. 

• L’U.O. nell’ultimo anno ha avuto una notevole espansione sia sul piano delle attività gestite che del numero degli operatori impegnati, interni ed esterni all’amministrazione. Oggi contiamo diversi progetti di intervento sociale, sempre più si entra in contatto con altri Servizi interni del Comune, attraverso il centro immigrati e i vari sportelli ad esso collegati, ed emerge l’esigenza di una maggiore integrazione. 

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MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL SEMINARIO

• Si parte dal 1998 per illustrare, come è cambiata la normativa in materia (assistenza sociale e immigrazione), utilizzando, quando sono presenti, i ragionamenti delle supreme corti (costituzionale, dell’unione europea, di cassazione), per approfondire alcuni aspetti problematici. Leggeremo insieme disposizioni normative e sentenze, in quanto le fonti sono più chiare e comprensibili dei commenti

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ALCUNE QUESTIONI

• Può un cittadino irregolarmente soggiornante beneficiare dell’assistenza sociale?

• Può una regione avvicinare il cittadino di Paese Terzo alla parità di trattamento con il cittadino italiano in materie di propria competenza?

• Può una regione in materie di propria competenza impedire l’accesso a diritti riconosciuti dalla legge statale?

• E’ possibile stabilire un doppio livello di assistenza : ad esempio uno, essenziale, per tutti i cittadini, l’altro solo per i cittadini italiani?

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ALCUNE QUESTIONI

• La condizione giuridica per accedere alle prestazioni assistenziali (invalidità, inabilità, accompagnamento, etc.)

• I cittadini di Paesi Terzi a quali condizioni possono accedere alle prestazioni assistenziali di maternità e di sostegno a nuclei familiari con almeno 3 figli minori a carico ?

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Può un cittadino irregolarmente soggiornante accedere all’assistenza sociale?

Esempio: è possibile ospitare cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nelle tende approntate dal Comune per fronteggiare l’emergenza gelo?

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Art. 41 dlgs. 286/98Assistenza sociale

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, …, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. 

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Art. 2 legge 328/200

(Diritto alle prestazioni)

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e …. i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

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Art. 4 l.r. 2/2003 dopo modifica introdotta dalla l.r. 5/2004

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, ….:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini dell'Unione europea;

c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi. (modifica ex art. 24 l.r. 5/04)

2. L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal Comune di residenza.

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Art. 4 l.r. 2/2003

3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Art. 2 legge 328/2000

Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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Art. 2 legge 328/2000 Lettera h): Gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere

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Art. 6. 2 dlgs. 286/98

Fatta eccezione per i provvedimenti … inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno … devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

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Art. 54 c. 5 bis TUEL

"Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero …, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato". 

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La legge 40/98 (Turco Napolitano) poi dlgs. 286/98 (T.U.) prevedeva la possibilità di ospitare persone irregolari in situazioni di emergenza, ma la norma è stata abrogata dalla Bossi Fini (L. 18902). Il legislatore ha quindi cambiato idea.                                  

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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Art. 40 c.1 dlgs. 286/98 abrogato dalla L. 189/02 (Bossi Fini)

[Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni]

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Come ci comportiamo?

Se un cittadino straniero si rivolge ad uno dei nostri sportelli aperti al pubblico per richiedere informazioni non gli chiediamo di esibire il pse, ma se chiede assistenza, di essere preso in carico, se la sua richiesta richiede l’apertura di un fascicolo con la registrazione di dati personali allora abbiamo l’obbligo di richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno, in corso di validità o di rinnovo.

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Sono fatte salve le disposizioni particolari a tutela di:

• minori;

• vittime della tratta e di sfruttamento sessuale e/o lavorativo;

• richiedenti asilo;

• altri cittadini inespellibili (art. 19 dlgs. 286/98);

• gravi motivi di salute.

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Se il Sindaco ravvisa una situazione di emergenza o addirittura di pericolo relativa a persone presenti sul territorio comunale deve intervenire ma se sono stranieri irregolarmente soggiornanti, un minuto dopo aver disposto l'assistenza/ accoglienza, dovrebbe segnalarli alla questura e prefettura per i provvedimenti opportuni.

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La Questura può anche rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 c. 6 del dlgs. 286/98, in luogo dell'espulsione comminata dal prefetto.

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Art. 5 c. 6 dlgs. 286/98

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati …, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno …, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

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Il Sindaco può nelle sedi competenti (Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, Consiglio Territoriale per l’immigrazione, etc.) rappresentare agli uffici periferici dello Stato (Questore e Prefetto) la gravità della situazione, che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai fini della predisposizione degli strumenti necessari a prevenire e/o eliminare tali pericoli.

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Esistono strumenti normativi e istituzionali per gestire correttamente questa situazione:

- art. 5 c. 6 dlgs. 286/98

- Consiglio territoriale per l'immigrazione presieduto dal Prefetto. In base all'art. 3 c.6 dlgs 286/98 è l'organo istituzionale per gestire le problematiche dell'immigrazione a livello locale.

- Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico

solo per citarne alcuni.

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Art. 3 c.6 dlgs. 286/98

Con decreto....si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

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Art. 54 c. 4 TUEL"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

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Art. 54 c. 4 TUELRicorrono gli elementi della: Contingibilità, urgenza, collaborazione con prefettura per predisporre gli strumenti necessari (giuridici e organizzativi, etc.) per il raggiungimento degli obiettivi che sono quelli volti a eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità di gruppi di persone per l'emergenza gelo.

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Art. 11 c.1 dpr 394/99. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:....c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;....

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Il Sindaco può quindi richiedere la convocazione d'urgenza del consiglio territoriale e porre la questione chiedendo la collaborazione del questore e del prefetto nel gestire la problematica. Nel quadro normativo attuale non è pensabile di gestire l'immigrazione senza una forte collaborazione interistituzionale con gli uffici periferici dello stato. Il governo dell'immigrazione richiede necessariamente una governance allargata all'interno della quale ciascuno deve fare la propria parte e prendersi le corrispondenti responsabilità.

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Quali sono le preoccupazioni della questura :

1) non creare dei precedenti di aggiramento delle norme di ingresso regolare;

2) non costituire un richiamo rispetto ad altri territori;

3) la discrezionalità di questo specifico permesso.

L’adozione di un’ordinanza comunale potrebbe aiutare. Darebbe maggiore sostegno alla questura

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La temporaneità dell'eventuale permesso di soggiorno rilasciato, i gravi pericoli relativi alla vita delle persone che questo permesso deve scongiurare, l'intervento limitato e circoscritto a livello spaziale e temporale, sono tutte considerazioni che possono superare le preoccupazioni della questura.

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Articolo 12 dlgs. 286/98

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

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Art. 54 c.p.

Stato di necessità

Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo

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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

La soluzione deve essere ricercata nel quadro di una forte collaborazione interistituzionale e non con strappi e fughe in avanti che sono rischiose per le stesse persone che vogliamo tutelare. Se si presentano operatori di polizia presso le tende? Se una solo delle persone accolte viene arrestata per gravi reati in altri contesti? Cosa succede agli altri?Non è il Comune che rilascia i permessi di soggiorno né commina espulsioni

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La distinzione tra assistenza sanitaria e sociale è spesso impossibile. L’emergenza gelo è una questione sociale o di salute?

L’OMS nel 1993 ha dato una definizione di tutela della salute come tutela del “benessere fisico, psichico e sociale della persona”.

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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Art. 32 cost.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Il diritto all'assistenza sanitaria è un diritto inviolabile da garantire a tutte le persone presenti sul territorio (come il diritto alla difesa) ed è ampiamente disciplinato dall'art. 35 dlgs 286/98 che al comma 3 prevede che vengano garantite le prestazioni urgenti ed essenziali agli stranieri comunque presenti sul territorio nazionale.

Vi è l'obbligo di non segnalazione, salvo nei casi in cui il referto sia obbligatorio.

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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Art. 35 c. 3, 4, 5 dlgs.286/98 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in

regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. …

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, ...

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

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Lezione del 15/12/2011 39

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

2 considerazioni:

1) La produzione normativa abnorme

2) La riforma del titolo V cost.

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La riforma del Titolo V della Cost.Art. 117 1° e 2° co. Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;b) immigrazione;…h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; …m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

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Lezione del 15/12/2011 41

La riforma del Titolo V della Cost.

Art. 117 c. 3 cost. segue

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; …..

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Lezione del 15/12/2011 42

La riforma del Titolo V della Cost.

Art. 117 c. 3 u.p. cost. segue

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato

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Lezione del 15/12/2011 43

La riforma del Titolo V della Cost.

Art. 117 c. 4 e 5 cost. segue

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (competenza residuale) .

Anche per l’assistenza sociale con il limite costituito dalla lettera m) dell’art. 117 c.2

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Lezione del 15/12/2011 44

La riforma del Titolo V della Cost.

Viene capovolto il criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, assegnando alle Regioni tutte le materie che non sono affidate alla competenza dello Stato. Le Regioni hanno quindi una potestà generale, definita residuale, su ogni materia non espressamente riservata allo Stato - art. 117 c. 4 Cost. - e una potestà concorrente su tutte le materie elencate al c. 3 dello stesso articolo. L’assistenza sociale ricade tra le competenze residuali delle Regioni, ma lo Stato mantiene la competenza esclusiva per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (art. 117 c. 2 lett. m Cost.).L’immigrazione invece resta di competenza esclusiva dello Stato (lett. a e b art. 117 c. 1 cost.) che mantiene anche il potere regolamentare e le funzioni amministrative

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Lezione del 15/12/2011 45

La riforma del Titolo V della Cost.

In realtà la riforma costituzionale è il punto di arrivo di un processo riformatore avviato nel 1997, in particolare con la legge n. 59, la c.d. "legge Bassanini 1", che amplia notevolmente le competenze regionali, tanto legislative quanto amministrative, e modifica la relazione tra legislazione e amministrazione, con l’introduzione del principio che l’amministrazione spetti di regola alle Regioni e ai poteri locali anche nelle materie di competenza legislativa statale, salva diversa ed esplicita disposizione legislativa dello Stato.

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Lezione del 15/12/2011 46

La riforma del Titolo V della Cost.

La riforma stabilizza questo processo, attuato per legislazione ordinaria, conferendogli una legittimazione costituzionale, in modo da sottrarlo ai cambi di maggioranza parlamentare. Questa considerazione rappresenta una delle principali ragioni della riforma del 2001 che traduce sul piano costituzionale una nuova impostazione, più regionalistica e autonomistica, che si era andata affermando negli anni precedenti e una nuova configurazione sia dei rapporti tra Stato e Regioni che delle autonomie territoriali.

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Lezione del 15/12/2011 47

La riforma del Titolo V della Cost.

Art. 118 cost.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 …

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Lezione del 15/12/2011 48

La riforma del Titolo V della Cost.

Art. 1 c. 4 dlgs. 286/98

 

Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

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Lezione del 15/12/2011 49

La riforma del Titolo V della Cost.

Le norme statali che regolano strettamente la condizione giuridica dello straniero: quando è regolarmente soggiornante, in che modo possa entrare nel nostro paese, etc., la sua capacità di essere astrattamente titolare di rapporti giuridici in Italia, costituiscono principi invalicabili.

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Lezione del 15/12/2011 50

La riforma del Titolo V della Cost.

 Ma nell’accesso a servizi, prestazioni, diritti, che attengono alla vita quotidiana degli individui, in materie su cui le regioni hanno una competenza residuale o concorrente possono essere previste condizioni migliorative o peggiorative per i cittadini stranieri rispetto alla legge nazionale?

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Lezione del 15/12/2011 51

La riforma del Titolo V della Cost.

Può una regione avvicinare il cittadino di paese terzo alla parità di trattamento con il cittadino italiano in materie di propria competenza?

Oppure: può una regione stabilire condizioni peggiorative per il cittadino di paese terzo rispetto a quelle stabilite con legge statale in materie di propria competenza?

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Lezione del 15/12/2011 52

La riforma del Titolo V della Cost.

2 esempi art. 6 c. 2 T.U. e l.r. Friuli V. Giulia

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Lezione del 15/12/2011 53

La riforma del Titolo V della Cost.

Art. 6 c.2 T.U.   Fatta eccezione per i provvedimenti …

inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno … devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

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Lezione del 15/12/2011 54

La riforma del Titolo V della Cost.

Nota del dipartimento Libertà Civili e Immigrazione presso il Ministero degli Interni in risposta al quesito dell’ex Commissario di Bologna, ora Ministro, pref. Cancellieri

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Lezione del 15/12/2011 55

La riforma del Titolo V della Cost.

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Lezione del 15/12/2011 56

La riforma del Titolo V della Cost.

Sentenza n. 40/2011 Corte Cost.La circostanza, più volte evidenziata dalla difesa regionale, secondo la quale la Regione avrebbe nella specie disciplinato un regime eccedente i limiti dell’essenziale, non esclude affatto, come già affermato da questa Corte, «che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (sentenza n. 432 del 2005).

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Lezione del 15/12/2011 57

Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)

La disposizione in discussione introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi.

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Lezione del 15/12/2011 58

Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)

Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata o sul difetto del possesso della cittadinanza europea, ovvero su quello della mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno trentasei mesi, non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari,

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Lezione del 15/12/2011 59

Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)

non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che,

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Lezione del 15/12/2011 60

Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)

Per loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.

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Lezione del 15/12/2011 61

Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)

Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

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Lezione del 15/12/2011 62

Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)

In base alla sentenza 40/2011 C. Cost. i cittadini di Paesi Terzi devono quindi poter accedere a tutte le misure di welfare regionale, anche quando queste eccedono il livello minimo.

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Lezione del 15/12/2011 63

Sentenza n. 40/2011 Corte Cost. (segue)

La Corte Costituzionale esclude questa possibilità, in quanto le legislazioni sociali hanno come finalità il sostegno a persone che versano in gravi situazioni di bisogno e pertanto la cittadinanza non può valere come criterio di esclusione. Diversamente, si rischierebbe di colpire proprio i soggetti più esposti alle condizioni di disagio che quelle leggi si propongono di superare, in contraddizione con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

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Lezione del 15/12/2011 64

La riforma del Titolo V della Cost.

La legge statale come livello minimo essenziale da garantire su tutto il territorio nazionale e sono possibili norme e misure regionali migliorative che avvicinano il cittadino straniero alla parità di trattamento con il cittadino italiano.

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Lezione del 15/12/2011 65

La riforma del Titolo V della Cost.

“Necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie” In altre sentenze la Corte aveva già sostenuto che il legislatore nazionale può limitare l’accesso degli stranieri solo se presenti in modo occasionale o episodico sul territorio nazionale, in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie. Quando però viene appurato che la presenza non sia temporanea, ma continuativa, allora non sono ragionevoli differenze di trattamento e si incorre nelle violazioni degli artt. 2, 3, e 38 della Costituzione.

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Lezione del 15/12/2011 66

Costituzione Italiana

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

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Lezione del 15/12/2011 67

Costituzione Italiana

art. 3 c.2È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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Lezione del 15/12/2011 68

Costituzione Italiana

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

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Lezione del 15/12/2011 69

Costituzione Italiana

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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Lezione del 15/12/2011 70

Costituzione Italiana

Art. 38 cost.Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.