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Il sistema penitenziario d.ssa Fiammetta Trisi P.R.A.P. – Pescara Laboratorio professionalizzante per l’assistenza penitenziaria Università di Chieti-Pescara a.a. 2007/08

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Il sistema penitenziariod.ssa Fiammetta TrisiP.R.A.P. – Pescara

Laboratorio professionalizzante per l’assistenza penitenziariaUniversità di Chieti-Pescara a.a. 2007/08

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Tematiche

la struttura organizzativa-burocratica le strutture operative sul territorio la pena ed il trattamento penitenziario diritti umani e legislazione Il Lavoro in carcere

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La struttura del Ministero della Giustizia

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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede:

allo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle misure alternative alla detenzione;

all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;

al coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;

alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

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Direzione Generale dei detenuti e del trattamento

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Direzione Generale dei detenuti e del trattamento

Istituita con D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha competenza in materia di assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati regionali; di gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; di servizio sanitario e attività trattamentali intramurali

.Ai sensi dell’art. 6 D.M. 22 gennaio 2002 , la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento è articolata in quattro uffici:

Ufficio I: gestione dei detenuti ordinari e degli internati; Ufficio II: gestione dei detenuti a maggiore indice di sicurezza e di particolare

tipologia; Ufficio III: servizio sanitario; Ufficio IV: osservazione e trattamento intramurale.

Ai sensi dell’art. 9 D.M. 22 gennaio 2002 , nei Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, sono costituiti gli Uffici del Trattamento Intramurale, con compiti di indirizzo e coordinamento operativo delle strutture di competenza, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dalla Direzione Generale.

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Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Strutture sul territorio(la cartina evidenzia le aree di competenza dei Provveditorati,

la freccia indica le regioni Abruzzo-Molise))

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Provveditorati regionali

I Provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.

A ciascun Provveditorato regionale è preposto un dirigente generale amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

I Provveditorati Regionali sono articolati nei seguenti Uffici, ai sensi del D.M.27 settembre 2007: aree:

Ufficio segreteria ed affari generaliUfficio del personale e della formazione

Ufficio della sicurezza e delle traduzioni Ufficio dei Detenuti e del Trattamento

Ufficio dell'esecuzione penale esternaUfficio della Contabilità e programmazione economica

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Strutture penitenziarie

Sul territorio nazionale vi sono 205 strutture penitenziarie:

37 Case di reclusione per i detenuti condannati a pene definitive

160 Case circondariali o istituti di custodia preventiva, destinate alla custodia degli imputati a disposizione dell' autorità giudiziaria, assicurano la custodia delle persone fermate o arrestate dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti in transito nonché i detenuti con condanna definitiva fino a 5 anni di reclusione

8 istituti per le misure di sicurezza (colonie agricole, case di lavoro, case di cura e custodia ed Ospedali Psichiatrici Giudiziari)

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Suddivisione dei detenuti nel carcere: i circuiti penitenziari

I detenuti sono divisi secondo quattro diversi circuiti penitenziari: a) circuito di 1° livello: Alta Sicurezza, riservato ai detenuti particolarmente

pericolosi imputati o condannati per delitti di mafia, di sequestro di persona e narcotrafficanti.

b) circuito di 2° livello: Sicurezza Media. In questo circuito è contenuta la stragrande maggioranza della popolazione carceraria;

c) circuito di 3° livello: Custodia Attenuata, dove vengono destinati detenuti tossicodipendenti, non particolarmente pericolosi, sottoposti a programma di recupero avanzato

d) circuito differenziato per collaboratori di giustizia

Altri circuiti: E.I.V. elevato indice di vigilanza Regime speciale –ex art.41bis Protetti Zeta

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Uffici di Esecuzione Penale esterna (ex- C.S.S.A.)

Gli Uffici di Esecuzione Penale esterna sono strutture sul territorio. Essi svolgono: su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati

occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

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Territorio di competenza del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziariaper l’Abruzzo ed il Molise, con sede in Pescara

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Strutture penitenziarie - PRAP Pescara Istituti Penitenziari dell’Abruzzo Casa Circondariale Avezzano Casa Circondariale Chieti Casa Circondariale Pescara con sezione Reclusione, sezione femminile, reparto Collaboratori Casa Circondariale L’Aquila con reparto per detenuti in regime speciale (41bis) Casa di Reclusione Sulmona con sezioni Alta Sicurezza, E.I.V., Collaboratori ed Internati Casa Circondariale Vasto con sezione Reclusione Casa Circondariale Teramo con sezione femminile, Alta Sicurezza e “Protetti” Casa Circondariale Lanciano con sezione Alta Sicurezza e Zeta

Istituti Penitenziari del Molise Casa di Reclusione Campobasso con sezione femminile e Collaboratori Casa Circondariale Isernia Casa Circondariale Larino con sezione Reclusione, Alta Sicurezza e Zeta

UEPE Pescara- Chieti- Teramo L’Aquila Campobasso

SFAP - Scuola di Formazione e aggiornamento per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria Sulmona

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Diamo i numeri…….. Dati presenze detenuti negli Istituti penitenziari

dell’Abruzzo e del Molise

Il 51% dei detenuti è condannato definitivo Il 49% è in attesa di giudizio Meno del 2% del totale detenuti è donna

Il 47% è ristretto nel circuito di Media Sicurezza oltre il 35% è in circuiti di Massima Sicurezza (27% in A.S., 5% in

41bis, 3% in EIV) Meno del 4% è in sezione Protetta (sex offenders) Oltre il 3% è collaboratore di Giustizia circa il 4% è in Zeta

Quasi il 21% dei detenuti non sono italiani (media naz. 35,44%)

Dati a luglio 2007

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Percentuali detenuti stranieri in Italia

Dati a luglio 2007

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Diamo i numeri…….. Dati presenze detenuti negli Istituti penitenziari

dell’Abruzzo e del Molise

In Italia nel 2006 hanno fatto ingresso dalla libertà 90.714 persone, il 48% delle quali sono straniere

In Abruzzo gli ingressi sono stati 2037 (812 stranieri, quasi il 40%)

In Italia i detenuti tossicodipendenti sono il 21,4&, in Abruzzo-Molise il 26,2% In Italia i detenuti alcooldipendenti sono il 2%, in Abruzzo-Molise il 2,25%

Con l’Indulto del 206 sono usciti dagli II.PP. del distretto 959 detenuti (di cui 332 stranieri)

Sono rientrati dopo oltre 8 mesi meno del 10% pari a 94 persone (di cui 9 stranieri)

60 di coloro che sono rientrati hanno commesso un nuovo reato

Dati a luglio 2007

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Diamo i numeri…….. Misure Alternative - Statistiche sull'esecuzione penale esterna

Nel 2006 oltre 43.000 persone sono state prese in carico dagli UEPE (di questi solo il 27% proveniente dal carcere)

oltre il 65% in Affidamento in prova poco più del 7% in semilibertà oltre il 27% in detenzione domiciliare

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Diamo i numeri…….. ISTRUZIONE – Titolo di Studio

1,2 laurea 4,8 diploma scuola media superiore 1,6 diploma scuola professionale 35,2 scuola media inferiore 19,2 scuola elementare 3,8 senza titolo di studio 1,7 analfabeta 32,3 non rilevato

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel 2006 sono stati organizzati 20 corsi di f.p. frequentati da 242 detenuti (di cui 11 donne e 81 stranieri).

I detenuti promossi sono stati l’82,5% (media naz. 64,5%)

Dati a luglio 2007

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Diamo i numeri……..Il LAVORO in Abruzzo-Molise

Nel 2006 ha lavorato, seppur in maniera del tutto discontinua, circa

il 43% dei detenuti (media naz. 30,8) Il 95,65 di costoro ha lavorato alle dipendenze dell’Amm. Penitenz. Di questi: l’ 84% in servizi d’Istituto (scopini, portavitto, cuoco, etc.) il 7,2% in lavorazioni industriali il 5,1% in M.O.F. (imbianchini, elettricisti, edili) il 3,6% in servizi esterni (manutenzione verde, pulizie) Solo l’1,2 % lavora in Istituto alle dipendenze di cooperative I detenuti in art.21 (ammessi al lavoro all’esterno) sono lo 0,8% i semiliberi sono il 2%

Gli stranieri sono il 62,5 dei lavoranti (media naz. 29.4%)

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Tipo di lavorazione negli Istituti di pena italiani

ASSEMBLAGGIO COMPONENTI VARI

AUTOLAVAGGIO

CALL CENTER

CALZETTERIA

CALZOLERIA / PELLETTERIA

CARROZZERIA

COMPOSIZIONE FIORI SECCHI

CONFEZIONAMENTO PASTI

DATA ENTRY

EDITORIA PER NON VEDENTI

FABBRI

FALEGNAMERIA

LANIFICIO

LAVANDERIA

LAVORAZIONE MARMO

LEGATORIA / RILEGATORIA

MECCANIZZAZIONE RICETTE FARMACEUTICHE

METALMECCANICA

OGGETTISTICA IN LEGNO / METALLO/ VETRO/ CERAMICA

PASTICCERIA/ PANIFICIO

RIPARAZIONE COMPUTER

RIPARAZIONE RADIO/ TV/ TELEFONI

SARTORIA

TAPPEZZERIA

TESSITORIA

TIPOGRAFIA/EDITORIA

VIVAIO/SERRA/ TENIMENTO AGRICOLO/ALLEVAMENTO

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Il Sistema

Uno stato di diritto è imperniato sul principio della certezza della pena. Ma uno stato che si definisce civile non può prescindere dalla dignità della persona, anche di quella che ha sbagliato. E' su questi concetti che si basa il sistema penitenziario italiano, regolato dall'Ordinamento penitenziario, dal relativo Regolamento di esecuzione, ma soprattutto dal “senso di umanità” e dalla “rieducazione del condannato” richiamati dall'articolo 27 della Carta costituzionale.

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Le modalità di realizzazione

Il concetto stesso di trattamento penitenziario, a cui già accennava il terzo comma dell’art. 27 della Costituzione, viene, nel 1975, concretamente valorizzato e dettagliatamente regolamentato.

Viene riconosciuta, in particolare, la necessità di pervenire, attraverso l’osservazione scientifica della personalità del condannato, alla individualizzazione del trattamento in rapporto alle condizioni specifiche del soggetto e ai particolari bisogni della sua personalità, perché si possa, con l’espiazione della pena, ottenere il risultato ottimale del recupero del reo e del suo reinserimento nella vita sociale.

In quest’ambito, l’individualizzazione non riguarda più esclusivamente il tentativo di far corrispondere la sanzione al quantum di danno cagionato e di responsabilità dell’autore, ma comprende anche le esigenze del trattamento. Di conseguenza, essa si sviluppa su due linee di azione:

quella che riguarda i programmi di trattamento interni all’esecuzione di ciascuna misura,

e quella di una modulazione della misura applicata sempre al fine di adattare la risposta penitenziaria, intesa al recupero sociale del condannato, alle effettive e attuali esigenze della personalità.

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L’osservazione dei condannati

L’osservazione viene eseguita da più persone con diverse competenze: l’Educatore, l’Assistente Sociale, la Polizia Penitenziaria, gli esperti ex art. 80. Le indagini si concretizzano in un giudizio di equipe, cui partecipa, quale Presidente, il Direttore dell’Istituto.

L’osservazione è una attività svolta da: - l’Educatore, in funzione dell’osservazione comportamentale e della

comprensione degli atteggiamenti umani fondamentali che orientano la vita di ciascun soggetto, nonché della sua disponibilità nei confronti della vita in Istituto e dei possibili programmi alternativi;

- l’Assistente Sociale, per la comprensione dei collegamenti esistenti e di quelli realizzabili in futuro tra la condizione personale attuale del soggetto e i suoi problemi familiari e sociali;

- lo Psicologo per l’accertamento degli aspetti salienti attinenti alla struttura e al funzionamento psichico del soggetto, sotto il profilo intellettuale, affettivo, caratterologico e attitudinale.

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Il trattamento nei luoghi di detenzione

Nella legge penitenziaria si parla distintamente di trattamento penitenziario (o, più brevemente, con analogo significato, solo di trattamento) e di trattamento rieducativo.

Il trattamento penitenziario, nella più vasta e comprensiva accezione, comprende quel complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l’esecuzione di una sanzione penale.

Rientrano, dunque, nel trattamento penitenziario: le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti, i principi di gestione degli istituti penitenziari, le regole che attengono alle somministrazioni ed alle prestazioni dovute a

chi è privato della libertà.

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Il trattamento a fini rieducativi

Il trattamento rieducativo, invece, costituisce una parte del trattamento penitenziario, in quanto nel quadro generale e nei principi di gestione che regolano le modalità della privazione della libertà personale, si inserisce il dovere dello Stato di attuare l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo tale da “tendere alla rieducazione del soggetto”.Il trattamento rieducativo si attua nei confronti dei condannati e degli internati.Nei confronti degli imputati, invece, l’ordinamento non ha previsto l’attuazione di un trattamento rieducativo e ciò perché:

da un lato, l’esistenza di una presunzione di non colpevolezza è preclusiva ad un’azione di rieducazione e di risocializzazione che presuppone, appunto, il riscontro di note delinquenziali della personalità;

dall’altro, l’elemento sostanziale riferibile alla piena ed assoluta libertà di difesa potrebbe essere posta in dubbio ove si effettuassero, sul soggetto, interventi significativi di contenuto psicologico.

Naturalmente anche l’imputato è assoggettato al trattamento penitenziario

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Il trattamento

Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni della autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta o, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

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Diritti umani e trattamento penitenziario

Il Trattamento Penitenziario è un complesso di norme e di attività che sì regolano ma anche assistono la privazione della libertà personale per l’esecuzione di una sanzione penale in senso lato.

Discende dalle fondamentali statuizioni costituzionali, quali: il principio di uguaglianza di fronte alla legge e di pari dignità sociale dei

cittadini (art.3); il diritto al lavoro (art.4); la tutela della condizione giuridica dello straniero (art. 10); le regole della inviolabilità della libertà personale (art.13), l’affermazione dei diritti alla libera professione di fede religiosa e alla libera

manifestazione del pensiero (art.19 e 21); il contenuto rieducativo dell’esecuzione delle pene (art.27); la tutela della famiglia (art.31); la tutela della salute individuale e collettiva nel rispetto della persona

(art.32).

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Specifici diritti del detenuto L’individuazione di specifici diritti del detenuto e la predisposizione di adeguati

strumenti di tutela costituiscano aspetto essenziale di una corretta e moderna gestione penitenziaria.

Nel nostro ordinamento si possono enucleare diversi ordini di diritti chiaramente individuabili sulla base della normativa costituzionale:

diritti relativi all’integrità fisica diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali diritti relativi all’integrità morale e culturale

Alcuni diritti, per esempio, sono relativi a: la dignità e l’integrità personale (art.1); l’igiene personale (art.8); l’alimentazione (art.9); l’assistenza sanitaria (art.11); i colloqui e la corrispondenza con i familiari (art.18); la libertà di culto (art.18); l’istruzione (art. 19).

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Legislazione in materia di Ordinamento Penitenziario

Legge 26 luglio 1975 n. 354.   Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Legge 10 ottobre 1986, n. 663 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Decreto Presidente della Repubblica  30 giugno 2000  n. 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

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Il lavoro in carcere

Il lavoro domestico e le lavorazioni penitenziarie: da un sistema efficiente ad un sistema in perdita.

I motivi della crisi (drastica riduzione degli investimenti,

automazione dell’industria esterna, venire meno di professionalità specializzate dipendenti Amministrazione, mancanza di una visione aziendale del sistema lavorativo penitenziario

L’investimento per la rinascita (dalla Legge Smuraglia agli ulteriori propositi di riforma- IVA, modifica normativa di contabilità penitenziaria, reinvestimento utili, etc.)

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Legislazione in materia di

Attività dei lavoratori detenuti

Legge 22 giugno 2000 n. 193 Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Decreto Ministero della Giustizia 9 novembre 2001 Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno.

Decreto Ministero della Giustizia 25 febbraio 2002 n.87 Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

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Il rapporto di lavoro

Rapporto di lavoro identico a quello del lavoro esterno

Possibilità di utilizzare le stesse tipologie contrattuali del lavoro “libero”

Lavoro subordinato, lavoro autonomo, contratti a progetto, lavoro a domicilio, etc.

La durata (a tempo determinato/indeterminato, full e part-time, per il periodo della detenzione, etc.)

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I diritti del detenuto lavoratore

Il diritto alla retribuzione (contratto collettivo di categoria)

Il diritto alle ferie

Il diritto ai permessi retribuiti (per colloqui familiari, visite mediche, partecipazione ad udienze)

Il diritto all’assistenza contributiva

Il TFR

La competenza giurisdizionale per le controversie in materia di lavoro

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Le agevolazioni normative/1

Locali, attrezzature e macchinari, costi di gestione

l’Amministrazione penitenziaria cede in comodato gratuito i locali (in regola con la normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro) e le eventuali attrezzature esistenti;

Possono essere impiantate nuove lavorazioni od integrate le attrezzature ed i macchinari esistenti (purché rispondano a possibili utilizzi futuri dell’amministrazione)

L’azienda è tenuta al rimborso delle spese vive di energia (luce, gas,

vapore, etc.) senza ulteriori oneri;

L’azienda assicura la manutenzione ordinaria dei locali e macchinari ricevuti in comodato

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Le agevolazioni normative/2

L’azienda matura un bonus di 516 euro mensili (sotto forma di credito di imposta) per ogni detenuto assunto (anche per il periodo necessario alla formazione);

gli oneri contributivi sono abbattuti nella misura dell’80%;

le agevolazioni proseguono nei sei mesi successivi alla scarcerazione del detenuto se prosegue il rapporto di lavoro all’esterno con lo stesso datore di lavoro.

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I possibili limiti Le esigenze di sicurezza. I controlli sulle persone e

sulle cose. L’esigenza di verifiche sull’assenza di precedenti

penali per le persone che accedono in istituto L’esigenza di controlli sulle persone e sui mezzi che

accedono in istituto e sui controlli dei materiali e manufatti in entrata ed uscita.

La presenza di tempi morti Il ridotto orario lavorativo Le assenze a vario titolo dei detenuti (colloqui con

familiari e difensori, udienze, visite mediche, etc.)• La scarsa professionalità dei detenutiLa scarsa professionalità dei detenuti• L’elevato turn-over dei detenutiL’elevato turn-over dei detenuti

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Le soluzioni Selezione dei soggetti da avviare ad attività lavorative

(definitivi, fine pena adeguato all’attività)

Attività di formazione mirata sulla base delle concrete possibilità di impiego

Pianificazione e coordinamento delle possibilità formative tra i vari istituti del territorio e gestione trattamentale dei trasferimenti- assegnazioni

Metodologicamente: organizzazione organizzazione orientamento al risultatoorientamento al risultato