Legge 92/2012 “RIFORMA FORNERO” Licenziamenti per motivi economici Centro Studi.

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legge 92/2012“RIFORMA FORNERO”

Licenziamenti per motivi economici

Centro Studi

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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER MOTIVI ECONOMICI

Tra le novità apportate dalla riforma del lavoro vi è quella relativa alla procedura di licenziamento economico che passa attraverso una fase conciliativa.

In questo caso la cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere palesata esplicitamente dal datore di lavoro, che prima del licenziamento dovrà comunicare alla direzione territoriale del lavoro e per conoscenza al dipendente, l'intenzione del licenziamento, i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore.

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A sua volta, la direzione territoriale del lavoro, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, convoca il lavoratore e il datore di lavoro per il tentativo di conciliazione che, in ogni caso, non potrà che concludersi entro 20 giorni.

Tuttavia, vi è la possibilità che le parti possano accordarsi per una potenziale proroga dei termini, se vi sono delle ipotesi di convenienza in uno slittamento delle date previste dalla norma.

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Decorso il termine dei 7 giorni, dal ricevimento della comunicazione da parte della direzione territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà intimare il licenziamento al lavoratore (solitamente decorso il termine accade che il datore di lavoro manifesti la possibilità di non procedere alla conciliazione).Se la conciliazione è invece posta in essere, la procedura di cessazione del rapporto di lavoro o meno dipenderà esclusivamente dal suo esito.

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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER MOTIVI ECONOMICI

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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER MOTIVI ECONOMICI

1. Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, il datore di lavoro potrà interrompere la sua relazione con il lavoratore semplicemente comunicando a quest'ultimo il licenziamento.

2. Se il tentativo di conciliazione dovesse riuscire, datore di lavoro e lavoratore sottoscriveranno la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER MOTIVI ECONOMICI

La riforma, parla esplicitamente di “esaminare anche soluzioni alternative al recesso” all'interno della procedura di conciliazione.

Dietro una affermazione simile, possono celarsi diverse soluzioni, tra cui quella più utile per cercare di sminuire i pregiudizi sull'abolizione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Ovvero cercare di riabilitare il “ripescaggio” del lavoratore all'interno dell'impresa, adibendo lo stesso lavoratore a mansioni equivalenti, in altre strutture della stessa azienda.

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EX ART. 18 LEGGE 300/1970

1. Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

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EX ART. 18 LEGGE 300/1970

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

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4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

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6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

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9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. 

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

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EX ART. 18 LEGGE 300/1970

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1. All’articolo 18 della Legge 300/1970 sono apportate le seguenti modifiche:

• Il titolo da “Reintegrazione nel posto di lavoro” diventa “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”;

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

• i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: “Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la

nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 108/90,ovvero dell’articolo 35 del D. Lgs.198/06, n. 198, ed in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del D. Lgs. 151/01,e poichè riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge e/o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del Cod. Civ.

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ordina al datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.

La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro

si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al terzo comma del presente articolo.

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione,

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, perché il fatto contestato non sussiste e/o il lavoratore non lo ha commesso o perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, annulla il licenziamento, condannando il datore di lavoro

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello del effettivo reintegro maggiorati degli interessi in misura legale.

A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

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Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in relazione all’anzianità del lavoratore.

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Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per la violazione del requisito di motivazione come previsto dall’art, 2, 2° comma, della Legge 604/66, della procedura di cui all’art. 7 della Legge 300/70 o della procedura di cui all’art. 7 della Legge 604/66, si applica il regime di cui al 5° comma, ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria determinata, in relazione alla gravità della violazione commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,

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Il giudice applica la medesima disciplina di cui al 4° comma del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 68/99, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, 2°comma, del Codice Civile.

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Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti l’insussistenza del fatto del licenziamento; nelle ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, applica la disciplina di cui al 5° comma.

Il giudice, nella determinazione dell’indennità, tiene conto, oltre ai criteri di cui al 6° comma, delle iniziative assunte dal lavoratore e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 604/66. Se nel corso del giudizio, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

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Le disposizioni dal comma 4° al comma 7° si applicano al datore di lavoro, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, o ufficio nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti ed all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, che occupa più di sessanta dipendenti.

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Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, tenendo conto, che il computo delle unità lavorative è in riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore.

Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali (9° comma) non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

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Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dell’impugnazione, il rapporto di lavoro si intende ripristinato, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

2. Alla legge 183/10, art. 30, comma 1, è aggiunto il periodo: “L’inosservanza delle disposizioni, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto”.

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LICENZIAMENTO

DISCRIMINATORIO DISCIPLINARE ECONOMICO

REINTEGRO IMMEDIATO a prescindere del numero dei

dipendenti e dalla motivazione Risarcimento pari almeno

a 5 mensilità.Versamento dei contributi.

Assistenziali e Previdenziali

Se il fatto non sussiste o la condotta poteva essere punita

con una sanzione minore, REINTEGRO IMMEDIATO

E un risarcimento danni fino a 12 mensilità.

Negli altri casi un indennizzo Variabile da 12 a 24

mensilità

Manifesta insussistenza REINTEGRO IMMEDIATO

E ricarcimenti danni fino a 12 mensilità con pagamento

Contributivo.INSUSSISTENZA NON

MANIFESTA Indennizzo variabile dalle 12

Alle 24 mensilità.

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