Legge n. 92/2012 c.d. Riforma Fornero del mercato del lavoro Prof. Mario Cerbone -I licenziamenti...

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Legge n. 92/2012 c.d. Riforma Legge n. 92/2012 c.d. Riforma Fornero del mercato del lavoroFornero del mercato del lavoro

Prof. Mario Cerbone

-I licenziamenti collettivi

Mario Cerbone

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Le novità in materia di Le novità in materia di licenziamenti collettivilicenziamenti collettivi

- Art. 1, comma 45, l. n. 92/2012Art. 1, comma 45, l. n. 92/2012 - Integrazione all’art. 4, comma 12, l. n. Integrazione all’art. 4, comma 12, l. n.

223/91: è aggiunto, in fine, il seguente 223/91: è aggiunto, in fine, il seguente periodoperiodo

- ““Gli eventuali vizi della comunicazione di Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanatipossono essere sanati, ad ogni effetto di , ad ogni effetto di legge, legge, nell’ambito di un accordo nell’ambito di un accordo sindacalesindacale concluso concluso nel corso della nel corso della proceduraprocedura di licenziamento collettivo” di licenziamento collettivo”

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Ritorna la tecnica del rinvio del Ritorna la tecnica del rinvio del legislatore all’autonomia collettivalegislatore all’autonomia collettiva

La l. 92 affida alla “fonte La l. 92 affida alla “fonte contrattuale” un forte “potere di contrattuale” un forte “potere di sanatoria” dei vizi procedurali sanatoria” dei vizi procedurali rilevati nella c.d. procedura di rilevati nella c.d. procedura di mobilità di cui alla l. n. 223/91 mobilità di cui alla l. n. 223/91

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Esegesi della Esegesi della disposizione normativa disposizione normativa

La norma si riferisce ad “eventuali La norma si riferisce ad “eventuali vizi” della vizi” della comunicazione di avviocomunicazione di avvio della procedura di mobilità di cui della procedura di mobilità di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 223/91all’art. 4, comma 2, l. n. 223/91

Quindi, per individuare i vizi di cui Quindi, per individuare i vizi di cui parla la norma, occorre tenere ben parla la norma, occorre tenere ben presenti i requisiti che deve avere presenti i requisiti che deve avere siffatta comunicazionesiffatta comunicazione

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A chi deve essere A chi deve essere indirizzata la indirizzata la

comunicazione?comunicazione? Profilo soggettivo (i destinatari della

comunicazione)

Le imprese che intendano esercitare la facoltà Le imprese che intendano esercitare la facoltà di avvio delle procedure di mobilità di avvio delle procedure di mobilità sono sono tenute a darne comunicazione preventiva tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto per iscritto alle alle rappresentanze sindacali rappresentanze sindacali aziendaliaziendali costituite a norma dell’art. 19 della costituite a norma dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoriarispettive associazioni di categoria (art. 4, (art. 4, comma 2, l. n. 223/91).comma 2, l. n. 223/91).

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““In mancanza delle predette In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti associazioni di categoria aderenti alle confederazioni alle confederazioni maggiormente rappresentative maggiormente rappresentative sul piano nazionalesul piano nazionale” (art. 4, ” (art. 4, comma 2, ultimo periodo, legge n. comma 2, ultimo periodo, legge n. 223/91).223/91).

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Qual è il contenuto Qual è il contenuto obbligatorioobbligatorio della della comunicazione?comunicazione?

““La comunicazione di cui al comma 2 La comunicazione di cui al comma 2 deve deve contenere contenere indicazione dei indicazione dei motivi che motivi che determinano la situazione di eccedenzadeterminano la situazione di eccedenza; ; dei dei motivi tecnici, organizzativi e motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non produttivi, per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre potere adottare misure idonee a porre rimediorimedio alla predetta situazione ed alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; …licenziamento collettivo; …

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“… “… del del numeronumero, della , della collocazione aziendale collocazione aziendale e dei e dei profili professionaliprofili professionali del personale eccedente del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; nonché del personale abitualmente impiegato; dei dei tempitempi di attuazione del programma di di attuazione del programma di riduzione del personale; delle riduzione del personale; delle eventuali misureeventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del medesimo; del metodo di calcolo di tutte le metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimonialiattribuzioni patrimoniali diverse da quelle già diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva” (art. 4, comma 3, l. n. contrattazione collettiva” (art. 4, comma 3, l. n. 223/91)223/91)

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““Alla comunicazione va Alla comunicazione va allegata copia allegata copia della ricevuta del versamento all’Inpsdella ricevuta del versamento all’Inps, , a titolo di anticipazione sulla somma a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale, mensile di integrazione salariale, moltiplicato per il numero dei moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti” (art. 4, lavoratori ritenuti eccedenti” (art. 4, comma 3, ultimo periodo, l. n. 223/91) comma 3, ultimo periodo, l. n. 223/91)

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Quali sono i vizi eventuali Quali sono i vizi eventuali cui si riferisce la norma?cui si riferisce la norma?

In assenza di un’espressa In assenza di un’espressa indicazione della legge 92, si può indicazione della legge 92, si può dedurre che la disposizione dedurre che la disposizione “eventuali vizi” abbraccia “eventuali vizi” abbraccia potenzialmente tutti i vizi (primari e potenzialmente tutti i vizi (primari e secondari) secondari) che la comunicazione che la comunicazione potrebbe presentare rispetto alla potrebbe presentare rispetto alla griglia di requisiti imposti dalla griglia di requisiti imposti dalla legge? legge?

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Dibattito apertoDibattito aperto

Prima lettura interpretativaPrima lettura interpretativa::

l’accordo sindacale successivo in l’accordo sindacale successivo in pratica pratica “copre tutto”, sempre e “copre tutto”, sempre e comunque,comunque, finanche le carenze e/o finanche le carenze e/o reticenze più rilevanti su cui reticenze più rilevanti su cui dovrebbe reggersi il progetto dovrebbe reggersi il progetto imprenditoriale di riduzione del imprenditoriale di riduzione del personale personale

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Siffatta lettura si pone però in Siffatta lettura si pone però in contrasto con un altro dato testuale, contrasto con un altro dato testuale, per cui i vizi sono sanati non per cui i vizi sono sanati non dall’dall’accordo, purchè esso esista, ma accordo, purchè esso esista, ma nell’ambito nell’ambito di un accordodi un accordo

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Seconda lettura interpretativaSeconda lettura interpretativa

La “sanatoria” opererà soltanto se i La “sanatoria” opererà soltanto se i dati comunicati nella dichiarazione dati comunicati nella dichiarazione di apertura della procedura saranno di apertura della procedura saranno comunicati e discussi comunicati e discussi nel corso nel corso dell’esame congiuntodell’esame congiunto e l’accordo sia e l’accordo sia stato perciò raggiunto stato perciò raggiunto nella nella consapevolezza anche di quelliconsapevolezza anche di quelli

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Terza ricostruzione interpretativaTerza ricostruzione interpretativa

l’accordo non può l’accordo non può mai sanare i vizi della mai sanare i vizi della comunicazione di avviocomunicazione di avvio, in quanto , in quanto quell’atto dell’imprenditore risponde non quell’atto dell’imprenditore risponde non soltanto alla finalità di assicurare il soltanto alla finalità di assicurare il confronto sindacale, ma anche (e confronto sindacale, ma anche (e soprattutto) di soprattutto) di assicurare trasparenza assicurare trasparenza nei confronti dei singoli lavoratorinei confronti dei singoli lavoratori destinatari del successivo licenziamento destinatari del successivo licenziamento (cfr. giurisprudenza di Cassazione, (cfr. giurisprudenza di Cassazione, infrainfra))

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I principi espressi dalla I principi espressi dalla CassazioneCassazione

“… “… la comunicazione alle r.s.a. di inizio la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di del personale, sia di rendere trasparente rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratoriconfronti dei lavoratori potenzialmente potenzialmente destinati ad essere estromessi destinati ad essere estromessi dall’azienda” (Cass. 11.07.2007, n. 15479)dall’azienda” (Cass. 11.07.2007, n. 15479)

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“ … “ … la mancata indicazione nella la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della comunicazione di avvio della procedura di procedura di tuttitutti gli elementi gli elementi previsti dall’art. 4, comma 3, della previsti dall’art. 4, comma 3, della legge 223/1991, invalida la legge 223/1991, invalida la procedura e determina l’procedura e determina l’inefficacia inefficacia dei licenziamenti dei licenziamenti (così Cass. n. (così Cass. n. 15479/2007, cit.)15479/2007, cit.)

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seguesegue “… “… tale vizio tale vizio non è ex se sanatonon è ex se sanato dalla successiva dalla successiva

stipulazione di accordo sindacale di riduzione del stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare ed criterio di scelta dei dipendenti da licenziare ed il giudice dell’impugnazione del licenziamento il giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo deve comunque verificare - con collettivo deve comunque verificare - con valutazione di merito a lui devoluta e non valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria - l’adeguatezza della originaria contraddittoria - l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura” (Cass. comunicazione di avvio della procedura” (Cass. 15479/2007, cit.)15479/2007, cit.)

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seguesegue

Nel caso affrontato dalla Cassazione, la Nel caso affrontato dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva ritenuto Corte d’appello aveva ritenuto (correttamente) carente o comunque (correttamente) carente o comunque inadeguata l’indicazione nella inadeguata l’indicazione nella comunicazione preventiva alle r.s.a. della comunicazione preventiva alle r.s.a. della “collocazione aziendale” e dei “profili “collocazione aziendale” e dei “profili professionali” del personale eccedente, professionali” del personale eccedente, ritenendo in particolare l’insufficienza del ritenendo in particolare l’insufficienza del richiamo alle aree contrattuali, in quanto richiamo alle aree contrattuali, in quanto esse raggruppano professionalità esse raggruppano professionalità estremamente varie ed eterogeneeestremamente varie ed eterogenee

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““I licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223/91 I licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223/91 sono sono inefficaciinefficaci qualora la comunicazione di avvio qualora la comunicazione di avvio della procedura di mobilità della procedura di mobilità è priva di uno degli è priva di uno degli elementielementi previsti dall’art. 4, comma 3, della citata previsti dall’art. 4, comma 3, della citata legge - e così della collocazione aziendale e dei legge - e così della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente e di profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato nell’impresa -, quello abitualmente impiegato nell’impresa -, anche se tale carenza viene sanata dalla anche se tale carenza viene sanata dalla successiva stipulazione dell’accordo sindacalesuccessiva stipulazione dell’accordo sindacale di di riduzione del personale e dalla indicazione in riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei lavoratori da esso di un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare (Cass. 05.04.2011, n. 7744) licenziare (Cass. 05.04.2011, n. 7744)

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Cass. n. 5882/2012Cass. n. 5882/2012

“… “… la sufficienza ed adeguatezza la sufficienza ed adeguatezza della comunicazione di avvio della della comunicazione di avvio della procedura vanno valutate procedura vanno valutate in primis in primis in relazione alla finalità di corretta in relazione alla finalità di corretta informazione delle organizzazioni informazione delle organizzazioni sindacali” ...sindacali” ...

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““Il fatto che questo fine in concreto Il fatto che questo fine in concreto sia stato raggiunto - nella specie per sia stato raggiunto - nella specie per essere stato stipulato tra le parti essere stato stipulato tra le parti l’accordo del 17 ottobre 2001 - può l’accordo del 17 ottobre 2001 - può essere certamente rilevante per essere certamente rilevante per valutare la “completezza” della valutare la “completezza” della previa comunicazione di cui all’art. previa comunicazione di cui all’art. 4, comma 3 … 4, comma 3 …

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““Ciò non toglie però che, pur a Ciò non toglie però che, pur a fronte di tale raggiunta intesa tra le fronte di tale raggiunta intesa tra le parti, il Giudice dell’impugnazione parti, il Giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo … debba del licenziamento collettivo … debba comunque verificare - con comunque verificare - con valutazione di merito a lui devoluta - valutazione di merito a lui devoluta - l’adeguatezza della originaria l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della comunicazione di avvio della proceduraprocedura

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““Non si tratta di “sanatoria” dei vizi Non si tratta di “sanatoria” dei vizi della procedura, bensì di rilevanza della procedura, bensì di rilevanza del successivo accordo al fine di del successivo accordo al fine di apprezzare l’adeguatezza della apprezzare l’adeguatezza della precedente comunicazione di avvio precedente comunicazione di avvio della procedura e di evitare una della procedura e di evitare una valutazione astratta e sbilanciata valutazione astratta e sbilanciata della sufficienza del contenuto della della sufficienza del contenuto della stessa (Cass. n. 5882/2012, cit.) stessa (Cass. n. 5882/2012, cit.)

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segue “… “… Di fronte al complessivo sistema, quindi, Di fronte al complessivo sistema, quindi, sarebbe sarebbe

del tutto inconcepibile negare ogni difesa al singolo del tutto inconcepibile negare ogni difesa al singolo lavoratorelavoratore, destinatario ultimo dell'intero , destinatario ultimo dell'intero procedimento, procedimento, anche nel caso in cui sia raggiunto anche nel caso in cui sia raggiunto l'accordo sindacale che risulti viziato da una falsa o l'accordo sindacale che risulti viziato da una falsa o incompleta rappresentazione dei dati oggetto delle incompleta rappresentazione dei dati oggetto delle informazioni prescritte dal più volte citato art. 4 III informazioni prescritte dal più volte citato art. 4 III commacomma, restando del tutto ovvio che grava sul , restando del tutto ovvio che grava sul lavoratore l'onere di dedurre e provare non solo lavoratore l'onere di dedurre e provare non solo l'esistenza dei denunciati vizi o carenze delle l'esistenza dei denunciati vizi o carenze delle informazioni, ma anche la rilevanza dei medesimi al informazioni, ma anche la rilevanza dei medesimi al fine di una compiuta, trasparente e consapevole fine di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale” (Trib. Nola, 2005)consultazione sindacale” (Trib. Nola, 2005)

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In conclusioneIn conclusione

Difficile compatibilità fra i “principi” Difficile compatibilità fra i “principi” espressi dalla Cassazione e le nuove espressi dalla Cassazione e le nuove disposizioni della legge n. 92disposizioni della legge n. 92

Carattere “fondamentale” dei principi Carattere “fondamentale” dei principi giurisprudenziali: trasparenza delle giurisprudenziali: trasparenza delle decisioni datoriali/democraticità decisioni datoriali/democraticità interna delle oo.ss. (art. 39 Cost.)interna delle oo.ss. (art. 39 Cost.)

Si auspica interpretazione “correttiva” Si auspica interpretazione “correttiva” delle nuove disposizioni e restrittivadelle nuove disposizioni e restrittiva

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Ricerca di una soluzione che renda Ricerca di una soluzione che renda compatibili i principi espressi dalla compatibili i principi espressi dalla Cassazione con le nuove disposizioniCassazione con le nuove disposizioni L’accordo sindacale deve esprimersi, in maniera L’accordo sindacale deve esprimersi, in maniera

adeguata e con rigorosa motivazione sui vizi che adeguata e con rigorosa motivazione sui vizi che si intende sanare e sull’si intende sanare e sull’iteriter logico-giuridico logico-giuridico seguito; seguito;

deve trattarsi comunque di vizi “secondari” deve trattarsi comunque di vizi “secondari” (altrimenti il potere dell’accordo non scatterebbe (altrimenti il potere dell’accordo non scatterebbe per violazione del principio di trasparenza); per violazione del principio di trasparenza);

spetta sempre e comunque al Giudice la verifica spetta sempre e comunque al Giudice la verifica dell’adeguatezza delle clausole dell’accordo dell’adeguatezza delle clausole dell’accordo rispetto ai contenuti ed alle carenze della rispetto ai contenuti ed alle carenze della comunicazione di avvio, nonché alla “gravità” del comunicazione di avvio, nonché alla “gravità” del vizio vizio

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Effetti della norma sul Effetti della norma sul piano sistematicopiano sistematico

Rischi di “riduzione” dei margini di Rischi di “riduzione” dei margini di aggredibilità giudiziaria dei licenziamenti aggredibilità giudiziaria dei licenziamenti collettivicollettivi

La legge conferisce all’accordo un potere di La legge conferisce all’accordo un potere di sanatoria che - se non amministrato sanatoria che - se non amministrato adeguatamente e con sullo sfondo la verifica adeguatamente e con sullo sfondo la verifica giudiziaria - può ritenersi lesivo e preclusivo giudiziaria - può ritenersi lesivo e preclusivo nei fattinei fatti dell’esercizio del diritto di difesa del dell’esercizio del diritto di difesa del singolo lavoratore (art. 24 Cost.; art. 39 singolo lavoratore (art. 24 Cost.; art. 39 Cost.)Cost.)

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Ciò è particolarmente grave in un Ciò è particolarmente grave in un impianto normativo - come quello impianto normativo - come quello della l. n. 223 - che lascia scoperti (e della l. n. 223 - che lascia scoperti (e quindi aggredibili giudiziariamente) quindi aggredibili giudiziariamente) da sempre esclusivamente gli aspetti da sempre esclusivamente gli aspetti procedurali, sull’idea che la procedurali, sull’idea che la procedura è garanzia della procedura è garanzia della legittimità della decisione datoriale legittimità della decisione datoriale

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I criteri di scelta: I criteri di scelta: casisticacasistica

Costituisce Costituisce criterio di scelta oggettivocriterio di scelta oggettivo quello per cui i quello per cui i lavoratori da porre in mobilità "lavoratori da porre in mobilità "vengono individuati sulla vengono individuati sulla base del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento base del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di decorrenza dell'indennità di di anzianità entro il periodo di decorrenza dell'indennità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1". ".

Tuttavia, questa oggettività rimane puramente teorica, Tuttavia, questa oggettività rimane puramente teorica, perchè nell'accordo collettivo in esame viene concordato perchè nell'accordo collettivo in esame viene concordato che, rispetto all'applicazione di tale criterio, sono "che, rispetto all'applicazione di tale criterio, sono " fatte salve fatte salve le competenze professionali necessarie alla gestione delle le competenze professionali necessarie alla gestione delle aziende, da queste discrezionalmente identificateaziende, da queste discrezionalmente identificate". Fissata ". Fissata una regola oggettiva, si introduce la possibilità di derogarla una regola oggettiva, si introduce la possibilità di derogarla a discrezione dell'azienda.a discrezione dell'azienda.

In questo caso, correttamente Tribunale e Corte d'appello di In questo caso, correttamente Tribunale e Corte d'appello di Genova hanno rilevato l'illegittimità di tale modo di operare.Genova hanno rilevato l'illegittimità di tale modo di operare.

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“Sanzione” per i licenziamenti collettivi

illegittimi I IPOTESI Licenziamento collettivo intimato Licenziamento collettivo intimato

senza l’osservanza della forma scrittasenza l’osservanza della forma scritta(ipotesi rara)(ipotesi rara)

si applica l’art. 18, comma 1: “REINTEGRAZIONE del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”

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II IPOTESI Violazione delle procedure richiamate

all’articolo 4, comma 12 si applica “il regime di cui al terzo periodo

del settimo comma del predetto articolo 18” e cioè regime INDENNITARIO FORTEPAGAMENTO DI UN’INDENNITA’ RISARCITORIA TRA 12 E 24 MENSILITA’ DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO (tenuto conto dei criteri indicati dal 5° comma e dall’ultima parte del 7° comma del nuovo art. 18)

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III IPOTESI Violazione dei criteri di scelta

Si applica il regime di cui al quarto comma dell’art. 18, e cioè REINTEGRAZIONE NEL POSTO REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E PAGAMENTO DI DI LAVORO E PAGAMENTO DI UN’INDENNITA’ RISARCITORIA UN’INDENNITA’ RISARCITORIA

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Abrogazione della “contestualità”

“Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura …. l’impresa ha facoltà di licenziare i dipendenti eccedenti comunicando per iscritto ad ognuno di esse il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso … (art. 4, comma 9, come modificato dall’art. 1, comma 44, l. 92/2012

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seguesegue “Entro sette giorni dalla comunicazione dei Entro sette giorni dalla comunicazione dei

recessirecessi, l’elenco dei lavoratori licenziati con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2” (art. 4, comma 9, come modificato dall’art. 1, comma 44, l. 92/2012

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seguesegue

Nel testo previgente, si statuiva che Nel testo previgente, si statuiva che l’inoltro all’Ufficio regionale l’inoltro all’Ufficio regionale dell’elenco dei lavoratori licenziati dell’elenco dei lavoratori licenziati dovesse avvenire “contestualmente” dovesse avvenire “contestualmente” alla comunicazione dei recessi alla comunicazione dei recessi medesimimedesimi

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segue

Il legislatore “spezza” la contestualità della comunicazione datoriale e concede al datore di lavoro un termine di 7 giorni per effettuare la seconda comunicazione (successiva alla comunicazione del recesso)

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La giurisprudenzaLa giurisprudenza ««Il requisito della contestualitàIl requisito della contestualità della comunicazione della comunicazione

prevista dall’art. 4, 9° comma, l. n. 223 del 1991 alle prevista dall’art. 4, 9° comma, l. n. 223 del 1991 alle associazioni di categoria ed agli uffici del lavoro rispetto associazioni di categoria ed agli uffici del lavoro rispetto alla comunicazione del recesso ai dipendenti collocati in alla comunicazione del recesso ai dipendenti collocati in mobilità, mobilità, comunicazioni richieste a pena di inefficacia del comunicazioni richieste a pena di inefficacia del licenziamentolicenziamento, deve essere valutato, in relazione alla , deve essere valutato, in relazione alla finalità complessiva cui risponde tale requisito legale finalità complessiva cui risponde tale requisito legale nell’ambito di una procedura le cui sequenze risultano nell’ambito di una procedura le cui sequenze risultano cadenzate, anche dal punto di vista temporale, cadenzate, anche dal punto di vista temporale, in modo in modo rigido e predeterminatorigido e predeterminato, nel senso di una necessaria , nel senso di una necessaria contemporaneità, contemporaneità, la cui mancanza vale ad escludere la la cui mancanza vale ad escludere la sanzione dell’inefficacia solo se dovuta a giustificati sanzione dell’inefficacia solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovarsi dal datore di motivi di natura oggettiva da comprovarsi dal datore di lavorolavoro» (Cass. 01.12.2010, n. 24341)» (Cass. 01.12.2010, n. 24341)

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seguesegue ““È nulloÈ nullo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. , ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n.

223/1991, il licenziamento disposto in esito alla 223/1991, il licenziamento disposto in esito alla procedura di mobilità nel caso in cui il datore di procedura di mobilità nel caso in cui il datore di lavoro lavoro ometta di dare comunicazione ometta di dare comunicazione all’autorità amministrativaall’autorità amministrativa, ex art. 4, comma 6, , ex art. 4, comma 6, della stessa legge, dell’esito della fase della stessa legge, dell’esito della fase sindacale, anche nel caso in cui la sindacale, anche nel caso in cui la consultazione non abbia avuto corso a causa consultazione non abbia avuto corso a causa della mancata richiesta da parte delle della mancata richiesta da parte delle rappresentanze e associazioni sindacali rappresentanze e associazioni sindacali dell’esame congiunto” (Trib. Torre Annunziata dell’esame congiunto” (Trib. Torre Annunziata n. 1n. 183 del 20 Marzo 2008)83 del 20 Marzo 2008)..

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segue

Non si tratta di una modifica di una regola meramente burocratica, in quanto in quella comunicazione spiccava anche la “… puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta”, cioè il nucleo essenziale della tutela per i lavoratori (sanzionato ancora con la reintegra) e a cui è legato (quando c’è l’accordo sui criteri, appunto) un significativo “risparmio economico” a beneficio del datore di lavoro (art. 5, comma 4, l. 223/91), gravante sulla fiscalità generale

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Interrelazioni con il Interrelazioni con il sistema degli sistema degli

ammortizzatori socialiammortizzatori sociali La programmata eliminazione La programmata eliminazione

dell’indennità di mobilità, sostituita dell’indennità di mobilità, sostituita a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 2, a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 2, comma 71, l. 92/12) dal nuovo comma 71, l. 92/12) dal nuovo trattamento denominato ASpI, incide trattamento denominato ASpI, incide sull’equilibrio complessivo della l. sull’equilibrio complessivo della l. 223223

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seguesegue

Qualcuno ritiene che il venire meno Qualcuno ritiene che il venire meno di “una partita di scambio così di “una partita di scambio così consistente” possa ridurre la consistente” possa ridurre la possibilità di giungere in sede di possibilità di giungere in sede di licenziamento collettivo ad un licenziamento collettivo ad un accordo con il sindacato (si pensi a accordo con il sindacato (si pensi a tutte quelle valutazioni fatte sulla tutte quelle valutazioni fatte sulla base della erogazione della mobilità base della erogazione della mobilità ai licenziati)ai licenziati)

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seguesegue

In senso contrario, va comunque In senso contrario, va comunque detto che al lavoratore sarà detto che al lavoratore sarà comunque assicurato un trattamento comunque assicurato un trattamento (l’ASpI), di analogo importo seppur (l’ASpI), di analogo importo seppur di minore durata rispetto di minore durata rispetto all’indennità di mobilitàall’indennità di mobilità

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In caso di mancato In caso di mancato accordoaccordo

In caso di mancato accordo il In caso di mancato accordo il contributo è triplicato (art. 2, comma contributo è triplicato (art. 2, comma 35) e dunque può raggiungere 4,5 35) e dunque può raggiungere 4,5 volte il trattamento ASpI, a fronte volte il trattamento ASpI, a fronte delle 6 mensilità di trattamento delle 6 mensilità di trattamento iniziale di mobilità oggi dovute, ai iniziale di mobilità oggi dovute, ai sensi della l. 223 (art. 5, comma 4)sensi della l. 223 (art. 5, comma 4)

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Procedimento specialeProcedimento speciale

La legge Fornero prevede La legge Fornero prevede procedimenti giudiziari ad hocprocedimenti giudiziari ad hoc

Oggetto/ambito di applicazioneOggetto/ambito di applicazione

Art. 1, comma 47: Art. 1, comma 47:

A) Controversie aventi ad oggetto A) Controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamentil’impugnativa dei licenziamenti nelle nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge ipotesi regolate dall’art. 18 della legge n. 300/1970, e successive modifichen. 300/1970, e successive modifiche, …, …

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seguesegue

B) “… anche quando devono essere B) “… anche quando devono essere risolte questioni relative alla risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”qualificazione del rapporto di lavoro”

Esempio: si applica il procedimento Esempio: si applica il procedimento speciale quando il licenziamento è speciale quando il licenziamento è avvenuto nel corso di un contratto a avvenuto nel corso di un contratto a progetto ed il ricorrente intende far progetto ed il ricorrente intende far valere la natura subordinata del valere la natura subordinata del rapporto e la illegittimità del rapporto e la illegittimità del licenziamentolicenziamento

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seguesegue

C) Nel giudizio, non possono essere C) Nel giudizio, non possono essere proposte domande proposte domande diversediverse dall’impugnazione del licenziamento dall’impugnazione del licenziamento ““salvo che siano fondate sugli salvo che siano fondate sugli identici fatti identici fatti costitutivicostitutivi” (art. 1, comma 48)” (art. 1, comma 48)

(Ad esempio, si potrebbe proporre domanda di (Ad esempio, si potrebbe proporre domanda di pagamento delle differenze retributive pagamento delle differenze retributive conseguenti all’accertamento del carattere conseguenti all’accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro subordinato di un rapporto di lavoro erroneamente qualificato, rispetto al quale sia erroneamente qualificato, rispetto al quale sia intervenuto un licenziamento)intervenuto un licenziamento)

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