APPRENDISTATO ASPI E TICKET LICENZIAMENTI RIFORMA LAVORO COSE… · Giuseppe Buscema Consulente del...

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Giuseppe Buscema Consulente del lavoro APPRENDISTATO ASPI E TICKET LICENZIAMENTI Giuseppe Buscema Esperto Fondazione Studi CNO Cosenza 30 aprile 2013

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Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro

APPRENDISTATO

ASPI E TICKET LICENZIAMENTI

Giuseppe BuscemaEsperto Fondazione Studi CNO

Cosenza 30 aprile 2013

Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro

IL NUOVO APPRENDISTATO

DOPO IL TESTO UNICO E LA RIFORMA DEL

MERCATO DEL LAVORO

Il nuovo apprendistato•Testo Unico: D. Lgs. 167/2011

•Legge 92/2012

•D.M. 10 ottobre 2005: approvazione libretto formativo del cittadino

•Delibera Regione Calabria 26 aprile 2012 n.190 B.U.R.C. n.10 dell’1 giugno 2012

•Accordi interconfederali e CCNL

•Accordo Conferenza Stato Regioni 15 marzo 2012 – Regolamentazione profili formativi

dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

•D.M. 26 settembre 2012 Recepimento Accordo Conferenza Stato Regioni 19 aprile 2012 –

Certificazione competenze in apprendistato

•D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 – Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle

prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli

standard minimi di servizio del sistema nazionale delle competenze

Si ritengono non più applicabili:

•D.M. 20 maggio 1999: individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti

•D.M. 28 febbraio 2000: disposizioni in materia di tutor aziendale

Il nuovo apprendistato

•Testo Unico: D. Lgs. 167/2011 G.U. del 10 ottobre 2011

Entrata in vigore alla fine del periodo transitorio di sei mesi in data

26 aprile 2012 cessa efficacia art.47 e s.s. D.Lgs. 276/2003

Il nuovo apprendistato

Novità in pillole:1) Riduzione del periodo di formazione per

l’apprendistato professionalizzante2) Piano formativo individuale entro 30 giorni 3) Ampia scelta del datore di lavoro per la formazione 4) Regime sanzionatorio previa diffida5) Ruolo dei fondi interprofessionali

Il nuovo apprendistato

Quattro tipologie di apprendistato:

1) Per la qualifica e il diploma professionale2) Professionalizzante o contratto di mestiere3) Di alta formazione4) Per la riqualificazione di lavoratori in mobilità

Disciplina comuneForma scritta e necessità di un piano formativoInquadramento fino a due livelli inferioriPresenza di un tutor o referente aziendalePossibilità di finanziamento della formazione attraverso i fondi interprofessionaliPossibilità prolungamento durata per malattia, infortunio, malattia o altra causa di sospensione involontaria rapporto superiore 30 gg.Registrazione formazione nel libretto formativoDivieto di recesso durante tirocinio salvo giusta causa o giustificato motivoRecesso con preavviso art.2118 c.c. al termine dell’apprendistatoGli apprendisti di regola sono esclusi dai limiti numericiDurata minima 6 mesi, salvo per stagionali (NOVITA’ LEGGE FORNERO)

Disciplina comuneForma scritta e necessità di un piano formativo

art.2, comma 1, lett.a)“ forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo da definire, anche sulla base di formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o

dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto”

INTERPRETAZIONI COSA SUCCEDE CONSEGUENZEAd substantiam La mancanza produce

nullità del contrattoIl lavoratore ed organi ispettivi possono eccepire nullità. Imprescrittibilità

Ad probationem La mancanza produce effetti sulla prova

Mancanza non comporta nullità.Effetti sul piano processuale, ovvero il lavoratore può richiedere al giudice la conversione del rapporto.Il datore può provare esistenza contratto con limiti

Disciplina comuneForma scritta e necessità di un piano formativo

art.7, comma 2, “ Per ogni violazione delle disposizione contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c, e D), il datore di lavoro è punito con

la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro (…)”

il fatto che il legislatore abbia previsto sanzioni, fa propendere per forma scritta ai fini della prova

La mancanza produce effetti sulla prova ex artt. 2725 c.c. e 2724, ovvero:

art.2725: “quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni

è ammessa soltanto nel caso indicato dal n.3 dell’articolo precedente “

art.2724, n.3:“La prova per testimoni è ammessa (...)

quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”

Disciplina comune: numero apprendisti da assumere

DATORI DI LAVORO FINO A 9 LAVORATORI IN FORZAPossono essere assunti un numero di apprendisti pari al numero dei lavoratori qualificati o specializzati in forzaIn ogni caso, possono essere assunti almeno tre apprendisti

ALTRI DATORI DI LAVOROPossono assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati in forza (NOVITA’ LEGGE FORNERO con effetto dal 2013, fino al 2012 si applicava disciplina generale)

INTERPRETAZIONI SULLA CONVIVENZA DELLE DUE PREVISIONI “ Quando (…) vi sia coincidenza di ambito applicativo, produce effetto sul piano contrattuale esclusivamente la disposizione introdotta dalla L.n.92/2012 al superamento dei limiti ivi previsti potranno determinarsi le citate conseguenze sanzionatorie ”(circ. 18/2012)

Disciplina comune: clausola di stabilizzazione

Assunzione apprendisti subordinata alla conferma dei precedenti contratti di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione

• si possono stipulare contratti di apprendistato se si stabilizzano almeno il 50% dei lavoratori i cui contratti siano scaduti nei 36 mesi precedenti

• la decorrenza della clausole riguarda le assunzioni e non la data dalla quale decorrono i 36 mesi

• fino al 17 luglio 2015, tale limite è fissato al 30%

• Non si tiene conto delle risoluzioni intervenute per dimissioni, cessazione durante il periodo di prova, licenziamento per giusta causa.

• In ogni caso, sarà sempre possibile la stipula di un contratto di apprendistato

Le novità riguardano i datori di lavoro che occupano più di 9 lavoratori

• Occorre peraltro ricordare che esiste una analoga condizione che può essere fissata dalla contrattazione collettiva. In tal caso la disciplina vincola anche i datori di lavoro che occupano fino a 9 lavoratori (art.2, comma 1, lett. i) - T.U. Apprendistato)

L’INTERPRETAZIONE INPS SULLE ABROGAZIONI 1/2LAVORATORI GIA’ IN POSSESSO DI DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA

Circolare n.128 del 2 novembre 2012

5. Abrogazioni. In linea con la logica della semplificazione normativa sottesa al nuovo T.U., con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 167/2011, vengono abrogate le precedenti disposizioni cheregolavano la materia, ovvero:

• la legge 19 gennaio 1955, n. 25;

• gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

• l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

• gli articoli da 47 a 53 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Si segnala in particolare che, con l’abrogazione dell’articolo 22 della legge n. 56/1987, vienemeno l’agevolazione prevista per assunzione di giovani in possesso di diploma diqualifica conseguito presso un istituto professionale oppure di attestato di qualificaacquisito a seguito di un corso di formazione professionale promosso dalla Regione(art.14, legge n. 845/1978). Conseguentemente, gli avviamenti al lavoro effettuati a decorrere dal 25/10/2011 in relazione a tali soggetti, non beneficeranno più della predettamisura incentivante.

L’INTERPRETAZIONE INPS SULLE ABROGAZIONI 2/2

Art. 22 Legge 56/1987: Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

Art.21 Legge 25/1955 “ Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme (…)”

Art.22 Legge 25/1955 “Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante (…)“

Articolo 53 D lgs 276/2003 “4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni”

NON E’ CONDIVISIBILE POSIZIONE INPS PERCHE’ L’ART.2 COMMA 2 DEL T.U. 167/2011

REGOLAMENTA AUTONOMAMENTE IL REGIME PREVIDENZIALE

L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI GIA’ IN POSSESSO DI TITOLOAssunzione apprendisti nel caso di precedenti esperienze lavorative

La qualificazione non deve essere già posseduta

Se il lavoratore ha già svolto periodi di lavoro, occorre verificare cosa prevedono i CCNL (o gli accordi). In

assenza di regolamentazione, se il periodo, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla

qualifica oggetto del contratto di apprendistato, l’assunzione è possibile se la durata non supera la metà del

periodo di apprendistato previsto dal CCNL (Circ. Ministero del lavoro 5/2013 e Interpello n.8/2007)

Assunzione apprendisti nel caso di titoli già posseduti

In generale, la circolare n.40/2004 Min.Lav,., ha ribadito che l’apprendistato è finalizzato al

conseguimento “di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro” attraverso

“l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali” e “L’accrescimento delle capacità

tecniche dell’individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato”

E’ possibile la stipula anche se il lavoratore possiede le competenze (esempio bagnini) “a condizione che

il piano formativo individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze ulteriori, anche di tipo

integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione” (Interpello 38/2010 che ha ammesso la

stipula per i docenti abilitati)

Apprendistato professionalizzante

Destinatari: soggetti da 18 a 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica professionale)

Durata: massimo 3 anni, 5 per le figure dell’artigianato

Competenze contrattazione collettiva

Durata:stabilita in relazione all’età dell’apprendista ed alla qualificazione da conseguire (interpello 34/2012 ha chiarito che non è possibile differenziare la formazione in presenza della verifica del piano formativo da parte dell’ente bilaterale). Durata minima comunque non inferiore a sei mesi (art.2, c.1, lett.a-bis)

Attività stagionali:Previsione di specifiche modalità di svolgimento, anche a tempo determinato.Non si applica la durata minima di sei mesiNon si applica onere di stabilizzazione (Interpello 5/2013)

Apprendistato professionalizzantela formazione

Art. 4 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

(…) comma 3:

“ La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.”

Formazione professionalizzante e di mestiere

Formazione di base e trasversale

Apprendistato professionalizzante

FORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIERE

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

disciplinata dalle Regioni svolta sotto la responsabilità dell’azienda

disciplinata dai CCNL e svolta sotto la responsabilità dell’azienda

Monte complessivo max 120 ore nel triennio

Non sono previsti limiti

Apprendistato professionalizzantecompetenze di base e trasversali

Formazione: disciplinata dalle Regionisvolta sotto la responsabilità dell’azienda monte complessivo 120 ore nel triennio

Interna o esterna all’azienda sulla base del piano formativo individuale

Recepita dalla Regione Calabria con Deliberazione 190/2012

Apprendistato professionalizzantecompetenze di base e trasversali

formazione nella delibera della Regione CalabriaArt.1 La regione Disciplina la Formazione secondo Il t.u. (art. 4.c.3)

… L’offerta formativa regionale (…) è strutturata in forma modulare e può essere erogata nelle modalità interna o esterna all’azienda

Formazione interna si intende la formazione definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell’azienda

Formazione esterna si intende quella definita e finanziata dalla Regione ed erogata da soggetti accreditati

Formazione, interna o esterna all’azienda con Fondi interprofessionali

Apprendistato professionalizzantecompetenze di base e trasversali

Formazione interna•Attuata mediante una specifica programmazione•Monitorata e verificabile nella sua esecuzione•Presenza di un tutore o referente aziendale•In luoghi idonei•Formazione anche in materia di sicurezza sul lavoro•Organizzata anche in maniera integrata con altri datori di lavoro, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione

Apprendistato professionalizzantecompetenze di base e trasversali

Formazione esterna

•Erogata dai soggetti accreditati dal sistema regionale•La Regione individua risorse, i soggetti idonei e disponibili all’erogazione delle attività formative esterne all’impresa•L’esito di tali procedure, costituisce l’offerta formativa

Apprendistato professionalizzantecompetenze di base e trasversali

Formazione attraverso i fondi interprofessionali:

• TU articolo 2, comma 2, lettera e) “ Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali (…)”

• Delibera Regione Calabria art.1, comma 5, “La formazione, interna o esterna all’azienda, può essere realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali (…)”

Apprendistato professionalizzanteformazione professionalizzante o di mestiere

REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE

Art. 2

DISCIPLINA GENERALE

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordiinterconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionaleda associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

(…)

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a finicontrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Apprendistato professionalizzanteformazione professionalizzante o di mestiere

REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE

Art. 6 - STANDARD PROFESSIONALI, STANDARD FORMATIVI

E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

(…) comma 2

Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e inapprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti neicontratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche dasottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenzacontrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazioneeffettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmenteacquisita è di competenza del datore di lavoro.

Apprendistato professionalizzanteformazione professionalizzante o di mestiere

La competenza è delle parti sociali che ne stabiliscono i contenuti in relazione alla qualifica professionale

(CCNL e Accordi sindacali stabiliscono contenuti, modalità e registrazione)

SETTORE DURATA MODALITA’ REGISTRAZIONE(in assenza del libretto formativo del cittadino)

Accordo Commercio

da 60 a 80 ore annue

In aula, on the job, formazione a distanza

Al termine del rapporto di lavoro

Accordo artigianato

Non meno di 80 ore annue

On the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali

Attraverso apposita dichiarazione del datore di lavoro

Confindustria Non meno di 80 ore annue

Anche on the job e in affiancamento

Format allegato all’accordo

Turismo da 40 a 80 ore annue

Anche in modalità e-learning ed altre tecnologie informatiche e tele o video affiancamento, accompagnamento

Attestazione compilando scheda allegata all’accordo

AccordoTrasportatori Artigianato

80 ore annue In aula, on the job, formazione a distanza

Attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l’avvenuta formazione

FORMAZIONE cosa dicono alcuni Accordi ACCORDO CONFINDUSTRIA

La registrazione della formazione effettuata (…) sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività (…), le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo

ACCORDO ARTIGIANATO

La formazione effettuata (…) saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In assenza (…), la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione del datore di lavoro

Tutor aziendale/Referente aziendale

Art. 2DISCIPLINA GENERALE

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

Non si applica più il D.M. 28 febbraio 2000 (circolare Ministero del Lavoro 5/2013)

Tutor aziendale vecchia disciplinaI compiti previsti dal decreto erano:

• affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro

• collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza

• Esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro

• Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

• Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutore deve:

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;

c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (salvo non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica).

• Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti

Tutor / Referente aziendale nuova disciplinaDi competenza OO.SS. Attraverso accordi interconfederali ovvero ai

contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Esempi:Accordo interconfederale Industria 18 aprile 2012“Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale,

inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità”

Accordo interconfederale Artigianato 3 maggio 2012PFI …”Esso inoltre indica (…) il nome del tutor”Il tutor può chiedere la modifica del PFI

Circolare Ministero del lavoro n.5/2013FORMAZIONE

Formazione professionalizzante Formazione trasversale

Secondo modalità CCNL Secondo modalità Regione

Responsabilità datore di lavoro Possibile responsabilità datore

Tracciabilità formazione

Gli organi ispettivi assegnano in alcuni casi un congruo termine per adempiere

Circolare Ministero del lavoro n.5/2013FORMAZIONE - ASSEGNAZIONE CONGRUO TERMINE PER ADEMPIERE

Esempio contratto instaurato il 1° gennaio: periodo formativo 120 x 3 anni.

Se l’accertamento avviene il secondo anno il 31/3 e la formazione svolta è stata di 70 ore, la disposizione può essere emanata perché:

40% del primo anno = 48 ore + 40% del secondo anno x 3 / 12 = 12 ore

Formazione minima necessaria 60 ore

NB: la norma non disciplina tale procedura, il Ministero fornisce tale indicazione Al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo”

ACCERTAMENTONEL PRIMO ANNO

ACCERTAMENTONEL SECONDO ANNO

ACCERTAMENTONEL TERZO ANNO

La disposizione va sempre emanata

La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata in misura inferiore al 40% di quella prevista sommando le ore del PFI del primo anno e quelle, pro rata, del secondo anno

La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata in misura inferiore al60% di quella prevista sommando le ore del PFI del primo anno e quelle, pro rata, del terzo anno

Circolare Ministero del lavoro n.5/2013TRACCIABILITA’ FORMAZIONE

Il personale ispettivo dovrà verificare:

• La quantità• I contenuti • Le modalità della formazione formale individuata come tale dalla

contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale

• la documentazione “che certifica “ la formazione svolta• acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado

di confermare l’effettività di tale formazione Competenza a sanzionare la mancata formazione di competenza esclusiva del

personale ispettivo delle D.T.L. (art.7 c.1 T.U.)

Competenza ispettori istituti previdenziali solo sanzioni amministrative (art.7 c.2 T.U.)

Libretto formativo del cittadinoD.M.10 OTTOBRE 2005 (G.U. 3 novembre 2005, n. 256)

Approvato modello allegato al provvedimento

Operativo quando rilasciato dai soggetti abilitati o autorizzati:Nel frontespizio • RILASCIATO DA ... (soggetto abilitato/autorizzato)

• NELLA REGIONE/PROVINCIA ...• DATA DI PRIMO RILASCIO ...• DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO

SEZIONE 1• Informazioni personali• Esperienze Lavorative/ Professionali

• Titoli di istruzione e formazione• Esperienze formativeSEZIONE 2

Competenze acquisite in percorsi di apprendimento

CASI PRATICI

RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE

La riduzione della formazione di base e trasversale è prevista dalla Delibera 190/2012 art.2 comma 2.

E’ possibile con accordo sindacale

La riduzione della formazione professionalizzante per coloro che si iscrivono all’Ente bilaterale è stata

bocciata dal Ministero del Lavoro Interpello n.34/2012

OBBLIGATORIETA DEL PARERE DELL’ENTE BILATERALE (es. Commercio)

No. Interpello n.16/2012

VINCOLO DI STABILIZZAZIONE ANCHE PER LE ATTIVITA’ STAGIONALI

No. Interpello n.5/2013

FORMAZIONE TRASVERSALE PER I CONTRATTI DI DURATA SUPERIORE A TRE ANNI

Dalla Delibera 190/2012 emerge che le 120 ore è il limite massimo anche se il contratto dura oltre i tre

anni

FORUM LAVORO 2013 1/2Apprendistato e obblighi formativi

D. Alcune Regioni impongono il pagamento dei corsi formativi per la parte di formazione trasversale. Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera nel caso in cui la Regione metta a disposizione solo formazione a pagamento?

R. La competenza in materia è elusivamente demandata alle Regioni e pertanto se è una legge regionale a prevedere tale contributo non può dirsi che lo stesso sia “illegittimo”.

D. Il comma 1, lettera a-bis), articolo 2 Dlgs. 167/2011 introduce un minimo di durata del contratto di apprendistato. Tale limite, pur essendo contenuto nella disciplina generale, si riferisce esclusivamente al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere? La durata minima è eventualmente derogabile con un accordo di prossimità ex articolo 8 del Dl 138/2011?

R. La durata minima vale per tutte le tipologie di apprendistato e non sembra rientrare nelle materie derogabili ex art. 8 del 138/2011.

D. Qualora il Ccnl nulla disponga sulle modalità della formazione formale - articolo 4, comma 52, legge 92/2012 - quali adempimenti debbono essere attuati dal datore di lavoro?

R. L’importante è che la formazione sia “verificabile e certificabile”. Appare tuttavia “curioso” che un contratto collettivo, nel disciplinare il nuovo apprendistato, abbia “dimenticato” di approfondire proprio la tematica della formazione “interna” che più gli compiete.

FORUM LAVORO 2013 2/2Apprendistato e obblighi formativi

D. Nel caso in cui il contratto collettivo preveda l’apprendistato professionalizzante ma non vengano definiti “profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano” (articolo 4, comma 2), consentendo così di concludere contratti della durata fino a cinque anni, è possibile ricorrere ad una regolamentazione del settore affine oppure tale possibilità è offerta solo nei casi indicati nella risposa a interpello 4/2013?

R. Non è possibile un “collage” fra diversi contratti collettivi (salvo quando il contratto applicato non disciplini per niente l’istituto). Ciò in particolare non è possibile se il proprio contratto collettivo non prevede le qualifiche con “intrinseco” contenuto artigianale in quanto, evidentemente, le parti sociali hanno ritenuto che non ne sussistono i presupposti.

D. Si può confermare che tra i lavoratori assumibili come apprendisti - articolo7, comma 4 -rientrano anche i lavoratori iscritti alle liste della “piccola mobilità” sfruttando le agevolazioni previste dal comma 4?

R. Certamente si possono assumere i lavoratori della piccola mobilità anche in deroga ai limiti di età. Per quanto riguarda le agevolazioni della mobilità si seguiranno tuttavia le indicazioni valevoli per la generalità di tale categoria di lavoratori.

.

VAMECUM LAVORO 22 APRILE 2013Incontro 7-8/2/2013 Ministero del lavoro - Consulenti del Lavoro

D. Come si può ovviare alla mancanza del libretto formativo.

R. È possibile indicare il percorso formativo svolto anche mediante annotazione dell'attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari formalità. Tale registro sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, mediante i riscontri di carattere documentale nonché di dichiarazioni dei lavoratori, al fine di constatarne la conformità con il piano formativo individuale dell'apprendista.

D. Quali sono le conseguenze sanzionatone nel caso in cui si riscontrino violazioni delle disposizioni afferenti al tutor nel contratto di apprendistato.

R. Si ritiene che le sanzioni connesse a violazioni legate alla presenza di un tutor aziendale siano esclusivamente di natura amministrativa e non necessariamente riverberino effetti automatici sulla genuinità del rapporto di apprendistato. Di conseguenza, laddove si riscontrino le suddette violazioni non si potrà automaticamente applicare il regime sanzionatone di cui all'art. 7. comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 per mancata formazione dell'apprendista, in quanto in tali ipotesi appare necessaria la puntuale verifica circa i contenuti e le modalità previste dal contratto collettivo concernenti il ruolo assegnato al tutor (cfr.circ.n. 5/2013).

Apprendistato Le agevolazioni

Normative: • esclusione dal computo numerico• recesso art.2118

Economiche:• sottoinquadramento• previdenziali, assistenziali ed assicurative• fiscali

Si è detto della posizione INPS sui lavoratori in possesso di qualifica secondo cui non spettano le agevolazioni ! (circ.128/2012)

Sgravio contributivo apprendistiAssunzioni agevolate:

quelle effettuate dal 2012 al 2016

Misura incentivo: esonero totale contributi previdenzialiInps Inail a carico del datore di lavoro

(salvo contributo ASpI)Successivamente contributo al 10%

Durata agevolazione: 3 anni

SanzioniNel caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia

responsabile esclusivamente il datore di lavoro e che si tale da impedire le finalità del contratto

Versamento della differenza contributiva maggiorata del 100%

NOVITA’ DEL TESTO UNICO RISPETTO ALLA PREVIGENTE DISCIPLINA

Gli organi ispettivi devono assegnare un congruo termine per adempiere

VEDIAMO COME SI COMPORTANO GLI ISPETTORI

Circolare Ministero del lavoro n.5/2013SANZIONI

In caso di applicazione art.7 c.1 T.U. disconoscimento rapporto di apprendistato

(assenza dei presupposti, rapporto non genuino, assenza di formazione, violazione oneri di stabilizzazione, ecc.)

Conversione rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

• recupero agevolazioni• Sanzioni pari al 100%

• Effetti del computo del lavoratore• Differenze retributive per disconoscimento sottoinquadramento

In quest’ultimo caso, la DTL applica la diffida accertativa

Circolare Ministero del lavoro n.5/2013

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Altre violazioni contrattuali e collettive (articolo 7, comma 2 T.U.)

sanzione da 100 a 600 euro (nel caso di recidiva, da 300 a 1500 euro)Competenza alla irrogazione delle sanzioni al personale ispettivo delle D.T.L. e

degli istituti previdenziali

Sgravio contributivo apprendisti

Compete ai datori di lavoro che occupano fino a 9 lavoratori

Criteri di computo:•La legge 183/2011 non dispone nulla•Si applicano quindi i principi generali

Vanno esclusi dalla base: •Apprendisti•Contratti di inserimento e di reinserimento•Part time e lavoratori intermittenti si calcolano in misura proporzionale

Sgravio contributivo apprendisti

Cosa succede nel caso di variazione della base occupazionale nel corso del triennio

Circolare Inps n.22/2007“…il momento da prendere in considerazione per la

determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di lavoro”

Sgravio contributivo apprendisti

Compete:a tutti datori di lavoro fino a 9 lavoratoria prescindere dalla veste giuridica

A tutti i contratti di apprendistato anche quelli instaurati durante la fase transitoria in attesa dell’entrata in vigore del nuovo testo unico

Il dubbio sul contratto di apprendistato con iscritti nelle liste di mobilità

Sgravio contributivo apprendistiRegola De Minimis

Istruzioni INPS:

La decontribuzione prevista dal 2012 al 2016 soggiace alla regola De Minimis

Max 200mila euro (ma ci sono eccezioni) in tre esercizi finanziari. Si computano i tre anni precedenti a prescindere dal giorno in cui è avvenuta l’assunzione

Datori di lavoro devono inviare apposita dichiarazione all’INPS Fonti:Circolare 2/11/2012 n.128 e Messaggio 6/12/2012 n.20123

Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro

AsPI e Ticket Licenziamenti

Giuseppe BuscemaEsperto Fondazione Studi CNO

Cosenza 30 aprile 2013

ASpI e mini ASpIArticolo 2 legge 92/2012

– Sostituisce indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti, speciale edile

– A regime, nel 2017, sostituirà l’indennità di mobilità

– Rimane l’indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli– Riguarda gli eventi che si verificano dal 2013

– Novità contributive per il finanziamento dell’assicurazione• Contributo ordinario

• Contributo addizionale

• Contributo aggiuntivo

• Contributo sui licenziamenti

– Aumenta il costo del lavoro

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ASpI e mini ASpI contribuzione addizionale

contratti non a tempo indeterminatoArticolo 2 commi 28 e 29

Contributo addizionale dell’1,4% sui contratti “non a tempo indeterminato” in cui è indicata una data di cessazione, da calcolarsi sulla base imponibile contributiva

SONO ESCLUSI:

• i contratti per attività stagionali

• assunti in sostituzione di lavoratori assenti

• apprendisti

• lavoratori della pubblica amministrazione

• assunzione di lavoratori in mobilità (circ.INPS 22 marzo 2013, n.44)

MIN.LAV. Ha chiarito che non solo contratti a termine, tutti i contratti diversi da lavoro a tempo indeterminato. Es. intermittente, a chiamata (Interpello 15/2013).

50

ASpI e mini ASpI contribuzione addizionale

contratti a tempo determinato

Articolo 2 comma 30Possibilità di recuperare il contributo addizionale fino a sei mesi se il datore di

lavoro :

- trasforma il contratto a tempo indeterminato

- assume a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi

In tal caso, Bisogna decurtare i mesi dalla data di fine termine a quella di assunzione.

Si applica il criterio del pro rata (circ. INPS 18/12/2012 n.142)

Esempio: datore di lavoro che assume un lavoratore dopo 2 mesi dal termine del contratto a tempo determinato, potrà richiedere 2/6 dei contributi pagati negli ultimi sei mesi

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ASpI e mini ASpI contribuzione aggiuntiva apprendistato

• Articolo 2 comma 36 aggiunge lett. e) bis all’art.2, comma 2 TU(…) in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le

assicurazioni di cui alle precedenti lettere … con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (cui aggiungere 0,30 per cento L.845/78 per formazione)

Totale 1,61%

Non spetta la decontribuzione prevista dall'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Non è prevista la restituzione in caso di successiva assunzione (è un contributo strutturale)

Non produce effetti sui contributi dovuti da altre disposizioni agevolate che rimandano alla contribuzione degli apprendisti

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ASpI e mini ASpI contribuzione in caso di licenziamento

• Articolo 2 comma 31

In caso di risoluzione di rapporti di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause che, indipendente dal requisito contribuivo, darebbero diritto all’ASpI, è dovuto un contributo mensile pari al 41% del massimale ASpI (prima della legge di Stabilità 2013 era il 50%)

Ogni dodici mesi di anzianità di lavoro è dovuto un contributo mensile fino ad massimo di tre mensilità

Rientrano le risoluzione di contratti di apprendistato sia durante che al termine del periodo formativo

Le modifiche della legge di stabilità per il 2013 fanno emergere rispetto alla versione originaria una differente indicazione dei casi in cui l'indennità è dovuta dai datori di lavoro

Ora : " per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI ".

Prima: casi in cui l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenga "per causa diversa dalle dimissioni"

Sono quindi escluse le dimissioni e gli accordi consensuali se non danno diritto all’ASpI

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ASpI e mini ASpI contribuzione in caso di licenziamento

Articolo 2 commi 32, 33 e 34Il contributo non è dovuto

• fino al 2016 per i datori di lavoro che versano il contributo di ingresso per le procedure di mobilità

• Fino al 2015 nel caso di risoluzioni a seguito di cambi d’appalto cui siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole dei CCNL che garantiscano la continuità occupazionale

• Fino al 2015 per il settore delle costruzioni edili nel caso di risoluzioni per completamento attività e chiusura cantiere

• Licenziamenti nei rapporti di lavoro domestico (circ.INPS 8/2/2013, n.25)

Dubbi su tale interpretazione. La circolare afferma “(…) si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo”

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ASpI e mini ASpI contribuzione in caso di licenziamentoESEMPIO

Licenziamento di un lavoratore con 3 anni di anzianità

• Massimale 2013 € 1.180 (circ.INPS 22 marzo 2013, n.44)

• Contributo dovuto € 1451 ( € 1180 X 41% X 3)

La versione originaria prima della legge di Stabilità 2013 prevedeva un contributo del 50% da calcolarsi sull’indennità ASpI.

La contribuzione era differente a secondo l’ammontare della retribuzione ai fini contributivi del lavoratore.

Ora il contributo è uguale per tutti i lavoratori perché la base di calcolo è il massimale ASpI

Vengono penalizzati i datori di lavoro che licenziano lavoratori con mansioni meno elevate

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ASpI e mini ASpI contribuzione in caso di licenziamento

Circolare INPS 22 marzo 2013, n.44

Ogni dodici mesi di anzianità di lavoro è dovuto un contributo mensile fino ad massimo di tre mensilità. Il calcolo va effettuato proporzionando il periodo in mesi, considerando mese intero quello in la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Nell’anzianità si tiene conto anche dei periodi di lavoro a tempo determinato se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,4%. Non si tiene conto dei periodi di congedo per i figli con handicap grave (art.42 D.Lgs. 151/2001)

Il contributo è scollegato dalla prestazione ASpI spettante ed è dovuto nella misura intera a prescindere dalla tipologia di contratto, anche se il rapporto è a tempo parziale.

La contribuzione si paga in un’unica soluzione

E‘ dovuto anche in caso di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità

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ASpI e mini ASpI contribuzione in caso di licenziamento

COME E QUANDO SI PAGA

• Si versa in un’unica soluzione con i contributi del mese in cui si è verificata la risoluzione

• Per i contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, si potrà pagare entro il 16 giugno 2013 (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n.44 del 22 marzo 2013)

• Esposizione nella denuncia UniEmens: – CODICE “M400” “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti a tempo

indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012”

Deve essere indicato nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> e nell’elemento <ImportoADebito> occorre indicare l’importo da pagare

Per gli arretrati del primo trimestre 2013, CODICE “M401” “Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012”. Oltre agli elementi già indicati per i periodi correnti, andrà indicato anche il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo nell’elemento <NumDip>

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ASpI e mini ASpI RIEPILOGO

IN VIGORE DAL 2013

MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA LEGGE 92/2012

• Legge 134/2012

• Legge n.228/2012 - Legge di Stabilità 2013

INTERVENTI DI PRASSI

– INPS circolare n.140 del 14/12/2012 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELL'ASpI

– INPS circolare n. 142 del 18/12/2012 - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI–ASpI

– INPS circolare n. 2 del 7/1/2013 – MOBILITA’, DISOCCUPAZIONE EDILE - ASPI E MINI–ASpI

– INPS messaggio n.20774 del 17/12/2012 - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE "MINI-ASpI 2012"

– INPS messaggio n.20830 del 18/12/2012 - RISOLUZIONE CONSENSUALE NEL 2012 E INDENNITÀ DIDISOCCUPAZIONE

– INPS circolare n. 14 del 30/1/2013 – MASSIMALE

– INPS circolare n. 44 del 22/3/2013 – ISTRUZIONI OPERATIVE MASSIMALE

– MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 21 DICEMBRE 2012, N. 42

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Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro

FINE

Grazie per la pazienza !Se si rimasto soddisfatto del mio intervento,

invia una e-mail a:[email protected]

Giuseppe BuscemaEsperto Fondazione Studi CNO

Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro

LAVORO A TERMINENOVITA’ RIFORMA DEL

MERCATO DEL LAVORO

RIFORMA LAVOROtempo determinato

Le novità principali

1) la previsione di un contratto senza la necessità di individuare il causaloneche di regola deve giustificare la stipula del contratto

2) la modifica degli intervalli da rispettare prima della stipula di un nuovo contratto a tempo determinato (60/90 giorni, prima 10/20)

3) la durata massima di prosecuzione del contratto dopo la scadenza (30/50 giorni - prima 20/30)

su quest’ultimo aspetto aggiungiamo anche l’introduzione dell’obbligo di comunicazione della prosecuzione

4) periodo massimo di occupazione con contratto a termine (si computano anche i periodi di occupazione con somministrazione di lavoro)

5) Decadenza azione lavoratore su nullità del termine

Abbiamo visto l’altra novità del nuovo contributo ASpI dal 2013

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RIFORMA LAVOROtempo determinato

ACAUSALE

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (…). I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»;

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RIFORMA LAVOROtempo determinato

ACAUSALE

Problemi operativi:

contratti “misti” Valenza di una causale in un contratto a causale

Precedenti “esperienze” quali rilevano ?

Acausale nei CCNL è una ipotesi aggiuntiva o alternativa?

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RIFORMA LAVOROtempo determinato

INTERVALLI

Nel caso di nuova assunzione a termine, occorre rispettare intervalli prima della stipula di un nuovo contratto.

Se il contratto ha una durata fino a 6 mesi 60 giorni

Se il contratto ha una durata superiore 90 giorni

Riduzione di tali periodi a 20 o 30 giorni per stagionali e nel caso di previsione dei contratti collettivi.

Possibile intervento sostitutivo ministeriale

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RIFORMA LAVOROtempo determinato

INTERVALLI

Articolo 5, comma 3, D.Lgs. 368/2001

REGOLA (primo periodo)

“ Qualora il lavoratore venga riassunto a termine (…) entro un periodo di sessanta giornidalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni(…) se di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempoindeterminato. (…)”

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RIFORMA LAVOROtempo determinato

INTERVALLIECCEZIONI

Riduzione (secondo periodo comma 3)

I CCNL possono stabilire riduzioni a 20/30 giorni nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività;lancio di un prodotto o servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa esistente. Ipotesi di intervento sostitutivo del Ministero

Esclusione (comma 4 ter)

Le disposizioni non trovano applicazione per le attività stagionali D.P.R. N.1525/1963

Attività individuate da CCNL (no intervento sostitutivo Ministero)

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RIFORMA LAVOROtempo determinatoPROSECUZIONE

Allungamento del periodo di prosecuzione del contratto senza riflessi sulla natura del rapporto.

Se il contratto ha una durata fino a 6 mesi 30 giorni

Se il contratto ha una durata superiore 50 giorni

In tali periodi il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva del

20% fino al decimo giorno

40% per quelli successivi

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RIFORMA LAVOROtempo determinatoPROSECUZIONE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELLA PROSECUZIONE

Articolo 5, comma 2 bis “ (…) il datore di lavoro ha l’onere di comunicare (…) entro lascadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine,indicando altresì la durata della prosecuzione. “

Decorrenza obbligo

Sanzioni per omessa/tardiva comunicazione

In caso di ispezione, in assenza di comunicazione, rischio di contestazione del lavoro nero

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TEMPO DETERMINATORIEPILOGO

IN VIGORE DAL 18/7/2012

MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA LEGGE 92/2012

– Legge 134/2012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 10 OTTOBRE 2012

Modalità di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato

INTERVENTI DI PRASSIMINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 19 OTTOBRE 2012, N. 32

Computo del periodo massimo di trentasei mesi.

MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE 7 NOVEMBRE 2012, N. 27 E INTERP. 22 NOVEMBRE 2012, N. 37

contratto a tempo determinato intervalli temporali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - NOTA 31 OTTOBRE 2012, N. 15322

• Decreto Ministeriale 25 ottobre 2012 - Modalità operative per la comunicazione della c.d. “prosecuzione di fatto”

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Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro

LE AGEVOLAZIONI DOPO

LA RIFORMA FORNERO

LE AGEVOLAZIONIArticolo 4, commi da 8 a 11

• Dal 2013 nuovi incentivi per:– l’assunzione di lavoratori con età di almeno 50 anni

– donne svantaggiate

• Riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro

• Riguarda tutti i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

• Sono incentivate le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione durata incentivo 12 mesi

• e quelle a tempo indeterminato durata incentivo 18 mesi

• in caso di trasformazione durata incentivo totale 18 mesi

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LE AGEVOLAZIONI

• Riguarda tutti i datori di lavoro

• Lavoratori:– Lavoratori che abbiano compiuto 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi

– Nel rispetto del Reg.Ce n.800/2008

1. Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate individuate da apposito DM

2. Donne ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti

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LE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI DONNE

Nel rispetto del Reg.Ce n.800/2008

Art.40 AIUTI IN FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DISABILI

1. (…) sono compatibili con il mercato comune (…) purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, sarà ridotto pro rata di conseguenza

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LE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI DONNE1. Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree

svantaggiate individuate da apposito DM

2. Donne ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti

FAQ Italia Lavoro 28 AMVA

Cosa si intende per “impiego regolarmente retribuito” ai fini del requisito dello svantaggio di cuial Reg. 800/2008?Si fa riferimento ai soggetti che dal almeno 6 mesi prima della data di assunzione siano riconducibili ad una delle

seguenti categorie:- Inoccupati e disoccupati;- Occupati che indipendentemente dal tipo di contratto abbiano percepito un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ad oggi fissato in una somma pari a € 8.000 lordi/anno per i lavoratori dipendenti e a € 4.800,00 per i lavoratori autonomi- Occupati che, indipendentemente dal tipo di contratto, non abbiano percepito regolare retribuzione (perché nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza di stato insolvenza o di fallimento o è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo)

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE DECRETO MINISTERO LAVORO 20 MARZO 2013

“(…) Chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personal escluso da imposizione.“.

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LE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI DONNE

Reg.Ce n.800/2008

Articolo 2 - DEFINIZIONI

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi

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AGEVOLAZIONILE NUOVE REGOLE

ART.4, COMMI 12 E 13

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

• gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,

• gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza,

• gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,

• gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

• nella determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata occorre tenere conto anche dei periodi durante i quali il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato

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AGEVOLAZIONILE NUOVE REGOLE

INOLTRO TARDIVO DELLE COMUNICAZIONIArticolo 4, comma 15 legge 92/2012 prevede che le agevolazioni non spettano nel caso di inoltro

tardivo delle comunicazioni obbligatorie durante il periodo di ritardo

• Durata della perdita: « … producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione …»

• Ipotesi previste « … comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione …»

• Dubbi sulla decorrenza della sanzione

• Circ. INPS 12/12/2012, n.137: ai fini sanzionatori rilevano le omesse denunce o modificazioni di rapporto di lavoro. Nel caso di rettifiche, invece, vale comunque la data del primo invio e comunque i dati relativi all’agevolazione da inserire nella CO non sono da considerarsi obbligatori e quindi non possono comportare conseguenze al datore di lavoro.

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AGEVOLAZIONILE NUOVE REGOLE

LEGGE 407/90 – AGEVOLAZIONI

ASSUNZIONI DISOCCUPATI O IN CIG STRAORDINARIA

Articolo 4, comma 14 legge 92/2012 modifica l’articolo 8, comma 9, legge 407/90

• Dal 18/7/2012 spetta quando le assunzioni « non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale o sospesi »

• La versione previgente prevedeva « non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi »

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AGEVOLAZIONI - LE NUOVE REGOLESTATUS DISOCCUPAZIONE

Articolo 4, comma 33

• Modifiche al D.Lgs. 181/2000 - all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera a) è abrogata. Prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di conseguimento di un reddito esente da imposte

2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani »sono soppresse;

‘ Prevede la « perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (…) con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani » (…)

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

Prima: « sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se giovani »

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AGEVOLAZIONI - LE NUOVE REGOLE

STATUS DISOCCUPAZIONEArticolo 4, comma 33

• Le Regioni stanno tenendo in stand by le cancellazioni ritenendo di loro competenza la materia partendo dall’assunto che le disposizioni diventano efficaci dopo i provvedimenti regionali attuativi previsti dall’articolo 4 , comma 1, del D.Lgs. 181/2000 che recita:

“ Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: (…)”

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro ha avallato tale tesi con lettera prot. 10587 del 19 luglio 2012.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha definito in data 22/11/2012 le Linee Guida per una Regolamentazione Unitaria tra le Regioni e le Province Autonome per l’attuazione dell’articolo 4, comma 33, lettera c) della Legge 92/2012

Dubbi perché l’INPS con la circolare 137/2012 (di data successiva) ed il Ministero del Lavoro con interpello n.9/2013, non fanno riferimenti a disposizioni transitorie o rinvii della disciplina

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AGEVOLAZIONI

RIEPILOGO

IN VIGORE DAL 18/7/2012

MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA LEGGE 92/2012 • Nessuna

INTERVENTI DI PRASSI– INPS CIRCOLARE n.137 del 12/12/2012

– MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 19 NOVEMBRE 2012, N. 16176

– MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 8 MARZO 2013, N. 9

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Giuseppe BuscemaConsulente del lavoro

La Riforma del Mercato del lavoroLavoro a termine, Apprendistato,

Agevolazioni

FINE

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Giuseppe BuscemaEsperto Fondazione Studi CNO