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Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 14 16.01.2014 Le verifiche per i contribuenti minimi Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi A decorrere dal 2012, l’art. 27 D.L. 98/2011, ha introdotto un “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, denominato “nuovo” regime dei minimi. Il regime, riservato alle persone fisiche che iniziano una nuova attività, o che l’hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d’imposta o anche oltre tale limite, fino al compimento del 35° anno d’età, consente di usufruire di una serie di agevolazioni. Al termine del periodo d’imposta i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi, devono verificare di aver tutti i requisiti per poter continuare ad operare con tale regime agevolato. Vediamo i principali controlli che i contribuenti minimi devono fare entro fine anno, per verificare la permanenza anche nel 2014 e confermare così il prelievo al 5 per cento. Requisiti originari Per poter fruire del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il soggetto interessato deve verificare il possesso: dei requisiti “originari”, previsti per i “vecchi”minimi (L. 244/2007); dei nuovi requisiti, previsti dal D.L. 98/2011. Vengono rispettati i requisiti originari se i soggetti interessati nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

N. 14 16.01.2014

Le verifiche per i contribuenti minimi Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi

A decorrere dal 2012, l’art. 27 D.L. 98/2011, ha introdotto un “regime fiscale di vantaggio per

l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, denominato “nuovo” regime dei minimi.

Il regime, riservato alle persone fisiche che iniziano una nuova attività, o che l’hanno intrapresa a

decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d’imposta o anche oltre tale limite, fino al compimento del 35°

anno d’età, consente di usufruire di una serie di agevolazioni.

Al termine del periodo d’imposta i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi, devono

verificare di aver tutti i requisiti per poter continuare ad operare con tale regime agevolato. Vediamo i

principali controlli che i contribuenti minimi devono fare entro fine anno, per verificare la permanenza

anche nel 2014 e confermare così il prelievo al 5 per cento.

Requisiti originari

Per poter fruire del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il soggetto

interessato deve verificare il possesso:

• dei requisiti “originari”, previsti per i “vecchi”minimi (L. 244/2007);

• dei nuovi requisiti, previsti dal D.L. 98/2011.

Vengono rispettati i requisiti originari se i soggetti interessati nell’anno

precedente:

• hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno, non

superiori a € 30.000;

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• non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

• non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o

lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in

partecipazione con apporto di solo lavoro;

• nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali,

anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore

di € 15.000.

Un contribuente inizia l’attività il 1° luglio del 2013 ed opta per il regime dei

minimi. Ipotizziamo che al 31/12/2013 realizzi i seguenti ricavi:

1. 20.000 euro,

2. 10.000 euro.

Nell’ipotesi sub.1) il contribuente dal 2014 deve passare al regime ordinario,

in quanto rapportando i 20.000 euro conseguiti, ad anno, ha superato la

soglia dei 30.000 euro al 31/12/2013.

Nell’ipotesi sub. 2), invece, il contribuente potrà anche per il 2014 restare nel

regime dei minimi.

Ulteriori requisiti

Il comma 2 dell’art. 27, D.L. 98/2011 in aggiunta ai requisiti indicati condiziona

l’accesso al regime in esame alle persone fisiche che:

• non abbiano esercitato, nel triennio precedente l’inizio dell’attività, alcuna

attività di lavoro autonomo/impresa, anche in forma associata o familiare;

• non proseguano un’attività già precedentemente svolta (“mera

prosecuzione”), sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad

esclusione del caso in cui tale precedente attività consista nel periodo di

tirocinio professionale obbligatorio;

• proseguano un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, nel qual

caso tuttavia, il limite massimo di €.30.000 di ricavi realizzati nel periodo

precedente, deve essere valutato in relazione all’attività svolta dal

soggetto dante causa.

Soggetti esclusi Non sono considerati minimi i soggetti:

che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio

e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);

non residenti;

che effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessione di

immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;

che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni

professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base

proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.

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Durata del regime

Il regime può essere utilizzato,

a) in generale: per 5 anni, vale a dire:

• per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata;

• per i 4 periodi successivi a quello di inizio attività;

b) in deroga: i contribuenti che alla scadenza del quinquennio non hanno

ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età, possono continuare ad

applicare il regime fino al periodo d’imposta di compimento del

trentacinquesimo anno di età (incluso); ciò se senza esercitare alcuna

opzione espressa.

Attività iniziata nel 2010

Il contribuente nel 2010 aveva 20 anni.

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014

ETA’ 20 21 22 23 24

PERIDO 1° 2° 3° 4° 5°

Da quanto si evince dalla tabella, il contribuente al 5° anno di esercizio dei

minimi ha solo 24 anni. Il contribuente può rimanere nel regime dei minimi

fino ai 35 anni, e quindi fino al 2025.

Uscita dal regime

Come per il passato, la disapplicazione/uscita dal regime dei minimi può

avvenire (CM17/2012):

per opzione

per legge

qualora:

vengano meno i requisiti richiesti per l’applicazione del regime;

si realizzi una fattispecie che non consente l’adozione del regime;

a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo.

Il contribuente che applica il regime dei cd nuovi minimi, può fuoriuscire dallo

stesso e optare per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA.

In particolare, il soggetto può optare per l’applicazione:

Regime ordinario

L’opzione, esercitata tramite il comportamento

concludente, va comunicata con la dichiarazione

annuale IVA (quadro VO) relativa all’anno, con

riferimento al quale, è stata operata la scelta (ad es, se

l’attività è iniziata nel 2014 occorre comunicare tale

scelta nel quadro VO del mod. IVA 2015).

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Regime ex

minimi

L’opzione va comunicata con la dichiarazione annuale

IVA (quadro VO) relativa all’anno con riferimento al

quale è stata operata la scelta.

Il regime agevolato cessa di avere efficacia a seguito del venir meno dei

requisiti previsti per l’applicazione dello stesso, ossia nelle seguenti ipotesi:

CAUSE DI CESSAZIONE DEL REGIME

conseguimento di ricavi o compensi superiori a € 30

effettuazione di cessioni all’esportazione

sostenimento di spese per lavoratori dipendenti / collaboratori

erogazione di somme ad associati in partecipazione, con apporto di

solo lavoro

acquisto di beni strumentali che, sommati a quelli dei 2 anni

precedenti, superano € 15.000

trasferimento della residenza all’estero

applicazione di un regime speciale IVA

effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o

relative porzioni, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

acquisizione di partecipazioni in società di persone, srl trasparenti,

associazioni professionali

Controlli da fare fine anno

Dando evidenza alle cause che si presentano più frequentemente, si fa presente

che le verifiche che conviene fare per controllare la permanenza nei minimi nel

2014, sono le seguenti:

Ricavi e compensi

La prima verifica riguarda il mancato conseguimento, in base al

principio di cassa, di ricavi o compensi per un ammontare superiore a

30.000 euro.

Al riguardo si ricorda che:

se l'attività è iniziata nel 2013, va effettuato il ragguaglio ad

anno;

non vanno considerate eventuali prestazioni occasionali non

rilevanti per l'Iva e le indennità di maternità (circolari 13/E/2008

e 17/E/2012);

per chi svolge attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a

ricavo fisso, assume rilievo solo l'aggio o il ricavo fisso;

devono, inoltre, essere computate eventuali plusvalenze o

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sopravvenienze attive, se scaturiscono da operazioni con

manifestazione finanziaria nel corso di quest'anno. Si pensi, per

esempio, alla cessione di un bene strumentale il cui incasso è

avvenuto nel 2013.

Beni strumentali

La permanenza nel regime è, inoltre, condizionata al valore dei beni

strumentali acquistati: non deve superare 15mila euro in relazione al

triennio 2011-2013.

Per tale requisito si ricorda che:

bisogna considerare il momento di effettuazione nella sua

accezione Iva, e non dei pagamenti;

i beni a utilizzo promiscuo rilevano per il 50% del loro

ammontare. La circolare 12/E/2008 ha precisato che, si

presumono a utilizzo promiscuo anche tutti i beni strumentali

(artt. 164 e 102, comma 9, del Tuir) per i quali è prevista una

limitazione alla deducibilità. Il conteggio andrà effettuato al

netto dell'Iva indetraibile (circolari 7/E e 13/E del 2008);

dato che rilevano anche i beni acquistati/utilizzati tramite

appalto, locazione, leasing o noleggio, si dovranno conteggiare

anche eventuali importi corrisposti per la locazione

dell'immobile, laddove viene svolta l'attività (sempre

considerando il momento di effettuazione dell'operazione). Per

i beni in leasing rilevano i canoni e non il costo sostenuto dal

concedente. Al contrario, non devono essere considerati i beni

utilizzati in comodato gratuito;

per l'immobile utilizzato da due soggetti, ma il cui contratto sia

intestato a uno solo dei due con successivo riaddebito di una

quota all'altro, rileverà solo il canone corrisposto al netto di

quanto riaddebitato all'altro utilizzatore.

Esportazioni e servizi internazionali

Le cessioni all'esportazione nel 2013 sono un altro aspetto da verificare.

La fuoriuscita dal regime avviene anche a fronte di operazioni

assimilate alle vendite, servizi internazionali o connessi agli scambi

internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la

Repubblica di San Marino, trattati e accordi internazionali (artt. 8, 8-bis,

9, 71 e 72 del D.P.R. 633/1972). Pertanto, oltre alle esportazioni di beni,

devono essere considerate anche le prestazioni di servizi rientranti in

tali fattispecie, e va considerato il momento di effettuazione

dell'operazione (in base all'art. 6 del D.P.R. 633/1972) che potrebbe non

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coincidere con l'incasso. Ad esempio, non possono applicare il regime

agevolato nel 2014 i soggetti che abbiano effettuato un'esportazione

nel 2013, anche se il relativo incasso avverrà nell'anno successivo. Per

contro, non inibiscono la permanenza nel regime eventuali operazioni

extraterritoriali, le quali rilevano comunque nella verifica sui ricavi.

Partecipazioni in società

Per poter restare nei minimi non devono essere state acquistate nel

2013, partecipazioni in soggetti trasparenti (società di persone, Srl in

trasparenza ex art. 116 del Tuir o associazioni ex art. 5 del Tuir). Inoltre,

non devono essere state erogate somme ad associati in partecipazione

con apporto di solo lavoro. Se l'apporto non è di solo lavoro,

l'erogazione non rappresenta una causa di fuoriuscita.

Durata

Non bisogna poi scordarsi di verificare da quanti anni si applica il

regime: se il 2013 rappresenta il quinto, dall'anno successivo si uscirà

dal regime, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia ancora

compiuto 35 anni e siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla norma-

Riepilogo LE VERIFICHE DA FARE

RICAVI E COMPENSI

Nel 2013 non devono essere stati incassati più di 30.000 euro, ma se l'attività

è iniziata nello stesso anno, va effettuato il ragguaglio ad anno. Per i soggetti

che svolgono attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso,

assume rilievo solo l'aggio o il ricavo fisso. Concorrono alla verifica anche

eventuali plusvalenze o sopravvenienze attive, scaturenti da operazioni con

manifestazioni finanziaria avvenute nel 2013. Vanno, inoltre, considerate

anche le operazioni non territoriali. Non si considerano eventuali prestazioni

occasionali, non rilevanti ai fini Iva.

BENI STRUMENTALI

Nel triennio 2011-2013 non devono essere stati acquistati beni strumentali

per un valore superiore a 15.000 euro. I beni a utilizzo promiscuo rilevano per

il 50% e si presumono tali anche tutti i beni strumentali (artt. 164 e 102,

comma 9, del Tuir) per i quali è prevista una limitazione alla deducibilità.

Rilevano anche i canoni su beni acquistati/utilizzati tramite appalto,

locazione, leasing o noleggio. Si tiene conto del momento dell’effettuazione

nella sua accezione Iva e non dei pagamenti.

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CESSAZIONE DAL REGIME DEI "MINIMI"

Il regime cessa di avere efficacia:

dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei

requisiti previsti, oppure si verifica una delle condizioni di esclusione;

dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano i 45mila euro (in

questo caso, il contribuente deve versare l’Iva relativa alle operazioni

imponibili effettuate nell’intero anno, determinandola mediante lo

scorporo dai corrispettivi).

- Riproduzione riservata -

ESPORTAZIONI E SERVIZI INTERNAZIONALI

Escono dal regime coloro che nel 2013 hanno effettuato cessioni

all'esportazione, operazioni assimilate alle predette, servizi internazionali o

connessi agli scambi internazionali, operazioni con la Città del Vaticano o

con San Marino, trattati e accordi internazionali (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del

D.P.R. 633/1972). Si deve tenere conto del momento dell’effettuazione

dell'operazione (art. 6 del D.P.R. 633/1972), che potrebbe non coincidere con

quello dell'incasso.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

Per poter restare nei minimi non devono essere state acquistate nel 2013

partecipazioni in soggetti trasparenti (come società di persone o Srl in

trasparenza in base all'art. 116 del Tuir). Ai partecipanti all'impresa familiare

non è precluso il regime dei minimi per i redditi prodotti al di fuori di tale

attività.

DURATA

Se il 2013 rappresenta il quinto anno di applicazione, dal 2014 si uscirà dal

regime, tranne nel caso in cui, il soggetto non abbia ancora compiuto 35 anni

e siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla norma.