5 Quaderni IAI (Nuova serie) quaderni IAI · 9.30 EURO a cura di Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli...

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a cura di Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli Il Fiscal Compact quaderni IAI Edizioni Nuova Cultura ISSN 0075-1448 In collaborazione con

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9.30 EURO

a cura di Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli

Il Fiscal Compact

quaderni IAI

Edizioni Nuova Cultura

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5Pur essendo composto da soli 16 articoli, il cosiddetto Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria - Tscg) è un trattato estremamente complesso, sia per la natura di accordo intergovernativo e non “comunitario”, sia per la pesantezza delle richieste di disciplina fiscale che impone agli stati che lo adotteranno, soprattutto a quelli fortemente indebitati, come è il caso dell’Italia. È parso quindi opportuno a due istituti tradizionalmente impegnati negli studi sull’integrazione europea, lo Iai di Roma e il Csf di Torino, analizzare le conseguenze che il Fiscal Compact avrà sia nei confronti del Trattato di Lisbona sia sull’economia dell’Ue ed in particolare della sua zona Euro. Studiosi di varie discipline sono stati quindi chiamati a sviluppare alcuni aspetti del nuovo trattato. In particolare: la questione dell’impatto del Fiscal Compact sulle istituzioni e procedure dell’Unione; le conseguenze di una eventuale trasformazione del trattato in una integrazione differenziata in seno all’Ue; il non secondario problema della legittimazione delle decisioni che saranno prese nell’ambito del nuovo trattato; le modalità di un progressivo passaggio ad un’Unione Fiscale; ed infine il contributo italiano al Fiscal Compact e le possibili convergenze con le posizioni degli altri paesi Ue. A chiusura del volume, vengono allegati il testo del Fiscal Compact, per permettere al lettore di collegare i riferimenti nei capitoli agli articoli del nuovo Trattato, ed una scheda dei vari dispositivi adottati dal Consiglio europeo nel corso della lunga crisi.

Gianni Bonvicini è Vicepresidente Vicario dell’Istituto Affari Internazionali (Iai).

Flavio Brugnoli è Direttore del Centro Studi sul Federalismo (Csf).

I Quaderni IAI sono brevi monografie scritte da uno o più autori – ricercatori dell’Istituto o esperti esterni – su temi di politica internazionale di particolare attualità. Il fine è promuovere una maggiore, e il più possibile aggiornata, conoscenza dei problemi e delle tendenze emergenti nelle relazioni internazionali, contribuendo a renderli argomento di pubblico dibattito.

Ente senza fini di lucro, lo IAI fu fondato nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli, suo primo direttore.L’Istituto mira a promuovere la conoscenza della politica internazionale attraverso la ricerca, la promozione di idee e strategie politiche, la diffusione delle conoscenze e la formazione.I principali settori di ricerca sono le istituzioni e le politiche dell’Unione Europea, la politica estera italiana, le tendenze dell’economia globale e i processi di internazionalizzazione dell’Italia, il Mediterraneo e il Medio Oriente, l’economia e la politica della difesa, i rapporti transatlantici.

Quaderni IAI (Nuova serie)

1. Rosa Rosanelli, Le attività spaziali nelle politiche di sicurezza e difesa, 2011

2. Michele Nones e Alessandro Marrone, La trasformazione delle Forze Armate: il programma Forza NEC, 2011

3. Natalino Ronzitti (a cura di), Una zona priva di armi di distruzione di massa in Medio Oriente: problemi aperti, 2012

4. Alessandro Riccardo Ungaro, Le compensazioni industriali nel mercato della difesa e il caso indiano, 2012

5. Gianni Bonvicini, Flavio Brugnoli (a cura di), Il Fiscal Compact, 2012

ISSN 0075-1448

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In collaborazione con

Quaderni IAI

IL FISCAL COMPACT

a cura di Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli

Edizioni Nuova Cultura

Questapubblicazioneèfruttodellapartnershipstrategicatral’IstitutoAffariInternazionaliIai elaCompagniadiSanPaolo.LaCompagniaèancheco‐fondatricedelCentroStudisulFederalismo Csf ,insiemeconleUniversitàdiTorino,diPaviaediMilano. QuaderniIAIDirezione:NatalinoRonzittiLaredazionediquestoQuadernoIAIèstatacuratadaSandraPassariello _________________________ Prima edizione settembre 2012 - Edizioni Nuova Cultura Per Istituto Affari Internazionali (IAI) Via Angelo Brunetti 9 – I-00186 Roma www.iai.it Copyright©2012EdizioniNuovaCultura‐RomaISBN:9788861348592ISSN:0075‐1448Copertina:FrancescaMinnocciComposizionegrafica:AngelaCorgnaleRevisioneacuradell’AutoreÈvietatalariproduzionenonautorizzata,ancheparziale,realizzataconqualsiasimezzo,compresalafotocopia,ancheadusointernoodidattico.

Indice

Introduzione,diGianniBonvicinieFlavioBrugnoli............................................. 7Listadelleabbreviazioni................................................................................................... 131. L’impattodellacrisisulleistituzionidell’Unione,diGianLuigiTosato......... 152. Fiscal Compact e conseguenze dell’integrazionedifferenziata nell’Ue,diLuciaSerenaRossi..................................................................................................... 29

3.L’art.13delFiscalCompacteilruolodeiParlamentinelsistemamul‐tilivello,diGiuseppeMartinico................................................................................. 35

4.DalFiscalCompactall’Unionefiscale,diAlbertoMajocchi.......................... 455.IlcontributoitalianoalFiscalCompactelepossibiliconvergenzeconleposizionideglialtripaesiUe,diMicheleComelli......................................... 53

Allegati

Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governancenell’unioneeconomicaemonetaria................................................................................................ 66

Scheda relativa alle principali disposizioni e strumenti adottati dal‐l’Unione europea in risposta alla crisi dei debiti sovrani dei paesidell’areaeuro acuradiMicheleComelli .......................................................... 81

Introduzione

Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli

*

LadecisionedelConsiglioeuropeodel2marzo2012diprocedereallafirma del cosiddetto Fiscal Compact Trattato sulla stabilità, coordina‐mentoegovernancenell’unioneeconomicaemonetaria‐Tscg hames‐soindubbioposizionieconvinzionicheneimesiprecedentieranostateconsideratedeipuntifermi.

Ilprimoerailcomunesentimentocheperalmenounagenerazionenonsisarebbepiùaffrontataunariformaistituzionale,dopolalungaetormentatadoppiavicendadelTrattatoCostituzionaleediquellosuc‐cessivodiLisbona.Tuttiicapidigoverno,compresiiverticidelleisti‐tuzionicomunitarie,elediplomazienazionaliavevanoinfattidichiara‐tocheormaieratempodioccuparsidellepoliticheedeiproblemicon‐creti. Proprio la crisidellapoliticamonetaria e fiscale europeaobbli‐gavaa rovesciare tale impostazionee riprendere il camminodelle ri‐formeistituzionali.

IlsecondopuntoèstatoilricorsoadunnuovoTrattatoditipoclassi‐co,intergovernativo,accantonando–almenoperora–sialapossibilitàdiutilizzarelepotenzialitàancorainesploratedelTrattatodiLisbonasiaditentareunapiùambiziosariformadelTrattatostesso,sfidandoilvetodegliStatirecalcitrantieseguendometodieprocedureditipocomuni‐tario,comeprevistodagliarticoli48.6delTrattatodell’UnioneeuropeaTue e136delTrattatosulfunzionamentodell'Unioneeuropea Tfue .

* Gianni Bonvicini è Vicepresidente Vicario dell’Istituto Affari Internazionali Iai ;

FlavioBrugnolièDirettoredelCentroStudisulFederalismo Csf .

INTRODUZIONE

Il terzopuntoèquellodellarapiditàconcui,perunavolta, icapidistatoedigovernosonoriuscitiapassaredalladecisionesuun“nuovopattodibilancio”,assuntaalConsiglioeuropeodell’8‐9dicembre2011,allasuamessa inatto,con lasuddetta firma.Unsegnalediconsapevo‐lezzadell’entitàdeiproblemicheavevanodifronte,anchesenonesente,comevedremo,darischidiincoerenzanellasuaattuazione.

Ilquartoeultimopuntoèstataladecisionepoliticadinondoverene‐cessariamenteprocedereconilconsenso,equindiconlafirma,dituttii27membridell’Ue,purnonrestringendo ilcerchioaisoli17paesidel‐l’Eurozona. Il nuovoTrattato è stato sottoscritto da 25paesi, a seguitodell’autoesclusionediRegnoUnitoeRepubblicaCeca,edentreràinvigo‐re il 1° gennaio 2013 conunnumerominimodi 12 contraenti dell’Eu‐rozona art. 14, comma 2 . Per la prima volta nel contesto europeo, sirompecosìilvincolodell’unanimitànell’approvazionediunTrattato.

Questaprocedura,dettatadamotividi chiaraemergenza,ha creatouna serie di interrogativi sia di interpretazione giuridica sia di “dige‐stione”politicadapartedeiparlamentinazionalichevorrannoautoriz‐zarelaratificadelnuovoTrattato.Altempostesso,ancheilFiscalCom‐pact presenta opportunità e apre scenari che vanno esplorati e conte‐stualizzati,tantopiùsevistiinsiemeconilTrattatosulMeccanismoEu‐ropeodiStabilità Mes .

Ilproblemacentraleècertamentequellodelcollegamentofrailpree‐sistenteTrattatodiLisbonaeduntestodinaturaprofondamentediver‐sa,incuiglielementidi“governance”intergovernativasononettamenteprevalenti.Vièpoidaaggiungereun’altraquestionedinonsecondariaimportanza, relativaalla legittimitàdemocratica ruolodelParlamentoeuropeoedeiparlamentinazionali delledecisionididisciplina fiscalechepromananodalnuovoTrattato.D’altrocanto,inunquadroeuropeoin cui sempre più si parla di necessario approfondimento dell’UnioneeconomicaedipassaggioaunaveraUnionepolitica, ilFiscalCompactpuòrappresentareunprimopassoinquelladirezione,conladefinizioneinuncorpusunitariodiregoledistabilitàcondiviseperibilancipubblicinazionali.

Allalucediquesteedaltreproblematiche,ilCentroStudisulFedera‐lismo Csf diTorinoel’IstitutoAffariInternazionali Iai diRoma,lega‐tifradi lorodaun’alleanzastrategicasottogliauspicidellaCompagnia

INTRODUZIONE

diSanPaolo,hannodecisodicostituireungruppodistudiocheappro‐fondisseivariaspettieinterpretazionidelFiscalCompact.

IlgruppodistudiosièriunitoaTorinoil4maggio2012perdiscute‐re le prime versioni dei cinque capitoli in cui è stato suddiviso l’argo‐mento.A seguitodella riunione sono stati quindiperfezionati gli studichequipresentiamosottoformadipubblicazione.

Alprimocapitolo,affidatoaGianLuigiTosato,dell’Università laSa‐pienzadiRoma,è stato richiestodi chiarire: il ruolodelle istituzioni edegliorganismicomunitari Commissione,Consiglio,Bce,CortediGiu‐stizia, ecc. nell’esecuzione delle funzioni previste dal Nuovo Trattato;qualisonolenuoveregoledi“governance”previstenelNuovoTrattatoEurosummit,maggioranzaqualificatarovesciata,entratainvigorea12,ecc. ;lecompatibilitàeledifferenzeconilsistemadecisionaleel’assettonormativoed istituzionaledell’Ue,con l’obiettivodicomprenderesecisistiamuovendoversounnuovosistemadi“governance”dellazonaeu‐ro.TosatoaffrontailtemaallargandolosguardooltreilFiscalCompact,inquadrandolo nell’ampio pacchetto di decisioni emeccanismi che nelcorsodellacrisidell’eurosonostativaratidaivariConsiglieuropei,frailmaggio2010e ilmarzo2012 Mesf,Fesf, SixPack,Mes,ecc. . IlFiscalCompact completae fissaquesta seriedimisuree cercadi aggiungereelementidinuova“governance”aquelligiàesistentiinambitocomuni‐tario.LatesidiquestocapitoloècheilFiscalCompactnonpregiudicadiperséilfunzionamentodegliorganismicomunitari conqualchedubbiosul ruolo del Parlamento europeo – vedi oltre , che sono chiamati adagiredirettamenteindiversiarticoli,macheilrisultatosipotràgiudica‐redallemodalitàconcuisifarannooperareassieme,inmodocoerente,strumentiintra‐Ueconimeccanismiextra‐UedelFiscalCompact.

L’art.16delTscgprevedechedopocinqueannidall’entratainvigoreleparticontraentiadottinoipassinecessariperincorporarnelasostan‐zanelquadrogiuridicodelTrattatodiLisbona,unpo’comeèsuccessonel passato con lo Sme e con gli Accordi di Schengen. A Lucia SerenaRossidell’UniversitàdiBolognaèstatoquindichiestoqualisianoquesteprospettivediulteriore“integrazionedifferenziata”chesiprofilanoperilFiscalCompact,qualisiano ipassagginecessariper favorire “l’assor‐bimento”delNuovoTrattatoinquellodiLisbonaequalisianogliscena‐ripiùprobabilie/opreferibili.Temadigrandeimportanzapoiché,aldi

INTRODUZIONE

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làdeitecnicismi,cisichiedesedietrolacoperturadiunFiscalCompactnon stia di fatto delineandosi non tanto una cooperazione rafforzataquantopiuttostoun“coregroup”distintodalrestodell’Ue.Inrealtà,Lu‐ciaSerenaRossidelineabenpiùdiduescenariedarrivaad ipotizzareunaseriediraggruppamentidiversisecondounalogicadiintegrazioneageometriavariabile,conunrischiodiframmentazioneancorapeggiorediquantostiagiàoggidelineandosi.Ilfuturononpuòessereaffidatoadun’integrazione “à la carte”,madeveriuscirea saldareTrattatipreesi‐stentienuoviinunquadroistituzionalecoerente.

Segue,comesopraaccennato,laquestionedellalegittimazionedegliattiedecisionidelnuovoTrattato.QualeruoloperilParlamentoeuro‐peoeperiparlamentinazionali?Qualiinterpretazioneelimitiattribuireall’art.13delFiscalCompact?Qualistrumentioprocedureutilizzarepersuperare questi limiti? A questi interrogativi cerca di rispondere Giu‐seppeMartinico,ricercatoredelCsfeFellowdelCentrodeEstudiosPoli‐ticosyConstitucionales Madrid .A frontediunprocessochehavistoun allargamentoprogressivodelle competenzedelPeneiTrattati, conLisbonaancheiparlamentinazionalihannoassuntounruolosignificati‐voalivelloeuropeo.Malaconfigurazioneassuntadallagovernanceeco‐nomicaeuropeacongliultimi“pacchetti”diriformahavistounindebo‐limento del peso del Pe, anche se, in prospettiva, il rientro del FiscalCompact nel quadro comunitario in base al sopra citato art. 16 po‐trebbe riequilibrare la situazione.Martinico esamina anche le implica‐zioniistituzionalidellaimportante“sentenzaLisbona”dellaCorteCosti‐tuzionaletedesca.Inconclusione,ilruolodelPeedeiparlamentinazio‐nalidipenderàmoltodalorostessi,ovverodalpesochelerelazioniin‐terparlamentarisaprannoritagliarsinell’economiadelFiscalCompact.

Ilquartocapitoloèincentratosulloscenarioeconomico‐istituzionalee cerca di rispondere alle seguenti domande: il Fiscal Compact è stru‐mento sufficiente per salvare la zona euro? Oltre la disciplina fiscale,qualeruoloperlacrescitaeconomica?Inqualedirezionedevonoandarel’Ueel’Eurozonaperrafforzarsi?DiciòsioccupaAlbertoMajocchi,del‐l’UniversitàdiPavia econsiglieredelCsf ,che inserisce ilFiscalCom‐pactnelprocessodiprogressivamessasottocontrollodeibilancipub‐blicinazionali,iniziatoconilTrattatodiMaastricht,einterpretailnuovoTrattatocomeilpossibileavviodiunaUnionedibilancio.Maquestonon

INTRODUZIONE

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bastadicertoarilanciare lacrescita inEuropa:servonopassiulterioriperunaveraepropriaUnionefiscale,conunpianodisviluppososteni‐bile,unadeguatobilanciocomunitario,finanziatoconrisorseproprie,e,inprospettiva,unTesoroeunministrodelTesoroeuropei.Ilpuntode‐cisivo,perMajocchi,èquindipolitico,primaancoracheeconomico,eri‐guarda i trasferimenti di sovranità necessari per arrivare a un’Unionefederaleeuropea.

Infine ci è parso opportuno concludere con un capitolo dedicato alcontributodell’Italiaalla“comunitarizzazione”delNuovoTrattatoealledecisioniperfavorirelacrescita.Taletematicaèparsaancorapiùattua‐ledopolanascitadelgovernodiMarioMontiel’enfasidaluiattribuitaadunmaggioreruolodell’ItaliaaBruxelles.Maaldilàdell’azionediret‐tadelnostrogovernonelleistituzionidell’Ue,conparticolareriferimen‐toagliimpegniprevistidalFiscalCompact,ciinteressavacomprenderequalestrategiadicoalition‐buildingavrebbeadottato ilnuovogovernoitaliano.Abbiamoperciò affidatoaMicheleComelli, responsabiledi ri‐cercaalloIai,ilcompitodianalizzaresialaposizioneitalianarispettoalFiscal Compact sia l’atteggiamento da seguire sul delicato fronte dellacrescita economica, cercando alleanze più vaste fra i partner europei,benaldilàdeinecessarirapporticonBerlinoeParigi.

ChiudequestaseriedisaggiiltestodelFiscalCompact,perpermette‐real lettoredicollegareiriferimentineicapitoliagliarticolidelnuovoTrattato.

Questapubblicazionecostituisceunprimosforzodiapprofondimen‐tocongiunto,dapartediCsfeIai,diunamateriacomplessaeinevolu‐zione,come indicatoanchedalle importantidecisioniassuntealConsi‐glio europeo del 28‐29 giugno 2012 aBruxelles. Uno sforzo che i duecentriintendonoproseguire,incollaborazioneconaltrithinktankeuro‐pei,conunimpegnointesoaforniresiaadeguatistrumentiinformativiall’opinionepubblicasiaunsupportoanaliticoepropositivoachioperanelleistituzioninazionaliedeuropee.

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Lista delle abbreviazioni

Bce BancacentraleeuropeaBvg BundesverfassungsgerichtCe ComunitàeuropeaEba EuropeanbankingauthorityFesf FondoeuropeodistabilitàfinanziariaMesf MeccanismoeuropeodistabilizzazionefinanziariaEiopa EuropeanInsuranceandOccupationalAuthorityMes MeccanismoeuropeodistabilitàEsma EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorityEsrb EuropeanSystemicRiskBoardPe ParlamentoeuropeoPsc PattodistabilitàecrescitaSme SistemamonetarioeuropeoTfue Trattatosulfunzionamentodell'UnioneeuropeaTce TrattatocheistituiscelaComunitàeuropea Tscg Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nel‐

l’unioneeconomicaemonetariaTue Trattatosull’UnioneeuropeaUe UnioneeuropeaUem Unioneeconomicaemonetaria

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1. L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione

Gian Luigi Tosato*

1.Lo studio si propone di esaminare l’impatto sulle istituzioni dell’U‐nionedelle recentimisureadottateper fronteggiare lagrave crisieco‐nomico‐finanziariainEuropa.Interessainparticolareverificareinqualemisurasiafondatalatesisecondocuinesarebbederivatoundeclassa‐mentodelleistituzionisovranazionalidell’Unioneedelmetodocomuni‐tariorispettoalleistituzioniealmetodointergovernativi.Aifinidell’in‐dagine ora delineata si prenderanno in considerazione i seguenti attiadottatitrailmaggio2010eilmarzo2012 : i l’istituzionedelMecca‐nismoeuropeodistabilizzazionefinanziaria Mesf ; ii l’istituzionedelFondoeuropeodistabilitàfinanziaria Fesf ; iii ilPattoEuroPlus; iv lamodificadell’art.136Tfue; v ilc.d.SixPack; vi ilc.d.FiscalCom‐pact; vii lacreazionedelMeccanismoeuropeodistabilità Mes .

2.Sesihariguardoallelorobasigiuridiche,gliattiinquestionesonori‐conducibiliaduedistintecategorie:alcunisicollocanoall’interno,altriall’esternodeldirittodell’Unione.NellaprimacategoriarientranoilSixPack,l’istituzionedelMesfelamodificadell’art.136Tfue;nellasecondatuttiglialtriatti,siapureconqualcheparticolaritàperquelcheriguarda

*GianLuigiTosatoèProfessoreordinariodiDirittodell’Unioneeuropea,Università

“Sapienza”diRoma.

GIAN LUIGI TOSATO

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ilFesfeilPattoEuroPlus.Allaprimacategoriaappartengonoanchealtriprovvedimenti,chenonsonoquipresiinesame almenoperilmomen‐to ;miriferiscoinparticolareaquelliistitutividelloEuropeanSystemicRiskBoard Esrb ,dellaEuropeanBankingAuthority Eba ,dellaEuro‐pean Securities and Markets Authority Esma , della European Insur‐anceandOccupationalAuthority Eiopa .

3.IlSixPackcomprende5regolamentieunadirettiva;sitratta,insin‐tesi,diunpacchettodimisurevolteamodificareeintegrarel’originarioPattodistabilitàecrescita Psc ,costituitodairegolamenti1466e1467del1997.DueregolamentidelSixPack il1173eil1174/2011 sifon‐danosull’art.136Tfue,unanormavalidasoloper l’Eurogruppo; i loroeffettisiproduconoquindisolopergliStatieuro.Glialtritreregolamen‐tieladirettivavalgonopertuttigliStatimembri: iregolamenti1175e1176/2011sirichiamanoall’art.121par.6,ilregolamento1177/2011eladirettiva85/2011all’art.126par.14 ilprimoalcomma2diquestadisposizione,lasecondaalcomma3 .

4.Mesf,Fesf,MessonotresiglechedesignanofondicreatiasostegnodiStatimembriincrisi.Iprimidue rispettivamentedi60e440milionidieuro sonotemporaneiedestinatiadessereassorbitinelterzo unfondodi750milionidieuro .Premequirilevarelalorodiversabasegiuridica:l’atto istitutivo del Mesf è un regolamento il 407/2010 , che si basasull’art. 122 par.2 Tfue e si colloca dunque all’interno dell’Unione. Lacreazione del Fesf e delMes è avvenuta invece al di fuori dell’Unione,tramiteaccordididirittointernazionale,chegliStatieurohannoconclu‐so inquanto soggettidi talediritto. Fesf eMes sidiversificano tuttaviaperalcuniaspetti:lostrumentooperativodelFesfèunasocietàdidirittolussemburghese; per contro, l’accordoMes istituisce un vero e proprioente finanziario di diritto internazionale. Inoltre, l’entrata in vigore delFesf è subordinata alperfezionamentodelleprocedurenazionalidi ap‐provazionedapartedituttigliStatieuro;nelcasodelMes,bastalaratifi‐caditantiStaticherappresentinoalmenoil90%delcapitalesottoscritto.

5.Lamodificadell’art.136Tfueèstatainqualchemodoprodromicaal‐la istituzione del Mes. Si è ritenuto probabilmente a torto che una

1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE

 

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normaappositafossenecessariaperautorizzarelacreazionediunmec‐canismopermanentedi gestionedelle crisi il fondoFesf è dichiarata‐mentetemporaneo .Per lamodificasiè fattoricorsoallaproceduradirevisionesemplificatadicuiall’art.48par.6Tue.Lavicendasièsvoltadunqueregolarmenteall’internodeldirittoUe.

6.AldifuorideldirittoUesicollocanoinvece–comegiàdetto–ilPattoEuroPluseilFiscalCompact.Ilprimoèstatoconclusoda23Stati i17dell’europiùaltri6 amarginedelConsiglioeuropeodel24/25marzo2011.Miraarafforzareilcoordinamentodellepoliticheeconomichede‐gliStatipartecipantielaloroconvergenzaversopiùaltilivellidicompe‐titività. Ilsuocontenutoèdi tipoprogrammatico;nonnederivano im‐pegnivincolantisulpianostrettamentegiuridico.Questospiegaperchélasuaentratainvigorenonsiasoggettaalleratifichenazionali.IlPattoEuroPluspuòinqualchemodoricondursiallacategoriadegliaccordiin‐ternazionaliconclusiinformasemplificata.

7.IlFiscalCompact formalmente,Trattatosullastabilità,coordinamen‐toegovernancenell’unioneeconomicaemonetaria‐Tscg èunaccordodidirittointernazionalesottoscrittoil2marzo2012da25Statimembri,tuttiadeccezionedelRegnoUnitoedellaRepubblicaCeca.Dettaunadi‐sciplinadibilancioingranparteconfermativadelleregoledelSixPack.IlTscgentrerà invigore il1°gennaio2013,seaquelladatasaràstatoratificatodanonmenodi12membridellazonaeurooaddiritturapre‐cedentementeseavrannoratificatoalmeno12statidell’eurozona.

8.Completatalarassegnael’inquadramentogiuridicodegliatti inesa‐me, si può passare a valutarne l’impatto sul sistema istituzionaledell’Unione. Ildiscorsoèabbastanza sempliceperquel cheriguarda lemisurebasatesuldirittodellaUe.Laloroadozioneharispettatoirequi‐sitidiproceduraesostanzapostidaiTrattati.Lamodificadell’art.136TfueèavvenutacondecisionedelConsiglioeuropeo,previopareredellaCommissione, del Pe edellaBce; e ciò in conformità allaproceduradirevisionesemplificatadell’art.48par.6.IregolamentieladirettivadelSixPacksonostativarati talora inbaseallaprocedura legislativaordi‐naria propostadellaCommissione,decisionecongiuntadelConsiglioe

GIAN LUIGI TOSATO

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delPe , talora in forzadi unaprocedura speciale in genere, propostadellaCommissione,pareredelPeedellaBce,decisionedelConsiglio .Inognicasosisonoseguitepuntualmenteleprescrizionirilevantipercia‐scunatto.Conprocedura legislativaordinariasonostatipresi i regola‐menti1173,1174,1175e1176/2011;conproceduraspeciale legislati‐vaenon , il regolamento1177/2011e ladirettiva2011/85,nonché ilregolamento407/2010istitutivodelMesf.

9.Gliattiorariferitiriflettono,nelbeneenelmale,lanormaledialetticaistituzionale dell’Unione. Non si può dire, dunque, che abbiano influitonegativamentesulmetodocomunitarioesulleistituzionisovranazionali.Se ilPenonesercitaunruolodecisionalepienoinmateriaeconomicaefinanziaria,questodipendedall’attualestrutturadeiTrattati;nonsipuòimputareall’atteggiamentodeigoverniintempodicrisi.Analogamente,selaCommissionenonhasempresvoltounruoloincisivo,setaloraèap‐parsaalrimorchiodellaPresidenzadelConsiglioEuropeo,dinuovoque‐stoèdaimputareallastessaCommissione.Potevafareunusopiùattivodeipoteriadessaconferiti.Sinoti,anzi,cheiregolamentidelSixPackin‐troduconoilsistemadel“reversevoting”,percuiunaraccomandazioneopropostadellaCommissionesi intendeadottatadalConsigliosequestononlarespingeamaggioranzaqualificata.Nonsiamoancoraallaversio‐ne più ortodossa delmetodo comunitario, alla proposta della Commis‐sioneemendabiledalConsigliosoloall’unanimità.Manonnesiamomol‐to lontani, data la difficoltà di coagulare una maggioranza qualificata.Certoèche,almenosullacarta,ilruolodellaCommissioneneescenote‐volmente rafforzato in questioni di particolare rilievo, quali l’accerta‐mentodidisavanzieccessiviedisquilibrimacroeconomici.

10.Levalutazionirisultanopiùcomplessesesipassaallemisureadot‐tate tramiteaccordi internazionalialdi fuorideldirittodell’Unione.Alriguardomiparechecisidebbaporre,nell’ordine,untripliceordinediquestioni. Ci si deve chiedere i se fosse necessario uscire dal dirittodell’Unione, ii selemisureadottatesianocompatibilicontalediritto,iii sesiècreatounsistemaparalleloispiratoalogichediverse.Suque‐stebasisipotràtrarrepoiqualcheconclusioneinordineaglieffettisullastrutturaistituzionaleUe.

1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE

 

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11.InrelazionealFiscalCompact,lanecessitàdiricorrereaduntratta‐to separato è discesa dalla nota opposizione di due Stati. In effetti, laproceduradirevisionedeiTrattatiUeesigeilconsensoditutti;enem‐meno era praticabile la soluzione dell’opting out, data la richiesta bri‐tannica di contropartite inaccettabili. Non tutte le norme del FiscalCompactavrebberoperaltrorichiestounarevisionedeiTrattati.Questoè veroper la regola del pareggio di bilancio, da recepire negli ordina‐mentinazionali“preferibilmente”a livellocostituzionale.Loèmoltodimenoperaltreregole,chehannovaloreprevalentementeconfermativodelladisciplinadelSixPackoavrebberopotutoesseredeciseinbaseaipoterinormativigiàspettantiall’Unione.Quisubentratuttaviaunprofi‐lo formaleepoliticoaduntempo.L’inserimentodelleregolenelFiscalCompactprovocaunloro“irrigidimento”,nelsensochepossonoesseremodificatesoloconilconsensodituttigliStaticontraenti;dettoinaltromodo,aciascunoStatoèattribuitoundirittodiveto.Edèquestoilchia‐romessaggiochesivolevainviareall’elettoratodialcunipaesi Germa‐nia,inprimis .

12.SièuscitidalsistemaUeancheper lacreazionedei fondidisalva‐taggioFesfeMes.Eranecessario?Adescluderlo,nonvarrebbeinvocarela circostanza che il fondo Mesf è stato istituito con regolamento exart.122 par. 2 Tfue. In quel caso le risorse provenivano dal bilanciodell’Unioneedipersésoleerano insufficienti.Perreperirerisorseag‐giuntive, non era dato reperire uno strumento ad hoc all’interno deiTrattati.TantopiùchegliStaticontributorivolevanomantenereuncon‐trollo sull’usodei fondi, subordinandoloadunadecisioneunanime.Laviadiunaccordoseparatoèapparsaquindiineludibile.Vièdachieder‐si,tuttavia,senonsipotesseprocederediversamentedopolamodificadell’art.136Tfue.Abenvedere,unavoltaautorizzata– inforzaditalemodifica– lacreazionediunmeccanismopermanentediassistenza fi‐nanziaria,ilMespotevaforseessereistituitosullabasedellostessoart.136Tfue.

13.QualchedubbiopuòporsiancheinrelazionealPattoEuroPlus.Quiilricorsoall’art.136Tfueeraesclusoperl’aperturadell’accordoadaltriStatioltreaquellidell’areaeuro.Masipotevapensareadunasoluzione

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all’internodeldirittoUesottoformadicooperazionerafforzata.Senon‐ché sono noti i pesanti condizionamenti, di procedura e sostanza,all’impiego di tale strumento.Questo spiega la sua scarsa attrattiva interminigenerali,eancordipiùquandolarapiditàdell’azionecostituisceun’esigenza preminente. Resta tuttavia il carattere programmatico delPatto,chesiaffidaallasoftlaw metododicoordinamentoaperto ,piut‐tostocheadimpegnigiuridicamentevincolantiesanzionabili.

14.Laconclusionediaccordiextra‐Uenonpresentadiperséelementidiilliceità.Ildirittointernazionaledeitrattaticonsentelamodificadiunaccordomultilateralesolofraalcunedelleparti;richiedeperòchenonsipregiudichino gli obiettivi dell’accordo base e i diritti degli altri con‐traenti ConvenzionediViennadel1968,art.41 .Allestessecondizionipuò dirsi rispettato anche l’obbligo di leale collaborazione che vincolatuttigliStatimembri art.4par.3Tue .

15.Qualsiasi violazione del dirittoUe sembra esclusa in radice nei ri‐guardi del Fiscal Compact. Le sue norme – lo richiede l’art. 2 dell’ac‐cordo–devonoessereinterpretateinconformitàaldirittodell’Unioneepossonoessereapplicatesolosecompatibilicontalediritto.Perlaveri‐tànonparecheproblemidiquestotiposianorilevabilinelFiscalCom‐pact.Maanchesecifossero,sarebberofacilmentesuperabiliinviadiin‐terpretazioneodidisapplicazionedellenormeincompatibili.Unadispo‐sizioneanalogaall’art.2delFiscalCompactnonsirinvieneneglialtriac‐cordiextra‐Ue.Malasipuòconsiderareinqualchemodoimplicita;e,inognicaso,un’analisidelPattoEuroPlusedegliaccordiFesfeMesnonrivela lapresenzadinorme incontrastocon ildirittoUe. Indefinitiva,un’ipotesidi illiceitàdegli accordi inesamenonpuò ricondursi al lorocontenuto. Dovrebbe fondarsi sul fatto stesso che si è proceduto al difuoridell’ordinegiuridicodell’Unione.Ma,comesièavutomododiac‐cennare,questacircostanzanonèdiperséillecitasesirispettanocertecondizioni.

16.Èdaescludere,inbaseaquelcheprecede,chegliaccordiconsidera‐ti comportino sottrazioni omenomazioni alle competenze delle istitu‐zioniUe.Visiopponeprimadituttounaragionegiuridica:unattoextra‐

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Uenonpuòmodificarelenormediunordinamentoalqualeèestraneo.IlFiscalCompacteglialtriaccordiinesamecontengonobensìunaplu‐ralitàdiriferimentialleistituzionidell’Unioneeallelorofunzioniinba‐seaiTrattati.Masiguardanobenedall’apportarvilimitioderoghe.Ève‐ro piuttosto il contrario, vale a dire che essi tendono adutilizzare talifunzionieadattribuirnedinuove.Siponequindiilquesitoseeinqualemisurasianoammissibilisviluppidiquestotipo.

17.Inprincipiolarispostadeveesserenegativa.Gliaccordiindiscorsosi collocanoall’esternodel sistemadell’Unione;nonpossonoutilizzarele sue istituzioni, né attribuire ad esse ulteriori competenze, anche secompatibiliconquelledeiTrattati.Le istituzionidell’Unionesonochia‐mateasvolgereunicamentefunzioniecompitiadesseattribuitidaldi‐ritto dell’Unione; non hanno titolo per spingersi al di fuori di questoambito,adoperareall’internodiunsistemanormativoadesseestraneo.IldivietopergliStatimembrieperleistituzionivaletuttaviafinoachenonsialostessodirittoUeaconsentirneilsuperamento.

18.Unaprevisionedelgenereècontenutanell’art.273Tfue,cheautoriz‐za la Corte di giustizia a conoscere di qualsiasi controversia tra Statimembri“inconnessioneconl’oggettodeiTrattati”.Questanormasipre‐staaqualchedubbiointerpretativo.Ameparetuttaviaragionevolerite‐nerlaapplicabileagliaccordiinesame.L’attribuzionedicompetenzaallaCortedicuiall’art.8delFiscalCompacteall’art.37delTrattatoMesdevequindi considerarsi legittima. Lo stesso dicasi per l’art. 16 del Fra‐meworkAgreementrelativoalFesf,cheabilitalaCorteapronunciarsisucontenziosi tra Stati euro connessi al funzionamento dell’accordo. NonesistonoaltreprevisionideiTrattatichesvolganolamedesimafunzionedell’art.273Tfue.Perlaveritàcisarebbeladisciplinadelle“cooperazionirafforzate”, la quale consente l’utilizzo delle istituzioni dell’Unione periniziativenonesteseatuttigliStatimembri.Maquestadisciplinasiap‐plicaadiniziativeposteinessereall’internodeldirittodell’Unione,nonaquellecomelenostrechesicollocanoaldifuorideiTrattati.

19.InassenzadiunaprevisionedeiTrattatiaportatagenerale,puòin‐tervenirevoltapervoltaun’autorizzazioneadhoc.Aquestofinecivuole

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ilconsensoanchedeipaesichenonpartecipanoadunasingolainiziati‐va. In talcasosihaunasortadicooperazionerafforzataaldi fuorideldirittoUe,maconildiscoverdedapartedituttigliStatimembri.QuestaipotesisiverificaapropositodelTrattatoMes.Lefunzioni,nuoveeag‐giuntive,iviattribuiteallaCommissioneeallaBcesarebberodiperséil‐legittime.Mailpreambolodàatto alconsiderandon.10 cheessesonostatedebitamenteautorizzatedatuttiigoverninazionali,percuidiven‐gono inattaccabili. Manca un’analoga autorizzazione con riguardo alprecedente Accordo Fesf, che pure affida alla Commissione e alla Bcecompiti simili a quelli attribuiti in ambitoMes. Proprio la somiglianzadeicompitineiduecasifatuttaviapensareadunaautorizzazioneimpli‐cita, ovvero che l’autorizzazione successivamente rilasciata per il MesfungadasanatoriaretroattivaperilFesf.

20.Il FiscalCompact contiene ripetuti riferimenti a funzioni e compitidelle istituzioni dell’Unione. Quelli relativi alla Corte di giustizia sonoautorizzati–comegiàdetto–dall’art.273Tfue.Per ilresto,mancaunconsensoesplicitocomequellochecaratterizzailMes;eneppuresipuòipotizzareunnullaostaimplicitotipoFesf,datalaposizioneantagonisti‐caassuntadalgovernobritannico.Siprospettadunqueunapreclusioneall’utilizzodelleistituzionidell’Unionealdifuorideicompitidaesseor‐dinariamentesvoltiinbaseaiTrattati.IlfunzionamentodelFiscalCom‐pactnonèdestinatotuttaviaabloccarsi,néagiustificarecontenziosidapartedegliStatinonpartecipanti.Laragionediciòrisiedenellanaturadel Fiscal Compact. Le suenorme rendonopiù rigorosi taluni obblighigiàesistentineldirittoUe art.3:tettoaidisavanzi,regoladelpareggiodibilancioneldirittointerno,meccanismicorrettiviautomatici ;solleci‐tanogliStaticontraentiadutilizzarecertimeccanismideiTrattati art.10:ricorsoallecooperazionirafforzateeallemisureexart.136Tfue ;liobbligano a sostenere e dare seguito alle raccomandazioni e propostedellaCommissione in talunematerie art. 7: in temadi proceduraperdisavanzieccessivi;art.8:nelcasodimancatorecepimentodellaregolasulpareggiodibilancio .Complessivamente,ilFiscalCompactsilimitaadettareregoledicondottapiùrestrittivepergliStatipartecipanti,senzaperaltroalterarelenormalicompetenzedelleistituzionidell’Unione.

1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE

 

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21.IrilievicheprecedonoattengonoessenzialmentealtitoloIIIdelFis‐calCompact,chenecostituiscelapartecentrale.LadenominazionedelTscgparlatuttavia,oltrechedi“Stabilità”,anchedi“Coordinamento”e“Governance” nell’unione economica emonetaria. Al coordinamento èdedicatoiltitoloIV,mentredellagovernancesioccupailtitoloV.Lepo‐chenormedeltitoloIVhannoscarsorilievoaifinidellapresenteindagi‐ne;lepiùsignificativeriguardanoilpropositogiàcitatodiricorrereallecooperazionirafforzateeall’art.136Tfue,nonchél’impegnodidiscutereexanteleriformeeconomichenazionalipiùsignificative.Sitrattadiim‐pegniprividiobbligatorietàgiuridica,nondiversamentedaquellicon‐tenutinelPattoEuroPlus che siproponeperaltroobiettivipiùambi‐ziosi .Siripete inqualchemodolavicendadelPsc Pattodistabilitàecrescita ,centratosuiproblemidistabilitàmonetariaeconpocoonullasullacrescita.

22.Maggiore interesseainostri finipresenta il titoloVrelativoallago‐vernancenellazonaeuro nonnell’unioneeconomicaemonetariacomesuggerisceladenominazionedelTscg .Quièprevistal’istituzionediunnuovoorganismo,ilVerticeeuro EuroSummit ,dicuisiregolacompo‐sizione,compitiefunzionamento.Insintesi, fannopartediquestoorga‐nismoicapidistatoodigovernodelleparticontraenti lacuimonetaèl’euro,piùilpresidentedellaCommissione.IlVerticehaunsuopresiden‐te,siriuniscealmenoduevolteall’annoediscutedellequestionistrategi‐chedellazonaeuro.AlleriunionidelVerticeèstabilmenteinvitatoilpre‐sidentedellaBceepossonoessereinvitatiilpresidentedelPeeilpresi‐dentedell’Eurogruppo.IlPeèsistematicamenteinformatodeipreparati‐viedesitidelleriunionidelVerticedalpresidentediquest’ultimo.

23.IltitoloVcontieneun’importanteintegrazionedeiTrattatirelativa‐mente alla struttura istituzionale della zona euro. L’unica indicazionedeiTrattatiinmateriaèquellacontenutanelProtocollo n.14 sull’eu‐rogruppo, che prevede riunioni informali deiministri degli Stati euro.Nellapraticaquesteriunionisisonorafforzateconlanominadiunpre‐sidente dell’eurogruppo il lussemburghese Jean‐Claude Juncker . Siprofilaorauna strutturaduale,basata suidueorganiVertice edEuro‐gruppo, che riproduce il duo Consiglio Europeo/Consiglio dell’Unione.

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Peraltro, dei due organi, l’uno si colloca all’interno dell’ordinamentodell’Unione l’Eurogruppo e l’altro all’esterno il Vertice . Si ripete inqualchemodolavicendadelConsiglioEuropeoprimadellasuaufficia‐lizzazione,solochealloranefacevanopartetuttigliStatimembri.

24.Nonmipare che sipossa ravvisarenel titoloVdelFiscalCompactun’incompatibilitàconildirittodell’Unione.L’istituzionedelVerticeeu‐rointegraladisciplina carente deiTrattati,manonlamodificanépre‐giudicaidirittidegliStatinoneuroodiquellieuroeventualmentenoncontraenti. Resta il problema dell’utilizzo delle istituzioni dell’Unione,allequaliindubbiamentesiattribuiscononuovefunzioni.RispettoalPenonsorgonoparticolariproblemi. Il suopresidentenonèobbligatoadaccettare l’invitodiparteciparealle riunionidelVerticeeuro;analoga‐menteilPepotrebbefarsaperedinonessereinteressatoachelosire‐lazionisuilavoridelVertice.Manonsivedeperchédovrebbefarlo,vistoche queste previsioni intendono valorizzare nonpenalizzare il ruolodelPe.Quantoallaprevisionediunlavorocomuneconiparlamentina‐zionalisutemirelativiall’unioneeconomicaemonetaria art.13Tscg ,essasirichiamaesplicitamentealProtocollon.1delTrattatodiLisbona.Nonaggiungedunquenulladinuovoesitrattainognicasodiunauspi‐ciononvincolante.

25.IldiscorsosullaCommissionepresentaqualchemaggiorecriticità.IlsuoinserimentoqualemembroatuttiglieffettidelVerticesembrafor‐mulato in termini cogenti; e questo richiederebbe un’autorizzazioneesplicitao,almeno,implicitadituttigliStatimembri,ciòcheabbiamoinprecedenzaescluso.Quiperò,inparzialederogaalprecedenteassunto,sipuòforseipotizzarel’esistenzadiuntacitoassenso.Deponeafavorediquestatesilacircostanzachelagovernancedellazonaeurodelineatanel Fiscal Compact ricalca quasi alla lettera il documento allegato allaDichiarazione dell’Eurosummit del 26 ottobre 2011; e non risultanoreazioninegativeataledocumentodapartedegliStatinoneuro.

26.LamedesimaconsiderazionepuòvalereperlaPresidenzadelVerti‐cedellazonaeuro.IlFiscalCompactprevedechequest’organoabbiaunPresidenteelettodaimembridelVertice.AisensidellaDichiarazionedel

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26ottobre2011dianzicitata, inattesadellaprimaelezionelefunzionidi Presidente sono esercitate dal Presidente del Consiglio Europeo. Inprincipio questa soluzione non sarebbe ammissibile. Il Presidente delConsiglioEuropeononpuòsvolgerecompitiaddizionalirispettoaiTrat‐tati, a meno che non sia debitamente autorizzato a farlo. Un’autoriz‐zazioneesplicitanelnostrocasomanca;maanchequisipuòpresumereunassensoimplicitodegliStatinoneuro,inmancanzadilorocontesta‐zionialdocumentodell’Eurosummit.

27.È tempodi formulare qualche conclusione sui quesiti inizialmenteproposti:lacrisidell’eurohadeterminatounindebolimentodegliorganisovranazionali dell’Unione? È quanto sostengonomolti commentatori,specie con riguardo agli sviluppi intervenuti al di fuori del diritto Ue.Sennonché,perleragionigiàillustrate,questisviluppinonpossonoaverpregiudicato lenormali funzionidegliorganidell’Unione;possonosoloaverne aggiunte di nuove. Così, in forza dell’art. 273 Tfue, la Corte digiustiziasièvistaattribuireilcompitodideciderecircalacorrettatra‐sposizioneneldiritto internodelle regoledibilanciodettatedalFiscalCompact.Èunacompetenzalimitata;perchénonsiestendeallasucces‐sivaverificadel rispettodiqueste regole.Unaverificadel genere è ri‐servata ai giudicinazionali, nelle formeprevistenei singoli Stati.Ma èipotizzabileche laquestionerisalgaallaCorteeuropeaattraverso il si‐stemadelrinviopregiudiziale.Nonloimpediscel’art.126n.10Tfuecheescludeinmateriailricorsoallaproceduradiinfrazione articoli258e259Tfue ,nonalmeccanismodelrinviopregiudiziale art.267Tfue .

28.Ugualmente,nonsiè indebolito ilruolodellaCommissione,piutto‐stoilcontrario.Giàsièaccennatoalsistemadelreversevotingintrodot‐todalSixPackerafforzatodalFiscalCompact art.8 .LepropostedellaCommissione inmateriadideficiteccessiviesquilibrimacroeconomiciassurgono al livello di quasi‐decisioni. Infatti si intendono adottate senonrespintedalConsiglioamaggioranzaqualificata:un’ipotesinonfaci‐le da realizzarsi, specie dopo l’impegno assunto dagli Stati del FiscalCompact di sostenere le proposte della Commissione salvo decisionecontraria a maggioranza . Aggiungasi le nuove funzioni attribuite allaCommissioneinordineaifondidisalvataggio.GliattiistitutividelFesfe

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delMesconferisconoallaCommissioneunruolocentrale insiemeallaBce e al Fmi . L’erogazione dei fondi dipende da una sua proposta alBoardofGovernors;e,sumandatodiquest’ultimo, toccapoiallaCom‐missionesottoscrivereilmemorandumdiimpegnidelloStatobeneficia‐rioeverificarnesuccessivamentel’adempimento.IlcontrollodellaCom‐missione nei confronti degli Stati euro, specie di quelli con politicheeconomicheedibilancio“divergenti”,risultaintalmodofortementeraf‐forzato.

29.Più problematico risulta il discorso riguardo al Pe. Si lamenta cheessosiastatoesclusodaglisviluppisusseguentiallacrisidell’euro.MaiprovvedimentidelSixPacksonostatiadottaticonilcoinvolgimentodelPe,nelpuntualerispettodelleregolediLisbona.E ilPehapartecipatoattivamente,ancheseprivodiunruoloformale,nelnegoziatosullaste‐suradelFiscalCompactedegliaccordisuifondidisalvataggio.Èpurve‐rocheilPeèesclusodallagestionediquestifondi,comepureinsedediapplicazionedelladisciplinadibilancio.Maquestosispiegaperlanatu‐raessenzialmenteamministrativadiquestefunzionicheevocano,cometali,competenzediorganiesecutivipiùchelegislativi dunque,Commis‐sioneeConsigliopiùchePe .Névatrascurataunadifficoltàdicaratterestrutturale,chevalegeneralmenteperogniipotesidi“Europaapiùve‐locità”. Nel Pe siedono rappresentanti di tutti gli Statimembri; di quiunacertariluttanzaadattribuireunruoloalPerispettoadiniziativeallequalitaluniStatimembrihannodecisodinonpartecipare.

30.Resta da dire della tesi, invero molto diffusa, secondo cui la crisidell’euro avrebbe segnato una forte affermazione delmetodo intergo‐vernativoascapitodiquellocomunitario.Già irilieviprecedenti inor‐dine alle istituzioni sovranazionali suggeriscono qualche riserva al ri‐guardo.Inognicasoèbenericordarecheilmetodocomunitarioclassicoproposta della Commissione, co‐decisione Consiglio/Pe si applicaall’attività legislativa,nonaquelladi tipoamministrativo/esecutivo; e,anchenell’ambitodellaproduzionenormativa,valeperlefontiseconda‐riedeldirittoUe,nonperquelleprimarie iTrattatibaseerelativemo‐difiche .Èsenz’altroverocheconilFiscalCompacteilTrattatoMessièfattoricorsoadaccordiintergovernativi,maquestaèunacaratteristica

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dituttigliaccordifraStati,anchediquelliistitutividell’Unione.Loevi‐denzialaproceduradirevisioneexart.48Tue:dopounaprimafaseisti‐tuzionale interna, la procedura si connota anche quella di revisionesemplificata per il più classico degli elementi intergovernativi, vale adirelaratificadituttigliStatimembri.

31.NongiovapertantoargomentaredalcaratteredelFiscalCompactedelTrattatoMesunacompressionedelmetodocomunitarioavantaggiodiquellointergovernativo.Occorrepiuttostochiedersisefossepossibileottenereconstrumentiintra‐Uequellochesièintesoperseguireconac‐cordiextra‐Ue.Comediscussoinprecedenza,larispostaèinpartenega‐tiva, inpartepositiva.Ènegativaladdovesiprospettavalanecessitàdiunamodifica dei Trattati, non conseguibile per l’opposizione di taluniStatimembri.Èpositivanellamisuraincuisisarebbepotutoricorrereaipoterinormatividegliarticoli136e352Tfue,ovveroallaproceduradi cooperazione rafforzata, o quantomeno esplorare la utilizzabilità diquesti strumenti. Evidentemente si è ritenutopiù semplice e diretto ilricorsoadaccordiextra‐Ue;manoninspregiodelleistituzionicomuni‐tarie,chesonocomunquelargamentecoinvolte.Conmaggioreattenzio‐ne,forse,aiproblemidilegittimazionedemocraticainternaeallerelati‐vequestionidicostituzionalità.

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2. Fiscal Compact e conseguenze dell’integrazione differenziata nell’Ue

Lucia Serena Rossi*

1.LeregolecontenutenelFiscalCompactmiranoarafforzareilPattodistabilità,ilqualeeragiàinclusoneitrattatieuropeisinodalTrattatodiMaastricht, e le vigentiprocedureperdeficit eccessivo art.5Trattatosulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica emonetaria‐Tscg ,introdottesuccessivamente.Lastradamaestraperlasua adozione avrebbe dovuto dunque essere una revisione dei vigentitrattatidell’Unione Tue esulFunzionamentodell’Unione Tfue .

Tuttavia,acausadelrifiutodelRegnoUnito,poiappuntoseguitodal‐laRepubblicaCeca,nonèstatopossibilepercorreretalestrada,laqualeavrebberichiestolafirmaeratificadapartedituttigliStatimembri.SinotichequestiStatiavrebberopotutotenereunatteggiamentopiùcoo‐perativoconglialtrisenzanecessariamentedivenirepartidelTscg:sa‐rebbeinfattistatosufficienteconsentireamodifichedelTueeTfuene‐goziando appositi protocolli di opting out come avviene attualmenteper l’acquis Schengen . Il Regno Unito aveva però avanzato durante inegoziatirichiestevolteapregiudicarelapossibilitàdiintrodurreinfu‐turouna tassa sulle transazioni finanziarie, cosa che gli altri Stati nonhannoaccettato.D’altrocanto,com’ènoto,ilFiscalCompactèstatoco‐

*LuciaSerenaRossièdirettoreCirde,UniversitàdiBologna.

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munquefortementevolutodallaGermania,nonsoloperragionieletto‐rali,maancheadottatoperrassicurareimercatifinanziariinternaziona‐lisullastabilitàdeibilancidegliStatieuropei.TaleStatohapotutoper‐suaderegli altriadaccettarepiùstrettivincolidibilancio,dall’altodelproprioruolodimaggiorcontribuentedelFondoSalvaStati Mes .

PertaliragioniilTscghapresodunquelaviadiun’integrazionedif‐ferenziata,nonall’internodelquadrodeiTrattati istitutivi com’èstatoil casodelledisposizioni relativeall’euroai tempidelTrattatodiMaa‐stricht ,maall’esternodeglistessi.

Si potrebbe a prima vista pensare che il fatto di procedere all’ado‐zionedelTscgsolofraalcuniStatimembridell’Unioneeuropea,senzalapartecipazionedidueStatichenemmenoappartengonoallazonaeuro,siapienamentefisiologico,nonsoloperchéesempidiintegrazionediffe‐renziatafragliStatimembridell’Uemediantestrumentididirittointer‐nazionalenonsonoaffatto inediti sipensiall’accordodiSchengenoaquellodiPruemchedisciplinalacooperazionetransfrontaliera ,maan‐cheperchéilTscg,rivoltoprincipalmente,anchesenonesclusivamente,alla stabilitàdell’eurozona, riguardaunamateria cheperdefinizione ènatacomeun’integrazionedifferenziatafragliStatimembridell’Unioneeuropea.Com’ènoto,daunlatoperentrareafarpartedellazonaeuroènecessario rispettare i parametri fissati dal Trattato di Maastricht, eall’altrogliStatichepurrispettandotaliparametrinondesideranoen‐trarvigodonodiunaderogaprevistadaiTrattatistessi.

Inrealtà,ilfattodinonaverpotutoproseguireinun’integrazionedif‐ferenziata “interna” al sistema dei Trattati istitutivi, dovendosi invecericorrereallavia“esterna”delTrattatointernazionale,comportaunase‐riediconseguenzecheilpresentelavorocercheràdichiarire.Lastrettacorrelazioneconlenormesull’euroesulPattodistabilitàcontenuteneiTrattatihannocomunqueindottoadagganciareilpiùstrettamentepos‐sibile il Tscg al quadrodei Trattati dell’Ue, anche se nei limiti impostidallanatura“esterna”delprimo.

Occorreinnanzituttochiarirequaletipodiintegrazionedifferenziatasipotràprodurreall’entratainvigoredelTscg.Inrealtàgiàattualmentesia l’euro che la politica economica sono realtà a geometria variabile.Sottoilprimoprofilo,accantoaidiciassetteStatidell’Eurozonaeaidueconderoga DanimarcaeRegnoUnito ,occorreinfatticonsiderarenon

2. FISCAL COMPACT E CONSEGUENZE DELL’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL’UE

 

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soloirimanentiottoStatimembridell’Unioneeuropea,maanchequegliStatinonmembrichepureutilizzanol’euroinvirtùdiaccordi interna‐zionali SanMarino,VaticanoeMonaco operlorodecisione Montene‐groeKosovo .Sottoilsecondoprofilo,alc.d.“PattoEuroplus”,riedizio‐nepiùstringentedelPattodistabilitàecrescita,adottatonel2011ade‐riscono attualmente tutti gli Statimembri dell’Unione europea salvo ilRegnoUnito,laRepubblicaCeca,laSveziael’Ungheria.

Quellochequiinteressaanalizzareètuttaviasolol’effettodigeome‐triavariabilechesiprodurràconilFiscalCompactall’internodell’Unio‐neeuropea.Perraffiguraretalesituazionesipossonoimmaginarequat‐trocerchiconcentrici:ilpiùinterno–epiùristretto–riguardagliStaticheavrannoratificatoilFiscalCompact,unnumerochenonpuòessereinferioreadodicimembridellazonaeuro,sogliachel’art.14par.2delTscgprescriveperl’entratainvigoredellostesso.

Un secondo cerchio, più ampio, riguarda gli Stati dell’eurozona chenonratificherannoilTscg;talecerchioèsolopotenziale,inquantonullaescludechetuttiimembridell’eurozonaratifichinoquest’ultimo,mare‐centi dichiarazioni di alcuni Stati fanno pensare che non si tratti diun’ipotesideltuttoirreale.

UnterzocerchioriguardagliStatinonmembridellazonaeurofirma‐taridelTscgche lo ratifichino;adessi, invirtùdell’art.14par.4dellostesso,siapplicherannosololeparti IIIeIVdelnuovoTrattato valeadiregli artt.3‐11 , anche seovviamente ilTscg sarebbe loroapplicatointegralmente qualora entrasseronella zona euro.Anche a tali Stati siestende,inparticolare,l’impegnodicuiall’art.9Tscg,dicercaredipro‐muovereunaposizioneunitaria all’internodell’Ueper favorire ilbuonfunzionamentodell’Uemelacrescitaeconomica,attraversounarinfor‐zataconvergenzaecompetitività.Almenounavoltal’annoicapidistatoe di governo di questi Stati parteciperanno all’Eurosummit, secondoquantoprevistodall’art.12par.3delTscg.

IlquartocerchioèrappresentatodagliStatichepurnonratificandoilFiscalCompactsianoinvecepartidelPattoEuroplus.

UnquintocerchioesternocomprendeilRegnoUnitoelaRepubblicaCeca,ma inessosipotrannosituareanche tuttiquegliStatidelquartocerchiochepoinonratifichinoilTscg.Anchequest’ultimocerchiononècomunque rigidamente circoscritto, in quanto l’art. 15 del Tscg apre

LUCIA SERENA ROSSI

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quest’ultimo all’adesione degli Stati dell’Ue che non lo hanno firmato,sullabasediun semplicedepositodello strumentodi accessionedelloStatocheintendeaderire.

Inrealtà,all’internodiquestacostruzioneconcentrica,èimmaginabi‐leancheunsestoeancorapiùristrettocerchio.L’art.10delTscgprefi‐gura infatti lapossibilità chegliStati aderenti instaurinounacoopera‐zionerafforzataexartt.20Tuee326Tfueinmateriechesianoessenzia‐liper ilbuon funzionamentodell’areaeuro,senzaarrecarepregiudizioalmercatointerno.Quest’ultimoarticolosembratrasformarepergliSta‐tiaderentialTscginunobbligointernazionalequellacheperiTrattatiUeèsolounaopportunità.Tuttavia,poichépercreareunacooperazionerafforzatainsenoall’UesonoattualmentesufficientiottoStatimembri,nonsipuòescluderechetalecooperazioneavvengainunasferaancorapiùristrettaall’internodeimembridelFiscalCompact.

2.Occorrepoiconsiderareche ilFiscalCompactè legato inquanto inuncertosensonecostituisceilcontrappesoeilcontraccambio alfuturoMeccanismoeuropeodistabilità Mes ,ilc.d.“fondosalvaStati”chedo‐vrebbesostituirel’attualeFondoeuropeodiStabilitàFinanziaria.Com’èstato deciso dal Consiglio europeo del 24/25marzo 2011, ilMes saràstabilitoconunTrattatointernazionalefragliStatidell’eurozona,comeunente finanziariodisciplinatodaldiritto internazionaleeavràsedeaLussemburgo.

LaconnessionefraidueTrattatiemergeneiconsiderandodelTscg:gliStaticontraentisottolineanochel’accessoaifinanziamentiditaleFondosa‐ràpossibilesolopergliStaticheabbianoratificatoentroil1ºmarzo2013ilFiscalCompacteonorinogliimpegnidicuiall’art.2.3diquest’ultimo.An‐chesesipuòdiscuteresullacapacitàdiunconsiderandocontenutonelTscgdicondizionaregiuridicamentel’applicabilitàdelMes,èevidenteilsuopo‐teredeterrente,poichégliazionistidimaggioranzadelfuturoFondodiSta‐bilità,nonacasotenacipromotoridelFiscalCompact,avrebberoun’ottimascusapernonammettereunoStatoagliaiutidelFondoSalvaStati.

Comesivede,ilTscgpuòaumentare,conriferimentoall’integrazionein materia economica e monetaria, il grado di differenziazione fra gliStatimembridell’Ue,inclusiquellidell’eurozona.Inoltre,anchenell’ipo‐tesichetutti i firmatari loratifichino,esso introduce,attornoallazona

2. FISCAL COMPACT E CONSEGUENZE DELL’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL’UE

 

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euro,unafascia“satellitare”diStatichepurnoncondividendo,almenoperilmomento,lamonetacomunesiimpegnanoarispettareivincolieleproceduredistabilitàfissatidalTscg.

SinotichegliStatinonappartenentiall’eurozonanonpossononem‐meno beneficiare del “Fondo salva Stati”. Solo adottando l’euro diver‐rannomembriapienotitoloanchedelTrattatoMes,anchesepotrebbe‐roparteciparealledecisionidiquest’ultimonell’assai improbabile ipo‐tesichedecidanodisupportare,dall’esterno,un’operazionedisalvatag‐giodiunoStatodell’eurozonacondottadalMes.Cisipuòdunquechie‐derequaleinteresseabbianoquestiStatiadagganciarsiaiparametriri‐gorosi del Fiscal Compact, accettando il “bastone” senza nemmeno laprospettivadella“carota”delMes.LarispostapiùverosimilevacercataneldesiderioditaliStatidirassicurareimercatisullatenutadellapro‐priavalutanazionale,scoraggiandolaspeculazioneinternazionale.

3.L’impossibilitàdiricorrereallarevisionedeiTrattati istitutiviha in‐fluenzato sottomolti aspetti la fisionomia del Tscg. Quest’ultimo avràindubbiamentelaconseguenzadiaumentaresiailgradodiintegrazionedifferenziataall’internoedall’esternodellazonaeurocheilmetodoin‐tergovernativo.

CisipuòperòchiederesequestoTrattatoimprimaunadirezionedefi‐nitivanelsensosopraindicato,all’integrazioneeconomicaemonetariae,inultimaanalisi,all’Unioneeuropea.Larispostasembraesserenegativa.

LostessoTscg art.16 prevedechedopocinqueannidallapropriaentratainvigoreleParticontraentiadottinoipassinecessariperincor‐porarnelasostanzanelquadrogiuridicodell’Ue,nelrispettodellenor‐mediquest’ultima.SiprofiladunqueperilFiscalCompactunpercorsosimileaquellodegliAccordidiSchengen,natisulpiano“esterno”,inter‐nazionale,epoiincorporaticonilTrattatodiAmsterdamall’internodel‐lastrutturagiuridicadell’Unioneeuropea.

PoichélemodifichenecessarieriguardanolaparteIIIdelTfueenoncomportanoestensionidicompetenzedell’Ue l’euroèfral’altrocompe‐tenzaesclusivadell’Unione ,pertrasformareilTscgindirittodell’Uesa‐ràpossibileseguirelaproceduradirevisionespecialedicuiall’art.48.6Tue,dunquesenzafarericorsonéadunaConvenzionenéadunaConfe‐renzaintergovernativa.Parimentiaquantoègiàstatofattopermodifi‐

LUCIA SERENA ROSSI

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carel’art.136Tfue,ilgovernodiunoStatomembro,ilPeelaCommis‐sionepotrannopresentareilrelativoprogettoalConsiglioeuropeo,chedelibereràall’unanimitàpreviaconsultazionedelPe,dellaCommissioneedellaBce.Ladecisionepotràentrareinvigoresolopreviaapprovazio‐nedegliStatimembriconformementealleloronormecostituzionali.

Èevidenteche,benchélaproceduradirevisionesemplificatacompor‐tirispettoallaproceduradirevisioneordinariaunminorricorsoaglior‐ganidemocraticiemeccanismidecisionalipiùrapidi,l’unanimitàrichie‐sta in senoalConsiglioeuropeopotrebbecontinuareaparalizzare l’in‐corporazionedelTscg.Quanto alTrattatoMes, una sua incorporazionenonsembraaffattoprobabile,poiché,comesièdetto,essomiraastabili‐re,sullafalsarigadelFmi,un’organizzazioneinternazionaleautonoma.

IlTscged ilTrattatoMes sono il fruttodidecisioni crescentementeinvocate,maa lungorimandate,epoipresesul filodicontingenze,an‐cheelettorali,interneagliStatimembriediemergenze,semprepiùcon‐vulse,legateaimercati.Iduetrattati,diversimacomplementari,sonoilfruttocongiuntodelcompromesso,nonsappiamoancoraquantoeffica‐ce,fragliStaticheinvocanoilrigoreequellichechiedonolasolidarietà.E riempiono anche un vuoto che la Commissione europea per troppotempo ha lasciato nella gestione della crisi, e che solo tardivamente egrazieall’impulsodelPehacercatodicolmareconil“sixpack” propo‐stadicinqueregolamentieunadirettiva .

Ineffetti,nelladrammaticitàdellapresentesituazionecresceneicit‐tadinieuropei,maanchenellacomunità internazionale, ladomandadiun’EuropapiùefficaceneldifenderelamonetacheaccomunalamaggiorpartedeisuoiStatimembri.Einnomediquestadomandasihalaperce‐zionechequalunqueazione,aqualunquelivelloeconqualunquemeto‐dol’Unioneprendasiacomunquemegliodell’inazione,edelballettodidichiarazionipoliticheprivedieffetti.Certamentelacrisiattualeèanchefruttodellapercezionedapartedeimercatidiun’Europatroppodebole,troppo divisa, troppo tentennante. In quest’ottica l’adozione del FiscalCompactedelMeseranecessaria.

Manel lungoperiodo lasoluzionenonpuòconsistere inun’integra‐zioneàlacarteenellaframmentazioneditanteregolechedovrebberoagireinsinergiaeinvecesiapplicanoadiversecerchiediStati,conunageometria variabile e volubile, che non può che aumentare la sfiduciaversol’UnioneeuropeaeversotuttiisuoiStatimembri.

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3. L’art. 13 del Fiscal Compact e il ruolo dei parlamenti nel sistema multilivello

Giuseppe Martinico*

1.InquestocapitolovienepresentataunaprimaseriediriflessionisulruolodeiparlamentinazionaliedelParlamentoeuropeo Pe nelnuovosistema delineato dal “Trattato sulla stabilità, coordinamento e gover‐nancenell’unioneeconomicaemonetaria” d’orainpoi“Tscg” .

Neltenerecontodellaposizionedeiparlamentinazionalinonsipuòprescinderedall’impattocheunaloroeventualeesclusione oinclusionedisola facciata nelledinamichedelTscgavrebbesullestrutturecosti‐tuzionalidegliStatimembri.

Lachiavedi letturachesipropone, sullabasediquantodettonegliannidallaCorteCostituzionale tedesca,proveràa interpretare l’art.13delTrattatosullastabilità,coordinamentoegovernancenell’unioneeco‐nomica emonetaria Tscg in “sistema” con l’art. 4.2 del Trattato sul‐l’Unioneeuropea Tue 1.

*GiuseppeMartinicoèricercatoredelCentroStudisulFederalismo CSF eFellow

delCentrodeEstudiosPoliticosyConstitucionales Madrid .SiringraziaCristinaFaso‐ne, il cuipaper “TheWeakeningof theEuropeanParliament in theFrameworkof theNewEuropeanEconomicGovernance” presentatoalworkshopEUI“TheConstitutionalArchitectureoftheEconomicGovernanceintheEU”,Firenze,23marzo2012 èstatodigrandeutilità.Solol’autoreèresponsabiledeltesto.

1 Comeprevisto al titolo II delprotocollo n.1 sul ruolodeiparlamentinazionalinell’Unioneeuropeaallegato ai trattati dell’Unioneeuropea, il Parlamentoeuropeoe i

GIUSEPPE MARTINICO

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Dopoaverebrevementeriassuntoquellacheamioavvisoè laposi‐zionedelPenelnuovocontestodellagovernanceeconomicaeuropea,sisvilupperannoessenzialmentetrepunticonriferimentoalruolodeipar‐lamentinazionali:l’art.13come“disposizione”;l’art.13comenorma ilproblemadell’interpretazione ;ilcontenutodell’art.13elesuepossibiliprospettive.

2.Comedetto, ladisposizione in esameva letta insiemea tuttequellecheprogressivamentehannoriconosciutounruolocentralenelproces‐sodiintegrazioneeuropeoalPeeaiparlamentinazionali.

IlPeèstatoinfatti,dal1992almeno,protagonistadiunnotevoleau‐mentodicompetenzeedinquestosenso,ilTrattatodiLisbonapresen‐tava delle interessanti novità relativamente al suo ruolo: ad esempio,l’art.10Tue,chenondefiniscepiùilPequalerappresentantedei“popolidegliStati” comeeraneivecchiart.189‐190Tce ,macomerappresen‐tante dei cittadini che “sono direttamente rappresentati, a livello del‐l’Unione, nel Parlamento europeo”, aggiungendo, subito dopo che “gliStatimembrisonorappresentatinelConsiglio”.

Sonodamenzionareanchel’art.17,c.7,TuechericordacomeilCon‐siglio europeo debba tener conto dei risultati delle elezioni europeeprima di proporre al Parlamento un candidato alla Presidenza dellaCommissione.Infine,l’art.14TuecheattribuisceesplicitamentealPar‐lamentolaqualificadico‐legislatoredell’Unione.

Tuttavia,adispettodell’aumentodicompetenzedovutoall’entratainvigore del Trattato di Lisbona, le recenti evoluzioni della governanceeconomicaeuropeasembrano,inqualchemodo,ridimensionare inne‐gativo ilruolodelco‐legislatoresovranazionale.

Daunpuntodivista“normativo”,ilruolodelPeedeiparlamentina‐zionaliècrucialeperlalegittimazionedelnuovosistemadigovernancee coordinamento economico, in termini di legittimità sia dell’input siadell’output.

parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l’organizzazione e lapromozionediunaconferenzadeirappresentantidellepertinenticommissionidelPar‐lamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamentinazionaliaifinidelladiscussionedellepolitichedibilancioedialtrequestionirientrantinell’ambitodiapplicazionedelpresentetrattato.

3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO

 

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Ma,abenvedere,laposizionedelPenellanuovagovernanceecono‐micaeuropeaècontroversa:lasua“ambiguità”puòesseremegliocom‐presaselasiinseriscenelcontestoistituzionaleenormativoincuièma‐turataeinquellocuisaràinserita.

Siprecisa: laposizionedelPenellagovernanceeconomicaeuropeaè,ad esempio, “relativamente” debole, ovvero molto più forte, rispetto aquellacheilPeavevanelPattodistabilitàecrescitadel1997edel2005.

Vièperaltrounadifferenzaimportante:ladeboleattuazionedelPat‐todistabilitàecrescitadel1997nonhafattosentire l’assenzadipesodelPe,mentreoggisiamodinanziadun trattato internazionale Tscg che si presenta caratterizzato da una natura fortemente vincolante edinvasiva.

Ineffetti,moltedelleambiguitàrelativealruolodelPenelladiscipli‐nadellagovernanceeconomicadisegnatadalTscgtrovanooriginenellemisuredelc.d.sixpack.Nel“pacchetto”ilPerisultadifattoprivodipo‐teri decisionali, dato che la sua partecipazione al “dialogo economico”rimanesostanzialmentenondefinita:

٠indeterminatecircostanze art.126Tfue ,ilPehailpoterediinvita‐re iPresidentidellaCommissione,delConsiglio,delConsiglioeuro‐peoedell'EurogruppodavantiallasuacommissionecompetenteperdiscutereleazioniintrapresedallaCommissioneedalConsiglio;٠inoltre, ilPedeveessereregolarmenteinformatodallaCommissio‐needalConsigliocircal’applicazionedellemisuredelsixpack–nelRegolamento n° 1176/2011 si afferma che “the strengthening ofeconomic governance should include a closer andmore timely in‐volvement of the European Parliament and the national Parlia‐ments”.

Tuttavia,seguardiamoilproblemainprospettiva,sipotrebbeancheso‐stenereche il ruolodelPeè stato in realtà rafforzatonelquadrodellanuova governance economica europea, dato che il contenuto del Tscgdovrebbe essere incorporato in futuro nel diritto dell’Ue, alla luce diquantostabilitodall’art.16delTscg.

LaposizionedelPenellanuovagovernanceeconomicaeuropeaèso‐lo“relativamente”debole,perchécomunquepiùforterispettoalpassatoepotenzialmenterafforzabileinfuturo.Checosasipuòfarepercercaredimigliorarla?

GIUSEPPE MARTINICO

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Adesempio,sarebbepossibilesostenerelapossibilitàdicoinvolgereilPenelloscambiodiopinioniprevistodall’art.8Tscgconriferimentoalmeccanismo previsto per le sanzioni in caso di mancato seguitonell’attuazione del Trattato. Ma si tratta ovviamente solo di una dellepossibilisoluzioniadottabili.

3.Conriferimentoaiparlamentinazionali,ilprimopuntodasviluppareèquellorelativoall’art.13Tscgcomedisposizionea“doppiorinvio”.Adunaattentalettura,infatti,l’art.13noncontienesoltantounrinvioaldi‐rittodell’Uemaanchealdirittointerno–relativamente,peresempio,allastrutturaeallacomposizionedellecommissionideiparlamentinazionali.

Ladisposizioneinquestionerinviaadalcunedellepiùrecentiacqui‐sizionideldirittodell’Ueperquantoriguardaiparlamentieuropeoena‐zionali.

Nelquadropost‐Lisbona,comehadettoVanRompuy il27 febbraio2012,davantiairappresentantidelPeedeiparlamentinazionaliaBru‐xelles:“ m aybenotformallyspeaking,butatleastpoliticallyspeaking,allnationalparliamentshavebecome,inaway,Europeaninstitutions’.

Ladisposizione fondamentalesulpuntoè rappresentatadall’art.12Tue,cheèutileriportareintegralmente:

Iparlamentinazionalicontribuisconoattivamentealbuonfunzio‐namentodell’Unione:

a venendoinformatidalleistituzionidell’Unioneericevendoiprogettidiattilegislativieuropeiinconformitàdelprotocollosulruolodeiparlamentinazionalinell’Unioneeuropea;

b vigilandosulrispettodelprincipiodisussidiarietàsecondoleprocedureprevistedalprotocollosull'applicazionedeiprincipidisussidiarietàediproporzionalità;

c partecipando,nell'ambitodellospaziodilibertà,sicurezzaegiustizia,aimeccanismidivalutazioneai finidell’attuazionedellepolitichedell'Unione in talesettore, inconformitàdell’articolo70deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,edessendoas‐sociatialcontrollopoliticodiEuropoleallavalutazionedelleattivi‐tàdiEurojust,inconformitàdegliarticoli88e85didettotrattato;

d partecipandoalleproceduredirevisionedeitrattatiincon‐formitàdell’articolo48delpresentetrattato;

3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO

 

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e venendoinformatidelledomandediadesioneall'Unioneinconformitàdell'articolo49delpresentetrattato;

f partecipando alla cooperazione interparlamentare tra par‐lamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità delprotocollosulruolodeiparlamentinazionalinell'Unioneeuropea.

IlruolodeiparlamentinazionalièdisciplinatoessenzialmenteneidueProtocolli–allegatialTrattatodiLisbona–sulruolodeiparlamentinazionaliesuiprincipidisussidiarietàeproporziona‐lità;ulterioridisposizionisonocontenutenelTrattato.

Accantoaquestadisposizionevannoricordateanchelegaranzieprevi‐steneiProtocollisulruolodeiparlamentinazionaliesuiprincipidisus‐sidiarietàeproporzionalità.

Ildirittodell’Uehaquindicercatodicoinvolgereprogressivamenteiparlamenti nazionali, come si può evincere dalle citate disposizioni,dandodelle “finestredi opportunità” agli attorinazionali, opportunità,che,però,spettaaquestiultimivalorizzare.

L’esempiopiù eclatante di ciò è offerto dal caso della celebre “sen‐tenza Lisbona” Lissabon Urteil della Corte Costituzionale tedesca.Nella sentenza Lisbona del 30 giugno 2009 la Corte costituzionaletedescagiudicavairicorsiavversolaratificadelTrattatodiLisbonadapartedellaGermania.LaCorte,alterminediunasentenzamoltolungaecomplessa, riconosceva la generale compatibilità del sistema‐Lisbonaconiprincipicostituzionalinazionali.Tuttaviarilevaval’incompatibilitàconlaLeggefondamentaletedescadellac.d.“leggediestensione”,voltaadisciplinare il ruolodiBundestageBundesrat conriguardoaipoterialla luce del Trattato di Lisbona. Il ragionamento della Corte diKarlsruhe si basava sul fatto che tale legge non aveva previsto unsufficientecontrollodelParlamento tedesco,né sulgovernonazionale,nésulleistituzionidell'Unione.

Questospiegaanchel’attenzioneeleparole“dure”,semprenellasen‐tenzaLisbona,rivoltedalgiudicetedescoalsuoParlamento,aldilàdelminacciatoutilizzodelcontrolloultravires poiapplicatomasenzacon‐seguenzenegativenelcasoHoneywell,2BvR2261/06 .

Infatti,l’attenzionedellaCorteCostituzionaletedescasièconcentratasullaleggediampliamentoedirafforzamentodeipoteridelParlamentonellequestionidell’Unioneeuropea,comedimostraanchela“strigliata”

GIUSEPPE MARTINICO

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al proprio Parlamento par. 411 della sentenza: “il Bundestag e Bun‐desratdevonotenereinconsiderazioneilfattocheèlorodovereeserci‐tarelapropriaresponsabilitàperl’integrazioneinnumerosicasidisvi‐luppodinamicodeitrattati” .

Lastrutturacostituzionaleinternaelastessalegittimazionedelpro‐cessointegrativodipendonodaiparlamentinazionali.Eccochealloraleparole pronunciate dalla Corte Costituzionale tedesca sul loro ruolonella“strutturacostituzionale”nazionale vannoletteinsiemealtenta‐tivodispecificarecosaintendereper“identitànazionale”.Nonèuncaso,inquestosenso,chel’art.4.2Tuesiadedicatoproprioallanecessitàdiproteggerela“identitànazionaleinsitanellalorostrutturafondamenta‐le,politicaecostituzionale”.

Lavicendadella sentenzaLisbona cidicequalcosaanche sullapos‐sibilitàdipotenziareilruolodeiparlamentinazionalinellagovernanceeconomicaeuropea.

Inquestosenso,sempreinchiavepropositiva,sipotrebbeanchecer‐caredi riscriveremeglio l’art. 13o altredisposizioni delTscg con rife‐rimentoaiparlamentinazionali.Manonsipotrebbepensarediesaurireilproblemainsedeeuropea,datochetuttequestedisposizionirichiedo‐noun’interazionealivellonazionaleperrealizzaregliobiettiviprefissati.

4.Comedettoall’inizio,l’art.13delTscgnonpuòesserelettoinmanie‐ra isolata,bensì insistemaconaltredisposizioni, fracui l’art.3Tscgel’art. 4.2 Tue, e valorizzando la intima connessione esistente fra ruolodeiparlamentinazionalieidentitàcostituzionalenazionale.

Allalucediquestaintimaconnessionefrastrutturacostituzionalein‐ternaeruolideiparlamentinazionali,èdaevidenziarecomeilpienori‐spettodelle “prerogativesofnationalParliaments” art.3Tscg siadaconsiderareespressionedelcontenutodell’art.4.2Tue.

Alcunideiproblemidicompatibilitàsonoperaltrodatipropriodalladifficoltàdiconciliarequantoprevistodall’art.4.2Tueconalcunedispo‐sizionidelTscg.Ricordiamo,adesempio,ilcomma2dell’art.3Tscg,re‐lativoallac.d.codificazionedellabudgetrulenegliordinamenti internidegli Stati membri. L’art. 3.2 prevede l’incorporazione di tale regola:“tramitedisposizionivincolantiedinaturapermanente–preferibilmen‐tecostituzionale–oilcuirispettofedeleèinaltromodorigorosamentegarantito”.

3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO

 

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Riguardoaquestadisposizionesipossonosollevareiseguentiinter‐rogativi:

a quantoècompatibilecon l’art.4.2Tuechesancisce lanecessitàdirispettarel’identitànazionaleelastrutturacostituzionaledegliSta‐timembri?

b cosavuoldire“permanente”aifinidelTscg?c cosavuoldire“costituzionale”conriferimentoaqueiPaesimembri

chenonsono“provvisti”diun testo formalmentechiamato“costi‐tuzione” Olanda,Svezia,lastessaGermania,chehaoperatounare‐visionedella legge fondamentale tedescaperòprimadella conclu‐sionedelnuovoTscg,nelluglio2009 .

GuardandoallagiurisprudenzadialcuneCortiCostituzionali–inprimisdalBundesverfassungsgericht Bvg tedesco–sipuòsubitoriscontrareilgiàmenzionatonessofralanecessitàdigarantireunruolosignificati‐vonelprocessodiintegrazioneeuropeaaiparlamentinazionaliequelladirispettarelastrutturacostituzionaledegliStatimembri.

Suuna similepremessa si fondava la stessa famosa decisione So‐langeI,incuiilgiudicetedescosidichiaravacompetenteasorvegliareilprocessodiintegrazioneeuropea

as longas the integrationprocesshasnotprogressedso far thatCommunitylawreceivesacatalogueoffundamentalrightsdecid‐edonbyaparliamentandofsettledvalidity,whichisadequateincomparisonwiththecatalogueoffundamentalrightscontainedintheBasicLaw.

I pilastri su cui si basava l’assunto della Corte Costituzionale tedescaerano l’assenzadiuncatalogodidiritti ediunparlamentodemocrati‐camenteeletto,elementiquestiriconducibiliall’essenzadellapiùfamo‐sadefinizionediCostituzione separazionedeipoteri eprotezionedeidiritti in Europa: quella contenuta nell’art. 16 dellaDichiarazione deidirittidell’uomoedelcittadinodel1789.

Eraevidenteinquelleparoleunapresadiposizionecircalasuperio‐ritàdelmodellocostituzionalestatalesulprocessointegrativo,comeleconsiderazionifattedallaCortetedescasuldeficitdemocraticosovrana‐zionaledimostrano:

GIUSEPPE MARTINICO

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The Community still lacks a democratically legitimated parliament directly elected by general suffrage which possesses legislative powers and to which the Community organs empowered to legis-late are fully responsible on a political level. Solange I rappresentava, del resto, una reazione a distanza alla pronun-cia Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70) in cui la Corte di giu-stizia non aveva ammesso deroghe, nemmeno dettate dai principi costi-tuzionali nazionali, all’uniforme applicazione del principio del primato: le corti costituzionali nazionali hanno risposto ponendo il veto dei diritti fondamentali (si pensi anche alla fondamentale sentenza 183/1973 del-la Corte Costituzionale italiana, sul rapporto fra fonti sovranazionali e nazionali). In questa costruzione, secondo la Corte Costituzionale tedesca, i par-lamenti nazionali (specie, ovviamente, il tedesco) hanno un ruolo cru-ciale, garantendo e dovendo vigilare sulla democraticità del processo di integrazione, sfruttando le garanzie riconosciute dal diritto europeo. Tutte queste garanzie sono state richiamate ripetutamente anche dalla Corte Costituzionale tedesca nelle sentenze successive al Lissabon Urteil. In breve, guardando a queste ultime sentenze, si possono evincere due interessanti punti nella giurisprudenza del giudice costituzionale tedesco, sul ruolo giocato dai parlamenti nazionali nel processo integrativo: ٠ una evidente critica della democrazia rappresentativa dell’Ue, basata su una visione consociativa del Pe; ٠ un parziale apprezzamento del ruolo riconosciuto dal quadro post-Lisbona ai parlamenti nazionali. A differenza che nella giurisprudenza pre-Lisbona, la necessità di valo-rizzare i parlamenti nazionali non è dovuta solo a ragioni legate alla le-gittimazione indiretta dell’integrazione europea (elemento ancora pre-sente nella critica fatta dal Bvg alla democrazia rappresentativa made in EU), ma anche alla necessità di dare attuazione alle importanti innova-zioni apportate in questo ambito dal Trattato di Lisbona (è stato giu-stamente detto che anche una decisione fortemente critica come quella “Lisbona” si basa, in ultima analisi, sull’apprezzamento di queste inno-vazioni introdotte dal Trattato di Riforma).

3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO

 

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Inconclusione,solouna lettura insistemadell’art.13Tscgalla lucedellealtredisposizionirichiamateinquestocapitolopuòdavverogaran‐tireunruoloaiparlamentinazionaliinsinergiaconquelloeuropeo.L’al‐ternativa sarebbequelladi svuotare l’art.13Tscgdei suoi contenuti edellasuaratio.

5.Ilquadroèancoraabbastanzaconfuso,giuridicamenteepoliticamen‐te parlando. A prima vista, l’impressione che si può avere è quella diun’Unioneeuropeainperennelottaconisuoi“limiti”,chemette“pres‐sione”sulle spalledegli attori statali il casogrecoe italianosonoem‐blematicidaquestopuntodivista :finoachepuntociòrappresentaunarotturadelparadigmadella“tolleranzacostituzionale”?

Isostenitoridelc.d.“pluralismocostituzionale”potrebberoargomen‐tarechetalepressionesianecessariadatalaimpossibilità,operandoalsolo livellonazionale,digarantire lastabilitàeconomicanecessarianelcontestomultilivello.Inaltreparole,sitratterebbediriconoscerepossi‐bilitàdi interventoal livello sovranazionale, nellanecessitàdi tutelareunbene“comune”aidiversilivellidigoverno opolicostituzionali chenonpuòesseretutelatoattraverso ilsolo interventodell’attorestatale.Lalegittimitàditaleazioneverrebbealloragiustificatainvistadelrisul‐tatocheessapotrebbegarantire.

Inquestocontesto,l’interazionefraPeeparlamentinazionalirisultafondamentaleperlalegittimitàditaleoperazione.

Èstatosuggeritochel’art.13potrebbefornirel’arenaprivilegiataperdiscutereil“bilanciofederale”dell’Ue.Un’opzionecaricadiimplicazionipolitiche, nelmomento in cui dal Pe viene una forte domanda per unmaggiorruolodelbilancioeuropeo,conadeguaterisorseproprie.Moltodipenderàdallaletturacheaquestaeallealtredisposizionirichiamateinquestasedeverràdata.

Piùingenerale,l’obiettivodell’art.13 edelledisposizionidelProto‐collorichiamate èquellodicostruireunsistemadirelazioniparlamen‐tarichevedailPeinteragireconiparlamentinazionali,cheavrebberoinquestosensoilcompitodi“filtrare”leragionidell’Ueinfasediscendenteperaiutareaspiegarelepolitichedell’Unioneairappresentati edisele‐zionarelequestionirilevantiperilPesecondounadinamicaascendente.

GIUSEPPE MARTINICO

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Sipotrebbeanchesottolineareun’altradebolezzanellaformulazionedell’art.13Tscg,consistentenel fattoche laconferenzadeirappresen‐tanti – inmaniera coerente con lanatura internazionalistica enon so‐vranazionaledelTscg–si comporràdei rappresentantideiparlamentinazionali dei soli Stati che hanno accettato il Trattato. Se, comedetto,questoècoerenteconledinamicheinternazionalisticheadottateperri‐mediare alla crisi economica, il rischio è quello di perdere definitiva‐menteRegnoUnitoeRepubblicaCeca, i cui rappresentantiverrebberoesclusidallacomposizionedellaconferenza.

Ciò, specie alla lucedell’obiettivodi incorporare, inun futuropiùomenovicino, il contenutodi questoTrattato nel corpodei TrattatiUe,potrebbefrustrare l’ideadichiconcepisce ilTscgcomeunostep inter‐medioversounamaggioreintegrazioneinambitoeconomico.

Chefare?Sonopossibilidueopzioni apartequella,deltuttoteorica,diunaeventualeriscritturadell’art.13Tscg :

٠ammettere,inviadiprassi,ancheirappresentantidellecommissioniparlamentaridelRegnoUnitoodellaRepubblicaCeca;٠pensareallacreazionediunaltroforumparallelochepossaingloba‐reancheirappresentatideiPaesichenonhannofirmatoilTscg.

Inconclusione,perquantoriguardailruolodelPeedeiparlamentina‐zionali,molto dipenderà dalla lettura che verrà data a questa disposi‐zioneedalpesochelerelazioni interparlamentaripotrannoaverenel‐l’economiadiquestoTrattato.

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4. Dal Fiscal Compact all’Unione fiscale

Alberto Majocchi*

1.Postadifrontealladuplicesfidadiunprogressivodeclinodeltassodicrescitadell’economiaediuninvecchiamentocontinuodellapopolazio‐ne,conilconseguenteaumentodeicostidellaprotezionedellavecchiaiaedellatuteladellasalute,l’Unioneeuropeareagisceconladiagnositra‐dizionale,cheadottailpuntodivistaprevalenteinGermania:ilproble‐madell’economiaeuropeaèlegatoall’indebitamentodelsettorepubbli‐coneipaesichenonsonoingradodirispettareladisciplinafinanziaria.Sitrattaquindidiimporreregolepiùsevereperevitarecomportamentiche possono generare un ulteriore incremento dell’indebitamento erendonoimpossibileilsuperamentodellacrisideidebitisovrani.

Conl’avviodell’Unionemonetariaivincoliallapoliticafiscaledefinitinel Trattato diMaastricht – indebitamento netto non superiore al 3%delPilestockdidebitoparial60%delPil–vengonoulteriormenteina‐spriti con l’approvazionedel Patto di stabilità e crescita che imponechenelmedio termine il saldodibilanciodebbaessere inpareggio ocomunqueprossimoalpareggio .Questaregola,piùrecentemente,vie‐neulteriormenterafforzatadalc.d.FiscalCompactcheribadiscecomeilsaldodibilancio strutturale–ossiaalnettodell’andamentodel ciclo–nondebbasuperarelo0,5%delPil,mentreladistanzafralaquotadel

*AlbertoMajocchièprofessorediScienzadelleFinanzepressol’UniversitàdiPaviae

membrodelConsigliodelCsf.

ALBERTO MAJOCCHI

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debitosulPileil60%deveessereridottadel5%all’anno.Vengonopoidefinite, sempre nel Fiscal Compact, procedure di controllo e sanzioniperevitarecheleregoleprevistenonvenganoosservate.

Sitratta insostanzadiapplicareunaspeciedigoldenrulerafforzatainquantoilsaldodibilanciochedeveesseresostanzialmenteinpareggioincludeanchelaspesaperinvestimenti.Nellateoriaclassicadellafinanzapubblica laversionepiùdiffusadellagoldenruleprevede inveceche laspesacorrentedebbaesserefinanziataconilgettitodelleimposte,men‐trelaspesaperinvestimentipossafinanziarsioconunavanzodelbilan‐cio correnteo conemissionidi titoli pubblici. La regoladel pareggio siapplicaquindialbilanciocorrente,mentreperlaspesadiinvestimentosipuòricorrereall’indebitamento conalcunivincoliperevitareuneccessodiindebitamento,comeadesempiolafissazionediunaquotamassimadientratetributariechepossonoesseredestinateallacoperturadellespeselegate all’indebitamento . La ragione di questa versione classica dellagolden rule appare chiara in quanto si ritiene che la copertura di unaspesa che è destinata a produrre i suoi effetti per un lungo periodo ditempo–inalcunicasi,sitrattadidecenni–nonpossaavvenireinunsoloeserciziofinanziarioedebbaesserespalmatasupiùbilanci.Tral’altro,segli investimentipubblici favoriscono lacrescita, leentrateaumentanoerendonoquindipossibilecoprireicostidell’investimento.

L’ipotesisottostantelaregoladelpareggiorisalesostanzialmenteal‐l’equivalenzaricardiana,ossiasipresumecheirisparmiatorisianoper‐fettamenterazionalieleinformazionisianoperfette.Inquestocaso,undisavanzo oggi lascia presupporre un aumento delle imposte domaniper finanziare ildebito. Inconseguenza, il risparmiodevecrescereperfarfronteaglionerifuturiesicontraeladomanda.Alcontrario,sesiga‐rantisceilpareggiodelbilancio,cambianoleaspettativedeirisparmia‐toriedegliinvestitori,siadomesticicheinternazionali,equindisiridu‐conoitassidiinteresse,coneffettipositivisulsaldodibilancioperlari‐duzionedelcostoperilserviziodeldebito.Lerisorsefiscalichevengonoliberatepossonoesseredestinatea finanziaregli investimentipubbliciche garantisconoun rafforzamentodel tassodi crescitadell’economia.Uncircolovirtuosodiquestogenereinalcunicasisièconcretizzato–adesempio, in Svezia e inFinlandia, all’iniziodegli anniNovanta–,ma sitrattavadipiccolipaesiconautonomianellagestionedellapoliticamo‐

4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE

 

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netariaeconlapossibilitàdiprocedereasvalutazionideltassodicam‐bio, condizioni queste che certamente non si sono verificate nel casodell’Unioneeuropea.

2.LagiustificazionedifondodelFiscalCompactrisalecomunquealcre‐scente indebitamento degli stati membri dell’Unione europea, che haportato alla crisi del debito sovrano. Oggi gli stati dell’eurozona sonovincolati non soltanto in termini quantitativi,mahannoperso in largamisuraanchelasovranitàrelativaallaformazionedelbilancio,chedeveessere sottoposto a un giudizio preventivo da parte delle istituzionidell’eurozona.Selaverificasuccessivadegliimpegniassuntialmomen‐todellaformazionedelbilancioindicachenonvengonorispettati,lere‐goleprevedonoanchesanzionie,inultimaistanza,ancheunricorsoallaCorte di Giustizia Ue. L’avvio di questaUnione budgetaria, fortementevolutadallaGermania, rappresentaunpasso in avanti verso la costru‐zionediunaveraepropriaUnionefiscale,maèunpuntodipartenza,enonunpuntodiarrivo.E,ineffetti,ilpareggiodibilancioelaprogressi‐variduzionedellostockdidebitononsonoingradodigarantire,daunlato,unrilanciodell’economiaeuropeae,d’altrolato,ilrispettodellere‐goleistituzionalichedevonocaratterizzareunademocraziacompiuta.

Selaripresadell’economia–giustamente–nonpuòpiùfondarsisuuncrescenteindebitamento,occorrequindivalutare,nellenuovecondi‐zioni determinate dall’approvazione del Fiscal Compact, in qualmodosiapossibilefarripartirelacrescitanell’areadell’euro,identificando:a ilfattoredinamicochepuòavviareunanuovafasedisviluppo;b lapo‐liticadautilizzareperattivarlo;c glistrumentifinanziaripercoprirelaspesa. E la risposta più adeguata sembra essere: a la conservazionedell’ambiente;b lapoliticadiinnovazioneedisviluppotecnologico;c lacarbontax.

Sulprimopuntovièormaiunalargaconvergenzadiopinioni,inclu‐dendo nella definizione della sostenibilità dello sviluppo non solo gliaspettiambientali,maancheeconomiciesociali.Ilpuntocentraledellanuovafasedisvilupposembraesserel’individuazionedifontidienergiadiversedai combustibili fossili, per far fronte al problemadei cambia‐menti climatici in primo luogo, ma anche per ridurre la dipendenzadell’Europadalleimportazionidigasedipetrolioepermettereadispo‐

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sizionenuove fontidienergiaper ipaesieconomicamentearretrati, inparticolaredelcontinenteafricano.Ilperseguimentodiquestoobiettivopresupponeunamassaingentediinvestimentipubblici,inprimoluogonella ricerca e nell’applicazione dei risultati della ricerca nella produ‐zionedinuovefontidienergiapulita.

Lapoliticaeuropeadevequindidestinareunaquantitàcrescentedirisorseal finanziamentodell’istruzione superiore,perprodurreperso‐naleconelevatequalitàprofessionali,edellaricercadibaseeapplicata,peravviarelarealizzazionediunnuovoparadigmanellaproduzionedienergia che renda compatibile la crescitadellaproduzione con la con‐servazionedellaqualitàdell’ambiente.Ricercaeinnovazionetecnologi‐ca devono svilupparsi altresì nell’utilizzo delle nuove fonti di energiapermigliorare laqualitàdellavita,soprattuttonelleareeurbane:bastipensare alproblemadi creareunamobilitàdolce chenonproduca in‐quinamentoeliberil’ambientedellecittàdalpesodellacongestione.

Lo strumento per favorire la transizione verso una nuova economiadellefontidienergiapuliteèlacarbontax,ossiaun’impostaeuropeachecolpiscalediversefontisullabasesiadelcontenutoenergetico,sia,eso‐prattutto,sullabasedelcontenutodicarbonio.Unaprimapartedell’im‐posta– sull’energia– èdestinata apromuovere il risparmio energetico,mentre lasecondaparte–sulcontenutodicarbonio–scoraggia l’usodicombustibilifossiliefavorisceilricorsoanuovefontidienergiapulita.Unulterioreeffettopositivodellacarbontaxèchelapromozionedellenuovefontidienergiavienerealizzatadirettamenteattraversoilmercatoesen‐zalanecessitàdiinterventiburocraticichefavoriscanoattraversoincen‐tivilaproduzionedienergiainizialmentemoltocostosaeincapacequindidiaffermarsisulmercatosenzauninterventopubblicodisostegno.Conlacarbontaxilprezzodeicombustibilifossiliaumentainmisuraproporzio‐nale alle esternalità negative provocate dal contenuto di carbonio, ren‐dendoquindiconvenienteilricorsoafontidienergiaalternative.

3.Per risultare politicamente gestibile, il bilancio europeo dovrà au‐mentare nel tempo inmisura assai contenuta e non dovrà comunquesuperare nelmedio periodo il 2% del Pil, così come suggerito già nel1993 dalla commissione di esperti incaricata di studiare il ruolo dellapoliticafiscaleinun’UnioneeconomicaemonetarianelrapportoStable

4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE

 

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Money–SoundFinances.CommunityPublicFinanceinthePerspectiveofEMU.L’aumentodelledimensionidelbilancioeuropeodeveeviden‐temente essere accompagnato dalla contrazione dei bilanci degli Statimembri trasferendoaun livello superiore– sullabasedelprincipiodisussidiarietà–spese nelsettoredelladifesa,dellapoliticaestera,dellaricercainparticolare chepossonoessererealizzateconmaggioreeffi‐caciaeconnotevolirisparmifinanziariutilizzandoleeconomiapossibiliconunamaggioreconcentrazionee,quindi,conlarghissimeeconomiediscala.Èevidenteche,manmanochecrescanoleesigenzediinvestimentidafinanziarealivelloeuropeo,sirafforziparallelamentelanecessitàdiprocedereaunariformanella strutturadelbilancioeuropeo, inprimoluogoprevedendoilritornoaunsistemadivereeproprierisorsepro‐prie.Nonèinfattiunaverarisorsaproprialac.d.quartarisorsa,chenonèaltrocheuncontributonazionaleproporzionalealPilechepotrebbeesseresostituitadaunasovrimpostaeuropeasulleimpostenazionalisulreddito – che non verrebbero toccate dalla riforma – versata diretta‐mente dai cittadini al bilancio europeo inmodo tale da garantire unamaggiore trasparenzadelprelievoe rafforzareal contempo la respon‐sabilitàdichiprelevalerisorse.

Unanuovarisorsapotrebbeessereassicurataalbilancioeuropeoconl’approvazionedellaproposta,avanzatarecentementedallaCommissio‐ne,diunaDirettivaper introdurreunacarbon/energytaxdal2013. Inunasituazioneincui,comedetto,piùchiariappaionoormaiirischilega‐tiaicambiamenticlimaticiesemprepiùurgenteemergelanecessitàdisostituirecombustibilifossiliconfontidienergiaalternativa,un’impostacommisurataanchealcontenutodicarboniodellefontidienergiaappa‐re uno strumento adeguato per avviare processi virtuosi di energy‐savingedifuel‐switchingversolefontidienergiarinnovabile,riducen‐dol’impattonegativosull’ambientedelconsumodienergiaefavorendol’introduzione di processi produttivimeno energy‐intensive. In questaprospettivadiriformadelbilancio,l’introduzionediunatassazionedelleoperazioni finanziarie di natura speculativa potrebbe essere valutatanell’otticadi garantire ancheuno sviluppopiùordinatodel sistema fi‐nanziariointernazionale.Alcontempo,partedelgettitodiquesteformedi tassazione potrebbe essere destinata al finanziamento della produ‐zionedibenipubbliciglobali,attraversouncontributoeuropeoperpro‐

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muovere la costituzione– inaccordocongliStatiUnitieglialtripaesidelG20–diunfondomondialeperlosvilupposostenibile.

Nell’ultimafase, finalizzataallacostruzionediunaveraepropriafi‐nanzafederale,ilbilancio,finanziatoconrisorsepropriedell’Unione,sa‐rebbegestitodaunTesoroeuropeodinaturafederale,responsabiledel‐la realizzazione del Piano di sviluppo sostenibile e del coordinamentodellapoliticaeconomicadeipaesimembri.Inquestomodocrescerebbeanchel’appetibilitàdeglistrumentididebitoemessidall’Unione,garan‐titidaprelievicheaffluisconodirettamenteallecassefederali.Unavoltarealizzata questa trasformazione istituzionale, appare quindi del tuttorealisticoprevederel’istituzionediunministroeuropeodelTesoro,unprimofondamentalepilastrodiungovernoeuropeodell’economia.

Ilpianofinalizzatoallacostruzionediunafinanzafederaleeall’istitu‐zione di un Tesoro europeo dovrebbe essere oggetto di una decisionedelConsiglioeuropeo,chefissidasubitolescadenzedellediversetappee,soprattutto,ladatafinalechesegneràl’iniziodelfunzionamentodel‐l’Unionefiscale.Maunadecisionediquestanatura,perquantorilevante,nonètuttaviasufficiente.Vièunadifferenzadifondofral’Unionefiscaleel’Unionemonetaria.LaBancacentraleèunorganocostituzionaledicuiilTrattatodiMaastrichtsanciscel’indipendenza,conilcompito–impor‐tante,malimitato–digarantirelastabilitàdeiprezziconinterventide‐cisi inpienaautonomia.IlTesoroèunorganocostituzionaledidiversanaturainquantoèunprincipiofondamentaledellademocraziacheNoTaxationwithoutRepresentation.IlTesoropuòoperareconefficaciaso‐losehaconsensoedevequindiesseresoggettoalcontrollodemocraticodelParlamentoeagirenelquadrodiungovernochesiarappresentativodella volontà popolare. La decisione di procedere alla costruzione diun’Unione fiscale, con un Tesoro e una finanza federale, deve esseredunqueaccompagnatadaunacontestualedecisionechefissiladataperl’avviodellaFederazionecompiuta,checontempli inprospettivaancheunapoliticaesteraedellasicurezzaeuropea.

4.Indefinitiva,l’avviodiunPianoeuropeodisvilupposostenibiledeveessere inserito in un progetto che preveda l’evoluzione per tappe dal‐l’Unionemonetaria a una vera Unione economica e fiscale, che dovràsfociare successivamente in una Federazione compiuta. In questa pro‐

4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE

 

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spettiva,l’approvazionedelFiscalCompactpuòesserevistacomelarea‐lizzazionedellaprimatappaversol’Unionefiscale,conladefinizionediun processo che deve portare al risanamento dei bilanci pubblici deipaesimembri,inprimoluogodell’eurozona.Mailriequilibriodibilanciorappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente. Il risana‐mentodeveessereaccompagnato,inunasecondatappa,daunapoliticache favorisca lacrescita, con ladefinizionediunPianoeuropeodisvi‐lupposostenibile. Il FiscalCompactha introdottonuoviprincipiper lagovernance dell’economia europea, con controllo dei bilanci e dell’an‐damentomacroeconomicodegliStatimembri,masenzagarantirelosvi‐luppoeuncontrollodemocraticodellesceltefattealivelloeuropeo.Ladefinizione del Piano e, soprattutto, la sua realizzazione concreta, ri‐chiedonounpassoavantisulterrenoistituzionale,conunacooperazio‐nepiùstrettafralaCommissioneeiTesorinazionali,chesipuòistitu‐zionalizzare con la creazione di un Istituto fiscale europeo – su lineeanalogheaquantoè statoprevisto con l’Istitutomonetario europeo invistadellacreazionedellaBancacentrale.Laterzafase,infine,devepor‐tare alla creazione di un Tesoro, responsabile di fronte al ParlamentoeuropeoealConsiglio,eincaricatodellagestionedellapoliticaeconomi‐ca e fiscale. Sarebbe così finalmente completata l’Unione economica emonetaria, conun governodemocraticodella economia europea, nellaprospettivadiuncompletamentodellafederazioneconilriconoscimen‐todinuovecompetenzenelsettoredellapoliticaesteraedelladifesa.

Daquesteconsiderazionisipuòtrarreun’osservazioneconclusiva. Isacrifici imposti per soddisfare le condizioni imposte dal Trattato diMaastrichtperl’ingressonell’Unionemonetariasonoapparsisostenibiliin vista del conseguimento dei benefici legati all’utilizzo dellamonetaunica.Ma,dopounbreveperiododiespansione,èarrivatalacrisifinan‐ziaria cheha alimentato a sua volta la crisi deidebiti sovrani, costrin‐gendoigovernideipaesidell’areaeuroaimporrenuovisacrifici.Incon‐seguenza,l’Europaèvistasemprepiùcomequalcosa,nonsolodiestra‐neoallavitacomunedeicittadini,maaddiritturacomequalcosadiosti‐le,cheimponevincoliesacrificisenzagarantireunfuturomiglioreepiùsicuro. È quindi tempo di cambiare,mettendo in piedi rapidamente, apartiredall’areadell’eurounpianodisviluppoperrilanciarel’economiael’occupazioneeuropea.Secambianoleprospettivedicrescitaevengo‐

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norisolti iproblemi legatialla crisideidebiti sovranipuòrinascere lafiduciadeicittadini, favorendocosì ilpassaggioversounosboccofede‐raledelprocessodiunificazioneeuropeaattraverso lacreazionediunTesorofederaleresponsabiledellagestionedelbilancioedelcoordina‐mentodellapolitica economicaeuropeaperpromuovereuno svilupposostenibile.Siverrebbecosìacreare,dopolamoneta,ilsecondobracciodi uno Stato federale, in vista del completamento del processo conl’attribuzioneall’Unionediunpoteredecisionaleanchenelsettoredellapoliticaesteraedellasicurezza.Perquantoriguardailperimetroentrocui èpossibile avviare questoprocesso, il puntodi partenza è rappre‐sentatocertamentedall’areaeuro,dovesièormaimanifestataunasem‐prepiùcrescenteinterdipendenzaedoveèpossibileprevedereulteriorisviluppinelladirezionefederale.

Nella situazione attuale, con il permaneredi una situazionedi crisideidebitisovrani,occorreaffermareconchiarezzacheilpuntodecisivoèessenzialmentepolitico:sitrattaditrasferirealivelloeuropeoilpote‐re–cheèstatofinoracustoditogelosamentedagliStatimembri–dige‐stireinautonomialedecisionifondamentalidipoliticaeconomica,com‐pletandocosì la costruzionedell’Unioneeconomicaemonetaria con lacreazionediunTesorofederaleeconlapossibilitàdigarantireuneffet‐tivocoordinamentodellepolitichenazionaliattraversounpotere, limi‐tatoma reale, attribuito al livello europeodi governo.HicRhodus, hicsalta.LacrisideldebitosovranohamostratocheimodestiavanzamentiistituzionaliottenuticonilTrattatodiLisbonasonodeltuttoinadeguatiechesi trattaoggidiarrivareallacostruzionediunoStato federale inEuropa, con competenze per ora limitate al settore della gestione del‐l’economia e della moneta, nel quadro del gruppo di paesi all’internodell’Unionedoveilgradodiintegrazioneèmaggiormenteavanzato,einparticolareall’internodell’areaeuro.

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5. Il contributo italiano al Fiscal Compact e le possibili convergenze con le posizioni degli altri paesi Ue

Michele Comelli*

Ilpresentescrittosiproponediricostruirequalisonostatileprioritàegli obiettivi dell’Italia nella negoziazione del Trattato sulla stabilità, ilcoordinamento e la governancenell’Unione economica emonetaria ilc.d.FiscalCompact equalisonolepossibiliconvergenzedellaposizioneitalianaconquelledialtripaesidell’Unioneeuropea Ue inmateriadiUnioneeconomicaemonetaria Uem e,più ingenerale,di futurodel‐l’integrazioneeuropea.

1.PrimadelConsiglioeuropeodel9dicembre2011,nelcorsodelquale25paesidell’Unioneeuropea– tutti con l’eccezionedelRegnoUnito,acuisièaggiuntainunsecondomomentolaRepubblicaCeca–siaccor‐daronosulTrattatosullastabilità,ilcoordinamentoelagovernancenel‐l’Unioneeconomicaemonetaria,eranosostanzialmentetreleposizionideipaesieuropeisullapossibilitàdisottoscrivereunnuovoTrattato.

*MicheleComelli è responsabiledi ricercadell’IstitutoAffari Internazionali Iai e

docente di Diritto dell'Unione europea presso l'Università telematica “Giustino Fortu‐nato”diBenevento.

MICHELE COMELLI

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1) Francia e Germania puntavano a una modifica dei Trattati per raf-forzare la governance economica e monetaria stabilita a Maastri-cht e per rendere più credibile l’Ue e l’euro nei confronti dei mer-cati finanziari internazionali. 2) Il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e quello della Com-missione Barroso erano più propensi ad adottare il meccanismo snello di riforma dei Trattati previsto dal Protocollo n. 12 allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, per il quale era necessaria la decisione unanime in seno al Consiglio dell’Unione. 3) Il Regno Unito chiedeva che ogni riforma dei Trattati fosse accom-pagnata da una serie di clausole di salvaguardia con riguardo al set-tore dei servizi finanziari. La posizione italiana è stata quella di sostenere che il nuovo Trattato si iscrivesse nel quadro istituzionale dell’Unione europea, puntando co-munque ad ottenere un risultato che risultasse convincente per i merca-ti, anche per non pregiudicare i grandi sforzi compiuti dall’Italia negli ul-timi mesi sul fronte del risanamento finanziario. Sotto la spinta della Germania, seguita dalla Francia, si era finalmente giunti ad accordarsi sulla necessità di stipulare un Trattato che riaffer-masse in particolare le norme di disciplina fiscale già esistenti a livello di diritto primario. Questo è stato firmato il 2 marzo 2012, alla stregua di un accordo intergovernativo, al di fuori quindi dell’ordinamento del-l’Unione europea, a seguito della posizione negativa di Londra e di Pra-ga. Se l’obiettivo dell’Italia di assicurare l’unitarietà e l’integrità del dirit-to dell’Unione europea e del suo quadro istituzionale non è stato per il momento raggiunto, tuttavia l’ultimo articolo del nuovo Trattato, il 16, prevede che al massimo entro cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato vengano prese le misure necessarie per incorporarne il conte-nuto nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, l’art. 2 dispone che le parti contraenti applichino ed interpretino il nuovo Trattato confor-memente ai Trattati su cui si fonda l’Unione europea e al diritto dell’Unione europea. Per il momento, il nuovo Trattato sembra introdurre una sempre mag-giore differenziazione all’interno della governance economica e moneta-ria dell’Ue. Benché, infatti, siano soprattutto gli Stati che hanno adottato

5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT

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l’euroadessere impegnatidalladisposizionidelTrattato,questoèstatofirmato anche dagli altri paesi dell’Unione, che pure non hanno o nonhannoancora adottatol’euro,conl’eccezionediGranBretagnaeRepub‐blicaCeca.Nei confronti di tali paesi Bulgaria,Danimarca, Lettonia, Li‐tuania,Polonia,Romania,SveziaeUngheria , ilTrattatosaràvincolante,unavoltacheabbianoadottatol’euro.Inassenzadell’adozionedellamo‐neta unica, essi possono vincolarsi alle disposizioni del Fiscal Compactcheintendonoadottare.L’art.14delTrattato,inoltre,stabiliscecheque‐stoentreràinvigoreilprimogennaio2013,acondizionechedodicipaesilacuimonetaèl'euroabbianodepositatoillorostrumentodiratifica.Setalecondizionesiverificaprimadelgennaio2013,l’entratainvigoredelFiscalCompactpotràessereanticipata.Sivienecosìacomplicarelageo‐metriavariabiledellagovernanceeconomicaemonetariadell’Ue:oltreal‐ladivisione trapaesi chehannoadottato l’euroepaesi chenon l’hannoancora adottato,sivieneacreareancheunadivisionetrapaesichesonopartedelnuovoTrattatoepaesichenonlosono.

Ilsostegnodelgovernoitalianoperunasoluzionechetentidiassicu‐rareilpiùpossibilel’unitarietàel’integritàdelquadroistituzionaleeu‐ropeodovrebbequindipassaretramiteilnonsemplicetentativodi“re‐cuperare”ilRegnoUnito.NonostantenonsiastatopossibilericondurreLondraaltavolonegozialedelnuovoTrattato,ilgovernoitalianosièat‐tivatoneldifficiletentativodievitarechelaseparazionediLondradallagovernanceeconomicaemonetariadell’Uediventisemprepiùprofondaesipossatrasformareinunafratturapoliticasemprepiùgraveconglialtripaesieuropei.

Un’altra priorità dell’Italia con riferimento al nuovo trattato è stataquelladievitarel’introduzionedivincolipiùrigidi,soprattuttoconrife‐rimentoalcriteriodeldebito,rispettoaquelligiàdecisitrail2010edil2011nei numerosi vertici europei convocati per fornire delle rispostealla crisideidebiti sovranideipaesi dell’areaeuro.Questo obiettivo èstato sostanzialmente raggiunto: secondo l’art. 4 del Trattato, infatti,quandoilrapportotraildebitoedilprodottointernolordodiunpaesesuperailvaloredel60%fissatodall’articolo1delprotocollon.12sullaproceduraper idisavanzieccessiviallegatoai trattatieuropei, laparteeccedente deve essere ridotta ad un tassomedio di un ventesimo peranno,comeprevistonell’articolo2delregolamento Ce n.1467/97del

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7luglio1997 ilc.d.“bracciocorrettivo”delPattodistabilitàecrescita ,modificatodaultimodalregolamento Ue n.1177/2011dell’8novem‐bre2011 cheèunodeiseiattichecostituisconoilc.d.six‐pack,entratoinvigoreil13dicembre2011 .L’inserimentodellaproceduraperlari‐duzionedelvaloredeldebitopubblicoera,dunque,giàstataprevistainquestitermini.Tuttavia,larigiditàdellariduzioneèstataoggettodidi‐battito in Italia,perchérischierebbedipregiudicare la capacitàdelgo‐vernodiporreinesserepoliticheperlacrescita.Occorrecomunquean‐checonsiderareche,infasenegoziale,ilgovernoitalianoèriuscitoafarsì che il rinvioall’art.2del regolamentoCedel1997, comemodificatodalregolamentoUen.1177/2011fosseintegrale,enonriferitosoloadalcunesueparti.Ciòèimportanteperchéhapermessochenellavaluta‐zionesulpercorsodiriduzionedell’eccedenzadidebitofosseroconside‐ratitutti i fattorisignificativi indicatineirestantiparagrafidellostessoarticolo,ecioè,adesempio:1 laposizioneinterminidirisparminettidelsettoreprivato,unpuntosucuisial’attualesiailprecedentegover‐noitalianohannoinsistitoinmanieraparticolare;2 il livellodelsaldoprimario;3 l’attuazionedipolitichenelcontestodiunastrategiadicre‐scita comunedell’Unione; 4 l’attuazionedi riformedellepensioni chepromuovano la sostenibilità a lungo termine senza aumentare i rischiperlaposizionedibilancioamediotermine.

Perquantoriguardaunaltropuntoimportante,sucuisial’attualesiailprecedenteesecutivosieranoadoperati,cioèlamutualizzazionedeldebi‐to tramite l’emissione degli eurobond, bisogna considerare che il temanonerastatainseritotralequestionicheilnuovotrattatoavrebbedovutoaffrontare,acausadell’opposizionedivaripaesi,edellaGermaniainpri‐mis. Su questa proposta, il nuovo trattato non va oltre la formulazionedell’art.6,chesilimitaadireche“alfinedicoordinaremeglioleemissionidi debito nazionale previste, le parti contraenti comunicano ex ante alConsiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea i rispettivipianidiemissionedeldebitopubblico”.Nonvienefatto,dunque,alcunri‐ferimentoalleproposteventilate inmateriadallaCommissioneeuropeanelLibroverdedel23novembre2011,conl’esclusionedelpreambolo1.

1 Tuttavia, in occasione del verticeUe del 23maggio 2012, l’Italia, insieme con la

maggioranzadeipaesidell’Ue,è riuscitaametteresul tavolodelladiscussione il tema

5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT

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2.Perquantoriguardalaposizionedell’Italiarispettoaglialtripartnereuropei,èemersalanecessitàperilnostropaeseditrovarenuoviinter‐locutoripoliticitraigrandipaesidell’Unione,anchealfinedicontrobi‐lanciarel’eccessivopesodiGermaniaeFrancia,esoprattuttodellapri‐ma.Deveessere lettaanche inquest’ottica l’enfasipostadall’esecutivoitalianosultentativodi“recuperare”ilRegnoUnitoedifarsìchepossadiventare parte del nuovo trattato. Il no al nuovoTrattato da parte diCameronhacertocreatoqualchemalumoreall’internodelpartitolibe‐ral‐democratico guidato daNick Clegg,ma nel complesso riflette benel’impostazione euroscettica di Downing Street. All’interno del partitoconservatore, inoltre,sono inmoltiachiedereche ilRegnoUnitorine‐gozi i terminidellapropriaappartenenzaall’Unioneeuropea.Tuttavia,l’opposizione laburistaguidatadaEdMiliband, ritienechegli interessibritannici, comequellidel settore finanziariocheha il suocentropro‐pulsorenellaCitydi Londra, sarebbero statimeglio salvaguardati se ilgoverno inglese fosse rimasto al tavolo negoziale. In sostanza, la posi‐zionedelRegnoUnitopotrebbecambiareseilaburistivincesseroleele‐zionipoliticheprevistenel2015,manonconl’attualeesecutivo.

IltentativodiRomadirilanciareilrapportoconLondranonsarebbedaleggeretantocomeunapartnershipstrategica,bensìcomeunamos‐satattica:iduepaesi,infatti,condividonol’ideacheperfareuscirel’Ueel’eurodallagravecrisisianecessarioaffiancarelenormevolteadas‐sicurareladisciplinafiscaleconmisurefinalizzateapromuoverelacre‐scitael’occupazione,inparticolarmodoattraversounrilanciodell’inte‐grazione economia europea con il completamento delmercato unico.Taleobiettivo,sucuil’Italiaedaltripaesihannoinsistitoinsededine‐goziazionedelTrattato,èmenzionatoall’art.1,checitaqualitraguardidelnuovoaccordosiailcoordinamentodellepoliticheeconomichede‐gliStatidell’Ue,sia ilmiglioramentodellagovernancedellazonaeuro,sostenendoilconseguimentodegliobiettividell'Ueinmateriadicresci‐tasostenibile,occupazione,competitivitàecoesionesociale.Ilforteac‐cento posto dal governo italiano sulla crescita e sull’occupazione, da

deglieurobond,sucuisiècontinuatoadiscutereanchealverticedel28giugno,anchesenonsonostatepresedecisionisuquestopunto,stantel’opposizionedeipaesi“rigoristi”guidatidallaGermania.Cfr.infrapar.2.

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realizzare anche tramite il rilancio delmercato unico si spiega anchecon la posizione del Presidente del ConsiglioMarioMonti, da sempreconvintosostenitoredelmercatointerno,dicuièstatoancheCommis‐sarioeuropeo,dal1994al1999.Lanecessitàdirafforzarelacrescitael’occupazione in Europa, partendo dal completamento e rilancio delmercatounico,èstataribaditainunaletteracongiuntadel20febbraio,sottoscritta da dodici Primi ministri di paesi dell’Ue, tra cui perl’appunto Mario Monti ed il britannico David Cameron. Alcuni degliobiettivi proposti in questa lettera, che successivamente ha raccoltonuoveadesionitraicapidigovernodeipaesiUe,finoadarrivareadi‐ciottofirme,sonostatiripropostinelleConclusionidelConsiglioeuro‐peodell’1‐2marzo2012.Inparticolare,ilgovernoitalianoavevasoste‐nutoiseguentiobiettivi:

٠Completamentodelmercato,apartiredalsettoredeiservizi;٠Creazionediunmercatointernodell’energiaentroil2014erapportodellaCommissionealConsiglioeuropeodogiugno2012pervalutareilgradodiliberalizzazioneedintegrazionedelmercatodell’energia;٠Completamentodelmercatounicodigitaleentroil2015;٠Riduzionedelpesodellanormativaeuropea,anchealfinediridurrealminimoglioneriamministrativichependonosullemicroimprese;٠Creazionedell’Areaeuropeadellaricercaentroil2014;٠Rapidocompletamentodellariformadellaregolamentazionedelset‐torefinanziario;٠Necessitàdiassicurareil flussodicreditodallebancheall’economiareale;٠Adozionedimisurealivellonazionalepergarantirelapartecipazionealmercatodellavorodigiovani,donneelavoratorianziani;٠Rafforzamentodelriconoscimentoreciprocodellequalificheprofes‐sionali,riduzionedelnumerodelleprofessioniregolamentateedeli‐minazionedellebarriereregolamentariingiustificate.

Dopocheperalcunimesil’attenzionedelgovernoMontisieraconcen‐trata sul riacquisto della credibilità internazionale e sul recupero del‐l’immagine del paese, da perseguire in particolare modo attraverso ilriassestamentodei contipubblici, oggi la crescitae l’occupazionesonoapparsiincimaall’agendadell’esecutivo.Lapoliticatuttaimprontataal

5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT

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rigoreedalladisciplinafiscalerischiainfattidiavereunaltocostoeco‐nomicoesociale,perchépuòcrearerecessione,aggravandolagiàdiffici‐lesituazionedelpaese,doveladisoccupazioneèsalitaalivellichenonsivedevanodaparecchianniemoltefamiglieedimpresestannovivendosituazioniparticolarmentedifficili.Alcunedellemisurechedovrebberofavorirelacrescitael’occupazioneechel’Italiahapremutoaffinchéfos‐seroinseritenelleConclusionidelConsiglioeuropeodimarzoincontra‐noperaltrofortiostacolipoliticiesociali,acominciaredallariformachevorrebbe porre fine all’anomalia tutta italiana del mercato del lavoroduale,divisotracittadinigarantitiecittadinisenzaalcunagaranzia.Traidiciottofirmataridellaletterasullacrescitasitrovanosoprattuttopaesinordiciedell’Europacentro‐orientale,coniqualidifficilmentel’Italiaèriuscitaaformaredellealleanzeadhocnelrecentepassato.Tuttavia,èpresente anche il nuovoPrimoMinistro spagnolo, il popolareMarianoRajoy, insediatosiallaguidadelgovernoallafinedel2011.Ineffetti, laSpagnaèunodeiprincipalipaesisucuil’Italiadevepuntarepercostrui‐re delle alleanze in Europa per controbilanciare la linea dellaMerkel,tutta incentratasullarichiestaaipaesimediterraneidirispettare ladi‐sciplinafiscaleediintrodurreleriforme.Nonostanteall’inizio,ilnuovoinquilino insediatosi alla Moncloa sembrava aver sposato con convin‐zionelalineadelrigoreedell’austerità, inunsecondotempoavevadi‐chiaratochelaSpagnaavrebberivistoalrialzol’obiettivodellariduzio‐ne del deficit per il 2012, tenendo comunque fermo l’obiettivo fissatoperil2013.Ineffetti,laconvergenzadiRomaeMadridsullarichiestadiMontidelc.d.“scudoantispread”alConsiglioeuropeodel28‐29giugno,èunaconfermadellanecessitàcheic.d.“paesidebitori”presentinopo‐sizionicomuni.

Benchénonrientrinelgruppodei“paesidebitori”,unaltropossibilepartner dell’Italia è la Francia, guidata dal nuovo Presidente socialistaFraçoisHollande,uscitovincitoredalleelezionitenutesiil22aprilee6maggio2012.Comesièvistofindaiprimigiornidelsuoinsediamentoepoi,piùchiaramenteinoccasionedeiprimiverticicuihapartecipato,esegnatamenteilverticeUedel28‐29giugno2012,èemersochiaramen‐tecomeilneo‐PresidenteHollandeabbiaunalineamenorigidarispettoalladisciplinafiscaleeguardiconocchiocriticoallamanieraincuiilduofranco‐tedesco,dominatodallaGermania,hagestitolarispostaallacrisi

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dell’euro negli ultimi due anni. In discontinuità rispetto alle posizionitenute dal suo predecessore Nicolas Sarkozy, Hollande si è progressi‐vamentesmarcatodalleposizionidiAngelaMerkel,persostenerelane‐cessitàdirilanciareunapoliticaeuropeadellacrescitatramitenuoviin‐vestimenti.Nonèchiarosesullemisurespecificheperrilanciarelacre‐scitaemergeràunaconvergenzatraRomaeParigi.Infatti,l’approccioli‐beristadelgovernoitalianosulfrontedelleriformechedovrebberoga‐rantiremaggiorecrescitaedoccupazionesembraesserepiùinlineaconquellodellaCommissioneeuropeachenonconquellodiHollandeedivasti settori del suopartito. Su un altro punto, assolutamente crucialeper il futurodell’eurozona,esiste inveceunapienasintoniatra leposi‐zionidell’ItaliaequelledellaFrancia:lanecessitàdidiscuteresenzapre‐clusionilapossibilitàdiintrodurreformedimutualizzazionedeldebito,comeglieurobond.IlverticeUedel23maggio2012havistoiduepaesitenereposizionisimilisultema,oggettodidiscussioneanchealverticedel28‐29giugno.Tuttavia,lanettaopposizionedeipaesirigoristiguida‐tidallaGermanianonhapermessochenemmenoinquellacircostanzasiastataadottataunadecisionesuglieurobond.

PerquantoriguardainfineilrapportoconlaGermania,giovaricorda‐recomeilgovernoMontiabbiadasubitoricevutounabuonaaccoglienzadapartediAngelaMerkel,chehaapprezzatolacredibilitàdelprimomi‐nistro italiano e dell’intero esecutivo. Tuttavia, dopo l’iniziale luna dimieleconl’opinionepubblicaelaforteriduzionedellospreadtraititoliitalianiequellitedeschi,gliultimimesisonostaticaratterizzatidadiffi‐coltàpoliticheedeconomico‐finanziarieper l’Italiaedalla risalitadellospread.Ladifficileposizionedell’Italia,specieseparagonataaquelladel‐laGermania,rischianonsolodiaccrescereledivergenzetraiduepaesisullarispostaalproblemadeidebitisovraninellazonaeuro,adesempioinmeritoallapossibilitàdiricorrereomenoaglieurobond.Ildivariotraiduepaesirischiainfattidiessereparadigmaticodiunpiùampiodivariotra“paesicreditori”e“paesidebitori”,perlopiùnordecentro‐europeiiprimi,perlopiùmediterraneiisecondi.Iduegruppidipaesinonsica‐ratterizzanosolamenteperundiversomododiguardareallepossibiliso‐luzioni alla crisi,ma hanno unadifferente narrativa della crisi stessa edellecausechel’hannooriginata.LostessoPresidentedelConsiglioita‐lianohainpiùdiun’occasionericordatocomeancheBerlinodebbafare

5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT

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lasuaparteemostraresolidarietàneiconfrontideipaesic.d.debitori.Al‐trimenti,ilrischioèquellodiuncontraccolponelsostegnodell’opinionepubblicadeivaripaesieuropeiedell’Italiainparticolareversol’UnioneeuropeaeversolastessaGermania.Soprattutto,inoccasionedelverticedel28‐29giugnol’ItaliahaimpostoallaGermaniaedaglialtripaesirigo‐ristil’adozionedelc.d.scudoanti‐spread,ottenendounimportantesuc‐cessopoliticoediplomatico,salutatoforseconeccessivoentusiasmodel‐lastampaitaliana.Sidovrà,infatti,attendereladecisionerelativaallasuaattuazionedapartedell’Eurogruppo,riunitoalivellodiMinistridellefi‐nanze,previstaperil9luglio.

Conclusioni

Il contributo italiano al Fiscal Compact è stato nel senso di approvaresubito un trattato che potesse dare aimercati il segnale di una svoltapositiva e convincente, anche per non vanificare i molti sforzi che lastessogovernoitalianoavevaprofusonelcorsodegliultimimesi.Tutta‐via, un accordo a ventisette nel quadro dell’ordinamento giuridico co‐munitario,fortementeauspicatodall’Italia,nonèstatopossibile,acausadelrifiutodiLondra,epoianchediPraga,di firmare l’accordo.L’ItaliahacercatodirecuperareilRegnoUnito,mafinoral’iniziativanonèstatacoronatadalsuccesso.Peraltro,ilrapportoconLondrasièrecentemen‐te rafforzatoperuna comunevisione liberalista sullemodalitàper so‐stenere la crescita, indispensabile complemento del rigore fiscale, neltraghettare l’Unione europea ed i suoi paesimembri fuori dalladram‐maticacrisiincuiversano.Tuttavia,sesusingolidossierl’asseconLon‐drapuòrivelarsiutileedimportante,ingeneralenonloèperlapoliticaeuropea, perché Londra ha una visione pragmatica e strumentaledell’integrazione europea, spesso ai confini con un deciso scetticismo,propugnato in particolare dal partito conservatore del primoministroCameron.

Ilquadrodegliequilibripolitici insenoall’Unioneeuropeaèdecisa‐mentemiglioratoperl’ItaliainseguitoallavittoriadiFrançoisHollandealleelezionipresidenziali inFrancia. Ilneopresidente,adifferenzadelpredecessoreNicolas Sarkozy, si sta facendo portavoce di una politica

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europeaperlacrescitaedintendeinserireglieurobondnell’agendaeu‐ropea.Benchélemisurespecificheindividuateperrealizzarelacrescitanonnecessariamentecoincidano,è chiarochesucrescitaedeurobondRomaeParigi sono inpiena sintonia.Come si è visto in occasionedelverticedel28‐29giugno,questoriallineamento,suposizionisucuicon‐verge anche la Spagna, rendemolto più isolata la posizione della Ger‐mania, che inprecedenzapoteva contare suuna solida spondaoltre ilRenoemarcaladivergenzatraRomaeBerlino.Taledivergenzarischiadidiventarepiùnetta con l’accresceredelledifficoltàpoliticheedeco‐nomichedell’Italia,riapparsenellaprimavera2012,dopouninizialere‐cupero, accolto molto positivamente dai partner europei, in primis lastessaGermania,edaimercati finanziari. Inoltre,questadivergenzari‐schia di essere paradigmatica di una più generale divisione intra‐europea, quella tra “paesi creditori” e “paesi debitori2. Mentre i primihannoicontipubbliciabbastanzainordine,isecondisoffronodialtide‐bitipubblici,conconseguentedifficoltàarifinanziarsiatassiaccettabilisuimercatiinternazionali.Daquiderivaancheunasostanzialedifferen‐zanelconsiderare lecauseed ipossibili rimediallacrisideidebitiso‐vranideipaesidell’eurozona.Inoltre,taledistinzione,chegrossomodocoincideconquellatrapaesidell’Europasettentrionaleecentraleepae‐sidell’Europamediterranea,.rischiaasuavoltadiinficiarel’importanteprincipiodell’uguaglianzatra idiversistatimembri,cuiè legatoilpro‐blemadella legittimitàdemocraticadell’Ueedellesuedecisioni.Ilpro‐blema della legittimità democratica delle decisioni dell’Ue, soprattuttonelcontestodellacrisi,cheimponel’adozionerapidadimisure,èstatoricordatodallostessoMonti,autore,insiemeconl’eurodeputatafrance‐seSylvieGoulard,diunaletterascrittaadiversiquotidianieuropei.

LasoluzioneacuiguardagiustamenteilPresidentedelConsiglioita‐liano è quella di un rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo,piuttosto che dei singoli parlamenti nazionali, che hanno poterimoltodiversitradiloroechemancanodellavisioned’insiemecheinvecepuò

2Sulladistinzionetrac.d.“paesicreditori”e“paesidebitori”vediM.Comelli,TheIm‐

ageofCrisis‐RiddenEuropeand theDivisionBetweenCreditor andDebtorCountries:TheCaseofItaly,IAIWorkingPapers12|17,June2012,http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1217.pdf.

5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT

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vantarel’assembleadiStrasburgo.Èpropriosuquestotemachel’Italia,tradizionalmentesensibilesuquestamateriaeattivanelproporresolu‐zioni progettoSpinellidel1984, contributodell’Italiaper ladecisionedell’elezionedirettadelParlamentoeuropeonel1979 potrebbefornireunimportantecontributo.L’esigenzadirenderepiùtrasparentiledeci‐sioni europee è una questione estremamente importante, soprattuttoperchéicittadinieuropeisonosemprepiùrestiiadareilloroc.d.“per‐missiveconsensus”alledecisionieuropee,ancheperchéspessoquestedecisioni significano maggior rigore budgetario e quindi sacrifici eco‐nomici.Inparticolare,sonosemprepiùrestiiasostenerel’integrazioneeuropea,sepercepisconochealsuointernoilprincipiodell’uguaglianzadegli Statimembrinon vienepiù rispettato e se alcunedelle decisionipiùsoffertesembranonascerepiùdallavolontàdelpaese/deipaesipiùfortieconomicamenteepoliticamentechedall’Unionenel suo insieme.Inoltre, un rafforzamento del controllo democratico e del Parlamentoeuropeo,nonchédell’integrazionesovranazionale,inluogodiquellain‐tergovernativa,sarebberopiùinlineaconletradizionalipreferenzeegliinteressidell’Italianelcontestodell’integrazioneeuropea.

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Allegati

ALLEGATI

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TRATTATOSULLASTABILITÀ,SULCOORDINAMENTOESULLAGOVER‐NANCENELL’UNIONE ECONOMICA EMONETARIA TRA IL REGNODELBELGIO, LA REPUBBLICADI BULGARIA, IL REGNODI DANIMARCA, LAREPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNODI SPAGNA, LA RE‐PUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DICIPRO,LAREPUBBLICADILETTONIA,LAREPUBBLICADILITUANIA,ILGRANDUCATODI LUSSEMBURGO, L’UNGHERIA,MALTA, IL REGNODEIPAESIBASSI,LAREPUBBLICAD’AUSTRIA,LAREPUBBLICADIPOLONIA,LAREPUBBLICAPORTOGHESE, LAROMANIA, LAREPUBBLICADI SLO‐VENIA,LAREPUBBLICASLOVACCA,LAREPUBBLICADIFINLANDIAEILREGNODISVEZIA.

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DIDANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUB‐BLICADIESTONIA,L’IRLANDA,LAREPUBBLICAELLENICA, ILREGNODISPAGNA,LAREPUBBLICAFRANCESE,LAREPUBBLICAITALIANA,LAREPUBBLICADICIPRO,LAREPUBBLICADILETTONIA,LAREPUBBLICADILITUANIA, ILGRANDUCATODILUSSEMBURGO,L’UNGHERIA,MAL‐TA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA RE‐PUBBLICADIPOLONIA, LAREPUBBLICAPORTOGHESE,LAROMANIA,LAREPUBBLICADISLOVENIA,LAREPUBBLICASLOVACCA,LAREPUB‐BLICADIFINLANDIAEILREGNODISVEZIA,

inprosieguodenominati“particontraenti”,

CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualità di Statimembri dell’Unioneeuropea, di considerare le loro politiche economiche una questione diinteressecomune,DESIDEROSIdi favorire lecondizioniperunamaggiorecrescitaecono‐micanell’Unioneeuropeae,atalescopo,disviluppareuncoordinamen‐tosemprepiùstrettodellepoliticheeconomichedellazonaeuro,TENENDOPRESENTE che lanecessitàdimantenere finanzepubblichesaneesostenibiliedievitaredisavanzipubblicieccessivièperigovernidifondamentaleimportanzaalfinedisalvaguardarelastabilitàdituttalazonaeuroerichiedequindil’introduzionediregolespecifiche,tracui

ALLEGATI

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una “regoladelpareggiodibilancio” eunmeccanismoautomaticoperl’adozionedimisurecorrettive,CONSAPEVOLIdellanecessitàdigarantirecheillorodisavanzopubblicononsuperiil3%delprodottointernolordoaiprezzidimercatoecheilloro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo aiprezzidimercatoo si riduca inmisura sufficienteavvicinandosi a talepercentuale,RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualità di Stati membridell’Unioneeuropea,devonoastenersidaqualsiasimisuracherischidimettere inpericolo la realizzazionedegliobiettividell’Unionenelqua‐drodell’unioneeconomica,inparticolarelapraticadiaccumularedebitoaldifuorideicontidellapubblicaamministrazioneTENENDOPRESENTEcheil9dicembre2011icapidiStatoodigovernodegli Stati membri della zona euro hanno convenuto di rafforzarel’architettura dell’unione economica emonetaria, partendo dai trattatisucuisifondal’Unioneeuropeaeagevolandol’attuazionedellemisureadottateanormadegliarticoli121,126e136deltrattatosulfunziona‐mentodell’Unioneeuropea,TENENDOPRESENTEchel’obiettivodeicapidiStatoodigovernodegliStatimembridellazonaeuroedialtriStatimembridell’Unioneeuropeaèintegrarequantoprimaledisposizionidelpresentetrattatoneitrattatisucuisifondal’Unioneeuropea,ACCOGLIENDOfavorevolmente leproposte legislativeper lazonaeuroavanzate il 23novembre2011dallaCommissioneeuropeanell’ambitodei trattati su cui si fonda l’Unione europea, relative al rafforzamentodellasorveglianzaeconomicaedibilanciodegliStatimembrichesitro‐vanoorischianoditrovarsiingravidifficoltàperquantoriguardalalorostabilitàfinanziariaeadisposizionicomuniperilmonitoraggioelava‐lutazionedei documenti programmatici di bilancio eper la correzionedei disavanzi eccessivi negli Stati membri, e RILEVANDO l’intenzionedellaCommissioneeuropeadipresentareulterioriproposte legislativeperlazonaeuroriguardanti,inparticolare,lacomunicazioneexantedeipianidiemissionedeldebito,programmidipartenariatoeconomicocheillustrinoneldettaglioleriformestrutturalidegliStatimembrisoggettiaproceduraperidisavanzieccessivieilcoordinamentodellegrandiri‐formedipoliticaeconomicaprevistedagliStatimembri,

ALLEGATI

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MANIFESTANDOlapropriadisponibilitàasostenerelepropostechelaCommissioneeuropeapresentiper rafforzareulteriormente il pattodistabilità e crescita introducendo, per gli Statimembri la cuimoneta èl’euro,unnuovointervallopergliobiettividimediotermineinlineaconilimitistabilitinelpresentetrattato,RILEVANDOche,nelriesaminareemonitoraregliimpegnidibilancioanormadelpresentetrattato, laCommissioneeuropeaagirànell’ambitodellesuecompetenze,secondoildispostodeltrattatosulfunzionamen‐todell’Unioneeuropea,inparticolaredegliarticoli121,126e136,OSSERVANDOinparticolareche, inrelazioneall’applicazionedella“re‐goladelpareggiodibilancio”enunciataall’articolo3delpresentetratta‐to, tale monitoraggio sarà eseguito fissando, per ciascuna parte con‐traente, obiettivi di medio termine specifici per paese e calendari diconvergenza,asecondadelcaso,OSSERVANDOchegliobiettividimedioterminedovrebberoesserepe‐riodicamenteaggiornatisullabasediunmetodoconcordato,icuiprin‐cipali parametri devono a loro volta essere periodicamente rivisti, inmododarispecchiareadeguatamenteirischidellepassivitàespliciteedimpliciteperlefinanzepubbliche,inlineaconlefinalitàdelpattodista‐bilitàecrescita,OSSERVANDOcheprogressi sufficienti versogliobiettividimedio ter‐mine dovrebbero essere valutati globalmente, facendo riferimento alsaldostrutturaleeanalizzandolaspesaalnettodellemisurediscrezio‐nali inmateriadientrate, inlineaconledisposizionispecificateneldi‐ritto dell’Unione europea, in particolare dal regolamento Ce n.1466/97delConsiglio,del7luglio1997,perilrafforzamentodellasor‐veglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e delcoordinamento delle politiche economiche, comemodificato dal rego‐lamento Ue n.1175/2011delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del16novembre2011 “pattodistabilitàecrescitarivisto” ,OSSERVANDOcheilmeccanismodicorrezionedaistituirsiacuradelleparti contraenti dovrebbemirare a correggere le deviazioni dall’obiet‐tivodimediotermineodalpercorsodiavvicinamento, ivicompreso illoroimpattocumulatosulladinamicadeldebitopubblico,RILEVANDOchel’osservanzadell’obbligodelleparticontraentidirece‐pire la “regola del pareggio di bilancio” nei loro ordinamenti giuridici

ALLEGATI

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nazionali,tramitedisposizionivincolanti,permanentiepreferibilmentedinaturacostituzionale,dovrebbeesseresoggettaallagiurisdizionedel‐la Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 273 deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,RAMMENTANDO che l’articolo 260 del trattato sul funzionamento del‐l’UnioneeuropeaconferisceallaCortedigiustiziadell’Unioneeuropeailpoteredicomminareilpagamentodiunasommaforfettariaodiunape‐nalitàalloStatomembrodell’UnioneeuropeachenonsisiaconformatoaunasentenzadaessapronunciataeRAMMENTANDOchelaCommissio‐neeuropeahastabilitocriteriperdeterminareilpagamentodellasom‐maforfettariaodellapenalitàdacomminarenelquadroditalearticolo,RAMMENTANDO che è necessario agevolare l’adozione di misure nelquadrodellaproceduraperidisavanzieccessividell’UnioneeuropeainrelazioneagliStatimembrilacuimonetaèl’euroeilcuirapportoprevi‐stooeffettivotraildisavanzopubblicoeilprodottointernolordosupe‐rail3%,rafforzandonelcontempovigorosamentel’obiettivodellapro‐cedura stessa, ossia sollecitare e, all’occorrenza, costringere uno Statomembroaridurrel’eventualedisavanzoconstatato,RAMMENTANDO l’obbligo delle parti contraenti il cui debito pubblicosuperailvalorediriferimentodel60%diridurloaunritmomediodiunventesimoall’annocomeparametrodiriferimento,TENENDOPRESENTE lanecessitàdi rispettare,nell’attuazionedelpre‐sentetrattato,ilruolospecificodellepartisociali,qualericonosciutonel‐lalegislazioneoneiregiminazionalidiciascunadelleparticontraenti,SOTTOLINEANDO chenessunadisposizionedel presente trattato deveessereinterpretatainmododaalterareinalcunamanieralecondizionidipoliticaeconomicaallequalièstataconcessaassistenzafinanziariaaunapartecontraentenell’ambitodiunprogrammadistabilizzazionecuipartecipanol’Unioneeuropea,isuoiStatimembrioilFondomonetariointernazionale,OSSERVANDOcheilbuonfunzionamentodell’unioneeconomicaemone‐taria impone che le parti contraenti si adoperino congiuntamente perunapoliticaeconomicaincui,basandosisuimeccanismidicoordinamen‐to delle politiche economiche, quali definiti nei trattati su cui si fondal’Unioneeuropea,intraprendonoleazionieadottanolemisurenecessa‐rieintuttiisettoriessenzialialbuonfunzionamentodellazonaeuro,

ALLEGATI

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OSSERVANDO,inparticolare,ildesideriodelleparticontraentidiavva‐lersipiùattivamentedellacooperazionerafforzatadicuiall’articolo20deltrattatosull’Unioneeuropeaeagliarticolida326a334deltrattatosul funzionamento dell’Unione europea, senza recare pregiudizio almercatointerno,eillorodesideriodiricorrerepienamenteallemisurespecificheagliStatimembri lacuimonetaè l’euroaisensidell’articolo136deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,eaunaproce‐duraperladiscussioneeilcoordinamentoexantetraleparticontraentilacuimonetaèl’eurodituttelegrandiriformedipoliticaeconomicadaloropreviste,aifinidiunavalutazionecomparativadellemiglioriprassi,RAMMENTANDOcheil26ottobre2011icapidistatoodigovernodeglistatimembri della zona eurohanno convenutodimigliorare la gover‐nancedella zonaeuro,anchemediante l’organizzazionedialmenodueriunioni del Vertice euro all’anno, da convocarsi, salvo in presenza dicircostanzeeccezionali, immediatamentedopo leriunionidelConsiglioeuropeooleriunioniacuipartecipinotutteleparticontraentichehan‐noratificatoilpresentetrattato,RAMMENTANDOaltresìcheil25marzo2011icapidistatoodigovernodeglistatimembridellazonaeuroedialtriStatimembridell’Unioneeu‐ropeahannoapprovatoilpattoeuroplus,cheindividuaipuntiessenzia‐liperpromuoverelacompetitivitàdellazonaeuro,SOTTOLINEANDO l’importanza del trattato che istituisce ilmeccanismoeuropeodistabilitàinquantoelementodellastrategiaglobaleperraffor‐zarel’unioneeconomicaemonetariaeOSSERVANDOchelaconcessionedell’assistenza finanziaria nell’ambito di nuovi programmi a titolo delmeccanismo europeo di stabilità sarà subordinata, a decorrere dal 1°marzo2013,allaratificadelpresentetrattatodallapartecontraenteinte‐ressatae,previascadenzadelperiododirecepimentodicuiall’articolo3,paragrafo2,delpresentetrattato,alrispettodeirequisitiditalearticolo,OSSERVANDOcheilRegnodelBelgio,laRepubblicafederalediGerma‐nia,laRepubblicadiEstonia,l’Irlanda,laRepubblicaellenica,ilRegnodiSpagna, laRepubblica francese, laRepubblica italiana, laRepubblicadiCipro, ilGranducatodiLussemburgo,Malta, ilRegnodeiPaesiBassi, laRepubblicad’Austria, laRepubblicaportoghese, laRepubblicadiSlove‐nia, laRepubblicaslovaccaelaRepubblicadiFinlandiasonoparticon‐traentilacuimonetaèl’euroeche,inquantotali,sarannovincolatidal

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presente trattatodalprimogiornodelmesesuccessivoaldepositodellorostrumentodiratificaqualorailtrattatosiainvigoreataledata;OSSERVANDOALTRESÌ che la Repubblica diBulgaria, il RegnodiDani‐marca,laRepubblicadiLettonia,laRepubblicadiLituania,l’Ungheria,laRepubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono parti con‐traenti che, in quanto Statimembri dell’Unione europea, alla data dellafirmadelpresentetrattatohannounaderogaoun’esenzionedallaparte‐cipazioneallamonetaunicaepossonoesserevincolate,finchétalederogaoesenzionenonsiaabrogata,solodalledisposizionideititoliIIIeIVdelpresentetrattatodallequalidichiarino,almomentodeldepositodellorostrumentodiratificaoaunadatasuccessiva,divoleresserevincolate,

HANNOCONVENUTOLEDISPOSIZIONISEGUENTI:

TITOLOIOGGETTOEAMBITODIAPPLICAZIONEARTICOLO11. Conilpresentetrattatoleparticontraenti,inqualitàdiStatimembri

dell’Unioneeuropea,convengonodirafforzareilpilastroeconomicodell’unioneeconomicaemonetariaadottandounaseriediregolein‐tesearinsaldareladisciplinadibilancioattraversounpattodibilan‐cio,apotenziareilcoordinamentodelleloropoliticheeconomicheeamigliorare lagovernancedellazonaeuro,sostenendo in talmodo ilconseguimentodegliobiettividell’Unioneeuropeainmateriadicre‐scitasostenibile,occupazione,competitivitàecoesionesociale.

2. Ilpresentetrattatosiapplicaintegralmentealleparticontraenti lacuimonetaèl’euro.Essosiapplicaancheallealtreparticontraentinellamisuraeallecondizioniprevisteall’articolo14.

TITOLOIICOERENZAERAPPORTOCONILDIRITTODELL’UNIONE

ARTICOLO21.Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato

conformementeaitrattatisucuisifondal’Unioneeuropea,inparti‐

ALLEGATI

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colareall’articolo4,paragrafo3,deltrattatosull’Unioneeuropea,ealdirittodell’Unioneeuropea,compresoildirittoproceduraleogni‐qualvoltasiarichiestal’adozionediattididirittoderivato.

2. Ilpresentetrattatosiapplicanellamisuraincuiècompatibileconitrattatisucuisifondal’Unioneeuropeaeconildirittodell’Unioneeuropea.Essononpregiudicalacompetenzadell’Unioneinmateriadiunioneeconomica.

TITOLOIIIPATTODIBILANCIOARTICOLO31.Leparticontraentiapplicanoleregoleenunciatenelpresentepara‐

grafo in aggiunta e fatti salvi i loro obblighi ai sensi del dirittodell’Unioneeuropea:a la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una

partecontraenteèinpareggiooinavanzo;b la regoladi cui alla lettera a si considera rispettata se il saldo

strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari al‐l’obiettivodimedioterminespecificoperilpaese,qualedefinitonelpattodistabilitàecrescitarivisto,conillimiteinferiorediundisavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo aiprezzidimercato.Leparticontraentiassicurano larapidacon‐vergenza verso il loro rispettivo obiettivo dimedio termine. Ilquadro temporale per tale convergenza sarà proposto dallaCommissioneeuropeatenendocontodeirischispecificidelpae‐se sul piano della sostenibilità. I progressi verso l’obiettivo dimediotermineeilrispettoditaleobiettivosonovalutatiglobal‐mente, facendoriferimentoalsaldostrutturaleeanalizzandolaspesaalnettodellemisurediscrezionaliinmateriadientrate,inlineaconilpattodistabilitàecrescitarivisto;

c le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal lororispettivo obiettivo dimedio termine o dal percorso di avvici‐namento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, comedefinitoalparagrafo3,letterab ;

d quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno

ALLEGATI

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lordoaiprezzidimercatoèsignificativamenteinferioreal60%eirischisulpianodellasostenibilitàalungoterminedellefinanzepubblichesonobassi, il limite inferioreper l’obiettivodimediotermine di cui alla lettera b può arrivare fino a un disavanzostrutturale massimo dell’1,0% del prodotto interno lordo aiprezzidimercato;

e qualora si constatino deviazioni significative dall’obiettivo dimediotermineodalpercorsodiavvicinamentoataleobiettivo,èattivato automaticamente un meccanismo di correzione. Talemeccanismoincludel’obbligodellapartecontraenteinteressatadiattuaremisurepercorreggere ledeviazioni inunperiododitempodefinito.

2.Leregoleenunciatealparagrafo1produconoeffettineldirittona‐zionaledelleparticontraentialpiù tardiunannodopo l’entrata invigoredelpresentetrattatotramitedisposizionivincolantiedinatu‐rapermanente–preferibilmentecostituzionale–oilcuirispettofe‐deleèinaltromodorigorosamentegarantitolungotuttoilprocessonazionaledibilancio.Leparticontraentiistituisconoalivellonazio‐naleilmeccanismodicorrezionedicuialparagrafo1,letterae ,sul‐labasediprincipicomunipropostidallaCommissioneeuropea, ri‐guardanti inparticolare lanatura, laportatae ilquadro temporaledell’azionecorrettivada intraprendere,anche inpresenzadicirco‐stanze eccezionali, e il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni re‐sponsabilisulpianonazionaleper ilcontrollodell’osservanzadelleregoleenunciatealparagrafo1.Talemeccanismodicorrezionedeverispettareappienoleprerogativedeiparlamentinazionali.

3.Ai finidelpresentearticolosiapplicano ledefinizionidicuiall’ar‐ticolo2delprotocollo n.12 sullaproceduraperidisavanziecces‐sivi,allegatoaitrattatidell’Unioneeuropea.

Ai fini del presente articolo si applicano altresì le definizioni se‐guenti:a per“saldostrutturaleannuodellapubblicaamministrazione”si

intendeilsaldoannuocorrettoperilcicloalnettodimisureunatantumetemporanee;

b per“circostanzeeccezionali”siintendonoeventiinconsuetinonsoggetti al controllo della parte contraente interessata che ab‐

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biano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria dellapubblica amministrazione oppure periodi di grave recessioneeconomicaaisensidelpattodistabilitàecrescitarivisto,purchéladeviazionetemporaneadellapartecontraenteinteressatanoncompromettalasostenibilitàdelbilancioamediotermine.

ARTICOLO4Quandoilrapportotra ildebitopubblicoe ilprodotto interno lordodiuna parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cuiall’articolo1delprotocollo n.12 sullaproceduraperidisavanziecces‐sivi,allegatoaitrattatidell’Unioneeuropea,talepartecontraenteoperaunariduzioneaunritmomediodiunventesimoall’annocomeparame‐tro di riferimento secondo il disposto dell’articolo 2 del regolamentoCe n.1467/97delConsiglio,del7luglio1997,perl’accelerazioneeilchiarimentodellemodalitàdiattuazionedellaproceduraperidisavanzieccessivi,comemodificatodalregolamento Ue n.1177/2011delCon‐siglio,dell’8novembre2011.L’esistenzadiundisavanzoeccessivodo‐vuto all’inosservanza del criterio del debito sarà decisa in conformitàdella procedura di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamentodell’Unioneeuropea.

ARTICOLO51.Lapartecontraentechesiasoggettaaproceduraperidisavanziec‐

cessivi ai sensidei trattati su cui si fonda l’Unioneeuropeapredi‐spone un programmadi partenariato economico e di bilancio checomprendaunadescrizionedettagliatadelleriformestrutturalidadefinireeattuareperunacorrezioneeffettivaeduraturadelsuodi‐savanzoeccessivo.Ilcontenutoeilformatoditaliprogrammisonodefiniti nel diritto dell’Unione europea. La loro presentazione alConsigliodell’UnioneeuropeaeallaCommissioneeuropeaperap‐provazioneeilloromonitoraggioavrannoluogonelcontestodelleproceduredisorveglianzaattualmenteprevistedalpattodistabilitàecrescita.

2. SpetteràalConsigliodell’UnioneeuropeaeallaCommissioneeuro‐peamonitorarel’attuazionedelprogrammadipartenariatoecono‐micoedibilancioedeipianidibilancioannualiadessoconformi.

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ARTICOLO6Al finedi coordinaremeglio le emissioni di debitonazionalepreviste, leparticontraenticomunicanoexantealConsigliodell’UnioneeuropeaeallaCommissioneeuropeairispettivipianidiemissionedeldebitopubblico.

ARTICOLO7Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fondal’Unioneeuropea,leparticontraentilacuimonetaèl’eurosiimpegnanoasostenereleproposteoleraccomandazionipresentatedallaCommis‐sioneeuropea,ovequestaritengacheunoStatomembrodell’Unioneeu‐ropea la cuimoneta è l’euro abbia violato il criterio del disavanzonelquadrodi unaproceduraper i disavanzi eccessivi. Tale obbligonon siapplicaquandosiconstati tra leparticontraenti lacuimonetaè l’eurochelamaggioranzaqualificatadiesse,calcolataperanalogiaconleper‐tinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l’Unione europea, senzatenerecontodellaposizionedellapartecontraenteinteressata,sioppo‐nealladecisionepropostaoraccomandata.

ARTICOLO81.LaCommissioneeuropeaè invitataapresentare tempestivamente

alleparticontraentiunarelazionesulledisposizioniadottatedacia‐scunadiloroinottemperanzaall’articolo3,paragrafo2.SelaCom‐missioneeuropea,dopoaverposto lapartecontraente interessatain condizione di presentare osservazioni, conclude nella sua rela‐zionechetalepartecontraentenonharispettatol’articolo3,para‐grafo 2, una o più parti contraenti adiranno la Corte di giustiziadell’Unioneeuropea.UnapartecontraentepuòadirelaCortedigiu‐stiziaanchequaloraritenga,indipendentementedallarelazionedel‐laCommissione,cheun’altrapartecontraentenonabbiarispettatol’articolo3,paragrafo2.Inentrambiicasi,lasentenzadellaCortedigiustizia èvincolanteper lepartidelprocedimento, lequalipren‐donoiprovvedimentichel’esecuzionedellasentenzacomportaen‐troilterminestabilitodallaCortedigiustizia.

2.Lapartecontraenteche,sullabasedellapropriavalutazioneodellavalutazionedellaCommissioneeuropea,ritengacheun’altrapartecontraentenonabbiapresoiprovvedimentichel’esecuzionedella

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sentenzadellaCortedigiustiziadicuialparagrafo1comportapuòadire la Corte di giustizia e chiedere l’imposizione di sanzioni fi‐nanziariesecondoicriteristabilitidallaCommissioneeuropeanelquadrodell’articolo260deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea. La Corte di giustizia, qualora constati che la parte con‐traente interessata non si è conformata alla sua sentenza, puòcomminarleilpagamentodiunasommaforfettariaodiunapenali‐tàadeguataallecircostanzeenonsuperioreallo0,1%delsuopro‐dotto interno lordo. Le somme imposte aunaparte contraente lacuimonetaèl’eurosonoversatealmeccanismoeuropeodistabili‐tà. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale del‐l’Unioneeuropea.

3. Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti con‐traentiaisensidell’articolo273deltrattatosulfunzionamentodel‐l’Unioneeuropea.

TITOLOIVCOORDINAMENTODELLEPOLITICHEECONOMICHEECONVERGENZAARTICOLO9Basandosisulcoordinamentodellepoliticheeconomiche,qualedefinitodaltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,leparticontraentisiimpegnano ad adoperarsi congiuntamente per una politica economicachefavoriscailbuonfunzionamentodell’unioneeconomicaemonetariae lacrescitaeconomicamedianteunaconvergenzaeunacompetitivitàrafforzate.Atalfineleparticontraentiintraprendonoleazionieadotta‐nolemisurenecessarieintuttiisettoriessenzialialbuonfunzionamen‐todellazonaeuro,perseguendogliobiettividistimolarelacompetitivi‐tà,promuoverel’occupazione,contribuireulteriormenteallasostenibili‐tàdellefinanzepubblicheerafforzarelastabilitàfinanziaria.

ARTICOLO10Conformementealledisposizionideitrattatisucuisifondal’Unioneeu‐ropea, leparti contraenti sonopronte ad avvalersi attivamente, seop‐portunoenecessario,dimisurespecificheagliStatimembrilacuimone‐taèl’euro,comeprevistoall’articolo136deltrattatosulfunzionamento

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dell’Unione europea, e della cooperazione rafforzata, come previstoall’articolo 20 del trattato sull’Unione europea e agli articoli da 326 a334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nellematerieessenzialialbuonfunzionamentodellazonaeuro,senzarecarepregiu‐dizioalmercatointerno.

ARTICOLO11Aifinidiunavalutazionecomparativadellemiglioriprassieadoperan‐dosi per una politica economica più strettamente coordinata, le particontraentiassicuranodidiscutereexantee,oveappropriato,coordina‐re tra loro tutte legrandi riformedipoliticaeconomicache intendonointraprendere.Atalecoordinamentopartecipanoleistituzionidell’Unio‐neeuropeainconformitàdeldirittodell’Unioneeuropea.

TITOLOVGOVERNANCEDELLAZONAEUROARTICOLO121. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cuimoneta è

l’eurosi incontrano informalmentenelle riunionidelVerticeeuro,insiemeconilpresidentedellaCommissioneeuropea.IlpresidentedellaBancacentraleeuropeaèinvitatoapartecipareataliriunioni.

IlpresidentedelVertice euroènominatoamaggioranza semplicedaicapidiStatoodigovernodelleparticontraentilacuimonetaèl’euro nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge ilpropriopresidenteeconunmandatodiparidurata.

2.LeriunionidelVerticeeurosonoconvocatequandonecessario,al‐menoduevolteall’anno,perdiscuterequestioniconnesseallecom‐petenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta è l’eurocondividonoinrelazioneallamonetaunica,altrequestioniconcer‐nenti lagovernancedellazonaeuroe le relative regole,eorienta‐mentistrategiciperlacondottadellepoliticheeconomicheperau‐mentarelaconvergenzanellazonaeuro.

3. IcapidiStatoodigovernodelleparticontraentichehannoratifica‐toilpresentetrattatodiversedaquellelacuimonetaèl’europarte‐cipano alle discussioni delle riunioni del Vertice euro relative alla

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competitivitàper leparticontraenti,allamodificadell’architetturacomplessivadellazonaeuroealleregolefondamentalicheadessasi applicheranno in futuro, nonché, ove opportuno e almeno unavoltaall’anno,adiscussionisuquestionispecifichediattuazionedelpresente trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla gover‐nancenell’unioneeconomicaemonetaria.

4. IlpresidentedelVerticeeuroassicuralapreparazioneelacontinui‐tàdelleriunionidelVerticeeuro,instrettacooperazioneconilpre‐sidentedellaCommissioneeuropea.L’organismoincaricatodipre‐parareedarseguitoalleriunionidelVerticeeuroèl’Eurogruppoeaquesto fine il suopresidentepuòessere invitatoapartecipareataliriunioni.

5. IlpresidentedelParlamentoeuropeopuòessereinvitatoperessereascoltato.IlpresidentedelVerticeeuroriferiscealParlamentoeu‐ropeodopoogniriunionedelVerticeeuro.

6. IlpresidentedelVerticeeurotienestrettamenteinformateleparticontraenti diverse da quelle la cuimoneta è l’euro e gli altri Statimembridell’Unioneeuropeadeipreparativi edegli esitidelle riu‐nionidelVerticeeuro.

ARTICOLO13Comeprevistoal titoloIIdelprotocollo n.1 sulruolodeiparlamentinazionalinell’Unioneeuropeaallegatoaitrattatidell’Unioneeuropea,ilParlamentoeuropeoeiparlamentinazionalidelleparticontraentidefi‐nirannoinsiemel’organizzazioneelapromozionediunaconferenzadeirappresentantidellepertinenti commissionidelParlamentoeuropeoedeirappresentantidellepertinenticommissionideiparlamentinaziona‐liai finidelladiscussionedellepolitichedibilancioedialtrequestionirientrantinell’ambitodiapplicazionedelpresentetrattato.TITOLOVIDISPOSIZIONIGENERALIEFINALIARTICOLO141. Ilpresentetrattatoèratificatodalleparticontraenticonformemen‐

teallerispettivenormecostituzionali.Glistrumentidiratificasono

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depositatipresso il segretariatogeneraledelConsigliodell’Unioneeuropea “depositario” .

2. Ilpresentetrattatoentrainvigoreil1°gennaio2013,acondizionechedodiciparticontraentilacuimonetaèl’euroabbianodeposita‐toillorostrumentodiratifica,o,seprecedente,ilprimogiornodelmesesuccessivoaldepositodeldodicesimostrumentodiratificadiunapartecontraentelacuimonetaèl’euro.

3. Ilpresentetrattatosiapplicadalladatadientratainvigorealleparticontraentilacuimonetaèl’eurochel’hannoratificato.Essosiapplicaallealtreparticontraentilacuimonetaèl’eurodalprimogiornodelmesesuccessivoaldepositodellororispettivostrumentodiratifica.

4. Inderogaaiparagrafi3e5,iltitoloVsiapplicadalladatadientratainvigoredelpresentetrattatoatutteleparticontraentiinteressate.

5. Ilpresentetrattatosiapplicaalleparticontraenticonderoga,qualidefiniteall’articolo139,paragrafo1,deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,oconesenzione,dicuialprotocollo n.16 sutalune disposizioni relative allaDanimarca allegato ai trattati del‐l’Unioneeuropea,chehannoratificatoilpresentetrattato,dallada‐tadidecorrenzadeglieffettidelladecisionediabrogazionedi talederogaoesenzione,amenochelapartecontraenteinteressatadi‐chiaricheintendeesserevincolata,intuttooinparte,dalledisposi‐zionideititoliIIIeIVdelpresentetrattatoprimaditaledata.

ARTICOLO15Gli Stati membri dell’Unione europea che non siano parti contraentipossonoaderirealpresentetrattato.Glieffettidell’adesionedecorronodaldepositodellostrumentodiadesionepresso ildepositario, ilqualeinforma lealtreparti contraenti.Previaautenticazionedelleparti con‐traenti, il testo del presente trattato nella lingua ufficiale dello Statomembroaderentechesiaaltresìlinguaufficialeelinguadilavorodelleistituzioni dell’Unione è depositato negli archivi del depositario qualetestoautenticodelpresentetrattato.

ARTICOLO16Alpiùtardientrocinqueannidalladatadientratainvigoredelpresentetrattato,sullabasediunavalutazionedell’esperienzamaturata insede

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diattuazione,sonoadottateinconformitàdeltrattatosull’Unioneeuro‐peaedeltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropealemisurene‐cessarieper incorporare il contenutodelpresente trattatonell’ordina‐mentogiuridicodell’Unioneeuropea.

FattoaBruxelles,addìduemarzoduemiladodiciIlpresentetrattato,redattoinununicoesemplareinlinguabulgara,da‐nese,estone, finlandese, francese,greca, inglese, irlandese, italiana, let‐tone,lituana,maltese,neerlandese,polacca,portoghese,rumena,slovac‐ca, slovena, spagnola, svedese, tedescaeungherese, tutti i testi facentiugualmente fede, èdepositatonegli archivideldepositario, il qualenerimetteunacopiacertificataconformeaciascunadelleparticontraenti.

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SCHEDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI E STRUMENTIADOTTATIDALL’UNIONEEUROPEAINRISPOSTAALLACRISIDEIDEBITISOVRANIDEIPAESIDELL’AREAEURO

acuradiMicheleComelli

Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria Mesf è un fondoprovvisoriodi60milionidieuroasostegnodiStatidell’Unioneeuropeaincrisi,adottatodalConsiglioconilregolamento407/20120del9mag‐gio2010.Labasegiuridicadell’attoistitutivodelMesfèstataindividua‐tanell’art.122par.2delTrattatosulFunzionamentodell’Unioneeuro‐pea Tfue , ai sensi del quale il Consiglio può accordare assistenza fi‐nanziariaapaesidell’Uechesi trovino indifficoltào siano seriamenteminacciatidagravidifficoltàacausadicalamitànaturaliodicircostanzeeccezionalichesfuggonoallorocontrollo.L’UnioneèricorsaalMesfperassistere ilPortogallo, conunadotazionedi26,5milionidieuroe l’Ir‐landa,conunadotazionedi22milionidieuro.IlMesfèdestinatoades‐sere sostituto dal Meccanismo europeo di stabilità Mes non appenaquestoentreràinvigore.

Fondo europeodi stabilità finanziaria Fesf è un fondo provvisorio di440milionidieurocreatoasostegnodipaesidell’areaeuro noninvecea sostegno di tutti i paesi dell’Ue, come il Mesf in crisi, adottato il 9maggio2010dairappresentantideipaesidell’areaeuro,investeinter‐governativa,edunquenoncomeorganidelConsiglio.IlFesfèunfondoistituitotramiteunaccordodidiritto internazionale,aldi fuoridell’or‐dinamentocomunitario,chehanecessitatodelleratifichedeipaesichel’hannosottoscrittoperpoterentrareinvigore.LostrumentooperativodelFesfèunasocietàdidirittolussemburghese.

Meccanismoeuropeodistabilità Mes èunfondodiassistenzaperma‐nente di 750 milioni di euro, creato a sostegno degli Stati Membridell’UeedestinatoasuccederesiaalMesfsiaalFesf.IlMes,cheèunen‐tefinanziariodidirittointernazionale,èstatoistituitotramiteunTratta‐tointergovernativo,firmatoil2febbraio2012.Lagaranziadell’assisten‐

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zanelquadrodeiprogrammiprevistidalMessaràcondizionata,aparti‐redal1°marzo2013,allaratificadelFiscalcompactdapartedellapartecontraenteinteressataeall’adozionedellagoldenrule,cioèlatrasposi‐zionedellaregoladelbilancioinpareggionellelegislazioninazionali.

SixPackèunpacchettodimisure,entratoinvigoreil13dicembre2011,che apportamodifiche ed integrazioni alPattodi stabilità e crescitadel1997.L’obiettivoditalimisureèilrafforzamentodelcoordinamentoeco‐nomicoedibilanciodell’Uee,inparticolare,dell’areaeuro.IlSixPacksicomponedi5regolamentiediunadirettiva.DueregolamentidelSixPacksonodestinatiaisolipaesidell’areaeuro,mentreglialtritreregolamentieladirettivariguardanotuttiipaesimembridell’Unioneeuropea.

TwoPacksonoduepropostediregolamentocontenuteinunaComuni‐cazionedellaCommissioneeuropeadel23novembre2011,ancorainat‐tesadiessereadottatedalConsiglio.LemisuresuggeritecomprendonomeccanismidisorveglianzapiùstringentiperquantoriguardagliStatimembrichesi trovanoorischianodi trovarsi indifficoltà, in relazioneallalorostabilitàfinanziarianellazonaeuro,edisposizionicomuniperilmonitoraggioelavalutazionedeidocumentiprogrammaticidibilancioe per la correzione dei disavanzi eccessivi. Tali proposte sono basatesull’articolo136delTrattato sul funzionamentodell’Unione europea esono,dunque,relativeaisoliStatidellazonaeuro.

PattoEuroPlusèunaccordosottoscrittoda23paesidell’Ue i17chehannoadottato l’europiùBulgaria,Danimarca,Estonia,Lettonia,Polo‐niaeRomania ,amarginedelConsiglioeuropeodel24/25marzo2011.L’obiettivo del Patto Euro Plus è il rafforzamento del coordinamentodellepoliticheeconomichedegliStatipartecipantielaloroconvergenzaversopiù elevati livelli di competitività. Ledisposizioni contenutenel‐l’accordosonoditipoprogrammatico.

Trattatosullastabilità,sulcoordinamentoesullagovernancenell’Unioneeconomicaemonetaria c.d.fiscalcompactopattodibilancio èilTrat‐tato internazionale firmato il 2 marzo 2012 da 25 paesi membri del‐l’Unioneeuropea tutti,conl’esclusionediRegnoUnitoeRepubblicaCe‐

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ca . L’obiettivo del Trattato è il rafforzamento del pilastro economicodell’Unioneeconomicaemonetariatramitel’introduzionediunaseriediregolevoltearafforzareladisciplinafiscaleattraversounpattodibilan‐cio ilc.d.fiscalcompact ,apotenziareilcoordinamentodellepoliticheeconomicheeamigliorarelagovernancedellazonaeuro.Inrealtà,ledi‐sposizioni del Trattato erano già previste a livello di diritto derivatodell’Ue,ma laGermaniahapremutoaffinché lemisurerelativealladi‐sciplina di bilancio fossero codificate a livello di diritto primario, persancirnemaggiormentel’importanzaerendernepiùlungaecomplessaun’eventualemodifica.Lapartepiùimportantedeltrattatoèsenz’altroquellarelativaalTitoloIII,artt.3‐8.Inparticolare,l’art.3,par.1,imponechelaposizionedibilanciodellapubblicaamministrazionediunapartecontraentedebbaessereinpareggiooinavanzo,consentendodeficitso‐lotemporaneiesoltantoincasodicicloeconomiconegativooinperio‐dodi gravi crisi e comunquenellamisura in cui talederoganon com‐promettalasostenibilitàdeldebitodilungoperiodo.Diparticolareim‐portanzaèlac.d.regoladellagoldenrule,dicuiall’art.3par.2,delFi‐scalCompact, inbaseallaqualegliStati firmataridelTrattatosi impe‐gnanoall’inserimentodellaregoladelbilancioinpareggioall’internodidisposizionilegislativeinternedicaratterevincolanteeaventicaratterepermanente,disposizionichedovrebbero“preferibilmenteavere”natu‐ra costituzionale. L’inosservanza da parte degli StatiMembri degli ob‐blighiprevisti in temadidisavanzoe in temadi costituzionalizzazionedelpareggiodibilanciodàluogoadun’azionepressolaCortediGiusti‐ziadell’Unioneeuropea.Anormadell’art.8,questapuòessereaditadauna o più parti contraenti, previo rapporto ad hoc della Commissioneeuropea,oppuredirettamente.LaCortepuòirrogareunasanzione,checonsistenelpagamentodiunasommaforfetaria,ovverodiunapenalità,comunquenonsuperioreallo0,1percentodelProdotto interno lordoPil delloStatosoccombente.Il Trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, qualora almeno12

paesifirmatarilacuimonetaèl’euroabbianodepositatolostrumentodiratifica, oppure, se precedente, il primo giorno delmese successivo aldepositodeldodicesimostrumentodiratificadiunodeipaesifirmatariappartenentiall’eurozona.Perquantoriguardaipaesinonappartenentiall’areaeurochehannofirmatoilTrattato Bulgaria,Danimarca,Letto‐

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nia, Lituania,Ungheria, Polonia,Romania e Svezia , possono ratificare,scegliendodiesserevincolatidalledisposizionirelativeaititoliIII Pat‐todibilancio eIV coordinamentodellepoliticheeconomicheeconver‐genza , tramiteunadichiarazione in talsenso,da farsialmomentodeldepositodellorostrumentodiratificaovveroadunadatasuccessiva.

Infine,varicordatoche ilTrattatoèstato firmatonelquadrodell’ordi‐namentointernazionale,aldifuoriquindidaquellocomunitario.L’art.2affermaperaltrochel’accordosaràapplicatoeinterpretatoinconformi‐tà con i trattati su cui è fondata l’Unione europea e con il diritto del‐l’Unioneeuropea,ogniqualvoltal’adozionedellalegislazionesecondariasiarichiesta.Inoltre,l’art.16disponecheentrocinqueannidall’entratainvigoredelTrattato,venganoadottatelemisurenecessarieperincor‐porarneilcontenutonell’ordinamentogiuridicodell’Unioneeuropea.

Finito di stampare nel mese di settembre 2012 con tecnologia print on demand presso il Centro Stampa “Nuova Cultura” p.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma www.nuovacultura.it per ordini: [email protected] [Int_9788861348592_17x24bn_3]