Fiscal Focus - A cura di Antonio Gigliotti - Misure antiriciclaggio e … · 2019. 12. 10. · Tel....

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Focus Direttore Antonio Gigliotti N. 30 Del 11/12/2019 1 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata Tel. 0968.425805 - E-mail: [email protected] - www.fiscal-focus.it - A cura di Marco Brugnolo Misure antiriciclaggio e antievasione fiscale 4° parte – Regime sanzionatorio: violazioni dei limiti all’utilizzo degli strumenti finanziari Categoria: Antiriciclaggio Sottocategoria: Varie Il D.Lgs. n. 90/2017, nel riformulare la disciplina antiriciclaggio, contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, ha apportato profonde modifiche al sistema sanzionatorio previgente, per le violazioni alle limitazioni alla circolazione dei contanti, titoli al portatore, assegni ed altri strumenti di pagamento, previste dagli artt. 49 e 50 di tale ultimo Decreto. Recentemente, il “Collegato Fiscale” alla Legge di Bilancio 2020 (Decreto Legge 26/10/2019 n. 124, in fase di conversione), in contropartita ad una progressiva riduzione della soglia di riferimento per la transazioni lecite in contanti (che scenderà dagli attuali 2.999,99 euro ai 999,99 euro a partire dal 1 gennaio 2022), ha corrispondentemente ridotto le misure edittali minime previste per le relative violazioni. Di cosa si tratta? Premessa ..................................................................................................................... 2 Violazioni sulla circolazione del contante, assegni, titoli al portatore e strumenti analoghi ....................................................................................................................... 2 Trasferimenti in contanti o superiori a 1000 euro nel precedente regime ........... 3 Previgente regime sanzionatorio .............................................................................. 4 Esempi di applicazione del favor rei da mutatio legis ............................................. 5 Novità dal “Collegato Fiscale” ................................................................................... 8 Violazioni relative ai libretti al portale .................................................................... 10 Assegni privi della clausola di trasferibilità ........................................................... 10 Violazioni in tema di strumenti finanziari “anonimi”............................................. 12 Riferimenti normativi ............................................................................................... 13 Allegato 1 L’Esperto risponde… .......................................................................................... 14

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Focus Direttore Antonio Gigl iott i N. 30 Del 11/12/2019

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A cura di Marco Brugnolo

Misure antiriciclaggio e antievasione fiscale 4° parte – Regime sanzionatorio: violazioni dei limiti all’utilizzo degli strumenti finanziari

Categoria: Antiriciclaggio Sottocategoria: Varie

Il D.Lgs. n. 90/2017, nel riformulare la disciplina antiriciclaggio, contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, ha apportato profonde modifiche al sistema sanzionatorio previgente, per le violazioni alle limitazioni alla circolazione dei contanti, titoli al portatore, assegni ed altri strumenti di pagamento, previste dagli artt. 49 e 50 di tale ultimo Decreto. Recentemente, il “Collegato Fiscale” alla Legge di Bilancio 2020 (Decreto Legge 26/10/2019 n. 124, in fase di conversione), in contropartita ad una progressiva riduzione della soglia di riferimento per la transazioni lecite in contanti (che scenderà dagli attuali 2.999,99 euro ai 999,99 euro a partire dal 1 gennaio 2022), ha corrispondentemente ridotto le misure edittali minime previste per le relative violazioni.

Di cosa si tratta?

Premessa ..................................................................................................................... 2

Violazioni sulla circolazione del contante, assegni, titoli al portatore e strumenti

analoghi ....................................................................................................................... 2

Trasferimenti in contanti o superiori a 1000 euro nel precedente regime ........... 3

Previgente regime sanzionatorio .............................................................................. 4

Esempi di applicazione del favor rei da mutatio legis ............................................. 5

Novità dal “Collegato Fiscale” ................................................................................... 8

Violazioni relative ai libretti al portale .................................................................... 10

Assegni privi della clausola di trasferibilità ........................................................... 10

Violazioni in tema di strumenti finanziari “anonimi” ............................................. 12

Riferimenti normativi ............................................................................................... 13

Allegato 1

L’Esperto risponde… .......................................................................................... 14

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Premessa

Il D.Lgs n. 90/20171

Recentemente, il “Collegato Fiscale” alla Legge di Bilancio 2020 (Decreto Legge 26/10/2019 n.

1242, in fase di conversione), in contropartita ad una progressiva riduzione della soglia di

riferimento per le transazioni lecite in contanti (che scenderà dagli attuali 2.999,99 euro ai

999,99 euro a partire dal 1 gennaio 2022), ha corrispondentemente ridotto le misure edittali

minime previste per le relative violazioni.

Violazioni sulla circolazione del contante, assegni, titoli al portatore e strumenti analoghi

Le fattispecie sanzionatorie amministrative, previste per la violazione delle limitazioni

sull’uso di strumenti finanziari in generale, disciplinate dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n.

231/2007, sono contemplate dall’art. 63 del medesimo Decreto.

Il primo comma, in particolare, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a

50.000 euro, in caso di violazione delle seguenti disposizioni, contenute nell’art. 49:

comma 1

trasferimenti di contanti e titoli al portatore >

3.000 euro tra soggetti diversi dagli intermediari

bancari e finanziari

comma 2 rimesse di denaro all’estero (money transfer) per

importi > 1.000 euro

comma 3 negoziazione a pronti di valuta estera per importi

> 3.000 euro

comma 5

emissione, trasferimento e incasso di assegni

bancari e postali per importi > 1.000 euro senza

l'indicazione del beneficiario o della clausola di

non trasferibilità

1 Attuativo della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo-FDT (Direttiva 2015/849/UE). 2 Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2019, n. 252, in vigore dal 27 ottobre 2019.

nel riformulare la disciplina antiriciclaggio, contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, ha apportato profonde modifiche al sistema sanzionatorio previgente, per le violazioni alle limitazioni alla circolazione dei contanti, titoli al portatore, assegni ed altri strumenti di pagamento, previste dagli artt. 49 e 50 di tale ultimo decreto.

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comma 6

“girata” per finalità diverse dall’incasso di

assegni bancari e postali emessi all'ordine del

traente

comma 7

emissione, trasferimento e incasso di assegni

circolari, vaglia postali e cambiari senza

l'indicazione del beneficiario, ovvero della

clausola di non trasferibilità.

NOTA BENE - per effetto di quanto previsto al successivo comma 6 del medesimo art. 63, per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, le misure edittali sono quintuplicate, applicandosi, di conseguenza, nelle misure da 15.000 a 250.000 euro.

Come nel previgente regime, la norma in commento fa salva l’efficacia giuridica degli atti

commessi in violazione delle presenti disposizioni sotto ogni altro profilo (es: civilistico,

fiscale, etc).

Trasferimenti in contanti o superiori a 1000 euro nel precedente regime

Per quanto concerne le limitazioni sulla circolazione dei contanti, la soglia limite di 2.999,99

euro non è frutto del recepimento della IV Direttiva comunitaria, ma è stata così elevata

(rispetto a quella precedente di 999,99 euro), ad opera dell’art. 1, co. 898, Legge n. 208/2015

(Legge di Stabilità 2016), a far data dal 1° gennaio 2016.

Di conseguenza, le transazioni eseguite in contanti o mediante titoli al portatore, per importi

pari o superiori a 1.000 euro fino a tutto il 31 dicembre 2015 sarebbero, in linea di principio,

illecite, in quanto realizzate in violazione alla soglia di riferimento allora vigente

Tuttavia, in applicazione del principio del favor rei, sancito dall’art. 69 del Decreto

revisionato, tali violazioni non potranno più essere sanzionate, in virtù del disposto di cui al

primo comma, primo periodo3, in base al quale “nessuno può essere sanzionato per un fatto

che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più

illecito”.

3 Favor rei da abrogatio legis.

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ATTENZIONE! - In funzione del medesimo principio, non potranno nemmeno essere sanzionate le operazioni di cambio valuta per importi compresi tra 2.500,00 e 2.999,99, posti in essere entro il 31 dicembre 2015, atteso l’innalzamento della soglia limite operata dall’art. 1, co. 899 della Legge n. 208/2015.

• Sulla questione si registra un intervento in tal senso da parte del Comando

Generale della Guardia di Finanza, nella circolare n. 210557/2017 del

07/07/2017, esplicativa delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017.

Previgente regime sanzionatorio

Tuttavia, sotto il profilo del diritto intertemporale, l’inserimento nel sistema sanzionatorio

antiriciclaggio del richiamato principio del favor rei, nella formulazione sancita all’art. 69, co. 1,

secondo periodo4, del Decreto revisionato, comporta l’obbligo in capo agli Organi deputati

all’accertamento di tali violazioni, nonché all’Autorità sanzionatoria, per le violazioni

commesse entro il 3 luglio 2017, di porre a confronto i due sanzionatori avvicendatosi nel

tempo, ai fini di individuare quello concretamente più favorevole al trasgressore, avendo

riguardo alla specifica violazione commessa (con la precisazione che non potranno essere

sanzionate le operazioni sopra l’allora soglia di riferimento, ma di importo inferiore a quella

attuale).

Ciò comporta, in altri termini, la necessità di verificare, caso per caso, quale sia la sanzione più favorevole al trasgressore, tenendo conto anche degli effetti in concreto derivanti dall’applicazione dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della Legge n. 689/19815, in taluni casi applicabile anche retroattivamente, con le modalità e i limiti sanciti dal nuovo art. 65, co. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, come evidenziato nella seguente tabella di dettaglio.

4 Favor rei da mutatio legis 5 Istituto agevolativo, applicabile solo per violazioni concernenti importi inferiori a 250.000 euro e in assenza di recidiva specifica su base annuale.

più in dettaglio, era prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo illecitamente trasferito, ovvero dal 5% al 40% per importi superiori a 50.000 euro (con un minimo di 3.000 euro), misure comunque applicabili ai fatti illeciti commessi prima del 4 luglio 2017.

Il previgente regime sanzionatorio per tale tipologia di violazioni (contenuto nell’art. 58, co. 1 e 7-bis del Decreto ante revisione), prevedeva l’applicazione di una misura sanzionatoria in termini percentuali

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Violazione Oblazione

Precedente regime Attuale regime

trasferimento contanti e titoli al

portatore – soglia 3.000 euro (co. 1) SI SI

Rimesse di denaro all’estero – soglia

1.000 euro (co. 2) (*) SI SI

Cambio valuta – soglia 3.000 euro (co

3) (**)NO NO

assegni bancari e postali emessi per

importi > 1.000 euro senza l'indicazione

del beneficiario o della clausola di non

trasferibilità (co. 5)

SI SI

assegni bancari e postali emessi

all'ordine del traente, girati per finalità

diverse dall’incasso (co. 6)

NO SI

assegni circolari, vaglia postali e

cambiari emessi senza l'indicazione del

beneficiario, ovvero della clausola di non

trasferibilità (co. 7)

SI SI

(*) in precedenza disciplinato nel comma 1

(**) in precedenza disciplinato nel comma 1-bis

Esempi di applicazione del favor rei da mutatio legis

Dalla valutazione operata sul caso concreto, ai fini dell’applicazione del favor rei, potranno

emergere situazioni di immediata soluzione, nel senso che apparirà evidente quale sia il

regime più favorevole al trasgressore; in altri casi tale valutazione sarà più complessa, come

si può rilevare da alcuni esempi.

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ESEMPIO 1

Supponiamo che a un imprenditore in data 12 dicembre 2019 venga contestata dalla

guardia di finanza, nel contesto di una verifica, un pagamento in contanti ad un proprio

fornitore per 10.000 euro (violazione commessa il 12/05/20156).

DISCIPLINA PREVIGENTE (art. 58, commi 1 e 7-bis)

La violazione prevede l’applicazione di una sanzione compresa tra 100 euro (pari al 1% di

10.000 euro) e 4.000 euro (pari al 40% di 10.000 euro), con un minimo di 3.000 euro.

“NUOVA” DISCIPLINA ( art. 63, co. 1 e 6)

Per la medesima violazione, l’attuale assetto sanzionatorio post IV Direttiva UE, prevede

una sanzione da 3.000 a 50.000 euro.

VERBALIZZAZIONE

Nela contestazione della violazione in commento, il personale ispettivo dovrà applicare la

regola del favor rei, mettendo a confronto i due diversi sistemi sanzionatori, applicando la

norma in concreto più favorevole al trasgressore, cui deve essere segnalata (a verbale) la

possibilità di definire la violazione entro 60 giorni dalla contestazione, attraverso l’istituto

dell’oblazione di cui all’art. 16 della Legge n. 689/ 1981 (eccetto i casi di recidiva specifica

annuale).

Ora, è evidente come il regime sanzionatorio più favorevole sotto l’aspetto sostanziale sia

quello di cui alla disciplina previgente; di conseguenza, i verbalizzanti dovranno contestare

al professionista la violazione con l’applicazione di una sanzione compresa tra 3.000 e

4.000 (il verbale di contestazione dovrà meramente riportare le misure sanzionatorie

edittali, essendo la Ragioneria Territoriale dello Stato l’Autorità competente per la

determinazione della misura sanzionatoria da irrogare in concreto, al termine del relativo

procedimento).

Inoltre, i verbalizzanti, nell’atto di contestazione, segnaleranno al trasgressore la facoltà di

definire la violazione mediante oblazione, versando entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, la

somma di 200 euro (pari al doppio del minimo edittale, ossia al 2% dell’importo illegalmente

trasferito).

6 Si noti l’attuale sanzionabilità di tale violazione, in quanto la stessa si prescriverà il 12/05/2020, ex art. 28 della Legge n. 689/1981.

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ESEMPIO 2

Supponiamo ora che l’ammontare dell’operazione irregolare in contanti sia pari a 250.000

euro.

DISCIPLINA PREVIGENTE (art. 58, commi 1 e 7-bis)

La violazione prevede l’applicazione di una sanzione compresa tra 12.500 (5% di

250.000 euro) e 100.000 (pari al 40% di 250.000 euro).

“NUOVA” DISCIPLINA (artt. 63, co. 1 e 6)

Per la medesima violazione, l’attuale assetto sanzionatorio post IV Direttiva UE, prevede

sempre una sanzione da 3.000 a 50.000 euro.

VERBALIZZAZIONE

Sotto il profilo sostanziale è evidente come risulti più favorevole il nuovo regime

sanzionatorio. Si osserva, peraltro, come in tal caso non sia ammessa l’oblazione di cui

all’art. 16 della Legge n. 689/1981 (esclusa per importi non inferiori a 250.000 euro sia dalla

vigente che dalla previgente disciplina).

ESEMPIO 3

Supponiamo, ora, che l’ammontare dell’operazione irregolare in contanti posta in essere sia

pari a 251.000 euro.

DISCIPLINA PREVIGENTE (art. 58, commi 1 e 7-bis)

La violazione prevede l’applicazione di una sanzione compresa tra 12.550 (5% di 250.000

euro) e 100.400 (pari al 40% di 250.000 euro).

“NUOVA” DISCIPLINA (artt. 63, co. 1 e 6)

Per la medesima violazione, l’attuale assetto sanzionatorio post IV Direttiva UE, prevede

sempre una sanzione da 15.000 a 250.000 euro.

VERBALIZZAZIONE

Sotto il profilo sostanziale ritorna più favorevole il precedente regime sanzionatorio, per

effetto degli aumenti delle misure edittali previsti dal comma 6 dell’attuale art. 63.

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ESEMPIO 4

Supponiamo, infine, che l’ammontare dell’operazione irregolare in contanti posta in essere

sia pari a 100.000 euro.

DISCIPLINA PREVIGENTE (art. 58, commi 1 e 7-bis)

La violazione prevede l’applicazione di una sanzione compresa tra 5.000 (5% di 100.000

euro) e 40.000 (pari al 40% di 100.000 euro).

“NUOVA” DISCIPLINA (artt. 63, co. 1 e 6)

Per la medesima violazione, l’attuale assetto sanzionatorio post IV Direttiva UE, prevede

una sanzione da 3.000 a 50.000 euro.

VERBALIZZAZIONE

Sotto il profilo sostanziale, il sistema più favorevole sarà quello previgente se la sanzione

da irrogare sarà prossima al massimo edittale; di contro, sarà più favorevole quello attuale

se la sanzione da irrogare sarà prossima al minimo edittale. E’ altresì evidente che, in tale

circostanza (e salvo impedimenti da recidiva) il trasgressore potrà comunque estinguere la

violazione pagando entro 60 giorni dalla contestazione una somma pari a 6.000 euro, pari al

doppio della misura edittale attualmente vigente

Novità dal “Collegato Fiscale”

Come dianzi accennato, la soglia limite di 3.000 euro prevista per la circolazione del contante,

titoli al portatore e per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta è destinata ad

una progressiva drastica riduzione, per effetto delle novità introdotte dall’art. 18, comma 1,

lett. a) del D.L. n. 124/20197 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020).

7 Decreto in corso di conversione.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis inserito all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007

viene previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il predetto limite scenderà a 2.000 euro; successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (e, pertanto, a regime), il medesimo limite scenderà ulteriormente a 1.000 euro.

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Al fine di razionalizzare il corrispondente regime sanzionatorio, la successiva lett. b) del

medesimo art. 18 interviene anche sull'articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007, con l’aggiunta del

comma 1-ter, ai sensi del quale:

• per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo

edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro;

• per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo

edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

ATTENZIONE! - Rimane, di contro, ferma la misura del massimo edittale previsto in 50.000 euro (per importi illegittimamente trasferiti fino a 250.000 euro).

In caso di trasferimenti illegittimi in misura superiore a 250.000 euro, per effetto delle

medesime modifiche normative:

• per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo

edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 10.000 euro;

• per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo

edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 5.000 euro.

ATTENZIONE! - Rimane, anche in tal caso, ferma la misura del massimo edittale previsto in 250.000 euro.

La riduzione delle misure minime edittali, nei termini precisati, avrà un effetto giuridico anche

sulle modalità di estinzione delle violazioni, a seguito dell’oblazione (qualora ammessa).

Salvo, infatti, casi particolari (recidiva specifica, o violazioni per importi pari o superiori a

250.000 euro), le violazioni de quibus possono essere estinte ai sensi dell’art. 16 della

Legge n. 689/1981, mediante pagamento, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di

contestazione, di una somma pari al doppio del minimo edittale.

Di conseguenza:

• le violazioni commesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 potranno essere estinte

con l’oblazione mediante pagamento di una somma pari a 4.000 euro (cui si aggiungono

le spese di notifica e di procedimento);

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• le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 potranno essere estinte con l’oblazione

mediante pagamento di una somma pari a 2.000 euro (anche in questo caso, con

l’aggiunta delle spese di notifica e di procedimento).

Violazioni relative ai libretti al portale

Dal tenore della disposizione in commento (art. 49, co. 12), si ricava una trilogia di operazioni

illecite connesse ai libretti al portatore, come tali punibili ai sensi del richiamato art. 63, co. 2,

se commesse a far data dal 4 luglio, a prescindere dal loro saldo, ossia:

• l’emissione;

• il trasferimento a terzi;

• la mancata estinzione entro il 31/12/2018.

OSSERVA - Peraltro, per tali violazioni non è ammessa l’oblazione di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981.

Assegni privi della clausola di trasferibilità

La revisione normativa operata dal D.Lgs. n. 90/2017 non ha modificato la soglia normativa

prevista per l’emissione, il trasferimento e l’incasso di “assegni liberi”, fissata in 999,99 euro

ad opera del D.L. n. 201/2011 (Decreto Salva Italia), a far data dal 6 dicembre 2011.

Il secondo comma dell’art. 63 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro

in caso di violazione della disposizione contenuta nell’art. 49, co. 12, che vieta (a far data dal 4 luglio 2017) l’emissione di libretti bancari o postali al portatore, nonché il trasferimento tra soggetti diversi per quelli già esistenti alla medesima data.

Peraltro, ove esistenti a tale data, i libretti al portatore dovranno essere estinti entro il 31/12/2018.

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NOTA BENE - Gli istituti di credito rilasciano oramai da anni, di default, blocchetti di titoli recanti l’apposizione prestampata della clausola di non trasferibilità; tuttavia, il cliente può richiedere alla propria banca, ai sensi dell’art. 49, co. 10, il rilascio di “moduli liberi”, versando, per ciascun modulo l’imposta di bollo, pari a 1,50 euro per modulo.

Sulla questione, un rimedio postumo è pervenuto dallo stesso Legislatore del D.L. n. 119/2018

il quale, inserendo il comma 1-bis all’art. 63 in esame, ha stabilito:

“Per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi

inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per

cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La

disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le

circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi

dell'articolo 67”.

INFORMA - Grazie al rimedio legislativo, l’emissione, ad esempio, di un assegno bancario senza apposizione della clausola di trasferibilità per l’importo di 2.000 euro, sarà sanzionata con una somma compresa tra 200 e 50.000 euro (ipotizzando la ricorrenza della circostanza attenuante richiesta dalla norma).

Come accennato, l’emissione di assegni bancari e postali per importi > 1.000 euro senza l'indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità è punita con una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro, ai sensi dell’art. 63, co. 1 già commentato.

In tali casi emergeva l’evidente irrazionalità della misura sanzionatoria minima edittale, prevista indistintamente in 3.000 euro, quindi di gran lunga superiore al valore del titolo “irregolare”.

La particolarità del regime sanzionatorio previsto per tale tipologia di violazioni (dell’art. 49, comma 5) ha comportato non pochi problemi in sede applicativa, nel momento in cui pervenivano nelle casse degli istituti di credito assegni di tal sorta, emessi per importi di poco superiori alla soglia limite (anche per soli 1.000 euro).

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La sensibile riduzione della misura minima edittale (dai 3.000 euro previsti in via generale),

comporta, di conseguenza, la possibilità di estinguere mediante oblazione la medesima

violazione a costi, tutto sommato, ridotti, ossia versando la somma 400 euro (più le spese di

procedura) entro 60 giorni dalla contestazione.

Violazioni in tema di strumenti finanziari “anonimi”

Il combinato disposto dai commi 3 e 7 dell’art. 63 punisce con una sanzione amministrativa

pecuniaria dal 20% al 40% del saldo dei conti e dei libretti di risparmio aperti in forma

anonima o fittizia in Italia (dal 30% al 60% per importi superiori a 50.000 euro).

Il combinato disposto dai commi 4 e 7, di contro, punisce con una sanzione amministrativa

pecuniaria dal 10% al 40% del saldo dei conti e dei libretti di risparmio aperti in forma

anonima o fittizia all’estero, nel caso di utilizzo in Italia (dal 15% al 60% per importi

superiori a 50.000 euro).

Il decreto ante revisione presentava misure sanzionatorie analoghe a quelle attuali, ma con

sfumature differenti.

Di converso, per i conti anonimi aperti e/o utilizzati prima di tale data, aventi saldo superiore a

50.000 euro, si renderà applicabile la previgente disciplina ove non viene contemplata

un’aggravante speciale analoga a quella ora sancita dal comma 7 dell’art. 63 in commento; in

altri termini, l’aggravante speciale contemplata dal citato comma 7, si renderà applicabile solo

per i fatti illeciti commessi dal 4 luglio 2017.

di conseguenza, per le violazioni commesse prima del 4 luglio 2017 si renderanno applicabili le nuove disposizioni, in ogni caso in cui si renderà in concreto irrogabile una sanzione inferiore a 3.000 euro.

In primo luogo, non è più prevista, per tali violazioni, una misura sanzionatoria minima (prima stabilita in 3.000 euro dal comma 7-bis del previgente art. 58)

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OSSERVA - A seguito di una sostanziale modifica apportata all’art. 50 del D.Lgs. n. 231/2007 ad opera del Decreto di attuazione della V Direttiva UE8, viene ampliata la platea dei prodotti finanziari anonimi di cui sono vietati sia l’emissione che l’utilizzo.

INFORMA - Per le violazioni a tali divieti, si rendono applicabili le stesse misure sanzionatorie previste per i conti anonimi (dal 20% al 40% del saldo dei prodotti in moneta elettronica anonimi emessi in Italia, dal 10% al 40% di quelli emessi all’estero e negoziati in Italia).

Tuttavia, si deve parlare di misure non ancora operative: per quanto sancito dall’art. 3, co. 1,

lett. d) del D.Lgs. n. 125/2019 (che ha inserito il comma 2-bis al citato art. 50), i nuovi divieti

entreranno in vigore dal 10 giugno 2020.

ATTENZIONE! - Di conseguenza, nessuna sanzione potrà essere irrogata per le violazioni delle citate disposizioni, commesse fino al 9 giugno 2020.

Riferimenti normativi

• Artt. 49, 50, 63, 69 D.Lgs n. 231/2007

8 cfr art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 125/2019.

Più in dettaglio, a seguito dell’integrazione dei commi 1 e 2 del medesimo art. 50, viene vietata, quindi, rispettivamente, l’emissione in Italia di prodotti di moneta elettronica anonimi, nonché l’utilizzo in Italia di analoghi prodotti emessi all’estero.

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Allegato 1

L’Esperto risponde…

Oggetto: Regime sanzionatorio

Ci siamo accorti di avere incassato sul nostro conto corrente degli assegni emessi da un nostro cliente senza la clausola di trasferibilità per importi di poco superiori a 1.000 euro, a volte anche su girata dello stesso cliente.

Possono contestarci qualche violazione?

Secondo la vigente normativa, sussiste in capo all’istituto di credito presso il quale i titoli sono stati incassati, l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione di irregolarità alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, per ogni titolo

incassato, segnalando le generalità del titolare del conto utilizzato per l’incasso, ma anche del titolare del conto di traenza. A seguito di tale comunicazione, l’Autorità sanzionatoria notificherà un atto di contestazione a tutti i trasgressori, indicando le misure edittali della sanzione prevista, ossia dal 10% del valore di ogni titolo fino a 50.000 euro. A seguito di tale notificazione, ogni trasgressore potrà estinguere la propria violazione, avvalendosi dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981, versando, entro 60 giorni dalla notifica, un importo pari al 20% di ogni titolo irregolare incassato, più le spese di procedura.

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