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UNICO SC 2015

N. 19 19.05.2015

• Quadro RF – variazioni in aumento e

diminuzione

• Casi pratici risolti

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QUADRO RF

QUADRO RF - VARIAZIONI IN AUMENTO

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - RIGHI RF 7 e 8 + RS 126-RS129

SI NO ANALISI

Ci sono plusvalenze che possono essere rateizzate?

Le plusvalenze realizzate concorrono a

formare il reddito per l’intero ammontare

nel periodo di imposta in cui sono

realizzate ovvero, se i beni sono stati

posseduti per un periodo non inferiore a

tre anni, in quote costanti nel periodo

d’imposta stesso e nei successivi, ma non

oltre il quarto.

Controllare il rigo RS127 Unico 2014.

Negli anni passati si è optato per la rateizzazione delle plusvalenze?

Indicare la quota tassabile nell’anno in

RF7.

Sono presenti sopravvenienze attive costituite dal risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento dei beni, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi?

Anche in questo caso è consentita la

tassazione frazionata in periodi

d’imposta.

Sono presenti plusvalenze derivanti da cessione di immobilizzazioni finanziarie non PEX (iscritte come tali negli ultimi tre bilanci)?

In questo caso è applicabile il medesimo

trattamento fiscale previsto per le

plusvalenze su beni strumentali.

La società ha ricevuto contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio?

I proventi in denaro o in natura conseguiti

a titolo di contributo o di liberalità,

concorrono a formare il reddito

nell’esercizio in cui sono stati incassati

ovvero, a scelta del contribuente, in quote

costanti in tale esercizio e nei successivi,

ma non oltre il quarto. La scelta per la

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Ai fini fiscali i contributi

seguono il principio di cassa (rileva quindi

l’esercizio in cui sono

incassati). Fanno eccezione i

contributi in conto impianti,

concessi in relazione all'acquisto di

beni strumentali ammortizzabili.

rateazione e per il numero di quote

costanti va effettuata compilando il

prospetto delle “Plusvalenze e delle

sopravvenienze attive” contenuto nel

quadro RS.

IMMOBILI PATRIMONIO - RIGHI RF 10, RF11, RF21 + RF 39

La società possiede immobili non costituenti beni strumentali e non costituenti beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività (c.d. IMMOBILI –PATRIMONIO)?

I redditi dei terreni e dei fabbricati,

che non costituiscono beni

strumentali per l’esercizio

dell’impresa né beni alla cui

produzione o al cui scambio è

diretta l’attività dell’impresa,

concorrono a formare il reddito

secondo le risultanze catastali, per

quelli situati nel territorio dello

Stato.

Nei righi RF11 e RF39 vanno indicati,

rispettivamente, i costi e i proventi

contabilizzati e nel rigo RF10 va

indicato il reddito determinato in

base alle risultanze catastali.

Immobile locato:

qualora il canone di

locazione, ridotto fino

ad un massimo del

15% dello stesso, delle

spese documentate di

manutenzione ordinaria, risulti

superiore al reddito

medio ordinario

dell’unità immobiliare,

il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione.

RICAVI STUDI DI SETTORE - RIGO RF 12

La società si è adeguata ai ricavi determinati in base ai parametri o agli studi di settore?

Indicare gli importi in RF12.

I maggiori corrispettivi e

la relativa imposta

conseguenti

all’adeguamento agli

studi di settore ai fini IVA, da

quest’anno sono indicati nella

sezione XXI del quadro RQ, anziché nel quadro RS.

Va applicata la

maggiorazione del 3%?

Da indicare in

colonna 2.

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VARIAZIONI RIMANENZE – RIGO RF 13

Devono essere rilevate delle variazioni fiscali nell’ammontare delle rimanenze finali (artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR)?

Da indicare nel rigo RF13.

COMPENSI AMMINISTRATORI NON PAGATI – RIGO RF 14

Sono presenti compensi agli amministratori (a busta paga) imputati a conto economico ma non ancora corrisposti?

Da indicare nel rigo RF14.

Se ci sono compensi corrisposti nel 2014 ma

imputati a conto economico nel 2013, è

necessaria una variazione in diminuzione

(rigo RF40).

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI – RIGO RF 15 + RIGHI DA RF118 A RF 121

Sono presenti interessi passivi indeducibili?

L’eventuale eccedenza

di interessi passivi

rispetto a quelli attivi è deducibile solamente nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica.

Al fine di determinare l’importo dell’eccedenza di tali

interessi passivi va compilato l’apposito prospetto posto

nel presente quadro RF.

Indicare l’importo indeducibile nel rigo RF15.

N.B. Gli interessi di liquidazione IVA trimestrale sono tutti

indeducibili. N.B. Gli interessi su autoveicoli sono deducili in base

all’art.164 del Tuir.

Per risultato operativo lordo (ROL) si intende:

Valore della produzione (lettera A) -

costi della produzione (lettera B) del Conto economico, con l’esclusione:

1. degli ammortamenti delle immobilizzazioni

materiali ed immateriali iscritti nelle voci di cui al

numero 10) lettere a) e b);

2. dei canoni di locazione finanziaria dei beni

strumentali.

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IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE – RIGO RF 16

Sono state contabilizzate imposte indeducibili o tassate secondo il criterio di cassa?

Nel rigo RF 16 devono essere indicate le imposte indeducibili

quali:

a) le imposte sui redditi (IRES, IRAP, Imposte sostitutive,

IMU, TASI, ecc.);

b) quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa

(es. l'IVA non addebitata sugli omaggi);

c) altre imposte, diverse dalle precedenti (ad esempio, la

c.d. “tassa sui rifiuti”), deducibili nell'esercizio in cui

avviene il pagamento.

Nel rigo RF16 occorre anche indicare l’intero

ammontare dell’Irap risultante a conto

economico.

Nel rigo RF55, va indicata la quota dell’Irap,

deducibile dal reddito d’impresa (codici 12 e 33).

Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, il 30 per

cento dell’imposta municipale propria relativa agli immobili

strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della

presente dichiarazione.

Nel rigo RF16 occorre anche indicare l’intero

ammontare dell’IMU 2014 pagata nel 2014 su

beni strumentali (per natura e destinazione).

Nel rigo RF55, va indicata la quota del 20%

deducibile.

L’IMU e la TASI su IMMOBILI PATRIMONIO non sono deducibili.

EROGAZIONI LIBERALI – RIGO RF 17

Sono presenti erogazioni liberali indeducibili imputate a conto economico?

Indicare gli importi nel rigo RF17.

SPESE AUTOVEICOLI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 18

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Sono presenti spese per mezzi di trasporto parzialmente indeducibili?

• Per le autovetture e autocaravan, per i ciclomotori e motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come

beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, la

deducibilità ammessa è fissata nella misura del 20%,

(considerando il costo di acquisizione nel limite di €

18.076 per la autovetture, di € 4.132 per i motocicli e di €

2.066 per i ciclomotori); la misura è pari all’80% per i

veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia

o di rappresentanza di commercio;

• per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti - per la

maggior parte del periodo d’imposta - è ammessa la

deducibilità nella misura del 70%.

Indicare gli importi indeducibili nel rigo RF18.

SVALUTAZIONI/MINUSVALENZE/SOP. PASSIVE E PERDITE NON DEDUCIBILI – RIGO RF 19

Sono presenti svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR? Sono presenti delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite indeducibili?

Indicare gli importi nel rigo RF19.

Ricorda che le minusvalenze

patrimoniali derivanti dalla

destinazione dei beni ai soci o a

finalità estranee all’esercizio

dell’impresa sono indeducibili.

MINUSVALENZE PARTECIPAZIONI PEX – RIGO RF 20

Sono state rilevate minusvalenze relative a partecipazioni esenti?

Indicare gli importi nel rigo RF20.

AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 21

Sono stati rilevati ammortamenti su beni materiali e immateriali di importo eccedente la quota fiscalmente deducibile?

Indicare gli importi indeducibili nel rigo RF21.

Controllare:

- ammortamenti telefonia;

- ammortamenti autoveicoli;

- ammortamento fabbricati strumentali (scorporo valore

dell’area);

- avviamento (ammortamento max 1/18);

- ammortamento altre immobilizzazioni immateriali.

SPESE ALBERGO E RISTORANTE – RIGO RF 23

Sono presenti spese per prestazioni alberghiere e

Indicare nel rigo RF23.

Nella determinazione del reddito d'impresa trova

applicazione il limite di deducibilità pari al 75%.

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somministrazioni di alimenti e bevande?

Si ricorda, in ogni caso, che tale limite non si applica alle

spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal

comune.

Sono state contabilizzate spese di pubblicità?

Le spese di pubblicità sono totalmente deducibili

nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure in quote

costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La

scelta da adottare è in capo al contribuente.

Sono state contabilizzate spese di rappresentanza?

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di

imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di

inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura

e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi

dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività

internazionale dell'impresa.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti

gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 Euro.

SPESE MANUTENZIONE INDEDUCIBILI – RIGO RF 24

Sono presenti spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento eccedenti la quota fiscalmente deducibile?

Dette spese non capitalizzate ma imputate a CE, sono

deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni

materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal

libro cespiti ammortizzabili (per le imprese che si trovano nel

primo esercizio, si guarda il valore alla fine dello stesso).

L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque

periodi d’imposta successivi a quello in cui i costi sono stati

sostenuti. Tali quote eccedenti, devono essere riportate tra le

altre variazioni in diminuzione al rigo RF55 - codice 6. Si

ricorda infine che, ai fini del calcolo del plafond del 5%, per i

beni soggetti al limite di cui all'art. 164, TUIR (autovetture,

autocaravan, motocicli e ciclomotori) occorre prendere come

riferimento il 20% del loro valore fino a Euro 18.075,99, per la

generalità delle imprese, 80% di Euro 25.822,84 per agenti e

rappresentanti di commercio.

SVALUTAZIONI E ACC.TI NON DEDUCIBILI – RIGO RF 25

Sono presenti accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR?

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Sono state rilevate perdite su cambi? Vi sono disallineamenti da segnalare tra il valore civilistico e fiscale?

Le differenze su cambi vanno indicate nel rigo RF28.

VARIAZIONE RISERVA SINISTRI E RAMO VITA – RIGO RF 26

Vi sono disallineamenti da segnalare tra il valore civilistico e fiscale?

COSTI BLACK LIST – RIGO RF 29

Sono intercorse operazioni con i Paesi black list?

Vanno indicati nel rigo RF29.

Contestualmente è richiesta una variazione in diminuzione nel rigo

RF52 per le operazioni considerate deducibili.

L'indeducibilità non viene considerata se l'impresa fornisce la prova

che:

A. l'impresa estera o il professionista estero svolge un'attività

commerciale o professionale reale;

B. che le operazioni in essere hanno un effettivo interesse economico;

C. che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO – RIGO RF 31

Ci sono altre variazioni in aumento da indicare?

Esempio:

- dividendi imputati per competenza in precedenti periodi

d’imposta ed incassati nel 2014;

- incentivo fiscale Tremonti-ter;

- spese vitto e alloggio per trasferte dipendenti fuori comune

eccedenti i limiti;

- canoni di leasing indeducibili; - valore normale beni assegnati ai soci

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- plusvalenze non imputate a conto economico secondo le

disposizioni fiscali;

- remunerazione ai contratti di associazione in partecipazione

(apporto di capitale o misto).

QUADRO RF – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

DIVIDENDI UTILI TRASPARENZA - RIGO RF38

SI NO ANALISI NOTE

Sono stati imputati a conto economico dei dividendi ricevuti per i quali la società aveva optato per il regime della trasparenza fiscale?

Nel rigo RF38, va indicato l’intero ammontare dei

dividendi ricevuti, imputati al conto economico,

derivanti dalla partecipazione in società di cui

all'art. 115 del TUIR in regime di trasparenza

fiscale.

UTILI LAV. DIP. E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE + COMP.AMMINISTRATORI - RIGO RF40

Sono presenti quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi?

Questi importi sono deducibili indipendentemente

dalla loro imputazione al conto economico.

Vanno quindi indicati nel rigo RF40.

Sono stati corrisposti compensi agli amministratori imputati al conto economico in un esercizio precedente?

Indicare l’importo nel rigo RF40.

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI DI ES. PRECEDENTI - RIGO RF43

Sono presenti spese di rappresentanza deducibili? Sono presenti spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta?

Indicare gli importi deducibili nel rigo RF43.

PROVENTI NON TASSABILI – RIGO RF 44

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Sono stati imputati dei proventi a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa?

Nel rigo RF44, vanno indicati i proventi imputati al

conto economico che, in base all’art. 91 del TUIR

comma 1, lett. a) e b), non concorrono alla formazione

del reddito d’impresa in quanto:

1. esenti da imposte (ad esempio, interessi attivi su

BOT e CCT esenti);

2. assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di

imposta;

3. soggetti ad imposte sostitutive.

UTILI SU CAMBI – RIGO RF 45

Sono stati contabilizzati utili su cambi?

Nel rigo RF45, vanno indicati gli utili su cambi

imputati al conto economico derivanti dalla

valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma

di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio

alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio

di cambio non sia coperto da contratti di copertura

anche essi valutati in modo coerente secondo il

cambio di chiusura dell’esercizio (v. art. 110, comma

3, del TUIR).

PLUSVALENZE PARTECIPAZIONI ESENTI – RIGO RF 46

Sono presenti plusvalenze da partecipazioni esenti?

Nel rigo RF46, ove esistano i requisiti di cui all'art.

87, TUIR, va quindi indicato il 95%:

– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di

partecipazioni;

– delle plusvalenze realizzate relative alla

cessione di strumenti finanziari similari alle

azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti

di associazione in partecipazione e di

cointeressenza, allorché sia previsto un

apporto di capitale o misto;

– della differenza positiva imputata al conto

economico tra le somme o il valore normale dei

beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale

e delle riserve di capitale.

QUOTA ESCLUSA DEGLI UTILI DISTRIBUITI – RIGO RF 47

Sono stati percepiti utili esclusi da tassazione in misura pari al 95%?

Nel rigo RF47 va indicato il 95 per cento:

- delle somme attribuite a titolo di distribuzione

di utili o di riserve di utili;

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- della remunerazione percepita in dipendenza

di contratti di associazione in partecipazione e

cointeressenza;

- degli utili provenienti da soggetti esteri, che

non siano residenti in paradisi fiscali.

UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI BLACK LIST – RIGO RF 48

Sono stati percepiti utili da soggetti non rientranti nella c.d. "White list"?

Nel rigo RF48 vanno indicati gli utili distribuiti da

soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli

di cui all’art. 168-bis del TUIR relativi a redditi

assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

REDDITO ESENTE E DETASSATO – RIGO RF 50

La società beneficia di particolari agevolazioni?

Nel rigo RF50 vanno indicate le variazioni in diminuzione derivanti dalle seguenti agevolazioni:

– ammontare del reddito esente conseguito

dalle SIIQ e SIINQ;

- bonus capitalizzazione;

- reti di imprese;

- settore navale e della pesca;

- settore cinematografico e simili;

- l'ammontare del reddito esente ai fini IRES

con riferimento alle cooperative agricole,

della piccola pesca e di produzione e lavoro.

Sono presenti costi black list deducibili?

Nel rigo RF52, vanno indicate le spese e gli altri

componenti negativi derivanti da operazioni

intercorse tra imprese residenti in Italia e soggetti

(imprese o professionisti) residenti in paradisi

fiscali per le quali, ad opera dell'esclusione di cui

all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera

l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del

medesimo articolo.

Sono state esercitate le opzioni di cui all'art. 13, co. 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, per i valori civili e fiscali delle rimanenze?

In questo caso è necessario fare riferimento ai dati

di cui al quadro RV, sezione I.

Se il valore civile della variazione delle rimanenze

è maggiore di quello fiscale, la differenza deve

essere indicata nel rigo RF54.

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – RIGO RF 55

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Ci sono altre variazioni in diminuzione da considerare?

Esempio:

• dividendi imputati per competenza al conto

economico ma non ancora percepiti;

• l’importo forfettario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero,

al netto delle spese di viaggio e di trasporto,

che le imprese autorizzate all’autotrasporto di

merci possono dedurre in luogo della

deduzione, anche analitica, delle spese

sostenute in relazione alle trasferte effettuate

dal proprio dipendente fuori del territorio

comunale;

• l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme

pensionistiche complementari;

• l’importo delle somme distribuite da trust; • l’importo pari al 10% dell’Irap versata nel

periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (se sono state sostenute spese

per interessi passivi);

• l’importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell’esercizio precedente che può

essere dedotto ai sensi dell’art. 96 del TUIR;

• l’importo pari all’IRAP relativa alla quota

imponibile delle spese per il personale

dipendente e assimilato al netto delle

deduzioni spettanti;

• l’ammontare dei canoni di locazione

finanziaria deducibile, qualora già imputato a

conto economico nei precedenti periodi

d’imposta;

• eventuali variazioni derivanti dalla correzione

degli errori contabili (Circolare dell’Agenzia

delle Entrate n. 31/E del 2013);

• il 20% dell’IMU 2014 su immobili strumentali.

1. Quota indeducibile canoni di leasing

…� Dove va indicata la quota indeducibile dei canoni di leasing per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012? …� La parte che non contribuisce a ridurre la

base imponibile va segnalata come variazione in aumento nel rigo RF 31 del modello per le società

di capitali. La Circolare 17/E/2013 ha chiarito

come individuare l’importo della variazione in

aumento.

I passaggi per determinare la quota indeducibile

del canone per un contratto stipulato dopo il 28

aprile che ha una durata inferiore rispetto a

quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del

Tuir sono:

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- individuare il costo per canoni di competenza

dell'esercizio, riscontando l'eventuale maxi-

canone oltre che le spese contrattuali

sostenute alla stipula.

Quindi, partendo dalla durata virtuale/fiscale

del contratto si computa per competenza il

costo contrattuale individuando così l'importo

fiscale di competenza.

Confrontando l'importo fiscale di competenza

con quello civilistico imputato a conto

economico si determina la variazione in aumento da collocare nel rigo RF 31;

- va poi sottratta la quota di interessi ai fini Irap.

Ad esempio se una società ha sottoscritto un

contratto di leasing per l'acquisto di un bene

mobile il cui costo è pari a 50.000 euro, il

riscatto è previsto per 5.000 euro. La durata

del contratto è fissata in 3 anni, mentre la

durata minima fiscale è pari a 5 anni.

L'ammontare totale degli interessi è pari a

15.000 euro. In tal caso è necessario:

- individuare il canone deducibile. A conto

economico viene imputato il canone di

20.000 comprensivo di interessi;

- il costo del bene è pari a 45.000 euro

(50.0000 – 5.000) a cui vanno aggiunti

15.000 euro di interessi: risulta un costo

contrattuale di 60.000 euro che va dedotto

in 5 anni.

Il canone deducibile è 12.000 euro.

L’importo pari a (20.000 – 12.000) = 8.000

euro rappresenta la variazione in aumento

da indicare nella colonna 2 del rigo RF 31

di Unico SC 2015 mentre in colonna 1 va

inserito il codice 35;

- va fatto poi il calcolo degli interessi passivi.

Viene utilizzato il metodo forfettario. Quindi

costo del bene (al netto del riscatto) 45.000

euro diviso gli anni fiscali del contratto (5) =

9.000;

- va sottratto al canone deducibile, quindi

12.0000 meno 9.0000 = 3.0000: si tratta degli

interessi da considerare per il calcolo del Rol;

- ai fini Irap si assume il valore degli interessi

così come risulta dal canone civilisticamente

iscritto, quindi 45.000 diviso tre anni per un

valore pari a 15.000. L'importo va poi sottratto

al canone civilistico ottenendo il valore di

5.000 euro. Nella dichiarazione Irap la quota

degli interessi passivi dei canoni di leasing

andrà riportata nel rigo IC 44.

2. Soggetti con obbligo di compilazione del

quadro RF

…� Le società ed enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari che detengono più del 50% delle quote di fondi di investimento immobiliare chiusi e siano controllati direttamente o indirettamente per il tramite di società fiduciarie da soggetti residenti in Italia, si considerino residenti in Italia? …� L’art. 73, comma 5-quater, TUIR (come da

ultimo modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a),

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44) prevede che si

considerino residenti in Italia, salvo prova

contraria, le società ed enti il cui patrimonio sia

investito in misura prevalente in quote o azioni di

organismi di investimento collettivo del

risparmio immobiliari che detengono più del 50%

delle quote di fondi di investimento immobiliare

chiusi e siano controllati direttamente o

indirettamente per il tramite di società fiduciarie

da soggetti residenti in Italia.

3. Contributi in conto capitale

…� Un ente pubblico ha deliberato in data 30 novembre 2013, a favore della società Beta srl, l’assegnazione di un contributo in conto capitale di € 100.000,00. Il contributo viene interamente incassato nel corso del 2014. Cosa dovrà indicare in dichiarazione? …� Si definiscono “in conto capitale” i contributi

che, pur esercitando la loro influenza per più

periodi d’imposta, non sono legati

all’effettuazione di determinati e specifici

investimenti. In particolare, sono tali quelli

concessi per il potenziamento produttivo e le

ristrutturazioni aziendali e hanno lo scopo di

consolidare la struttura patrimoniale

dell’impresa. Gli importi incassati a titolo di

contributo in conto capitale sono considerati

sopravvenienze attive, ai sensi dell’art. 88, TUIR.

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La società Beta dovrà così procedere.

→ Esercizio 2013.

Civilisticamente, tale contributo è stato imputato

interamente (per € 100.000,00) nel Conto

economico del 2013 (criterio di competenza).

Poiché fiscalmente si applica il principio di cassa,

nella dichiarazione dei redditi per il 2013 (Mod.

UNICO 2014) è stata effettuata una variazione in

diminuzione per l’intero contributo a rigo RF55.

→ Esercizio 2014.

Nella dichiarazione dei redditi per il 2014 (anno

in cui il contributo è incassato) è necessario

operare una variazione in aumento di €

100.000,00 a rigo RF31 cod. 13, poiché a Conto

economico non figura alcuna imputazione, posto

che il contributo è già stato contabilizzato per

competenza nel 2013.

→ Rateizzazione.

Se la società decide di rateizzare la

sopravvenienza in 5 quote deve effettuare:

- al rigo RF35, una variazione in

diminuzione di € 100.000,00;

- al rigo RF8 una variazione in aumento di

€ 20.000,00 (quota che concorre a

formare il reddito nel 2014).

La società inoltre dovrà compilare anche il

prospetto delle sopravvenienze attive nel quadro

RS (righi RS128 e RS129).

4. Immobili non strumentali non locati

…� I redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati, non costituenti beni strumentali né beni merce, sono determinati in base alle risultanze catastali, come disposto dal capo II, TUIR, per gli immobili situati in Italia, e a norma dell’art. 70, comma 2, TUIR, per gli immobili situati all’estero. Tale disciplina si applica anche per i redditi dominicali e agrari dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, TUIR?

…� No, tale disciplina non si applica per i redditi

dominicali e agrari dei terreni derivanti

dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art.

32, TUIR, pur se nei limiti ivi previsti.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 3,

commi da 48 a 52, Legge n. 662/96, ai redditi di

terreni (rendite iscritte in catasto) va applicato un

coefficiente di rivalutazione pari rispettivamente

all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il

reddito agrario.

Inoltre, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d.

“Legge di Stabilità 2013” all’articolo 1, comma

512, come modificato dall’articolo 7, comma 4,

D.L. n. 91/2014 prevede un ’ulteriore rivalutazione

dei redditi dominicale ed agrario, a partire dal

periodo di imposta 2013.

Ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale

ed agrario è rivalutato:

- del 15%, per gli anni 2013 e 2014;

- del 30%, per il 2015;

- del 7%, a decorrere dal 2016.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati,

posseduti e condotti da coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti

nella previdenza agricola, l’ulteriore

rivalutazione è pari:

- al 5%, per gli anni 2013 e 2014;

- al 10%, per il 2015.

Tali incrementi vanno applicati sull’importo

risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n.

662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al

70% per il reddito agrario.

5. Amministratore professionista

…� Il principio di cassa allargata si può applicare anche al lavoratore autonomo che svolge mansioni di amministratore rientranti nella nell’oggetto della propria attività, ossia per le quali siano necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata?

…� Il principio di cassa allargata non è

applicabile al lavoratore autonomo che svolge

mansioni di amministratore rientranti

nell’oggetto della propria attività, ossia per le

quali siano necessarie competenze tecnico-

giuridiche direttamente collegate con l’attività di

lavoro autonomo esercitata.

I compensi dell’organo amministrativo sono,

infatti, considerati redditi di lavoro autonomo

quando:

1. i relativi ordinamenti di categoria

disciplinano l’attività di componente

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dell’organo amministrativo, di revisore o

di componente dell’organo di controllo

di società;

2. l’incarico è da porre in relazione con le

specifiche conoscenze tecniche

professionali.

L’Agenzia, quindi, disciplina il principio di

attrazione nella sfera del lavoro autonomo di

quei rapporti di collaborazione che risultino

inerenti all’attività artistica o professionale

esercitata dal contribuente.

In tal caso, la società potrà dedurre nell’anno

soltanto quanto effettivamente pagato entro il

31/12 e l’amministratore dichiarerà i compensi

facendoli rientrare nell’ambito dei redditi di

lavoro autonomo, nell’anno di effettiva

percezione, assoggettandoli anche ad IVA.

6. Imposte indeducibili o non pagate

…� L’ art. 99, TUIR stabilisce che non sono costi deducibili alcuni oneri fiscali e contributivi. Quali?

…� Non sono costi deducibili e costituiscono

quindi variazioni in aumento del risultato

d’esercizio:

1. le imposte sui redditi (IRES);

2. le imposte per le quali è prevista la

rivalsa (IVA, imposta sugli

intrattenimenti), anche facoltativa

(esempio: IVA sugli omaggi di beni

oggetto dell’attività);

3. l’imposta comunale sugli immobili (IMU).

Tale imposta deve essere qui riportata

per l’intero ammontare risultante da

Conto economico, mentre nel rigo RF55

(codice 38) va indicata solo la quota

deducibile (il 20% dell’IMU relativa agli

immobili strumentali versata nel 2014);

4. l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni;

5. IRAP. Al pari di quanto previsto per l’IMU,

nel rigo RF16 va riportato l’intero

ammontare dell’IRAP risultante da Conto

economico, mentre a rigo RF55 (codici 12

e 33) va indicata la quota dell’IRAP

pagata nel periodo d’imposta oggetto

della dichiarazione sia a titolo di saldo

(di periodi d’imposta precedenti) che di

acconto, deducibile dal reddito

d’impresa;

6. altre imposte la cui legge istitutiva

preveda esplicitamente la loro

indeducibilità.

Le altre imposte e tasse (comprese le tasse di

concessione governativa) sono deducibili

nell’esercizio in cui avviene il pagamento

(principio di cassa).

7 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai

sensi dell’art. 164 del Tuir

…� La società Beta S.r.l. ha sostenuto, con riferimento ad un autoveicolo non strumentale le seguenti spese:

- canoni leasing 1.259,00; - spese di manutenzione 525,00; - carburanti e lubrificanti 1.374,00; - assicurazione auto 721,00; - tassa di proprietà 150,00;

totale 4.029,00. Come dovrà procedere in dichiarazione?

…� Poiché fiscalmente tutte queste voci di spesa

sono deducibili solo in parte (20%), la quota

indeducibile delle stesse andrà portata come

variazione in aumento nel rigo RF18.

€ 4.029,00 x 20% = € 805,80 quota di spesa

deducibile.

€ 4.029,00 - € 805,80 = € 3.223,20 quota di spesa

indeducibile da riportare in RF18.

Per quanto riguarda i canoni di leasing va

effettuata la variazione in aumento per l’80%, sia

con riferimento alla quota capitale che alla quota

interessi. Inoltre, si precisa che la quota interessi

deducibile ai sensi dell’art. 164, TUIR (ovvero il

20%), non dovrà essere considerata ai fini

dell’applicazione dell’art. 96, TUIR, in quanto,

come precisato dalla Circolare n. 47/2008, trova

applicazione esclusivamente la norma speciale

(art. 164, TUIR, ovvero deducibilità al 20%).

8. Prestazioni alberghiere e di ristorazione

…� Il socio della Alfa S.r.l., Verdi Mario, ha sostenuto nel 2014, una spesa di € 500,00 per

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spese di alberghi e ristoranti. La quota di spese deducibili risulta pari a: € 500,00 x 75% = € 375,00. Come si dovrà procedere in sede di dichiarazione dei redditi?

…� In sede di dichiarazione dei redditi è

necessario effettuare:

- una variazione in aumento a rigo RF23,

col. 1 (da ricomprendere anche a colonna

3) per l’importo complessivo delle spese

indicate a Conto economico, nel rigo in

esame va dunque indicato € 500,00;

- una variazione in diminuzione al rigo

RF43, col. 3, per la quota deducibile

nell’esercizio (€ 375,00).

9. Deducibilità dei costi relativi alle perizie di

stima

…� La società Gamma S.r.l. relativamente alla perizia di stima (predisposta per conto della società) redatta nel 2014 (con riferimento alla data del 30 giugno 2014) ha sostenuto un costo pari ad € 10.000,00. Tale costo sarà dedotto nell’esercizio in cui è stato sostenuto e nei quattro successivi. Come ci si comporterà in sede di dichiarazione?

…� Nel quadro RF Modello UNICO SC 2015 si

dovrà effettuare:

- una variazione in aumento pari a € 10.000,00 da

indicare nel rigo RF31 con codice 32;

- una variazione in diminuzione pari a € 2.000,00

da indicare nel rigo RF55 con codice 30.

Si ricorda che, nelle dichiarazioni dei redditi

relative ai periodi d’imposta successivi al 2014

(quindi 2015, 2016, 2017 e 2018) si opererà invece

una variazione in diminuzione pari a € 2.000,00.

10. Deducibilità dell’Irap riferita al costo del

Lavoro ex art. 2, D.L. N. 201/2011

…� L’impresa Alfa S.r.l., nel 2014, ha sostenuto interessi passivi ed ha pagato acconti IRAP 2014 per € 10.000 ed un saldo IRAP 2013 pari ad € 1.000; a Conto economico ha rilevato IRAP dell’esercizio per € 13.900. Lo stesso importo (€ 13.900) è esposto a rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2015. La società avrà diritto a dedurre: (€

10.000 + € 1.000) x 10% = € 1.100 quota IRAP deducibile. Quali saranno i dati da indicare nel modello Unico 2015?

…� I dati da indicare nel quadro RF del Modello

Unico SC 2015 saranno i seguenti:

- RF16, € 13.900, quale variazione in aumento;

- RF55, con codice 12, € 1.100, quale

variazione in diminuzione.

11. Utili da partecipazione

…� La società Millefoglie S.n.c. distribuisce nel corso del 2014 un utile di € 20.000,00 alla società Beta S.p.a., che lo rileva a Conto economico. La quota imputata per trasparenza a Beta è stata invece di € 40.000,00. Cosa riporterà Beta nel quadro RF?

…� Beta riporterà € 40.000,00 nel rigo RF58, col.

1 ed € 20.000,00 nel rigo RF36.

12. Utili da partecipazione in società trasparenti

art. 115 Tuir

…� La società Bertocchi S.p.a. che opera in regime di trasparenza ha conseguito nel 2014 un utile di € 28.000,00 ed ha imputato lo stesso alle società socie, fra cui la società Alfa S.r.l. che detiene una quota di partecipazione del 30%. A quanto ammonta la quota imputata per trasparenza ad Alfa?

…� La quota imputata per trasparenza a Alfa è

pari ad € 8.400,00.

Alfa non ha rilevato utili a Conto economico e

riporta € 8.400,00 nel rigo RF58, col. 2 (da RF90).

13. Erogazioni liberali

…� Nel rigo RF61 va indicato l’importo deducibile delle erogazioni liberali commisurato al reddito d’impresa, determinato applicando le percentuali previste dalle norme istitutive al reddito indicato nel rigo RF60, col. 2, assunto al netto delle erogazioni liberali stesse. La stessa modalità va seguita anche per le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lett. h) e l), TUIR?

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…� La stessa modalità va seguita anche per le

erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lett. h) e l),

TUIR, se effettuate per un importo superiore,

rispettivamente, a € 2.065,83 e € 1.549,37.

In questo caso, qualora si determini un importo

inferiore a detto limite, la deduzione è

riconosciuta in misura pari al limite medesimo

(rispettivamente € 2.065,83, e € 1.549,37).

Si segnala che le erogazioni liberali cui all’art. 100, comma 2, lett. g), TUIR risultano deducibili (e

quindi vanno indicate nel rigo RF61) solo se per le stesse non si beneficia del credito d’imposta “Art bonus” (art. 1, D.L. n. 83/2014).

Infatti, in base a quanto previsto dal primo

comma dell’art. 1, D.L. n. 83/2014, l’istituzione di

tale credito comporta la disapplicazione dell’art.

100, comma 2, lettere f) e g), TUIR.

14. Cessazione rapporto di agenzia

…� Un agente di commercio in contabilità ordinaria realizza un provento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Tale componente di reddito deve essere indicato nel quadro RF?

…� La risposta è affermativa. L’indennità di

cessazione del rapporto di agenzia costituisce un

incremento dell’utile economico. In base all’art.

56, comma 3, lett. a), TUIR tale indennità non

concorre alla formazione del reddito imponibile;

l’indennità costituisce un reddito soggetto a

tassazione separata. L’imprenditore in contabilità

ordinaria deve procedere, quindi, a una variazione in diminuzione nel quadro RF.

15. Contributi da indicare nel rigo RF8

…� Le sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro conseguiti a titolo di liberalità da indicare nel rigo RF8 del modello Unico SC devono essere imputate secondo il criterio di competenza o il criterio di cassa?

…� Nel rigo RF8 va indicata la quota costante dei

contributi in conto capitale qualora si sia optato

per la rateizzazione ai sensi dell’art. 88, comma 3,

lett. b), TUIR.

La disciplina dei contributi prevede che non

costituiscono sopravvenienze attive da indicare a

rigo RF8 i contributi: spettanti esclusivamente in

conto esercizio a norma di legge (art. 85, comma

1, lett. h), TUIR); in denaro o in natura spettanti in

base a contratto, sotto qualsiasi denominazione

(art. 85, comma 1, lett. g), TUIR); destinati

all’acquisto di beni specifici (contributi

c/impianto), indipendentemente dal tipo di

finanziamento adottato. Inoltre, l’art. 88, comma

3, lett. b), TUIR dispone che sono considerati

sopravvenienze attive: “b) i proventi in denaro o

in natura conseguiti a titolo di contributo o di

liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g)

e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per

l’acquisto di beni ammortizzabili

indipendentemente dal tipo di finanziamento

adottato. Tali proventi concorrono a formare il

reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o

in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati

incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

[...].” Quindi, l’imputazione del contributo al fine

della determinazione del reddito d’esercizio,

segue il criterio di cassa: la sopravvenienza attiva

viene compresa nel reddito al momento

dell’incasso e non quando è stata conseguita

(competenza).

16. Deducibilità dell’Irap

…� Un contribuente nel 2014 ha sostenuto interessi passivi ed ha pagato acconti IRAP 2014 per € 5.000 e un saldo IRAP 2013 pari ad € 500; a Conto economico ha rilevato IRAP dell’esercizio per € 6.950. Lo stesso importo (€ 6.950) è esposto a rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2015. Come deve essere compilato il quadro RF?

…� Le istruzioni al quadro RF, precisano che:

• nel rigo RF16 deve essere indicata l’intera

IRAP evidenziata a Conto economico;

• mentre nelle variazioni in diminuzione - rigo

RF55, con i codici 12 e 33 - vanno esposti

rispettivamente il 10% dell’IRAP pagata nel

2014 e l’importo IRAP versato relativamente

alla quota imponibile delle spese per il

personale dipendente.

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Il contribuente indicato nel quesito avrà diritto a

dedurre: (€ 5.000 + € 500) x 10% = € 550 quota

IRAP deducibile.

La compilazione del quadro RF avverrà indicando

a rigo:

- RF16, € 6.950, quale variazione in aumento;

- RF55, con codice 12, € 550, quale variazione

in diminuzione.

17. Recesso del socio e assegnazione immobile

…� Un socio recede dalla s.n.c.: allo stesso viene assegnato un immobile strumentale. Quale tassazione è prevista in capo alla società?

…� Al fine di fornire una risposta al quesito

prospettato merita di essere chiarito che, nel caso

di recesso o esclusione del socio, la società dovrà

rilevare:

- il rimborso della quota di capitale sociale

versato dal socio;

- la “differenza da recesso”, data dal maggior

valore economico riconosciuto al complesso

aziendale alla data di scioglimento del

rapporto aziendale (che può essere

individuata nello stesso importo che

costituisce plusvalenza per il socio).

La “differenza da recesso” è deducibile dal

reddito della società nell’esercizio in cui sorge il

diritto alla liquidazione della quota in capo al

socio: il motivo per il quale è sancita la

deducibilità è presto spiegato ove si consideri che

tale componente di reddito è tassata in capo al

socio, ragione per cui si evita così la doppia

tassazione.

Inoltre, nel caso in cui, in sede di recesso del socio,

si opti per l’assegnazione dei beni in natura,

merita di essere considerato che:

- in capo al socio nulla cambia rispetto ad una

normale liquidazione della quota in denaro.

La norma, infatti, parla di “somme o di valore

normale dei beni ricevuti”;

- in capo alla società, se da un lato si genera

un costo deducibile pari alla “differenza da

recesso”, dall’altro deve essere

contabilizzata una plusvalenza (o un ricavo

se trattasi di assegnazione di un bene

merce), in quanto vi è comunque

un’assegnazione di beni.

Tale plusvalenza non potrà essere rateizzata

dalla società, in quanto trattasi di plusvalenza

non realizzata.

18. L’immobile patrimonio

…� La società è proprietaria di un immobile, che è stato locato. Trattasi quindi di un immobile patrimonio. I componenti di costo e di ricavo legati agli immobili sono i seguenti: Rendita catastale: 1.000 euro. Canone di locazione 2014: 20.000 euro. Costi sostenuti per la manutenzione straordinaria: 5.000 euro. Imposte (Imu, Tasi e Tari): 1.000 euro. Quali sono i costi e i ricavi che a tal fine rilevano e che devono essere esposti nel quadro RF? …� Nel caso degli immobili patrimonio locati

deve ricordarsi che la tassazione avviene sul

maggiore dei seguenti valori:

� canone risultante dal contratto di

locazione, ridotto fino ad un massimo del

15 per cento del canone medesimo per le

spese documentate relative agli

interventi di manutenzione ordinaria;

� rendita catastale rivalutata.

Devono pertanto ritenersi fiscalmente

indeducibili:

� le spese di manutenzione ordinaria che

superano il 15% del canone di locazione;

� le spese di manutenzione straordinaria,

di restauro e risanamento conservativo,

di ristrutturazione edilizia;

� tutti i restanti costi di gestione;

� gli altri componenti negativi compresi

ammortamenti e canoni leasing.

Pertanto, nel caso prospettato:

- il canone rileva per il suo intero

ammontare, in quanto non sono stati

sostenuti interventi di manutenzione

ordinaria;

- tutti gli altri costi elencati sono

indeducibili;

- è fiscalmente rilevante il valore del

canone, in quanto maggiore della rendita

catastale.

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19. Gli interessi passivi per la rateizzazione delle

imposte

…� Nel bilancio al 31.12.2014 sono presenti euro 500 per interessi derivanti da rateizzazione imposte, da cartelle di pagamento e da ravvedimento. Questi importi rappresentano una variazione in aumento nel quadro RF? Devo cioè considerarli fiscalmente indeducibili?

…� Purtroppo la disciplina in tema di interessi

dovuti a fronte del versamento delle imposte non

è molto chiara, sebbene gli interventi

dell’Agenzia delle Entrate sembrino tutti orientati

nel senso di riconoscere la deducibilità delle

componenti in oggetto.

Fanno ovviamente eccezione gli interessi dovuti

per il versamento trimestrale dell’Iva che, come

noto, sono indeducibili.

Per tutte le altre fattispecie merita invece di

essere richiamata la Circolare n. 7/1496 del 30

aprile 1977, con la quale fu espressamente

chiarito che gli interessi sono deducibili nella

stessa misura nella quale lo sono i tributi ai quali

gli stessi si riferiscono.

Più interessante quanto chiarito invece con la

Risoluzione n. 178/E del 9 novembre 2001: “Con

riferimento agli interessi passivi si osserva,

inoltre, che l’articolo 63 del TUIR non pone alcun

limite alla deducibilità degli interessi passivi in

funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o

della natura dell’onere cui essi sono accessori”.

Una conferma di ciò si ha anche nella relazione

ministeriale illustrativa del TUIR, la quale, in

relazione ad una fattispecie analoga a quella

oggetto dell’interpello, afferma che “rientrano

nell’accezione di interessi passivi anche le

somme corrisposte a norma del decreto n. 602, -

tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per

prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo

ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - in

quanto appare indubbia la loro natura di interessi

passivi, ancorché accessori all’imposta. In

conclusione, considerato che il sistema

normativo del TUIR riconosce l’autonomia della

funzione degli interessi passivi, la loro

deducibilità deve essere determinata solo

applicando le modalità di calcolo dettate

dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo,

indipendentemente dal fatto aziendale che li ha

generati o dalla deducibilità del costo al quale

sono collegabili.”

L’Agenzia delle Entrate è però tornata sui suoi

passi con la Risoluzione n. 228/E del 21 agosto

2007, con la quale ha chiarito che “il medesimo

trattamento fiscale si applica anche agli interessi

moratori applicati ai sensi del citato articolo 86,

che accedendo all’obbligazione doganale

sanzionandone l’adempimento tardivo, ne

seguono le vicende tributarie per ciò che

concerne la deducibilità”.

In occasione del consueto appuntamento

annuale con Telefisco 2014 l’Agenzia delle

entrate ha infine ritenuto che gli interessi dovuti

per il tardivo versamento Imu sono indeducibili.

Ciò ha suscitato notevoli perplessità in quanto

l’Imu è, attualmente, un’imposta parzialmente

deducibile.

Questo chiarimento non ha trovato accoglimento

della Circolare 10/E del 2014, ma, tuttavia, ha

contribuito a generare ancora maggiore

confusione.

Ad oggi, pertanto, possiamo semplicemente

affermare che risulta necessario un intervento

chiarificatore da parte degli organi preposti.

20. Indeducibilità costi black list: i rapporti con la

società Svizzera

…� Alfa S.r.l. ha sostenuto nel corso del 2014 una serie di operazioni con una società Svizzera. I costi sostenuti in relazione a tali operazioni, soggiacciono alla normativa sull’indeducibilità dei costi black list? …� Anche quest’anno nella compilazione di

UNICO 2015, periodo d’imposta 2014, particolare

va attenzione va dedicata alle operazioni con

soggetti paradisiaci. L’art. 110, co. 10 e ss. D.P.R.

917/1986 prevede, con la finalità di contrastare il

trasferimento/drenaggio di reddito imponibile

verso Stati o territori a bassa fiscalità e con i quali

non esiste un adeguato scambio di informazioni,

una presunzione relativa in base alla quale le

transazioni in esame si considerano ab origine

viziate da un potenziale intento elusivo e come

tali sono da considerarsi, fino a prova contraria,

irrilevanti ai fini fiscali con l’ulteriore obbligo di

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provvedere alla separata indicazione in

dichiarazione.

Sarà necessario pertanto operare in UNICO 2015,

nell’apposto rigo riservato, una variazione in

aumento al reddito d’impresa.

La deducibilità dei costi derivanti da operazioni

intercorse con imprese residenti ovvero

localizzate in Stati o territori con regime fiscale

privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi

rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o

territori, avviene se il soggetto residente riesce a

dimostrare, alternativamente, che:

� le imprese estere svolgono prevalentemente

un’attività commerciale effettiva;

� le operazioni poste in essere rispondono ad

un effettivo interesse economico.

In entrambi i casi si dovrà fornire prova che

l’operazione ha avuto concreta esecuzione.

Sussistendo le suddette condizioni, da dimostrare

preventivamente tramite interpello all’Agenzia

delle Entrate o in sede di controllo (entro 90 giorni

decorrenti dalla ricezione dell’apposito avviso ai

sensi dell’articolo 110, comma 11 del D.P.R.

917/1986), si potrà operare in UNICO 2015 la

variazione in diminuzione relativa alle spese e gli

altri componenti negativi, derivanti da operazioni

intercorse con soggetti residenti in paradisi fiscali,

deducibili. In sostanza, con la suddetta variazione

si indicano i costi che il contribuente può dedursi,

poiché sussistono le esimenti richieste dal

Legislatore.

Da segnalare che con il con il co. 678 della Legge

di Stabilità 2015 il Legislatore ha demandato al

Ministero dell’Economia l’emanazione di una

black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co.

10 – 12bis, D.P.R. 917/1986 utilizzando come unico

parametro di riferimento l’esistenza di accordi

che consentano un adeguato scambio di

informazioni.

Con tale Decreto erano stati mantenuti

nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati

cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni

con i quali è in vigore un accordo bilaterale

(Convenzione contro le doppie imposizioni

oppure TIEA - Tax Information Exchange

Agreement) o multilaterale (Convenzione

multilaterale sulla mutua assistenza

amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio

d’Europa) che consente lo scambio di

informazioni in materia fiscale.

Tuttavia, tale Decreto non ha mai visto la luce, ed

è stato invece emanato un nuovo Decreto (D.M.

27.04.2015 pubblicato sulla GU dell’11.05.2015)

che conferma la suddivisione dei Paesi black list

già contenuta nei precedente Decreti.

Il suddetto D.M. si compone di tre articoli:

� nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati

che si considerano sempre a fiscalità

privilegiata; con il nuovo Decreto l’articolo 1

viene completamente riscritto e vengono

indicati gli Stati che si considerano sempre

“paradisiaci”. In questo articolo non compare

la Svizzera;

� nell’articolo 2 si fornisce l’elenco degli Stati

paradisiaci con alcune eccezioni

rappresentate da talune tipologie societarie.

Anche in tale articolo non è presente la

Svizzera;

� nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si

considerano black list limitatamente a

determinate tipologie di società ovvero a

soggetti che godono di un regime fiscale

similare. In tale articolo è presente la

Svizzera limitatamente alle società non

soggette alle imposte cantonali e municipali

(articolo 3), o alle società che godono di

regimi fiscali sostanzialmente analoghi.

Da evidenziare che nella prima versione del

decreto la Svizzera compariva nell’elenco dei

Paesi black list, in quanto il recente accordo sullo

scambio di informazioni stipulato con l’Italia

entrerà in vigore solo una volta ratificato. Ora,

invece resta nella lista nera limitatamente alle

società non soggette alle imposte cantonali e

municipali (articolo 3), o alle società che godono

di regimi fiscali sostanzialmente analoghi.

Da verificare dunque se la società Svizzera in

questione rientri nel caso descritto. In caso

contrario, non sarà necessario apportare nessuna

variazione in Unico relativamente all’operazione

descritta.

21. La tassazione dei dividendi intersocietari

…� La società Beta S.r.l. detiene una partecipazione nella società Gamma S.r.l. Nel 2014 la società Beta ha percepito dividendi dalla società Gamma relativi al 2012 per un importo di € 10.000,00. Come vanno indicati tali dividendi in UNICO SC 2015?

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…� I Dividendi percepiti da una società di

capitali italiana, se erogati da una partecipata

residente, costituiscono reddito imponibile in

capo alla percipiente limitatamente al 5% del

loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 917/1986.

I dividendi percepiti dalle società di capitali, sia

in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi

di partecipazioni non qualificate, sono esenti per

il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui

sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi l’1,375%.

La tassazione avviene generalmente per cassa, in

deroga al principio generale della competenza e

i dividendi sono tassati nell’esercizio in cui sono

percepiti.

Se il dividendo è incassato in un periodo

d’imposta successivo rispetto a quello in cui è

imputato per competenza, deve essere operata

una variazione in diminuzione per l’intero

importo; successivamente, nel periodo d’imposta

in cui il dividendo è incassato, andrà invece

operata una variazione in aumento nel quadro RF

per la parte percentuale imponibile.

A fronte di questa situazione, la società Beta:

- ha già contabilizzato i dividendi in base al

principio di competenza, nel 2012;

- ha conseguentemente effettuato, nella

dichiarazione relativa al periodo d’imposta

2012, una variazione in diminuzione nel

quadro RF, in quanto fiscalmente i dividendi

concorrono alla formazione del reddito

quando effettivamente percepiti (criterio di cassa);

- effettua nel Mod. Unico SC 2015, periodo

d’imposta 2014, una variazione in aumento

(quadro RF, rigo RF31) del risultato d’esercizio

per il 5% dell’importo dei dividendi.

Ogni voce da indicare a rigo RF31 deve essere

identificata da un apposito codice.

Il codice “1” identifica il 5% dei dividendi imputati

per competenza negli esercizi precedenti ed

incassati nel periodo d’imposta cui si riferisce la

dichiarazione da presentare nel 2014.

22. Immobili patrimonio

…� S.r.l. non immobiliare detiene un immobile uso abitativo in Italia. Tale immobile, non locato, ha una rendita catastale rivalutata di euro 750,00.

I costi dell’immobile sono: − ammortamento euro 2.000,00; − spese di manutenzione ordinaria euro 2.500,00; − spese condominiali euro 1.000,00. Quali variazioni vanno apportate in UNICO SC 2015 relativamente a tale operazione?

…� Ai fini dichiarativi la società dovrà:

� operare una variazione in aumento, nel

rigo RF11, dei costi afferenti l’immobile

pari ad euro 5.500,00;

� operare una variazione in aumento pari

alla rendita catastale dell’immobile

rivalutata nel rigo RF10, tenendo conto,

in caso di immobili tenuti a disposizione,

della maggiorazione pari ad un 1/3 della

rendita catastale.

23. Immobili patrimonio

…� Riprendendo l’esempio precedente, ipotizziamo che l’immobile sia locato e che la S.r.l. percepisca un canone annuo pari ad euro 21.000,00 incluse le spese condominiali.

…� In tal caso, ai fini dichiarativi la società dovrà:

� comunque operare una variazione in

aumento, nel rigo RF11, dei costi afferenti

l’immobile pari ad euro 5.500,00;

� operare una variazione in aumento del

canone di locazione ridotto delle spese

di manutenzione ordinaria documentate,

fino ad un massimo del 15% del canone

stesso, nel rigo RF10;

� operare una variazione in diminuzione

degli affitti iscritti a conto economico

(comprensivi dell’eventuale rimborso

delle spese condominiali) nel rigo RF39.

24. Spese di manutenzione su beni di terzi

…� La nostra società ha sostenuto nel 2014 spese su un immobile di proprietà di terzi per euro 100.000,00 e la durata del contratto di locazione è di 3 anni. Possiamo interamente dedurre il costo nel 2014?

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…� Ai fini civilistici, le modalità di

ammortamento delle suddette spese, che

abbiano carattere incrementativo, deve avvenire

tenendo in considerazione il minore tra il periodo di utilità economica futura delle spese sostenute

e la durata residua del contratto di locazione del

bene, vagliando l’eventuale rinnovo del

medesimo, sempre che il rinnovo sia previsto

contrattualmente.

In tal caso avremo: 100.000,00:3= 33.334. La quota di ammortamento sarà interamente

deducibile fiscalmente e non dovrà essere

apportata alcuna variazione in UNICO.

25. Spese di manutenzione ordinaria

…� All’1/1 dell’esercizio risultano iscritti in Stato patrimoniale i seguenti beni strumentali:

� fabbricati euro 6.000.000; � impianti e macchinari euro 23.500.000; � attrezzature euro 24.000.000

Totale euro 53.500.000. Le spese di manutenzione sostenute nell’esercizio, ed iscritte nel Conto economico, ammontano ad euro 2.375.000. A quanto ammonta la quota delle spese di manutenzione ordinaria deducibile nel 2014?

…� Le spese di manutenzione deducibili

nell’esercizio sono pari al 5% di 53.500.000, ed

ammontano ad euro 2.667.500,00.

La differenza tra le spese sostenute (2.375.000) e

le spese deducibili nell’esercizio (2.667.500),

determina una variazione in aumento di pari

importo da indicare nel rigo RF24.

26. I rapporti con San Marino

…� È necessario indicare i costi derivanti con operatori Sammarinesi nel rigo riservato all’indicazione dei costi black list?

…� La risposta è negativa. San Marino, infatti,

non rientra tra i Paesi con regime fiscale

privilegiato indicati dal D.M. 23 gennaio 2002.

27. Assegnazione immobile rivalutato

…� Nel periodo d’imposta 2008 la società Alfa S.r.l. ha provveduto ad operare la rivalutazione sia civilistica che fiscale di un immobile. La società Alfa S.r.l. attribuendo un maggior valore pari ad euro 1.000.000 ha provveduto al conseguente versamento di un’imposta sostitutiva di 30.000,00 (1.000.000,00*3%). La società Alfa S.r.l. procede all’assegnazione al socio dell’immobile nel 2014. Si segnala che: � il valore di mercato è pari a 1.100.000,00; � il costo fiscale non ammortizzato al la data

di vendita è pari ad euro 150.000,00. A quanto ammonta la plusvalenza? Si può usufruire della rateizzazione?

…� La plusvalenza sarà pari alla differenza tra il

valore di mercato e il costo fiscale non

ammortizzato.

Di conseguenza:

� il costo fiscale non ammortizzato sarà pari

ad euro 1.150.000,00, al netto degli

ammortamenti subiti. In particolare, per

quanto riguarda gli ammortamenti si ricorda

che questi potevano essere calcolati sui

maggiori valori esclusivamente a partire dal

2013. Nel caso di specie, il costo fiscale non

ammortizzato è pari ad euro 1.150.000,00;

� il valore di mercato è pari nel 2014 ad euro

1.100.000.

In tal caso, la plusvalenza sarà pari alla

differenza tra il valore di mercato e il costo

fiscale non ammortizzato. Si realizzerà dunque

una minusvalenza pari ad euro 50.000,00.

Tuttavia, tale minusvalenza non è deducibile dal

reddito, in quanto il suddetto elemento di reddito

si potrà scomputare dal reddito imponibile

esclusivamente nei seguenti casi:

� se realizzata mediante cessione a titolo

oneroso;

� ovvero mediante il risarcimento, anche in

forma assicurativa, per la perdita o il

danneggiamento del bene.

28. Le variazioni legate al transfer pricing

…� Nel 2014 abbiamo proceduto a predisporre la documentazione necessaria per attestare la

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congruità dei trasferimenti infragruppo con le controllate estere. Ne è derivato un aumento del reddito imponibile di euro 100.000,00. Come va gestita tale differenza in UNICO 2015?

…� Nelle istruzioni di Unico SC 2015, viene

precisato che il contribuente società di capitali

deve comunicare il possesso della suddetta

documentazione barrando la casella 4, del Rigo RS 106, denominata “Possesso documentazione”.

Oltre alle indicazioni da fornire nel quadro RS,

qualora in sede di predisposizione degli oneri

documentali ci si accorga che le operazioni con

società appartenenti allo stesso gruppo

multinazionale non siano avvenute nel rispetto

del “valore di mercato”, che il contribuente debba

apportare delle variazioni in aumento e in

diminuzione in Unico 2014.

In particolare:

� se dall’applicazione del valore normale

alle transazioni intercompany deriva un aumento del reddito imponibile, il

contribuente deve operare una

variazione in aumento, in sede di

dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni al Modello UNICO SC 2015

prevedono l’indicazione nel Rigo RF 31 di UNICO SC 2015, utilizzando il codice 15,

della differenza negativa tra il valore

normale dei beni ceduti e/o dei servizi

prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero

la differenza tra il costo contabilizzato e

il valore normale dei beni e/o servizi

ricevuti);

� se dall’applicazione del valore normale

alle transazioni intercompany deriva una riduzione del reddito imponibile, i

contribuenti devono indicare in

dichiarazione la differenza positiva tra il

valore normale dei beni ceduti e/o dei

servizi prestati e il ricavo contabilizzato

(ovvero la differenza tra il costo

contabilizzato e il valore normale dei

beni e/o dei servizi ricevuti). In

particolare, i contribuenti società di

capitali devono compilare il Rigo RF 55 di UNICO SC 2014, utilizzando il codice 21.

29. Ammortamento costi R&S

…� Nel corso del 2014 abbiamo sostenuto ingenti investimenti in R&S che, tuttavia, non sono ancora terminati. In sostanza stiamo progettando un nuovo prodotto che verrà immesso nel mercato nel 2016. Si può procedere ad ammortizzare tali costi nel 2014?

…� In via preliminare si osserva che i costi di ricerca e sviluppo (research and development,

R&D) rappresentano gli investimenti effettuati

dall’impresa per creare nuovi prodotti o servizi,

nuovi processi produttivi e per acquisire nuovi

elementi di conoscenza o di informazione utili ai

fini dello sviluppo dell’azienda, sia sotto il profilo

tecnologico che organizzativo.

Per cercare di delineare l’ambito applicativo dei

costi di ricerca e sviluppo, il principio contabile nazionale n. 24 suddivide i costi di ricerca e

sviluppo in tre categorie:

� ricerca di base;

� ricerca applicata;

� sviluppo.

In particolare, secondo le definizioni fornite dal

principio contabile n 24:

1. la ricerca di base è l’insieme di studi,

esperimenti, indagini e ricerche che non

hanno una finalità definita con

precisione, ma che è da considerarsi di

utilità generica all'impresa.

A titolo esemplificativo, rientrano tra le

spese per la ricerca le spese di

aggiornamento professionale, per

ricerche di mercato o per corsi di

formazione;

2. la ricerca applicata consiste, invece,

nell'assieme di studi, esperimenti,

indagini e ricerche che si riferiscono

direttamente alla possibilità ed utilità di

realizzare uno specifico progetto;

3. lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze

possedute o acquisite in un progetto o

programma per la produzione di

materiali, strumenti, prodotti, processi,

sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente

migliorati, prima dell'inizio della

produzione commerciale o

dell'utilizzazione.

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Per ciò che riguarda la rilevazione contabile delle

spese di ricerca e sviluppo, il principio contabile

n. 24 stabilisce che:

• la ricerca di base rappresenta un costo di

periodo, non capitalizzabile, avendo una

utilità di carattere generale non

correlata ad uno specifico piano o

progetto di sviluppo pluriennale;

• i costi per ricerca applicata e lo sviluppo,

invece, possono essere iscritti (facoltà)

tra le immobilizzazioni immateriali, in

presenza delle condizioni richieste dal

principio contabile n. 24.

Nel caso di specie, dalle informazioni in nostro

possesso, la società ha classificato i costi di

ricerca e sviluppo relativi al progetto come costi

capitalizzabili e ha proceduto con le seguenti

rilevazioni:

- costi di ricerca e sviluppo, non ultimati

nel corso dell’esercizio, sono stati

capitalizzati con la seguente scrittura:

B.I.6) A SP) Immobilizz.

imm. in corso

a

A.4. CE) Increm.

Di immob. Per

lav. Inter.

-

-

La capitalizzazione dei suddetti costi avverrà al

momento dell’ultimazione del progetto.

All’atto dell’ultimazione (x+n) del progetto, i costi

di ricerca e sviluppo andranno iscritti nella voce

B.I.2 con la seguente scrittura:

B.I.2) A SP)

Costi di

ricerca e

sviluppo

a

B.I. 6) A SP) Immobilizz.

imm. in corso

-

-

L’Oic 24 prevede che l’ammortamento dei costi di

ricerca e sviluppo abbia inizio dal momento in cui

il bene (o processo) risultante è disponibile per

l’utilizzazione economica.

Nel caso di specie, non essendo completata

l’attività di ricerca e sviluppo, non si potrà dar vita al relativo ammortamento.

30. Spese formazione dipendente

…� Alfa SRL ha sostenuto nel 2014 delle spese per la formazione dei propri dipendenti. Tali costi sono interamente deducibili o è necessario apportare una variazione in aumento in UNICO SC 2015?

…� Le spese sostenute dalla società per la

formazione dei propri dipendenti/collaboratori

non subiscono limiti di deduzione né fanno

sorgere reddito imponibile in capo al lavoratore

dipendente.

Qualora tuttavia i corsi di formazione siano

destinati alla generalità dei dipendenti sono

deducibili nel limite del 5 per mille

dell’ammontare delle spese per lavoro

dipendente (art. 101, Tuir).

Se la spesa è sostenuta direttamente dal

dipendente, questa ovviamente non è deducibile

per l’impresa ma il dipendente potrà usufruire

della detrazione del 19% qualora il corso rientri

tra quelli agevolabili.

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