Giancarlo CERVINO Centre for International Fiscal Studies Lugano Latina 5 novembre 2009

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1 Giancarlo CERVINO Centre for International Fiscal Studies Lugano Latina 5 novembre 2009 CINFIS Centre for International Fiscal Studies LO SCUDO FISCALE TER ED IL FUTURO DEI PARADISI FISCALI

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LO SCUDO FISCALE TER ED IL FUTURO DEI PARADISI FISCALI. Giancarlo CERVINO Centre for International Fiscal Studies Lugano Latina 5 novembre 2009. CINFIS. Centre for International Fiscal Studies. PREMESSA. CINFIS. „L‘IPOCRISIA É UN OMAGGIO CHE IL VIZIO RENDE ALLA VIRTÙ“ - PowerPoint PPT Presentation

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Giancarlo CERVINO

Centre for International Fiscal Studies

Lugano

Latina

5 novembre 2009

CINFIS

Centre for International Fiscal Studies

LO SCUDO FISCALE TER ED IL FUTURO DEI PARADISI FISCALI

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PREMESSA CINFIS

„L‘IPOCRISIA É UN OMAGGIO CHE IL VIZIO RENDE ALLA VIRTÙ“

François de la Rochefocauld

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PARADISI FISCALIDEFINIZIONE

… dicesi paradiso fiscale un territorio nel quale le persone

fisiche o le persone giuridiche hanno l’impressione di

essere meno tassate che altrove …

(R. Brunet)

CINFIS

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PARADISI FISCALICLASSIFICAZIONE

PARADISI FISCALI

ASSOLUTI SPECIALIZZATI

PER PERSONE FISICHE

MISTIPER PERSONE GIURIDICHE

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PARADISI FISCALIREQUISITI

• esistenza

• facilmente raggiungibile tramite una rete di trasporti efficiente

• struttura politica, economica e sociale consolidata e stabile

• moneta stabile e con un regime di controllo dei cambi favorevole

garantiti per legge o regolamento di autodisciplina interno

• esistenza ed efficienza del sistema bancario e finanziario

• offrire dei vantaggi fiscali ben precisi

• costo della vita, dell’alloggio e anche le eventuali barriere

linguistiche e religiose

• esistenza di una rete di convenzioni tendenti ad evitare la doppia

imposizione sui redditi

CINFIS

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ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE

Il problema dell’elusione e dell’evasione fiscale, contrapposte al legittimo

risparmio d’imposta rappresenta uno dei dibattiti più delicati all’interno

del dialogo fra Amministrazioni fiscali e contribuenti, vista l’estrema

incertezza della materia dovuta ad un continuo spostamento dei confini

concettuali dovuto ad esigenze interne di bilancio come di lotta all’abuso

di alcune agevolazioni concesse.

L‘ELUSIONE FISCALE viene definita come l'utilizzo lecito di strumenti

normativi previsti dalla normativa tributaria per la realizzazione di atti,

comportamenti ed operazioni che abbiano come scopo, esclusivo o

preponderante, quello di una riduzione notevole o di un azzeramento

dell'onere tributario relativo a determinati redditi o patrimoni.

PROBLEMATICHE

CINFIS

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ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE

L’EVASIONE FISCALE ha il medesimo scopo ma i mezzi utilizzati dal

contribuente sono normalmente non consentiti dalla legge.

Sempre a parità di scopo, la FRODE FISCALE, è caratterizzata da mezzi e

comportamenti, fraudolenti e criminosi (art. 4 lett. f) del D.L. 10.7.1982,

n. 429 convertito dalla L. 7.8.1982, n. 516 e modificato dalla L.

15.5.1991, n. 154) con l’elemento tipico del dolo specifico, cioè la

volontà precisa di commettere la frode in conseguenza della falsa o

omessa dichiarazione.

PROBLEMATICHE

CINFIS

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ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE

L’elusione e l’evasione fiscale internazionale hanno le stesse

finalità, con la differenza che vengono sfruttate delle possibilità

offerte dai principali strumenti di diritto internazionale tributario e

diritto tributario internazionale e dalle loro lacune ed incongruenze,

oltre ad alcune possibilità offerte da alcuni Stati cosiddetti “paradisi

fiscali e bancari”, che permettono di tesaurizzare i risultati godendo

del beneficio dell’anonimato.

PROBLEMATICHE

CINFIS

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CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE

EVITARE la DOPPIA IMPOSIZIONE

SCOPI

CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE

metodo dell’ESENZIONE

metodo del CREDITO d’IMPOSTA

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CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRASTO EVASIONE

Art. 28 Scambio di Informazioni – Convenzione USA-Lussemburgo

Le autorità competenti degli Stati Contraenti sono tenute a scambiare le informazioni verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati contraenti relative ad imposte di qualsiasi natura prelevate da uno Stato contraente nella misura in cui tale imposizione non sia contraria a questa Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’Art. 1 (Campo di Applicazione Generale) o dall’Art. 2 (Imposte Coperte).Le informazioni ricevute ai sensi di questo Articolo da uno Stato Contraente sono tenute segrete nello stesso modo che le informazioni ottenute applicandola legislazione interna di questo Stato e non sono comunicate che alle persone o autorità (inclusi i tribunali e gli organi amministrativi) coinvolti nel computo, recupero o amministrazione delle imposte indicate sopra, nel quadro di procedimenti o azioni giudiziarie concernenti queste imposte, o nel quadro di decisioni sui ricorsi relativi a queste imposte, o nel quadro di attività di controllo di queste funzioni. Queste persone o autorità potranno utilizzare le informazioni solo per tali scopi. Esse potranno rivelare queste informazioni in occasione di udienze pubbliche dei tribunali o nelle decisioni giudiziali.

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CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRASTO EVASIONELe disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso

essere interpretate come obbligo per uno Stato contraente di:

a) prendere delle misure amministrative che deroghino alla legislazione ed alla procedura amministrativa di questo Stato o dell’altro Stato Contraente;

b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione vigente o nel quadro della procedura amministrativa di questo Stato on di quelle dell’altro Stato Contraente;

c) fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o una procedura commerciale o delle informazioni la cui rivelazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Se delle informazioni sono richieste da uno Stato Contraente ai sensi di questo Articolo, l’altro Stato Contraente utilizza i poteri di cui dispone per ottenere le informazioni richieste, anche se non ne ha bisogno per i propri fini fiscali interni.

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CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRASTO EVASIONE

L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni del paragrafo 3 salvo se queste limitazioni sono suscettibili di impedire ad uno Stato Contraente di comunicare le informazioni unicamente perché queste ultime non presentano alcun interesse per lui nel quadro nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate come permettenti allo Stato Contraente richiesto di rifiutare di fornire delle informazioni unicamente perché queste ultime sono detenute da una banca, un’altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che agisce in qualità di agente o fiduciario, o perché queste informazioni sono legate ai diritti di proprietà di una persona.

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CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRASTO EVASIONE

Se l’autorità competente di uno Stato Contraente ne fa specifica richiesta, l’autorità competente dell’altro Stato Contraente comunica le informazioni previste dal presente questo Articolo, sotto forma di deposizioni di testimoni o di copie autentiche di documenti originali inediti (inclusi libri o registri, carte, dichiarazioni, registrazioni, conti e scritti), nella stessa maniera che se ottenuti in applicazione della propria legislazione interna.

Gli Stati Contraenti sono d’accordo a fornirsi reciprocamente supporto ed assistenza per il prelievo delle imposte nella misura necessaria ad assicurare che le riduzioni nell’imposta prelevata da uno Stato Contraente non siano ottenute da persone che non ne hanno il diritto.Le disposizioni previste da questo paragrafo non impongono ad alcun Stato Contraente l’obbligo di prendere delle misure amministrative che potrebbero essere contrarie alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ai propri interessi vitali.

CINFIS

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PARADISI FISCALI – IL FUTURODA OFF-SHORE A ON-SHORE

CINFIS

CONCORRENZA FISCALE SUL TOTAL TAX RETURN

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L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)

L’indicatore Total Tax Rate (TTR) o Pressione Fiscale

Globale (PFG) misura il carico tributario derivante dalla

somma di tutte le imposte e contributi obbligatori che

un’impresa deve sostenere nel suo secondo anno di

operatività. Tale misura viene espressa in una percentuale

indicante i profitti commerciali.

È una metodologia di indagine che tiene maggiormente in

considerazione il costo totale dei contributi in capo

all’impresa piuttosto che l’imposta sulle società o

sull’utile.

DEFINIZIONE

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L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)

La sezione “Pagamento delle Imposte” del Doing Business

2009 ha ripreso tale indicatore per tutti i Paesi del mondo

suddivisi per macro aree geografiche per l’anno fiscale 2007.

L’ammontare totale delle imposte corrisponde alla somma di

tutte le imposte e contributi da pagare dalle imprese al netto

di deduzioni ed esenzioni.

Le ritenute (come l’imposta sui redditi delle persone fisiche)

o le tasse prelevate dall’azienda e successivamente versate

alle autorità fiscali (come l’imposta sul valore aggiunto), ma

non a carico dell’impresa, sono escluse dal calcolo del TTR.

STUDI SUL TTR

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L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)

Le imposte e i contributi inclusi nel calcolo del TTR

possono essere suddivisi in 5 categorie:

1. Imposta sugli utili o sui redditi delle società;

2. Contributi sociali e altri oneri contributivi in capo al

datore di lavoro;

3. Imposta fondiaria;

4. Imposte sul fatturato ivi compresa l’IVA non

recuperabile;

5. Altre imposte (ad esempio le tasse professionali, le

imposte sui carburanti e sui veicoli).

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

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L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)

L’UTILE utilizzato nel calcolo del TTR non corrisponde

esattamente alla cifra che viene riportata tradizionalmente

nel bilancio di un’impresa, ovvero l’utile ante imposte.

CALCOLO DELL’UTILE

UTILE COMMERCIALE =

+ VENDITE

- COSTO MERCI VENDUTE

- SALARI LORDI

- SPESE AMMINISTRATIVE

- ALTRE SPESE

- ACCANTONAMENTI

+ PLUSVALORE (sulla cessione di

proprietà)

- COSTI SUGLI INTERESSI

+ INTERESSI ATTIVI SUL REDDITO

- AMMORTAMENTI

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L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)

CLASSIFICA PAESI

CAMPIONE DI PAESI

PAESE

CORPORATE TAX RATE (2007)

INDIRECT TAX

RATE VAT

(2007)

TOTAL TAX

RATE (TTR)

CORPORATE

INCOME TAX TTR

LABOUR TAX TTR

OTHER TAXES TTR

TTR RANK

               

IRLANDA 12,50% 21% 28,80% 14,20% 12,10% 2,50% 28

SVIZZERA 21,30% 7,60% 28,90% 8,90% 16,70% 3,30% 30

DANIMARCA 28% 25% 29,90% 23,50% 0,70% 5,70% 31

LETTONIA 15% 18% 33% 2,20% 27,20% 3,70% 42

SUD AFRICA 36,90% 14% 34,20% 24,50% 2,30% 7,40% 51

BULGARIA 10% 20% 34,90% 4,20% 26,80% 3,90% 55

REGNO UNITO 30% 17,50% 35,30% 21% 11,20% 3,10% 59

AFGHANISTAN n/a n/a 36,40% 0% 0% 36,40% 66

SLOVENIA 23% 20% 36,70% 13% 21,10% 2,60% 70

OLANDA 25,50% 19% 39,10% 21,80% 15,90% 1,40% 77

POLONIA 19% 22% 40,20% 13% 23,50% 3,70% 83

STATI UNITI 40% n/a 42,30% 23,50% 9,60% 9,20% 92

PORTOGALLO 25% 21% 43,60% 14,10% 26,80% 2,70% 96

LITUANIA 15% 18% 46,40% 8,30% 35,20% 2,90% 110

SLOVACCHIA 19% 19% 47,40% 6,80% 39,50% 1% 115

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L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)

CLASSIFICA PAESI

FONTI: KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2007

Étude Landwell & Associés, Paying Taxes 2008

CAMPIONE DI PAESI

PAESE

CORPORATE TAX RATE (2007)

INDIRECT TAX

RATE VAT

(2007)

TOTAL TAX

RATE (TTR)

CORPORATE

INCOME TAX TTR

LABOUR TAX TTR

OTHER TAXES TTR

TTR RANK

GRECIA 25% 19% 47,40% 13,90% 31,70% 1,90% 116

FINLANDIA 26% 22% 47,80% 17% 29,70% 1% 117

ROMANIA 16% 19% 48% 10,40% 35,50% 2,10% 119

REPUBBLICA CECA 24% 19% 48,60% 6% 39,50% 3,10% 121

ESTONIA 22% 18% 48,60% 8,80% 38,30% 1,50% 122

GERMANIA 38,36% 19% 50,50% 22,70% 22,10% 5,70% 128

AUSTRIA 25% 20% 54,50% 15,10% 34,50% 4,90% 141

UNGHERIA 16% 20% 57,50% 9,10% 39,40% 8,90% 145

BELGIO 33,99% 21% 58,10% 5,90% 50,40% 1,80% 146

UCRAINA 25% 20% 58,40% 11,50% 43,30% 3,70% 147

TUNISIA 30% 18% 59,10% 11,90% 24,60% 22,50% 150

SPAGNA 32,50% 16% 60,20% 22,20% 37,20% 0,80% 152

FRANCIA 33,33% 19,60% 65,40% 8,30% 51,30% 5,80% 160

ITALIA 37,25% 20% 73,30% 28% 43,20% 2,10% 166

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PARADISI FISCALI – IL FUTURODA OFF-SHORE A ON-SHORE

CINFIS

CONCLUSIONE:

FORTI INCENTIVI ALLA DELOCALIZZAZIONEPERSONALE ED IMPRENDITORIALE

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SCUDO FISCALE - PREMESSE CINFIS

FINALITÀ:

- Ampliare il Gettito Erariale.

- Contribuire allo sviluppo economico del Paese.

STRUMENTO:

Scudo fiscale concesso, ad un costo accettabile, alla emersione di capitali precedentemente “emigrati” in violazione di norme valutarie e tributarie.

RISCHIO:

Rimpatrio di capitali illeciti o comunque non coperti dal provvedimento.

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SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS

INTERESSATI:

- Persone fisiche residenti e residenti fittizzi all’estero (art. 2-bis DPR 917/1986).

- Persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

- Enti non commerciali.

- Società semplici e associazioni equiparate.

- Imprese estere collegate ovvero controllate di cui agli articoli 167 e 168 del DPR 917/1986) . I CAPO AI PARTECIPANTI.

ESCLUSI:

- Società di capitali.

- Società di persone commerciali.

- Soggetti non residenti.

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SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS

DETENZIONE DIRETTA O PER INTERPOSTA PERSONA:

- Società fiduciarie estere

- Persone fisiche prestanome (nominees)

- Società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili

- Trust (dichiarazione riservata presentata dal disponente)

- Revocabili

- Irrevocabili

- Ove le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari (Tipologie??)

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SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS

ATTENZIONE:

E’ preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative all’emersione delle

attività detenute all’estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul

monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione

annuale dei redditi di fonte estera.

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SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS

EREDI, COEREDI, CURATORE EREDITÀ GIACENTE

Possono presentare la dichiarazione riservata se il de cuius era residente in Italia

al 31.12.2008.

ATTENZIONE: IN CASO DI RIMPATRIO NON GODONO DELLA

RISERVATEZZA.

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SCUDO FISCALE – DATE RILEVANTI CINFIS

PER LA DETENZIONE DELLE ATTIVITÀ

31 DICEMBRE 2008

PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI RIEMERSIONE

DAL 15 SETTEMBRE 2009 AL 15 DICEMBRE 2009

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RISERVATA, CONFERIMENTO

INCARICO, PAGAMENTO IMPOSTA.

PER OPERAZIONI COMPLESSE PERFEZIONAMENTO ENTRO DATA

RAGIONEVOLMENTE RAVVICINATA (45gg??)

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SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS

RIMPATRIO = MATERIALE RIENTRO IN ITALIA DELLE ATTIVITÀ

Possibile da qualsiasi Paese UE o Extra UE per:

- SOMME DI DENARO CONTANTE

- ATTIVITÀ FINANZIARIE

- ATTIVITÀ PATRIMONIALI : ORO, PIETRE PREZIOSE DA INVESTIMENTO,

AUTO, AEREI, BARCHE, OPERE D’ARTE, GIOELLI,, CAVALLI, ETC.

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SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS

RIMPATRIO AL SEGUITO:

Tramite trasporto fisico attraverso dogana o per plico postale del denaro o delle

attività patrimoniali e finanziarie.

Obbligo di dichiarazione in dogana all’Agenzia delle Dogane per valori superiori a

Euro 10.000.

Dichiarazione telematica preventiva oppure al momento del passaggio in dogana.

Obbligo di consegnare all’intermediario abilitato italiano la dichiarazione

riservata e la dichiarazione di trasporto.

SVANTAGGI: NESSUN ANONIMATO E RISCHIO SEGNALAZIONE

ANTIRICICLAGGIO. PER ALCUNI TIPI DI BENI È L’UNICA MODALITÀ.

VANNO ASSOLTI TUTTI GLI OBBLIGHI DOGANALI ED IVA PER LE ATTIVITÀ

PATRIMONIALI.

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SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS

RIMPATRIO TRAMITE INTERMEDIARIO:

Presentazione dichiarazione riservata e conferimento incarico all’intermediario di

ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero.

Il rimpatrio si considera eseguito quando l’intermediario abilitato assume

formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro o le

attività finanziarie.

Le attività detenute al 31.12.2008 possono differire qualitativamente da quelle

rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata.

VANTAGGIO: ANONIMATO

SVANTAGGIO: NON CONCRETAMENTE REALIZZABILE PER LE

ATTIVITÀ PATRIMONIALI.

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SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS

RIMPATRIO “GIURIDICO” TRAMITE INTERMEDIARIO:

Presentazione dichiarazione riservata e conferimento incarico all’intermediario di

ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero ANCHE SE NON

MATERIALMENTE TRASFERITE IN ITALIA.

VANTAGGIO: POSSIBILITÀ DI NON DOVERE DISINVESTIRE O

INCORRERE IN COSTI DI TRASFERIMENTO SE L’INTERMEDIARIO È LO

STESSO.

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SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS

REGOLARIZZAZIONE=MANTENIMENTO ALL’ESTERO DELLE

ATTIVITÀ

Possibile da qualsiasi Paese UE.

Possibile da Paese SEE (Spazio Economico Europeo) che garantisca un “effettivo”

scambio di informazioni. Ad oggi solo Norvegia ed Islanda.

Possibile da altri Paesi Extra UE e SEE se garantito scambio “effettivo di

informazioni (White List).

ATTENZIONE: NON POSSIBILE DA SVIZZERA, LIECHTENSTEIN,

PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, ANDORRA, VATICANO.

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SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS

REGOLARIZZAZIONE=MANTENIMENTO ALL’ESTERO DELLE

ATTIVITÀ

Può avere ad oggetto:

- SOMME DI DENARO CONTANTE.

- ATTIVITÀ FINANZIARIE.

- ATTIVITÀ PATRIMONIALI : AUTO, AEREI, BARCHE, OPERE D’ARTE,

GIOELLI, ORO, PIETRE PREZIONE DA INVESTIMENTO, CAVALLI, ETC.

PURCHÉ PASSIBILI DI PRODURRE REDDITO E PER LE QUALI SONO

STATE VIOLATE LE NORME DEL MONITORAGGIO FISCALE. ANCHE SE

INTESTATE A FIDUCIARIE O POSSEDUTE PER INTERPOSTA PERSONA.

NECESSARIA PERIZIA DA CONSERVARE MA NON NECESSARIAMENTE

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE RISERVATA.

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SCUDO FISCALE – WHITE LIST CINFIS

AUSTRALIA ISLANDA COREA DEL SUD NORVEGIA

AUSTRIA LETTONIA DANIMARCA NUOVA ZELANDA

BELGIO LITUANIA ESTONIA PAESI BASSI

BULGARIA POLONIA FINLANDIA SLOVENIA

CANADA PORTOGALLO FRANCIA SPAGNA

CIPRO REGNO UNITO GERMANIA STATI UNITI

GIAPPONE REPUBBLICA CECA LUSSEMBURGO SVEZIA

GRECIA ROMANIA MALTA TURCHIA

IRLANDA SLOVACCHIA MESSICO UNGHERIA

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SCUDO FISCALE - SOGGETTI CINFIS

ATTENZIONE:

Dal periodo d’imposta 2009 (UNICO 2010), si dovranno indicare nel modulo RW

tutte le attività finanziarie e patrimoniali indipendentemente dalla effettiva

produzione di redditi imponibili in Italia.

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SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ CINFIS

INTERMEDIARI AUTORIZZATI:

• BANCHE ITALIANE

• SIM

• SGR

• SOCIETA FIDUCIARIE

• AGENTI DI CAMBIO

• POSTE ITALIANE SPA

• STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI BANCHE E DI IMPRESE DI

INVESTIMENTO NON RESIDENTI

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SCUDO FISCALE – POSSIBILITÀ PREVISTE CINFIS

SCUDO FISCALE: POSSIBILITÀ PREVISTE

RIMPATRIO MEDIANTE INTERMEDIARI RIMPATRIO CON TRASFERIMENTO AL SEGUITO REGOLARIZZARIONE SENZA RIMPATRIO

ESONERO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2008

QUADRO RW ESONERO IN QUANTO LE ATTIVITA' FINANZIARIE SONO DEPOSITATE PRESSO

UN INTERMEDIARIO

MONITORAGGIO OBBLIGO DI TENUTA DELLE EVIDENZE SENZA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE OBBLIGO DI TENUTA DELLE EVIDENZE

INTERMEDIARI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA

NORMATIVA NESSUN OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEI CASI SOSPETTI LIMITATAMENTE AI REATI PROTETTI DALLO SCUDO

ANTIRICICLAGGIO

DENUNCIA IN DOGANA NESSUN OBBLIGO OBBLIGO NESSUN OBBLIGO

BANCA, POSTA O I DATI SARANNO TRASMESSI ALL'UIF E

GUARDIA DI FINANZA ALL'AMMINISTRAZIONE FISCALE

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SCUDO FISCALE - COSTO CINFIS

PAGAMENTO DI UN’IMPOSTA STRAORDINARIA CHE TIENE CONTO

DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI PARI AL 50% DEL RENDIMENTO

PRESUNTO DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE O REGOLARIZZATE. IL

RENDIMENTO SI PRESUME MATURATO NELLA MISURA DEL 2%

ANNUO PER I 5 ANNI PRECEDENTI L’EMERSIONE.

IL RIMPATRIO E LA REGOLARIZZAZIONE SI PERFEZIONANO CON IL

PAGAMENTO DELL‘IMPOSTA.

NON SI APPLICA AI RENDIMENTI REALIZZATI DAL 1.1.2009 FINO ALLA DATA

DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA.

SVANTAGGIO: PRESUNZIONE ASSOLUTA CHE NON TIENE CONTO DEL

PERIODO DI EFFETTIVA DETENZIONE E DEL RENDIMENTO (O

PERDITA) REALE.

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SCUDO FISCALE – VALORI DICHIARATI CINFIS

ATTIVITÀ FINANZIARIE:

COSTO D’ACQUISTO

VALORE CORRENTE

VALORE INTERMEDIO

ATTIVITÀ PATRIMONIALI:

COSTO D’ACQUISTO DOCUMENTATO

VALORE PERITALE

VALORE INTERMEDIO

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SCUDO FISCALE - RISERVATEZZA CINFIS

ASSICURATA SOLO SE ATTIVITÀ RIMPATRIATE TRAMITE CANALE

ISTITUZIONALE.

ANONIMATO GARANTITO TRANNE IN CASO DI ACCERTAMENTO

POICHÈ PREVISTA DEROGA AD OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NEL

QUADRO RW DELLE SOMME RIMPATRIATE.

PER LE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E

DI DICHIARAZIONE.

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

PRECLUSIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I

PERIODI D’IMPOSTA NON PRESCRITTI FINO A CONCORRENZA DELLE

ATTIVITÀ DICHIARATE.

ESTINZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE, TRIBUTARIE E

PREVIDENZIALI SULLE ATTIVITÀ DICHIARATE.

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

TIPO DI VIOLAZIONE PENALE SANZIONE COPERTURA

Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) mediante utilizzo di fatture false per qualunque importo (articolo 2, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l’ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 Euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

SI

Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) mediante utilizzo di fatture indicanti un importo superiore a quello reale (articolo 2, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l’ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 Euro, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

SI

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

TIPO DI VIOLAZIONE PENALE SANZIONE COPERTURA

Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) mediante altri artifizi indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

a)l’imposta evasa supera 77.468,53 Euro;

b)l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a 1.549.370,70 euro in importo superiore a quello reale (articolo 3, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anniSI

Dichiarazione infedele (imposte dirette o IVA) mediante l’indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

a)l’imposta evasa supera, con riferimento a ogni imposta, 103.291,38 Euro;

b)l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a 2.065.827,60 euro (articolo 4, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 1 a 3 anniSI

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

TIPO DI VIOLAZIONE PENALE SANZIONE COPERTURA

Omessa presentazione dichiarazione (imposte dirette o IVA) quando l’imposta evasa supera 77.468,53 euro, con riferimento a ciascuna imposta (articolo 5, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 1 a 3 anniSI

Emissione di fatture false (articolo 8, Dlgs 74/2000) Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l’ammontare complessivo degli elementi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

NO

Emissione di fatture con importo superiore al reale (articolo 8, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l’am-montare complessivo degli elementi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

NO

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

TIPO DI VIOLAZIONE PENALE SANZIONE COPERTURA

Occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, ovvero di consentire l’evasione a terzi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari (articolo 10, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 6 mesi a 5 anni.SI

Omesso versamento di ritenute di acconto risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta (articolo 10bis, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 6 mesi a 2 anni.NO

Omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a 50.000 euro (articolo 10ter, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 6 mesi a 2 anni.NO

Indebita compensazione mediante omesso versamento di somme dovute in violazione dell’articolo 17, Dlgs 241/1997, relative a crediti non spettanti o inesistenti (articolo 10 quater, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 6 mesi a 2 anni.NO

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

TIPO DI VIOLAZIONE PENALE SANZIONE COPERTURA

Sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative per un ammontare superiore a 51.645,69 euro, ponendo in essere la vendita simulata o altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione (articolo 11, Dlgs 74/2000)

Reclusione da 6 mesi a 4 anni..NO

Falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità di registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione distribuzione e occultamento di atti vari; falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla realizzazione o all’occultamento di reati tributari (articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, 492 Codice penale)

Rispettivamente reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, da 6 mesi a 3 anni, da 1 a 4 anni, ridotta di un terzo; fino a 2 anni; fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro; da 6 mesi a 3 anni; riduzione di 1/3 rispetto ai reati relativi.

SI

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

TIPO DI VIOLAZIONE PENALE SANZIONE COPERTURA

False comunicazioni in bilancio, nelle varie forme, quando siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari “scudati” ovvero per conseguirne il profitto e sia riferito alla medesima pendenza o situazione tributaria (articoli 2621 e 2622, Codice civile)

Arresto fino a 2 anni.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni (se commesse in danno della società, dei soci, dei creditori).

SI

False comunicazioni sociali, nelle varie forme, quando non siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari “scudati” ovvero per conseguirne il profitto (articoli 2621 e 2622, Codice civile)

Arresto fino a 2 anni.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni (se commesse in danno della società, dei soci, dei creditori.

NO

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

TIPO DI VIOLAZIONE PENALE SANZIONE COPERTURA

Riciclaggio di proventi illeciti ossia, fuori dei casi di concorso nel reato, la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da qualunque dei delitti sopra evidenziati (reati tributari, societari) ovvero compimento in relazione a essi di operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (articolo 648 bis, Codice penale)

Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

NO(*)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cioè a dire, fuori dei casi di concorso nel reato l’impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da qualunque dei delitti sopra evidenziati (reati tributari e societari) (articolo 648 ter, Codice penale)

Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

NO(*)

(*) Il professionista o l’intermediario finanziario che assistono, o hanno notizia, per ragione della propria attività, del contribuente che fa lo scudo non devono effettuare la segnalazione antiriciclaggio.

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SCUDO FISCALE - EFFETTI CINFIS

Società collegate o controllate estere – Artt. 167 e 168

L’accesso allo scudo è permesso al soggetto interposto (CFC) ma i relativi effetti dello scudo si producono in capo all’interponente che ha il reale dominio delle attività oggetto di emersione da parte delle CFC.

Estensione della copertura scudo, inoltre nessun procedimento potrà essere aperto in relazione alla modalità di costituzione dei capitali all’estero.Lo scudo copre anche i redditi conseguiti nei periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 2008.

ATTENZIONE: RISCHIO ESTEROVESTIZIONE

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SCUDO FISCALE - INEFFICACIA CINFIS

PER ILLECITI PENALI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È PREVISTA

L’ESCLUSIONE.

SE ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

ACCERTAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN CORSO. GLI

ATTI DEVONO ESSER NOTIFICATI.

PROCEDIMENTI IN CORSO AL 4 OTTOBRE

ATTENZIONE: I QUESTIONARI DELLA GDF

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MONITORAGGIO FISCALE: IL FUTURO DELLE SANZIONI CINFIS

La sanzione per infedele o omessa dichiarazione nel quadro RW dei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o in massa o titoli attraverso non residenti senza il tramite di un intermediario italiano è stata elevata ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, se questi superano Euro 10.000,00 nel periodo d’imposta. Questa è una sanzione una tantum relativa al passaggio dell’importo.

Inoltre, ogni anno, per gli importi di attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, l’omissione della dichiarazione di possesso nel quadro RW sarà sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, se questi superano Euro 10.000,00 nel periodo d’imposta.

Nel caso in cui queste attività siano produttive del reddito, anche la mancata dichiarazione ed imposizione di quest’ultimo sarà ulteriormente sanzionata con una sanzione dal 240% al 480% + 1/3 se prodotti all’estero.

IL PATRIMONIO NON DICHIARATO SI PRESUME (SALVO PROVA CONTRARIA) COSTITUITO CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE IN ITALIA.

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