Fiscal Focus Startup Innovative
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DL .18/10/2012, n. 179 conv. con modif. dalla L.221/2012
DECRETO CRESCITA 2.0
DL .28/06/2013, n. 76, conv. con modif dalla L. 99/2013
DECRETO LAVORO
DM 30/01/2014 – MEF- MISE DECRETO DI ATTUAZIONE
DEGLI INCENTIVI FISCALI ALL'INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE.
DL 24/01/2015 n.3 conv. con modif. dalla L.33/2015
INVESTMENT COMPACT
DEFINIZIONE
La start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in
forma cooperativa, di diritto italiano o una società europea,
residente in Italia le cui azioni o quote non siano quotate su mercati
regolamentati, e che
REQUISITI
CUMULATIVI
REQUISITI
ALTERNATIVI
osservi
REQUISITI CUMULATIVI
costituzione < 60 mesi
residente in Italia o in uno Stato UE con sede operativa o filiale in Italia
2°anno di attività con totale valore produzione < € 5 mln
non distribuisce e , non ha distribuito, utili
oggetto sociale esclusivo o prevalente: “ sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico”
non e' stata costituita da operazioni straordinarie : fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
Investment Compact
Titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (…) ovvero possesso di diritti relativi ad un programma per elaboratore registrato presso la SIAE.
R&S > 15% del maggior valore fra costo e valore produzione
(es.: spese relative alla sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, costi personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, no spese per acquisto locazione di beni immobili.)
Personale altamente qualificato: almeno 1/3 dei dip. o coll. deve essere in possesso di un dottorato di ricerca presso Università italiane o straniere, o con laurea e esperienza di almeno tre anni, in attività di ricerca certificata presso Istituti di Ricerca o avere almeno 2/3 della forza lavoro complessiva in possesso di laurea magistrale;
REQUISITI ALTERNATIVI
Almeno 1 dei seguenti ulteriori requisiti
Art. 29 D.L 179/2012 Soggetti beneficiari
Società
2013 2015
Periodi agevolabili
INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP INNOVATIVE
2014 2015
Persone fisiche
2016
Durata minima investimento 2 anni- pena decadenza beneficio
Ammantare conferimenti max effettuati in ogni periodo d’imposta
<= €2.500.000 per ciascuna start- up innovativa
Persone fisiche Società
• detrazioni Irpef del 19%*
• max € 500.000 d’investimento
• deduzione Ires del 20%*
• max € 1.800.000 d’investimento
Risparmio d’imposta max:
19% * € 500.000= € 95.000
Detrazione riportabile nei p.i. successivi ma non oltre il 3°
*25% se start-up a vocazione
sociale o ad alto valore tecnologico in ambito energetico
Risparmio d’imposta max:
27,5% sul 20% * € 1.800.000= € 99.000
eventuale perdita può essere compensata con redditi futuri
*27% se start-up a vocazione
sociale o ad alto valore tecnologico in ambito energetico
INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP INNOVATIVE
L’agevolazione si applica:
Conferimenti in denaro
In fase di costituzione
Aumento di capitale
Conversione di obbligazioni
INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP INNOVATIVE
Art.29 c.1 D.L. 179/2012 - Art. 3 c.1 DM 30/1/2014
Investimento in quote in Organismi d’investimento collettivo del
risparmio (OICR)
Gli investimenti agevolati
INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP INNOVATIVE
Art.29 c.1 D.L. 179/2012 - Art. 3 c.1 D.M. 30/1/2014
Iscrizione voce Capitale sociale o Riserva Soprapprezzo Azioni del
conferimento di denaro nella startup innovativa
rilevano nel p.i. in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel
registro delle imprese dell’atto costitutivo o nella delibera di
aumento del cap. sociale, in caso di obbligazioni convertibili alla data
in cui ha effetto la conversione
Certificazione della startup innovativa che attesti il rispetto del limite dei €2.500.000
Documentazione per fruizione benefici fiscali
INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP INNOVATIVE
copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni sull'oggetto dell’ attività svolta, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
per gli investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante il proprio codice di attività ATECO.
la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati
INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP INNOVATIVE
Art. 6 c.1 D.M 30/01/2014 Decadenza dalle agevolazioni fiscali
la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1;
la perdita di uno dei requisiti previsti dall’ art. 25, comma 2, del dl 179/2012 da parte della start-up innovativa
Il diritto alle agevolazioni decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento se si verifica:
i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie;
INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP INNOVATIVE
Art. 6 c.3 D.M 30/01/2014 Cause di decadenza
la scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25.
Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:
Nel caso di decadenza dall'agevolazione, l'investitore:
INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START-UP INNOVATIVE
Art. 6 c.4 D.M 30/01/2014 Decadenza dalle agevolazioni fiscali – conseguenze
se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società e' dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.
se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
INCENTIVI FISCALI PER LE START-UP INNOVATIVE
Art. 27 bis D.L 179/2012
Assunzione personale altamente
qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo
dottorato di ricerca
universitario
Credito d’imposta del 35% del costo assunzione max € 200.000
laurea magistrale in discipline
tecnico o scientifico
agevolazione anche per contratto di apprendistato
non obbligo di certificazione spese da Revisore contabile o C. Sindacale
attribuzione credito di imposta in via prioritaria rispetto alle altre
imprese
INCENTIVI FISCALI PER LE START-UP INNOVATIVE
Art. 26 c. 4 D.L 179/2012
Disapplicazione alle start up
innovative della disciplina sulle
società di comodo e sulle c.d.
società in perdita sistematica
INCENTIVI FISCALI PER LE START-UP INNOVATIVE
Art. 26 c. 8 D.L 179/2012
Versamento dei diritti di bollo
Versamento dei diritti di segreteria
Pagamento diritto annuale CCIAA
Esonero esteso al deposito di qualsiasi atto, incluso il bilancio
Art. 27 del D.L. 179/2012
INCENTIVI FISCALI PER CHI LAVORA NELLE START-UP INNOVATIVE
Esenzione ai fini fiscali e contributivi agli
strumenti finanziari diretti a remunerare
prestazioni lavorative e consulenze
qualificate (Work for equity)
Art. 27 c. 1-3 del D.L. 179/2012
INCENTIVI FISCALI PER CHI LAVORA NELLE START-UP INNOVATIVE
Beneficiari Dipendenti, Amministratori, Co.co.co., Co.co.Pro.
Limiti d’importo non imponibile Nessuno
Titoli Azioni, Quote, Strumenti fin. Partecipativi
Emittenti Start-up innovative, Incubatori certificati, soc. direttamente controllate
Limite temporale di emissione Start-up innovative, 4 anni dalla costituzione o perdita dei requisiti, Incubatore certificato
Vincoli alla cessione
Senza limiti di tempo, nei confronti di: -Start-up innovative - Incubatori certificati -Soc. emittenti, -Soc. controllanti -Soc. controllate -Soc. sorelle
Art. 27 c. 1-3 del D.L. 179/2012
Effetti sul reddito
INCENTIVI FISCALI PER CHI LAVORA NELLE START-UP INNOVATIVE
Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano
ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che
non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile
dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione.
Art. 27 c. 4 del D.L. 179/2012
INCENTIVI FISCALI PER CHI LAVORA NELLE START-UP INNOVATIVE
Beneficiari Prestatori di opere e servizi inclusi quelli professionali
Limiti d’importo non imponibile Nessuno
Titoli Azioni, Quote, Strumenti fin. Partecipativi (a fronte di apporto e/o crediti per prestazioni di opere e servizi)
Emittenti Start-up innovative, Incubatori certificati, ecc.
Limite temporale di emissione -Start-up innovative, 4 anni dalla costituzione o perdita dei requisiti, Incubatore certificato
Vincoli alla cessione Nessuno
Art. 27 c. 5 del D.L. 179/2012
INCENTIVI FISCALI PER CHI LAVORA NELLE START-UP INNOVATIVE
Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso
degli strumenti finanziari di cui all’art. 27 DL 179/2012 (dipendenti,
Amministratori, Co.co.co., Co.co.Pro., prestatori d’opera e servizi)
sono assoggettate al regime di tassazione ordinario previsto dall’art.
67 del TUIR per i redditi diversi di natura finanziaria.
Le informazioni devono essere aggiornate con cadenza < = 6 mesi e sottoposte al regime di pubblicità .
Termini e condizioni
Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Cancellazione d'ufficio (dalla sezione speciale del registro delle imprese) per mancato deposito della dichiarazione di cui sopra e in ogni caso entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti
Entro 30 giorni approvazione bilancio e entro 6 mesi chiusura esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti di start-up innovativa e deposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Fatto salvo 1°aggiornamento (entro sei mesi) , a partire dal 2° adempimento, le scadenze per la dichiarazione semestrale sono al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
CONDIZIONE PER FRUIRE REGIME FAVORE
Art.25 c.8,14,15 D.L. 179/2012
ALTRI INCENTIVI START-UP INNOVATIVE
Deroghe al diritto societario (art. 26 D.L. 179/2012)
Agevolazioni sui rapporti di lavoro subordinato (art. 28 D.L. 179/2012)
Agevolazioni finanziarie (art. 30 c. 6,7 D.L. 179/2012)
Crowdfunding (art. 30 D.L. 179/2012)
Composizione e gestione della crisi nella start-up innovativa (art. 31 D.L. 179/2012)
DEROGHE DIRITTO SOCIETARIO
Perdite di esercizio
Oltre un terzo del capitale art. 2446 c.2 -art 2482 bis c.4 c.c.
Oltre un terzo del capitale al disotto del limite legale
art. 2447-art 2482 ter c.1 c.c.
Posticipo al secondo esercizio successivo del termine
previsto entro il quale ridurre
a meno di 1/3 le perdite.
Gli amministratori possono optare di rinviare alla chiusura dell’esercizio
successivo la decisione di ripianare la perdita con contestuale aumento del cap. soc. ad una cifra non inferiore al
limite o trasformare la società.
Art.26 c.1 D.L. 179/2012
L’atto costitutivo della start-up innovativa (solo per srl) può prevedere categorie di quote e/o strumenti finanziari forniti di
diritti diversi
Quote che non attribuiscono diritto di voto
Emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci
Quote che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni
Art.26 c.2-3 D.L. 179/2012
DEROGHE DIRITTO SOCIETARIO
AGEVOLAZIONI SUI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO
Contratti di lavoro a termine Retribuzione
Durata min 6 mesi e max 36 mesi con possibilità di rinnovo senza soluzione di continuità
Parte “fissa” – minimi tabellari CCNL
Durata oltre 36 mesi e fino al computo dei 4 anni
(minor periodo per imprese già costituite) Stipula contratto c/o DPL
Parte “variabile” (collegata ad efficienza/produttività)
Incluso assegnazione quote/azioni e loro opzioni
Art.28 D.L. 179/2012
CROWDFUNDING
L’attività è riservata alle imprese di Investimenti, alle Banche
autorizzate nonché a soggetti iscritti in un apposito registro tenuto
dalla Consob
Art.26 c.5,30 D.L. 179/2012
In deroga all’art. 2468 c.1 c.c. le quote di partecipazioni in start-up
innovative srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico
anche attraverso portali on line per la raccolta di capitali di
rischio.
La negoziazione è soggetta a regolamento e controllo da parte della
Consob
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo centrale di
Garanzia per le PMI che permette di coprire mediante garanzia
fino allo 80% del credito erogato dalla banca
Servizi ad hoc ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione. Emissione della “Carta Servizi Start-up”
che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di
assistenza erogati dall’Agenzia.
Art.30 c.6,7 D.L. 179/2012
COMPOSIZIONE E GESTIONE CRISI START-UP INNOVATIVA
Art. 31 D.L. 179/2012
Fail-fast: in via generale le start-up innovative non possono
essere soggette a procedure concorsuali, tuttavia, alle stesse
sono applicabili le procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal
capo II L. n.3/2012
INVESTMENT COMPACT
Possibilità di redigere per start-up innovative, l’atto costitutivo anche con la firma digitale (senza ricorrere al notaio);
MISE - sezione del proprio sito dedicata ai bandi pubblici e privati per start-up innovative (SUI).
Agevolazioni estese alle PMI innovative: art.26. 30, 29 DL.179/2012
D.L. 3/2015 conv. con modif. in L. 33/2015
Fondazione Istituto italiano Tecnologia del capitale delle startup
START & SMART ITALIA 1/4
Startup innovative
iscritte sezione
speciale del Registro
delle Imprese.
Persone fisiche che
intendono costituire
una start-up innovativa (compresi i cittadini stranieri in
possesso del "visto start-up").
Imprese
straniere, che si
impegnano a istituire
almeno una sede sul
territorio italiano.
Beneficiari
START & SMART ITALIA 2/4
Mutuo pari al 70% (tra €100 mila e €1,5 milioni) dei costi di investimento e di
gestione del progetto di start-up innovativa, senza interessi.
Per le Start up del Mezzogiorno e del Cratere Sismico Aquilano è prevista anche una componente a
fondo perduto.
Incentivo
L’agevolazione sale all’80% se la società è costituita da donne e/o
da under 36 oppure da un esperto con titolo di dottore di ricerca.
START & SMART ITALIA 3/4
Progetti a carattere tecnologico e innovativo, oppure prodotti,
servizi o soluzioni digitali, o ricerca applicata pubblica e privata.
Contenuto
START & SMART ITALIA 4/4
impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici
Spese investimento finanziabili
nuovi di fabbrica
componenti hardware e software
brevetti e licenze
certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa
progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.
www.studiosabrinafattori.it
Tel/fax: 06.59.14.352
@FattoriSabrina
Linkedin.com/in/sabrinafattori/
Studio.sabrinafattori [email protected]