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FISCAL FOCUS LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)
REDDITO DI IMPRESA
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES Dal 1° gennaio 2017 e per i periodi d’imposta successivi:
l’aliquota IRES si riduce dal 27,5% al 24%;
si riduce dall’1,375% all’1,20% l’aliquota della ritenuta a
titolo d’imposta sugli utili corrisposti alle società e agli
enti soggetti all’imposta sul reddito negli Stati UE o in
quelli aderenti all’Accordo SEE e ivi residenti.
ADDIZIONALE IRES ENTI CREDITIZI Dal 1° gennaio 2017 e per i periodi d’imposta successivi:
introdotta addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi
e finanziari;
Gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari del-
la maggiorazione divengono integralmente deducibili
dall’IRES e a fini IRAP.
AMMORTAMENTO BENI MATERIALI
STRUMENTALI NUOVI Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi rea-
lizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 dai soggetti
titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni, ai
fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione per la
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni
di locazione finanziaria è maggiorato del 40%.
RIALLINEAMENTO OPERAZIONI
DI AGGREGAZIONI AZIENDALI Per le operazioni di aggregazione aziendale attivate a de-
correre dal 2016 è ridotto ulteriormente il periodo di am-
mortamento (da 10 a 5 anni) del maggior valore fiscalmente
riconosciuto – in seguito all’affrancamento ai sensi del DL
185/2008 – imputato ad avviamento, marchi d’impresa e ad
altre attività immateriali in dipendenza di operazioni straor-
dinarie.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA Le società di capitali e gli enti commerciali – che non adot-
tano i principi contabili internazionali – hanno la possibilità
di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non (ad esclu-
sione degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta
l’attività d’impresa), che risultano dal bilancio relativo all’e-
sercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazio-
ni di controllo e di collegamento alle seguenti condizioni:
rivalutazione eseguita nel bilancio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014;
versamento, in unica soluzione, di un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e IRAP con aliquota del 16% sui
beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni; il riconosci-
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mento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della
rivalutazione avviene a decorrere dal terzo anno succes-
sivo rispetto a quello per cui la rivalutazione è stata ese-
guita;
possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo
della rivalutazione con il pagamento, in unica soluzione,
di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP
nella misura del 10%.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI,
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE ED
ESTROMISSIONE DEGLI
IMMOBILI STRUMENTALI DELL’IMPRENDITORE Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azio-
ni che, entro il 30 settembre 2016, cedono o assegnano ai
soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in
pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’at-
tività dell’impresa, possono estrometterli dall’attività d’im-
presa a condizioni agevolate.
Le stesse previsioni sono applicate alle società che hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni
e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società
semplici.
La differenza tra il valore “normale” (i.e. valore di mercato)
dei beni assegnati/ceduti (o, in caso di trasformazione, quel-
lo dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il ri-
spettivo costo fiscalmente riconosciuto, è assoggettato ad
un’imposta sostitutiva IRES e IRAP dell’8%, ovvero del 10,5%
per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi di im-
posta precedenti a quello in corso alla data dell’assegnazio-
ne, cessione o trasformazione.
Il valore “normale” degli immobili, su istanza della società,
può essere determinato applicando alle rendite catastali i
coefficienti previsti dalla norma sull’imposta di registro (c.d.
valore catastale).
Eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per
effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle socie-
tà che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitu-
tiva del 13%.
Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventual-
mente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipote-
carie e catastali si applicano in misura fissa.
L’imprenditore individuale che al 31 ottobre 2015 possedeva
immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, escluderli
dal patrimonio dell’impresa con effetto dal periodo d’impo-
sta in corso alla data del 1° gennaio 2016, versando un’im-
posta sostitutiva dell’IRPEF e IRAP dell’8%.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST,
DISCIPLINA CFC Dal periodo d’imposta 2016:
i componenti negativi “black list” derivanti da operazioni
intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati o
territori a fiscalità privilegiata sono equiparati agli altri
costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella
dichiarazione dei redditi;
il regime delle cd. “Controlled foreign companies” (“CFC”):
trova applicazione nei confronti delle controllate
estere (diverse da quelle UE e appartenenti al SEE
con accordo che assicuri con l’Italia lo scambio di in-
formazioni) il cui livello di tassazione nominale è infe-
riore del 50% a quello italiano (espunto ogni riferi-
mento ai decreti “black list”);
l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito
della controllata è pari all’aliquota IRES vigente (non
più al 27%).
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IVA
EMISSIONE NOTE DI CREDITO IVA È consentito al cedente e/o prestatore di emettere note di
credito IVA nei confronti di cessionari e/o committenti as-
soggettati a procedure concorsuali già dalla data di assog-
gettamento di tali soggetti alle stesse, senza doverne at-
tendere la conclusione.
ESTENSIONE REVERSE CHARGE Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA an-
che alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate
nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consor-
zio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un
ente pubblico al quale il consorzio sia tenuto ad emettere
fattura per effetto delle disposizioni relative al cd. “split
payment”). L’efficacia di tale disposizione è subordinata
all’autorizzazione UE ai sensi della direttiva IVA.
ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI E IVA Per gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2016 e periodi successivi:
Sono allungati di un anno i termini per l’accertamento
dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del
quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accer-
tamento può essere notificato entro il 31 dicembre del
settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
ALTRE NOVITÀ
IMU Dal periodo d’imposta 2016:
la determinazione della rendita catastale degli immobili
a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E)
viene effettuata tramite stima diretta, tenendo conto
del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qua-
lità e l’utilità nei limiti dell’ordinario apprezzamento
(sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed impianti funzionali allo specifico proces-
so produttivo);
esenzione IMU per alcune tipologie di terreni agricoli;
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per gli immobili locati a “canone concordato” l’IMU è
determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comu-
ne ridotta al 75%;
riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli im-
mobili – ad eccezione di quelli classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli)
– concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta
entro il primo grado che li utilizzano come abitazione
principale. Il beneficio si applica purché il contratto sia
registrato e il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitual-
mente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile. Il
beneficio è esteso anche al caso in cui il comodante
possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito
a propria abitazione principale (non di lusso).
TASI Dal periodo d’imposta 2016:
escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abita-
zione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore
dell’immobile e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
per gli immobili locati a “canone concordato” la TASI è
ridotta al 75%.
RIVALUTAZIONE VALORE DEI TERRENI
E DELLE PARTECIPAZIONI Riaperto il termine per la rideterminare del valore dei terre-
ni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipa-
zioni in società non quotate possedute da persone fisiche
per operazioni estranee all’attività d’impresa, società sem-
plici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commer-
ciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa
commerciale:
il 1° gennaio 2016 è il nuovo termine di riferimento per il
possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di
rideterminazione del valore;
fissato al 30 giugno 2016 il nuovo termine entro il quale
redigere e giurare la perizia di stima nonché versare
l’imposta sostitutiva pari all’8% (o la prima rata).
DETRAZIONE DALL’IRPEF PER ACQUISTI UNITÀ
IMMOBILIARE Detrazione del 50% dell’importo corrisposto per il paga-
mento dell’IVA sull’acquisto effettuato, entro il 2016, di abi-
tazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese co-
struttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
DEDUZIONI IRAP Deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel
limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per
almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere
dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di la-
voro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del pre-
cedente contratto.
LEASING SU IMMOBILI DESTINATI AD ABITA-
ZIONE PRINCIPALE Per le locazioni finanziarie di immobili adibiti ad abitazione
principale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020:
detrazione ai fini IRPEF nella misura del 19% dei se-
guenti costi:
canoni e relativi oneri accessori, per un importo
non superiore a € 8.000;
costo di acquisto dell’immobile, all’esercizio dell’op-
zione finale, per un importo non superiore a €
20.000 se le spese sono sostenute da giovani di
età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo
non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria e non titolari di
diritti di proprietà su immobili a destinazione abita-
tiva (per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni,
ferme restando le altre condizioni richieste, l’im-
porto massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato);
modifiche in tema di imposta di registro (aliquote).
RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI Ai contribuenti decaduti– nei trentasei mesi antecedenti al
15 ottobre 2015 – dal beneficio della rateazione di somme
dovute a seguito di accertamenti con adesione, è consenti-
to di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio è limitato
al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato
alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della
prima rata scaduta.
AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA CONVENZIO-
NATA Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed
esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di
trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di
edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insisto-
no abitazioni economiche e popolari) indipendentemente
dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti
locali.
AUTOTRASPORTO A decorrere dal 1° gennaio 2016:
esclusione dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore dal
credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per
autotrazione;
riconoscimento, a domanda, a titolo sperimentale e per
un periodo di tre anni, dell’esonero dell’80% della con-
tribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL)
a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli
destinati al trasporto di cose o di persone, dotati di ta-
chigrafo digitale e prestanti attività di trasporto interna-
zionale per almeno 100 giorni annui;
riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese
non documentate riconosciute agli autotrasportatori,
che spettano in un’unica misura per i trasporti effettua-
ti dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’im-
presa e nella misura del 35% di tale importo per i tra-
sporti effettuati all’interno del Comune.
ACCISA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI PER LE IMPRESE Esenzione dall’accisa estesa anche all’energia elettrica pro-
dotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza
disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle
società cooperative di produzione e distribuzione dell’ener-
gia elettrica (società cooperative di produzione e distribu-
zione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate
a trasferimento all’ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle
abitazioni.
CONTATTI
Matteo Moretti
Roberto Pellizzari
Emanuela Rollino