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FISCAL FOCUS LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) REDDITO DI IMPRESA RIDUZIONE ALIQUOTA IRES Dal 1° gennaio 2017 e per i periodi d’imposta successivi: l’aliquota IRES si riduce dal 27,5% al 24%; si riduce dall’1,375% all’1,20% l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti all’imposta sul reddito negli Stati UE o in quelli aderenti all’Accordo SEE e ivi residenti. ADDIZIONALE IRES ENTI CREDITIZI Dal 1° gennaio 2017 e per i periodi d’imposta successivi: introdotta addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari; Gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari del- la maggiorazione divengono integralmente deducibili dall’IRES e a fini IRAP. AMMORTAMENTO BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi rea- lizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 dai soggetti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria è maggiorato del 40%. RIALLINEAMENTO OPERAZIONI DI AGGREGAZIONI AZIENDALI Per le operazioni di aggregazione aziendale attivate a de- correre dal 2016 è ridotto ulteriormente il periodo di am- mortamento (da 10 a 5 anni) del maggior valore fiscalmente riconosciuto – in seguito all’affrancamento ai sensi del DL 185/2008 – imputato ad avviamento, marchi d’impresa e ad altre attività immateriali in dipendenza di operazioni straor- dinarie. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA Le società di capitali e gli enti commerciali – che non adot- tano i principi contabili internazionali – hanno la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non (ad esclu- sione degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), che risultano dal bilancio relativo all’e- sercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazio- ni di controllo e di collegamento alle seguenti condizioni: rivalutazione eseguita nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; versamento, in unica soluzione, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP con aliquota del 16% sui beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni; il riconosci- 28 GENNAIO 201 6

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FISCAL FOCUS LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)

REDDITO DI IMPRESA

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES Dal 1° gennaio 2017 e per i periodi d’imposta successivi:

l’aliquota IRES si riduce dal 27,5% al 24%;

si riduce dall’1,375% all’1,20% l’aliquota della ritenuta a

titolo d’imposta sugli utili corrisposti alle società e agli

enti soggetti all’imposta sul reddito negli Stati UE o in

quelli aderenti all’Accordo SEE e ivi residenti.

ADDIZIONALE IRES ENTI CREDITIZI Dal 1° gennaio 2017 e per i periodi d’imposta successivi:

introdotta addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi

e finanziari;

Gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari del-

la maggiorazione divengono integralmente deducibili

dall’IRES e a fini IRAP.

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

STRUMENTALI NUOVI Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi rea-

lizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 dai soggetti

titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni, ai

fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione per la

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni

di locazione finanziaria è maggiorato del 40%.

RIALLINEAMENTO OPERAZIONI

DI AGGREGAZIONI AZIENDALI Per le operazioni di aggregazione aziendale attivate a de-

correre dal 2016 è ridotto ulteriormente il periodo di am-

mortamento (da 10 a 5 anni) del maggior valore fiscalmente

riconosciuto – in seguito all’affrancamento ai sensi del DL

185/2008 – imputato ad avviamento, marchi d’impresa e ad

altre attività immateriali in dipendenza di operazioni straor-

dinarie.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA Le società di capitali e gli enti commerciali – che non adot-

tano i principi contabili internazionali – hanno la possibilità

di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non (ad esclu-

sione degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta

l’attività d’impresa), che risultano dal bilancio relativo all’e-

sercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazio-

ni di controllo e di collegamento alle seguenti condizioni:

rivalutazione eseguita nel bilancio successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2014;

versamento, in unica soluzione, di un’imposta sostitutiva

delle imposte sui redditi e IRAP con aliquota del 16% sui

beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni; il riconosci-

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mento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della

rivalutazione avviene a decorrere dal terzo anno succes-

sivo rispetto a quello per cui la rivalutazione è stata ese-

guita;

possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo

della rivalutazione con il pagamento, in unica soluzione,

di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP

nella misura del 10%.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI,

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE ED

ESTROMISSIONE DEGLI

IMMOBILI STRUMENTALI DELL’IMPRENDITORE Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a

responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azio-

ni che, entro il 30 settembre 2016, cedono o assegnano ai

soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in

pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’at-

tività dell’impresa, possono estrometterli dall’attività d’im-

presa a condizioni agevolate.

Le stesse previsioni sono applicate alle società che hanno

per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni

e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società

semplici.

La differenza tra il valore “normale” (i.e. valore di mercato)

dei beni assegnati/ceduti (o, in caso di trasformazione, quel-

lo dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il ri-

spettivo costo fiscalmente riconosciuto, è assoggettato ad

un’imposta sostitutiva IRES e IRAP dell’8%, ovvero del 10,5%

per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi di im-

posta precedenti a quello in corso alla data dell’assegnazio-

ne, cessione o trasformazione.

Il valore “normale” degli immobili, su istanza della società,

può essere determinato applicando alle rendite catastali i

coefficienti previsti dalla norma sull’imposta di registro (c.d.

valore catastale).

Eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per

effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle socie-

tà che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitu-

tiva del 13%.

Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventual-

mente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipote-

carie e catastali si applicano in misura fissa.

L’imprenditore individuale che al 31 ottobre 2015 possedeva

immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, escluderli

dal patrimonio dell’impresa con effetto dal periodo d’impo-

sta in corso alla data del 1° gennaio 2016, versando un’im-

posta sostitutiva dell’IRPEF e IRAP dell’8%.

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST,

DISCIPLINA CFC Dal periodo d’imposta 2016:

i componenti negativi “black list” derivanti da operazioni

intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati o

territori a fiscalità privilegiata sono equiparati agli altri

costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella

dichiara­zione dei redditi;

il regime delle cd. “Controlled foreign companies” (“CFC”):

trova applicazione nei confronti delle controllate

estere (diverse da quelle UE e appartenenti al SEE

con accordo che assicuri con l’Italia lo scambio di in-

formazioni) il cui livello di tassazione nominale è infe-

riore del 50% a quello italiano (espunto ogni riferi-

mento ai decreti “black list”);

l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito

della controllata è pari all’aliquota IRES vigente (non

più al 27%).

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IVA

EMISSIONE NOTE DI CREDITO IVA È consentito al cedente e/o prestatore di emettere note di

credito IVA nei confronti di cessionari e/o committenti as-

soggettati a procedure concorsuali già dalla data di assog-

gettamento di tali soggetti alle stesse, senza doverne at-

tendere la conclusione.

ESTENSIONE REVERSE CHARGE Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA an-

che alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate

nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consor-

zio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un

ente pubblico al quale il consorzio sia tenuto ad emettere

fattura per effetto delle disposizioni relative al cd. “split

payment”). L’efficacia di tale disposizione è subordinata

all’autorizzazione UE ai sensi della direttiva IVA.

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI E IVA Per gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta

in corso alla data del 31 dicembre 2016 e periodi successivi:

Sono allungati di un anno i termini per l’accertamento

dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del

quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a

quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o

di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accer-

tamento può essere notificato entro il 31 dicembre del

settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione

avrebbe dovuto essere presentata.

ALTRE NOVITÀ

IMU Dal periodo d’imposta 2016:

la determinazione della rendita catastale degli immobili

a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E)

viene effettuata tramite stima diretta, tenendo conto

del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad

essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qua-

lità e l’utilità nei limiti dell’ordinario apprezzamento

(sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni,

attrezzature ed impianti funzionali allo specifico proces-

so produttivo);

esenzione IMU per alcune tipologie di terreni agricoli;

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per gli immobili locati a “canone concordato” l’IMU è

determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comu-

ne ridotta al 75%;

riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli im-

mobili – ad eccezione di quelli classificati nelle categorie

catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli)

– concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta

entro il primo grado che li utilizzano come abitazione

principale. Il beneficio si applica purché il contratto sia

registrato e il comodante possieda un solo immobile in

Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitual-

mente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile. Il

beneficio è esteso anche al caso in cui il comodante

possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito

a propria abitazione principale (non di lusso).

TASI Dal periodo d’imposta 2016:

escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abita-

zione principale dal possessore nonché dal­l’utilizzatore

dell’immobile e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9;

per gli immobili locati a “canone concordato” la TASI è

ridotta al 75%.

RIVALUTAZIONE VALORE DEI TERRENI

E DELLE PARTECIPAZIONI Riaperto il termine per la rideterminare del valore dei terre-

ni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipa-

zioni in società non quotate possedute da persone fisiche

per operazioni estranee all’attività d’impresa, società sem-

plici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commer-

ciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa

commerciale:

il 1° gennaio 2016 è il nuovo termine di riferimento per il

possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di

rideterminazione del valore;

fissato al 30 giugno 2016 il nuovo termine entro il quale

redigere e giurare la perizia di stima nonché versare

l’imposta sostitutiva pari all’8% (o la prima rata).

DETRAZIONE DALL’IRPEF PER ACQUISTI UNITÀ

IMMOBILIARE Detrazione del 50% dell’importo corrisposto per il paga-

mento dell’IVA sull’acquisto effettuato, entro il 2016, di abi-

tazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese co-

struttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

DEDUZIONI IRAP Deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel

limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per

almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere

dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di la-

voro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del pre-

cedente contratto.

LEASING SU IMMOBILI DESTINATI AD ABITA-

ZIONE PRINCIPALE Per le locazioni finanziarie di immobili adibiti ad abitazione

principale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020:

detrazione ai fini IRPEF nella misura del 19% dei se-

guenti costi:

canoni e relativi oneri accessori, per un importo

non superiore a € 8.000;

costo di acquisto dell’immobile, all’esercizio dell’op-

zione finale, per un importo non superiore a €

20.000 se le spese sono sostenute da giovani di

età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo

non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del

contratto di locazione finanziaria e non titolari di

diritti di proprietà su immobili a destinazione abita-

tiva (per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni,

ferme restando le altre condizioni richieste, l’im-

porto massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato);

modifiche in tema di imposta di registro (aliquote).

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RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI Ai contribuenti decaduti– nei trentasei mesi antecedenti al

15 ottobre 2015 – dal beneficio della rateazione di somme

dovute a seguito di accertamenti con adesione, è consenti-

to di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio è limitato

al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato

alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della

prima rata scaduta.

AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA CONVENZIO-

NATA Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed

esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di

trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di

edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insisto-

no abitazioni economiche e popolari) indipendentemente

dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti

locali.

AUTOTRASPORTO A decorrere dal 1° gennaio 2016:

esclusione dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore dal

credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per

autotrazione;

riconoscimento, a domanda, a titolo sperimentale e per

un periodo di tre anni, dell’esonero dell’80% della con-

tribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL)

a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli

destinati al trasporto di cose o di persone, dotati di ta-

chigrafo digitale e prestanti attività di trasporto interna-

zionale per almeno 100 giorni annui;

riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese

non documentate riconosciute agli autotrasportatori,

che spettano in un’unica misura per i trasporti effettua-

ti dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’im-

presa e nella misura del 35% di tale importo per i tra-

sporti effettuati all’interno del Comune.

ACCISA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA

FONTI RINNOVABILI PER LE IMPRESE Esenzione dall’accisa estesa anche all’energia elettrica pro-

dotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza

disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle

società cooperative di produzione e distribuzione dell’ener-

gia elettrica (società cooperative di produzione e distribu-

zione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate

a trasferimento all’ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle

abitazioni.

CONTATTI

Matteo Moretti

[email protected]

Roberto Pellizzari

[email protected]

Emanuela Rollino

[email protected]