Legge del 24/12/2012 n. 228 - Fiscal Focus...Legge del 24/12/2012 n. 228 - Disposizioni per la...

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Legge del 24/12/2012 n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 - supplemento ordinario Preambolo Preambolo Articolo 1-com1 Articolo 1-com2 Articolo 1-com3 Articolo 1-com4 Articolo 1-com5 Articolo 1-com6 Articolo 1-com7 Articolo 1-com8 Articolo 1-com9 Articolo 1-com10 Articolo 1-com11 Articolo 1-com12 Articolo 1-com13 Articolo 1-com14 Articolo 1-com15 Articolo 1-com16 Articolo 1-com17 Articolo 1-com18 Articolo 1-com19 Articolo 1-com20 Articolo 1-com21 Articolo 1-com22 Articolo 1-com23 Articolo 1-com24 Articolo 1-com25 Articolo 1-com26 Articolo 1-com27 Articolo 1-com28 Articolo 1-com29 Articolo 1-com30 Articolo 1-com31 Articolo 1-com32 Articolo 1-com33 Articolo 1-com34 Articolo 1-com35 Articolo 1-com36 Articolo 1-com37 Articolo 1-com38 Articolo 1-com39 Articolo 1-com40 Articolo 1-com41 Articolo 1-com42 Articolo 1-com43 Articolo 1-com44 Articolo 1-com45 Articolo 1-com46 Articolo 1-com47 Articolo 1-com48 Articolo 1-com49 Articolo 1-com50 Articolo 1-com51 Articolo 1-com52 Articolo 1-com53 Articolo 1-com54 Articolo 1-com55 Articolo 1-com56 Articolo 1-com57 Articolo 1-com58 Articolo 1-com59 Legge del 24/12/2012 n. 228 - Pagina 1

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  • Legge del 24/12/2012 n. 228 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 - supplemento ordinario

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    Allegati

    Preambolo - Preambolo

    In vigore dal 01/01/2013

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

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    Articolo 1 Comma 1 -

    In vigore dal 01/01/2013

    1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all', per gli anni 2013, 2014 e 2015, sonoarticolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

    indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine dirimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

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    Articolo 1 Comma 2 -

    In vigore dal 01/01/2013

    Nell'allegato 2 sono indicati:2.

    a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,, e successive modificazioni, dell'lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 articolo 59, comma 34, della legge 27

    , e successive modificazioni, e dell'dicembre 1997, n. 449 articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n., per l'anno 2013;183

    b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi dellalettera a).

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    Articolo 1 Comma 3 -

    In vigore dal 01/01/2013

    Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'3., e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gliarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico delloStato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

    b) alla gestione speciale minatori;

    c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.

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    Articolo 1 Comma 4 -

    In vigore dal 01/01/2013

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

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  • 4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' ,articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95convertito, con modificazioni, dalla , gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili deilegge 7 agosto 2012, n. 135programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegatoalla presente legge.

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    Articolo 1 Comma 5 -

    In vigore dal 01/01/2013

    5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti inconseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

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    Articolo 1 Comma 6 -

    In vigore dal 01/01/2013

    6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ladisposizione di cui al comma 7.

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    Articolo 1 Comma 7 -

    In vigore dal 01/01/2013

    7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presentelegge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

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    Articolo 1 Comma 8 -

    In vigore dal 01/01/2013

    8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche socialile disposizioni di cui ai commi 9 e 15.

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    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

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    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-07-06;95_art7-com15http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135

  • Articolo 1 Comma 9 -

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2015Soppresso dal 01/01/2015 da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    9. Fino alla riforma degli istituti di cui al , a decorrerecomma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dicui all' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 legge 7 agosto 2012, n.

    , e' assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del135medesimo articolo 7.

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    Articolo 1 Comma 10 -

    In vigore dal 01/01/2015

    Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    10. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace esercizio delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenzasociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendoaltresi' ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un ,piu' uniforme livello di prestazionesul territorio nazionale, alla , sono apportate le seguenti modificazioni:legge 30 marzo 2001, n. 152

    a) (lettera abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 311, lett. a) legge 23 dicembre 2014 n. 190);

    b) (lettera abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 311, lett. a) legge 23 dicembre 2014 n. 190);

    c) (lettera abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 311, lett. a) legge 23 dicembre 2014 n. 190);

    d) all' , comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a verifiche ispettivearticolo 13straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attivita' e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;

    e) all' , comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualita' deiarticolo 13servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioniprevidenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

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    Articolo 1 Comma 11 -

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2015Soppresso dal 01/01/2015 da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.

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    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 12

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2001-03-30;152_art13-com1http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-07-06;95_art7http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2001-03-30;152http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2014-12-23;190_art1-com311-letahttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2014-12-23;190_art1-com311-letahttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2014-12-23;190_art1-com311-letahttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2001-03-30;152_art13http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2001-03-30;152_art13

  • Articolo 1 Comma 12 -

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2015Soppresso dal 01/01/2015 da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni ealla meta' delle province del territorio nazionale.

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    Articolo 1 Comma 13 -

    In vigore dal 01/01/2015

    Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigoredella presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro il 30 giugno 2015. In caso di mancatoadeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n.

    .152

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    Articolo 1 Comma 14 -

    In vigore dal 01/01/2013

    14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza dei servizi residai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelleallegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, adecorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti pubblicierogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

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    Articolo 1 Comma 15 -

    In vigore dal 01/01/2013

    15. L'autorizzazione di spesa di cui all' , convertito,articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148con modificazioni, dalla , confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cuilegge 19 luglio 1993, n. 236all' , convertito, con modificazioni,articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185dalla , e' ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui alegge 28 gennaio 2009, n. 2decorrere dall'anno 2015.

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    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 13

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2001-03-30;152_art16-com2-letahttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2001-03-30;152_art16-com2-letahttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-05-20;148_art1-com7http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1993-07-19;236http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2008-11-29;185_art18-com1-letahttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2009-01-28;2

  • Articolo 1 Comma 16 -

    In vigore dal 01/01/2013

    16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni dicui ai commi da 17 a 29.

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    Articolo 1 Comma 17 -

    In vigore dal 01/01/2013

    17. All' ,articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

    «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile oimprocedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nelprovvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge almomento del deposito dello stesso».

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    Articolo 1 Comma 18 -

    In vigore dal 01/01/2013

    18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla datadi entrata in vigore della presente legge.

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    Articolo 1 Comma 19 -

    In vigore dal 01/01/2013

    19. Al , sono apportate le seguenti modificazioni:decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    1) all' apportare le seguenti modificazioni:articolo 16

    a) al comma 9:

    1) dopo la lettera c) inserire la seguente:

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 14

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:2002-05-30;115_art13http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-10-18;179http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-10-18;179_art16

  • «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali ealle corti di appello»;

    2) sostituire la lettera d) con la seguente:

    «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;

    b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

    «L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli ufficinotificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;

    2) dopo l' inserire i seguenti:articolo 16

    « - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5,Art. 16-bis.a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, ildeposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogoesclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il depositodegli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con lemodalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

    2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applicasuccessivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

    3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e deidocumenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e delcommissario straordinario.

    4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codicedi procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documentiha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare ildeposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizianon sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui alcomma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

    5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, ilConsiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anchelimitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

    6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dalquindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventinatura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi dicomunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, ilConsiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

    7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenutaconsegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

    8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali edei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominiogiustizia non sono funzionanti.

    9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

    Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini dellanotificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono perpubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del

    , convertito con modificazioni dalla , dall'decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici,articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    gestito dal ministero della giustizia.

    Art. 16-quater. - (Modifiche alla ). - 1. Alla , sonolegge 21 gennaio 1994, n. 53 legge 21 gennaio 1994, n. 53apportate le seguenti modificazioni:

    a) all' , comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizioarticolo 2postale";

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

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    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-10-18;179_art16http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-10-18;179_art16bishttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-10-18;179_art16terhttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2008-11-29;185_art16http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2008-11-29;185_art16http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2009-01-28;2http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2005-03-07;82_art6bishttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-10-18;179_art16quaterhttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1994-01-21;53http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1994-01-21;53http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1994-01-21;53_art2

  • b) all' , comma 1, alinea, le parole: "«di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede aarticolo 3norma dell'articolo 2 deve";

    c) all' , il comma 3-bis e' abrogato;articolo 3

    d) dopo l' e' inserito il seguente:articolo 3

    " . - 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzoArt. 3-bisrisultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, latrasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamenteutilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

    2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copiainformatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' all'originale a norma dell'articolo 22,

    . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto dacomma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

    3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazioneprevista dall' , e, per ilarticolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2,

    .del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68

    4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della ».legge n. 53 del 1994

    5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale edallegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

    a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

    b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;

    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procuraalle liti;

    d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

    e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

    f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

    6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, ilnumero e l'anno di ruolo.";

    e) all' comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;articolo 4,

    f) all' , il comma 1 e' abrogato;articolo 5

    g) all' , comma 1, le parole: "la relazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o learticolo 6attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";

    h) all' , dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:articolo 8

    "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronicacertificata.";

    i) all' , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:articolo 9

    "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati edella ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sonotratte ai sensi dell' .";articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    l) all' , comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articoloarticolo 103-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici".

    2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro dellagiustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

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  • 3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo allapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

    Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). - 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e softwarepresso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonche' per la manutenzione dei relativiservizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, e' autorizzatala spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorreredall'anno 2014.

    2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni dicui all' , che sono conseguentemente iscritte nello statoarticolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.»;

    3) all' apportare le seguenti modificazioni:articolo 17

    a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

    «2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    "Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2,ovvero 22, comma 3, del , e successive modificazioni e, nel termine stabilitodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cuiall'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato alricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»;

    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    «2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n., il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'267 articolo 8 del decreto legislativo 8

    , entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. illuglio 1999, n. 270proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

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    Articolo 1 Comma 20 -

    In vigore dal 01/01/2013

    20. Al , libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:codice di procedura civile

    1) all' , secondo comma:articolo 543

    a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazionedell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;

    b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di postaelettronica certificata»;

    2) all' , primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «oarticolo 547trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

    3) l' e' sostituito dal seguente:articolo 548

    «Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). - Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo equarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore,si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

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    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-10-18;179_art16quinquieshttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-11-12;183_art28-com2http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-10-18;179_art17http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2005-03-07;82http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RD:1942-03-16;267_art163http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::RD:1942-03-16;267_art163http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1999-07-08;270_art8http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1999-07-08;270_art8http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPC:;http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPC:;_art543http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPC:;_art547http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPC:;_art548

  • Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, ilgiudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni prima dellanuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene diappartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

    Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione dicrediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita'della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;

    4) l' e' sostituto dal seguente:articolo 549

    «Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudicedell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.

    L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».

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    Articolo 1 Comma 21 -

    In vigore dal 01/01/2013

    21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziatisuccessivamente all'entrata in vigore della presente legge.

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    Articolo 1 Comma 22 -

    In vigore dal 01/01/2013

    22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n., e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:259

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    «2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sono determinati:

    a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici deglioperatori;

    b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche inconsiderazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;

    b) il comma 4 e' abrogato.

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    Articolo 1 Comma 23 -

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 18

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPC:;_art549http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2003-08-01;259_art96http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2003-08-01;259_art96

  • In vigore dal 01/01/2013

    23. L'abrogazione del comma 4 dell' , haarticolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come daultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo.

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    Articolo 1 Comma 24 -

    In vigore dal 01/01/2013

    24. All' , e successive modificazioni, il comma 294-bis e' sostituito dalarticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266seguente:

    «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e fornitureaventi finalita' giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli ufficicentrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001,

    , ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizian. 89e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

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    Articolo 1 Comma 25 -

    In vigore dal 01/01/2013

    25. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 legge 15 luglio 2011,, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:n. 111

    al comma 6, lettera s):a)

    1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

    2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente:

    «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euroluglio 2010, n. 104

    200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre perquelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bisdell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000;»;

    3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

    al comma 10:b)

    1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti:

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 19

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2003-08-01;259_art96http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2005-12-23;266_art1http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2001-03-24;89http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2001-03-24;89http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-07-06;98_art37http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-07-15;111http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-07-15;111http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2010-07-02;104http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2010-07-02;104

  • «lettere da b) a r),»;

    2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sonosostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

    3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

    4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui alcomma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dellostato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalita' di cui al periodoprecedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

    c) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

    «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze edella giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo,per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilita', socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che apartire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, ilcompletamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarita'del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota e'destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gliobiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge

    , convertito, con modificazioni, dalla , e alle spese di31 maggio 2010, n. 78 legge 30 luglio 2010, n. 122funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al nettodelle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;

    d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

    «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per esseredestinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nellamisura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbianoraggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del

    , convertito, con modificazioni, dalla , e nelladecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 legge 30 luglio 2010, n. 122misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistraturaamministrativa»;

    e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministerodella giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio deiministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendentiprocedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente.

    Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter,, convertito, con modificazioni, dalla , e' altresi'del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 legge 26 aprile 2012, n. 44

    subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorsoentro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;

    f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui alcomma 10, secondo periodo»;

    g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione deidecreti di cui ai commi 11 e 11-bis».

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    Articolo 1 Comma 26 -

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 20

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2010-05-31;78_art9-com2bishttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2010-05-31;78_art9-com2bishttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2010-07-30;122http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2010-05-31;78_art9-com2bishttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2010-05-31;78_art9-com2bishttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2010-07-30;122http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-03-02;16_art12-com3terhttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-03-02;16_art12-com3terhttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-04-26;44

  • In vigore dal 01/01/2013

    26. All' , dopo il comma 3-bis, e'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115aggiunto il seguente:

    «3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all' del articolo 119, comma 1, lettera a), si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltantidecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

    negli atti di gara, ai sensi dell' . Nei ricorsi di cui all'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articolo del , in caso di controversie relative all'irrogazione119, comma 1, lettera b) decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

    di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste».

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    Articolo 1 Comma 27 -

    In vigore dal 01/01/2013

    27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, e'Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione.

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    Articolo 1 Comma 28 -

    In vigore dal 01/01/2013

    28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25, lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio delloStato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6

    , convertito, con modificazioni, dalla , introdotto dal comma 25, letteraluglio 2011, n. 98 legge 15 luglio 2011, n. 111b), numero 4), del presente articolo.

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    Articolo 1 Comma 29 -

    In vigore dal 01/01/2013

    29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge.

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    Articolo 1 Comma 30 -

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 21

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:2002-05-30;115_art14http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPA:;_art119http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2010-07-02;104_art119-com1-letahttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2006-04-12;163_art29http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPA:;_art119http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPA:;_art119http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2010-07-02;104_art119-com1-letahttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:2002-05-30;115_art13http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:2002-05-30;115_art13http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-07-06;98_art37-com10http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-07-06;98_art37-com10http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-07-15;111

  • In vigore dal 01/01/2013

    30. All' , dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materiadi contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali».

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    Articolo 1 Comma 31 -

    In vigore dal 01/01/2013

    31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie leparole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato iviprevisti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del

    , convertito, con modificazioni, dalla , per ladecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 legge 24 marzo 2012, n. 27liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo iviprevisto.».

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    Articolo 1 Comma 32 -

    In vigore dal 01/01/2013

    32. Nell' , al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffaarticolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sonosostituite dalle seguenti:

    «si applica il decreto previsto dall' , convertito, conarticolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1modificazioni,dalla , per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con lalegge 24 marzo 2012, n. 27riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.».

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    Articolo 1 Comma 33 -

    In vigore dal 01/01/2013

    33. All' , sono apportate le seguenti modifiche:articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183

    a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole:

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 22

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992-12-31;546_art11http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-01-24;1_art9-com2http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-01-24;1_art9-com2http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-03-24;27http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992-12-31;546_art15http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-01-24;1_art9-com2http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-03-24;27http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-11-12;183_art4

  • «progressivamente vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo espletamento della procedura di interpello di cui alcomma 40»;

    b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «comma 39» sono aggiunte le seguenti: «proponibili sia per lacopertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi».

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    Articolo 1 Comma 34 -

    In vigore dal 01/01/2013

    34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del, convertito, con modificazioni, dalla ,decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 legge 22 dicembre 2011, n. 214

    l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativavigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno2013 (1).

    (1) Ai sensi dell' il presente comma si interpreta nel senso cheart. 7, comma 9 decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di euro272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica diavvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio dipromovibilita' e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissato dall'art.

    .5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103

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    Articolo 1 Comma 35 -

    In vigore dal 01/01/2013

    35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizionidi cui ai commi da 37 a 42.

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    Articolo 1 Comma 36 -

    In vigore dal 01/01/2013

    36. Al , all' , comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 articolo 29

    «b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal lorovalore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 icespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essereinteramente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

    1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

    2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 23

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-12-06;201_art35http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-12-06;201_art35http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-12-22;214http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2013-08-31;101_art7-com9http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1979-04-03;103_art5-com1http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1979-04-03;103_art5-com1http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118_art29

  • 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;

    4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016».

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    Articolo 1 Comma 37 -

    In vigore dal 01/01/2013

    37. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della, e successive modificazioni, e' ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di unRepubblica 5 gennaio 1967, n. 18

    ammontare. pari a 5.287.735 euro annui.

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    Articolo 1 Comma 38 -

    In vigore dal 01/01/2013

    38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unicodi cui al , e successive modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari adecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297712.265 euro annui.

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    Articolo 1 Comma 39 -

    In vigore dal 01/01/2013

    39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economicicorrisposti ai sensi dell' , earticolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18successive modificazioni, nonche' dell'articolo 658 del testo unico di cui al ,decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque lacopertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'.

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    Articolo 1 Comma 40 -

    In vigore dal 01/01/2013

    40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005,, e' ridotta per un importo di euro 5.921.258.n. 56

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 24

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    Articolo 1 Comma 41 -

    In vigore dal 01/01/2013

    41. L'autorizzazione di spesa di cui all' , e' ridotta di euroarticolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 29910.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

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    Articolo 1 Comma 42 -

    In vigore dal 01/01/2013

    42. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all' ,articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51e' soppressa.

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    Articolo 1 Comma 43 -

    In vigore dal 01/01/2013

    43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.

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    Articolo 1 Comma 44 -

    In vigore dal 01/01/2013

    44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l' ,articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'interoanno scolastico ai sensi dell' , e successive modificazioni,articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi (1).

    (1) Con (G.U. n. 21/2016) la Corte Costituzionale, in relazione all' , ha dichiaratosentenza n. 108/2016 art.3 Cost.l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 -commi 44 e 45 -della legge n.228/2012 nella parte in cui non esclude - nelsettore scolastico - dalla sua applicazione i contratti di conferimento di mansioni superiori (nel caso di specie didirettore dei servizi generali ed amministrativi) stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. Cio' nellaconsiderazione che viene leso il principio di legittimo affidamento nei rapporti giuridici.

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    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 25

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  • Articolo 1 Comma 45 -

    In vigore dal 01/01/2013

    45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4,, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttoredel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente ingodimento dall'assistente amministrativo incaricato (1).

    (1) Con (G.U. n. 21/2016) la Corte Costituzionale, in relazione all' , ha dichiaratosentenza n. 108/2016 art.3 Cost.l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 -commi 44 e 45 -della legge n. 228/2012 nella parte in cui non esclude - nelsettore scolastico - dalla sua applicazione i contratti di conferimento di mansioni superiori (nel caso di specie didirettore dei servizi generali ed amministrativi) stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. Cio' nellaconsiderazione che viene leso il principio di legittimo affidamento nei rapporti giuridici.

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    Articolo 1 Comma 46 -

    In vigore dal 01/01/2013

    46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successivemodificazioni, e' abrogato.

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    Articolo 1 Comma 47 -

    In vigore dal 01/01/2013

    47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente dellascuola e' corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilitocon decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente

    . I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonerodella Repubblica 10 luglio 2008, n. 140dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

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    Articolo 1 Comma 48 -

    In vigore dal 31/12/2013

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2013 n. 150 Articolo 6

    48. A decorrere dal 30 giugno 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dismette la sede romanadi piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione e' risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

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    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 26

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  • Articolo 1 Comma 49 -

    In vigore dal 01/01/2013

    49. L'autorizzazione di spesa di cui all' , e' ridotta diarticolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.

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    Articolo 1 Comma 50 -

    In vigore dal 01/01/2013

    50. Nell'esercizio finanziario 2013 e' versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valeresulla contabilita' speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo

    , e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.27 luglio 1999, n. 297

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    Articolo 1 Comma 51 -

    In vigore dal 01/01/2013

    51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

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    Articolo 1 Comma 52 -

    In vigore dal 01/01/2013

    52. Il Fondo di cui all' , e' ridotto di 83,6 milioni di euroarticolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

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    Articolo 1 Comma 53 -

    In vigore dal 01/01/2013

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 27

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-12-27;296_art1-com870http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1999-07-27;297_art5http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1999-07-27;297_art5http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-11-12;183_art4-com82

  • 53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio, convertito, con modificazioni, dalla , e' assicurato dal Ministero2012, n. 95 legge 7 agosto 2012, n. 135

    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. IlMinistro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, puo' formulare proposte dirimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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    Articolo 1 Comma 54 -

    In vigore dal 01/01/2013

    54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti daicalendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative.Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornatelavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano adeterminarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

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    Articolo 1 Comma 55 -

    In vigore dal 01/01/2013

    55. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 legge 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docenteagosto 2012, n. 135

    e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni odelle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito alpersonale in questione di fruire delle ferie».

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    Articolo 1 Comma 56 -

    In vigore dal 01/01/2013

    56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Leclausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

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    Articolo 1 Comma 57 -

    In vigore dal 01/01/2013

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 28

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-07-06;95_art7http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-07-06;95_art7http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-07-06;95_art5-com8http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135

  • All' , e successive modificazioni, sono apportate le57. articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unita'»;

    b) al terzo periodo, le parole: «cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unita'».

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    Articolo 1 Comma 58 -

    In vigore dal 21/08/2013

    Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 57 bis

    58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, perlegge 23 dicembre 1998, n. 448

    l'anno scolastico 2012-2013

    nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti dicui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998.

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    Articolo 1 Comma 59 -

    In vigore dal 31/05/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/04/2017 n. 64 Articolo 37

    59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonche' di cui all'articolo 307 e al decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, commi 180e , lettera h), della e all' , e181 legge 13 luglio 2015, n. 107 articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non puo'essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubblicheamministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' , nonche' learticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ovvero enti,associazioni e fondazioni.

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    Articolo 1 Comma 60 -

    In vigore dal 01/01/2013

    60. All' , dopo la lettera c), aggiungere laarticolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68seguente: «c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla

    ».legge 14 novembre 2000, n. 338

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    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 29

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1998-12-23;448_art26-com8http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1998-12-23;448_art26-com8http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1998-12-23;448_art26-com8http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1998;448_art26-com8http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1998-12-23;448_art26-com8http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2015-07-13;107_art1-com180http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2015-07-13;107_art1-com181http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2015-07-13;107http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1998-08-03;315_art1-com4http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2009-12-31;196_art1-com2http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2012-03-29;68_art16-com2http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2000-11-14;338

  • Articolo 1 Comma 61 -

    In vigore dal 01/01/2013

    61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti le disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.

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    Articolo 1 Comma 62 -

    In vigore dal 01/01/2013

    62. L'autorizzazione di spesa di cui all' , e' ridotta diarticolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall' anno 2015.

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    Articolo 1 Comma 63 -

    In vigore dal 01/01/2013

    63. L'autorizzazione di spesa prevista dall' , e' ridotta diarticolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

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    Articolo 1 Comma 64 -

    In vigore dal 01/01/2013

    64. L'autorizzazione di spesa prevista dall' ,articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517convertito, con modificazioni, dalla , e' ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'annolegge 4 dicembre 1996, n. 6112013.

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    Articolo 1 Comma 65 -

    In vigore dal 01/01/2013

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 30

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-12-27;296_art1-com981http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1986-12-22;910_art2-com3http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1996-10-04;517_art1-com1http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1996-12-04;611

  • 65. L'autorizzazione di spesa prevista dall' , e' ridotta diarticolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

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    Articolo 1 Comma 66 -

    In vigore dal 01/01/2013

    66. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

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    Articolo 1 Comma 67 -

    In vigore dal 01/01/2013

    67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in serviziocome forza media e' rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

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    Articolo 1 Comma 68 -

    In vigore dal 01/01/2013

    68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi pressol'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare e' fissato in 136 unita' a decorrere dall'anno 2013.

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    Articolo 1 Comma 69 -

    In vigore dal 01/01/2013

    69. Al , convertito, consecondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262modificazioni, dalla , e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000legge 24 novembre 2006, n. 286annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».

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    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 31

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2002-08-01;166_art39-com2http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2006-10-03;262_art2-com172http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-11-24;286

  • Articolo 1 Comma 70 -

    In vigore dal 01/01/2013

    70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.

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    Articolo 1 Comma 71 -

    In vigore dal 01/01/2013

    71. Ad integrazione di quanto previsto dall' , earticolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dieuro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31gennaio 2015.

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    Articolo 1 Comma 72 -

    In vigore dal 01/01/2013

    72. All' , convertito, conarticolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201modificazioni, dalla , e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso dellegge 22 dicembre 2011, n. 214termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presentecomma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».

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    Articolo 1 Comma 73 -

    In vigore dal 01/01/2013

    73. La riduzione delle spese di cui all' , convertito, conarticolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95modificazioni, dalla , allegato 3 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e'legge 7 agosto 2012, n. 135rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.

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    Articolo 1 Comma 74 -

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 32

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-11-12;183_art4-com53http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-12-06;201_art21-com11http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-12-22;214http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-07-06;95_art8-com4http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135

  • In vigore dal 01/01/2013

    74. I benefici di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 perlegge 27 febbraio 1998, n. 30

    cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

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    Articolo 1 Comma 75 -

    In vigore dal 01/01/2013

    75. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 legge 7, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi diagosto 2012, n. 134

    contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro i1 31gennaio 2013».

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    Articolo 1 Comma 76 -

    In vigore dal 01/01/2013

    76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturalile disposizioni di cui ai commi 77 e 78.

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    Articolo 1 Comma 77 -

    In vigore dal 01/01/2013

    77. All' , convertito, con modificazioni, dalla articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 legge 7, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributiagosto 2012, n. 135

    gia' concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».

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    Articolo 1 Comma 78 -

    In vigore dal 01/01/2013

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 33

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1997-12-30;457_art6http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1998-02-27;30http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-06-22;83_art59-com3http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;134http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;134http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-07-06;95_art1-com26terhttp://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-08-07;135

  • 78. All' , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183

    a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorita' perquelle»;

    b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu'decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali»;

    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle sommegiacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del

    ».regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233

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    Articolo 1 Comma 79 -

    In vigore dal 01/01/2013

    79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni dicui ai commi da 80 a 87.

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    Articolo 1 Comma 80 -

    In vigore dal 01/01/2013

    80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure dicarattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012relative alla razionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo edell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi diassistenza sanitaria.

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    Articolo 1 Comma 81 -

    In vigore dal 01/01/2013

    81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6,, e' ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833

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    Articolo 1 Comma 82 -

    Legge del 24/12/2012 n. 228 -

    Pagina 34

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-11-12;183_art4-com85http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:2007-11-26;233_art15http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:2007-11-26;233_art15http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1978-12-23;833_art6http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1978-12-23;833_art6

  • In vigore dal 01/01/2013

    82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorita' statale del Ministero della salute inmateria di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31

    , nonche' in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico dellaluglio 1980, n. 618regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria internazionale, inapplicazione di quanto previsto dall' , earticolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502successive modificazioni.

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    Articolo 1 Comma 83 -

    In vigore dal 01/01/2013

    83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzan