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Il decreto-legge Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 24 gennaio 2012, n. 1 meglio conosciuto come meglio conosciuto come “decreto sulle “decreto sulle liberalizzazioni” liberalizzazioni” è LEGGE dello Stato Legge 27 del 24 marzo 2012 Legge 27 del 24 marzo 2012

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Il decreto-leggeIl decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 24 gennaio 2012, n. 1

meglio conosciuto comemeglio conosciuto come “decreto sulle liberalizzazioni”“decreto sulle liberalizzazioni”

è LEGGE dello StatoLegge 27 del 24 marzo 2012Legge 27 del 24 marzo 2012

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LEGGE 27 DEL 24.03.2012LEGGE 27 DEL 24.03.2012

ART. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate

(si compone di 8 commi)

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1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

…….. (omissis) ……..

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L’imperativo va letto unitamenteal quinto comma che così recita:

Il primo commaart. 9 Legge 27/2012 recita:

Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico

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Con le tariffe sono quindi abrogate anche le disposizioni vigenti per la determinazione del compenso del professionista

QUINTOCOMMA:

Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

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Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.conversione del presente decreto.

Il legislatore, al secondo e terzo comma del suddetto articolo 9, ha previsto una temporanea eccezione all’abrogazione delle tariffe esclusivamente per le liquidazioni delle spese giudiziali.

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Resta in vigore soloResta in vigore soloil parere del Consiglio del Collegio o

dell'Ordine sulla "liquidazione di onorari e spese" in caso di richiesta del Magistrato, sia per verificare la congruità dei compensi sulla base

dei parametri prescelti, sia (ex art.2233, primo comma, codice

civile) quando le Parti non hanno concordato un compenso, né questo e altrimenti determinabile.

Dobbiamo dire addio alle tariffe per determinare gli emolumenti professionali

e, di conseguenza,salutare anche degli opinamenti

delle parcelle

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Il quarto comma dell’art. 9 Il quarto comma dell’art. 9 è quello che riguardaè quello che riguarda

il disciplinare d’incarico il disciplinare d’incarico professionaleprofessionale

ed il ed il preventivo di massima preventivo di massima

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QUANDO/COME QUANDO/COME Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle

forme previste dall'ordinamento, al momento del forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.conferimento dell'incarico professionale.

COME COME l professionista deve rendere noto al cliente il grado di l professionista deve rendere noto al cliente il grado di

complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del

conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni

provocati nell'esercizio dell'attività professionale.provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

IN CHE MODO IN CHE MODO In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando

per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

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Nelle forme previste dall'ordinamento (la Nelle forme previste dall'ordinamento (la legge non specifica se verbali o scritte)legge non specifica se verbali o scritte)

Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale

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l professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico (…)

E’ al momento del conferimento dell’incarico, quindi quando si concorda il compenso per le prestazioni professionali, che si deve rendere noto, in forma scritta o verbale o nelle forme previste dall’ordinamento (se previste dall’ordinamento) il grado di complessita' dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri (professionali e non altri) ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico

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è determinata è determinata sulla base dei parametri stabiliti dalla legge sulla base dei parametri stabiliti dalla legge (complessità dell'incarico, decoro della professione (complessità dell'incarico, decoro della professione ex ex art. art.

2233, secondo comma, codice civile) e sulla base dei 2233, secondo comma, codice civile) e sulla base dei parametri liberamente concordati dalle Parti.parametri liberamente concordati dalle Parti.

La misura La misura del del compensocompenso

- deve essere sempre previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima

- va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

- deve essere adeguata all’importanza dell’opera.

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Per il combinato disposto di questi commi, poichè il compenso reso noto previamente con un preventivo di massima, viene pattuito definitivamente al momento del conferimento dell’incarico professionale, la misura del compenso è proprio in sede di conferimento dell’incarico che deve essere adeguata all’importanza dell’opera e pattuita (la misura del compenso) indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

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Il preventivo di massima deve pertanto contenere la misura del compenso e deve essere fornito preventivamente al cliente senza particolari obblighi di formalità poiché è in sede di affidamento dell’incarico che la misura del compenso deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

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Al preventivo di massima - che indicherà la misura del compenso in forma più o meno dettagliata a seconda della situazione e della valutazione del professionista - potrà poi seguire (o non seguire) il conferimento dell’incarico.

Il preventivo ed il

conferimentodell’incarico sonodue facce dellastessa medaglia(per sempliciprestazionipossono anche

coincidere)

Il preventivo di massima è propedeutico al conferimento dell’incarico.

Il preventivo di massima può non contenere tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

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E’ dunque con l’accettazione da parte del cliente del preventivo di massima che si può procedere agli approfondimenti, alla definizione delle voci di costo: dal conferimento fino alla conclusione dell’incarico

Il preventivo di massima non impegna nel rapporto

L’impegno avviene con il conferimento dell’incarico ed è qui che la misura del compenso deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

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La polizza deve essere posseduta e indicata. Non c’è obbligo di consegna ne di allegazione

LA POLIZZA ASSICURATIVA

Al momento del conferimento dell’incarico deve rendere noto il possesso ed i dati della polizza assicurativa per R.C. professionale

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La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera

Questa indicazione appare come una forte contraddizione rispetto al primo ed al quinto comma dell’art.9

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L’unico elemento che consentiva di determinare il compenso in maniera adeguata all’importanza dell’opera erano le tariffe che sono state abrogate.

E’ facile immaginare che si aprirà un fiorire di interpretazioni giurisprudenziali sul concetto di adeguamento all’importanza dell’opera e che aumenterà il contenzioso tra committenti e professionisti ma soprattutto tra Ufficio delle Entrate o altri Enti e professionisti.

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Porto anche l’attenzione a quella parte del secondo comma ove è inserita un’apparente innocua indicazione che per le nostre tasche sarà dirompente:

Entro lo stesso termine (120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto) …., sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

Il legislatore si è reso conto che con l’abrogazione delle tariffe e delle le disposizioni vigenti per la determinazione del compenso del professionista, ci sarà una discesa delle contribuzioni nelle Casse e per questo ci preannuncia che saremo immolati alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario – anche di lungo periodo. In poche parole percepiremo meno e saremo chiamati ad una maggiore contribuzione.

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Proprio per evitare contestazioni, ed essere trasparenti ed inattaccabili da tutti i fronti dobbiamo attrezzarci ed ABITUARCI ad effettuare preventivi ed a redigere sempre incarichi professionali performanti, affidati in forma scritta e corredati delle valutazioni economiche pattuite indicando le singole prestazioni e le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Proprio per evitare contestazioni, ed essere trasparenti ed inattaccabili da tutti i fronti dobbiamo attrezzarci ed ABITUARCI ad effettuare preventivi ed a redigere sempre incarichi professionali performanti, affidati in forma scritta e corredati delle valutazioni economiche pattuite indicando le singole prestazioni e le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

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D’ora in poi, avendo perso di efficacia il ricorso all’istituto dell’opinamento delle parcelle (se non per il periodo transitorio e per la liquidazione delle spese giudiziali), assumere incarichi solo verbali è doppiamente rischioso: sia perchè il cliente potrebbe rifiutarsi di pagare la prestazione, sia perché l’Ufficio delle Entrate o altri Enti potrebbero contestare che la misura del compenso non è adeguata all’importanza dell’opera.

D’ora in poi, avendo perso di efficacia il ricorso all’istituto dell’opinamento delle parcelle (se non per il periodo transitorio e per la liquidazione delle spese giudiziali), assumere incarichi solo verbali è doppiamente rischioso: sia perchè il cliente potrebbe rifiutarsi di pagare la prestazione, sia perché l’Ufficio delle Entrate o altri Enti potrebbero contestare che la misura del compenso non è adeguata all’importanza dell’opera.

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Si rammenta che la giurisprudenza, nel caso di contratti stipulati con la pubblica amministrazione, subordina al requisito della forma scritta la validità del contratto (e quindi il diritto del (e quindi il diritto del professionista al compenso) professionista al compenso)

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Il PREVENTIVO DI MASSIMA

può essere:

SCRITTO/VERBALE

SI CONSIGLIA SEMPRE SCRITTO E FIRMATO

Cosa deve contenere?

Il PREVENTIVO DI MASSIMA

può essere:

SCRITTO/VERBALE

SI CONSIGLIA SEMPRE SCRITTO E FIRMATO

Cosa deve contenere?

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IL PREVENTIVO DI MASSIMA IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI

Oggetto: “Legge 27 del 24/03/2012 art. 9 - Preventivo di massima di spese e competenze per incarico professionale inerente il ….. progetto e la direzione dei lavori di opere …… afferenti a ……………….. da eseguire in Comune di ……………….. via …………… n. …… foglio ……. Particella …… sub ….. Stim.mo Sig. …….….ringrazio per l’opportunità offerta di formulare il preventivo in oggetto che ha validità fino alla data del ……………...

Per l’espletamento dell’incarico dichiaro di non trovarmi in nessuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi delle vigenti disposizioni normative.  Dichiaro inoltre di essere in possesso della Polizza per R.C. professionale n. …………. del …………. , in corso di validità, accesa con la compagnia ………………………………………… Il preventivo di massima non comprende prestazioni tecniche che devono essere svolte da altri professionisti, che Lei incaricherà, per specifiche materie tecniche specialistiche quali, ad esempio, ( …………………………..)

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Il preventivo di massima per l’attività di competenza professionale è redatto sulla scorta:- delle informazioni e delle indicazioni da Lei fornite durante il/gli incontri avvenuti in data …….; - della documentazione tecnica da Lei consegnata allo scrivente; - delle informazioni che è stato possibile acquisire, in via telematica e senza formalità, in merito a (destinazione urbanistica, normativa tecnica, dati catastali, ……… - altro …….ecc.) 

IL PREVENTIVO DI MASSIMA IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI

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Per le attività da Lei richieste tutte inerenti alle prestazioni professionali per (progetto, direzione lavori, sicurezza cantiere ……… altro ………………………………..ecc.) la misura del compenso è preventivata di massima a forfait in ragione di € ……………. /00 e le spese relative all’espletamento dell’incarico sono determinate di massima a forfait in ragione di € ……………/00.

Ai suddetti importi imponibili andranno sommati gli oneri per la cassa previdenza (ora al …%) e l’iva (ora al 21%).Le spese sono esclusivamente quelle necessarie all’espletamento dell’incarico e non comprendono i diritti di segreteria, i bolli, le sanzioni, le spese di riproduzione degli elaborati, gli oneri di costruzione ….. altro …. ecc.

IL PREVENTIVO DI MASSIMA IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI

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IL PREVENTIVO DI MASSIMA IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI

Il compenso per le prestazioni sarà pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Soltanto con l’accettazione del preventivo di massima potrò dare corso agli approfondimenti tecnici che porteranno alla determinazione del grado di complessità dell'incarico. Sarà poi predisposto l’incarico professionale per il conferimento, nel quale saranno esplicitate compiutamente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e saranno indicate, per le singole prestazioni professionali, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Le misure del compenso e delle spese qui preventivate di massima potranno pertanto subire incrementi o diminuzioni in relazione all’effettivo grado di complessità dell’incarico e dell’individuazione delle effettive necessarie prestazioni da fornire.

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IL PREVENTIVO DI MASSIMA IL PREVENTIVO DI MASSIMA CONTENUTI

Nel caso in cui, dopo l’accettazione da parte Sua del preventivo di massima, gli approfondimenti tecnici dovessero portare a significativi scostamenti in aumento (> ….. %) degli importi preventivati per spese e competenze, avrà la possibilità di soprassedere dal procedere al conferimento dell’incarico; corrispondendo allo scrivente la somma di imponibili € ………. /00 quale rimborso per le spese, per il tempo e l’impegno profuso per l’accesso agli atti ed altre indagini condotte presso Uffici ed Enti pubblici e/o privati, per determinare il grado di complessità e l’individuazione delle effettive necessarie prestazioni da fornire.

L’impegno professionale mio nei Suoi confronti è dato dall’accettazione del preventivo di massima e dal successivo conferimento formale dell’incarico.

Il mancato accoglimento del preventivo di massima non mi impegna a fornire alcuna prestazione ne a consegnare la documentazione in mio possesso ed utilizzata per redigere il preventivo.

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L’incarico con il quale si pattuisce il compenso professionale

dev’essere:

SCRITTO DETTAGLIATO

FIRMATO

Quali sono gli elementi costitutivi dell’incarico?Cosa deve contenere?

L’incarico con il quale si pattuisce il compenso professionale

dev’essere:

SCRITTO DETTAGLIATO

FIRMATO

Quali sono gli elementi costitutivi dell’incarico?Cosa deve contenere?

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Si consiglia di suddividere l’incarico in due parti:

Una parte che chiamerò B) valida sempre in tutti i casi e che contiene

LE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sono le clausole che non mutano al variare dell’incarico. Sono normalmente le parti scritte in piccolo in un contratto.

Una parte che chiamerò A) specifica per il tipo di attività richiesta dal cliente che contiene

IL DISCIPLINARE DEGLI INCARICHI

Deve essere adattata di volta in volta per alcuni suoi capitoli.

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VEDIAMO NEL DETTAGLIO LE VEDIAMO NEL DETTAGLIO LE PARTI DELL’INCARICO PARTI DELL’INCARICO

PROFESSIONALE SCORRENDO PROFESSIONALE SCORRENDO INSIEME I DOCUMENTI INSIEME I DOCUMENTI

CONSEGNATI IN CARPETTACONSEGNATI IN CARPETTA

Si rammenta che i documenti - Si rammenta che i documenti - in in particolare al parte A) disciplinare particolare al parte A) disciplinare

degli incarichidegli incarichi - devono essere adattati - devono essere adattati allo specifico incaricoallo specifico incarico