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STUDIO________________________ 2018 SCHEDA PRATICA DICHIARAZIONE IVA 2018 (ANNO 2017) Versamento saldo annuale IVA Nel caso in cui dalla Dichiarazione IVA emerga un importo a debito, da indicare nel quadro VX1, il pagamento andrà effettuato con il modello F24 (codice tributo 6099). Le scadenze sono le seguenti: versamento in un'unica soluzione: 16 marzo 2018; versamento rateizzato con una maggiorazione dello 0,33% per ogni rata successiva alla prima; versamento entro la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi (30 giugno 2018) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla scadenza originaria. Questo importo può essere rateizzato con l’aggiunta della maggiorazione dello 0,33%. Compensazioni e rimborsi Nel caso in cui il modello IVA 2018 riporti un eccedenza a credito, indicata al rigo VX2, o di versamento, indicata al rigo VX3, è possibile optare per: compensazione “verticale” riportando l’importo nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali); compensazione “orizzontale”. Può essere effettuata, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, con l’utilizzo del modello Allegato a Infostudio N. 19 del 09 . 03 .201 8

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Page 1: STUDIO________________________ - Fiscal Focus · Web viewPer le compensazioni è previsto un limite massimo annuale di Euro 700.000 (salvo alcune eccezioni). Modalità operative rimborsi

STUDIO________________________ 2018

SCHEDA PRATICA

DICHIARAZIONE IVA 2018 (ANNO 2017)

Versamento saldo annuale IVA Nel caso in cui dalla Dichiarazione IVA emerga un importo a debito, da indicare nel quadro VX1, il pagamento andrà effettuato con il modello F24 (codice tributo 6099). Le scadenze sono le seguenti:

versamento in un'unica soluzione: 16 marzo 2018; versamento rateizzato con una maggiorazione dello 0,33% per ogni

rata successiva alla prima; versamento entro la scadenza per il versamento delle imposte sui

redditi (30 giugno 2018) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla scadenza originaria. Questo importo può essere rateizzato con l’aggiunta della maggiorazione dello 0,33%.

Compensazioni e rimborsi Nel caso in cui il modello IVA 2018 riporti un eccedenza a credito, indicata al rigo VX2, o di versamento, indicata al rigo VX3, è possibile optare per:

compensazione “verticale” riportando l’importo nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali);

compensazione “orizzontale”. Può essere effettuata, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, con l’utilizzo del modello F24 (VX5);

richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 38-bis del D.p.r. 633/1972 (VX4).

Le opzioni indicate al rigo VX4 e VX5 possono essere effettuate anche per una parte dell’importo risultante a credito.

Modalità operative compensazioni Stanti le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 nel caso in cui vi siano crediti superiori ad Euro 5.000 da utilizzare in compensazione ordizzontale, questa può avvenire:

a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (esempio invio in data 16 febbraio utilizzo in data 16 febbraio);

previa applicazione del visto di conformità da parte di uno dei soggetti abilitati.

Per le compensazioni è previsto un limite massimo annuale di Euro 700.000 (salvo alcune eccezioni).

Modalità operative rimborsi Nel caso in cui si voglia chiedere a rimborso tutto o parte del credito IVA vi

Allegato a InfostudioN. 19 del 09 . 03 .201 8

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è una soglia di euro 30.000 oltre la quale: sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità da parte di un

soggetto abilitato; sarà necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da

rendere all’interno del Modello IVA, in merito al possesso dei requisiti di idoneità patrimoniale.

Per i soggetti indicati nel comma 4 dell’articolo 38-bis del D.p.r. 633/1972 vi è l’obbligo di presentare una garanzia patrimoniale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Esempio 1

Alfa s.r.l. presenta un saldo a debito derivante dal modello IVA 2018 pari ad Euro 8.000.

Decide di differire il versamento al 02 luglio 2018, procedendo al versamento con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso in 4 rate mensili.

L’importo complessivo da versare sarà pari ad Euro 8.128, così suddiviso nelle 4 rate:

1- Prima rata Euro 2.032 da versare entro il 02 luglio 2018

2- Seconda rata Euro 2.032 da versare entro il 16 luglio 2018 con gli interessi dello 0,33%

3- Terza rata Euro 2.032 da versare entro il 20 agosto 2018 con gli interessi dello 0,66%

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4- Quarta rata Euro 2.031 da versare entro il 17 settembre 2018 con gli interessi dello 0,99%

Esempio 2

La società Beta S.r.l. opera nel campo dell’installazione di climatizzatori pertanto nel corso dell’anno pone in essere parecchie operazioni assoggettate alla disciplina del reverse charge. Nel modello di dichiarazione annuale IVA 2018 presenta un credito, indicato nel rigo VX2, di Euro 50.000. La società decide di:

- utilizzarne in compensazione Euro 20.000 (VX5);- richiederne a rimborso Euro 30.000 (VX4).

Deve apporre il visto di conformità sul modello dichiarativo?

La società dovrà far apporre dai soggetti abilitati il visto di conformità per poter compensare il credito di Euro 20.000 in quanto lo stesso è superiore alla soglia di stabilita di Euro 5.000. Mentre per quanto riguarda il rimborso di Euro 30.000 non è necessario alcun visto in quanto non viene superata la soglia fissata.

La compensazione potrà essere effettuata a patire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo.

Per completezza si precisa che I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, e sono:

i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; i Consulenti del Lavoro; i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.09.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso

della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Per le società di capitali che sono soggette al controllo contabile (art. 2409-bis c.c.) il visto di conformità può essere facoltativamente sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal professionista preposto al controllo contabile (che attesti l'esecuzione dei controlli previsti).