Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione...

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Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) lle società di persone detta le regole dell’agire comune atti di impresa sono frutto dell’agire comune dei soci e sono imputati direttamente ai soci (rilevanza della persona del socio) Nelle società di capitali detta le regol di organizzazione del gruppo Gli atti di impresa sono determinati dag organi sociali e sono imputati alla società (rilevanza della divisione in quote del c tonomia patrimoniale imperfetta (responsabilità illimitata e personale dei soci) Soggettività giuridica Autonomia patrimoniale perfetta (responsabilità limitata dei so al conferimento) Personalità giuridica

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Le società di capitali – caratteri generali

Contratto di società(fanno parzialmente eccezione

le società in accomandita)

Nelle società di persone detta le regole dell’agire comune

Gli atti di impresa sono frutto dell’agire comune dei soci e sono imputati

direttamente ai soci(rilevanza della persona del socio)

Nelle società di capitali detta le regole di organizzazione del gruppo

Gli atti di impresa sono determinati dagli organi sociali e sono imputati

alla società(rilevanza della divisione in quote del c.s.)

Autonomia patrimoniale imperfetta(responsabilità illimitata e

personale dei soci)Soggettività giuridica

Autonomia patrimoniale perfetta(responsabilità limitata dei soci

al conferimento)Personalità giuridica

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Le società di capitali – caratteri generali

• CAPITALE SOCIALE entità nominale corrispondente alla somma dei conferimenti al momento della costituzione della societàMezzi propri messi a disposizione della società per l’esercizio

dell’attività d’impresa capitale di rischioGaranzia offerta ai terzi creditori della società (nelle società di

capitali non c’è l’ulteriore garanzia offerta dai patrimoni personali dei soci) necessità della fissazione di un capitale minimo

Strumento di misura dei rapporti di forze nell’ambito della compagine sociale divisione del capitale in quote rappresentanti una percentuale della totalità dei voti esprimibili in assemblea (principio parzialmente derogato dagli artt. 2351 e 2468)

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Le società di capitali – caratteri generali

• PATRIMONIO SOCIALE complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società (coincide con il capitale sociale solo al momento della costituzione della società)Patrimonio netto parte residua del patri-

monio dopo un ideale pagamento di tutti i debiti (in bilancio somma delle poste capitale + riserve)

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La società per azioni – caratteri generali

Società per azioniCaratteristiche generali

Capitale rappresentato da azioni (art. 2346 co. 1)Possibilità di emettere obbligazioni (art. 2410)

Possibilità di emettere strumentifinanziari partecipativi (art. 2346 co. 6)

Struttura organizzativa basataesclusivamente sul sistema

collegiale assembleare

Sistema amministrativo (governance) basato su tre tipologie:- Sistema tradizionale (organo amministrativo-collegio sindacale)- Sistema dualistico (consiglio di gestione-consiglio di sorveglianza)- Sistema monistico (consiglio di amministrazione-comitato per

il controllo sulla gestione)

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La società per azioni – caratteri generali

Società per azioni

Società che non fannoricorso al mercato

dei capitali di rischio

Società che fannoricorso al mercato

dei capitali di rischioart. 2325-bis

Società emittenti azioniquotate in mercati

regolamentati

Società emittenti azionidiffuse fra il pubblico

in misura rilevante

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La società per azioni – La costituzione

• Capitale sociale minimo € 120.000,00 (art. 2327) Se non è previsto diversamente dall’atto costitutivo i con-

ferimenti devono essere fatti in denaro (art. 2342 co. 1)Deve essere interamente sottoscritto (art. 2329 n. 1)

Sottoscrizione obbligazione del socio ad eseguire la prestazione (il contratto sociale è contratto consensuale e, per i conferimenti in natura, ad effetti reali) l’esecuzione della prestazione è detta “versamento” del capitale sottoscritto

• Atto costitutivo Forma atto pubblicoAtto costitutivo stipulato per contratto

Alla costituzione della società deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro (art. 2342 co. 2)

Atto costitutivo stipulato per atto unilateraleAlla costituzione della società deve essere versato l’intero

ammontare dei conferimenti in denaro (art. 2342 co. 2)

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La società per azioni – La costituzione

• Atto costitutivo atto di fondazione della società con natura più propriamente contrattuale (contratto associativo) anche se può essere un atto unilaterale (art. 2328 co. 1) – società unipersonaleContiene gli elementi che determinano il tipo di società, le

parti, l’oggetto, il capitale sociale, le prestazioni, ecc. (art. 2328 co. 2)

• Statuto parte dell’atto costitutivo con natura più propriamente organizzativaContiene le norme relative al funzionamento della società (art.

2328 co. 3)Anche se documentalmente autonomo, giuridicamente

costituisce parte dell’atto costitutivo (art. 2328 co. 3)

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La costituzione – L’iscrizione nel registro delle imprese

• Deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle impreseEntro 20 giorni dalla costituzione a cura del notaio (o degli

amministratori o, in difetto, dei soci) (art. 2330)• Effetti dell’iscrizione (art. 2331)

Acquisto della personalità giuridica l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutivaPer gli atti compiuti prima dell’iscrizione rispondono coloro che

li hanno posti in essere o li hanno autorizzati o consentiti (co. 2)

La società, dopo la costituzione, li può ratificare (co. 3)Prima dell’iscrizione non è possibile ritirare i conferimenti in

denaro) (co. 4)Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione delle azioni (non

invalida)È ammissibile una società per azioni irregolare?

NO, la costituzione della società per azioni è fattispecie (atto) a formazione progressiva

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La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336)

• Programma ed offerta di sottoscrizione (art. 2333) delle azioni reso pubblico dai promotori (art. 2337-2340)Le sottoscrizioni raccolte devono essere fatte

per atto pubblico o scrittura privata autenticata• Entro 30 giorni devono essere effettuati i

versamenti in denaro (25% dei conferimenti in denaro) (art. 2334); in difetto azione di adempimento o scioglimento

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La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336)

• Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335) L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera:

sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statutoSulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del

revisore)Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea

delibera a maggioranza dei presenti.

• I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo che va depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2336)

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La società per azioni – La nullità della società (art. 2332)

• Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese la nullità della società può essere dichiarata nei seguenti casi:Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma

dell’atto pubblicoIlliceità dell’oggetto socialeMancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione

riguardanteLa denominazione socialeI conferimentiL’ammontare del capitale socialeL’oggetto sociale

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La società per azioni – La nullità della società (art. 2332)

• La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dalla società

• I soci non sono liberati dall’obbligo del conferimen-to sino a quando non sono pagati tutti i creditori sociali

• La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori e deve essere iscritta nel registro delle imprese

• La nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata e tale eliminazione è iscritta nel registro delle imprese

• Questa ipotesi di nullità non ha alcunché in comune con il regime di nullità dei contratti e costituisce, in realtà, una ipotesi di scioglimento

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La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter)

• Sono contratti conclusi da una parte dei soci con lo scopo di condizionare maggiormente l’organiz-zazione della società

• È un contratto che, con riferimento alla società per azioni o alla società che la controlla, ha come finalità (art. 2341-bis):La disciplina del diritto di voto

Attraverso un sindacato di voto all’unanimità o a maggioranzaattraverso la nomina di un rappresentante comune o il trasferimento

ad un fiduciarioLimiti al trasferimento delle azioni

Con un sindacato di blocco che Vieta la cessione delle azioni Prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci paciscendi in caso di

alienazione delle azioni Prevede il gradimento da parte degli altri soci paciscendi

L’esercizio di un’influenza dominanteAttraverso un accordo sulla nomina degli organi sociali

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La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter)

• Hanno efficacia limitata ai soli soci che vi partecipano (efficacia obbligatoria) e non hanno effetto nei confronti della società e dei terzi

• Non possono avere durata superiore ai 5 anni (se maggiore si intende per 5 anni) (3 anni per le società quotate – art. 123 d.lgs.58/98); se a tempo indeterminato, ogni socio contraente può recedere con preavviso di 180 giorni (art. 2341-bis commi 2-3)

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La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter)

• Se riguardano società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, la dichiarazione deve essere verbalizzata ed il verbale iscritto nel registro delle imprese (art. 2341-ter) In difetto i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se

esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata

• Se riguardano società quotate in borsa, devono essere comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 giorni, depositati presso il registro delle imprese entro 15 giorni (art. 122 d.lgs. 58/98) In difetto il patto è nullo e i soci contraenti non possono esercitare il

diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata, anche dalla Consob

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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)

• Conferimenti in denaro (obbligatori se non diversamente stabilito dall’atto costitutivo) (contratto consensuale ad effetti obbligatori)All’atto della costituzione della società deve essere

versato presso una banca In caso di atto plurilaterale almeno il 25% In caso di atto unilaterale l’intero importo

• Conferimenti di beni in natura (deve essere previsto espressamente nell’atto costitutivo) (contratto consensuale ad effetti reali)Si applica la disciplina di cui all’art. 2254 (garanzia e

rischi dei conferimenti)• Conferimenti di crediti (deve essere previsto espressamente nell’atto

costitutivo) (cessione di credito – artt. 1260 ss.)Si applica la disciplina di cui all’art. 2255 (garanzia della

solvenza del debitore ceduto)• Conferimenti d’opera e di servizi sono vietati

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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)

• Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (art. 2343)Nomina di un esperto nominato dal tribunaleL’esperto deve redigere una relazione giurata nella

quale deve Descrivere i beni o i crediti da conferireAttestare che il loro valore è almeno pari a quello attribuito

alla partecipazione che vanno a liberare (compreso l’eventuale sovrapprezzo)

Esporre i criteri di valutazione seguitiLa relazione deve essere presentata al momento della

costituzione della società ed allegata all’atto costitutivo

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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)

• Revisione della stimaEntro 180 giorni dalla iscrizione della società, gli

amministratori devono procedere al controllo delle valutazione effettuate dall’esperto e, se necessario, procedere alla revisione della stima (in questo periodo le azioni sono inalienabili e devono rimanere depositate presso la società)

Se la revisione porta ad un valore inferiore di oltre 1/5Gli amministratori devono ridurre proporzionalmente il capitaleOppure il socio può integrare la differenza in denaroOppure può recedere (in questo caso, se possibile, il

conferimento in natura deve essere restituito)

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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)

• Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti – casi di esenzione dalla stima (art. 2343-ter)1. conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del

mercato monetario• se il valore delle azioni e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al

quale sono stati negoziati nei 6 mesi precedenti

2. Beni e crediti sono stati valutati1. In un bilancio revisionato2. Da un esperto indipendente scelto da socio e dalla società

3. La relativa documentazione deve essere presentata in sede di stipulazione ed allegata all’atto costitutivo

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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)

Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dei conferimenti in natura (art. 2343-quater)– Entro 30 giorni gli amministratori devono accertarsi

che siano intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni o il valore dei beni o crediti

• In tal caso si applica l’art. 2343 c.c.• Altrimenti gli amministratori depositano una relazione con il

contenuto previsto dall’art. 2343-quater comma 3

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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)

• Acquisti da parte della società di beni o crediti da promotori, fondatori, soci ed amministratori (art. 2343-bis)per corrispettivo pari o superiore ad 1/10 del c.s.Nei due anni successivi alla costituzione

Deve essere autorizzato dall’assembleaL’alienante deve presentare la relazione di stima di cui

all’art. 2343In difetto amministratori ed alienante rispondono dei danniSono esclusi gli acquisti

Che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società

Che avvengono in mercati regolamentatiCon il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa

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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)

• Mancato pagamento delle quote (art. 2344)In caso di mancato adempimento dell’obbligo di

conferimento gli amministratori devonoPubblicare sulla gazzetta ufficiale una diffida ad adem-piere

entro 15 giorni, trascorsi i quali se il socio non adempiePossono agire con l’azione di adempimento, oppureoffrire la azioni agli altri soci, in proporzione delle rispettive quote,

e, in mancanza di offerteVendere le azioni a terzi a rischio e per conto del socio moroso

e, in mancanza di compratoriDichiarare decaduto il socio e trattenere le somme riscosse,

salvo il maggior dannoIl socio moroso non può esercitare il diritto di voto

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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)

• Prestazioni accessorie (art. 2345)L’atto costitutivo può stabilire, oltre al conferi-mento,

l’obbligo per i soci di prestazioni d’opera o di serviziL’atto costitutivo deve stabilire il contenuto, la durata, le

modalità e il compenso (sulla base dei contratti collettivi di lavoro) e le sanzioni in caso di inadempimento

Le azioni emesse a fronte di prestazioni accessorieDevono essere nominativeNon sono trasferibili senza il consenso degli amministratori

Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo gli obblighi assunti non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci

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La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)

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La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)

• Le azioni come rappresentazione del capitale socialeAzioni cui è attribuito un valore nominale (art. 2346 co. 2)

A tutte le azioni è attribuito lo stesso valore nominale Il valore nominale è il valore risultante dal rapporto tra l’ammontare del

capitale sociale e il numero delle azioni emesse (ogni azione è una frazione del c.s.)

Proporzionalità tra il valore del conferimento ed il numero di azioni assegnato (derogabile dallo statuto)(art. 2346 co. 4)

Azioni cui non è attribuito valore nominale (art. 2346 co.3) (rapporto tra il loro il numero e il totale delle azioni emesse)Alle azioni non è attribuito un valoreNon vi è proporzionalità tra il valore del conferimento ed il numero di azioni

assegnato (art. 2346 co. 4) In nessun caso il capitale sociale può essere inferiore alla somma

dei conferimenti (art. 2346 co. 5)

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La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)

• Le azioni come rappresentazione della partecipazione del socio alla società (come complesso di diritti e poteri spettanti al socio) Salvo diversa disposizione dello statuto le azioni sono tutte

uguali ed attribuiscono uguali diritti (art. 2348)Lo statuto può prevedere azioni provviste di particolari diritti

economici (V. in particolare le azioni di risparmio) (art. 2348 co. 2)

Oppure fornite di diritto di voto limitato o prive del diritto di voto (V. in particolare le azioni di risparmio). Tali azioni non possono superare complessivamente il 50% del capitale sociale (art. 2351)

Le azioni sono indivisibiliIn caso di comproprietà deve essere nominato un

rappresentante comune (art. 2347)

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La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)

• Le azioni come titoli di credito (art. 2346 co. 1) – contenuto del titolo e legge di circolazione (art. 2354-2355)Nominative (art. 2355 co. 3-4)

Circolazione attraverso girata (co. 3)Circolazione attraverso transfert (co. 4, 2022)

Al portatore (art. 2355 co. 2) (solo azioni di risparmio – d.lgs. 24.2.1998 n. 58 artt. 145 ss.)Circolazione attraverso consegna del documento

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La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)

Limitazioni alla circolazione delle azioni (art. 2355-bis) (escluse le azioni delle società quotate)Il divieto di trasferimento non può superare i 5

anniLa clausola di “mero gradimento” e quelle che

limitano il trasferimento “mortis causa” devono prevedere l’obbligo di acquisto da parte della società o dei soci o il diritto di recesso del socio in caso di mancato gradimento

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La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2)

• Analogie con le azioniGli può essere attribuito il diritto di voto limitatamente ad

argomenti specifici ovvero possono eleggere un membro indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale (art. 2351 comma 5)

• Differenze con le azioni Le azioni sono emesse sempre e solo a fronte di un apporto di

capitaleConferiscono la qualità di socioDevono essere trasferibiliGli s.f.p. non sono emessi a fronte di un apporto di capitale

bensì a fronte diUn finanziamentoPrestazione di opera o servizi

In tal caso lo statuto deve prevedere le sanzioni in caso di inadempimento

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La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2)

• Differenze con le azioniPossono essere emessi a favore

Di soci (art. 2346 co. 6)Di terzi (art. 2346 co. 6)Di dipendenti (art. 2349 co. 2)

Possono anche non essere trasferibili e possono essere rappresentati daTitoli di credito (anche dematerializzati)Documenti non destinati alla circolazione

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La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2)

• Analogie con le obbligazioniSono emessi a fronte di una operazione di

finanziamento e non di conferimento di capitaleSono dotati di assemblea speciale (art. 2376, 2415)

• Differenze con le obbligazioniObbligazioni

la restituzione del capitale può essere subordinata alla soddisfazione di altri creditori (prestiti subordinati) ma deve essere comunque prevista (art. 2411)

non possono attribuire diritti amministrativiDevono essere rappresentati da titoli di credito (anche

dematerializzati)

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La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6 e 2349 co. 2)

• Differenze con le obbligazioni• Strumenti finanziari partecipativi

la restituzione del capitale può essere, non solo subordinata alla soddisfazione di altri creditori, ma anche pregiudicata dall’an-damento dell’attività (ad esempio possono sopportare le perdite come i conferimenti di capitale – c.d. prestiti irredimibili) (in tal caso si applicano le norme in tema di obbligazioni (art 2411 co. 3)

La remunerazione è costituita dalla partecipazione agli utili e non da un tasso di interesse

Possono prevedere diritti amministrativi a favore del titolare, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti (salvo deroga per alcuni argomenti ex art. 2351 co.5) (ad es. possono dare diritto alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o di un sindaco – art. 2351 co. 5)

Possono anche non essere trasferibili e possono essere rappresentati da Titoli di credito (anche dematerializzati) Documenti non destinati alla circolazione

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La società per azioni Le azioni – Diritto di voto e categorie di azioni (art. 2351)

Azioni ordinarieHanno diritto di voto in qualunqueAssemblea generale degli azionisti

Azioni prive del diritto di votoGodono normalmente di privilegi economici

(v. azioni di risparmio per le società quotate art. 145 TUF)

Azioni a voto limitato(ad esempio hanno il voto solo nelle assemblee straordinarie o sono limitate quantitativamente)

Godono normalmente di privilegi economici

Azioni di godimento(sono emesse a favore dei soci ai quali sono

state rimborsate azioni a seguito diriduzione del capitale – art. 2445)

Azioni a voto plurimo(Sono vietate – art. 2351 co. 4)

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Le azioni – L’acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) o da parte di società controllate (artt. 2359-bis ss.)

• La società non può sottoscrivere azioni proprie (art. 2357-quater) è altresì vietata la sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360)

• La società può acquistare azioni proprie solo con i seguenti limiti e condizioni (artt. 2357) L’acquisto deve essere fatto con utili distribuibili o riserve disponibili Le azioni devono essere interamente liberate L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea che deve stabilire

numero massimo, il corrispettivo minimo e massimo e la durata dell’autorizzazione, non superiore a 18 mesi

Le azioni acquistate non possono superare il 10% delle azioni emesse (comprese le azioni possedute da società partecipate)

La società deve iscrivere in bilancio una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie

In caso di violazione delle disposizioni che precedono, le azioni devono essere alienate entro un anno (se l’assemblea non provvede, amministratori e sindaci devono chiedere che provveda il tribunale)

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Le azioni – L’acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) o da parte di società controllate (artt. 2359-bis ss.)

• Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie se non previa autorizzazione dell’assemblea (art. 2357-ter) Il diritto di voto è sospeso il diritto agli utili e quello di opzione sono attribuiti

proporzionalmente agli altri soci• Deroghe sempre entro il limite del 10% (art. 2357-bis):

In caso di deliberazione di riduzione del capitale con riscatto ed annullamento delle azioni

A titolo gratuito per azioni interamente liberate Per effetto di successione universale o fusione o scissione Per esecuzione forzata e per azioni liberate

• Stessa disciplina per le azioni (o quote) acquistate da società controllate (artt. 2359-bis ss.) Nozione di società controllate e collegate (art. 2359)

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Le azioni – Società controllate e collegate (art. 2359)

Società controllante

Società controllataLa controllante dispone della maggioranza

dei voti esercitabili in assemblea(ad es. il 51% delle azioni ordinarie)

Società controllataLa controllante dispone dei voti sufficienti per esercitare

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria(ad es. il 31% delle azioni ordinarie in una s.p.a.

quotata con flottante pari al 40%

Società controllataLa controllante esercita un’influenza dominante

In virtù di particolari vincoli contrattuali(ad es. un contratto di concessione)

Società collegataInfluenza notevole

Almeno 1/5 dei voti nell’assemblea ordinaria1/10 se quotata in borsa

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Le azioni – Unico azionista (art. 2362)

• Quando le azioni sono detenute da una sola persona o muta la persona dell’unico socio gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione con i dati dell’unico socio o del nuovo socio

• Analoga dichiarazione deve essere iscritta nel caso si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci

• La dichiarazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla iscrizione nel libro soci e può provvedervi l’unico socio o colui che cessa di esserlo

• I contratti della società con l’unico socio o le operazioni in suo favore sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento

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L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis)

• L’assemblea è l’organo deliberativo al quale possono partecipare tutti i soci aventi diritto di voto

• È organo necessario ed insopprimibile nelle società per azioni

• Ha diverse competenze a seconda del tipo di governance adottato dalla società

• Luogo di convocazione dell’assembleaNel comune ove ha sede la società, salvo diversa

disposizione dello statuto (art. 2363)11/04/23 38

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L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis)

• Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza competenze

Approvazione del bilancioNomina e revoca di amministratoriNomina di sindaci e, se previsto, del revisoreDeterminazione del compenso di amministratori e sindaci (se non

previsto nell’atto costitutivo)Promuove l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaciEventuali decisioni attribuite dalla legge o sulle autorizzazioni richieste

dallo statuto per il compimento di atti da parte di amministratoriApprova l’eventuale regolamento dell’assemblea

Deve essere convocata almeno una volta all’anno non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se lo statuto lo prevede per le società che devono redigere il bilancio consolidato o per particolari esigenze)

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L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis)

• Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianzaCompetenze

Nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianzaDeterminazione del loro compenso (se non previsto nell’atto

costitutivo)Promuove l’azione di responsabilità contro i consiglieri di

sorveglianzaDelibera sulla distribuzione degli utiliNomina il revisore

Deve essere convocata almeno una volta all’anno non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se lo statuto lo prevede per le società che devono redigere il bilancio consolidato o per particolari esigenze)

11/04/23 40

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L’assemblea – L’assemblea straordinaria (art. 2365)

• CompetenzeModificazioni dello statutoNomina, sostituzione e poteri dei liquidatoriEventuali materie attribuite dalla legge o dallo statuto (ad es.

emissione di obbligazioni – art. 2410)Possono essere attribuite dallo statuto all’organo ammini-

strativo o al consiglio di sorveglianza o di gestione le de-cisioniSulla fusione nei casi di (artt. 2505 e 2505-bis)

Incorporazione di società interamente possedute Incorporazione di società possedute al 90%

Istituzione e soppressione di sedi secondarie Indicazione a quali degli amministratori è conferita la rappresen-tanzaRiduzione del capitale in caso di recesso del socioAdeguamento dello statuto a disposizioni normativeTrasferimento della sede nell’ambito dello Stato

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L’assemblea – La convocazione (art. 2366)

• Formalità per la convocazione dell’assembleaCompetenza degli amministratori o del consiglio di gestione L’avviso di convocazione deve contenere

Giorno, ora e luogo Elenco delle materie da trattare (c.d. ordine del giorno)

Pubblicato almeno 15 giorni prima (30 nelle quotate)Sulla Gazzetta UfficialeSu un quotidiano indicato nello statutoNelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di ris-chio, lo

statuto può consentire la convocazione con mezzi che ga-rantiscano il ricevimento almeno 8 giorni prima

In mancanza delle suddette formalità l’assemblea è regolarmente costituita se è presente l’intero capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo (c.d. assemblea totalita-ria) (ai componenti assenti va data immediata notizia delle delibe-razioni assunte). Ogni partecipante può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non è sufficientemente informato

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L’assemblea – Convocazione su richiesta dei soci (art. 2367)

• Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convo-care senza ritardo l’assemblea se è fatta richiesta dai soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale (o la minore misura prevista dallo statuto) e nella domanda sono previsti gli argomenti da trattare

• In difetto, se neppure gli organi di controllo provvedono, il tribunale sentiti gli organi di amministrazione e controllo, ove il rifiuto sia ingiustificato, ordina con decreto la convoca-zione dell’assemblea designando la persona che deve pre-siederla

• La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta

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L’assemblea – Quorum costitutivi e deliberativi (art. 2368-2369)

Assembleaordinaria

Prima convocazioneQuorum costitutivo:presente almeno la

metà del c.s.Quorum deliberativo:

maggioranza deipresenti (salvo

diversa previsionedello statuto)

Seconda convocazioneQuorum costitutivo:

qualunque sia laparte del c.s. intervenuto

Quorum deliberativo:maggioranza dei

presenti (lo statuto può richiedere maggioranzepiù elevate ma non per

l’approvazione delbilancio e cariche sociali)

Assembleastraordinaria

Prima convocazioneQuorum costitutivo:

presente più della metà del c.s.

Quorum deliberativo:più della metà del c.s.

(salvo diversa previsionedello statuto)

Seconda convocazioneQuorum costitutivo:presente più di 1/3

del c.s.Quorum deliberativo:

almeno 2/3 dei presenti(1/3 del c.s. per alcune

deliberazioni)

Nelle società che fanno ricorso al

mercato del capitaledi rischio:

Quorum costitutivo:presente almeno la

metà del c.s.Quorum deliberativo:

almeno 2/3 deipresenti

Nelle società che fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio in terza convocazione:

Quorum costitutivo:presente almeno 1/5 del c.s.

Quorum deliberativo:maggioranza dei

presenti

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L’assemblea – Svolgimento dell’assemblea

c.d. verifica dei poteriDiritto di intervento in assemblea

(art. 2370)

Rappresentanza nell’assemblea(art. 2372)

Nomina del presidente edel segretario (art. 2371)

Conflitto di interessi(art. 2373)

Rinvio dell’assemblea(art. 2374)

Verbale delle deliberazioni assembleari(art. 2375)

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L’assemblea – Diritto di intervento in assemblea (art. 2370)

• Possono intervenire in assemblea solamente i soci con diritto di voto

• Lo statuto può prevedere il preventivo deposito delle azioni

Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio il termine non può essere superiore a 2 giorni

• La società provvede all’iscrizione nel libro soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea

• Lo statuto può prevedere la partecipazione al-l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

• Lo statuto può prevedere l’espressione del voto per corrispondenza

in tal caso il socio si considera intervenuto in assemblea

11/04/23 46

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L’assemblea – La rappresentanza in assemblea (art. 2372)

• Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea

La delega deve essere in forma scrittaNelle società che fanno ricorso al capitale di rischio la delega può

essere rilasciata solo per singole assembleeLa delega non può essere rilasciata in bianco e può essere sempre

revocataLa delega può essere rilasciata a favore di enti

In questo caso vota la persona designata dall’enteLa delega non può essere conferita a membri degli organi

amministrativi o di controllo e a dipendenti della società o di società controllate

• La stessa persona non può rappresentare più di20 soci eNelle società che fanno ricorso al capitale di rischio

50 soci se la società ha un c.s. fino a 5 mln. 100 se il c.s. è fino a 25 mln. 200 se il c.s. è superiore a 25 mln.

11/04/23 47

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L’assemblea – Presidenza dell’assemblea (art. 2371)

• L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o eletta a maggioranza dei presenti

• Il presidente è assistito da un segretario designato con le stesse modalitàNelle assemblee straordinarie il segretario deve essere un

notaio (art. 2375)

• Il presidente:Verifica la regolarità della costituzioneAccerta l’identità e la legittimazione dei presentiRegola lo svolgimento dell’assembleaAccerta i risultati delle votazioni Detta il verbale dal quale deve risultare i risultati delle votazioni

11/04/23 48

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L’assemblea – Conflitto di interessi (art. 2373)

• Il socio che abbia, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società deve astenersi dal voto In caso contrario la deliberazione può essere annullata se:

Il voto del socio in conflitto è stato determinante (prova di resistenza);La sua esecuzione può determinare un danno per la società.

• Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità

• I membri del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni che riguardano nomina, revoca e responsabilità dei consiglieri di sorveglianza

11/04/23 49

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L’assemblea – Rinvio dell’assemblea (art. 2374)

• I soci che riuniscono un terzo degli intervenuti in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti all’ordine del giorno, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata di non oltre 5 giorni

• Questo diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto

11/04/23 50

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L’assemblea – Il verbale delle deliberazioni assembleari (art. 2375)

• Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (o notaio)

• Il verbale deve indicare:La data dell’assembleaL’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno

(anche per allegato)Le modalità ed i risultati delle votazioniL’identificazione dei soci favorevoli, contrari ed astenuti (anche per

allegato)Devono essere riassunte le dichiarazioni dei soci pertinenti l’ordine

del giorno Il verbale può essere redatto anche non contestualmente, ma

comunque in tempi brevi che permettano l’eventuale deposito o pubblicazione

11/04/23 51

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L’invalidità delle deliberazioni assembleariAnnullabilità delle deliberazioni (art. 2377)

• Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti (art. 2377 co. 1)

• Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale (co. 2) Il socio deve possedere una quota pari al 5% del capitale (se si tratta di

società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, un millesimo) (co. 3)

I soci che non raggiungono le percentuali di legge o che non hanno diritto di voto possono chiedere il risarcimento del danno (co. 4)

• Casi di esclusione della impugnativa (co. 5) Mancanza di legittimazione al voto, se non determinante Invalidità di singoli voti o loro errato conteggio, se non determinante Incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che siano tali da impedire

l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione

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L’invalidità delle deliberazioni assembleariAnnullabilità delle deliberazioni (art. 2377)

• L’impugnazione (o la domanda di risarcimento dei danni) va proposta entro 90 giorni dalla deliberazione (o dalla data del deposito o dell’iscrizione) (co. 6)

• L’annullamento obbliga amministratori, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione a prendere i conseguenziali provvedimenti, ma non pregiudicano i diritti dei terzi di buona fede (co. 7)

• L’annullamento non può essere dichiarato se la deliberazione è sostituita da altra adottata in conformità di legge e dello statuto (co. 8)Restano salvi i diritti acquisiti dei terzi di buona fede sulla

base della deliberazione sostituita (co. 9)

11/04/23 53

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L’invalidità delle deliberazioni assembleariProcedimento di impugnazione (art. 2378)

• L’impugnazione è proposta con atto di citazione dinanzi al tribunale ove ha sede la società (co. 1)

• Il socio (o i soci) devono dimostrare di essere possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dall’art. 2377 (co. 2) Se durante il giudizio viene meno il numero necessario di azioni, il giudice

non può dichiarare l’annullamento e può provvedere solo sulla domanda di risarcimento dei danni, se proposta

• Può essere chiesta la sospensione in via cautelare della deliberazione impugnata, che può essere disposta, in caso di eccezionale e motivata urgenza, prima del giudizio di merito; altrimenti provvede il giudice designato per la trattazione, valutati il pregiudizio del ricorrente e quello della società (co. 3-4)

• Alla prima udienza il giudice esperisce il tentativo di conciliazione e suggerisce le eventuali modifiche da apportare alla deliberazione (co. 4)

• Il provvedimento di sospensione cautelare della deliberazione e la sentenza di annullamento devono essere iscritti nel registro delle imprese (co. 6)

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L’invalidità delle deliberazioni assembleariNullità della deliberazione (art. 2379)

• Casi di nullitàMancata convocazione dell’assemblea

Salvo che l’avviso provenga dall’organo ammini-strativo o di controllo e sia comunque idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione e la data dell’assemblea

Mancata verbalizzazioneSalvo che non vi sia comunque un atto datato dal quale è

possibile desumere l’oggetto e la data della deliberazione e sia sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio

Impossibilità o illiceità dell’oggetto della deliberazione

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L’invalidità delle deliberazioni assembleariNullità della deliberazione (art. 2379)

• Procedimento Legittimazione da parte di chiunque abbia interesse alla

dichiarazione di nullitàTermine per l’impugnativa: tre anni dalla deliberazione (o da

deposito o dall’iscrizione) (imprescrittibili quelle che introducono un oggetto illecito o impossibile)

La nullità può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice La nullità non può essere dichiarata se la deliberazione è

sostituita da una deliberazione valida La nullità non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede Sanatoria della nullità (art. 2379-bis)

Mancata convocazione: la nullità non può essere invocata da chi abbia dato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea

La mancanza del verbale è sanata da verbalizzazione precedente alla successiva assemblea

11/04/23 56

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Casi particolari di nullità delle deliberazioni assembleari (art. 2379-ter)

• Le deliberazioni di aumento del capitale, di riduzione del capitale facoltativa e di emissione del prestito obbligazio-nario deve essere proposta entro 180 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convo-cazione, entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio ove la deliberazione è stata anche parzial-mente attuata

• Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio la deliberazione di aumento del capitale, di riduzione del capitale facoltativa e di emissione del prestito obbligazio-nario non possono essere impugnate dopo che siano state anche parzialmente eseguite

• Resta salvo il diritto al risarcimento del danno a favore del socio o del terzo

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I sistemi di amministrazione e controllo (artt. 2380 ss.)Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale

(artt. 2381-2409-septies)

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleFunzioni del consiglio di amministrazione (art. 2381)

• Senza amministratori delegati o comitato esecutivo Tutte le funzioni di amministrazione

• Con amministratori delegati o comitato esecutivo Determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega Può impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé

operazioni rientranti nella delega Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrati-vo e

contabile della società Esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società Valuta il generale andamento della gestione Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in

consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleNomina, revoca, rinunzia e sostituzione degli amministratori

• Gli amministratori sono nominati dall’assemblea (tranne i primi dallo statuto) e durano in carica tre anni e sono rieleggibili (art. 2383)

• Possono essere non soci (art. 2380-bis co. 2)• Sono revocabili dall’assemblea (salvo il diritto al

risarcimento del danno se senza giusta causa)• La rinunzia dell’amministratore (art. 2385)

Deve essere comunicata al presidente del consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale

ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza degli amministratori

altrimenti dal momento in cui la maggioranza è ricostituita La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha

effetto dal momento della ricostituzione del consiglio (art. 2385 co. 2)

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleNomina, revoca, rinunzia e sostituzione degli amministratori

• La sostituzione avviene (art. 2386) Se resta in carica la maggioranza di nomina as-sembleare

Con delibera del consiglio di amministrazione, approvata dal consiglio sindacale

Restano in carica sino alla prima assemblea Se non resta in carica la maggioranza di nomina assembleare

Deve essere convocata l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori

Se viene meno l’amministratore unico o l’intero consiglio o, per clausola statutaria (simul stabunt, simul cadent), decade l’intero consiglio Deve essere convocata d’urgenza l’assemblea dal collegio sindacale

che può compiere atti di ordinaria amministrazione

11/04/23 61

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale

• Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382)• Il presidente del c.d.a. (art. 2381 co. 1)• Requisiti di onorabilità, professionalità e indipen-denza

(art. 2387)Possono essere stabiliti dallo statuto sociale

• Poteri di rappresentanza (art. 2384) Le limitazioni non possono essere opposte ai terzi se non si

prova che hanno agito a danno della società• Validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione (art. 2388)È necessaria la presenza della maggioranza e delibera a

maggioranza dei presentiPossono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli

amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni; dai soci solo se sono lesive dei loro diritti

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale

• Compensi degli amministratori (art. 2389)• Divieto di concorrenza (art. 2390)• Interessi degli amministratori (art. 2391)

L’amministratore che ha un interesse in una determinata operazione deve avvertire il collegio sindacale e gli altri amministratori

Se amministratore delegato deve astenersi dal compierlaLa deliberazione del c.d.a. deve adeguatamente motivare le

ragioni e la convenienza dell’operazioneIn caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile se

procura danno alla societàSono comunque salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fedeL’amministratore è responsabile dei danni causati

11/04/23 63

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleLa responsabilità degli amministratori (artt. 2392-2395)

• Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 co. 1)In caso di inosservanza sono solidalmente

responsabili verso la societàSalvo che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato

esecutivoObbligo di sorveglianza da parte degli altri

amministratori (art. 2392 co. 2)È esente da responsabilità l’amministratore che faccia

annotare il proprio dissenso nel verbale del consiglio e ne dia notizia al presidente del collegio sindacale

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleL’azione sociale di responsabilità (art. 2393)

È deliberata dall’assembleaPuò essere adottata anche se non all’ordine del giorno se in occasione

dell’approvazione del bilancioDeve essere proposta entro 5 anni dalla cessazione dalla caricaSe deliberata da almeno 1/5 del capitale importa la revoca degli

amministratori che devono essere sostituiti

Oppure dal collegio sindacale con delibera a maggioranza dei 2/3

La società può rinunciare o transigere l’azione di responsabilità con deliberazione dell’assemblea se non vi è il voto contrario di almeno 1/5 del capitale (almeno 1/20 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleAzione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis)

• È esercitata da 1/5 del capitale sociale (o la maggiore percentuale prevista in statuto ma comunque non superiore ad 1/3) (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 1/20)

• La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto è notificato al presidente del collegio sindacale

• I soci possono nominare uno o più rappresen-tanti comuni

• L’azione può essere rinunciata e transatta dai soci e dalla società; nel primo caso i vantaggi economici devono andare alla società

11/04/23 66

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleResponsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (art. 2394)

• Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (art. 2394) La responsabilità riguarda l’integrità del patrimonio socialePuò essere promossa solo se il patrimonio è insufficiente per il

pagamento dei propri crediti La rinunzia della società non impedisce l’azione dei creditori

sociali e la transazione può essere impugnata solo con l’azione revocatoria (art. 2901)

• Responsabilità degli amministratori in caso di procedure concorsuali (art. 2394-bis) In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e

amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità sono esercitate dal curatore, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleResponsabilità degli amministratori verso il singolo socio ed i terzi (art.

2395) – la responsabilità dei direttori generali (art. 2396)

• Azione individuale del socio e del terzo (art. 2395)Le azioni sociali di responsabilità non pregiudi-cano

l’azione risarcitoria proposta dal socio o dal terzo direttamente danneggiati

L’azione deve essere proposta entro 5 anni dall’atto• Direttori generali (art. 2396)

La responsabilità degli amministratori si applica anche ai direttori generali, salve le azioni derivanti dal rapporto di lavoro

11/04/23 68

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl collegio sindacale – composizione, nomina, cessazione, sostituzione

• È composto da 3 a 5 membri oltre 2 supplenti (soci o non soci)Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra

gli iscritti nel registro dei revisori dei conti (se hanno anche il controllo contabile, devono essere iscritti tutti)

Il presidente è nominato dall’assembleaCause di ineleggibilità e decadenza (art. 2399)Nomina e cessazione (art. 2400)

Sono nominati dall’assemblea (ad eccezione dei primi che sono nominati nello statuto)

Restano in carica per tre anni e cessano dalla carica solo quando sono sostituiti

Possono essere revocati solo per giusta causa e la revoca deve essere approvata dal tribunale

Sostituzione (art. 2401) In caso di morte, rinunzia o decadenza di uno o più sindaci sono

sostituiti dai supplenti sino alla assemblea successiva nella quale devono essere nominati i nuovi che restano in carica sino alla scadenza degli altri

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl collegio sindacale – le funzioni

Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento (art. 2403)Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e

che non sono tenute al bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che svolgano anche il controllo contabile (art. 2403)

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo (art. 2403-bis co.1)

Possono chiedere notizie agli amministratori sull’anda-mento delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 2403-bis co. 2)

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni (art. 2404)

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl collegio sindacale – le funzioni

• I sindaci devono intervenire alle assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (art. 2405)

• Il collegio sindacale deve intervenire in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori e può convocare l’assemblea qualora vi siano irregolarità (art. 2406)

• Sono responsabili in solido con gli amministratori per mancata vigilanza (art. 2407)

• Ogni socio può denunciare fatti censurabili al collegio sindacale il quale deve riferirne all’assemblea (art. 2408) Se la denuncia è fatta da 1/20 del capitale sociale (1/50 nelle società

che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) deve indagare senza indugio sui fatti denunziati e riferire i risultati all’assemblea

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl controllo giudiziario – la denunzia al tribunale (art. 2409)

• PresuppostiFondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei

loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno alla società o a una o più società controllate

• Legittimazione Uno o più soci che rappresentano 1/10 del capitale (nelle

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 1/20) (lo statuto può prevedere percentuali inferiori)

Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione

nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il pubblico ministero

• CompetenzaRicorso al tribunale del luogo ove ha sede la società

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl controllo giudiziario – la denunzia al tribunale (art. 2409)

• Procedimento Il tribunale, sentiti amministratori e sindaci, può ordinare

l’ispezione della società Il tribunale sospende il procedimento se l’assemblea sostituisce gli

amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivino senza indugio per accertare ed eliminare le irregolarità riferendone al tribunale

Se le irregolarità sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti e convocare l’assemblea

Nei casi più gravi può revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziario

Al termine dell’incarico l’amministratore giudiziario con-voca l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl controllo contabile (art. 2409-bis)

È esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell’albo tenuto dal ministero della giustizia

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio da una società di revisione

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenute al bilancio consolidato lo statuto può attribuire la funzione al collegio sindacale

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl controllo contabile. Il revisore: funzioni (art. 2409-ter)

• Verifica (almeno ogni 3 mesi) la corretta tenuta della contabilità e della rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione

• Verifica se il bilancio di esercizio (e quello consolidato) corrispondono alle risultanze delle scritture contabili, agli accertamenti eseguiti e conformi alle norme di legge

• Esprime con relazione il proprio giudizio sul bilancio• Può chiedere agli amministratori documenti e notizie e

può procedere ad ispezioni• La propria attività e documentata in apposito libro

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl controllo contabile. Il revisore: conferimento e revoca dell’incarico (art.

2409-quater)

• Conferimento e revoca dell’incarico (art. 2409-quater) La nomina è dell’assemblea (salvo il primo nominato nello statuto), sentito

il collegio sindacale Dura in carica un triennio

Per le società quotate l’incarico alla società di revisione dura 6 anni e può essere rinnovato una sola volta

Può essere revocato solo per giusta causa, sentito il collegio sindacale, e la deliberazione deve essere approvata dal tribunale

• Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2409-quinquies) Essere sindaci della società, di società controllate e di società controllanti o

sottoposte a comune controllo Trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2399 in tema di collegio sindacale Lo statuto può prevedere particolari condizioni di ineleggibilità e di

decadenza e di professionalità Per le società di revisione i requisiti riguardano i soci e i soggetti incaricati

della revisione

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Il sistema di amministrazione e controllo tradizionaleIl controllo contabile. Il revisore: Responsabilità (art. 2409-sexies) –

scambio di informazioni (art. 2409-septies)

• Responsabilità (art. 2409-sexies) Sono soggetti alle responsabilità previste per i sindaci (art.

2407) e sono responsabili verso la società, i soci ed i terziNel caso di società di revisione, questa risponde in solido

con coloro che hanno effettuato il controllo contabile L’azione si prescrive entro 5 anni dalla cessazione

dell’incarico• Scambio di informazioni (art. 2409-septies)

Revisore e collegio sindacale si devono scambiare con tempestività le informazioni rilevanti al fine dell’espletamento dei loro incarichi

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Il sistema di amministrazione e controllo dualistico (artt. 2409-octies-2409-quinquiesdecies)

Sistema dualistico

Amministrazione:consiglio di gestione

Controllo sulla gestione:consiglio di sorveglianza

Controllo contabile:revisore contabile osocietà di revisione(nelle società che

fanno ricorso al mercatodei capitali di rischio dauna società di revisione)

Page 79: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il sistema di amministrazione e controllo dualisticoil consiglio di sorveglianza (art. 2409-duodocies)

È composto da soci o non soci in numero non inferiore a 3 ed almeno uno deve essere iscritto nell’albo dei revisori dei contiLo statuto può prevedere il possesso di determinati requisiti di

onorabilità, professionalità ed indipendenza Il presidente è nominato dall’assembleaNon possono essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni di non

eleggibilità previste per gli amministratori (art. 2382), i componenti del consiglio di gestione e i consulenti e dipendenti della società o di società controllate o controllanti.

È nominato dall’assemblea (salvo i primi dallo statuto) I membri durano in carica 3 anni e cessano dall’incarico solo al

momento della loro sostituzionePossono essere revocati dall’assemblea con una maggioranza

di almeno 1/5 del capitale sociale Se vengono a mancare uno o più membri, devono essere

sostituiti “senza indugio” dall’assemblea

Page 80: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il sistema di amministrazione e controllo dualisticoil consiglio di sorveglianza – le funzioni (art. 2409-terdecies)

Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestioneApprova il bilancio

In caso di mancata approvazione o se lo richiede 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza può essere attribuita all’assemblea

La deliberazione di approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza può essere impugnata dai soci

Esercita le funzioni di controllo sulla gestione (art. 2403)Promuove l’azione di responsabilità contro i componenti del

consiglio di gestione Presenta la denuncia al tribunale (art. 2409)

Riferisce almeno una volta all’anno sull’attività di controllo e sulle eventuali omissioni o fatti censurabili

Se previsto dallo statuto delibera sui piani strategici, industriali e finanziari

Sono responsabili per i danni derivanti dalla mancata vigilanza

Page 81: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il sistema di amministrazione e controllo dualisticoil consiglio di gestione (art. 2409-novies)

Ha la esclusiva gestione della società e può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri

È composto da almeno 2 di componentiDura in carica 3 anni I componenti sono eletti (e possono essere revocati) dal

consiglio di sorveglianzaSe vengono a mancare uno o più membri sono sostituiti dal

consiglio di sorveglianzaL’azione di responsabilità può essere proposta, oltre che

dalla società (artt. 2393 e 2393-bis), anche dal consiglio di sorveglianza e, se la delibera è adottata con la maggioranza di 2/3, comporta la revocaIl consiglio di sorveglianza può rinunciare all’azione e transigere

purché non vi sia l’opposizione di 1/5 del capitale socialeLa rinuncia e la transazione non impedisce l’azione dei soci, dei

creditori e dei terzi

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Il sistema di amministrazione e controllo monistico (artt. 2409-sexiesdecies-2409-noviesdecies)

Sistema monistico

Amministrazione:consiglio di

amministrazione

Controllo sulla gestione:comitato per il

controllo sulla gestione

Controllo contabile:revisore contabile osocietà di revisione(nelle società che

fanno ricorso al mercatodei capitali di rischio da

una società di revisione)

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Il sistema di amministrazione e controllo monisticoIl consiglio di amministrazione (art. 2409-septiesdecies)

• Spetta la gestione esclusiva della societàPossono essere nominati amministratori delegati ed

un comitato esecutivo• Salvo i primi, nominati dallo statuto, i

componenti, almeno in numero di 2, sono nominati dall’assemblea che può revocarli

• Almeno un terzo dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 2399 co.1

• Sono soggetti alla stessa disciplina prevista per il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale (art. 2409-noviesdecies)

Page 84: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il sistema di amministrazione e controllo monisticoIl comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies)

• Numero e componenti sono scelti dal consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono essere almeno 3)

• Devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e di quelli di indipendenza e non possono avere deleghe

• Almeno un componente deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili

• Se viene meno un componente, il consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione

• Svolge le funzioni del collegio sindacale

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Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)

Obbligazioni:costituiscono una operazione di prestito

e sono rappresentate da titoli al portatore o nominativi (art. 2412)

Obbligazioni subordinate:la restituzione del capitale e degli interessi può essere postergata in tutto o in parte

(art. 2411 co. 1)

Tempi ed entità del pagamento degli interessipossono variare sulla base di parametri

oggettivi anche relativi all’andamento economicodella società (art. 2411 co. 2)

Obbligazioni a premio: oltre agli interessi sono previsti ulteriori benefici a sorteggio

Obbligazioni indicizzate: gli interessi sono rapportati a determinati indici

Page 86: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)

• L’emissione delle obbligazioni è deliberata dagli amministratori, salvo che lo statuto non attribuisca la competenza all’assemblea (anche ordinaria) (in ogni caso la delibera deve essere redatta da notaio ed iscritta nel registro delle imprese) (art. 2410)

• Il limite massimo è costituito dal doppio del capitale sociale più le riserve disponibili e la riserva legale risultanti dall’ultimo bilancio approvato (art. 2412)

• Nel limite sono comprese eventuali garanzie per obbligazioni di altra società anche estera

• La disposizione si applica anche alle obbligazioni emesse all’estero da società controllate o controllanti, se negoziate in Italia

Page 87: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)

• Il limite all’emissione può essere superato: se le obbligazioni sono offerte in sottoscrizione ad investitori professionali

soggetti a vigilanza prudenzialeL’investitore, se trasferisce i titoli a non investitori professionali,

risponde della solvenza della società Se sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della

società per 2/3 del loro valore Dalle società quotate in mercati regolamentati per obbligazioni destinate

alla quotazione Per provvedimento governativo in casi particolari

• La società non può ridurre il capitale o distribuire riserve se viene alterato il rapporto di 1:2 Se la riduzione è per perdite non può distribuire utili sino a quando il

rapporto non torna di 1:2• Contenuto delle obbligazioni (art. 2414)

Le obbligazioni sono titoli di credito e devono contenere le indicazioni di cui all’art. 2414

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Page 88: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)Organizzazione degli obbligazionisti

L’assemblea degli obbligazionisti delibera su (art. 2415): La nomina del rappresentante comune Le modificazioni del prestito La proposta di amministrazione straordinaria o di concordato La costituzione di un fondo comune e sul rendiconto Altri oggetti di interesse degli obbligazionisti

L’assemblea è convocata dal rappresentante comune o dagli amministratori e delibera con le maggioranze dell’assemblea straordinaria

Le deliberazioni sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377-2379 Il rappresentante comune dura in carica 3 anni e può essere anche

non socio o società di investimento o fiduciaria (art. 2417) Rappresenta gli obbligazionisti e ne tutela i diritti, può assistere alle assemblee

sociali

Page 89: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Le obbligazioni convertibili in azioni (artt. 2420-bis–2420-ter)

La deliberazione dell’assemblea straordinaria deve determinare Il rapporto di cambioPeriodo e modalità della conversione

La deliberazione non può essere adottata se il capitale non è interamente versato

Lo statuto può attribuire la competenza agli amministratori (art. 2420-ter)Contestualmente deve essere deliberato un aumento di capitale per

ammontare pari alle obbligazioni emesseNel primo mese di ciascun semestre gli amministratori devono

emettere le azioni chieste in conversioneEntro il mese successivo devono iscrivere una attestazione con

l’ammontare dell’aumento di capitale oggetto della conversione

Page 90: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

I libri contabili obbligatori (artt. 2421–2422)

• Oltre ai libri ed alle scritture contabili prescritti dall’art. 2214, la società deve tenere (art. 2421): Il libro dei soci Il libro delle obbligazioni Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione o del consiglio di gestione Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio

sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del delle assemblee degli obbligazionisti

Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447-sexies I soci hanno diritto di esaminare e di ottenere estratti dei libri di cui ai

numeri 1 e 3

Page 91: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Le modificazioni dello statuto (artt. 2436–2447)

Modificazione dellostatuto sociale

(art. 2436)

Il notaio che ha verbalizzato la delibera verifica l’adempimento

delle condizioni stabilite dalla legge

Il notaio verifica il mancatoadempimento dellecondizioni stabilite

dalla legge

Entro 30 giorni deposita l’attoper l’iscrizione nel registro

delle imprese

L’ufficio del registro delle imprese,verificata la regolarità formale

della documentazione, iscrive ladeliberazione

Dà comunicazione agli amministratoritempestivamente e, comunque entro 30 giorni. Nei successivi 30 giorni gli

amministratori convocano l’assembleaper gli opportuni provvedimenti o

ricorrono al tribunale

Il tribunale, se accoglie il ricorsodegli amministratori, ordina l’iscri-

zione nel registro delle imprese. In difetto la deliberazione perde efficacia

Page 92: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater)

Spetta, anche solo per una parte della azioni, (art. 2437) a tutti i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti

Modificazione significativa dell’oggetto socialeTrasformazione della societàTrasferimento della sede all’esteroRevoca della liquidazioneEliminazione di una o più cause di recessoModifica dei criteri di determinazione del valore delle

azioni in caso di recessoModificazioni riguardanti il voto o la partecipazione

Page 93: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater)

• Nei casi precedenti, sono nulli i patti diretti ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del recesso

• Se lo statuto non lo esclude il recesso può essere esercitato anche in caso di Proroga del termine Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni

• Se la società è a tempo indeterminato e non è quotata, il socio può recedere con preavviso di 180 gorni

• Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso

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Page 94: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater)

Termini e modalità (art. 2437-bis)Va esercitato con lettera raccomandata inviata entro 15

giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese (entro 30 dalla sua conoscenza se si tratta di atto diverso dalla delibera)

Le azioni non possono essere cedute e devono rimanere depositate presso la società

Il recesso perde efficacia se entro 90 giorni la delibera è revocata o è deliberato lo scioglimento della società

Page 95: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) – Criteri di determinazione del valore delle azioni (art. 2437-ter)

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentiti i sindaci ed il revisore, tenuto conto Della consistenza patrimoniale della società Delle sue prospettive reddituali Dell’eventuale valore di mercato delle azioni

Se la società è quotata in borsa Dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi precedenti

Ogni socio ha diritto di prendere visione del valore determinato dagli amministratori nei 15 giorni precedenti l’assemblea

In caso di contestazione, da proporre unitamente alla dichiarazione di recesso, il valore è determinato entro 90 giorni da un esperto nominato dal tribunale il quale deve procedere con “equo apprezzamento” (art. 1349)

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Page 96: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) Procedimento di liquidazione (art. 2437-quater)

Gli amministratori offrono le azioni oggetto di recesso agli altri soci in proporzione della partecipazione di ciascuno (il diritto spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili)

L’offerta di opzione è depositata nel registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione

I soci hanno non meno di 30 giorni per esercitare l’opzione

Coloro che esercitano l’opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni non optate

Se residuano azioni non optate, gli amministratori possono offrirle a terzi

Page 97: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) Procedimento di liquidazione (art. 2437-quater)

• In caso di mancato collocamento le azioni sono acquistate dalla società con le riserve disponibili anche in deroga all’art. 2357Se non vi sono riserve disponibili o non sono

sufficienti, deve essere convocata l’assem-blea straordinaria per la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della societàSe vi è opposizione alla riduzione del capitale da parte

dei creditori (art. 2445) ed è accolta, la società si scioglie

• Nelle società quotate il recesso è possibile anche per le deliberazioni che comportano l’esclusione dalla quotazione (art. 2347-quinques)

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Page 98: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Le modificazioni dello statuto (artt. 2436–2447)

Modificazionidel capitalepuramentenominali

Aumento delcapitale gratuito

con passaggio delle riserve a capitale

(art. 2442)

Riduzione delcapitale per

perdite(artt. 2446-2447)

Modificazionidel capitale

effettive

Aumento del capitale a pagamento

(artt. 2438-2441)

Riduzione delcapitale volontaria

(art. 2445)

Page 99: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438–2441)

• Aumento del capitale a pagamento Non può essere eseguito sino a che le azioni precedentemente emesse

non siano state interamente liberate (art. 2438)• Sottoscrizione e versamenti (art. 2439)

All’atto della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro e, se previsto, l’intero sovrapprezzo (se la società è unipersonale, l’intero ammontare)

Se l’aumento non è interamente sottoscritto, il capitale può essere aumentato dell’importo delle sottoscrizioni solo se ciò è previsto dalla delibera.

Per i conferimenti in natura e di crediti si applicano le disposizioni previste in caso di costituzione (artt. 2342 co. 3 e 4 e 2343) (art. 2440)

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Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438–2441) – Diritto di opzione (art. 2441)

Le azioni di nuova emissione devono essere offerte ai soci in proporzione della partecipazione di ciascuno (il diritto spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili)

L’offerta di opzione è depositata nel registro delle imprese ed i soci hanno non meno di 30 giorni per esercitare l’opzione

Coloro che esercitano l’opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni non optate

Se la società è quotata i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato per conto della società

Il diritto di opzione non spetta per le azioni da liberare con conferimenti in natura

Se l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso anche con la deliberazione di aumento del capitale con una maggioranza superiore alla metà del capitale sociale

Con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad ¼ delle azioni se sono offerte in sottoscrizione a dipendenti della società

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Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438–2441)

Aumento del capitale gratuito con passaggio di riserve a capitale (art. 2442)Possono essere imputate a capitale le riserve disponibili e gli altri fondi

iscritti in bilancio se disponibiliLe azioni devono avere le stesse caratteristiche di quelle già emesse e

sono assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle possedute

Possono anche sostituirsi le azioni in circolazione con altre di valore nominale superiore

La decisione di aumentare il capitale (sia a pagamento che gratuita) può essere delegata dallo statuto agli amministratori (art. 2443) fino ad un determinato ammontare e per un periodo non superiore ai 5 anni

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Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale (artt. 2445–2447)

Riduzione del capitale facoltativa (art. 2445)Può essere eseguita

Mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti ancora dovuti

Con rimborso del capitale ai soci (restituzione dei conferimenti)L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le

ragioni e le modalità della riduzioneLa deliberazione può essere eseguita solo dopo 90 giorni

entro i quali ogni creditore può fare opposizioneSe il tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio

per i creditori o la società abbia fornito idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione

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Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale (artt. 2445–2447)

• Riduzione del capitale per perdite (artt. 2446) In caso di riduzione per perdite di oltre 1/3 del capitale sociale

Gli amministratori (o il consiglio di gestione) E nel caso di inerzia il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza)

Devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti

All’assemblea devono essere sottoposti una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale (o del comitato di controllo sulla gestione)

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria (o il consiglio di sorveglianza) che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate

In difetto, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere la riduzione al tribunale che la dispone con decreto

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Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale (artt. 2445–2447)

• Riduzione del capitale per perdite (artt. 2446)Se per la perdita di oltre 1/3 il capitale si

riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento almeno al minimo o la trasformazione della società (art. 2447)

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I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis–2447-novies)

• La società può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare per un valore complessivamente non superiore ad 1/10 del patrimonio netto (art. 2447-bis)

• Il patrimonio è costituito con deliberazione del consiglio di amministrazione (salvo diversa disposizione dello statuto) La deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese ed entro 60 giorni i creditori possono fare opposizione (art. 2447-quater)

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I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis–2447-novies)

• La deliberazione deve indicare (art. 2447-ter) L’affare al quale il patrimonio è destinato I beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio Il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del

patrimonio le modalità e le regole di impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi

Gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare

La possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare con l’indicazione dei diritti attribuiti

La nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’affare

Le regole di rendicontazione11/04/23 106

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I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis–2447-novies)

• I creditori sociali non possono far valere alcun diritto sui beni oggetto del patrimonio destinato

• Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio destinato (salva la responsabilità per fatto illecito) (art. 2447-quinquies)

• In relazione al patrimonio destinato gli amministratori devono tenere scritture contabili separate (art. 2447-sexies)

• I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato devono essere distintamente indicati nel bilancio e per ciascun patrimonio destinato gli amministratori devono redigere apposito rendiconto allegato al bilancio (art. 2447-septies)

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I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis–2447-novies)

• Se sono stati emessi strumenti finanziari partecipativi deve essere costituita un’assemblea speciale (art. 2447-octies)

• Al termine dell’affare gli amministratori devono redigere un rendiconto finale che, accompagnato dalla relazione del collegio sindacale e del revisore contabile, deve essere iscritto nel registro delle imprese

• I creditori non soddisfatti possono chiede la liquidazione del patrimonio; si applicano le norme in tema di liquidazione della società (art. 2447-novies)

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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-decies)

• La società può convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati tutti o parte dei proventi dell’affare stesso (art. 2447-bis lett. b e art. 2447-decies)

• Il contratto deve contenere (art. 2447-decies) Una descrizione dell’operazione, le modalità ed i tempi di realizzazione, i

costi e i ricavi attesi Il piani finanziario dell’operazione, indicando la parte finanziata e quella a

carico della società I beni necessari per la realizzazione dell’operazione Le garanzie offerte per la corretta esecuzione I controlli che il finanziatore può effettuare sull’esecuzione dell’operazione La parte dei proventi destinata al rimborso del finanziamento e le modalità

per determinarli Le eventuali garanzie prestate sul rimborso Il tempo massimo del rimborso, trascorso il quale nulla è più dovuto al

finanziatore

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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-decies)

• Il contratto deve essere iscritto nel registro delle imprese e la società deve adottare sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal patrimonio della società

• Se realizzate le condizioni di cui sopra, i proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato

• In caso di fallimento della società, se la realizzazione dell’operazione diviene impossibile, il finanziatore è ammesso al passivo del fallimento

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La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)

• È una società per azioni modificata dalla presenza di due categorie di soci come nell’accomandita sempliceAccomandatari

Rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2452) e la loro responsabilità è regolata dall’art. 2304 (art. 2461)

Sono nominati dall’atto costitutivo e non sono soggetti a scadenza (art. 2455)

Sono di diritto amministratori (art. 2455)Possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze

previste in sede straordinaria e, se revocati senza giusta causa hanno diritto al risarcimento dei danni (art. 2456)

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La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)

Alla sostituzione dell’amministratore venuto meno provvede l’assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria e la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica (art. 2457)

In caso di cessazione di tutti gli amministratori la società si scioglie se entro 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione (per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio, che non diviene accomandatario, per gli atti di ordinaria amministrazione) (art. 2458)

Non hanno diritto di voto sulla nomina e revoca dell’organo di controllo e sull’azione di responsabilità (art. 2459)

• Accomandanti I soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota

di conferimento (art. 2452)

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La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)

• Anche la società in accomandita per azioni può adottare uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dalla legge per la società per azioni

• Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni (art. 2452)

• Nella denominazione sociale deve essere contenuto il nome di almeno un accomandatario (art. 2453)

• Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate, oltre che dall’assemblea, anche da tutti gli accomandatari (art. 2460)

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La società a responsabilità limitata Configurazione, costituzione e conferimenti

• Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462)

• Deve essere costituita per atto pubblico e può essere costituita anche per atto unilaterale (art. 2463)

• Il capitale minimo è di € 10.000,00 (art. 2463 n. 4)• La partecipazione è rappresentata da quote che però

non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento (art. 2468)

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La società a responsabilità limitata Configurazione, costituzione e conferimenti

• ConferimentiPossono essere oggetto di conferimento “tutti gli elementi

dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (art. 2464)Quindi anche opere e servizi

Il conferimento di opere o servizi può essere garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria

I conferimenti in denaro possono essere sostituiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria

• L’esperto (o la società di revisione) delegato alla stima dei conferimenti in natura o dei crediti è scelto dal socio conferente (art. 2465)

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La società a responsabilità limitata Configurazione, costituzione e conferimenti

• Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto (art. 2466)Gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro 30 giorni e,

in difetto, Se non agiscono per l’adempimento possono vendere la sua

quota agli altri soci e, in mancanza, Se l’atto costitutivo lo prevede, la quota è venduta all’incanto

e, in difetto Il socio moroso è escluso ed i versamenti trattenuti con

corrispondente riduzione del capitale Il procedimento si applica anche se la fideiussione bancaria o

assicurativa è divenuta inefficace, salva la sua sostituzione con un versamento in denaro

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La società a responsabilità limitata Finanziamenti dei soci (art. 2467)

• Il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci alla società concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe ragionevole un conferimentoÈ postergato rispetto alla soddisfazione degli altri

creditori eSe avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di

fallimento della società, deve essere restituito

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La società a responsabilità limitata Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474)

• I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione (art. 2468 co. 2)Tuttavia l’atto costitutivo può attribuire a singoli soci

particolari diritti amministrativi e sugli utili (art. 2468 co. 3)

• La partecipazione è proporzionale al conferimento (art. 2468 co. 2)Tuttavia l’atto costitutivo può stabilire diverse

proporzioni

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La società a responsabilità limitata Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474)

• Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte (art. 2469)Tuttavia l’atto costitutivo può

Prevedere l’intrasferibilità della partecipazioneSubordinare il trasferimento al gradimento di organi

sociali, di soci o di terzi senza prevede condizioni o limiti

Porre condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte

In questi casi il socio o i suoi eredi (!) possono recedere dalla società

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La società a responsabilità limitata Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474)

• Il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro soci (art. 2470) L’iscrizione può essere eseguita, su richiesta del cedente o del cessionario,

verso esibizione del titolo e della prova della sua iscrizione nel registro delle imprese da effettuare entro 30 giorni dal trasferimento

• Se la partecipazione è trasferita a più persone prevale quella che in buona fede ha per prima provveduto alla iscrizione nel registro delle imprese

• Se la partecipazione appartiene ad un solo socio (o muta la persona del socio unico) gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese le generalità dell’unico socio Ugualmente se si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci

• L’alienante risponde in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per tre anni (art. 2472)

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La società a responsabilità limitata Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473-2473-bis)

• Le cause di recesso sono stabilite dall’atto costitutivo tuttavia danno comunque diritto a recesso:

Cambiamento dell’oggetto socialeTrasformazione della societàFusione e scissioneTrasferimento della sede all’esteroRevoca della liquidazioneEliminazione di una o più cause di recessoOperazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell’oggetto socialeRilevante modificazioni dei diritti dei soci

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La società a responsabilità limitata Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473-2473-bis)

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dalla società tenuto conto del “valore di mercato”

In caso di disaccordo il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale con equo apprezzamento (art. 1349)

Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni In caso di società a tempo indeterminato ciascun socio

può recedere con preavviso di 180 giorni (l’atto costitutivo può prevedere un termine maggiore ma non superiore ad un anno)

L’atto costitutivo può prevedere cause di esclusione per giusta causa (la procedura di liquidazione della quota è la medesima prevista per il recesso) (art. 2473-bis)

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La società a responsabilità limitata Le decisioni dei soci (artt. 2479-2479-ter)

• Competenze dei soci:1. Approvazione del bilancio e destinazione degli utili2. Nomina degli amministratori (se prevista nell’atto

costitutivo)3. Nomina (se prevista) dei sindaci e del revisore4. Modificazioni dell’atto costitutivo5. Decisioni che comportano una sostanziale modificazione

dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci6. Quando uno o più amministratori lo chiedono7. Quando tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del

capitale lo chiede

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Page 124: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La società a responsabilità limitata Le decisioni dei soci (artt. 2479-2479-ter)

• Competenza dell’assembleaEsclusiva per le competenze sulle decisioni sub 4 e 5

• In alternativa lo statuto può prevedere che le decisioni vengano adottate conConsultazione scritta: c.d. metodo referendarioConsenso espresso per iscritto: c.d. metodo

negoziale

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La società a responsabilità limitata I titoli di debito (art. 2483)

• In caso siano previsti dall’atto costitutivo, questo deve prevedere limiti, modalità e maggioranze per la decisione

• la competenza all’emissione spetta ai soci o agli amministratori che devono determinare condizioni e modalità di rimborso

• I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali Se vengono trasferiti a soggetti diversi dai soci o da

investitori professionali, il cedente risponde della solvenza della società emittente

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Page 126: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)principi generali

• La trasformazione non comporta mutamento del soggetto giuridico (art. 2498)Pertanto i rapporti giuridici (sostanziali e processuali) restano

in capo all’ente trasformato• La trasformazione può essere attuata anche in corso di

procedura concorsuale (art. 2499)• È necessario ottemperare alle disposizioni formali e di

pubblicità previste per il tipo adottato (ad es. atto pubblico se s.p.a.) (art. 2500)

• Qualsiasi tipo di invalidità resta sanato con l’ultimo adempimento pubblicitario (art. 2500-bis)Per le trasformazioni eterogenee dopo 60 giorniEntro questo termine i creditori possono fare opposizione (art.

2500-novies)

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Page 127: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)Tipologia di trasformazioni

• Trasformazione omogenea Da società lucrativa in altro tipo di società lucrativa (ad es. s.r.l. in s.p.a.)

• Trasformazione evolutiva (art. 2500-ter, quater, quinquies) Da società di persone in società di capitali (ad es. s.n.c. in s.r.l.)

• Trasformazione regressiva (art. 2500-sexies) Da società di capitali in società di persone (ad es. da s.r.l. in s.n.c.)

• Trasformazione eterogenea regressiva (art. 2500-septies) Da società di capitali in:

Consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione

• Trasformazione eterogenea evolutiva (art. 2500-octies) Da consorzio, società consortile, comunione di azienda, associazione non

riconosciuta e fondazione in: Società di capitali

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Page 128: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)Trasformazione omogenea evolutiva

• La trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa dalla maggioranza dei soci calcolata per quote di interessi, chi non ha deciso la trasformazione ha diritto di recesso (art. 2500-ter, co. 1)

• Il capitale deve essere accertato con la relazione di stima prevista per i conferimenti in natura (art. 2343 o 2465) (art. 2500-ter, co. 2)

• Ad ogni socio deve essere attribuito un numero di azioni o una quota proporzionale alla sua partecipazione al capitale (anche il socio d’opera) (art. 2500-quater)

• I soci a responsabilità illimitata non sono liberati per le obbligazioni sorte precedentemente alla trasformazione salvo che i creditori vi consentano (art. 2500- quinquies)

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Page 129: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)Trasformazione omogenea regressiva (art. 2500-sexies)

• La deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è deliberata con assemblea straordinaria

• Tuttavia è necessario il consenso dei soci che, con la trasformazione, assumono responsabilità illimitata

• Gli amministratori devono predisporre per l’assemblea una relazione sui motivi e sugli effetti della trasformazione

• La partecipazione deve essere proporzionale alla quota o alle azioni possedute

• I soci che assumono responsabilità illimitata rispondono anche delle obbligazioni precedenti alla trasformazione

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Page 130: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)Trasformazione eterogenea regressiva (art. 2500-septies)

• Da società di capitali in:Consorzio, società consortile, cooperativa, comunione di

azienda, associazione non riconosciuta e fondazione• Mutamento del modello causale• La deliberazione necessita della maggioranza dei 2/3 e il

consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata• Alla deliberazione di trasformazione in fondazione si

applicano le norme previste dalla legge per l’atto di fondazione (artt. 15, 16)

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Page 131: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)Trasformazione eterogenea evolutiva (art. 2500-octies)

• Da consorzio, società consortile, comunione di azienda, associazione non riconosciuta e fondazione in società di capitali Non è ammessa la trasformazione da società cooperativa in società

lucrativa• Mutamento del modello causale• La deliberazione deve essere adottata con la maggioranza:

Nel consorzio assoluta dei consorziati Nella comunione d’azienda da tutti i comproprietari Nelle società consortili e associazioni con le maggioranza richieste per lo

scioglimento anticipato• La trasformazione di associazione non riconosciuta non è

ammessa se ha ricevuto contributi pubblici o liberalità dal pubblico

• La trasformazione di fondazioni è disposta dall’autorità pubblica

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Page 132: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)

• Forme di fusione (art. 2501)Fusione propriamente detta

Creazione di una nuova società dalla fusione di due o più società che con la fusione vengono meno

Fusione per incorporazioneUna società acquista il patrimonio di una o più società che

con la fusione vengono meno

• La fusione è consentita anche alla società in liquidazione purché non abbia iniziato la distribuzione dell’attivo

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Page 133: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)Il progetto di fusione (art. 2501-ter)

• Il progetto di fusione è redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione e deve indicare: Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla f. L’atto costitutivo della società risultante dalla f. Il rapporto di cambio e l’eventuale conguaglio in denaro (comunque non

superiore al 10% del valore della partecipazione) Modalità di assegnazione delle azioni o quote Da quando partecipano agli utili La data di imputazione a bilancio delle operazioni delle singole società Il trattamento riservato a particolari categorie di soci o di azioni Eventuali vantaggi riservati agli amministratori

• Il p.d.f. è iscritto almeno 30 giorni prima dell’assemblea nel registro delle imprese

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Page 134: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)La situazione patrimoniale (art. 2501-quater)

• La situazione patrimoniale è un bilancio speciale, redatto appositamente dalle società partecipanti alla f. in vista della f.È redatto secondo le norme previste per il bilancio ordinarioDeve evidenziare la situazione patrimoniale della societàDeve essere redatto non oltre 120 giorni dal giorno dal

deposito del progetto di fusione nella sede della societàPuò essere sostituito dal bilancio di esercizio se non

precedente oltre 6 mesi dal giorno dal deposito del progetto di fusione nella sede della società

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Page 135: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)La relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies)

• L’organo amministrativo di ogni società partecipante alla fusione deve redigere una relazione nella quale deve:Illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed

economico:Il progetto di fusioneIl rapporto di cambioI criteri utilizzati per determinare il rapporto di cambio

Segnalare eventuali difficoltà di valutazione

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Page 136: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)La relazione degli esperti (art. 2501-sexies)

• Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio che deve indicare:Metodo seguito per stabilire il r.d.c. Le eventuali difficoltà di valutazione La adeguatezza del metodo seguito Se è presente una società di persone devono redigere la

relazione ex art 2343• L’esperto deve essere iscritto nell’albo dei revisori dei

conti o, se società di revisione, nel relativo albo se la società risultante dalla fusione è una s.p.a. o una s.a.p.a.

deve essere nominato dal tribunalePer le società quotate deve essere una società di revisioneÈ responsabile dei danni causati alla società, ai soci ed ai terzi

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La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)Pubblicità e deliberazione di fusione (artt. 2501-septies - 2503)

• Almeno 30 giorni prima dell’assemblea devono essere depositati presso la sede della società (art. 2501-septies) Il progetto di fusione con le relazioni I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione Le situazioni patrimoniali

• La deliberazione sulla fusione, per le società di persone è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per quote di interesse (con diritto di recesso per assenti e dissidenti) (art. 2502)

• Le delibere devono essere iscritte nel registro delle imprese (art. 2502-bis)

• La fusione non può essere eseguita prima di 60 giorni entro i quali i creditori possono fare opposizione (salvo che non vi consentano o la relazione dell’esperto sia redatta per tutte la società da una società di revisione che attesti che le garanzie non sono diminuite a causa della fusione) (art. 2503)

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La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)Atto di fusione ed effetti (artt. 2504-2504-quater)

• L’atto di fusione deve essere redatto per atto pubblico ed iscritto nel registro delle imprese di tutte le società entro 30 giorni (art. 2504)

• La fusione comporta una successione a titolo universale di tutti i rapporti giuridici dalle società fuse a quella risultante dalla fusione ed ha effetto eseguita l’ultima iscrizione

• La fusione non libera i soci illimitatamente responsabili delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis)

• Eventuali invalidità non possono essere fatte valere una volta effettuate tutte le iscrizioni (art. 2504-quater)Può sempre farsi valere il diritto al risarcimento del danno

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La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)Il Merger Leveraged By Out (o fusione con indebitamento)

• Il Merger LBO si ha quando una società si indebita per acquisire il controllo di altra società (target) e poi si fonde con quest’ultima (art. 2501-bis) Effetti:

Il debito della società controllante si riversa anche sul patrimonio della target• Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste

per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione

• La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell’operazione ed il piano economico finanziario

• La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza del progetto di fusione

• Se è prevista la revisione da parte di società di revisione questa deve allegare un’apposita relazione

• Non si applicano le norme in tema di fusione di società interamente posseduta o posseduta al 90%

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La scissione di società (artt. 2506-2506-quater)

• Forme di scissione (art. 2506) Scissione propriamente detta

Assegnazione del patrimonio di una società ad una o più società di nuova costituzione o già costituite

Scissione per scorporazioneAssegnazione di parte del patrimonio di una società ad una o più

società di nuova costituzione o già costituite

• La scissione è consentita anche alla società in liquidazione purché non abbia iniziato la distribuzione dell’attivo

• Alla scissione si applicano in quanto compatibile le norme in tema di fusione (art. 2506-ter)

11/04/23 140

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Lo statuto dell’imprenditore commerciale

• Le procedure concorsuali (art. 2221; r.d.l. 16 marzo 1942 n. 267)Procedura liquidatorie

Fallimento;Liquidazione coatta amministrativa;

Procedure di risanamentoConcordato preventivo;Amministrazione straordinaria delle grandi

imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8.7.99 n. 270 e L. 18.2.2004 n. 39).

141

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Le procedure concorsuali – natura e classificazione

Procedure concorsuali

Procedure giudiziarieDisposte con provvedimento giudiziarioSi svolgono sotto il controllo e di un organo giudiziarioFunzione estintiva del debito dell’imprenditore

Procedure amministrativeDisposte con provvedimento amministrativoSi svolgono sotto il controllo e di un organo amministrativoFunzione estintiva o di risanamento finalizzata a non turbare un settore economico e sociale particolarmente rilevante

FallimentoConcordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativaAmministrazione straordinaria

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Le procedure concorsuali – natura e classificazione

Procedure concorsuali

Procedure coattivePossono essere avviate su iniziativa di terzi

Procedure volontariePossono essere iniziate solo su

iniziativa dell’imprenditore

FallimentoLiquidazione coatta amministrativaAmministrazione straordinaria

Concordato preventivo

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Le procedure concorsuali – natura e classificazione

Procedure concorsuali

Procedure estintivo-satisfattiveMirano alla soddisfazione dei creditori

attraverso la liquidazione e tendenzialmentela disgregazione dell’impresa

Procedure recuperatorieMirano alla soddisfazione dei creditori

attraverso il recupero della funzionalità dell’impresa

FallimentoConcordato preventivo con cessione dei beniLiquidazione coatta amministrativa

Concordato preventivo con ristrutturazioneAmministrazione straordinaria

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Il fallimento – Il presupposto soggettivo

• Qualità di imprenditore commerciale (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 1)Sono compresi

Imprenditore individualeImprenditore collettivoEnte non profit

Sono esclusiLe imprese (individuali e collettive) di dimensioni minori

(soglia di fallibilità)Enti pubblici non economici

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Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - i presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 2)

• Le soglie di fallibilità (art. 1 co. 2) (non vi è coincidenza con la definizione di piccolo imprenditore l’art. 2083 c.c.)È basata su tre elementi:

Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300.000,00

Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio?Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non

superiori ad € 200.000,00 per esercizio In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture

contabili (ad es. accertamenti della G.d.F.)Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad €

500.000,00I parametri si applicano sia alle persone fisiche che

alle società146

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Il fallimento – Il presupposto oggettivo

• Lo stato di insolvenza (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 5;)Incapacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni

correnti con mezzi normali (art. 5 co. 2 l.fall.)Nella liquidazione coatta amministrativa è solo eventuale

(art. 195 l.fall.)

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Il fallimento – L’avvio della procedura

• L’iniziativaRicorso al tribunale ove l’impresa ha la sede

principale (artt. 6, 9 l.fall.) È presentato da:Qualunque creditoreImprenditore stesso (art. 217 n. 4)Pubblico ministero

Dinanzi al tribunale ove l’imprenditore ha la sede principaleSede effettiva e non solamente nominale

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Il fallimento – L’avvio della procedura

• Imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa (art. 10)Può fallire entro l’anno dalla cancellazione dal

registro delle imprese o dalla cessazione di fatto se l’insolvenza è anteriore o nell’anno successivo

• Imprenditore defuntoPuò fallire entro l’anno dalla morte (art. 11)Se muore dopo la dichiarazione di fallimento la

procedura prosegue nei confronti dell’erede (art. 12)

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La procedura e la sentenza di fallimento

• Procedimento in camera di consiglioNatura non contenziosa ma di volontaria giurisdi-

zione – vengono convocati l’imprenditore ed il creditore istante

Sentenza di fallimento (art. 16) Nomina gli organi e fissa l’udienza per la verifica dei

crediti (verifica dello stato passivo)È esecutivaDecreto in caso di rigetto (art. 22)

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Gli organi del fallimento

• TribunaleFunzione giurisdizionale

• Giudice delegatoFunzione giurisdizionale ed amministrativa

• CuratoreOrgano esterno

• Comitato dei creditoriOrgano di controllo con funzioni autorizzative

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Gli organi del fallimento – il tribunale (artt. 23-24)

• Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura: giudice delegato e curatore (per il

comitato dei creditori solo revoca);• Può sentire in camera di consiglio il curatore, il

fallito e il comitato dei creditori;• Decide le controversie relative alla procedura

che non sono di competenza del g.d. e sui reclami contro i provvedimenti del g.d.;

152

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Gli organi del fallimento – il giudice delegato (art. 25)

• Riferisce al tribunale sugli argomenti che richiedono una decisione collegiale

• Emette e provoca i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio

• Convoca curatore e comitato dei creditori• Liquida il compenso e dispone la revoca dei difensori

nominati dal curatore• Provvede sui reclami contro i provvedimenti del curatore

e del comitato dei creditori• Autorizza il curatore a stare in giudizio• Nomina gli arbitri• Procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali

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Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39)

• È nominato dal tribunale (art. 27)• Nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico

ufficiale (art. 30)• Possono essere nominati curatore (art. 28):

Gli avvocatiI dottori commercialisti e i ragionieriGli studi professionali associati e le società tra

professionisti (in tal caso deve essere nominato il professionista responsabile della procedura)

Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni

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Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39)

• Funzioni:Ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare

sotto la vigilanza del g.d. e del c.d.c. (art. 31)Può stare in giudizio senza autorizzazione solo ove

non è necessaria la costituzione mediante avvocatoAd es. nella procedura di dichiarazione tardiva di credito

Può delegare ad altri solo specifiche operazioni con l’autorizzazione del c.d.c. (art. 32)

Può farsi coadiuvare da tecnici o altre persone retribuite con l’autorizzazione del c.d.c.

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Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39)

• Il curatore può compiere gli atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del c.d.c., in particolare occorre l’autorizzazione per (art. 35):Riduzione di creditiTransazioni e compromessiRinunzie alle liti e ricognizione di diritti di terziCancellazione di ipoteche e restituzione di pegni Svincolo di cauzioniAccettazione di eredità e donazioni Se il valore degli atti supera gli € 50.000,00, e in ogni caso per le

transazioni, deve essere preventivamente informato il g.d. (salvo che non rientrino nel programma di liquidazione)

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Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt. 40-41)

• È nominato dal g.d. entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento (art. 40) Sono nominati i creditori che si siano dichiarati disponibili

Oppure coloro che sono stati indicati dai creditoriÈ formato da 3 a 5 membri che rappresentino le varie categorie

dei creditori, la tipologia dei crediti e le possibilità di soddisfacimento

Possono essere sostituiti dal g.d. in ogni momento con provvedimento motivato

Chi si trova in conflitto di interessi si deve astenere dalla votazione

Ogni componente può delegare le funzioni, previa comunicazione al g.d.

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Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt. 40-41)

• Funzioni (art. 41)• Da organo consultivo ad organo di vigilanza

Vigila sull’operato del curatoreNe autorizza gli atti o esprime pareri

nei casi previsti dalla leggeSu richiesta del tribunale o del g.d.

Le decisioni sono adottate con deliberazione a maggioranza “succintamente” motivataNon necessariamente in riunioni collegiali

In caso di inerzia (deve esprimersi entro 15 giorni) provvede in sua vece il g.d.

È convocato dal presidente (nominato entro 10 giorni su convocazione del curatore) 158

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Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt. 40-41)

• Funzioni I membri del comitato possono in qualunque

momento ispezionare i documenti e le scritture contabili e possono chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito

Hanno diritto al rimborso delle spese e ad un compenso se riconosciuto

Assumono la responsabilità prevista per i sindaci di s.p.a. (commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c.)

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Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento per il fallito (artt. 42-50)

• Spossessamento dei beni del fallito (art. 42) Disponibilità ed amministrazione passano al curatore sotto la vigilanza del

giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 31) I rapporti processuali attivi e passivi passano al curatore (art. 43)

• Inefficacia degli atti compiuti ed i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44)

• Beni non compresi nel fallimento (art. 46) Beni personalissimi Assegni alimentari, stipendi, pensioni Frutti derivanti dall’usufrutto sui beni dei figli i beni costituiti in fondo

patrimoniale e i loro frutti Le cose impignorabili

• Corrispondenza quella relativa all’impresa va consegnata al curatore (art. 48)

• Obbligo di presentarsi agli organi del fallimento e di comunicare i cambi di residenza o domicilio(art. 49)

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Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento per i creditori (artt. 51-63)

• Divieto di azioni esecutive o cautelari individuali (art. 51) Fa eccezione l’esecuzione immobiliare promossa da istituti di credito

fondata su mutuo fondiario• Apertura del concorso (art. 52)

L’accertamento dei crediti e dei diritti reali va effettuato secondo le norme di cui agli artt. 92 ss.

I crediti muniti di pegno o di taluni privilegi su mobili (art. 53) Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo (privilegio speciale)

(art. 54)

• Effetti sui crediti pecuniari (art. 55) Sospensione del corso degli interessi Si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento

• Compensazione (art. 56)• Obbligazioni e titoli di debito di società (art. 57)

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Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64-71)

• Atti a titolo gratuito (art. 64) Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data

di fallimento• Pagamenti (art. 65)

Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data di fallimento e si riferiscono a debiti scadenti il giorno del fallimento o successivamente

• Azione revocatoria ordinaria (art. 66) Sono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del

debitore in pregiudizio del creditore (art. 2901 c.c.) se viene dimostrata:Consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio al

creditore;Consilium fraudis (se l’atto è anteriore al credito).

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Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64-70)

Azione revocatoria fallimentare (art. 67)• Natura dell’azione

La revocazione non comporta inefficacia assoluta dell’atto (nullità) ma inefficacia nei soli confronti della massa dei creditori

• Effetti della revocazionediritto all’ammissione al passivo per eventuali crediti

derivanti dal prezzo pagato o dalla restituzione delle somme (art. 70)

• Atti tra coniugi e beni acquistati dal coniuge (art. 69)

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L’azione revocatoria fallimentare (art. 67)

Atti anomali (comma 1)• Presupposti dell’azione:

conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della prova contraria a carico del terzo);

atto compiuto nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento (eccettuato il n. 4 il termine è di 6 mesi); c.d. periodo sospetto

• Atti soggetti a revocatoria:1. Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni

assunte sorpassano di oltre ¼ ciò che è stato al fallito dato o promesso;2. Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con

denaro o con altri mezzi normali di pagamento;3. Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non

scaduti4. Pegni, anticresi e ipoteche giudiziarie o volontarie per debiti scaduti

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L’azione revocatoria fallimentare (art. 67)

Atti normali (comma 2)• Presupposti:

conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della prova a carico del curatore);

atto compiuto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento;

• Atti soggetti a revocatoria:1. Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili;2. Gli atti a titolo oneroso3. Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,

anche di terzi, contestualmente creati.

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L’azione revocatoria fallimentare (art. 67)

Atti esclusi (comma 3):a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio

dell’attività d’impresa nei termini d’uso;b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,

purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

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L’azione revocatoria fallimentare (art. 67)d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore

purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un revisore ai sensi dell’articolo 2501 bis, quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, (dell’amministrazione controllata), nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182 bis;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di (amministrazione controllata) e di concordato preventivo.

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Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72–83-bis)

Rapporti pendenti (art. 72) L’esecuzione del contratto è sospesa sino a quando il curatore,

previa autorizzazione del c.d.c., non dichiara se vuole subentrare o sciogliersi dal contratto Il contraente può mettere in mora il curatore facendo assegnare dal g.d.

termine max di 60 giorni decorso il quale il contratto è sciolto In caso di scioglimento il terzo può far valere il credito conseguente il

mancato adempimento nel passivo del fallimentoL’azione di risoluzione proposta prima del fallimento ha effetto nei

confronti del curatore ed eventuali crediti vantati dal contraente devono essere ammessi al passivo

Sono inefficaci le clausole che prevedono come causa di risoluzione il fallimento

Se era stato stipulato e registrato preliminare di vendita di immobile, in caso di scioglimento, l’acquirente è ammesso al passivo e gode del privilegio speciale (art. 2775-bis)

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Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72–83-bis)

Fallimento del venditore• Se la cosa è già passata in proprietà del compratore, il

contratto non si scioglie Se era stato stipulato e registrato preliminare di vendita di

immobile, in caso di scioglimento, l’acquirente è ammesso al passivo e gode del privilegio speciale (art. 2775-bis)

• In caso di vendita di immobile in costruzione (L. 2.8.2004 n. 210) il contratto si scioglie se l’acquirente ha escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttoreDopo il fallimento, se il curatore subentra nel contratto, la

fideiussione non può essere più escussa169

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Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83)

• Contratto di leasing (72-quater) In caso di fallimento dell’utilizzatore il curatore può scegliere se

proseguire o sciogliere il contratto In caso di scioglimento il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma

deve la differenza sul maggior valore delle rate pagate, in caso di minor valore ha diritto di insinuarsi al passivo

In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue• Contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 74)

Se il curatore non scioglie il contratto deve pagare il prezzo per intero in prededuzione

• Associazione in partecipazione (art. 77) Si scioglie per il fallimento dell’associante L’associato ha diritto di far valere il suo credito da restituzione al passivo

del fallimento dedotte le perdite a suo carico• Conto corrente, mandato e commissione (art. 78)

Scioglimento del contratto170

Page 171: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83)

• Contratto di locazione di immobili (art. 80) Fallimento del locatore

Il curatore subentra nel contratto Fallimento del conduttore

Diritto di recesso del curatore con corresponsione al locatore di un “giusto compenso” determinato dal g.d. privilegiato e in prededuzione

• Contratto di appalto (art. 81) Si scioglie salvo che il curatore, previa autorizzazione del

c.d.c., non dichiara di subentrare• Contratto di assicurazione (contro i danni) (art. 82)

Non si scioglie salvo patto contrario e l’assicuratore ha diritto al pagamento in prededuzione dei premi anche se scaduti prima del fallimento

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Custodia ed amministrazione delle attività fallimentari (artt. 84-90)

• Apposizione dei sigilli (art. 84)• Inventario (art. 87–87-bis)• Presa in consegna dei beni (art. 88) e del denaro,

titoli e scritture contabili (art. 86) da parte del curatore

• Formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e redazione del bilancio da parte del curatore (art. 89)

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Accertamento del passivo (artt. 92-103)• Avviso ai creditori (art. 92)

A cura del curatore a mezzo posta anche elettronica o faxChe possono presentare domanda comunicando il giorno della verifica

ed il termine entro il quale devono presentare la domanda

• Domanda di ammissione al passivo (art. 93)Deve essere presentata 30 giorni prima dell’udienza con

ricorso contente il titolo da cui deriva la pretesa ed allegati i documenti giustificativi

• Progetto di stato passivo (art. 95)È formato dal curatore che deve depositarlo 15 giorni prima

dell’udienza dandone avviso ai creditori• Formazione ed esecutività dello stato passivo (art. 96)

È formato dal giudice con decreto emesso in udienzaPer le domande accolte stabilisce anche l’eventuale

collocazione in privilegio ed il relativo grado

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Accertamento del passivo (artt. 92-103)Opposizione, impugnazione e revocazione (art. 98)

• Opposizione dei creditori esclusi o ammessi solo in parte

• Impugnazione dei crediti ammessiPuò essere proposta anche dal curatore

• Revocazione di crediti ammessi Scaduti i termini per opposizione e impugnazione se

l’ammissione è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale o documenti successivamente trovati

• Trattazione e decisione delle impugnazioni (art. 99) Sono presentate con ricorso entro 30 giorni dalla

comunicazione o (per la revocazione) dalla scoperta del fatto o dell’atto

Si tratta di giudizio a cognizione piena in contraddittorio delle parti

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Accertamento del passivo (artt. 92-103)• Domande tardive di crediti (art. 101)

Vanno presentate non oltre 12 mesi dall’esecutività dello stato passivo

• Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103) Se il bene non è stato acquisito il titolare può chiedere di

modificare la domanda in ammissione al passivo per il controvalore del bene

• Previsione di insufficiente realizzo Su relazione del curatore, sentito il c.d.c. e il fallito, il tribunale

dispone non farsi luogo all’accertamento dei crediti se non vi sono previsioni di attivo per pagare alcuno dei creditori

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Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo

Esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104)• Può essere disposto con la sentenza di fallimento purché

non arrechi pregiudizio ai creditoriPuò essere disposto anche successivamente dal g.d. previo

parere favorevole del c.d.c. Se il c.d.c. non ravvisa l’opportunità dell’esercizio provvisorio il

g.d. ne ordina la cessazione La cessazione può essere disposta in qualunque momento

anche dal tribunale Il curatore ogni 6 mesi ed alla fine dell’esercizio provvisorio

deve presentare un rendiconto dell’attivitàTutti i contratti proseguono salvo che il curatore non voglia

sospenderli o scioglierli I crediti sorti durante l’esercizio provvisorio sono pagati in

prededuzione 176

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Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo

Affitto dell’azienda (art. 104-bis)• Il g.d. può autorizzare il curatore ad affittare l’azienda o

suoi rami a terzi con le modalità dell’art. 107• La scelta deve tenere conto, oltre che del prezzo, del

piano di prosecuzione dell’attività con riguardo al mantenimento dell’occupazione

• Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente

• La procedura non risponde dei debiti contratti dall’affittuario

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Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo

• Programma di liquidazione (art. 104-ter)• Va presentato dal curatore entro 60 giorni dall’inventario

all’approvazione del c.d.c.• Il programma approvato è comunicato al g.d. che autorizza

l’esecuzione dei singoli atti• Deve indicare modalità e termini delle operazioni di liquidazione

ed in particolare L’opportunità dell’esercizio provvisorio La sussistenza di proposte di concordato Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie La possibilità di vendere in blocco l’azienda o suoi rami, ovvero beni o

rapporti giuridici Le condizioni di vendita dei singoli cespiti

• Prima dell’approvazione del programma il curatore può vendere singoli beni solo con l’autorizzazione del g.d. previo parere favorevole del c.d.c. se dal ritardo può derivare pregiudizio

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Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo

Vendita di aziende, beni e rapporti in blocco (art. 105)

• La liquidazione di singoli beni è possibile solo se la vendita in blocco dell’azienda non appare più proficua

• La vendita in blocco è effettuata con le modalità dell’art. 107

• Può essere attuata anche mediante conferimento in società

• L’acquirente non risponde dei debiti pregressi

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Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo

Modalità delle vendite (art. 107)• Devono essere effettuate dal curatore tramite

procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate da esperti (salvo per i beni di modesto valore) con adeguate forme di pubblicità che assicurino la massima partecipazione degli interessati

• Il curatore sospende la vendita se perviene offerta migliorativa non inferiore al 10% in più rispetto alla migliore offerta

• Il curatore nel programma di liquidazione può prevedere che le vendite vengano effettuate secondo le procedure previste dal codice di rito

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Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo

La ripartizione dell’attivo (artt. 110-117)• Ogni 4 mesi il curatore deve presentare al g.d. un

prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione

• Il g.d., sentito il c.d.c., dispone che il progetto sia depositato in cancelleria e che sia data comunicazione a tutti i creditori

• I creditori possono proporre reclamo entro 15 giorni• Decorso il termine il g.d. dichiara esecutivo il progetto di

riparto eventualmente ordinando l’accantonando delle somme oggetto di reclamo

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Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo• Ordine di distribuzione delle somme ricavate (art. 111)

Crediti prededucibiliCrediti con diritto di prelazioneCrediti chirografariCreditori ammessi tardivamente partecipano solo alle

ripartizioni successive alla loro ammissione (salve le cause di prelazione) (art. 112)

• I crediti prededucibili devono essere accertati con le medesime modalità degli altri crediti e se sono liquidi ed esigibili e non contestati possono essere pagati immediatamente se l’attivo è sufficiente a pagare tutti i prededucibili previa autorizzazione del g.d. o del c.d.c.

• Prima del riparto finale il curatore deve presentare il rendiconto

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Cessazione della procedura• Casi di chiusura (art. 118)

Mancanza di passivo (mancanza di domande di ammissione al passivo) Estinzione del passivo (pagamento di tutti i creditori iscritti e dei crediti in

prededuzione prima della ripartizione finale) Liquidazione dell’attivo a seguito della ripartizione finale (estinzione

dell’attivo per pagamento dei creditori iscritti e delle spese di procedura) Mancanza di attivo (non c’è attivo da distribuire)

• Effetti della chiusura (art. 120) Riacquisto del possesso degli eventuali beni residui da parte del fallito Cessazione degli organi della procedura Riacquisto della legittimazione dei creditori alle azioni individuali

• Riapertura del fallimento (art. 121) Entro 5 anni se vengono scoperte attività nel patrimonio del fallito

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Il concordato fallimentare

• Domanda di concordato (art. 124)È proposta da uno o più creditori o dal fallito solo dopo un

anno e non oltre due dalla chiusura dello stato passivo Suddivisione dei creditori in classiTrattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi

diverseRistrutturazione del debito e pagamento dei crediti in qualsiasi

forma (cessione di beni, accollo, trasformazione del debito in capitale)

I privilegiati possono anche essere pagati parzialmente• Se l’offerta è conveniente:

su parere del curatore e del comitato dei creditori, viene inviata a tutti i creditori i quali devono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 125) (i privilegiati, se pagati integralmente, non hanno diritto di voto salvo che rinuncino al privilegio) (art. 127)

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Il concordato fallimentare• Approvazione del concordato (art. 128)

maggioranza dei crediti Se ci sono più classi la maggioranza deve essere presente

nel maggior numero di classi• Omologazione del concordato (art. 129)

Le opposizioni si devono proporre nel termine fissato dal g.d. (tra 15 e 30 giorni) dalla comunicazione dell’esito della votazione.

Il tribunale provvede con decreto reclamabile in corte di appello

• Esecuzione del concordato (art. 136) secondo le disposizioni del decreto di omologazione

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L’esdebitazione (art. 142-144)• Consiste nella liberazione dei debiti residui alla chiusura

del fallimento• È consentito a condizione che il fallito

Abbia cooperato con gli organi della procedura e non l’abbia ritardata

Non abbia violato le norme sulla corrispondenzaNon ne abbia goduto nei 10 anni precedentiNon abbia distratto l’attivo o aggravato il dissestoNon sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o altri

reati contro l’economia pubblicaNon può essere concessa se non sono sati soddisfatti almeno il

parte i creditori186

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Le c.d. procedure minori e le procedure concorsuali speciali

• Il concordato preventivo (artt. 160-186)• La liquidazione coatta amministrativa (artt. 194-

215)• L’amministrazione straordinaria delle grandi

imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni)

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Il concordato preventivo – le condizioni per l’ammissione alla procedura (art. 160)

• Presentazione ai creditori di un piano che preveda:Ristrutturazione del debito e pagamento dei crediti in

qualsiasi forma (cessione di beni, accollo, trasformazione del debito in capitale) (lett. a)

Concordato con assuntore (possono costituirsi assuntore anche i creditori o società da questi costituite) (lett. b)

Suddivisione dei creditori in classi omogenee (lett. c)Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi

diverse I creditori privilegiati possono essere pagati anche in parte

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Il concordato preventivo – l’ammissione alla procedura (artt. 163)

• La domanda di concordato è presentata dall’im-prenditore che si trova in stato di crisi, al tribunale con allegati i documenti elencati nell’art. 161;

• Se il tribunale verifica la completezza e regolarità della documentazione e la correttezza dei criteri usati per l’eventuale formazione di diverse classi di creditori, dichiara aperta la procedura con de-creto (art. 163) Stabilisce altresì

Il giudice delegatoLa convocazione dei creditori Il commissario giudizialeLa cauzione

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Il concordato preventivo – effetti e deliberazione (artt. 167-178)

• Durante la procedura il debitore conserva l’amministrazio-ne dei propri beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilan-za del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato (art. 167);

• Il commissario giudiziale procede alla verifica dei crediti sulla base delle scritture contabili e provvede ad informare tutti i creditori dell’adunanza (art. 171);

• All’adunanza dei creditori ogni creditore può esprimere le proprie osservazioni o il proprio dissenso sulla proposta del debitore (art. 175);

• Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi (art. 177); Se ci sono più classi di creditori il concordato è approvato se riporta la

maggioranza nel maggior numero di classi; I creditori privilegiati possono votare solo se rinunciano al privilegio

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Il concordato preventivo – omologazione, esecuzione e risoluzione (artt. 179-186)

• Se non si raggiungono le maggioranze richieste viene dichiarato il fallimento (se sussistono i presupposti)(art. 179);

• Se sono raggiunte le maggioranze richieste il tribunale fissa l’udienza per la convocazione del debitore, del commissario e degli eventuali creditori dissenzienti (art. 180);

• A seguito dell’udienza il tribunale approva il concordato con decreto motivato (art. 180);

• Con l’omologazione del concordato la procedura è chiusa (art. 181) Salvo che la proposta di concordato non preveda la cessione dei beni ai

creditori, in questo caso il tribunale con il decreto di omologazione nomina (art. 182):

Uno o più liquidatori Un comitato di 3 o 5 creditori

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Il concordato preventivo – accordi per la ristrutturazione del debito (art. 182-bis)

• L’imprenditore in stato di crisi può presentare al tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con creditori che rappresentino almeno 60% dei crediti

• L’accordo deve essere accompagnato da una relazione di un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso

• Il tribunale, decise eventuali opposizioni, omologa il concordato con decreto

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La liquidazione coatta amministrativa(artt. 194-215)

• La procedura è avviata con provvedimento dell’autorità amministrativa di controllo o per dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale (art. 195);

• Il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza sono nominati dall’organo amministrativo (art. 198);

• Il provvedimento di liquidazione dell’impresa determina lo spossessamento dei beni dell’imprenditore ed il passaggio dell’amministrazione al commissario l. (art. 200);

• Si applicano le norme della l.fall. in ordine ai rapporti giuridici preesistenti (art. 201)

• Lo stato di insolvenza può essere dichiarato anche successivamente all’ingresso dell’impresa in procedura su domanda del commissario l. o del P.M. (art. 202)

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La liquidazione coatta amministrativa(artt. 194-215)

• Il commissario l. comunica a tutti i creditori l’ammontare del credito risultante dalle scritture contabili (art. 207);

• Lo stato passivo è formato dal commissario l. sulla base delle domande pervenute (art. 209);

• I creditori esclusi in tutto o in parte possono fare opposizione, così come i creditori ammessi possono fare opposizione all’ammissione di altri creditori, possono essere presentate domande tardive (art. 209); Tutte queste domande sono decise dal tribunale;

• Il commissario l. procede alla liquidazione dell’attivo (art. 210) ed alla ripartizione dell’attivo secondo le norme previste dalla l. fall. (art. 212);

• Dopo il deposito dell’elenco dei creditori, l’autorità di vigilanza può autorizzare l’impresa a presentare una proposta di concordato (art. 214).

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Il fallimento delle società• Gli amministratori e i liquidatori sono soggetti agli obblighi cui è

soggetto il fallito di cui all’art. 49 (art. 146)• Contro di loro possono essere proposte le azioni di responsabilità

(art. 146)• Il fallimento della società produce il fallimento anche dei soci

illimitatamente responsabili (art. 147) (non però l’inverso – art. 149)Gli organi sono i medesimi ma le procedure e le masse restano

separateTuttavia il creditore ammesso al fallimento della società si considera

ammesso anche in quello del socio• In qualunque momento può essere dichiarato il fallimento di

ulteriori soci di cui non si conosceva l’esistenza, ugualmente si procede nel caso in cui il fallimento sia dichiarato a carico di un imprenditore individuale qualora si scopra essere socio di società occulta (art. 147)

Page 196: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n.

347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni)

• L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (c.d. Prodi-bis)d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270Riguarda le imprese con almeno 200 dipendenti

da almeno un anno;Che abbiano debiti non inferiori a 2/3 sia

dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi delle vendite

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Page 197: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n.

347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni)

• L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza (c.d. decreto Marzano)d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18

febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioniRiguarda le imprese con almeno 500 dipendenti

da almeno un anno;Che abbiano debiti non inferiori ad € 300.000,00

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Page 198: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270)

• PresuppostiRequisiti dimensionali; Sussistenza dello stato di insolvenza

accertato dal tribunale il quale con la sentenza: dichiara aperta la fase c.d. di osservazione (o di commissariamento

giudiziale); Nomina i commissari giudiziali (1 o 3) su indicazione del Ministero dello

Sviluppo Economico Fissa l’udienza per la verifica del passivo Stabilisce se la gestione dell’impresa rimane all’imprenditore o deve

essere affidata ai commissari

Entro 30 giorni i commissari devono depositare una relazione nella quale devono accertare se esistono le condizioni per l’ammissione alla procedura

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Page 199: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270)

• Condizioni per l’ammissione all’amministrazione straordinaria L’impresa deve possedere concrete prospettive di recupero

dell’equilibrio economico attraverso:La cessione dei complessi aziendali (“programma di cessione” da

eseguire entro 1 anno)La ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa (“programma

di ristrutturazione” da eseguire entro 2 anni) Il tribunale, se verifica l’esistenza delle condizioni dichiara

aperta la procedura di amministrazione straordinaria Il MSE diviene l’organo di direzione e controllo della

procedura e nomina 1 o 3 commissari straordinari ed un comitato di vigilanza di 5 membri

In corso di procedura possono essere ammesse anche le imprese del gruppo anche se non presentano i requisiti

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Page 200: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270)

• L’imprenditore viene spossessato dei suoi beni i quali passano in amministrazione ai commissari che pertanto hanno la gestione dell’impresa;

• I commissari devono redigere entro 60 giorni il programma secondo uno dei due indirizzi previsti dall’art. 27;

• La verifica del passivo e la distribuzione dell’attivo realizzato avvengono con le stesse modalità del fallimento;

• In corso di procedura può essere presentata una proposta di concordato;

• Se il programma non viene realizzato nei termini di legge il tribunale dichiara il fallimento.

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Page 201: Le società di capitali – caratteri generali Contratto di società (fanno parzialmente eccezione le società in accomandita) Nelle società di persone detta.

L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio

2004 n. 39 e successive modificazioni)

• A differenza della Prodi-bis non prevede la fase di osservazione;

• L’ammissione alla procedura è diretta e dichiarata con decreto del MSE;

• Il quale nomina 1 o 3 commissari straordinari;Che assumono la gestione dell’impresa;

L’imprenditore è spossessato dei propri beni;

• Il programma (da presentare entro 180 giorni) può essere costituito esclusivamente dalla ristrutturazione dell’impresa;

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L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in stato di insolvenza d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio

2004 n. 39 e successive modificazioni)

• L’accertamento del passivo avviene per opera del commissario (come nella l.c.a.); I creditori possono fare opposizione ma le opposizioni non

sospendono le fasi ulteriori;• Il commissario può presentare ai creditori un

concordato che preveda la trasformazione del debito in capitale;

• I creditori possono essere suddivisi in classi omogenee e trattamenti differenziati;

• Il concordato è approvato se riporta il voto della maggioranza dei crediti.

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