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Scuola di formazione professionale
Piero Piccatti
Anno 2016
GLI ORGANI DI GOVERNANCE
(a cura di Patrizia Grosso, Fabrizio Niccolai,
Alessandro Sabolo, Salvatore Sanna)
1 SLIDE
SETTEMBRE
2016
1. I soci amministratori delle società di persone (Sabolo)
2. Gli organi monocratici delle società di capitali (Sabolo)
3. Il Consiglio di amministrazione (Niccolai)
4. La figura del c.d. amministratore delegato (Niccolai)
5. Il direttore generale (Niccolai)
6. L’amministratore di fatto (Sanna)
7. Il sistema duale (Sanna)
8. Il controllo del collegio sindacale e del revisore (Sabolo)
9. Le assemblee speciali (Grosso)
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GLI ORGANI DI GOVERNANCE
I soci amministratori di società di persone
Gli organi monocratici delle società di capitale
Il collegio sindacale e il revisore
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Dott. Alessandro SABOLO
I soci amministratori della società in nome collettivo
• Amministrazione disgiuntiva (art. 2257 c.c.) oppure
amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.)
• Responsabilità (art. 2291 c.c.)
• Atto costitutivo e amministrazione (art. 2295 c.c.)
• Poteri e rappresentanza sociale (art. 2298 c.c.), patti
sociali e casi pratici di modulazione dei poteri
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Gli amministratori della società in accomandita
semplice
• Distinzione dei soci e responsabilità (art. 2313 c.c.)
• Atto costitutivo e amministrazione (art. 2316 c.c.)
• Poteri e rappresentanza sociale (art. 2318 c.c.)
• Soci accomandatari e casi pratici di modulazione dei
poteri
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L’organo monocratico nella società a responsabilità
limitata
• Amministrazione affidata a uno o più soci, salvo diversa
disposizione dell’atto costitutivo (art. 2475 c.c.)
• Amministrazione e rappresentanza (art. 2475 bis c.c.)
• Disposizioni dell’atto costitutivo a riguardo della
limitazione dei poteri dell’amministratore unico, casi
pratici (art. 2463 c.c. n.7)
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L’organo monocratico nella società per azioni
• Sistema cosiddetto tradizionale e amministrare
unico (art. 2380 c.c.)
• La gestione dell’impresa (art. 2380 bis c.c.)
• Amministratore anche non socio (art. 2380 bis c.c.)
• Disposizioni dello Statuto Sociale a riguardo dei
poteri dell’amministratore unico, casi pratici (art.
2328 c.c. n. 9 e ultimo comma)
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GLI ORGANI DI GOVERNANCE
1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE
(nomina), OBBLIGHI (attribuzioni), FUNZIONAMENTO
(riunioni, obblighi specifici dei Consiglieri, cessazione e
sostituzione, rappresentanza/deleghe di poteri, ulteriori
attribuzioni)
2. LA FIGURA DEL C.D. AMMINISTRATORE DELEGATO
3. IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fabrizio NICCOLAI
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il Consiglio di Amministrazione: composizione le principali disposizioni del codice civile inerenti la nomina
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2383, 1 c. la nomina degli amministratori spetta all’assemblea (ordinaria: art. 2364, 1 c., n. 2)
[2479, 2 c., n. 2]
2380-bis, 3 c. quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di
Amministrazione [2475, 3 c.; salvo rinvio, per disposizione statutaria, a norme s.n.c.]
2380-bis, 4 c. il numero dei componenti del CdiA (i.e.: Consiglieri) è stabilito dallo statuto sociale; se
questo (come spesso accade) ne indica solo un numero minimo e massimo, le
determinazione spetta all’assemblea (all’atto della nomina)
2380-bis, 2 c. l’amministrazione della società può essere affidata a non soci
[2475, 1 c.: solo per deroga statutaria]
2382 non può essere nominato Consigliere (e, se nominato, decade) l’interdetto, l’inabilitato,
il fallito e chi sia stato condannato a pena che comporta l’interdizione (anche
temporanea) da pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi
2387 lo statuto può prevedere che i Consiglieri posseggano specifici requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza
2383, 2 c. i Consiglieri non possono essere nominati per più di 3 esercizi (con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio)
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il Consiglio di Amministrazione: composizione segue: le principali disposizioni del codice civile inerenti la nomina
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2383, 3 c. se lo statuto non prevede diversamente, i Consiglieri sono rieleggibili
2380-bis, 5 c. il presidente del CdiA è nominato (tra i membri del CdiA stesso) dall’assemblea
(normalmente all’atto della nomina del CdiA) o, se questa non provvede, dal
medesimo CdiA
2389, 1 e 2 c. ai Consiglieri (di norma) compete un compenso, stabilito dall’assemblea, che
può anche consistere (in tutto o in parte) nella partecipazione agli utili societari
e/o nel diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni societarie di futura
emissione (c.d. stock options)
2383, 4 c. la nomina dei Consiglieri deve essere iscritta nel Registro delle Imprese antro 30
giorni da quando abbiano avuto notizia della nomina [2475, 2 c.]
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il Consiglio di Amministrazione: obblighi
le principali disposizioni del codice civile inerenti le attribuzioni
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2380-bis, 1 c. la competenza per la gestione dell’impresa è esclusiva degli amministratori, i
quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale
su tale presupposto (e fermi i poteri che la legge riserva espressamente all’assemblea),
sono attribuite al CdiA, tra l’altro (oltre a quelle eventualmente previste dallo statuto
sociale), le seguenti funzioni (non delegabili a singoli Consiglieri):
(2363) / 2367 - l’iniziativa di convocazione dell’assemblea (eventualmente su richiesta di minoranze
“qualificate” di soci)
2423, 1 c. - la predisposizione del bilancio d’esercizio da sottoporre annualmente all’assemblea
ordinaria degli azionisti [2475, 5 c.]
2364, 2 c. - l’apprezzamento delle particolari esigenze che inducano a ricorrere, per la
presentazione del bilancio dell’esercizio agli azionisti, al maggior termine di 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio [2478-bis, 1 c.]
2433-bis, 2 c. - la distribuzione (se consentito dallo statuto) di acconti sui dividendi
2446 e 2447 - l’accertamento di eventuali riduzioni del capitale per perdite, con conseguente
obbligo di convocazione dell’assemblea [2482-bis e 2482-ter]
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il Consiglio di Amministrazione: obblighi
segue: le principali disposizioni del codice civile inerenti le attribuzioni
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2344, 1 c. - l’eventuale vendita all’incanto (in mancanza di offerte di acquisto da parte degli
altri azionisti) delle azioni dell’azionista in mora nell’esecuzione del conferimento
[procedura di cui all’art. 2466]
2437-ter, 2 c. - la determinazione (sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore) del
valore di liquidazione (da proporre all’azionista recedente) delle azioni con
riferimento alle quali è esercitato il diritto di recesso [2473, 3 c.]
2501-ter e
2506-bis
- la redazione dei progetti di fusione e di scissione
[2475, 5 c.]
2410, 1 c. - l’emissione di obbligazioni non convertibili (salva diversa disposizione statutaria o
di legge) [2483 per “titoli di debito”, se emissione affidata da statuto a CdiA]
2443 - la decisione di aumento del capitale sociale delegata dall’assemblea all’organo
amministrativo [2481 e 2475, 5 c.]
2420-ter - l’emissione di obbligazioni convertibili delegata dall’assemblea all’organo
amministrativo
[2328, 2 c., n. 2] -il trasferimento della sede legale in stesso comune (diversamente, vedi sotto)
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il Consiglio di Amministrazione: obblighi
segue: le principali disposizioni del codice civile inerenti le attribuzioni
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2365, 2 c. - se previsto dallo statuto: il trasferimento della sede nel territorio nazionale;
l’istituzione (il trasferimento) e la soppressione di sedi secondarie; la riduzione del
capitale in caso di recesso degli azionisti; gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative; le deliberazioni (nei casi consentiti dalla legge) di fusione e di scissione
2343 - l’adempimento di quanto previsto dall’art. 2343 in caso di conferimenti di beni in
natura e di crediti (anziché in denaro)
2343-bis - l’adempimento di quanto previsto dall’art. 2343-bis in caso di acquisto di beni o
crediti (per un corrispettivo maggiore o uguale a 1/10 del capitale sociale, nei 2 anni
dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese) da promotori, fondatori, socio
e amministratori
2343-quater - l’adempimento di quanto previsto dall’art. 2343-quater in caso di conferimenti di beni
in natura e di crediti senza redazione della relazione giurata di stima di cui all’art.
2343, 1 c.
2364, 1 c., n. 5 per contro, lo statuto può prevedere che, per il compimento di determinati atti da
parte del CdiA, necessiti preventiva autorizzazione assembleare (ferma la
responsabilità dai Consiglieri per gli atti compiuti)
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il Consiglio di Amministrazione: funzionamento
le principali disposizioni del codice civile inerenti le riunioni
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2381, 1 c il Presidente del CdiA ha (salvo diverse previsioni statutarie) le funzioni di: convocare le riunioni
del CdiA, fissandone l’ordine del giorno; coordinare i lavori nel corso della riunione (compresa
scelta sistema votazione e accertamento esito votazioni); provvedere affinché ai partecipanti siano
fornite adeguate informazioni sulle materie all’odg (opportune previsioni statutarie integrative: ambito
territoriale di convocazione; modalità di convocazione; adunanze totalitarie; convocazione su richiesta di
Sindaci/singoli Consiglieri; presidenza riunioni in caso di assenza/impedimento del Presidente; designazione
segretario; verbalizzazione e trascrizione verbali)
2388, 1 c. quorum costitutivo delle riunioni del CdiA: salvo diversa previsione statutaria, necessaria la
presenza (se previsto dallo statuto anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ivi
disciplinate) della maggioranza dei Consiglieri in carica
2405 obbligo dei Sindaci di assistere alle riunioni del CdiA (decadenza dalla carica in caso di 2 assenze
consecutive non giustificate)
2388, 2 c. quorum deliberativo nelle riunioni del CdiA: salvo diversa previsione statutaria, deliberazioni
assunte a maggioranza dei presenti
2388, 3 c. divieto per i Consiglieri (a differenza di quanto avviene per gli azionisti nelle assemblee) di
intervenire/votare nelle riunioni del CdiA tramite rappresentanti
2388, 4 c. impugnabilità, da parte di Sindaci e Consiglieri assenti o dissenzienti, delle deliberazioni assunte dal
CdiA non in conformità alla legge o allo statuto
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il Consiglio di Amministrazione: funzionamento
le principali disposizioni del codice civile inerenti obblighi specifici dei Consiglieri
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2390 salvo espressa autorizzazione assembleare, divieto per i Consiglieri di: assumere la qualità di soci
illimitatamente responsabili in società concorrenti; esercitare (per conto proprio o di terzi) attività
concorrenti; essere amministratori o Direttori Generali in società concorrenti (in caso di
inosservanza, il Consigliere è passibile di revoca e risponde dei danni)
2391, 1 c. obbligo per il Consigliere di informare il CdiA (e il Collegio) quando, rispetto a un’operazione
societaria, abbia (per conto proprio o di terzi) un interesse in conflitto con quello della società [*]
2391, 2 c. qualora, in tal caso, il CdiA deliberi di realizzare comunque l’operazione, obbligo (nella delibera)
di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza dell’operazione per la società [*]
2391, 3 c. impugnabilità, da parte di Sindaci e Consiglieri, delle deliberazioni di cui sopra (qualora passibili
di recare danno alla società) assunte in violazione delle disposizioni precedenti, ovvero con il
voto determinante del Consigliere interessato [*]
2391, 4 c. obbligo per il Consigliere suddetto di rispondere dei danni derivati alla società dalla sua azione
od omissione [*]
2391, 5 c. obbligo per il Consigliere suddetto di rispondere altresì dei danni derivati alla società
dall’utilizzazione (a vantaggio proprio o di terzi) di dati/notizie/opportunità di affari appresi
nell’esercizio dell’incarico [* 2475-ter]
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il Consiglio di Amministrazione: funzionamento
le principali disposizioni del codice civile inerenti la cessazione e la sostituzione
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2385, 1 c. le dimissioni di un Consigliere devono essere comunicate per scritto al CdiA e al Presidente del
Collegio Sindacale e, se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri, hanno effetto immediato;
diversamente, hanno effetto da quando venga ricostituita la maggioranza
2385, 2 c. la cessazione dei Consiglieri per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il CdiA è
ricostituito
2385, 3 c. la cessazione di un Consigliere, a qualsiasi causa dovuta (anche mortis causa), deve essere iscritta nel
Registro delle Imprese, entro 30 giorni, a cura del Collegio Sindacale
2386, 1 c. se la cessazione di uno o più Consiglieri non fa venire meno la maggioranza dei Consiglieri di
nomina assembleare, la sostituzione è deliberata (con l’approvazione del Collegio) dallo stesso
CdiA(1) e i Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima assemblea
2386, 2 e 3 c. se invece viene meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, i Consiglieri residui
devono convocare l’assemblea per la sostituzione dei mancanti; i Consiglieri sostitutivi (salvo diversa
previsione di statuto o assemblea) scadono con quelli già in carica
2386, 5 c. se vengono meno tutti i Consiglieri, l’assemblea è convocata con urgenza dal Collegio, che, medio
tempore, può compiere atti di ordinaria amministrazione
2386, 4 c. in deroga a quanto precede, lo statuto può prevedere la cessazione dell’intero CdiA al venir meno di
uno o più Consiglieri (c.d. “simul stabunt, simul cadent”), con conseguente necessità di convocare
l’assemblea per il rinnovo dell’intero organo
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il Consiglio di Amministrazione: funzionamento
le principali disposizioni del codice civile inerenti rappresentanza/deleghe di poteri
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2384, 1 c. la rappresentanza della società (di fronte ai terzi e in giudizio) compete ai Consiglieri designati
dallo statuto (solitamente al Presidente del CdiA) o dall’assemblea di nomina [2475-bis, 1 c.]
2384, 2 c. eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza come sopra assegnati, anche se iscritte nel
Registro delle Imprese, non sono opponibili ai terzi (che non abbiano agito intenzionalmente a
danno della società) [2475-bis, 2 c.]
2365, 2 c. lo statuto può prevedere che l’indicazione di quali tra i Consiglieri hanno la rappresentanza della
società competa al CdiA stesso (ad es. agli Amministratori Delegati e i Direttori Generali di cui
infra, nell’ambito dei poteri rispettivamente conferiti(2))
2381,
2, 3, 4 c.
se consentito da statuto o assemblea, il CdiA può - determinando contenuto, limiti ed eventuali
modalità di esercizio della delega (ad es. necessità di firme congiunte) - delegare proprie
attribuzioni, escluse quelle come sopra non delegabili, (a un Comitato Esecutivo, composto da
alcuni dei Consiglieri, o) a uno o più dei membri del CdiA stesso (c.d. Amministratore/i
Delegato/i; carica di norma cumulabile con altre cariche sociali)(3); ferma la facoltà per il CdiA
di impartire direttive agli A.D. e di avocare a sé operazioni rientranti nei poteri delegati
2381, 6 c. gli altri Consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato, anche chiedendo agli
A.D. di fornire in Consiglio informazioni relative alla gestione della società
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il Consiglio di Amministrazione: ulteriori attribuzioni
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
la cooptazione di Consiglieri in sostituzione di Consiglieri cessati (qualora non ricorrano i
sopra evidenziati obblighi di rimettere la sostituzione all’assemblea) (1)
l’indicazione, se consentito dallo statuto, di quali tra i Consiglieri hanno la
rappresentanza della società (ad es. per l’attuazione di specifiche deliberazioni del CdiA
stesso, oltre che gli A.D. e i Direttori Generali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni) (2)
la nomina tra i propri membri (del Comitato Esecutivo e/o) di uno o più amministratori
delegati, con delega ai medesimi di parte delle proprie attribuzioni (3)
la determinazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) delle remunerazioni a favore
dei Consiglieri investiti di particolari cariche/incarichi (4)
la determinazione delle modalità di ripartizione tra i Consiglieri del compenso indistinto
eventualmente deciso dall’assemblea a favore del consiglio di amministrazione (5)
la designazione dei Direttori Generali (se non riservata dallo statuto all’assemblea) (6)
le attribuzioni specificamente previste dallo statuto (ad es. presidenza delle assemblee,
ruolo nella procedura di trasferimento azioni/[quote] etc.)
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la figura del c.d. Amministratore Delegato
e il Direttore Generale
le principali disposizioni del codice civile inerenti
nella S.p.A. [nella S.r.l.]
2381, 5 c. gli A.D.: attendono all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società alla natura e alle dimensioni dell’impresa; riferiscono almeno ogni 6 mesi (salvo che lo
statuto preveda maggiore assiduità) al CdiA e al Collegio Sindacale sul generale andamento e
sulla prevedibile evoluzione della gestione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo (per
dimensioni o caratteristiche) effettuate in nome della società (e dalle società controllate)
2389, 3 c. il CdiA, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce le remunerazioni (aggiuntive) a
favore di Consiglieri investiti di particolari cariche/incarichi(4); se previsto dallo statuto,
l’assemblea può tuttavia prevedere un unico compenso cumulativo a favore di tutti i Consiglieri,
compresi quelli investiti di particolari cariche/incarichi; in tal caso, se non deliberato
dall’assemblea stessa, il CdiA stabilisce le modalità di ripartizione di tale compenso indistinto
tra i propri membri(5)
2396 ai Direttori Generali (solitamente dirigenti che operano in forza di specifica procura, rilasciata
su iniziativa assembleare, salva diversa previsione statutaria(6)) si applicano, in relazione ai
compiti loro affidati, le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, ferme
le azioni esercitabili in base al loro rapporto di lavoro con la società
L’AMMINISTRATORE DI FATTO
1. NOZIONE
2. EQUIPARAZIONE ALL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO
3. RESPONSABILITÀ
4. CASI PRATICI
dott. Salvatore SANNA
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NOZIONE DI AMMINISTRATORE DI FATTO
In linea generale, si è in presenza di un amministratore di fatto qualora si abbia
“l'esercizio dei poteri tipici dell'amministratore: escluso che un singolo atto
possa essere sufficiente, o possa bastare la considerazione di alcuni atti
eterogenei. Si ritiene che sia necessario l'esercizio di un'attività di
amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale
dalla unità dello scopo”.
Cfr. Cass. 14.9.99 n. 9795.
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EQUIPARAZIONE ALL’AMMINISTRATORE DI
DIRITTO
La giurisprudenza appare orientata nel senso dell’applicabilità delle norme sulla
responsabilità civile degli amministratori a tutti coloro che abbiano
concretamente e sistematicamente esercitato le funzioni gestorie tipiche.
L’amministratore di fatto viene, dunque, così equiparato all’amministratore di
diritto sul piano degli obblighi connessi all’esercizio dell’attività amministrativa e
delle conseguenti responsabilità, sia penali che civili.
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RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI
FATTO
Natura della responsabilità
La responsabilità dell’amministratore di fatto ha natura contrattuale, dal
momento che la situazione lesa è comunque di fonte contrattuale, derivando
dall’atto costitutivo e dalla legge. Il terzo che si è ingerito risponde a titolo di
inadempimento, e non solo in via aquiliana, poiché ha violato gli obblighi
nascenti dallo statuto che egli si è “preposto di eseguire” assumendo in via di
fatto l’incarico.
L’amministratore di fatto risponde anche dei danni causati direttamente al patri-
monio del socio o del terzo da atti dolosi o colposi da lui compiuti.
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RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI
FATTO
Responsabilità solidale
La responsabilità solidale degli amministratori deve essere intesa come
responsabilità per colpa e per fatto proprio: in altre parole, affinché un
amministratore possa dirsi responsabile in solido della condotta di un altro
amministratore, sarebbe in ogni caso necessario che al primo di essi possa
sanzionarsi l'inadempimento di uno dei suoi doveri - anche per omissione - e
che anche a tale inadempimento possano causalmente ricondursi le
conseguenze pregiudizievoli lamentate a danno della società.
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CASI PRATICI
Inserimento nell’organizzazione della società
Secondo App. Milano 30.11.2012 n. 3853, è ritenuto amministratore di fatto
colui che eserciti funzioni di amministrazione in una società ovvero colui che
prenda decisioni e compia atti di gestione, vale a dire idonei a condizionare le
scelte operative della società, trattando direttamente con i terzi e per conto
della stessa, senza essere stato investito da una deliberazione, giuridicamente
esistente, sulla base della legge o dello statuto.
Elementi sintomatici dell’amministrazione di fatto sono ravvisabili nell’inseri-
mento nell’organizzazione, produzione e/o commercializzazione di beni o
servizi, nei rapporti di lavoro con i dipendenti, nei rapporti materiali e negoziali
con finanziatori, fornitori e clienti.
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CASI PRATICI
Presentazione di fidejussioni
Il Trib. Bari 23.1.2012 ha escluso la possibilità di configurare la qualità di am-
ministratore di fatto in capo al socio di una srl solo perché ha prestato fideius-
sione in favore della società e dal momento che ricopre l’incarico di
“responsabile commesse” (qualifica generica e come tale non indicativa
dell’esistenza di reale potere gestionale).
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CASI PRATICI
Rilascio di procure da parte degli amministratori
Secondo Trib. Milano 29.11.2012 n. 10760, il conferimento di una procura è
idoneo ad attribuire i poteri di rappresentanza e le funzioni gestorie tipiche del
mandato ad amministrare e, dunque, a qualificare un soggetto come
amministratore di fatto della società.
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IL SISTEMA DUALISTICO
1. IL CONSIGLIO DI GESTIONE
2. IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
3. IL REVISORE LEGALE ESTERNO O LA SOCIETÀ DI
REVISIONE
4. L’ORGANO ASSEMBLEARE
dott. Salvatore SANNA
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di gestione esercita le funzioni tipiche dell’organo amministrativo
del sistema tradizionale.
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE
L’art. 2409-novies c.c. attribuisce la funzione amministrativa al solo Consiglio di
gestione, conferendogli, in via esclusiva, il potere di compiere le operazioni
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
In pratica, la norma riproduce quanto stabilisce l’art. 2380-bis c.c. in relazione
al sistema tradizionale di amministrazione.
Ciò significa che il Consiglio di gestione non è vincolato dalle delibere del
Consiglio di sorveglianza e può legittimamente respingere ogni ingerenza
dello stesso, disattenderne ogni direttiva o istruzione.
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SETTEMBRE
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Tale principio trova temperamento nella facoltà, ex art. 2409-terdecies lett. f-
bis) c.c., in capo al Consiglio di sorveglianza, ove lo statuto lo preveda, di
deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari
predisposti dal Consiglio di gestione.
È la stessa norma citata, peraltro, a precisare che resta ferma la responsabilità
del Consiglio di gestione per gli atti compiuti.
Escluso l’utilizzo dell’amministratore unico
Nel sistema dualistico è esclusa la possibilità di affidare la gestione ad un
amministratore unico.
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IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ll Consiglio di sorveglianza è l’organo di controllo interno del sistema alternativo
in oggetto.
Esso esercita, oltre che gli incarichi di sorveglianza propri del Collegio
sindacale, talune funzioni di indirizzo della gestione che sono proprie
dell’assemblea dei soci nel sistema tradizionale, quali:
• la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione;
• l’approvazione del bilancio di esercizio.
Funzioni di indirizzo che possono essere ampliate statutariamente
conferendo al Consiglio di sorveglianza il potere di deliberare in ordine alle
operazioni strategiche ed ai piani industriali e finanziari predisposti dal
Consiglio di gestione.
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IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
I componenti del Consiglio di sorveglianza possono essere sia soci che non
soci ed il loro numero, mai inferiore a tre, è fissato dallo statuto (art. 2409-
duodecies co. 1 c.c.).
La norma fissa soltanto il numero minimo dei componenti il Consiglio di sorve-
glianza (pari a tre) lasciando all’autonomia statutaria la determinazione del
numero massimo.
Il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima H.D.13, ritiene quindi legittima la
clausola statutaria che preveda, oltre ad un numero fisso di componenti il Con-
siglio di sorveglianza (pari a tre o superiore), la sola determinazione di un
numero minimo e massimo, lasciando in tale ultimo caso all’assemblea il
potere di decidere, volta per volta, il numero dei componenti (entro i limiti
statutari).
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IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Quanto ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza si evidenzia
che:
• almeno un componente effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti
nell’apposito Registro (art. 2409-duodecies co. 4 c.c.);
• non possono essere eletti i componenti del Consiglio di gestione, né coloro
che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo da
un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di pre-
stazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza (art. 2409-
duodecies co. 10 lett. b) e c) c.c.);
• trovano applicazione le cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. (art.
2409-duodecies co. 10 lett. a) c.c.).
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SLIDE
SETTEMBRE
2016
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
I componenti del Consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data della successiva assemblea prevista dall’art. 2364-bis c.c.
(art. 2409-duodecies co. 3 c.c.).
Tale termine di durata è reputato inderogabile (così la massima Comitato Trive-
neto dei Notai H.D.14).
Rieleggibilità
I componenti del Consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa previ-
sione dell’atto costitutivo (art. 2409-duodecies co. 5 c.c.).
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SETTEMBRE
2016
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Revoca dei consiglieri di sorveglianza
I consiglieri di sorveglianza anche se nominati nell’atto costitutivo, sono libera-
mente revocabili dall’assemblea anche se non ricorre alcuna giusta causa,
salvo il diritto al risarcimento del danno.
Occorre peraltro che la delibera sia approvata con voto favorevole di almeno
un quinto del capitale sociale (art. 2409-duodecies co. 5 c.c.).
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IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Caso pratico
Il Tribunale di Cuneo, nella sentenza 6.3.2013, ha precisato che, quando il
titolare del potere gestorio risulti inidoneo ed appaia doveroso rimuoverlo, la
decisione dell’assemblea di revocare il Consiglio di sorveglianza, che omette di
provvedere in tal senso, potrebbe essere sostenuta da giusta causa, ma a tali
fini occorre provare l’inerzia nei controlli da parte dei consiglieri di sorveglianza
e l’inadeguatezza del soggetto incaricato della gestione.
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IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Caso pratico
Le scelte dei grandi gruppi bancari italiani.
Intesa Sanpaolo
Unicredit
Monte dei Paschi di Siena
Mediobanca
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SETTEMBRE
2016
IL REVISORE LEGALE
Ai sensi dell’art. 2364-bis co. 1 n. 5 c.c., la competenza a nominare il soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è attribuita all’assemblea dei
soci. L’art. 2409-quinquiesdecies c.c. stabilisce che la revisione legale è svolta
a norma dell’art. 2409-bis co. 1 c.c.
Sul tema ci si limita a sottolineare come dal rinvio al solo co. 1 dell’art. 2409-bis
c.c. consegue che la revisione legale è inderogabilmente affidata ad un
revisore legale esterno o ad una società di revisione legale.
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L’ASSEMBLEA
Le anzidette attribuzioni del Consiglio di sorveglianza hanno quale effetto
quello di ridurre le competenze dell’assemblea, la quale conserva:
• il potere di nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza;
• il potere di determinarne il compenso, se non è stabilito nello statuto;
• il potere di deliberare in ordine all’azione sociale di responsabilità nei loro
confronti e nei confronti dei gestori (competenza, quella di promuovere azio-
ne di responsabilità contro gli amministratori, condivisa, invero, con il Con-
siglio di sorveglianza: cfr. artt. 2409-decies e 2409-terdecies co. 1, lett. d);
• la competenza a deliberare sulla distribuzione degli utili;
• il potere di nomina dei revisori (art. 2364-bis c.c.).
L’assemblea nel sistema dualistico perde, invece, il potere di nomina e revoca
dei gestori e, di regola, quello di approvazione del bilancio.
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SETTEMBRE
2016
L’ASSEMBLEA
Secondo quanto sancito dall’art. 2365 co. 2 c.c., lo statuto può ulteriormente
comprimere il ruolo dell’organo assembleare, attribuendo agli altri organi del
sistema alternativo in commento talune materie che, nel sistema tradizionale,
possono essere attribuite al Consiglio di amministrazione.
Si tratta, in particolare, delle seguenti materia:
• decisioni concernenti le fusioni semplificate;
• istituzione o soppressione delle sedi secondarie;
• indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della
società;
• riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
• adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
• trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
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SETTEMBRE
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Revisore e Sindaco nella S.r.l.
• Presupposti per la nomina dell’organo di controllo
(novità del d.l. 24/06/2014 n. 91)
• Organo di controllo (monocratico o collegiale)
ovvero Revisore (art. 2477 c.c.).
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2016
Dott. Alessandro SABOLO
Collegio Sindacale e Revisione Legale nella S.p.A.
• Collegio Sindacale e controllo di legalità e sulla
corretta amministrazione (art. 2403 c.c.)
• Soggetto incaricato della Revisione Legale (art.
2409 bis 1° comma)
• Collegio Sindacale incaricato anche della Revisione
Legale (art. 2409 bis c.c. 2°comma)
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Dott. Alessandro SABOLO
LE ASSEMBLEE SPECIALI
• NOZIONE
• DISCIPLINA
• GIURISPRUDENZA
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Prof.ssa Patrizia GROSSO
LE ASSEMBLEE SPECIALI
• Le assemblee speciali accordano tutela ai possessori di categorie di azioni o
di strumenti finanziari emessi dalla società che devono valutare,
approvandole o respingendole, le deliberazioni dell’assemblea dei soci che
possono arrecare pregiudizio ai «diritti speciali» ad essi conferiti.
• La disciplina delle assemblee speciali s’ispira a quella dell’assemblea
degli obbligazionisti ex art. 2415 cod. civ., ma non è uniforme . Esse infatti
sono regolamentate:
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2016
LE ASSEMBLEE SPECIALI
1) dall’art. 2376 cod. civ nel caso di «pregiudizio di diritto» (diretto o
indiretto) ai diritti concessi in precedenza agli azionisti della categoria o ai
possessori di strumenti finanziari.
a) Le assemblee speciali sono disciplinate dalle disposizioni relative
alle assemblee straordinarie (artt. 2368, c. 2, cod. civ. e 2369 c. 7
cod. civ.);
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LE ASSEMBLEE SPECIALI
2) dall’art. 146 del d. lgs n. 58/1998 (TUF) per i diritti degli azionisti di risparmio;
a) È previsto un rappresentante comune (nominato o revocato dall’assemblea
speciale e soggetto all’azione di responsabilità) che ha il potere di convocare
l’assemblea speciale, ma la possono convocare anche gli amministratori della società
quando lo ritengano opportuno o se lo richiedano gli azionisti di risparmio che
rappresentino almeno l’uno per cento di queste azioni: in caso di omissione o
ingiustificato ritardo la convocazione sarà effettuata dall’organo di controllo.
b) L’approvazione delle deliberazioni sull’accettazione del pregiudizio alla categoria e
sulla transazione delle controversie deve essere votata da tante azioni che
rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria.
c) Gli azionisti della categoria possono deliberare per costituire un fondo comune o su
altri oggetti di interesse comune.
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LE ASSEMBLEE SPECIALI
3) dall’art.6, L. 59/1992 per i diritti degli azionisti di partecipazione
cooperativa (modellato sulle regole dell’assemblea di risparmio della L.
216/1974).
a) In questa assemblea speciale non si prevede in modo specifico il
quorum del 20% per l’approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli per la
categoria e l’intervento dell’organo di controllo in caso di omissione o
ingiustificato ritardo da parte degli amministratori nel convocarla.
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LE ASSEMBLEE SPECIALI
4) dall’art. 2447-octies per i possessori di strumenti finanziari
previsti dall’ art. 2447-ter, 1° comma, lett. e), cod. civ.
a) I poteri sono quelli indicati dall’art. 146 TUF per i possessori di azioni di
risparmio, ma non è previsto il quorum minimo del 20% delle azioni della
categoria per le deliberazioni pregiudizievoli alla stessa e per le transazioni
sulle controversie.
b) Sono applicabili le disposizioni relative all’assemblea degli obbligazionisti
ed in particolare gli artt. 2415, commi 2,3,4,5, 2416 e 2419 cod. civ.
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LE ASSEMBLEE SPECIALI
La giurisprudenza, nei pochi casi in cui si è occupata dei problemi connessi alla
disciplina delle categorie di azioni, sembra essersi orientata verso una nozione
ristretta di «pregiudizio dei diritti». Dalle decisioni esaminate si possono ricavare le
seguenti linee guida:
a) deve trattarsi di un pregiudizio di diritto e non solo di fatto
(Trib. Milano, 25.5.1987, in Società, 1987, 1193; Trib. Milano, decreto 26.5.1990, in
Giur.it., 1991, I,2, 90; Trib. Milano, 26.9.1991, in Giur. comm. 1992, II, 492; Trib.
Milano, 9.10.2002, in Società, 2003, 863);
b) non esiste un pregiudizio di una categoria se la delibera tocca in modo uguale
tutte le azioni di ogni categoria ( Trib. Milano, 22.3.1984, in Foro Padano, 1984, I,
45; Trib. Milano, 25.5.1987, in Società, 1987, 1193, Trib. Roma, ordinanza
20.3.1995, in Dir.fall., 1995, II, 910);
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LE ASSEMBLEE SPECIALI
c) la modifica, per essere rilevante ai fini del pregiudizio , deve essere sfavorevole
ad una categoria ( Trib. Genova, 3.7.1958, in Giur. it., 1959, I, 2, 586; Trib. Milano,
26.9.1991, in Giur. comm., 1992, II, 492; Trib. Torino, 24.11.2000, in Società, 2001,
991).
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LE ASSEMBLEE SPECIALI
Nel c.d Decreto crescita 2.0, ex art. 26 D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (atto costitutivo
delle start-up innovative) in deroga agli artt. 2468,commi 2 e 3, e 2479, comma 5,
cod.civ., è possibile :
1. creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti diversi;
2. determinare il contenuto delle diverse quote di partecipazione;
3. creare categorie di quote prive di voto o con voto limitato ad alcuni argomenti;
4. offrire al pubblico come prodotti finanziari tali quote (derogando all’art. 2468,comma
1,cod.civ.).
Il legislatore non ha previsto una precisa forma di tutela dei diritti per i possessori di
queste quote, pertanto è possibile ipotizzare (in assenza di giurisprudenza specifica)
l’applicazione analogica delle norme dettate per la tutela delle categorie di azioni .
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