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Scuola di formazione professionale Piero Piccatti Anno 2016 GLI ORGANI DI GOVERNANCE (a cura di Patrizia Grosso, Fabrizio Niccolai, Alessandro Sabolo, Salvatore Sanna) 1 SLIDE SETTEMBRE 2016

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Scuola di formazione professionale

Piero Piccatti

Anno 2016

GLI ORGANI DI GOVERNANCE

(a cura di Patrizia Grosso, Fabrizio Niccolai,

Alessandro Sabolo, Salvatore Sanna)

1 SLIDE

SETTEMBRE

2016

1. I soci amministratori delle società di persone (Sabolo)

2. Gli organi monocratici delle società di capitali (Sabolo)

3. Il Consiglio di amministrazione (Niccolai)

4. La figura del c.d. amministratore delegato (Niccolai)

5. Il direttore generale (Niccolai)

6. L’amministratore di fatto (Sanna)

7. Il sistema duale (Sanna)

8. Il controllo del collegio sindacale e del revisore (Sabolo)

9. Le assemblee speciali (Grosso)

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GLI ORGANI DI GOVERNANCE

I soci amministratori di società di persone

Gli organi monocratici delle società di capitale

Il collegio sindacale e il revisore

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Dott. Alessandro SABOLO

I soci amministratori della società in nome collettivo

• Amministrazione disgiuntiva (art. 2257 c.c.) oppure

amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.)

• Responsabilità (art. 2291 c.c.)

• Atto costitutivo e amministrazione (art. 2295 c.c.)

• Poteri e rappresentanza sociale (art. 2298 c.c.), patti

sociali e casi pratici di modulazione dei poteri

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Gli amministratori della società in accomandita

semplice

• Distinzione dei soci e responsabilità (art. 2313 c.c.)

• Atto costitutivo e amministrazione (art. 2316 c.c.)

• Poteri e rappresentanza sociale (art. 2318 c.c.)

• Soci accomandatari e casi pratici di modulazione dei

poteri

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L’organo monocratico nella società a responsabilità

limitata

• Amministrazione affidata a uno o più soci, salvo diversa

disposizione dell’atto costitutivo (art. 2475 c.c.)

• Amministrazione e rappresentanza (art. 2475 bis c.c.)

• Disposizioni dell’atto costitutivo a riguardo della

limitazione dei poteri dell’amministratore unico, casi

pratici (art. 2463 c.c. n.7)

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L’organo monocratico nella società per azioni

• Sistema cosiddetto tradizionale e amministrare

unico (art. 2380 c.c.)

• La gestione dell’impresa (art. 2380 bis c.c.)

• Amministratore anche non socio (art. 2380 bis c.c.)

• Disposizioni dello Statuto Sociale a riguardo dei

poteri dell’amministratore unico, casi pratici (art.

2328 c.c. n. 9 e ultimo comma)

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GLI ORGANI DI GOVERNANCE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

(nomina), OBBLIGHI (attribuzioni), FUNZIONAMENTO

(riunioni, obblighi specifici dei Consiglieri, cessazione e

sostituzione, rappresentanza/deleghe di poteri, ulteriori

attribuzioni)

2. LA FIGURA DEL C.D. AMMINISTRATORE DELEGATO

3. IL DIRETTORE GENERALE

dott. Fabrizio NICCOLAI

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il Consiglio di Amministrazione: composizione le principali disposizioni del codice civile inerenti la nomina

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2383, 1 c. la nomina degli amministratori spetta all’assemblea (ordinaria: art. 2364, 1 c., n. 2)

[2479, 2 c., n. 2]

2380-bis, 3 c. quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di

Amministrazione [2475, 3 c.; salvo rinvio, per disposizione statutaria, a norme s.n.c.]

2380-bis, 4 c. il numero dei componenti del CdiA (i.e.: Consiglieri) è stabilito dallo statuto sociale; se

questo (come spesso accade) ne indica solo un numero minimo e massimo, le

determinazione spetta all’assemblea (all’atto della nomina)

2380-bis, 2 c. l’amministrazione della società può essere affidata a non soci

[2475, 1 c.: solo per deroga statutaria]

2382 non può essere nominato Consigliere (e, se nominato, decade) l’interdetto, l’inabilitato,

il fallito e chi sia stato condannato a pena che comporta l’interdizione (anche

temporanea) da pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi

2387 lo statuto può prevedere che i Consiglieri posseggano specifici requisiti di onorabilità,

professionalità e indipendenza

2383, 2 c. i Consiglieri non possono essere nominati per più di 3 esercizi (con scadenza alla data

dell’assemblea convocata per approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio)

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SETTEMBRE

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il Consiglio di Amministrazione: composizione segue: le principali disposizioni del codice civile inerenti la nomina

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2383, 3 c. se lo statuto non prevede diversamente, i Consiglieri sono rieleggibili

2380-bis, 5 c. il presidente del CdiA è nominato (tra i membri del CdiA stesso) dall’assemblea

(normalmente all’atto della nomina del CdiA) o, se questa non provvede, dal

medesimo CdiA

2389, 1 e 2 c. ai Consiglieri (di norma) compete un compenso, stabilito dall’assemblea, che

può anche consistere (in tutto o in parte) nella partecipazione agli utili societari

e/o nel diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni societarie di futura

emissione (c.d. stock options)

2383, 4 c. la nomina dei Consiglieri deve essere iscritta nel Registro delle Imprese antro 30

giorni da quando abbiano avuto notizia della nomina [2475, 2 c.]

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il Consiglio di Amministrazione: obblighi

le principali disposizioni del codice civile inerenti le attribuzioni

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2380-bis, 1 c. la competenza per la gestione dell’impresa è esclusiva degli amministratori, i

quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale

su tale presupposto (e fermi i poteri che la legge riserva espressamente all’assemblea),

sono attribuite al CdiA, tra l’altro (oltre a quelle eventualmente previste dallo statuto

sociale), le seguenti funzioni (non delegabili a singoli Consiglieri):

(2363) / 2367 - l’iniziativa di convocazione dell’assemblea (eventualmente su richiesta di minoranze

“qualificate” di soci)

2423, 1 c. - la predisposizione del bilancio d’esercizio da sottoporre annualmente all’assemblea

ordinaria degli azionisti [2475, 5 c.]

2364, 2 c. - l’apprezzamento delle particolari esigenze che inducano a ricorrere, per la

presentazione del bilancio dell’esercizio agli azionisti, al maggior termine di 180

giorni dalla chiusura dell’esercizio [2478-bis, 1 c.]

2433-bis, 2 c. - la distribuzione (se consentito dallo statuto) di acconti sui dividendi

2446 e 2447 - l’accertamento di eventuali riduzioni del capitale per perdite, con conseguente

obbligo di convocazione dell’assemblea [2482-bis e 2482-ter]

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il Consiglio di Amministrazione: obblighi

segue: le principali disposizioni del codice civile inerenti le attribuzioni

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2344, 1 c. - l’eventuale vendita all’incanto (in mancanza di offerte di acquisto da parte degli

altri azionisti) delle azioni dell’azionista in mora nell’esecuzione del conferimento

[procedura di cui all’art. 2466]

2437-ter, 2 c. - la determinazione (sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore) del

valore di liquidazione (da proporre all’azionista recedente) delle azioni con

riferimento alle quali è esercitato il diritto di recesso [2473, 3 c.]

2501-ter e

2506-bis

- la redazione dei progetti di fusione e di scissione

[2475, 5 c.]

2410, 1 c. - l’emissione di obbligazioni non convertibili (salva diversa disposizione statutaria o

di legge) [2483 per “titoli di debito”, se emissione affidata da statuto a CdiA]

2443 - la decisione di aumento del capitale sociale delegata dall’assemblea all’organo

amministrativo [2481 e 2475, 5 c.]

2420-ter - l’emissione di obbligazioni convertibili delegata dall’assemblea all’organo

amministrativo

[2328, 2 c., n. 2] -il trasferimento della sede legale in stesso comune (diversamente, vedi sotto)

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il Consiglio di Amministrazione: obblighi

segue: le principali disposizioni del codice civile inerenti le attribuzioni

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2365, 2 c. - se previsto dallo statuto: il trasferimento della sede nel territorio nazionale;

l’istituzione (il trasferimento) e la soppressione di sedi secondarie; la riduzione del

capitale in caso di recesso degli azionisti; gli adeguamenti dello statuto a disposizioni

normative; le deliberazioni (nei casi consentiti dalla legge) di fusione e di scissione

2343 - l’adempimento di quanto previsto dall’art. 2343 in caso di conferimenti di beni in

natura e di crediti (anziché in denaro)

2343-bis - l’adempimento di quanto previsto dall’art. 2343-bis in caso di acquisto di beni o

crediti (per un corrispettivo maggiore o uguale a 1/10 del capitale sociale, nei 2 anni

dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese) da promotori, fondatori, socio

e amministratori

2343-quater - l’adempimento di quanto previsto dall’art. 2343-quater in caso di conferimenti di beni

in natura e di crediti senza redazione della relazione giurata di stima di cui all’art.

2343, 1 c.

2364, 1 c., n. 5 per contro, lo statuto può prevedere che, per il compimento di determinati atti da

parte del CdiA, necessiti preventiva autorizzazione assembleare (ferma la

responsabilità dai Consiglieri per gli atti compiuti)

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il Consiglio di Amministrazione: funzionamento

le principali disposizioni del codice civile inerenti le riunioni

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2381, 1 c il Presidente del CdiA ha (salvo diverse previsioni statutarie) le funzioni di: convocare le riunioni

del CdiA, fissandone l’ordine del giorno; coordinare i lavori nel corso della riunione (compresa

scelta sistema votazione e accertamento esito votazioni); provvedere affinché ai partecipanti siano

fornite adeguate informazioni sulle materie all’odg (opportune previsioni statutarie integrative: ambito

territoriale di convocazione; modalità di convocazione; adunanze totalitarie; convocazione su richiesta di

Sindaci/singoli Consiglieri; presidenza riunioni in caso di assenza/impedimento del Presidente; designazione

segretario; verbalizzazione e trascrizione verbali)

2388, 1 c. quorum costitutivo delle riunioni del CdiA: salvo diversa previsione statutaria, necessaria la

presenza (se previsto dallo statuto anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ivi

disciplinate) della maggioranza dei Consiglieri in carica

2405 obbligo dei Sindaci di assistere alle riunioni del CdiA (decadenza dalla carica in caso di 2 assenze

consecutive non giustificate)

2388, 2 c. quorum deliberativo nelle riunioni del CdiA: salvo diversa previsione statutaria, deliberazioni

assunte a maggioranza dei presenti

2388, 3 c. divieto per i Consiglieri (a differenza di quanto avviene per gli azionisti nelle assemblee) di

intervenire/votare nelle riunioni del CdiA tramite rappresentanti

2388, 4 c. impugnabilità, da parte di Sindaci e Consiglieri assenti o dissenzienti, delle deliberazioni assunte dal

CdiA non in conformità alla legge o allo statuto

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il Consiglio di Amministrazione: funzionamento

le principali disposizioni del codice civile inerenti obblighi specifici dei Consiglieri

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2390 salvo espressa autorizzazione assembleare, divieto per i Consiglieri di: assumere la qualità di soci

illimitatamente responsabili in società concorrenti; esercitare (per conto proprio o di terzi) attività

concorrenti; essere amministratori o Direttori Generali in società concorrenti (in caso di

inosservanza, il Consigliere è passibile di revoca e risponde dei danni)

2391, 1 c. obbligo per il Consigliere di informare il CdiA (e il Collegio) quando, rispetto a un’operazione

societaria, abbia (per conto proprio o di terzi) un interesse in conflitto con quello della società [*]

2391, 2 c. qualora, in tal caso, il CdiA deliberi di realizzare comunque l’operazione, obbligo (nella delibera)

di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza dell’operazione per la società [*]

2391, 3 c. impugnabilità, da parte di Sindaci e Consiglieri, delle deliberazioni di cui sopra (qualora passibili

di recare danno alla società) assunte in violazione delle disposizioni precedenti, ovvero con il

voto determinante del Consigliere interessato [*]

2391, 4 c. obbligo per il Consigliere suddetto di rispondere dei danni derivati alla società dalla sua azione

od omissione [*]

2391, 5 c. obbligo per il Consigliere suddetto di rispondere altresì dei danni derivati alla società

dall’utilizzazione (a vantaggio proprio o di terzi) di dati/notizie/opportunità di affari appresi

nell’esercizio dell’incarico [* 2475-ter]

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il Consiglio di Amministrazione: funzionamento

le principali disposizioni del codice civile inerenti la cessazione e la sostituzione

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2385, 1 c. le dimissioni di un Consigliere devono essere comunicate per scritto al CdiA e al Presidente del

Collegio Sindacale e, se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri, hanno effetto immediato;

diversamente, hanno effetto da quando venga ricostituita la maggioranza

2385, 2 c. la cessazione dei Consiglieri per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il CdiA è

ricostituito

2385, 3 c. la cessazione di un Consigliere, a qualsiasi causa dovuta (anche mortis causa), deve essere iscritta nel

Registro delle Imprese, entro 30 giorni, a cura del Collegio Sindacale

2386, 1 c. se la cessazione di uno o più Consiglieri non fa venire meno la maggioranza dei Consiglieri di

nomina assembleare, la sostituzione è deliberata (con l’approvazione del Collegio) dallo stesso

CdiA(1) e i Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima assemblea

2386, 2 e 3 c. se invece viene meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, i Consiglieri residui

devono convocare l’assemblea per la sostituzione dei mancanti; i Consiglieri sostitutivi (salvo diversa

previsione di statuto o assemblea) scadono con quelli già in carica

2386, 5 c. se vengono meno tutti i Consiglieri, l’assemblea è convocata con urgenza dal Collegio, che, medio

tempore, può compiere atti di ordinaria amministrazione

2386, 4 c. in deroga a quanto precede, lo statuto può prevedere la cessazione dell’intero CdiA al venir meno di

uno o più Consiglieri (c.d. “simul stabunt, simul cadent”), con conseguente necessità di convocare

l’assemblea per il rinnovo dell’intero organo

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il Consiglio di Amministrazione: funzionamento

le principali disposizioni del codice civile inerenti rappresentanza/deleghe di poteri

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2384, 1 c. la rappresentanza della società (di fronte ai terzi e in giudizio) compete ai Consiglieri designati

dallo statuto (solitamente al Presidente del CdiA) o dall’assemblea di nomina [2475-bis, 1 c.]

2384, 2 c. eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza come sopra assegnati, anche se iscritte nel

Registro delle Imprese, non sono opponibili ai terzi (che non abbiano agito intenzionalmente a

danno della società) [2475-bis, 2 c.]

2365, 2 c. lo statuto può prevedere che l’indicazione di quali tra i Consiglieri hanno la rappresentanza della

società competa al CdiA stesso (ad es. agli Amministratori Delegati e i Direttori Generali di cui

infra, nell’ambito dei poteri rispettivamente conferiti(2))

2381,

2, 3, 4 c.

se consentito da statuto o assemblea, il CdiA può - determinando contenuto, limiti ed eventuali

modalità di esercizio della delega (ad es. necessità di firme congiunte) - delegare proprie

attribuzioni, escluse quelle come sopra non delegabili, (a un Comitato Esecutivo, composto da

alcuni dei Consiglieri, o) a uno o più dei membri del CdiA stesso (c.d. Amministratore/i

Delegato/i; carica di norma cumulabile con altre cariche sociali)(3); ferma la facoltà per il CdiA

di impartire direttive agli A.D. e di avocare a sé operazioni rientranti nei poteri delegati

2381, 6 c. gli altri Consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato, anche chiedendo agli

A.D. di fornire in Consiglio informazioni relative alla gestione della società

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il Consiglio di Amministrazione: ulteriori attribuzioni

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

la cooptazione di Consiglieri in sostituzione di Consiglieri cessati (qualora non ricorrano i

sopra evidenziati obblighi di rimettere la sostituzione all’assemblea) (1)

l’indicazione, se consentito dallo statuto, di quali tra i Consiglieri hanno la

rappresentanza della società (ad es. per l’attuazione di specifiche deliberazioni del CdiA

stesso, oltre che gli A.D. e i Direttori Generali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni) (2)

la nomina tra i propri membri (del Comitato Esecutivo e/o) di uno o più amministratori

delegati, con delega ai medesimi di parte delle proprie attribuzioni (3)

la determinazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) delle remunerazioni a favore

dei Consiglieri investiti di particolari cariche/incarichi (4)

la determinazione delle modalità di ripartizione tra i Consiglieri del compenso indistinto

eventualmente deciso dall’assemblea a favore del consiglio di amministrazione (5)

la designazione dei Direttori Generali (se non riservata dallo statuto all’assemblea) (6)

le attribuzioni specificamente previste dallo statuto (ad es. presidenza delle assemblee,

ruolo nella procedura di trasferimento azioni/[quote] etc.)

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la figura del c.d. Amministratore Delegato

e il Direttore Generale

le principali disposizioni del codice civile inerenti

nella S.p.A. [nella S.r.l.]

2381, 5 c. gli A.D.: attendono all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della

società alla natura e alle dimensioni dell’impresa; riferiscono almeno ogni 6 mesi (salvo che lo

statuto preveda maggiore assiduità) al CdiA e al Collegio Sindacale sul generale andamento e

sulla prevedibile evoluzione della gestione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo (per

dimensioni o caratteristiche) effettuate in nome della società (e dalle società controllate)

2389, 3 c. il CdiA, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce le remunerazioni (aggiuntive) a

favore di Consiglieri investiti di particolari cariche/incarichi(4); se previsto dallo statuto,

l’assemblea può tuttavia prevedere un unico compenso cumulativo a favore di tutti i Consiglieri,

compresi quelli investiti di particolari cariche/incarichi; in tal caso, se non deliberato

dall’assemblea stessa, il CdiA stabilisce le modalità di ripartizione di tale compenso indistinto

tra i propri membri(5)

2396 ai Direttori Generali (solitamente dirigenti che operano in forza di specifica procura, rilasciata

su iniziativa assembleare, salva diversa previsione statutaria(6)) si applicano, in relazione ai

compiti loro affidati, le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, ferme

le azioni esercitabili in base al loro rapporto di lavoro con la società

L’AMMINISTRATORE DI FATTO

1. NOZIONE

2. EQUIPARAZIONE ALL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO

3. RESPONSABILITÀ

4. CASI PRATICI

dott. Salvatore SANNA

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NOZIONE DI AMMINISTRATORE DI FATTO

In linea generale, si è in presenza di un amministratore di fatto qualora si abbia

“l'esercizio dei poteri tipici dell'amministratore: escluso che un singolo atto

possa essere sufficiente, o possa bastare la considerazione di alcuni atti

eterogenei. Si ritiene che sia necessario l'esercizio di un'attività di

amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale

dalla unità dello scopo”.

Cfr. Cass. 14.9.99 n. 9795.

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EQUIPARAZIONE ALL’AMMINISTRATORE DI

DIRITTO

La giurisprudenza appare orientata nel senso dell’applicabilità delle norme sulla

responsabilità civile degli amministratori a tutti coloro che abbiano

concretamente e sistematicamente esercitato le funzioni gestorie tipiche.

L’amministratore di fatto viene, dunque, così equiparato all’amministratore di

diritto sul piano degli obblighi connessi all’esercizio dell’attività amministrativa e

delle conseguenti responsabilità, sia penali che civili.

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RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI

FATTO

Natura della responsabilità

La responsabilità dell’amministratore di fatto ha natura contrattuale, dal

momento che la situazione lesa è comunque di fonte contrattuale, derivando

dall’atto costitutivo e dalla legge. Il terzo che si è ingerito risponde a titolo di

inadempimento, e non solo in via aquiliana, poiché ha violato gli obblighi

nascenti dallo statuto che egli si è “preposto di eseguire” assumendo in via di

fatto l’incarico.

L’amministratore di fatto risponde anche dei danni causati direttamente al patri-

monio del socio o del terzo da atti dolosi o colposi da lui compiuti.

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RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI

FATTO

Responsabilità solidale

La responsabilità solidale degli amministratori deve essere intesa come

responsabilità per colpa e per fatto proprio: in altre parole, affinché un

amministratore possa dirsi responsabile in solido della condotta di un altro

amministratore, sarebbe in ogni caso necessario che al primo di essi possa

sanzionarsi l'inadempimento di uno dei suoi doveri - anche per omissione - e

che anche a tale inadempimento possano causalmente ricondursi le

conseguenze pregiudizievoli lamentate a danno della società.

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CASI PRATICI

Inserimento nell’organizzazione della società

Secondo App. Milano 30.11.2012 n. 3853, è ritenuto amministratore di fatto

colui che eserciti funzioni di amministrazione in una società ovvero colui che

prenda decisioni e compia atti di gestione, vale a dire idonei a condizionare le

scelte operative della società, trattando direttamente con i terzi e per conto

della stessa, senza essere stato investito da una deliberazione, giuridicamente

esistente, sulla base della legge o dello statuto.

Elementi sintomatici dell’amministrazione di fatto sono ravvisabili nell’inseri-

mento nell’organizzazione, produzione e/o commercializzazione di beni o

servizi, nei rapporti di lavoro con i dipendenti, nei rapporti materiali e negoziali

con finanziatori, fornitori e clienti.

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CASI PRATICI

Presentazione di fidejussioni

Il Trib. Bari 23.1.2012 ha escluso la possibilità di configurare la qualità di am-

ministratore di fatto in capo al socio di una srl solo perché ha prestato fideius-

sione in favore della società e dal momento che ricopre l’incarico di

“responsabile commesse” (qualifica generica e come tale non indicativa

dell’esistenza di reale potere gestionale).

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CASI PRATICI

Rilascio di procure da parte degli amministratori

Secondo Trib. Milano 29.11.2012 n. 10760, il conferimento di una procura è

idoneo ad attribuire i poteri di rappresentanza e le funzioni gestorie tipiche del

mandato ad amministrare e, dunque, a qualificare un soggetto come

amministratore di fatto della società.

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IL SISTEMA DUALISTICO

1. IL CONSIGLIO DI GESTIONE

2. IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

3. IL REVISORE LEGALE ESTERNO O LA SOCIETÀ DI

REVISIONE

4. L’ORGANO ASSEMBLEARE

dott. Salvatore SANNA

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IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione esercita le funzioni tipiche dell’organo amministrativo

del sistema tradizionale.

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IL CONSIGLIO DI GESTIONE

L’art. 2409-novies c.c. attribuisce la funzione amministrativa al solo Consiglio di

gestione, conferendogli, in via esclusiva, il potere di compiere le operazioni

necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

In pratica, la norma riproduce quanto stabilisce l’art. 2380-bis c.c. in relazione

al sistema tradizionale di amministrazione.

Ciò significa che il Consiglio di gestione non è vincolato dalle delibere del

Consiglio di sorveglianza e può legittimamente respingere ogni ingerenza

dello stesso, disattenderne ogni direttiva o istruzione.

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IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Tale principio trova temperamento nella facoltà, ex art. 2409-terdecies lett. f-

bis) c.c., in capo al Consiglio di sorveglianza, ove lo statuto lo preveda, di

deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari

predisposti dal Consiglio di gestione.

È la stessa norma citata, peraltro, a precisare che resta ferma la responsabilità

del Consiglio di gestione per gli atti compiuti.

Escluso l’utilizzo dell’amministratore unico

Nel sistema dualistico è esclusa la possibilità di affidare la gestione ad un

amministratore unico.

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IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ll Consiglio di sorveglianza è l’organo di controllo interno del sistema alternativo

in oggetto.

Esso esercita, oltre che gli incarichi di sorveglianza propri del Collegio

sindacale, talune funzioni di indirizzo della gestione che sono proprie

dell’assemblea dei soci nel sistema tradizionale, quali:

• la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione;

• l’approvazione del bilancio di esercizio.

Funzioni di indirizzo che possono essere ampliate statutariamente

conferendo al Consiglio di sorveglianza il potere di deliberare in ordine alle

operazioni strategiche ed ai piani industriali e finanziari predisposti dal

Consiglio di gestione.

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IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

I componenti del Consiglio di sorveglianza possono essere sia soci che non

soci ed il loro numero, mai inferiore a tre, è fissato dallo statuto (art. 2409-

duodecies co. 1 c.c.).

La norma fissa soltanto il numero minimo dei componenti il Consiglio di sorve-

glianza (pari a tre) lasciando all’autonomia statutaria la determinazione del

numero massimo.

Il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima H.D.13, ritiene quindi legittima la

clausola statutaria che preveda, oltre ad un numero fisso di componenti il Con-

siglio di sorveglianza (pari a tre o superiore), la sola determinazione di un

numero minimo e massimo, lasciando in tale ultimo caso all’assemblea il

potere di decidere, volta per volta, il numero dei componenti (entro i limiti

statutari).

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SETTEMBRE

2016

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Quanto ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza si evidenzia

che:

• almeno un componente effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti

nell’apposito Registro (art. 2409-duodecies co. 4 c.c.);

• non possono essere eletti i componenti del Consiglio di gestione, né coloro

che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo da

un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di pre-

stazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza (art. 2409-

duodecies co. 10 lett. b) e c) c.c.);

• trovano applicazione le cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. (art.

2409-duodecies co. 10 lett. a) c.c.).

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

I componenti del Consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e

scadono alla data della successiva assemblea prevista dall’art. 2364-bis c.c.

(art. 2409-duodecies co. 3 c.c.).

Tale termine di durata è reputato inderogabile (così la massima Comitato Trive-

neto dei Notai H.D.14).

Rieleggibilità

I componenti del Consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa previ-

sione dell’atto costitutivo (art. 2409-duodecies co. 5 c.c.).

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Revoca dei consiglieri di sorveglianza

I consiglieri di sorveglianza anche se nominati nell’atto costitutivo, sono libera-

mente revocabili dall’assemblea anche se non ricorre alcuna giusta causa,

salvo il diritto al risarcimento del danno.

Occorre peraltro che la delibera sia approvata con voto favorevole di almeno

un quinto del capitale sociale (art. 2409-duodecies co. 5 c.c.).

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5

SLIDE

SETTEMBRE

2016

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Caso pratico

Il Tribunale di Cuneo, nella sentenza 6.3.2013, ha precisato che, quando il

titolare del potere gestorio risulti inidoneo ed appaia doveroso rimuoverlo, la

decisione dell’assemblea di revocare il Consiglio di sorveglianza, che omette di

provvedere in tal senso, potrebbe essere sostenuta da giusta causa, ma a tali

fini occorre provare l’inerzia nei controlli da parte dei consiglieri di sorveglianza

e l’inadeguatezza del soggetto incaricato della gestione.

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SETTEMBRE

2016

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Caso pratico

Le scelte dei grandi gruppi bancari italiani.

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

IL REVISORE LEGALE

Ai sensi dell’art. 2364-bis co. 1 n. 5 c.c., la competenza a nominare il soggetto

incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è attribuita all’assemblea dei

soci. L’art. 2409-quinquiesdecies c.c. stabilisce che la revisione legale è svolta

a norma dell’art. 2409-bis co. 1 c.c.

Sul tema ci si limita a sottolineare come dal rinvio al solo co. 1 dell’art. 2409-bis

c.c. consegue che la revisione legale è inderogabilmente affidata ad un

revisore legale esterno o ad una società di revisione legale.

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

L’ASSEMBLEA

Le anzidette attribuzioni del Consiglio di sorveglianza hanno quale effetto

quello di ridurre le competenze dell’assemblea, la quale conserva:

• il potere di nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza;

• il potere di determinarne il compenso, se non è stabilito nello statuto;

• il potere di deliberare in ordine all’azione sociale di responsabilità nei loro

confronti e nei confronti dei gestori (competenza, quella di promuovere azio-

ne di responsabilità contro gli amministratori, condivisa, invero, con il Con-

siglio di sorveglianza: cfr. artt. 2409-decies e 2409-terdecies co. 1, lett. d);

• la competenza a deliberare sulla distribuzione degli utili;

• il potere di nomina dei revisori (art. 2364-bis c.c.).

L’assemblea nel sistema dualistico perde, invece, il potere di nomina e revoca

dei gestori e, di regola, quello di approvazione del bilancio.

40 SLIDE

SETTEMBRE

2016

L’ASSEMBLEA

Secondo quanto sancito dall’art. 2365 co. 2 c.c., lo statuto può ulteriormente

comprimere il ruolo dell’organo assembleare, attribuendo agli altri organi del

sistema alternativo in commento talune materie che, nel sistema tradizionale,

possono essere attribuite al Consiglio di amministrazione.

Si tratta, in particolare, delle seguenti materia:

• decisioni concernenti le fusioni semplificate;

• istituzione o soppressione delle sedi secondarie;

• indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della

società;

• riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

• adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

• trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

41 SLIDE

SETTEMBRE

2016

Revisore e Sindaco nella S.r.l.

• Presupposti per la nomina dell’organo di controllo

(novità del d.l. 24/06/2014 n. 91)

• Organo di controllo (monocratico o collegiale)

ovvero Revisore (art. 2477 c.c.).

42 SLIDE

SETTEMBRE

2016

Dott. Alessandro SABOLO

Collegio Sindacale e Revisione Legale nella S.p.A.

• Collegio Sindacale e controllo di legalità e sulla

corretta amministrazione (art. 2403 c.c.)

• Soggetto incaricato della Revisione Legale (art.

2409 bis 1° comma)

• Collegio Sindacale incaricato anche della Revisione

Legale (art. 2409 bis c.c. 2°comma)

43 SLIDE

SETTEMBRE

2016

Dott. Alessandro SABOLO

LE ASSEMBLEE SPECIALI

• NOZIONE

• DISCIPLINA

• GIURISPRUDENZA

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

Prof.ssa Patrizia GROSSO

LE ASSEMBLEE SPECIALI

• Le assemblee speciali accordano tutela ai possessori di categorie di azioni o

di strumenti finanziari emessi dalla società che devono valutare,

approvandole o respingendole, le deliberazioni dell’assemblea dei soci che

possono arrecare pregiudizio ai «diritti speciali» ad essi conferiti.

• La disciplina delle assemblee speciali s’ispira a quella dell’assemblea

degli obbligazionisti ex art. 2415 cod. civ., ma non è uniforme . Esse infatti

sono regolamentate:

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

LE ASSEMBLEE SPECIALI

1) dall’art. 2376 cod. civ nel caso di «pregiudizio di diritto» (diretto o

indiretto) ai diritti concessi in precedenza agli azionisti della categoria o ai

possessori di strumenti finanziari.

a) Le assemblee speciali sono disciplinate dalle disposizioni relative

alle assemblee straordinarie (artt. 2368, c. 2, cod. civ. e 2369 c. 7

cod. civ.);

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

LE ASSEMBLEE SPECIALI

2) dall’art. 146 del d. lgs n. 58/1998 (TUF) per i diritti degli azionisti di risparmio;

a) È previsto un rappresentante comune (nominato o revocato dall’assemblea

speciale e soggetto all’azione di responsabilità) che ha il potere di convocare

l’assemblea speciale, ma la possono convocare anche gli amministratori della società

quando lo ritengano opportuno o se lo richiedano gli azionisti di risparmio che

rappresentino almeno l’uno per cento di queste azioni: in caso di omissione o

ingiustificato ritardo la convocazione sarà effettuata dall’organo di controllo.

b) L’approvazione delle deliberazioni sull’accettazione del pregiudizio alla categoria e

sulla transazione delle controversie deve essere votata da tante azioni che

rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria.

c) Gli azionisti della categoria possono deliberare per costituire un fondo comune o su

altri oggetti di interesse comune.

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

LE ASSEMBLEE SPECIALI

3) dall’art.6, L. 59/1992 per i diritti degli azionisti di partecipazione

cooperativa (modellato sulle regole dell’assemblea di risparmio della L.

216/1974).

a) In questa assemblea speciale non si prevede in modo specifico il

quorum del 20% per l’approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli per la

categoria e l’intervento dell’organo di controllo in caso di omissione o

ingiustificato ritardo da parte degli amministratori nel convocarla.

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

LE ASSEMBLEE SPECIALI

4) dall’art. 2447-octies per i possessori di strumenti finanziari

previsti dall’ art. 2447-ter, 1° comma, lett. e), cod. civ.

a) I poteri sono quelli indicati dall’art. 146 TUF per i possessori di azioni di

risparmio, ma non è previsto il quorum minimo del 20% delle azioni della

categoria per le deliberazioni pregiudizievoli alla stessa e per le transazioni

sulle controversie.

b) Sono applicabili le disposizioni relative all’assemblea degli obbligazionisti

ed in particolare gli artt. 2415, commi 2,3,4,5, 2416 e 2419 cod. civ.

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SLIDE

SETTEMBRE

2016

LE ASSEMBLEE SPECIALI

La giurisprudenza, nei pochi casi in cui si è occupata dei problemi connessi alla

disciplina delle categorie di azioni, sembra essersi orientata verso una nozione

ristretta di «pregiudizio dei diritti». Dalle decisioni esaminate si possono ricavare le

seguenti linee guida:

a) deve trattarsi di un pregiudizio di diritto e non solo di fatto

(Trib. Milano, 25.5.1987, in Società, 1987, 1193; Trib. Milano, decreto 26.5.1990, in

Giur.it., 1991, I,2, 90; Trib. Milano, 26.9.1991, in Giur. comm. 1992, II, 492; Trib.

Milano, 9.10.2002, in Società, 2003, 863);

b) non esiste un pregiudizio di una categoria se la delibera tocca in modo uguale

tutte le azioni di ogni categoria ( Trib. Milano, 22.3.1984, in Foro Padano, 1984, I,

45; Trib. Milano, 25.5.1987, in Società, 1987, 1193, Trib. Roma, ordinanza

20.3.1995, in Dir.fall., 1995, II, 910);

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SETTEMBRE

2016

LE ASSEMBLEE SPECIALI

c) la modifica, per essere rilevante ai fini del pregiudizio , deve essere sfavorevole

ad una categoria ( Trib. Genova, 3.7.1958, in Giur. it., 1959, I, 2, 586; Trib. Milano,

26.9.1991, in Giur. comm., 1992, II, 492; Trib. Torino, 24.11.2000, in Società, 2001,

991).

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SETTEMBRE

2016

LE ASSEMBLEE SPECIALI

Nel c.d Decreto crescita 2.0, ex art. 26 D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (atto costitutivo

delle start-up innovative) in deroga agli artt. 2468,commi 2 e 3, e 2479, comma 5,

cod.civ., è possibile :

1. creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti diversi;

2. determinare il contenuto delle diverse quote di partecipazione;

3. creare categorie di quote prive di voto o con voto limitato ad alcuni argomenti;

4. offrire al pubblico come prodotti finanziari tali quote (derogando all’art. 2468,comma

1,cod.civ.).

Il legislatore non ha previsto una precisa forma di tutela dei diritti per i possessori di

queste quote, pertanto è possibile ipotizzare (in assenza di giurisprudenza specifica)

l’applicazione analogica delle norme dettate per la tutela delle categorie di azioni .

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SETTEMBRE

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