Società in nome collettivo Società in accomandita semplice.

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Avv. Carlo Di Brino

La società in nome collettivo

Si ha una società un nome collettivo ogni qual volta venga svolta una attività commerciale, senza che risulti una limitazione della responsabilità di tutti o alcuni soci per le obbligazioni sociali

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Caratteri (1/3) Ha come scopo ultimo il perseguimento di un

profitto (lucro) responsabilità solidale e illimitata di tutti i

soci verso i terzi per le obbligazioni sociali eventuali patti in senso contrario rilevano

esclusivamente inter partes, non essendo opponibili ai terzi

Particolare rilevanza del rapporto fiduciario intercorrente fra i soci (l’attività personale del socio prevale sul capitale da lui conferito)

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Caratteri (2/3) Qualificazione della società: l’atto costitutivo può

espressamente qualificare la società come collettiva indipendentemente dall’oggetto sociale (commerciale o agricola). Se nulla è stabilito, è collettiva esclusivamente se svolge attività commerciale. Altrimenti sarà qualificata come semplice.

Autonomia patrimoniale imperfetta: è priva di personalità giuridica

Soci: rivestono tutti la qualifica di imprenditori e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza possibilità di patto contrario nei confronti dei terzi

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Caratteri (3/3) Amministrazione: ogni socio è

amministratore, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Sono esclusi amministratori estranei

Iscrizione nel registro delle imprese: l’iscrizione è necessaria per qualificare la società come collettiva regolare, diversamente la società esiste come irregolare

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Disciplina è regolamentata parzialmente per

rinvio alle norme stabilite per la società semplice (cui fa esplicito rinvio l’art. 2293 c.c.) e, in parte, da norme specifiche che derogano o integrano la disciplina della società semplice (artt. 2291 – 3212 c.c.)

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Differenze con la società semplice

È nullo il patto di limitazione della responsabilità personale dei soci verso i terzi (art.2291 c.2 c.c.)

La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali è una responsabilità sussidiaria e non diretta (il creditore sociale deve prima agire verso la società e, solo dopo l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva sul patrimonio sociale, verso i singoli soci (c.d. beneficium excussionis) (art.2304 c.c.)

Le limitazioni dei rappresentanti non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o non si prova che ne erano comunque a conoscenza (art.2298 c.1 c.c.)

Il divieto della liquidazione della quota sociale a favore del creditore particolare del socio (art.2305 c.c.)

L’esclusione di diritto è limitata solo al socio fallito

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Costituzione della società Anche se l’atto costitutivo della società è

sufficiente a creare il vincolo societario, per la nascita della collettiva regolare occorre anche l’iscrizione nel registro delle imprese

Le condizioni necessarie per la nascita della società collettiva regolare sono:

1. Atto costitutivo2. Formazione del capitale3. Iscrizione nel registro delle imprese

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Atto costitutivo: elementi Forma Contenuto Pubblicazione Modificazioni

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Forma Atto pubblico o scrittura privata

autenticata L’eventuale inosservanza comporta

il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese

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Contenuto Generalità dei soci Ragione sociale Nome dei soci amministratori e di coloro che hanno

la rappresentanza Sede Oggetto sociale Conferimento dei soci Prestazioni che i soci d’opera si sono impegnati ad

effettuare Norme sulla ripartizione degli utili e delle perdite Durata della società

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Pubblicazione L’atto costitutivo della società deve

essere depositato per la iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese: la mancata iscrizione darà luogo ad una società irregolare

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Modificazioni Vanno adottate dalla società

all’unanimità Devono iscriversi nel Registro delle

Imprese (finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi)

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Autonomia patrimoniale (1/2)

È rafforzata e accentrata rispetto alle società semplici:

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi è necessariamente:

1. Solidale2. Illimitata (il fallimento della società comporta

il fallimento del socio art. 147 L.F.)3. Sussidiaria (il creditore sociale deve

preventivamente escutere il patrimonio sociale)

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Autonomia patrimoniale (2/2) Il creditore particolare di un socio, finchè

dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore

Può:1. Compiere atti conservativi sulla quota del

suo debitore2. Far valere i suoi diritti sugli utili conseguenti

dal suo debitore3. Provocare la dichiarazione di fallimento del

debitore, e quindi la sua esclusione di diritto dalla società

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Capitale sociale (1/2) Nozione

È il complesso del conferimento dei soci (Ferri), o il valore in denaro dei conferimenti stessi risultante dalle valutazioni compiute nel contratto

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Capitale sociale (2/2) Tutela dell’integrità del capitale sociale è

attuata:1. Il divieto di distribuzione degli utili fittizi2. Il divieto degli utili in caso di perdita del capitale

sociale, finchè il capitale non venga reintegrato o ridotto

3. L’obbligo per gli amministratori della tenuta delle scritture contabili

4. Il divieto di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale

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Formazione del capitale sociale (1/2)

In via di principio il legislatore ha stabilito che un capitale debba esservi, prevedendo:

L’indicazione nell’atto costitutivo dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci e della loro valutazione

Una serie di norme destinate ad assicurarne l’integrità

Il capitale sociale costituisce un requisito per l’iscrizione dell’atto costitutivo e quindi per la nascita della società in nome collettivo regolare e non una condizione di validità dell’atto costitutivo

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Formazione del capitale sociale (2/2)

Il capitale è formato dal valore in denaro dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nel contratto sociale

Non tutti i conferimenti sono imputabili al capitale sociale ma esclusivamente quelli valutabili in denaro e iscrivibili in bilancio come poste attive e che attribuiscono il diritto al rimborso allo scioglimento della società

Gli altri conferimenti, c.d. di patrimonio, incrementano il patrimonio sociale, cioè l’insieme dei rapporti attivi e passivi imputabili alla società

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Iscrizione nel registro delle imprese La pubblicazione dell’atto

costitutivo avviene mediante iscrizione nel registro delle imprese

La pubblicità ha natura meramente dichiarativa ed è necessaria al solo fine di qualificare la società come regolare

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Avv. Carlo Di BrinoIstanza di iscrizione e deposito dell’atto costitutivo Entro 30 giorni dalla stipulazione, gli

amministratori (o anche il notaio se la stipula è avvenuta per atto pubblico) devono depositare istanza di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese della circoscrizione ove è stabilita la sede sociale, con allegata alternativamente:

1. Copia autentica dell’atto pubblico2. Atto costitutivo della società con

sottoscrizione autenticata dei contraenti

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Attività di controllo Prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio del

registro accerta l’autenticità della sottoscrizione e l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge

Si tratta di un controllo di mera legalità, per esempio l’esistenza dei requisiti indispensabili per l’iscrizione quali la sede, la durata, l’oggetto, capacità dei soci fondatori

È escluso qualsiasi controllo di merito circa l’opportunità o la convenienza dell’atto

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Conseguenze dell’iscrizione Solo a seguito dell’iscrizione la

società è qualificata come società in nome collettivo regolare con applicazione della relativa disciplina

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Divieto di concorrenza fra i soci In mancanza del consenso, anche

presunto, degli altri soci, uno di essi non può esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società, né partecipare con responsabilità illimitata ad altra impresa concorrente

In caso di inosservanza la società:1. Ha diritto al risarcimento del danno 2. Può escludere il socio

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Amministrazione Valgono le stesse regole della società

semplice Inoltre, gli amministratori sono tenuti a:1. Effettuare le pubblicazioni previste2. Tenere i libri e le altre scritture

contabili prescritte3. Indicare negli atti e nella corrispondenza

sociale la sede della società e l’Ufficio del registro presso cui è iscritta

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Rappresentanza Le persone autorizzate a rappresentare la

società sono tutte quelle indicate nominativamente nell’atto costitutivo

L’amministratore-rappresentante può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo restrizioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura (art. 2298 c.c.)

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Doveri generali Dovere di diligenza (artt. 2260 c.1, e

1710 c.1 c.c.) del mandatario che il codice definisce dell’uomo medio (violazione per aver agito con imprevidenza, imprudenza, imperizia, avventatezza o se è stato inerte)

Dovere di vigilanza e di intervento per evitare conseguenze dannose alla società

Dovere di astensione in caso di conflitti di interessi

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Doveri specifici Obblighi riguardanti la pubblicità Obblighi relativi alle scritture contabili Obblighi riguardanti l’informazione ai

soci non amministratori Obbligo di riservatezza Obblighi fiscali verso l’Amministrazione

finanziaria Dichiarazione dei redditi e pagamento

delle imposte (IRAP se dovuta)

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Divieti per gli amministratori Divieto di concorrenza Divieto di restituire ai soci i conferimenti

(art.2303 c.1, c.c.) Divieto di ripartire gli utili in presenza di perdite

(art.2303 c.2, c.c.) Divieto di contrarre prestiti o farsi prestare

garanzie dalla società (art. 2624 c.c.) Divieto di intraprendere nuove iniziative in caso di

scioglimento Divieto di divulgare o utilizzare notizie sociali

riservate

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Scioglimento Valgono le norme di cui alla società

semplice Inoltre, il fallimento e la liquidazione

coatta amministrativa della società che ha ad oggetto un’attività commerciale

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Liquidazione Valgono le norme di cui alla società

semplice, salvo che per la pubblicità e le formalità prescritte

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto

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Cancellazione A seguito dell’approvazione del

bilancio i liquidatori devono chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese

L’iscrizione della cancellazione suggella la fine della società

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La società in accomandita semplice È una società di persone,

caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci:

1. Accomandanti2. accomandatari

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Soci accomandanti Sono obbligati solo ai conferimenti Rischiano solo di perdere il capitale conferito Sono esclusi dai poteri amministrativi Sono esclusi dal fallimento Possono essere dipendenti della società Non vale il divieto di concorrenza Possono cambiare senza comportare modifica dell’atto costitutivo Diritto di concorrere alla nomina e revoca degli amministratori Diritto di controllo e informazione Diritto di approvare il bilancio Diritto di adire l’autorità giudiziaria Diritto agli utili

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Soci accomandatari Sono obbligati verso la società all’esecuzione

dei conferimenti Sono personalmente e solidalmente

responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali

Partecipano all’amministrazione della società

Devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della società in nome collettivo

Rivestono la qualifica di imprenditori

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Disciplina delle società in accomandita semplice Si applicano, per quanto compatibili,

le norme sulla società in nome collettivo, cui fa rinvio l’art. 2315 c.c.

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Intitus personae Deve ritenersi che tale carattere

esista solo verso i soci accomandatari e non anche verso gli accomandanti e, di conseguenza, la modifica dei soci accomandanti non costituisce modifica dell’atto costitutivo

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Ragione sociale Deve contenere il nome di almeno

uno dei soci accomandatari, con l’indicazione del rapporto sociale

È vietato includere il nome dei soci accomandanti, in caso contrario questi ultimi risponderanno di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari

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Amministrazione Possono essere nominati

amministratori solo i soci accomandatari

Esiste un divieto di ingerenza degli accomandanti nell’amministrazione

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Violazione del divieto Ingerenza autorizzata dalla società:1. Gli atti sono efficaci. 2. Verso i terzi risponde anche l’accomandante

illimitatamente e in solido con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali

3. Nei rapporti interni l’accomandante conserva la responsabilità limitata e potrà rivalersi verso gli accomandatari

Ingerenza non autorizzata:1. Se non vi è stata ratifica l’atto è inefficace2. È tenuto al risarcimento del danno del terzo (art.1398 c.c.)3. Non diventa accomandatario, ma può essere escluso dalla

società

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Poteri dei soci accomandanti

Possono: Prestare la loro opera sotto la direzione degli

amministratori Agire per singoli affari, in forza di una procura

speciale Dare autorizzazioni o pareri per determinate

operazioni nei casi stabiliti dall’atto costitutivo Esercitare un controllo di legittimità

sull’approvazione del bilancio

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Trasferimento di quota Di accomandante:1. È sempre possibile per gli atti mortis

causa 2. È necessario il consenso della

maggioranza del capitale per gli atti inter vivos

Di accomandatario:1. È necessario il consenso unanime dei

soci

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Scioglimento Lo scioglimento del rapporto sociale

limitatamente ad un socio, nonché lo scioglimento e la liquidazione della società sono disciplinati dalle norme sulla società in nome collettivo e quindi, per ulteriore rinvio, da quelle sulla società semplice

Un’autonoma causa di scioglimento della società è rappresentata dal venir meno di una delle due categorie di soci (art. 2323 c.c.)

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Liquidazione Dopo la liquidazione e la cancellazione, i

creditori sociali che non siano stati soddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti:

1. Dei soci accomandatari2. Dei liquidatori, se il mancato pagamento è

dipeso da loro colpa (art. 2312 c.c.)3. Dei soci accomandanti, unicamente nei limiti

della quota da essi eventualmente percepita nella liquidazione ( art.2324 c.c.), oltre che nei limiti del conferimento che non abbiano eseguito (art. 2280 comma II c.c.)

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Differenze con le S.n.c. Capacità di essere soci: non possono

essere soci le società Conferimenti degli accomandanti: è

sufficiente indicare nell’atto costitutivo l’apporto promesso che rappresenta il limite alla loro responsabilità

Formazione del capitale sociale: i soci accomandanti sono soci di capitale e non possono essere soci d’opera, possono essere tuttavia dipendenti

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Impresa artigiana A seguito della modifica apportata

dalla L.133/1997, le imprese artigiane possono rivestire anche la forma di Sas