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Le novità in tema di addizionali IRPEF, recupero versamenti in eccesso e dei rimborsi ai dipendenti, Bonus Renzi, ticket restaurant, TFR in busta paga Piergiorgio Mondini 17-18-19 febbraio 2015

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Le novità in tema di addizionali IRPEF, recupero versamenti in eccesso e dei rimborsi ai dipendenti, Bonus Renzi, ticket restaurant, TFR in busta paga

Piergiorgio Mondini 17-18-19 febbraio 2015

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Art. 8 D.Lgs. N. 175/2014 – Pubblicazione sul sito informatico del MEF delle variazioni all’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF

Regioni, Province autonome e Comuni saranno tenuti a comunicare, entro il 31 gennaio dell’anno cui la variazione si riferisce, le variazioni delle aliquote e le condizioni per fruire di esenzioni che verranno poi pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze (www.finanze.gov.it). Il mancato inserimento nel sito del MEF di tali variazioni, comporta l’impossibilità da parte delle Regioni di richiedere ai contribuenti l’applicazione delle sanzioni e degli interessi sugli eventuali minoriversamenti effettuati.

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Addizionali Regionali e Comunali

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Art. 8 – Uniformizzazione della data di domicilio fiscale ai fini delle addizionali regionali e comunali

Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai finidell’addizionale regionale e comunale al 1° gennaio dell’anno cui siriferisce l’addizionale stessa. (Prima dell’entrata in vigore della norma incommento, rispettivamente, 31 dicembre e 1°gennaio).

I sostituti d’imposta in sede di conguaglio di fine anno 2014 devonoconsiderare anche per l’addizionale regionale la residenza al 1° gennaio2014.

Vedi nota «GH» della Certificazione Unica da utilizzare nell’ipotesi dicessazione del rapporto in corso d’anno in quanto si è fatto riferimento aldomicilio fiscale del dipendente alla data della cessazione del rapporto.

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Art. 8 – Addizionale Comunale – Aliquota dell’acconto nella stessa misura deliberata per l’anno precedente

• L’acconto dell’Addizionale Comunale deve essere versato con la stessa aliquota deliberata per l’anno precedente (prima il Comune poteva variare l’aliquota in caso di pubblicazione della delibera entro il 20 dicembre).

• Ai fini di semplificare l’attività di predisposizione della dichiarazione deiredditi e le attività dei sostituti d’imposta e dei CAF e degli altri intermediari, verranno individuate le modalità di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni.

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• A partire dal 1° gennaio 2015, le somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale sono compensate solo mediante modello F24 (con apposito codice tributo) nel mesesuccessivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso nei limiti delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

• I rimborsi dei crediti da assistenza fiscale potranno essere effettuati ogni mese per un importo non eccedente l’ammontare di ritenute effettuate dal datore di lavoro e dei debiti per imposte dovute dai propri dipendenti a seguito della presentazione del modello 730. Il valore della colonna “importi a credito compensati” della SEZIONE ERARIO del modello F24 contenente rimborsi per assistenza fiscale non dovràessere superiore alla sommatoria dei debiti evidenziati a colonna “importi a debito versati” relativi alle ritenute d’acconto dello stesso periodo d’imposta (codici 1001, 1002, 1040 …..) o relativa ai debiti per imposte da assistenza fiscale (codici 4730, 4731, 3803, 3845 …).

Compensazioni per crediti da assistenza fiscaleArt.15 D.Lgs. N. 175/2014 – Solo in F24 ai sensi dell ’articolo 17 del D.lgs. N. 241/1997

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Art. 15 - Solo in F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997

Il recupero di versamenti di ritenute o di imposte sostitutive superiori aldovuto sul modello F24 è solo una diversa e più immediata rappresentazione della compensazione “ritenute da ritenute” ex DPR 445/1997 in vigore fino al 31 dicembre scorso.

Infatti, nella circolare 31/2014 viene precisato che il precedente scomputoritenuta da ritenuta dovrà essere esposta nel modello di pagamento F24.

Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute

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Art. 15 - Solo in F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997

• Se la compensazione è c.d. “verticale” e cioè “ritenuta da ritenuta” effettuata quindi nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

• Se l’eccedenza di versamento delle ritenute scaturisce del modello 770 e, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, venga utilizzata “orizzontalmente” per compensare i pagamenti di imposte diverse dovuti nell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza di versamento di ritenute o di imposte sostitutive sussiste l’obbligo del visto di conformità ai sensi dell’articolo 1, comma 574 della Legge 147/2007.

• Le predette modalità devono adottarsi a decorrere dal 1 °°°° gennaio 2015 per tutte le compensazioni effettuate , indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014.

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Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015

La risoluzione reca l’elenco dei codici tributo con cui vanno esposti i crediti da utilizzare in compensazione “visibile” nel mod. F24.

Sono previsti 11 codici tributo nuovi.

I primi tre servono per compensare, tramite il modello F24, le somme rimborsate ai dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da CAF e professionisti abilitati (si tratta delle somme a credito emergenti dalla liquidazione dei modelli 730); i successivi cinque codici sono destinati a recuperare, sempre per mezzo del modello F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza; gli ultimi tre codici devono essere utilizzati per compensare i crediti d’imposta riconosciuti dai sostituti stessi.

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Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015

I rimborsi da assistenza fiscalePer i rimborsi da assistenza fiscale, sono stati istituiti i tre seguenti codici:• 1631 (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale);• 3796 (somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale);• 3797 (somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale).

L’“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate. I nuovi codici vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:• il 1631, nella sezione “Erario”,• il 3796, nella sezione “Regioni”, con il relativo “codice regione”;• il 3797, nella sezione “IMU e altri tributi locali”, specificando il codice catastale identificativo del comune di riferimento.

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Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015

il recupero delle eccedenze di versamentoPer compensare tramite F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, sono stati istituiti i nuovi codici-tributo seguenti:• 1627 (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati), • 1628 (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi),• 1629 (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi),• 1669 (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta),• 1671 (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta).

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Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015

il recupero delle eccedenze di versamento(segue)Per questi codici, l’“anno di riferimento” è quello a cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici-tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:• il 1627, il 1628” ed il 1629, nella sezione “Erario”;• il 1669, nella sezione “Regioni”, con il relativo “codice regione”;• il 1671, nella sezione “IMU e altri tributi locali”, insieme al codice catastale del comune.

Non sono più utilizzabili a credito e possono essere indicati soltanto nella colonna “importi a debito versati” i codici tributo: 1102, 1103, 1680, 1706, 1707, 1710, 1711, 1713 (in precedenza, relativo al credito da eccedenze di versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR), 3802, 3848, 8111, 8112.

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Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015

Per compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3, Tuir), il credito per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir) e il credito per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, DL 457/1997), si sono istituiti, rispettivamente, i codici “1632”, “1633” e “1634”.

Questi codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo "anno di riferimento", va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito.

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Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015

I codici ancora in uso

Non perdono le loro funzioni i codici-tributo:• 4331, 4631, 4931, 4932, 1304, 1614, 1962 e 1963;• 6781, 6782 e 6783, istituiti per compensare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta, Modello 770.

I codici 6781, 6782 e 6783 sono quelli conosciuti, relativi all’utilizzo dei crediti emergenti dalla dichiarazione modello 770 , secondo la cosiddetta “compensazione esterna o orizzontale” ; come noto, questa modalità intacca il plafond annuo disponibile di euro 700.000 e, in caso di crediti superiori a euro 15.000, richiede che la dichiarazione annuale sia munita del visto di conformità.

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Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015

Decorrenza

La Risoluzione, per quanto riguarda la decorrenza, confermando quanto precisato dalla Circolare n. 31/E/2014, precisa che le nuove modalità di compensazione vanno applicate dal 1°gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a operazioni di competenza dell'anno d'imposta 2014, per le quali rimangono valide le precedenti procedure.

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Legge di Stabilità 2015, articolo unico, commi 12, 13 e 15

Intervento a «sistema» di quanto già previsto dal D.L. 66/2014.

Comma 1-bis dell’Art. 13 del TUIR in vigore dal 1°gennaio 2015: “Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro”.

La stabilizzazione del “Bonus Renzi”

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La legge di Stabilità non modifica quindi:

• l’importo del credito: 80 euro al mese;

• le condizioni di accesso al credito: imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro;

• le soglie di reddito complessivo per poter accedere al credito: 24.000 e 26.000 euro.

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Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR:

• è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

• è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga;

• è rapportato al periodo di lavoro nell’anno (numero di giorni lavorati) per i quali spetta retribuzione. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24, codice tributo 1655). L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).

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Circolare AdE n. 9/E/2014:

• Riconoscimento del credito anche ai soggetti non residenti; ai soggetti tassati sulla base della retribuzione convenzionale; ai lavoratori frontalieri riconoscendo la franchigia.

• Spettanza del credito in base ai giorni per cui si ha diritto alle detrazioni: aspettativa non retribuita; Part-time; Premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto. (Circolare n. 3/E del 1998 per la determinazione del periodo di lavoro).

• Spettanza del credito in caso di CIG, mobilità e indennità di disoccupazione.

• Pluralità di rapporti di lavoro.

• Rilevanza dei redditi assoggettati a cedolare secca per la verifica del reddito complessivo.

• Esclusione dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva per incremento della produttività (rilevano per il calcolo dell’imposta lorda e cioè della "capienza").

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Ipotesi di esclusione di applicabilità dell’agevolazione: art. 1, comma 13, Legge di stabilità 2015.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, non si applicano le disposizioni agevolative previste per:

• Soggetti ad «altra professionalità», rientrati in Italia (ex. art. 3, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 238 e successive modifiche ed integrazioni). I redditi percepiti da tali soggetti concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF in misura ridotta: 20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori.

• Docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero rientrati in Italia (ex. art. 17, comma 1, del DL 29 novembre 2008 n.185, e ex. art 44, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n.78). I redditi percepiti da tali soggetti concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF solo per il 10%.

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Quote di TFR erogate in busta paga per opzione del dipendente, art. 1, comma 27, Legge di Stabilità per il 2015

Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, le quote di TFR maturato che, per espressa opzione del lavoratore, vengono erogate direttamente nella sua busta paga non concorrono al raggiungimento della soglia di riferimento di “reddito complessivo” previsto per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-bis.

La stabilizzazione del “Bonus Renzi”

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TFR in busta paga per opzione irrevocabile, art. 1, commi da 26 a 34, Legge di Stabilità 2015.

• Norma introdotta in via sperimentale: periodi di paga compresi tra il 1/3/2015 –30/6/2018.

• Riguarda la quota “maturanda” di TFR a decorrere dal 1°marzo 2015 e comprende anche la quota di TFR eventualmente destinata alla previdenza complementare.

• Si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore.

• In mancanza di esercizio dell’opzione da parte del dipendente non cambia nulla.

L’anticipazione del TFR in busta paga: conseguenze fiscali

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La quota di TFR erogata in busta paga

• E’ assoggettata a tassazione ordinaria in quanto diviene parte integrativa della retribuzione mensile percepita.

• E’ assoggettata ad addizionale regionale e comunale.

• Non concorre alla determinazione dell’imponibile previdenziale.

• Non si considera ai fini del limite di reddito per godere del “bonus” di 80 euro.

L’anticipazione del TFR in busta paga: conseguenze fiscali

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Art. 1, Commi 16 e 17 Legge di Stabilità 2015. Aumento del limite di non formazione del reddito dei Ticket restaurant somministrati da parte del datore di lavoro, a partire dal 1°luglio 2015, fino a 7 euro nel caso in cui siano resi in forma elettronica.

Art. 51. comma 2, lettera c), TUIR: “Non concorrono a formare il reddito (…), le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

Ticket Restaurant

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