Le novita’ attese dall’evoluzione normativa italiana in tema di microcredito

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LE NOVITA’ ATTESE LE NOVITA’ ATTESE DALL’EVOLUZIONE NORMATIVA DALL’EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA ITALIANA IN TEMA DI MICROCREDITO IN TEMA DI MICROCREDITO Milano, 1 febbraio 2011 Milano, 1 febbraio 2011

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Le novita’ attese dall’evoluzione normativa italiana in tema di microcredito. Milano, 1 febbraio 2011. Riforma del Titolo V del TUB. Prima della riforma: 106 e 107. nuovi 106 (Basilea standard, vigilanza equivalente). Art. 106 . - PowerPoint PPT Presentation

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LE NOVITA’ ATTESE LE NOVITA’ ATTESE DALL’EVOLUZIONE NORMATIVA DALL’EVOLUZIONE NORMATIVA

ITALIANA ITALIANA IN TEMA DI MICROCREDITOIN TEMA DI MICROCREDITO 

Milano, 1 febbraio 2011Milano, 1 febbraio 2011

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Art. 106Art. 106.

L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 

Prima della riforma: 106 e 107

nuovi 106 (Basilea standard, vigilanza equivalente)

RIFORMA DEL TITOLO V DEL RIFORMA DEL TITOLO V DEL TUBTUB

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Art. 111 (Art. 111 (in deroga all’art. 106)in deroga all’art. 106)

I soggetti iscritti in un apposito elenco, I soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto da un organismo, possono tenuto da un organismo, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone, per l’avvio o l’esercizio società di persone, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (start – up), a condizione che microimpresa (start – up), a condizione che i finanziamenti concessi abbiano i finanziamenti concessi abbiano determinate caratteristiche.determinate caratteristiche.

UNO SPAZIO PER IL UNO SPAZIO PER IL MICROCREDITOMICROCREDITO

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REGIME DI VIGILANZA REGIME DI VIGILANZA ALLEGGERITOALLEGGERITO

Favorire lo sviluppo per i soggetti operanti Favorire lo sviluppo per i soggetti operanti nell’ambito del microcreditonell’ambito del microcredito presentano un indubbio rilievo sociale;presentano un indubbio rilievo sociale; sono in grado di raggiungere soggetti marginali;sono in grado di raggiungere soggetti marginali; hanno una debole rilevanza sistemica.hanno una debole rilevanza sistemica.

Precisi limiti di operativitàPrecisi limiti di operatività Iscrizione in un elenco tenuto da un Iscrizione in un elenco tenuto da un

organismo di autoregolamentazione.organismo di autoregolamentazione.

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forma di società di capitali;forma di società di capitali; capitale versato di ammontare non inferiore a capitale versato di ammontare non inferiore a

quello stabilito dalla Banca d’Italia; quello stabilito dalla Banca d’Italia; requisiti di onorabilità dei soci di controllo o requisiti di onorabilità dei soci di controllo o

rilevanti nonché di onorabilità e professionalità rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;degli esponenti aziendali;

oggetto sociale limitato alle sole attività oggetto sociale limitato alle sole attività proprie del microcredito (e alle attività proprie del microcredito (e alle attività accessorie e strumentali);accessorie e strumentali);

presentazione di un programma di attività.presentazione di un programma di attività.

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCONELL’ELENCO

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finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;lavoro;

ammontare non superiore a 25.000 euro e non ammontare non superiore a 25.000 euro e non assistiti da garanzie reali;assistiti da garanzie reali;

accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.finanziati.

CARATTERISTICHE DEI CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI

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INTERVENTI A FAVORE DEI INTERVENTI A FAVORE DEI BILANCI FAMILIARIBILANCI FAMILIARI

Finanziamenti anche a persone fisiche in Finanziamenti anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (in via non prevalente)o sociale (in via non prevalente) per favorirne l’inclusione finanziaria;per favorirne l’inclusione finanziaria; non oltre 10.000 euro;non oltre 10.000 euro; non assistiti da garanzie reali;non assistiti da garanzie reali; accompagnati da servizi ausiliari di bilancio accompagnati da servizi ausiliari di bilancio

familiare;familiare; a condizioni più vantaggiose di quelle di a condizioni più vantaggiose di quelle di

mercato.mercato.

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ENTI NO-PROFITENTI NO-PROFIT

Le associazioni senza scopo di lucro possano Le associazioni senza scopo di lucro possano concedere prestiti ai propri associati, purchéconcedere prestiti ai propri associati, purché finalizzati a consentire l’inclusione sociale e finalizzati a consentire l’inclusione sociale e

finanziaria del beneficiario;finanziaria del beneficiario; non garantiti da ipoteca;non garantiti da ipoteca; a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul

mercato. mercato. Riconosciuto un rilievo autonomo delle attività di Riconosciuto un rilievo autonomo delle attività di

credito svolte dagli enti no-profit, rispetto alla sfera credito svolte dagli enti no-profit, rispetto alla sfera di azione propria degli operatori che agiscono a di azione propria degli operatori che agiscono a scopo di lucro. scopo di lucro.

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GRAZIE PER GRAZIE PER L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE