Le informative per l’azienda · È stata pubblicata sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2017 la L....

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4JOB SRL CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Le informative per l’azienda GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Imprese sequestrate e confiscate: delega al Governo per la tutela del lavoro È stata pubblicata sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2017 la L. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. In particolare, all’articolo 34, la norma contiene una delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Il Governo è pertanto delegato ad adottare, entro il 19 marzo 2018, un D.Lgs. recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. (L. 17/10/2017, n. 161, G.U. 4/11/2017, n. 258) Prestazioni occasionali: il vademecum Inps L’Inps ha predisposto un vademecum che riepiloga la procedura di registrazione a PrestO, la piattaforma telematica predisposta sul sito Inps per le prestazioni di lavoro occasionale, e gli adempimenti da rispettare. L'Istituto precisa che in alcuni punti la rigidità della procedura è dettata dalla necessità di "adeguare i singoli passaggi procedurali al dettato normativo, i cui cardini sono la totale automatizzazione/tracciabilità delle transazioni e la tutela del prestatore di lavoro". (Vademecum Inps) Distacco transnazionale: pubblicate le Faq Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul sito cliclavoro.gov.it le Faq in materia di distacco transnazionale aggiornate al 20 settembre 2017. (Faq distacco transnazionale) IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali L’Inps, con circolare n. 164 del 3 novembre 2017, ha offerto ulteriori chiarimenti in merito alla circolare n. 85/2017, relativa all’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In particolare, l’istituto fornisce chiarimenti in merito al requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, necessario per la fruizione del beneficio. (Inps, circolare, 3/11/2017, n. 164) Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata con scadenza agosto 2017 L’Inps, con messaggio n. 4280 del 31 ottobre 2017, ha comunicato l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza ad agosto 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all’indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari.

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4JOB SRL

CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Le informative per l’azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Imprese sequestrate e confiscate: delega al Governo per la tutela del lavoro

È stata pubblicata sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2017 la L. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche al

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al codice penale e alle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.

In particolare, all’articolo 34, la norma contiene una delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito

delle imprese sequestrate e confiscate. Il Governo è pertanto delegato ad adottare, entro il 19 marzo

2018, un D.Lgs. recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad

amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare

nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove

necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

(L. 17/10/2017, n. 161, G.U. 4/11/2017, n. 258)

Prestazioni occasionali: il vademecum Inps

L’Inps ha predisposto un vademecum che riepiloga la procedura di registrazione a PrestO, la piattaforma

telematica predisposta sul sito Inps per le prestazioni di lavoro occasionale, e gli adempimenti da

rispettare. L'Istituto precisa che in alcuni punti la rigidità della procedura è dettata dalla necessità di

"adeguare i singoli passaggi procedurali al dettato normativo, i cui cardini sono la totale

automatizzazione/tracciabilità delle transazioni e la tutela del prestatore di lavoro".

(Vademecum Inps)

Distacco transnazionale: pubblicate le Faq

Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul sito cliclavoro.gov.it le Faq in materia di distacco transnazionale

aggiornate al 20 settembre 2017.

(Faq distacco transnazionale)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

L’Inps, con circolare n. 164 del 3 novembre 2017, ha offerto ulteriori chiarimenti in merito alla circolare n.

85/2017, relativa all’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In

particolare, l’istituto fornisce chiarimenti in merito al requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza

agricola”, necessario per la fruizione del beneficio.

(Inps, circolare, 3/11/2017, n. 164)

Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata con scadenza agosto 2017

L’Inps, con messaggio n. 4280 del 31 ottobre 2017, ha comunicato l’inizio delle elaborazioni per

l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza ad agosto 2017 per i lavoratori autonomi iscritti

alle Gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente

all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all’indirizzo: Cassetto Previdenziale per

Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari.

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

V I A C A V . A . C O L O M B O 5 3 • 2 1 0 1 2 • C A S S A N O M A G N A G O ( V A )

T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

Contestualmente, sarà inviata un’email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari

che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

(Inps, messaggio, 31/10/2017, n. 4280)

Gestione agricoli autonomi: avvisi bonari anno 2016

L’Inps, con messaggio n. 4261 del 30 ottobre 2017, ha comunicato che sono stati emessi gli avvisi bonari

relativi all’emissione dell’anno 2016 per i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli

professionali, a disposizione del contribuente o del suo delegato all’interno del Cassetto previdenziale

autonomi in agricoltura nella sezione “recupero crediti/avvisi bonari”. Le comunicazioni contengono il

prospetto con i dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e per somme

aggiuntive riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2016. Inoltre sono riportati i riferimenti per

la compilazione del modello di pagamento F24 o per effettuare istanza telematica di rateazione.

In caso di mancato pagamento dell’avviso bonario, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di

addebito con valore di titolo esecutivo.

(Inps, messaggio, 30/10/2017, n. 4261)

Imprese autotrasporto: versamento quote 2018

È stata pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017 la delibera 18 ottobre 2017 del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, che ha stabilito la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto

al fine di provvedere per l'anno 2018 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per

l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite. Tali quote dovranno essere versate

entro il 31 dicembre 2017 dalle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31

dicembre 2017, unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nell’apposita

funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delibera, 18/10/2017, G.U., 30/10/2017, n. 254)

Terremoto a Ischia: sospesi gli adempimenti tributari

È stato pubblicato sulla G.U. 252 del 27 ottobre 2017 il decreto 20 ottobre 2017 del Ministero

dell’economia, che ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli

derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso

tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017, nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche

che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa o legale nel territorio dei

Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il

19 dicembre 2017.

(Ministero dell’economia e delle finanze, decreto, 20/10/2017, G.U. 27/10/2017, n. 252)

Cariche elettive o sindacali: istanze telematiche per accredito contribuzione figurativa

L’Inps, con circolare n. 153 del 24 ottobre 2017, ha reso noto che è disponibile, sul sito dell’Istituto, la

nuova applicazione che consente l’invio telematico della domanda di accredito della contribuzione

figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali nelle gestioni

dei dipendenti privati, inclusi il Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) e il Fondo pensioni lavoratori

dello spettacolo (Fpls). Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito www.inps.it,

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

V I A C A V . A . C O L O M B O 5 3 • 2 1 0 1 2 • C A S S A N O M A G N A G O ( V A )

T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

sezione “Tutti i servizi” > Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali (Cittadino).

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2018. Fino a tale

data, le domande potranno essere presentate sia attraverso il canale telematico sia tramite Pec,

raccomandata A/R o consegna diretta agli sportelli Inps, utilizzando i moduli AP121, AP122, AP123 e

AP124 reperibili sul sito www.inps.it, seguendo il percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i moduli >

Assicurato/Pensionato.

(Inps, circolare, 24/10/2017, n. 153)

Sisma centro Italia: erogazione contributi a imprese dei Comuni colpiti

È stato pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2017 il decreto 11 agosto 2017 del Ministero dello

sviluppo economico, che individua criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei

contributi di cui all'articolo 20-bis, D.L. 189/2016, in favore delle imprese localizzate nelle Province delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i Comuni colpiti dagli eventi sismici del

2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le Regioni interessate.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto, 11/8/2017, G.U., 24/10/2017, n. 249)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Coloni e piccoli compartecipanti familiari: prestazioni 2017

L’Inps, con circolare n. 168 del 14 novembre 2017, ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base

dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di

maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

(Inps, circolare, 14/11/2017, n. 168)

Mètasalute: istruzioni per la gestione mensile dei lavoratori

Mètasalute, con circolare n. 5 del 9 novembre 2017, ha fornito le istruzioni per la corretta gestione mensile

delle adesioni dei lavoratori, ai fini del calcolo contributivo e dell’attivazione della copertura. L’azienda, o

il consulente incaricato, sono tenuti ad aggiornare mensilmente, all’interno dell’area riservata presente

sul sito del Fondo, le informazioni relative ai dipendenti iscritti, impostando le cessazioni e inserendo i neo

assunti secondo le seguenti istruzioni:

• la cessazione dell’adesione – e quindi della copertura - deve essere inserita entro l’ultimo giorno del

mese in cui avviene la modifica dello stato del lavoratore e decorre dal primo giorno del mese

successivo. Non è consentito l’inserimento di cessazioni retroattive al mese precedente. Il diritto alle

prestazioni e il relativo onere contributivo è dovuto per l’intero mese in cui viene indicata la data di

cessazione della copertura;

• in caso di nuova assunzione i dati anagrafici del lavoratore devono essere inseriti nel mese di

assunzione, con decorrenza contribuzione e prestazioni dal primo giorno del mese in cui viene inserita

l’iscrizione.

(Mètasalute, circolare, 9/11/2017, n. 5)

Domande di riscatto di laurea dipendenti privati: reingegnerizzazione servizio presentazione

L’Inps, con messaggio n. 4488 del 10 novembre 2017, ha comunicato che è stato reingegnerizzato il

servizio di presentazione, tramite il canale telematico, delle domande di riscatto del corso legale di laurea

nelle Gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS.

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

V I A C A V . A . C O L O M B O 5 3 • 2 1 0 1 2 • C A S S A N O M A G N A G O ( V A )

T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

Il servizio è disponibile sul sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i

servizi > Riscatto di laurea. Per poter accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso del PIN di

autenticazione.

(Inps, messaggio, 10/11/2017, n. 4488)

Assegno di natalità: rinnovo Isee 2017 entro il 31 dicembre L’Inps, con messaggio n. 4476 del 10 novembre 2017, ha informato che a molti utenti è stata sospesa l’erogazione dell’assegno di natalità nell’anno 2017, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, ma non avendo ancora provveduto alla presentazione della Dsu utile al rilascio dell’Isee per l’anno 2017. Affinchè l’Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dsu per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017.

(Inps, messaggio, 10/11/2017, n. 4476)

Fondo previdenza clero: contributi a carico iscritti

L’Inps, con circolare n. 166 dell’8 novembre 2017, ha ricordato che, come previsto dal D.I. 4 agosto 2017, è

confermato in 1.722,08 euro annui, per l’anno 2016, il valore del contributo già fissato per il 2015 e dovuto

dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose

diverse dalla cattolica. Tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2017, 2018 e

2019, fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che ne vari l’ammontare. Pertanto, non essendo

stato modificato l’importo del contributo, nessuna integrazione è dovuta per gli anni 2016 e 2017. La

circolare indica anche modalità di pagamento, rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo

contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.

(Inps, circolare, 8/11/2017, n. 166)

Riconoscimento della pensione ai figli superstiti studenti

L’Inps, con messaggio n. 4413 del 7 novembre 2017, ha indicato i criteri tramite cui accerta i requisiti per il

riconoscimento della pensione ai figli superstiti maggiorenni, a carico del genitore al momento del

decesso, che frequentino una scuola media professionale (entro i 21 anni di età) o l’università (entro i 26

anni di età).

(Inps, messaggio, 7/11/2017, n. 4413)

Mobilità in deroga per lavoratori che operano in un’area di crisi complessa: istruzioni Inps

L’Inps, con la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, ha fornito le istruzioni contabili relativamente ai

trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa.

(Inps, circolare, 31/10/2017, n. 159)

APE sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci

L’Inps, con messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017, ha illustrato i nuovi criteri per la verifica dello stato di

disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199,

lettera a), L. 232/2016.

Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero, le domande di certificazione che

vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione”, in presenza di tutti gli altri

requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della

prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di

contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

V I A C A V . A . C O L O M B O 5 3 • 2 1 0 1 2 • C A S S A N O M A G N A G O ( V A )

T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

mesi. Le Sedi dell’Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di

certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con

particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6

mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito

sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità.

(Inps, messaggio, 25/10/2017, n. 4195)

APE sociale: apertura alla valutazione della contribuzione estera

L’Inps, con messaggio n. 4170 del 24 ottobre 2017, ha illustrato il nuovo indirizzo interpretativo del

Ministero del lavoro, comunicando che, ai fini della valutazione del requisito contributivo minimo per

l’accesso all’APE sociale, per le domande presentate dal 16 luglio 2017 al 30 novembre 2017, l’Istituto terrà

conto anche della contribuzione maturata in Paesi UE, Svizzera, See o Paesi extracomunitari

convenzionati con l’Italia.

Poiché all’esito della prima fase di applicazione dell’articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016, correlata

all’invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio scorso,

è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista e,

conseguentemente, ai fondi stanziati, l’articolo 4, comma 3, D.P.C.M. 88/2017, ha previsto che: “Le

domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed

il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione

esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’art. 11 residueranno le necessarie risorse finanziarie”.

Pertanto le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale presentate

in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite, o riesaminate, alla luce del suddetto criterio.

(Inps, messaggio, 24/10/2017, n. 4170)

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

V I A C A V . A . C O L O M B O 5 3 • 2 1 0 1 2 • C A S S A N O M A G N A G O ( V A )

T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

Le informative per l’azienda

Oggetto: DECONTRIBUZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ AL VIA

Con la circolare n. 18/2017 il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni

contributive previste dal D.I. 2/2017 per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L.

726/1984 (L. 863/1984), nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. 148/2015.

Tale decreto prevede una riduzione contributiva, entro il limite finanziario di 30 milioni annui, per le

imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno

essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.

Ambito soggettivo

Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017

abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi delle norme citate, nonché le imprese che abbiano

avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016. Dal 2018 saranno destinatarie della

riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un

contratto di solidarietà ai sensi delle citate norme, nonché quelle che abbiano avuto un contratto di

solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Modalità di applicazione della riduzione contributiva

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del

contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i

lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda ha ad

oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e, comunque, per un

periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva

aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo le indicazioni della circolare n.

17/2017.

Il raggiungimento del limite di spesa annuo sarà comunicato sul sito del Ministero. In caso di esaurimento

delle risorse, il Ministero non istruirà le istanze, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la

possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo.

Modalità di presentazione della domanda

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo Pec al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la

modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it.

La domanda, inoltre, deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’Inps e all’Inpgi.

Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che l’impresa

dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione

contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

V I A C A V . A . C O L O M B O 5 3 • 2 1 0 1 2 • C A S S A N O M A G N A G O ( V A )

T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. All’istanza va altresì allegato l’elenco dei

lavoratori, contenente, per ciascun nominativo, la percentuale di riduzione oraria applicata che sia

superiore al 20%. L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a

prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.

Termini di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le

istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio effettuato.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti comporta l’inammissibilità dell’istanza.

A titolo di esempio, sono elencate alcune fattispecie in contrasto con le previsioni del D.I. 2/2017:

• riduzione oraria inferiore o pari al 20% (articolo 2);

• omessa indicazione della stima della riduzione contributiva (articolo 3, commi 2 e 6);

• difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica (articolo 3, commi 3 e 6);

• mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza (articolo 3, commi 3 e 6);

• inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza (articolo 3, commi 4, 5 e 6).

Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato della riduzione

contributiva per 24 mesi nel quinquennio mobile.

Qualora le istanze risultino rispettose di condizioni e presupposti, ma irregolari, incomplete o prive della

necessaria documentazione di supporto, il responsabile del procedimento potrà ottenere dagli interessati

la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete, nonché ordinare le necessarie esibizioni

documentali, entro il termine perentorio all’uopo assegnato. Conseguentemente, la decorrenza

cronologica delle istanze originariamente irrituali rimarrà quella di presentazione delle stesse, se la

regolarizzazione avviene entro il termine assegnato dall’Ufficio, ovvero sarà quella della data di

acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato. Ove gli istanti

non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno

improcedibili.

Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo

La riduzione contributiva è riconosciuta con D.M. per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo

non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile. Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio

per difetto dei presupposti essenziali va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza per

l’importo massimo in essa indicato nel rispetto del limite di spesa di 30 milioni di euro annui, con invio di

copia all’impresa interessata e all’Inps e all’Inpgi per gli adempimenti di competenza. Entro il 31 dicembre

di ogni anno l’Inps e l’Inpgi comunicano la quantificazione dell’onere effettivo e gli importi delle eventuali

somme residue. Ai fini del rispetto del limite di spesa i citati enti controllano i flussi di spesa, dandone

sollecita comunicazione al Ministero, con specificazione delle somme residue da impegnare per ogni

esercizio finanziario di riferimento.

Dal giorno della pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it dell’avviso del raggiungimento del limite

di spesa annuo, il Ministero pubblica anche l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva,

avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno

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istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il

Ministero pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue.

Validità ed efficacia

Il D.I. 2/2017 e la circolare in trattazione hanno validità a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, nei limiti

di spesa previsti, e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero. Per il biennio

2014-2015 e per l’anno 2016 continuano ad avere applicazione, invece, rispettivamente, i D.I. 83312/2014 e

17981/2015.

Pertanto:

• le istanze presentate negli anni 2014-2015 ai sensi del D.I. 83312/2014, che non abbiano riscontro

positivo a causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perdono

definitivamente validità;

• le istanze presentate dal 12 ottobre 2015 ai sensi del D.I. 17981/2015, che non abbiano riscontro positivo

a causa dell’esaurimento del fondo corrente e residuo stanziato per l’anno 2016, possono essere

ripresentate, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui

all’articolo 3, comma 4, D.I. 2/2017 e al paragrfo 1, alinea 1, della circolare in esame, a valere sulle risorse

stanziate per l’anno 2017;

• le istanze presentate negli anni 2017 e seguenti ai sensi del D.I. 2/2017 e della circolare in commento

sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione entro il

relativo limite di spesa annuo. Quelle che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento delle

risorse correnti e residue ogni anno stanziate perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità

di reiterazione, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui

all’articolo 3, comma 5, D.I. 2/2017 e al paragrafo 1, alinea 2, della circolare n. 18/2017, a valere sulle

risorse stanziate per l’anno successivo.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: ISTRUZIONI INPS PER LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CDS EX L. 863/1984

Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con la circolare n. 165/2017, ha fornito i chiarimenti necessari per la

fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1, D.L.

726/1984 (L. 863/1984), in particolare per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme

residuate rispetto agli stanziamenti del 2014 e del 2015.

Dopo aver ricordato che il D.L. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 78/2014, tra le varie misure a

vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai

contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla

precedente disciplina dettata dall’articolo 6, D.L. 510/1996 (L. 608/1996), l’Inps richiama le proprie circolari

n. 153/2014 e n. 77/2016, con cui ha fornito le indicazioni e le modalità di fruizione dello sgravio contributivo

sulle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015.

L’Inps rende noto, innanzitutto, che le misure autorizzate nei suddetti D.M. sono risultate superiori a

quanto effettivamente speso. Pertanto, il Ministero del lavoro ha adottato i decreti di ammissione al

predetto sgravio contributivo nei confronti delle aziende, a valere sui residui dei fondi 2014 e 2015.

Per la fruizione della riduzione contributiva, si procederà mediante conguaglio su iniziativa del datore di

lavoro interessato.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2018. Con riguardo

all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti

ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

La sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto

direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione

contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il

significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla

fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".

Relativamente alla compilazione del flusso UniEmens la circolare distingue in base all’anno di competenza

delle risorse.

Aziende destinatarie di D.D. di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse

residue stanziate per l’anno 2014

Le aziende interessate dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i

seguenti elementi:

• nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930”, avente il significato

di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre

1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”;

• nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Azienda destinataria di D.D. di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse

residue stanziate per gli anni 2014 e 2015

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Le aziende interessate dovranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti

elementi:

• nell’elemento <CausaleACredito> inserirà il già previsto codice causale “L932” avente il significato di

“Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre

1984, n.726(L.863/1984) anno 2015”;

• nell’elemento <ImportoACredito>, indicherà il relativo importo.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: ISTRUZIONI INAIL PER IL LAVORO AGILE

A seguito della pubblicazione in G.U. della L. 81/2017, contenente misure per la tutela del lavoro autonomo

non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro

subordinato, entrata in vigore il 14 giugno scorso, l’Inail ha emanato le prime istruzioni operative con la

circolare n. 48/2017, occupandosi di obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione

imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria

Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti

oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della

ricorrenza dell’obbligo assicurativo.

L’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente

compiuta in ambito aziendale, pertanto la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa in modalità

agile segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.

Retribuzione imponibile

Nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, che, per gli addetti

al lavoro agile, continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori,

costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto degli importi giornalieri non

inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti inferiore.

Tutela assicurativa

Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e

nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione

lavorativa.

Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello

prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati

quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o

alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di

ragionevolezza.

Il lavoratore agile è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività

lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo

svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

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L'accordo scritto tra le parti che disciplina le modalità del lavoro agile è lo strumento utile per individuare i

rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e i riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido

riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. Qualora le indicazioni dell’accordo fossero insufficienti,

saranno necessari specifici accertamenti Inail tesi a verificare la sussistenza dei presupposti della tutela e,

in particolare, se l’attività svolta al momento dell’infortunio sia in stretto collegamento con quella

lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa.

Tutela della salute e della sicurezza

Il datore di lavoro deve:

• consegnare a lavoratore agile e Rls, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono

individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della

prestazione lavorativa;

• fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature

eventualmente messe a disposizione, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al Titolo III,

D.Lgs. 81/2008, nonché alle specifiche disposizioni di legge e regolamento di recepimento delle

Direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di

sicurezza con un’adeguata manutenzione.

Il lavoratore agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte

dal datore di lavoro.

Istruzioni operative

Non è previsto alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se i dipendenti in lavoro agile siano già

assicurati per le attività svolte in ambito aziendale e siano adibiti alle medesime mansioni.

Qualora i datori di lavoro non abbiano già in essere un rapporto assicurativo, invece, occorre inviare

telematicamente apposita denuncia di esercizio.

La norma prevede che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile sia da comunicare

secondo le modalità delle CO e, a tal fine, è previsto che dal 15 novembre, sul sito del Ministero del lavoro,

sia disponibile l’apposito modello, che consente ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione

dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Le informazioni

così trasmesse sono poi trasferite all’Inail.

Una disciplina particolare vale per i dipendenti delle Amministrazioni statali addetti al lavoro agile, per i

quali la tutela infortunistica è attuata con le modalità previste dall’articolo 127, D.P.R. 1124/1965 e

regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.

Comunicazione

In base all’articolo 23, comma 1, L. 81/2017, l'accordo individuale e le sue modificazioni devono essere

comunicati telematicamente attraverso la procedura on line per l’invio della comunicazione, disponibile a

partire dal 15 novembre 2017.

Durante la compilazione telematica devono essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della

tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà poi possibile

modificare i dati già inseriti o procedere all'annullamento dell'invio. I datori di lavoro potranno, inoltre,

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effettuare la comunicazione in forma massiva qualora sottoscrivano un numero elevato di accordi. Per

accedere alla procedura gli utenti potranno utilizzare SPID ovvero le credenziali di accesso a Cliclavoro. È

disponibile la guida alla compilazione al link:

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-

RegoleDiCompilazione.pdf.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: LA NUOVA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI PENDENTI

PRESSO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Dopo la prima versione della c.d. rottamazione dei carichi a debito presenti presso l’agente per la

riscossione, a mezzo del decreto collegato alla Legge di Stabilità 2018, ancora in attesa di conversione in

legge, viene proposta una nuova versione di tale sanatoria. In linea generale, il debitore che decidesse di

aderire all’agevolazione dovrà versare quanto dovuto in termini di capitale e aggio di riscossione,

risparmiando tuttavia le sanzioni e gli eventuali interessi di mora.

Il nuovo provvedimento è sostanzialmente suddiviso nelle seguenti varianti:

• recupero delle rate eventualmente non versate aderendo alla precedente rottamazione. Con tale

operazione si ha una sostanziale riammissione in termini di coloro che, avendo omesso versamenti,

sarebbero di fatto decaduti dall’agevolazione richiesta. Nel testo originario del D.L., il versamento di tali

rate rimaste inevase sarebbe dovuto avvenire entro il prossimo 30 novembre. Con il maxiemendamento

approvato al Senato, tale termine è stato per il momento posticipato al 7 dicembre. Adesso il testo è

passato alla Camera per essere convertito in legge;

• riapertura della precedente rottamazione, riguardante i carichi notificati tra il 2000 e il 2016, per coloro

che si erano visti respingere la domanda al tempo presentata, in quanto, in relazione a piani di

rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto al versamento delle rate scadenti tra

il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016. Tali soggetti, secondo il testo normativo originario, avrebbero dovuto

presentare il modello DA-R, secondo le istruzioni esposte sul sito dell’agente della riscossione, entro il

prossimo 31 dicembre. Con il passaggio in Senato, tale data è stata posticipata al 15 maggio 2018;

• rottamazione bis, a mezzo della quale il debitore potrà richiedere di effettuare il pagamento di capitale e

aggio, risparmiando sanzioni e interessi di mora, per i carichi notificati tra il 1° e il 30 settembre 2017. Se

questa era la sistemazione dell’agevolazione, nel testo originario del decreto, dopo il passaggio al

Senato la rottamazione è stata estesa a tutti i carichi notificati tra il 2000 e il 30 settembre 2017; quindi,

con ampliamento del periodo di riferimento. Per aderire il debitore dovrà inviare il modello DA-2017

entro il 15 maggio 2018; dopo il passaggio in Senato, tale scadenza non ha subito modifiche.

Come si nota, quindi, per avere un calendario definitivo della nuova agevolazione occorrerà attendere la

conversione in legge del decreto collegato alla Legge di Stabilità 2018. Particolare attenzione, tuttavia,

dovranno porre coloro che si trovano nella condizione di dover sanare eventuali mancati pagamenti di rate

scaturenti dalla precedente rottamazione. Sul punto si è creato un problema: la scadenza normativa,

tuttora in vigore, è posta al 30 novembre, mentre l’efficacia della modifica introdotta in Senato, con

posticipazione al 7 dicembre, dovrà attendere la conversione in legge. Resta quindi da verificare cosa

accadrà prima del 30 novembre prossimo.

Da ultimo, l’agente per la riscossione rende noto che è stato approntato il servizio on line “Fai D.A. te”, a

mezzo del quale il contribuente potrà sia richiedere l’elenco delle cartelle che potranno essere rottamate,

sia presentare la relativa domanda di agevolazione. Il tutto si svolgerà redigendo un modulo con i propri

dati e indicando un indirizzo e-mail sul quale ricevere la convalida della richiesta.

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Altre forme di presentazione della domanda, come nelle precedente versione, sono l’invio a mezzo Pec del

modello cartaceo, ovvero la sua presentazione presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione.

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Oggetto: IL MINISTERO SPIEGA LE SANZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 12 ottobre 2017, n. 3, ha

fornito le proprie indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria

dei lavoratori.

Ai sensi dell’articolo 41, D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel

momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza

sanitaria: in tal senso, vi sono almeno 3 fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in

esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.

La sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell’obbligo

sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

1. articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine

dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro,

ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o

in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.). La violazione comporta l'arresto da 2 a 4 mesi o

l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;

2. articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della

sorveglianza sanitaria. La violazione comporta l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro (raddoppiata se

riferita a più di 5 lavoratori; triplicata se più di 10);

3. articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza

sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non

sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a

quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o

del dirigente. La violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro.

L’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle

competenze in tema di vigilanza” in forza dell’articolo 13, D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa

sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono

comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..

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Oggetto: CONVIVENTE CHE PRESTA ATTIVITÀ NELL’IMPRESA DELL’ALTRO CONVIVENTE -

PROFILI FISCALI

Come noto è stata varata, nel corso del 2016, la nuova normativa in tema di unioni civili, tra persone dello

stesso sesso, e la disciplina delle convivenze, quest’ultime intese come convivenza stabile tra 2 persone

senza vincoli di matrimonio o parentela e affinità. Tale novità legislativa ha comportato, necessariamente,

delle modifiche sul piano dei rapporti lavoristici e tributari.

Su quest’ultimo aspetto, l‘Agenzia delle entrate è stata chiamata a esprimersi, con risoluzione n.

134/E/2017, a fronte di una specifica domanda di interpello, concernente il caso di un convivente il quale si

trovi a prestare la propria opera lavorativa all’interno dell’impresa individuale dell’altro convivente.

La richiesta, accostandosi di fatto a quanto previsto per l’impresa familiare, è in sintesi la seguente: può

essere attribuita una quota del reddito d’impresa al convivente, non titolare, che presta il proprio lavoro?

Va premesso che, affinché si realizzi la fattispecie in questione, necessitano sia la dichiarazione anagrafica

di convivenza che l’atto notarile di impresa familiare.

Se, da un lato, per le unioni civili, data la loro assimilazione alla situazione di coniugio, si rende applicabile

quanto stabilito per l’impresa familiare ex articolo 230-bis cod. civ., per la casistica ben diversa delle

convivenze è stato appositamente introdotto, nel codice civile, l’articolo 230-ter. Sul tema reddituale, tale

norma dichiara che al convivente, che presti un’opera stabile nell’impresa dell’altro convivente more uxorio,

spetta il diritto di partecipare agli utili.

Appurato questo dato civilistico, il problema si sposta sul piano strettamente fiscale.

L’articolo 5, Tuir, dispone infatti che, nei casi di impresa familiare, al collaboratore possa essere attribuita

una quota del reddito imponibile aziendale, non superiore al 49%. Tale disposizione, tuttavia, presuppone

la sussistenza di un rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o affinità (entro il 2° grado). Tale

norma del Tuir, però, richiama soltanto la sistemazione contemplata ex articolo 230-bis cod. civ., ossia

l’impresa familiare, e non anche il nuovo articolo 230-ter, relativo alle situazioni di convivenza.

L’Agenzia delle entrate, pur specificando che il dato normativo parrebbe restringere la disciplina tributaria

alla sola area dell’impresa familiare, ritiene di dover interpretare in maniera estensiva la disposizione

suddetta, affermando come la regola fiscale risulti quindi applicabile anche ai casi di convivenza.

Ne deriva, pertanto, che al convivente che presti la propria opera in via continuativa nell’impresa

dell’altro convivente, possa essere attribuita una quota del reddito entro il limite massimo del 49%.

Si ricorda, per inciso, che l’impresa familiare, come a maggior ragione l’impresa intestata al convivente,

pur con la peculiare disciplina civilistica, rimane giuridicamente nella forma di impresa individuale.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: CONGUAGLI E CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE FIS E FONDI DI SOLIDARIETÀ

Con la circolare n. 170/2017, l’Inps ha illustrato le regole per il conguaglio delle prestazioni e degli interventi

formativi e il pagamento della contribuzione addizionale. In particolare, sono fornite le indicazioni tecniche

per la compilazione dell’UniEmens, sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di

solidarietà) relativamente al Fis e ai Fondi di solidarietà del credito cooperativo, del trasporto pubblico, del

Trentino, di Bolzano–Alto Adige, Solimare, del Gruppo Poste italiane e delle imprese assicuratrici e società

di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del credito cooperativo,

del credito, delle imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste italiane.

Per i suddetti Fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di

integrazione salariale di cui ai messaggi nn. 4885/2016, 7636/2015, 209/2017 e 1324/2017.

Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza gennaio 2018 in

relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla

medesima data.

I Fondi hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o

sospensione dell’attività lavorativa. Le prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi (assegno

ordinario e assegno di solidarietà) seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni

salariali ordinarie, perciò sono rimborsate dall’Inps o conguagliate dal datore di lavoro medesimo. Di

conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo di solidarietà, l’assegno ai lavoratori e, dopo

la necessaria autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di

contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite

dai Fondi deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso

alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se

successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei 6 mesi coincide con la data di

notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Inps. La misura della prestazione è pari all’integrazione salariale

ordinaria ed è soggetta, ove previsto dai decreti istitutivi dei Fondi, alle disposizioni di cui all’articolo 26 L.

41/1986. La riduzione non trova applicazione per il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige.

Per tutto quanto non indicato nella circolare, in particolar modo per i concetti di unità produttiva, termini

del conguaglio, modalità di calcolo del contributo addizionale, il rinvio è alle disposizioni delle circolari n.

9/2017 e n. 56/2017 e del messaggio n. 1444/2017.

I Fondi possono inoltre contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o

riqualificazione professionale: per questa tipologia di prestazioni non vige il termine semestrale.

Contributo addizionale

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, il datore di lavoro che

ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è tenuto al versamento di un contributo

addizionale. Per il Fis ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione

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addizionale è stabilita dalla legge nella misura del 4% della retribuzione persa, mentre per il Fondo

Trentino la contribuzione addizionale è pari al 4% della retribuzione persa, elevato all’8% per i periodi di

integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile. Per gli altri Fondi la

contribuzione addizionale è pari all’1,5% della retribuzione persa.

Il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo

di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non

prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso alla prestazione, e tenendo conto delle

modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. A

partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione, l’azienda è

tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata

ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta

a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a

periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della

sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della

prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. A partire dal secondo mese di paga

successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo

addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti. Nel caso in cui il rilascio

dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento di assegno ordinario o di solidarietà, l’azienda

è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel mese successivo

a quello di rilascio dell’autorizzazione.

Per le prestazioni dei Fondi di solidarietà non sono previsti casi di esclusione dall’obbligo del versamento

del contributo addizionale, tranne i casi di eventi oggettivamente non evitabili.

Per le modalità di quantificazione del contributo addizionale il rinvio è alle indicazioni fornite al paragrafo

5.6 della circolare n. 9/2017.

Domande ed esposizione dell’evento

Per tutte le istanze di integrazione relative a Fis, Fondo di solidarietà del settore del credito cooperativo,

Fondo di solidarietà del settore trasporto pubblico, Fondo di solidarietà del Trentino, Fondo di solidarietà

di Bolzano-Alto Adige, Fondo Solimare, Fondo Gruppo Poste italiane e Fondo imprese assicuratrici e

società di assistenza, presentate a partire dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla

medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice

identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato, con modalità

analoghe alla Cig straordinaria, dall’apposita funzione “Gestione ticket” presente sui servizi delle aziende e

consulenti, nel menù della funzione “CIG – Fondi di Solidarietà”.

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività

lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di

compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità:

• nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento>

andranno utilizzati i codici che identificano gli eventi di riduzione/sospensione tutelati dai fondi;

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• gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza

di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno);

• l’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi;

• nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici),

assegnato dall’apposita applicazione o prelevato in servizio web, sia in caso di assegno richiesto (non

ancora autorizzato), sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione (tale ticket identifica l’intero periodo di

riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne

l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria);

• parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato

il relativo codice evento.

La circolare fornisce i codici che identificano gli eventi tutelati da Fis, Fondo credito cooperativo, Fondo

trasporto pubblico, Fondo Trentino, Fondo Bolzano-Alto Adige, Fondo Solimare, Fondo Poste e Fondo

assicurativi.

Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata sul conto assicurativo del lavoratore la

contribuzione correlata.

Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario– assegno di solidarietà

È stato introdotto, a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata>, il nuovo elemento

<FondoSol>, per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai

lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno di solidarietà che è stata

autorizzata. In particolare:

• nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di autorizzazione

rilasciata dalla struttura Inps competente;

• negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di

<FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il

relativo importo (sono stati istituiti nuovi codici causale riportati nella circolare);

• negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di

<FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo

importo (sono stati istituiti nuovi codici causale riportati nella circolare).

In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di

regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle

autorizzazioni.

Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi

Per tutte le istanze di finanziamento di programma formativo presentate a partire dal 1° gennaio 2018, le

aziende richiedenti o i loro consulenti/intermediari, dovranno associare alla domanda un codice

identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato dall’apposita

funzione. Tale codice permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di

erogazione a quella degli altri fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi su

UniEmens.

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Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, l’Inps rilascia

un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda.

I datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata

dalla struttura Inps, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il nuovo codice causale “L110”, avente il

significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”; e nell’elemento <CongFSolImportoACredito>

l’importo posto a conguaglio.

Per effetto del nuovo quadro operativo, l’elemento <RecuperoPrestFondiSol> di <DenunciaAziendale>

potrà essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti gennaio 2018.

Si intendono, pertanto, modificate le istruzioni fornite con le circolari n. 119/2016 (settore credito

cooperativo); n. 205/2016 (società del Gruppo Poste italiane); n. 213/2016 (settore credito); n. 25/2017

(imprese assicuratrici e società di assistenza).

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Le informative per l’azienda

Oggetto: IL MINISTERO SPIEGA I LIMITI MASSIMI DI DURATA DELLE CASSE INTEGRAZIONI

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del lavoro, con la circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, ha

fornito importanti chiarimenti sui limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, con

particolare riguardo ai parametri del quinquennio mobile e del biennio mobile.

Riguardo al quinquennio, il Ministero innanzitutto ricorda le circostanze in cui è utilizzato:

• durata massima complessiva per ciascuna unità produttiva: i trattamenti ordinario e straordinario non

possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile;

• per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini (nonché le imprese ex articolo 10, comma 1,

lettere n e o, D.Lgs. 148/2015), i trattamenti ordinario e straordinario non possono superare la durata

massima complessiva di 30 mesi nel quinquennio mobile;

• nella causale della riorganizzazione aziendale (Cigs), per ciascuna unità produttiva il trattamento

straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in

un quinquennio mobile; nello stesso modo, anche per la causale del contratto di solidarietà, il

trattamento di integrazione straordinario non può avere una durata superiore a 24 mesi nel quinquennio

mobile, fermo restando che in tale ipotesi la durata di tale trattamento è computata nella misura della

metà per la parte non eccedente i 24 mesi.

• nei Fondi di solidarietà e nel Fis, la durata massima dei trattamenti è indicata in riferimento al

quinquennio mobile.

Secondo il Ministero, per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni, che viene

calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni

singola unità produttiva: trattandosi di un parametro mobile, l’inizio del periodo di osservazione si

sposta con lo scorrere del tempo anche in costanza di utilizzo del trattamento.

Relativamente alla durata massima complessiva, se il trattamento richiesto è di Cigs, si considera l’ultimo

giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione e da esso si va indietro di 5 anni: se in tale arco

temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non

può essere riconosciuto il trattamento richiesto, fermo restando che i periodi antecedenti al 24 settembre

2015 non devono essere conteggiati.

Nella circolare vengono forniti i seguenti esempi.

ESEMPIO 1

1.1.2021-31.12.2022: richiesta 24 mesi Cigs per riorganizzazione.

Viene verificato il quinquennio precedente al 31.12.2022, con decorrenza 1° gennaio 2018 (autorizzata). Se

il 1.1.2023 l’azienda volesse richiedere 12 mesi di Cigs per crisi, si procede a ritroso fino all’1.1.2019: in

questo caso l’azienda non può ricevere il trattamento di Cigs, in quanto ha già fruito di 24 mesi.

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ESEMPIO 2

1.11.2019-31.10.2020: Cigs per crisi aziendale per 12 mesi.

1.12.2021-30.11.2022: richiesta di ulteriori 12 mesi di Cigs per riorganizzazione (autorizzata): nel

quinquennio, dal 30.11.2022 al 1.12.2017, sono stati autorizzati soltanto 12 mesi.

Se venissero richiesti 12 mesi di Cigs dall’1.10.2024, l’istanza non potrebbe essere accolta: nel quinquennio

precedente (30.9.2025-1.10.2020) risultano già concessi 13 mesi di cassa integrazione, che, aggiunti al

periodo richiesto, porterebbero a raggiungere i 25 mesi di trattamento. Se venissero richiesti 12 mesi di

Cigs dal 1.11.2024, l’istanza sarebbe accolta: nel quinquennio precedente (31.10.2025-1.11.2020) risultano

concessi 12 mesi di cassa integrazione, che, aggiunti al periodo richiesto, non superano i 24 mesi di

trattamento.

ESEMPIO 3

1.1.2019-31.12.2019: 52 settimane di Cigo.

1.1.2021-31.12.2021: 52 settimane di Cigo.

1.1.2024: 1 settimana di Cigo autorizzata; nel quinquennio risultano fruiti 23 mesi e 3 settimane.

Gli stessi principi dovranno essere utilizzati anche nella verifica dei parametri che utilizzano il biennio

mobile precedente.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO INDUSTRIA ED

EDILIZIA

Con il messaggio n. 4275/2017, l’Inps ha chiarito quali siano i termini corretti per presentare le istanze di

Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (EONE). È infatti emerso, dall’esame dei ricorsi sottoposti al

Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che, non di

rado, le aziende che presentano domanda omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della

sospensione dell’attività lavorativa, allorquando l’evento che ha determinato la sospensione stessa si

verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata, in generale, entro 15 giorni

dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dal 24 settembre 2015. Qualora l’istanza sia

presentata oltre il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo

per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale. Nel computo dei 15 giorni si

esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è contestuale a una festività nazionale, la stessa è

prorogata di diritto alla prima giornata seguente non festiva. Alle domande per eventi oggettivamente non

evitabili, però, si applica il diverso termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato

l'evento e ciò vale per le domande presentate dall’8 ottobre 2016.

Ciò premesso, l’Istituto previdenziale ha precisato che l’azienda è tenuta a valorizzare l’apposito campo

“data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto

giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto

necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento. In assenza di tale specifica

indicazione viene considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima

settimana oggetto della domanda. Qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio

effettivo”, l’Inps chiederà all’azienda di fornire il dato mancante.

È emerso, inoltre, che, nel caso di istanze di Cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi,

numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è

verificato l’ultimo evento meteo. Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana

compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo. Ciò comporta, però, il rigetto della domanda

per “fuori termine”, in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese

in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è

verificato il primo degli eventi meteo stessi. Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo

verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del

mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo, oppure l’azienda può presentare

domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando

le relative scadenze di legge. Alcuni esempi aiutano a meglio comprendere il concetto:

• per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di

presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017;

• per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di

presentazione dell’unica domanda per tutti e 2 gli eventi scade il 30 novembre 2017, mentre se le

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domande sono presentate separatamente, quella riferita all’evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il

30 novembre 2017 e quella riferita all’evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017.

Nei casi di rigetto della domanda, l’azienda potrà ripresentarla, se ancora nei termini, solo per gli eventi

meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza. Esemplificando, se l’azienda ha

presentato, tra il 1° e il 31 dicembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il

31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, la domanda è rigettata con la motivazione “fuori termine” per

entrambi gli eventi e l‘azienda potrà presentare nuovamente domanda, esclusivamente per l’evento meteo

verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.

Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è

stato notificato in tempo utile, è possibile per l’Inps, in via di autotutela, per le sole istanze di Cigo che alla

data del 31 ottobre 2017 risultino in corso di istruttoria o, se definite, che siano oggetto di ricorso non

ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti a eventi meteo per i quali l’originaria istanza

risulta nei termini. Ad esempio, se l’azienda ha presentato, tra il 1° e il 30 settembre 2017, un’unica

domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda

potrà essere accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto, mentre

dovrà essere confermato il rigetto per l’evento meteo del 31 luglio.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: COMPATIBILITÀ TRA DISOCCUPAZIONE E ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con la circolare n. 174/2017, l’Inps ha fornito precisazioni sulla compatibilità delle indennità di

disoccupazione NASpI, ASpI e mini-ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di

reddito, sulla rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita Iva attiva e sulla

possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

Il D.Lgs 22/2015 individua alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il

soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all'80% del

reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all'Inps entro 30 giorni

dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto. La circolare Inps n. 94/2015 ha confermato che la norma è

da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività

lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata,

a seguito della quale si è ottenuta l’indennità. La circolare Inps n. 142/2015 ha precisato il quadro delle

situazioni sopra delineate, aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro

abrogato), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di

cariche pubbliche elettive e non elettive.

La considerazione di regola adottata è quella secondo cui, nell’ipotesi di svolgimento di attività non

formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad

attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ma che danno comunque luogo a una forma di

compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge all’indennità di disoccupazione, trovi

applicazione la disciplina di cui agli articoli 9 e 10, D.Lgs. 22/2015, rispettivamente in tema di decadenza,

sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto

di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività

lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e redditi derivanti

dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di

studio o di addestramento professionale, sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il

beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all’Inps comunicazioni.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca

(assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), trova applicazione la disciplina sulla riduzione

dell’importo della prestazione. Pertanto i compensi non possono superare il limite annuo di 8.000 euro e il

beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio

dell’attività, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente,

dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

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T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

I premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente

cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all’Inps

comunicazioni.

Compensi da prestazioni di lavoro occasionali

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi

di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro detti limiti la NASpI è interamente cumulabile

con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario non è tenuto a

comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Nel caso di prestatori di lavoro

occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito, l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa gli

accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

È ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della

prestazione, non procedendo al riversamento della contribuzione. Il limite di reddito entro il quale è da

ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena

di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla

presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito

annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e

sindaco di società, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle

suddette funzioni, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione. Il

limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.000 euro e il

beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio

dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta

attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Nel caso di redditi di socio di società di persone e di capitali, in presenza di soli redditi da capitale non

riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa

individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.

Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il

reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e, pertanto, trova

applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione. Il limite di reddito entro il

quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.000 euro e il beneficiario della prestazione

deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i

compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente,

dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Con riguardo alle società di persone (Snc e Sas), per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che

svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale

degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o

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di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione. Le medesime

disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e

sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale

è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro e il beneficiario della prestazione deve, a

pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o

dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito

annuo che prevede di trarne anche se pari a 0.

Per i soci di Spa e di Sapa, l’Inps ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa

percepire la prestazione per intero.

Analogamente, i promotori e i soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a

responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti - in assenza di svolgimento di attività lavorativa -

se beneficiari della NASpI possono percepire la prestazione per intero.

Diversamente, per quanto attiene ai soci di Srl, essendo iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani

o dei Commercianti o per l’Agricoltura, il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica e

indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e

prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita

l’attività è pari a 4.800 euro. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps

entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di

NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche

ove sia pari a 0.

Iscrizione ad Albi professionali e titolarità di partita Iva

L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente

a consentire, e quindi a far supporre, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in

ordine alla semplice apertura di una partita Iva riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno

dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di

partita Iva successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, l’Inps, ove

emerga l’apertura di una partita Iva o l’iscrizione a un Albo professionale, verifica se l’attività sia

effettivamente svolta contattando l’interessato. Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha

provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza

dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.

L’iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita Iva richiedono che venga posta particolare

attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di

disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà

opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione. In attesa dell’adeguamento sarà

cura dell’Inps verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se le verifiche

effettuate accerteranno un mancato svolgimento di attività, la prestazione di disoccupazione potrà essere

erogata; ove le verifiche accertino invece l’effettivo svolgimento di attività da data antecedente la

presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata.

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Implementazioni procedurali

È in fase di implementazione il flusso di invio telematico delle domande attraverso il quale si chiederà

espressamente al richiedente la prestazione di dichiarare in modo dettagliato se svolge attività lavorativa e

se riveste la condizione di socio di società di persone o di capitali, nonché l’eventuale sussistenza di

iscrizione ad albi professionali e di partita Iva. In queste ultime due eventualità verrà richiesto se si svolga

effettivamente attività di lavoro. Un successivo messaggio informerà dell’avvenuto rilascio.

Incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione,

dell'importo complessivo del trattamento, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o

d’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale

il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L’incentivo

può essere riconosciuto nei seguenti casi:

• attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività

di lavoro autonomo;

• attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

• sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha

ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

• costituzione di società unipersonale (Srl, Srls e Spa) caratterizzata dalla presenza di un unico socio (di

regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi

l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia

indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il

nome del socio unico; il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della

responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente può ottenere

l’incentivo al pari di chi esercita attività d’impresa individuale);

• costituzione o ingresso in società di persone (Snc o Sas), in quanto il reddito derivante dall’attività svolta

dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;

• costituzione o ingresso in società di capitali (Srl) per la medesima considerazione sulla natura del reddito

derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale

e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non

può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

Il lavoratore deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica

entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla

presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di

sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Per inizio di attività si intende la data di

invio all’Ufficio del Registro Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa. Le domande

intese a ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza,

entro 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: SGRAVI CONTRIBUTIVI PER AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI

Con la circolare n. 167/2017, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire l’utilizzo dello sgravio

contributivo previsto, in via sperimentale, per i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze

conducenti di autoveicoli dotati di tachigrafo digitale che svolgono servizi di trasporti internazionali per

almeno 100 giorni all’anno.

L’agevolazione per la durata di un triennio, che sarà riconosciuta in base all’ordine cronologico di

presentazione delle istanze tramite la procedura telematica messa a disposizione dall’istituto di cui si

dirà più oltre, è pari all’80% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esplicita

esclusione dei premi dovuti all’Inail. L’esonero, in considerazione della sua portata e della specialità della

previsione di legge, non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche.

L’esonero contributivo può trovare applicazione, come espressamente previsto dalla norma,

esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell’aiuto di stato nei limiti degli importi de

minimis e che si conformano ai principi generali che regolano la fruizione dei benefici contributivi.

L’agevolazione in oggetto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che

instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata.

È opportuno precisare che possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano

professionalmente l’attività di autotrasporto, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore

economico o produttivo in cui operano. Il beneficio in trattazione è, infatti, destinato non solo alle imprese

di trasporto per conto terzi, ma anche alle imprese che svolgono trasporti in conto proprio, così come alle

aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono

attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.

Come detto in premessa, la norma prevede l’esonero nella misura dell’80% dei complessivi contributi

previdenziali esclusivamente in relazione ai conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale

per almeno 100 giorni annui; il raggiungimento delle 100 giornate deve, pertanto, essere considerata

una condizione al fine del riconoscimento dell’agevolazione.

Il calcolo delle giornate deve essere effettato a partire dal 1° gennaio 2016.

Ai fini del computo delle 100 giornate previste dalla disposizione devono essere considerate anche le

giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate

in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.

Con riferimento alle ipotesi in cui il medesimo trasporto internazionale sia effettuato da una pluralità di

conducenti, i quali si succedono alla guida del medesimo veicolo, l’esonero contributivo spetta per tutti i

conducenti impegnati nell’attività di trasporto internazionale.

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L’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della

soglia prevista di 100 giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, i veicoli utilizzati per l’attività di trasporto devono

essere equipaggiati con tachigrafo digitale.

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso

l’apposita procedura telematica “TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione

“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Il datore di lavoro la cui istanza telematica verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso

modulo di richiesta dell’agevolazione – della misura massima complessiva dell’esonero spettante, che

potrà essere fruito a partire dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate di trasporto

internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di

lavoro.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo

calcolato, avendo cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.

L’esonero della contribuzione datoriale potrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce

contributive.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: REGIME FISCALE AGEVOLATO PER ATTIVITÀ A FAVORE DELLE ASD

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all’oggetto, concernente le indicazioni operative e

interpretative fornite al personale ispettivo in materia di vigilanza sugli organismi che promuovono

l’attività sportiva dilettantistica, l’INL ha emanato la nota 6 novembre 2017, n. 9678, con la quale fornisce

ulteriori chiarimenti relativamente al trattamento fiscale dei compensi erogati nell’esercizio delle attività

sportive da parte degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Nello specifico l’INL, richiamando l’articolo 90, L. 289/2002, precisa che debbono essere annoverati tra i

redditi diversi, salvo che gli stessi non siano stati conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese o

in relazione alla qualità di lavoro dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e

i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni

sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di

promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive

dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Si aggiunge poi, per espressa previsione normativa, che tale

disposizione si deve applicare anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere

amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive

dilettantistiche Da ciò consegue, come anche già esplicitato dall’interpello n. 6/2016 del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, che debbano essere espressamente inclusi fra gli organismi destinatari del

regime agevolato gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, in quanto rientranti nella più ampia

categoria riconducibile all’articolo 67, Tuir.

Giova però rilevare come l’Ispettorato ricordi che, per poter essere ammesse al particolare regime

agevolativo, le società o le associazioni sportive e anche le attività svolte dai prestatori di lavoro, debbono

possedere specifici requisiti. In particolare, viene precisato come qualunque organismo (Coni, federazioni

sportive nazionali, enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale

da essi riconosciuto) debba svolgere funzioni sociali di promozione del benessere psicofisico della persona

con finalità di carattere educativo e formativo.

In merito al secondo requisito viene chiarito che le attività svolte dai prestatori di lavoro devono consistere

nell’esercizio diretto di attività sportiva, precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni

rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo

svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese

nell’accezione più ampia del termine attività sportiva.

Su tale argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate, la quale aveva già evidenziato che in questa

tipologia possono essere ricompresi i compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione,

didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono

una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione

dell’attività sportiva.

Sulla base di questi chiarimenti normativi e di prassi, è possibile avere un quadro di riferimento per definire

le prestazioni che rientrano nell’articolo 67, Tuir, verificando altresì indicazioni fornite dalle singole

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Federazioni che attuano il riconoscimento della Asd/Ssd, quali sono le attività necessarie per garantire

l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.

A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i

collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo

svolgimento dell’attività.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro

che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai

collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso

l’iscrizione nel registro delle società sportive;

2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni

fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-

dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

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T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

Le informative per l’azienda

Oggetto: TETTO MASSIMO PER IL RECUPERO DEGLI ANF ARRETRATI

L’Assegno per il nucleo familiare (Anf) spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse

gestite dall’Inps, il suo importo è calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare e ai redditi da

lavoro dipendente dichiarati ed è corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente che ha

presentato all’azienda l’apposito modello di richiesta. I redditi da dichiarare sono quelli dell’anno solare

precedente a quello della richiesta di Anf. L’assegno decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta fino a

giugno dell’anno successivo. Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli

arretrati spettanti vengono corrisposti nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.

L’Inps, con il messaggio N. 4283/2017, ha precisato che i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi

di Anf arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza novembre 2017, potranno richiedere

per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel

flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale

“L036”, avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni,

potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del

codice causale “L036” e il totale dell’importo.

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Le informative per l’azienda

Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – VERSAMENTO TFR

La Covip, con delibera 25 ottobre 2017, pubblicata in G.U. 259/2017, e con circolare n. 5027 del 26 ottobre

2017, ha illustrato le principali novità relative alla previdenza complementare previste dalla Legge sulla

concorrenza (L. 124/2017).

In particolare, si illustrano le seguenti novità:

• gli accordi che possono stabilire la percentuale minima di Tfr maturando che può essere destinato alla

previdenza complementare sono tutte le fonti istitutive abilitate a disporre relativamente alla quota di

trattamento di fine rapporto, incluso il regolamento aziendale (per i dipendenti che non hanno un

contratto collettivo di riferimento);

• relativamente all’ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica, la

Covip precisa che è ridotto il periodo di inoccupazione da 48 a 24 mesi, che riconosce la possibilità di

richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti

per l’accesso al regime previdenziale obbligatorio;

• è introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di

RITA fino al conseguimento della pensione obbligatoria;

• relativamente alla facoltà di riscatto totale della posizione nei casi di invalidità permanente, che

comporta una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, o a seguito di cessazione dell’attività

lavorativa che comporta l’inoccupazione per più di 48 mesi, la Covip precisa che detta facoltà non può

essere esercitata nei 5 anni precedenti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni o nel

maggior numero di anni eventualmente stabilito (massimo di 10);

• in merito alla possibilità di riscatto alla cessazione dei requisiti di partecipazione, in caso di adesioni

individuali, la Covip ritiene che il presupposto legittimante l’esercizio della citata facoltà debba essere il

possesso dello status di lavoratore al momento dell’adesione, o in un momento successivo nel corso del

rapporto di partecipazione, e la sopravvenuta perdita di tale requisito. Sostanzialmente, tale opzione

deve essere riconosciuta a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di

adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale condizione.

Inoltre con la delibera sopra indicata la Covip ha illustrato novità relativamente alla informativa da

consegnare ai dipendenti in fase di assunzione.

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

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Le informative per l’azienda

Oggetto: RINUNCIA AL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

Si comunica che, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 124/E/2017, ha precisato che una società

partecipata non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva se i soci amministratori rinunciano al Tfm per

apportare nuove risorse al patrimonio della partecipata; infatti, in tale fattispecie si è in presenza di crediti

per il Tfm dovuto a persone fisiche non esercenti un’attività d’impresa, dove non è ravvisabile alcuna

differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale.

L’Agenzia delle entrate, con il predetto interpello, ha precisato sostanzialmente che la rinuncia ai crediti

(correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa) presuppone l’incasso giuridico del credito e,

pertanto, l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare.

Nell’ipotesi in cui gli amministratori soci abbiano rinunciato alle quote di Tfm accantonate dalla società

istante patrimonializzando la stessa, i crediti rinunciati vanno assoggettati a tassazione nei confronti dei

soci persone fisiche non imprenditori.

In caso di rinuncia operata dagli amministratori non soci è bene, invece, far presente che:

• la società stessa deve assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva che deriva dalla rinuncia al

Tfm;

• in assenza di una contropartita non trova applicazione il principio del c.d. incasso giuridico e gli stessi

amministratori non vengono assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

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L’agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 DICEMBRE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 dicembre 2017, con il commento dei principali

termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro

scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei

giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo∗.

Martedì 5 dicembre

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Sabato 16 dicembre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo

e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti

sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle

competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle

competenze del mese precedente.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d’imposta

Versamento dell’imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del Fondo Tfr maturata nel

2017.

∗ Si ricorda che l’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono

essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il

primo giorno lavorativo successivo”.

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T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

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Irpef versamento secondo acconto modello 730 – Sostituti d’imposta

Versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef, trattenuta sulle retribuzioni del mese precedente,

ai lavoratori che hanno chiesto l’assistenza fiscale (modello 730).

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel

mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle

retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al secondo trimestre 2017.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il

periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con

qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di

lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Mercoledì 20 dicembre

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

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Lunedì 25 dicembre

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese

precedente.

Domenica 31 dicembre

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese

precedente.

Inps - Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 3° trimestre 2017.

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

V I A C A V . A . C O L O M B O 5 3 • 2 1 0 1 2 • C A S S A N O M A G N A G O ( V A )

T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI DICEMBRE 2017

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di dicembre 2017.

CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2016

TRATTAMENTO DI GARANZIA PER

I QUADRI

Nel caso in cui la retribuzione effettivamente percepita nell'anno sia

inferiore al minimo garantito (trattamento economico tabellare + 7%),

la differenza è corrisposta nel mese di dicembre come "importo annuo

aggiuntivo onnicomprensivo".

CEMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 24 NOVEMBRE 2015

MINIMI TABELLARI Area direttiva/3: € 1.924,23

CEMENTO PMI – ACCORDO 24 GENNAIO 2017

MINIMI TABELLARI � Confapi

Area Direttiva/livello3: € 1.924,23

� Confimi

Area Direttiva/livello3: € 1.924,23

IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 6 DICEMBRE 2016

MINIMI TABELLARI Livello Q: € 3.314,10

LAPIDEI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 1° LUGLIO 2014

MINIMI TABELLARI Categoria A S: € 1.808,03

LAVANDERIE - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 13 LUGLIO 2016

ELEMENTO PEREQUATIVO € 200

METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 26 NOVEMBRE 2016

ELEMENTO DI MENSILIZZAZIONE Riconosciuta un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a

titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile

MOBILITÀ - ACCORDO 16 DICEMBRE 2016

MINIMI TABELLARI Livello Q1: € 2.370,10

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V I A L E T U N I S I A , 4 1 • 2 0 1 2 4 • M I L A N O

T E L . : 0 2 / 6 7 0 7 2 0 1 0 • F A X : 0 2 / 6 7 3 8 2 4 1 6

V I A C A V . A . C O L O M B O 5 3 • 2 1 0 1 2 • C A S S A N O M A G N A G O ( V A )

T E L . : 0 3 3 1 / 2 8 1 4 4 2 • F A X 0 3 3 1 / 2 8 2 0 8 5

OCCHIALI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 19 LUGLIO 2016

ELEMENTO PEREQUATIVO € 310

PENNE SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2016

ELEMENTO PEREQUATIVO € 265

RETIFICI MECCANICI DA PESCA - ACCORDO 27 LUGLIO 2017

ELEMENTO PEREQUATIVO € 285

TAXI - AZIENDE COOPERATIVE - ACCORDO 29 NOVEMBRE 2016

UNA TANTUM Livello F/1: € 93,54

TERZIARIO CONFESERCENTI - ACCORDO 12 LUGLIO 2016

ELEMENTO ECONOMICO DI

GARANZIA

� Aziende fino a 10 dipendenti

Livelli 1Q, 1 e 2: € 95

� Aziende da 11 dipendenti

Livelli 1Q, 1 e 2: € 105

TESSILI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 9 NOVEMBRE 2015

UNA TANTUM In seguito all'accordo di confluenza del comparto Tessili vari, torcitura e

filatura serica nel Ccnl Tessili e abbigliamento PMI, con riferimento al

periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene riconosciuto un importo

forfettario una tantum pari a € 2.270 complessivi, da erogare

mensilmente (compresa la 13ª mensilità) in tranche di pari importo fino

a dicembre 2017.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO PMI - ACCORDO 7 OTTOBRE 2013 E ACCORDO 12 OTTOBRE 2016

UNA TANTUM � Comparto Tessili vari, torcitura e filatura serica

Con riferimento al periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene riconosciuto

un importo forfettario una tantum pari a € 2.270 complessivi, da

erogare mensilmente (compresa la 13ª mensilità) in tranche di pari

importo fino a dicembre 2017.

TRASPORTO A FUNE - ACCORDO 12 MAGGIO 2016

MINIMI TABELLARI Livello 1SQ: € 1.824,43