Le imposte e le agevolazioni sugli immobili: IVA, IMU, IRPEF, IVIE, cedolare secca e agevolazioni...

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Le imposte e le agevolazioni sugli immobili: IVA, IMU, IRPEF, IVIE, cedolare secca e agevolazioni fiscali

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Le imposte e le agevolazioni sugli

immobili: IVA, IMU, IRPEF, IVIE, cedolare

secca e agevolazioni fiscali

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PROGRAMMA DELL’EVENTO

Le imposte sull’immobile:

1. L’IMU

2. L’IVIE

3. La locazione (cedolare secca)

4. Novità IVA: cessione e locazione ex D.L. 83/2012

5. Le agevolazioni fiscali (prima casa e credito imposta)

6. Il valore catastale degli immobili

La ristrutturazione e il risparmio energetico:

1. Gli interventi agevolati

2. Le pratiche abilitative necessarie (edilizia libera, attività soggetta a

permesso, scia)

3. Le pratiche per la ristrutturazione

4. Le pratiche per il risparmio energetico

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IMU: SOGGETTI PASSIVI

1. il proprietario dell’immobile;

2. l’usufruttuario;

3. il titolare del diritto d’uso;

4. il titolare del diritto di abitazione;

5. il titolare del diritto di enfiteusi;

6. il titolare del diritto di superficie;

7. il locatario di bene in leasing;

8. il concessionario di beni demaniali.

SOGGETTI PASSIVI IMU:SOGGETTI PASSIVI IMU “casi

particolari”:

1. il locatario finanziario;

2. il concessionario di area demaniale;

3. il multiproprietario;

4. il coniuge assegnatario;

5. il cittadino italiano residente

all’estero;

6. l’erede;

7. l’assegnatario di alloggio di edilizia

pubblica;

8. il contratto preliminare di

compravendita;

9. l’immobile compreso nel fallimento;

10. il curatore dell’eredità giacente;

11. la cooperativa edilizia a proprietà

divisa e indivisa.

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IMU - QUESITO

La società ALFA SNC è proprietaria di un capannone sfitto.

A giugno ha pagato l’IMU sull’immobile.

Si chiede se nell’Unico 2013 relativo al periodo d’imposta 2012 la società avrà l'obbligo di indicare la rendita catastale e i soci

dovranno a pagare l’Irpef derivante.

SI in quanto per le imprese, che siano ditte individuali o società di persone, l'IMU sul fabbricato strumentale o

patrimonio, non assorbe in nessun caso l'Irpef, a prescindere che il fabbricato sia locato o detenuto

direttamente dall'impresa.

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IMU: IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Inquadramento generale: Per individuare gli immobili da assoggettare

all’IMU, è necessario porre attenzione a quanto sancito da:

art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, il quale

prevede che sono soggetti a IMU gli

“immobili, inclusi i terreni e le aree

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi

compresi quelli strumentali o alla cui

produzione o scambio è diretta l'attività

dell'impresa, ovvero il titolare di diritto

reale di

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, sup

erficie sugli stessi”.

art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, il

quale stabilisce che sono soggetti al

tributo gli “immobili, ivi comprese

l'abitazione principale e le pertinenze

della stessa. Restano ferme le definizioni

di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504”;

Possiamo affermare che le tipologie di

immobili assoggettabili all’IMU sono

fabbricati

aree fabbricabili

terreni

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Aliquota Ordinaria

0,76%

Variazione Minima

-0,3%

Variazione Massima

+0,3%

Abitazione Principale

0,4%

Variazione Minima

-0,2%

Variazione Massima

+0,2%

Immobili Rurali

Strumentali

0,2%

Variazione Minima

-0,1%

Variazione Massima

-

IMU: LE ALIQUOTE

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IMU: l’abitazione principale e il nucleo familiare

Mia moglie è proprietaria di un immobile sito a Milano dove risiede mentre io sono proprietario di un immobile sito a Bologna

nel quale ho la residenza ed in effetti vivo per motivi di lavoro. Possiamo usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale

per entrambi gli immobili?

Con la circolare 3/DF del 18 maggio 2012 il Ministero delle

Finanze ha chiarito che è possibile tassare entrambi gli immobili con le regole per l’abitazione principale (aliquota

agevolata e detrazione).

Il Comune è l’ente che si dovrà occupare dei controlli.

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IMU: DETRAZIONE FIGLI ABITAZIONE PRINCIPALE

PROPRIETARIcon residenza anagrafica e dimora

abituale

SITUAZIONE FIGLI Under 26 anni e che risiedono

anagraficamente e dimorano

nell’abitazione principale

DETRAZIONE 50 EURO

Proprietario al 100% con

convivente non proprietaria

3 figli: di cui 1 solo del

proprietario, 1 della coppia

e 1 solo della convivente

Al proprietario spetta la

detrazione di 100 euro in

quanto genitore di 2 figli

Proprietario 50% con convivente

comproprietaria 50%

3 figli: di cui 1 solo del

proprietario, 1 della coppia

e 1 solo della convivente

Ad ogni comproprietario

spetta la detrazione di 75

euro: 50 per il proprio figlio +

25 per il figlio della coppia

Proprietario al 50% con figlia di

25 anni convivente e proprietaria

del 50%

La figlia di 25 anni ha una

figlia di anni 3

Ad entrambi spetta la

detrazione di 50 euro relativa

alla propria figlia

Proprietario al 100% con figlia di

25 anni convivente

La figlia di 25 anni ha una

figlia di anni 3

Al proprietario spetta la

detrazione di 50 euro

limitatamente alla propria

figlia e non anche alla nipote

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A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati

all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel

territorio dello Stato.

SARANNO TENUTI AL PAGAMENTO ANCHE

I CITTADINI ESTERI CHE RISIEDONO IN ITALIA

Soggetto passivo:

• Persone fisiche, proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento

sullo stesso.

• L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei

quali il possesso si è protratto (da 15 giorni in poi viene computato un mese intero).

IVIE

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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

AMBITO OGGETTIVO

NATURA IMMOBILE

Abitazione non di lusso ex D.M.

2.8.1969

UBICAZIONE IMMOBILE

Residenza nel Comune o

entro 18 mesi

Non avere altra abitazione nel

Comune

NOVITÀ NEL GODIMENTO

Non titolarità di altra abitazione situata nel

territorio dello Stato acquisito con l’agevolazione

ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 4%

prevista dalla voce n.21 della Tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972

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RIASSUMENDO NOVITÀ 36% E 55%

Periodo

Spese

Ripristino

del

patrimonio

immobiliare

Riqualificazione energetica

Detrazione 55%

Dal

01/01/2012

Al 25/06/2012

Detrazione del

36% limite di

€ 48.000Limite

€. 100.000

riqualificaz.

complessiva

Limite

€. 60.000

sostituz.

Infissi e

coibentazion

i

Limite

€. 60.000

installaz.

pannelli

solari

Limite

€.30.000

sostituz.

caldaieDal

26/06/2012

Al 30/06/2013

Detrazione del

50% limite di

€ 96.000

Dal

01/07/2013

Detrazione del

36% limite di

€. 48.000

Detrazione del 36% limite di €. 48.000

(opere di cui all’art. 16-bis lett. H) TUIR

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