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Page 1: L’AMIANTO E IL SUO TRATTAMENTO NELLA ...innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

Di seguito un elenco non esaustivo di norme - europee e nazionali - afferenti alla problematica dell’amianto sia dal punto di vista della suapresenza negli edifici, sia da quello della sua rimozione in materia professionale e dunque intesa come attività lavorativa eseguita da ditte

specializzate.

NORMATIVA EUROPEA◆Direttiva 2009/148/CE n. 148 del 30 novembre 2009 Relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizioneall’amianto durante il lavoro.◆Linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell’aria in Europa (WHO, 2000). ◆Direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consi-glio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni inmateria di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

NORMATIVA NAZIONALE◆Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Orientamenti pratici per la determinazione delle esposi-zioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI).◆TESTO UNICO SICUREZZA Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.◆Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivantidall’esposizione all’amianto durante il lavoro.◆Decreto Ministero della Salute 14 dicembre 2004 - Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.◆Decreto 29 luglio 2004, n. 248 - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amian-to e contenenti amianto.◆Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2004 n. 4 e s.m.i. - Note esplicative del decreto ministeriale 1 settembre 1998 recante:“Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali, vetrose)”.◆Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale inte-ressate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.◆Deliberazione 1 febbraio 2000 - Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10-bonifica dei beni contenenti amianto.◆Decreto 20 agosto 1999 e s.m.i. - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresiquelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lett. F della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessa-zione dell’impiego dell’amianto.◆Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997 - Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.◆Decreto 7 luglio 1997 - Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l’idoneità dei laboratori dianalisi che operano nel settore amianto.◆Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendereinnocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.◆Decreto Ministero Sanità 26 ottobre 1995 - Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la boni-fica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.◆Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.◆Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 114 - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamentodell’ambiente causato dall’amianto.◆Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.◆Legge 27 marzo 1992 n. 257 - Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

L’AMIANTO E IL SUO TRATTAMENTONELLA LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE

A cura di: ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it)

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© Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2015

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Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)

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Direttore responsabile: Gianluca Palladino

L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specificheresponsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze.

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Amianto negli edifici (anche condominiali). Rischi, interventi e prescrizioni di legge(I Quaderni di ARPA Piemonte e AA.VV.) ..............................................................................................................

Rimozione di modeste quantità di amianto. Linee guida e documentazione(Regione Piemonte ) .......................................................................................................................................................

La presenza di amianto in condominio e il vizio dell’immobile compravenduto(Tribunale di Prato ) ........................................................................................................................................................

L’amianto e il suo trattamento nella legislazione europea e nazionale(ARPA Piemonte ) ...........................................................................................................................................................

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SOMMARIOSOMMARIO

spese del difensore, da ridurre perché non conforme ai principi sin qui illustrati. Vanno aggiunte le spese forfetarie, quan-tificate nel 15%, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa e inoltre le spese relative alla fase di ATP liquidate in dispositivo, vistala nota spese, e ridotti gli importi in quanto relativi ad attività difensive già concluse prima dell’entrata in vigore del DM55/2014.

P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:- accerta il minor valore dell’immobile posto in Prato, via …, piano sesto, composto da n. 3 vani oltre servizi ed accessori,rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, Foglio …, particella …, subalterno …, nella misura di € 2.158,25e per l’effetto condanna il convenuto alla restituzione della € 2.158,25, oltre interessi a far data dal ricevimento dell’interoprezzo;- condanna il convenuto a rimborsare all’attrice le spese di lite relative alla presente fase del giudizio, che si liquidano in ¤391,46 per spese, € 2.430,00 per compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e 15,00 % per spese generali;- condanna infine il convenuto a rimborsare all’attrice le spese e gli onorari relativi alla fase del procedimento di istruzionepreventiva che si liquidano in € 1.411,97 per spese ed € 1.486 per compensi professionali oltre accessori di legge.

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AMIANTO NEGLI EDIFICI (ANCHE CONDOMINIALI)RISCHI, INTERVENTI E PRESCRIZIONI DI LEGGE

Fonti: I Quaderni di ARPA Piemonte e AA.VV

L’amianto è una sostanza cancerogena. Rappresenta un pericolo per la salute quando esiste la possibilità che le fibre (costituentila polvere) siano inalate. Alcune malattie del sistema respiratorio quali il carcinoma polmonare, il mesotelioma pleurico el’asbestosi derivano dall’esposizione alle polveri di amianto. Occorre precisare che l’asbestosi è causata da esposizioni elevate ditipo professionale; ad oggi si può escludere l’insorgere di nuovi casi. Il rischio di inalazione di fibre è strettamente legato alla friabilitàdel materiale, pertanto i materiali contenenti amianto vengono classificati come friabili e compatti. Friabili:materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con semplice azione manuale;Compatti: materiali duri (es. cemento-amianto) che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego diattrezzi meccanici.Le fibre possono essere diffuse nell’aria a seguito della manipolazione o lavorazione di materiali che le contengono. Può verifi-carsi dispersione spontanea nel caso di materiali friabili usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, urti. Per i materiali compatti contenenti amianto, come le coperture degli edifici in cemento-amianto (eternit), il rischio è, in genera-le, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali che possono diventare un rischio se abrasi o dan-neggiati.

COSA PREVEDE LA LEGGELa Legge 27 marzo 1992 n. 257 vieta “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione diamianto o di prodotti contenenti amianto”, arrestando quindi in modo definitivo qualsiasi immissione aggiuntiva di amianto, diprodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale.È da notare come nella normativa vigente non vi sia alcun obbligo di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici. Prov-vedimenti possono essere adottati dall’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza.Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2004 vieta l’uso delle fibre di amianto e dei prodotti contenenti dette fibre intenzionalmen-te aggiunte. È consentito, fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile, l’uso di prodotti contenenti amianto già installatio in servizio prima della data di entrata in vigore del decreto.

L’AMIANTO NEGLI EDIFICII materiali che possono contenere amianto sono:

◆Elementi di copertura quali tegole, lastre ondulate o piane;◆Pareti, controsoffittature con pannelli contenenti amianto sia in matrice compatta sia friabile;◆ Intonaci per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti locali, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/odi resistenza al fuoco;◆Linoleum e piastrelle per pavimenti;◆Tubi e vasche per l’acqua potabile e le acque reflue;◆Rivestimenti isolanti di tubi;◆ Isolanti delle caldaie per coibentarle, sotto forma di pannelli o in forma sfusa (generalmente sotto l’involucro in lamiera);◆Guarnizioni all’interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaie;◆ Isolamenti vari quali pannelli in cartone-amianto dietro le stufe o a protezione da fonti di calore di parti in legno (es. sopra il ter-mosifone);◆Filati, tessuti e corde possono essere presenti come coibentazioni di parti calde;◆Manufatti ignifughi quali coperte, feltri, tappeti.

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Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna”, del quale si è avvalso il CTU, lo stato di conservazione della copertura vienequalificato “scadente”, nel senso che il punteggio totale derivante dalla valutazione dei vari parametri si pone in posizioneintermedia tra il primo (con punteggi da 5 fino a 10) che contraddistingue uno stato di conservazione “discreto” e quello (da21 a 27) che contraddistingue uno stato di conservazione “pessimo”. Anche considerando i parametri di valutazione costi-tuiti dai fattori di danno (nelle varie tipologie) e dai fattori di esposizione (anch’essi nelle svariate tipologie indicate) secondol’algoritmo di VERSAR, stante il valore complessivo raggiunto, la situazione della copertura è risultata riconducibile alla Zona4 nella quale è richiesta “attività di riparazione”, tal che “le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi limi-tati di confinamento o incapsulamento”. Lo studio del CTU ha tenuto conto delle risultanze dell’utilizzo dell’algoritmo ENELINDEX modificato, di cui ENEL in Italia si avvale per valutare lo stato di coperture in amianto-cemento presenti negli impian-ti di produzione di energia elettrica: tale algoritmo ha come parametri di valutazione l’aerodispersione, lo stato di conserva-zione della copertura, la friabilità, la ventilazione (movimento dell’aria nelle immediate vicinanze del materiale contenenteamianto), nonché il tipo di amianto e le caratteristiche della matrice. Sulla base di tutti i metodi utilizzati (linee guida ASL Emi-lia Romagna, metodo Versar e Metodo Enel Index il CTU dell’ATP perveniva alla valutazione che il materiale di coperturanecessita di un programma di controllo e di manutenzione, con intervento di bonifica a medio termine, termine precisatodal CTU in 3 anni, al termine dei quali, secondo la stessa valutazione effettuata dal CTU si rendono necessari quantomenolavori di incapsulamento del tetto. Il CTU stima in €25.525 il costo al 2009 dell’operazione di manutenzione e confinamentodella copertura condominiale con una incidenza (in base alle tabelle condominiali) di € 1.140 sulla proprietà attorea.Le valutazioni svolte da parte dell’arch. M., CTP dell’attrice nel procedimento per ATP non mettono in contestazionequanto accertato come condizione della copertura dal CTU, e neppure vengono contestati l’utilizzazione degli algoritmisopra indicati, le valutazioni della situazione della copertura e l’applicazione per ogni singolo parametro dei valori attribuitidal CTU (se pur facendo sue le valutazioni dello studio Apogeo): il CTP dell’odierna attrice, interpretando questi dati, per-viene ad individuare come intervento necessario sulla copertura l’integrale rimozione delle lastre con realizzazione di unanuova copertura. La valutazione del consulente dell’odierna parte attrice circa la rimozione del materiale, deve essere accolta in quantomaggiormente cautelativa della salute umana, ed attenta ad evitare le possibili gravissime conseguenze della dispersionenell’aria di fibre di amianto, facilitata dal fatto che nel caso oggetto del presente giudizio le lastre in cemento-amianto nel casoin esame sono state utilizzate per la copertura di un fabbricato e, quindi, risultano particolarmente esposte agli agenti atmo-sferici. Il CTU infatti ha ben evidenziato la vetustà della copertura, il superamento del limite di durata delle lastre (20 anni)dopo il quale le medesime devono essere interessate da lavori di bonifica ed inoltre, si stimano corrette in ordine alla quan-tificazione delle opere necessarie le osservazioni dell’arch. M. (CTP di parte P. in sede di ATP), secondo il quale le spesedevono essere quantificate sulla base di prezziari ufficiali, quali quello degli Ingegneri-Organo Ufficiale del Collegio degli Inge-gneri della Regione Toscana, così quantificando l’importo per la rimozione delle lastre e successiva collocazione sulla som-mità dell’edificio condominiale di un nuovo manto di copertura nell’importo complessivo in €49.867,22, gravante pro-quotasulla proprietà dell’appartamento venduto dal M. alla P. per € 2.158,25.Posto quindi che la reale situazione della copertura del fabbricato consente di ravvisare il vizio della cosa presupposto perl’azione quanti minoris, e che la garanzia per vizi opera anche in mancanza della colpa del venditore al fine di eliminare, nel con-tratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’oggettiva differenza tra il prezzo pagato ed il valore delbene, la diminuzione di valore deve essere pari alla menomazione che il valore effettivo del bene subisce a causa dei vizi inmodo tale che l’acquirente sia posto in situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato in assenza di vizi. Deve esserequindi equitativamente riconosciuto all’attrice a titolo di minor valore del bene l’importo di €2.158,25 atteso che, attraver-so il versamento di tale somma (quota parte gravante sulla signora P. della spesa necessaria per il ripristino integrale dellacopertura comune del fabbricato), il valore del bene acquistato dal sig. M. sarà integralmente ripristinato: in tal senso ancheCassazione civile , sez. II, sentenza 21.05.2008 n. 12852 che anche precisa: “Poiché la legge non impone particolari criteri daseguire per la determinazione della somma dovuta a seguito della riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta,è consentito il ricorso a criteri equitativi”.

C) Domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta. La domanda del convenuto, alla luce dell’accertata presenza di vizi sul bene, è infondata e deve essere respinta per difettodei presupposti di legge.

Spese di liteLe spese di lite vengono liquidate in dispositivo in base al decisum e non, invece, al disputatum (Corte di Cassazione,Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014). Tenendo conto del giudizio, atteso il valore di quanto ricono-sciuto ed i parametri di cui al DM 55/2014, le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo, sulla base della nota

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SOSPETTO DI AMIANTO IN EDIFICIO: CHE COSA FARECome premesso, la presenza di amianto non implica necessariamente un danno per la salute. È comunque importante rilevarnela presenza cercando informazioni mediante documentazione tecnica sulla costruzione dello stabile (es. il capitolato d’appalto) e,se possibile, rintracciare l’impresa costruttrice. Se dopo l’acquisizione dei dati il sospetto permane, sarà necessario prelevare uncampione di materiale da sottoporre ad analisi. Il campionamento deve essere effettuato con particolari precauzioni per evitare ladispersione di fibre nell’aria e per essere certi di prelevare un campione rappresentativo del materiale oggetto d’indagine. A tal pro-posito è opportuno chiedere consiglio a personale esperto, per esempio al laboratorio presso cui le analisi saranno realizzate.

SE L’AMIANTO C’È: CHE COSA FARELa responsabilità dell’azione è a carico del proprietario o del responsabile dell’attività che si svolge nell’edificio in questione, chepertanto deve:◆ individuare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;◆ tenere documentazione relativa alla collocazione dell’amianto nell’edificio e predisporre idonea segnaletica;◆predisporre le misure di sicurezza;◆ fornire informazioni agli occupanti dell’edificio sulla presenza dell’amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamentida adottare;◆ se i materiali in opera sono friabili, fare ispezionare l’edificio una volta all’anno da personale in grado di valutare le condizioni deimateriali e scrivere una dettagliata relazione della verifica eseguita da trasmettere all’ASL competente per territorio;◆valutare la necessità di un intervento di bonifica.

QUANDO SERVE L’INTERVENTO DI BONIFICAQuando i materiali contenenti amianto si presentano molto danneggiati è necessario un intervento di bonifica. L’attività di boni-fica deve essere condotta con estrema cautela, in quanto può essere pericolosa per chi la effettua e per le persone che occupanol’edificio. I possibili interventi sono:◆ incapsulamento delle superfici (applicazione di prodotti che impediscono la dispersione delle fibre);◆confinamento dei manufatti (segregazione fisica dei materiali con amianto, come ad esempio una sovracopertura o una contro-soffittatura);◆ rimozione dei materiali.La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata dal proprietario/responsabile, che deve valutare lo stato deimateriali, le caratteristiche costruttive e l’uso dell’edificio. Anche in questo caso è opportuno avvalersi di personale esperto.Le ditte specializzate che effettuano lavori di bonifica devono essere iscritte all’apposito Albo nazionale gestori ambientali.La ditta che esegue la bonifica deve sottostare a specifici obblighi in materia di protezione dei lavoratori.

LE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTOLe norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento-amianto (eternit) dalle quali non si ha una diffusionespontanea di fibre nell’aria, in quanto non c’è alcun rischio per la salute. Il proprietario deve valutare il degrado dei manufatti, con-siderando i seguenti fattori:◆ friabilità del materiale;◆ stato della superficie e in particolare l’evidenza di affioramenti di fibre;◆presenza di sfaldamenti, crepe e rotture;◆presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie;◆presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento. Se in base ai suddetti elementi si evidenzia una situazione di degrado, il proprietario deve provvedere alla bonifica della copertura.

COME AGIRE IN AMBITO CONDOMINIALEAnche in ambito condominiale, così come in quello residenziale privato, una discriminante è rappresentata dalla presenza diamianto in configurazione compatta oppure friabile. In questo secondo caso, l’amministratore condominiale deve comunicareall’Asl di riferimento la presenza del materiale. Qualora, invece, l’amianto sia in forma compatta (e quindi meno pericoloso) nonvi è obbligo di comunicazione. Tuttavia, se l’edificio versa in condizioni di degrado, l’amministratore condominiale deve far effet-tuare una ispezione con annessa valutazione del rischio: avvalendosi di un tecnico o di un’impresa abilitata. Allo stesso modo, qua-lora a seguito del sopralluogo sia stata accertata la necessità di una bonifica dall’amianto, è obbligatorio provvedere alla rimozioneavvalendosi di ditta specializzata iscritta all’Albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).Quanto alle spese da sostenere per la bonifica, esse, ovviamente, si ripartiscono tra i condòmini in base ai millesimi. Natural-mente, i condòmini, per il tramite dell’amministratore, avranno poi la - seppur remota - qualora essa abbia utilizzato materiali con-tenenti amianto o installato manufatti in amianto successivamente all’entrata in vigore del divieto di ricorrere a tale materiale.

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compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto, fornire la prova di avercompiuto tempestivamente quell’atto” (Cass. civ., sez. II, 12-03-1994, n. 2394) e, con riferimento alla specifica azione: “Intema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegnadella merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova diaver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 14-05-2008, n. 12130, Cass. civ., sez. II, 12-06-2007, n. 13695).

B) Minor valore del bene per copertura del tetto del fabbricato in materiale contenente amianto. Preliminarmente si osserva che nel caso in esame non è possibile ravvisare una vendita di aliud pro alio, essendo il beneimmutato sia nella sua materialità che nella sua idoneità ad essere abitato, mentre l’ipotesi di aliud pro alio si verifica quandola cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tuttoinidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della res dedotta come oggetto del contratto: nel caso in esamel’appartamento ad uso abitativo, oggetto della compravendita tra le parti, è pacificamente regolarmente abitato dall’odier-na attrice, così come gli altri appartamenti facenti parte dello stesso condominio, nulla deducendosi in contrario ed essen-do anzi venuta a deporre a teste la vicina di casa dell’attrice, con ciò comprovando l’uso abitativo dell’immobile da partedella P..Quanto alla tempestività della denuncia relativa alla scoperta dell’amianto sul tetto, l’attrice ha dedotto di avere avutoconoscenza della presenza di amianto nella copertura del fabbricato solo a fine maggio 2008 e nella raccomandata 28.5.2008(doc. 2 attrice) si legge che la scoperta era avvenuta in tale data. Si osserva, inoltre, che il termine di decadenza previsto dal-l’art. 1495 c.c. per l’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall’effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quan-do il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa. Ebbene, nel caso in esame, la certezza della sussistenzadi vizi in considerazione della presenza di amianto nella copertura, poteva aversi solo ove fosse stato apprezzato con sicu-rezza che le condizioni del materiale di copertura erano tali da potersi configurare un vizio del bene, giacché la mera coper-tura con eternit non costituisce vizio della cosa. È quindi da escludere che possa aversi decadenza nel caso di specie.Neppure può essere accolta l’eccezione di prescrizione del diritto ad agire in garanzia, atteso che elemento costitutivodell’eccezione di prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, laddove l’odierna attrice con laracc./telegramma del 28.5.2008, oltre a denunciare la scoperta della copertura in eternit, ha anche manifestato la sua volontàdi far valere il proprio diritto alla garanzia nei confronti del destinatario, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (in talsenso Cass. civ., sez. II, 03-08-2010, n. 18035), promuovendo poi in data 18.2.2009 un procedimento per accertamento tec-nico preventivo al fine di addivenire ad una verifica, nel contraddittorio con il venditore e - come terzo chiamato - anche delcondominio, dello stato della copertura e delle opere necessarie per la manutenzione/sistemazione, sì da addivenire ad unacertezza in ordine alla effettiva sussistenza dei vizi/difetti del bene da lei acquistato. La relazione del CTU in sede di ATP èstata depositata in data 18.6.2009 e l’azione di garanzia è stata proposta con citazione portata alla notifica in data 1.4.2010,tal che non era dunque maturato il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c..Nel merito la domanda di riduzione del prezzo dell’appartamento proposta da parte attrice è fondata e può essere accoltanei soli limiti di quanto di seguito indicato.Non è contestata la presenza di amianto nella copertura in eternit e neppure la percentuale di amianto presente nel mate-riale.Osservato preliminarmente che nel caso di specie la presenza di amianto riguarda parte comune del fabbricato e non l’im-mobile di proprietà esclusiva, si osserva che la presenza di amianto in un immobile abilita all’azione di garanzia ex art. 1490c.c. solo ove si tratti di materiali contenenti amianto “seriamente danneggiati, per i quali sono previste operazioni di bonificamediante rimozione, incapsulamento o sconfinamento dell’amianto” (paragrafo 2, lett. c D.M. 6/9/1994) non, invece, in pre-senza di materiali “integri, non suscettibili di danneggiamento per i quali non è prevista la bonifica” (lett.a) o “integri, suscet-tibili di danneggiamento per i quali è previsto il monitoraggio” (lett. b).Il CTU nominato in sede di ATP ha esposto che si tratta di una copertura realizzata nel 1987 (quindi di circa 22 anni), eche, di regola, la durata dei manufatti in cemento-amianto è di circa 20 anni, dopo i quali si determinano fenomeni di invec-chiamento dello strato superficiale o della matrice cementizia che rendono necessari interventi manutentivi che possonoconsistere nell’incapsulamento, nel confinamento e/o rivestimento o, in casi estremi, nella rimozione della copertura.Il Consulente dell’Ufficio in sede di ATP ha richiamato le risultanze delle analisi effettuate per conto del condominio … daapposita società esperta nel settore, risultanze non contestate quanto alle situazioni accertate: le schede di accertamento evalutazione risultano allegate nella relazione del CTU. Da tali schede si ricava che le lastre di copertura pur non “confinate”(ossia chiuse all’interno di una barriera che separi i materiali contenenti amianto dalle aree occupate dell’edificio), sono posi-zionate in una parte dell’edificio “non occupata”e “non accessibile”, trattandosi parte dell’edificio a cui i condòmini nonhanno accesso. Sulla base di parametri e di algoritmo definito dalle “linee guida emanate dall’assessorato alla Sanità, servizio

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Nel caso di civili abitazioni private, spesso è accaduto nel recente passato (e in verità continua ad accadere) che, per risparmiaresui costi di bonifica, i proprietari si facciano autonomamente carico di rimuovere l’amianto presente ad esempio in piccoli

manufatti. Con la D.G.R. 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (pubblicata sul B.U. 24 dicembre 2013, n. 52) la Regione Piemonte (tra lealtre) ha disciplinato la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice cementizia oresinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini, approvando anche le indicazioni operative e Consigli e raccomanda-zioni di sicurezza per l’utilizzo di scale e trabattelli. Ecco un estretto dei contenuti della delibera e delle linee guida ad essa allegate.

NORMA E INDICAZIONI OPERATIVE: COSÌ LA REGIONE PIEMONTECome allegato A alla DGR 25-6689 del 18 dicembre 2013, la Regione Piemonte ha pubblicato anche le “Indicazioni operativeper la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti inutenze civili da parte di privati cittadini” Di seguito ne pubblichiamo un ampio estratto, in quanto tali annotazioni rappresentanodelle linee guida concrete sulle azioni da svolgere per evitare rischi.

Le premesseL’incremento del rischio di dispersione di fibre nell’aria nei casi in cui i manufatti contenenti amianto, con il trascorrere degli anni,non vengano rimossi e, soprattutto, la possibilità che i detentori se ne disfino abusivamente, con tutte le problematiche che nederivano, impongono la necessità di una regolamentazione delle modalità di rimozione e raccolta di questi materiali mediante lasemplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico dei detentori, nel rispetto della normativa vigente.Tale regolamentazione prevede l’attuazione di misure che agevolano il rispetto delle procedure previste dalla normativa e lariduzione dei tempi tecnici necessari per l’esecuzione delle operazioni di bonifica.Le presenti indicazioni si propongono, pertanto, di definire un protocollo operativo al fine di evitare l’abbandono incontrollatodi rifiuti derivanti dalla rimozione/raccolta di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta presenti presso abitazioniprivate, con conseguente impatto negativo sull’ambiente e rischi per la salute pubblica, nonché di garantire, sull’intero territorioregionale, procedure operative omogenee da parte dei Servizi impegnati nella valutazione di attività riguardanti rimozione di“modeste quantità” di MCA in matrice cementizia o resinoide presenti nelle civili abitazioni.Il presente documento descrive le modalità operative relative a particolari situazioni in cui caratteristiche e quantità dei materialiconsentono - mediante l’adozione di appropriate e semplici precauzioni ritenute sufficienti a contenere il rischio di dispersione difibre dai manufatti - la rimozione di detti materiali da parte di privato cittadino, effettuata personalmente, senza l’ausilio di altre per-sone (famigliari, parenti, conoscenti, altri). È ovviamente auspicabile che i lavori che comportano rimozione e/o raccolta di manu-fatti in amianto siano effettuati da imprese autorizzate, come stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., ed in particolare dall’art.256, tuttavia l’attuale quadro normativo consente che il privato cittadino possa eseguire la rimozione e/o la raccolta di piccoliquantitativi di manufatti in amianto, purché siano rispettate le procedure previste dalla normativa, ed in particolare dal D..M. 6 set-tembre 1994, normativa tecnica di riferimento, e non si determini dispersione di fibre di amianto nell’aria.

Requisiti per l’esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di MCA da partedi privato cittadino in matrice cementizia o resinoide da parte di privato cittadino,personalmente, senza l’ausilio di altre personeAl fine dell’esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di MCA in matrice cementizia o resinoide

RIMOZIONE DI MODESTE QUANTITÀ DI AMIANTOLINEE GUIDA E DOCUMENTAZIONE

Regione Piemonte - D.G.R. 25-6899 del 18 dicembre 2013

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5.000 o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta equa.Con condanna avversaria al rimborso delle spese tutte di lite, diritti ed onorari, oltre al rimborso e refusione delle spesedi CTP nell’ATP per € 2.000 e con rimborso altresì delle spese legali sostenute nell’ATP che si quantificano in € 2.500 oltreIVA e CAP o nella diversa minore o maggiore somma di giustizia Si chiede espressamente e formalmente che tutte le com-petente/spese legali, sia della fase dell’ATP che del merito, in caso di soccombenza avversaria, vengano distratti da parte dicodesto Giudice, ai sensi di legge, a favore dei costituiti procuratori antistatali”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione1) L’attrice ha convenuto in giudizio il venditore dell’appartamento da lei acquistato nel Condominio … in data 12.7.2007per il prezzo di €230.000 chiedendo l’accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e, all’uopo deducendo che nel maggio2008 aveva appreso che l’immobile condominiale, di cui era parte l’appartamento acquistato, aveva copertura in cemento-amianto, da cui, secondo una perizia allegata all’atto di citazione, derivava una diminuzione del valore dell’appartamento pariad €46.541,92 corrispondente al 20% circa del prezzo di acquisto. Con racc. 28.5.2008 aveva denunciato il fatto al venditoreed inoltre, nella stessa racc. 28.5.2008, aveva anche denunciato la mancanza nell’immobile di qualità essenziali, atteso che illocale bagno era stato venduto privo di lavabo e di rubinetteria e che dalle prese elettriche erano state rimosse le luci diemergenza, lasciando spazi vuoti all’interno delle placche a cornice, sì che era stato necessario sostituire tutte le placche, conspesa di €1.359,20 oltre IVA al 20%. Era stato proposto procedimento per ATP davanti a questo Tribunale, procedimentonel quale era stato chiamato anche il Condominio …, e il CTU aveva quantificato il minor valore dell’immobile di proprietàdella ricorrente in € 1.140 e stimato necessarie le opere di bonifica del tetto dall’amianto per un costo complessivo per ilCondominio di € 49.867,22, di cui € 2.158,25 riferibili alla proprietà attorea in base alle tabelle condominiali. In questa sedel’attrice ha contestato, sotto plurimi aspetti, le risultanze della CTU espletata in sede di ATP, deducendo che il Consulentedell’Ufficio:- aveva recepito apoditticamente le valutazioni e quantificazioni effettuate dal CTP di parte resistente (nell’ATP) ed in parti-colare le valutazioni dell’Ing. …, dello studio …, adducendo che lo stesso era specialista nel settore dell’amianto, e così ha“implicitamente affermato di non possedere le necessarie capacità per una valutazione oggettiva di quanto in contestazio-ne”; - aveva valutato possibile meri interventi di manutenzione straordinaria della copertura del tetto; - non aveva stimato il minor valore dell’immobile della sig.ra P. limitandosi ad indicare le spese necessarie per il risanamento(nelle modalità sopra dette) della copertura dell’immobile. È stata quindi richiesta la rinnovazione della CTU.2) Il convenuto si è costituito esponendo che l’immobile era stato da lui acquistato solo 6 anni prima della vendita da lui fattaalla sig.ra P. e che egli era all’oscuro della presenza di amianto nella copertura, così come del resto tutti i condòmini. Ha chie-sto la pronuncia di rigetto delle avverse domande delle quali ha sottolineato l’infondatezza, eccependo preliminarmente,quanto alla domanda di garanzia per i vizi, la decadenza dell’attrice dalla stessa e l’intervenuta prescrizione del diritto ad agirein garanzia: nell’un caso per la genericità della denuncia anche con riferimento al momento della scoperta del supposto vizio“alla fine del mese di maggio 2008” (cfr. atto di citazione) e , nell’altro, stante il fatto che la azione era stata promossa il3.4.2010 e quindi decorsi 2 anni e mezzo dalla consegna dell’immobile. Ha comunque escluso nel merito la sussistenza delvizio relativo alla presenza dell’amianto, in sé non costituente un vizio ove non ricorrano specifiche condizioni, nel caso rite-nute inesistenti, ed anche la sussistenza di vizi con riguardo all’assenza del lavabo nel bagno e alle luci di emergenza sottoli-neando che il bene era stato acquistato dalla P. nello stato di fatto e senza riserve di sorta (vedi atto di acquisto). Il convenutoha anche respinto le doglianze avversarie sulla relazione del CTU nell’ATP in quanto, a suo parere, il Consulente dell’Ufficioaveva correttamente ripreso le osservazioni dello studio … solo laddove criticamente ne condivideva le risultanze: solo ilmancato riconoscimento in sede di ATP delle sue pretese aveva quindi indotto la P. ad un giudizio che era palesementeinfondato: da qui la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.. Infine la difesa del convenuto rilevava l’incongruità della domandaattorea, la quale da un lato chiedeva la riduzione del prezzo e dall’altro la richiesta di restituzione della somma necessaria peril risanamento del tetto.La causa, previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata istruita documen-talmente, mediante anche acquisizione del fascicolo dell’ATP e prova per testi. All’udienza del 23 settembre 2014 le parti cheerano state autorizzate al deposito di memorie conclusive, hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe trascrit-te rinunciando al deposito di comparse conclusionali e di repliche ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.

A) Mancanza di qualità essenziali relativamente a lavabo, rubinetterie bagno e prese.Non vi è la prova della tempestività della denuncia relativa all’asserita illegittima asportazione da parte del venditore dicomponenti del bagno, incombendo sull’odierna attrice l’onere di tale prova posto che, seguendo il condivisibile insegna-mento della giurisprudenza di legittimità, “ove la decadenza da un diritto consegua alla mancata osservanza dell’onere di

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presenti nelle unità abitative, effettuati personalmente da privati cittadini, senza l’ausilio di altre persone, è necessario che sus-sistano inderogabilmente alcune condizioni specifiche, di seguito riportate.

1) Soggetto che procede alla rimozionePossono usufruire di tale procedura operativa esclusivamente i proprietari di unità abitative nel cui ambito siano presenti MCAin matrice compatta e che intendano effettuare personalmente, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l’ausilio di altre per-sone (famigliari, parenti, conoscenti, altri) la rimozione/raccolta di modeste quantità di MCA in matrice cementizia o resinoide.

2) Quantità, tipologia, caratteristiche dei MCA in matrice compattaPossono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta delle tipologie di manufatti elencati nella tabellaseguente, di modesta quantità. A seconda del tipo di manufatto, per “modeste quantità” si intendono quelle inferiori o pari adeterminati quantitativi riportati in apposita tabella (omissis). Tranne le lastre piane e/o ondulate, che possono essere “in opera”, quindi possono essere rimosse dal sito ove collocateed installata, tutte le altre tipologie di manufatti devono già essere poste all’esterno dell’edificio o nelle loro pertinenze, depo-sitate e/o accatastate: non devono quindi richiedere interventi di rimozione da parti in muratura o altro materiale.Sono tassativamente escluse dalla rimozione/raccolta oggetto delle presenti indicazioni operative le seguenti situazioni, perle quali è quindi assolutamente necessario, ai fini di tutelare la salute dell’interessato e la salute pubblica, l’intervento di dittespecializzate:◆manufatti in amianto a matrice friabile (esempi: coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, pol-verino in amianto, pannelli in cartone-amianto);◆manufatti in amianto in matrice compatta non integri e/o danneggiati (esempi: lastre e tubazioni che visivamente si presen-tano in cattivo stato di conservazione con parti mancanti e/o bordi rovinati).

3) Sito in cui insiste il MCA/Condizioni ambientaliPossono essere effettuati interventi di rimozione/raccolta di MCA in matrice compatta secondo le procedure oggetto dellepresenti indicazioni operative esclusivamente nei seguenti casi:◆ manufatti ubicati nelle parti esterne delle civili abitazioni o nelle loro pertinenze;◆ coperture in cemento amianto prive di canale di gronda: le fibre di amianto che nel tempo si staccano dalle lastre tendonoinfatti ad accumularsi nel canale di gronda e quindi il materiale in esso riscontrabile contiene amianto in forma di fibre libere(friabile) per cui è necessario l’intervento di imprese autorizzate;◆ lastre in cemento-amianto non attigue e non aggettanti su finestre e balconi di altre unità abitative o su aree condominiali;◆ lastre facilmente raggiungibili attraverso l’impiego di idonee attrezzature quali scale e trabattello; si ricorda infatti che lelastre in cemento amianto non sono pedonabili per il rischio di rottura delle stesse e quindi di caduta dall’alto;◆ lastre in cemento - amianto installate ad una altezza tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un’al-tezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano campagna, indipendentemente dall’uso di dispositivi di protezione dallecadute. Con ciò si vuole intendere che l’operazione non può avvenire, ad esempio, con trabattelli o scale di altezza superiorea due metri oppure con trabattelli o scale di altezza anche inferiore a due metri, ma posizionati su piani stabili posti ad un livellosuperiore a quello del piano campagna;◆ presenza, per gli interventi all’aperto, di idonee condizioni meteoclimatiche: assenza di pioggia, vento, neve, ghiaccio.In sintesi, le procedure di rimozione/raccolta di cui alle presenti indicazioni operative non devono costituire fonte di perico-lo né per il soggetto che procede alla rimozione né per le persone e l’ambiente circostante.Qualora sussistano le condizioni di criticità già elencate o altre che possono insorgere nelle specifiche situazioni, è necessa-rio l’affidamento dei lavori a ditta specializzata ed iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti i Servizi di Smaltimento deiRifiuti nella Categoria 10 - Bonifica dei Beni contenenti Amianto.

4) Rispetto delle procedure operativeI privati cittadini proprietari di unità abitative che intendono provvedere personalmente alla rimozione/raccolta di MCA inmatrice compatta, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l’ausilio di altri soggetti, dovranno garantire integralmente ilrispetto di quanto contenuto nelle procedure operative di seguito riportate, al fine di evitare rischi per la loro salute e quelladelle persone circostanti, nonché garantire la salubrità dell’ambiente in generale.

Profili di responsabilitàLe procedure oggetto delle presenti indicazioni operative non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 es.m.i., trattandosi di privato cittadino che rimuove/raccoglie amianto, non quindi datore di lavoro né lavoratore autonomo.Rientrano invece nel campo di applicazione della Legge 27 marzo 1992 n. 257 che tratta, oltre gli aspetti relativi all’estrazione,importazione e commercializzazione dell’amianto, anche quelli inerenti la lavorazione, l’utilizzazione, il trattamento e lo smal-timento nel territorio nazionale del minerale.

Qualora nel tetto condominiale sia presente amianto, il vizio dell’unità abitativa situata in tale condominio, ed il suo minorvalore, consistono nella spesa da sostenere per ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità della stessa. Nel caso

della scoperta della presenza di amianto successivamente alla vendita dell’immobile, la parte acquirente ha dunque diritto adessere rimborsata, dal venditore, soltanto nei limiti dei lavori da sostenere per la bonifica dall’amianto, così come ripartiti inbase alle tabelle millesimali. Ecco la conclusione cui è giunto il Tribunale di Prato - sezione Unica, con la sentenza del 9 otto-bre 2014, di cui riportiamo un estratto.

CONCLUSIONI

Attrice“Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,- accertare e dichiarare che l’immobile posto in Prato, via …, piano sesto, composto da n. 3 vani oltre servizi ed accessori,rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, Foglio …, particella …, subalterno …, la cui piena proprietà èstata acquistata dall’attrice con contratto di compravendita in data 12.7.2007 ai rogiti Notaio M., è affetto da vizi e/o difettiche ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ai sensi dell’art. 1490 c.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa e, con-seguentemente, accertare e dichiarare che, in relazione alla percentuale di valore dell’immobile derivante dalla presenza divizi e/o difetti indicati in narrativa, il prezzo del suddetto immobile risulta ridotto nella misura di Euro 46.541,92 o nella diver-sa misura che sarà accertata in corso di causa ed inoltre,- accertare e dichiarare che l’attrice ha sostenuto spese per il ripristino dei componenti essenziali del locale bagno e dell’im-pianto idrico dell’immobile sopra descritto per l’importo di euro 1.359,20 per i motivi esposti in premessa e, inoltre,- accertare e dichiarare che l’attrice sarà costretta a sostenere spese per la rimozione dell’amianto dalla copertura del tettocondominiale del fabbricato di cui fa parte l’immobile sopra descritto per l’importo di € 2.158,25 per le ragioni esposte innarrativa e, per l’effetto,- condannare il convenuto alla restituzione pagamento in favore dell’attrice della somma di €50.059,37 o di quella maggioreo minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all’effettivosaldo,- respingere la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ex adverso proposta, in quanto infondata infatto ed in diritto.Vittoria di spese, diritti e onorari, anche della fase di Accertamento tecnico preventivo”.

Convenuto“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento che l’immobile venduto dal sig. G.M. alla signora M.P. è pienamenteidoneo all’uso e conforme alle norme di legge vigenti e quindi esente da vizi, rigettare, per l’effetto, perché prescritta e/oinfondata in fatto ed in diritto, la domanda avversaria avente ad oggetto il deprezzamento dell’immobile in questione, oltrea rigettare perché infondata e/o indimostrata nell’an e nel quantum, la domanda al rimborso delle spese sostenute da parteattrice per la rimozione dell’amianto e di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il ripristino del bagno.Comunque rigettare ogni e qualsiasi domanda, istanza e richiesta, anche istruttoria, svolta da controparte, per i motivi tuttiesposti in narrativa, con condanna dell’attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., quantificati in euro

LA PRESENZA DI AMIANTO IN CONDOMINIOE IL VIZIO DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO

Tribunale di Prato - sez. unica civ., sent. 9.10.2014

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Particolarmente significativo, ai fini del rispetto delle procedure operative dettate dal presente documento, è l’art. 15, c. 2della predetta legge, che stabilisce: “Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di sicurezza previstedai decreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni”.Il decreto emanato ai sensi dell’articolo 6 comma 3, riguardante le normative e le metodologie tecniche per gli interventi dibonifica, è il D.M. 6 settembre 1994, sulla base del quale sono state redatte le procedure operative contenute nelle presentiindicazioni. Pertanto il privato cittadino che non rispetta le predette procedure, ed in particolare le misure previste dal D.M.6 settembre 1994, è passibile della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 15 c. 2 della Legge 257/92.Per quanto riguarda gli obblighi relativi al trasporto e al deposito dei rifiuti di amianto, a carico quindi del trasportatore e delladitta che smaltisce il rifiuto contenente amianto, si rimanda ai disciplinari tecnici a cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 6 dellaLegge 252/97, nonché alla normativa specifica relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Il privato cittadino che durante l’ef-fettuazione degli interventi di rimozione/raccolta di MCA previsti dalle Linee Guida determina dispersione di fibre di amiantonell’aria, può incorrere nella violazione dell’art. 674 del Codice Penale: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico tran-sito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casinon consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino aun mese o con l’ammenda fino a Euro 206”.Si precisa altresì che, nel caso in cui il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata del rifiuto pericoloso sia effettuatoda una ditta datrice di lavoro, si applica il D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro nel caso in cui si effettuino operazioni rien-tranti nelle attività di cui all’art. 246 del medesimo decreto (“…”).(Omissis)

Procedure operative per la rimozione di modeste quantità di MCA in matricecompatta presenti nelle civili abitazioni o loro pertinenze

Procedure operativeI privati cittadini che intendono effettuare personalmente, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l’ausilio di altri soggetti(familiari, parenti, conoscenti, altri), la rimozione/raccolta di modeste quantità di MCA in matrice compatta prevista dalle pre-senti Linee Guida, dovranno seguire le modalità operative di seguito elencate, nella sequenza indicata:1) compilare, preliminarmente all’esecuzione dell’intervento, la dichiarazione “Rimozione e smaltimento di manufatti inamianto in matrice compatta” allegata alle presenti Linee Guida (Allegato 1), consegnarla in triplice copia, almeno 48 ore primadella data di inizio lavori, alla S.C. Igiene Pubblica dell’ASL territorialmente competente. La Struttura dell’ASL timbrerà perricevuta le tre copie della dichiarazione, due delle quali saranno riconsegnate al cittadino che ha presentato la dichiarazione, laterza sarà trattenuta presso la stessa Struttura dell’ASL;2) contattare ditta autorizzata ed iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 5 CER 17.06.05, al fine di concor-dare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti di amianto, previa visione, da parte di tale ditta, della copia delladichiarazione “Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in matrice compatta” presentata all’ASL;3) effettuare l’intervento adottando scrupolosamente le indicazioni operative riportate nel paragrafo “Istruzioni operative perla rimozione/raccolta”;4) tenere il manufatto in deposito presso la sede della rimozione/raccolta, adeguatamente trattato e confezionato comedescritto nelle presenti Linee Guida, nel caso in cui lo stesso non sia immediatamente smaltito, fino alla data concordata per ilritiro da parte della Ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento;5. consegnare le due copie della dichiarazione "“Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in matrice compatta” tim-brate dall’ASL territorialmente competente all’operatore della Ditta autorizzata ed iscritta all’Albo nazionale GestoriAmbientali che effettua il ritiro a domicilio dei rifiuti. Lo stesso provvederà a firmarle e a timbrarle per ricevuta, successiva-mente ne tratterrà una copia. La restante rimane al cittadino;6. trasmettere, entro 1 mese dall’avvenuto ritiro dei manufatti, alla S.C. Igiene Pubblica dell’ASL territorialmente competente:copia della dichiarazione "“Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in matrice compatta” firmata e timbrata dallaDitta autorizzata che ha effettuato il trasporto e il conferimento del rifiuto in discarica, copia della “bolla di trasporto” e delformulario rifiuti rilasciato dalla discarica.La Ditta autorizzata incaricata del trasporto e dello smaltimento del MCA, verificata la dichiarazione, effettuerà il trasportoe il conferimento in discarica autorizzata per rifiuti pericolosi (manufatti in amianto) del MCA, successivamente rilascerà al cit-tadino l’attestazione del trasporto (bolla di trasporto) e copia del formulario rifiuti rilasciato dalla discarica. Le ditte addette al trasporto dei rifiuti e le discariche autorizzate terranno a disposizione degli organi di controllo il reportdegli interventi effettuati. La S.C. Igiene Pubblica dell’ASL effettuerà verifiche e controlli sia in merito al contenuto delle dichia-razioni “Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in matrice compatta” pervenute, sia in merito al rispetto delle pro-cedure e delle istruzioni operative contenute nelle presenti Linee Guida da parte del privato cittadino che ha presentato ladichiarazione ed effettua l’intervento.

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13. Raccogliere, in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, tutti i frammenti derivanti dalle operazioni di rac-colta/rimozione evitando che eventuali pezzi acuminati o taglienti possano tagliare i sacchi. Questi devono essere riempiti nonoltre i due terzi della loro capienza ed immediatamente sigillati.14. Mantenere in deposito i rifiuti di amianto in matrice compatta, confezionati come sopra descritto, in modo tale che l’im-ballaggio non subisca danneggiamenti, fino al momento in cui la ditta addetta al conferimento in discarica si occuperà del lororitiro. Il deposito deve essere in un’area facilmente accessibile per i mezzi meccanici utilizzati per il ritiro e non deve essere vici-no a luoghi di transito di persone e materiali.

Operazioni di pulizia personale e svestizione di dpiAd ogni pausa lavorativa, per mangiare o per problemi fisiologici, ed al termine dei lavori, è necessario togliere tutti i DPIcontaminati da amianto ed indossare i propri indumenti personali puliti secondo la procedura e la sequenza di seguito indica-ta:1. inumidire i DPI con acqua spruzzata prima della svestizione;2. sfilare la tuta a partire dal cappuccio, arrotolandola dall’interno verso l’esterno, e riporla all’interno di un sacchetto di plastica(polietilene);3. togliere successivamente i guanti ed i calzari e smaltirli insieme alla tuta monouso;4. lavare abbondantemente con acqua corrente le scarpe utilizzate senza indossare i calzari, nel caso in cui si siano effettuatiinterventi di rimozione di lastre in “opera”;5. lavarsi bene le mani ed il viso con acqua corrente, indossando ancora la maschera di protezione delle vie respiratorie, inmodo tale da eliminare eventuali fibre che potrebbero essersi depositate sui bordi della maschera medesima;6. togliersi la maschera e gettarla all’interno del sacco contenente gli altri DPI;7. effettuare un’ulteriore pulizia del corpo.

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A seguito di tali verifiche, nel caso in cui si riscontrino criticità e situazioni di rischio, la S.C. Igiene Pubblica adotterà i provve-dimenti necessari a fini preventivi (sequestro, richiesta di ordinanza al Sindaco, altro) e provvederà all’invio della eventualenotizia di reato all’Autorità Giudiziaria, sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo “Profili di responsabilità”.Nel caso sussistano problematiche riguardanti l’igiene e sicurezza del lavoro e/o l’ambiente circostante all’area dove è statoeffettuato l’intervento, la S.C. Igiene Pubblica si raccorderà con il S.Pre.S.A.L. territorialmente competente e/o con l’AgenziaRegionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa Piemonte).

Istruzioni operative per la rimozione/raccoltaSono di seguito indicati materiali e attrezzature necessari per procedere alla rimozione di MCA.1) Facciale filtrante (mascherina) con grado di protezione FFP3.2) Tuta da lavoro monouso in tessuto - non tessuto (Tyvek) con cappuccio, dotata di elastici alle estremità delle braccia e dellegambe.3) Soprascarpe monouso in tessuto - non tessuto (Tyvek).4) Guanti in neoprene.5) Nastro segnaletico bicolore (bianco/rosso) per delimitare la zona di intervento.6) Pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio).7) Soluzione incapsulante colorata conforme al D.M. 20 agosto 1999, cat. D.8) Nastro adesivo largo da imballaggio.9) Teli di polietilene da tagliare secondo la necessità, spessore 0,15 - 0,2 mm.10) Sacchi in polietilene per la raccolta dei materiali rimossi, spessore 0,25 mm.11) Bancale di legno (pallet) per la raccolta delle lastre.12) Etichette adesive indicanti la presenza di manufatti in amianto.13) Attrezzi comuni da lavoro: tronchesine, pinze, cacciavite.

Rimozione lastre di copertura in cemento-amianto in quota (massimo 2 metri di altezzadal piano di campagna)Sono di seguito descritte le operazioni da effettuare secondo la sequenza indicata per la rimozione di lastre di copertura incemento amianto.1. Delimitare la zona in cui si opera con nastro segnaletico bicolore qualora la stessa sia soggetta al passaggio di terzi.2. Liberare l’area sottostante alle lastre di copertura dagli eventuali mobili e suppellettili presenti. Arredi e attrezzature ingom-branti, che non possono essere spostati, devono essere completamente ricoperti con fogli di polietilene.3. Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI): tuta con cappuccio, guanti e maschera con filtro FFP3. I DPI sono daconsiderarsi monouso, pertanto, ad ogni pausa lavorativa e a fine lavori di rimozione, devono essere dismessi; gli stessi saran-no smaltiti insieme ai MCA.4. Installare gli idonei apprestamenti di sicurezza scelti (scala, trabattello):(Omissis)5. Posizionare un pallet nelle adiacenze del materiale da rimuovere, in un’area non frequentata da persone e veicoli.6. Stendere sul pallet i teli di polietilene che racchiuderanno i MCA dopo l’accatastamento degli stessi sul pallet. I teli devonoavere una dimensione più ampia della superficie del bancale di modo che, ultimate le operazioni di accatastamento dei MCAsullo stesso, possano completamente avvolgere e racchiudere i manufatti.7. Salire su scala o trabattello e trattare tutta la superficie delle lastre con soluzioni di prodotti incapsulanti, di colore rosso, bluo verde - mai trasparente - in modo tale da riconoscere le zone trattate e procedere successivamente ad incapsulare quellenon trattate, applicando il prodotto “a spruzzo” con pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio). I prodotti incap-sulanti (rivestimenti incapsulanti di tipo D, conformi al Decreto del Ministero della Sanità 20 agosto 1999), sono composti abase di emulsione acquosa di polimero sintetico, con capacità bagnanti, penetranti ed inglobanti tali da evitare la liberazione edispersione di fibre d’amianto nell’aria durante le operazioni di rimozione di materiali che lo contengono. Si raccomanda dinon utilizzare mai pennelli o rulli.8. Attendere che il prodotto incapsulante asciughi.9. Rimuovere le lastre senza utilizzare strumenti demolitori: per lo smontaggio utilizzare esclusivamente utensili manuali, nonutilizzare trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. Si raccomanda di eseguire le operazioni di rimozione evi-tando assolutamente di sviluppare polvere proveniente dai MCA (es. non rompere e tagliare i manufatti, non frantumarli, nonlasciarli cadere). Precisamente:◆ smontare le lastre con molta cura, tranciando con le tronchesine gli ancoraggi metallici - se non è possibile svitarli con il cac-ciavite - ed evitare di romperle;◆ calare le lastre al piano campagna una per volta senza farle cadere. 10. Depositare le lastre sul pallet già predisposto con i

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teli di polietilene, capovolgendole. Si raccomanda, anche dopo l’operazione di rimozione, di non frantumare, trascinare sul ter-reno, danneggiare in alcun modo i MCA, in modo da evitare dispersione di fibre di amianto nell’aria.11. Spruzzare la superficie delle lastre non precedentemente trattata con incapsulante con le stesse modalità indicate al punto7, successivamente attendere che il prodotto incapsulante asciughi.12. Richiudere i teli di polietilene posti sul pallet attorno alle lastre, in modo da confezionare adeguatamente i MCA, e sigillarei teli con nastro adesivo.13. Applicare sui pacchi confezionati le etichette autoadesive a norma riportanti la “A” di amianto.14. Pulire la zona di lavoro e le strutture portanti le lastre, raccogliendo con cura e bagnando con il prodotto incapsulanteanche gli eventuali frammenti presenti, che verranno poi insaccati. Si raccomanda di non utilizzare scope e spazzoloni, chedeterminerebbero sviluppo di polvere contenente fibre di amianto. È concesso l’utilizzo di stracci e spugne, che verrannosmaltiti come materiale contaminato da amianto.15. Pulire ad umido tutti gli attrezzi utilizzati, che non verranno smaltiti insieme ai MCA.16. Raccogliere, in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, tutti i frammenti derivanti dalle operazioni di rimozio-ne, evitando che eventuali pezzi acuminati o taglienti possano tagliare i sacchi. Questi devono essere riempiti non oltre i dueterzi della loro capienza ed immediatamente sigillati. I ganci, le viti e i chiodi di fissaggio di tenuta delle lastre dovranno esseresmaltiti insieme ai MCA.17. Effettuare, al termine dei lavori, un controllo accurato del piano campagna raccogliendo eventuali chiodi, viti o staffe ditenuta dei manufatti o frammenti in amianto caduti a terra, che dovranno essere incapsulati, collocati nei sacchi di polietilenegià citati e smaltiti insieme ai MCA.18. Raccogliere, al termine dei lavori, tutti i teli di polietilene utilizzati per la messa in sicurezza di materiali ed attrezzature chenon potevano essere spostati durante i lavori. Gli stessi verranno prelevati partendo inizialmente dai lembi e richiudendo i telisu se stessi, al fine di evitare che frammenti eventualmente presenti possano cadere a terra, successivamente i teli verrannoriposti in sacchi di polietilene da smaltire con i rifiuti contenenti amianto.19. Mantenere in deposito i rifiuti di amianto in matrice compatta, confezionati come sopra descritto in modo che l’imballaggionon subisca danneggiamenti, fino al momento in cui la ditta addetta al conferimento in discarica si occuperà del loro ritiro. Ildeposito deve essere in un’area facilmente accessibile per i mezzi meccanici utilizzati per il ritiro e non deve essere vicino aluoghi di transito di persone e materiali.

Lavori di rimozione/raccolta di materiali in amianto (non rimozione lastre in quota)Sono di seguito descritte le operazioni da effettuare secondo la sequenza indicata per la raccolta di lastre di copertura incemento amianto.1. Delimitare la zona in cui si opera con nastro segnaletico bicolore qualora la stessa sia soggetta al passaggio di terzi.2. Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI): tuta con cappuccio, soprascarpe, guanti e maschera con filtro FFP3. IDPI sono da considerarsi monouso, pertanto, ad ogni pausa lavorativa e a fine lavori di rimozione, devono essere dismessi; glistessi saranno smaltiti insieme ai MCA.3. Posizionare un pallet nelle adiacenze del materiale da rimuovere, in un’area non frequentata da persone e veicoli.4. Stendere sul pallet i teli di polietilene che racchiuderanno i MCA dopo il deposito degli stessi sul pallet. I teli devono avereuna dimensione più ampia della superficie del bancale di modo che, ultimate le operazioni di accatastamento dei MCA sullostesso, i teli possano completamente avvolgere e racchiudere i manufatti.5. Trattare tutta la superficie del MCA con soluzioni di prodotti incapsulanti, di colore rosso, blu o verde - mai trasparente - inmodo tale da riconoscere le zone trattate e procedere successivamente ad incapsulare quelle non trattate, applicando il pro-dotto “a spruzzo” con pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio). I prodotti incapsulanti (rivestimenti incapsulantidi tipo D, conformi al Decreto del Ministero della Sanità 20 agosto 1999), sono composti a base di emulsione acquosa di poli-mero sintetico, con capacità bagnanti, penetranti ed inglobanti tali da evitare la liberazione e dispersione di fibre d’amianto nel-l’aria durante le operazioni di rimozione di materiali che lo contengono. Si raccomanda di non utilizzare mai pennelli o rulli.6. Attendere che il prodotto incapsulante asciughi.7. Non usare mai, per la raccolta/rimozione, strumenti demolitori ed evitare assolutamente di sviluppare polvere provenientedai MCA (es. non rompere e tagliare i manufatti, non frantumarli, non lasciarli cadere, non trascinarli sul terreno).8. Depositare il MCA sul pallet già predisposto con teli di polietilene di dimensioni adeguate.9. Richiudere i teli di polietilene posti sul pallet attorno al MCA, in modo da confezionare adeguatamente il manufatto e sigil-lare i teli con nastro adesivo.10. Applicare sui pacchi confezionati le etichette autoadesive a norma riportanti la “A” di amianto. 11. Collocare le mattonellein vinil-amianto all’interno di contenitori a tenuta (sacchi di polietilene).12. Pulire la zona di lavoro raccogliendo con cura e bagnando con il prodotto incapsulante anche gli eventuali frammenti pre-senti, che verranno poi insaccati. Si raccomanda di non utilizzare scope e spazzoloni, che determinerebbero sviluppo di pol-vere contenente fibre di amianto; è concesso l’utilizzo di stracci e spugne, che verranno smaltiti come materiale contaminatoda amianto.

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A seguito di tali verifiche, nel caso in cui si riscontrino criticità e situazioni di rischio, la S.C. Igiene Pubblica adotterà i provve-dimenti necessari a fini preventivi (sequestro, richiesta di ordinanza al Sindaco, altro) e provvederà all’invio della eventualenotizia di reato all’Autorità Giudiziaria, sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo “Profili di responsabilità”.Nel caso sussistano problematiche riguardanti l’igiene e sicurezza del lavoro e/o l’ambiente circostante all’area dove è statoeffettuato l’intervento, la S.C. Igiene Pubblica si raccorderà con il S.Pre.S.A.L. territorialmente competente e/o con l’AgenziaRegionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa Piemonte).

Istruzioni operative per la rimozione/raccoltaSono di seguito indicati materiali e attrezzature necessari per procedere alla rimozione di MCA.1) Facciale filtrante (mascherina) con grado di protezione FFP3.2) Tuta da lavoro monouso in tessuto - non tessuto (Tyvek) con cappuccio, dotata di elastici alle estremità delle braccia e dellegambe.3) Soprascarpe monouso in tessuto - non tessuto (Tyvek).4) Guanti in neoprene.5) Nastro segnaletico bicolore (bianco/rosso) per delimitare la zona di intervento.6) Pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio).7) Soluzione incapsulante colorata conforme al D.M. 20 agosto 1999, cat. D.8) Nastro adesivo largo da imballaggio.9) Teli di polietilene da tagliare secondo la necessità, spessore 0,15 - 0,2 mm.10) Sacchi in polietilene per la raccolta dei materiali rimossi, spessore 0,25 mm.11) Bancale di legno (pallet) per la raccolta delle lastre.12) Etichette adesive indicanti la presenza di manufatti in amianto.13) Attrezzi comuni da lavoro: tronchesine, pinze, cacciavite.

Rimozione lastre di copertura in cemento-amianto in quota (massimo 2 metri di altezzadal piano di campagna)Sono di seguito descritte le operazioni da effettuare secondo la sequenza indicata per la rimozione di lastre di copertura incemento amianto.1. Delimitare la zona in cui si opera con nastro segnaletico bicolore qualora la stessa sia soggetta al passaggio di terzi.2. Liberare l’area sottostante alle lastre di copertura dagli eventuali mobili e suppellettili presenti. Arredi e attrezzature ingom-branti, che non possono essere spostati, devono essere completamente ricoperti con fogli di polietilene.3. Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI): tuta con cappuccio, guanti e maschera con filtro FFP3. I DPI sono daconsiderarsi monouso, pertanto, ad ogni pausa lavorativa e a fine lavori di rimozione, devono essere dismessi; gli stessi saran-no smaltiti insieme ai MCA.4. Installare gli idonei apprestamenti di sicurezza scelti (scala, trabattello):(Omissis)5. Posizionare un pallet nelle adiacenze del materiale da rimuovere, in un’area non frequentata da persone e veicoli.6. Stendere sul pallet i teli di polietilene che racchiuderanno i MCA dopo l’accatastamento degli stessi sul pallet. I teli devonoavere una dimensione più ampia della superficie del bancale di modo che, ultimate le operazioni di accatastamento dei MCAsullo stesso, possano completamente avvolgere e racchiudere i manufatti.7. Salire su scala o trabattello e trattare tutta la superficie delle lastre con soluzioni di prodotti incapsulanti, di colore rosso, bluo verde - mai trasparente - in modo tale da riconoscere le zone trattate e procedere successivamente ad incapsulare quellenon trattate, applicando il prodotto “a spruzzo” con pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio). I prodotti incap-sulanti (rivestimenti incapsulanti di tipo D, conformi al Decreto del Ministero della Sanità 20 agosto 1999), sono composti abase di emulsione acquosa di polimero sintetico, con capacità bagnanti, penetranti ed inglobanti tali da evitare la liberazione edispersione di fibre d’amianto nell’aria durante le operazioni di rimozione di materiali che lo contengono. Si raccomanda dinon utilizzare mai pennelli o rulli.8. Attendere che il prodotto incapsulante asciughi.9. Rimuovere le lastre senza utilizzare strumenti demolitori: per lo smontaggio utilizzare esclusivamente utensili manuali, nonutilizzare trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. Si raccomanda di eseguire le operazioni di rimozione evi-tando assolutamente di sviluppare polvere proveniente dai MCA (es. non rompere e tagliare i manufatti, non frantumarli, nonlasciarli cadere). Precisamente:◆ smontare le lastre con molta cura, tranciando con le tronchesine gli ancoraggi metallici - se non è possibile svitarli con il cac-ciavite - ed evitare di romperle;◆ calare le lastre al piano campagna una per volta senza farle cadere. 10. Depositare le lastre sul pallet già predisposto con i

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teli di polietilene, capovolgendole. Si raccomanda, anche dopo l’operazione di rimozione, di non frantumare, trascinare sul ter-reno, danneggiare in alcun modo i MCA, in modo da evitare dispersione di fibre di amianto nell’aria.11. Spruzzare la superficie delle lastre non precedentemente trattata con incapsulante con le stesse modalità indicate al punto7, successivamente attendere che il prodotto incapsulante asciughi.12. Richiudere i teli di polietilene posti sul pallet attorno alle lastre, in modo da confezionare adeguatamente i MCA, e sigillarei teli con nastro adesivo.13. Applicare sui pacchi confezionati le etichette autoadesive a norma riportanti la “A” di amianto.14. Pulire la zona di lavoro e le strutture portanti le lastre, raccogliendo con cura e bagnando con il prodotto incapsulanteanche gli eventuali frammenti presenti, che verranno poi insaccati. Si raccomanda di non utilizzare scope e spazzoloni, chedeterminerebbero sviluppo di polvere contenente fibre di amianto. È concesso l’utilizzo di stracci e spugne, che verrannosmaltiti come materiale contaminato da amianto.15. Pulire ad umido tutti gli attrezzi utilizzati, che non verranno smaltiti insieme ai MCA.16. Raccogliere, in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, tutti i frammenti derivanti dalle operazioni di rimozio-ne, evitando che eventuali pezzi acuminati o taglienti possano tagliare i sacchi. Questi devono essere riempiti non oltre i dueterzi della loro capienza ed immediatamente sigillati. I ganci, le viti e i chiodi di fissaggio di tenuta delle lastre dovranno esseresmaltiti insieme ai MCA.17. Effettuare, al termine dei lavori, un controllo accurato del piano campagna raccogliendo eventuali chiodi, viti o staffe ditenuta dei manufatti o frammenti in amianto caduti a terra, che dovranno essere incapsulati, collocati nei sacchi di polietilenegià citati e smaltiti insieme ai MCA.18. Raccogliere, al termine dei lavori, tutti i teli di polietilene utilizzati per la messa in sicurezza di materiali ed attrezzature chenon potevano essere spostati durante i lavori. Gli stessi verranno prelevati partendo inizialmente dai lembi e richiudendo i telisu se stessi, al fine di evitare che frammenti eventualmente presenti possano cadere a terra, successivamente i teli verrannoriposti in sacchi di polietilene da smaltire con i rifiuti contenenti amianto.19. Mantenere in deposito i rifiuti di amianto in matrice compatta, confezionati come sopra descritto in modo che l’imballaggionon subisca danneggiamenti, fino al momento in cui la ditta addetta al conferimento in discarica si occuperà del loro ritiro. Ildeposito deve essere in un’area facilmente accessibile per i mezzi meccanici utilizzati per il ritiro e non deve essere vicino aluoghi di transito di persone e materiali.

Lavori di rimozione/raccolta di materiali in amianto (non rimozione lastre in quota)Sono di seguito descritte le operazioni da effettuare secondo la sequenza indicata per la raccolta di lastre di copertura incemento amianto.1. Delimitare la zona in cui si opera con nastro segnaletico bicolore qualora la stessa sia soggetta al passaggio di terzi.2. Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI): tuta con cappuccio, soprascarpe, guanti e maschera con filtro FFP3. IDPI sono da considerarsi monouso, pertanto, ad ogni pausa lavorativa e a fine lavori di rimozione, devono essere dismessi; glistessi saranno smaltiti insieme ai MCA.3. Posizionare un pallet nelle adiacenze del materiale da rimuovere, in un’area non frequentata da persone e veicoli.4. Stendere sul pallet i teli di polietilene che racchiuderanno i MCA dopo il deposito degli stessi sul pallet. I teli devono avereuna dimensione più ampia della superficie del bancale di modo che, ultimate le operazioni di accatastamento dei MCA sullostesso, i teli possano completamente avvolgere e racchiudere i manufatti.5. Trattare tutta la superficie del MCA con soluzioni di prodotti incapsulanti, di colore rosso, blu o verde - mai trasparente - inmodo tale da riconoscere le zone trattate e procedere successivamente ad incapsulare quelle non trattate, applicando il pro-dotto “a spruzzo” con pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio). I prodotti incapsulanti (rivestimenti incapsulantidi tipo D, conformi al Decreto del Ministero della Sanità 20 agosto 1999), sono composti a base di emulsione acquosa di poli-mero sintetico, con capacità bagnanti, penetranti ed inglobanti tali da evitare la liberazione e dispersione di fibre d’amianto nel-l’aria durante le operazioni di rimozione di materiali che lo contengono. Si raccomanda di non utilizzare mai pennelli o rulli.6. Attendere che il prodotto incapsulante asciughi.7. Non usare mai, per la raccolta/rimozione, strumenti demolitori ed evitare assolutamente di sviluppare polvere provenientedai MCA (es. non rompere e tagliare i manufatti, non frantumarli, non lasciarli cadere, non trascinarli sul terreno).8. Depositare il MCA sul pallet già predisposto con teli di polietilene di dimensioni adeguate.9. Richiudere i teli di polietilene posti sul pallet attorno al MCA, in modo da confezionare adeguatamente il manufatto e sigil-lare i teli con nastro adesivo.10. Applicare sui pacchi confezionati le etichette autoadesive a norma riportanti la “A” di amianto. 11. Collocare le mattonellein vinil-amianto all’interno di contenitori a tenuta (sacchi di polietilene).12. Pulire la zona di lavoro raccogliendo con cura e bagnando con il prodotto incapsulante anche gli eventuali frammenti pre-senti, che verranno poi insaccati. Si raccomanda di non utilizzare scope e spazzoloni, che determinerebbero sviluppo di pol-vere contenente fibre di amianto; è concesso l’utilizzo di stracci e spugne, che verranno smaltiti come materiale contaminatoda amianto.

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Particolarmente significativo, ai fini del rispetto delle procedure operative dettate dal presente documento, è l’art. 15, c. 2della predetta legge, che stabilisce: “Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di sicurezza previstedai decreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni”.Il decreto emanato ai sensi dell’articolo 6 comma 3, riguardante le normative e le metodologie tecniche per gli interventi dibonifica, è il D.M. 6 settembre 1994, sulla base del quale sono state redatte le procedure operative contenute nelle presentiindicazioni. Pertanto il privato cittadino che non rispetta le predette procedure, ed in particolare le misure previste dal D.M.6 settembre 1994, è passibile della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 15 c. 2 della Legge 257/92.Per quanto riguarda gli obblighi relativi al trasporto e al deposito dei rifiuti di amianto, a carico quindi del trasportatore e delladitta che smaltisce il rifiuto contenente amianto, si rimanda ai disciplinari tecnici a cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 6 dellaLegge 252/97, nonché alla normativa specifica relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Il privato cittadino che durante l’ef-fettuazione degli interventi di rimozione/raccolta di MCA previsti dalle Linee Guida determina dispersione di fibre di amiantonell’aria, può incorrere nella violazione dell’art. 674 del Codice Penale: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico tran-sito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casinon consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino aun mese o con l’ammenda fino a Euro 206”.Si precisa altresì che, nel caso in cui il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata del rifiuto pericoloso sia effettuatoda una ditta datrice di lavoro, si applica il D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro nel caso in cui si effettuino operazioni rien-tranti nelle attività di cui all’art. 246 del medesimo decreto (“…”).(Omissis)

Procedure operative per la rimozione di modeste quantità di MCA in matricecompatta presenti nelle civili abitazioni o loro pertinenze

Procedure operativeI privati cittadini che intendono effettuare personalmente, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l’ausilio di altri soggetti(familiari, parenti, conoscenti, altri), la rimozione/raccolta di modeste quantità di MCA in matrice compatta prevista dalle pre-senti Linee Guida, dovranno seguire le modalità operative di seguito elencate, nella sequenza indicata:1) compilare, preliminarmente all’esecuzione dell’intervento, la dichiarazione “Rimozione e smaltimento di manufatti inamianto in matrice compatta” allegata alle presenti Linee Guida (Allegato 1), consegnarla in triplice copia, almeno 48 ore primadella data di inizio lavori, alla S.C. Igiene Pubblica dell’ASL territorialmente competente. La Struttura dell’ASL timbrerà perricevuta le tre copie della dichiarazione, due delle quali saranno riconsegnate al cittadino che ha presentato la dichiarazione, laterza sarà trattenuta presso la stessa Struttura dell’ASL;2) contattare ditta autorizzata ed iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 5 CER 17.06.05, al fine di concor-dare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti di amianto, previa visione, da parte di tale ditta, della copia delladichiarazione “Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in matrice compatta” presentata all’ASL;3) effettuare l’intervento adottando scrupolosamente le indicazioni operative riportate nel paragrafo “Istruzioni operative perla rimozione/raccolta”;4) tenere il manufatto in deposito presso la sede della rimozione/raccolta, adeguatamente trattato e confezionato comedescritto nelle presenti Linee Guida, nel caso in cui lo stesso non sia immediatamente smaltito, fino alla data concordata per ilritiro da parte della Ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento;5. consegnare le due copie della dichiarazione "“Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in matrice compatta” tim-brate dall’ASL territorialmente competente all’operatore della Ditta autorizzata ed iscritta all’Albo nazionale GestoriAmbientali che effettua il ritiro a domicilio dei rifiuti. Lo stesso provvederà a firmarle e a timbrarle per ricevuta, successiva-mente ne tratterrà una copia. La restante rimane al cittadino;6. trasmettere, entro 1 mese dall’avvenuto ritiro dei manufatti, alla S.C. Igiene Pubblica dell’ASL territorialmente competente:copia della dichiarazione "“Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in matrice compatta” firmata e timbrata dallaDitta autorizzata che ha effettuato il trasporto e il conferimento del rifiuto in discarica, copia della “bolla di trasporto” e delformulario rifiuti rilasciato dalla discarica.La Ditta autorizzata incaricata del trasporto e dello smaltimento del MCA, verificata la dichiarazione, effettuerà il trasportoe il conferimento in discarica autorizzata per rifiuti pericolosi (manufatti in amianto) del MCA, successivamente rilascerà al cit-tadino l’attestazione del trasporto (bolla di trasporto) e copia del formulario rifiuti rilasciato dalla discarica. Le ditte addette al trasporto dei rifiuti e le discariche autorizzate terranno a disposizione degli organi di controllo il reportdegli interventi effettuati. La S.C. Igiene Pubblica dell’ASL effettuerà verifiche e controlli sia in merito al contenuto delle dichia-razioni “Rimozione e smaltimento di manufatti in amianto in matrice compatta” pervenute, sia in merito al rispetto delle pro-cedure e delle istruzioni operative contenute nelle presenti Linee Guida da parte del privato cittadino che ha presentato ladichiarazione ed effettua l’intervento.

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13. Raccogliere, in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, tutti i frammenti derivanti dalle operazioni di rac-colta/rimozione evitando che eventuali pezzi acuminati o taglienti possano tagliare i sacchi. Questi devono essere riempiti nonoltre i due terzi della loro capienza ed immediatamente sigillati.14. Mantenere in deposito i rifiuti di amianto in matrice compatta, confezionati come sopra descritto, in modo tale che l’im-ballaggio non subisca danneggiamenti, fino al momento in cui la ditta addetta al conferimento in discarica si occuperà del lororitiro. Il deposito deve essere in un’area facilmente accessibile per i mezzi meccanici utilizzati per il ritiro e non deve essere vici-no a luoghi di transito di persone e materiali.

Operazioni di pulizia personale e svestizione di dpiAd ogni pausa lavorativa, per mangiare o per problemi fisiologici, ed al termine dei lavori, è necessario togliere tutti i DPIcontaminati da amianto ed indossare i propri indumenti personali puliti secondo la procedura e la sequenza di seguito indica-ta:1. inumidire i DPI con acqua spruzzata prima della svestizione;2. sfilare la tuta a partire dal cappuccio, arrotolandola dall’interno verso l’esterno, e riporla all’interno di un sacchetto di plastica(polietilene);3. togliere successivamente i guanti ed i calzari e smaltirli insieme alla tuta monouso;4. lavare abbondantemente con acqua corrente le scarpe utilizzate senza indossare i calzari, nel caso in cui si siano effettuatiinterventi di rimozione di lastre in “opera”;5. lavarsi bene le mani ed il viso con acqua corrente, indossando ancora la maschera di protezione delle vie respiratorie, inmodo tale da eliminare eventuali fibre che potrebbero essersi depositate sui bordi della maschera medesima;6. togliersi la maschera e gettarla all’interno del sacco contenente gli altri DPI;7. effettuare un’ulteriore pulizia del corpo.

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presenti nelle unità abitative, effettuati personalmente da privati cittadini, senza l’ausilio di altre persone, è necessario che sus-sistano inderogabilmente alcune condizioni specifiche, di seguito riportate.

1) Soggetto che procede alla rimozionePossono usufruire di tale procedura operativa esclusivamente i proprietari di unità abitative nel cui ambito siano presenti MCAin matrice compatta e che intendano effettuare personalmente, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l’ausilio di altre per-sone (famigliari, parenti, conoscenti, altri) la rimozione/raccolta di modeste quantità di MCA in matrice cementizia o resinoide.

2) Quantità, tipologia, caratteristiche dei MCA in matrice compattaPossono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta delle tipologie di manufatti elencati nella tabellaseguente, di modesta quantità. A seconda del tipo di manufatto, per “modeste quantità” si intendono quelle inferiori o pari adeterminati quantitativi riportati in apposita tabella (omissis). Tranne le lastre piane e/o ondulate, che possono essere “in opera”, quindi possono essere rimosse dal sito ove collocateed installata, tutte le altre tipologie di manufatti devono già essere poste all’esterno dell’edificio o nelle loro pertinenze, depo-sitate e/o accatastate: non devono quindi richiedere interventi di rimozione da parti in muratura o altro materiale.Sono tassativamente escluse dalla rimozione/raccolta oggetto delle presenti indicazioni operative le seguenti situazioni, perle quali è quindi assolutamente necessario, ai fini di tutelare la salute dell’interessato e la salute pubblica, l’intervento di dittespecializzate:◆manufatti in amianto a matrice friabile (esempi: coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, pol-verino in amianto, pannelli in cartone-amianto);◆manufatti in amianto in matrice compatta non integri e/o danneggiati (esempi: lastre e tubazioni che visivamente si presen-tano in cattivo stato di conservazione con parti mancanti e/o bordi rovinati).

3) Sito in cui insiste il MCA/Condizioni ambientaliPossono essere effettuati interventi di rimozione/raccolta di MCA in matrice compatta secondo le procedure oggetto dellepresenti indicazioni operative esclusivamente nei seguenti casi:◆ manufatti ubicati nelle parti esterne delle civili abitazioni o nelle loro pertinenze;◆ coperture in cemento amianto prive di canale di gronda: le fibre di amianto che nel tempo si staccano dalle lastre tendonoinfatti ad accumularsi nel canale di gronda e quindi il materiale in esso riscontrabile contiene amianto in forma di fibre libere(friabile) per cui è necessario l’intervento di imprese autorizzate;◆ lastre in cemento-amianto non attigue e non aggettanti su finestre e balconi di altre unità abitative o su aree condominiali;◆ lastre facilmente raggiungibili attraverso l’impiego di idonee attrezzature quali scale e trabattello; si ricorda infatti che lelastre in cemento amianto non sono pedonabili per il rischio di rottura delle stesse e quindi di caduta dall’alto;◆ lastre in cemento - amianto installate ad una altezza tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un’al-tezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano campagna, indipendentemente dall’uso di dispositivi di protezione dallecadute. Con ciò si vuole intendere che l’operazione non può avvenire, ad esempio, con trabattelli o scale di altezza superiorea due metri oppure con trabattelli o scale di altezza anche inferiore a due metri, ma posizionati su piani stabili posti ad un livellosuperiore a quello del piano campagna;◆ presenza, per gli interventi all’aperto, di idonee condizioni meteoclimatiche: assenza di pioggia, vento, neve, ghiaccio.In sintesi, le procedure di rimozione/raccolta di cui alle presenti indicazioni operative non devono costituire fonte di perico-lo né per il soggetto che procede alla rimozione né per le persone e l’ambiente circostante.Qualora sussistano le condizioni di criticità già elencate o altre che possono insorgere nelle specifiche situazioni, è necessa-rio l’affidamento dei lavori a ditta specializzata ed iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti i Servizi di Smaltimento deiRifiuti nella Categoria 10 - Bonifica dei Beni contenenti Amianto.

4) Rispetto delle procedure operativeI privati cittadini proprietari di unità abitative che intendono provvedere personalmente alla rimozione/raccolta di MCA inmatrice compatta, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l’ausilio di altri soggetti, dovranno garantire integralmente ilrispetto di quanto contenuto nelle procedure operative di seguito riportate, al fine di evitare rischi per la loro salute e quelladelle persone circostanti, nonché garantire la salubrità dell’ambiente in generale.

Profili di responsabilitàLe procedure oggetto delle presenti indicazioni operative non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 es.m.i., trattandosi di privato cittadino che rimuove/raccoglie amianto, non quindi datore di lavoro né lavoratore autonomo.Rientrano invece nel campo di applicazione della Legge 27 marzo 1992 n. 257 che tratta, oltre gli aspetti relativi all’estrazione,importazione e commercializzazione dell’amianto, anche quelli inerenti la lavorazione, l’utilizzazione, il trattamento e lo smal-timento nel territorio nazionale del minerale.

Qualora nel tetto condominiale sia presente amianto, il vizio dell’unità abitativa situata in tale condominio, ed il suo minorvalore, consistono nella spesa da sostenere per ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità della stessa. Nel caso

della scoperta della presenza di amianto successivamente alla vendita dell’immobile, la parte acquirente ha dunque diritto adessere rimborsata, dal venditore, soltanto nei limiti dei lavori da sostenere per la bonifica dall’amianto, così come ripartiti inbase alle tabelle millesimali. Ecco la conclusione cui è giunto il Tribunale di Prato - sezione Unica, con la sentenza del 9 otto-bre 2014, di cui riportiamo un estratto.

CONCLUSIONI

Attrice“Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,- accertare e dichiarare che l’immobile posto in Prato, via …, piano sesto, composto da n. 3 vani oltre servizi ed accessori,rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, Foglio …, particella …, subalterno …, la cui piena proprietà èstata acquistata dall’attrice con contratto di compravendita in data 12.7.2007 ai rogiti Notaio M., è affetto da vizi e/o difettiche ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ai sensi dell’art. 1490 c.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa e, con-seguentemente, accertare e dichiarare che, in relazione alla percentuale di valore dell’immobile derivante dalla presenza divizi e/o difetti indicati in narrativa, il prezzo del suddetto immobile risulta ridotto nella misura di Euro 46.541,92 o nella diver-sa misura che sarà accertata in corso di causa ed inoltre,- accertare e dichiarare che l’attrice ha sostenuto spese per il ripristino dei componenti essenziali del locale bagno e dell’im-pianto idrico dell’immobile sopra descritto per l’importo di euro 1.359,20 per i motivi esposti in premessa e, inoltre,- accertare e dichiarare che l’attrice sarà costretta a sostenere spese per la rimozione dell’amianto dalla copertura del tettocondominiale del fabbricato di cui fa parte l’immobile sopra descritto per l’importo di € 2.158,25 per le ragioni esposte innarrativa e, per l’effetto,- condannare il convenuto alla restituzione pagamento in favore dell’attrice della somma di €50.059,37 o di quella maggioreo minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all’effettivosaldo,- respingere la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ex adverso proposta, in quanto infondata infatto ed in diritto.Vittoria di spese, diritti e onorari, anche della fase di Accertamento tecnico preventivo”.

Convenuto“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento che l’immobile venduto dal sig. G.M. alla signora M.P. è pienamenteidoneo all’uso e conforme alle norme di legge vigenti e quindi esente da vizi, rigettare, per l’effetto, perché prescritta e/oinfondata in fatto ed in diritto, la domanda avversaria avente ad oggetto il deprezzamento dell’immobile in questione, oltrea rigettare perché infondata e/o indimostrata nell’an e nel quantum, la domanda al rimborso delle spese sostenute da parteattrice per la rimozione dell’amianto e di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il ripristino del bagno.Comunque rigettare ogni e qualsiasi domanda, istanza e richiesta, anche istruttoria, svolta da controparte, per i motivi tuttiesposti in narrativa, con condanna dell’attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., quantificati in euro

LA PRESENZA DI AMIANTO IN CONDOMINIOE IL VIZIO DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO

Tribunale di Prato - sez. unica civ., sent. 9.10.2014

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Nel caso di civili abitazioni private, spesso è accaduto nel recente passato (e in verità continua ad accadere) che, per risparmiaresui costi di bonifica, i proprietari si facciano autonomamente carico di rimuovere l’amianto presente ad esempio in piccoli

manufatti. Con la D.G.R. 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (pubblicata sul B.U. 24 dicembre 2013, n. 52) la Regione Piemonte (tra lealtre) ha disciplinato la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice cementizia oresinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini, approvando anche le indicazioni operative e Consigli e raccomanda-zioni di sicurezza per l’utilizzo di scale e trabattelli. Ecco un estretto dei contenuti della delibera e delle linee guida ad essa allegate.

NORMA E INDICAZIONI OPERATIVE: COSÌ LA REGIONE PIEMONTECome allegato A alla DGR 25-6689 del 18 dicembre 2013, la Regione Piemonte ha pubblicato anche le “Indicazioni operativeper la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti inutenze civili da parte di privati cittadini” Di seguito ne pubblichiamo un ampio estratto, in quanto tali annotazioni rappresentanodelle linee guida concrete sulle azioni da svolgere per evitare rischi.

Le premesseL’incremento del rischio di dispersione di fibre nell’aria nei casi in cui i manufatti contenenti amianto, con il trascorrere degli anni,non vengano rimossi e, soprattutto, la possibilità che i detentori se ne disfino abusivamente, con tutte le problematiche che nederivano, impongono la necessità di una regolamentazione delle modalità di rimozione e raccolta di questi materiali mediante lasemplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi a carico dei detentori, nel rispetto della normativa vigente.Tale regolamentazione prevede l’attuazione di misure che agevolano il rispetto delle procedure previste dalla normativa e lariduzione dei tempi tecnici necessari per l’esecuzione delle operazioni di bonifica.Le presenti indicazioni si propongono, pertanto, di definire un protocollo operativo al fine di evitare l’abbandono incontrollatodi rifiuti derivanti dalla rimozione/raccolta di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta presenti presso abitazioniprivate, con conseguente impatto negativo sull’ambiente e rischi per la salute pubblica, nonché di garantire, sull’intero territorioregionale, procedure operative omogenee da parte dei Servizi impegnati nella valutazione di attività riguardanti rimozione di“modeste quantità” di MCA in matrice cementizia o resinoide presenti nelle civili abitazioni.Il presente documento descrive le modalità operative relative a particolari situazioni in cui caratteristiche e quantità dei materialiconsentono - mediante l’adozione di appropriate e semplici precauzioni ritenute sufficienti a contenere il rischio di dispersione difibre dai manufatti - la rimozione di detti materiali da parte di privato cittadino, effettuata personalmente, senza l’ausilio di altre per-sone (famigliari, parenti, conoscenti, altri). È ovviamente auspicabile che i lavori che comportano rimozione e/o raccolta di manu-fatti in amianto siano effettuati da imprese autorizzate, come stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., ed in particolare dall’art.256, tuttavia l’attuale quadro normativo consente che il privato cittadino possa eseguire la rimozione e/o la raccolta di piccoliquantitativi di manufatti in amianto, purché siano rispettate le procedure previste dalla normativa, ed in particolare dal D..M. 6 set-tembre 1994, normativa tecnica di riferimento, e non si determini dispersione di fibre di amianto nell’aria.

Requisiti per l’esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di MCA da partedi privato cittadino in matrice cementizia o resinoide da parte di privato cittadino,personalmente, senza l’ausilio di altre personeAl fine dell’esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di MCA in matrice cementizia o resinoide

RIMOZIONE DI MODESTE QUANTITÀ DI AMIANTOLINEE GUIDA E DOCUMENTAZIONE

Regione Piemonte - D.G.R. 25-6899 del 18 dicembre 2013

Dossier sicurezzaXii

5.000 o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta equa.Con condanna avversaria al rimborso delle spese tutte di lite, diritti ed onorari, oltre al rimborso e refusione delle spesedi CTP nell’ATP per € 2.000 e con rimborso altresì delle spese legali sostenute nell’ATP che si quantificano in € 2.500 oltreIVA e CAP o nella diversa minore o maggiore somma di giustizia Si chiede espressamente e formalmente che tutte le com-petente/spese legali, sia della fase dell’ATP che del merito, in caso di soccombenza avversaria, vengano distratti da parte dicodesto Giudice, ai sensi di legge, a favore dei costituiti procuratori antistatali”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione1) L’attrice ha convenuto in giudizio il venditore dell’appartamento da lei acquistato nel Condominio … in data 12.7.2007per il prezzo di €230.000 chiedendo l’accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e, all’uopo deducendo che nel maggio2008 aveva appreso che l’immobile condominiale, di cui era parte l’appartamento acquistato, aveva copertura in cemento-amianto, da cui, secondo una perizia allegata all’atto di citazione, derivava una diminuzione del valore dell’appartamento pariad €46.541,92 corrispondente al 20% circa del prezzo di acquisto. Con racc. 28.5.2008 aveva denunciato il fatto al venditoreed inoltre, nella stessa racc. 28.5.2008, aveva anche denunciato la mancanza nell’immobile di qualità essenziali, atteso che illocale bagno era stato venduto privo di lavabo e di rubinetteria e che dalle prese elettriche erano state rimosse le luci diemergenza, lasciando spazi vuoti all’interno delle placche a cornice, sì che era stato necessario sostituire tutte le placche, conspesa di €1.359,20 oltre IVA al 20%. Era stato proposto procedimento per ATP davanti a questo Tribunale, procedimentonel quale era stato chiamato anche il Condominio …, e il CTU aveva quantificato il minor valore dell’immobile di proprietàdella ricorrente in € 1.140 e stimato necessarie le opere di bonifica del tetto dall’amianto per un costo complessivo per ilCondominio di € 49.867,22, di cui € 2.158,25 riferibili alla proprietà attorea in base alle tabelle condominiali. In questa sedel’attrice ha contestato, sotto plurimi aspetti, le risultanze della CTU espletata in sede di ATP, deducendo che il Consulentedell’Ufficio:- aveva recepito apoditticamente le valutazioni e quantificazioni effettuate dal CTP di parte resistente (nell’ATP) ed in parti-colare le valutazioni dell’Ing. …, dello studio …, adducendo che lo stesso era specialista nel settore dell’amianto, e così ha“implicitamente affermato di non possedere le necessarie capacità per una valutazione oggettiva di quanto in contestazio-ne”; - aveva valutato possibile meri interventi di manutenzione straordinaria della copertura del tetto; - non aveva stimato il minor valore dell’immobile della sig.ra P. limitandosi ad indicare le spese necessarie per il risanamento(nelle modalità sopra dette) della copertura dell’immobile. È stata quindi richiesta la rinnovazione della CTU.2) Il convenuto si è costituito esponendo che l’immobile era stato da lui acquistato solo 6 anni prima della vendita da lui fattaalla sig.ra P. e che egli era all’oscuro della presenza di amianto nella copertura, così come del resto tutti i condòmini. Ha chie-sto la pronuncia di rigetto delle avverse domande delle quali ha sottolineato l’infondatezza, eccependo preliminarmente,quanto alla domanda di garanzia per i vizi, la decadenza dell’attrice dalla stessa e l’intervenuta prescrizione del diritto ad agirein garanzia: nell’un caso per la genericità della denuncia anche con riferimento al momento della scoperta del supposto vizio“alla fine del mese di maggio 2008” (cfr. atto di citazione) e , nell’altro, stante il fatto che la azione era stata promossa il3.4.2010 e quindi decorsi 2 anni e mezzo dalla consegna dell’immobile. Ha comunque escluso nel merito la sussistenza delvizio relativo alla presenza dell’amianto, in sé non costituente un vizio ove non ricorrano specifiche condizioni, nel caso rite-nute inesistenti, ed anche la sussistenza di vizi con riguardo all’assenza del lavabo nel bagno e alle luci di emergenza sottoli-neando che il bene era stato acquistato dalla P. nello stato di fatto e senza riserve di sorta (vedi atto di acquisto). Il convenutoha anche respinto le doglianze avversarie sulla relazione del CTU nell’ATP in quanto, a suo parere, il Consulente dell’Ufficioaveva correttamente ripreso le osservazioni dello studio … solo laddove criticamente ne condivideva le risultanze: solo ilmancato riconoscimento in sede di ATP delle sue pretese aveva quindi indotto la P. ad un giudizio che era palesementeinfondato: da qui la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.. Infine la difesa del convenuto rilevava l’incongruità della domandaattorea, la quale da un lato chiedeva la riduzione del prezzo e dall’altro la richiesta di restituzione della somma necessaria peril risanamento del tetto.La causa, previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata istruita documen-talmente, mediante anche acquisizione del fascicolo dell’ATP e prova per testi. All’udienza del 23 settembre 2014 le parti cheerano state autorizzate al deposito di memorie conclusive, hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe trascrit-te rinunciando al deposito di comparse conclusionali e di repliche ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.

A) Mancanza di qualità essenziali relativamente a lavabo, rubinetterie bagno e prese.Non vi è la prova della tempestività della denuncia relativa all’asserita illegittima asportazione da parte del venditore dicomponenti del bagno, incombendo sull’odierna attrice l’onere di tale prova posto che, seguendo il condivisibile insegna-mento della giurisprudenza di legittimità, “ove la decadenza da un diritto consegua alla mancata osservanza dell’onere di

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Dossier sicurezzaiV

SOSPETTO DI AMIANTO IN EDIFICIO: CHE COSA FARECome premesso, la presenza di amianto non implica necessariamente un danno per la salute. È comunque importante rilevarnela presenza cercando informazioni mediante documentazione tecnica sulla costruzione dello stabile (es. il capitolato d’appalto) e,se possibile, rintracciare l’impresa costruttrice. Se dopo l’acquisizione dei dati il sospetto permane, sarà necessario prelevare uncampione di materiale da sottoporre ad analisi. Il campionamento deve essere effettuato con particolari precauzioni per evitare ladispersione di fibre nell’aria e per essere certi di prelevare un campione rappresentativo del materiale oggetto d’indagine. A tal pro-posito è opportuno chiedere consiglio a personale esperto, per esempio al laboratorio presso cui le analisi saranno realizzate.

SE L’AMIANTO C’È: CHE COSA FARELa responsabilità dell’azione è a carico del proprietario o del responsabile dell’attività che si svolge nell’edificio in questione, chepertanto deve:◆ individuare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;◆ tenere documentazione relativa alla collocazione dell’amianto nell’edificio e predisporre idonea segnaletica;◆predisporre le misure di sicurezza;◆ fornire informazioni agli occupanti dell’edificio sulla presenza dell’amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamentida adottare;◆ se i materiali in opera sono friabili, fare ispezionare l’edificio una volta all’anno da personale in grado di valutare le condizioni deimateriali e scrivere una dettagliata relazione della verifica eseguita da trasmettere all’ASL competente per territorio;◆valutare la necessità di un intervento di bonifica.

QUANDO SERVE L’INTERVENTO DI BONIFICAQuando i materiali contenenti amianto si presentano molto danneggiati è necessario un intervento di bonifica. L’attività di boni-fica deve essere condotta con estrema cautela, in quanto può essere pericolosa per chi la effettua e per le persone che occupanol’edificio. I possibili interventi sono:◆ incapsulamento delle superfici (applicazione di prodotti che impediscono la dispersione delle fibre);◆confinamento dei manufatti (segregazione fisica dei materiali con amianto, come ad esempio una sovracopertura o una contro-soffittatura);◆ rimozione dei materiali.La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata dal proprietario/responsabile, che deve valutare lo stato deimateriali, le caratteristiche costruttive e l’uso dell’edificio. Anche in questo caso è opportuno avvalersi di personale esperto.Le ditte specializzate che effettuano lavori di bonifica devono essere iscritte all’apposito Albo nazionale gestori ambientali.La ditta che esegue la bonifica deve sottostare a specifici obblighi in materia di protezione dei lavoratori.

LE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTOLe norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento-amianto (eternit) dalle quali non si ha una diffusionespontanea di fibre nell’aria, in quanto non c’è alcun rischio per la salute. Il proprietario deve valutare il degrado dei manufatti, con-siderando i seguenti fattori:◆ friabilità del materiale;◆ stato della superficie e in particolare l’evidenza di affioramenti di fibre;◆presenza di sfaldamenti, crepe e rotture;◆presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie;◆presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento. Se in base ai suddetti elementi si evidenzia una situazione di degrado, il proprietario deve provvedere alla bonifica della copertura.

COME AGIRE IN AMBITO CONDOMINIALEAnche in ambito condominiale, così come in quello residenziale privato, una discriminante è rappresentata dalla presenza diamianto in configurazione compatta oppure friabile. In questo secondo caso, l’amministratore condominiale deve comunicareall’Asl di riferimento la presenza del materiale. Qualora, invece, l’amianto sia in forma compatta (e quindi meno pericoloso) nonvi è obbligo di comunicazione. Tuttavia, se l’edificio versa in condizioni di degrado, l’amministratore condominiale deve far effet-tuare una ispezione con annessa valutazione del rischio: avvalendosi di un tecnico o di un’impresa abilitata. Allo stesso modo, qua-lora a seguito del sopralluogo sia stata accertata la necessità di una bonifica dall’amianto, è obbligatorio provvedere alla rimozioneavvalendosi di ditta specializzata iscritta all’Albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).Quanto alle spese da sostenere per la bonifica, esse, ovviamente, si ripartiscono tra i condòmini in base ai millesimi. Natural-mente, i condòmini, per il tramite dell’amministratore, avranno poi la - seppur remota - qualora essa abbia utilizzato materiali con-tenenti amianto o installato manufatti in amianto successivamente all’entrata in vigore del divieto di ricorrere a tale materiale.

Dossier sicurezzaXiii

compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto, fornire la prova di avercompiuto tempestivamente quell’atto” (Cass. civ., sez. II, 12-03-1994, n. 2394) e, con riferimento alla specifica azione: “Intema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegnadella merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova diaver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 14-05-2008, n. 12130, Cass. civ., sez. II, 12-06-2007, n. 13695).

B) Minor valore del bene per copertura del tetto del fabbricato in materiale contenente amianto. Preliminarmente si osserva che nel caso in esame non è possibile ravvisare una vendita di aliud pro alio, essendo il beneimmutato sia nella sua materialità che nella sua idoneità ad essere abitato, mentre l’ipotesi di aliud pro alio si verifica quandola cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tuttoinidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della res dedotta come oggetto del contratto: nel caso in esamel’appartamento ad uso abitativo, oggetto della compravendita tra le parti, è pacificamente regolarmente abitato dall’odier-na attrice, così come gli altri appartamenti facenti parte dello stesso condominio, nulla deducendosi in contrario ed essen-do anzi venuta a deporre a teste la vicina di casa dell’attrice, con ciò comprovando l’uso abitativo dell’immobile da partedella P..Quanto alla tempestività della denuncia relativa alla scoperta dell’amianto sul tetto, l’attrice ha dedotto di avere avutoconoscenza della presenza di amianto nella copertura del fabbricato solo a fine maggio 2008 e nella raccomandata 28.5.2008(doc. 2 attrice) si legge che la scoperta era avvenuta in tale data. Si osserva, inoltre, che il termine di decadenza previsto dal-l’art. 1495 c.c. per l’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall’effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quan-do il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa. Ebbene, nel caso in esame, la certezza della sussistenzadi vizi in considerazione della presenza di amianto nella copertura, poteva aversi solo ove fosse stato apprezzato con sicu-rezza che le condizioni del materiale di copertura erano tali da potersi configurare un vizio del bene, giacché la mera coper-tura con eternit non costituisce vizio della cosa. È quindi da escludere che possa aversi decadenza nel caso di specie.Neppure può essere accolta l’eccezione di prescrizione del diritto ad agire in garanzia, atteso che elemento costitutivodell’eccezione di prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, laddove l’odierna attrice con laracc./telegramma del 28.5.2008, oltre a denunciare la scoperta della copertura in eternit, ha anche manifestato la sua volontàdi far valere il proprio diritto alla garanzia nei confronti del destinatario, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (in talsenso Cass. civ., sez. II, 03-08-2010, n. 18035), promuovendo poi in data 18.2.2009 un procedimento per accertamento tec-nico preventivo al fine di addivenire ad una verifica, nel contraddittorio con il venditore e - come terzo chiamato - anche delcondominio, dello stato della copertura e delle opere necessarie per la manutenzione/sistemazione, sì da addivenire ad unacertezza in ordine alla effettiva sussistenza dei vizi/difetti del bene da lei acquistato. La relazione del CTU in sede di ATP èstata depositata in data 18.6.2009 e l’azione di garanzia è stata proposta con citazione portata alla notifica in data 1.4.2010,tal che non era dunque maturato il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c..Nel merito la domanda di riduzione del prezzo dell’appartamento proposta da parte attrice è fondata e può essere accoltanei soli limiti di quanto di seguito indicato.Non è contestata la presenza di amianto nella copertura in eternit e neppure la percentuale di amianto presente nel mate-riale.Osservato preliminarmente che nel caso di specie la presenza di amianto riguarda parte comune del fabbricato e non l’im-mobile di proprietà esclusiva, si osserva che la presenza di amianto in un immobile abilita all’azione di garanzia ex art. 1490c.c. solo ove si tratti di materiali contenenti amianto “seriamente danneggiati, per i quali sono previste operazioni di bonificamediante rimozione, incapsulamento o sconfinamento dell’amianto” (paragrafo 2, lett. c D.M. 6/9/1994) non, invece, in pre-senza di materiali “integri, non suscettibili di danneggiamento per i quali non è prevista la bonifica” (lett.a) o “integri, suscet-tibili di danneggiamento per i quali è previsto il monitoraggio” (lett. b).Il CTU nominato in sede di ATP ha esposto che si tratta di una copertura realizzata nel 1987 (quindi di circa 22 anni), eche, di regola, la durata dei manufatti in cemento-amianto è di circa 20 anni, dopo i quali si determinano fenomeni di invec-chiamento dello strato superficiale o della matrice cementizia che rendono necessari interventi manutentivi che possonoconsistere nell’incapsulamento, nel confinamento e/o rivestimento o, in casi estremi, nella rimozione della copertura.Il Consulente dell’Ufficio in sede di ATP ha richiamato le risultanze delle analisi effettuate per conto del condominio … daapposita società esperta nel settore, risultanze non contestate quanto alle situazioni accertate: le schede di accertamento evalutazione risultano allegate nella relazione del CTU. Da tali schede si ricava che le lastre di copertura pur non “confinate”(ossia chiuse all’interno di una barriera che separi i materiali contenenti amianto dalle aree occupate dell’edificio), sono posi-zionate in una parte dell’edificio “non occupata”e “non accessibile”, trattandosi parte dell’edificio a cui i condòmini nonhanno accesso. Sulla base di parametri e di algoritmo definito dalle “linee guida emanate dall’assessorato alla Sanità, servizio

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AMIANTO NEGLI EDIFICI (ANCHE CONDOMINIALI)RISCHI, INTERVENTI E PRESCRIZIONI DI LEGGE

Fonti: I Quaderni di ARPA Piemonte e AA.VV

L’amianto è una sostanza cancerogena. Rappresenta un pericolo per la salute quando esiste la possibilità che le fibre (costituentila polvere) siano inalate. Alcune malattie del sistema respiratorio quali il carcinoma polmonare, il mesotelioma pleurico el’asbestosi derivano dall’esposizione alle polveri di amianto. Occorre precisare che l’asbestosi è causata da esposizioni elevate ditipo professionale; ad oggi si può escludere l’insorgere di nuovi casi. Il rischio di inalazione di fibre è strettamente legato alla friabilitàdel materiale, pertanto i materiali contenenti amianto vengono classificati come friabili e compatti. Friabili:materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con semplice azione manuale;Compatti: materiali duri (es. cemento-amianto) che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego diattrezzi meccanici.Le fibre possono essere diffuse nell’aria a seguito della manipolazione o lavorazione di materiali che le contengono. Può verifi-carsi dispersione spontanea nel caso di materiali friabili usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, urti. Per i materiali compatti contenenti amianto, come le coperture degli edifici in cemento-amianto (eternit), il rischio è, in genera-le, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali che possono diventare un rischio se abrasi o dan-neggiati.

COSA PREVEDE LA LEGGELa Legge 27 marzo 1992 n. 257 vieta “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione diamianto o di prodotti contenenti amianto”, arrestando quindi in modo definitivo qualsiasi immissione aggiuntiva di amianto, diprodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale.È da notare come nella normativa vigente non vi sia alcun obbligo di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici. Prov-vedimenti possono essere adottati dall’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza.Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2004 vieta l’uso delle fibre di amianto e dei prodotti contenenti dette fibre intenzionalmen-te aggiunte. È consentito, fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile, l’uso di prodotti contenenti amianto già installatio in servizio prima della data di entrata in vigore del decreto.

L’AMIANTO NEGLI EDIFICII materiali che possono contenere amianto sono:

◆Elementi di copertura quali tegole, lastre ondulate o piane;◆Pareti, controsoffittature con pannelli contenenti amianto sia in matrice compatta sia friabile;◆ Intonaci per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti locali, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/odi resistenza al fuoco;◆Linoleum e piastrelle per pavimenti;◆Tubi e vasche per l’acqua potabile e le acque reflue;◆Rivestimenti isolanti di tubi;◆ Isolanti delle caldaie per coibentarle, sotto forma di pannelli o in forma sfusa (generalmente sotto l’involucro in lamiera);◆Guarnizioni all’interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaie;◆ Isolamenti vari quali pannelli in cartone-amianto dietro le stufe o a protezione da fonti di calore di parti in legno (es. sopra il ter-mosifone);◆Filati, tessuti e corde possono essere presenti come coibentazioni di parti calde;◆Manufatti ignifughi quali coperte, feltri, tappeti.

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Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna”, del quale si è avvalso il CTU, lo stato di conservazione della copertura vienequalificato “scadente”, nel senso che il punteggio totale derivante dalla valutazione dei vari parametri si pone in posizioneintermedia tra il primo (con punteggi da 5 fino a 10) che contraddistingue uno stato di conservazione “discreto” e quello (da21 a 27) che contraddistingue uno stato di conservazione “pessimo”. Anche considerando i parametri di valutazione costi-tuiti dai fattori di danno (nelle varie tipologie) e dai fattori di esposizione (anch’essi nelle svariate tipologie indicate) secondol’algoritmo di VERSAR, stante il valore complessivo raggiunto, la situazione della copertura è risultata riconducibile alla Zona4 nella quale è richiesta “attività di riparazione”, tal che “le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi limi-tati di confinamento o incapsulamento”. Lo studio del CTU ha tenuto conto delle risultanze dell’utilizzo dell’algoritmo ENELINDEX modificato, di cui ENEL in Italia si avvale per valutare lo stato di coperture in amianto-cemento presenti negli impian-ti di produzione di energia elettrica: tale algoritmo ha come parametri di valutazione l’aerodispersione, lo stato di conserva-zione della copertura, la friabilità, la ventilazione (movimento dell’aria nelle immediate vicinanze del materiale contenenteamianto), nonché il tipo di amianto e le caratteristiche della matrice. Sulla base di tutti i metodi utilizzati (linee guida ASL Emi-lia Romagna, metodo Versar e Metodo Enel Index il CTU dell’ATP perveniva alla valutazione che il materiale di coperturanecessita di un programma di controllo e di manutenzione, con intervento di bonifica a medio termine, termine precisatodal CTU in 3 anni, al termine dei quali, secondo la stessa valutazione effettuata dal CTU si rendono necessari quantomenolavori di incapsulamento del tetto. Il CTU stima in €25.525 il costo al 2009 dell’operazione di manutenzione e confinamentodella copertura condominiale con una incidenza (in base alle tabelle condominiali) di € 1.140 sulla proprietà attorea.Le valutazioni svolte da parte dell’arch. M., CTP dell’attrice nel procedimento per ATP non mettono in contestazionequanto accertato come condizione della copertura dal CTU, e neppure vengono contestati l’utilizzazione degli algoritmisopra indicati, le valutazioni della situazione della copertura e l’applicazione per ogni singolo parametro dei valori attribuitidal CTU (se pur facendo sue le valutazioni dello studio Apogeo): il CTP dell’odierna attrice, interpretando questi dati, per-viene ad individuare come intervento necessario sulla copertura l’integrale rimozione delle lastre con realizzazione di unanuova copertura. La valutazione del consulente dell’odierna parte attrice circa la rimozione del materiale, deve essere accolta in quantomaggiormente cautelativa della salute umana, ed attenta ad evitare le possibili gravissime conseguenze della dispersionenell’aria di fibre di amianto, facilitata dal fatto che nel caso oggetto del presente giudizio le lastre in cemento-amianto nel casoin esame sono state utilizzate per la copertura di un fabbricato e, quindi, risultano particolarmente esposte agli agenti atmo-sferici. Il CTU infatti ha ben evidenziato la vetustà della copertura, il superamento del limite di durata delle lastre (20 anni)dopo il quale le medesime devono essere interessate da lavori di bonifica ed inoltre, si stimano corrette in ordine alla quan-tificazione delle opere necessarie le osservazioni dell’arch. M. (CTP di parte P. in sede di ATP), secondo il quale le spesedevono essere quantificate sulla base di prezziari ufficiali, quali quello degli Ingegneri-Organo Ufficiale del Collegio degli Inge-gneri della Regione Toscana, così quantificando l’importo per la rimozione delle lastre e successiva collocazione sulla som-mità dell’edificio condominiale di un nuovo manto di copertura nell’importo complessivo in €49.867,22, gravante pro-quotasulla proprietà dell’appartamento venduto dal M. alla P. per € 2.158,25.Posto quindi che la reale situazione della copertura del fabbricato consente di ravvisare il vizio della cosa presupposto perl’azione quanti minoris, e che la garanzia per vizi opera anche in mancanza della colpa del venditore al fine di eliminare, nel con-tratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’oggettiva differenza tra il prezzo pagato ed il valore delbene, la diminuzione di valore deve essere pari alla menomazione che il valore effettivo del bene subisce a causa dei vizi inmodo tale che l’acquirente sia posto in situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato in assenza di vizi. Deve esserequindi equitativamente riconosciuto all’attrice a titolo di minor valore del bene l’importo di €2.158,25 atteso che, attraver-so il versamento di tale somma (quota parte gravante sulla signora P. della spesa necessaria per il ripristino integrale dellacopertura comune del fabbricato), il valore del bene acquistato dal sig. M. sarà integralmente ripristinato: in tal senso ancheCassazione civile , sez. II, sentenza 21.05.2008 n. 12852 che anche precisa: “Poiché la legge non impone particolari criteri daseguire per la determinazione della somma dovuta a seguito della riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta,è consentito il ricorso a criteri equitativi”.

C) Domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta. La domanda del convenuto, alla luce dell’accertata presenza di vizi sul bene, è infondata e deve essere respinta per difettodei presupposti di legge.

Spese di liteLe spese di lite vengono liquidate in dispositivo in base al decisum e non, invece, al disputatum (Corte di Cassazione,Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014). Tenendo conto del giudizio, atteso il valore di quanto ricono-sciuto ed i parametri di cui al DM 55/2014, le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo, sulla base della nota

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Direttore responsabile: Gianluca Palladino

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Amianto negli edifici (anche condominiali). Rischi, interventi e prescrizioni di legge(I Quaderni di ARPA Piemonte e AA.VV.) ..............................................................................................................

Rimozione di modeste quantità di amianto. Linee guida e documentazione(Regione Piemonte ) .......................................................................................................................................................

La presenza di amianto in condominio e il vizio dell’immobile compravenduto(Tribunale di Prato ) ........................................................................................................................................................

L’amianto e il suo trattamento nella legislazione europea e nazionale(ARPA Piemonte ) ...........................................................................................................................................................

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SOMMARIOSOMMARIO

spese del difensore, da ridurre perché non conforme ai principi sin qui illustrati. Vanno aggiunte le spese forfetarie, quan-tificate nel 15%, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa e inoltre le spese relative alla fase di ATP liquidate in dispositivo, vistala nota spese, e ridotti gli importi in quanto relativi ad attività difensive già concluse prima dell’entrata in vigore del DM55/2014.

P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:- accerta il minor valore dell’immobile posto in Prato, via …, piano sesto, composto da n. 3 vani oltre servizi ed accessori,rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, Foglio …, particella …, subalterno …, nella misura di € 2.158,25e per l’effetto condanna il convenuto alla restituzione della € 2.158,25, oltre interessi a far data dal ricevimento dell’interoprezzo;- condanna il convenuto a rimborsare all’attrice le spese di lite relative alla presente fase del giudizio, che si liquidano in ¤391,46 per spese, € 2.430,00 per compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e 15,00 % per spese generali;- condanna infine il convenuto a rimborsare all’attrice le spese e gli onorari relativi alla fase del procedimento di istruzionepreventiva che si liquidano in € 1.411,97 per spese ed € 1.486 per compensi professionali oltre accessori di legge.

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Di seguito un elenco non esaustivo di norme - europee e nazionali - afferenti alla problematica dell’amianto sia dal punto di vista della suapresenza negli edifici, sia da quello della sua rimozione in materia professionale e dunque intesa come attività lavorativa eseguita da ditte

specializzate.

NORMATIVA EUROPEA◆Direttiva 2009/148/CE n. 148 del 30 novembre 2009 Relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizioneall’amianto durante il lavoro.◆Linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell’aria in Europa (WHO, 2000). ◆Direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consi-glio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni inmateria di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

NORMATIVA NAZIONALE◆Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Orientamenti pratici per la determinazione delle esposi-zioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI).◆TESTO UNICO SICUREZZA Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.◆Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivantidall’esposizione all’amianto durante il lavoro.◆Decreto Ministero della Salute 14 dicembre 2004 - Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.◆Decreto 29 luglio 2004, n. 248 - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amian-to e contenenti amianto.◆Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2004 n. 4 e s.m.i. - Note esplicative del decreto ministeriale 1 settembre 1998 recante:“Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali, vetrose)”.◆Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale inte-ressate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.◆Deliberazione 1 febbraio 2000 - Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10-bonifica dei beni contenenti amianto.◆Decreto 20 agosto 1999 e s.m.i. - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresiquelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lett. F della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessa-zione dell’impiego dell’amianto.◆Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997 - Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.◆Decreto 7 luglio 1997 - Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l’idoneità dei laboratori dianalisi che operano nel settore amianto.◆Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendereinnocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.◆Decreto Ministero Sanità 26 ottobre 1995 - Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la boni-fica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.◆Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.◆Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 114 - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamentodell’ambiente causato dall’amianto.◆Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.◆Legge 27 marzo 1992 n. 257 - Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

L’AMIANTO E IL SUO TRATTAMENTONELLA LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE

A cura di: ARPA Piemonte (www.arpa.piemonte.it)