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LA TUTELA DELLE MICROIMPRESE

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IndiceLe novità introdotte con il Decreto Legge n. 1/2012 convertito

in Legge 24 marzo 2012, n.27Art. 5) Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

Art. 6) Norme per rendere efficace l’azione di classe

Art. 7) Tutele delle microimprese da pratiche commerciali scorrette e aggressive

Le pratiche commerciali scorretteQuando una pratica commerciale è scorretta?

Le pratiche ingannevoli

Le pratiche aggressive

Le liste nere

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23 co.1)

Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (art. 26 co.1)

Come tutelare i propri dirittiLe autorità competenti e le sanzioni

Come denunciare una pratica commerciale scorretta.

La “vittima” di una pratica commerciale scorretta ha diritto ad un risarcimento?

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Tra le tante novità introdotte con il D.L. 1/2012, il cosiddetto de-creto liberalizzazioni, non sono passate certamente inosservate quelle contenute nel capo II del titolo I sotto la rubrica ‘Tutela dei consumatori’.Il corpo normativo si snoda attraverso una serie di disposizioni che intervengono in maniera significativa sull’impianto normati-vo del codice del consumo, istituito con decreto legislativo 6 set-tembre 2005, n. 206, con l’intento di intensificare e rendere più incisiva la tutela del consumatore, in quanto soggetto contrattual-mente debole nei rapporti contrattuali.Il capo II si concentra principalmente sulle modifiche al Codice del Consumo, introducendo:

alla già prevista tutela inibitoria (art. 37 cod. cons.), un’ulte-riore forma di protezione a favore del consumatore, ossia la ‘Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie’ (art. 37 bis cod. cons.);

alcuni correttivi all’art. 140 bis al fine di rendere più efficace l’azione di classe (art. 6);

una specifica forma di tutela per le microimprese allo scopo di porle al riparo da pratiche commerciali scorrette (art. 18).

Fino ad oggi la tutela dei consumatori era incentrata sulla confi-gurazione di azioni inibitorie con riferimento specifico a clausole abusive nei contratti predisposti dai professionisti (art. 37 D.Lgs. 206/2005) e, successivamente, sulla possibilità di agire colletti-vamente a tutela del consumatore (impropriamente definita class action) giusta quanto sancito all’art. 140 bis del codice del con-sumo.

Le novità introdotte con il Decreto legge n. 1/2012 Convertito in legge 24 marzo 2012, n.27

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L’art. 5 del D.L. 1/12 aggiunge al codice del consumo l’art. 37 bis con cui viene attribu-ito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il potere di dichiarare vessatorie le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, conclusi per adesione attraverso l’utilizzo di moduli o modelli prestampati recanti le condizioni generali di contratto.

Detta facoltà può essere esercitata previo accordo con le associazioni di categoria, ov-vero d’ufficio o su denuncia di consumatori interessati, al fine di:

a) diffondere la dichiarazione di vessatorietà della clausola attraverso la pubblicazione su una sezione appositamente creata nel sito web dell’AGCM, sul sito internet sul sito del professionista che utilizza la clausola ritenu-ta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ri-tenuto idoneo ad informare compiutamente i consumatori;

b) consentire alle imprese di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla possibile vessatorietà delle clausole che in-tendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.

L’obiettivo è quello di informare i consuma-tori e i professionisti della abusività della clausola, mentre lo strumento dell’inter-pello preventivo messo a diposizione delle imprese mira a prevenire l’inserimento nei futuri contratti di clausole preventivamente dichiarate abusive. Su quest’ultimo punto va ravvisato l’intento deflattivo del legislatore ponendo l’accento sul crescente numero di procedimenti aventi ad oggetto la materia in esame: le imprese, avvalendosi dell’istanza di interpello sulla possibile vessatorietà di clausole da adottare, si suppone non utiliz-zeranno quelle che saranno dichiarate abu-sive dall’Autorità.

Con lo stesso articolo viene introdotta la giu-risdizione esclusiva del giudice amministra-tivo affidando a quest’ultimo la competenza a decidere contro gli atti adottati dall’Autori-tà proprio in applicazione del nuovo art. 37 bis, lasciando intendere la rilevanza pubbli-cistica che hanno oramai assunto i contratti tra professionisti e consumatori. In ogni caso viene preservata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla validità delle clau-sole vessatorie e sul risarcimento del danno.

Art. 5) Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

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Art. 7) Tutele delle microimprese da pratiche commerciali scorrette e aggressiveDa ultimo, l’art. 7 del decreto liberalizzazioni estende la tutela prevista per i consumatori anche al mondo delle microimprese.Il legislatore inserisce all’articolo 18, comma 1, del codice del consumo la lettera d-bis), defi-nendo con il termine “microimprese” tutte le entità, società di persone o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica adottata, esercitano attività artigianali a titolo individuale o familiare.L’art. 7 modifica, altresì, l’articolo 19, comma 1, aggiungendo dopo le parole ‘relativa a un prodotto’ le parole “nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microim-prese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità com-parativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.”Con l’articolo 19, il legislatore aveva all’epoca fissato l’ambito di applicazione delle forme di tutela contro le pratiche scorrette e ingannevoli prendendo in considerazione tutte le prati-che commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.Il decreto, con l’articolo 7, estende l’ambito di tutela anche alle pratiche commerciali scor-rette tra professionisti e microimprese, equiparando quest’ultime alla categoria dei consu-matori.Si tratta non v’è dubbio di un dato di assoluta rilevanza atteso che, d’ora in avanti, anche le microimprese potranno avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali messe a disposizione dall’articolo 27 del codice del consumo oltre quella in materia di pubblicità in-gannevole e di pubblicità comparativa illecita garantita in via esclusiva dal d.lgs. 145/2007.

Art. 6) Norme per rendere efficace l’azione di classeL’azione collettiva risarcitoria, come noto, attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative di interessi della collettività, la legittimazione ad agire nei confronti dell’impresa ritenuta civilmente responsabile per i danni derivanti da prodotti difettosi o pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza. Tuttavia, l’efficacia dell’azione collettiva era stata fortemente limitata a causa dell’infelice espressione adottata dal legislatore del 2007 che aveva introdotto il requisito della identità del diritto.Per ovviare a tale inconveniente, l’art. 6 del decreto legge in commento sostituisce il re-quisito della identità con quello della omogeneità, ampliando in questo modo la portata dell’azione collettiva risarcitoria, richiedendo, ora, che si versi in situazioni semplicemente analoghe.

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Le pratiche commerciali scorrette

Il codice del consumo sancisce il divieto di pratiche commerciali scor-rette. Per poter capire la concreta portata di questo divieto, dobbiamo in primo luogo dare un significato al termine “pratica commerciale” e, in secondo luogo, sapere quando la stessa possa dirsi scorretta. Il codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) contiene, all’art. 18, una serie di definizioni proprio allo scopo di delimitare l’am-bito di applicazione della normativa.

Vediamo, in sintesi, le più importanti:• pratica commerciale: “qualsiasi azione, omissione, condotta o di-

chiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblici-tà e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”;

• professionista: “qualsiasi persona fisica o giuridica che […] agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un profes-sionista”;

• consumatore: “qualsiasi persona fisica che […] agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industria-le, artigianale o professionale”;

• microimprese: entità, società o associazioni che, a prescindere dal-la forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realiz-zando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.

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Quando una pratica commerciale è scorretta?Il legislatore persegue un duplice obiettivo. Da un lato formula una norma di ampio re-spiro, affinché essa sia sempre attuale ed al passo con l’evolversi delle tecniche e degli usi commerciali. Una pratica commerciale è quindi scorretta “se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento eco-nomico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (art. 20 comma 2). In questo modo, si delega alle Autorità preposte il compito di stabilire in concreto la natura scorretta di una specifica pratica commerciale. Dall’altro lato, al fine di non rendere la norma troppo generica e di difficile applicazione, il legislatore definisce due tipi di pratiche commerciali scorrette, ossia le pratiche inganne-voli e le pratiche aggressive, all’interno delle quali specifica ulteriormente alcune pratiche da considerarsi in ogni caso scorrette (le c.d. liste nere).

Le pratiche ingannevoli

Sono considerate pratiche ingannevoli tutte quelle azioni od omissioni tese ad indurre in errore il consumatore, affinché prenda una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso, ingannandolo o tacendo informazioni essenziali riguardo la natura o l’esi-stenza del prodotto, le sue caratteristiche, i suoi vantaggi e benefici o rischi, l’assistenza post-vendita, l’idoneità a determinati usi, l’origine, il prezzo, la manutenzione, i controlli superati e riconoscimenti ottenuti o marchi di qualità, o ancora sull’identità o le qualifiche di chi lo propone e l’adesione a codici di condotta.

Il successivo art. 19 spiega che norme si applicano alle pratiche commerciali scorretta tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazioni commer-ciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese (per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145).Ne discende che la normativa del codice del consumo si applica esclusivamente quan-do interagiscono un professionista da una parte ed un consumatore o una microimpresa dall’altra.Si ricordi infine che la medesima persona può assumere, a seconda del caso concreto, il ruolo di consumatore o di professionista.

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Le pratiche aggressive

Sono considerate aggressive le pratiche commerciali che, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo inducono o sono idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Le liste nere

Come abbiamo visto, il codice del consumo redige degli elenchi di pratiche commerciali da considerarsi in ogni caso scorrette.

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Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23 co.1)a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condottab) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qua-lità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazionec) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra naturad) asserire, contrariamente al vero, che un professio-nista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un or-ganismo pubblico o privato o che sono state rispetta-te le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevutae) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro pro-fessionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offertif) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori2)rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di con-segnarlo entro un periodo di tempo ragionevole3) fare la dimostrazione dell’articolo con un cam-pione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consu-matori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole

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h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impe-gno a concludere l’operazionei) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del pro-dotto è lecital) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionistam) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifica-zioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatoren) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o del-la sua famiglia se egli non acquistasse il prodottoo) promuovere un prodotto simile a quello fab-bricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore indu-cendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttorep) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo deri-vante principalmente dall’entrata di altri consu-matori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodottiq) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare

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r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sortes) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazionit) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottene-re il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercatou) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevolev) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodottoz) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodottoaa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presen-tarsi, contrariamente al vero, come consumatorebb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un pro-dotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (art. 26 co.1)a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contrattob) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale

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c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circo-stanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislati-vo 30 giugno 2003, n. 196d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevol-mente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un con-sumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattualie) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifi-cazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzatif) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, secondo periodog) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionistah) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne’ vincita equivalente

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I consumatori e le microimprese, possono far valere i propri diritti se-condo le disposizioni dell’art. 139, che prevede la legittimazione ad agire per le associazioni di consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale.L’art. 140, prevede che i soggetti di cui all’articolo 139 sono legitti-mati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, sia attraverso una procedura di conciliazione dinanzi alla ca-mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o dinnanzi altri organismi di composizione extragiudi-ziale per la composizione delle controversie in materia di consumo. Oppure, tramite normale ricorso dinanzi il Tribunale al fine di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e de-gli utenti ed adottare le misure idonee a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, secondo la disciplina prevista dallo stesso articolo.

Le autorità competenti e le sanzioniIl compito di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scor-rette è affidato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunemente chiamata anche “Antitrust”. Si tratta di un’istituzione indipendente che può attivarsi sia d’ufficio sia su istanza di ogni sog-getto od organizzazione che ne abbia interesse. Per lo svolgimen-to dei propri compiti è dotata di poteri investigativi e può avvalersi dell’apporto della Guardia di Finanza. L’Autorità può sospendere, in via cautelare, le pratiche commercia-li che appaiono scorrette e, una volta terminati gli accertamenti, ne sancisce il divieto. È inoltre dotata di un importante potere sanziona-torio sia per i casi di accertata pratica commerciale scorretta sia per i casi di inottemperanza ai suoi provvedimenti d’urgenza e ispettivi. L’intervento dell’Autorità è indipendente dalla circostanza che i con-sumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

Come tutelare i propri diritti

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La “vittima” di una pratica commerciale scorretta ha diritto ad un risarcimento?Di per sé, il fatto che una prassi commerciale sia dichiarata scorretta non comporta un automatico diritto al risarcimento in capo ai consumatori interessati. Perché questo diritto sussista bisogna che vi siano i presupposti previsti dal diritto civile ordinario e cioè un effettivo danno che sia la conseguenza immediata e diretta della pra-tica commerciale scorretta (nesso di causalità); che tale danno sia “ingiusto” e sia stato arrecato con colpa (illiceità della pratica commerciale).

Naturalmente per quanto riguarda il requisito dell’illiceità l’avvenuta pronuncia dell’Autori-tà Garante della Concorrenza e del Mercato potrà essere fatta valere anche in sede civile, così che al consumatore basterà di fatto dimostrare l’esistenza del danno e del nesso di causalità. Inoltre, quando una pratica scorretta abbia danneggiato una moltitudine di consumatori, questi potranno scegliere di associarsi ed intraprendere la strada dell’azio-ne collettiva risarcitoria (c.d. “class action”), disciplinata dall’art. 140 bis del Codice del Consumo.

Senza contare che, anche in sede stragiudiziale, se si fa valere una pronuncia dell’Autorità è più facile trovare un’azienda disposta a venire a miti consigli!

Come denunciare una pratica commerciale scorretta.Chi si imbatte in una pratica commerciale scorretta, lo può segnalare senza particolari formalità all’Autorità, secondo una delle seguenti modalità:

Chiamando gratuitamente il numero verde 800 166661 (dal lunedì al vener-dì 10:00-14:00);

Tramite posta ordinaria all’indirizzo Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;

Tramite il numero di fax dell’Ufficio Pro-tocollo 06-85821256;

Compilando e inviando on line il modulo messo a disposizione sul sito dell’Auto-rità (www.agcm.it).

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"Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto 21/03/2013"

via Orbitelli, 1000186 RomaTel. 066833617 Fax [email protected] www.assoutenti.it

via Mazzini, 4343121 ParmaTel. 0521231846 fax [email protected] www.confconsumatori.it

Viale G. Mazzini, 7300195 RomaTel. 063728667 Fax [email protected] www.codacons.it

Via Quintino Sella, 4100187 RomaTel. 064881891 Fax [email protected] www.difesadelcittadino.it

Via Duilio, 1300192 RomaTel. 0632600239 Fax [email protected] www.consumatori.it

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