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La stanza dei bottoni a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa Recchi e Campo Dall'Orto, meeting a Capri Al voto, il primo round milanese. Cingolani porta Human Technopole negli Usa I l 4 dicembre non è poi così lontano e il percorso di «education» degli elettori sul referendum sta entrando nel vivo. A tutti i livelli e, come si è visto con il viaggio suda- mericano di Maria Elena Bo- schi, a ogni latitudine. A Mila- no si parte oggi, con un con- fronto (a porte chiuse)teadue costituzionalisti di grande in- fluenza organizzato dallo stu- dio legale Cba. Sul «ring», ar- bitro l'avvocato Gerolamo Pellicano, ci saranno Franco Bassanini, tra i primi firmata- ri del manifesto «Basta mi sì», e Valerio Onida, ex presiden- te della Corte Costituzionale e convinto oppositore della ma- novra del governo di Matteo Renzi sulla Carta, a cui ha de- dicato anche un libro, per i tipi di Rubettino: «Perchè è saggio dire No». E' diventato ormai un ap- puntamento fisso, mi po' come il workshop Ambrosetti di ini- zio settembre. E la cornice, il Grand Hotel Quisisana di Ca- pri, certo non sfigura con Villa d'Este. L'appuntamento è quello organizzato dal numero uno italiano di EY. Donato la- covone, e dal senior advisor Francois de Brabant con lo stato maggiore dei media e delle telecomunicazioni. Giu- sto per fare qualche nome, ci saranno il presidente di Tele com, Giuseppe Recchi, il di rettore generale della Rai, An- tonio Campo Dall'Orto, Eu ca Colombo di Facebook Italy, il presidenti dei Giovani di Confindustria, Marco Gay, Carlo Purassanta di Micro soft, Maurizio Santacroce di Sisal. Da mercoledì e per tre giorni discuteranno di come «Accelerare x competere x crescere. Creatività, innovazio- ne, digitale». Ci sarà anche il governo, con il ministro del- l'Istruzione, Stefania Gianni- ni, e (in video) i ministri per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda e dei Beni culturali, Dario Franceschini. *** Gli angeli del business at- terrano venerdì a Bologna. Il più grande network italiano di business angel, lag (nato una decina di anni fa ) guidato da Antonio Leone presenta esperienze e start up: al tavolo, tra gli altri, Pietro Giuliani di Azimut e Jody Vender. Rac- conti dal vivo a cura della Spreaker di Francesco Ba- schieri, prima radio web crea- ta in real tinie dagli utenti, di Angiodroid di Sebastiano Zannoli, sistema angiografico di precisione a base di C02, e della Mooges di Bruno Zam- borlin, app che trasforma tutti gli oggetti hi strumenti musi- cali. *** Del polo biotech milanese presentato da Renzi la scorsa settimana a Milano si parlerà tra breve a Washington. Sono state fissate infatti le date del road show americano di Hu- man Technopole. Il direttore dell'Ut di Genova, Roberto Cingolani, regista dell'opera- zione lo presenterà lunedì 17 hi occasione dell'incontro annua- le deU'Issnaf (Italian Scienti- sts and Scholars of North America Foundation) all'am- basciata italiana con Marco Simoni, consulente di palazzo Chigi e il rettore dell'Universi- tà di Pavia, Fabio Rugge. Volti Maria Elena Boschi A sinistra: Giuseppe Recchi e (sotto) Roberto Cingolani ? IMPRESE & FINANZA Pag. 1

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La stanza dei bottoni a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa

Recchi e Campo Dall'Orto, meeting a Capri Al voto, il primo round milanese. Cingolani porta Human Technopole negli Usa

I l 4 dicembre non è poi così lontano e il percorso di «education» degli elettori

sul referendum sta entrando nel vivo. A tutti i livelli e, come si è visto con il viaggio suda­mericano di Maria Elena Bo­schi, a ogni latitudine. A Mila­no si parte oggi, con un con­fronto (a porte chiuse) tea due costituzionalisti di grande in­fluenza organizzato dallo stu­dio legale Cba. Sul «ring», ar­bitro l'avvocato Gerolamo Pellicano, ci saranno Franco Bassanini, tra i primi firmata­ri del manifesto «Basta mi sì», e Valerio Onida, ex presiden­te della Corte Costituzionale e convinto oppositore della ma­novra del governo di Matteo Renzi sulla Carta, a cui ha de­dicato anche un libro, per i tipi di Rubettino: «Perchè è saggio dire No».

E' diventato ormai un ap­puntamento fisso, mi po' come il workshop Ambrosetti di ini­zio settembre. E la cornice, il Grand Hotel Quisisana di Ca­pri, certo non sfigura con Villa d'Este. L'appuntamento è quello organizzato dal numero

uno italiano di EY. Donato la-covone, e dal senior advisor Francois de Brabant con lo stato maggiore dei media e delle telecomunicazioni. Giu­sto per fare qualche nome, ci saranno il presidente di Tele com, Giuseppe Recchi, il di rettore generale della Rai, An­tonio Campo Dall'Orto, Eu ca Colombo di Facebook Italy, il presidenti dei Giovani di Confindustria, Marco Gay, Carlo Purassanta di Micro soft, Maurizio Santacroce di Sisal. Da mercoledì e per tre

giorni discuteranno di come «Accelerare x competere x crescere. Creatività, innovazio­ne, digitale». Ci sarà anche il governo, con il ministro del­l'Istruzione, Stefania Gianni­ni, e (in video) i ministri per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda e dei Beni culturali, Dario Franceschini.

*** Gli angeli del business at­

terrano venerdì a Bologna. Il più grande network italiano di business angel, lag (nato una decina di anni fa ) guidato da Antonio Leone presenta esperienze e start up: al tavolo, tra gli altri, Pietro Giuliani di Azimut e Jody Vender. Rac­conti dal vivo a cura della Spreaker di Francesco Ba-schieri, prima radio web crea­ta in real tinie dagli utenti, di Angiodroid di Sebastiano

Zannoli, sistema angiografico di precisione a base di C02, e della Mooges di Bruno Zam-borlin, app che trasforma tutti gli oggetti hi strumenti musi­cali.

*** Del polo biotech milanese

presentato da Renzi la scorsa settimana a Milano si parlerà tra breve a Washington. Sono state fissate infatti le date del road show americano di Hu­man Technopole. Il direttore dell'Ut di Genova, Roberto Cingolani, regista dell'opera­zione lo presenterà lunedì 17 hi occasione dell'incontro annua­le deU'Issnaf (Italian Scienti-sts and Scholars of North America Foundation) all'am­basciata italiana con Marco Simoni, consulente di palazzo Chigi e il rettore dell'Universi­tà di Pavia, Fabio Rugge.

Volti Maria Elena Boschi A sinistra: Giuseppe Recchi e (sotto) Roberto Cingolani

? IMPRESE & FINANZA

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silvia.zuccotti
Evidenziato

La riforma del Titolo V della Costituzione

Focus su energia e infrastrutture

Ottobre 2016

La riforma del Titolo V della Costituzione

Focus su energia e infrastrutture

Nel dibattito tra le ragioni del sì e del no alla riforma costituzionale si parla molto di bicameralismo, di costi della politica e riduzione del numero di parlamentari ma molto poco della ripartizione delle potestà legislative e regolamentari tra Stato e Regioni.

Eppure tale aspetto ha un impatto sulla vita economica del Paese molto maggiore di quello degli altri punti della riforma e, con riferimento ad alcune specifiche materie - cruciali per lo sviluppo del Paese - tra cui l'energia e le infrastrutture, può costituire un elemento determinante per la realizzabilità delle relative opere.

Per questo motivo abbiamo voluto dedicare un approfondimento a questo specifico tema, nel tentativo di offrire un contributo più informato ad una scelta basata sul contenuto della riforma (e non su considerazioni di natura politica che, purtroppo, sembrano prevalere nel dibattito in corso).

La storia Come noto, il Titolo V della Costituzione è stato oggetto di riforma già nel 2001, sull'onda di una spinta politica verso forme di maggior federalismo.

In appendice alla presente nota abbiamo riportato i tre testi dell'articolo 117 della Costituzione a confronto tra loro: quello precedente al 2001, quello vigente e quello della riforma oggetto di referendum.

Fino al 2001

Prima della riforma del 2001, la competenza legislativa era ripartita tra Stato e Regioni prevedendo, come regola di default, la competenza legislativa esclusiva dello Stato e, come eccezione, per le materie elencate nell’articolo 117, la competenza legislativa delle Regioni «nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni».

La regola appena accennata operava anche nel settore delle infrastrutture, coniugandosi con la distinzione tra opere di interesse statale (riservate alla competenza esclusiva dello Stato) e opere di interesse regionale (riservate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni): lo Stato poteva pertanto emanare leggi in relazione a tutte le opere pubbliche ma, per quelle ricomprese nella materia «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale», doveva limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali - nel rispetto dei quali ciascuna Regione avrebbe poi emanato le proprie leggi di attuazione.

Dal 2001 a oggi

La riforma del 2001 ha profondamente modificato l’impostazione dell’articolo 117, agendo su tre fronti: creando un elenco di materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (comma 2), ampliando l’elenco di materie ricomprese nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (comma 3) e, soprattutto, introducendo la categoria della competenza legislativa residuale delle Regioni «in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (comma 4). La competenza residuale delle Regioni è pertanto diventata la nuova regola di

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default, destinata ad operare ogni qual volta la materia da disciplinare non sia inclusa nell’elenco delle materie rientranti nella competenza esclusiva o concorrente.

Dal punto di vista delle infrastrutture, viene eliminato il riferimento alle opere di interesse regionale e, con esso, la previsione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in relazione alle opere di interesse nazionale; per alcune di esse (porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, impianti di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), l’originaria competenza esclusiva dello Stato viene “degradata” a competenza concorrente mentre, per tutte le altre, opera la regola della competenza residuale delle Regioni.

La riforma del 2016

La riforma del 2016 interviene su tutti e tre i livelli di competenza legislativa attraverso la soppressione della competenza concorrente tra Stato e Regioni, l’ampliamento delle materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 2) e l’individuazione delle materie di competenza delle Regioni (comma 3). La riforma introduce inoltre la c.d. clausola di supremazia (comma 4), che consente allo Stato di intervenire in materie di competenza regionale, quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

La soppressione della competenza concorrente tra Stato e Regioni determina la redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale, con una preponderanza della prima. Le materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia» (comma 2, lettera v) e «grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale» (comma 2, lettera z) tornano dunque nella sfera della competenza esclusiva dello Stato.

Nell’ambito della competenza esclusiva statale, l’elenco delle materie è ampliato e sono enucleati casi di competenza c.d. attenuata, per i quali l’intervento del legislatore statale è circoscritto a «disposizioni generali e comuni», come nel caso della materia «governo del territorio». Significativa è anche l’introduzione di una nuova materia (tra quelle a competenza c.d. piena), non nominata nell’attuale testo dell’articolo 117: si tratta delle «infrastrutture strategiche» di cui alla lettera z).

Nell’ambito della competenza regionale, la previsione della competenza residuale «in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato», pur essendo mantenuta, viene preceduta da un elenco di materie che si aggiungono a quelle individuabili in via residuale. Tra le materie elencate, rientrano nella competenza delle Regioni le materie «pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno» e «dotazione infrastrutturale».

I cardini della riforma del 2001

Sull’onda della spinta federalista di quegli anni, la riforma costituzionale del 2001 ha voluto ampliare le competenze delle Regioni operando una sorta di rivoluzione copernicana: ad eccezione di alcune materie espressamente individuate, la potestà legislativa spetta alle Regioni.

Tra le materie che non ricadono nella competenza esclusiva (rectius: residuale) delle Regioni se ne elencano alcune che sono di competenza esclusiva dello Stato ed altre su cui Stato e Regioni hanno una potestà legislativa concorrente.

La potestà regolamentare, invece, spetta alle Regioni sia nelle materie in cui hanno potestà legislativa esclusiva, sia in quelle di potestà legislativa concorrente.

Si introduce, quindi, il concetto di potestà legislativa concorrente che, però, la carta costituzionale non definisce, lasciando alla giurisprudenza il compito di interpretarlo. E l’interpretazione emersa attribuisce allo Stato la potestà di dettare i principi fondamentali («criteri e obiettivi») e alle Regioni di emanare le norme di dettaglio («gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi»).

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Effetti della riforma del 2001

Conflitti di attribuzione

L’introduzione della competenza concorrente tra Stato e Regioni, con l’incertezza sulla linea di demarcazione tra le competenze dell’uno e delle altre, è stata causa di un vivace e crescente contenzioso che ha ingolfato l’attività della Corte Costituzionale. Alcuni dati al riguardo: quasi

1.600 ricorsi in 15 anni, di cui 930 presentati dallo Stato e 667 dalle Regioni, con un trend che nel 2015 ha ripreso a salire (110 ricorsi, rispetto ai 93 del 2014). Negli ultimi anni, quasi la metà dell’attività della Corte Costituzionale è stata dedicata a questi conflitti di attribuzione!

Tali dati sono relativi ai ricorsi alla Corte Costituzionale “in via principale” (cioè presentati da una Regione quando ritenga che una legge delle Stato leda la sua sfera di competenze o dal Governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza di tale Regione).

Questo crescente conflitto tra Stato e Regioni ha travalicato i confini costituzionali e si è esteso al campo amministrativo (presso TAR e Consiglio di Stato), causando enormi ritardi (e, quindi, ingenti costi) alla realizzazione di molte infrastrutture.

Nel solo 2015, quasi la metà dei ricorsi contro provvedimenti autorizzativi di infrastrutture è stata presentata da enti pubblici (o membri di giunte o consigli di enti pubblici) diversi da quello che ha emanato il provvedimento.

Emblematici i recenti casi di ricorsi cosiddetti No-Triv: 49 ricorsi finora esaminati (e tutti bocciati), tra cui 12 della Regione Puglia, che si aggiudica il poco lusinghiero primato.

Chi ha provato a stimare il costo di tale contenzioso (e, in generale, dei conflitti sul territorio) in termini di mancati investimenti lo ha quantificato in oltre 40 miliardi di euro l’anno!

Disomogeneità normativa

Il trasferimento alle Regioni di potestà legislativa in alcune materie, peraltro con il confuso criterio della competenza concorrente, ha creato una forte disomogeneità normativa a livello nazionale, comportando per le imprese maggiore burocrazia, costi eccessivi e una necessità di adattamento ai mercati regionali che ha disincentivato molti operatori.

Un esempio può aiutare a comprendere meglio la situazione.

La produzione di energia elettrica, che negli ultimi anni in Italia ha significato realizzazione di impianti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, rientra tra le materie per cui l’attuale Titolo V prevede la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni ed è stata oggetto di normative regionali che certo non tradiscono mancanza di fantasia da parte dei vari legislatori.

Gli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili sono, normalmente, di piccola taglia e tale loro caratteristica è incentivata dal legislatore. Un operatore industriale che voglia operare in questo settore, quindi, non si limiterà verosimilmente a realizzare un unico impianto ma ne programmerà diversi, molto spesso localizzati in diverse Regioni.

Il processo autorizzativo per la realizzazione di tali impianti è generalmente composto dal procedimento autorizzativo vero e proprio e dalla valutazione di impatto ambientale e i legislatori regionali hanno, tra l’altro, individuato i soggetti competenti al rilascio dei relativi provvedimenti.

Il nostro operatore industriale, a fine 20131, si trovava di fronte a 5 diversi assetti di competenze su 18 Regioni2!

1 Data di rilevazione di un rapporto del GSE

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In particolare:

in 6 Regioni, funzione autorizzativa e valutazione di impatto ambientale sono entrambi riservati alla Regione;

in 2 Regioni la funzione autorizzativa è regionale e la valutazione di impatto ambientale è ripartita tra Regione e Provincie;

in 3 Regioni la funzione autorizzativa è attribuita alle Provincie mentre la valutazione di impatto ambientale è riservata alla Regione;

in 2 Regioni la funzione autorizzativa è ripartita tra Regione e Provincie e la valutazione di impatto ambientale è riservata alla Regione; e

in 5 Regioni sia la funzione autorizzativa sia la valutazione di impatto ambientale sono ripartite tra Regione e Provincie.

Iter autorizzativi tortuosi

Il suddetto esempio in materia di iter autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica fornisce anche un’indicazione di come tali iter, invece di procedere verso una semplificazione che ci avvicini agli altri Paesi occidentali, siano diventati via via più complessi e tortuosi.

La World Bank colloca l'Italia al 56° posto su 165 Paesi per facilità di fare impresa (dati 2015). Per ottenere un permesso edilizio per costruire un capannone, nel nostro Paese servono mediamente 233 giorni (quasi 8 mesi), con un costo delle procedure che arriva fino a quasi il 4% del valore dell'investimento. Per ottenere la stessa autorizzazione, in Germania bastano 96 giorni, 105 nel Regno Unito, 183 in Francia. Per allacciarsi alla rete elettrica, in Italia sono necessari in media 124 giorni: solo 28 in Germania, 79 in Francia, 85 in Spagna.

La riforma del 2016

L’eliminazione del criterio della potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni potrà avere diversi effetti.

Riduzione del contenzioso

Una marcata distinzione tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni comporterà quasi certamente il venir meno di gran parte del contenzioso che in questi anni ha occupato quasi la metà dell’attività della Corte Costituzionale.

È prevedibile che anche il contenzioso amministrativo tra enti pubblici nelle materie trasferite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato cali significativamente in caso di approvazione della riforma.

Uniformità normativa

In tutte le materie che tornano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ci sarà finalmente un’unica disciplina in tutto il territorio nazionale.

Questo risulterà particolarmente efficace per le infrastrutture interregionali e per le attività che si svolgono su base nazionale.

2 Sono escluse Valle d’Aosta e Provincie di Trento e Bolzano, che non potevano esercitare tale scelta

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Politica industriale

Risulterà più agevole la localizzazione di infrastrutture di rilievo nazionale, così come la definizione di un sistema portuale e aeroportuale nazionale.

Iter autorizzativi più semplici

Con l’accorpamento delle potestà legislativa e regolamentare, gli iter autorizzativi non potranno che essere semplificati. A questo riguardo, il legislatore dovrà tener conto anche delle modifiche

che la riforma costituzionale prevede all’articolo 118, dove è aggiunta la seguente previsione: «Le

funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».

Certezza del diritto

Un quadro più chiaro sulle competenze normative, un iter autorizzativo più semplice e veloce e una riduzione sostanziosa del contenzioso amministrativo comporteranno un maggior grado di certezza del diritto da parte delle imprese che operano nei mercati interessati dalla riforma.

L’attuale basso grado di certezza del diritto viene da molti considerato come la prima causa della difficoltà di fare impresa in Italia, della poca attrattività del Paese per investimenti stranieri e del

significativo gap infrastrutturale che ci separa dalla maggior parte dei Paesi più sviluppati.

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Focus su energia e infrastrutture

Allegato: il testo dell’articolo 117

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Pre 2001 Testo attuale Riforma La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

Circoscrizioni comunali; Polizia locale urbana e rurale; Fiere e mercati; Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed

ospedaliera; Istruzione artigiana e professionale e assistenza

scolastica; Musei e biblioteche di enti locali; Urbanistica; Turismo ed industria alberghiera; Tranvie e linee automobilistiche d'interesse

regionale; Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di

interesse regionale; Navigazione e porti lacuali; Acque minerali e termali; Cave e torbiere; Caccia; Pesca nelle acque interne; Agricoltura e foreste;

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

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Pre 2001 Testo attuale Riforma Artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; l) norme generali sull'istruzione;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; l) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca

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Pre 2001 Testo attuale Riforma m) previdenza sociale; n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

scientifica e tecnologica; m) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale; n) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; q) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; r) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

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Pre 2001 Testo attuale Riforma Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del

s) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; t) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; u) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

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Pre 2001 Testo attuale Riforma sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi

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Pre 2001 Testo attuale Riforma Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle

programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla

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Pre 2001 Testo attuale Riforma funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

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