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1 La sicurezza sul lavoro
© Politecnico di Torino Pagina 1 di 29 Data ultima revisione 20/10/2005 Autore: Carlo Rafele
Politecnico di Torino CeTeM
La sicurezza sul La sicurezza sul lavorolavoro
Contenuti della lezione
• Aspetti legislativi essenziali• Principi generali del D.Lgs. 626/94• I ruoli aziendali • La sicurezza nei luoghi di lavoro
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© Politecnico di Torino Pagina 2 di 29 Data ultima revisione 20/10/2005 Autore: Carlo Rafele
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Obiettivi della lezione
• Conoscere i riferimenti legislativi essenziali• Identificare i ruoli e le responsabilità aziendali • Saper applicare le regole di base per la sicurezza nei luoghi di lavoro
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA PREVENZIONE
1884ASS. OBBLIGATORIA
INF. SUL LAVORO1898
PRIMI REGOLAMENTIDI PREVENZIONE
1898 - 1911
CODICE PENALE
1930
CODICE CIVILE
1942
COSTITUZIONE
1948
DISCIPLINA GENERALE
1955 - 1956
STAT. DEI LAVORATORI1970
RIFORMA SANITARIA1978
DIRETTIVE UE
ANNI ’80
1955 - 56
ANNI ‘80 - ‘90
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Vecchio approccio
eventualerinvio a
Nuovo Approccio
+
DIRETTIVE
COMUNITARIE
(contenenti specifiche tecniche)
DIRETTIVE
COMUNITARIE
(contenenti requisiti essenziali)
NORME TECNICHE
ARMONIZZATE
(garantiscono il rispetto di requisiti essenziali)
NORME
TECNICHE
Aspetti legislativi essenziali
ISO
CEI
CEN
UNI
CENELEC
IEC
Comunità Europea
mandato
contributotecnico
traduzionenorme
contributotecnico
traduzionenorme
LIVELLO
MONDIALE
EUROPEO
ITALIANO
Aspetti legislativi essenziali
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PRODOTTIIMPIANTI / APPARECC.
ELETTRICHEMACCHINE
DPR 547/55 DPR 224/88 L. 46/90
DPR 459/96 DLGS 115/95 DLGS 626/96
DPR 303/56DPR 303/56
DLGS 277/91DLGS 494/96DLGS 493/96
DLGS 626/94DLGS 626/94ALTRE
DIRETTIVE / LEGGI (ASCENSORI, GAS
ECC.)
SEGNALETICA CANTIERI RUMORE, PIOMBO, ECC.
Aspetti legislativi essenziali
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA
D.P.R. 303/1956
D.P.R. 547/1955
DIRETTIVA QUADRO 89/391E DIRETTIVE PARTICOLARI
D.Lgs. 626/1994
Aspetti legislativi essenziali
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PRINCIPI GENERALI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626 DEL 1994
Art. 3 • Valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza• Eliminazione dei rischi alla fonte in
relazione al progresso tecnologico• Riduzione dei rischi alla fonte• Programmazione della prevenzione
Principi generali del D.Lgs. 626/94
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• Applicazione dei principi ergonomici• Protezione collettiva prioritaria rispetto a
quella individuale• Regolare manutenzione• Informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori
Principi generali del D.Lgs. 626/94
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
• DATORE DI LAVORO
• DIRIGENTI E PREPOSTI
• SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAIRISCHI
• LAVORATORI
• RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LASICUREZZA
• MEDICO COMPETENTE
• SQUADRE DI EMERGENZA
I ruoli aziendali
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Datore di Lavoro:soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che … ha la responsabilità dell’impresa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
I ruoli aziendali
Principali Responsabilitàdel Datore di Lavoro
valutazione dei rischi ⇒ documento
attuazione/programmazione misure di prevenzione
organizzazione servizi
scelta delle attrezzature
partecipazione dei lavoratori
informazione e formazione dei lavoratori
I ruoli aziendali
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Il Documento dei RischiIl datore di lavoro valuta … i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; in base all’esito della valutazione elabora un documento contenente:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi
2. l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI
3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
I ruoli aziendali
DIRIGENTE:
Direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto, partecipante solo eccezionalmente al lavoro normale. Ha la responsabilità dell’andamento dei servizi, in particolare:- di predisporre tutte le misure di sicurezza;- controllare le modalità del processo di lavorazione;- vigilare sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni.
I ruoli aziendali
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PREPOSTO (es. il responsabile di magazzino):
- a meno di specifiche deleghe, non può avere responsabilitàsull’organizzazione delle misure di sicurezza e sulla scelta e messa a disposizione dei mezzi antinfortunistici;
- ad egli compete la direzione e sorveglianza dei lavoratori che gli sono sottoposti affinché essi non eseguano operazioni e manovre avventate, osservino le misure di sicurezza impartite e usino i dispositivi di sicurezza.
I ruoli aziendali
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, art. 9
Provvede a:
- individuare i fattori di rischio
- valutare i rischi
- individuare le misure di prevenzione e protezione
- elaborare le procedure di sicurezza
- proporre programmi di informazione e formazione
Il SPP è utilizzato dal DL
I ruoli aziendali
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Lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro…………...
Sono equiparati:
- Soci lavoratori di cooperative o società
- utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro
- allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale
I ruoli aziendali
Le Squadre di Emergenza Antincendio e pronto soccorso –
Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Essi devono essere:
- formati
- in numero sufficiente
- dotati di attrezzature adeguate
In relazione alle dimensioni ovvero ai rischi specifici dell’azienda e/o unità produttiva.
I ruoli aziendali
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Il Medico Competente – art.16 –
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente; ad esempio:
- DPR 303/56;
- agenti chimici, D. Lgs. 25/00;
- agenti chimici, fisici e biologici, D. Lgs. 277/91;
- D. Lgs. 626/94: movimentazione manuale dei carichi, VDT, agenti cancerogeni mutageni, agenti biologici
- altro …. (es. radiazioni ionizzanti)
I ruoli aziendali
Il Rappresentante per la Sicurezza, artt.18-19In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.Proviene solitamente dalle rappresentanze sindacali aziendali. Assume i seguenti compiti:-è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
I ruoli aziendali
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Il Rappresentante per la Sicurezza, artt.18-19-è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e alle squadre di emergenza;- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione;- può far ricorso alle autorità competenti in caso di violazioni;- riceve una formazione adeguata.
I ruoli aziendali
LUOGHI DI LUOGHI DI LAVOROLAVORO
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© Politecnico di Torino Pagina 13 di 29 Data ultima revisione 20/10/2005 Autore: Carlo Rafele
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La giurisprudenza definisce
AMBIENTE DI LAVORO
l’ambiente che circonda il lavoratore in tutte le fasi in cui si
svolge l’attività lavorativa, compresi i luoghi in cui il
lavoratore deve recarsi per incombenze di qualsiasi natura.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs 359/99 prevede che, nell’uso di attrezzature mobili, semoventi e non, il datore di lavoro assicuri che vengano disposte e fatte rispettare : regole di circolazione; misure organizzative per evitare che i lavoratori a piedi si trovino nell’area di manovra delle attrezzature.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
La sicurezza nei luoghi di lavoro
Vie di Circolazione, Zone di Pericolo, Pavimenti e Passaggi(art. 8 D.P.R. 547/55 modificato dal D. Lgs. 626/94)
1. Garanzia di sicurezza per i veicoli, i pedoni e i lavoratori operanti nelle vicinanze delle vie di circolazione.2. Dimensioni delle vie calcolato sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.3. Distanza di sicurezza sufficiente (ex 700 mm) per i pedoni dalle vie di circolazione dei mezzi di trasporto.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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Vie di Circolazione, Zone di Pericolo, Pavimenti e Passaggi
(art. 8 D.P.R. 547/55 modificato dal D. Lgs. 626/94)
4. Sufficiente distanza da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale delle vie di circolazione destinate ai veicoli.5. Accesso limitato alle zone con rischi di cadute di oggetti o di persone.6. Appropriate misure di protezione per i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
Vie di Circolazione, Zone di Pericolo, Pavimenti e Passaggi
(art. 8 D.P.R. 547/55 modificato dal D. Lgs. 626/94)
7. Eliminazione di buche o sporgenze pericolose dai pavimenti e dai luoghi di passaggio.8. Eliminazione di materiali di ingombro della circolazione dai pavimenti ed i passaggi.9. Evidenziare il tracciato delle vie di circolazione, le zone di pericolo e gli eventuali ostacoli sulle vie di circolazione.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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LUOGHI DI LAVORO CHIUSI CON NUMERO DI ADDETTI > 5
(art. 6 D.P.R. 303/56 modificato dal D. Lgs. 626/94)
• ALTEZZA NETTA
Valori lordi senza deduzione di mobili,
macchine e attrezzature
≥ 3 m
• CUBATURA NETTA ≥ 10 m3 / ADDETTO
• SUPERFICIE ≥ 2 m2 / ADDETTO
La sicurezza nei luoghi di lavoro
CASI PARTICOLARI
Per le aziende commerciali e tutti gli uffici i limiti di altezza sono individuati dalla normativa urbanistica (es. 2,70 m).
A meno di esigenze tecniche specifiche non si devono adibire al lavoro locali chiusi sotterranei.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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LOCALI DI RIPOSO
(art. 14 D.P.R. 303/56 modificato dal D.Lgs. 626)
Necessità di locali di riposo dotati di tavoli e sedie (esclusi uffici e analoghi);
Locali protetti per non fumatori;
Locali con possibilità di distendersi per donne incinte e madri in allattamento.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
PRONTO SOCCORSO (artt. 27 ÷ 30 D.P.R. 303/56)
Le attrezzature di pronto soccorso devono essere previste nelle aziende con numero di addetti > 25;
Il locale di pronto soccorso deve essere previsto nei seguenti casi:
• n° addetti > 50 e attività con sostanze nocive o pericolose
• n° addetti > 5 addetti se ubicate lontano da posti di pubblico soccorso o attività con rischi specifici (scoppio, asfissia, avvelenamento, ecc.)• per complessi industriali di grandi dimensioni si devono prevedere più locali
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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DOCCE
(art. 37 D.P.R. 303/56 modificato dal D.Lgs. 626)
. Necessità di docce adeguate se le lavorazioni lo richiedono;
Separazione tra uomini e donne;
Dotazione di acqua calda e fredda e mezzi per detergersi e asciugarsi
La sicurezza nei luoghi di lavoro
GABINETTI E LAVABI (art. 39 D.P.R. 303/56 modificato dal D.Lgs. 626)
Necessità di gabinetti e lavabi con acqua calda;
Separati tra uomini e donne; se addetti di sesso diverso < 10 ⇒ utilizzo separato
Disponibili in prossimità dei locali di riposo, degli spogliatoi e dei posti di lavoro.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI (art. 10 D.P.R. 547/57)
•Le aperture esistenti nel pavimento degli ambienti di lavoro o di passaggio devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali atti ad impedire la caduta delle persone.• Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e con pericolo di caduta per dislivelli superiori ad 1 metro, devono essere provviste di barriera o parapetto normale.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
POSTI DI LAVORO E PASSAGGIO, LUOGHI DI LAVORO ESTERNI (art. 11 D.P.R. 547/57 modificato dal D.Lgs. 626)
•I posti di lavoro e di passaggio devono essere adeguatamente protetti contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.
• I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto devono essere concepiti in modo che la circolazione dei pedoni e dei veicoli posso avvenire in modo sicuro.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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La sicurezza nei luoghi di lavoro
PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI(art. 27 D.P.R. 547/57)Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, ibalconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti.Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.1,50.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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PARAPETTO NORMALE (art. 26 D.P.R. 547/57)......... è considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
abbia un’altezza utile di almeno un metro;
sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
sia costruito e fissato in modo da poter resistere al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
E’ considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
E’ considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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La sicurezza nei luoghi di lavoro
SCALE FISSE A GRADINIdestinate al normale accesso agli ambienti di lavoro
(art. 16 D.P.R. 547/57)
costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.
Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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SCALE FISSE A GRADINIdestinate al normale accesso agli ambienti di lavoro
I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
2A +P = 63 cm A = alzata P = pedata
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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SCALE FISSE A PIOLI (art. 17 D.P.R. 547/57)
provviste a partire da 2,50 m dal pavimento di solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno, se:
altezza superiore a 5 m
fissate su pareti o incastellature verticali o aventi inclinazione superiore a 75°
La sicurezza nei luoghi di lavoro
SCALE FISSE A PIOLI
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60
I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata
quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisce intralcio all’esercizio devono essere adottate altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto > 1 m.
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La sicurezza nei luoghi di lavoro
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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SCALA TIPO SÖLL O FABA
i pioli devono avere lunghezza > 15 cm
lo scivolamento laterale del piede deve essere impedito con estremità ferma piedi di altezza > 2 cm
l’utilizzo di questi dispositivi va abbinato all’uso di imbracatura per il corpo e cintura di posizionamento sul lavoro.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
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PORTE e PORTONI per USCITE REGOLAMENTARI
(art. 14 D.P.R. 547/57 modificato dal D.Lgs. 626)
Locali di lavoro con NUMERO DI ADDETTI > 5 e lavorazioni con pericolo di SCOPPIO e INCENDIO obbligo di
1 porta di larghezza minima 1,20 m ogni 5 addetti
La sicurezza nei luoghi di lavoro
organico N° Larghezza (m) minima
< 25 addetti 1 0,80
26<addetti<50 1 1,20
51<addetti<100 2 1,20 + 0,80
addetti>100 2+n 1,20 + 0,80 + n*1,20
ALTRI LOCALI
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PORTE e PORTONI per uscite regolamentari
Il numero complessivo delle porte può essere minore a patto che la larghezza complessiva non risulti inferiore
La larghezza delle porte di uscita dei luoghi di lavoro utilizzati o costruiti prima del 27/11/94, deve essere conforme alla concessione edilizia e alla licenza di agibilità
è ammessa una tolleranza sulle dimensioni del 5% in meno su porte di larghezza 1,20 m e del 2% in meno su quelle da 0,80 m
La sicurezza nei luoghi di lavoro
PORTE e PORTONI per uscite regolamentari
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale.
Accanto ai portoni destinati alla circolazione dei veicoli devono esistere porte per la circolazione dei pedoni, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro.