La sicurezza sul lavoro -...

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Impianti industriali Torna indice 1 La sicurezza sul lavoro © Politecnico di Torino Pagina 1 di 29 Data ultima revisione 20/10/2005 Autore: Carlo Rafele Politecnico di Torino CeTeM La sicurezza sul La sicurezza sul lavoro lavoro Contenuti della lezione • Aspetti legislativi essenziali • Principi generali del D.Lgs. 626/94 • I ruoli aziendali • La sicurezza nei luoghi di lavoro

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1 La sicurezza sul lavoro

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La sicurezza sul La sicurezza sul lavorolavoro

Contenuti della lezione

• Aspetti legislativi essenziali• Principi generali del D.Lgs. 626/94• I ruoli aziendali • La sicurezza nei luoghi di lavoro

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Obiettivi della lezione

• Conoscere i riferimenti legislativi essenziali• Identificare i ruoli e le responsabilità aziendali • Saper applicare le regole di base per la sicurezza nei luoghi di lavoro

EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA PREVENZIONE

1884ASS. OBBLIGATORIA

INF. SUL LAVORO1898

PRIMI REGOLAMENTIDI PREVENZIONE

1898 - 1911

CODICE PENALE

1930

CODICE CIVILE

1942

COSTITUZIONE

1948

DISCIPLINA GENERALE

1955 - 1956

STAT. DEI LAVORATORI1970

RIFORMA SANITARIA1978

DIRETTIVE UE

ANNI ’80

1955 - 56

ANNI ‘80 - ‘90

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Vecchio approccio

eventualerinvio a

Nuovo Approccio

+

DIRETTIVE

COMUNITARIE

(contenenti specifiche tecniche)

DIRETTIVE

COMUNITARIE

(contenenti requisiti essenziali)

NORME TECNICHE

ARMONIZZATE

(garantiscono il rispetto di requisiti essenziali)

NORME

TECNICHE

Aspetti legislativi essenziali

ISO

CEI

CEN

UNI

CENELEC

IEC

Comunità Europea

mandato

contributotecnico

traduzionenorme

contributotecnico

traduzionenorme

LIVELLO

MONDIALE

EUROPEO

ITALIANO

Aspetti legislativi essenziali

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PRODOTTIIMPIANTI / APPARECC.

ELETTRICHEMACCHINE

DPR 547/55 DPR 224/88 L. 46/90

DPR 459/96 DLGS 115/95 DLGS 626/96

DPR 303/56DPR 303/56

DLGS 277/91DLGS 494/96DLGS 493/96

DLGS 626/94DLGS 626/94ALTRE

DIRETTIVE / LEGGI (ASCENSORI, GAS

ECC.)

SEGNALETICA CANTIERI RUMORE, PIOMBO, ECC.

Aspetti legislativi essenziali

EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA

D.P.R. 303/1956

D.P.R. 547/1955

DIRETTIVA QUADRO 89/391E DIRETTIVE PARTICOLARI

D.Lgs. 626/1994

Aspetti legislativi essenziali

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PRINCIPI GENERALI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626 DEL 1994

Art. 3 • Valutazione dei rischi per la salute e la

sicurezza• Eliminazione dei rischi alla fonte in

relazione al progresso tecnologico• Riduzione dei rischi alla fonte• Programmazione della prevenzione

Principi generali del D.Lgs. 626/94

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• Applicazione dei principi ergonomici• Protezione collettiva prioritaria rispetto a

quella individuale• Regolare manutenzione• Informazione, formazione, consultazione e

partecipazione dei lavoratori

Principi generali del D.Lgs. 626/94

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

• DATORE DI LAVORO

• DIRIGENTI E PREPOSTI

• SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAIRISCHI

• LAVORATORI

• RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LASICUREZZA

• MEDICO COMPETENTE

• SQUADRE DI EMERGENZA

I ruoli aziendali

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Datore di Lavoro:soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che … ha la responsabilità dell’impresa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

I ruoli aziendali

Principali Responsabilitàdel Datore di Lavoro

valutazione dei rischi ⇒ documento

attuazione/programmazione misure di prevenzione

organizzazione servizi

scelta delle attrezzature

partecipazione dei lavoratori

informazione e formazione dei lavoratori

I ruoli aziendali

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Il Documento dei RischiIl datore di lavoro valuta … i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; in base all’esito della valutazione elabora un documento contenente:

1. una relazione sulla valutazione dei rischi

2. l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI

3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

I ruoli aziendali

DIRIGENTE:

Direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto, partecipante solo eccezionalmente al lavoro normale. Ha la responsabilità dell’andamento dei servizi, in particolare:- di predisporre tutte le misure di sicurezza;- controllare le modalità del processo di lavorazione;- vigilare sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni.

I ruoli aziendali

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PREPOSTO (es. il responsabile di magazzino):

- a meno di specifiche deleghe, non può avere responsabilitàsull’organizzazione delle misure di sicurezza e sulla scelta e messa a disposizione dei mezzi antinfortunistici;

- ad egli compete la direzione e sorveglianza dei lavoratori che gli sono sottoposti affinché essi non eseguano operazioni e manovre avventate, osservino le misure di sicurezza impartite e usino i dispositivi di sicurezza.

I ruoli aziendali

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, art. 9

Provvede a:

- individuare i fattori di rischio

- valutare i rischi

- individuare le misure di prevenzione e protezione

- elaborare le procedure di sicurezza

- proporre programmi di informazione e formazione

Il SPP è utilizzato dal DL

I ruoli aziendali

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Lavoratore:

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro…………...

Sono equiparati:

- Soci lavoratori di cooperative o società

- utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro

- allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale

I ruoli aziendali

Le Squadre di Emergenza Antincendio e pronto soccorso –

Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Essi devono essere:

- formati

- in numero sufficiente

- dotati di attrezzature adeguate

In relazione alle dimensioni ovvero ai rischi specifici dell’azienda e/o unità produttiva.

I ruoli aziendali

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Il Medico Competente – art.16 –

La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente; ad esempio:

- DPR 303/56;

- agenti chimici, D. Lgs. 25/00;

- agenti chimici, fisici e biologici, D. Lgs. 277/91;

- D. Lgs. 626/94: movimentazione manuale dei carichi, VDT, agenti cancerogeni mutageni, agenti biologici

- altro …. (es. radiazioni ionizzanti)

I ruoli aziendali

Il Rappresentante per la Sicurezza, artt.18-19In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.Proviene solitamente dalle rappresentanze sindacali aziendali. Assume i seguenti compiti:-è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;

I ruoli aziendali

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Il Rappresentante per la Sicurezza, artt.18-19-è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e alle squadre di emergenza;- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione;- può far ricorso alle autorità competenti in caso di violazioni;- riceve una formazione adeguata.

I ruoli aziendali

LUOGHI DI LUOGHI DI LAVOROLAVORO

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La giurisprudenza definisce

AMBIENTE DI LAVORO

l’ambiente che circonda il lavoratore in tutte le fasi in cui si

svolge l’attività lavorativa, compresi i luoghi in cui il

lavoratore deve recarsi per incombenze di qualsiasi natura.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs 359/99 prevede che, nell’uso di attrezzature mobili, semoventi e non, il datore di lavoro assicuri che vengano disposte e fatte rispettare : regole di circolazione; misure organizzative per evitare che i lavoratori a piedi si trovino nell’area di manovra delle attrezzature.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Vie di Circolazione, Zone di Pericolo, Pavimenti e Passaggi(art. 8 D.P.R. 547/55 modificato dal D. Lgs. 626/94)

1. Garanzia di sicurezza per i veicoli, i pedoni e i lavoratori operanti nelle vicinanze delle vie di circolazione.2. Dimensioni delle vie calcolato sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.3. Distanza di sicurezza sufficiente (ex 700 mm) per i pedoni dalle vie di circolazione dei mezzi di trasporto.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

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Vie di Circolazione, Zone di Pericolo, Pavimenti e Passaggi

(art. 8 D.P.R. 547/55 modificato dal D. Lgs. 626/94)

4. Sufficiente distanza da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale delle vie di circolazione destinate ai veicoli.5. Accesso limitato alle zone con rischi di cadute di oggetti o di persone.6. Appropriate misure di protezione per i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Vie di Circolazione, Zone di Pericolo, Pavimenti e Passaggi

(art. 8 D.P.R. 547/55 modificato dal D. Lgs. 626/94)

7. Eliminazione di buche o sporgenze pericolose dai pavimenti e dai luoghi di passaggio.8. Eliminazione di materiali di ingombro della circolazione dai pavimenti ed i passaggi.9. Evidenziare il tracciato delle vie di circolazione, le zone di pericolo e gli eventuali ostacoli sulle vie di circolazione.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

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LUOGHI DI LAVORO CHIUSI CON NUMERO DI ADDETTI > 5

(art. 6 D.P.R. 303/56 modificato dal D. Lgs. 626/94)

• ALTEZZA NETTA

Valori lordi senza deduzione di mobili,

macchine e attrezzature

≥ 3 m

• CUBATURA NETTA ≥ 10 m3 / ADDETTO

• SUPERFICIE ≥ 2 m2 / ADDETTO

La sicurezza nei luoghi di lavoro

CASI PARTICOLARI

Per le aziende commerciali e tutti gli uffici i limiti di altezza sono individuati dalla normativa urbanistica (es. 2,70 m).

A meno di esigenze tecniche specifiche non si devono adibire al lavoro locali chiusi sotterranei.

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LOCALI DI RIPOSO

(art. 14 D.P.R. 303/56 modificato dal D.Lgs. 626)

Necessità di locali di riposo dotati di tavoli e sedie (esclusi uffici e analoghi);

Locali protetti per non fumatori;

Locali con possibilità di distendersi per donne incinte e madri in allattamento.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

PRONTO SOCCORSO (artt. 27 ÷ 30 D.P.R. 303/56)

Le attrezzature di pronto soccorso devono essere previste nelle aziende con numero di addetti > 25;

Il locale di pronto soccorso deve essere previsto nei seguenti casi:

• n° addetti > 50 e attività con sostanze nocive o pericolose

• n° addetti > 5 addetti se ubicate lontano da posti di pubblico soccorso o attività con rischi specifici (scoppio, asfissia, avvelenamento, ecc.)• per complessi industriali di grandi dimensioni si devono prevedere più locali

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DOCCE

(art. 37 D.P.R. 303/56 modificato dal D.Lgs. 626)

. Necessità di docce adeguate se le lavorazioni lo richiedono;

Separazione tra uomini e donne;

Dotazione di acqua calda e fredda e mezzi per detergersi e asciugarsi

La sicurezza nei luoghi di lavoro

GABINETTI E LAVABI (art. 39 D.P.R. 303/56 modificato dal D.Lgs. 626)

Necessità di gabinetti e lavabi con acqua calda;

Separati tra uomini e donne; se addetti di sesso diverso < 10 ⇒ utilizzo separato

Disponibili in prossimità dei locali di riposo, degli spogliatoi e dei posti di lavoro.

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APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI (art. 10 D.P.R. 547/57)

•Le aperture esistenti nel pavimento degli ambienti di lavoro o di passaggio devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali atti ad impedire la caduta delle persone.• Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e con pericolo di caduta per dislivelli superiori ad 1 metro, devono essere provviste di barriera o parapetto normale.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

POSTI DI LAVORO E PASSAGGIO, LUOGHI DI LAVORO ESTERNI (art. 11 D.P.R. 547/57 modificato dal D.Lgs. 626)

•I posti di lavoro e di passaggio devono essere adeguatamente protetti contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa.

• I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto devono essere concepiti in modo che la circolazione dei pedoni e dei veicoli posso avvenire in modo sicuro.

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La sicurezza nei luoghi di lavoro

PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI(art. 27 D.P.R. 547/57)Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, ibalconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti.Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.1,50.

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PARAPETTO NORMALE (art. 26 D.P.R. 547/57)......... è considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

abbia un’altezza utile di almeno un metro;

sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

sia costruito e fissato in modo da poter resistere al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

E’ considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

E’ considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

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SCALE FISSE A GRADINIdestinate al normale accesso agli ambienti di lavoro

(art. 16 D.P.R. 547/57)

costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.

Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.

Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

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SCALE FISSE A GRADINIdestinate al normale accesso agli ambienti di lavoro

I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

2A +P = 63 cm A = alzata P = pedata

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SCALE FISSE A PIOLI (art. 17 D.P.R. 547/57)

provviste a partire da 2,50 m dal pavimento di solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno, se:

altezza superiore a 5 m

fissate su pareti o incastellature verticali o aventi inclinazione superiore a 75°

La sicurezza nei luoghi di lavoro

SCALE FISSE A PIOLI

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60

I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata

quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisce intralcio all’esercizio devono essere adottate altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto > 1 m.

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SCALA TIPO SÖLL O FABA

i pioli devono avere lunghezza > 15 cm

lo scivolamento laterale del piede deve essere impedito con estremità ferma piedi di altezza > 2 cm

l’utilizzo di questi dispositivi va abbinato all’uso di imbracatura per il corpo e cintura di posizionamento sul lavoro.

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PORTE e PORTONI per USCITE REGOLAMENTARI

(art. 14 D.P.R. 547/57 modificato dal D.Lgs. 626)

Locali di lavoro con NUMERO DI ADDETTI > 5 e lavorazioni con pericolo di SCOPPIO e INCENDIO obbligo di

1 porta di larghezza minima 1,20 m ogni 5 addetti

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organico N° Larghezza (m) minima

< 25 addetti 1 0,80

26<addetti<50 1 1,20

51<addetti<100 2 1,20 + 0,80

addetti>100 2+n 1,20 + 0,80 + n*1,20

ALTRI LOCALI

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PORTE e PORTONI per uscite regolamentari

Il numero complessivo delle porte può essere minore a patto che la larghezza complessiva non risulti inferiore

La larghezza delle porte di uscita dei luoghi di lavoro utilizzati o costruiti prima del 27/11/94, deve essere conforme alla concessione edilizia e alla licenza di agibilità

è ammessa una tolleranza sulle dimensioni del 5% in meno su porte di larghezza 1,20 m e del 2% in meno su quelle da 0,80 m

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PORTE e PORTONI per uscite regolamentari

Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale.

Accanto ai portoni destinati alla circolazione dei veicoli devono esistere porte per la circolazione dei pedoni, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro.

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